Rivive il CNPI?

da tuttoscuola.com

Rivive il CNPI? 

Come si sa, dal 1° gennaio scorso non c’è più il CNPI (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), il massimo organo consultivo per la scuola. La mancata proroga, che annualmente veniva assicurata in via straordinaria in attesa di una riforma generale degli organi collegiali, non c’è stata, determinando un vuoto istituzionale non di poco conto, visto che per legge molti provvedimenti sulla scuola richiedono obbligatoriamente il parere di quell’organo.

Della sorte del CNPI e della riforma degli organi collegiali (attesa, quest’ultima, da oltre un decennio a sostegno della scuola dell’autonomia scolastica) ha parlato il ministro Carrozza nel corso della replica davanti alle Commissioni riunite (VII) del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati sulle linee programmatiche.

“In merito all’assenza di un organo di rappresentanza del personale della scuola,dopo la mancata proroga per l’anno 2013 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), segnalato dalla Senatrice Puglisi, – ha dichiarato il ministro – vorrei dire che ritengo che ormai sia necessario istituire, con apposito provvedimento legislativo, un nuovo e più funzionale organo consultivo dell’Amministrazione centrale”.

Rinasce, dunque, il CNPI? Come ‘consiglio della corona’ sul modello ipotizzato a suo tempo dal ministro Berlinguer o come ‘parlamentino sindacale’ com’è stato in tutti questi anni?

E come si inserirà il nuovo organo consultivo all’interno del complesso sistema dell’istruzione?

In qualche modo una prima risposta l’ha data lo stesso ministro, precisando che “Occorre tenere conto da un lato del mutato paradigma della “governance” del sistema di istruzione (autonomia

delle scuole, ruolo delle Regioni e degli enti locali) e dall’altro delle ampie competenze attribuite alla dirigenza scolastica circa la gestione del personale.

Per questa ragione nell’ambito del disegno di legge sulle semplificazioni, ho voluto inserire nella norma che vi avevo già preannunciato di delega per una codificazione della normativa del settore istruzione, uno specifico criterio direttivo relativo alla revisione degli organi collegiali della scuola”.

Dopo i trasferimenti risultano 500 docenti senza sede

da tuttoscuola.com

Dopo i trasferimenti risultano 500 docenti senza sede 

Anche quest’anno, dopo la pubblicazione dei trasferimenti del personale docente, la Flc-Cgil fa il quadro delle disponibilità dei posti risultanti vacanti al termine del movimento, settore per settore e provincia per provincia.

Manca il riepilogo della scuola secondaria di II grado di cui, il prossimo 9 luglio, saranno pubblicati i trasferimenti, ma il quadro del primo ciclo consente già alcune interessanti riflessioni, a cominciare dal fatto che per ogni provincia vengono quantificati i posti vacanti dopo il trasferimento, nonché quelli in soprannumero.

La mappa di ogni settore consente con buona attendibilità, quindi, di prevedere per ogni provincia e per ciascun settore scolastico il numero di posti disponibili ai fini delle nomine in ruolo 2013-14 e delle supplenze annue conferibili.

Risultano vacanti 13.374 posti, di cui la metà (6.744) nella scuola media; quasi 4 mila posti sono vacanti nella scuola primaria e 2.651 nella scuola dell’infanzia.

Sono posti che in buona parte non potranno essere coperti con nomine in ruolo, visto che la quota di posti disponibili per tali nomine, come ha comunicato il ministro Carrozza nei giorni scorsi, sarà di circa 11 mila posti, comprensivi di quelli riservati agli Ata.

Sono anche vacanti circa 2.700 posti di sostegno di cui quasi la metà nella scuola primaria.

Per i posti di sostegno c’è da ricordare che, secondo la normativa vigente, sono attivabili in organico di fatto in tutti gli ordini di scuola altri posti per fronteggiare la crescente domanda di inserimenti di alunni disabili in tutti i settori scolastici.

Ai 2.700 posti di sostegno risultanti vacanti in organico di diritto (integrati dai posti vacanti della secondaria di II grado) dovranno essere aggiunti circa 37 mila posti in organico di fatto da assegnare a docenti precari da nominare fino al 30 giugno.

Circa 500 posti (367 nella scuola media e 126 nella primaria) sono in soprannumero: ciò significa che nelle province interessate non potranno esserci nomine in ruolo. Su 126 posti in soprannumero nella primaria, ben 87 sono in Sicilia; sempre in Sicilia sono 81 i posti in soprannumero, rispetto ai 367 complessivi a livello nazionale.

Tribunale di Napoli illegittimo revocare l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca

Precariato: il Tribunale di Napoli accoglie le richieste dell’ANIEF; è illegittimo revocare l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca

 

Il Giudice del Lavoro di Napoli dà piena ragione all’ANIEF e afferma il diritto di un docente precario a godere dell’aspettativa retribuita a seguito di ammissione a corso di dottorato di ricerca privo di borsa di studio. L’Avvocato Michele Speranza, che con professionalità e grande partecipazione si è occupato della tutela dei diritti del nostro iscritto, ottiene ordinanza ex art. 700 c.p.c. in cui il tribunale dichiara illegittimi gli atti emanati dal MIUR con l’intento di revocare l’aspettativa retribuita precedentemente concessa e riconosce la sussistenza del “pericolo di danno alla crescita professionale” arrecato dall’amministrazione al docente a tempo determinato.

 

L’ordinanza – ottenuta dall’ANIEF avvalendosi dell’esperienza e della provata capacità argomentativa dell’Avvocato Speranza – con esemplare lucidità ripercorre normativamente l’istituto dell’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca, fino a riconoscere che la cosiddetta “riforma Gelmini” “ha in effetti cancellato in un sol colpo tutta la normativa di favore dei pubblici dipendenti dottorandi di ricerca” affidando al dirigente scolastico “una delicata valutazione ponderativa tra contrapposti interessi, quello all'(attuale) organizzazione ed efficienza del suo ufficio e quello (di medio periodo) alla ricerca scientifica e tecnica di cui beneficia la collettività e, nel medio periodo, la stessa pubblica amministrazione”.

 

Rilevando che il Dirigente Scolastico aveva, però, già accolto la richiesta di aspettativa retribuita correttamente presentata dal docente in servizio a tempo determinato – successivamente revocata a mezzo di un discutibile provvedimento unilaterale con cui il dottorando veniva collocato in aspettativa senza assegni – il Giudice, Dott.ssa Anna Maria Lazzara, ha ritenuto, così come dimostrato dall’ANIEF che “il secondo decreto pare palesemente illegittimo, in quanto improvvisamente e senza procedere a ulteriore argomentazione la pa procedente disconosce la normativa specificamente approntata dal legislatore per l’ipotesi di pubblici dipendenti ammessi a corsi di dottorato di ricerca” e ha ribadito che evidentemente “se il legislatore ha avvertito l’esigenza di dettare una disciplina specifica per l’ipotesi che il motivo di studio che distolga il pubblico dipendente dal servizio sia l’ammissione ad un corso di dottorato di ricerca, […] non è consentito alla pa di obliterare tale disciplina, né per conseguenza di riqualificare la domanda”.

 

La richiesta tutela cautelare è stata, dunque, pienamente accolta dal Giudice che precisa anche, nel motivare il periculum in mora, che “se è vero che il danno economico è il danno riparabile per equivalente per eccellenza, non è corretto tuttavia in materia cautelare far coincidere l’area del danno irreparabile con quella del danno irrisarcibile, in quanto non si terrebbe conto del fatto che il credito retributivo – perché destinato a presidiare il valore costituzionalmente protetto della vita dignitosa del lavoratore e del suo nucleo familiare secondo Costituzione – merita un trattamento diverso rispetto agli altri crediti pecuniari” e ha riconosciuto, così come correttamente richiesto dal legale ANIEF, che sussiste “anche il pericolo di danno alla crescita professionale, allegato dalla difesa della parte ricorrente”. Alla soccombenza del MIUR in fase cautelare, segue la condanna alle spese complessivamente liquidate in 2.300 Euro oltre accessori.

 

Piena soddisfazione da parte dell’ANIEF per l’ulteriore ottimo risultato ottenuto dal nostro sindacato a tutela dei diritti dei docenti precari. Pensare di negare il diritto alla retribuzione durante lo svolgimento del dottorato di ricerca è un’iniquità che il nostro sindacato ha sempre contrastato proprio perché dimostra che la Pubblica Amministrazione non tiene in debito conto la crescita professionale dei propri dipendenti. Promuovere e agevolare la ricerca tecnica e scientifica post-universitaria significa avvalersi di competenze ed esperienze di livello superiore di cui può beneficiare non solo l’amministrazione pubblica, ma l’intera comunità; che sia proprio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a “dimenticare” tale fondamentale principio – per giunta all’evidente scopo di ricavarne un risparmio minimo immediato – è un disarmante quanto discutibile paradosso di cui bisogna ringraziare, ancora una volta, la cosiddetta “riforma” del lungimirante Ministro Gelmini.

FAQ – Riconoscimento Professione Docente

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

I N D I C E

  • AMBITO DI APPLICAZIONE
  •  PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE
  •  CONOSCENZA LINGUISTICA
  •  MISURE COMPENSATIVE
  •  FORMAZIONE PROFESSIONALE  MISTA – ITALIA ED ALTRO PAESE  COMUNITARIO


AMBITO DI APPLICAZIONE

  1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE? In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?
  2. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?
  3. Cosa significa formazione regolamentata?
  4. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?
  5. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?
  6. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?

 

1. Chi è il destinatario della direttiva 2005/36/CE?

Tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali.

2. In quali paesi si applica la direttiva comunitaria 2005/36?

In 31 Paesi: nei ventisette Paesi membri  dell’Unione europea ( Austria – Belgio – Bulgaria – Repubblica Ceca  – Cipro – Danimarca – Estonia – Finlandia – Francia – Germania – Grecia – Irlanda – Italia – Lettonia – Lituania – Lussemburgo – Malta – Paesi Bassi – Polonia –  Portogallo – Regno Unito – Romania – Slovacchia – Slovenia –  Spagna – Svezia – Ungheria.) nonché nei tre Paesi dello Spazio economico europeo – SEE (Islanda – Liechtenstein – Norvegia) e, la Svizzera, equiparati ai paesi dell’Unione europea per specifici accordi.

3. Qual è il presupposto indispensabile per chiedere ed ottenere il riconoscimento della professione docente?

Presupposto indispensabile per ottenere il riconoscimento professionale è che la formazione professionale sia regolamentata nel Paese di origine.

 

4. Cosa significa formazione regolamentata?

Per formazione regolamentata si intende la formazione che porta al conseguimento di un titolo  (formazione teorico-pratica, disciplinare e didattico-pedagogica) che, in base alle norme del Paese ove è stato conseguito o riconosciuto, consente l’esercizio della professione quale docente abilitato all’insegnamento. Il titolo deve, quindi, attestare una formazione professionale completa, sanzionata nelle forme di legge (esame finale,  tirocinio, ecc.), al cui possesso la legislazione del Paese che lo ha rilasciato subordina l’esercizio dell’attività in qualità di docente abilitato .

5. Per la professione di docente si beneficia del riconoscimento automatico?

No. Per esercitare la professione regolamentata di docente non si beneficia del riconoscimento automatico. Il riconoscimento avviene su richiesta individuale  e  la formazione professionale  è soggetta a una procedura di verifica.

6. Un titolo professionale acquisito in un paese straniero da un cittadino dell’Unione europea può essere riconosciuto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2005/36/CE e del decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007?

Si. L’art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, dispone che  I  cittadini stranieri, soggiornanti e non soggiornanti  in Italia che intendano   iscriversi  agli  ordini,  collegi  ed  elenchi  speciali,  se  in  possesso di un titolo abilitante all’esercizio   di  una  professione,  conseguito  in  un  Paese non appartenente    all’Unione    europea,    possono    chiedere   il riconoscimento  ai  fini  dell’esercizio  in  Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, della professione corrispondente.  Per la procedura di riconoscimento dei titoli professionali si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 206/2007, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale acquisita.

7. Il titolo di formazione professionale di docente rilasciato da un Paese terzo, riconosciuto da uno Stato membro dell’ Unione europea può essere riconosciuto da un altro Stato dell’Unione europea?

Si, a condizione che l’interessato abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni, nell’effettivo svolgimento dell’attività corrispondente di docente, certificata dallo Stato membro che ha riconosciuto il titolo professionale.

 

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROFESSIONE DOCENTE

  1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di

formazione professionale di docente?

  1. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
  2. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?
  3. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?
    1. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta

 

1. A quale Autorità deve rivolgersi la richiesta di riconoscimento del titolo di formazione professionale di docente?

Al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica – Ufficio IX – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA

 

2. Cosa si intende per titolo relativo a ciclo di studi post-secondari?

Un titolo di laurea o accademico  rilasciato da una Università  o da altro organismo abilitato  conseguito successivamente al titolo di scuola secondaria superiore.

 

3. Cosa si intende per titolo relativo a formazione professionale di docente?

Un titolo comprovante che l’interessato ha completato con successo la formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.

 

4. Cosa si intende per certificazione relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale ricevuta?

La documentazione delle materie studiate nel percorso di laurea e, se prevista, la documentazione delle discipline oggetto della formazione professionale prevista dallo Stato di origine  in aggiunta al ciclo di studi post-secondario (laurea).

 

 

 

 

1. Per il riconoscimento della professione è previsto il possesso della conoscenza linguistica dello Stato membro ospitante?

Si. L’art. 4 della Direttiva 36/2005/CE e l’art. 7 del relativo decreto legislativo nazionale di attuazione n. 206/2007 prevedono, che per l’esercizio della professione, i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie.

 

 

2. Cosa si intende per conoscenza linguistica necessaria?

 

Per conoscenza linguistica necessaria si intende la conoscenza della lingua dello Stato ospitante di livello coerente con  la natura della professione che si intende esercitare.

Per esercitare la professione di docente è indispensabile una conoscenza della lingua italiana  appropriata in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della professione stessa.

 

3. Com’è disciplinato l’accertamento della  competenza  linguistica necessaria per  i cittadini dell’Unione europea e per gli stranieri che intendano  insegnare nelle scuole dell’ordinamento scolastico italiano?

 

Le modalità di accertamento e di documentazione  della conoscenza della lingua italiana sono disciplinate dalla circolare ministeriale n. 81 del  23 settembre 2010.

 

 

4. E’ prevista una differenziazione nell’accertamento della conoscenza linguistica?

 

Si, è prevista una differenziazione tra tutti gli insegnamenti e quelli relativi alla professione docente nella scuola primaria e alle classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A. Per i primi è prevista una prova di conoscenza uguale per tutti gli insegnamenti, per gli altri è necessario superare la specifica prova orale aggiuntiva, come da indicazioni riportate nella circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto, per quest’ultimi insegnamenti la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della professione, ma “oggetto” stesso dell’attività da svolgere.

 

5. Cos’è la certificazione linguistica “CELI 5 Doc”?

 

Il CELI 5 DOC è  la certificazione della conoscenza della lingua italiana per  coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.

E’ rilasciato dal Centro di valutazione delle certificazioni linguistiche dell’Università per stranieri di Perugia.

Tale certificazione attesta la piena padronanza ed il pieno controllo della lingua al livello C2 del Quadro comune europeo di Riferimento per le lingue.

Certifica la conoscenza della lingua italiana idonea per docenti che debbano muoversi in piena autonomia in un contesto scolastico, per portare a termine in modo linguisticamente efficace compiti relativi alla propria formazione professionale, sapendo interagire in modo appropriato in ogni situazione ed affrontando qualsiasi argomento che  la situazione stessa richieda.

 

 

6. Cos’è la certificazione linguistica “CISL–DIT/C2”?

Il CILS-DIT/C2 è  la certificazione della conoscenza della lingua italiana per  coloro che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di formazione professionale ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento italiana.

E’ rilasciata dall’Università per Stranieri di Siena.

Tale certificazione attesta un livello avanzato di competenza in italiano  come lingua non materna e certifica la capacità di dominare le situazioni comunicative informali, formali e professionali nel contesto scolastico italiano.

 

7. Le certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2” sono equivalenti?

 

Si. Ai fini del riconoscimento della professione di docente le certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2”  sono  equivalenti ed entrambe sono strutturate per accertare le competenze linguistiche necessarie per svolgere la delicata attività professionale di docente.

 

 

 

8. Quando si svolgono gli esami delle  certificazioni linguistiche “CELI 5 DOC”  e “CILS – DIT/C2”?

 

E’ possibile conseguire la certificazione  linguistica “CELI 5 DOC”  nelle due  sessioni di esame previste nei mesi di  maggio e novembre di ogni anno.

E’ possibile conseguire, invece,  la certificazione  linguistica  “CILS – DIT/C2”,nelle due  sessioni di esame previste nei mesi di  aprile ed ottobre di ogni anno.

 

9. Chi deve espletare la prova orale aggiuntiva prevista nelle certificazioni della conoscenza della  lingua italiana CELI 5 Doc e CILS-DIT/C2 ?

Devono superare  la prova orale aggiuntiva prevista nelle certificazioni della conoscenza della  lingua italiana CELI 5 Doc e CILS-DIT/C2 gli aspiranti all’esercizio della professione docente nella scuola primaria o nella scuola secondaria solo per le classi di concorso 43/A, 50/A, 51/A, 52/A.

 

 

10. Quando deve essere certificata la conoscenza della lingua italiana?

 

Può essere esibita al momento della richiesta. Qualora, però, non se ne abbia il possesso, è consentito presentarla successivamente alla richiesta stessa, nel corso della procedura, prima dell’adozione del decreto di riconoscimento professionale relativo.

 

 

11. E’ possibile adottare il decreto di riconoscimento professionale di docente senza aver documentato la conoscenza della lingua italiana?

 

L’acquisizione della certificazione della competenza linguistica, è condizione, ove ne sussistano i presupposti, per l’adozione del provvedimento di riconoscimento incondizionato o del provvedimento di riconoscimento subordinato al superamento di misure compensative.

Nell’ordinamento scolastico italiano l’accertamento della conoscenza linguistica deve essere contestuale al riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio della professione, in considerazione che il riconoscimento consente direttamente l’accesso alle graduatorie permanenti e/o di istituto che rappresentano i concorsi per titoli secondo i quali è consentito l’accesso alla professione di docente in Italia.

 

 

12. E’ possibile essere esentati dalla produzione della certificazione della conoscenza della lingua italiana?

 

La circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010 prevede  i casi in cui è possibile essere esentati dalla presentazione della certificazione linguistica.

 

 

 

 

 

 

MISURE COMPENSATIVE

 

  1. Cosa sono le misure compensative?
  2. Perché vengono assegnate le misure compensative?
  3. In che cosa consistono le misure compensative?
  4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova  attitudinale?
  5. Dove si svolgono le misure compensative?
  6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure  compensative?
  7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova attitudinale?
  8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?
    1. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative  da  sostenere,  come deve procedere l’interessato?

 

 

1. Cosa sono le misure compensative?

Le misure compensative sono gli ulteriori accertamenti che l’Amministrazione predispone per colmare le  differenze riscontrate nella comparazione tra la formazione posseduta dal richiedente e quella richiesta sul territorio nazionale.

2. Perché vengono assegnate le misure compensative?

Le misure compensative  sono volte a compensare la differenza nei contenuti della formazione o nella  durata della formazione.

3. In che cosa consistono le misure compensative?

Le misure compensative possono consistere in una prova attitudinale – di solito articolata in una prova scritta e una prova orale (e talvolta anche in una prova pratica) – tendente ad accertare le conoscenze professionali dell’aspirante, oppure in un tirocinio di adattamento di durata variabile da effettuare un una scuola statale italiana, consistente nella attività di insegnamento affiancata dalla presenza del docente titolare della cattedra.

4. Solo i cittadini dell’Unione europea possono scegliere fra tirocinio e prova    attitudinale?

Tale possibilità è consentita esclusivamente ai cittadini comunitari (e a quelli della Confederazione Elvetica nonché a quelli dello spazio economico europeo: Islanda – Liechtenstein – Norvegia) mentre per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea esiste la facoltà di scelta, che è riservata all’Amministrazione.

5. Dove si svolgono le misure compensative?

Le misure compensative si svolgono nella provincia indicata dal richiedente nella richiesta di riconoscimento , presso un’istituzione scolastica indicata dall’Amministrazione.

 

 

6. E’ possibile chiedere lo spostamento della sede di svolgimento delle misure compensative?

Si, l’istanza in tal senso va tempestivamente rivolta a questo Ministero, all’Ufficio competente.

7. In caso di non superamento al primo tentativo, è possibile ripetere la prova            attitudinale?

Si, con un intervallo di almeno 6 mesi, previa istanza da inoltrare all’Ufficio Scolastico Regionale delegato in tal senso.

8. In caso di non superamento del tirocinio di adattamento, è possibile ripeterlo?

Si, nell’anno scolastico successivo.

9. Dopo aver ricevuto il decreto provvisorio relativo alle misure compensative da  sostenere,  come  deve procedere l’interessato?

E’ opportuno che l’interessato contatti direttamente l’Ufficio scolastico Regionale competente.

 

 

 

 

FORMAZIONE  PROFESSIONALE  MISTA  – ITALIA ED ALTRO PAESE COMUNITARIO

  1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?
  2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?
  3. Cosa significa formazione plurifase?
  4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento        formativo deve      riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente     di docente?
  5. Nel caso di formazione mista Italia/Spagna, qual è la documentazione che             deve essere prodotta      ai fini del riconoscimento della professione docente?
  6. Nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito, qual è la documentazione           che deve essere    prodotta ai fini del riconoscimento della professione     docente?
  7. Nel caso di formazione mista “Italia/Spagna” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?
  8. Nel caso delle lingue straniere, laddove la dichiarazione del Ministero spagnolo attesta l’abilitazione in più di una lingua straniera, quali e quante lingue straniere sono riconosciute?
  9. Perché il Ministero italiano riconosce una sola lingua straniera, in presenza di dichiarazione dell’autorità competente spagnola che  dichiara l’idoneità ad insegnare più di una lingua?
  10.  Premesso che il Ministero spagnolo, ai fini della dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria, richiede l’omologazione al corrispondente titolo del catalogo specifico dei titoli spagnoli, nel caso di formazione specifica nelle lingue straniere, tale omologazione a quale titolo spagnolo deve riferirsi?
  11.  Nel caso di un percorso abilitante spagnolo, sprovvisto dell’indicazione della disciplina oggetto di specializzazione, quale lingua straniera è riconosciuta?
  12.  Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?
  13.  Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali lingue straniere  sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

 

1. Cosa è la formazione professionale mista del docente?

La formazione professionale mista del docente è quella acquisita su più Paesi comunitari.

 

2. Quando è possibile acquisire la formazione professionale mista?

E’ possibile acquisire la formazione professionale mista solo quando entrambi i Paesi coinvolti posseggono  una formazione regolamentata di docente  composta da una formazione plurifase.

 

3. Cosa significa formazione plurifase?

La formazione plurifase è  quella composta da due segmenti formativi, ovvero da un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento post-secondario  (laurea, titolo accademico etc) e di una formazione professionale richiesta in aggiunta  al ciclo di studi post secondario.

 

4. Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi, a quale segmento formativo deve riferirsi il riconoscimento della professione corrispondente  di docente?

Nel caso di possesso di formazione acquisita su due Paesi,però,  il riconoscimento della professione corrispondente  di docente deve riferisrsi ad entrambi i segmenti formativi  secondo le regole stabilite nel Paese in cui è stata conseguita la formazione professionale  finale  richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari (titolo professionale).

 

5. Nel caso di formazione mista Italia/Spagna, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Spagna si deve documentare:

  1. 1.         copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. 2.         certificato della laurea conseguita in Italia, con elenco delle materie del percorso di studi;
  3. 3.         omologazione della laurea italiana al corrispondente titolo spagnolo;
  4. 4.         certificato del “Master en Formacion de Profesorado”;
  5. 5.         formazione del Master, con l’attestazione, da parte dell’Università spagnola, della durata del               percorso del “Master”, delle ore  frequentate in presenza ed on line e, infine, l’indicazione delle                scuole   spagnole dove è stato svolto il      tirocinio previsto dal  percorso del     Master.
  6. 6.         dichiarazione dell’Autorità competente spagnola sul valore legale del                titolo in Spagna;
  7. 7.         eventuali esperienze professionali e formative.

 

 

6. Nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito, qual è la documentazione che deve essere prodotta ai fini del riconoscimento della professione docente?

Ai fini del riconoscimento della professione docente, nel caso di formazione mista Italia/Regno Unito si deve documentare:

  1. 1.         copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
  2. 2.         certificato della laurea conseguita in Italia, con elenco delle materie del percorso di studi;
  3. 3.         certificato del corso di studi post-lauream  “Postgraduate Certificate in Education” con relativa          formazione;
  4. 4.         certificato di QTS “Qualified Teacher Status”;
  5. 5.         certificato di “Induction” previsto, da Regno Unito, a completamento del   predetto“QTS”.

 

7. Nel caso di formazione mista “Italia/Spagna” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Nel caso di formazione mista Italia/Spagna è riconosciuta la disciplina o gruppo di discipline specifiche previste in Spagna  nel  percorso di formazione abilitante spagnolo (Certificado de Aptitud Pedagógica o Master de Profesorado) compatibilmente con le discipline studiate nel percorso accademico.

 

8.  Nel caso delle lingue straniere, laddove la dichiarazione del Ministero spagnolo attesta l’abilitazione in più di una lingua straniera, quali e quante lingue straniere sono riconosciute?

In presenza di una dichiarazione attestante l’abilitazione in più di una lingua straniera, si riconosce sola  quella oggetto di specializzazione del Master de Profesorado o del Certificado de Aptitud Pedagógica.

 

9.  Perché il Ministero italiano riconosce una sola lingua straniera, in presenza di dichiarazione dell’autorità competente spagnola che  dichiara l’idoneità ad insegnare più di una lingua?

Il Ministero dell’Istruzione italiano riconosce una sola lingua, quella oggetto di specializzazione, in quanto in Spagna, la formazione acquisita con il percorso del Master de Profesorado o del CAP rappresenta solo la formazione iniziale per insegnare nei centri privati (Real decreto 860/2010). Per insegnare nelle scuole statali occorre superare un concorso pubblico che specializza in una sola disciplina linguistica. Va anche ricordato che, nell’ambito del corso di specializzazione, l’insegnamento della didattica specifica, a parte casi particolari, è limitato a una sola lingua straniera. 

 

10. Premesso che il Ministero spagnolo, ai fini della dichiarazione di conformità alla direttiva comunitaria, richiede l’omologazione al corrispondente titolo del catalogo specifico dei titoli spagnoli, nel caso di formazione specifica nelle lingue straniere, tale omologazione a quale titolo spagnolo deve riferirsi?

Nella fattispecie l’omologazione deve essere coerente alla specifica lingua straniera oggetto della specializzazione del “Master de Profesorado”. Il cittadino che ha conseguito la laurea in Paesi diversi dalla Spagna  deve conseguentemente richiedere l’omologazione della propria laurea coerentemente al percorso di specializzazione del Master (es. il Master de Profesorado en la especialidad de lengua y literatura castellana dovrà generare l’omologazione in Filologia Hispanica). Occorre tener  presente che lo spagnolo rappresenta in Spagna la lingua ufficiale e non è considerata, pertanto “lingua straniera”. Per insegnare Lingua e letteratura spagnola, in Spagna, presso la scuola secondaria (ESO) e gli Istituti di Bachillerato (BTO) occorre possedere un titolo dell’area  “de Humanidades”, come previsto nel Real decreto 860/2010.

 

11. Nel caso di un percorso abilitante spagnolo, sprovvisto dell’indicazione della disciplina oggetto di specializzazione, quale lingua straniera è riconosciuta?

In tali casi, è obbligatorio documentare il percorso di “Practicum” oggetto di formazione, svolto presso le scuole spagnole, certificato dall’Università e dal tutor di riferimento con l’indicazione della lingua di insegnamento. È riconosciuta, di conseguenza, la lingua straniera oggetto di practicum.

 

12. Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali discipline sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Nel caso di formazione mista Italia/ Regno Unito è riconosciuta la disciplina o gruppo di discipline previste nel  percorso di formazione abilitante (QTS + Induction Period), compatibilmente con le discipline studiate nel percorso accademico.

 

13. Nel caso di formazione mista “Italia/Regno Unito” quali lingue straniere  sono riconosciute ai fini dell’insegnamento in Italia?

Sono riconosciute le lingue straniere effettivamente insegnate nell’Induction period. Occorre evidenziare che la lingua Inglese, essendo lingua Ufficiale  nel Regno Unito, non è ivi considerata come lingua straniera.

Avviso 2 luglio 2013

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
Ufficio II

La “Alleanza Europea per l’Apprendistato” è un’iniziativa della Commissione europea per il rilancio dell’apprendistato e di ogni forma di apprendimento basato sul lavoro, attraverso una maggiore qualità e l’incremento dell’offerta di formazione, allo scopo di favorire la transizione tra scuola e lavoro e favorire l’occupazione, in particolare giovanile.
In occasione del lancio dell’iniziativa, che avverrà a Lipsia il 3 luglio 2013,  si rende noto che sono state allestite specifiche pagine web dedicate all’iniziativa, raggiungibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance.

Con l’occasione, si rende noto che è attivo anche il sito italiano interamente dedicato all’apprendistato, all’indirizzo www.nuovoapprendistato.gov.it/.

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 153

Gazzetta Ufficiale
Serie Generale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO-LEGGE 1 luglio 2013, n. 78


Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00119)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

 


DECRETO 20 febbraio 2013


Soppressione e riorganizzazione di comandi ed enti dell’Esercito e
della Marina militare, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Codice
dell’ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. (13A05560)

 

 

Pag. 4

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 


DECRETO 20 marzo 2013


Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (13A05768)

 

 

Pag. 8

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 22 aprile 2013


Istituzione della Commissione tecnica di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55. (13A05564)

 

 

Pag. 9

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 21 marzo 2013


Modalita’ di deposito delle domande per via telematica di brevetto
per invenzioni industriali e modelli di utilita’. (13A05569)

 

 

Pag. 14

 

 

 


DECRETO 22 marzo 2013


Modalita’ di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprieta’
industriale. (13A05570)

 

 

Pag. 15

 

 

 


DECRETO 17 giugno 2013


Proroga dell’autorizzazione allo svolgimento delle attivita’ di
verifica periodica e straordinaria all’Organismo A.E.S. – Agenzia
Europea per la Sicurezza S.r.l., in Cusago in attuazione della
direttiva europea 95/16/CE in materia di ascensori. (13A05559)

 

 

Pag. 16

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013


Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro
della regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento
della situazione di criticita’ determinatasi a seguito dell’evento
sismico che il 26 ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del
territorio della provincia di Potenza. (Ordinanza n. 98). (13A05577)

 

 

Pag. 18

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 25 giugno 2013


Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro
della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al completamento in
regime ordinario delle attivita’ inerenti allo stato di criticita’
relativo alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate
all’uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del
territorio della regione Lazio. (Ordinanza n. 99). (13A05576)

 

 

Pag. 19

 

 

CIRCOLARI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


CIRCOLARE 20 giugno 2013, n. 21303


Criteri e modalita’ di concessione delle agevolazioni ai sensi del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013, recante
l’istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la
nascita di nuove imprese nelle regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. (13A05578)

 

 

Pag. 21

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


COMUNICATO


Istituzione di un Consolato onorario in Bedford (Regno Unito)
(13A05544)

 

 

Pag. 38

 

 

 


COMUNICATO


Entrata in vigore del Secondo Protocollo Aggiuntivo per la modifica
della Convenzione tra l’Italia e il Belgio in vista di evitare la
doppia imposizione e di prevenire la frode e l’evasione fiscale in
materia di imposte sui redditi con Protocollo finale (Convenzione e
Protocollo firmati a Roma il 29 aprile 1983), fatto a Bruxelles l’11
ottobre 2004. (13A05561)

 

 

Pag. 38

 

 

 


COMUNICATO


Entrata in vigore dell’Accordo sul reciproco riconoscimento dei
titoli di studio universitari rilasciati nella Repubblica Italiana e
nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi,
fatto a San Marino il 24 agosto 2011. (13A05562)

 

 

Pag. 38

 

 

 


COMUNICATO


Entrata in vigore dell’Accordo di cooperazione culturale e di
istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009.
(13A05563)

 

 

Pag. 38

 

 

 


COMUNICATO


Rilascio di exequatur (13A05566)

 

 

Pag. 38

 

 

 


COMUNICATO


Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in
Ouagadougou (Costa d’Avorio). (13A05567)

 

 

Pag. 38

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 


COMUNICATO


Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile nel
comune di Gubbio. (13A05568)

 

 

Pag. 39

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


COMUNICATO


Conclusione del procedimento avviato nei confronti del comune di
Brusciano, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. (13A05565)

 

 

Pag. 39

 

 

RETTIFICHE

 


ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo alla legge 27 giugno 2013, n. 77, recante:
«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011.».
(Legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 152
del 1° luglio 2013). (13A05789)

 

 

Pag. 39

Rassegna Stampa 2 luglio 2013

in  primo  piano

 
Italia Oggi  del  02-07-2013
GRADUATORIE, CORSA AL RESTYLING (A.Di geronimo) [solo_testo] pag. 36
Italia Oggi  del  02-07-2013
GLI ALUNNI MIGLIORI IN AZIENDA (A.Ricciardi) [solo_testo] pag. 33
Italia Oggi  del  02-07-2013
DIRIGENTI FUORI DALLA POLITICA (M.D’adamo) [solo_testo] pag. 34
Italia Oggi  del  02-07-2013
RISPUNTANO LE FESTE DEI PATRONI (M.D’adamo) [solo_testo] pag. 35
Corriere della Sera  del  02-07-2013
RENZI – BETORI, NUOVO SCONTRO A DISTANZA (T.Labate) [solo_testo] pag. 13
 

ministro

 
Fondazione Marisa Bellisario (Il Sole 24 Ore)  del  01-07-2013
Int. a M.Carrozza: ISTRUZIONE: LA BUONA BATTAGLIA DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELL’ETICA PUBBLICA [solo_testo] pag. 20/21
Corriere di Siena e della Provincia  del  02-07-2013
SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO, PROSPETTIVE E PROPOSTE DI INTERVENTO [solo_testo] pag. 10
Avvisatore Marittimo  del  02-07-2013
NAUTICA, AL VIA IL PORTO DI PISA [solo_testo] pag. 2
Il Tirreno – Ed. Pistoia/Montecatini  del  02-07-2013
AI SALAIOLI IL PREMIO NAZIONALE PER L’INNOVAZIONE [solo_testo] pag. 10/11
 

ministero

 
Corriere Fiorentino (Corriere della Sera)  del  02-07-2013
RENZI-BETORI, DUELLO DI SAN GIOVANNI “OMELIA POLITICA”, “PENSO ALLA CITTA'” [solo_testo] pag. 2
la Repubblica  del  02-07-2013
IL CARDINALE IN CAMPO AGITA IL PD “VUOLE UN CL A PALAZZO VECCHIO” (M.Vanni) [solo_testo] pag. 15
la Stampa  del  02-07-2013
RENZI: “DA BETORI UN ATTACCO POLITICO” (F.Schianchi) [solo_testo] pag. 7
il Messaggero  del  02-07-2013
FIRENZE, SCINTILLE TRA RENZI E BETORI IN GIOCO LA SUCCESSIONE A PALAZZO VECCHIO (S.Pasquini) [solo_testo] pag. 8
Il Tirreno  del  02-07-2013
NO A 252 NUOVE CLASSI ROMA NON DA’ I DOCENTI [solo_testo] pag. 8
la Repubblica – ed. Firenze  del  02-07-2013
MANCANO TECNICI E IMPIEGATI “NELLE SCUOLE SARA’ EMERGENZA” (M.c.c.) [solo_testo] pag. 7
L’Unita’  del  01-07-2013
L’ITALIA CHE INVESTE POCO SU SCUOLA E FORMAZIONE (B.Vertecchi) [solo_testo] pag. 14
Italia Oggi  del  02-07-2013
AL MERONI SCUOLA E LAVORO (E.Micucci) [solo_testo] pag. 37
Avvenire  del  02-07-2013
MEGLIO NON TAGLIARE IL SABATO (R.Carnero) [solo_testo] pag. 28
Italia Oggi  del  02-07-2013
GLI EDITORI AL PREMIER LETTA: VIA L’IVA STELLARE SUGLI E-BOOK (E.Micucci) [solo_testo] pag. 37
il Giornale – ed. Milano  del  02-07-2013
INSEGNARE L’USO DELLA BICICLETTA A SCUOLA PER GLI STUDENTI ARRIVA IL “TUTOR” CICLISTA [solo_testo] pag. 2
Italia Oggi  del  02-07-2013
CHI VUOLE INSEGNARE IN ITALIA DOVRA’ ABILITARSI ALL’ESTERO (C.Forte) [solo_testo] pag. 36
Italia Oggi  del  02-07-2013
AUMENTI AI PRECARI, MA SOLO DI RELIGIONE (F.Bastianini) [solo_testo] pag. 34
Italia Oggi  del  02-07-2013
CONTRATTI DI SUPPLENZA DA ALEATORI A DEFINITIVI (C.Forte) [solo_testo] pag. 34
Italia Oggi  del  02-07-2013
ASSUNZIONI SENZA IDONEITA’ (N.Mondelli) [solo_testo] pag. 35
Italia Oggi  del  02-07-2013
QUOTA ’96 DA QUANTIFICARE (N.Mondelli) [solo_testo] pag. 35
Italia Oggi  del  02-07-2013
SE IL MINISTERO DIMENTICA DISABILI ED EX MILITARI (C.Forte) [solo_testo] pag. 36
Il Secolo XIX  del  01-07-2013
SCUOLE ANTISISMICHE, LAVORO PER 200 MILA (I.Pugliese) [solo_testo] pag. 5
Il Secolo XIX  del  01-07-2013
Int. a A.Martelli: “HO VISTO ASILI COSTRUITI CON LA SABBIA” (I.pug.) [solo_testo] pag. 5
Giornale di Sicilia  del  02-07-2013
CROLLA IL SOFFITTO NELLA SCUOLA BONANNO AULE E LABORATORI RIMANGONO CHIUSI (S.Raccuglia) [solo_testo] pag. 25
Giornale di Sicilia  del  02-07-2013
ILARIA ALPI, ESERCENTI E GENITORI FANNO RINASCERE IL PLESSO (Sara) [solo_testo] pag. 25
la Stampa  del  02-07-2013
CONGIUNTIVO, SE LA LINGUA E’ UNA QUESTIONE DI MUSICA – LETTERA (M.Calabresi) [solo_testo] pag. 30
Italia Oggi  del  02-07-2013
LA LAUREA PERDE IL SUO FASCINO. IN ITALIA RECORD DI TASSE (E.Micucci) [solo_testo] pag. 33
Italia Oggi  del  02-07-2013
TROPPA RICERCA, POCA DOCENZA (G.Scancarello) [solo_testo] pag. 37
il Giornale di Napoli  del  02-07-2013
FEDERICO II, PREMIATO GIOVANNI DE PALMA [solo_testo] pag. 7
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  02-07-2013
ELEZIONI DEL RETTORE RESTANO DUE CANDIDATI (L.Barile) [solo_testo] pag. V
la Prealpina  del  02-07-2013
DA ROMA BOLLINO VERDE AI CORSI DI LAUREA (B.z.) [solo_testo] pag. 16
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  02-07-2013
POLITECNICO, L’ADDIO DI COSTANTINO (Lu.ba.) [solo_testo] pag. V
L’ARENA  del  02-07-2013
VIALALUCE,IL CONSERVATORIO RESTA MUTO (E.Innocenti) [solo_testo] pag. 7
la Stampa  del  02-07-2013
OLMO: E’ UNA CACCIA AL TESORO LA STORIA DELL’ARCHITETTURA (M.Vallora) [solo_testo] pag. 32/33
la Repubblica  del  02-07-2013
CACCIA ALL’ULTIMO NEURONE (E.Dusi) [solo_testo] pag. 29/31
la Repubblica  del  02-07-2013
Int. a G.Rizzolatti: “L’OBIETTIVO PIU’ AMBIZIOSO? SVELARE I MISTERI DELLA COSCIENZA” (E.d.) [solo_testo] pag. 31
il Messaggero  del  02-07-2013
IL BIOCARBURANTE DEL FUTURO (D.Ameri) [solo_testo] pag. 21
il Tempo  del  02-07-2013
AMICO ROBOT (D.Di santo) [solo_testo] pag. 34
il Tempo  del  02-07-2013
AUTOMI ALLA CONQUISTA DELLO SPAZIO [solo_testo] pag. 34
la Stampa  del  02-07-2013
LA PARTICELLA DI DIO FA FESTA ORA LE MANCA SOLO IL NOBEL (P.Bianucci) [solo_testo] pag. 33
Fondazione Marisa Bellisario (Il Sole 24 Ore)  del  01-07-2013
Int. a C.Bastioli: L’INNOVAZIONE DELLE DONNE [solo_testo] pag. 23
 

pubblica  amministrazione e  societa’

 
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013
“RIPRESA PIENA DAL QUARTO TRIMESTRE” (D.Pesole) [solo_testo] pag. 10
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013
FABBISOGNO: A GIUGNO AVANZO DI 14 MILIARDI (D.pes.) [solo_testo] pag. 10
Corriere della Sera  del  02-07-2013
Int. a E.Bonino: “TRA USA, EUROPA E ITALIA C’E’ AMICIZIA ORA EVITARE IL BLOCCO DEL LIBERO SCAMBIO” (P.Conti) [solo_testo] pag. 3
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013  
DEBITI PA, REGIONI IN RITARDO SULLE COPERTURE DEGLI ANTICIPI (C.fo.) [solo_testo] pag. 8  
Italia Oggi  del  02-07-2013  
IL GIOCO IN SALA D’ATTESA (V.Stroppa) [solo_testo] pag. 26  
il Gazzettino  del  02-07-2013
Int. a F.Zanonato: ZANONATO:”NIENTE IMU PER LE IMPRESE ED ENERGIA MENO CARA” [solo_testo] pag. 1
il Messaggero  del  02-07-2013  
DISOCCUPATI, NUOVO RECORD: 12,2% IN UN ANNO SONO 480.000 IN PIU’ (G.Franzese) [solo_testo] pag. 5  
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013  
AL VIA LA TASK FORCE PER IL LAVORO GIOVANILE (Cl.t.) [solo_testo] pag. 3  
il Messaggero  del  02-07-2013  
USCITE FLESSIBILI COSI’ I GIOVANI PAGANO IL CONTO (O.Giannino) [solo_testo] pag. 1  
Libero Quotidiano  del  02-07-2013  
L’ELETTRONICA ASSUME 4MILA RAGAZZI (J.Masucci) [solo_testo] pag. 3  
Libero Quotidiano  del  02-07-2013  
NON OFFRIAMO AI GIOVANI IL LAVORO CHE NN C’E’ PIU’ (D.Giacalone) [solo_testo] pag. 3  
il Foglio  del  02-07-2013  
LA DECRESCITA NON HA ETA’ [solo_testo] pag. 3  
la Gazzetta del Mezzogiorno  del  02-07-2013  
PER AIUTARE I FIGLI EVITIAMO DI CREARE PROBLEMI AIPADRI (O.Introna) [solo_testo] pag. 16  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  02-07-2013  
Int. a P.Triani: TRIANI: “IL PAESE SI IMPOVERISCE SE AD ANDARSENE SONO I MIGLIORI” (O.l.r.) [solo_testo] pag. 11  
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013  
POMPEI SPROFONDA MA FA IL TUTTO ESAURITO AL BRITISH MUSEUM (L.Maisano) [solo_testo] pag. 1  
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013  
BRAY: “A POMPEI SERVONO PERSONALE E TRASPARENZA” (F.Prisco) [solo_testo] pag. 38  
il Sole 24 Ore  del  02-07-2013  
“BASTA CON L’EMERGENZA, OCCORRE PROGRAMMARE” (A.Cherchi) [solo_testo] pag. 38  
L’Unita’  del  02-07-2013  
CULTURA: RICERCA O INTRATTENIMENTO? (L.Del fra) [solo_testo] pag. 20  
Il Fatto Quotidiano  del  02-07-2013  
DA PONTE VECCHIO AL COLOSSEO ITALIA (S)VENDESI AI PRIVATI (T.Montanari) [solo_testo] pag. 6/7  
Il Fatto Quotidiano  del  02-07-2013  
RABBIA A FIRENZE, IL SINDACO: UN BUON AFFARE (S.Frangini) [solo_testo] pag. 6  
il Giornale  del  02-07-2013  
VIVA PONTE VECCHIO IN AFFITTO FACCIANO COSI’ ANCHE GLI ALTRI (C.Lottieri) [solo_testo] pag. 11  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  02-07-2013  
FORI PEDONALI, MARINO INCONTRERA’ BRAY (L.Serloni) [solo_testo] pag. 5  
La Repubblica – Cronaca di Roma  del  02-07-2013  
BENI CULTURALI UNA VINCITA NON INCASSATA (M.Panara) [solo_testo] pag. 9  
   
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

Ordinanza Consiglio di Stato 2 luglio 2013, n. 2452

N. 02452/2013 REG.PROV.CAU.

N. 04141/2013 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4141 del 2013, proposto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per a Toscana, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

 

contro

XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Pettini, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

nei confronti di

XXXX;

e con l’intervento di

ad opponendum:
XXXX, con domicilio eletto presso Federico Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE I n. 646/2013

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Maria Cristina Caglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Basilica, nonché l’avvocato Mattioli per delega dell’avvocato Pettini e l’avvocato Pugliano

 

Considerato che, in disparte restando ogni valutazione in ordine alla fondatezza nel merito degli appelli proposti in via principale e in via incidentale, nel bilanciamento fra i diversi interessi che nel caso di specie vengono in considerazione va data prevalenza alle esigenze di continuità dell’azione amministrativa, visto anche che l’anno scolastico non è ancora concluso e che l’esecuzione della sentenza di annullamento qui impugnata non determinerebbe comunque un vantaggio immediato e diretto per i ricorrenti in primo grado, bensì la sola ripetizione delle operazioni concorsuali;

Considerato che sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Accoglie l’istanza cautelare (Ricorso numero: 4141/2013) e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza impugnata.

Rinvia per il merito alla pubblica udienza del 5 novembre 2013.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere, Estensore

Gabriella De Michele, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)