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Gite scolastiche in Sicurezza


Rinnovata la collaborazione Miur-Polizia Stradale

Si rinnova la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Polizia di Stato in vista dei viaggi di istruzione. “Gite scolastiche in sicurezza”, questo il nome dell’iniziativa congiunta, mette a disposizione delle istituzioni scolastiche la competenza e il supporto della Polizia Stradale. A rinnovare la collaborazione, stamattina al Miur, sono stati Gabriele Toccafondi, Sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Rosa De Pasquale, Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, e Giuseppe Bisogno, Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno.
Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che la richiesta di intervento della Polizia Stradale non è obbligatoria, ma si intende come un servizio a disposizione delle scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno effettuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo preposto. Inoltre, le scuole potranno richiedere, prima della partenza l’intervento della Sezione polizia Stradale della provincia di appartenenza per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente.
Gravi incidenti verificatisi in Italia ed all’estero, la giovane età dei trasportati e la tendenza delle gite a concentrarsi in specifici periodi dell’anno, sono elementi che fanno emergere l’importanza di porre l’attenzione alla sicurezza dei viaggi di istruzione. Il MIUR e la Polizia di Stato hanno diramato informazioni utili alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla scelta e la regolarità delle imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente e sulle condizioni generali dei veicoli, al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi d’istruzione. Nel corso della mattinata sono stati presentati anche i risultati dei controlli dello scorso anno. Nel 2016 la Polizia Stradale ha impiegato 10.615 pattuglie per il controllo di 15.546 autobus (di cui 10.126 su richiesta delle scuole), pari al 15% circa del parco veicolare in Italia, rilevando irregolarità su 2.549 veicoli (1.287 di quelli controllati su richiesta delle scuole).
Le principali violazioni accertate hanno riguardato irregolarità documentali (2.117 violazioni); inefficienza dei dispositivi di equipaggiamento quali, ad esempio, pneumatici lisci, cinture di sicurezza guaste, fari rotti ecc. (624 violazioni); mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo (449 violazioni); eccesso di velocità (262 violazioni); carte di circolazione ritirate (68); patenti di guida ritirate (46) e omessa revisione (36).
La ripresa dei controlli nell’anno in corso ha già dato i primi risultati. A Siena è stato multato un conducente che percorreva ad alta velocità il tratto di strada tra Siena e Firenze, viaggiando a 100 Km/h dove il limite di velocità imposto da un cantiere era di 40 Km/h. A Reggio Emilia, durante i controlli prima di una partenza, sono state riscontrate irregolarità che hanno portato alla sostituzione dell’autobus: uscite di sicurezza inefficienti, cinture di sicurezza non regolari, vetro parabrezza incrinato.
“I numeri registrati lo scorso anno – ha osservato il Sottosegretario Gabriele Toccafondi – ci dicono che dobbiamo continuare in questa direzione, proseguendo con i controlli sui mezzi che portano le nostre ragazze e i nostri ragazzi in gita. Dobbiamo fare un’azione positiva di sicurezza per le studentesse e gli studenti e far comprendere loro l’importanza di questo tema continuando anche con l’educazione stradale, ad esempio attraverso il progetto Icaro che abbiamo realizzato in collaborazione sempre con la Polizia Stradale. Progetto che ha portato ad una reale sensibilizzazione e responsabilizzazione delle ragazze e dei ragazzi. Da un anno – ha ricordato Toccafondi – il Miur ha creato anche un sito ad hoc, www.edustrada.it, al quale tutti diversi soggetti istituzionali collaborano mettendo online progetti di educazione stradale che sono liberi e gratuiti per tutti gli utenti. Ad oggi 1.100 scuole sono registrate e 13.500 sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente. Segno che il tema della sicurezza stradale è entrato a pieno nel percorso educativo. Un percorso che non facciamo mai da soli – ha aggiunto – ma in collaborazione con gli operatori del settore”.
“Gite sicure è una delle iniziative, tra quelle che portiamo avanti, della quale vediamo maggiormente i frutti – ha dichiarato il Direttore del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell’Interno, Giuseppe Bisogno -. È un esempio virtuoso di sostanziale collaborazione istituzionale. E non potevamo fare diversamente visto che già da anni la Polizia di Stato e il Ministero dell’Istruzione fanno educazione stradale nelle scuole. L’attenzione alle gite scolastiche c’è sempre stata da parte della Polizia Stradale, ma dallo scorso anno abbiamo voluto fare qualcosa di più strutturale sul territorio, grazie alla collaborazione con il Miur. I risultati del 2016 sono soddisfacenti e su quella base dobbiamo continuare perché queste campagne hanno un forte effetto deterrente su chi non vuole rispettare le regole. L’educazione stradale è un tema fondamentale per la formazione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi – ha ricordato Bisogno – se pensiamo che la sicurezza sulle strade è ancora un problema nel nostro Paese. Nel 2015, infatti, sono stati 3.428 i morti sulle strade e nello stesso anno, per la prima volta dopo molti anni, si è registrato di nuovo un aumento dei decessi per incidenti stradali dopo anni di trend in diminuzione”.
“Questo è il periodo in cui le scuole iniziano le gite e ci è sembrato il momento giusto per far arrivare agli istituti una nota dedicata e, con questa conferenza stampa, ricordare a tutti, famiglie, studentesse e studenti, direttori scolastici e docenti che il Ministero e tutta la comunità educante tengono all’incolumità delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi che devono poter vivere questi importanti momenti di formazione e crescita in piena sicurezza”, ha concluso la Capo Dipartimento Rosa De Pasquale.


Riunito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica

Riunito l’Osservatorio per l’edilizia scolastica
Dal 23 al 25 maggio un evento Miur-Ocse sulla sicurezza a scuola

Lo stato di aggiornamento sulle procedure relative ai cosiddetti “mutui BEI”, i mutui agevolati per la messa in sicurezza delle scuole. Il punto sui lavori da eseguire nelle scuole colpite dal sisma. L’evento di tre giorni dedicato alla sicurezza a scuola che si terrà dal 23 al 25 maggio prossimi. Questi i temi principali affrontati nella riunione di oggi dell’Osservatorio nazionale per l’edilizia scolastica, presieduto dal Sottosegretario Vito De Filippo.

“L’Osservatorio – ricorda De Filippo – è un luogo strategico di coordinamento fra diversi attori e soggetti coinvolti sul fronte dell’edilizia scolastica. Lo è ancora di più in un momento in cui si annunciano e si hanno a disposizione importanti finanziamenti per rendere più sicure le nostre scuole”.

Nel corso della riunione di oggi è stata confermata la data del prossimo 30 aprile, definita nella precedente riunione dell’Osservatorio, come termine ultimo per l’aggiornamento dei piani per i Mutui BEI 2017. È in corso, intanto, l’istruttoria con il Ministero dell’Economia e con la stessa BEI, la Banca europea per gli investimenti, per l’utilizzo, tramite mutui pluriennali, delle risorse Miur, pari a 1,7 miliardi, disponibili a decorrere dal 2017 proprio per l’edilizia scolastica.

Il 23, 24, 25 maggio prossimi il Miur dedicherà un evento alla sicurezza delle scuole e agli ambienti di apprendimento innovativi. L’evento sarà organizzato in collaborazione con l’Ocse. L’iniziativa, già programmata per lo scorso settembre, era stata differita a causa del sisma che ha colpito il centro Italia. Alla diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole e tra il personale scolastico saranno dedicati anche seminari dell’Inail per dirigenti scolastici e, nelle regioni colpite dal terremoto, incontri per studenti e docenti, organizzati dall’Ingv.

Dirigenti Scolastici e responsabilità sicurezza degli edifici pubblici

Il Governo sta investendo nell’edilizia scolastica come mai si era visto prima. Il Piano di edilizia scolastica, una priorità per Matteo Renzi fin dal suo insediamento, di quasi 4 miliardi, ha visto in due anni l’avvio di 12.041 interventi, così suddivisi: 40 ml per le indagini diagnostiche, 905 ml per la messa in sicurezza, manutenzione, ristrutturazione e nuove costruzioni ( mutui BEI), 3,7 miliardi per il fabbisogno richiesto dalle regioni, 400 milioni per la sicurezza, 240 ml di fondi PON, per l’efficientamento energetico, 40 ml per le scuole antisismiche, 122 mln per il 2015 e 122 per il 2016 per nuove costruzioni( scuole nuove), 51 aree per scuole innovative, e da subito l’operazione sblocca scuole che ha visto il parere positivo della conferenza Stato Città e Autonomie Locali il 20.10.2016 con lo sblocco di ulteriori 39 mln. Censiti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica circa 42.000 edifici, anagrafe in via di aggiornamento ad autunno; ulteriori 10 mln di Euro per mutui BEI, appena reperiti. E ancora altro. Ma una scuola su 10 ha lesioni strutturali e una su tre è sita in un’area di alta sismicità.Solo l’8%è stato progettato con criteri antisismici, e 2/3 è priva del documento di agibilità statica.In un caso su tre gli EELL non effettuano gli interventi strutturali richiesti. Una situazione, dunque, di edilizia difficile con un’elevata vulnerabilità sismica. I 112 crolli di solai, tetti, controsoffitti in tre anni scolastici sono troppi. L’impegno dell’Osservatorio per l’edilizia scolastica è massimo e ampiamente riconosciuto. Un impegno così importante mai era stato realizzato prima.

Ciò va detto e riconosciuto.

Corre l’obbligo, a maggior ragione, risalire ad una vicenda, che mi ha determinata a predisporre, con la lunga esperienza di preside e Dirigente, questo DDL, datato 23 giugno 2016.

La vicenda del Dirigente Scolastico Livio Bearzi mi ha profondamente coinvolta e, come me, ha coinvolto tutti i Dirigenti scolastici.

Ho seguito il caso  non appena venutane a conoscenza e ho avuto modo di incontrare il collega Preside, oggi affidato ai servizi sociali, nel carcere di Udine.

Il terremoto de “L’Aquila” del 2009 aveva causato il crollo di una parte del Convitto Nazionale Domenico Cotugno, diretto dal Bearzi, che aveva ottenuto l’autorizzazione a permanervi. In quel momento era notte, il Preside e i suoi figli dormivano; furono più fortunati di altri tre studenti, uno italiano e due stranieri, vittime del crollo di un’ala dell’edificio. Era la notte del 6 Aprile 2009.

Non entro nel merito delle motivazioni della sentenza di condanna per omicidio colposo plurimo, ma davvero la situazione ha posto a tutti noi molti interrogativi, in particolare sulla necessità di limitare la responsabilità dei Dirigenti scolastici agli spazi strettamente scolastici o, quantomeno, di sollevarli, nel caso di percezione di un pericolo grave e immediato, dal dover fare i conti con il rischio di incorrere in tre reati possibili, quello dell’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Artt. 331 o 340) o di procurato allarme presso l’Autorità (Art.658).

Spero che, quando il DDL sarà incardinato e discusso in Commissione, si possa analizzare ed eventualmente arricchire il presente testo e aiutare non solo i Dirigenti Scolastici, ma tutti i Dirigenti responsabili della sicurezza degli edifici pubblici, ad assumere decisioni delicate e importanti con determinazione e serenità, senza essere condizionati dal timore di incorrere nei suddetti realti penali. Penso ai dirigenti che si trovano in situazioni complesse, in presenza di studenti, genitori, bambini, ai degenti nelle strutture ospedaliere, ai reclusi nel carcere, o ad altre simili situazioni.

Un contributo alle persone gravate da alte responsabilità, perchè possano decidere più serenamente e perciò più responsabilmente.

Sen. Laura Fasiolo

Componente della 9a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Componente della Commissione d’inchiesta sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali
Componente del Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione
Componente supplente della 7a Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Partecipa alla Commissione per i Diritti Umani

#RipartiamoDallaScuola


#TerremotoCentroItalia, Miur lancia iniziativa #RipartiamoDallaScuola

Un Piano nazionale di aiuto e di intervento a medio-lungo termine per sostenere le comunità scolastiche colpite dal sisma il 24 agosto scorso. A lanciare l’iniziativa dal titolo “Ripartiamo dalla scuola” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con una circolare inviata a tutte le scuole. Una “gara” di solidarietà per dare supporto a studenti e docenti dei territori toccati dal terremoto.
La prima campanella, come ha spiegato il Ministro Stefania Giannini, “è un segnale importante di ritorno alla normalità e la scuola è il centro di ogni comunità”. Per questo il Ministero, in collaborazione con la Protezione civile, i Comuni e le Regioni coinvolte, si è attivato dalle prime ore successive al sisma per consentire la partenza del nuovo anno scolastico attraverso una task force attivata dal Ministro Giannini.

focus_090916#RipartiamoDallaScuola

Il Ministero ha già ricevuto numerose offerte d’aiuto, soprattutto da parte di scuole e insegnanti. Per poter organizzare al meglio le attività di sostegno è stata attivata una e-mail dove si possono inviare proposte e offerte di supporto. L’indirizzo da contattare è: ripartiamodallascuola@istruzione.it
La Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione farà da raccordo tra tutte le proposte pervenute con le esigenze degli istituti colpiti dal sisma.

Terremoto: al via task force

Terremoto, Giannini: “Al via task force Miur per avvio regolare anno scolastico”

“Ha detto bene ieri il nostro Presidente del Consiglio. Queste sono ancora le ore delle lacrime e dei primi interventi. Ma dalle istituzioni ci si aspetta che arrivino anche risposte e soluzioni a medio e lungo termine. Abbiamo centinaia di bambini e ragazzi nei comuni più colpiti dal sisma. Alcuni di loro, purtroppo, hanno perso la vita. Ed esprimo tutta la mia vicinanza alle madri e ai padri che non potranno riabbracciare i loro figli. Il dolore più grande che si possa provare nella vita”, così il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini in un post su Facebook.
“A chi è sopravvissuto a questa tragedia dobbiamo dare subito i segnali della speranza e della fiducia che si può ritornare alla normalità. Il primo segnale sarà proprio l’avvio regolare dell’anno scolastico. Stiamo lavorando in queste ore, perché in tutti paesi colpiti dal sisma tutti i bambini possano riprendere la scuola puntualmente e in condizioni di regolarità. Per questo, all’inizio della prossima settimana sarà attivata al Miur una task force per sostenere i nostri docenti e i dirigenti scolastici. Nessuno deve restare solo. Ai ragazzi e alle loro famiglie dico che stiamo lavorando in collaborazione con Regioni ed Enti locali perché tutti possano riprendere le lezioni.
Per garantire una scuola a chi non l’ha più. E per agevolare e velocizzare le verifiche sulla sicurezza degli edifici. Abbiamo 3 milioni di euro nel nostro bilancio che metteremo a disposizione degli Enti locali per le verifiche sulle strutture e altri 20 milioni per gli interventi di adeguamento antisismico. Lavoreremo in contatto costante con la Presidenza del Consiglio e la Protezione Civile. Perché il primo motore della ripresa non potranno che essere le istituzioni scolastiche”.

Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831

Autorità Nazionale Anticorruzione

Piano Nazionale Anticorruzione 2016
– Delibera ANAC 3 agosto 2016, n. 831 –

Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016. (Delibera n. 831) (16A05994)

(GU Serie Generale n.197 del 24-8-2016 – Suppl. Ordinario n. 35)


IV – ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Premessa
Tenuto conto delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni, l’ANAC ha adottato specifiche Linee guida con la delibera n. 430 del 13 aprile 2016 a cui si rinvia integralmente per l’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle istituzioni scolastiche, fatti salvi eventuali adeguamenti degli obblighi, ai sensi del d.lgs. 97/2016, che saranno specificati nelle Linee guida che l’Autorità si riserva di emanare, secondo quanto previsto al § 7.1 «Trasparenza».

1. Precisazioni in merito al RPCT e ai contenuti dei PTPC in relazione al d.lgs. 97/2016

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012 relativamente all’unicità della figura del RPC e del RT, le funzioni di RPC e RT sono attribuite al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, al Coordinatore regionale. In attuazione delle nuove disposizioni normative, si ribadisce, come già indicato nella parte generale del presente PNA al § 5.2. lett. a), che è necessaria la formalizzazione, con apposito atto dell’organo di indirizzo, dell’attribuzione agli attuali RPC anche della responsabilità sulla trasparenza, con l’indicazione della relativa decorrenza.
Quanto ai dirigenti scolastici è opportuno che nei PTPC gli stessi siano responsabilizzati, in quanto dirigenti, in ordine alla elaborazione e pubblicazione dei dati sui siti web delle istituzioni scolastiche presso cui prestano servizio. Attraverso un loro attivo e responsabile coinvolgimento all’interno del modello organizzativo dei flussi informativi, viene così assicurata la prossimità della trasparenza rispetto alla comunità scolastica di riferimento, con la pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente sui siti delle singole istituzioni scolastiche.
Per quanto riguarda i PTPC, a seguito della confluenza dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC, a decorrere dal primo aggiornamento ordinario del 31 gennaio 2018, salvo eventuali modifiche anticipate proposte dal RPCT, i PTPC regionali dovranno contenere l’apposita sezione in cui sono indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013, come previsto dall’art. 10, co. 1, del medesimo decreto, come sostituito dal d.lgs. 97/2016.

2. Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM)

L’Autorità ha precisato, nelle Linee guida sopra richiamate, che le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, che costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, applicano le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza contenute nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013, in quanto equiparabili alle istituzioni universitarie e, quindi, ricomprese nelle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.
Con riguardo alle modalità attuative della normativa, a seguito di un confronto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si precisa che il PTPC delle AFAM è adottato dal Consiglio di amministrazione quale organo di indirizzo di dette istituzioni e che il RPCT è individuato nel Direttore dell’istituzione (conservatorio, accademia, ecc.). Tale figura, si ritiene, possieda sia una profonda conoscenza del funzionamento e dell’organizzazione delle istituzioni in parola, e, dunque, dei fattori di rischio presenti nelle relative aree, sia poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività, come richiesto dalla l. 190/2012.

#lamiascuolasicura, on line le graduatorie definitive


Più di 400 le proposte inviate dagli istituti

Cinque i progetti che saranno realizzati per la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole

On line le graduatorie definitive del concorso di idee #lamiascuolasicura

Il concorso è stato lanciato dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e la Ricerca per promuovere percorsi di sensibilizzazione alla sicurezza nelle scuole.

Più di 400 le proposte presentate dagli istituti di tutta Italia di ogni ordine e grado. Cinque i progetti premiati. Sono quelli che si sono distinti per originalità, per coerenza, per il grado di coinvolgimento degli Enti locali e per la modalità di diffusione delle proposte.

Il concorso è finanziato con 200mila euro complessivi (che saranno ripartiti tra le cinque scuole prime classificate) e rientra tra le iniziative messe in campo dal Miur nell’ambito della Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, istituita con decreto del Ministro lo scorso 27 novembre 2015, e che si terrà il 22 novembre prossimo.

Le proposte progettuali vincitrici del concorso saranno, quindi, realizzate al fine di promuovere la Giornata nazionale alla quale il Miur sta già lavorando anche con la collaborazione delle associazioni, tra cui Cittadinanzattiva, Legambiente ed il fondo Scafidi.

Le proposte progettuali potevano essere presentate dalle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, anche in rete tra loro, e dovevano essere elaborate tenendo conto di due obiettivi in particolare: la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole, e la condivisione di buone pratiche, e la prevenzione e protezione dai rischi connessi alla fruizione degli ambienti di apprendimento.

Sei le categorie previste dal bando: realizzazione di un logo ispirato al tema della sicurezza, realizzazione di uno spot o di una vetrina interattiva per promuovere la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, creazione di una app, realizzazione di un cortometraggio, progettazione di una pagina web di presentazione dei piani e dei programmi di edilizia scolastica.


Graduatorie

Sentenza Cassazione 15 luglio 2016, n. 30143

Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 15 luglio 2016, n. 30143

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Presidente Rosi
Estensore Andreazza

SENTENZA
Sul ricorso proposto da: ***
Avverso la sentenza del (omissis) del Tribunale di (omissis)

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andreaza:

Fatto
1. *** ha proposto ricorso avverso la sentenza dei Tribunale di (omissis), sezione distaccata di (omissis), con cui lo stesso è stato condannato alla pena di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui agli artt. 46, comma 2, e 55, comma 5, lett. c) del d. lgs.. n. 81 del 2008 per non avere, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del comune di Succivo, adottato misure idonee per prevenire gli incendi all’interno della scuola elementare (omissis) atteso che gli estintori non erano stati sottoposti alla verifica periodica e che l’impianto idrico non era funzionante.
Rileva che a norma dei d. lgs.. n. 195 del 2003 nonché dei d.m. n. 292 del 1996 il datore di lavoro per gli uffici e le istituzioni scolastiche dipendenti dal ministero della pubblica istruzione è individuato nei capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali sì che erroneamente il responsabile sarebbe stato individuato nella specie nell’imputato quale dirigente dell’area tecnica del Comune. Inoltre l’imputato ha formalmente cessato le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico in data 30/06/2009 essendo l’accertamento avvenuto successivamente a tale data, ovvero il 13/10/2009. Lamenta poi che la sentenza non ha analizzato adeguatamente il contributo delle fonti dichiarative avendo acriticamente recepito il contenuto delle deposizioni dei testimoni (omissis); né la sentenza ha spiegato le ragioni per cui si è ritenuta irrilevante la documentazione citata dal teste (omissis). Infine nessuna motivazione puntuale sarebbe stata data in relazione all’elemento psicologico del reato.
2.Sotto un secondo profilo lamenta l’incompetenza funzionale del giudice, essendo stato istituito solo a far data dal 13/09/2013 con i decreti legislativi nn. 155 e 156 dei 2012 il Tribunale di (omissis), mentre per i fatti anteriori doveva ritenersi competente il tribunale di (omissis) e non il neo istituito Tribunale di (omissis).
3. Infine, con un terzo motivo, lamenta la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione alla quantificazione della pena giacché il giudice avrebbe dovuto dar conto degli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione nonostante l’ottimo comportamento processuale dell’imputato e la presenza di un fatto di modestissima entità, nonché in relazione all’irrogazione di una sanzione senza indicazione in maniera analitica degli elementi di cui all’art. 133 c.p.

Diritto
4. L’assunto, proposto con il primo motivo, secondo cui la responsabilità in ordine alla sicurezza negli istituti scolastici sarebbe da attribuire ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative statali, è manifestamente infondato. L’art. 18 comma 3 del d. lgs.. n. 81 del 2008 prevede che gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi dello stesso decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. Sicché, correttamente, tenuto conto anche del contenuto del d.m. del 26/08/1992, la sentenza impugnata ha spiegato che nell’ambito della gestione della sicurezza negli istituti scolastici bisogna distinguere le misure di tipo “strutturale ed impiantistico”, di competenza dell’ente locale proprietario dell’immobile, e titolare del resto del potere di spesa necessario per adottare le dovute misure, e gli adempimenti di tipo unicamente “gestionale” ed organizzativo spettanti invece all’amministrazione scolastica con la conseguenza che, versandosi in fattispecie relativa alla riscontrata assenza di funzionalità dell’impianto idrico antincendio e alla mancata sottoposizione degli estintori alla verifica periodica, altrettanto correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità dell’imputato, quale dirigente responsabile dell’area tecnica e manutentiva del Comune di (omissis). La sentenza ha anche logicamente escluso che il fatto che il decreto del Sindaco n. 3 del 2009 prevedesse la cessazione di detta veste possa avere avuto rilievo scriminante giacché, da un lato, l’accertamento svolto dai vigili del fuoco, seppure avvenuto nell’ottobre del 2009, aveva appurato una carenza da tempo sussistente in ragione del mancato assolvimento dei compiti di legge già a far data dall’anno 2005, e, dall’altro, il dirigente scolastico (omissis), esaminato quale teste, aveva affermato di avere continuato ad avere come proprio referente in ordine al profilo della sicurezza nella scuola l’imputato sino al gennaio del 2010. Quanto alle altre doglianze lamentate con il ricorso in ordine alla pretesa ricezione acritica delle dichiarazioni dei testi (omissis) e in ordine al profilo dell’elemento soggettivo, ne va constatata l’assoluta genericità.
5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile : anche a prescindere dalla inammissibile proposizione della eccezione di incompetenza territoriale per la prima volta dinanzi a questa Corte, viene comunque lamentata la illegittima trattazione dei processo ad opera del Tribunale di (omissis) quando invece, nella specie, è pacifico che il processo si è svolto dinanzi al Tribunale di (omissis), dallo stesso ricorrente indicato come ufficio competente.
6. Infine il terzo motivo è manifestamente infondato: premesso che le attenuanti generiche sono state riconosciute, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella loro massima estensione, va poi ricordato, quanto alla determinazione della pena, che ove, come nella specie, per la violazione ascritta sia prevista alternativamente la pena dell’arresto e quella dell’ammenda, il giudice non è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni in base alle quali egli applichi la misura massima della sanzione pecuniaria, perché, avendo l’imputato beneficiato di un trattamento obiettivamente più favorevole rispetto all’altra più rigorosa indicazione della norma, è sufficiente che dalla motivazione sul punto risulti la considerazione conclusiva e determinante in base a cui è stata adottata la decisione, tale motivazione ben potendo esaurirsi nell’accenno alla equità quale criterio di sintesi adeguato e sufficiente ( Sez. 3, n. del 18/06/20015, Di santo, Rv. Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluio, Rv. 201495; vedi anche Sez.1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo, Rv. 245335).
7. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente, da un lato, preclusione della possibilità di rilevare la prescrizione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata (cfr. Sez. U., n. 32 dei 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), e, dall’altro, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.

30 giugno Adozione PTPC e PTTI

Il MIUR, a seguito di un quesito posto all’ANAC, ha comunicato, con Nota 27 maggio 2016, Prot. n. 1708, che il termine fissato al 30 maggio per l’adozione di

  • Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
  • Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI)

come previsto dalle Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è prorogato al 30 giugno, anche alla luce dell’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2016, del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che modifica ed integra le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza.

Le Linee guida, rivolte alle istituzioni scolastiche statali, cui è stata riconosciuta autonomia didattica, organizzativa e gestionale ai sensi del DPR 8 marzo 1999, n. 275 e delle modifiche apportate dalla recente legge 107/15, prevedono l’individuazione del

  • Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC)
    Tenuto conto dell’articolazione periferica del sistema scolastico e dei rapporti che intercorrono tra le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione ministeriale, si ritiene di individuare il RPC nel Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, o per le regioni in cui è previsto, nel coordinatore regionale. Considerato l’ambito territoriale particolarmente esteso, al fine di agevolare il RPC, i dirigenti di ambito territoriale operano quali referenti del RPC.” (Linee guida, 1.1)
    Ciascun RPC cura l’elaborazione della proposta di Piano di prevenzione della corruzione (PTCP) di ambito regionale avvalendosi della collaborazione dei referenti di ambito territoriale e dei dirigenti scolastici del territorio.” (Linee guida, 2)
  • Responsabile della trasparenza (RT)
    L’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, nel delineare i compiti del RT, specifica che il RPC di cui all’art. 1, co. 7, della legge n. 190/2012 svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della trasparenza. Considerata, tuttavia, la numerosità delle istituzioni scolastiche che insistono su alcuni ambiti territoriali e l’esigenza di garantire la qualità delle informazioni da pubblicare, la correlazione con i bisogni informativi propri di ogni istituzione scolastica, il loro costante aggiornamento, la completezza, la tempestività dei dati, l’Autorità ritiene di individuare il dirigente scolastico quale Responsabile della trasparenza di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 1.2)
    Ciascun dirigente scolastico, in qualità di Responsabile della trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto, adotta il PTTI dell’istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

Il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI decorre dal 1° settembre 2016 per agevolare l’adeguamento in tempi brevi alla normativa in materia di prevenzione alla corruzione e coordinare detta attuazione con l’avvio del prossimo anno scolastico, fermo restando che gli obblighi di trasparenza decorrono dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013.

A tal fine le istituzioni scolastiche adeguano tempestivamente il proprio sito agli obblighi di trasparenza per l’anno 2016, provvedendo progressivamente all’eventuale adeguamento anche per gli anni precedenti. “Il PTTI è pubblicato esclusivamente nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di ogni istituzione scolastica.” (Linee guida, 3)

L’attività di vigilanza dell’ANAC, anche al fine dell’esercizio dei poteri sanzionatori, verrà avviata dal 1° settembre 2016, in coerenza con i termini sopra indicati.

Al fine di consentire la piena attuazione delle misure, il primo aggiornamento ordinario del PTPC e del PTTI potrà essere effettuato entro il 31 gennaio 2018.



23 giugno Giornata della Trasparenza

La Giornata della Trasparenza 2016, il 23 giugno, sarà celebrata al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a partire dalle 10.00 presso la Sala della Comunicazione con l’evento Porte aperte al MIUR. Sarà un momento di incontro e dialogo con tutti i soggetti interessati al tema della trasparenza nella Pubblica Amministrazione nel corso del quale saranno presentati tramite contenuti multimediali, l’attività svolta in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e servizi all’utenza.
L’iniziativa è volta a diffondere, promuovere e far conoscere le attività e le iniziative promosse dal Miur nell’ambito dei propri fini istituzionali.
La giornata sarà articolata in diverse sessioni:

“Trasparenza: il MIUR c’è” – presso il Salone dei Ministri: un momento di incontro, dialogo ed ascolto con gli Stakeholder, un’occasionevoltaa presentare non solo le iniziative e le attività promosse in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, ma anche quelle dirette ad una più piena soddisfazione dei bisogni dei portatori di interesse. I Dipartimenti, l’OIV e, quest’anno, per la prima volta anche gli Uffici scolastici regionali, presenteranno in modalità interattiva, alcuni progetti innovativi che il MIUR ha posto in essere e ed intende implementare per la soddisfazione dell’utenza, per realizzare una partecipazione sempre più consapevole, accrescere il coinvolgimento e migliorare la qualità dei servizi offerti.

“Trasparenza: il MIUR c’è” – Conferenza Istituzionale – Salone della Comunicazione – in cui gli organi di vertice amministrativo nonché il Presidente dell’OIV affronteranno i temi della Performance, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all’interno del MIUR.

“Trasparenza: il MIUR c’è” – Focus Group – incontri di approfondimento e confronto organizzati su tematiche specifiche, presentati e coordinati dai dirigenti dei settori di riferimento, nei quali i partecipanti potranno analizzare, confrontandosi, prospettive e soluzioni innovative.

Il link per iscriversi all’evento:
http://www.istruzione.it/giornata_della_trasparenza_2016/index.shtml

Programma Trasparenza, ora arriva anche l’interrogazione parlamentare

Programma Trasparenza, ora arriva anche l’interrogazione parlamentare

di Agata Scarafilo

da Scuola e Amministrazione, n. 6, Giugno 2016

 

Non più di un mese fa, mentre tutte le scuole erano in procinto di adottare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI), ci eravamo lasciati con un contributo che, preannunciando la pubblicazione di un nuovo Decreto Legislativo (il FOIA), ci spingeva a chiederci:  Questo PTTI s’ha da fare o non s’ha da fare?

Infatti, alla data in cui si scriveva, 23 maggio 2016, si prendeva atto di un obbligo al 30 maggio 2016 di adozione del PTTI, derivato dalla Delibera ANAC n. 430 del 13/04/2016, e delle due possibilità che si sarebbero potute verificare se il Decreto FOIA (approvato il 16 maggio scorso dal Consiglio dei Ministri) fosse stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima del 30 maggio 2016 o, al contrario, non fosse stato pubblicato entro tale data.

Le valutazioni che feci in quel contributo  tennero ovviamente conto di quelle che erano e sono le basilari norme di diritto in Italia oltre ai tempi di adeguamento alla nuova norma che lo stesso Decreto FOIA prevedeva nelle disposizioni transitorie di cui all’art. 42 (i famosi 6 mesi). Così, si ebbe ad affermare che:1)  se i Decreto fosse stato pubblicato in G.U. entro il 30 maggio e, per espressa previsione del testo normativo, l’effetto fosse stato immediato, le Scuole non avrebbero avuto l’obbligo di adottare il PTTI (si disse in questo caso: PTTI non s’ha da fare);  2) se al contrario tutto ciò fosse stato traslato oltre quella stessa data, prescritta dall’intervento regolatorio dell’ANAC, le scuole avrebbero avuto l’obbligo di adottare il Programma sulla trasparenza (si disse in questo caso: PTTI s’ha da fare) pur nella consapevolezza che gli effetti non potevano più essere validi per il triennio, ma fino al periodo in cui continuava a produrre i suoi effetti  l’articolo 10 del D.Lgs n. 33/2013.

Questo a mio avviso era l’unico modo di ragionare in termini giuridici, ancor più perché il 30 maggio segnava anche la data entro cui, sempre in base alle stesse linee Guida ANAC, gli USR dovevano predisporre ed adottare il PTPC (Piano anticorruzione). Infatti, le medesime Linee Guida ANAC spostavano di qualche mese, al 1° di settembre 2016, solo il termine per l’attuazione delle misure previste nei PTPC e nei PTTI , quindi non dell’adozione.

Premetto che il frutto del ragionamento esulava da ogni considerazione personale sull’opportunità che le scuole, ancora una volta, fossero coinvolte in un lavoro che poteva essere demolito il giorno dopo (per effetto ancor più di una norma che stava nascendo prima ancora della pubblicazione della Delibera ANAC già citata), in quanto non era quella la sede per discuterne.

Anche oggi si rimanda alle sedi opportune ogni discussione derivante da ovvie criticità sull’argomento continuando, invece, a dare voce ai fatti.

Fatti che mettono in evidenza un modus operandi dal quale ne è scaturito un’interrogazione parlamentare (n. 4/134058). Un’interrogazione a risposta scritta che pone in essere non poche perplessità e richieste di chiarimento al MIUR per aver, con  lettera n. 1708 del 27 maggio 2016, comunicato la sospensione dell’adozione del PTTI da parte delle istituzioni scolastiche ed invitato gli Uffici Scolastici Regionali (USR) a darne comunicazione alle stesse.

L’interrogazione è a firma degli onorevoli Nicola Ciracì (primo firmatario), Roberto Marti, Gianfranco Giovanni Chiarelli, Cosimo Latronico, Antonio Distaso, Rocco Palese, Trifone Altieri e Francesco Benedetto Fucci, tutti del gruppo Misto Conservatori e Riformisti.

Nella seduta dell’8 giugno scorso (n. 634) i citati onorevoli, dopo una lunga premessa che riassume la norma, hanno chiesto al MIUR di chiarire in base a quali presupposti normativi, prima ancora che un Decreto Legislativo produca i suoi effetti, i capi del Dipartimento abbiano potuto comunicare alle scuole la sospensione del PTTI.

Altro ancora nell’interrogazione, che si allega, viene chiesto al MIUR, ma il nodo della questione, ad oggi, rimane ancora da sciogliere (il MIUR non ha ancor risposto).

Intanto, sappiamo che, dopo la sospensione, gli USR hanno fissato un nuova scadenza (30 giugno 2016) e, ad eccezion fatta di alcune regioni (ad esempio USR della Sardegna- vedasi nota prot. N.AOODRSA 9805  del  14 giugno 2016), molti uffici scolastici regionali hanno invitato le scuola, attraverso puntuali circolari, ad adottare un “Programma della Trasparenza Baby” (semestrale), cioè che tiene conto del periodo dilatatorio previsto dall’articolo 42 del Decreto legislativo, 25/05/2016 n° 97 (G.U. 08/06/2016) e che entrerà di fatto in vigore il 23 giugno 2016.

Si tratta, lo ribadiamo, di un Decreto Legislativo che introduce il meccanismo dell’accesso civico sullo stampo del “Freedom of Information Act” (FOIA).

Concludo questo intervento rispondiamo a chi aveva buttato ai 4 venti che il Programma sulla Trasparenza non si doveva fare, che invece, come avevo giustamente prospettato, in questo periodo transitorio, baby o non baby, s’ha da fare e a mio avviso, visto come sono andate le cose, continuo a sostenere che si doveva fare entro il 30 maggio 2016, anche se l’ANAC, alla fine, rispondendo al miur MIUR con una nota del 01/06/2016 prot. n. 87268, condividendo il differimento del PTCP al 30 giugno 2016, ha condiviso anche il differimento al 30 giugno 2016 del PTTI.

È bene chiarire, ancora, che del Programma Trasparenza semestrale (battezzato baby) e che molte scuole sono in procinto di adottare entro il 30 giugno 2016, nel nuovo Decreto Legislativo 97/2016 non vi è traccia, quindi, ancora una volta: siamo sicuri che, secondo il dettame legislativo attualmente in vigore, stiamo percorrendo la giusta strada?

Concludo dicendo che con il nuovo Decreto Lgs 97/2016 viene confermato che le due figure del Responsabile Anticorruzione e del Responsabile Trasparenza collimeranno nell’unica persona responsabile di ambedue gli ambiti, di conseguenza le due funzioni verranno attribuite all’unico dirigete dell’Ufficio Scolastico Regionale di pertinenza.

Nota USR Puglia 28 maggio 2016, AOODRPU9096/1

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione
Politica scolastica

Alle istituzioni scolastiche della regione Puglia
LORO SEDI
Ai dirigenti degli Ambiti territoriali dell’USR per la Puglia
LORO SEDI
al sito web

Nota 28 maggio 2016, AOODRPU9096/1

OGGETTO: Adempimenti leggi n.190/2012 e n.33/2013 – Comunicazione

Avviso USR Liguria 28 maggio 2016

Ufficio Scolastico Regionale Liguria

Oggetto: Applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n.190 e al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Si rende noto ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che il MIUR, a seguito di un quesito posto dallo stesso MIUR all’ANAC, ha comunicato, con nota prot. n. 1708 del 27.5.2016, che il termine fissato al 30 maggio p.v. per l’adozione dei Piani Triennali per la trasparenza e l’integrità da parte delle Istituzioni scolastiche, previsto dalle Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6.11.2012 n. 190 e al decreto legislativo 14.3.2013 n.33, E’ SOSPESO.

Il Direttore Generale
Rosaria Pagano

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)

(GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016)

 Vigente al: 23-6-2016

 

Capo I
Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante:
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: «Riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni.». 
                               Art. 2 
 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013,
le  parole  «delle  informazioni   concernenti   l'organizzazione   e
l'attivita' delle pubbliche amministrazioni,  allo  scopo  di»,  sono
sostituite dalle seguenti:  «dei  dati  e  documenti  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, allo  scopo  di  tutelare  i  diritti  dei
cittadini,   promuovere   la   partecipazione    degli    interessati
all'attivita' amministrativa e». 
                               Art. 3 
 
       Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 2-bis 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
2013, n. 33, e' sostituito dal  seguente:  «1.  Le  disposizioni  del
presente decreto disciplinano la liberta' di accesso di  chiunque  ai
dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e  dagli
altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei
limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi  pubblici   e   privati
giuridicamente rilevanti,  tramite  l'accesso  civico  e  tramite  la
pubblicazione  di  documenti,   informazioni   e   dati   concernenti
l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni  e  le
modalita' per la loro realizzazione.». 
  2. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: «Art.  2-bis  (Ambito
soggettivo di applicazione). - 1. Ai fini del presente  decreto,  per
"pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  ivi  comprese  le  autorita'
portuali,  nonche'  le  autorita'  amministrative   indipendenti   di
garanzia, vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile: 
  a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; 
  b) alle societa' in controllo pubblico come  definite  dal  decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa' quotate  come  definite
dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione  dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; 
  c) alle associazioni,  alle  fondazioni  e  agli  enti  di  diritto
privato comunque denominati, anche privi di  personalita'  giuridica,
con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui  attivita'  sia
finanziata in modo maggioritario per almeno due  esercizi  finanziari
consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche  amministrazioni  e  in
cui  la  totalita'  dei  titolari  o   dei   componenti   dell'organo
d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia   designata   da   pubbliche
amministrazioni. 
  3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai
dati e ai documenti  inerenti  all'attivita'  di  pubblico  interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea,  alle
societa'  in  partecipazione  pubblica  come  definite  dal   decreto
legislativo emanato in attuazione  dell'articolo  18  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti
di diritto  privato,  anche  privi  di  personalita'  giuridica,  con
bilancio superiore a cinquecentomila euro,  che  esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.». 
                               Art. 4 
 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 3 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo le parole «i dati  oggetto»  sono  inserite  le
seguenti: «di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto»; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i  seguenti:  «1-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti  dati  personali,  con
propria  delibera  adottata,  previa   consultazione   pubblica,   in
conformita' con i principi di proporzionalita' e di  semplificazione,
e all'esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti  sui  soggetti  di
cui all'articolo 2-bis, puo' identificare i dati, le informazioni e i
documenti  oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e'
sostituita con quella  di  informazioni  riassuntive,  elaborate  per
aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati e ai documenti  nella
loro integrita' e' disciplinato dall'articolo 5. 
  1-ter. L'Autorita' nazionale  anticorruzione  puo',  con  il  Piano
nazionale  anticorruzione,  nel  rispetto  delle   disposizioni   del
presente decreto,  precisare  gli  obblighi  di  pubblicazione  e  le
relative modalita'  di  attuazione,  in  relazione  alla  natura  dei
soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attivita' svolte,
prevedendo in particolare modalita' semplificate  per  i  comuni  con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per  gli  ordini  e  collegi
professionali.». 
                               Art. 5 
 
          Inserimento dell'articolo 4-bis e del capo I-bis 
 
  1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  e'
inserito il seguente: «Art. 4-bis  (Trasparenza  nell'utilizzo  delle
risorse pubbliche). - 1. L'Agenzia per  l'Italia  digitale,  d'intesa
con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere
l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo
delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato  "Soldi
pubblici"  che  consente  l'accesso  ai  dati  dei  pagamenti   delle
pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione
alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che  l'hanno
effettuata, nonche' all'ambito temporale di riferimento. 
  2.   Ciascuna   amministrazione   pubblica   sul    proprio    sito
istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della  sezione
"Amministrazione trasparente", i  dati  sui  propri  pagamenti  e  ne
permette la  consultazione  in  relazione  alla  tipologia  di  spesa
sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. 
  3. Per le spese in materia di personale si applica quanto  previsto
dagli articoli da 15 a 20. 
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e  2  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  ai   relativi   adempimenti
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente.». 
  2. Dopo l'articolo 4-bis del decreto legislativo n.  33  del  2013,
come inserito dal comma 1, e' inserito il seguente Capo: «CAPO  I-BIS
- DIRITTO DI ACCESSO A DATI E DOCUMENTI». 
                               Art. 6 
 
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n.  33  del  2013  e
  inserimento degli articoli 5-bis e 5-ter e del capo I-ter 
 
  1.  L'articolo  5  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  5  (Accesso  civico   a   dati   e
documenti). - 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente  in  capo
alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti,  informazioni
o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi,  nei
casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 
  2.  Allo  scopo  di  favorire  forme  diffuse  di   controllo   sul
perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle
risorse pubbliche e di  promuovere  la  partecipazione  al  dibattito
pubblico, chiunque ha diritto di accedere  ai  dati  e  ai  documenti
detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel  rispetto
dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti
secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. 
  3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non e'  sottoposto
ad alcuna  limitazione  quanto  alla  legittimazione  soggettiva  del
richiedente. L'istanza  di  accesso  civico  identifica  i  dati,  le
informazioni o i documenti  richiesti  e  non  richiede  motivazione.
L'istanza  puo'  essere  trasmessa  per  via  telematica  secondo  le
modalita' previste dal decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e
successive modificazioni, ed e' presentata  alternativamente  ad  uno
dei seguenti uffici: 
  a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 
  b) all'Ufficio relazioni con il pubblico; 
  c) ad altro ufficio  indicato  dall'amministrazione  nella  sezione
"Amministrazione trasparente" del sito istituzionale; 
  d) al responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza, ove l'istanza  abbia  a  oggetto  dati,  informazioni  o
documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente
decreto. 
  4. Il rilascio  di  dati  o  documenti  in  formato  elettronico  o
cartaceo e' gratuito, salvo  il  rimborso  del  costo  effettivamente
sostenuto e documentato dall'amministrazione per la  riproduzione  su
supporti materiali. 
  5.   Fatti   salvi   i   casi   di   pubblicazione    obbligatoria,
l'amministrazione cui e' indirizzata  la  richiesta  di  accesso,  se
individua soggetti controinteressati, ai sensi  dell'articolo  5-bis,
comma 2, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi,  mediante  invio
di copia con raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  o  per  via
telematica  per  coloro  che  abbiano  consentito   tale   forma   di
comunicazione.   Entro   dieci   giorni   dalla    ricezione    della
comunicazione, i controinteressati possono  presentare  una  motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di  accesso.  A
decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui
al  comma  6  e'   sospeso   fino   all'eventuale   opposizione   dei
controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica  amministrazione
provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione. 
  6.  Il  procedimento  di  accesso  civico  deve   concludersi   con
provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni  dalla
presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli
eventuali    controinteressati.    In    caso    di     accoglimento,
l'amministrazione   provvede   a   trasmettere   tempestivamente   al
richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso  in  cui
l'istanza  riguardi  dati,  informazioni  o  documenti   oggetto   di
pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  del   presente   decreto,   a
pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e
a comunicare al richiedente l'avvenuta  pubblicazione  dello  stesso,
indicandogli  il  relativo  collegamento  ipertestuale.  In  caso  di
accoglimento   della   richiesta   di   accesso   civico   nonostante
l'opposizione del  controinteressato,  salvi  i  casi  di  comprovata
indifferibilita',   l'amministrazione   ne   da'   comunicazione   al
controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o  i
documenti richiesti non prima  di  quindici  giorni  dalla  ricezione
della  stessa  comunicazione  da  parte  del  controinteressato.   Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono  essere
motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti  dall'articolo
5-bis. Il responsabile della prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza puo' chiedere agli uffici della relativa  amministrazione
informazioni sull'esito delle istanze. 
  7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di  mancata
risposta entro il termine indicato al comma 6,  il  richiedente  puo'
presentare richiesta di riesame  al  responsabile  della  prevenzione
della corruzione e della trasparenza, di  cui  all'articolo  43,  che
decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti  giorni.
Se l'accesso e' stato negato o differito a tutela degli interessi  di
cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile
provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla  richiesta.
A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione
del provvedimento da parte del responsabile  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore  ai   predetti   dieci   giorni.   Avverso   la   decisione
dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta  di  riesame,
avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione  e
della trasparenza, il richiedente puo' proporre ricorso al  Tribunale
amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116  del  Codice  del
processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio  2010,
n. 104. 
  8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni  o
degli enti locali, il richiedente puo' altresi' presentare ricorso al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove  costituito.
Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la  competenza  e'
attribuita al difensore civico competente per  l'ambito  territoriale
immediatamente  superiore.  Il   ricorso   va   altresi'   notificato
all'amministrazione interessata. Il  difensore  civico  si  pronuncia
entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il  difensore
civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento,  ne  informa
il richiedente  e  lo  comunica  all'amministrazione  competente.  Se
questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta  giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore  civico,  l'accesso
e' consentito. Qualora il richiedente l'accesso  si  sia  rivolto  al
difensore civico, il termine di cui all'articolo 116,  comma  1,  del
Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento,
da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza  al  difensore
civico. Se l'accesso e' stato  negato  o  differito  a  tutela  degli
interessi  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  2,  lettera  a),  il
difensore civico provvede sentito il Garante per  la  protezione  dei
dati personali, il quale si  pronuncia  entro  il  termine  di  dieci
giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione  al  Garante,
il termine per la pronuncia  del  difensore  e'  sospeso,  fino  alla
ricezione del parere del  Garante  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore ai predetti dieci giorni. 
  9.  Nei  casi  di  accoglimento  della  richiesta  di  accesso,  il
controinteressato puo' presentare richiesta di riesame ai  sensi  del
comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi  del  comma
8. 
  10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico  riguardi  dati,
informazioni o documenti oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai
sensi del presente decreto, il responsabile della  prevenzione  della
corruzione  e  della  trasparenza  ha  l'obbligo  di  effettuare   la
segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. 
  11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti  dal  Capo
II, nonche' le diverse forme di accesso  degli  interessati  previste
dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.». 
  2.  Dopo  l'articolo  5  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  5-bis
(Esclusioni e limiti all'accesso civico). -  1. L'accesso  civico  di
cui all'articolo 5, comma 2, e' rifiutato se il diniego e' necessario
per  evitare  un  pregiudizio  concreto  alla  tutela  di  uno  degli
interessi pubblici inerenti a: 
  a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico; 
  b) la sicurezza nazionale; 
  c) la difesa e le questioni militari; 
  d) le relazioni internazionali; 
  e) la politica e  la  stabilita'  finanziaria  ed  economica  dello
Stato; 
  f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; 
  g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive. 
  2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, e' altresi'  rifiutato
se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto  alla
tutela di uno dei seguenti interessi privati: 
  a)  la  protezione  dei  dati  personali,  in  conformita'  con  la
disciplina legislativa in materia; 
  b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza; 
  c) gli interessi economici e commerciali di una  persona  fisica  o
giuridica, ivi  compresi  la  proprieta'  intellettuale,  il  diritto
d'autore e i segreti commerciali. 
  3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, e' escluso  nei  casi
di segreto di Stato e negli  altri  casi  di  divieti  di  accesso  o
divulgazione previsti  dalla  legge,  ivi  compresi  i  casi  in  cui
l'accesso e' subordinato dalla  disciplina  vigente  al  rispetto  di
specifiche condizioni, modalita' o  limiti,  inclusi  quelli  di  cui
all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990. 
  4. Restano fermi  gli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dalla
normativa vigente. Se i limiti di cui  ai  commi  1  e  2  riguardano
soltanto alcuni dati o alcune parti  del  documento  richiesto,  deve
essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti. 
  5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano  unicamente  per  il
periodo nel quale la protezione e'  giustificata  in  relazione  alla
natura del dato. L'accesso civico non puo' essere negato ove, per  la
tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2,  sia  sufficiente  fare
ricorso al potere di differimento. 
  6.  Ai  fini  della  definizione  delle  esclusioni  e  dei  limiti
all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorita' nazionale
anticorruzione, d'intesa con il Garante per la  protezione  dei  dati
personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  adotta  linee  guida
recanti indicazioni operative. 
  Art.  5-ter  (Accesso  per  fini  scientifici  ai  dati  elementari
raccolti per finalita'  statistiche). - 1.  Gli  enti  e  uffici  del
Sistema statistico nazionale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
settembre  1989,  n.  322,  di  seguito  Sistan,  possono  consentire
l'accesso per fini scientifici ai  dati  elementari,  privi  di  ogni
riferimento  che  permetta  l'identificazione  diretta  delle  unita'
statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui  i
medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
  a)  l'accesso  sia  richiesto   da   ricercatori   appartenenti   a
universita', enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro
strutture di ricerca,  inseriti  nell'elenco  redatto  dall'autorita'
statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso
dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 3, lettera a),  a  seguito
di valutazione  effettuata  dal  medesimo  soggetto  del  Sistan  che
concede l'accesso e approvata dal Comitato di cui al  medesimo  comma
3; 
  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto   abilitato   a
rappresentare  l'ente  richiedente,  un   impegno   di   riservatezza
specificante le condizioni di utilizzo dei  dati,  gli  obblighi  dei
ricercatori, i provvedimenti previsti in  caso  di  violazione  degli
impegni  assunti,  nonche'  le  misure  adottate  per   tutelare   la
riservatezza dei dati; 
  c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia  ritenuta
adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera  b),  dal
medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto  deve
specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo
non puo' essere conseguito senza l'utilizzo  di  dati  elementari,  i
ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi  di
ricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla  proposta  di
ricerca sono  allegate  dichiarazioni  di  riservatezza  sottoscritte
singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati.  E'  fatto
divieto di effettuare trattamenti  diversi  da  quelli  previsti  nel
progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini  di
durata del progetto, comunicare i dati a terzi  e  diffonderli,  pena
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 162,  comma  2-bis,
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto  dei  tipi  di
dati nonche' dei rischi e delle  conseguenze  di  una  loro  illecita
divulgazione, sono messi a disposizione dei ricercatori  sotto  forma
di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non
permettere  l'identificazione  dell'unita'  statistica.  In  caso  di
motivata richiesta, da cui emerga la necessita' ai fini della ricerca
e  l'impossibilita'  di   soluzioni   alternative,   sono   messi   a
disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purche'
l'utilizzo  di  questi  ultimi  avvenga  all'interno  di   laboratori
costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono  i
dati, accessibili anche da remoto tramite  laboratori  organizzati  e
gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione  che  il  rilascio
dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del
laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non  permettano  il
collegamento con le unita' statistiche, nel rispetto delle  norme  in
materia di segreto statistico e di protezione dei dati  personali,  o
nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al  perseguimento
di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico  cui
afferiscono i dati, sulla base  di  appositi  protocolli  di  ricerca
sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto,  nei  quali
siano richiamate le norme in  materia  di  segreto  statistico  e  di
protezione dei dati personali. 
  3. Sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  il
Comitato di indirizzo e  coordinamento  dell'informazione  statistica
(Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo  3,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
avvalendosi del  supporto  dell'Istat,  adotta  le  linee  guida  per
l'attuazione  della  disciplina  di  cui  al  presente  articolo.  In
particolare, il Comstat stabilisce: 
  a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui  al  comma  1,
lettera a),  avuto  riguardo  agli  scopi  istituzionali  perseguiti,
all'attivita'  svolta  e  all'organizzazione  interna  in   relazione
all'attivita' di ricerca, nonche' alle misure adottate per  garantire
la sicurezza dei dati; 
  b) i criteri  di  ammissibilita'  dei  progetti  di  ricerca  avuto
riguardo allo scopo della ricerca, alla necessita'  di  disporre  dei
dati richiesti, ai risultati e benefici attesi e ai metodi  impiegati
per la loro analisi e diffusione; 
  c) le modalita' di organizzazione e  funzionamento  dei  laboratori
fisici e virtuali di cui al comma 2; 
  d) i  criteri  per  l'accreditamento  dei  gestori  dei  laboratori
virtuali, avuto riguardo agli  scopi  istituzionali,  all'adeguatezza
della struttura organizzativa e alle misure adottate per la  gestione
e la sicurezza dei dati; 
  e) le conseguenze di eventuali  violazioni  degli  impegni  assunti
dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori. 
  4. Nei siti istituzionali del Sistan  e  di  ciascun  soggetto  del
Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti
e dei file di dati elementari resi disponibili. 
  5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone
giuridiche, enti od associazioni.». 
  3. Dopo l'articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, e' inserito il
seguente  Capo:  «CAPO  I-TER  -  PUBBLICAZIONE   DEI   DATI,   DELLE
INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI». 
                               Art. 7 
 
                   Inserimento dell'articolo 7-bis 
 
  1.  Dopo  l'articolo  7  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   7-bis
(Riutilizzo dei dati pubblicati). - 1. Gli obblighi di  pubblicazione
dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati  giudiziari,
di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettere  d)  ed  e),  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una
diffusione dei dati medesimi attraverso siti  istituzionali,  nonche'
il  loro  trattamento  secondo  modalita'  che   ne   consentono   la
indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web
ed il loro riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  7  nel  rispetto  dei
principi sul trattamento dei dati personali. 
  2. La pubblicazione  nei  siti  istituzionali,  in  attuazione  del
presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di  indirizzo
politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a
dirigenti titolari degli organi amministrativi  e'  finalizzata  alla
realizzazione della trasparenza pubblica, che integra  una  finalita'
di rilevante interesse pubblico  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia di protezione dei dati personali. 
  3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre  la  pubblicazione
nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti  che
non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi  del  presente  decreto  o
sulla base di  specifica  previsione  di  legge  o  regolamento,  nel
rispetto dei limiti indicati  dall'articolo  5-bis,  procedendo  alla
indicazione  in  forma  anonima  dei  dati  personali   eventualmente
presenti. 
  4. Nei casi in cui norme di legge o  di  regolamento  prevedano  la
pubblicazione di  atti  o  documenti,  le  pubbliche  amministrazioni
provvedono  a  rendere  non  intelligibili  i  dati   personali   non
pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili  rispetto
alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione. 
  5. Le notizie  concernenti  lo  svolgimento  delle  prestazioni  di
chiunque  sia  addetto  a  una  funzione  pubblica  e   la   relativa
valutazione   sono   rese   accessibili    dall'amministrazione    di
appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei  casi  previsti
dalla legge, le notizie concernenti  la  natura  delle  infermita'  e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione  dal
lavoro,  nonche'  le  componenti  della  valutazione  o  le   notizie
concernenti il rapporto  di  lavoro  tra  il  predetto  dipendente  e
l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  n.  196
del 2003. 
  6. Restano fermi i  limiti  all'accesso  e  alla  diffusione  delle
informazioni di cui all'articolo 24, commi  1  e  6,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati  di  cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di
quelli previsti dalla normativa europea  in  materia  di  tutela  del
segreto statistico e di quelli che  siano  espressamente  qualificati
come riservati  dalla  normativa  nazionale  ed  europea  in  materia
statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
  7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, continua ad operare  anche  oltre  la  scadenza  del  mandato
prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del  bilancio
dello Stato. 
  8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti
memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.». 
                               Art. 8 
 
          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 8 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «Decorsi
detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai  sensi
dell'articolo 5.»; 
  b) dopo il comma 3 e' inserito  il  seguente:  «3-bis.  L'Autorita'
nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione  del  rischio
corruttivo, delle esigenze di semplificazione e  delle  richieste  di
accesso, determina, anche su proposta del Garante per  la  protezione
dei dati personali, i casi in cui la durata della  pubblicazione  del
dato e del documento puo' essere inferiore a 5 anni.». 
                               Art. 9 
 
       Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 
             del 2013 e inserimento dell'articolo 9-bis 
 
  1. All'articolo 9 del decreto  legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  «Al
fine di evitare eventuali  duplicazioni,  la  suddetta  pubblicazione
puo' essere sostituita da un collegamento ipertestuale  alla  sezione
del sito in  cui  sono  presenti  i  relativi  dati,  informazioni  o
documenti,  assicurando  la  qualita'  delle  informazioni   di   cui
all'articolo 6.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato. 
  2.  Dopo  l'articolo  9  e'  inserito  il  seguente:  «Art.   9-bis
(Pubblicazione delle banche dati). - 1. Le pubbliche  amministrazioni
titolari delle banche dati di cui all'Allegato B pubblicano  i  dati,
contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di
pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo,  con
i requisiti di cui all'articolo 6, ove compatibili con  le  modalita'
di raccolta ed elaborazione dei dati. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei  dati  effettivamente
contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i  soggetti  di
cui all'articolo  2-bis  adempiono  agli  obblighi  di  pubblicazione
previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato B, mediante  la
comunicazione dei dati, delle  informazioni  o  dei  documenti  dagli
stessi detenuti  all'amministrazione  titolare  della  corrispondente
banca dati e con la pubblicazione  sul  proprio  sito  istituzionale,
nella  sezione  "Amministrazione   trasparente",   del   collegamento
ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i  relativi
dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilita' per le
amministrazioni  di  continuare  a  pubblicare  sul  proprio  sito  i
predetti dati purche' identici a quelli comunicati alla banca dati. 
  3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle  banche
dati, dei dati oggetto di comunicazione  ai  sensi  del  comma  2  ed
effettivamente comunicati, la richiesta  di  accesso  civico  di  cui
all'articolo 5 e' presentata al responsabile della prevenzione  della
corruzione e della trasparenza  dell'amministrazione  titolare  della
banca dati. 
  4. Qualora l'omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti  di  cui
al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all'articolo  5  e'
presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza dell'amministrazione tenuta alla comunicazione.». 
                               Art. 10 
 
          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Coordinamento  con  il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ogni  amministrazione
indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione
della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge  n.  190
del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei
documenti, delle informazioni  e  dei  dati  ai  sensi  del  presente
decreto.»; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  La  promozione  di
maggiori livelli di trasparenza costituisce un  obiettivo  strategico
di ogni amministrazione,  che  deve  tradursi  nella  definizione  di
obiettivi organizzativi e individuali.»; 
  e) il comma 7 e' abrogato; 
    f) al comma 8, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione;» e la lettera d)
e' soppressa. 
                               Art. 11 
 
          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) dopo le parole «e ogni atto» sono inserite le  seguenti:  «,
previsto dalla legge o comunque adottato,»; 
      2) dopo le parole «i  codici  di  condotta»  sono  inserite  le
seguenti: «, le misure integrative di  prevenzione  della  corruzione
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190
del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale  e  gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione». 
                               Art. 12 
 
          Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
33 del 2013, le parole: «e le risorse a disposizione» sono soppresse. 
                               Art. 13 
 
          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la  rubrica  dell'articolo  14  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Obblighi  di  pubblicazione  concernenti  i  titolari  di  incarichi
politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i  titolari
di incarichi dirigenziali»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «di  carattere  elettivo  o  comunque
esercizio di poteri di  indirizzo  politico»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche se non  di  carattere  elettivo»  e  le  parole  «le
pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri
componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni  e
gli enti locali pubblicano»; 
  c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis.  Le  pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di
incarichi o cariche di amministrazione, di  direzione  o  di  governo
comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito,  e
per  i  titolari  di  incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi   titolo
conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo
di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 
  1-ter. Ciascun dirigente  comunica  all'amministrazione  presso  la
quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti  a  carico
della  finanza  pubblica,  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89.
L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare
complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente. 
  1-quater. Negli atti di conferimento di  incarichi  dirigenziali  e
nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi  di  trasparenza,
finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata  comprensione  e
consultazione per il cittadino, con particolare riferimento  ai  dati
di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia  in
modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei  suddetti
obiettivi   determina   responsabilita'   dirigenziale    ai    sensi
dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  Del
mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai  fini
del conferimento di successivi incarichi. 
  1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui  al  comma  1  si
applicano anche ai titolari di posizioni  organizzative  a  cui  sono
affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei  casi  di  cui  all'articolo
4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78  e  in  ogni
altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali.  Per  gli  altri
titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo  curriculum
vitae.»; 
    d)  il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le   pubbliche
amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e  1-bis  entro  tre
mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico  e
per  i  tre  anni  successivi  dalla   cessazione   del   mandato   o
dell'incarico dei soggetti,  salve  le  informazioni  concernenti  la
situazione patrimoniale  e,  ove  consentita,  la  dichiarazione  del
coniuge non separato e  dei  parenti  entro  il  secondo  grado,  che
vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del  mandato.
Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti  sono  accessibili
ai sensi dell'articolo 5.». 
                               Art. 14 
 
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33  del  2013  e
             inserimento degli articoli 15-bis e 15-ter 
 
  1. All'articolo 15 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica dell'articolo e' sostituita dalla seguente: «Obblighi
di   pubblicazione   concernenti   i   titolari   di   incarichi   di
collaborazione o consulenza»; 
  b) al comma 1, 
  1)  all'alinea,  le  parole  «Fermi  restando  gli  obblighi»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis e fermi restando gli  obblighi»  e  le  parole  «
amministrativi di vertice e di incarichi  dirigenziali,  a  qualsiasi
titolo conferiti, nonche'» sono soppresse; 
  2) alla lettera d), le parole: «di lavoro,» sono soppresse; 
    c) al comma 2, le parole «dirigenziali a soggetti  estranei  alla
pubblica amministrazione,» sono soppresse; 
    d) il comma 5 e' abrogato. 
  2. Dopo l'articolo  15  sono  inseriti  i  seguenti:  «Art.  15-bis
(Obblighi di  pubblicazione  concernenti  incarichi  conferiti  nelle
societa'   controllate). - 1.   Fermo   restando   quanto    previsto
dall'articolo 9-bis, le societa' a  controllo  pubblico,  nonche'  le
societa' in regime di amministrazione  straordinaria,  ad  esclusione
delle societa' emittenti strumenti  finanziari  quotati  nei  mercati
regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi  di  collaborazione,  di  consulenza  o  di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i  due  anni
successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento  dell'incarico,  l'oggetto
della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; 
  b) il curriculum vitae; 
  c)  i  compensi,  comunque  denominati,  relativi  al  rapporto  di
consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali,
inclusi quelli arbitrali; 
  d) il tipo di procedura seguita per la selezione del  contraente  e
il numero di partecipanti alla procedura. 
  2.  La  pubblicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma   1,
relativamente ad incarichi per i quali e' previsto  un  compenso,  e'
condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa  o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della  pubblicazione
ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono  soggetti  ad  una
sanzione pari alla somma corrisposta. 
  Art.   15-ter   (Obblighi   di   pubblicazione   concernenti    gli
amministratori e gli esperti nominati  da  organi  giurisdizionali  o
amministrativi).  - 1. L'albo  di  cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  e'  tenuto  con   modalita'
informatiche ed e' inserito in un'area  pubblica  dedicata  del  sito
istituzionale del Ministero della giustizia. Nell'albo sono indicati,
per  ciascun  iscritto,  gli  incarichi  ricevuti,  con  precisazione
dell'autorita'  che  lo  ha  conferito  e  della  relativa  data   di
attribuzione e di cessazione,  nonche'  gli  acconti  e  il  compenso
finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente  sono  inseriti
nell'albo, a cura della  cancelleria,  entro  quindici  giorni  dalla
pronuncia del provvedimento. Il regolamento di  cui  all'articolo  10
del suddetto decreto  legislativo  n.  14  del  2010  stabilisce  gli
ulteriori dati che devono essere contenuti nell'albo. 
  2. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  di  cui
all'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,
pubblica sul proprio sito istituzionale gli  incarichi  conferiti  ai
tecnici e agli altri soggetti qualificati  di  cui  all'articolo  38,
comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonche'  i
compensi a ciascuno di essi liquidati. 
  3. Nel registro di cui all'articolo 28,  quarto  comma,  del  regio
decreto  16  marzo  1942,  n.  267,  vengono  altresi'   annotati   i
provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale  in
favore di ciascuno dei soggetti  di  cui  al  medesimo  articolo  28,
quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato  e
quelli che attestano l'esecuzione del concordato, nonche' l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. 
  4.  Le  prefetture  pubblicano  i  provvedimenti  di  nomina  e  di
quantificazione dei compensi degli  amministratori  e  degli  esperti
nominati ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno  2014,
n. 90.». 
                               Art. 15 
 
          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 16 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  c)  dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:   «3-bis.   Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri assicura adeguate forme di pubblicita' dei  processi  di
mobilita'  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  anche
attraverso la  pubblicazione  di  dati  identificativi  dei  soggetti
interessati.». 
                               Art. 16 
 
          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e le  parole  «con
la  indicazione  delle   diverse   tipologie   di   rapporto,   della
distribuzione di questo personale tra le diverse  qualifiche  e  aree
professionali,» e «La pubblicazione comprende l'elenco  dei  titolari
dei contratti a tempo determinato.» sono soppresse; 
  b) al comma  2,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo  9-bis,  le  pubbliche  amministrazioni»  e  le  parole
«articolato per aree professionali,» sono soppresse. 
                               Art. 17 
 
          Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 18 
 
          Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 19 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1,  dopo  le  parole  «presso  l'amministrazione»  sono
inserite le seguenti: «,  nonche'  i  criteri  di  valutazione  della
Commissione e le tracce delle prove scritte»; 
  b) al comma 2, le parole «, nonche' quello dei bandi espletati  nel
corso  dell'ultimo  triennio,  accompagnato   dall'indicazione,   per
ciascuno di essi, del numero dei dipendenti  assunti  e  delle  spese
effettuate» sono soppresse. 
                               Art. 19 
 
          Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «Le   pubbliche
amministrazioni  pubblicano  i  criteri  definiti  nei   sistemi   di
misurazione e valutazione della performance  per  l'assegnazione  del
trattamento accessorio e i dati relativi alla sua  distribuzione,  in
forma aggregata, al fine di dare conto del  livello  di  selettivita'
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i
dati  relativi  al  grado  di  differenziazione  nell'utilizzo  della
premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.»; 
  b) il comma 3 e' abrogato. 
                               Art. 20 
 
          Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni»; 
  b) al comma 2, dopo le parole «Fermo restando quanto previsto» sono
inserite le seguenti: «dall'articolo 9-bis e». 
                               Art. 21 
 
          Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) all'alinea, le parole «Ciascuna amministrazione» sono sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
ciascuna amministrazione»; 
  2) alla lettera a) le  parole  «e  finanziati  dall'Amministrazione
medesima  ovvero»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  finanziati
dall'amministrazione medesima nonche' di quelli»; 
      3) dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:  «d-bis)  i
provvedimenti in materia di costituzione di societa' a partecipazione
pubblica, acquisto di partecipazioni  in  societa'  gia'  costituite,
gestione   delle    partecipazioni    pubbliche,    alienazione    di
partecipazioni sociali, quotazione di societa' a  controllo  pubblico
in  mercati  regolamentati  e   razionalizzazione   periodica   delle
partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto  legislativo  adottato
ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.»; 
  b) al comma 2, le parole «Per ciascuno degli enti» sono  sostituite
dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9-bis,
per ciascuno degli enti»; 
  c) al comma  3,  le  parole  «degli  enti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei soggetti» e le parole «, nei quali sono  pubblicati  i
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e  ai  soggetti
titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14  e  15»  sono
soppresse; 
    d) al comma 4, dopo le parole «dell'amministrazione  interessata»
sono inserite le  seguenti:  «ad  esclusione  dei  pagamenti  che  le
amministrazioni sono tenute  ad  erogare  a  fronte  di  obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da  parte  di  uno
degli enti e societa' indicati nelle categorie di  cui  al  comma  1,
lettere da a) a c)»; 
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni  di
cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
societa',  partecipate  da  amministrazioni  pubbliche,  con   azioni
quotate  in  mercati  regolamentati  italiani  o   di   altri   paesi
dell'Unione europea, e loro controllate.». 
                               Art. 22 
 
          Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, 
  1) la lettera a) e' soppressa; 
  2) alla lettera b),  le  parole  «12  aprile  2006,  n.  163»  sono
sostituite dalle seguenti: «18 aprile 2016,  n.  50,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 9-bis»; 
  3) la lettera c) e' soppressa; 
  4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
                               Art. 23 
 
          Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «; la  sua  eventuale  omissione  o  incompletezza  e'
rilevata  d'ufficio  dagli  organi  dirigenziali,  sotto  la  propria
responsabilita'  amministrativa,   patrimoniale   e   contabile   per
l'indebita concessione o attribuzione del beneficio  economico»  sono
soppresse. 
                               Art. 24 
 
          Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le  regioni,  le  province»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
regioni, le province». 
                               Art. 25 
 
          Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni». 
                               Art. 26 
 
          Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni» e dopo le parole «immobili posseduti» sono
inserite le seguenti: «e di quelli detenuti». 
                               Art. 27 
 
          Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano gli atti degli organismi  indipendenti  di  valutazione  o
nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione  in  forma  anonima
dei dati personali eventualmente presenti.  Pubblicano,  inoltre,  la
relazione degli organi di revisione  amministrativa  e  contabile  al
bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al  conto
consuntivo o bilancio di esercizio nonche' tutti i rilievi  ancorche'
non recepiti della Corte dei  conti  riguardanti  l'organizzazione  e
l'attivita' delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.». 
                               Art. 28 
 
          Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 32 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono
inserite le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi»; 
    b) al comma 2: 
      1) dopo le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono  inserite
le seguenti: «e i gestori di pubblici servizi,»; 
      2)  alla  lettera  a),  le  parole   «,   evidenziando   quelli
effettivamente sostenuti e quelli  imputati  al  personale  per  ogni
servizio erogato» sono soppresse; 
      3) la lettera b) e' abrogata. 
                               Art. 29 
 
          Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo  n.  33  del
2013, le parole «Le pubbliche amministrazioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  9-bis,  le
pubbliche amministrazioni», dopo  le  parole  «beni,  servizi,»  sono
inserite le seguenti: «prestazioni professionali» e  dopo  le  parole
"dei pagamenti»" sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  l'ammontare
complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici». 
                               Art. 30 
 
          Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 35 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) Al comma 1, lettera c) le parole «il nome del responsabile» sono
sostituite dalle seguenti: «l'ufficio»; 
  b) la lettera n) del comma 1 e' soppressa; 
  c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse. 
                               Art. 31 
 
          Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. L'articolo  37  del  decreto  legislativo  n.  33  del  2013  e'
sostituito  dal  seguente:  «Art.  37  (Obblighi   di   pubblicazione
concernenti   i   contratti   pubblici   di   lavori,    servizi    e
forniture). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e
fermi restando gli  obblighi  di  pubblicita'  legale,  le  pubbliche
amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: 
  a) i dati  previsti  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190; 
  b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di  pubblicazione  di
cui alla lettera a) si  intendono  assolti,  attraverso  l'invio  dei
medesimi dati alla banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229, limitatamente alla parte lavori.». 
                               Art. 32 
 
          Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 38 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole  «Le  pubbliche  amministrazioni»  sono
sostituite  dalle   seguenti:   «Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni» e  le  parole  da:
«tempestivamente» a «ex ante;» sono soppresse; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  Fermi  restando  gli
obblighi  di  pubblicazione  di  cui  all'articolo  21  del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  le  pubbliche  amministrazioni
pubblicano tempestivamente gli atti  di  programmazione  delle  opere
pubbliche, nonche'  le  informazioni  relative  ai  tempi,  ai  costi
unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere  pubbliche  in
corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
d'intesa con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  che  ne  curano
altresi'  la  raccolta  e  la  pubblicazione  nei  propri  siti   web
istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione; 
    c) dopo il comma  2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Per  i
Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2  sono  quelli
indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
228.». 
                               Art. 33 
 
          Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 41 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  dopo  il  comma  1  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.   Le
amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresi', nei loro  siti
istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti
effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio,  e  ne
permettono la consultazione,  in  forma  sintetica  e  aggregata,  in
relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale  di
riferimento e ai beneficiari.»; 
  b) al comma 3, le parole «, fatta eccezione per i  responsabili  di
strutture semplici,» sono soppresse; 
  c) al comma 6, dopo le parole "«Liste di attesa»," sono inserite le
seguenti: «i criteri di formazione delle liste di attesa,». 
                               Art. 34 
 
          Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 43 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «Programma triennale per la trasparenza  e
l'integrita'» sono sostituite dalle seguenti: «Piano triennale per la
prevenzione della corruzione»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c)  il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  «4.  I  dirigenti
responsabili  dell'amministrazione   e   il   responsabile   per   la
trasparenza  controllano  e   assicurano   la   regolare   attuazione
dell'accesso civico sulla  base  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto.». 
                               Art. 35 
 
          Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo  n.  33  del
2013 le parole «Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'
di cui  all'articolo  10»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Piano
triennale per la prevenzione della corruzione». 
                               Art. 36 
 
          Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 45 del decreto legislativo n.  33  del  2013,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole «la CIVIT, anche in qualita'  di  Autorita'  nazionale
anticorruzione,» e le parole  «la  CIVIT»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «L'autorita' nazionale anticorruzione»; 
  b) al comma 1,  le  parole  «l'adozione  di  atti  o  provvedimenti
richiesti  dalla  normativa   vigente,   ovvero   la   rimozione   di
comportamenti o atti contrastanti con  i  piani  e  le  regole  sulla
trasparenza.» sono sostituite dalle seguenti: «di procedere, entro un
termine non superiore a trenta giorni, alla  pubblicazione  di  dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto,  all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla
rimozione di comportamenti o atti  contrastanti  con  i  piani  e  le
regole sulla trasparenza.»; 
    c) al comma 4,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti
periodi: «Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al
comma 1  costituisce  illecito  disciplinare.  L'Autorita'  nazionale
anticorruzione segnala l'illecito  all'ufficio  di  cui  all'articolo
55-bis, comma 4, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
dell'amministrazione  interessata  ai   fini   dell'attivazione   del
procedimento   disciplinare   a   carico   del   responsabile   della
pubblicazione  o  del  dirigente  tenuto  alla   trasmissione   delle
informazioni.». 
                               Art. 37 
 
          Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Responsabilita'
derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di  obblighi
di pubblicazione e di accesso civico»; 
  b) al  comma  1,  le  parole  «o  la  mancata  predisposizione  del
Programma  triennale  per  la  trasparenza   e   l'integrita'»   sono
sostituite dalla seguente:  «e  il  rifiuto,  il  differimento  e  la
limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle  ipotesi  previste
dall'articolo 5-bis,». 
                               Art. 38 
 
          Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 47 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Sanzioni  per  la
violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici»; 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La sanzione  di
cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente  che  non
effettua la comunicazione ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1-ter,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica,  nonche'  nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei  dati  di  cui  al  medesimo  articolo.  La  stessa
sanzione si applica nei  confronti  del  responsabile  della  mancata
pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.»; 
  c) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dal seguente:  «3.  Le
sanzioni di cui al comma 1  sono  irrogate  dall'Autorita'  nazionale
anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione  disciplina  con
proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24
novembre 1981,  n.  689,  il  procedimento  per  l'irrogazione  delle
sanzioni.». 
                               Art. 39 
 
          Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 48 del decreto legislativo  n.  33  del  2013  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1 le parole «Il Dipartimento della  funzione  pubblica»
sono    sostituite    dalle    seguenti:    «L'Autorita'    nazionale
anticorruzione»; 
  b) al comma 3 le parole «con decreti del Presidente  del  Consiglio
dei  ministri»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dall'Autorita'
nazionale anticorruzione»; 
  c) al comma 4 le parole «I decreti» sono sostituite dalle seguenti:
«Gli standard, i modelli e gli schemi»; 
  d) al comma 5 le parole «Le  amministrazioni  di  cui  all'articolo
11,» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui  all'articolo
2-bis,». 
                               Art. 40 
 
          Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 
                           n. 33 del 2013 
 
  1. All'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2013, dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: 4-bis) All'articolo 1, comma 1,  del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  le  parole  da  «e  i
soggetti» fino a  «attivita'  istituzionale»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nonche' gli ulteriori soggetti di cui  all'articolo  2-bis
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  che  realizzano  opere
pubbliche». 

Capo II
Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190

                               Art. 41 
 
        Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 
 
  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del  2012  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) la lettera b) del comma 2 e' sostituita  dalla  seguente:  «b)
adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-bis;»; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Il  Piano
nazionale   anticorruzione   e'   adottato   sentiti   il    Comitato
interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
281. Il Piano ha durata triennale ed e' aggiornato annualmente.  Esso
costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di  prevenzione
della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis,
comma 2, del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  ai  fini
dell'adozione di misure di prevenzione della  corruzione  integrative
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4,
lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla  dimensione  e  ai
diversi settori di  attivita'  degli  enti,  individua  i  principali
rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione  di
obiettivi, tempi e modalita' di adozione e attuazione delle misure di
contrasto alla corruzione.»; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal  seguente:  «3.  Per  l'esercizio
delle funzioni di cui al comma 2, lettera f),  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione  esercita  poteri  ispettivi  mediante  richiesta   di
notizie,   informazioni,   atti   e    documenti    alle    pubbliche
amministrazioni,  e  ordina  l'adozione  di  atti   o   provvedimenti
richiesti dai piani di cui ai commi  4  e  5  e  dalle  regole  sulla
trasparenza dell'attivita' amministrativa previste dalle disposizioni
vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con
i piani e le regole sulla trasparenza citati.»; 
    d) la lettera c) del comma 4 e' soppressa; 
    e) il comma 6, e' sostituito  dal  seguente:  «6.  I  comuni  con
popolazione  inferiore  a  15.000  abitanti  possono  aggregarsi  per
definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo  15  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale  per  la  prevenzione
della  corruzione,  secondo  le  indicazioni  contenute   nel   Piano
nazionale anticorruzione  di  cui  al  comma  2-bis.  Ai  fini  della
predisposizione  del  piano  triennale  per  la   prevenzione   della
corruzione,  il  prefetto,  su  richiesta,  fornisce  il   necessario
supporto tecnico e informativo agli enti locali,  anche  al  fine  di
assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto  delle
linee  guida  contenute   nel   Piano   nazionale   approvato   dalla
Commissione.»; 
    f) il comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  «7.  L'organo  di
indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo  in  servizio,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza,  disponendo   le   eventuali   modifiche   organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'. Negli enti locali,
il  Responsabile  della  prevenzione   della   corruzione   e   della
trasparenza e' individuato, di norma, nel segretario o nel  dirigente
apicale, salva diversa e motivata  determinazione.  Nelle  unioni  di
comuni, puo' essere nominato un unico responsabile della  prevenzione
della  corruzione  e  della  trasparenza.   Il   Responsabile   della
prevenzione della corruzione e della trasparenza  segnala  all'organo
di  indirizzo  e  all'organismo  indipendente   di   valutazione   le
disfunzioni  inerenti  all'attuazione  delle  misure  in  materia  di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e  indica  agli  uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare  i  nominativi  dei
dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure  in  materia
di prevenzione della corruzione e di  trasparenza.  Eventuali  misure
discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del  Responsabile
della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza  per  motivi
collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle  sue
funzioni   devono   essere    segnalate    all'Autorita'    nazionale
anticorruzione,  che  puo'  chiedere   informazioni   all'organo   di
indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3,  articolo  15,
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 
    g) il comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «8.  L'organo  di
indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,   che   costituiscono
contenuto    necessario    dei    documenti     di     programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della
corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorita'  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta.
L'attivita' di elaborazione del piano  non  puo'  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all'amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita'  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»; 
    h) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  «8-bis.  L'Organismo
indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione
della Relazione sulla performance,  che  i  piani  triennali  per  la
prevenzione  della  corruzione  siano  coerenti  con  gli   obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che
nella misurazione e valutazione  delle  performance  si  tenga  conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.  Esso
verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14  in  rapporto
agli obiettivi inerenti alla  prevenzione  della  corruzione  e  alla
trasparenza. A  tal  fine,  l'Organismo  medesimo  puo'  chiedere  al
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
le informazioni e  i  documenti  necessari  per  lo  svolgimento  del
controllo e puo'  effettuare  audizioni  di  dipendenti.  L'Organismo
medesimo riferisce all'Autorita' nazionale anticorruzione sullo stato
di attuazione delle misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  di
trasparenza.»; 
    i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole «di cui  al  comma
16,» sono inserite le seguenti: «anche ulteriori  rispetto  a  quelle
indicate nel  Piano  nazionale  anticorruzione,»  e  dopo  le  parole
«rischio di corruzione,» sono inserite le seguenti:  «e  le  relative
misure di contrasto,»; 
    j) alla lettera d) del comma 9, le parole  «monitorare  il»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
del»; 
    k) alla lettera e) del comma 9, le  parole  «monitorare  i»  sono
sostituite dalle seguenti: «definire  le  modalita'  di  monitoraggio
dei»; 
    l) il comma 14 e'  sostituito  dal  seguente:  «14.  In  caso  di
ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste  dal  Piano,
il responsabile  individuato  ai  sensi  del  comma  7  del  presente
articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  nonche',  per
omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che  provi  di  avere
comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative  modalita'
e di avere vigilato sull'osservanza  del  Piano.  La  violazione,  da
parte  dei   dipendenti   dell'amministrazione,   delle   misure   di
prevenzione previste dal  Piano  costituisce  illecito  disciplinare.
Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai  sensi
del  comma  7   del   presente   articolo   trasmette   all'organismo
indipendente   di   valutazione    e    all'organo    di    indirizzo
dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attivita'
svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei  casi  in
cui  l'organo  di  indirizzo  lo  richieda  o  qualora  il  dirigente
responsabile   lo   ritenga   opportuno,    quest'ultimo    riferisce
sull'attivita'.». 

Capo III
Disposizioni finali e transitorie

                               Art. 42 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo  n.
33  del  2013  si  adeguano  alle  modifiche  allo   stesso   decreto
legislativo,  introdotte   dal   presente   decreto,   e   assicurano
l'effettivo esercizio del diritto di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto legislativo n. 33 del 2013, come modificato  dall'articolo  6
del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. Gli obblighi di pubblicazione  di  cui  all'articolo  9-bis  del
decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall'articolo 9, comma
2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un  anno  dalla
data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   Ai   fini
dell'applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni
e gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis del  predetto  decreto
legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  verificano  la  completezza   e   la
correttezza dei dati gia' comunicati alle  pubbliche  amministrazioni
titolari  delle  banche  dati  di  cui  all'Allegato  B  del  decreto
legislativo n. 33 del  2013,  e,  ove  necessario,  trasmettono  alle
predette amministrazioni i dati mancanti o  aggiornati.  A  decorrere
dalla medesima data, nelle more dell'adozione del decreto legislativo
di attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera u),  della  legge  7
agosto 2015, n. 124, i soggetti  di  cui  al  citato  articolo  9-bis
possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e
di pubblicazione con le modalita' di cui al medesimo articolo  9-bis,
comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. Le forme di pubblicita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 33 del 2013,  inserito  dall'articolo  15  del
presente decreto, sono dovute anche per i processi  di  mobilita'  di
cui all'articolo 1, commi da 421 a 428 della legge 23 dicembre  2014,
n. 190. 
                               Art. 43 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati: 
  a) l'articolo 4; 
  b) l'articolo 11; 
  c) l'articolo 24; 
  d) l'articolo 25; 
  e) l'articolo 34; 
  f) l'articolo 39, comma 1, lettera b); 
    g) l'articolo 42, comma 1, lettera d). 
  1. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n.  118,
l'articolo 1 e' abrogato. 
  2. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera  f),  del  comma
611, e' soppressa. 
  3. Alla legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  i  commi  675  e  676
dell'articolo 1 sono abrogati. 
  4. I richiami effettuati all'articolo 11 del decreto legislativo n.
33 del 2013, ovunque ricorrano, si  intendono  riferiti  all'articolo
2-bis del medesimo decreto, introdotto dall'articolo 3  del  presente
decreto. 
                               Art. 44 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui  al  presente  decreto
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 maggio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                               Renzi, Presidente del Consiglio        
                                  dei ministri                        
 
                               Madia, Ministro per la semplificazione 
                                  e la pubblica amministrazione       
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
                                          ALLEGATO B (articolo 9-bis) 
    

 ==================================================================
 |   |              |            |                 |   Obblighi   |
 |   |              |  Amm. che  |     Norma/e     | previsti dal |
 |   |  Nome della  | detiene la |  istitutiva/e   | d.lgs. n. 33 |
 |   |  banca dati  | banca dati |della banca dati |   del 2013   |
 +===+==============+============+=================+==============+
 |   |              |            |                 |Art. 15 (tito-|
 |   |              |            |                 |lari di inca- |
 |   |              |            |                 |richi di      |
 |   |              |            |                 |collabora-    |
 |   |              |            |                 |zione o consu-|
 |   |              |            |                 |lenza);       |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale non |
 |   |              |            |                 |a tempo       |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |- Artt. 36,      |minato);      |
 |   |              |            |co. 3, e 53 del  |art. 18 (dati |
 |   |              |            |d.lgs. n. 165 del|relativi      |
 |   |              |            |2001;            |agli inca-    |
 |   |              |            |- art. 1,        |richi         |
 |   |              |            |co. 39-40,       |conferiti ai  |
 |   |              |            |della legge      |dipendenti    |
 |1. |   Perla PA   |   PCM-DFP  |n. 190 del 2012  |pubblici)     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 16, co.  |
 |   |              |            |                 |1-2 (dota-    |
 |   |              |            |                 |zione orga-   |
 |   |              |            |                 |nica e costo  |
 |   |              |            |                 |del personale |
 |   |              |            |                 |con rapporto  |
 |   |              |            |                 |di lavoro a   |
 |   |              |            |                 |tempo indeter-|
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 17 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi al   |
 |   |              |            |                 |personale     |
 |   |              |            |                 |non a tempo   |
 |   |              |            |                 |indeter-      |
 |   |              |            |                 |minato);      |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |    SICO -    |            |                 |contratta-    |
 |   | Sistema Cono-|            |                 |zione col-    |
 |   | scitivo del  |            |                 |lettiva       |
 |   |  personale   |            |                 |nazionale);   |
 |   |  dipendente  |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |  dalle Am-   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |  ministra-   |            |3, e 58-62 del   |contratta-    |
 |   |  zioni pub-  |   MEF-RGS  |d.lgs. n. 165 del|zione integra-|
 |2. |    bliche    |   (IGOP)   |2001             |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 21, co. 1|
 |   |              |            |                 |(dati sulla   |
 |   |              |            |                 |contrattazione|
 |   |              |            |                 |collettiva    |
 |   |              |            |                 |nazionale);   |
 |   |              |            |                 |art. 21, co. 2|
 |   |   Archivio   |            |Artt. 40-bis, co.|(dati sulla   |
 |   |   contratti  |            |5, e 47, co. 8,  |contratta-    |
 |   |  del settore |            |del d.lgs. n. 165|zione integra-|
 |3. |   pubblico   | ARAN CNEL  |del 2001         |tiva)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22 (dati |
 |   |              |            |                 |relativi ai   |
 |   |              |            |                 |soli Enti     |
 |   |              |            |                 |locali riguar-|
 |   |              |            |                 |danti enti    |
 |   |              |            |                 |pubblici      |
 |   |              |            |                 |vigilati,     |
 |   |              |            |                 |enti di di-   |
 |   |              |            |                 |ritto privato |
 |   |              |            |                 |in controllo  |
 |   |              |            |                 |pubblico,     |
 |   |   SIQuEL -   |            |                 |parteci-      |
 |   |Sistema Infor-|            |                 |pazioni in so-|
 |   |    mativo    |            |Art. 1, co. 166- |cieta' di     |
 |   | Questionari  | Corte dei  |167, della legge |diritto pri-  |
 |4. | Enti Locali  |   conti    |n. 266 del 2005  |vato)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 22, commi|
 |   |              |            |                 |1 e 2 (dati   |
 |   |              |            |                 |relativi a    |
 |   |              |            |                 |societa', enti|
 |   |              |            |                 |pubblici e    |
 |   |              |            |                 |enti di       |
 |   |              |            |                 |diritto pri-  |
 |   |              |            |                 |vato parte-   |
 |   |              |            |                 |cipati dalle  |
 |   |              |            |                 |ammini-       |
 |   |              |            |                 |strazioni     |
 |   |              |            |                 |pubbliche o   |
 |   |              |            |                 |in cui le Am- |
 |   |              |            |                 |ministra-     |
 |   |              |            |                 |zioni nomi-   |
 |   |              |            |                 |nano propri   |
 |   |              |            |                 |rappresen-    |
 |   |              |            |                 |tanti negli   |
 |   |              |            |- Art. 2, co.    |organi di go- |
 |   |              |            |222, della legge |verno);       |
 |   |              |            |n. 191 del 2009; |art. 30       |
 |   |              |            |- art. 17, co.   |(dati rela-   |
 |   |              |            |3-4, del decreto-|tivi a beni   |
 |   |              |            |legge n. 90 del  |immobili      |
 |   |              |            |2014, conver-    |posseduti o   |
 |   |              |            |tito, con modifi-|detenuti      |
 |   |              |            |cazioni, dalla   |delle ammini- |
 |   |  Patrimonio  |            |legge n. 114 del |strazioni     |
 |5. |   della PA   |   MEF-DT   |2014             |pubbliche)    |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |- Art. 1, co. 10,|              |
 |   |              |            |del decreto-legge|              |
 |   |              |            |n. 174 del 2012, |Art. 28, co. 1|
 |   |              |            |convertito, con  |(pubblicita'  |
 |   |              |            |modificazioni,   |dei rendi-    |
 |   |  Rendiconti  |            |dalla legge n.   |conti dei     |
 |   |  dei gruppi  |            |213 del 2012;    |gruppi consi- |
 |   |  consiliari  | Corte dei  |- d.P.C.M. 21    |liari regio-  |
 |6. |  regionali   |   conti    |dicembre 2012    |nali)         |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art.29, co. 1 |
 |   |              |            |                 |(bilanci      |
 |   |              |            |                 |preventivi    |
 |   |              |            |                 |e consuntivi  |
 |   |              |            |                 |delle am-     |
 |   |              |            |                 |ministrazioni |
 |   |              |            |                 |pubbliche)    |
 |   |              |            |                 |Art. 37,      |
 |   |              |            |                 |comma 1,      |
 |   |              |            |                 |lett. a), b), |
 |   |              |            |                 |c) (informa-  |
 |   |              |            |                 |zioni relative|
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 13 della  |l'esecuzione  |
 |   |              |            |legge n. 196 del |di opere  e   |
 |   |              |            |2009;            |e lavori)     |
 |   |              |            |- decreto        |Art. 38,      |
 |   |              |            |del Ministro     |Pubblicita'   |
 |   |              |            |dell'economia e  |dei processi  |
 |   |              |            |delle finanze n. |di pianifi-   |
 |   |              |            |23411 del 2010;  |cazione,      |
 |   | BDAP - Banca |            |- d.lgs. n. 229  |realizzazione |
 |   | Dati Ammini- |            |del 2011;        |e valutazione |
 |   |  strazioni   |            |- d.lgs. n. 228  |delle opere   |
 |7. |  Pubbliche   |   MEF-RGS  |del 2011;        |pubbliche     |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |  REMS (Real  |            |                 |              |
 |   |Estate Manage-|            |                 |              |
 |   | ment System) |            |                 |              |
 |   |- Sistema di  |            |                 |              |
 |   |  Gestione    |            |                 |              |
 |   | degli Immo-  |            |                 |Art. 30 (beni |
 |   | bili di Pro- |            |                 |immobili e    |
 |   | prieta' Sta- |            |                 |gestione del  |
 |8. |     tale     |   Demanio  |                 |patrimonio)   |
 +---+--------------+------------+-----------------+--------------+
 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |relative      |
 |   |              |            |                 |alle procedure|
 |   |              |            |                 |per l'affida- |
 |   |              |            |                 |mento e       |
 |   |              |            |- Art. 62-bis    |l'esecuzione  |
 |   |BDNCP - Banca |            |del d.lgs. n. 82 |di opere      |
 |   |     Dati     |            |del 2005 ;       |e lavori      |
 |   |  Nazionale   |            |- art. 6-bis del |pubblici,     |
 |   |  Contratti   |            |d.lgs. n. 163    |servizi e     |
 |9. |   Pubblici   |    ANAC    |del 2006         |forniture)    |
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 |   |              |            |                 |Art. 37, co. 1|
 |   |              |            |                 |(informazioni |
 |   |              |            |                 |zioni rela-   |
 |   |              |            |                 |tive alle     |
 |   |              |            |                 |procedure per |
 |   |              |            |                 |l'affidamento |
 |   |              |            |Artt. 66, co. 7, |e l'esecuzione|
 |   |              |            |122, co. 5 e 128,|di opere e    |
 |   |   Servizio   |            |co. 11, del      |lavori pub-   |
 |   |   Contratti  |            |d.lgs. n. 163    |blici, servizi|
 |10.|   Pubblici   |    MIT     |del 2006         |e forniture)  |
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