Riforma, il CdM ha autorizzato la fiducia sul maxiemendamento: martedì 30 sarà legge?

da La Tecnica della Scuola

Riforma, il CdM ha autorizzato la fiducia sul maxiemendamento: martedì 30 sarà legge?

Dopo aver bypassato il “pericoloso” voto in VII Commissione, il DdL arriverà in Aula mercoledì 24 per la discussione generale: il giorno il voto di fiducia. Immediato sarà il passaggio del testo, stavolta “super-blindato”, a Montecitorio, dove potrebbe ricevere il sì definitivo l’ultimo giorno di giugno. Dobbiamo aspettarci altri cambiamenti del testo? No, il tempo è scaduto.

Manca solo l’ufficialità, ma la notizia è praticamente certa: il consiglio dei ministri ha autorizzato la fiducia sul maxiemedamento al DdL ‘La Buona Scuola’. A sostenerlo, nella tarda serata di martedì 23 giugno, sono le agenzie di stampa, che associano l’informazione a non meglio precisate “fonti di governo”.

La riforma, quindi, arriverà in Aula il pomeriggio di mercoledì 24 giugno, dove si procederà alla discussione generale: è stato quindi superato, bypassandolo, il “pericoloso” voto in VII Commissione. Il testo, poi, si appresta a ricevere, giovedì 25, senza mandato al relatore, il voto di fiducia.

Praticamente immediato sarà il passaggio del testo, stavolta “super-blindato”, a Montecitorio, dove potrebbe ricevere il sì definitivo l’ultimo giorno di giugno: martedì 30.

Il via libera all’iter di approvazione serrato è arrivata dalla conferenza dei capigruppo di martedì 23, che ha deciso di passare la parola direttamente all’Aula. Anche se il testo è stato “offerto” alle opposizioni, in vista di una mediazione per un possibile accordo, le possibilità di vedere cambiamenti di testo sul filo di lana sono ridotte al lumicino.

Le opposizioni, come la fronda interna al Pd, dovranno accontentarsi di quelle incluse nelle ultime ore nel maxiemendamento: la valutazione dei presidi triennale e un Comitato di valutazione docenti rivisto nella sua composizione con una maggiore presenza di docenti e l’aggiunta di un membro esterno; l’assunzione dei circa 6 mila 500 idonei al concorso 2012 inseriti nel piano di assunzione straordinaria dei docenti precari operativo da settembre, che quindi diventano quasi 107mila; la destinazione del 10% dello school bonus alle scuole con meno risorse e il tetto di 100 mila euro per le erogazioni liberali alle scuole. Per chi sperava in altri cambiamenti, dovrà attendere la prossima riforma.

DdL, l’opposizione è sicura: entro giovedì la fiducia del Senato al maxiemendamento

da La Tecnica della Scuola

DdL, l’opposizione è sicura: entro giovedì la fiducia del Senato al maxiemendamento

L’indiscrezione è arrivata da Gian Marco Centinaio (Lega Nord) e Loredana De Petris (Sel), al termine della riunione della commissione Istruzione del 23 giugno. Poi il testo tornerà a Montecitorio per l’approvazione definitiva.

Sei giorni di pausa, poi l’improvvisa accelerata: quella che, salvo improbabili contrattempi, porterà il disegno di legge ‘La Buona Scuola’ nell’Aula di Palazzo Madama già mercoledì pomeriggio.

La decisione deriva anche dal fatto che la conferenza dei capigruppo ha preso atto che la commissione Istruzione non dà il mandato ai relatori di riferire per l’aula. Quindi, sarà portato all’esame dell’assemblea il testo uscito dalla Camera, su cui verrà formulata una serie di proposte di modifica da parte dei senatori che in commissione svolgono la funzione di relatori (Francesca Puglisi del Pd e Franco Conte di Api), riunita in un maxiemendamento su cui il governo porrà la questione di fiducia.

Secondo alcuni senatori dell’opposizione – Gian Marco Centinaio (Lega Nord) e Loredana De Petris (Sel) – non vi sono dubbi: l’obiettivo è votare la fiducia dell’Aula del Senato entro giovedì stesso. Quindi entro due giorni. Per poi far tornare il testo di riforma a Montecitorio per l’approvazione definitiva.

Organico autonomia: i posti sono 55mila

da La Tecnica della Scuola

Organico autonomia: i posti sono 55mila

Alla scuola primaria andranno 18.100 posti, alla secondaria di primo grado 7.200 e alla secondaria di secondo grado 23.500.

Dopo mesi di attesa finalmente sappiamo qualcosa di più sull’organico dell’autonomia.
Il maxi-emendamento contiene infatti in allegato una tabella con i numeri più importanti.
Per il 2015/2016 l’organico dell’autonomia sarà formato da 55.258 posti, 6.446 per il “potenziamento” del sostegno e tutti gli per le attività previste dai POF delle scuole e per la copertura delle supplenze.
La ripartizione fra i diversi ordini di scuola è la seguente: 18.133 posti andranno alla scuola primaria, 7.206 alla secondaria di primo grado e 23.473 alla secondaria di secondo grado.
Una nota alla tabella spiega che il 90% dell’organico per il potenziamento è distribuito in proporzione agli alunni, mentre il 10% è distribuito sulla base di specifici indicatori (dispersione scolastica, presenza di alunni stranieri, presenza di aree interne, presenza di aree isolane e montane, presenza di aree a bassa densità demografica).
La regione alla quale andrà il maggior numero di posti è la Lombardia (7mila) seguita a distanza dalla Campania (5.300), dal Lazio (4.400) e dalla Sicilia (4.400).

L’ultima novità della riforma: per valutare i docenti arriva il “componente esterno”

da La Tecnica della Scuola

L’ultima novità della riforma: per valutare i docenti arriva il “componente esterno”

Lo prevede il maxiemendamento su cui il Senato si appresta probabilmente a votare la fiducia: nel Comitato per la valutazione sarà presente un componente scelto dall’Usr tra docenti, presidi e dirigenti tecnici. Affiancherà il ds, due prof interni, un genitore (due fino alla primaria) e uno studente (solo alle superiori).

Man mano che passano le ore, emergono le modifiche apportate al testo di riforma della scuola, attraverso la novità del maxiemendamento dei relatori che ha trasformato il provvedimento nell’unico articolo “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.

Una delle novità più importanti è l’introduzione di un “componente esterno” alla scuola nello staff che valuterà annualmente l’operato degli insegnanti. In pratica, all’interno del Comitato per la valutazione dei docenti sarà presente anche un “componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici”. Affiancherà, in pratica, il dirigente scolastico, due docenti interni all’istituto, un genitore (due fino alla primaria) e, alle superiori, un rappresentante degli studenti.

Non è chiaro, al momento, se al membro esterno valutatore sarà assegnato ad un solo istituto. Mentre, secondo logica, è probabile che si tratti in prevalenza di docenti, considerando la penuria di dirigenti e gli impegni notevoli che debbono già assolvere. Impegni che la riforma, tra l’altro, renderà ancora più corposi.

Vi proponiamo la parte più rilevante del nuovo articolato sul comitato di valutazione degli insegnanti.

Art. 11. – (Comitato per la valutazione dei docenti)

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

 

Giannini: maxi-emendamento ddl scuola prova fattibilità delle assunzioni

da La Tecnica della Scuola

Giannini: maxi-emendamento ddl scuola prova fattibilità delle assunzioni

Il maxi-emendamento al ddl scuola presentato dai relatori di maggioranza assicura la “fattibilita'” del piano di assunzioni entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini parlando con i giornalisti in Senato al termine della seduta di stamani della commissione Istruzione.

“Questo maxi-emendamento – ha spiegato Giannini ai giornalisti – contiene molto chiaramente la fattibilita’ assoluta e concreta del piano assunzionale cosi’ come concepito dal governo, nel rispeto dei tempi previsti, cioè per il prossimo anno scolastico. Ci auguriamo che il ddl vada a buon fine perchè è un grande progetto culturale per il Paese e perche’ prevede un investimento di 3 miliardi sulla scuola pubblica, ora chiaramente si tratta di procedere speditamente con i lavori, sia al Senato che alla Camera”.

Intanto la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama è stata convocata per oggi alle 16,30. La riunione potrebbe occuparsi della difinizione dei tempi della fiducia che il governo dovrebbe chiedere in aula sul ddl scuola.

Secondo quanto si apprende, toccherà al presidente della Commissione, Andrea Marcucci, dare i tempi per l’esame del nuovo testo e per la presentazione dei subemendamenti. L’ipotesi che il governo ponga la fiducia, secondo quanto viene riferito, sembra essere più vicina e giovedì potrebbe essere il giorno decisivo.

Ddl direttamente in Aula Senato, giovedì discussione e fiducia

da tuttoscuola.com

Ddl direttamente in Aula Senato, giovedì discussione e fiducia

Il Ddl di riforma della scuola approda mercoledì pomeriggio nell’Aula del Senato. Lo ha deciso a maggioranza la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato sempre per mercoledì alle 19.

Il provvedimento arriva dunque in Aula senza l’ok della commissione Istruzione e senza i relatori. Secondo quanto riferito dal presidente dei senatori della Lega, Gian Marco Centinaio, il Governo intende mettere giovedì la fiducia sul testo come sarà ‘arricchito’ dal cosiddetto maxi-emendamento presentato dai relatori.

L’obiettivo del governo è di concludere giovedì stesso l’esame in Senato del disegno di legge sul quale porre la fiducia.

Maxiemendamento cambia comitato valutazione docenti

da tuttoscuola.com

Maxiemendamento cambia comitato valutazione docenti
Aggiunto un componente esterno individuato dall’USR

Con il maxiemendamento dei relatori al ddl ‘buona scuola’ depositato in commissione Istruzione al Senato cambia anche il Comitato di valutazione per il prof che ha durata di tre anni e sarà presieduto dal dirigente scolastico.

Secondo quanto riferiscono le agenzie faranno parte del Comitato: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica , nonchè della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c)  delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Giannini ottimista, ok Ddl, assunzioni fattibili

da tuttoscuola.com

Giannini ottimista, ok Ddl, assunzioni fattibili

Commentando il maxi emendamento sostitutivo presentato dai relatori, Francesca Puglisi (Pd) e Franco Conte (Ap), sul ddl scuola in Commissione Istruzione del Senato, il ministro Stefania Giannini ha detto che esso “tiene conto molto efficacemente di alcune richieste che erano state al centro del dibattito in commissione”, e “contiene molto chiaramente la fattibilità assoluta e concreta del piano assunzionale dei docenti precari così come è stato concepito dal governo, nel rispetto dei tempi che sapete, quindi di questo anno scolastico. C’è la possibilità che il provvedimento vada a buon fine come noi ci auguriamo. Ora si tratta di procedere speditamente con i lavori al Senato“.

Anche con la fiducia? Sul punto Giannini non si esprime, ma insiste sull’importanza strategica del Ddl: “Ci auguriamo che vada a buon fine, perché è un grande progetto culturale per il Paese”, conclude il ministro.

24 giugno Barriere architettoniche in 7a Camera

Il 26 novembre, 3, 11 e 18 dicembre 2014, il 14 gennaio, il 25 febbraio, 11 e 24 giugno la 7a Commissione della Camera esamina il DdL C. 705 “Norme per l’inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”

(7a Camera, 26.11.14) Manuela GHIZZONI (PD), relatore, segnala che la proposta di legge in esame prevede l’inserimento, in alcuni indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado e in alcuni insegnamenti universitari, dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati. Rileva che essa prevede, altresì, l’introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. Precisa, quindi, che la proposta riprende il contenuto dell’A.C. 2367, del quale la VII Commissione aveva avviato l’esame nella XVI legislatura, nell’ambito della quale fu svolta una indagine conoscitiva – alla quale rinvia per un opportuno approfondimento – che permise ai commissari di confrontarsi con diversi esperti del settore.
Evidenzia che la proposta di legge a prima firma Argentin attiene, in generale, al pieno sviluppo delle capacità delle persone e alla tutela e alla piena esigibilità dei loro diritti mediante la diffusione e il radicamento culturali necessari a superare, nella quotidianità, i problemi legati all’integrazione delle persone con disabilità. Rileva, quindi, che da questa volontà nasce la finalità espressa nell’articolo 1, che stabilisce che la Repubblica promuove lo studio e la conoscenza della cultura dell’accessibilità, quale elemento dell’»universal design» o «design for all», vale a dire la progettazione di spazi, ambienti e oggetti utilizzabili dal più ampio numero di persone, a prescindere dalla loro età, dalla loro condizione fisica e capacità psichica, così come definito ai sensi delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 28 marzo 2008. Fa presente che l’articolo in parola richiama le finalità di integrazione sociale e di tutela dei diritti delle persone con disabilità, previste, fra l’altro, dalla legge n. 104 del 1992 e dalla legge n. 13 del 1989, e i princìpi sanciti dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’ONU nel 2006 e ratificata dall’Italia con legge n. 18 del 2009.
Segnala che, per l’attuazione delle finalità esplicitate nell’articolo 1 – finalità giuste, che ritiene debbano essere sostenute – concorrono gli articoli successivi. In particolare, l’articolo 2 prevede che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo modifica i «programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado ad indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia», al fine di inserire elementi di base riguardanti gli aspetti edilizi e urbanistici relativi all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche, nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità. Al riguardo, ricorda che, a seguito del riconoscimento dell’autonomia scolastica, ai programmi nazionali è subentrato il Piano dell’offerta formativa (POF) di ogni istituzione scolastica, il cui perno è il curriculo, che viene predisposto dalle medesime istituzioni, nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni nazionali. Al riguardo, rileva altresì che, a seguito di quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, con una scelta confermata anche dall’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, l’individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività, è definita con regolamenti di delegificazione. Segnala che, in particolare, per il secondo ciclo, sono stati emanati i decreti del Presidente della Repubblica nn. 87, 88 e 89 del 2010, recanti, rispettivamente, il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei. Precisa quindi che il decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 ha organizzato i percorsi degli istituti tecnici in due settori, a loro volta suddivisi in indirizzi. In particolare, sottolinea che al settore tecnologico fanno capo nove indirizzi, fra cui Costruzioni, Ambiente e Territorio (C9), nel quale, ai sensi dell’allegato D del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, sono confluiti i percorsi degli istituti tecnici per geometri e i percorsi «Edilizia» degli istituti tecnici industriali del vecchio ordinamento. Fa presente, inoltre, che l’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica inserisce tra gli insegnamenti obbligatori per questo indirizzo la materia «Progettazione, Costruzioni e Impianti», per la quale sono previste 231 ore nel terzo e nel quinto anno e 198 ore nel quarto anno. Ricorda, peraltro, che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica, gli istituti tecnici possono utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento dei curricoli sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa.
Per quanto concerne gli istituti professionali, segnala che il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 ha previsto due settori suddivisi in indirizzi, alcuni dei quali presentano ulteriori articolazioni. In particolare, rileva che nel settore «Industria e artigianato», indirizzo «Produzioni industriali e artigianali» (C1), articolazione «Industria», è confluito, ai sensi dell’allegato D del citato decreto del Presidente della Repubblica, il previgente indirizzo di «Tecnico dell’edilizia». Precisa che anche gli istituti professionali possono utilizzare la quota di autonomia del 20 per cento del curriculo per le medesime finalità già esposte per gli istituti tecnici.
Alla luce di quanto richiamato, segnala che appare opportuno aggiornare il testo della proposta, ove fa riferimento ai «programmi didattici» e «a indirizzo tecnico, con particolare riguardo alla specializzazione in edilizia». Osserva, inoltre, che occorre specificare l’espressione «con appositi provvedimenti» ed eliminare le parole «disposizioni di legge», poiché, come ha ricordato, indirizzi, profili e quadri orari dei percorsi di istruzione secondaria sono attualmente disciplinati con decreto del Presidente della Repubblica.
Rileva, inoltre, che l’articolo 3 prevede che le università statali e non statali, incluse quelle telematiche, nel rispetto della loro autonomia didattica, inseriscono lo studio della tecnica e delle tecnologie atte a realizzare l’universal design e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nelle discipline obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia. A tal fine, il medesimo articolo 3 dispone che entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca modifica il decreto ministeriale 16 marzo 2007 con il quale sono state definite le classi di laurea.
Al riguardo, osserva che occorrerebbe fare riferimento anche al decreto ministeriale emanato in pari data che ha definito le classi delle lauree magistrali, fra le quali sono comprese le classi LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-12 Design; LM-23 Ingegneria civile; LM 24-Ingegneria dei sistemi edilizi; LM 35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.
Segnala, altresì, che sembrerebbe sufficiente fare riferimento solo all’intervento di un decreto ministeriale che modifichi – nel senso indicato – il decreto ministeriale 16 marzo 2007, al quale le università dovrebbero comunque adeguarsi.
Ricorda, inoltre, che gli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 corrispondono a quelli previsti nel programma di azione biennale elaborato dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013. Aggiunge che gli articoli 2 e 3 intervengono sul percorso formativo di tutti quei «futuri tecnici» che nella loro vita professionale avranno la responsabilità di rendere un ambiente o uno spazio «accessibile», cioè fruibile, sicuro, confortevole per tutti i possibili fruitori. Rileva che le due norme si fondano sulla consapevolezza che i tecnici debbano avere adeguate competenze, perché già nella fase della progettazione e, poi, della realizzazione di strutture pubbliche e private, aperte e chiuse, siano sempre tenute in considerazione le necessità di tutti i possibili utilizzatori, siano essi mamme con bambini in carrozzina, bambini, adulti, anziani con ridotte capacità motorie o sensoriali, persone con disabilità permanente o temporanea. Osserva che solo attraverso un’adeguata formazione potrà radicarsi la cultura dell’accessibilità, affinché tutti possano muoversi in sicurezza e vivere in autonomia e che la promozione della cultura dell’accessibilità non è sufficiente, se al contempo non si rispetta la normativa già vigente in favore delle persone con disabilità.
Segnala che, a tale scopo, l’articolo 4 attribuisce all’amministratore pubblico competente la responsabilità diretta per il mancato adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici esistenti alla normativa in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996. Precisa, quindi, che l’amministratore pubblico competente – che è dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa – è individuato nel dirigente al quale spettano i poteri di gestione o nel funzionario non avente qualifica dirigenziale nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale. Ricorda che l’individuazione spetta all’organo di vertice delle singole amministrazioni, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l’attività e che, peraltro, in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri previsti, l’amministratore pubblico competente coincide con l’organo di vertice dell’amministrazione pubblica competente. Al riguardo, segnala che è opportuno enucleare in un unico comma – e con l’utilizzo dell’espressione «ai sensi della presente legge» – i soggetti che possono rivestire la qualifica di amministratore pubblico, la cui definizione non è chiaramente riconducibile a una figura presente nell’ordinamento. Osserva che, di conseguenza, occorre riformulare i commi 2 e 3 del medesimo articolo 4.
Evidenzia, poi, che il testo dispone che, qualora entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge non sia realizzato il previsto adeguamento degli edifici e degli spazi pubblici, l’amministratore pubblico competente è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e l’ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Rileva che si tratta, dunque, di una responsabilità penale del dirigente o del vertice dell’amministrazione competente, per la quale è introdotta una contravvenzione punita con pena congiunta (arresto e ammenda). Al riguardo, segnala che la disposizione sembrerebbe configurare una fattispecie di responsabilità penale oggettiva. Infatti, la sanzione penale viene collegata ad un evento, la mancata realizzazione degli adempimenti, che potrebbe anche non dipendere dalla condotta del dirigente. Rileva infatti che l’amministratore pubblico potrebbe attivare tutte le procedure per l’adeguamento degli edifici senza che le opere vengano realizzate, per cause a lui non imputabili (ad esempio, per il fallimento dell’impresa incaricata o per la sospensione dei lavori disposta dalla magistratura). Osserva che si tratta, dunque, di un aspetto sul quale la Commissione dovrà riflettere. Ricorda poi che presso l’VIII Commissione è in corso di esame l’A.C. 1013, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, che affronta un argomento connesso a quello oggi in esame.
Nel rimandare alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, auspica una partecipata discussione in Commissione.

Decreto Direttore Generale 24 giugno 2015, Prot.n. 594

Decreto Direttore Generale 24 giugno 2015, Prot.n. 594

Ripartizione tra le Regioni a Statuto Speciale, per l’a.s. 2015, dei fondi per l’erogazione di borse di studio in favore degli alunni nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria superiore (15A05316)

(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015)

Nota 24 giugno 2015, AOODGOSV 5891

Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici in elenco
Ai docenti in elenco
p.c.
ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
al Sovrintendente Scolastico della Provincia di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione della Provincia di Trento

Nota 24 giugno 2015, AOODGOSV 5891

Oggetto: Seminario residenziale di formazione 1- 3 ottobre 2015 Rovereto – “Problem Posing: un approccio costruttivista alla Matematica, alla Fisica e alle Scienze”.

Decreto Direttore Generale 24 giugno 2015, Prot.n. 595

Decreto Direttore Generale 24 giugno 2015, Prot.n. 595

Ripartizione tra le Regioni, per l’a.s. 2015/2016, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori (15A05317)

(GU Serie Generale n.161 del 14-7-2015)

Sentenza Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178

Corte Costituzionale
Ufficio Stampa

Blocco dei trattamenti economici dei dipendenti pubblici

La Corte Costituzionale, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze R.O. n. 76/2014 e R.O. n. 125/2014, ha dichiarato, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l’illegittimità costituzionale sopravvenuta del regime del blocco della contrattazione collettiva per il lavoro pubblico, quale risultante dalle norme impugnate e da quelle che lo hanno prorogato.
La Corte ha respinto le restanti censure proposte

dal Palazzo della Consulta, 24 giugno 2015


Sentenza Corte Costituzionale 24 giugno 2015, n. 178