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Legge 25 settembre 2020, n. 124

 Legge 25 settembre 2020, n. 124

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00143)

(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 25 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Bonafede


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 luglio 2020, n. 83 

Testo del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, (in Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020, n. 214), coordinato con la legge di conversione 25 settembre 2020, n. 124 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica». (20A05271)

(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dall’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

1-bis. All’articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: «sospensione dei congressi,» sono inserite le seguenti: « ad eccezione di quelli inerenti alle attivita’ medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),».

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuita’ nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Art. 1-bis Coordinamento tra le disposizioni dei decreti-legge 25 marzo 2020, n. 19, e 16 maggio 2020, n. 33

1. Le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita’ con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.


Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (20G00112)

(GU n.190 del 30-7-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

Considerato che la curva dei contagi in Italia, pur ridotta rispetto ai mesi precedenti, dimostra che persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;

Ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di prorogare le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Proroga dei termini previsti dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche’ di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.

2. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».

3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati al 15 ottobre 2020, salvo quanto previsto al n. 32 dell’allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

5. Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.

6. Al fine di garantire, anche nell’ambito dell’attuale stato di emergenza epidemiologica dal COVID-19, la piena continuita’ nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all’articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all’articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».

Art. 2 Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente che costituiscono tetto di spesa.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 30 luglio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Circolare Ministero Salute 24 settembre 2020, Prot.n. 30847

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OGGETTO: Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2.

Ordinanza Ministero Salute 21 settembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ordinanza Ministero Salute 21 settembre 2020 

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A05139)

(GU n.234 del 21-9-2020 )

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli artt. 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali e’ stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Vista la nota del 21 settembre 2020 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti per la limitazione della diffusione della pandemia sul territorio nazionale;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell’interno;

Emana la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, come prorogata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, le parole «Croazia, Grecia, Malta o Spagna» sono sostituite dalle seguenti: «Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de-France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna».

2. Per i territori della Francia diversi da quelli indicati al comma 1 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.

3. Al fine di adeguare le misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 alla situazione epidemiologica, alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato negli Stati e territori di seguito indicati si applica la disciplina seguente:
a) Bulgaria: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco B dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
b) Serbia: disciplina prevista per i Paesi di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.

Art. 2 Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Ministro: Speranza

______

Avvertenza: A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e’ provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ordinanza Protezione Civile 15 settembre 2020, n. 702

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza Protezione Civile 15 settembre 2020 

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 702). (20A05198)

(GU Serie Generale n.238 del 25-09-2020)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonche’ la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza e’ stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell’11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 693 del 17 agosto 2020 e n. 698 del 18 agosto 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e, in particolare, l’art. 58-octies che prevede l’istituzione di un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’art. 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in corso di conversione, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia e, in particolare, l’art. 32, comma 2;

Vista la nota del Ministero dell’istruzione del 1° settembre 2020 e la successiva comunicazione del 7 settembre 2020, con le quali si segnala la necessita’ di poter reperire sul mercato ulteriori immobili da destinare all’uso scolastico, al fine di assicurare durante l’anno scolastico 2020-2021 il rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale, in deroga alla vigente normativa che disciplina la durata dei contratti di locazione;

Considerato che, ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, occorre garantire la disponibilita’ di ulteriori ambienti e spazi, anche assunti in locazione e anche in deroga alla normativa vigente in materia di durata delle locazioni immobiliari;

Acquisita l’intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1 Misure per l’edilizia scolastica

1. Al fine di consentire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021, gli enti locali possono stipulare contratti di locazione per spazi ulteriori da destinare allo svolgimento delle attivita’ didattiche anche in deroga agli articoli 27 e 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nella Regione Friuli-Venezia Giulia le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore degli enti regionali titolari delle competenze relative all’edilizia scolastica, gia’ spettanti alle soppresse Province.

3. Limitatamente all’anno scolastico ed educativo 2020/21, la destinazione di strutture temporanee o ulteriori spazi all’attivita’ didattica o educativa e’ sempre consentita temporaneamente, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell’area e dalla destinazione d’uso originaria di immobili esistenti, ad esclusione dei casi di aree o immobili soggetti a obblighi di bonifica. Restano ferme le normative sanitarie, di sicurezza antincendio e antisismica.

4. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

5. Nella Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste le disposizioni del comma 1 si applicano anche a favore della Regione titolare delle competenze relative all’edilizia scolastica per le scuole secondarie di secondo grado.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli

Nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1585

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Nota 10 settembre 2020, AOODPPR 1529

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative
LORO E-MAIL
e, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO E-MAIL
Alle OO.SS. LORO E-MAIL

Chiarimenti di carattere organizzativo e finanziario sulle attività in essere per l’avvio dell’anno scolastico

Nota 8 settembre 2020, AOOGABMI 11971

Ministero della Salute

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Dipartimento per la Ragioneria dello Stato rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.me f.gov.it
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 Commissarioemergenzacovid19@pec.governo .it
PROTEZIONE CIVILE
Via Ulpiano 11 – 00193 ROMA Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it protezionecivile@pec.governo.it
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
ASSESSORATI ALLA SANITA’ delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano LORO SEDI (via PEC)
ASSESSORE REGIONE PIEMONTE Coordinatore Commissione salute Commissione.salute@cert.regione.piemonte.it
REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ
Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale Della Prevenzione francesca.russo@regione.veneto.it coordinamentointerregionaleprevenzione@reg ione.veneto.it
FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
segreteria@pec.fnomceo.it
e, p.c. Ufficio di Gabinetto Sede

OGGETTO: Proroga termini previsti per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici al personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private nell’intero territorio nazionale.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04814)

(GU Serie Generale n.222 del 07-09-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art. 3, comma 6-bis, e dell’art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’art. 1, comma 5;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attivita’ scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 13 agosto 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 17 agosto 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 28 agosto 2020;

Viste le linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

Vista la nota congiunta pervenuta in data 2 settembre 2020, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’Associazione nazionale comuni italiani e dell’Unione province d’Italia, nella quale, con riferimento alle citate linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico, si chiede di inserire il settore trasporto funicolare nel capitolo relativo al settore trasporto pubblico locale automobilistico, metropolitano, tranviario, costiero e ferroviario di interesse delle regioni e delle P.A.;

Visti i verbali 100, 101, 102, 103 e 104 di cui rispettivamente alle sedute del 10 agosto 2020, 19 agosto 2020, 26 agosto 2020, 28 agosto 2020, 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, per le pari opportunita’ e la famiglia, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Sono altresi’ confermate e restano efficaci, sino al 7 ottobre 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo quanto previsto dal comma 3.

3. L’art. 1, commi 1 e 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020. 4. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, e’ sostituito dal seguente: «r) ferma restando la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi e dell’attivita’ didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonche’ al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanita’ di cui all’allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresi’ consentiti»; al terzo periodo la parola «altresi’» e’ sostituita dalla seguente «parimenti»;
b) all’art. 1, comma 6, la lettera s) e’ sostituita dalla seguente: «s) nelle Universita’ le attivita’ didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
c) all’art. 4, comma 1, dopo la lettera i), e’ aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;
d) all’art. 6, comma 6, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;
e) all’art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»;
f) l’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico) e’ sostituito dall’allegato 15 di cui all’allegato A al presente decreto;
g) l’allegato 16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato) e’ sostituito dall’allegato 16 di cui all’allegato B al presente decreto;
h) l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) e’ sostituito dall’allegato 20 di cui all’allegato C al presente decreto;
i) dopo l’allegato 20 e’ aggiunto l’allegato 21 di cui all’allegato D al presente decreto;
l) dopo l’allegato 21 e’ aggiunto l’allegato 22 di cui all’allegato E al presente decreto.

Art. 2 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data dell’8 settembre 2020 e sono efficaci fino alla data del 7 ottobre 2020.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 7 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte
Il Ministro della salute: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 2077

Circolare Interministeriale 4 settembre 2020, n. 13

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Oggetto: Circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”. Aggiornamenti e chiarimenti, con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici “fragili”.

Bambini durante il lockdown

Bambini durante il lockdown: vulnerabili ma resilienti

L’indagine condotta dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche Lombardia in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca evidenzia la “sostanziale tenuta” sia da parte dei bambini sia dei genitori, pur sottolineando molteplici fonti di preoccupazione: alimentazione, sonno, attenzione, irritabilità, paure

Milano, 3 settembre 2020 – Irritabile, capriccioso, svogliato, ma più affettuoso con genitori e fratelli. È quanto emerge dai primi risultati di un’indagine regionale sulla vita di bambini e genitori durante il lockdown.

L’indagine “Bambini e lockdown, la parola ai genitori” è stata condotta dalla Società Italiana delle Cure Primarie Pediatriche (SICuPP Lombardia- Marina Picca, Presidente e coordinatrice scientifica del progetto per i pediatri) con la collaborazione di un gruppo di ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca (Paolo Ferri e Chiara Bove docenti del Dipartimento di Scienze umane per la formazione) e della spin off dell’Università di Milano-Bicocca “Bambini Bicocca” (Susanna Mantovani, coordinatrice scientifica).

I ricercatori hanno proposto due questionari online parzialmente differenziati a seconda delle età: bambini di età compresa tra 1- 5 anni e bambini dai 6 ai 10 anni.
La ricerca ha coinvolto più di 3.000 famiglie – di cui la quasi totalità (93 per cento) madri con un titolo di studio medio alto – con bambini di questa fascia d’età residenti in tutte le province della Lombardia, la regione più colpita dalla pandemia Covid-19, allo scopo di conoscere il vissuto e l’esperienza dei genitori e dei bambini durante il lockdown

«Il focus della ricerca realizzata attraverso la rete di Pediatri di famiglia è rappresentato dai cambiamenti notati dai genitori nel comportamento dei bambini durante il periodo di chiusura, rilevati a due mesi di distanza, quando si erano ridotte le limitazioni alla vita quotidiana – afferma Marina Picca, Presidente SICuPP Lombardia». 

Il quadro che emerge dall’indagine evidenzia da un lato una “sostanziale tenuta” sia da parte dei bambini nell’accettare le limitazioni (l’80,6 per cento dei bambini più piccoli ha “accettato le limitazioni”, seguito dall’83,3 per cento dei bambini più grandi) sia dei genitori (il 60,4 per cento delle madri dei piccoli e il 54,4 per cento di quelle dei bambini più grandi dice di “avercela fatta” con “alti e bassi”) ma dall’altro anche molteplici fonti di forte preoccupazione:alimentazione, sonno, attenzione, irritabilità, paure.

Bambini da 1 a 5 anni
I genitori dei bambini più piccoli hanno riscontrato innanzitutto maggior irritabilità e un aumento dei capricci (oltre l’81 per cento), anche se sottolineano un miglioramento delle relazioni con i loro bambini (40,8 per cento) e tra i fratelli (32,8 per cento) e nello sviluppo linguistico (50 per cento).
Due aspetti fondamentali nella crescita, come alimentazione e sonno, hanno subito rilevanti alterazioni: da un lato, si è riscontrata una riduzione di appetito (32 per cento) spesso però accompagnata da un aumento del consumo di snack (44,5 per cento); dall’altro, con una riduzione delle ore di sonno (37,4 per cento) e un aumento della frequenza dei risvegli notturni (oltre il 40 per cento).
Inoltre, a preoccupare i genitori, un incremento considerevole (lo afferma il 66,6 per cento) della fruizione della televisione, un calo dell’attenzione che sfocia in svogliatezza (54,6 per cento) e un uso massiccio delle tecnologie digitali.

Bambini da 6 a 10 anni
Ben l’83 per cento dei genitori dei più grandicelli ha riportato che il bambino ha accettato le limitazioni imposte dall’emergenza, dimostrando grande resilienza.
Altro dato positivo, un miglioramento complessivo dei rapporti in famiglia: con i fratelli (lo segnalano oltre il 30 per cento) e con i genitori (38 per cento).
Al contrario dei più piccoli, in relazione alle abitudini alimentari, nel 46,7 per cento dei bambini di questa fascia d’età si è riscontrato un aumento di appetito e di consumo di snack. Alterazioni che si sommano alle difficoltà ad addormentarsi (72,4 per cento) e ai risvegli notturni (30 per cento).
Anche i genitori dei bambini più grandi hanno notato nei figli un comportamento più irritabile, unito a manifestazioni di rabbia (68,2 per cento) e una bassa e frammentata attenzione (83 per cento).

È proprio la riflessione sull’utilizzo delle tecnologie (4/6 ore al giorno) che si rende senz’altro necessaria secondo tutti i genitori: ma mentre i genitori dei più piccoli, sottolineano che i legami educativi a distanza (LEAD per i bambini 1-5, proposti dai Nidi e dalle Scuole dell’Infanzia), sono stati vissuti in modo positivo, per i più grandi la didattica a distanza, pur adeguata per il 42,2 per cento, ha evidenziato diverse criticità e limiti (dalle relazioni alla gestione familiare).

Entrambi i questionari terminavano infine con l’unica domanda aperta: “Quali sono le preoccupazioni per il futuro?”. Le prime analisi delle risposte segnalano alcune preoccupazioni “ricorrenti”: tra queste, su 1688 risposte di genitori di piccoli e 1703 risposte di genitori di bambini più grandi, ne emergono due, oggi molto attuali, su “come sarà la scuola” e “sulle relazioni sociali tra pari”.

«Quest’indagine – sottolinea Susanna Mantovani, pedagogista e coordinatrice scientifica dello spin off Bambini Bicocca– è stata un’esperienza preziosa di collaborazione tra pediatri e ricercatori in ambito educativo: è la prima fase di un percorso per monitorare se i problemi riscontrati permangono e per orientare e sostenere i genitori nel periodo della ripresa. Coinvolgeremo anche insegnanti ed educatori, oggi è essenziale fare rete. Nell’insieme i genitori ce l’hanno fatta, ma sono in ansia e hanno bisogno di supporto in questo tempo di straordinaria incertezza.» 

Scarica il report completo

Comunicazione Commissario straordinario 3 settembre 2020, Prot.n. 1317

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

Ai Dirigenti Scolastici
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali

Distribuzione alle scuole italiane dei banchi e delle sedute acquisiti dal Commissario per l’’emergenza Covid-19

Emergenza epidemiologica in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 3 settembre 2020, ha approvato:

– un decreto-Legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

– in esame preliminare, quattro regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.


Disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e dei ministri competenti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie.

1. Misure per l’avvio dell’anno scolastico

Il testo, al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto del distanziamento fisico imposto dalle linee guida del Comitato tecnico-scientifico, consente di utilizzare, per le annualità 2020 e 2021, le risorse disponibili attualmente destinate alla copertura dei canoni di locazione a disposizione dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per il programma di investimento scuole innovative e poli dell’infanzia anche per le aree interne, ancora in fase preliminare, finalizzandole prioritariamente alle spese per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.
Inoltre, le nuove norme semplificano l’assegnazione delle risorse per il rifinanziamento di interventi urgenti in materia di sicurezza per l’edilizia scolastica stanziate con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, che, per un ammontare complessivo pari a euro 25 milioni, vengono destinate a supportare gli enti locali in interventi urgenti per lavori finalizzati, in particolare, all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione.
Sono previste, inoltre, misure in materia di smart working e congedi straordinari per i genitori di figli minori di quattordici anni nei casi di quarantena obbligatoria dei figli.

2. Trasporto pubblico locale

In considerazione dell’evoluzione della situazione pandemica e della necessità di rimodulare il servizio di trasporto pubblico locale, compreso il trasporto scolastico, in modo da garantire che lo stesso sia erogato in coerenza con le misure di contenimento della diffusione del COVID–19, si prevede per le Regioni e le Province autonome e per gli enti locali la possibilità di utilizzare, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi, le risorse previste dal “decreto agosto” (decreto 14 agosto 2020, n. 104), relative all’incremento del sostegno al trasporto pubblico locale e al Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali. 
Al contempo, si introducono misure finalizzate a consentire l’immediato utilizzo delle risorse previste da parte di ciascuna Regione, Provincia autonoma o ente locale.

3. Misure per il Comune di Lampedusa e Linosa

In considerazione dell’andamento dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria necessarie per la prevenzione del contagio da COVID-19, il testo prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, la sospensione fino al 21 dicembre 2020 dei versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.


RIORGANIZZAZIONE DEI MINISTERI DELL’ISTRUZIONE E DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1. Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
2. Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’istruzione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
3. Regolamento recante organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)
4. Regolamento recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – esame preliminare)

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, quattro regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, concernenti l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca, nonché degli uffici di diretta collaborazione dei rispettivi ministri.
Le innovazioni si sono rese necessarie in seguito alla soppressione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, avvenuta con il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e alla istituzione dei due nuovi Ministeri, con le conseguenti variazioni della rispettiva dotazione organica.
Il nuovo disegno organizzativo del Ministero dell’istruzione prevede due distinte strutture dipartimentali, una riferita all’istruzione e l’altra a organizzazione, sistemi informativi, personale e bilancio, che assicurano l’esercizio organico e integrato delle rispettive funzioni. Quello del Ministero dell’università e della ricerca prevede l’articolazione in cinque direzioni generali, coordinate da un segretario generale e, rispetto al precedente provvedimento organizzativo, che ripartiva le competenze relative alla missione dell’istruzione universitaria in ragione del tipo di istituzione vigilata (atenei oppure istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), adotta una ripartizione basata sulla tipologia di funzioni esercitate, distinguendo in particolare tra quelle riguardanti la programmazione e la gestione delle risorse nonché la governance delle istituzioni della formazione superiore da un lato e, dall’altro, quelle riguardanti gli ordinamenti didattici, gli studenti e il diritto allo studio.

Formazione a Distanza per i referenti COVID

Scuola: al via la Formazione a Distanza ISS-Ministero Istruzione per i referenti COVID. Una quota di iscrizioni riservata ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale

Un percorso formativo per insegnanti, personale scolastico e professionisti sanitari per monitorare e gestire possibili casi di COVID19 nelle scuole. È questa l’iniziativa organizzata grazie alla collaborazione fra Istituto Superiore di Sanità e Ministero dell’Istruzione che nasce per accompagnare gli Istituti scolastici nell’attuazione “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.

Il documento tecnico è stato messo a punto da ISS con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia Romagna, approvato in Conferenza Unificata Stato-Regioni.

L’obiettivo del percorso formativo, che si svolgerà online, è fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di COVID-19, nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario.

La formazione è offerta attraverso due corsi gratuiti che saranno disponibili fino al 15 dicembre 2020, fruibili su piattaforma EDUISS (https://www.eduiss.it) e che potranno ospitare fino 70mila partecipanti,con possibilità di estensione.

Il primo Corso per personale scolastico ed educativo è riservato alle figure professionali della scuola designate a svolgere il ruolo di referente scolastico COVID-19. Ai partecipanti che avranno completato tutte le attività previste e superato il test a scelta multipla di valutazione finale sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Il secondo Corso ECM per professionisti sanitari è riservato al personale dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) incaricato di svolgere la funzione di referente COVID-19 per l’ambito scolastico. Possono accedere al corso anche i Medici di Medicina Generale (MMG), i Pediatri di Libera Scelta (PLS) nonché i componenti delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA) che desiderano essere formati sulle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, considerato il loro ruolo strategico nei percorsi diagnostico-assistenziali. Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali: Medico chirurgo (tutte le discipline ECM), assistente sanitario, biologo, psicologo, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, infermiere, infermiere pediatrico.

Il metodo didattico utilizzato è attivo ed è basato sui principi dell’apprendimento per problemi, Problem-based Learning (PBL), in cui i singoli partecipanti si attivano attraverso la definizione di propri obiettivi di apprendimento e la soluzione di un problema, ispirato al proprio contesto professionale. La formazione sarà svolta interamente a distanza, in modalità asincrona.
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di utilizzare gli elementi operativi per la preparazione, il monitoraggio e la risposta a potenziali casi o focolai di COVID-19 collegati all’ambito scolastico e dei servizi educativi per l’infanzia adottando modalità razionali, condivise e coerenti sul territorio nazionale.

Il tempo previsto per la fruizione di ciascun corso è di 9 ore e prevede il rilascio di 11,7 crediti ECM: i partecipanti potranno accedere liberamente in piattaforma EDUISS nelle 24 ore, previa registrazione e iscrizione al corso.

Modalità di iscrizione 

Il partecipante deve iscriversi autonomamente online all’indirizzo https://www.eduiss.it. Per accedere al corso sarà necessario autodichiarare di appartenere ad una delle categorie a cui il corso è riservato.

L’iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:
1) Creazione del proprio account in piattaforma all’indirizzo https://www.eduiss.it
2) Iscrizione al corso selezionando tra i corsi disponibili il titolo del corso “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (scegliendo l’edizione per professionisti sanitari OPPURE per personale scolastico ed educativo)

Per ulteriori informazioni consultare il programma dettagliato dei corsi su piattaforma EDUISS: programma del corso per il personale scolastico ed educativoincaricato e programma del corso per i professionisti sanitari incaricati.

Comunicato CTS 31 agosto 2020

L’apertura delle scuole è una esigenza primaria del Paese, ma lo è altrettanto la sicurezza e la continuità delle attività. Pertanto, accanto alle esigenze didattiche e formative, è necessario prendere in considerazione il principio di precauzione, la protezione dei lavoratori, la efficacia, la sostenibilità e la accettabilità delle misure proposte.

A partire da maggio il CTS ha elaborato diversi documenti con elementi tecnici di valutazione, sottoposti al decisore politico, circa la possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, con l’obiettivo di garantire la salute e la sicurezza per la riapertura delle scuole per il nuovo anno scolastico.

In particolare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all’uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età:

  • Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando comunque attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento.
  • Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti.

La consensus conference OMS del 31 agosto ribadisce la necessità di affiancare l’uso delle mascherine alle altre misure preventive, quali il distanziamento sociale, la sanificazione delle mani, l’etichetta respiratoria, un’accurata informazione ed educazione sanitaria in linguaggio adeguato all’età degli studenti.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE
il CTS ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento.

In tutti i contesti di condizione statica, il CTS ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che:

  • Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).
  • Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Si sottolinea che l’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (es. igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…).

Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dallautorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi.

Rapporto Remote Learning Reachability

UNICEF/COVID-19: almeno un terzo dei bambini nel mondo che vanno a scuola – 463 milioni – senza apprendimento a distanza durante le chiusure

27 agosto 2020 – “Secondo un nuovo rapporto dell’UNICEF pubblicato oggi – mentre i paesi di tutto il mondo sono alle prese con i loro piani di ‘ritorno a scuola’ -, almeno un terzo dei bambini nel mondo che vanno a scuola – 463 milioni di bambini in tutto il mondo – non hanno potuto accedere all’apprendimento a distanza quando le loro scuole sono state chiuse a causa del COVID-19”, ha detto il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

“Per almeno 463 milioni di bambini le cui scuole sono state chiuse a causa del COVID-19, non è stato possibile accedere all’apprendimento a distanza”, ha dichiarato Henrietta Fore, Direttore Generale dell’UNICEF. “Il numero di bambini la cui istruzione è stata completamente interrotta per mesi è un’emergenza educativa globale. Le ripercussioni potrebbero essere avvertite nelle economie e nelle società per i decenni a venire”. 

Al culmine delle misure di lockdown a livello nazionale e locale, quasi 1,5 miliardi di studenti sono stati colpiti dalla chiusura delle scuole.

Il rapporto Remote Learning Reachability evidenzia i limiti dell’apprendimento a distanza e mostra le profonde disuguaglianze di accesso.

Il rapporto evidenzia una significativa disuguaglianza tra le regioni. Gli studenti dell’Africa subsahariana sono i più colpiti, con la metà degli scolari che non possono essere raggiunti con l’apprendimento a distanza.  

RegionePercentuale minima di scolari che non possono accedere all’apprendimento da remoto (%)Numero minimo di scolari che non possono accedere all’apprendimento da remoto
Africa orientale e Meridionale49% 67 milioni 
Africa occidentale e centrale48% 54 milioni 
Asia orientale e Pacifico20% 80 milioni 
Medio Oriente e Nord Africa40% 37 milioni 
Asia meridionale38% 147 milioni 
Europa orientale e Asia Centrale34% 25 milioni 
America Latina e Caraibi9% 13 milioni 
Globale31% 463 milioni 

Secondo il rapporto, gli studenti delle famiglie più povere e quelli che vivono nelle zone rurali sono di gran lunga i più a rischio di perdere le lezioni durante le chiusure. A livello globale, il 72% degli scolari che non possono accedere all’apprendimento a distanza vivono nelle famiglie più povere dei loro paesi. Nei Paesi a reddito medio-alto, gli scolari delle famiglie più povere rappresentano fino all’86% degli studenti che non possono accedere all’apprendimento a distanza. A livello globale, tre quarti degli scolari senza accesso vivono in zone rurali.  

Il rapporto rileva inoltre tassi di accesso diversi a seconda delle fasce d’età, gli studenti più giovani perderanno più probabilmente la formazione a distanza durante gli anni più critici del loro apprendimento e del loro sviluppo: 

  • , soprattutto a causa delle sfide e dei limiti dell’apprendimento online per i più piccoli, della mancanza di programmi di apprendimento a distanza per questa categoria di istruzione e della mancanza di risorse a casa per l’apprendimento a distanza.   
  • Almeno il 24% circa degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – 78 milioni di studenti – non è stato raggiunto. 

Il rapporto utilizza un’analisi rappresentativa a livello globale sulla disponibilità a casa di tecnologie e strumenti per l’apprendimento a distanza tra gli studenti delle scuole pre-primarie, primarie, secondarie di primo e secondo grado, con dati provenienti da 100 paesi. I dati includono l’accesso alla televisione, alla radio e a internet, e la disponibilità di programmi di studio distribuiti tramite queste piattaforme durante la chiusura delle scuole.

Sebbene i numeri del rapporto presentino un quadro preoccupante sulla carenza dell’apprendimento a distanza durante la chiusura delle scuole, l’UNICEF avverte che la situazione è probabilmente molto peggiore. Anche quando i bambini hanno la tecnologia e gli strumenti a casa, potrebbero non essere in grado di apprendere a distanza attraverso quelle piattaforme a causa di altri fattori in casa, tra cui la pressione a svolgere faccende domestiche, l’essere costretti a lavorare, un ambiente inadeguato per l’apprendimento e la mancanza di supporto nell’uso del programma di studio, online o diffuso tramite altri mezzi.

            L’UNICEF invita i governi a dare priorità alla riapertura in sicurezza delle scuole quando cominceranno ad allentare le restrizioni di lockdown. Qualora la riapertura non fosse possibile, l’UNICEF invita i governi a inserire nei piani di continuità scolastica e di riapertura l’apprendimento compensativo per il tempo di istruzione perduto. Le politiche e le pratiche di apertura delle scuole devono includere l’ampliamento dell’accesso all’istruzione, compreso l’apprendimento a distanza, specialmente per i gruppi marginalizzati. I sistemi scolastici devono anche essere adattati e costruiti per resistere alle crisi future.

ITALIA – Dichiarazione del Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo: “Questo nuovo rapporto evidenzia ancora una volta, se necessario, la crucialità dell’istruzione sulle opportunità di vita presenti e future di bambini e ragazzi. Come tutte le crisi, il Coronavirus ha avuto effetti ancora più drammatici sui più vulnerabili. Anche in Italia, dove, secondo l’ISTAT, vivono 1 milione e 100 mila bambine e bambini in povertà assoluta e solo il 6,1% vive in famiglie dove è disponibile un computer per ogni componente. Ci auguriamo che gli sforzi messi in campo in questi mesi permettano la riapertura delle scuole in sicurezza, allo stesso tempo, nell’eventualità di nuove chiusure, bisognerà garantire un’attenzione speciale a bambini e adolescenti con disabilità, minorenni fuori famiglia o appartenenti a gruppi più vulnerabili”.

Il Quadro di riferimento dell’UNICEF per la riapertura delle scuole, pubblicato in collaborazione con l’UNESCO, l’UNHCR, il WFP e la Banca Mondiale, offre consigli pratici per le autorità nazionali e locali. Le linee guida si concentrano sulla riforma delle politiche, sui requisiti di finanziamento, sulle operazioni sicure, sull’apprendimento compensativo, sul benessere e sulla protezione e sul raggiungimento dei bambini più esclusi.

Nell’ambito della campagna Reimagine, che mira ad evitare che la pandemia di COVID-19 aggravi una crisi duratura per i bambini, specialmente per i più poveri e vulnerabili, l’UNICEF chiede investimenti urgenti per colmare il divario digitale, raggiungere ogni bambino con l’apprendimento a distanza e, cosa ancora più importante, dare priorità alla riapertura sicura delle scuole.