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Legge 7 agosto 1990, n. 241

Legge 7 agosto 1990, n. 241

  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.

CAPO I
PRINCIPI

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
          (Principi generali dell'attivita' amministrativa) 
 
  1. L'attivita' amministrativa persegue  i  fini  determinati  dalla
legge ed e' retta  da  criteri  di  economicita',  di  efficacia,  di
imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza secondo  le  modalita'
previste  dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni   che
disciplinano   singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai    principi
dell'ordinamento comunitario. 
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di  diritto  privato  salvo
che la legge disponga diversamente. 
  1-ter. I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di  attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei  principi  di
cui al comma 1 ((, con un livello di garanzia non inferiore a  quello
cui  sono  tenute  le  pubbliche  amministrazioni  in   forza   delle
disposizioni di cui alla presente legge)). 
  2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare  il  procedimento
se  non  per  straordinarie  e  motivate   esigenze   imposte   dallo
svolgimento dell'istruttoria. 
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. ((Se ravvisano la manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo)). 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. L'organo di  governo  individua,  nell'ambito  delle  figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui  attribuire  il  potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente  generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o  in  mancanza  al
funzionario di piu' elevato  livello  presente  nell'amministrazione.
Per   ciascun   procedimento,   sul   sito   internet   istituzionale
dell'amministrazione  e'  pubblicata,  in  formato  tabellare  e  con
collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del  soggetto
a cui e' attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato  puo'
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,
in  caso  di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio  del  procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento  e  dei
contratti collettivi nazionali di  lavoro,  e,  in  caso  di  mancata
ottemperanza alle disposizioni del  presente  comma,  assume  la  sua
medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  9-ter. Decorso  inutilmente  il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7,  il  privato  puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis  perche',  entro  un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto,  concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario. 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
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AGGIORAMENTO (14) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009. 
                             Art. 2-bis 
(Conseguenze per il ritardo  dell'amministrazione  nella  conclusione
                         del procedimento). 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa  o  colposa  del  termine  di
conclusione del procedimento. 
  ((1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1  e  ad  esclusione
delle ipotesi di silenzio qualificato e  dei  concorsi  pubblici,  in
caso di inosservanza del termine di conclusione del  procedimento  ad
istanza di parte, per il quale sussiste  l'obbligo  di  pronunziarsi,
l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per  il  mero  ritardo
alle condizioni e con le modalita' stabilite  dalla  legge  o,  sulla
base della legge, da un regolamento emanato  ai  sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme
corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo  sono  detratte
dal risarcimento)). ((29)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 28, comma 10) che "Le
disposizioni del presente articolo si applicano, in via  sperimentale
e dalla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e
all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati successivamente alla
medesima data di entrata in vigore. ". 
                               Art. 3 
                (( (Motivazione del provvedimento) )) 
 
  1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che  nelle  ipotesi
previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i  presupposti  di
fatto e le ragioni giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 
  2. La motivazione non e' richiesta per gli  atti  normativi  e  per
quelli a contenuto generale. 
  3.  Se  le  ragioni  della  decisione  risultano  da   altro   atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme  alla
comunicazione  di  quest'ultima   deve   essere   indicato   e   reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui  essa  si
richiama. 
  4. In ogni atto notificato al destinatario devono  essere  indicati
il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere. 
                             Art. 3-bis 
                    (( (Uso della telematica). )) 
 
  ((1. Per conseguire maggiore efficienza nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche incentivano  l'uso  della  telematica,  nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e  tra  queste  e  i
privati)). 

CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                               Art. 4. 
     (( (Unita' organizzativa responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o  per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute  a  determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro  competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione  del  provvedimento
finale. 
  2. Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono  rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. 
                               Art. 5. 
                (( (Responsabile del procedimento) )) 
 
  1. Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede  ad
assegnare  a  se'  o   altro   dipendente   addetto   all'unita'   la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento  nonche',  eventualmente,  dell'adozione  del
provvedimento finale. 
  2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al  comma
1,  e'  considerato  responsabile   del   singolo   procedimento   il
funzionario preposto alla unita' organizzativa  determinata  a  norma
del comma 1 dell'articolo 4. 
  3.  L'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. 
                               Art. 6. 
          (( (Compiti del responsabile del procedimento) )) 
  1. Il responsabile del procedimento: 
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti  per
l'emanazione del provvedimento; 
     b) accerta di ufficio i fatti, disponendo  il  compimento  degli
atti all'uopo necessari,  e  adotta  ogni  misura  per  l'adeguato  e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di  dichiarazioni  o
istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici  ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; 
     c) propone l'indizione o,  avendone  la  competenza,  indice  le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14; 
     d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni  e  le  notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti; 
     e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento  finale,
ovvero rrasmette  gli  atti  all'organo  competente  per  l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del  provvedimento  finale,  ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze   dell'istruttoria   condotta   dal    responsabile    del
procedimento se non  indicandone  la  motivazione  nel  provvedimento
finale)). 
                             Art. 6-bis. 
                   (( (Conflitto di interessi). )) 
 
  ((1. Il responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti
endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso
di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione  di  conflitto,
anche potenziale)). 

CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                               Art. 7. 
           (( (Comunicazione di avvio del procedimento) )) 
 
  1.  Ove  non  sussistano  ragioni  di  impedimento   derivanti   da
particolari esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio  del
procedimento  stesso  e'  comunicato,  con  le   modalita'   previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a  quelli  che  per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano  le  ragioni
di impedimento predette, qualora da un provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio a soggetti  individuati  o  facilmente  individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e'  tenuta  a
fornire loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio  del
procedimento. 
  2. Nelle ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva  la  facolta'
dell'amministrazione di adottare,  anche  prima  della  effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari. 
                               Art. 8. 
((  (Modalita'  e  contenuti  della  comunicazione   di   avvio   del
                          procedimento) )) 
  1.  L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio   del
procedimento mediante comunicazione personale. 
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati: 
     a) l'amministrazione competente; 
     b) l'oggetto del procedimento promosso; 
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; 
     ((c-bis) la data entro la  quale,  secondo  i  termini  previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione; 
     c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa  di  parte,  la  data  di
presentazione della relativa istanza;)) 
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non   sia    possibile    o    risulti    particolarmente    gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti  gli  elementi  di  cui  al
comma 2 mediante forme  di  pubblicita'  idonee  di  volta  in  volta
stabilite dall'amministrazione medesima. 
  4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo'  esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione  e'
prevista. 
                               Art. 9. 
                 (( (Intervento nel procedimento) )) 
 
  1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici  o  privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,  hanno
facolta' di intervenire nel procedimento. 
                              Art. 10. 
          (( (Diritti dei partecipanti al procedimento) )) 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti  ai  sensi
dell'articolo 9 hanno diritto: 
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24; 
     b)   di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,    che
l'amministrazione ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano  pertinenti
all'oggetto del procedimento. 
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si  applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e  gestiti  dagli
enti previdenziali. ((Non possono essere addotti  tra  i  motivi  che
ostano  all'accoglimento  della  domanda   inadempienze   o   ritardi
attribuibili all'amministrazione)). 
                              Art. 11. 
        (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) 
 
  1. In accoglimento di osservazioni e proposte  presentate  a  norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso  nel  perseguimento
del pubblico interesse,  accordi  con  gli  interessati  al  fine  di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero in sostituzione di questo. 
  1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di  cui  al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario di incontri cui invita, separatamente  o  contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 
  2.  Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono   essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo  che  la  legge
disponga altrimenti. Ad  essi  si  applicano,  ove  non  diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di  obbligazioni  e
contratti in quanto compatibili. ((Gli accordi  di  cui  al  presente
articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3)). 
  3. Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti  ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi. 
  4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse  l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo  l'obbligo  di  provvedere
alla liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli  eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato. 
  4-bis.  A  garanzia  dell'imparzialita'  e   del   buon   andamento
dell'azione amministrativa, in tutti  i  casi  in  cui  una  pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al  comma  l,
la stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una  determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
                              Art. 12. 
          (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) 
 
  1. La concessione di sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a  persone  ed  enti  pubblici  e  privati  sono   subordinate   alla
predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni  procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e  delle
modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di  cui  al
comma  1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati   agli
interventi di cui al medesimo comma 1. 
                              Art. 13. 
   (( (Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione) )) 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione diretta  alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione. 
  2. Dette disposizioni non si  applicano  altresi'  ai  procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme  le  particolari  norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal  decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. 

CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

                               Art. 14 
                       (Conferenza di servizi) 
  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame  contestuale  di  vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione  procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza   di
servizi. 
  2.  La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta   quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese,  concerti,  nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro  trenta  giorni  dalla  ricezione,  da  parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa    richiesta.La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello  stesso  termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti)). 
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale   di   interessi   coinvolti   in    piu'    procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o  risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o,  previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005,  N.
15. L'indizione della conferenza puo' essere richiesta  da  qualsiasi
altra amministrazione coinvolta. 
  4. Quando l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad  atti  di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu'  amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su  richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione  del
provvedimento finale. 
  5. In caso di affidamento di  concessione  di  lavori  pubblici  la
conferenza di servizi e' convocata  dal  concedente  ovvero,  con  il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario  entro  quindici  giorni
fatto salvo quanto previsto  dalle  leggi  regionali  in  materia  di
valutazione di  impatto  ambientale  (VIA).Quando  la  conferenza  e'
convocata ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
concedente il diritto di voto. 
  5-bis.  Previo  accordo  tra  le  amministrazioni   coinvolte,   la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti informatici disponibili, secondo i  tempi  e  le  modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni. 
                            Art. 14-bis. 
                 (Conferenza di servizi preliminare) 
  1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per  progetti  di
particolare complessita' e  di  insediamenti  produttivi  di  beni  e
servizi, su  motivata  richiesta  dell'interessato,  documentata,  in
assenza di un progetto preliminare, da  uno  studio  di  fattibilita,
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni  per  ottenere,  alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso.  In  tale  caso  la
conferenza  si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data   della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. 
  ((1-bis. In relazione alle procedure di cui  all'articolo  153  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi
e' sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base  dello  studio
di fattibilita' per le procedure che  prevedono  che  lo  stesso  sia
posto a base di gara ovvero sulla base del progetto  preliminare  per
le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le
indicazioni  fornite   in   sede   di   conferenza   possono   essere
motivatamente  modificate   o   integrate   solo   in   presenza   di
significativi   elementi   emersi   nelle   fasi    successive    del
procedimento.)) 
  2. Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e  di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul  progetto
preliminare al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni  per
ottenere,  sul  progetto  definitivo,  le  intese,   i   pareri,   le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa  vigente.  In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita, si pronunciano,  per
quanto riguarda l'interesse da  ciascuna  tutelato,  sulle  soluzioni
progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base   della
documentazione  disponibile,  elementi  comunque   preclusivi   della
realizzazione del progetto,  le  suddette  amministrazioni  indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli  elementi  necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto  definitivo,  gli
atti di consenso. 
  3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di  servizi  si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase  preliminare
di definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto  ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale  conclusione  non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i  successivi  trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita'  competente  alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione  del  progetto  e
dello studio di impatto ambientale. In  tale  fase,  che  costituisce
parte integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta  autorita'
esamina le principali alternative, compresa  l'alternativa  zero,  e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza  di
eventuali elementi di incompatibilita', anche  con  riferimento  alla
localizzazione prevista dal progetto e,  qualora  tali  elementi  non
sussistano,  indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi   le
condizioni per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del  progetto
definitivo, i necessari atti di consenso. 
  3-bis. Il dissenso espresso in sede di  conferenza  preliminare  da
una    amministrazione    preposta    alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio  storico-artistico,  della
salute o della  pubblica  incolumita',  con  riferimento  alle  opere
interregionali, e' sottoposto alla  disciplina  di  cui  all'articolo
14-quater, comma 3. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di  servizi  si
esprime allo stato degli atti a sua  disposizione  e  le  indicazioni
fornite in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate  o
integrate solo in presenza di  significativi  elementi  emersi  nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle  osservazioni
dei privati sul progetto definitivo. 
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate  il  progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,  e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e   il
sessantesimo  giorno  successivi  alla  trasmissione.  In   caso   di
affidamento  mediante  appalto  concorso  o  concessione  di   lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la  conferenza  di
servizi sulla base del  solo  progetto  preliminare,  secondo  quanto
previsto  dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive
modificazioni. 
                            Art. 14-ter. 
                (Lavori della conferenza di servizi) 
  01. La prima riunione della  conferenza  di  servizi  e'  convocata
entro quindici giorni ovvero, in  caso  di  particolare  complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. 
  1. La conferenza  di  servizi  assume  le  determinazioni  relative
all'organizzazione dei propri lavori a  maggioranza  dei  presenti  e
puo' svolgersi per via telematica. 
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima  della  relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni  convocate
possono   richiedere,   qualora   impossibilitate   a    partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa  data;  in  tale  caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque  entro
i dieci giorni successivi alla prima.La  nuova  data  della  riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi  nel  caso  la
richiesta  provenga  da  un'autorita'  preposta   alla   tutela   del
patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli  unici  per  le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,  o
altre  autorita'   competenti   concordano   con   i   Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale,  delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di  assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali. 
  2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e  14-bis
sono  convocati  i  soggetti  proponenti  il  progetto   dedotto   in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. 
  2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di  voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in  cui  il
procedimento amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in  conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto  o  indiretto
sulla  loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per   via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione  della  convocazione
della conferenza di  servizi.  Alla  conferenza  possono  partecipare
inoltre, senza diritto di  voto,  le  amministrazioni  preposte  alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. 
  3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque  in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione  della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono  superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione  procedente  provvede  ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. 
  3-bis.  In  caso  di  opera  o  attivita'   sottoposta   anche   ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si  esprime,  in  via
definitiva, in sede di  conferenza  di  servizi,  ove  convocata,  in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42. 
  4.Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis Nei  casi  in  cui
sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime  dopo  aver
acquisito la valutazione medesima ed il termine di  cui  al  comma  3
resta   sospeso,   per   un   massimo   di   novanta   giorni,   fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale.  Se
la VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione  del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente  si  esprime  in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi  al  termine  predetto.  Tuttavia,   a   richiesta   della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,  il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la  necessita'  di
approfondimenti istruttori.Per  assicurare  il  rispetto  dei  tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale   puo'   far    eseguire    anche    da    altri    organi
dell'amministrazione   pubblica   o   enti   pubblici    dotati    di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero  da  istituti
universitari  tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non   ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti  o  indiretti  sono
posti a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4-bis. Nei casi in cui l'intervento  oggetto  della  conferenza  di
servizi e' stato sottoposto positivamente  a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni,  ivi  compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono  essere  utilizzati,  senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella  medesima
sede, statale o regionale,  ai  sensi  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta  la
decisione concernente la VIA  le  disposizioni  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle  di  cui  agli  articoli  16,
comma 3, e 17,  comma  2,  si  applicano  alle  sole  amministrazioni
preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e
della pubblica incolumita. 
  6. Ogni amministrazione  convocata  partecipa  alla  conferenza  di
servizi attraverso un unico rappresentante  legittimato,  dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa. 
  6-bis. All'esito dei  lavori  della  conferenza,  e  in  ogni  caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente, in caso  di  VIA  statale,  puo'  adire  direttamente  il
consiglio dei ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri  casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza  e  tenendo  conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione  motivata  di   conclusione   del   procedimento   che
sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza  delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate  a  partecipare  ma
risultate   assenti,   alla   predetta   conferenza.    La    mancata
partecipazione alla conferenza  di  servizi  ovvero  la  ritardata  o
mancata adozione della determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto  del  privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. 
  7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute  e  della  pubblica
incolumita', alla tutela  paesaggistico-territoriale  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA,  il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non  abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata. 
  8. In sede di conferenza di servizi possono essere  richiesti,  per
una  sola  volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o   ai   progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se  questi  ultimi  non  sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni,  si  procede
all'esame del provvedimento. 
  ((8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,  autorizzazioni,
concessioni,  nulla  osta  o  atti  di  assenso  comunque  denominati
acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi,  decorrono  a  far
data dall'adozione del provvedimento finale.)) 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, n. 78, CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a  VIA  e'
pubblicato, a cura  del  proponente,  unitamente  all'estratto  della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale  in
caso di VIA regionale e in  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  decorrono  i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale  da  parte
dei soggetti interessati. 
                                                               ((33)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.L. 12 settembre 2014, n. 133 ha disposto (con l'art. 4,  comma
1) che "Al fine di favorire la realizzazione  delle  opere  segnalate
dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dal  2  al  15
giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga  al  mancato
concerto   tra   Amministrazioni    interessate    al    procedimento
amministrativo, e' data facolta'  di  riconvocare  la  Conferenza  di
Servizi, ancorche' gia' definita in precedenza, funzionale al riesame
dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera. Ove  l'Ente  abbia
necessita' di definire il procedimento in tempi celeri, i termini  di
cui all'articolo 14-ter, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  sono
ridotti alla meta'. Resta ferma la facolta', da parte  del  Comune  o
dell'unione dei Comuni procedenti, di rimettere il procedimento  alla
deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi  dell'articolo
14-quater, comma 3, della legge 241 del  1990,  i  cui  termini  sono
ridotti alla meta'". 
                           Art. 14-quater. 
     (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 
 
  1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti  delle  amministrazioni
ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 26 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,   n.   152,    paesaggistico-territoriale,    del    patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', regolarmente convocate alla  conferenza  di  servizi,  a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente  motivato,  non  puo'  riferirsi  a
questioni connesse che non  costituiscono  oggetto  della  conferenza
medesima e deve recare  le  specifiche  indicazioni  delle  modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  3. Al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  117,  ottavo  comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio  dei  Ministri,  che  ((ha   natura   di   atto   di   alta
amministrazione. Il  Consiglio  dei  Ministri))  si  pronuncia  entro
sessanta giorni, previa intesa con la  Regione  o  le  Regioni  e  le
Province   autonome   interessate,   in   caso   di   dissenso    tra
un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la  Regione  e  gli  enti  locali
interessati, in caso di dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e'
raggiunta entro trenta giorni, la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri puo' essere comunque adottata. Se il  motivato  dissenso  e'
espresso da una regione o da una  provincia  autonoma  in  una  delle
materie  di  propria   competenza,   ai   fini   del   raggiungimento
dell'intesa, entro trenta  giorni  dalla  data  di  rimessione  della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   con   la
partecipazione della regione o della provincia autonoma,  degli  enti
locali e  delle  amministrazioni  interessate,  attraverso  un  unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad  esprimere  in
modo vincolante la volonta' dell'amministrazione sulle  decisioni  di
competenza. In tale riunione  i  partecipanti  debbono  formulare  le
specifiche  indicazioni  necessarie  alla   individuazione   di   una
soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario.
Se l'intesa non e' raggiunta nel termine di ulteriori trenta  giorni,
e' indetta una seconda riunione dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con  le  medesime  modalita'  della  prima,  per  concordare
interventi di mediazione, valutando anche  le  soluzioni  progettuali
alternative a quella  originaria.  Ove  non  sia  comunque  raggiunta
l'intesa, in un ulteriore termine di trenta  giorni,  le  trattative,
con le medesime modalita' delle precedenti fasi, sono  finalizzate  a
risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se  all'esito
delle predette trattative l'intesa non e' raggiunta, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri  puo'  essere  comunque  adottata  con  la
partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome
interessate. (26) 
  3-bis. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-ter. IL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI
DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 HA DISPOSTO CHE IL PRESENTE COMMA  E'
SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER DELLA L. 7 AGOSTO
1990, N. 241. 
  3-quater.  IL  D.L.  31  MAGGIO  2010,  N.   78,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.  122  HA  DISPOSTO  CHE  IL
PRESENTE COMMA E' SOSTITUITO DALL'ATTUALE COMMA 3 DELL'ART. 14-QUATER
DELLA L. 7 AGOSTO 1990, N. 241. 
  3-quinquies.  Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le   prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15. 
  5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e  in  caso  di
provvedimento negativo trova  applicazione  l'articolo  5,  comma  2,
lettera c-bis), della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 11 luglio
2012, n. 179 (in G.U.  1a  s.s.  18/7/2012,  n.  29),  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 49, comma  3,  lettera  b),
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni
dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, (che ha modificato il  comma  3  del
presente articolo) "nella parte  in  cui  prevede  che,  in  caso  di
dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una  Regione  o
da  una  Provincia  autonoma,  in  una  delle  materie   di   propria
competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il  breve  termine  di
trenta giorni, l'intesa,  «il  Consiglio  dei  ministri  delibera  in
esercizio del proprio potere sostitutivo con  la  partecipazione  dei
Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate»". 
                          Art. 14-quinquies 
  (( (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). )) 
  ((1.  Nelle  ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione del progetto  definitivo  in  relazione  alla  quale
trovino applicazione le procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis  e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,  sono  convocati  alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari  di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)). 
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. 
                              Art. 16. 
                       (Attivita' consultiva) 
 
  1. Gli organi consultivi delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni  dal  ricevimento  della  richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi,  sono  tenuti  a  dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del  termine
entro il quale il  parere  sara'  reso  ((,  che  comunque  non  puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)). 
  ((2. In  caso  di  decorrenza  del  termine  senza  che  sia  stato
comunicato il parere obbligatorio o senza che  l'organo  adito  abbia
rappresentato    esigenze     istruttorie,     e'     in     facolta'
dell'amministrazione  richiedente  di   procedere   indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine  senza
che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza  che  l'organo
adito abbia  rappresentato  esigenze  istruttorie,  l'amministrazione
richiedente procede indipendentemente  dall'espressione  del  parere.
Salvo il caso di omessa richiesta del  parere,  il  responsabile  del
procedimento non puo' essere chiamato a  rispondere  degli  eventuali
danni derivanti dalla  mancata  espressione  dei  pareri  di  cui  al
presente comma)). 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  in  caso
di pareri che debbano essere rilasciati da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  4. Nel caso in cui  l'organo  adito  abbia  rappresentato  esigenze
istruttorie  ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono   essere
interrotti)) per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere  reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli  elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate. 
  ((5.  I  pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)). 
  6. Gli organi consultivi dello  Stato  predispongono  procedure  di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. 
  ((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127  del  codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e   successive
modificazioni)). 
                              Art. 17. 
                    (( (Valutazioni tecniche) )) 
 
  1. Ove per disposizione espressa di  legge  o  di  regolamento  sia
previsto che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano  essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi  od  enti
appositi e tali organi ed enti non  provvedano  o  non  rappresentino
esigenze istruttorie di  competenza  dell'amministrazione  procedente
nei termini prefissati dalla  disposizione  stessa  o,  in  mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette  valutazioni  tecniche  ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o  ad  enti  pubblici  che
siano dotati di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti,
ovvero ad istituti universitari. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non  si  applica  in  caso  di
valutazioni che debbano essere prodotte da  amministrazioni  preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale  e  della  salute
dei cittadini. 
  3. Nel caso in cui  l'ente  od  organo  adito  abbia  rappresentato
esigenze  istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si   applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16. 
                               Art. 18 
                        (Autocertificazione) 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni  in  materia  di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui  alla  legge  4  gennaio
1968, n. 15, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157)). 
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari  per  l'istruttoria  del   procedimento,   sono   acquisiti
d'ufficio quando sono in  possesso  dell'amministrazione  procedente,
ovvero  sono  detenuti,   istituzionalmente,   da   altre   pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente  puo'  richiedere  agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti. 
  3.  Parimenti  sono  accertati  d'ufficio  dal   responsabile   del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare. 
                               Art. 19 
        (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia) 
  1.  Ogni  atto  di   autorizzazione,   licenza,   concessione   non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,  comprese  le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste  per  l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
presupposti  richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi   a
contenuto generale, e non sia previsto  alcun  limite  o  contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in  cui  sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica
sicurezza,   all'immigrazione,    all'asilo,    alla    cittadinanza,
all'amministrazione  della   giustizia,   all'amministrazione   delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le  reti  di  acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche'  di  quelli  previsti
dalla normativa per le costruzioni  in  zone  sismiche  e  di  quelli
imposti dalla normativa comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata
dalle dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni  e  dell'atto  di
notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali
e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' , ove espressamente previsto dalla normativa  vigente,  dalle
attestazioni e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero  dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle  imprese  di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni  sono  corredate
dagli elaborati tecnici necessari  per  consentire  le  verifiche  di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente
prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi  o  enti  appositi,
ovvero l'esecuzione  di  verifiche  preventive,  essi  sono  comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e  asseverazioni  o
certificazioni  di  cui  al  presente  comma,  salve   le   verifiche
successive  degli  organi  e  delle  amministrazioni  competenti.  La
segnalazione,   corredata   delle   dichiarazioni,   attestazioni   e
asseverazioni nonche' dei relativi  elaborati  tecnici,  puo'  essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento,  ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto  l'utilizzo  esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la segnalazione si  considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
  2. L'attivita' oggetto  della  segnalazione  puo'  essere  iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente. 
  3. L'amministrazione competente, in caso di accertata  carenza  dei
requisiti e dei presupposti  di  cui  al  comma  1,  nel  termine  di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione  degli  eventuali  effetti  dannosi  di
essa, salvo che, ove cio' sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i  suoi  effetti
entro un termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni  caso  non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via  di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto   di
notorieta'  false  o  mendaci,  l'amministrazione,   ferma   restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma  6,  nonche'  di
quelle di cui al capo VI del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo'  sempre  e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui  al
primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma  6-bis,((ovvero  nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   9   luglio    2010,    n.    159,))
all'amministrazione e' consentito intervenire solo  in  presenza  del
pericolo di un danno per il patrimonio  artistico  e  culturale,  per
l'ambiente, per la salute, per la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa
nazionale  e  previo  motivato  accertamento  dell'impossibilita'  di
tutelare   comunque    tali    interessi    mediante    conformazione
dell'attivita' dei privati alla normativa vigente. 
  4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle   attivita'
economiche a prevalente carattere finanziario,  ivi  comprese  quelle
regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal  testo
unico in materia di intermediazione finanziaria  di  cui  al  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104. 
  6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,  chiunque,  nelle
dichiarazioni  o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano   la
segnalazione di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta  falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni. 
  6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta
giorni di cui al primo periodo  del  comma  3  e'  ridotto  a  trenta
giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4 e al comma 6, restano altresi' ferme le disposizioni relative  alla
vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e
alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica  6
giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.(19) 
  6-ter. La segnalazione certificata di inizio attivita', la denuncia
e  la   dichiarazione   di   inizio   attivita'   non   costituiscono
provvedimenti  taciti  direttamente  impugnabili.   Gli   interessati
possono   sollecitare   l'esercizio   delle    verifiche    spettanti
all'amministrazione e, in caso di  inerzia,  esperire  esclusivamente
l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: (con l'art. 3,  comma
1) che il termine di cui al comma 2, del  presente  articolo  decorre
dalla data di ricevimento della denuncia o della domanda del privato.
(con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia  o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari".  (con  l'art.  3,  comma  4)  che   "Nel   caso   in   cui
l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma  3,
il termine del procedimento decorre comunque  dal  ricevimento  della
denuncia o della domanda." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106,  ha  disposto  (con  l'art.  5,  comma  2,
lettera c)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241 si  interpretano  nel  senso  che  le  stesse  si
applicano alle  denunce  di  inizio  attivita'  in  materia  edilizia
disciplinate dal decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n.380, con esclusione dei casi in cui  le  denunce  stesse,  in
base  alla  normativa  statale  o  regionale,  siano  alternative   o
sostitutive  del  permesso  di  costruire.  Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241  si  interpretano
altresi' nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle
leggi regionali che, in attuazione dell'articolo  22,  comma  4,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
abbiano ampliato  l'ambito  applicativo  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso  che,  nei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali,
la Scia non sostituisce gli atti  di  autorizzazione  o  nulla  osta,
comunque  denominati,  delle  amministrazioni  preposte  alla  tutela
dell'ambiente e del patrimonio culturale." 
                               Art. 20 
                         (Silenzio assenso) 
 
  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti  amministrativi  il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento  di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori  istanze  o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il  provvedimento  di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. 
  2. L'amministrazione competente puo' indire,  entro  trenta  giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo  conto  delle  situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati. 
  3. Nei casi in cui il  silenzio  dell'amministrazione  equivale  ad
accoglimento  della  domanda,   l'amministrazione   competente   puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale  e  paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la    pubblica    sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute  e  la  pubblica
incolumita',  ai  casi  in  cui  la  normativa   comunitaria   impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge  qualifica  il  silenzio  dell'amministrazione   come   rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di  concerto  con  i  Ministri
competenti. 
  5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2  LUGLIO  2010,  N.  104,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195)). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1a) 
  Il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300 ha disposto: 
 (con l'art. 3, comma 1) che il  termine  di  cui  al  comma  2,  del
presente articolo decorre dalla data di ricevimento della denuncia  o
della domanda del privato. 
 (con l'art. 3, comma 3) che "Qualora la denuncia o  la  domanda  del
privato non siano  regolari  o  complete,  l'amministrazione  ne  da'
comunicazione al richiedente entro dieci giorni, indicando  le  cause
di irregolarita' o di incompletezza. In questi casi,  il  termine  di
cui al comma 1 decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda
regolari". 
 (con l'art. 3, comma 4) che "Nel caso in cui  l'amministrazione  non
provveda alla comunicazione  di  cui  al  comma  3,  il  termine  del
procedimento decorre comunque dal ricevimento della denuncia o  della
domanda." 
                               Art. 21 
                    (Disposizioni sanzionatorie) 
 
  1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli  19  e  20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei  presupposti  e  dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci  o  di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione  dell'attivita'  e
dei suoi effetti a legge  o  la  sanatoria  prevista  dagli  articoli
medesimi ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione  prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il  fatto  costituisca
piu' grave reato. 
  2.  Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di   svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche nei riguardi  di  coloro  i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e  20  in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque,  in  contrasto  con  la
normativa vigente. 
  ((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione  e
controllo su attivita' soggette  ad  atti  di  assenso  da  parte  di
pubbliche amministrazioni previste da  leggi  vigenti,  anche  se  e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20)). 

((CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA’ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
REVOCA E RECESSO))

                             Art. 21-bis 
(( (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica  dei
                             privati).)) 
 
  ((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei  privati
acquista efficacia nei  confronti  di  ciascun  destinatario  con  la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite  per
la notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice  di
procedura  civile.  Qualora  per  il  numero   dei   destinatari   la
comunicazione personale non sia possibile o  risulti  particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede  mediante  forme  di  pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.  Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola  di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)). 
                             Art. 21-ter 
                       (( (Esecutorieta'). )) 
 
  ((1. Nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  dalla  legge,  le
pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento
degli obblighi nei loro confronti. Il  provvedimento  costitutivo  di
obblighi indica il termine e le modalita'  dell'esecuzione  da  parte
del soggetto  obbligato.  Qualora  l'interessato  non  ottemperi,  le
pubbliche  amministrazioni,  previa   diffida,   possono   provvedere
all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste
dalla legge. 
  2. Ai fini dell'esecuzione delle  obbligazioni  aventi  ad  oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)). 
                           Art. 21-quater 
         (( (Efficacia ed esecutivita' del provvedimento).)) 
 
  ((1.  I  provvedimenti  amministrativi   efficaci   sono   eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito  dalla  legge  o
dal provvedimento medesimo. 
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per  il  tempo  strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha  emanato  ovvero  da  altro
organo  previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione   e'
esplicitamente indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo'  essere
prorogato o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto  per
sopravvenute esigenze)). 
                          Art. 21-quinquies 
                     (Revoca del provvedimento) 
 
  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento  della  situazione  di  fatto  o   di   nuova   valutazione
dell'interesse pubblico originario, il  provvedimento  amministrativo
ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte  dell'organo  che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La  revoca
determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre
ulteriori effetti. Se la revoca  comporta  pregiudizi  in  danno  dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo  di
provvedere al loro indennizzo. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.  2  LUGLIO
2010, N. 104. 
  1-bis. Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad  efficacia
durevole o istantanea  incida  su  rapporti  negoziali,  l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli  interessati  e'  parametrato  al
solo danno emergente e tiene conto sia  dell'eventuale  conoscenza  o
conoscibilita' da parte dei contraenti della  contrarieta'  dell'atto
amministrativo  oggetto  di  revoca   all'interesse   pubblico,   sia
dell'eventuale  concorso  dei  contraenti   o   di   altri   soggetti
all'erronea  valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto   con
l'interesse pubblico. 
  1-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
                           Art. 21-sexies 
                    (( (Recesso dai contratti).)) 
 
  ((1.  Il  recesso  unilaterale   dai   contratti   della   pubblica
amministrazione e' ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge  o  dal
contratto)). 
                           Art. 21-septies 
                    (Nullita' del provvedimento). 
 
  1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi  essenziali,  che  e'  viziato  da   difetto   assoluto   di
attribuzione, che e' stato adottato  in  violazione  o  elusione  del
giudicato, nonche' negli  altri  casi  espressamente  previsti  dalla
legge. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                           Art. 21-octies 
              (( (Annullabilita' del provvedimento).)) 
 
  ((1. E' annullabile il  provvedimento  amministrativo  adottato  in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. 
  2. Non e' annullabile il provvedimento adottato  in  violazione  di
norme sul procedimento o sulla  forma  degli  atti  qualora,  per  la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il  suo  contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello  in  concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per  mancata  comunicazione  dell'avvio  del   procedimento   qualora
l'amministrazione  dimostri  in  giudizio  che   il   contenuto   del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)). 
                           Art. 21-nonies 
                   (( (Annullamento d'ufficio).)) 
 
  ((1.  Il  provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo   21-octies   puo'    essere    annullato    d'ufficio,
sussistendone le ragioni di  interesse  pubblico,  entro  un  termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi  dei  destinatari  e  dei
controinteressati, dall'organo che lo ha  emanato,  ovvero  da  altro
organo previsto dalla legge. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di  convalida  del  provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed  entro
un termine ragionevole)). 

CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                              Art. 22. 
           (Definizioni e principi in materia di accesso). 
  1. Ai fini del presente capo si intende: 
     a) per "diritto di accesso", il  diritto  degli  interessati  di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; 
  b) per "interessati", tutti i  soggetti  privati,  compresi  quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano  un  interesse
diretto,  concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una   situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e'  chiesto
l'accesso; 
  c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti,  individuati   o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che  dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il   loro
diritto alla riservatezza; 
  d) per "documento amministrativo", ogni  rappresentazione  grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni o  non  relativi  ad  uno  specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e  concernenti
attivita'  di  pubblico  interesse,  indipendentemente  dalla  natura
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; 
  e) per "pubblica amministrazione",  tutti  i  soggetti  di  diritto
pubblico e i soggetti di  diritto  privato  limitatamente  alla  loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale  o
comunitario. 
  ((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)). 
  3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad  eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma  di  documento  amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona  cui  i
dati si riferiscono. 
  5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di  soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in
materia di documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si  informa  al
principio di leale cooperazione istituzionale. 
  6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la  pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i  documenti  amministrativi
ai quali si chiede di accedere. 
                              Art. 23. 
        (( (Ambito di applicazione del diritto di accesso) )) 
 
  1. Il diritto di accesso di cui all'articolo  22  si  esercita  nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende  autonome  e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici  servizi.  Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita'  di  garanzia  e  di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24. 
                               Art. 24 
              (( (Esclusione dal diritto di accesso).)) 
  ((1. Il diritto di accesso e' escluso: 
    a) per i documenti coperti da segreto di  Stato  ai  sensi  della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti  dalla
legge, dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e  dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; 
    b) nei procedimenti tributari,  per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che li regolano; 
    c) nei confronti dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per  i  quali  restano  ferme  le
particolari norme che ne regolano la formazione; 
    d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei  documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi. 
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti  da  esse  formati  o  comunque   rientranti   nella   loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 
  3. Non sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate  ad  un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 
  5. I documenti contenenti informazioni connesse agli  interessi  di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche  l'eventuale  periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 
  6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: 
    a) quando, al di fuori delle ipotesi  disciplinate  dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e  alla
difesa nazionale, all'esercizio della  sovranita'  nazionale  e  alla
continuita' e alla correttezza delle  relazioni  internazionali,  con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai  trattati  e  dalle
relative leggi di attuazione; 
    b) quando l'accesso possa arrecare  pregiudizio  ai  processi  di
formazione,  di  determinazione  e  di  attuazione   della   politica
monetaria e valutaria; 
    c) quando i  documenti  riguardino  le  strutture,  i  mezzi,  le
dotazioni, il personale e le  azioni  strettamente  strumentali  alla
tutela dell'ordine pubblico,  alla  prevenzione  e  alla  repressione
della  criminalita'  con  particolare   riferimento   alle   tecniche
investigative, alla identita' delle  fonti  di  informazione  e  alla
sicurezza dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita'  di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
    d)  quando  i  documenti  riguardino  la  vita   privata   o   la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi,  imprese
e  associazioni,   con   particolare   riferimento   agli   interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche'  i  relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti  cui  si
riferiscono; 
    e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso   di
contrattazione collettiva nazionale di  lavoro  e  gli  atti  interni
connessi all'espletamento del relativo mandato. 
  7. Deve comunque  essere  garantito  ai  richiedenti  l'accesso  ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per  curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso  di  documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e'  consentito  nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini  previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  in
caso di dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita
sessuale)). 
                              Art. 25. 
      (Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 
  1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame  ed  estrazione
di copia dei documenti  amministrativi,  nei  modi  e  con  i  limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito.  Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso  del  costo  di
riproduzione, salve le disposizioni  vigenti  in  materia  di  bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura. 
  2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.  Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente. 
  3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione  dell'accesso  sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo  24  e  debbono
essere motivati. 
  4. Decorsi inutilmente trenta giorni  dalla  richiesta,  questa  si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e  nei  confronti  degli   atti   delle   amministrazioni   comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico  competente  per  ambito
territoriale,  ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la   suddetta
determinazione. Qualora tale  organo  non  sia  stato  istituito,  la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per  l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta  e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo  27
nonche' presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro  trenta  giorni  dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la  Commissione
per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento,  ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorita' disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro  trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione  del  difensore  civico  o
della Commissione, l'accesso e' consentito.  Qualora  il  richiedente
l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla  Commissione,  il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte
del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore  civico  o
alla Commissione stessa. Se  l'accesso  e'  negato  o  differito  per
motivi inerenti ai dati  personali  che  si  riferiscono  a  soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la  protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine  di  dieci
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il  quale  il  parere  si
intende reso. Qualora un procedimento di cui  alla  sezione  III  del
capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158,  159  e  160  del
medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica  amministrazione,
interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il  Garante  per  la
protezione dei dati personali chiede il parere,  obbligatorio  e  non
vincolante,   della   Commissione   per   l'accesso   ai    documenti
amministrativi. La richiesta di parere sospende  il  termine  per  la
pronuncia del Garante sino all'acquisizione del  parere,  e  comunque
per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,  il
Garante adotta la propria decisione. 
  ((5.   Le   controversie   relative   all'accesso   ai    documenti
amministrativi   sono   disciplinate   dal   codice   del    processo
amministrativo.)) 
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)). 
                              Art. 26. 
                     (Obbligo di pubblicazione) 
 
  1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). 
  2. Sono altresi' pubblicate, nelle  forme  predette,  le  relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in  generale,  e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni  attuative  della
presente legge e a tutte le  iniziative  dirette  a  precisare  ed  a
rendere effettivo il diritto di accesso. 
  3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia  integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati  nel  predetto  comma  1
s'intende realizzata. 
                               Art. 27 
      (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 
  2. La Commissione  e'  nominata  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei  Ministri.  Essa  e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed ((e'  composta  da  dieci  membri)),  dei  quali  due
senatori e due deputati, designati dai  Presidenti  delle  rispettive
Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla  legge  2  aprile
1979, n. 97, ((anche in quiescenza,)) su designazione dei  rispettivi
organi di autogoverno, ((e uno scelto fra i professori di ruolo))  in
materie giuridiche ((...)). E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri  che
costituisce il supporto  organizzativo  per  il  funzionamento  della
Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un  numero  di  esperti
non superiore a cinque unita', nominati  ai  sensi  dell'articolo  29
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  ((2-bis.  La  Commissione  delibera  a  maggioranza  dei  presenti.
L'assenza dei componenti per tre sedute consecutive ne  determina  la
decadenza)). 
  3. La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i  membri
parlamentari si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza  o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
  5. La Commissione adotta le determinazioni  previste  dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche'  sia  attuato  il  principio  di  piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione  con  il
rispetto  dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige   una
relazione annuale sulla  trasparenza  dell'attivita'  della  pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei  testi
legislativi e regolamentari che siano  utili  a  realizzare  la  piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22. 
  6.  Tutte  le  amministrazioni  sono  tenute  a   comunicare   alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad  eccezione  di  quelli  coperti  da
segreto di Stato. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157. 
                                                               ((30)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTI (30) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 47-bis, comma 2) che
"La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, come da ultimo modificato dal presente articolo, e' ricostituita
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto.  Fino   alla   data   di   nuova
costituzione, la Commissione  continua  a  operare  nella  precedente
composizione". 
                              Art. 28. 
(( (Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.  3,  in  materia  di
                       segreto di ufficio) )) 
 
  1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito  dal
seguente; 
  "Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non  ne  abbia  diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni  amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza  a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito  delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto  ad  un  ufficio  rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento". 

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 29. 
 
                (Ambito di applicazione della legge). 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alle
amministrazioni  statali  e  agli   enti   pubblici   nazionali.   Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa' con totale o  prevalente  capitale  pubblico,  limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni  di  cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche'  quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. 
  2. Le regioni e  gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle  garanzie  del  cittadino
nei riguardi dell'azione  amministrativa,  cosi'  come  definite  dai
principi stabiliti dalla presente legge. 
  2-bis. Attengono ai livelli essenziali  delle  prestazioni  di  cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m),  della  Costituzione  le
disposizioni della presente legge concernenti  gli  obblighi  per  la
pubblica   amministrazione    di    garantire    la    partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato  e  di  assicurare  l'accesso
alla documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative  alla
durata massima dei procedimenti. 
  2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali  delle  prestazioni
di  cui  all'articolo  117,  secondo   comma,   lettera   m),   della
Costituzione le disposizioni  della  presente  legge  concernenti  la
((segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'))  e  il  silenzio
assenso ((e la conferenza di servizi,)),  salva  la  possibilita'  di
individuare, con intese  in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non
si applicano. 
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle  disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni  di  cui  ai  commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela. 
  2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le  province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. 
                              Art. 30. 
                     (( (Atti di notorieta') )) 
 
  1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti  prevedono  atti
di notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni  altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due. 
  2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e  alle  imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di  pubblica  utilita'  di
esigere atti di notorieta' in luogo della  dichiarazione  sostitutiva
dell'atto di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita'  personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato. 
                              Art. 31. 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 2005, N. 15)) 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

    
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

(GU n.302 del 31-12-1986 – Suppl. Ordinario n. 126 )
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 9  ottobre  1971,  n.
825; 
  Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 777; 
  Udito il parere della commissione parlamentare  istituita  a  norma
dell'articolo 17 della legge n. 825 del 1971; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 dicembre 1986; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e dell'interno; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 22 dicembre 1986 
 
                               COSSIGA 
    

                                   CRAXI, Presidente del Consiglio di
                                                             Ministri
               
                                   VISENTINI,  Ministro delle finanze
        
                                           GORIA, Ministro del tesoro
          
                                ROMITA, Ministro del bilancio e della
                                             programmazione economica
           
                                      SCALFARO, Ministro dell'interno

    
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 dicembre 1986 
  Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38 
 
 

TITOLO I
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE
FISICHE

Capo
I
DISPOSIZIONI GENERALI

                TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI 
 
                               Art. 1 
                     ((Presupposto dell'imposta 
 
  1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il
possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle  categorie
indicate nell'articolo 6.)) 
                               Art. 2 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti
e non residenti nel territorio dello Stato. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte
nelle anagrafi della popolazione residente  o  hanno  nel  territorio
dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. 
  ((2-bis. Si considerano altresi' residenti, salvo prova  contraria,
i cittadini italiani  cancellati  dalle  anagrafi  della  popolazione
residente e  trasferiti  in  Stati  o  territori  diversi  da  quelli
individuati con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale)). ((133)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 89)
che la presente modifica "si applica a partire dal periodo di imposta
successivo a quello di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano
ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
                               Art. 3 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si  applica  sul  reddito  complessivo  del  soggetto,
formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al  netto  degli
oneri deducibili indicati nell'articolo 10  e  per  i  non  residenti
soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. (127) 
  2. In deroga al comma 1  l'imposta  si  applica  separatamente  sui
redditi elencati nell'articolo 16, salvo quanto stabilito nei commi 2
e 3 dello stesso articolo. 
  3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile: 
    a) i redditi esenti dall'imposta e  quelli  soggetti  a  ritenuta
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 
    b) gli assegni periodici  destinati  al  mantenimento  dei  figli
spettanti  al  coniuge  in  conseguenza  di  separazione  legale   ed
effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli  effetti
civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997,  N.314;  d)  gli
assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare,  nonche',  con
gli stessi limiti e alle  medesime  condizioni,  gli  emolumenti  per
carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi  consentiti
dalla legge. 
    d-bis) la maggiorazione  sociale  dei  trattamenti  pensionistici
prevista dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544. 
    d-ter) le somme corrisposte a  titolo  di  borsa  di  studio  dal
Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi  e  intese
internazionali. ((146)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (58) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui  all'art.
1 conseguiti,  anche  dai  soggetti  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad  imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma  1,  lettera  b),  e  108,
comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a
formare il reddito  d'impresa  e  l'imposta  sostitutiva  assolta  si
scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che la seguente modifica  "ha  effetto  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso  alla  data  del  31  dicembre
2000. Fino alla predetta  data  restano  in  vigore  le  disposizioni
fiscali e previdenziali concernenti i  redditi  derivanti  da  lavoro
dipendente prestato all'estero in via  continuativa  e  come  oggetto
esclusivo del rapporto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  La L. 8 maggio 1998, n. 146 ha disposto (con l'art.  38,  comma  3)
che "Fino alla data di cui al comma 2  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la  disposizione  recata  dalla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, va intesa nel  senso  che  l'esclusione  dalla
base imponibile opera anche per i redditi di  lavoro  prestato  nelle
zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da  soggetti  residenti
nel territorio dello Stato. I percettori  dei  suddetti  redditi  non
possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a  carico  e  se
richiedono    prestazioni    sociali    agevolate    alla    pubblica
amministrazione  sono  comunque  tenuti  a  dichiararli   all'ufficio
erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della  propria
situazione economica". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (84) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n.  239  come  modificato  dal  D.Lgs.  16
giugno 1998, n. 201 ha disposto (con l'art.  5,  comma  1)  che  "Gli
interessi, premi ed altri frutti dei titoli di  cui  all'articolo  2,
comma 1 conseguiti, anche dai soggetti di cui all'art.  2,  comma  1,
nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad  imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 3, comma 3, 58, comma  1,  lettera  b),  e  108,
comma 1, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  a
formare il reddito  d'impresa  e  l'imposta  sostitutiva  assolta  si
scomputa ai sensi degli articoli 19 e 93 del predetto testo unico". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996,  n.  239  come  modificato  dal  D.Lgs  23
dicembre 1999, n. 505 ha disposto (con l'art. 5  comma  1)  che  "Gli
interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui  all'art.2,  commi
1, 1-bis e 1-ter conseguiti, anche dai soggetti di  cui  all'art.  2,
commi 1, 1-bis e 1-ter ,  nell'esercizio  di  attivita'  commerciali,
assoggettati ad imposta sostitutiva di cui all'art. 2 concorrono,  in
deroga alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3,  58,  comma
1, lettera b), e 108, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, a formare il  reddito  d'impresa  e  l'imposta
sostitutiva assolta si scomputa ai sensi degli articoli 19 e  93  del
predetto testo unico". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (119) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
349, lettera a)) che a decorrerre dal 1 gennaio  2005,  nell'articolo
3, comma 1 del presente articolo, le parole: "nonche' della deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle  seguenti:
"nonche' delle deduzioni  effettivamente  spettanti  ai  sensi  degli
articoli 11 e 12". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 24)  che
"Per l'anno 2006, l'articolo  3,  comma  1,  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si  applica  nel  testo  vigente
alla data del 3 luglio 2006". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13  agosto
2011, n. 138, convertito con  modificazioni  dalla  L.  14  settembre
2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli  interessi,
premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2,  commi  1  e
1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi  1
e 1-bis, nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad
imposta sostitutiva di cui all'art.  2  concorrono,  in  deroga  alle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58,  comma  1,  lettera
b), e 108, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta  sostitutiva
assolta si scomputa ai sensi degli articoli  19  e  93  del  predetto
testo unico". 
                               Art. 4 
                      ((Coniugi e figli minori 
 
  1. Ai Fini della determinazione del  reddito  complessivo  o  della
tassazione separata: 
    a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione  legale
di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a
ciascuno dei coniugi per meta' del loro  ammontare  netto  o  per  la
diversa quota stabilita  ai  sensi  dell'articolo  210  dello  stesso
codice; I proventi dell'attivita' separata di ciascun coniuge sono  a
lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare. 
    b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo  patrimoniale
di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile  sono  imputati
per meta' del loro ammontare netto  a  ciascuno  dei  coniugi.  Nelle
ipotesi previste nell'articolo 171 del detto  codice  i  redditi  dei
beni che rimangano destinati al  fondo  sono  imputati  per  l'intero
ammontare  al  coniuge  superstite  o  al  coniuge  cui   sia   stata
esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; 
    c) i redditi dei beni dei  Figli  minori  soggetti  all'usufrutto
legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare  netto
a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale
spetta ad un solo genitore i redditi gli sono imputati  per  l'intero
ammontare.)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che  "Ai
fini dell'applicazione della  disposizione  recata  dall'articolo  4,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 597, deve intendersi che i proventi dell'attivita'  separata
di ciascun coniuge sono a lui imputati  in  ogni  caso  per  l'intero
ammontare". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 38, comma 1-bis) che la lettera  a)
del comma 1 del presente articolo si applica a partire dal 1  gennaio
1988. 
                               Art. 5 
                ((Redditi prodotti in forma associata 
 
  1. I redditi delle societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  residenti  nel  territorio  dello  Stato  sono
imputati  a  ciascun  socio   indipendentemente   dalla   percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. 
  2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate
al valore dei conferimenti dei  soci  se  non  risultano  determinate
diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata
di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura  autenticata  di
data anteriore all'inizio del periodo d'imposta;  se  il  valore  dei
conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi: 
    a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome
collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che  siano
state costituite all'unanimita' o a maggioranza; 
    b) le societa' di fatto sono equiparate  alle  societa'  in  nome
collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano
per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) le associazioni senza personalita'  giuridica  costituite  fra
persone  fisiche  per  l'esercizio  in  forma  associata  di  arti  e
professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma  l'atto  o  la
scrittura  di  cui  al  comma  2  puo'  essere  redatto   fino   alla
presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione; 
    d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per
la maggior parte del periodo di imposta hanno la  sede  legale  o  la
sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello
Stato.  L'oggetto  principale  e'  determinato   in   base   all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico  o  di  scrittura
privata  autenticata,  e,  in   mancanza,   in   base   all'attivita'
effettivamente esercitata. 
  4. I redditi delle imprese familiari di  cui  all'articolo  230-bis
del codice civile,  limitatamente  al  49  per  cento  dell'ammontare
risultante dalla dichiarazione dei  redditi  dell'imprenditore,  sono
imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo
e   prevalente   la   sua   attivita'   di    lavoro    nell'impresa,
proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli  utili.  La
presente disposizione si applica a condizione: 
    a)   che   i   familiari   partecipanti   all'impresa   risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto  di  parentela  o  di
affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata
autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta,  recante  la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; 
    b) che  la  dichiarazione  dei  redditi  dell'imprenditore  rechi
l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili  spettanti  ai
familiari e l'attestazione che le  quote  stesse  sono  proporzionate
alla  qualita'  e  quantita'  del  lavoro   effettivamente   prestato
nell'impresa, in modo  continuativo  e  prevalente,  nel  periodo  di
imposta; 
    c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei
redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa  in
modo continuativo e prevalente. 
  5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte  sui  redditi,
il coniuge, i parenti entro il terzo grado  e  gli  affini  entro  il
secondo grado.)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 25 marzo 1991, n. 102, ha disposto (con l'art.  2,  comma  2)
che la presente modifica ha effetto a partire dalle dichiarazioni dei
redditi da presentare nell'anno 1991. 
                               Art. 6 
                     Classificazione dei redditi 
 
  1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: 
    a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro
dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa;  f)
redditi diversi. ((126)) 
  2. I proventi conseguiti in  sostituzione  di  redditi,  anche  per
effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennita' conseguite,
anche in forma  assicurativa,  a  titolo  di  risarcimento  di  danni
consistenti nella perdita di redditi, esclusi  quelli  dipendenti  da
invalidita' permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa
categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli  interessi  moratori  e
gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi  della
stessa categoria di quelli da cui derivano  i  crediti  su  cui  tali
interessi sono maturati. 
  3. I redditi delle societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice, da qualsiasi fonte provengano e  quale  che  sia  l'oggetto
sociale, sono considerati  redditi  di  impresa  e  sono  determinati
unitariamente secondo le norme relative a tali redditi. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 4)
che "Nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma  1,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   devono
intendersi  ricompresi,  se  in  esse  classificabili,   i   proventi
derivanti da fatti, atti  o  attivita'  qualificabili  come  illecito
civile, penale o amministrativo se non gia' sottoposti a sequestro  o
confisca penale. I  relativi  redditi  sono  determinati  secondo  le
disposizioni riguardanti ciascuna categoria". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 1, comma 3)
che le presenti modifiche si applicano, anche ai fini delle  ritenute
alla fonte, per gli interessi percepiti  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto 557/1993. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 nel modificare l'art. 14, comma 4 della  L.  24
dicembre 1993, n. 537 ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  36,
comma 34-bis) che "In deroga all'articolo 3  della  legge  27  luglio
2000, n. 212, la disposizione di cui  al  comma  4  dell'articolo  14
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso  che  i
proventi illeciti ivi  indicati,  qualora  non  siano  classificabili
nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque  considerati
come redditi diversi". 
                               Art. 7 
                        ((Periodo di imposta 
 
  1. L'imposta e' dovuta  per  anni  solari,  a  ciascuno  dei  quali
corrisponde  un'obbligazione  tributaria   autonoma,   salvo   quanto
stabilito nel comma 3 dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma
3 dell'articolo 11. 
  2. L'imputazione dei redditi al  periodo  di  imposta  e'  regolata
dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. 
  3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi  che  secondo  le
disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono  imputabili
al periodo di imposta in cui  sono  percepiti,  determinati  a  norma
delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a  norma  degli
articoli 17 e 18, salvo il disposto del  comma  3  dell'articolo  16,
anche se non rientrano tra i redditi indicati nello  stesso  articolo
16,  nei  confronti  degli  eredi  e  dei  legatari  che   li   hanno
percepiti.)) 
                               Art. 8 
              (Determinazione del reddito complessivo). 
 
  1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi  di  ogni
categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti
dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle
derivanti dall'esercizio di arti  e  professioni.  Non  concorrono  a
formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi
in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 
  2. Le perdite delle societa' in nome collettivo ed  in  accomandita
semplice  di  cui  all'articolo  5,  nonche'  quelle  delle  societa'
semplici e delle associazioni di cui allo stesso  articolo  derivanti
dall'esercizio di arti e  professioni,  si  sottraggono  per  ciascun
socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le
perdite  della  societa'  in  accomandita   semplice   che   eccedono
l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si  applica
nei soli confronti dei soci accomandatari. 
  3. Le perdite derivanti dall'esercizio  di  imprese  commerciali  e
quelle derivanti dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo
e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai  relativi
redditi conseguiti nei periodi di imposta e  per  la  differenza  nei
successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero  importo  che  trova
capienza in essi. La presente disposizione  non  si  applica  per  le
perdite  determinate  a  norma  dell'articolo  66.  Si  applicano  le
disposizioni  dell'articolo  84,  comma  2,  e,  limitatamente   alle
societa' in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui
al comma 3 del medesimo articolo 84. (133) ((146)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che  "Le
disposizioni di cui agli articoli 1, 26, commi 3, 5, 6, 7, 9, 10,  11
e 12, e 27, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.  Le  stesse  disposizioni  si
applicano relativamente  ai  beni  ammortizzabili  acquistati  ed  ai
contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito con modificazioni  dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85 ha disposto (con l'art. 29, comma 2)  che  le
presenti modifiche "si applicano a partire dal periodo di imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,  anche  in
relazione alle perdite dichiarate in precedenti periodi di imposta". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 28)  che  "Le
disposizioni del comma 27 si applicano  ai  redditi  e  alle  perdite
realizzati dal periodo di imposta in corso alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 30)
che "Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con  decorrenza
dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008". 
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AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che
"a decorrere dal 1º gennaio 2011 e  fino  al  31  dicembre  2013  sul
reddito complessivo di cui  all'articolo  8  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917,  e  successive  modificazioni,  di  importo
superiore a 300.000 euro lordi annui,  e'  dovuto  un  contributo  di
solidarieta' del 3  per  cento  sulla  parte  eccedente  il  predetto
importo". 
                               Art. 9 
           ((Determinazione dei redditi e delle perdite)) 
 
  ((1. I redditi e le perdite che concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo sono determinati distintamente  per  ciascuna  categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi,  in  base  al  risultato
complessivo netto di tutti  i  cespiti  che  rientrano  nella  stessa
categoria. 
  2.  Per  la  determinazione  dei  redditi   e   delle   perdite   i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono
valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati  percepiti  o
sostenuti o del giorno antecedente  piu'  prossimo  e,  in  mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti  o  sostenuti;
quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei  beni  e
dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti
in societa' o in altri enti si considera corrispettivo conseguito  il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se  le  azioni  o  i
titoli ricevuti sono negoziati in mercati  regolamentati  italiani  o
esteri  e  il  conferimento  o   l'apporto   e'   proporzionale,   il
corrispettivo non puo' essere inferiore al valore normale determinato
a norma del successivo comma 4, lettera a). 
  3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel  comma  4  per  i
beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente
praticato per i beni e i servizi della stessa specie o  similari,  in
condizioni  di  libera  concorrenza   e   al   medesimo   stadio   di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i  beni  o  servizi
sono stati acquisiti o prestati, e, in  mancanza,  nel  tempo  e  nel
luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale  si  fa
riferimento, in quanto possibile,  ai  listini  o  alle  tariffe  del
soggetto che ha fornito i beni o  i  servizi  e,  in  mancanza,  alle
mercuriali e ai listini delle camere  di  commercio  e  alle  tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti  d'uso.  Per  i  beni  e  i
servizi soggetti  a  disciplina  dei  prezzi  si  fa  riferimento  ai
provvedimenti in vigore. 
  4. Il valore normale e' determinato: 
    a) per le  azioni,  obbligazioni  e  altri  titoli  negoziati  in
mercati  regolamentati  italiani  o  esteri,  in  base   alla   media
aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese; 
    b) per le altre azioni, per le quote di societa' non azionarie  e
per i titoli o quote di partecipazione al capitale  di  enti  diversi
dalle societa', in proporzione al valore del patrimonio  netto  della
societa'  o  ente,  ovvero,  per  le  societa'  o   enti   di   nuova
costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti; 
    c) per le obbligazioni e  gli  altri  titoli  diversi  da  quelli
indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei
titoli  aventi  analoghe   caratteristiche   negoziati   in   mercati
regolamentati italiani o esteri e, in  mancanza,  in  base  ad  altri
elementi determinabili in modo obiettivo. 
  5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative  alle
cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano  costituzione  o  trasferimento  di  diritti  reali  di
godimento e per i conferimenti in societa')). 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 ha disposto (con l'art. 37,  comma
1) che "Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con  effetto
dal 1 gennaio 1988". 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il D.L. 29 giugno 1994, n. 416 convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1994, n. 503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data del 30 dicembre 1993. 
                               Art. 10 
                         (Oneri deducibili) 
 
  1. Dal reddito complessivo si  deducono,  se  non  sono  deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i
seguenti oneri sostenuti dal contribuente: 
    a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti  sui  redditi
degli immobili che  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo,
compresi  i  contributi  ai  consorzi  obbligatori  per  legge  o  in
dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione;  sono  in
ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati; 
    b) le spese mediche e quelle di assistenza  specifica  necessarie
nei casi di grave e permanente invalidita' o  menomazione,  sostenute
dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto
di medicinali deve essere  certificata  da  fattura  o  da  scontrino
fiscale  contenente  la  specificazione  della  natura,  qualita'   e
quantita'  dei  beni  e  l'indicazione   del   codice   fiscale   del
destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente  anche
le  spese  rimborsate  per  effetto  di  contributi  o  di  premi  di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta  la  detrazione
d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito  complessivo  ne'
dai redditi che concorrono  a  formarlo;  si  considerano,  altresi',
rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto  di
contributi o premi che, pur essendo versati da  altri,  concorrono  a
formare il suo reddito; (128) 
    c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di
quelli  destinati  al  mantenimento  dei  figli,  in  conseguenza  di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o  annullamento  del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella  misura  in
cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; 
    d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o  di
donazione modale e, nella misura in cui  risultano  da  provvedimenti
dell'autorita' giudiziaria,  gli  assegni  alimentari  corrisposti  a
persone indicate nell'articolo 433 del codice civile; 
    ((d-bis)  le  somme  restituite   al   soggetto   erogatore,   se
assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o
in parte, non dedotto nel  periodo  d'imposta  di  restituzione  puo'
essere portato in  deduzione  dal  reddito  complessivo  dei  periodi
d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente  puo'  chiedere
il  rimborso  dell'imposta  corrispondente  all'importo  non  dedotto
secondo modalita' definite con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze)); ((161)) 
    e)  i  contributi  previdenziali  ed  assistenziali  versati   in
ottemperanza  a  disposizioni  di  legge  ,  nonche'  quelli  versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria
di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi
assicurativi. Sono altresi' deducibili i contributi versati al  fondo
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre  1996,  n.
565. I contributi di cui all'articolo 30,  comma  2,  della  legge  8
marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti  ivi
stabiliti; 
    e-bis)   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo  8  del  medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro  gli  stessi  limiti  sono
deducibili   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari istituite negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (128) (133) 
    e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20,
ai fondi integrativi del Servizio  sanitario  nazionale  istituiti  o
adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive  modificazioni,  che  erogano  prestazioni
negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del  Ministro  della
salute da emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del  predetto
limite si tiene conto anche dei contributi  di  assistenza  sanitaria
versati ai sensi  dell'articolo  51,  comma  2,  lettera  a).  Per  i
contributi   versati   nell'interesse    delle    persone    indicate
nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni  ivi  previste,  la
deduzione spetta per l'ammontare non dedotto  dalle  persone  stesse,
fermo restando l'importo complessivamente stabilito. 
    f) le somme corrisposte  ai  dipendenti,  chiamati  ad  adempiere
funzioni  presso  gli  uffici  elettorali,   in   ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo  119  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1  della  legge  30
aprile 1981, n. 178; 
    g) i contributi, le donazioni e le oblazioni  erogati  in  favore
delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore  al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato; 
    h) le indennita'  per  perdita  dell'avviamento  corrisposte  per
disposizioni di legge al  conduttore  in  caso  di  cessazione  della
locazione di immobili urbani adibiti ad  usi  diversi  da  quello  di
abitazione; 
    i) le erogazioni  liberali  in  denaro,  fino  all'importo  di  2
milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento
del clero della Chiesa cattolica italiana; 
    l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma
2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo  21,  comma  1,
della legge 22 novembre 1988, n. 517,  e  all'articolo  3,  comma  2,
della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni  ivi
previsti. 
    l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai  genitori
adottivi per l'espletamento della procedura di adozione  disciplinata
dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge  4
maggio 1983, n. 184. 
    l-ter) le erogazioni liberali in denaro per  il  pagamento  degli
oneri difensivi dei soggetti ammessi  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche. 
    l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
universita', fondazioni universitarie di cui all'articolo  59,  comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  del  Fondo  per  il  merito
degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  ivi
compresi l'Istituto superiore di sanita' e l'Istituto  superiore  per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonche'  degli  enti  parco
regionali e nazionali. 
  2. Le spese di cui alla lettera b)  del  comma  1  sono  deducibili
anche se sono state sostenute per le persone  indicate  nell'articolo
433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresi' per  gli
oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente  alle  persone
indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a
carico. Sono altresi' deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000,
i medesimi oneri versati per  gli  addetti  ai  servizi  domestici  e
all'assistenza personale o familiare. PERIODO ABROGATO DAL  D.LGS.  5
DICEMBRE 2005, N. 252. (128) 
  3. Gli oneri di cui alle lettere  f  ),  g  )  e  h)  del  comma  1
sostenuti dalle societa' semplici di cui all'articolo 5  si  deducono
dal reddito complessivo dei singoli  soci  nella  stessa  proporzione
prevista nel medesimo  articolo  5  ai  fini  della  imputazione  del
reddito. Nella stessa proporzione e' deducibile, per  quote  costanti
nel periodo d'imposta in cui  avviene  il  pagamento  e  nei  quattro
successivi,  l'imposta  di  cui  all'articolo  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  643,  corrisposta
dalle societa' stesse. 
  3-bis. Se alla formazione del  reddito  complessivo  concorrono  il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad  abitazione  principale  e
quello  delle  relative  pertinenze,  si  deduce  un   importo   fino
all'ammontare della rendita catastale dell'unita' immobiliare  stessa
e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno  durante
il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla  quota  di
possesso di detta unita' immobiliare. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  23
DICEMBRE 2000,  N.388.  Sono  pertinenze  le  cose  immobili  di  cui
all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili  in
categorie  diverse  da  quelle  ad  uso   abitativo,   destinate   ed
effettivamente utilizzate in modo durevole a  servizio  delle  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle  persone  fisiche.
Per abitazione principale si intende quella nella  quale  la  persona
fisica, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale,
o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si  tiene  conto  della
variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente
in istituti  di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che  l'unita'
immobiliare non risulti locata. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 29 dicembre 1988, n. 555 ha disposto (con l'art. 2, comma  1)
che "Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2  per  cento  prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera r),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento
con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  4,  comma  1)  che  la  presente
modifica ha effetto dal 1 gennaio 1989. 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 9 gennaio 1989, n. 13 ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che
la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1988. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 1989, n. 154, ha disposto: 
  - (con l'art. 2, comma 4) che "Ai  fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, per gli oneri di cui alle lettere d), primo  e
secondo periodo, p) e r)  dell'articolo  10  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi approvato con il decreto indicato al comma 1,  e'
riconosciuta,  in  luogo  della  deduzione  prevista   dal   medesimo
articolo, una detrazione di imposta nella misura  del  22  per  cento
degli oneri stessi, ridotta al 10 per  cento  per  la  parte  in  cui
l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza  tra  il  reddito
complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli sopraindicati,  e
il limite superiore del primo scaglione di reddito"; 
  - (con l'art. 2, comma 5) che  "Le  disposizioni  del  comma  4  si
applicano anche  con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  3
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con il decreto indicato al comma 1, e ai  fini  della  determinazione
del reddito degli enti non commerciali e delle societa' ed  enti  non
residenti"; 
  - (con l'art. 2, comma 6) che "Le disposizioni contenute nei  commi
4 e 5 si applicano agli  oneri  conseguenti  a  contratti  stipulati,
spese sostenute ed erogazioni effettuate dopo il 1988". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 29 maggio 1989, n. 202, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 luglio 1989, n. 263, ha disposto (con l'art.  1,  comma  3-bis)
che  "Tra  gli  ausili  previsti  alla  lettera  e)   del   comma   1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si intendono comprese  le  automobili  acquistate  da  cittadini  con
ridotte o impedite capacita' motorie, di  cui  alla  legge  9  aprile
1986, n. 97". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 giugno 1990, n. 165, ha disposto (con l'art. 14, comma  1)  che
la modifica di cui  alla  lettera  c),  del  comma  1,  del  presente
articolo si applica  agli  interessi  per  prestiti  e  mutui  agrari
contratti dopo il 31 dicembre 1989. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 14, comma 3) che le disposizioni di
cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo "si applicano
a partire dalla dichiarazione dei redditi che deve essere  presentata
dalla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. 29 dicembre 1990, n. 405 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)
che le modifiche di cui alla lettera d), del comma  1,  del  presente
articolo  si  applicano  agli  interessi  passivi  e  relativi  oneri
accessori, nonche' alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione  conseguenti  a  contratti  stipulati  dopo  il  31
dicembre 1990. Ai contratti di mutuo  stipulati  anteriormente  al  1
gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni  dalla
L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art. 1, comma 7)  che
"Le disposizioni di cui al comma 6  hanno  effetto  per  i  pagamenti
relativi all'imposta applicata a decorrere dal periodo di imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.L. 19 settembre 1992, n.  384,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto: 
  - (con l'art. 10, comma 1) che "Ai fini  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche, per gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere b-bis), c), d), e), f), g), m), o), p) ed r), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e' riconosciuta, in luogo della
deduzione, una detrazione di imposta nella misura del  27  per  cento
degli oneri stessi, ridotta al 22 per cento e al 10 per cento per  la
parte in cui l'ammontare dei predetti oneri eccede la differenza  tra
il reddito complessivo, al netto degli oneri diversi da quelli  sopra
indicati, e il limite superiore rispettivamente  del  secondo  e  del
primo scaglione di reddito"; 
  - (con l'art. 10, comma 2) che "Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche  con  riferimento  a  quanto  disposto  dal  comma  3
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917
,  e  ai  fini  della  determinazione  del  reddito  degli  enti  non
commerciali e delle societa' ed enti non residenti"; 
  - (con l'art. 10, comma 5) che "Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano agli oneri sostenuti dal periodo di imposta in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto; quelle dei commi 2, 3
e 4 si applicano a decorrere dal medesimo periodo di imposta". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 luglio 1994, n. 473 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che  le
presenti modifiche si applicano dal periodo di imposta in corso  alla
data dell'8 dicembre 1993. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Per  i  premi  per
assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti,  fino  al  periodo
d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera  m),  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   nella
formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte  dal
comma 1, lettera e), del  presente  articolo,  in  caso  di  riscatto
dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad  applicarsi
la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera  m),
secondo periodo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (65) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto (con l'art. 3, comma  3)
che la presente modifica  si  applica  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996. 
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AGGIORNAMENTO (94) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 6, comma  4)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta 1999. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 6) che le disposizioni  di
cui al comma 3-bis non hanno effetto  ai  fini  della  determinazione
delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di
imposta 1999. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1) che  "Le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e  ai
premi  versati  alle  forme  pensionistiche  previste   dal   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui  ha
effetto il presente decreto"; 
  - (con l'art. 13, comma 2) che  "Ai  fini  dell'applicazione  degli
articoli 10, comma 1, lettera e-bis) e 13-bis) comma 1,  lettera  f),
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i contratti
di assicurazione che prevedono la copertura di piu' rischi aventi  un
regime fiscale differenziato, nella polizza e' evidenziato  l'importo
del premio afferente a ciascun rischio"; 
  - (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si
applicano per i contratti stipulati a decorrere dalla data da cui  ha
effetto il presente decreto"; 
  - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore
il 1 giugno 2000 ed ha effetto relativamente ai  contributi  versati,
ai rendimenti maturati,  ai  contratti  stipulati,  alle  prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 30, comma 2)
che  "La  disposizione  di  cui  al  terzo  periodo   del   comma   2
dell'articolo 10 del citato testo unico delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  917  del
1986, come modificato dal comma 1 del presente articolo,  concernente
gli oneri deducibili, si applica a partire dai contributi versati nel
periodo d'imposta 2000". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (104) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 2, comma  8)
che "Le disposizioni del comma 1, lettere a), e), numero  2),  e  h),
numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  2000;
quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e),  numeri  1),
3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta 2001. Le  disposizioni  dei  commi  5  e  6  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso alla data del 31 dicembre 1999". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (107) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato  dal  D.Lgs.  12
aprile 2001, n. 168 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1) che  "Le  disposizioni  dell'articolo  1,
comma 1, lettera a), si applicano con riferimento ai contributi e  ai
premi  versati  alle  forme  pensionistiche  previste   dal   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio 2001"; 
  - (con l'art. 16, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 13 si
applicano per i contratti stipulati o rinnovati nonche' per  i  premi
versati dalle forme  pensionistiche  complementari  gestite  mediante
convenzioni assicurative a decorrere dal 1 gennaio 2001"; 
  - (con l'art. 19, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore
il 1° gennaio 2001 ed ha effetto relativamente ai contributi versati,
ai rendimenti maturati,  ai  contratti  stipulati,  alle  prestazioni
maturate, alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b)  del  comma  28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007". 
  Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296, ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  1)  la
modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente  articolo
dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
174) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
                             Art. 10-bis

((IL  D.LGS.  12  DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI))
                              Art. 11 
                    (Determinazione dell'imposta) 
 
  1.  L'imposta  lorda   e'   determinata   applicando   al   reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili  indicati  nell'articolo
10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: 
    a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento; 
    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento; 
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento; 
    e) oltre 75.000 euro, 43 per cento. 
 
  2. Se alla formazione del reddito complessivo  concorrono  soltanto
redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti  per  l'intero
anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e
il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, l'imposta non e' dovuta. 
  2-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
soltanto  redditi  fondiari  di  cui  all'articolo  25   di   importo
complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non e' dovuta. (133) 
  3. L'imposta netta e' determinata operando sull'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo  ammontare,  le  detrazioni  previste  negli
articoli 12, 13, ((15, 16 e 16-bis)) nonche' in altre disposizioni di
legge. 
  4. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei  crediti  d'imposta
spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165.  Se  l'ammontare
dei crediti d'imposta e' superiore a  quello  dell'imposta  netta  il
contribuente ha diritto, a sua scelta, di  computare  l'eccedenza  in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta  successivo  o
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 14)
che "La disposizione di cui al comma 13 si applica  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". 
                               Art. 12 
                (Detrazioni per carichi di famiglia) 
 
  1. Dall'imposta lorda si  detraggono  per  carichi  di  famiglia  i
seguenti importi: 
    a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 
      1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro,  se
il reddito complessivo non supera 15.000 euro; 
      2) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non a 40.000 euro; 
      3) 690 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  40.000
euro ma non  a  80.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  80.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e 40.000 euro; 
    b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata
di un importo pari a: 
      1) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  29.000
euro ma non a 29.200 euro; 
      2) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  29.200
euro ma non a 34.700 euro; 
      3) 30 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  34.700
euro ma non a 35.000 euro; 
      4) 20 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  35.000
euro ma non a 35.100 euro; 
      5) 10 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  35.100
euro ma non a 35.200 euro; 
    c) ((950 euro per  ciascun  figlio,  compresi  i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione e' aumentata
a 1.220 euro per ciascun figlio di eta'  inferiore  a  tre  anni.  Le
predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro  per
ogni figlio portatore di handicap)) ai sensi  dell'articolo  3  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti  con  piu'  di  tre
figli a carico la detrazione e' aumentata di  200  euro  per  ciascun
figlio a partire  dal  primo.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  95.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza  di  piu'  figli,
l'importo di 95.000 euro e' aumentato per tutti di  15.000  euro  per
ogni figlio successivo al primo. La  detrazione  e'  ripartita  nella
misura  del  50  per  cento  tra  i  genitori   non   legalmente   ed
effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta
al genitore che possiede un reddito  complessivo  di  ammontare  piu'
elevato.  In  caso  di  separazione  legale   ed   effettiva   o   di
annullamento, scioglimento o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore
affidatario.  Nel  caso  di  affidamento  congiunto  o  condiviso  la
detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del  50
per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso
di affidamento congiunto,  uno  dei  genitori  affidatari  non  possa
usufruire in tutto  o  in  parte  della  detrazione,  per  limiti  di
reddito, la detrazione e' assegnata per intero al  secondo  genitore.
Quest'ultimo, salvo  diverso  accordo  tra  le  parti,  e'  tenuto  a
riversare all'altro genitore affidatario un importo  pari  all'intera
detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al  50  per
cento della detrazione stessa.  In  caso  di  coniuge  fiscalmente  a
carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per  l'intero
importo. Se l'altro genitore manca o  non  ha  riconosciuto  i  figli
naturali e il contribuente non e' coniugato o, se  coniugato,  si  e'
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero  se  vi
sono figli adottivi, affidati o affiliati  del  solo  contribuente  e
questi non e'  coniugato  o,  se  coniugato,  si  e'  successivamente
legalmente  ed  effettivamente  separato,  per  il  primo  figlio  si
applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste  alla  lettera
a); 
    d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno  diritto
alla detrazione, per ogni altra persona  indicata  nell'articolo  433
del codice civile  che  conviva  con  il  contribuente  o  percepisca
assegni alimentari non  risultanti  da  provvedimenti  dell'autorita'
giudiziaria. La detrazione spetta  per  la  parte  corrispondente  al
rapporto  tra  l'importo  di  80.000  euro,  diminuito  del   reddito
complessivo, e 80.000 euro. 
  1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori e'
riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La
detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i  genitori
non legalmente ed effettivamente separati.  In  caso  di  separazione
legale ed effettiva o  di  annullamento,  scioglimento  o  cessazione
degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori
in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.  Nel  caso  di
coniuge fiscalmente a carico  dell'altro,  la  detrazione  compete  a
quest'ultimo per l'intero importo. (133) 
  2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis  spettano  a  condizione
che le persone  alle  quali  si  riferiscono  possiedano  un  reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da  enti  e
organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e  consolari  e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla  Santa  Sede,  dagli  enti
gestiti direttamente da essa  e  dagli  enti  centrali  della  Chiesa
cattolica, non superiore  a  2.840,51  euro,  al  lordo  degli  oneri
deducibili. (133) 
  3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a  mese  e
competono dal mese in cui si sono verificate a  quello  in  cui  sono
cessate le condizioni richieste Qualora la detrazione di cui al comma
1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda,  diminuita  delle
detrazioni di cui al comma  1  del  presente  articolo  nonche'  agli
articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonche' delle  detrazioni  previste  da
altre disposizioni normative, e' riconosciuto un credito di ammontare
pari alla quota di detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  nella
predetta imposta. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia,
sono definite le modalita'  di  erogazione  del  predetto  ammontare.
(133) 
  4. Se il rapporto di cui al comma 1,  lettera  a),  numero  1),  e'
uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690  euro.  Se  i
rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a
zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di  cui  al  comma  1,
lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno,  le
detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti
rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 
  4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito  complessivo  e'  assunto  al
netto del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze di cui  all'articolo
10, comma 3-bis. (133) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 16)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 13 
                         (Altre detrazioni) 
 
  1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 49, con esclusione  di  quelli  indicati
nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),  c),  c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata
al periodo di lavoro nell'anno, pari a: 
    a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera  8.000  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a  tempo  determinato,
l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere
inferiore a 1.380 euro; 
    b) 978 euro, aumentata del prodotto  tra  902  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro; 
    c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro. 
  1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui  agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma  1,  compete  un  credito  rapportato  al  periodo  di   lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito,  di  importo
pari a: 
    1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000
euro; 
    2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. 
  3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di pensione di cui all'articolo  49,  comma  2,  lettera  a),
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile  con  quella
di cui al comma 1 del presente articolo,  rapportata  al  periodo  di
pensione nell'anno, pari a: 
    a) ((1.783 euro)), se il reddito complessivo non  supera  ((7.750
euro)). L'ammontare della  detrazione  effettivamente  spettante  non
puo' essere inferiore a 690 euro; 
    ((b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro)); 
    c) 1.255 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
  4. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di  eta'
non inferiore a 75 anni concorrono uno o piu' redditi di pensione  di
cui all'articolo 49, comma  2,  lettera  a),  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente
articolo,  rapportata  al  periodo  di  pensione  nell'anno   e   non
cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a: 
    a) ((1.880 euro)), se il reddito complessivo non  supera  ((8.000
euro)). L'ammontare della  detrazione  effettivamente  spettante  non
puo' essere inferiore a 713 euro; 
    ((b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e  l'importo
corrispondente al rapporto fra 15.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro)); 
    c) 1.297 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  15.000
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro. 
  5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f),  g),  h)  e
i),  ad  esclusione  di  quelli  derivanti  dagli  assegni  periodici
indicati nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  fra  gli  oneri
deducibili, 53, 66 e 67,  comma  1,  lettere  i)  e  l),  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste  ai
commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a: 
    a) 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro; 
    b) 1.104 euro, se il reddito complessivo  e'  superiore  a  4.800
euro ma non  a  55.000  euro.  La  detrazione  spetta  per  la  parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro. (133) 
  5-bis.  Se  alla  formazione  del  reddito  complessivo  concorrono
redditi derivanti dagli assegni  periodici  indicati  fra  gli  oneri
deducibili  nell'articolo  10,  comma  1,  lettera  c),  spetta   una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai
commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3,  non
rapportate ad alcun periodo nell'anno. (133) 
  6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e  5  e'
maggiore di zero, lo stesso  si  assume  nelle  prime  quattro  cifre
decimali. 
  6-bis. Ai fini del presente  articolo  il  reddito  complessivo  e'
assunto al netto  del  reddito  dell'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale e di quello delle relative  pertinenze  di  cui
all'articolo 10, comma 3-bis. (133) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 12)
che "Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che  "Le  disposizioni
di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  per  il  solo  periodo
d'imposta 2014". 
  Inoltre ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il credito di  cui
all'articolo 13, comma 1-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti  in
ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso". 
                            Art. 13-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                            Art. 13-ter 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                               Art. 14 
 
 
       ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.311)) 
                               Art. 15 
                       (Detrazioni per oneri) 
 
  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se  non  deducibili  nella
determinazione dei  singoli  redditi  che  concorrono  a  formare  il
reddito complessivo: 
    a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,  nonche'  le
quote di rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti  dei  redditi  dei
terreni dichiarati; 
    b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche'  le
quote di  rivalutazione  dipendenti  da  clausole  di  indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato
membro della Comunita' europea ovvero a  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato di soggetti non  residenti  in  dipendenza  di
mutui garantiti da  ipoteca  su  immobili  contratti  per  l'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale entro  un
anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato  nell'anno
precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di
mutuo. Non si tiene conto  del  suddetto  periodo  nel  caso  in  cui
l'originario contratto e' estinto e ne viene stipulato uno  nuovo  di
importo non superiore alla residua quota di capitale  da  rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso  di  acquisto
di unita' immobiliare locata, la detrazione spetta a  condizione  che
entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto
di intimazione di licenza o di sfratto per  finita  locazione  e  che
entro un anno  dal  rilascio  l'unita'  immobiliare  sia  adibita  ad
abitazione principale. Per abitazione principale  si  intende  quella
nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
La detrazione spetta non oltre il periodo  d'imposta  nel  corso  del
quale e' variata  la  dimora  abituale;  non  si  tiene  conto  delle
variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro.  Non  si
tiene  conto,  altresi',  delle  variazioni  dipendenti  da  ricoveri
permanenti in istituti di  ricovero  o  sanitari,  a  condizione  che
l'unita'  immobiliare  non  risulti  locata.  Nel   caso   l'immobile
acquistato  sia  oggetto  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia,
comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unita'  immobiliare
e'  adibita  a  dimora  abituale,   e   comunque   entro   due   anni
dall'acquisto. In caso di contitolarita' del contratto di mutuo o  di
piu' contratti  di  mutuo  il  limite  di  4.000  euro.  e'  riferito
all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di
rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta,  nello  stesso  limite
complessivo e alle stesse  condizioni,  anche  con  riferimento  alle
somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti  di  unita'  immobiliari  di   nuova   costruzione,   alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a  titolo  di  rimborso  degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione  relativi
ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora  indivisi.  Se  il
mutuo e' intestato ad entrambi  i  coniugi,  ciascuno  di  essi  puo'
fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
in caso di coniuge fiscalmente  a  carico  dell'altro  la  detrazione
spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; (165) 
    b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati  pagati
a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto
dell'unita' immobiliare da adibire ad abitazione  principale  per  un
importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualita' 
    c) Le spese sanitarie, per la parte che  eccede  lire  250  mila.
Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche  e  di
assistenza specifica, diverse da quelle  indicate  nell'articolo  10,
comma 1, lettera b),  e  dalle  spese  chirurgiche,  per  prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai  fini
della  detrazione  la  spesa  sanitaria  relativa   all'acquisto   di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino  fiscale
contenente la specificazione della natura, qualita' e  quantita'  dei
beni e l'indicazione del codice fiscale del  destinatario.  Le  spese
riguardanti   i    mezzi    necessari    all'accompagnamento,    alla
deambulazione, alla locomozione  e  al  sollevamento  e  per  sussidi
tecnici e informatici rivolti a  facilitare  l'autosufficienza  e  le
possibilita' di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei  soggetti  indicati  nel  precedente
periodo, con ridotte o  impedite  capacita'  motorie  permanenti,  si
comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui,  rispettivamente,
agli articoli 53, comma 1, lettere b), c)  ed  f),  e  54,  comma  1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette
limitazioni  permanenti  delle  capacita'  motorie.  Tra  i   veicoli
adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo  cambio
automatico, purche' prescritto dalla commissione medica locale di cui
all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.  Tra
i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi  i
cani guida e gli  autoveicoli  rispondenti  alle  caratteristiche  da
stabilire con  decreto  del  Ministro  delle  finanze.  Tra  i  mezzi
necessari  per  la  locomozione  dei  sordomuti  sono  compresi   gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui  dal  Pubblico  registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato  cancellato
da detto registro, e con riferimento a un solo  veicolo,  nei  limiti
della  spesa  di  lire  trentacinque  milioni  o,  nei  casi  in  cui
risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non  ritrovato,
nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto   l'eventuale   rimborso   assicurativo.   E'    consentito,
alternativamente, di ripartire  la  predetta  detrazione  in  quattro
quote annuali costanti e di pari importo. . La medesima  ripartizione
della  detrazione  in  quattro  quote  annuali  di  pari  importo  e'
consentita, con riferimento alle altre spese  di  cui  alla  presente
lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il
limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico  del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto  di  contributi  o
premi di assicurazione da lui versati e per i  quali  non  spetta  la
detrazione d'imposta o  che  non  sono  deducibili  dal  suo  reddito
complessivo  ne'  dai  redditi  che   concorrono   a   formarlo.   Si
considerano, altresi', rimaste a carico  del  contribuente  le  spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati
da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta. (128) 
    c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo  di  lire  750.000,
limitatamente alla parte che eccede lire  250.000.  Con  decreto  del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali  per
le quali spetta la detraibilita' delle predette spese; 
    c-ter) le spese sostenute per i servizi  di  interpretariato  dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381; 
    ((d) le spese funebri sostenute  in  dipendenza  della  morte  di
persone, per importo non superiore  a  euro  1.550  per  ciascuna  di
esse)); ((174)) 
    ((e) le spese per frequenza di corsi di istruzione  universitaria
presso universita' statali e non statali, in  misura  non  superiore,
per le universita' non statali, a quella  stabilita  annualmente  per
ciascuna   facolta'   universitaria   con   decreto   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca da emanare entro il
31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse   e
contributi dovuti alle universita' statali)); ((174)) 
    e-bis) le spese per la  frequenza  di  scuole  dell'infanzia  del
primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo  grado
del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,  per  un  importo
annuo non superiore  a  400  euro  per  alunno  o  studente.  Per  le
erogazioni liberali alle istituzioni  scolastiche  per  l'ampliamento
dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla  lettera
i-octies), che non e' cumulabile con  quello  di  cui  alla  presente
lettera; 
    f) i premi per assicurazioni aventi per  oggetto  il  rischio  di
morte o di invalidita' permanente non inferiore al  5  per  cento  da
qualsiasi  causa  derivante,  ovvero  di  non   autosufficienza   nel
compimento  degli  atti  della  vita  quotidiana,  se  l'impresa   di
assicurazione non ha  facolta'  di  recesso  dal  contratto,  per  un
importo complessivamente non superiore a  euro  630  per  il  periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonche' a euro 530
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014  e,  a
decorrere  dallo  stesso  periodo   d'imposta,   a   euro   1.291,14,
limitatamente ai  premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il
rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti  della  vita
quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidita' permanente. Con decreto del Ministero delle
finanze, sentito l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni
private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali  devono
rispondere  i  contratti   che   assicurano   il   rischio   di   non
autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro  dipendente  e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto  limite,  anche  dei
premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di  lavoro  ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta; 
    g) le spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle cose vincolate ai  sensi  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, nella  misura  effettivamente  rimasta  a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie  per
legge, deve risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla
competente soprintendenza  del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali, previo  accertamento  della  loro  congruita'  effettuato
d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze.  La  detrazione  non  spetta  in  caso   di   mutamento   di
destinazione   dei   beni   senza   la   preventiva    autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e  ambientali,  di  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni culturali ed  ambientali  da'  immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del  diritto  alla
detrazione; dalla data di ricevimento della  comunicazione  inizia  a
decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione  dei
redditi; 
    h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di  comitati  organizzatori  appositamente  istituiti  con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni
e associazioni legalmente riconosciute  senza  scopo  di  lucro,  che
svolgono  o  promuovono  attivita'  di  studio,  di  ricerca   e   di
documentazione di  rilevante  valore  culturale  e  artistico  o  che
organizzano e realizzano attivita' culturali, effettuate in  base  ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la  protezione
o il restauro delle cose  indicate  nell'articolo  1  della  legge  1
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente  della  Repubblica
30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di
rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per
gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine  necessari,  nonche'
per ogni altra manifestazione  di  rilevante  interesse  scientifico-
culturale anche ai  fini  didattico-promozionali,  ivi  compresi  gli
studi, le ricerche,  la  documentazione  e  la  catalogazione,  e  le
pubblicazioni relative ai beni  culturali.  Le  iniziative  culturali
devono essere autorizzate, previo parere del competente  comitato  di
settore del Consiglio nazionale per i beni  culturali  e  ambientali,
dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che  deve  approvare
la previsione di spesa ed il conto consuntivo.  Il  Ministero  per  i
beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le
erogazioni liberali fatte  a  favore  delle  associazioni  legalmente
riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni  siano  utilizzate
per gli scopi indicati nella presente lettera e  controlla  l'impiego
delle  erogazioni  stesse.  Detti  termini  possono,  per  causa  non
imputabile  al  donatario,  essere  prorogati  una  sola  volta.   Le
erogazioni  liberali  non  integralmente   utilizzate   nei   termini
assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato,  o  delle
regioni e degli enti locali territoriali, nel  caso  di  attivita'  o
manifestazioni in cui  essi  siano  direttamente  coinvolti,  e  sono
destinate ad un  fondo  da  utilizzare  per  le  attivita'  culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni  culturali  e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di  ciascun  anno,  al  centro
informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle
finanze  l'elenco  nominativo   dei   soggetti   erogatori,   nonche'
l'ammontare  delle  erogazioni  effettuate  entro  il   31   dicembre
dell'anno precedente; 
    h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore  normale  dei
beni ceduti  gratuitamente,  in  base  ad  apposita  convenzione,  ai
soggetti e per le attivita' di cui alla lettera h); 
    i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture, per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. 
    i-bis) i contributi associativi, per importo non  superiore  a  2
milioni e 500 mila lire, versati dai  soci  alle  societa'  di  mutuo
soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1
della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un
sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia,
ovvero,  in  caso  di  decesso,  un  aiuto  alle  loro  famiglie.  La
detrazione e' consentita a  condizione  che  il  versamento  di  tali
contributi sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale  ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del
decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  secondo  ulteriori
modalita' idonee  a  consentire  all'Amministrazione  finanziaria  lo
svolgimento di efficaci controlli, che possono essere  stabilite  con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (154) 
    i-ter)  le  erogazioni  liberali  in  denaro   per   un   importo
complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500  euro,
in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche,  a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalita' stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
    i-quater) le erogazioni  liberali  in  denaro,  per  importo  non
superiore a 4  milioni  di  lire,  a  favore  delle  associazioni  di
promozione sociale  iscritte  nei  registri  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge. Si  applica  l'ultimo  periodo  della  lettera
i-bis) 
    i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a  210  euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi  di
eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad  associazioni  sportive,  palestre,
piscine ed  altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla
pratica sportiva  dilettantistica  rispondenti  alle  caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  o
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, e le attivita' sportive; 
    i-sexies) i  canoni  di  locazione  derivanti  dai  contratti  di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di
ospitalita',  nonche'  agli  atti  di  assegnazione  in  godimento  o
locazione,  stipulati  con  enti  per   il   diritto   allo   studio,
universita', collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza
fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un  corso  di
laurea presso una universita' ubicata in un comune diverso da  quello
di residenza,  distante  da  quest'ultimo  almeno  100  chilometri  e
comunque in una provincia diversa,  per  unita'  immobiliari  situate
nello stesso comune in  cui  ha  sede  1'  universita'  o  in  comuni
limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.  Alle  medesime
condizioni ed entro lo stesso limite,  la  detrazione  spetta  per  i
canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita' ovvero da
atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa
vigente nello Stato in cui  l'immobile  e'  situato,  dagli  studenti
iscritti a un corso  di  laurea  presso  un'universita'  ubicata  nel
territorio di uno Stato membro dell'Unione europea  o  in  uno  degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che  sono
inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; (148) 
    ((i-sexies.1) i canoni, e i  relativi  oneri  accessori,  per  un
importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto  a  fronte
dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo  non  superiore  a
20.000 euro, derivanti  da  contratti  di  locazione  finanziaria  su
unita' immobiliari, anche da  costruire,  da  adibire  ad  abitazione
principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di eta'
inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000
euro all'atto della stipula del contratto  di  locazione  finanziaria
che non  sono  titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a
destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni  di  cui
alla lettera b) )); ((174)) 
    ((i-sexies.2) le spese di  cui  alla  lettera  i-sexies.1),  alle
condizioni ivi indicate e per importi non  superiori  alla  meta'  di
quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di eta' non inferiore a 35
anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro  all'atto
della stipula del contratto di locazione  finanziaria  che  non  sono
titolari  di  diritti  di  proprieta'  su  immobili  a   destinazione
abitativa)). ((174)) 
    i-septies) le spese, per un importo non superiore a  2.100  euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei  casi  di  non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana,  se
il reddito complessivo non supera 40.000 euro. 
    i-octies)  le  erogazioni  liberali  a  favore   degli   istituti
scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo  di
lucro appartenenti al sistema nazionale di  istruzione  di  cui  alla
legge 10 marzo 2000, n. 62, e  successive  modificazioni,  nonche'  a
favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica,  musicale  e
coreutica   e   delle   universita',   finalizzate    all'innovazione
tecnologica,    all'edilizia    scolastica    e    universitaria    e
all'ampliamento  dell'offerta  formativa;  la  detrazione  spetta   a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito  tramite
banca  o  ufficio  postale  ovvero  mediante  gli  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241. (129) (160) 
    i-novies)  le  erogazioni  liberali  in  denaro  al   Fondo   per
l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 45, comma  1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, effettuate  mediante  versamento
bancario o postale  ovvero  secondo  altre  modalita'  stabilite  con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (161) 
  1.1 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24  per  cento,
per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno  2014,  per
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a  30.000
euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale (ONLUS), delle iniziative  umanitarie,  religiose  o  laiche,
gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  nei  Paesi  non
appartenenti all'Organizzazione per la  cooperazione  e  lo  sviluppo
economico (OCSE). La detrazione e' consentita  a  condizione  che  il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite  banca  o  ufficio
postale ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di  pagamento  previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
secondo ulteriori modalita' idonee a  consentire  all'Amministrazione
finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono  essere
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400. (169) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 DICEMBRE 2013, N. 149, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2014, N. 13. 
  1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,  si
detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare,
un importo pari  al  19  per  cento  dell'ammontare  complessivo  non
superiore a 5 milioni di lire  degli  interessi  passivi  e  relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione  dipendenti  da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro delle Comunita' europee,  ovvero  a
stabili organizzazioni nel territorio dello  Stato  di  soggetti  non
residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1  gennaio
1998  e  garantiti  da  ipoteca,  per  la   costruzione   dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione  principale.  La  detrazione  e'
ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo  da  parte
del soggetto possessore a titolo di proprieta' o altro diritto  reale
dell'unita' immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero  nei
diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori  di  costruzione.  Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita'  e  le
condizioni alle quali e' subordinata la detrazione di cui al presente
comma. 
  1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di
lire  un  milione,  la  spesa  sostenuta  dai  non  vedenti  per   il
mantenimento dei cani guida. 
  2. Per gli oneri  indicati  alle  lettere  c  ),  e),  e-bis),  f),
i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione  spetta  anche  se
sono  stati   sostenuti   nell'interesse   delle   persone   indicate
nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste,  fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo
ivi stabilito. Per gli oneri di cui  alla  lettera  c)  del  medesimo
comma 1 sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo
12 che non si trovino nelle  condizioni  previste  dal  comma  2  del
medesimo  articolo,  affette   da   patologie   che   danno   diritto
all'esenzione  dalla  partecipazione   alla   spesa   sanitaria,   la
detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da
esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali
patologie, ed entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le  spese
di cui alla lettera i-septies) del  citato  comma  1,  la  detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state  sostenute
per le persone indicate nell'articolo 12  ancorche'  non  si  trovino
nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. 
  3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis)
e i-quater) del comma 1 sostenuti  dalle  societa'  semplici  di  cui
all'articolo 5 la detrazione spetta  ai  singoli  soci  nella  stessa
proporzione  prevista  nel  menzionato  articolo  5  ai  fini   della
imputazione del reddito. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 29)
che "Le disposizioni introdotte dalle lettere a) e b)  del  comma  28
hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13,  comma  8)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal  periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (148) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 16, comma 2)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 1º gennaio 2012. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (154) 
  La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che
la modifica di cui al comma 1, lettera i-bis  del  presente  articolo
decorre dal 1 gennaio 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (160) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con l'art. 10, comma 3)
che le presenti  modifiche  "si  applicano  a  partire  dall'anno  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
576) che "Qualora  entro  la  predetta  data  non  siano  adottati  i
provvedimenti di cui al comma 575, anche  in  deroga  all'articolo  3
della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  la  misura  della  detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica  n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31  dicembre  2014.  La  presente  disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle  spese  la
cui detraibilita'  dall'imposta  lorda  e'  riconducibile  al  citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (165) 
  Il D.L. 12 maggio 2014, n. 74, convertito con  modificazioni  dalla
L.  26  giugno  2014,  n.  93,  ha  disposto  (con  l'art.  1,  comma
9-quinquies) che "I termini previsti alla  lettera  a)  del  comma  1
della nota II-bis) all'articolo 1 della  parte  prima  della  tariffa
annessa al testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive  modificazioni,
nonche' alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. La disposizione  del
presente comma si applica ai  contribuenti  proprietari  di  immobili
situati nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  elencati  nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (169) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
138) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
84) che l'introduzione delle lettere  i-sexies.1)  e  i-sexies.2)  al
comma 1 del presente articolo decorre  dal  1°  gennaio  2016  al  31
dicembre 2020. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1,  comma  955)  che  le  modifiche
apportate al comma 1, lettere d)  ed  e)  del  presente  articolo  si
applicano a partire dal periodo di imposta 2015. 
                               Art. 16 
                 Detrazioni per canoni di locazione 
 
  01. Ai soggetti  titolari  di  contratti  di  locazione  di  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati  o  rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta  una  detrazione
complessivamente pari a: 
    a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; 
    b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro  15.493,71  ma
non euro 30.987,41. 
  1. Ai  soggetti  titolari  di  contratti  di  locazione  di  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi,  stipulati
o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e  4,  commi  2  e  3,
della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  spetta   una   detrazione
complessivamente pari a: 
    a) lire 960.000,  se  il  reddito  complessivo  non  supera  lire
30.000.000; 
    b) lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. 
  1-bis.  Ai   lavoratori   dipendenti   che   hanno   trasferito   o
trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in  uno  di
quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di  richiesta  della
detrazione, e siano titolari di  contratti  di  locazione  di  unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi  e  situate
nel nuovo comune di residenza,  a  non  meno  di  100  chilometri  di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione,
spetta una detrazione, per i primi tre anni complessivamente pari a: 
    a) lire 1.920.000, se il reddito complessivo non supera  lire  30
milioni; 
    b) lire 960.000, se il reddito complessivo supera lire 30 milioni
ma non lire 60 milioni. 
  1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i venti e i trenta anni, che
stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge  9  dicembre
1998, n.  431,  per  l'unita'  immobiliare  da  destinare  a  propria
abitazione   principale,   sempre   che   la   stessa   sia   diversa
dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta  per  i  primi  tre
anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni
ivi previste. 
  1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire
tra  gli  aventi  diritto,  non  sono  tra  loro  cumulabili   e   il
contribuente ha diritto, a sua scelta,  di  fruire  della  detrazione
piu' favorevole. 
  1-quinquies. Le detrazioni di cui ai  commi  da  01  a  1-ter  sono
rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unita' immobiliare
locata e' adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il soggetto titolare del  contratto  di
locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  ((1-quinquies.1.  Ai  coltivatori  diretti  e   agli   imprenditori
agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de
minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli  diversi
da quelli di proprieta' dei genitori, entro il limite di euro 80  per
ciascun ettaro preso in affitto e fino a un  massimo  di  euro  1.200
annui. A tal fine, il contratto di affitto  deve  essere  redatto  in
forma scritta)). ((166)) 
  1-sexies. Qualora la detrazione spettante ((ai sensi  del  presente
articolo)) sia di ammontare superiore  all'imposta  lorda  diminuita,
nell'ordine, delle detrazioni di  cui  agli  articoli  12  e  13,  e'
riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione  che  non  ha
trovato capienza nella predetta imposta.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'attribuzione del predetto ammontare. ((166)) 
                                                                (133) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 10)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come modificato dal comma 9  del  presente  articolo,  producono
effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso  al  31  dicembre
2007". 
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AGGIORNAMENTO (166) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 7, comma  2)  che  "La
disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta
2014,  per  il  medesimo   periodo   d'imposta   l'acconto   relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1". 
                             Art. 16-bis 
(Detrazione delle spese per interventi  di  recupero  del  patrimonio
      edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) 
 
  1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari  al  36  per  cento
delle spese documentate,  fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare,  sostenute
ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono  o
detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale  sono
effettuati gli interventi: 
    a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo  1117
del codice civile; 
    b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo  3  del  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  effettuati
sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi  categoria
catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
    c) necessari alla ricostruzione  o  al  ripristino  dell'immobile
danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non  rientranti
nelle categorie di cui alle lettere  a)  e  b)  del  presente  comma,
sempreche'  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,   anche
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore   della   presente
disposizione; 
    d) relativi  alla  realizzazione  di  autorimesse  o  posti  auto
pertinenziali anche a proprieta' comune; 
    e) finalizzati alla eliminazione delle barriere  architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e  montacarichi,  alla  realizzazione  di
ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica  e  ogni
altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazione di  gravita',  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    f) relativi all'adozione di misure  finalizzate  a  prevenire  il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi; 
    g)  relativi  alla  realizzazione  di  opere   finalizzate   alla
cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
    h)  relativi  alla  realizzazione   di   opere   finalizzate   al
conseguimento  di  risparmi  energetici  con   particolare   riguardo
all'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego   delle   fonti
rinnovabili di energia. Le predette opere possono  essere  realizzate
anche in assenza di opere  edilizie  propriamente  dette,  acquisendo
idonea  documentazione  attestante  il  conseguimento   di   risparmi
energetici in applicazione della normativa vigente in materia;  (147)
(152) 
    i) relativi all'adozione di misure antisismiche  con  particolare
riguardo all'esecuzione di opere per la messa in  sicurezza  statica,
in particolare  sulle  parti  strutturali,  per  la  redazione  della
documentazione obbligatoria atta a comprovare  la  sicurezza  statica
del  patrimonio  edilizio,  nonche'  per   la   realizzazione   degli
interventi necessari al rilascio della suddetta  documentazione.  Gli
interventi   relativi   all'adozione   di   misure   antisismiche   e
all'esecuzione di opere per la  messa  in  sicurezza  statica  devono
essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici  o  complessi
di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici  e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di
progetti unitari e non su singole unita' immobiliari; 
    l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione  di  opere  volte  ad
evitare gli infortuni domestici. (152) (155) (158) (161) ((169)) 
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di
progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione
delle opere edilizie e alla messa a  norma  degli  edifici  ai  sensi
della legislazione vigente in materia. 
  3. La detrazione di cui  al  comma  1  spetta  anche  nel  caso  di
interventi   di   restauro   e   risanamento   conservativo   e    di
ristrutturazione edilizia di cui di cui alle  lettere  c)  e  d)  del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n.  380,  riguardanti  interi  fabbricati,  eseguiti  da
imprese  di  costruzione  o   ristrutturazione   immobiliare   e   da
cooperative edilizie, che provvedano ((entro  diciotto  mesi))  dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile.  La  detrazione  spetta  al  successivo  acquirente  o
assegnatario  delle  singole  unita'  immobiliari,  in   ragione   di
un'aliquota del 36 per cento del valore  degli  interventi  eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del  prezzo  dell'unita'
immobiliare risultante  nell'atto  pubblico  di  compravendita  o  di
assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro. 
  4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1  realizzati  in
ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di   interventi
iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del  limite  massimo
delle spese ammesse a fruire della detrazione si  tiene  conto  anche
delle spese sostenute negli stessi anni. 
  5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono  realizzati  su  unita'
immobiliari   residenziali   adibite   promiscuamente   all'esercizio
dell'arte o della professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento. 
  6. La detrazione e' cumulabile con le  agevolazioni  gia'  previste
sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento. 
  7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e  di
pari importo nell'anno  di  sostenimento  delle  spese  e  in  quelli
successivi. 
  8. In caso di vendita  dell'unita'  immobiliare  sulla  quale  sono
stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la  detrazione  non
utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti  periodi
di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona
fisica  dell'unita'  immobiliare.  In  caso  di  decesso  dell'avente
diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede  che  conservi  la  detenzione  materiale  e
diretta del bene. 
  9. Si applicano le disposizioni di  cui  al  decreto  del  Ministro
delle finanze di concerto con il  Ministro  dei  lavori  pubblici  18
febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  13  marzo
1998, n. 60, con il quale e' stato adottato il  "Regolamento  recante
norme di attuazione e procedure di controllo di  cui  all'articolo  1
della L. 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di  detrazioni  per  le
spese di ristrutturazione edilizia". 
  10. Con successivo  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze possono essere stabilite ulteriori  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (147) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 4, comma 4)  che
"La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal presente articolo, si applica alle spese effettuate  a  decorrere
dal 1° gennaio 2013". 
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AGGIORNAMENTO (152) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,  n.  134,
non prevede piu' (con l'art. 4, comma 4) che la  detrazione  prevista
dal comma 1, lettera h) del presente articolo si applichi alle  spese
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013. 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, ha disposto (con l'art. 11,  comma  1)  che
"Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in  vigore
del presente  decreto  e  fino  al  30  giugno  2013,  relative  agli
interventi di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda pari  al  50  per  cento,  fino  ad  un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a  96.000  euro  per
unita' immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute
nel citato articolo 16-bis". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (155) 
  Il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
L. 7 dicembre 2012, n. 213, ha disposto (con l'art. 11, comma 13-ter)
che "Al fine di garantire la corretta applicazione delle agevolazioni
di cui all'articolo 16-bis, comma  1,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e di
cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le citate norme si interpretano nel senso che esse  sono  applicabili
anche ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  4  luglio  2012,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  156  del  6  luglio  2012,
relativamente alla quota delle spese di ricostruzione  sostenuta  dai
medesimi". 
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AGGIORNAMENTO (158) 
  Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dal D.L. 4 giugno 2013,  n.
63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013,  n.  90,  ha
disposto (con l'art. 11, comma 1)  che  "Per  le  spese  documentate,
sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 dicembre 2013, relative agli  interventi  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda  pari
al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  non
superiore a 96.000 euro per  unita'  immobiliare.  Restano  ferme  le
ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis". 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, nel modificare l'art. 11, comma 1, del D.L.  22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla  L.  7  agosto
2012, n. 134, ha conseguentemente disposto (con l'art. 16,  comma  2)
che "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1
e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino  a
concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50  per  cento  delle
ulteriori spese documentate e sostenute  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,  nonche'  A  per  i
forni, per le apparecchiature per le quali sia  prevista  l'etichetta
energetica,   finalizzati   all'arredo   dell'immobile   oggetto   di
ristrutturazione.  La  detrazione  di  cui  al  presente  comma,   da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, e' calcolata su un ammontare  complessivo  non  superiore  a
10.000 euro". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 27 dicembre  2013,  n.
147, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al: 
    a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al  31
dicembre 2014; 
    b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015". 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A+,  nonche'  A
per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile  oggetto
di ristrutturazione. La detrazione  di  cui  al  presente  comma,  da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (169) 
  Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2013, n. 90, come modificato dalla L. 23 dicembre  2014,  n.
190, ha disposto: 
  - (con l'art.  16,  comma  1)  che  "Ferme  restando  le  ulteriori
disposizioni contenute nell'articolo 16-bis  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  per  le  spese  documentate,
relative agli interventi indicati nel comma  1  del  citato  articolo
16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non  superiore  a  96.000  euro  per  unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al  50  per  cento  per  le  spese
sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015"; 
  - (con l'art. 16, comma 2) che "Ai contribuenti che fruiscono della
detrazione di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuta una  detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  per  le
ulteriori spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili  e  di
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla  A+,  nonche'  A
per i forni,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia  prevista
l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile  oggetto
di ristrutturazione. La detrazione  di  cui  al  presente  comma,  da
ripartire tra gli aventi diritto  in  dieci  quote  annuali  di  pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle  spese  sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro". 
                               Art. 17 
                         Tassazione separata 
 
  1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: 
    a) trattamento di fine rapporto  di  cui  all'articolo  2120  del
codice  civile  e  indennita'  equipollenti,   comunque   denominate,
commisurate alla durata dei rapporti di lavoro  dipendente,  compresi
quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo
47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del  codice  civile;
altre indennita' e somme percepite  una  volta  tanto  in  dipendenza
della cessazione dei  predetti  rapporti,  comprese  l'indennita'  di
preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di  pensioni  e
quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza  ai  sensi
dell'articolo 2125 del codice civile nonche'  le  somme  e  i  valori
comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a
titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a  seguito
di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di transazioni relativi
alla risoluzione del rapporto di lavoro; 
    a-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005,  N.  252));
((128)) 
    b) emolumenti arretrati  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
riferibili ad anni precedenti, percepiti per  effetto  di  leggi,  di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti o per altre cause non dipendenti  dalla  volonta'  delle
parti, compresi i  compensi  e  le  indennita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46; 
    c)  indennita'  percepite  per  la  cessazione  dei  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di  cui  al   comma   2
dell'articolo 49, se il diritto all'indennita'  risulta  da  atto  di
data certa anteriore all'inizio del rapporto nonche', in  ogni  caso,
le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle  spese  legali
sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure
esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o di
transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di  collaborazione
coordinata e continuativa; 
    c-bis) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, comma  5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto  1994,  n.
489, corrisposti anticipatamente; 
    d) indennita' per la cessazione  di  rapporti  di  agenzia  delle
persone fisiche e delle societa' di persone; 
    e) indennita' percepite per la cessazione da funzioni notarili; 
    f) indennita' percepite da  sportivi  professionisti  al  termine
dell'attivita' sportiva ai sensi del settimo  comma  dell'articolo  4
della legge 23 marzo 1981, n. 91, se non rientranti tra le indennita'
indicate alla lettera a); 
    g) plusvalenze, compreso  il  valore  di  avviamento,  realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute  da  piu'  di
cinque anni e redditi conseguiti in dipendenza di liquidazione, anche
concorsuale, di imprese commerciali  esercitate  da  piu'  di  cinque
anni; 
    g-bis)  plusvalenze  di  cui  alla  lettera  b)   del   comma   1
dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; 
    g-ter) corrispettivi di cui all'articolo 54, comma  1-quater,  se
percepiti in unica soluzione; 
    h) indennita' per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore
in caso di cessazione della locazione di immobili urbani  adibiti  ad
usi diversi da quello di abitazione e indennita' di avviamento  delle
farmacie spettanti al precedente titolare; 
    i) indennita' spettanti a titolo di risarcimento, anche in  forma
assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi
a piu' anni; 
    l) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai soci delle societa'  indicate  nell'articolo  5
nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale o agli eredi
in caso di morte del socio, e redditi imputati ai soci in  dipendenza
di liquidazione, anche concorsuale,  delle  societa'  stesse,  se  il
periodo di tempo intercorso tra la costituzione della societa'  e  la
comunicazione del recesso  o  dell'esclusione,  la  deliberazione  di
riduzione  del  capitale,  la  morte  del  socio  o  l'inizio   della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    m) redditi compresi nelle somme attribuite o nel  valore  normale
dei beni assegnati ai  soci  di  societa'  soggette  all'imposta  sul
reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso,  riduzione  del
capitale e liquidazione, anche concorsuale, se il  periodo  di  tempo
intercorso tra la costituzione della societa' e la comunicazione  del
recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio  della
liquidazione e' superiore a cinque anni; 
    n) redditi compresi nelle somme o nel  valore  normale  dei  beni
attribuiti alla scadenza dei contratti  e  dei  titoli  di  cui  alle
lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'articolo 41, quando non sono
soggetti a ritenuta alla fonte a  titolo  di  imposta  o  ad  imposta
sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o  del  titolo  e'
superiore a cinque anni. 
    n-bis) somme conseguite a titolo di  rimborso  di  imposte  o  di
oneri dedotti dal reddito complessivo o per  i  quali  si  e'  fruito
della detrazione  in  periodi  di  imposta  precedenti.  La  presente
disposizione non si applica alle spese rimborsate di cui all'articolo
13-bis, comma 1, lettera c), quinto e sesto periodo. 
  2. I redditi indicati alle lettere da g) a  n)  del  comma  1  sono
esclusi dalla tassazione separata se conseguiti da societa'  in  nome
collettivo o  in  accomandita  semplice;  se  conseguiti  da  persone
fisiche  nell'esercizio  di   imprese   commerciali,   sono   tassati
separatamente  a  condizione  che  ne  sia  fatta   richiesta   nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di  imposta  al  quale
sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere da d) a f) del comma 1 e per
quelli  indicati  alle  lettere  da  g)  a  n-bis)   non   conseguiti
nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facolta'  di
non  avvalersi   della   tassazione   separata   facendolo   constare
espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo  di
imposta in cui e' avvenuta o ha avuto inizio  la  percezione.  Per  i
redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del  comma  1  gli
uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute  con
le  modalita'  stabilite  negli  articoli  17  e  18  ovvero  facendo
concorrere i redditi stessi alla formazione del  reddito  complessivo
dell'anno in cui sono percepiti, se cio' risulta piu' favorevole  per
il contribuente. 
  4. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 9, QUALE COMMA 5. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296, ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  1)  la
modifica dell'entrata in vigore dell'abrogazione della lettera a-bis)
del comma 1 del presente articolo dal 1° gennaio 2008 al  1°  gennaio
2007. 
                             Art. 17-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                               Art. 18 
   Imposizione sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera 
 
  1. I redditi di capitale corrisposti da soggetti  non  residenti  a
soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta
a titolo di imposta o l'imposta sostitutiva di  cui  all'articolo  2,
((comma 1-bis)), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con  la
stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta. Il contribuente ha
la facolta' di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva ed
in tal caso compete il  credito  d'imposta  per  i  redditi  prodotti
all'estero. La disposizione di  cui  al  periodo  precedente  non  si
applica alle distribuzioni di utili di cui  all'articolo  27,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. ((146)) 
  2. Si considerano corrisposti da soggetti non residenti  anche  gli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e degli  altri  titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  601,  nonche'  di  quelli  con  regime  fiscale
equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992. 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
24) che la presente modifica ha effetto a decorrere  dal  1°  gennaio
2012. 
                               Art. 19 
                     Indennita' di fine rapporto 
 
  1. Il trattamento di  fine  rapporto  costituisce  reddito  per  un
importo  che  si  determina  riducendo   il   suo   ammontare   delle
rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta  e'
applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in  cui
e' maturato il diritto alla  percezione,  corrispondente  all'importo
che  risulta  dividendo  il  suo  ammontare,  aumentato  delle  somme
destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo  21
aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni gia'  assoggettate
ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione  di  anno
preso a base di commisurazione,  e  moltiplicando  il  risultato  per
dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare  l'imposta  in
base all'aliquota media di tassazione dei cinque  anni  precedenti  a
quello in cui e' maturato il diritto alla percezione, ((iscrivendo  a
ruolo  le  maggiori  imposte   dovute   ovvero   rimborsando   quelle
spettanti)). 
  1-bis. Se in uno o piu' degli anni indicati al comma 1  non  vi  e'
stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento
agli anni in cui vi e' stato reddito imponibile; se non vi  e'  stato
reddito imponibile in alcuno di  tali  anni,  si  applica  l'aliquota
stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 
  1-ter. Qualora il trattamento  di  fine  rapporto  sia  relativo  a
rapporti di lavoro a  tempo  determinato,  di  durata  effettiva  non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma  1  e'
diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per  i
periodi inferiori ad un anno, tale importo e' rapportato a  mese.  Se
il rapporto si svolge  per  un  numero  di  ore  inferiore  a  quello
ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di  lavoro,  la
somma e' proporzionalmente ridotta. 
  2. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata  del  rapporto  di
lavoro e anche se corrisposte  da  soggetti  diversi  dal  datore  di
lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo,  al  netto
dei  contributi  obbligatori  dovuti  per   legge,   con   l'aliquota
determinata agli effetti del comma 1. Tali  indennita'  e  somme,  se
corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto  non
connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che  ha  generato  il
trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il  loro  ammontare
netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1. 
  2-bis. Le indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate
alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a),
del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che  si
determina riducendo il loro ammontare netto di una somma  pari  a  L.
600.000  per  ciascun  anno  preso  a  base  di  commisurazione,  con
esclusione dei periodi di anzianita'  convenzionale;  per  i  periodi
inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il  rapporto
si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario  previsto
dai  contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro,   la   somma   e'
proporzionalmente ridotta.  L'imposta  e'  applicata  con  l'aliquota
determinata con riferimento all'anno in cui e'  maturato  il  diritto
alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo  il
suo ammontare netto,  aumentato  delle  somme  destinate  alle  forme
pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,
per il numero  degli  anni  e  frazione  di  anno  preso  a  base  di
commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici.  L'ammontare
netto delle indennita', alla  cui  formazione  concorrono  contributi
previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e  assimilati,
e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale  di
tali  indennita'  corrispondente   al   rapporto,   alla   data   del
collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto  alla
percezione, fra  l'aliquota  del  contributo  previdenziale  posto  a
carico  dei  lavoratori  dipendenti   e   assimilati   e   l'aliquota
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo  di
previdenza. 
  3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata  in
vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297,  il  trattamento  di  line
rapporto risulta calcolato in  misura  superiore  ad  una  mensilita'
della  retribuzione  annua  per   ogni   anno   preso   a   base   di
commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota  ai  sensi
del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza. 
  4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione  definitiva,  sulle
anticipazioni  e  sugli  acconti  relativi  al  trattamento  di  fine
rapporto e alle indennita' equipollenti, nonche' sulle  anticipazioni
relative  alle  altre  indennita'  e  somme,  si  applica  l'aliquota
determinata, rispettivamente,  a  norma  dei  commi  1,  2  e  2-bis,
considerando l'importo accantonato, aumentato dalle  anticipazioni  e
degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni
gia'  assoggettate  ad  imposta  sostitutiva.  Non   si   considerano
anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO  2006,  N.223  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)). ((126)) 
  5. Nell'ipotesi di  cui  all'articolo  2122  del  codice  civile  e
nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata
a norma  del  presente  articolo,  e'  dovuta  dagli  aventi  diritto
proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella  seconda
ipotesi la quota  dell'imposta  sulle  successioni  proporzionale  al
credito indicato nella relativa dichiarazione e' ammessa in deduzione
dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi. 
  6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i  criteri
e le modalita' per lo scambio delle informazioni occorrenti  ai  fini
dell'applicazione  del  comma  2   tra   i   soggetti   tenuti   alla
corresponsione delle indennita' e delle  altre  somme  in  dipendenza
della cessazione del medesimo rapporto di lavoro. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 23)  che  "La
disciplina di cui al predetto comma 4-bis continua ad applicarsi  con
riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di  lavoro
cessati prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
nonche'  con  riferimento  alle  somme  corrisposte  in  relazione  a
rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti  o  accordi,  aventi
data certa, anteriori alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                               Art. 20 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252)) ((128)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296, ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  1)  la
modifica  dell'entrata  in  vigore  dell'abrogazione   del   presente
articolo dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. 
                             Art. 20-bis 
(((Redditi dei soci delle societa'  personali  in  caso  di  recesso,
         esclusione, riduzione del capitale e liquidazione) 
 
  1. Ai fini  della  determinazione  dei  redditi  di  partecipazione
compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci  o  agli
eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano,  in
quanto  compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  47,  comma  7,
indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.)) 
                              Art. 21 
((Determinazione  dell'imposta  per   gli   altri   redditi   tassati
                            separatamente 
 
  1. Per gli altri redditi tassati separatamente,  ad  esclusione  di
quelli in cui alla lettera g) del  comma  1  dell'articolo  17  e  di
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
percepito,  l'aliquota  corrispondente   alla   meta'   del   reddito
complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno  in
cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi  e
le somme indicati, rispettivamente, nelle lettere b), c-bis) e n-bis)
del comma 1 dell'articolo 17, all'anno in cui sono percepiti.  Per  i
redditi di cui alla lettera g) del comma 1  dell'articolo  17  e  per
quelli  imputati  ai  soci  in  dipendenza  di  liquidazione,   anche
concorsuale,  di  cui  alla  lettera  l)   del   medesimo   comma   1
dell'articolo 17, l'imposta e' determinata  applicando  all'ammontare
conseguito o  imputato,  l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto  del  contribuente  nel  biennio  anteriore
all'anno in cui i redditi sono  stati  rispettivamente  conseguiti  o
imputati. Se per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla
lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 e' stata riconosciuta  la
detrazione,  l'imposta  e'  determinata  applicando  un'aliquota  non
superiore al 27 per cento. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 si  procede  alla
tassazione  separata  nei  confronti  degli  eredi  e  dei  legatari;
l'imposta dovuta  da  ciascuno  di  essi  e'  determinata  applicando
all'ammontare percepito, diminuito  della  quota  dell'imposta  sulle
successioni  proporzionale  al  credito   indicato   nella   relativa
dichiarazione, l'aliquota corrispondente alla meta' del  suo  reddito
complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si e'  aperta
la successione. 
  3. Se in uno dei  due  anni  anteriori  non  vi  e'  stato  reddito
imponibile  si  applica  l'aliquota  corrispondente  alla  meta'  del
reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi e' stato reddito
imponibile in alcuno dei due anni  si  applica  l'aliquota  stabilita
all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito. 
  4. Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma  1
dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti  commi
e' ridotta di un importo pari  a  quello  delle  detrazioni  previste
nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura
in cui non siano  state  fruite  per  ciascuno  degli  anni  cui  gli
arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto  agli  arretrati  devono
dichiarare  al  soggetto  che  li   corrisponde   l'ammontare   delle
detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono. 
  5. Per i redditi indicati alle lettere e), d), e) ed f) del comma 1
dell'articolo  16  l'imposta  si  applica   anche   sulle   eventuali
anticipazioni salvo conguaglio.)) 
                               Art. 22
                      ((Scomputo degli acconti

  1.  Dall'imposta  determinata  a  norma  dei precedenti articoli si
scomputano  nell'ordine:  a)  l'ammontare  dei crediti per le imposte
pagate  all'estero secondo le modalita' di cui all'articolo 165; b) i
versamenti  eseguiti  dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le
ritenute  alla  fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla
presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi,  sui  redditi  che
concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  e su quelli tassati
separatamente.  Le  ritenute  operate  dopo  la  presentazione  della
dichiarazione  dei  redditi  si  scomputano  dall'imposta relativa al
periodo  di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate
sui   redditi   delle   societa',  associazioni  e  imprese  indicate
nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle
imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti.
  2.   Se   l'ammontare  complessivo  dei  crediti  di  imposta,  dei
versamenti e delle ritenute, e' superiore a quello dell'imposta netta
sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di
computare   l'eccedenza   in  diminuzione  dell'imposta  del  periodo
d'imposta   successiva   o  di  chiederne  il  rimborso  in  sede  di
dichiarazione  dei  redditi.  Per i redditi tassati separatamente, se
l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti e' superiore
a  quello  dell'imposta  netta  di  cui  agli  articoli  19  e 21, il
contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.))
                               Art. 23
            ((Applicazione dell'imposta ai non residenti

  1.  Ai  fini  dell'applicazione  dell'imposta nei confronti dei non
residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato:
    a) i redditi fondiari;
    b)  i  redditi  di  capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti
residenti  nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio  stesso  di  soggetti  non residenti, con esclusione degli
interessi  e  altri  proventi  derivanti da depositi e conti correnti
bancari e postali;
    c)  i  redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello
Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50;
    d) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate
nel territorio dello Stato;
    e)  i  redditi  d'impresa  derivanti  da attivita' esercitate nel
territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
    f) i redditi diversi derivanti da attivita' svolte nel territorio
dello  Stato  e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonche'
le   plusvalenze   derivanti  dalla  cessione  a  titolo  oneroso  di
partecipazioni in societa' residenti, con esclusione:
      1)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-bis) del comma 1,
dell'articolo   67,   derivanti  da  cessione  a  titolo  oneroso  di
partecipazioni   in   societa'   residenti   negoziate   in   mercati
regolamentati, ovunque detenute;
      2)  delle  plusvalenze  di cui alla lettera c-ter) del medesimo
articolo derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di
titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  di  certificati  di massa
negoziati in mercati regolamentati, nonche' da cessione o da prelievo
di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti;
      3) dei redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del
medesimo  articolo  derivanti da contratti conclusi, anche attraverso
l'intervento d'intermediari, in mercati regolamentati;
    g) i redditi di cui agli articoli 5, 115 e 116 imputabili a soci,
associati o partecipanti non residenti.
  2.  Indipendentemente  dalle condizioni di cui alle lettere c), d),
e) f) del comma 1 si considerano prodotti nel territorio dello Stato,
se  corrisposti  dallo  Stato,  da  soggetti residenti nel territorio
dello  Stato  o  da  stabili  organizzazioni nel territorio stesso di
soggetti non residenti:
    a) le pensioni, gli assegni ad esse assimilati e le indennita' di
fine  rapporto  di  cui  alle  lettere a), c), d), e) e]) del comma 1
dell'articolo 16;
    b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle
lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo
47; 78
    c)  i  compensi  per  l'utilizzazione  di  opere dell'ingegno, di
brevetti  industriali  e  di  marchi  d'impresa  nonche' di processi,
formule  e  informazioni  relativi  ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico;
    d)  i  compensi  corrisposti  ad  imprese,  societa'  o  enti non
residenti  per  prestazioni artistiche o professionali effettuate per
loro conto nel territorio dello Stato.))
                               Art. 24 
        Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti 
 
  1. Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito
complessivo  e  sui  redditi  tassati  separatamente  a   norma   dei
precedenti articoli, salvo il disposto dei commi 2 e 3. 
  2. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto  gli  oneri  di
cui alle lettere a ), g ), h ), i ) e l) del  comma  1  dell'articolo
10. 
  3.  Dall'imposta  lorda  si  scomputano  le   detrazioni   di   cui
all'articolo 13 nonche' quelle  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettere a), b), g), h), h-bis)  e  i),  e  dell'articolo  16-bis.  Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono. 
  3-bis. In deroga alle disposizioni contenute  nel  comma  1,  ((nei
confronti dei soggetti non residenti nel  territorio  italiano))  che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni,  l'imposta  dovuta  e'
determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da
1 a 23, a  condizione  che  il  reddito  prodotto  dal  soggetto  nel
territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per  cento  del
reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto  non
goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di  residenza.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sono  adottate  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma. (167) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (167) 
  La L. 30 ottobre 2014, n. 161 ha disposto (con l'art. 7,  comma  2)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
in corso al 31 dicembre 2014. 

Capo II
REDDITI FONDIARI

                               Art. 25 
                         ((Redditi fondiari 
 
  1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati
situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti,
con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni  o  nel  catasto
edilizio urbano. 
  2. I redditi fondiari si  distinguono  in  redditi  dominicali  dei
terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.)) 
                               Art. 26 
                 ((Imputazione dei redditi fondiari 
 
  1.  I  redditi   fondiari   concorrono,   indipendentemente   dalla
percezione,  a  formare  il  reddito  complessivo  dei  soggetti  che
possiedono gli immobili a titolo di proprieta', enfiteusi,  usufrutto
o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'articolo  30,  per
il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. I  redditi
derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo,  se
non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento  della
conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per morosita' del conduttore.  Per  le  imposte  versate  sui  canoni
venuti a scadenza e  non  percepiti  come  da  accertamento  avvenuto
nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di  sfratto
per  morosita'  e'  riconosciuto  un  credito  di  imposta  di   pari
ammontare. 
  2. Nei casi di contitolarita'  della  proprieta'  o  altro  diritto
reale sull'immobile o di coesistenza di piu' diritti reali su di esso
il reddito fondiario concorre a formare  il  reddito  complessivo  di
ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  31  MAGGIO  1994,   N.   330   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473. 
  3. Se il possesso dell'immobile e' stato trasferito, in tutto o  in
parte nel corso del periodo di imposta, il reddito fondiario concorre
a   formare   il   reddito   complessivo    di    ciascun    soggetto
proporzionalmente alla durata del suo possesso. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.  27
LUGLIO 1994, N. 473.)) 
                               Art. 27 
                  ((Reddito domenicale dei terreni 
 
  1. Il reddito dominicale e' costituito dalla parte  domenicale  del
reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 29. 
  2. Non si considerano produttivi di reddito  dominicale  i  terreni
che costituiscono pertinenze di fabbricati  urbani,  quelli  dati  in
affitto per usi non agricoli, nonche' quelli produttivi di reddito di
impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51.)) 
                               Art. 28 
               ((Determinazione del reddito domenicale 
 
 1. Il reddito dominicale e' determinato mediante l'applicazione di 
  tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale,
per ciascuna qualita' e classe di terreno. 
  2. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a  revisione  quando  se  ne
manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni  nelle  quantita'  e
nei   prezzi   dei   prodotti   e   dei   mezzi   di   produzione   o
nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci
anni. 
  3. La revisione e' disposta con decreto del Ministro delle finanze,
previo parere della Commissione  censuaria  centrale  e  puo'  essere
effettuata, d'ufficio o su richiesta dei  comuni  interessati,  anche
per singole zone  censuarie  e  per  singole  qualita'  e  classi  di
terreni. Prima di  procedervi  gli  uffici  tecnici  erariali  devono
sentire i comuni interessati. 
  4.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno   effetto
dall'anno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo. 
  4-bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite  alle  colture
prodotte  in  serra  o  alla   funghicoltura,   in   mancanza   della
corrispondente qualita' nel quadro di  qualificazione  catastale,  e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia.)) 
                               Art. 29 
                ((Variazioni del reddito dominicale)) 
 
  ((1. Da' luogo a variazioni del reddito dominicale  in  aumento  la
sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra
di maggiore reddito. 
  2. Danno luogo a variazioni del reddito dominicale in  diminuzione:
a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con
altra di minore reddito; 
    b) la diminuzione della  capacita'  produttiva  del  terreno  per
naturale esaurimento o per altra causa di forza  maggiore,  anche  se
non  vi  e'  stato  cambiamento  di  coltura,   ovvero   per   eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni. 
  3. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti
intenzionali o da circostanze transitorie. 
  4. Le variazioni indicate nei commi 1 e 2 danno luogo  a  revisione
del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non
si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel  comune  o
nella sezione censuaria, si applicano le tariffe  piu'  prossime  per
ammontare fra quelle attribuite a terreni della  stessa  qualita'  di
coltura ubicati in altri  comuni  o  sezioni  censuarie,  purche'  in
condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia  se  detti  terreni
risultano di rilevante estensione o se la loro  redditivita'  diverge
sensibilmente dalle tariffe applicate  nel  comune  o  nella  sezione
censuaria, si istituiscono  per  essi  apposite  qualita'  e  classi,
secondo le norme della legge catastale. 
  5. Quando si verificano variazioni  a  carattere  permanente  nello
stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie, puo'
essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro delle finanze,
su richiesta della Commissione censuaria distrettuale o  d'ufficio  e
in ogni caso previo  parere  della  Commissione  censuaria  centrale,
l'istituzione di nuove qualita' e classi in  sostituzione  di  quelle
esistenti.)) 
                               Art. 30 
              ((Denuncia e decorrenza delle variazioni 
 
  1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2
dell'articolo  26   devono   essere   denunciate   dal   contribuente
all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono  essere  indicate
la  partita  catastale  e  le  particelle  cui   le   variazioni   si
riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve  essere
unita la dimostrazione grafica del frazionamento. 
  2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate  entro  il  31
gennaio dell'anno successivo a quello in cui  si  sono  verificati  i
fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 e hanno effetto  da  tale
anno. 
  3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in  cui  si
sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'articolo 26  se  la
denuncia  e'  stata  presentata  entro  il   31   gennaio   dell'anno
successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui
e' stata presentata. 
  4. Le variazioni del reddito dominicale  contemplate  dal  comma  5
dell'articolo 26 hanno  effetto  dall'anno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.)) 
                               Art. 31 
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91)). 
  2. In caso di perdita, per eventi naturali, di  almeno  il  30  per
cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a  base  per  la
formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per  l'anno
in cui  si  e'  verificata  la  perdita,  si  considera  inesistente.
L'evento dannoso deve essere denunciato  dal  possessore  danneggiato
entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la  data
non sia  esattamente  determinabile,  almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio  del  raccolto.  La  denuncia  deve   essere   presentata
all'ufficio tecnico erariale,  che  provvede  all'accertamento  della
diminuzione   del   prodotto,   sentito   l'ispettorato   provinciale
dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. 
  3. Se l'evento dannoso interessa una pluralita'  di  fondi  rustici
gli uffici tecnici erariali, su  richiesta  dei  sindaci  dei  comuni
interessati  o  di  altri  soggetti  nell'interesse  dei   possessori
danneggiati, sentiti gli  ispettorati  provinciali  dell'agricoltura,
provvedono   alla   delimitazione   delle    zone    danneggiate    e
all'accertamento della diminuzione dei prodotti  e  trasmettono  agli
uffici delle imposte nel cui distretto sono  situati  i  fondi  e  le
corografie  relative  alle  zone  delimitate,  indicando   le   ditte
catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale  relativo  a
ciascuna di esse. 
  4. Ai fini del presente  articolo  il  fondo  rustico  deve  essere
costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita  e
contigue luna all'altra in modo da formare un unico appezzamento.  La
contiguita' non si considera interrotta da strade, ferrovie  e  corsi
di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti. 
                               Art. 32 
                           Reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio 
  ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al 
lavoro di organizzazione impiegati, nei  limiti  della  potenzialita'
del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 
  2. Sono considerate attivita' agricole: 
    a) le attivita' dirette alla  coltivazione  del  terreno  e  alla
silvicoltura; 
    b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno  un
quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali
tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se
la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di  quella
del terreno su cui la produzione stessa insiste; 
    ((c) le attivita' di cui al terzo comma  dell'articolo  2135  del
codice   civile,   dirette   alla    manipolazione,    conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,  ancorche'  non
svolte  sul  terreno,  di  prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni  e  tenuto  conto  dei
criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze su proposta del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali)). 
  3. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per  ciascuna
specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui  alla
lettera b) del comma 2, tenuto conto della  potenzialita'  produttiva
dei terreni e delle  unita'  foraggere  occorrenti  a  seconda  della
specie allevata. 
  4. Non si considerano  produttivi  di  reddito  agrario  i  terreni
indicati nel comma 2 dell'articolo 24. 
                               Art. 33 
                   Imputazione del reddito agrario 
 
  1. Se il terreno e' dato in affitto per uso  agricolo,  il  reddito
agrario concorre a formare il reddito  complessivo  dell'affittuario,
anziche' quello del possessore,  a  partire  dalla  data  in  cui  ha
effetto il contratto. 
  2.  Nei  casi  di   conduzione   associata,   salvo   il   disposto
dell'articolo 5, il reddito agrario concorre  a  formare  il  reddito
complessivo di ciascun associato per la quota di  sua  spettanza.  Il
possessore  del  terreno   o   l'affittuario   deve   allegare   alla
dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati
dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno
e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un
solo associato o l'indicazione  della  ripartizione  del  reddito  si
presume che questo sia ripartito in parti uguali. 
  ((2-bis. Sono considerate produttive di reddito  agrario  anche  le
attivita' di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte
nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b))). 
                               Art. 34 
                ((Determinazione del reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e'  determinato  mediante  l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo  le
norme della legge catastale. 
  2. Le tariffe d'estimo  sono  sottoposte  a  revisione  secondo  le
disposizioni   dell'articolo   25.   Alle   revisioni   si    procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli  effetti
del reddito dominicale. 
  3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i  terreni  condotti  in
affitto o in forma  associata  le  denunce  di  cui  all'articolo  27
possono essere presentate  anche  dall'affittuario  o  da  uno  degli
associati. 
  4. Per  la  determinazione  del  reddito  agrario  delle  superfici
adibite alle colture  prodotte  in  serra  o  alla  funghicoltura  si
applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.)) 
                               Art. 35 
      ((Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali 
 
  1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 28 il  reddito  agrario  si
considera inesistente.)) 
                               Art. 36 
                      ((Reddito dei fabbricati 
 
  1. Il reddito  dei  fabbricati  e'  costituito  dal  reddito  medio
ordinario ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. 
  2. Per unita' immobiliari urbane si intendono  i  fabbricati  e  le
altre costruzioni stabili o le loro porzioni suscettibili di  reddito
autonomo.  Le  aree  occupate  dalle  costruzioni  e  quelle  che  ne
costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unita'
immobiliari. 
  3. Non si considerano produttive di reddito, se non sono oggetto di
locazione,   le   unita'   immobiliari    destinate    esclusivamente
all'esercizio del culto, compresi i monasteri  di  clausura,  purche'
compatibile  con  le  disposizioni  degli  articoli  8  e  19   della
Costituzione e le loro  pertinenze.  Non  si  considerano,  altresi',
produttive di reddito le unita' immobiliari per le quali  sono  state
rilasciate  licenze,  concessioni  o  autorizzazioni  per   restauro,
risanamento conservativo o ristrutturazione  edilizia,  limitatamente
al periodo di validita' del provvedimento durante il  quale  l'unita'
immobiliare non e' comunque utilizzata. 
  3-bis. Il reddito imputabile a ciascun  condomino  derivante  dagli
immobili di cui all'articolo 1117, n. 2, del codice civile oggetto di
proprieta' comune,  cui  e'  attribuita  o  attribuibile  un'autonoma
rendita catastale, non concorre a formare il reddito del contribuente
se d'importo non superiore a lire 50 mila.)) 
                               Art. 37 
              Determinazione del reddito dei fabbricati 
 
  1.  Il  reddito  medio  ordinario  delle  unita'   immobiliari   e'
determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite
secondo le norme della  legge  catastale  per  ciascuna  categoria  e
classe,  ovvero,  per  i  fabbricati  a   destinazione   speciale   o
particolare, mediante stima diretta. 
  2. Le tariffe d'estimo e i redditi dei  fabbricati  a  destinazione
speciale o particolare sono  sottoposti  a  revisione  quando  se  ne
manifesti  l'esigenza  per  sopravvenute  variazioni   di   carattere
permanente nella capacita' di  reddito  delle  unita'  immobiliari  e
comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta  con  decreto  del
Ministro delle finanze  previo  parere  della  Commissione  censuaria
centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. 
  Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali  devono  sentire  i
comuni interessati. 
  3.  Le  modificazioni  derivanti  dalla  revisione  hanno   effetto
dall'anno  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del   nuovo
prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno
in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in
catasto. Se la pubblicazione o notificazione avviene  oltre  il  mese
precedente  quello  stabilito  per  il  versamento  dell'acconto   di
imposta, le modificazioni hanno effetto dall'anno successivo. 
  4. Il reddito delle  unita'  immobiliari  non  ancora  iscritte  in
catasto  e'  determinato  comparativamente  a  quello  delle   unita'
similari gia' iscritte. 
  4-bis. Qualora il canone risultante  dal  contratto  di  locazione,
ridotto forfetariamente del ((5 per cento)), sia superiore al reddito
medio ordinario di cui al comma  1,  il  reddito  e'  determinato  in
misura pari a quella  del  canone  di  locazione  al  netto  di  tale
riduzione. Per i fabbricati siti nella citta'  di  Venezia  centro  e
nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano,  la  riduzione  e'
elevata al 25 per cento. Per gli immobili riconosciuti  di  interesse
storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione  e'  elevata
al 35 per cento. (150) ((153)) 
  4-ter. COMMA ABROGATO DAL. D.L. 31 MAGGIO 1994, N.  330  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N.473 
  4-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1999, N. 133 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma  5-septies)
che "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5-sexies  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (153) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  4,  comma  74)
che la presente modifica si applica a decorrere dall'anno 2013. 
                               Art. 38 
               ((Variazioni del reddito dei fabbricati 
 
  1. Se per un triennio il reddito  lordo  effettivo  di  una  unita'
immobiliare differisce dalla rendita catastale per almeno il  50  per
cento  di  questa,  l'ufficio  tecnico  erariale,   su   segnalazione
dell'ufficio  delle  imposte  o  del  comune   o   su   domanda   del
contribuente, procede a verifica  ai  fini  del  diverso  classamento
dell'unita' immobiliare, ovvero,  per  i  fabbricati  a  destinazione
speciale o particolare, della nuova determinazione della rendita.  Il
reddito  lordo  effettivo  e'  costituito  dai  canoni  di  locazione
risultanti  dai  relativi  contratti;  in  mancanza  di  questi,   e'
determinato  comparativamente  ai  canoni  di  locazione  di   unita'
immobiliari aventi caratteristiche similari e  ubicate  nello  stesso
fabbricato o in fabbricati vincitori. 
  2. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari
di una zona censuaria, il Ministro delle Finanze, previo parere della
Commissione  censuaria  centrale,  dispone  per  l'intera   zona   la
revisione  del  classamento  e  la  stima  diretta  dei  redditi  dei
fabbricati a destinazione speciale o particolare.)) 
                               Art. 39 
                    ((Decorrenza delle variazioni 
 
  1. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni  effettuate
a norma dell'articolo  35  hanno  effetto  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo al triennio in cui si sono verificati i presupposti per la
revisione.)) 
                               Art. 40 
                  ((Fabbricati di nuova costruzione 
 
  1. Il reddito  dei  fabbricati  di  nuova  costruzione  concorre  a
formare il reddito complessivo dalla data in  cui  il  fabbricato  e'
divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato
dal possessore.)) 
                               Art. 41 
                  (((Unita' immobiliari non locate) 
 
  1. Se le unita' immobiliari ad  uso  di  abitazione,  possedute  in
aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del  possessore  o
dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese
commerciali da parte  degli  stessi,  sono  utilizzate  direttamente,
anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi  familiari
o  sono  comunque  tenute  a  propria  disposizione,  il  reddito  e'
aumentato di un terzo.)) 
                               Art. 42
                        ((Costruzioni rurali

  1.  Non  si  considerano  produttive  di  reddito  di fabbricati le
costruzioni  o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze,
appartenenti  al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono
e destinate:
    a)  alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della
terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla   vigilanza  dei  lavoratori  agricoli,  nonche'  dei  familiari
conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile
siano rispondenti alle esigenze delle attivita' esercitate;
    b)  al  ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2
dell'articolo 29 e di quelli occorrenti per la coltivazione;
    c)  alla  custodia  delle macchine, degli attrezzi e delle scorte
occorrenti per la coltivazione;
    d)  alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti
agricoli  e  alle  attivita' di manipolazione e trasformazione di cui
alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 29.))
                               Art. 43
           ((Immobili non produttivi di reddito fondiario

  1.  Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili
relativi  ad  imprese  commerciali  e  quelli  che costituiscono beni
strumentali per l'esercizio di arti e professioni.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli
immobili   utilizzati  esclusivamente  per  l'esercizio  dell'arte  o
professione  o  dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli
immobili   relativi   ad   imprese   commerciali   che  per  le  loro
caratteristiche  non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza
radicali  trasformazioni  si  considerano  strumentali  anche  se non
utilizzati  o  anche  se  dati  in  locazione o comodato salvo quanto
disposto   nell'articolo  77,  comma  1.  Si  considerano,  altresi',
strumentali  gli  immobili  di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis
dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato)).

Capo III
REDDITI DI CAPITALE

                               Art. 44 
                         Redditi di capitale 
 
  1. Sono redditi di capitale: 
    a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi  e
conti correnti; 
    b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli  similari,
nonche' dei certificati di massa; 
    c) le rendite perpetue e le prestazioni  annue  perpetue  di  cui
agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; 
    d)  i  compensi  per  prestazioni  di  fideiussione  o  di  altra
garanzia; 
    e) gli utili derivanti dalla  partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle
societa',  salvo  il  disposto  della  lettera   d)   del   comma   2
dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili  la  remunerazione  dei
finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98  direttamente  erogati
dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; 
    f) gli utili derivanti da associazioni in  partecipazione  e  dai
contratti indicati nel primo  comma  dell'articolo  2554  del  codice
civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2  dell'articolo
53; 
    g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo
di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme
di denaro e  beni  affidati  da  terzi  o  provenienti  dai  relativi
investimenti; 
    g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su
titoli e valute; 
    g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; 
    g-quater)  i  redditi  compresi  nei  capitali   corrisposti   in
dipendenza  di  contratti  di   assicurazione   sulla   vita   e   di
capitalizzazione; 
    g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni
pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma  1  dell'articolo
50 erogate in  forma  periodica  e  delle  rendite  vitalizie  aventi
funzione previdenziale; 
    g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di  trust  ai  sensi
dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti; 
    h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti
aventi  per  oggetto  l'impiego  del  capitale,  esclusi  i  rapporti
attraverso cui possono essere  realizzati  differenziali  positivi  e
negativi in dipendenza di un evento incerto. 
  2. Ai fini delle imposte sui redditi: 
    a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli  strumenti
finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo  73,  comma
1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente
dalla partecipazione ai risultati economici della societa'  emittente
o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare  in
relazione al quale i titoli e gli  strumenti  finanziari  sono  stati
emessi. Le partecipazioni al capitale  o  al  patrimonio,  nonche'  i
titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi
da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  d),  si
considerano  similari  alle  azioni  a  condizione  che  la  relativa
remunerazione sia totalmente indeducibile  nella  determinazione  del
reddito nello Stato estero di residenza  del  soggetto  emittente;  a
tale fine  l'indeducibilita'  deve  risultare  da  una  dichiarazione
dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; (123) 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247; (123) 
    c) si considerano similari alle obbligazioni: 
      1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a
rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del  regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  nella  legge  19
febbraio 1928, n. 510; 
      2)  i   titoli   di   massa   che   contengono   l'obbligazione
incondizionata di pagare alla scadenza  una  somma  non  inferiore  a
quella in essi indicata, con o senza la  corresponsione  di  proventi
periodici, e che non attribuiscono ai  possessori  alcun  diritto  di
partecipazione  diretta  o  indiretta  alla   gestione   dell'impresa
emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne'
di controllo sulla gestione stessa. ((164)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma
3) che "Le disposizioni degli  articoli  44,  comma  2,  lettera  a),
ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del
testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per
i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal  1°  gennaio  2006;
quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo  periodo,  e  4,  primo
periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004". 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  "Le
ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo  unico,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento". 
                               Art. 45 
               Determinazione del reddito di capitale 
 
  1. Il  reddito  di  capitale  e'  costituito  dall'ammontare  degli
interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo  di  imposta,
senza alcuna deduzione. Nei redditi di cui alle lettere a), b), f), e
g) del comma 1 dell'articolo 41 e' compresa anche la  differenza  tra
la somma percepita  o  il  valore  normale  dei  beni  ricevuti  alla
scadenza e il prezzo di emissione o la somma impiegata,  apportata  o
affidata in gestione, ovvero il valore normale  dei  beni  impiegati,
apportati od affidati in gestione. I proventi di cui alla lettera  g)
del comma 1 dell'articolo 41  sono  determinati  valutando  le  somme
impiegate,  apportate  o  affidate  in  gestione  nonche'  le   somme
percepite o il valore normale  dei  beni  ricevuti,  rispettivamente,
secondo il cambio del  giorno  in  cui  le  somme  o  i  valori  sono
impiegati o incassati. Qualora la differenza tra la  somma  percepita
od il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e il  prezzo  di
emissione dei titoli o certificati  indicati  nella  lettera  b)  del
comma 1 dell'articolo 41 sia determinabile in tutto od  in  parte  in
funzione di eventi o di parametri non ancora certi o determinati alla
data di emissione  dei  titoli  o  certificati,  la  parte  di  detto
importo,   proporzionalmente   riferibile   al   periodo   di   tempo
intercorrente fra la data di emissione e quella in cui l'evento od il
parametro assumono  rilevanza  ai  fini  della  determinazione  della
differenza, si considera interamente maturata in capo al possessore a
tale ultima data. I proventi di cui alla lettera g-bis) del  comma  1
dell'articolo 41 sono costituiti  dalla  differenza  positiva  tra  i
corrispettivi globali di trasferimento dei titoli e delle valute.  Da
tale differenza si scomputano gli interessi e gli altri proventi  dei
titoli, non rappresentativi di partecipazioni, maturati  nel  periodo
di durata del rapporto,  con  esclusione  dei  redditi  esenti  dalle
imposte sui redditi. I corrispettivi a pronti e a termine espressi in
valuta estera sono valutati, rispettivamente, secondo il  cambio  del
giorno in cui sono pagati o  incassati.  Nei  proventi  di  cui  alla
lettera g-ter) si comprende, oltre al compenso per il mutuo, anche il
controvalore degli interessi e degli altri proventi dei  titoli,  non
rappresentativi di partecipazioni, maturati nel periodo di durata del
rapporto. 
  2.  Per  i  capitali  dati  a  mutuo  gli  interessi,  salvo  prova
contraria, si  presumono  percepiti  alle  scadenze  e  nella  misura
pattuite per iscritto. Se le scadenze non sono stabilite per iscritto
gli interessi si  presumono  percepiti  nell'ammontare  maturato  nel
periodo di imposta. Se la misura non e' determinata per iscritto  gli
interessi si computano al saggio legale. 
  3. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni  bancarie
regolate  in  conto  corrente  si  considerano  percepiti  anche  gli
interessi compensati a norma di legge o di contratto. 
  4.  I  capitali  corrisposti  in   dipendenza   di   contratti   di
assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono  reddito
per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito
e quello dei premi pagati. Si considera corrisposto anche il capitale
convertito in rendita a seguito di opzione. La predetta  disposizione
non si applica in ogni caso alle  prestazioni  erogate  in  forma  di
capitale ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.  124,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
  4-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  29  DICEMBRE  2010,  N.   225
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10)). 
  4-ter. I redditi di cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma  1
dell'articolo 41 sono costituiti dalla differenza  tra  l'importo  di
ciascuna rata di rendita o di  prestazione  pensionistica  erogata  e
quello della corrispondente rata  calcolata  senza  tener  conto  dei
rendimenti finanziari. 
                               Art. 46
                        ((Versamenti dei soci

  1.  Le  somme  versate alle societa' commerciali e agli enti di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), dai loro soci o partecipanti si
considerano  date  a  mutuo  se  dai bilanci o dai rendiconti di tali
soggetti  non  risulta  che  il  versamento  e'  stato fatto ad altro
titolo.
  2. La disposizione del comma 1 vale anche per le somme versate alle
associazioni e ai consorzi dai loro associati o partecipanti.))
                               Art. 47 
                       Utili da partecipazione 
 
  1. Salvi i casi di cui all'articolo 3, comma  3,  lettera  a),  gli
utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi  denominazione
dalle societa' o dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,  anche  in
occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del  reddito
imponibile  complessivo  limitatamente  al  40  per  cento  del  loro
ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono
prioritariamente distribuiti  l'utile  dell'esercizio  e  le  riserve
diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in
sospensione di imposta. 
  2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,
lettera  b),  concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile
complessivo nella stessa percentuale di cui al comma  1,  qualora  il
valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al  25  per  cento
del valore del  patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso
in cui si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati  in  mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il
reddito in base alle disposizioni di cui all'articolo 66,  gli  utili
di cui al periodo precedente concorrono alla formazione  del  reddito
imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per  cento,
qualora l'apporto e' superiore al 25  per  cento  della  somma  delle
rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo
dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'articolo
110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con
associanti non residenti, la disposizione del periodo  precedente  si
applica nel rispetto  delle  condizioni  indicate  nell'articolo  44,
comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali  condizioni  non  siano
rispettate le remunerazioni concorrono alla  formazione  del  reddito
per il loro intero ammontare. (123) 
  3. Nel  caso  di  distribuzione  di  utili  in  natura,  il  valore
imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi
alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109. 
  4. ((Nonostante quanto previsto dai  commi  precedenti,  concorrono
integralmente  alla  formazione  del  reddito  imponibile  gli  utili
provenienti da societa' residenti  in  Stati  o  territori  a  regime
fiscale privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati
ai sensi dell'articolo 167, comma 4;  a  tali  fini,  si  considerano
provenienti da societa' residenti  in  Stati  o  territori  a  regime
privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette
in tali societa' o di partecipazioni di  controllo  anche  di  fatto,
diretto o indiretto,  in  altre  societa'  residenti  all'estero  che
conseguono utili dalla partecipazione in societa' residenti in  Stati
o territori a regime privilegiato e nei  limiti  di  tali  utili.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano  nel  caso
in cui gli stessi utili siano gia' stati imputati al socio  ai  sensi
del comma 1 dello stesso articolo  167  o  sia  dimostrato,  anche  a
seguito dell'esercizio dell'interpello di cui al comma 5, lettera b),
dello stesso articolo 167,  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Ove  la  dimostrazione
operi  in  applicazione  della  lettera  a)  del  medesimo  comma   5
dell'articolo 167, per gli utili di cui  ai  periodi  precedenti,  e'
riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio  dello
Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti  gli  utili,
un credito d'imposta ai sensi  dell'articolo  165  in  ragione  delle
imposte assolte  dalla  societa'  partecipata  sugli  utili  maturati
durante il periodo di possesso della partecipazione,  in  proporzione
degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa  a
tali utili. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta,  l'ammontare
del credito d'imposta di cui al periodo precedente  e'  computato  in
aumento del reddito complessivo.  Se  nella  dichiarazione  e'  stato
omesso soltanto il computo  del  credito  d'imposta  in  aumento  del
reddito complessivo, si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione
anche in sede  di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alla
dichiarazione dei redditi. Qualora il contribuente intenda far valere
la sussistenza delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1
dell'articolo 87 ma non  abbia  presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dalla lettera b)  del  comma  5  dell'articolo  167  ovvero,
avendola presentata,  non  abbia  ricevuto  risposta  favorevole,  la
percezione di utili provenienti da partecipazioni in imprese  o  enti
esteri localizzati in Stati o territori inclusi  nel  decreto  o  nel
provvedimento di cui all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata
nella dichiarazione dei redditi da parte  del  socio  residente;  nei
casi di mancata o  incompleta  indicazione  nella  dichiarazione  dei
redditi si applica la sanzione amministrativa prevista  dall'articolo
8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  471.))
Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche  alle
remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),  relative
a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti  Paesi  o
territori. (123) (126) (133) ((172)) 
  5. Non costituiscono utili le somme e  i  beni  ricevuti  dai  soci
delle societa' soggette all'imposta  sul  reddito  delle  societa'  a
titolo di ripartizione  di  riserve  o  altri  fondi  costituiti  con
sopraprezzi di emissione delle  azioni  o  quote,  con  interessi  di
conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o  quote,  con
versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale  e  con
saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme
o il valore normale dei beni ricevuti riducono il  costo  fiscalmente
riconosciuto delle azioni o quote possedute. 
  6. In caso di aumento del capitale sociale  mediante  passaggio  di
riserve o  altri  fondi  a  capitale  le  azioni  gratuite  di  nuova
emissione e l'aumento gratuito del valore  nominale  delle  azioni  o
quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia  se  e
nella misura in  cui  l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a
capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel  comma  5,
la riduzione del capitale esuberante  successivamente  deliberata  e'
considerata distribuzione  di  utili;  la  riduzione  si  imputa  con
precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale  derivante
dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati
nel comma 5, a partire dal meno  recente,  ferme  restando  le  norme
delle leggi in materia  di  rivalutazione  monetaria  che  dispongono
diversamente. 
  7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in  caso
di recesso, di esclusione, di riscatto e di  riduzione  del  capitale
esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti
costituiscono utile per la parte che  eccede  il  prezzo  pagato  per
l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 
  8.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  valgono,  in  quanto
applicabili, anche per gli utili derivanti  dalla  partecipazione  in
enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui  al  titolo
II. 
                                                                (134) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 2, comma
2, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo le parole:  «alla
data di stipula del contratto  secondo  che»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data
di stipula del contratto nel caso in cui». 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3)  che  "Le  disposizioni
degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi  2,
ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate
dal presente articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui  all'articolo
47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo,  del  medesimo  testo
unico, hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma  4)  che  "Le
disposizioni del comma 3 si applicano  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'  art.  1,  comma
88) che "Le disposizioni di cui ai commi da 83  a  87  si  applicano,
salvo quanto previsto dal  comma  89,  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta che inizia successivamente alla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi
le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008,  n.  90)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Agli  effetti  dell'applicazione  degli
articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'Ires e i proventi equiparati  derivanti  da  titoli  e  strumenti
finanziari assimilati alle azioni,  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
lettera a), del predetto testo unico, formati con  utili  prodotti  a
partire dall'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui  all'art.
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate  con  utili
prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
                               Art. 48 
               ((Redditi imponibili ad altro titolo)) 
 
  ((1. Non costituiscono redditi di capitale gli interessi, gli utili
e gli altri proventi di cui ai precedenti articoli  conseguiti  dalle
societa' e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere  a)  e
b), e dalle stabili organizzazioni dei soggetti di cui  alla  lettera
d) del medesimo comma, nonche' quelli  conseguiti  nell'esercizio  di
imprese commerciali. 
  2. I proventi di cui  al  comma  1,  quando  non  sono  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta  o  ad  imposta  sostitutiva,
concorrono a formare  il  reddito  complessivo  come  componenti  del
reddito d'impresa.)) 
                             Art. 48-bis

((IL  D.LGS.  12  DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO LA TOTALE MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI))

Capo IV
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

                               Art. 49
                   ((Redditi di lavoro dipendente

  1.  Sono  redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano da
rapporti  aventi  per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi
qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il
lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le
norme della legislazione sul lavoro.
  2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente:
    a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
    b)  le  somme  di  cui  all'art. 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile.))
                               Art. 50 
        ((Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)) 
 
  ((1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: 
    a) i compensi percepiti,  entro  i  limiti  dei  salari  correnti
maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di
produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle  cooperative
agricole e di prima trasformazione  dei  prodotti  agricoli  e  delle
cooperative della piccola pesca; 
    b) le indennita' e i compensi percepiti a  carico  di  terzi  dai
prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in  relazione  a
tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola  contrattuale
devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato; 
    c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o
di assegno, premio o sussidio per fini di studio o  di  addestramento
professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro
dipendente nei confronti del soggetto erogante; 
    c-bis) le  somme  e  i  valori  in  genere,  a  qualunque  titolo
percepiti nel periodo d'imposta,  anche  sotto  forma  di  erogazioni
liberali, in relazione  agli  uffici  di  amministratore,  sindaco  o
revisore  di  societa',  associazioni  e  altri  enti  con  o   senza
personalita' giuridica,  alla  collaborazione  a  giornali,  riviste,
enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi  e  commissioni,
nonche'  quelli  percepiti  in  relazione  ad   altri   rapporti   di
collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita'  svolte
senza vincolo di subordinazione a favore di un  determinato  soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo  senza  impiego  di
mezzi  organizzati  e  con   retribuzione   periodica   prestabilita,
sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino  nei  compiti
istituzionali compresi nell'attivita' di  lavoro  dipendente  di  cui
all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o
nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1,
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente. 
    d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli  24,  33,
lettera a), e 34 della legge 20  maggio  1985,  n.  222,  nonche'  le
congrue e i supplementi di congrua  di  cui  all'articolo  33,  primo
comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; 
    e) i compensi per l'attivita' libero  professionale  intramuraria
del  personale  dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale,  del
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del personale di cui all'articolo
6, comma 5,del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502  e
successive  modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    f) le indennita', i gettoni di  presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni nonche' i compensi  corrisposti
ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici  di  pace  e  agli
esperti del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione  di  quelli  che
per legge debbono essere riversati allo Stato; 
    g) le indennita' di cui all'articolo 1  della  legge  31  ottobre
1965, n. 1261, e all'articolo 1 della legge 13 agosto 1979,  n.  384,
percepite dai  membri  del  Parlamento  nazionale  e  del  Parlamento
europeo e  le  indennita',  comunque  denominate,  percepite  per  le
cariche elettive e per le funzioni di cui agli  articoli  114  e  135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n.  816  nonche'  i
conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione
delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente
della Repubblica; 
    h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo  determinato,
costituite a  titolo  oneroso,  diverse  da  quelle  aventi  funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale  sono  quelle
derivanti da contratti di  assicurazione  sulla  vita  stipulati  con
imprese   autorizzate   dall'Istituto   per   la   vigilanza    sulle
assicurazioni private (ISVAP) ad operare nel territorio dello  Stato,
o quivi operanti in  regime  di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
servizi, che non consentano il riscatto della rendita successivamente
all'inizio dell'erogazione; 
    h-bis)  le  prestazioni  pensionistiche   di   cui   al   decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate; 
    i) gli altri assegni periodici,  comunque  denominati,  alla  cui
produzione  non  concorrono  attualmente  ne'  capitale  ne'  lavoro,
compresi  quelli  indicati  alle  lettere  c)  e  d)  del   comma   1
dell'articolo 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli  indicati
alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 41. 
    l)  i  compensi  percepiti  dai  soggetti  impegnati  in   lavori
socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative. 
  2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1 sono assimilati  ai
redditi di lavoro dipendente a  condizione  che  la  cooperativa  sia
iscritta nel registro prefettizio o nello  schedario  generale  della
cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente  indicati  i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che  tali  principi
siano effettivamente osservati. 
  3. Per i redditi indicati alle lettere e), f),  g),  h)  e  i)  del
comma 1 l'assimilazione ai redditi di lavoro dipendente non  comporta
le detrazioni previste dall'articolo 13.)) ((116)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 24 dicembre 2003, n.350 ha disposto (con l'art. 2  comma  36)
che "All'articolo 47, comma 1, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
  "f) le indennita', i gettoni  di  presenza  e  gli  altri  compensi
corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e  dai  comuni
per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreche' le prestazioni  non
siano rese da soggetti che esercitano un'arte o  professione  di  cui
all'articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell'esercizio
di impresa commerciale, nonche'  i  compensi  corrisposti  ai  membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli  esperti  del
tribunale di sorveglianza, ad esclusione  di  quelli  che  per  legge
devono essere riversati allo Stato;"". 
  L'originario art. 47 corrisponde all'attuale art. 50. 
                               Art. 51 
          (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) 
 
  1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le  somme
e i valori in  genere,  a  qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione  al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti  nel  periodo  d'imposta
anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro
entro il  giorno  12  del  mese  di  gennaio  del  periodo  d'imposta
successivo a quello cui si riferiscono. 
  2. Non concorrono a formare il reddito: 
    a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal  datore
di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i
contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente  fine  assistenziale
in conformita'  a  disposizioni  di  contratto  o  di  accordo  o  di
regolamento  aziendale,  che  operino  negli  ambiti  di   intervento
stabiliti  con  il  decreto  del  Ministro  della   salute   di   cui
all'articolo  10,  comma  1,  lettera  e-ter),  per  un  importo  non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo  del
predetto limite si tiene conto anche  dei  contributi  di  assistenza
sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 27 MAGGIO 2008, N.  93,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 LUGLIO 2008, N. 126; 
    c) le somministrazioni di vitto da parte del  datore  di  lavoro,
nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro
o gestite da terzi, o, fino all'importo  complessivo  giornaliero  di
euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in
forma  elettronica,  le  prestazioni  e  le  indennita'   sostitutive
corrisposte agli  addetti  ai  cantieri  edili,  ad  altre  strutture
lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive  ubicate  in
zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; 
    d)  le  prestazioni  di  servizi  di  trasporto  collettivo  alla
generalita' o a categorie di dipendenti; anche se  affidate  a  terzi
ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; 
    e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del  comma
1 dell'articolo 47; 
    ((f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi  riconosciuti  dal
datore di lavoro volontariamente o in conformita' a  disposizioni  di
contratto o di accordo  o  di  regolamento  aziendale,  offerti  alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari
indicati nell'articolo  12  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 100)); 
    ((f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal  datore
di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati  nell'articolo  12,
dei servizi di educazione e  istruzione  anche  in  eta'  prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi  connessi,  nonche'
per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e  invernali  e  per
borse di studio a favore dei medesimi familiari)); 
    ((f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore  di  lavoro
alla generalita' dei dipendenti o a categorie di  dipendenti  per  la
fruizione dei servizi  di  assistenza  ai  familiari  anziani  o  non
autosufficienti indicati nell'articolo 12)); 
    g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti
per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a
lire 4  milioni,  a  condizione  che  non  siano  riacquistate  dalla
societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora  le  azioni
siano cedute  prima  del  predetto  termine,  l'importo  che  non  ha
concorso  a  formare  il  reddito   al   momento   dell'acquisto   e'
assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta  in  cui  avviene  la
cessione; 
    g-bis)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  GIUGNO  2008,  N.  112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133; (136) 
    h)  le  somme  trattenute  al  dipendente  per   oneri   di   cui
all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni
effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi
o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle  spese  sanitarie
di cui allo stesso articolo 10, comma  1,  lettera  b).  Gli  importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore
di lavoro; 
    i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco
(croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi
organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per
cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta. 
    i-bis) le quote  di  retribuzione  derivanti  dall'esercizio,  da
parte  del  lavoratore,  della  facolta'  di  rinuncia  all'accredito
contributivo  presso  l'assicurazione   generale   obbligatoria   per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti
e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla
prima scadenza utile per il pensionamento di  anzianita',  dopo  aver
maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 
  2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma  2
si applicano esclusivamente alle azioni emesse  dall'impresa  con  la
quale il contribuente intrattiene il rapporto di  lavoro,  nonche'  a
quelle  emesse  da  societa'  che  direttamente   o   indirettamente,
controllano  la  medesima  impresa,  ne  sono  controllate   o   sono
controllate  dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa.   La
disposizione di  cui  alla  lettera  g-bis)  del  comma  2  si  rende
applicabile  esclusivamente  quando   ricorrano   congiuntamente   le
seguenti condizioni: 
    a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre
anni dalla sua attribuzione; 
    b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la  societa'
risulti quotata in mercati regolamentati; 
    c)  che  il  beneficiario  mantenga  per  almeno  i  cinque  anni
successivi all'esercizio  dell'opzione  un  investimento  nei  titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore  delle
azioni al momento dell'assegnazione  e  l'ammontare  corrisposto  dal
dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti
o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni  dalla  loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il  reddito  di
lavoro dipendente al  momento  dell'assegnazione  e'  assoggettato  a
tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la
costituzione in garanzia. (126) 
  3. Ai fini della determinazione in denaro  dei  valori  di  cui  al
comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei  servizi  prestati  al
coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o  il
diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni  relative
alla determinazione  del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi
contenute nell'articolo 9. Il valore normale  dei  generi  in  natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura
pari al  prezzo  mediamente  praticato  dalla  stessa  azienda  nelle
cessioni al grossista. Non concorre a formare il  reddito  il  valore
dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo
non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;  se  il  predetto
valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre  interamente
a formare il reddito. 
  ((3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di
beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro puo'
avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo  o
elettronico, riportanti un valore nominale)). 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: 
    a) per  gli  autoveicoli  indicati  nell'articolo  54,  comma  1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,
i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si  assume  il
30  per  cento  dell'importo  corrispondente   ad   una   percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla  base  del  costo
chilometrico di esercizio  desumibile  dalle  tabelle  nazionali  che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro  il  30  novembre  di
ciascun anno e comunicare al Ministero  delle  finanze  che  provvede
alla pubblicazione entro il 31  dicembre,  con  effetto  dal  periodo
d'imposta  successivo,  al  netto   degli   ammontari   eventualmente
trattenuti al dipendente; (130) 
    b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50  per  cento
della differenza tra l'importo degli  interessi  calcolato  al  tasso
ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun  anno  e  l'importo
degli interessi calcolato  al  tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1 gennaio 1997,  per  quelli  di  durata  inferiore  ai  dodici  mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal  datore  di  lavoro  ai
dipendenti in contratto  di  solidarieta'  o  in  cassa  integrazione
guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai  sensi  della  legge  7
marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie  a
ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; 
    c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in  comodato,
si assume la differenza  tra  la  rendita  catastale  del  fabbricato
aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato  stesso,  comprese
le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per  il
godimento  del  fabbricato  stesso.  Per  i  fabbricati  concessi  in
connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso,  si  assume
il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati  che  non
devono essere iscritti nel catasto si assume  la  differenza  tra  il
valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico  o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato. 
    c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati
gratuitamente, si assume,  al  netto  degli  ammontari  eventualmente
trattenuti,   l'importo   corrispondente   all'introito   medio   per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale  dei  trasporti  e
stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  per  una  percorrenza   media   convenzionale,   riferita
complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600  chilometri.
Il decreto dei Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto  dal  periodo
di  imposta  successivo  a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
emanazione. 
    4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)). 
  5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del
territorio comunale concorrono a formare  il  reddito  per  la  parte
eccedente lire 90.000 al  giorno,  elevate  a  lire  150.000  per  le
trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
in caso di rimborso delle spese di  alloggio,  ovvero  di  quelle  di
vitto, o di alloggio o  vitto  fornito  gratuitamente  il  limite  e'
ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due  terzi  in  caso  di
rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In  caso
di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori  del
territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al  viaggio  e  al
trasporto,  nonche'  i   rimborsi   di   altre   spese,   anche   non
documentabili, eventualmente  sostenute  dal  dipendente,  sempre  in
occasione di dette trasferte o  missioni,  fino  all'importo  massimo
giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000  per  le  trasferte
all'estero. Le indennita' o i rimborsi  di  spese  per  le  trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi  di  spese  di
trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono
a formare il reddito. 
  6. Le indennita' e le maggiorazioni di  retribuzione  spettanti  ai
lavoratori tenuti  per  contratto  all'espletamento  delle  attivita'
lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di  volo
previste dalla  legge  o  dal  contratto  collettivo,  i  premi  agli
ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare  di  cui  all'articolo  1803  del   codice
dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali  piloti  del  Corpo
della Guardia di finanza di cui all' articolo 2161 del citato codice,
nonche' le  indennita'  di  cui  all'articolo  133  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.  1229  concorrono  a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro  ammontare.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
del lavoro e della previdenza  sociale,  possono  essere  individuate
categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione. 
  7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima  sistemazione  e
quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura
del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo  annuo
non superiore a lire 3 milioni per i  trasferimenti  all'interno  del
territorio nazionale e 9 milioni  per  quelli  fuori  dal  territorio
nazionale o a destinazione  in  quest'ultimo.  Se  le  indennita'  in
questione,  con   riferimento   allo   stesso   trasferimento,   sono
corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si  applica  solo
per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio,
ivi comprese quelle dei  familiari  fiscalmente  a  carico  ai  sensi
dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese  e  gli
oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso
dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto  trasferimento
della  sede  di  lavoro,  se  rimborsate  dal  datore  di  lavoro   e
analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche
se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'. 
  8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per  servizi
prestati all'estero costituiscono reddito nella  misura  del  50  per
cento. Se per i servizi  prestati  all'estero  dai  dipendenti  delle
amministrazioni statali la legge prevede  la  sorresponsione  di  una
indennita' base e di  maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a
formare il reddito la sola indennita' base nella misura  del  50  per
cento nonche' il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla
concorrenza di due volte l'indennita' base. Qualora l'indennita'  per
servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche  con
riferimento  all'attivita'  prestata  nel  territorio  nazionale,  la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti.
L'applicazione di questa  disposizione  esclude  l'applicabilita'  di
quella di cui al comma 5. (169) 
  8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,  il  reddito
di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e  come
oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di  dodici
mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo  superiore  a  183
giorni, e' determinato sulla base  delle  retribuzioni  convenzionali
definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1, del  decreto-legge
31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
ottobre 1987, n. 398. 
  9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del  presente  articolo
non concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente  possono
essere rivalutati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando  la
variazione percentuale del valore medio  dell'indice  dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo  di
dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso
periodo dell'anno 1998.  A  tal  fine,  entro  il  30  settembre,  si
provvede alla ricognizione della predetta percentuale di  variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto  il
suddetto   decreto    si    fara'    fronte    all'onere    derivante
dall'applicazione del medesimo decreto. (116) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (116) 
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
118) che "Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non concorrenza  alla
formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente   ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20". 
  L'originario art. 48 corrisponde all'attuale art. 51. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
123)  che  "Per  l'anno  2006  il  limite  di  non  concorrenza  alla
formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente   ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 26)  che  "La
disposizione di cui al  comma  25  si  applica  alle  azioni  la  cui
assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
399) che  "Per  l'anno  2007,  il  limite  di  non  concorrenza  alla
formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente   ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (130) 
  Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla  L.
3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis,  comma  8)  che
"Le disposizioni  di  cui  al  comma  7  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 82,  comma  24)  che
"La disposizione di cui al comma 23  si  applica  in  relazione  alle
azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di  entrata  in
vigore del presente decreto". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (169) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
319) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 2015. 
                               Art. 52 
(Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) 
 
  1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli  di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo
quanto di seguito specificato: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N.47; 
    a-bis) ai fini della  determinazione  del  reddito  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 47,  i  compensi  percepiti  dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale   intramuraria,    esercitata    presso    studi
professionali privati  a  seguito  di  autorizzazione  del  direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito  nella  misura
del 75 per cento; 
    b) ai fini della determinazione  delle  indennita'  di  cui  alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresi',  a
formare il reddito le somme erogate ai titolari di  cariche  elettive
pubbliche, nonche' a coloro che esercitano le funzioni  di  cui  agli
articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese,
purche' l'erogazione  di  tali  somme  e  i  relativi  criteri  siano
disposti dagli organi competenti  a  determinare  i  trattamenti  dei
soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g)
del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione  per  la
quota  parte  che  non  deriva  da  fonti  riferibili  a   trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute fiscali.  Detta
quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in  misura
corrispondente al rapporto complessivo delle  trattenute  effettuate,
assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva  per  assegni
vitalizi.  Il  rapporto  va  effettuato  separatamente  dai  distinti
soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno  i
propri elementi; 
    c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del
comma 1  dell'articolo  47  non  si  applicano  le  disposizioni  del
predetto articolo 48. Le predette  rendite  e  assegni  si  presumono
percepiti, salvo  prova  contraria,  nella  misura  e  alle  scadenze
risultanti dai  relativi  titoli.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS  18
FEBBRAIO 2000, N.47; 
    ((d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1 dell'articolo  50,  comunque  erogate,  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23,  comma
6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)); ((108)) 
    d-bis)  i  compensi  di  cui  alla  lettera  l)   del   comma   1
dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno  raggiunto  l'eta'
prevista dalla vigente legislazione per la pensione  di  vecchiaia  e
che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire
18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10,  comma
3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per
le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede
complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni. 
    d-ter) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005,  N.  252));
((128)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296, ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  1)  la
modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente  articolo
dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. 

Capo V
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

                               Art. 53
                    ((Redditi di lavoro autonomo

  1.   Sono   redditi   di   lavoro   autonomo  quelli  che  derivano
dall'esercizio  di  arti  e  professioni.  Per  esercizio  di  arti e
professioni   si   intende   l'esercizio  per  professione  abituale,
ancorche'  non  esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da
quelle  considerate  nel  capo  VI,  compreso  l'esercizio  in  forma
associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5.
  2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 21 NOVEMBRE 2000, N.342;
    b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore   o   inventore,   di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti
industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni  relativi  ad
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
    c)  le  partecipazioni agli utili di cui alla lettera del comma 1
dell'articolo  41 quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro;
    d)  le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori  di  societa'  per  azioni,  in  accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata;
    e) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia.
    f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti
esercitata  dai  segretari  comunali  ai  sensi della legge 12 giugno
1973, n. 349.
  3.  Per  i  redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo, di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91,
si  applicano  le  disposizioni  relative  ai  redditi  indicati alla
lettera a) del comma 2.))
                               Art. 54 
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
 
  1. Il reddito derivante dall'esercizio di  arti  e  professioni  e'
costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro  o
in natura percepiti nel periodo di  imposta,  anche  sotto  forma  di
partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o  della  professione,  salvo  quanto
stabilito nei successivi commi. I compensi sono  computati  al  netto
dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge  a
carico del soggetto che li corrisponde. 
  1-bis. Concorrono a formare il  reddito  le  plusvalenze  dei  beni
strumentali,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  o  da
collezione di cui  al  comma  5,  se:  a)  sono  realizzate  mediante
cessione  a  titolo  oneroso;  b)   sono   realizzate   mediante   il
risarcimento, anche in  forma  assicurativa,  per  la  perdita  o  il
danneggiamento dei beni; c)  i  beni  vengono  destinati  al  consumo
personale o familiare dell'esercente l'arte  o  la  professione  o  a
finalita' estranee all'arte o professione. (128) 
  1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis
sono deduci-bili se sono realizzate ai sensi delle lettere  a)  e  b)
del medesimo comma 1-bis. (128) 
  1-ter. Si considerano plusvalenza  o  minusvalenza  la  differenza,
positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennita' percepiti  e
il costo non ammortizzato ovvero, in  assenza  di  corrispettivo,  la
differenza  tra  il  valore  normale  del  bene  e   il   costo   non
ammortizzato. 
  1-quater. Concorrono a formare il reddito i corrispettivi percepiti
a seguito di cessione  della  clientela  o  di  elementi  immateriali
comunque riferibili all'attivita' artistica o professionale. 
  2. Per  i  beni  strumentali  per  l'esercizio  dell'arte  o  della
professione,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  o  da
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali
di ammortamento non superiori a quelle  risultanti  dall'applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie  di  beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze.  E
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta  in
cui sono  state  sostenute,  delle  spese  di  acquisizione  di  beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.  La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali  e'
ammessa per un periodo  non  inferiore  alla  meta'  del  periodo  di
ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito  nel  predetto
decreto; in caso di beni immobili, la deduzione  e'  ammessa  per  un
periodo non inferiore a dodici anni. Ai fini del calcolo delle  quote
di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si  applica
l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.
248. Per i beni di cui all'articolo 164,  comma  1,  lettera  b),  la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e' ammessa  per  un
periodo non inferiore al periodo di  ammortamento  corrispondente  al
coefficiente stabilito  a  norma  del  primo  periodo.  I  canoni  di
locazione  finanziaria  dei  beni  strumentali  sono  deducibili  nel
periodo   d'imposta   in   cui   maturano.    Le    spese    relative
all'ammodernamento, alla  ristrutturazione  e  alla  manutenzione  di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per  le
loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo  dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo  d'imposta
di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo  di
tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta  all'inizio  del
periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque
periodi d'imposta successivi. (128) (150) (161) 
  3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da  quelli
indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o  familiare  del  contribuente  sono
ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore  a
1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura
sono deducibili i canoni di locazione anche Finanziaria e di noleggio
e le spese relativi  all'impiego  di  tali  beni.  Per  gli  immobili
utilizzati promiscuamente,  a  condizione  che  il  contribuente  non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all'esercizio dell' arte o professione, e' deducibile una somma  pari
al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di  immobili  acquisiti
mediante locazione, anche finanziaria, un  importo  pari  al  50  per
cento del relativo canone. Nella stessa  misura  sono  deducibili  le
spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle  relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e  manutenzione  degli  immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche non  sono  imputabili  ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. (128) 
  3-bis.  Le  quote  d'ammortamento,  i  canoni  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per  servizi  di  comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui  alla  lettera  gg)  del  comma  1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di  cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili  nella
misura dell'80 per cento. (128) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449. 
  5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75  per  cento
e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore  al  2
per cento  dell'ammontare  dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
imposta.  ((Le  prestazioni  alberghiere  e  di  somministrazione  di
alimenti  e  bevande  acquistate  direttamente  dal  committente  non
costituiscono compensi in natura per il professionista.)) Le spese di
rappresentanza sono  deducibili  nei  limiti  dell'1  per  cento  dei
compensi percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle  spese
di  rappresentanza  anche   quelle   sostenute   per   l'acquisto   o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o  da  collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati ad essere ceduti a titolo  gratuito;  le  spese  di
partecipazione  a  convegni,  congressi  e  simili  o  a   corsi   di
aggiornamento professionale, incluse quelle di  viaggio  e  soggiorno
sono deducibili nella misura del 50 per  cento  del  loro  ammontare.
(136) ((168)) 
  6.  Tra  le  spese  per  prestazioni  di   lavoro   deducibili   si
comprendono, salvo il disposto di cui al comma 6-bis, anche le  quote
delle  indennita'  di  cui  alle  lettere  a)  e  c)  del   comma   1
dell'articolo 16 maturate nel periodo di imposta. Le spese di vitto e
alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori  dal  territorio
comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni
sono deducibili nelle misure previste dal comma  1-ter  dell'articolo
62. 
  6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i  compensi  al  coniuge,  ai
figli, affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili
al lavoro, nonche'  agli  ascendenti  dell'artista  o  professionista
ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o  l'opera  svolta
nei confronti dell'artista o professionista ovvero della  societa'  o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione  non  concorrono  a
formare il reddito complessivo dei percipienti 
  7. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413. 
  8. I redditi indicati alla  lettera  b)  dello  stesso  comma  sono
costituiti  dall'ammontare  dei  proventi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfetaria
delle spese, ovvero del 40 per cento  se  i  relativi  compensi  sono
percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le  partecipazioni
agli utili e le  indennita'  di  cui  alle  lettere  c),  d),  ed  e)
costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta. I redditi indicati alla lettera f) del comma 2 dell'articolo
49 sono costituiti dall'ammontare dei compensi in denaro o in  natura
percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento  a  titolo
di deduzione forfetaria delle spese. 
  8-bis. In deroga al principio della  determinazione  analitica  del
reddito, la base  imponibile  per  i  rapporti  di  cooperazione  dei
volontari e dei cooperanti e' determinata  sulla  base  dei  compensi
convenzionali fissati annualmente con  decreto  del  Ministero  degli
affari esteri di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale  e  dalla
natura  del  contratto  purche'  stipulato  da   organizzazione   non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni introdotte dal  comma  334  in  materia  di
deduzione dell' ammortamento o dei canoni  di  locazione  finanziaria
degli  immobili  strumentali  per  l'esercizio  dell'arte   o   della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal  1°
gennaio 2007  al  31  dicembre  2009  e  ai  contratti  di  locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per  i  periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 403) che "Le  disposizioni
introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2006;  per  il
medesimo periodo d'imposta, nella determinazione dell'acconto  dovuto
ai fini delle imposte sul  reddito  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, si assume quale imposta del periodo  precedente
quella che si sarebbe determinata tenendo  conto  delle  disposizioni
dei predetti commi 401 e 402". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 83, comma 28-quinquies)
che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano  in  vigore  a
partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2008". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni  dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
163) che "Le disposizioni  di  cui  al  comma  162  si  applicano  ai
contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (168) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. 

Capo VI
REDDITI DI IMPRESA

                                Art. 55 
                          ((Redditi d'impresa 
 
  1. Sono redditi d'impresa quelli  che  derivano  dall'esercizio  di
imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si  intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva,  delle
attivita' indicate nell'art. 2195 c.c., e  delle  attivita'  indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono  i  limiti
ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa. 
  2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa: 
    a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita' organizzate in
forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.; 
    b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento di miniere,
cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; 
    c) i redditi dei terreni, per la parte  derivante  dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'articolo 32, pur  se  nei  limiti
ivi stabiliti, ove spettino alle societa' in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice nonche' alle stabili organizzazioni  di  persone
fisiche non residenti esercenti attivita' di impresa. 
  3. Le disposizioni in materia di  imposte  sui  redditi  che  fanno
riferimento alle attivita' commerciali si applicano, se  non  risulta
diversamente, a tutte le attivita' indicate nel presente articolo.)) 
                               Art. 56 
                Determinazione del reddito d'impresa 
 
  1. Il reddito d'impresa  e'  determinato  secondo  le  disposizioni
della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel
presente capo. Le disposizioni della predetta sezione I ((e del  capo
VI del titolo II)),  relative  alle  societa'  e  agli  enti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a)  e  b),  valgono  anche  per  le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice. 
  2. Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa, al
netto  dei  proventi  esenti  dall'imposta  per  la  parte  del  loro
ammontare che eccede i componenti negativi  ((non  dedotti  ai  sensi
degli articoli 61 e 109, comma 5)), e' computata in  diminuzione  del
reddito  complessivo  a  norma  dell'articolo  8.  ((Per  le  perdite
derivanti dalla partecipazione in societa' in nome  collettivo  e  in
accomandita  semplice  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  2
dell'articolo 8)). ((133)) 
  3. Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo  91,
non concorrono alla formazione del reddito: 
    a) le indennita' per la cessazione di rapporti di  agenzia  delle
persone fisiche e delle societa' di persone; 
    b) le plusvalenze, le indennita' e  gli  altri  redditi  indicati
alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'articolo 17,  quando  ne  e'
richiesta la tassazione separata a norma del  comma  2  dello  stesso
articolo. 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non rileva la quota esente
dei proventi di  cui  all'articolo  87,  determinata  secondo  quanto
previsto nel presente capo. 
  5.  Nei  confronti  dei  soggetti  che  esercitano   attivita'   di
allevamento di animali oltre il limite di cui  alla  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 32 il reddito  relativo  alla  parte  eccedente
concorre a formare il reddito  d'impresa  nell'ammontare  determinato
attribuendo a ciascun capo  un  reddito  pari  al  valore  medio  del
reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato  entro  il  limite
medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti
negativi non  sono  ammessi  in  deduzione.  Il  valore  medio  e  il
coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del
presente comma non si applicano nei  confronti  dei  redditi  di  cui
all'articolo 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente  moltiplicatore
non si  applica  agli  allevatori  che  si  avvalgono  esclusivamente
dell'opera di propri familiari quando, per la  natura  del  rapporto,
non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in
sede  di  dichiarazione  dei  redditi,   di   non   avvalersi   delle
disposizioni  del  presente  comma.  Ai  fini  del  rapporto  di  cui
all'articolo 96, i proventi dell'allevamento di  animali  di  cui  al
presente comma, si computano  nell'ammontare  ivi  stabilito.  Se  il
periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi,  i  redditi
di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso. (123) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del  testo  unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004,  salvo  quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una  diversa
decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                              Art. 56-bis
                    (((Altre attivita' agricole)

    
    1.   Per   le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
  esercitate  oltre  il  limite  di  cui  all'  articolo 32, comma 2,
  lettera  b),  il  reddito  relativo alla parte eccedente concorre a
  formare  il  reddito  di  impresa  nell'ammontare corrispondente al
  reddito  agrario relativo alla superficie sulla quale la produzione
  insiste in proporzione alla superficie eccedente.
    2.  Per  le  attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
  trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione di prodotti
  diversi  da quelli indicati nell' articolo 32, comma 2, lettera c),
  ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
  dall'allevamento  di  animali, il reddito e' determinato applicando
  all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
  soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul valore
  aggiunto,   conseguiti  con  tali  attivita',  il  coefficiente  di
  redditivita' del 15 per cento.
    3.  Per  le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
  terzo  comma  dell'articolo  2135  del codice civile, il reddito e'
  determinato   applicando   all'ammontare  dei  corrispettivi  delle
  operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione  agli effetti
  dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
  coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
    4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
  soggetti  di  cui  all' articolo 73 , comma 1, lettere a), b) e d),
  nonche'   alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in  accomandita
  semplice.
    5.   Il   contribuente   ha   facolta'  di  non  avvalersi  delle
  disposizioni  di  cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o
  la  revoca  per  la  determinazione del reddito nel modo normale si
  esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme
  per  il  riordino  della  disciplina  delle  opzioni  in materia di
  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  442, e
  successive modificazioni)).
                                Art. 57 
                               ((Ricavi 
 
    1. Si comprende tra i ricavi di cui all'articolo 85 anche il 
  valore normale dei beni ivi indicati destinati al consumo personale
o familiare dell'imprenditore.)) 
                                Art. 58 
                             Plusvalenze 
 
  1. Per le plusvalenze  derivanti  da  cessione  delle  aziende,  le
disposizioni del comma 4 dell'articolo 86 non si applicano quando  e'
richiesta la tassazione separata a norma del  comma  2  dell'articolo
17. Il trasferimento di  azienda  per  causa  di  morte  o  per  atto
gratuito non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa;
l'azienda e' assunta ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti  nei
confronti del dante causa. I criteri di cui al periodo precedente  si
applicano anche qualora, a seguito dello scioglimento,  entro  cinque
anni dall'apertura della successione, della  societa'  esistente  tra
gli eredi, la predetta azienda resti acquisita da uno solo di essi. 
  2. Le plusvalenze  di  cui  all'articolo  87  non  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti  limitatamente  al
60 per cento del loro ammontare. (134) 
  3. Le  plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa  concorrono  a
formare il reddito anche se  i  beni  vengono  destinati  al  consumo
personale  o  familiare  dell'imprenditore  o  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. (146) 
 
                                                              ((172)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008,  n.  90)  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'art.
58, comma 2, del Tuir, le plusvalenze realizzate a decorrere  dal  1°
gennaio 2009 non concorrono alla formazione del  reddito  imponibile,
in  quanto  esenti,  limitatamente  al  50,28  per  cento  del   loro
ammontare. La stessa percentuale si  applica  per  la  determinazione
della quota delle  corrispondenti  minusvalenze  non  deducibile  dal
reddito imponibile". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13  agosto
2011, n. 138, convertito con  modificazioni  dalla  L.  14  settembre
2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli  interessi,
premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2,  commi  1  e
1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi  1
e 1-bis, nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad
imposta sostitutiva di cui all'art.  2  concorrono,  in  deroga  alle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58,  comma  1,  lettera
b), e 108, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta  sostitutiva
assolta si scomputa ai sensi degli articoli  19  e  93  del  predetto
testo unico". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
                               Art. 59 
                              Dividendi 
 
  1.  Gli  utili  relativi  alla  partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio delle societa'  e  degli  enti  di  cui  all'articolo  73,
nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative  ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),  concorrono
alla formazione del reddito complessivo,  nella  misura  del  40  per
cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui  sono  percepiti.  Si
applica l'articolo 47,  per  quanto  non  diversamente  previsto  dal
periodo precedente. (123) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247. (123) 
                                                              ((134)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 3, comma
4) che "Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del  testo  unico,
come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004,  salvo  quelle
dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una  diversa
decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (134) 
  Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008,  n.  90)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che  "Agli  effetti  dell'applicazione  degli
articoli 47 e 59 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti
all'Ires e i proventi equiparati  derivanti  da  titoli  e  strumenti
finanziari assimilati alle azioni,  di  cui  all'art.  44,  comma  2,
lettera a), del predetto testo unico, formati con  utili  prodotti  a
partire dall'esercizio successivo a quello in corso  al  31  dicembre
2007 nonche' le remunerazioni derivanti da contratti di cui  all'art.
109, comma 9, lettera b), del citato testo unico, formate  con  utili
prodotti a partire dal suddetto esercizio, concorrono alla formazione
del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento". 
                                Art. 60 
                   ((Spese per prestazioni di lavoro 
 
    1. Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del  lavoro
prestato o dell'opera  svolta  dall'imprenditore,  dal  coniuge,  dai
figli, affidati o affiliati minori di eta' o permanentemente  inabili
al lavoro e dagli  ascendenti,  nonche'  dai  familiari  partecipanti
all'impresa di cui al comma 4 dell'articolo 5.)) 
                               Art. 61 
                      (( (Interessi passivi).)) 
 
  ((1. Gli interessi passivi inerenti  all'esercizio  d'impresa  sono
deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare
dei ricavi e altri proventi  che  concorrono  a  formare  il  reddito
d'impresa o che non vi concorrono in  quanto  esclusi  e  l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
  2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del  comma
1 del presente articolo non da' diritto alla detrazione  dall'imposta
prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15)). 
                                                              ((133)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 62 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) ((133)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 63 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) ((133)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 64 
        Norme generali sulle componenti del reddito d'impresa 
 
  ((1. Le minusvalenze realizzate relative  a  partecipazioni  con  i
requisiti di cui all'articolo 87, comma  1,  lettere  b),  c)  e  d),
possedute ininterrottamente dal  primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente,  ed  i  costi
specificamente inerenti al  realizzo  di  tali  partecipazioni,  sono
indeducibili  in  misura  corrispondente  alla  percentuale  di   cui
all'articolo 58, comma 2.)) ((122)) 
  2.  Le  spese  relative  all'acquisto  di   beni   mobili   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'impresa  e  all'uso  personale  o
familiare  dell'imprenditore  sono   ammortizzabili,   o   deducibili
nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 102, nella misura del 50
per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione,
anche finanziaria e di noleggio e le spese  relativi  all'impiego  di
tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente  e'  deducibile
una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o  del  canone
di locazione, anche finanziaria, a condizione che il contribuente non
disponga  di  altro  immobile  adibito  esclusivamente  all'esercizio
dell'impresa. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le  cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto". 
                                Art. 65 
                    ((Beni relativi all'impresa)) 
 
    ((1. Per le  imprese  individuali,  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, si considerano relativi all'impresa, oltre ai beni  indicati
alle lettere  a)  e  b)  del  comma  1  dell'articolo  85,  a  quelli
strumentali  per  l'esercizio  dell'impresa  stessa  ed  ai   crediti
acquisiti nell'esercizio dell'impresa  stessa,  i  beni  appartenenti
all'imprenditore  che  siano  indicati  tra  le  attivita'   relative
all'impresa nell'inventario tenuto a  norma  dell'articolo  2217  del
codice civile. Gli immobili di cui al comma  2  dell'articolo  43  si
considerano relativi all'impresa solo  se  indicati  nell'inventario;
per i soggetti  indicati  nell'articolo  66,  tale  indicazione  puo'
essere effettuata nel registro dei beni ammortizzabili ovvero secondo
le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente  della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. 
    2. Per le societa' in nome collettivo e in  accomandita  semplice
si  considerano  relativi  all'impresa   tutti   i   beni   ad   esse
appartenenti, salvo quanto stabilito nel comma 3 per le  societa'  di
fatto. 
    3. Per le societa' di fatto si considerano relativi all'impresa i
beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  53,  i
crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa e  i  beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, compresi quelli  iscritti  in  pubblici
registri a nome dei soci utilizzati esclusivamente  come  strumentali
per l'esercizio dell'impresa. 
    3-bis.  Per   i   beni   strumentali   dell'impresa   individuale
provenienti   dal   patrimonio   personale    dell'imprenditore    e'
riconosciuto, ai fini fiscali, il  costo  determinato  in  base  alle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1974,  n.  689,  da  iscrivere  tra  le  attivita'  relative
all'impresa nell'inventario  di  cui  all'articolo  2217  del  codice
civile ovvero per le imprese di cui all'articolo 79, nel registro dei
cespiti  ammortizzabili.  Le  relative  quote  di  ammortamento  sono
calcolate   a   decorrere   dall'esercizio   in   corso   alla   data
dell'iscrizione.)) 
                                Art. 66 
                           Imprese minori 
 
  1. Il reddito di impresa dei soggetti  che  secondo  le  norme  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
sono ammessi al regime  di  contabilita'  semplificata  e  non  hanno
optato per il regime ordinario e'  costituito  dalla  differenza  tra
l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 e degli altri  proventi
di cui agli articoli  56  e  57,  comma  1,  conseguiti  nel  periodo
d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo
stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita  delle
rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli  59,
60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai
sensi  dell'articolo  54  e  delle  sopravvenienze  attive   di   cui
all'articolo 55  e  diminuita  delle  minusvalenze  e  sopravvenienze
passive di cui all'articolo 66. 
  2. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione,  secondo  le
disposizioni degli articoli 64, comma 2, 102 e 103, a condizione  che
sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. L'indicazione di tali
quote puo' essere effettuata anche secondo le modalita' dell'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.
435, e dell'articolo 2, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695. Le perdite di beni strumentali e
le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'articolo 101.  Non
e' ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia  gli
accantonamenti di cui all'articolo 105 sono deducibili  a  condizione
che risultino iscritti  nei  registri  di  cui  all'articolo  18  del
decreto indicato al comma 1. 
  3. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le
disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100,  108,
90, comma 2, 99, commi 1 e 3, 109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b) e
110, commi 1, 2, 5, 6 e 8. Si applica  inoltre,  con  riferimento  ai
ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a  formare  il  reddito  di
impresa pur non risultando dalle  registrazioni  ed  annotazioni  nei
registri di cui all'articolo 18 del decreto indicato nel comma 1,  la
disposizione dell'ultimo periodo del comma  4  dell'articolo  109.  I
costi, concernenti contratti a corrispettivi  periodici,  relativi  a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga  all'articolo
109, comma 2, lettera b), ((possono essere  dedotti))  nell'esercizio
nel quale e'  stato  ((registrato))  il  documento  probatorio.  Tale
disposizione si applica solo nel caso  in  cui  l'importo  del  costo
indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000. (133)
((150)) 
  4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e  per  gli
esercenti le attivita' indicate al primo comma  dell'articolo  1  del
decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il  reddito  d'impresa
determinato a norma dei precedenti commi  e'  ridotto,  a  titolo  di
deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo  pari
alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento  dei
ricavi fino a euro 6.197,48;  1  per  cento  dei  ricavi  oltre  euro
6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per  cento  dei  ricavi  oltre
euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24. 
  5. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per  conto
di terzi il reddito determinato  a  norma  dei  precedenti  commi  e'
ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese  non  documentate,
di   euro   7,75   per   i   trasporti    personalmente    effettuati
dall'imprenditore oltre  il  comune  in  cui  ha  sede  l'impresa  ma
nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro  15,49
per quelli effettuati oltre tale  ambito.  Per  le  medesime  imprese
compete, altresi', una deduzione forfetaria annua di euro 154,94  per
ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa  complessiva  a  pieno
carico non superiore a 3.500 chilogrammi.  La  deduzione  spetta  una
sola  volta  per  ogni  giorno  di   effettuazione   del   trasporto,
indipendentemente  dal  numero  dei  viaggi.  Il  contribuente   deve
predisporre e  conservare  un  prospetto  recante  l'indicazione  dei
viaggi effettuati e della loro durata  e  localita'  di  destinazione
nonche' degli estremi dei relativi documenti di trasporto delle merci
o, delle fatture o delle lettere di vettura di  cui  all'articolo  56
della legge 6 giugno 1974, n.  298;  i  documenti  di  trasporto,  le
fatture e le lettere di vettura devono essere  conservate  fino  alla
scadenza del termine per l'accertamento. (125) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
106) che "Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla  data  del
31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non documentate di
cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta  anche  per  i  trasporti
personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune  in
cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di  quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o  delle
regioni confinanti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art.  3,  comma  9)  che  le
modifiche  di  cui  al  comma  3  del   presente   articolo   trovano
applicazione a  decorrere  dal  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre 2011. 

Capo VII
REDDITI DIVERSI

                               Art. 67 
                           Redditi diversi 
 
  1. Sono redditi diversi se non costituiscono  redditi  di  capitale
ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni  o
di imprese  commerciali  o  da  societa'  in  nome  collettivo  e  in
accomandita semplice, ne' in relazione alla  qualita'  di  lavoratore
dipendente: 
    a)  le  plusvalenze  realizzate  mediante  la  lottizzazione   di
terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e  la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; 
    b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di  cinque  anni,
esclusi quelli acquisiti per  successione  e  le  unita'  immobiliari
urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
o la costruzione e la  cessione  sono  state  adibite  ad  abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in  ogni  caso,
le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo  oneroso  di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione  In  caso  di
cessione a titolo oneroso di  immobili  ricevuti  per  donazione,  il
predetto periodo di cinque anni decorre dalla  data  di  acquisto  da
parte del donante; (125) 
    c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso
di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni
qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio,
e di ogni altra partecipazione al capitale  od  al  patrimonio  delle
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,
lettere a), b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite le  predette  partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli  ceduti  rappresentino,
complessivamente, una percentuale di  diritti  di  voto  esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero  una
partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5  o  al  25
per cento, secondo che si  tratti  di  titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati o di altre  partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle  percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle   predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione
e' determinata tenendo conto di  tutte  le  cessioni  effettuate  nel
corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti  di  soggetti  diversi.
Tale disposizione si applica dalla data in cui le  partecipazioni,  i
titoli ed  i  diritti  posseduti  rappresentano  una  percentuale  di
diritti di  voto  o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla  presente
lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a)  del
comma 2 dell'articolo 44 quando non rappresentano una  partecipazione
al patrimonio; 
      2) cessione dei contratti di cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia  superiore  al  5  per
cento o al 25 per cento del valore  del  patrimonio  netto  contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per  le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei  contratti  stipulati
con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione
opera a prescindere dal valore dell'apporto; (123) 
      3) cessione dei contratti di cui al numero  precedente  qualora
il valore dell'apporto sia superiore al 25 per  cento  dell'ammontare
dei  beni  dell'associante  determinati  in  base  alle  disposizioni
previste del comma 2 dell'articolo 47 del citato testo unico; 
    c-bis) le plusvalenze, diverse  da  quelle  imponibili  ai  sensi
della lettera c), realizzate mediante cessione a  titolo  oneroso  di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio  di
societa' di cui all'articolo 5, escluse le  associazioni  di  cui  al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo  73,  nonche'
di diritti o  titoli  attraverso  cui  possono  essere  acquisite  le
predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante: 
      1) cessione dei contratti di cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per
cento o al 25 per cento del valore  del  patrimonio  netto  contabile
risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula
del contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; (123) 
      2) cessione  dei  contratti  di  cui  alla  lettera  precedente
qualora il valore dell'apporto sia non  superiore  al  25  per  cento
dell'ammontare dei beni  dell'associante  determinati  in  base  alle
disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47; ((164)) 
    c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e
c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso
di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di  massa,  di
valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi
o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche'  siano  allo  stato
grezzo  o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad  organismi
d'investimento  collettivo.  Agli  effetti  dell'applicazione   della
presente lettera si considera cessione  a  titolo  oneroso  anche  il
prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; ((164)) 
    c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente  indicati,
comunque realizzati mediante rapporti da  cui  deriva  il  diritto  o
l'obbligo di cedere od acquistare  a  termine  strumenti  finanziari,
valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere  o  effettuare  a
termine uno o piu'  pagamenti  collegati  a  tassi  di  interesse,  a
quotazioni o valori di strumenti finanziari,  di  valute  estere,  di
metalli preziosi o di merci e  ad  ogni  altro  parametro  di  natura
finanziaria. Agli effetti dell'applicazione  della  presente  lettera
sono considerati strumenti  finanziari  anche  i  predetti  rapporti;
((164)) 
    c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da  quelli
precedentemente  indicati,  realizzati  mediante  cessione  a  titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale
e mediante cessione a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli  realizzati
mediante  rapporti   attraverso   cui   possono   essere   conseguiti
differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
((164)) 
    d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e
delle scommesse organizzati per il pubblico e i  premi  derivanti  da
prove  di  abilita'  o  dalla  sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in
riconoscimento  di  particolari  meriti  artistici,   scientifici   o
sociali; 
    e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente,
compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; 
    f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
    g) i redditi  derivanti  dall'utilizzazione  economica  di  opere
dell'ingegno, di  brevetti  industriali  e  di  processi,  formule  e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in  campo  industriale,
commerciale o scientifico, salvo il disposto  della  lettera  b)  del
comma 2 dell'articolo 53; 
    h) i redditi derivanti dalla concessione  in  usufrutto  e  dalla
sublocazione di beni immobili, dall'affitto,  locazione,  noleggio  o
concessione  in  uso  di  veicoli,  macchine  e  altri  beni  mobili,
dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e
la   concessione   in   usufrutto   dell'unica   azienda   da   parte
dell'imprenditore   non   si   considerano    fatti    nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o  parziale  le
plusvalenze realizzate concorrono a formare  il  reddito  complessivo
come redditi diversi; 
    h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva  cessione,
anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
    h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il  corrispettivo
annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a  soci  o
familiari dell'imprenditore. 
    i) i redditi derivanti da attivita'  commerciali  non  esercitate
abitualmente; 
    l) i redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro  autonomo  non
esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di  fare,  non
fare o permettere; 
    m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di  spesa,  i
premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande  musicali   e   filo-drammatiche   che   perseguono   finalita'
dilettantistiche,  e  quelli  erogati   nell'esercizio   diretto   di
attivita'  sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle  Federazioni
sportive nazionali,  dall'Unione  Nazionale  per  l'Incremento  delle
Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione  sportiva  e  da
qualunque organismo,  comunque  denominato,  che  persegua  finalita'
sportive dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto.  Tale
disposizione  si  applica  anche  ai   rapporti   di   collaborazione
coordinata e continuativa di carattere  amministrativo-gestionale  di
natura non professionale resi in favore di  societa'  e  associazioni
sportive dilettantistiche; (138) 
    n)  le  plusvalenze  realizzate  a  seguito   di   trasformazione
eterogenea  di  cui  all'articolo  171,  comma  2,  ove  ricorrono  i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 
  1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere  c),  c-bis)  e
c-ter)  del  comma  1,   si   considerano   cedute   per   prime   le
partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari,  i  contratti,  i
certificati e diritti,  nonche'  le  valute  ed  i  metalli  preziosi
acquisiti in data piu' recente; in caso di chiusura o di cessione dei
rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'  recente.
(123) 
  1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso  di
valute estere rivenienti da depositi e conti  correnti  concorrono  a
formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza
dei depositi  e  conti  correnti  complessivamente  intrattenuti  dal
contribuente, calcolata secondo  il  cambio  vigente  all'inizio  del
periodo di riferimento sia superiore a  cento  milioni  di  lire  per
almeno sette giorni lavorativi continui. 
  1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere  cter)
, cquater) e  cquinquies)  si  comprendono  anche  quelli  realizzati
mediante rimborso  o  chiusura  delle  attivita'  finanziarie  o  dei
rapporti ivi indicati,  sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso. Fra  le
plusvalenze di cui alla lettera c-ter) si comprendono anche quelle di
rimborso delle quote o azioni di organismi di investimento collettivo
del risparmio realizzate mediante conversione di quote o azioni da un
comparto ad altro comparto del  medesimo  organismo  di  investimento
collettivo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 4, comma
3) che "Le disposizioni degli  articoli  67,  commi  1,  lettere  c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n.  2),
ultimo periodo, e  68,  commi  3,  4  e  5,  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006." 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (125) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
496) che "In caso di cessioni  a  titolo  oneroso  di  beni  immobili
acquistati o costruiti da non piu'  di  cinque  anni,  e  di  terreni
suscettibili di  utilizzazione  edificatoria  secondo  gli  strumenti
urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,  all'atto   della
cessione e su richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in
deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1,  lettera  b),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, sulle plusvalenze realizzate  si  applica  un'imposta,
sostituiva dell'imposta sul reddito, del 12,50 per cento". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (138) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla
L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 35, comma  5)  che
"Nelle   parole   "esercizio   diretto    di    attivita'    sportive
dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma  1,  lettera  m),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  sono  ricomprese  la  formazione,  la  didattica,  la
preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (164) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 3,  comma  1)  che  "Le
ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento di cui all'articolo 44 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo  67,
comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del medesimo testo  unico,
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26 per cento". 
                               Art. 68 
                             Plusvalenze 
 
  1. Le plusvalenze  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi
percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o  il  costo
di costruzione  del  bene  ceduto,  aumentato  di  ogni  altro  costo
inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui  alla  lettera  b)
del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti per donazione si  assume  come
prezzo di acquisto  o  costo  di  costruzione  quello  sostenuto  dal
donante. 
  2. Per i terreni di cui alla lettera a) comma  1  dell'articolo  67
acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione  o
delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore  normale  nel
quinto  anno  anteriore.  Il  costo  dei  terreni  stessi   acquisiti
gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni  acquisiti
gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore  normale  del
terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere  ovvero
a  quella  di  inizio  della  costruzione.  Il  costo   dei   terreni
suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b)  del
comma 1  dell'articolo  67  e'  costituito  dal  prezzo  di  acquisto
aumentato di ogni altro  costo  inerente,  rivalutato  in  base  alla
variazione dell'indice dei prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale  sull'incremento  di
valore degli immobili.  Per  i  terreni  acquistati  per  effetto  di
successione o donazione si assume come prezzo di acquisto  il  valore
dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od  in  seguito
definito e  liquidato,  aumentato  di  ogni  altro  costo  successivo
inerente, nonche' dell'imposta  comunale  sull'incremento  di  valore
degli immobili e di successione. 
  3. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1  dell'articolo
67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il
40 per cento del loro ammontare,  sono  sommate  algebricamente  alla
corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le  minusvalenze
sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza   e'   riportata   in
deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento  dell'ammontare  delle
plusvalenze dei  periodi  successivi,  ma  non  oltre  il  quarto,  a
condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi  relativa
al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
(123) (134) 
  4. Le plusvalenze realizzate mediante  la  cessione  dei  contratti
stipulati  con  associanti  non  residenti  che  non  soddisfano   le
condizioni di cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo
periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e  c-bis)  del
comma  1  dell'articolo  67  realizzate  mediante  la   cessione   di
partecipazioni al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e  strumenti
finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),  e  contratti
di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati ((da
societa' residenti  in  uno  Stato  o  territorio  a  regime  fiscale
privilegiato incluso nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, anche)) a seguito
dell'esercizio dell'interpello secondo  le  modalita'  del  comma  5,
lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle  condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono  a
formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione  del
periodo precedente non si applica alle partecipazioni,  ai  titoli  e
agli strumenti finanziari di cui  alla  citata  lettera  c-bis),  del
comma 1, dell'articolo 67, emessi  da  societa'  i  cui  titoli  sono
negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi
precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se
le  minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'
riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che  sia
indicata  nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa   al   periodo
d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.  ((Qualora
il contribuente intenda far valere la  sussistenza  delle  condizioni
indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non  abbia
presentato l'istanza di interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del
comma 5 dell'articolo 167  ovvero,  avendola  presentata,  non  abbia
ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze  derivanti
dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati
in Stati o territori inclusi nel decreto o nel provvedimento  di  cui
all'articolo 167, comma 4, deve essere segnalata nella  dichiarazione
dei redditi da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o
incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica  la
sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.)) (123) (133) ((172)) 
  ((4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese
ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 47, comma 4; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.)) ((172)) 
  5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di
cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo  67  sono  sommate
algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle
perdite di cui alla lettera c-quater) e  alle  plusvalenze  ed  altri
proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma  1  dello  stesso
articolo 67; se l'ammontare complessivo delle  minusvalenze  e  delle
perdite e' superiore all'ammontare complessivo  delle  plusvalenze  e
degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere  portata  in  deduzione,
fino a concorrenza, dalle  plusvalenze  e  dagli  altri  redditi  dei
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che
sia indicata nella dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta  nel  quale  le  minusvalenze  e  le  perdite  sono   state
realizzate. (123) 
  6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis)  e  c-ter)  del
comma 1 dell'articolo 67 sono  costituite  dalla  differenza  tra  il
corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni
rimborsati ed il costo  od  il  valore  di  acquisto  assoggettato  a
tassazione, aumentato di ogni onere inerente  alla  loro  produzione,
compresa l'imposta di successione e donazione, con  esclusione  degli
interessi passivi. Nel caso di acquisto per  successione,  si  assume
come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato  agli
effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti  da
tale  imposta,  il  valore  normale  alla  data  di  apertura   della
successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come  costo
il costo del donante. Per le azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
acquisite sulla base  di  aumento  gratuito  del  capitale  il  costo
unitario e' determinato ripartendo il  costo  originario  sul  numero
complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le
partecipazioni nelle societa' indicate dall'articolo 5, il  costo  e'
aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e
dal  costo  si  scomputano,  fino  a  concorrenza  dei  redditi  gia'
imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute
a termine si assume come costo il valore della  valuta  al  cambio  a
pronti vigente alla data di stipula del  contratto  di  cessione.  Il
costo o valore di acquisto e' documentato a  cura  del  contribuente.
Per le valute estere prelevate  da  depositi  e  conti  correnti,  in
mancanza della documentazione del costo,  si  assume  come  costo  il
valore della valuta al minore dei cambi mensili  accertati  ai  sensi
dell'articolo  110,  comma  9,  nel  periodo  d'imposta  in  cui   la
plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate  con  gli
stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 
  6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma  1,
dell'articolo  67  derivanti  dalla  cessione  di  partecipazioni  al
capitale in societa' di  cui  all'articolo  5,  escluse  le  societa'
semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73,  comma  1,
lettera a), costituite da non piu' di sette anni, possedute da almeno
tre anni, ovvero dalla cessione  degli  strumenti  finanziari  e  dei
contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
relativi  alle  medesime  societa',   rispettivamente   posseduti   e
stipulati da almeno tre anni,  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella  misura  in  cui,
entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in  societa'
di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma  1,  lettera  a),  che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale sociale o l'acquisto di  partecipazioni  al  capitale  delle
medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu'  di
tre anni. (161) 
  6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis  non  puo'
in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla societa'
le cui partecipazioni sono  oggetto  di  cessione,  nei  cinque  anni
anteriori alla cessione, per l'acquisizione  o  la  realizzazione  di
beni materiali ammortizzabili, diversi  dagli  immobili,  e  di  beni
immateriali  ammortizzabili,  nonche'  per   spese   di   ricerca   e
sviluppo.(161) 
  7.  Agli  effetti  della   determinazione   delle   plusvalenze   e
minusvalenze: 
    a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata,  nonche'
dal costo o valore di acquisto si scomputano i  redditi  di  capitale
maturati  ma  non  riscossi,  diversi  da  quelli   derivanti   dalla
partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta  sul  reddito
delle societa' e dagli utili relativi ai  titoli  ed  agli  strumenti
finanziari di  cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  e  ai
contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b); (123) 
    b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di  voto  o
di partecipazione indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo
67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta  nel
quale  si  e'  verificato  il  superamento   delle   percentuali   si
considerano percepiti in tale periodo; 
    c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si
assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di
effettuazione del prelievo; 
    d) per  le  cessioni  di  metalli  preziosi,  in  mancanza  della
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate
in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; 
    e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza
dei  rapporti  indicati  nella  lettera  c-quater),   del   comma   1
dell'articolo 67,  il  corrispettivo  e'  costituito  dal  prezzo  di
cessione, eventualmente aumentato o  diminuito  dei  premi  pagati  o
riscossi su opzioni; 
    f)  nei  casi  di  dilazione  o  rateazione  del  pagamento   del
corrispettivo la plusvalenza  e'  determinata  con  riferimento  alla
parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente
alle somme percepite nel periodo d'imposta. 
  8.  I  redditi  di  cui  alla  lettera  c-quater)   del   comma   1
dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla   somma   algebrica   dei
differenziali positivi o negativi, nonche' degli  altri  proventi  od
oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a  ciascuno  dei  rapporti
ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e
degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6
e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo  che  l'opzione  non
sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono  a  formare  il
reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e'  esercitata  ovvero
scade il termine stabilito per il suo esercizio.  Qualora  a  seguito
dell'esercizio dell'opzione siano cedute le  attivita'  di  cui  alle
lettere c), c-bis) o c-ter),  dell'articolo  67,  i  premi  pagati  o
riscossi  concorrono  alla   determinazione   delle   plusvalenze   o
minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e
minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di  merci  non
concorrono a formare il reddito, anche se la  cessione  e'  posta  in
essere in dipendenza dei rapporti indicati  nella  lettera  c-quater)
del comma 1 dell'articolo 67. 
  9. Le  plusvalenze  e  gli  altri  proventi  di  cui  alla  lettera
c-quinquies) del comma 1  dell'articolo  67,  sono  costituiti  dalla
differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme  od
il valore normale dei  beni  rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati
ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni  onere  inerente  alla
loro  produzione,  con  esclusione  degli  interessi   passivi.   Dal
corrispettivo percepito e dalla  somma  rimborsata  si  scomputano  i
redditi di capitale derivanti dal rapporto  ceduto  maturati  ma  non
riscossi  nonche'  i  redditi  di  capitale  maturati  a  favore  del
creditore originario ma non riscossi. Si  applicano  le  disposizioni
della lettera f) del comma 7. 
                                                              ((172)) 
 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 4,  comma
3) che "Le disposizioni degli  articoli  67,  commi  1,  lettere  c),
numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7,
del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto
per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo
periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come  modificate  dal
presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il Decreto 2 aprile 2008 (in G.U. 16/4/2008,  n.  90)  ha  disposto
(con l'art. 2, comma 2) che "Agli effetti dell'applicazione dell'art.
68, comma 3, del Tuir, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate  a
decorrere dal 1° gennaio 2009 concorrono alla formazione del  reddito
imponibile per il 49,72 per cento del loro ammontare. Resta ferma  la
misura del  40  per  cento  per  le  plusvalenze  e  le  minusvalenze
derivanti da atti di realizzo posti in  essere  anteriormente  al  1°
gennaio 2009, ma i cui  corrispettivi  siano  in  tutto  o  in  parte
percepiti a decorrere dalla stessa data". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
583, lettera  e))  che  a  partire  dall'anno  d'imposta  2014,  sono
abrogati le agevolazioni fiscali e  i  crediti  di  imposta,  con  la
conseguente  cancellazione  dei  relativi  stanziamenti  iscritti  in
bilancio, di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  3)  che  il  presente
articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di
aziende nonche' per la costituzione e  il  trasferimento  di  diritti
reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior  corrispettivo  non  e'
presumibile soltanto sulla  base  del  valore  anche  se  dichiarato,
accertato o definito ai fini  dell'imposta  di  registro  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
ovvero delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
                              Art. 69 
                     ((Premi, vincite e indennita' 
 
 
    1. I premi e le vincite di  cui  alla  lettera  d)  del  comma  1
dell'articolo  81  costituiscono  reddito  per   l'intero   ammontare
percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione. 
    2. Le indennita', i rimborsi forfettari, i premi e i compensi  di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo  81  non  concorrono  a
formare il reddito per un importo non superiore complessivamente  nel
periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresi',  a  formare
il reddito  i  rimborsi  di  spese  documentate  relative  al  vitto,
all'alloggio, al viaggio e al trasporto  sostenute  in  occasione  di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.)) 
                                Art. 70 
                     ((Redditi di natura fondiaria 
 
  1. I censi, le decime, i quartesi e gli  altri  redditi  di  natura
fondiaria non determinabili catastalmente, ancorche'  consistenti  in
prodotti del fondo o commisurati  ad  essi,  e  i  redditi  dei  beni
immobili situati nel territorio dello Stato che non sono e non devono
essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita, concorrono  a
formare il reddito complessivo nell'ammontare e  per  il  periodo  di
imposta in cui sono percepiti. 
  2. I redditi  dei  terreni  e  dei  fabbricati  situati  all'estero
concorrono. alla formazione del  reddito  complessivo  nell'ammontare
netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero  per
il corrispondente periodo di imposta o, in caso  di  difformita'  dei
periodi di imposizione, per il  periodo  di  imposizione  estero  che
scade nel corso di quello italiano.  I  redditi  dei  fabbricati  non
soggetti ad imposte sui  redditi  nello  Stato  estero  concorrono  a
periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a  titolo  di  deduzione
forfetaria delle spese.)) 
                               Art. 71 
                            Altri redditi 
 
  1. I redditi di cui alla lettera g) del comma  1  dell'articolo  81
costituiscono  reddito  per  l'ammontare  percepito  nel  periodo  di
imposta,  ridotto  del  25  per  cento  se  i   diritti   dalla   cui
utilizzazione derivano sono stati acquistati a titolo oneroso. 
  2. I redditi  di  cui  alle  lettere  h),  i)  e  l)  del  comma  1
dell'articolo 81 sono costituiti  dalla  differenza  tra  l'ammontare
percepito nel periodo di imposta e le spese  specificamente  inerenti
alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e 
  h-bis)  del  predetto  articolo  81  sono   determinate   a   norma
dell'articolo 54. 
  ((2-bis. In deroga alla disposizione di cui  al  comma  2,  per  le
operazioni di cui all' articolo 67, comma 1,  lettera  i),  poste  in
essere dai soggetti che svolgono le attivita' di cui all'articolo 29,
eccedenti i limiti di cui  al  comma  2,  lettera  c),  del  predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditivita' di cui ai commi
2 e 3 dell'articolo 56-bis. Le disposizioni del  presente  comma  non
incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui alla legge  7
aprile 2003, n. 80)). 

TITOLO II
((IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
SOCIETA’))

Capo
I
((SOGGETTI
PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI))

                                Art. 72
                      ((Presupposto dell'imposta

    1.  Presupposto  dell'imposta  sul  reddito  delle societa' e' il
  possesso  dei  redditi  in  denaro  o  in  natura  rientranti nelle
  categorie indicate nell'articolo 6.))
                               Art. 73 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa': 
    a) le societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per  azioni,  le
societa' a responsabilita' limitata, le  societa'  cooperative  e  le
societa' di mutua assicurazione, nonche' le societa' europee  di  cui
al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le societa' cooperative europee di
cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel  territorio  dello
Stato; 
    b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', nonche'  i
trust, residenti nel territorio dello Stato, che  hanno  per  oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali; 
    c) gli enti pubblici e privati diversi dalle  societa',  i  trust
che non hanno per  oggetto  esclusivo  o  principale  l'esercizio  di
attivita'  commerciale  nonche'   gli   organismi   di   investimento
collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato; 
    d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i trust,  con  o
senza personalita' giuridica,  non  residenti  nel  territorio  dello
Stato. 
  2. Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c)
del comma 1,  si  comprendono,  oltre  alle  persone  giuridiche,  le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le  altre  organizzazioni
non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali
il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e  autonomo.
Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del  comma  1  sono
comprese anche le societa' e le associazioni  indicate  nell'articolo
5. Nei casi in cui i  beneficiari  del  trust  siano  individuati,  i
redditi  conseguiti  dal  trust  sono  imputati  in  ogni   caso   ai
beneficiari in proporzione alla quota di  partecipazione  individuata
nell' atto di costituzione del trust o in altri documenti  successivi
ovvero, in mancanza, in parti uguali. 
  3. Ai fini delle imposte sui redditi si  considerano  residenti  le
societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo  di  imposta
hanno la sede legale  o  la  sede  dell'amministrazione  o  l'oggetto
principale  nel  territorio  dello  Stato.  Si  considerano  altresi'
residenti nel territorio dello Stato gli  organismi  di  investimento
collettivo  del  risparmio  istituiti  in  Italia  e,   salvo   prova
contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto  istituiti
in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno  dei  beneficiari  del
trust siano fiscalmente residenti  nel  territorio  dello  Stato.  Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello  Stato  i  trust
istituiti in uno Stato diverso  da  quelli  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un  soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui  in  favore  del  trust
un'attribuzione che importi il trasferimento di  proprieta'  di  beni
immobili o la  costituzione  o  il  trasferimento  di  diritti  reali
immobiliari, anche per quote, nonche' vincoli di  destinazione  sugli
stessi. (133) 
  4.  L'oggetto  esclusivo  o  principale  dell'ente   residente   e'
determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo  statuto,
se esistenti in  forma  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata
autenticata  o  registrata.  Per  oggetto   principale   si   intende
l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi  primari
indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. 
  5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette
forme, l'oggetto principale dell'ente  residente  e'  determinato  in
base all'attivita' effettivamente  esercitata  nel  territorio  dello
Stato; tale disposizione si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
residenti. 
  5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione di  societa'  ed  enti,  che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,
primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, se, in alternativa: 
    a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma , del codice  civile,  da  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato; 
    b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o  altro
organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri
residenti nel territorio dello Stato. (126) 
  5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza  del  controllo  di
cui al comma 5-bis, rileva  la  situazione  esistente  alla  data  di
chiusura dell'esercizio o periodo di  gestione  del  soggetto  estero
controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene  conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
(126) 
  5-quater. Salvo  prova  contraria,  si  considerano  residenti  nel
territorio dello Stato le societa'  o  enti  il  cui  patrimonio  sia
investito in misura prevalente ((in quote o azioni  di  organismi  di
investimento  collettivo  del  risparmio   immobiliari)),   e   siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi  primo
e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni  possedute  da
soggetti diversi dalle societa'. 
  5-quinquies. I redditi degli organismi di  investimento  collettivo
del risparmio istituiti  in  Italia,  diversi  ((dagli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio immobiliari)), e di quelli  con
sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al collocamento nel  territorio
dello  Stato,  di  cui  all'articolo  11-bis  del  decreto-legge   30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti  dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto  incaricato  della
gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute
operate sui redditi di capitale sono  a  titolo  definitivo.  Non  si
applicano le ritenute previste dai commi 2 e 3 dell'articolo  26  del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e  successive  modificazioni,  sugli
interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi bancari,  e
le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo  26  e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 14)  che  "La
disposizione di cui al comma 13 ha effetto a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (142) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
69) che la presente modifica esplica effetto a partire dal 1°  luglio
2011. 
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AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, ha disposto (con  l'art.  2,  comma
24) che la presente modifica ha effetto a decorrere  dal  1°  gennaio
2012. 
                               Art. 74 
                       Stato ed enti pubblici 
 
  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli  ad
ordinamento autonomo, anche se dotati di  personalita'  giuridica,  i
comuni, i consorzi tra  enti  locali,  le  associazioni  e  gli  enti
gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le
regioni non sono soggetti all'imposta. 
  2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale: 
    a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici; 
    b)  l'esercizio  di  attivita'  previdenziali,  assistenziali   e
sanitarie da parte di enti pubblici istituiti  esclusivamente  a  tal
fine, comprese le aziende sanitarie locali ((nonche'  l'esercizio  di
attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti  privati  di
previdenza obbligatoria)). 
                               Art. 75 
                           Base imponibile 
 
  1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto,  determinato
secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le  societa'
e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo  73,
del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera  c)  e
dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla
lettera d). 
  2. Le societa' residenti  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo 73 e quelle  non  residenti  di  cui  alla  lettera  d)
possono determinare il reddito secondo le disposizioni del  capo  VI.
((146)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n.  148,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma
36-quinquies) che "L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'
di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  dovuta  dai  soggetti   indicati
nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.  724,  e'
applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali". 
                               Art. 76 
                          Periodo d'imposta 
 
  1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali
corrisponde  una  obbligazione  tributaria  autonoma   salvo   quanto
stabilito negli articoli 80 e 84. 
  2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo  di
gestione della  societa'  o  dell'ente,  determinato  dalla  legge  o
dall'atto costitutivo. Se  la  durata  dell'esercizio  o  periodo  di
gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e'
determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta  e'  costituito
dall'anno solare. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004". 
                                Art. 77 
                        Aliquota dell'imposta 
 
  1. L'imposta  e'  commisurata  al  reddito  complessivo  netto  con
l'aliquota del ((24 per cento)). (133) ((174)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
    La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art.  1,  comma
34) che la presente modifica  si  applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
    La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto: 
    - ( con l'art. 1, comma 61) che la presente modifica si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per  i  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016; 
    - (con l'art.  1,  comma  65)  che  "Per  gli  enti  creditizi  e
finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  87,  e
per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo  77  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'  applicata  con  una
addizionale di 3,5 punti percentuali"; 
    - (con l'art. 1, comma 69) che "Le disposizioni di cui  ai  commi
da 65 a 68 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta  successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2016". 
                               Art. 78 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
 
  1.  Dall'imposta  lorda  si  detrae  fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ((...))  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (154) ((162)) 
  1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino  a  concorrenza  del  suo
ammontare, un  importo  pari  al  19  per  cento  dell'onere  di  cui
all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies). 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (154) 
  La L. 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4)  che
la modifica al presente articolo decorre dal 2013. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (162) 
  Il D.L. 28 dicembre 2013,  n.  149,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art.  14,  comma
5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre  dal  1º
gennaio 2014. 
                              Art. 78-bis
                    (((Altre attivita' agricole)

    1.   Per   le  attivita'  dirette  alla  produzione  di  vegetali
  esercitate oltre il limite di cui all'articolo 29, comma 2, lettera
  b),  il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il
  reddito di impresa nell'ammontare corrispondente al reddito agrario
  relativo  alla  superficie  sulla  quale  la  produzione insiste in
  proporzione alla superficie eccedente.
    2.  Per  le  attivita' dirette alla manipolazione, conservazione,
  trasformazione,  valorizzazione  e  commercializzazione di prodotti
  diversi  da  quelli indicati nell'articolo 29, comma 2, lettera c),
  ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
  dall'allevamento  di  animali, il reddito e' determinato applicando
  all'ammontare  dei  corrispettivi  delle  operazioni  registrate  o
  soggette  a  registrazione  agli  effetti  dell'imposta  sul valore
  aggiunto,   conseguiti  con  tali  attivita',  il  coefficiente  di
  redditivita' del 15 per cento.
    3.  Per  le attivita' dirette alla fornitura di servizi di cui al
  terzo  comma  dell'articolo  2135  del codice civile, il reddito e'
  determinato   applicando   all'ammontare  dei  corrispettivi  delle
  operazioni  registrate  o  soggette  a  registrazione  agli effetti
  dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attivita', il
  coefficiente di redditivita' del 25 per cento.
    4.  Le  disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai
  soggetti  di  cui  all'articolo  87,  comma 1, lettere a), b) e d),
  nonche'   alle  societa'  in  nome  collettivo  ed  in  accomandita
  semplice.
    5.   Il   contribuente   ha   facolta'  di  non  avvalersi  delle
  disposizioni  di  cui al presente articolo. In tal caso l'opzione o
  la  revoca  per  la  determinazione del reddito nel modo normale si
  esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento recante norme
  per  il  riordino  della  disciplina  delle  opzioni  in materia di
  imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto
  del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre  1997,  n.  442, e
  successive modificazioni)).
                               Art. 79 
                     ((Scomputo degli acconti)) 
 
  ((1. I versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta
e  le  ritenute  alla  fonte  a  titolo  di  acconto  si   scomputano
dall'imposta a norma dell'articolo 22, salvo il disposto del comma  2
del presente articolo. 
  2. Le ritenute di cui al primo e al secondo comma dell'articolo  26
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e all'articolo 1 del  decreto-legge  2  ottobre  1981,  n.  546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n.  692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta
nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare  il  reddito
complessivo ancorche' non siano stati percepiti e  assoggettati  alla
ritenuta.  L'importo  da  scomputare  e'  calcolato  in   proporzione
all'ammontare degli interessi  e  altri  proventi  che  concorrono  a
formare il reddito.)) 
                               Art. 80 
                 Riporto o rimborso delle eccedenze 
 
  1. Se l'ammontare complessivo dei ((crediti per le  imposte  pagate
all'estero)), delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di
cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta  dovuta
il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in
diminuzione dell'imposta relativa al periodo di  imposta  successivo,
di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi  ovvero
di utilizzare la stessa in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 5, comma
3) che "Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004". 

Capo
II
((DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA’ E
DEGLI
ENTI COMMERCIALI RESIDENTI

Sezione
I
DETERMINAZIONE DELLA
BASE
IMPONIBILE))

                                  Art. 81 
                           ((Reddito complessivo 
 
 
      1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti 
    commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo
    73, da qualsiasi fonte provenga, e' considerato reddito d'impresa
    ed e' determinato secondo le disposizioni di questa sezione.)) 
                                Art. 82 
           ((Cessioni obbligatorie di partecipazioni sociali 
 
    1. Alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote 
  alienate a norma  degli  articoli  2357,  quarto  comma,  2357-bis,
  secondo  comma,  e  2359-ter,  del  codice   civile   e   a   norma
  dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
  si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86.)) 
                               Art. 83 
               Determinazione del reddito complessivo 
 
  1. Il reddito complessivo e'  determinato  apportando  all'utile  o
alla perdita risultante dal conto economico,  relativo  all'esercizio
chiuso  nel  periodo  d'imposta,  le  variazioni  in  aumento  o   in
diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti  nelle
successive disposizioni della presente sezione. In caso di  attivita'
che fruiscono  di  regimi  di  parziale  o  totale  detassazione  del
reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella  stessa
misura in cui assumerebbero rilevanza i  risultati  positivi.  Per  i
soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  19  luglio  2002,   ((anche   nella
formulazione derivante  dalla  procedura  prevista  dall'articolo  4,
comma 7-ter, del decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,))
valgono, anche in deroga alle disposizioni  dei  successivi  articoli
della presente sezione,  i  criteri  di  qualificazione,  imputazione
temporale e classificazione in bilancio previsti  da  detti  principi
contabili. (121) (133) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   modificati
dall'articolo  11  del  presente  decreto,  si  applicano  anche   ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio  di
applicazione dei principi contabili internazionali". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che le presenti  modifiche  si  apllicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 84 
                        Riporto delle perdite 
 
  1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata  con  le  stesse
norme  valevoli  per  la  determinazione  del  reddito,  puo'  essere
computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi
in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito  imponibile
di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale
ammontare. Per i soggetti che fruiscono di  un  regime  di  esenzione
dell'utile la perdita  e'  riportabile  per  l'ammontare  che  eccede
l'utile che  non  ha  concorso  alla  formazione  del  reddito  negli
esercizi precedenti. La perdita  e'  diminuita  dei  proventi  esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all' articolo 87, per la  parte
del loro ammontare che eccede i componenti negativi  non  dedotti  ai
sensi dell' articolo 109, comma 5. Detta differenza  potra'  tuttavia
essere computata in diminuzione del  reddito  complessivo  in  misura
tale che  l'imposta  corrispondente  al  reddito  imponibile  risulti
compensata da eventuali crediti di imposta,  ritenute  alla  fonte  a
titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle  eccedenze  di  cui
all'articolo 80. 
  2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data
di costituzione possono, con le modalita' previste al comma 1, essere
computate  in  diminuzione  del  reddito  complessivo   dei   periodi
d'imposta successivi  entro  il  limite  del  reddito  imponibile  di
ciascuno di essi e  per  l'intero  importo  che  trova  capienza  nel
reddito  imponibile  di  ciascuno  di  essi  a  condizione   che   si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva. 
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui  la
maggioranza  delle  partecipazioni  aventi  diritto  di  voto   nelle
assemblee  ordinarie  del  soggetto  che  riporta  le  perdite  venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a  titolo  temporaneo
e,  inoltre,  venga  modificata  l'attivita'  principale   in   fatto
esercitata nei  periodi  d'imposta  in  cui  le  perdite  sono  state
realizzate. La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta  in  corso  al  momento  del  trasferimento  od
acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori.  La  limitazione
non si applica qualora: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248; (126) 
    b) le partecipazioni siano relative a societa'  che  nel  biennio
precedente a  quello  di  trasferimento  hanno  avuto  un  numero  di
dipendenti mai inferiore alle dieci unita' e per le quali  dal  conto
economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino  un  ammontare  di   ricavi   e   proventi   dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello  risultante  dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori. 
((Al fine di disapplicare  le  disposizioni  del  presente  comma  il
contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,
comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei
diritti del contribuente)). 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 14)  che  "Le
disposizioni della lettera b) del comma 12 si applicano  ai  soggetti
le cui partecipazioni sono acquisite da terzi a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.  286,
ha disposto (con l'art. 36, comma  13)  che  "Le  disposizioni  della
lettera a) del comma 12 si applicano alle perdite relative  ai  primi
tre periodi d'imposta formatesi a decorrere dal periodo d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Per  le
perdite relative ai primi tre periodi d'imposta formatesi in  periodi
anteriori alla predetta data  resta  ferma  l'applicazione  dell'art.
37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 73)
che "Le disposizioni del secondo e del  terzo  periodo  del  comma  1
dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
introdotti dal comma  72  del  presente  articolo,  si  applicano  ai
redditi prodotti e agli utili  realizzati  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),  e),
g), numero 2),[...] si applicano a decorrere  dal  periodo  d'imposta
successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007.  [...]   Le
disposizioni di cui al comma 33, lettere  f)  e  g),  numero  1),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2007". 
                                Art. 85 
                               Ricavi 
 
  1. Sono considerati ricavi: 
    a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni  di
servizi alla cui produzione o al cui scambio e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa; 
    b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie,
di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi  quelli  strumentali,
acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; 
    c)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  azioni  o   quote   di
partecipazioni, anche non rappresentate da  titoli,  al  capitale  di
societa' ed enti  di  cui  all'articolo  73,  che  non  costituiscono
immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da  quelle  cui  si  applica
l'esenzione di cui all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni
al  cui  scambio  e'  diretta   l'attivita'   dell'impresa.   Se   le
partecipazioni sono nelle societa' o enti  di  cui  all'articolo  73,
comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'articolo 44; 
    d)  i  corrispettivi  delle  cessioni  di  strumenti   finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44 emessi da societa'  ed
enti di cui all'articolo 73, che non  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, diversi da quelli cui  si  applica  l'esenzione  di  cui
all'articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio  e'
diretta l'attivita' dell'impresa; 
    e) i corrispettivi delle cessioni  di  obbligazioni  e  di  altri
titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e
d) precedenti che  non  costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie,
anche se  non  rientrano  fra  i  beni  al  cui  scambio  e'  diretta
l'attivita' dell'impresa; 
    f) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui
alle precedenti lettere; 
    g) i contributi in denaro, o il  valore  normale  di  quelli,  in
natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; 
    h) i contributi spettanti esclusivamente  in  conto  esercizio  a
norma di legge. 
  2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale dei beni  di
cui al comma 1 assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'  estranee
all'esercizio dell'impresa. 
  3.  I  beni  di  cui  alle  lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali
nel bilancio. (133) 
  3-bis. In deroga al  comma  3,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni  finanziarie  gli
strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la  negoziazione.
(133) 
                                                              ((172)) 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha (con l'art. 5, comma 3)  che
il presente articolo si interpreta nel senso che per le  cessioni  di
immobili e di aziende nonche' per la costituzione e il  trasferimento
di  diritti  reali  sugli   stessi,   l'esistenza   di   un   maggior
corrispettivo non e' presumibile soltanto sulla base del valore anche
se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di  registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.
131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
                               Art. 86 
                      Plusvalenze patrimoniali 
 
  1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da  quelli
indicati nel comma  1  dell'articolo  85,  concorrono  a  formare  il
reddito: 
    a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
    b) se sono realizzate mediante il risarcimento,  anche  in  forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
    c) se i beni vengono assegnati ai soci o  destinati  a  finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa. 
  2. Nelle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1  la
plusvalenza e' costituita dalla differenza  fra  il  corrispettivo  o
l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri  accessori  di  diretta
imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla  formazione
del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di
avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante  cessione  a  titolo
oneroso.  Se  il   corrispettivo   della   cessione   e'   costituito
esclusivamente  da  beni  ammortizzabili,  anche  se  costituenti  un
complesso  o  ramo  aziendale,  e  questi  vengono   complessivamente
iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti  i
beni ceduti, si  considera  plusvalenza  soltanto  il  conguaglio  in
denaro eventualmente pattuito. 
  3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, la  plusvalenza
e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il  costo  non
ammortizzato dei beni. 
  4.  Le  plusvalenze  realizzate,  diverse  da  quelle  di  cui   al
successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a
formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono
state realizzate ovvero, se  i  beni  sono  stati  posseduti  per  un
periodo non inferiore a tre  anni,  o  a  un  anno  per  le  societa'
sportive professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei  successivi,  ma  non  oltre  il
quarto. La predetta scelta deve  risultare  dalla  dichiarazione  dei
redditi; se questa  non  e'  presentata  la  plusvalenza  concorre  a
formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio  in  cui  e'
stata realizzata.  Per  i  beni  che  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo articolo  87,  le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli  iscritti
come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i
beni acquisiti in data piu' recente. 
  ((4-bis. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese
ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi
dell'articolo 167, comma 4, per i quali sussiste la condizione di cui
al  comma  5,  lettera  a),  del  medesimo   articolo,   al   cedente
controllante  residente  nel  territorio  dello  Stato,  ovvero  alle
cedenti residenti sue controllate, spetta  un  credito  d'imposta  ai
sensi dell'articolo  165  in  ragione  delle  imposte  assolte  dalla
societa' partecipata sugli  utili  maturati  durante  il  periodo  di
possesso della partecipazione, in  proporzione  delle  partecipazioni
cedute  e  nei  limiti  dell'imposta   italiana   relativa   a   tali
plusvalenze. La detrazione del credito d'imposta di  cui  al  periodo
precedente spetta per l'ammontare dello  stesso  non  utilizzato  dal
cedente ai sensi dell'articolo 89, comma 3; tale ammontare,  ai  soli
fini dell'applicazione dell'imposta,  e'  computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi.)) ((172)) 
  5. La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede  di  concordato
preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e  minusvalenze
dei beni, comprese quelle relative alle  rimanenze  e  il  valore  di
avviamento. 
  5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e  7,  costituiscono
plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti  a  titolo
di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte
che eccede il valore fiscalmente riconosciuto  delle  partecipazioni.
(98) 
                                                              ((172)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  3)  che  il  presente
articolo si interpreta nel senso che per le cessioni di immobili e di
aziende nonche' per la costituzione e  il  trasferimento  di  diritti
reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior  corrispettivo  non  e'
presumibile soltanto sulla  base  del  valore  anche  se  dichiarato,
accertato o definito ai fini  dell'imposta  di  registro  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,
ovvero delle  imposte  ipotecaria  e  catastale  di  cui  al  decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 347. 
                                Art. 87 
                         Plusvalenze esenti 
 
  1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in  quanto
esenti nella misura del 95 per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3,  relativamente
ad azioni o quote di partecipazioni  in  societa'  ed  enti  indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle  stesse
equiparate, e nell'articolo 73, comprese quelle non rappresentate  da
titoli, con i seguenti requisiti: (122) (133) 
    a) ininterrotto possesso dal primo  giorno  del  dodicesimo  mese
precedente quello  dell'avvenuta  cessione  considerando  cedute  per
prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; (122) 
    b)  classificazione  nella   categoria   delle   immobilizzazioni
finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; 
    ((c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato  o
territorio diverso da quelli a regime  fiscale  privilegiato  inclusi
nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi  dell'articolo  167,
comma 4,  o,  alternativamente,  la  dimostrazione  anche  a  seguito
dell'esercizio dell'interpello di cui allo stesso articolo 167, comma
5, lettera b), che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin
dall'inizio del periodo  di  possesso,  l'effetto  di  localizzare  i
redditi in Stati o territori inclusi nel citato decreto.  Qualora  il
contribuente  intenda  far  valere  la  sussistenza  di  tale  ultima
condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di  interpello
ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta  favorevole,
la  percezione   di   plusvalenze   derivanti   dalla   cessione   di
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)); ((172)) 
    d) esercizio da parte della societa'  partecipata  di  un'impresa
commerciale secondo la definizione  di  cui  all'articolo  55.  Senza
possibilita' di prova contraria si presume che questo  requisito  non
sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui  valore
del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi
dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente
diretta l'attivita' dell'impresa, dagli  impianti  e  dai  fabbricati
utilizzati  direttamente  nell'esercizio  d'impresa.  Si  considerano
direttamente  utilizzati  nell'esercizio   d'impresa   gli   immobili
concessi in locazione finanziaria e i  terreni  su  cui  la  societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola. 
  1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria
delle immobilizzazioni finanziarie  e  di  quelle  appartenenti  alla
categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente  con
riferimento a ciascuna categoria. (123) 
  2. I requisiti  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d),  devono
sussistere  ininterrottamente,  al  momento  del   realizzo,   almeno
dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni
ivi previste, alle plusvalenze  realizzate  e  determinate  ai  sensi
dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente  alle  partecipazioni
al capitale o al patrimonio, ai titoli e  agli  strumenti  finanziari
similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2,  lettera  a)
ed ai contratti  di  cui  all'articolo  109,  comma  9,  lettera  b).
Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito  per  il  loro
intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui  all'articolo
109, comma 9, lettera b), che non soddisfano  le  condizioni  di  cui
all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. (123) 
  4. Fermi rimanendo quelli di cui alle  lettere  a),  b)  e  c),  il
requisito di cui alla lettera d)  del  comma  1  non  rileva  per  le
partecipazioni in societa' i cui titoli sono  negoziati  nei  mercati
regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche
di  vendita  si  applica  l'esenzione  di  cui  ai  commi   1   e   3
indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla  predetta
lettera d). 
  5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'  consiste  in
via esclusiva  o  prevalente  nell'assunzione  di  partecipazioni,  i
requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle
societa' indirettamente  partecipate  e  si  verificano  quando  tali
requisiti   sussistono   nei   confronti   delle   partecipate    che
rappresentano la maggior parte  del  valore  del  patrimonio  sociale
della partecipante. 
  6. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis. (123) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 18 NOVEMBRE 2005, N.247. (123) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1  gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  er  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le  cessioni
effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha  effetto  per
le  plusvalenze  realizzate  a  decorrere   dal   periodo   d'imposta
successivo a quello  in  corso  al  31  dicembre  2007;  resta  ferma
l'esenzione in misura  pari  all'84  per  cento  per  le  plusvalenze
realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle  svalutazioni
dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a  quello  in
corso al 1° gennaio 2004". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo  quanto  previsto  dal
comma  89,  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta   che   inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  fino  al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
                               Art. 88 
 
                        Sopravvenienze attive 
 
  1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o  altri  proventi
conseguiti  a  fronte  di  spese,  perdite  od  oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i  ricavi  o
altri proventi conseguiti per ammontare superiore  a  quello  che  ha
concorso a formare il reddito  in  precedenti  esercizi,  nonche'  la
sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri  dedotti  o  di
passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 
  2.  Se  le  indennita'  di  cui  alla  lettera  b)  del   comma   1
dell'articolo 86 vengono conseguite per ammontare superiore a  quello
che  ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti  esercizi,
l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma  del  comma  4  del
detto articolo. 
  3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: 
    a) le indennita' conseguite a titolo di  risarcimento,  anche  in
forma assicurativa, di  danni  diversi  da  quelli  considerati  alla
lettera f) del comma 1 dell'articolo 85 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 86; 
    b) i proventi in denaro  o  in  natura  conseguiti  a  titolo  di
contributo o di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere
g) e h) del comma 1 dell'articolo 85 e quelli per l'acquisto di  beni
ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento  adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio  in  cui
sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in  cui  sono
stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto.  Sono  fatte
salve le agevolazioni connesse  alla  realizzazione  di  investimenti
produttivi concesse nei  territori  montani  di  cui  alla  legge  31
gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato  con  decreto
del Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,  per  la
decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si
considerano contributi o liberalita' i  finanziamenti  erogati  dallo
Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome  per  la  costruzione,
ristrutturazione  e  manutenzione  straordinaria  ed   ordinaria   di
immobili di edilizia residenziale  pubblica  concessi  agli  Istituti
autonomi per le case  popolari,  comunque  denominati,  e  agli  enti
aventi le stesse finalita' sociali dei predetti  Istituti,  istituiti
nella  forma  di  societa'  che   rispondono   ai   requisiti   della
legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e
che siano costituiti e operanti  alla  data  del  31  dicembre  2013,
nonche'  quelli  erogati  alle  cooperative  edilizie  a   proprieta'
indivisa e di  abitazione  per  la  costruzione,  ristrutturazione  e
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria   di   immobili   destinati
all'assegnazione in godimento o locazione. 
  ((3-bis.  Non  costituiscono  sopravvenienze  attive,   in   quanto
escluse, i contributi percepiti a titolo di liberalita' dai  soggetti
sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio  1999,  n.  270,
dal  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  ovvero  alle
procedure di crisi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  16
novembre 2015, n.  180  nonche'  alla  procedura  di  amministrazione
straordinaria  di  cui  all'articolo  70  e  seguenti   del   decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ad  esclusione  di  quelli
provenienti da societa' controllate dall'impresa o controllate  dalla
stessa  societa'  che  controlla  l'impresa.  Le   disposizioni   del
precedente periodo si applicano anche  ai  contributi  percepiti  nei
ventiquattro   mesi   successivi   alla   chiusura   delle   predette
procedure.)) ((175)) 
  4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in  denaro
o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e
agli enti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettere  a)  e  b),  dai
propri soci, ne' gli apporti effettuati dai possessori  di  strumenti
similari alle azioni. (172) 
  4-bis. La rinuncia dei soci ai crediti si considera  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede il  relativo  valore  fiscale.  A  tal
fine, il  socio,  con  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio,
comunica  alla  partecipata  tale  valore;   in   assenza   di   tale
comunicazione, il valore fiscale del credito e' assunto pari a  zero.
Nei casi di operazioni di conversione del credito  in  partecipazioni
si applicano le disposizioni  dei  periodi  precedenti  e  il  valore
fiscale delle medesime partecipazioni viene  assunto  in  un  importo
pari al valore fiscale del credito oggetto di conversione,  al  netto
delle perdite sui crediti eventualmente deducibili per  il  creditore
per effetto della conversione stessa. (172) 
  4-ter. Non  si  considerano,  altresi',  sopravvenienze  attive  le
riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato  fallimentare
o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti, previste
in Stati o territori con  i  quali  esiste  un  adeguato  scambio  di
informazioni, o per effetto della  partecipazione  delle  perdite  da
parte dell'associato in partecipazione.  In  caso  di  concordato  di
risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo  comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  pubblicato  nel
registro delle imprese o di procedure estere equivalenti a queste, la
riduzione dei  debiti  dell'impresa  non  costituisce  sopravvenienza
attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di
cui all'articolo 84, senza considerare  il  limite  dell'ottanta  per
cento, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari  assimilati  di
cui al comma 4 dell'articolo 96. Ai fini del presente comma  rilevano
anche  le  perdite  trasferite  al  consolidato  nazionale   di   cui
all'articolo  117  e  non  ancora  utilizzate.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche per le operazioni di cui  al  comma
4-bis. (172) 
  5. In caso di cessione del contratto di  locazione  finanziaria  il
valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6,  comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 2), che le presenti modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del
D.Lgs. medesimo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (175) 
  Il D.L. 14 febbraio 2016, n. 18 ha disposto (con l'art.  14,  comma
2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai  contributi
percepiti a partire dal periodo di imposta  in  corso  alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Limitatamente  ai
contributi percepiti nel periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, l'esclusione di cui al  comma
3-bis dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, come modificato  dal  comma  1,  e'  riconosciuta  mediante  una
deduzione  dal  reddito  ripartita  in  cinque  quote   costanti   da
effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi
d'imposta   successivi,   sempre   che   tali   proventi   concorrano
integralmente a formare il reddito nell'esercizio in cui  sono  stati
incassati". 
                                Art. 89 
                       Dividendi ed interessi 
 
  1.  Per  gli  utili  derivanti  dalla  partecipazione  in  societa'
semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti  nel
territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 5. 
  2. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma  e  sotto  qualsiasi
denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,  dalle
societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere  a),  b)  e
c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio  in  cui  sono
percepiti in  quanto  esclusi  dalla  formazione  del  reddito  della
societa'  o  dell'ente  ricevente  per  il  95  per  cento  del  loro
ammontare.  La  stessa  esclusione  si  applica  alla   remunerazione
corrisposta relativamente ai contratti di cui all'articolo 109, comma
9, lettera b), e alla remunerazione dei  finanziamenti  eccedenti  di
cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue  parti
correlate, anche in sede di accertamento. (123) 
  2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e
strumenti  finanziari  similari   alle   azioni   detenuti   per   la
negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla  formazione
del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti. (133) 
  3. ((Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera
a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si  applica  agli  utili
provenienti da soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera  d),
e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo  109,
comma 9, lettera b), stipulati  con  tali  soggetti,  se  diversi  da
quelli residenti in Stati o territori a regime  fiscale  privilegiato
inclusi  nel  decreto  o   nel   provvedimento   emanati   ai   sensi
dell'articolo 167, comma 4, o,  se  ivi  residenti,  sia  dimostrato,
anche a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo
167, comma 5, lettera  b),  il  rispetto  delle  condizioni  indicate
nell'articolo 87, comma 1, lettera c). Ove la dimostrazione operi  in
applicazione della lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 167,
per gli utili di  cui  al  periodo  precedente,  e'  riconosciuto  al
soggetto controllante residente nel territorio  dello  Stato,  ovvero
alle sue controllate residenti  percipienti  gli  utili,  un  credito
d'imposta ai sensi dell'articolo 165 in ragione delle imposte assolte
dalla societa' partecipata sugli utili maturati durante il periodo di
possesso della partecipazione, in proporzione degli utili  conseguiti
e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili.  Ai  soli
fini  dell'applicazione   dell'imposta,   l'ammontare   del   credito
d'imposta di cui al periodo precedente e' computato  in  aumento  del
reddito complessivo. Se nella dichiarazione e' stato omesso  soltanto
il computo del credito d'imposta in aumento del reddito  complessivo,
si puo' procedere  di  ufficio  alla  correzione  anche  in  sede  di
liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  dei
redditi. Ai fini del presente comma, si  considerano  provenienti  da
societa' residenti in Stati o territori  a  regime  privilegiato  gli
utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali societa'
o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto,
in altre societa' residenti all'estero  che  conseguono  utili  dalla
partecipazione in societa' residenti in Stati o  territori  a  regime
privilegiato e nei limiti di  tali  utili.  Qualora  il  contribuente
intenda far valere la sussistenza  delle  condizioni  indicate  nella
lettera c) del comma 1  dell'articolo  87  ma  non  abbia  presentato
l'istanza di  interpello  prevista  dalla  lettera  b)  del  comma  5
dell'articolo 167 ovvero, avendola  presentata,  non  abbia  ricevuto
risposta  favorevole,  la  percezione   di   utili   provenienti   da
partecipazioni in imprese  o  enti  esteri  localizzati  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo
167, comma 4, deve essere segnalata nella dichiarazione  dei  redditi
da parte del socio  residente;  nei  casi  di  mancata  o  incompleta
indicazione nella dichiarazione dei redditi si  applica  la  sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 8,  comma  3-ter,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.)) Concorrono in ogni caso  alla
formazione del  reddito  per  il  loro  intero  ammontare  gli  utili
relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera  b),
che non soddisfano le condizioni di cui  all'articolo  44,  comma  2,
lettera a), ultimo periodo. (123) (133) ((172)) 
  4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e  47,  ove
compatibili. 
  5. Se la misura non e' determinata per iscritto  gli  interessi  si
computano al saggio legale. 
  6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a 
  contratti  "pronti  contro  termine"  che  prevedono  l'obbligo  di
rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il  reddito  del
cessionario per  l'ammontare  maturato  nel  periodo  di  durata  del
contratto. La differenza positiva o negativa tra il  corrispettivo  a
pronti e quello a termine, al netto degli  interessi  maturati  sulle
attivita'  oggetto  dell'operazione  nel  periodo   di   durata   del
contratto, concorre a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio. 
  7. Per i contratti di conto corrente e per le  operazioni  bancarie
regolate in conto corrente, compresi i conti correnti  reciproci  per
servizi resi intrattenuti tra  aziende  e  istituti  di  credito,  si
considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di  legge
o di contratto. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1  gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che "Le disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo  quanto  previsto  dal
comma  89,  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta   che   inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  fino  al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, nonche' agli utili distribuiti  ed  alle
plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo  di  imposta.
Per tali utili  e  plusvalenze  il  credito  d'imposta  previsto  dal
presente  articolo  e'  riconosciuto  per  le  imposte  pagate  dalla
societa'  controllata  a  partire  dal   quinto   periodo   d'imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
                                Art. 90 
                         Proventi immobiliari 
 
  1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni  strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o  al  cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono a formare  il
reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni  del  capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e
a  norma  dell'articolo  70  per  quelli  situati  all'estero.   Tale
disposizione non si applica per i redditi, dominicali e  agrari,  dei
terreni derivanti dall'esercizio  delle  attivita'  agricole  di  cui
all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti. ((Per gli  immobili
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo
10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
il reddito medio ordinario  di  cui  all'articolo  37,  comma  1,  e'
ridotto del 50 per cento e non si applica comunque  l'articolo  41)).
In  caso  di  immobili  locati,  qualora  il  canone  risultante  dal
contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15  per  cento
del canone medesimo, dell'importo delle spese  documentate  sostenute
ed  effettivamente  rimaste  a  carico  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui alla lettera a) del comma  1  dell'articolo  3  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,
risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare,
il reddito e' determinato in misura  pari  a  quella  del  canone  di
locazione al netto di  tale  riduzione.  ((Per  gli  immobili  locati
riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo
10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
qualora il canone risultante dal contratto di locazione  ridotto  del
35 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita'
immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari  a  quella  del
canone di locazione al netto di tale riduzione)). (122) ((150)) 
  2. Le spese e  gli  altri  componenti  negativi  relativi  ai  beni
immobili indicati nel comma 1 non sono ammessi in deduzione. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 7, comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
---------- 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma  5-septies)
che "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5-sexies  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies". 
                                Art. 91 
  ((Proventi e oneri non computabili nella determinazione del reddito 
 
    1. Non concorrono alla formazione del reddito: 
      a)  i  proventi  dei  cespiti  che   fruiscono   di   esenzione
dall'imposta; 
      b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
  imposta o ad imposta sostitutiva; 
      c)  in  caso  di  riduzione  del  capitale   sociale   mediante
annullamento  di  azioni  proprie,  acquistate  in  attuazione  della
relativa deliberazione o precedentemente, la  differenza  positiva  o
negativa tra il costo delle  azioni  annullate  e  la  corrispondente
quota del patrimonio netto; 
      d) i sopraprezzi di  emissione  delle  azioni  o  quote  e  gli
interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni  o
quote.)) 
                             Art. 91-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                                Art. 92 
                     ((Variazioni delle rimanenze 
 
    1. Le variazioni delle rimanenze finali dei beni indicati 
  all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), rispetto alle  esistenze
  iniziali, concorrono a formare il  reddito  dell'esercizio.  A  tal
  fine le rimanenze finali, la cui valutazione non sia  effettuata  a
  costi specifici o a norma dell'articolo 93,  sono  assunte  per  un
  valore non inferiore a quello che risulta raggruppando  i  beni  in
  categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a  ciascun
  gruppo un valore non inferiore a quello determinato a  norma  delle
  disposizioni che seguono. 
    2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono 
  valutate attribuendo ad ogni  unita'  il  valore  risultante  dalla
  divisione del costo complessivo  dei  beni  prodotti  e  acquistati
  nell'esercizio stesso per la loro quantita'. 
    3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' 
  aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita',
  valutate a norma del  comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per
  esercizi  di  formazione.  Se  la  quantita'   e'   diminuita,   la
  diminuzione  si  imputa  agli  incrementi  formati  nei  precedenti
  esercizi, a partire dal piu' recente. 
    4. Per le imprese che valutano in bilancio le rimanenze finali 
  con il metodo della media ponderata o  del  "primo  entrato,  primo
  uscito" o con varianti di quello di cui al comma  3,  le  rimanenze
  finali sono assunte per il valore che risulta dall'applicazione del
  metodo adottato. 
    5. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, 
  determinato a norma dei commi 2, 3 e  4,  e'  superiore  al  valore
  normale medio di essi nell'ultimo mese  dell'esercizio,  il  valore
  minimo di cui al comma 1,  e'  determinato  moltiplicando  l'intera
  quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione,
  per il valore normale. Per le valute estere si assume  come  valore
  normale  il  valore  secondo  il  cambio  alla  data  di   chiusura
  dell'esercizio.  Il  minor  valore  attribuito  alle  rimanenze  in
  conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli
  esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino  iscritte
  nello stato patrimoniale per un valore superiore. 
    6. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di 
  esecuzione al termine dell'esercizio sono  valutati  in  base  alle
  spese  sostenute  nell'esercizio  stesso,  salvo  quanto  stabilito
  nell'articolo 93 per le opere, le forniture e i servizi  di  durata
  ultrannuale. 
    7. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato 
  dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio
  successivo. 
    8. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che 
  valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del  prezzo  al
  dettaglio si tiene conto del  valore  cosi'  determinato  anche  in
  deroga alla disposizione  del  comma  1,  a  condizione  che  nella
  dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i
  criteri e le  modalita'  di  applicazione  del  detto  metodo,  con
  riferimento   all'oggetto   e    alla    struttura    organizzativa
  dell'impresa.)) 
                              Art. 92-bis 
 (( (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese).)) 
 
  ((1. La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei  beni  indicati
all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) e'  effettuata  secondo  il
metodo della media ponderata o  del  "primo  entrato  primo  uscito",
anche se non adottati in bilancio, dalle imprese  il  cui  volume  di
ricavi supera le soglie previste per l'applicazione  degli  studi  di
settore, esercenti le attivita' di: 
    a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; 
    b) raffinazione petrolio,  produzione  o  commercializzazione  di
benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e  residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  ai  soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che  abbiano
esercitato,  relativamente  alla  valutazione  dei  beni   fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38. 
  3. Per quanto non diversamente disposto dal  presente  articolo  si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5  e  7,  dell'articolo  92)).
((136)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
    Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 81,  comma  20)  che
"Le disposizioni di cui al comma 19 hanno  effetto  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
                               Art. 93 
          Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 
 
  1. Le variazioni delle rimanenze finali delle  opere,  forniture  e
servizi pattuiti come oggetto unitario  e  con  tempo  di  esecuzione
ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono  a  formare
il reddito dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
costituiscono  esistenze  iniziali  dell'esercizio  successivo,  sono
assunte  per  il  valore  complessivo  determinato  a   norma   delle
disposizioni che  seguono  per  la  parte  eseguita  fin  dall'inizio
dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 
  2. La valutazione e' fatta sulla base dei  corrispettivi  pattuiti.
Delle  maggiorazioni  di  prezzo   richieste   in   applicazione   di
disposizioni di legge o di  clausole  contrattuali  si  tiene  conto,
finche' non siano state  definitivamente  stabilite,  in  misura  non
inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi
coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta  in  base  ai
corrispettivi liquidati. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4  LUGLIO  2006,  N.223  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (126) 
  4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si
comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze,  in  caso
di  liquidazione  parziale,  e'  limitata  alla  parte   non   ancora
liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi  e'  imputata
al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296)). ((128)) 
  6.  Alla  dichiarazione   dei   redditi   deve   essere   allegato,
distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un  prospetto
recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle  generalita'
e della residenza del committente,  della  scadenza  prevista,  degli
elementi tenuti a base per la valutazione  e  della  collocazione  di
tali elementi nei conti dell'impresa. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247. (123) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 21)  che  "Le
disposizioni del comma 20 si applicano a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma 70)
che "La disposizione del periodo precedente si  applica  alle  opere,
forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  alla
data del 31 dicembre 2006". 
                                Art. 94 
                       Valutazione dei titoli 
 
  1. I titoli indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d),  ed
e), esistenti al termine di un esercizio, sono valutati applicando le
disposizioni dell'articolo 92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7  salvo  quanto
stabilito nei seguenti commi. 
  2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di  riporto  o  di
"pronti contro termine" che prevedono per il cessionario l'obbligo di
rivendita a termine dei  titoli,  non  determinano  variazioni  delle
rimanenze dei titoli. 
  3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee  non  si  tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche. 
  4. Le disposizioni dell'articolo 92, comma 5, si applicano solo per
la valutazione dei titoli di cui all'articolo 85,  comma  1,  lettera
e); a tal fine il valore minimo e' determinato: 
    a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati,  in  base  ai
prezzi rilevati nell'ultimo giorno dell'esercizio ovvero in base alla
media  aritmetica  dei  prezzi  rilevati  nell'ultimo  mese.  Non  si
applica, comunque, l'articolo  109,  comma  4,  lettera  b),  secondo
periodo; 
    b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell'articolo 9,
comma 4, lettera c). 
  4-bis. In deroga al  comma  4,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei  beni  indicati  nell'articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e),  operata  in  base  alla  corretta
applicazione di tali principi assume rilievo anche ai  fini  fiscali.
(133) 
  5. In  caso  di  aumento  del  capitale  della  societa'  emittente
mediante passaggio di riserve  a  capitale  il  numero  delle  azioni
ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gia' possedute
in proporzione alle quantita' delle singole voci della corrispondente
categoria e il valore  unitario  si  determina,  per  ciascuna  voce,
dividendo il costo complessivo delle azioni  gia'  possedute  per  il
numero complessivo delle azioni. 
  6. L'ammontare dei versamenti fatti a  fondo  perduto  o  in  conto
capitale alla societa' dai propri soci o della  rinuncia  ai  crediti
nei confronti della societa'  dagli  stessi  soci  ((nei  limiti  del
valore fiscale del credito oggetto  di  rinuncia)),  si  aggiunge  al
costo dei titoli e delle quote  di  cui  all'articolo  85,  comma  1,
lettera c), in proporzione alla quantita' delle  singole  voci  della
corrispondente categoria; la stessa disposizione  vale  relativamente
agli  apporti  effettuati  dei  detentori  di  strumenti   finanziari
assimilati alle azioni. ((172)) 
  7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  la
valutazione delle quote di partecipazione in  societa'  ed  enti  non
rappresentate da titoli, indicati nell'articolo 85, comma 1,  lettera
c). 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 2), che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo. 
                               Art. 95 
                   Spese per prestazioni di lavoro 
 
  1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente  deducibili  nella
determinazione del reddito  comprendono  anche  quelle  sostenute  in
denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore  dei  lavoratori,
salvo il disposto dell'articolo 100, comma 1. 
  2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le
spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo  quelle
relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti
o  a  servizi  di  alloggio  destinati  a  dipendenti  in   trasferta
temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria  e  le  spese  di
manutenzione dei  fabbricati  concessi  in  uso  ai  dipendenti  sono
deducibili per un importo non  superiore  a  quello  che  costituisce
reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo  51,  comma  4,
lettera c). Qualora i fabbricati di cui al ((secondo)) periodo  siano
concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza
anagrafica  per  esigenze  di  lavoro  nel  comune  in  cui  prestano
l'attivita',  per  il  periodo  d'imposta  in  cui  si  verifica   il
trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese
sono integralmente deducibili. ((123)) 
  3. Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute  per  le  trasferte
effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti  e
dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e  continuativa
sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non  superiore
ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23  per  le
trasferte all'estero. Se il dipendente o  il  titolare  dei  predetti
rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un  autoveicolo  di  sua
proprieta' ovvero noleggiato al fine di  essere  utilizzato  per  una
specifica   trasferta,   la    spesa    deducibile    e'    limitata,
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe  di  noleggio
relative ad  autoveicoli  di  potenza  non  superiore  a  17  cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 
  4. Le imprese autorizzate  all'autotrasporto  di  merci,  in  luogo
della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in  relazione
alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio
comunale, possono dedurre un importo pari a  euro  59,65  al  giorno,
elevate a euro 95,80 per le  trasferte  all'estero,  al  netto  delle
spese di viaggio e di trasporto. 
  5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed  enti
((di cui all'articolo 73)), comma 1, sono  deducibili  nell'esercizio
in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione
agli utili, anche spettanti  ai  promotori  e  soci  fondatori,  sono
deducibili anche se non imputati al conto economico. ((123)) 
  6. Fermo restando  quanto  disposto  dall'articolo  109,  comma  9,
lettera b) le  partecipazioni  agli  utili  spettanti  ai  lavoratori
dipendenti, e agli associati  in  partecipazione  sono  computate  in
diminuzione    del    reddito    dell'esercizio    di     competenza,
indipendentemente dalla imputazione al conto economico. 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 6,  comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto pe.r  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006" 
                                Art. 96 
                          (Interessi passivi). 
 
  1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da  quelli
compresi nel costo dei  beni  ai  sensi  del  comma  1,  lettera  b),
dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta  fino
a  concorrenza  degli  interessi  attivi   e   proventi   assimilati.
L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per cento  del  risultato
operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato
operativo lordo  prodotto  a  partire  dal  terzo  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata  per
la deduzione degli interessi passivi  e  degli  oneri  finanziari  di
competenza, puo' essere portata ad incremento del risultato operativo
lordo dei successivi periodi d'imposta. 
  2. Per risultato operativo lordo si intende la  differenza  tra  il
valore e i costi della  produzione  di  cui  alle  lettere  A)  e  B)
dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione  delle  voci  di
cui al numero 10), lettere  a)  e  b),  e  dei  canoni  di  locazione
finanziaria di beni strumentali,  cosi'  come  risultanti  dal  conto
economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio  in
base ai principi contabili internazionali  si  assumono  le  voci  di
conto economico corrispondenti. Ai fini  del  calcolo  del  risultato
operativo lordo si tiene altresi' conto, in ogni caso, dei  dividendi
incassati  relativi  a  partecipazioni  detenute  in   societa'   non
residenti che risultino  controllate  ai  sensi  dell'articolo  2359,
comma 1, n. 1), del codice civile. (172) 
  3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli  interessi
passivi e gli interessi  attivi,  nonche'  gli  oneri  e  i  proventi
assimilati,  derivanti  da  contratti  di  mutuo,  da  contratti   di
locazione  finanziaria,  dall'emissione  di  obbligazioni  e   titoli
similari e da ogni  altro  rapporto  avente  causa  finanziaria,  con
esclusione degli interessi impliciti derivanti da  debiti  di  natura
commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti  da
crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti  con
la  pubblica  amministrazione,  si   considerano   interessi   attivi
rilevanti  ai  soli  effetti  del  presente  articolo  anche   quelli
virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un
punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. 
  4.  Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari   assimilati
indeducibili in un determinato periodo  d'imposta  sono  dedotti  dal
reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in  cui  in
tali  periodi  l'importo  degli  interessi  passivi  e  degli   oneri
assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i  proventi
assimilati sia inferiore al 30  per  cento  del  risultato  operativo
lordo di competenza. 
  5. Le disposizioni dei  commi  precedenti  non  si  applicano  alle
banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  87,  con  l'eccezione  delle
societa' che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita'  di
assunzione di partecipazioni in societa' esercenti attivita'  diversa
da quelle creditizia o finanziaria,  alle  imprese  di  assicurazione
nonche' alle societa' capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le
disposizioni dei commi precedenti non  si  applicano,  inoltre,  alle
societa' consortili costituite per l'esecuzione  unitaria,  totale  o
parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.
554, alle societa' di progetto costituite ai sensi dell'articolo  156
del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
alle societa'  costituite  per  la  realizzazione  e  l'esercizio  di
interporti di cui alla legge 4 agosto  1990,  n.  240,  e  successive
modificazioni. (149) 
  5-bis.  ((Gli  interessi  passivi  sostenuti   dalle   imprese   di
assicurazione e dalle societa' capogruppo di gruppi assicurativi sono
deducibili  nei  limiti  del  96  per  cento  del  loro  ammontare)).
Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da  117  a
129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo
a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a
favore di altri soggetti partecipanti sono  integralmente  deducibili
sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi
maturati in capo  ai  soggetti  partecipanti  a  favore  di  soggetti
estranei al consolidato. La societa' o  ente  controllante  opera  la
deduzione  integrale  degli  interessi  passivi  di  cui  al  periodo
precedente  in  sede  di  dichiarazione  di  cui  all'articolo   122,
apportando  la  relativa  variazione  in  diminuzione   della   somma
algebrica dei redditi complessivi netti  dei  soggetti  partecipanti.
(136) ((174)) 
  6.  Resta  ferma  l'applicazione  prioritaria   delle   regole   di
indeducibilita' assoluta previste dall'articolo 90, comma  2,  e  dai
commi  7  e  10  dell'articolo  110  del  presente  testo   unico   e
dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  in
materia  di  interessi  sui  prestiti   dei   soci   delle   societa'
cooperative. (172) 
  7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di  cui  alla
sezione H del  presente  capo,  l'eventuale  eccedenza  di  interessi
passivi ed oneri assimilati indeducibili  generatasi  in  capo  a  un
soggetto puo' essere portata in abbattimento del reddito  complessivo
di gruppo se e nei limiti  in  cui  altri  soggetti  partecipanti  al
consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato
operativo  lordo  capiente  non  integralmente   sfruttato   per   la
deduzione. Tale regola si applica anche  alle  eccedenze  oggetto  di
riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi  anteriormente
all'ingresso nel consolidato nazionale. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147. (133) (172) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che  le  presenti  modifiche  si  applicano  dal  periodo   d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo  e  il
secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilita'
degli  interessi  passivi  e'   aumentato   di   un   importo   pari,
rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82,  comma  2)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del  Testo  Unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso  al  31  dicembre  2007.  Limitatamente  al  medesimo   periodo
d'imposta gli interessi passivi di cui al  citato  comma  5-bis  sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare". 
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AGGIORNAMENTO (149) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 88, comma 2) che "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  la
disposizione di cui al comma 1 si applica  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  4,
comma 5) che la presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di  entrata
in vigore del medesimo decreto. 
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AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
69) che "Le disposizioni di cui ai commi da 65 a 68  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016". 
                             Art. 96-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                               Art. 97 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) ((133)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 98 
 
  ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). ((109)) 
 
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AGGIORNAMENTO (108) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                               Art. 99 
                   ((Oneri fiscali e contributivi 
 
  1. Le imposte sui redditi e quelle per  le  quali  e'  prevista  la
rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione.  Le  altre
imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. 
  2.  Gli  accantonamenti  per  imposte  non  ancora  definitivamente
accertate sono deducibili nei  limiti  dell'ammontare  corrispondente
alle dichiarazioni  presentate,  agli  accertamenti  o  provvedimenti
degli uffici e alle decisioni delle commissioni tributarie. 
  3. I contributi ad  associazioni  sindacali  e  di  categoria  sono
deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, se e nella  misura
in   cui   sono   dovuti,   in   base   a    formale    deliberazione
dell'associazione.)) 
                              Art. 100 
                      Oneri di utilita' sociale 
 
  1.  Le  spese  relative  ad  opere  o  servizi  utilizzabili  dalla
generalita' dei dipendenti o categorie di dipendenti  volontariamente
sostenute  per  specifiche  finalita'  di   educazione,   istruzione,
ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono  deducibili
per  un  ammontare  complessivo  non  superiore  al   5   per   mille
dell'ammontare delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro  dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi. 
  2. Sono inoltre deducibili: 
    a) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
che perseguono esclusivamente finalita' comprese fra quelle  indicate
nel comma 1 o finalita' di ricerca scientifica, nonche' i contributi,
le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera
g), per un ammontare complessivamente non superiore al  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato; 
    b) le erogazioni liberali fatte a favore  di  persone  giuridiche
aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono  esclusivamente  finalita'
di  ricerca  scientifica,  per  un  ammontare  complessivamente   non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266; 
    d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati  per
la radiodiffusione sonora a carattere comunitario  per  un  ammontare
complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile  del
soggetto che effettua l'erogazione stessa; 
    e) le spese sostenute dai soggetti obbligati  alla  manutenzione,
protezione o restauro delle  cose  vincolate  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490  e  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  30  settembre  1963,   n.   1409,   nella   misura
effettivamente rimasta a carico. La necessita'  delle  spese,  quando
non  siano  obbligatorie  per  legge,  deve  risultare  da   apposita
certificazione  rilasciata  dalla   competente   soprintendenza   del
Ministero per i beni e le attivita'  culturali,  previo  accertamento
della loro congruita' effettuato d'intesa con il  competente  ufficio
dell'Agenzia del territorio. La  deduzione  non  spetta  in  caso  di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali, di  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto  di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  e  mobili
vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi.
L'Amministrazione per i beni e le attivita' culturali  da'  immediata
comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate  delle
violazioni  che  comportano  la  indeducibilita'  e  dalla  data   di
ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per  la
rettifica della dichiarazione dei redditi; 
    f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti
o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di  associazioni  legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita'
di studio,  di  ricerca  e  di  documentazione  di  rilevante  valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la
protezione o il restauro delle  cose  indicate  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  e  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi  comprese
le  erogazioni  effettuate  per  l'organizzazione  di  mostre  e   di
esposizioni,  che  siano  di  rilevante   interesse   scientifico   o
culturale, delle cose anzidette,  e  per  gli  studi  e  le  ricerche
eventualmente a tal fine necessari. Le mostre,  le  esposizioni,  gli
studi e le ricerche devono  essere  autorizzati,  previo  parere  del
competente comitato di settore del Consiglio  nazionale  per  i  beni
culturali e ambientali, dal Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, che dovra' approvare la previsione di spesa  ed  il  conto
consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce
i tempi necessari  affinche'  le  erogazioni  fatte  a  favore  delle
associazioni  legalmente  riconosciute,  delle  istituzioni  e  delle
fondazioni siano utilizzate per gli scopi  preindicati,  e  controlla
l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono,  per  causa
non imputabile al donatario, essere  prorogati  una  sola  volta.  Le
erogazioni  liberali  non  integralmente   utilizzate   nei   termini
assegnati, ovvero utilizzate non in  conformita'  alla  destinazione,
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
    g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al
2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,  a  favore  di  enti  o
istituzioni   pubbliche,   fondazioni   e   associazioni   legalmente
riconosciute  che  senza  scopo  di  lucro  svolgono   esclusivamente
attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di  nuove
strutture, per  il  restauro  ed  il  potenziamento  delle  strutture
esistenti,  nonche'  per  la  produzione  nei  vari   settori   dello
spettacolo. Le erogazioni  non  utilizzate  per  tali  finalita'  dal
percipiente entro il termine di due anni dalla data  del  ricevimento
affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato; 
    h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a
30.000 euro o al 2 per cento  del  reddito  d'impresa  dichiarato,  a
favore delle ONLUS, nonche' le  iniziative  umanitarie,  religiose  o
laiche,  gestite  da  fondazioni,  associazioni,  comitati  ed   enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 15,  comma  1,  lettera  i-bis),  nei  Paesi  non
appartenenti all'OCSE; (169) 
    i)  le  spese  relative  all'impiego  di  lavoratori  dipendenti,
assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di  servizi
erogate  a  favore  di  ONLUS,  nel  limite  del  cinque  per   mille
dell'ammontare complessivo delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro
dipendente, cosi' come risultano dalla dichiarazione dei redditi; 
    l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore  a
1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa  dichiarato,  a
favore di associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge; 
    m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli  enti  locali  territoriali,  di  enti  o  istituzioni
pubbliche, di fondazioni e di associazioni  legalmente  riconosciute,
per  lo  svolgimento  dei  loro  compiti  istituzionali  e   per   la
realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e
dello spettacolo. Il Ministro per i beni  e  le  attivita'  culturali
individua con proprio decreto periodicamente, sulla base  di  criteri
che  saranno  definiti  sentita  la  Conferenza  unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  i
soggetti e le categorie di soggetti  che  possono  beneficiare  delle
predette erogazioni liberali; determina, a valere  sulla  somma  allo
scopo  indicata,  le  quote  assegnate  a  ciascun  ente  o  soggetto
beneficiario; definisce gli obblighi di  informazione  da  parte  dei
soggetti erogatori e dei soggetti  beneficiari;  vigila  sull'impiego
delle erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello  di  riferimento  all'Agenzia  delle  entrate,  l'elenco   dei
soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni  liberali  da  essi
effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme  complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o  determinata,
i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di  importo
maggiore della  quota  assegnata  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali versano all'entrata dello Stato un  importo  pari
al 37 per cento della differenza; 
    n) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera  a),  effettuate
per sostenere attivita'  di  conservazione,  valorizzazione,  studio,
ricerca e  sviluppo  dirette  al  conseguimento  delle  finalita'  di
interesse  generale  cui  corrispondono  tali  ambiti  protetti.   Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  individua  con
proprio  decreto,  periodicamente,  i  soggetti  e  le  categorie  di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni  liberali;
determina, a  valere  sulla  somma  allo  scopo  indicata,  le  quote
assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in  un
dato anno le somme complessivamente erogate abbiano superato la somma
allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari  che
abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata  dal
Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  versano
all'entrata dello Stato  un  importo  pari  al  37  per  cento  della
differenza; 
    o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello  Stato,  delle
regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni  e  di  associazioni  legalmente  riconosciute,   per   la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel  settore  della
sanita' autorizzate dal Ministro della salute  con  apposito  decreto
che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno definiti
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  i  soggetti   che   possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il  predetto  decreto
determina  altresi',  fino  a  concorrenza  delle  somme  allo  scopo
indicate,  l'ammontare  delle  erogazioni  deducibili   per   ciascun
soggetto erogatore, nonche' definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero
della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e  comunica,  entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia
delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori  e  l'ammontare  delle
erogazioni liberali deducibili da essi effettuate. 
    o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti  scolastici
di ogni ordine e grado, statali  e  paritari  senza  scopo  di  lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge  10
marzo  2000,  n.  62,   e   successive   modificazioni,   finalizzate
all'innovazione    tecnologica,     all'edilizia     scolastica     e
all'ampliamento dell'offerta formativa, nel limite del  2  per  cento
del reddito d'impresa dichiarato e comunque nella misura  massima  di
70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia  eseguito  tramite  banca  o  ufficio  postale
ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo
23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; (129) 
    ((o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al  fondo
istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei  consorzi
cui le imprese aderiscono in ottemperanza a  obblighi  di  legge,  in
conformita'   alle   disposizioni   di    legge    o    contrattuali,
indipendentemente dal trattamento  contabile  ad  esse  applicato,  a
condizione che siano utilizzate in conformita'  agli  scopi  di  tali
consorzi)). ((174)) 
  3. Alle erogazioni liberali in denaro  di  enti  o  di  istituzioni
pubbliche, di fondazioni o di associazioni  legalmente  riconosciute,
effettuate per il  pagamento  delle  spese  di  difesa  dei  soggetti
ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica  il  limite
di cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore  non  abbia  le
finalita' statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1. 
  4.  Le  erogazioni  liberali  diverse  da  quelle  considerate  nei
precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono  ammesse  in
deduzione. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13,  comma  8)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal  periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (169) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
138) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo  di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
989) che "Le disposizioni di cui ai commi 987 e 988  si  applicano  a
decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015". 
                              Art. 101 
     Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite 
 
  1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli
indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi
criteri stabiliti  per  la  determinazione  delle  plusvalenze,  sono
deducibili se sono realizzate ai sensi  dell'articolo  86,  commi  1,
lettere a) e b), e 2. (126) 
  1-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma  1,
lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni  finanziarie
si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli
di cui alla citata lettera e)  negoziati  nei  mercati  regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze  sono  deducibili  in  misura  non
eccedente la differenza tra  il  valore  fiscalmente  riconosciuto  e
quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi  rilevati
nell'ultimo semestre. (123) 
  2-bis. In deroga al  comma  2,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la valutazione dei  beni  indicati  nell'articolo
85,  comma  1,  lettere  c),   d)   ed   e),   che   si   considerano
immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma  3-bis,
rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis. 
  3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni
in imprese controllate o collegate,  iscritte  in  bilancio  a  norma
dell'articolo 2426, n. 4), del codice civile o di leggi speciali, non
e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo  di
acquisto  eccedente  il  valore  corrispondente  alla   frazione   di
patrimonio  netto  risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
partecipata. 
  4. Si considerano sopravvenienze passive il  mancato  conseguimento
di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi, il sostenimento di spese,  perdite  od  oneri  a
fronte di ricavi o altri proventi che hanno  concorso  a  formare  il
reddito in precedenti esercizi e  la  sopravvenuta  insussistenza  di
attivita' iscritte in bilancio  in  precedenti  esercizi  diverse  da
quelle di cui all'articolo 87. 
  5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al  costo  non
ammortizzato di essi, e le perdite  su  crediti,  diverse  da  quelle
deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se
risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le  perdite
su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali  o
ha concluso un accordo di ristrutturazione dei  debiti  omologato  ai
sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267
((o un piano  attestato  ai  sensi  dell'articolo  67,  terzo  comma,
lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o e' assoggettato
a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori  con  i
quali esiste un adeguato  scambio  di  informazioni)).  Ai  fini  del
presente comma, il debitore si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del  fallimento  o
del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa  o
del decreto di ammissione alla procedura di concordato  preventivo  o
del decreto di omologazione dell'accordo di  ristrutturazione  o  del
decreto che dispone la  procedura  di  amministrazione  straordinaria
delle  grandi  imprese  in  crisi  ((o,  per  le   procedure   estere
equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per  i  predetti  piani
attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese)). Gli
elementi certi e precisi sussistono in ogni caso  quando  il  credito
sia di modesta entita' e sia decorso un periodo  di  sei  mesi  dalla
scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera  di
modesta entita' quando ammonta ad un importo non  superiore  a  5.000
euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di cui  all'articolo
27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore
a 2.500 euro per le altre  imprese.  Gli  elementi  certi  e  precisi
sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito  e'
prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre  in  caso
di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei
principi contabili. (161) ((162)) 
  ((5-bis. Per i crediti di modesta entita' e per quelli vantati  nei
confronti di debitori che siano assoggettati a procedure  concorsuali
o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso  un  accordo
di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato  di  risanamento,
la deduzione della perdita su crediti e' ammessa, ai sensi del  comma
5, nel  periodo  di  imputazione  in  bilancio,  anche  quando  detta
imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a  quello  in
cui, ai sensi del predetto comma, sussistono  gli  elementi  certi  e
precisi ovvero il debitore  si  considera  assoggettato  a  procedura
concorsuale, sempreche' l'imputazione non avvenga in  un  periodo  di
imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta  applicazione
dei  principi   contabili,   si   sarebbe   dovuto   procedere   alla
cancellazione del credito dal bilancio.))((162)) 
  6. Le perdite attribuite per trasparenza  dalle  societa'  in  nome
collettivo e  in  accomandita  semplice  sono  utilizzabili  solo  in
abbattimento degli utili attribuiti per  trasparenza  nei  successivi
cinque periodi d'imposta dalla stessa societa'  che  ha  generato  le
perdite. (133) 
  7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo  perduto  o  in
conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la
rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi  in  deduzione
ed il relativo ammontare  ((,  nei  limiti  del  valore  fiscale  del
credito  oggetto  di  rinuncia,))  si   aggiunge   al   costo   della
partecipazione.((162)) 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1  gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 19)  che  "Le
disposizioni del comma 18 si applicano a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti". 
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AGGIORNAMENTO (162) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 13, comma 2) che la modifica del comma 7 del presente
articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a
quello di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo; 
  - (con l'art. 13, comma 2) che le modifiche di cui  ai  commi  5  e
5-bis del presente articolo si applicano a decorrere dal  periodo  di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs medesimo; 
  - (con l'art. 13, comma 3) che "L'articolo 101, comma 5, del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che
le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di  quelli
vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a  procedure
concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano  concluso
un accordo di ristrutturazione dei debiti o  un  piano  attestato  di
risanamento, deducibili a decorrere dai periodi  di  imposta  in  cui
sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore  si  considera
assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte  in
tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede  alla
cancellazione del credito dal bilancio in applicazione  dei  principi
contabili". 
                              Art. 102 
                   Ammortamento dei beni materiali 
 
  1.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono  deducibili  a  partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 
  2. La deduzione  e'  ammessa  in  misura  non  superiore  a  quella
risultante dall'applicazione  al  costo  dei  beni  dei  coefficienti
stabiliti con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il  primo
esercizio. I  coefficienti  sono  stabiliti  per  categorie  di  beni
omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari
settori produttivi. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (133) 
  4. In  caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora  completamente
ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in
deduzione. 
  5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46  euro
e' consentita la deduzione  integrale  delle  spese  di  acquisizione
nell'esercizio in cui sono state sostenute. (128) (133) 
  6  Le  spese  di  manutenzione,   riparazione,   ammodernamento   e
trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento
del costo dei beni ai  quali  si  riferiscono,  sono  deducibili  nel
limite del 5  per  cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i  beni
materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio  dal
registro  dei  beni  ammortizzabili;  per   le   imprese   di   nuova
costituzione  il  limite  percentuale  si  calcola,  per   il   primo
esercizio,  sul   costo   complessivo   quale   risulta   alla   fine
dell'esercizio. L'eccedenza e'  deducibile  per  quote  costanti  nei
cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi  possono
essere stabiliti, con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, diversi criteri e modalita' di  deduzione.  Resta  ferma  la
deducibilita' nell'esercizio di  competenza  dei  compensi  periodici
dovuti contrattualmente a terzi per la  manutenzione  di  determinati
beni, del cui costo non  si  tiene  conto  nella  determinazione  del
limite percentuale sopra indicato. (123) (150) 
  7.  Per  i  beni  concessi  in  locazione   finanziaria   l'impresa
concedente che imputa a conto  economico  i  relativi  canoni  deduce
quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio  nella  misura
risultante  dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a  conto  economico  i  canoni  di
locazione  finanziaria,  a  prescindere  dalla  durata   contrattuale
prevista, la deduzione e' ammessa per un periodo non inferiore ((alla
meta')) del periodo di ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'  esercitata
dall'impresa stessa; ((in caso di  beni  immobili,  la  deduzione  e'
ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni)). Per i  beni  di
cui all'articolo 164, comma  1,  lettera  b),  la  deducibilita'  dei
canoni di  locazione  finanziaria  e'  ammessa  per  un  periodo  non
inferiore al periodo di ammortamento corrispondente  al  coefficiente
stabilito a norma del  comma  2.  La  quota  di  interessi  impliciti
desunta dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96. (150)
((161)) 
  8. Per le aziende date in  affitto  o  in  usufrutto  le  quote  di
ammortamento  sono  deducibili  nella  determinazione   del   reddito
dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote di ammortamento  sono
commisurate  al  costo  originario  dei  beni  quale  risulta   dalla
contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza  del
costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha  tenuto
regolarmente il registro dei beni  ammortizzabili  o  altro  libro  o
registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e  dell'articolo
2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  21  dicembre
1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di
deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile,
concernenti  l'obbligo  di  conservazione  dell'efficienza  dei  beni
ammortizzabili. 
  9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria
o di noleggio e le  spese  di  impiego  e  manutenzione  relativi  ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad
uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  sono  deducibili  nella  misura
dell' 80 per cento. La percentuale di cui al  precedente  periodo  e'
elevata al 100 per cento  per  gli  oneri  relativi  ad  impianti  di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci  da  parte
di imprese di autotrasporto limitatamente ad  un  solo  impianto  per
ciascun veicolo. (128) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-ter, comma
2) che  "La  disposizione  di  cui  al  comma  1  trova  applicazione
relativamente  ai  contratti  di  locazione   finanziaria   stipulati
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma  6)  che  "Le
disposizioni di cui al comma 5 si applicano a decorrere  dal  periodo
di imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto anche per i beni di cui all'articolo 164,  comma  1,  lettera
b), del citato testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917  del  1986,  acquistati  nel  corso  di  precedenti
periodi di imposta". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  36,  comma  6-ter)   che   "La
disposizione del comma 6-bis si applica  con  riferimento  ai  canoni
relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
403) che "Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano
a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al  31
dicembre   2006;   per   il   medesimo   periodo   d'imposta,   nella
determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul  reddito
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume  quale
imposta del periodo precedente  quella  che  si  sarebbe  determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402". 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 27 dicembre  2006,  n.
296 ha disposto (con l'art. 37, comma  37-bis)  che  "Gli  apparecchi
misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,
immessi sul mercato a decorrere dal 1°  gennaio  2008  devono  essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese
di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche  in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1 comma  34)
che "La disposizione di cui al comma 33, lettera n),  numero  1),  si
applica a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della
stessa lettera n), concernente la  durata  minima  dei  contratti  di
locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati
a partire dal 1° gennaio 2008". 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 come modificato dalla L. 24 dicembre  2007,  n.
244 ha disposto (con l'art. 37, comma  37-bis)  che  "Gli  apparecchi
misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n.  18,
immessi sul mercato a decorrere dal 1°  gennaio  2009  devono  essere
idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti.
Per detti apparecchi e' consentita la deduzione integrale delle spese
di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche  in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2102, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, ha disposto (con l'art.  3,  comma  16-quater)
che "La disposizione del  periodo  precedente  trova  applicazione  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  4-bis,  comma   2)   che   "Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
163) che "Le disposizioni  di  cui  al  comma  162  si  applicano  ai
contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge". 
                            Art. 102-bis 
(Ammortamento dei  beni  materiali  strumentali  per  l'esercizio  di
                     alcune attivita' regolate) 
 
  1. Le quote di ammortamento  dei  beni  materiali  strumentali  per
l'esercizio delle seguenti attivita' regolate sono  deducibili  nella
misura determinata dalle disposizioni del  presente  articolo,  ferma
restando,  per  quanto  non  diversamente  stabilito,  la  disciplina
dell'articolo 102: 
    a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui  all'articolo
2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, di attuazione  della  direttiva  98/30/CE  relativa  a  norme
comuni per il mercato interno del gas; 
    b) distribuzione di energia elettrica e gestione  della  rete  di
trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo  2,
commi 14 e 20, del decreto legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  di
attuazione della direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il
mercato interno dell'energia elettrica. 
  2.  Le  quote  di  ammortamento  del  costo  dei   beni   materiali
strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al  comma
1 sono deducibili in misura non superiore a  quella  che  si  ottiene
dividendo il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili
cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per cento: 
    a)  nelle  tabelle  1  e  2,  rubricate   "durata   convenzionale
tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29  luglio
2005, n. 166, e 29 settembre 2004, n. 170, prorogata con delibera  30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di  trasporto
e distribuzione  di  gas  naturale.  Per  i  fabbricati  iscritti  in
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una
vita utile pari a 50 anni; 
    b) nell'appendice 1 della  relazione  tecnica  alla  delibera  30
gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione  e  distribuzione
di energia elettrica, rubricata "capitale  investito  riconosciuto  e
vita utile dei cespiti". 
  3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento
ai fini di cui al  comma  2  decorre  dall'esercizio  di  entrata  in
funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti  utilizzatori,
e non si modifica per effetto di eventuali successivi  trasferimenti.
Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al  comma  1  sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione  del  bene
e, per i beni ceduti o  devoluti  all'ente  concessionario,  fino  al
periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento  e  in  proporzione
alla durata del possesso. 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). ((133)) 
  5. Le eventuali modifiche delle vite  utili  di  cui  al  comma  2,
deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  successivamente  all'entrata  in   vigore   della   presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote
di ammortamento deducibili. 
  6.  In  caso  di  beni   utilizzati   in   locazione   finanziaria,
indipendentemente dai  criteri  di  contabilizzazione,  la  deduzione
delle quote di ammortamento compete all'impresa  utilizzatrice;  alla
formazione del reddito imponibile  di  quella  concedente  concorrono
esclusivamente  i  proventi  finanziari  impliciti  nei   canoni   di
locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio  nella  misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario. 
  7.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
esclusivamente  ai  beni  classificabili  nelle  categorie   omogenee
individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas.  Per  i
beni non classificabili in  tali  categorie  continua  ad  applicarsi
l'articolo 102. 
  8.  Per  i  costi  incrementativi   capitalizzati   successivamente
all'entrata in funzione dei beni di  cui  al  comma  1  le  quote  di
ammortamento sono determinate in base alla  vita  utile  residua  dei
beni (100) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (100) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
327) che "Le disposizioni dell'articolo 102-bis del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal  comma  325,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2005, ad eccezione di quelle del comma  6  dello
stesso articolo 102-bis che si applicano ai  contratti  di  locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                              Art. 103 
                  Ammortamento dei beni immateriali 
 
  1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di  utilizzazione
di  opere  dell'ingegno,  dei  brevetti  industriali,  dei  processi,
formule e informazioni relativi  ad  esperienze  acquisite  in  campo
industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura  non
superiore al 50 per cento del costo; quelle  relative  al  costo  dei
marchi d'impresa sono  deducibili  in  misura  non  superiore  ad  un
diciottesimo del costo. (126) 
  2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione  e
degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili
in misura corrispondente alla durata di  utilizzazione  prevista  dal
contratto o dalla legge. 
  3. Le quote di  ammortamento  del  valore  di  avviamento  iscritto
nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un
diciottesimo del valore stesso. (122) 
  ((3-bis. Per i  soggetti  che  redigono  il  bilancio  in  base  ai
principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
la deduzione del costo dei  marchi  d'impresa  e  dell'avviamento  e'
ammessa alle stesse  condizioni  e  con  gli  stessi  limiti  annuali
previsti dai commi 1 e 3, a  prescindere  dall'imputazione  al  conto
economico)). ((133)) 
  4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo 102. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-bis, comma
2) che "La disposizione del  comma  1  si  applica  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del  presente  decreto,  anche  con  riferimento  alle
residue quote di ammortamento del valore di  avviamento  iscritto  in
periodi di imposta precedenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 46)  che  "Le
disposizioni del comma  45  si  applicano  a  decorrere  dal  periodo
d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  anche  per  le  quote  di  ammortamento  relative  ai  costi
sostenuti nel corso dei periodi di imposta precedenti. In riferimento
ai brevetti industriali, la disposizione del comma 45, lettera a), si
applica limitatamente ai brevetti registrati dalla data di entrata in
vigore del presente decreto ovvero nei cinque anni precedenti". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                            Art. 103-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 104 
     Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili 
 
  1. Per i  beni  gratuitamente  devolvibili  alla  scadenza  di  una
concessione e' consentita, in luogo  dell'ammortamento  di  cui  agli
articoli 102 e 103, la deduzione di quote  costanti  di  ammortamento
finanziario. 
  2. La quota di ammortamento finanziario deducibile  e'  determinata
dividendo il costo dei beni, diminuito degli eventuali contributi del
concedente, per il numero degli anni  di  durata  della  concessione,
considerando tali anche le frazioni. In caso di modifica della durata
della concessione, la quota deducibile e' proporzionalmente ridotta o
aumentata a partire  dall'esercizio  in  cui  la  modifica  e'  stata
convenuta. 
  3. In caso di incremento o di decremento del costo  dei  beni,  per
effetto  di  sostituzione  a  costi   superiori   o   inferiori,   di
ampliamenti, ammodernamenti o trasformazioni, di perdite  e  di  ogni
altra causa, la  quota  di  ammortamento  finanziario  deducibile  e'
rispettivamente aumentata o diminuita, a  partire  dall'esercizio  in
cui si e' verificato l'incremento o il decremento, in misura pari  al
relativo ammontare diviso per il numero dei residui  anni  di  durata
della concessione. 
  4. Per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio  di
opere pubbliche sono  ammesse  in  deduzione  quote  di  ammortamento
finanziario differenziate da calcolare sull'investimento  complessivo
realizzato. Le quote di ammortamento  sono  determinate  nei  singoli
casi ((...)) in rapporto proporzionale alle quote previste nel  piano
economico-finanziario  della  concessione,   includendo   nel   costo
ammortizzabile  gli  interessi   passivi   anche   in   deroga   alle
disposizioni del comma 1 dell'articolo 110. 
                              Art. 105 
              Accantonamenti di quiescenza e previdenza 
 
  1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennita' di fine rapporto e
ai fondi di previdenza del personale dipendente  istituiti  ai  sensi
dell'articolo  2117  del  codice  civile,  se  costituiti  in   conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti  delle
quote  maturate  nell'esercizio  in  conformita'  alle   disposizioni
legislative e contrattuali che regolano il  rapporto  di  lavoro  dei
dipendenti stessi. 
  2. I maggiori accantonamenti  necessari  per  adeguare  i  fondi  a
sopravvenute modificazioni normative e  retributive  sono  deducibili
nell'esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o  per  quote
costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi. 
  ((3.  L'ammontare   del   TFR   annualmente   destinato   a   forme
pensionistiche complementari  e'  deducibile  nella  misura  prevista
dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 5  dicembre  2005,
n. 252)). ((128)) 
  4.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  valgono  anche  per  gli
accantonamenti relativi alle  indennita'  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo 17, comma 1, lettere c), d) e f). 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (128) 
  Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296, ha  disposto  (con  l'art.  23,  comma  1)  la
modifica dell'entrata in vigore delle modifiche al presente  articolo
dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007. 
                            Art. 105-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 106 
   Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti 
 
  1.  Le  svalutazioni  dei  crediti  risultanti  in  bilancio,   per
l'importo non coperto da garanzia assicurativa,  che  derivano  dalle
cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma  1
dell'articolo 85, sono deducibili in  ciascun  esercizio  nel  limite
dello 0,50 per cento  del  valore  nominale  o  di  acquisizione  dei
crediti stessi. Nel computo  del  limite  si  tiene  conto  anche  di
accantonamenti per rischi  su  crediti.  La  deduzione  non  e'  piu'
ammessa quando l'ammontare complessivo  delle  svalutazioni  e  degli
accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale  o  di
acquisizione  dei  crediti   risultanti   in   bilancio   alla   fine
dell'esercizio. 
  2. Le perdite sui crediti  di  cui  al  comma  1,  determinate  con
riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti  stessi,
sono deducibili a norma dell'articolo 101, limitatamente  alla  parte
che  eccede  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e   degli
accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se  in  un  esercizio
l'ammontare complessivo delle  svalutazioni  e  degli  accantonamenti
dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o  di  acquisizione
dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio
stesso. 
  3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di  cui  al   decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in  bilancio.  (170)
((174)) 
  3-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (161) 
  4. Per gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare  dei  crediti
rilevanti ai fini del presente articolo si comprendono  anche  quelli
impliciti nei contratti di locazione finanziaria iscritte nell'attivo
in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112. (161) 
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147. (161) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.203 convertito con modificazioni dalla
L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6,  comma  4)  che
"Le disposizioni del presente articolo si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82, comma  13)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo  precedente,  quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11  e
12". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (170) 
  Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto: 
  - (con l'art. 16, comma 2) che la presente modifica si applica  dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015; 
  - (con l'art. 16, comma 3) che "In via transitoria,  per  il  primo
periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al  comma
1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso
sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza  e'
deducibile secondo le modalita' stabilite al comma 4"; 
  - (con l'art. 16, comma 4) che "L'eccedenza di cui al comma 3 e  le
svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma  1  iscritte  in
bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora
dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   nel   testo   in   vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025"; 
  - (con l'art. 16,  comma  5)  che  "Ai  fini  della  determinazione
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per  i  due  periodi
d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche  operate  dai
commi da 1 a 4". 
----------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l'art. 16,  comma  2
del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L.
6 agosto 2015, n. 132, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  1,
comma 852) che la modifica di cui al comma 3 del presente articolo si
applica dal periodo di imposta successivo a quello  in  corso  al  31
dicembre 2014. 
                            Art. 106-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 107 
                        Altri accantonamenti 
 
  1. Gli accantonamenti a fronte delle spese per  lavori  ciclici  di
manutenzione  e  revisione  delle  navi  e  degli   aeromobili   sono
deducibili nei limiti del 5 per cento del costo di  ciascuna  nave  o
aeromobile quale risulta all'inizio dell'esercizio dal  registro  dei
beni ammortizzabili. La differenza tra  l'ammontare  complessivamente
dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a  formare  il
reddito, o e'  deducibile  se  negativa,  nell'esercizio  in  cui  ha
termine il ciclo. 
  2. Per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio
di opere pubbliche e le  imprese  subconcessionarie  di  queste  sono
deducibili gli accantonamenti a fronte delle spese di ripristino o di
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili  allo  scadere  della
concessione e delle altre spese di cui al comma 6 dell'articolo  102.
La deduzione e' ammessa, per ciascun bene,  nel  limite  massimo  del
cinque per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il  fondo  ha
raggiunto  l'ammontare  complessivo  delle  spese  relative  al  bene
medesimo sostenute  negli  ultimi  due  esercizi.  ((Per  le  imprese
concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e  trafori  la
percentuale di cui al periodo precedente e' pari all' 1 per  cento)).
Se le spese sostenute in un esercizio  sono  superiori  all'ammontare
del fondo l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nell' esercizio
stesso e nei cinque successivi. L'ammontare degli accantonamenti  non
utilizzati concorre  a  formare  il  reddito  dell'esercizio  in  cui
avviene la devoluzione. 
  3. Gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da  operazioni
a premio e da  concorsi  a  premio  sono  deducibili  in  misura  non
superiore, rispettivamente, al  30  per  cento  e  al  70  per  cento
dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio, a condizione che
siano distinti per esercizio di formazione.  L'utilizzo  a  copertura
degli oneri relativi ai singoli esercizi  deve  essere  effettuato  a
carico  dei  corrispondenti  accantonamenti  sulla  base  del  valore
unitario  di  formazione  degli  stessi  e  le  eventuali  differenze
rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive.
L'ammontare dei fondi non utilizzato al termine del  terzo  esercizio
successivo a quello di  formazione  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio stesso. 
  4. Non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da  quelli
espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo. 
                              Art. 108 
                   Spese relative a piu' esercizi 
 
  1.  Le  spese  relative  a  studi  e   ricerche   sono   deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in  quote  costanti
nell'esercizio stesso e nei successivi ma non  oltre  il  quarto.  Le
quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi  e  alle
ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo
gia' dedotto. Per i contributi corrisposti a  norma  di  legge  dallo
Stato o da altri enti pubblici a fronte  di  tali  costi  si  applica
l'articolo 88, comma 3. (146) 
  2.  Le  spese  di  pubblicita'  e  di  propaganda  sono  deducibili
nell'esercizio in cui  sono  state  sostenute  o  in  quote  costanti
nell'esercizio  stesso  e  nei  quattro  successivi.  Le   spese   di
rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento
se rispondenti ai requisiti di inerenza  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  anche  in  funzione  della
natura e della  destinazione  delle  stesse.  Le  spese  del  periodo
precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della
gestione caratteristica dell'impresa risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:  a)  all'1,5
per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo
0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro
10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento  dei  ricavi  e
altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. Sono  comunque
deducibili le spese relative  a  beni  distribuiti  gratuitamente  di
valore unitario non superiore a euro 50. (133) (172) 
  3. Le altre spese relative  a  piu'  esercizi,  diverse  da  quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel  limite  della  quota
imputabile   a   ciascun   esercizio.   Le   medesime   spese,    non
capitalizzabili per effetto dei  principi  contabili  internazionali,
sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in  cui  sono  state
sostenute e nei quattro successivi. 
  4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese  di
nuova costituzione, comprese le spese di  impianto,  sono  deducibili
secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a  partire  dall'esercizio
in cui sono conseguiti i primi ricavi. 
  ((4-bis. Ai fini dell'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 2, il  contribuente  puo'  interpellare  l'amministrazione,  ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),  in  ordine   alla
qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente,  tra
quelle  di  pubblicita'  e  di  propaganda  ovvero  tra   quelle   di
rappresentanza.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (146) 
  Il D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 come modificato dal D.L. 13  agosto
2011, n. 138, convertito con  modificazioni  dalla  L.  14  settembre
2011, n. 148 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Gli  interessi,
premi ed altri frutti dei titoli di cui all' articolo 2,  commi  1  e
1-bis conseguiti, anche dai soggetti di cui all' articolo 2, commi  1
e 1-bis, nell'esercizio di  attivita'  commerciali,  assoggettati  ad
imposta sostitutiva di cui all'art.  2  concorrono,  in  deroga  alle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 58,  comma  1,  lettera
b), e 108, comma 1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, a formare il reddito d'impresa e l'imposta  sostitutiva
assolta si scomputa ai sensi degli articoli  19  e  93  del  predetto
testo unico". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  9,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 109 
         Norme generali sui componenti del reddito d'impresa 
 
  1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi  e  negativi,
per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono
diversamente, concorrono  a  formare  il  reddito  nell'esercizio  di
competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza  non  sia  ancora  certa  l'esistenza  o
determinabile in modo obiettivo  l'ammontare  concorrono  a  formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 
  2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: 
    a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le
spese di acquisizione dei beni si considerano  sostenute,  alla  data
della consegna o spedizione per i beni mobili  e  della  stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
successiva, alla data in  cui  si  verifica  l'effetto  traslativo  o
costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non  si  tiene
conto delle clausole di riserva della proprieta'.  La  locazione  con
clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue  le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
    b) i corrispettivi delle prestazioni di  servizi  si  considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione  dei  servizi  si  considerano
sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per
quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo,  assicurazione  e
altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di
maturazione dei corrispettivi; 
    c) per le societa' e gli enti che  hanno  emesso  obbligazioni  o
titoli similari la differenza tra le somme  dovute  alla  scadenza  e
quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al  piano
di ammortamento del prestito. 
  3. I ricavi, gli altri proventi  di  ogni  genere  e  le  rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non  risultano  imputati  al
conto economico. 
  3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101  sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari  alle  azioni  che  non
possiedono i requisiti di cui all'articolo 87  non  rilevano  fino  a
concorrenza dell'importo non imponibile  dei  dividendi,  ovvero  dei
loro acconti, percepiti nei trentasei mesi  precedenti  il  realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle  differenze  negative  tra  i
ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i
relativi costi. (122) 
  3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento
alle azioni,  quote  e  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni
acquisite nei trentasei  mesi  precedenti  il  realizzo,  sempre  che
soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere  c)  e  d)
del comma 1 dell'articolo 87. (122) 
  3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  37-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria
derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta  o  in  quello
precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari  similari  alle
azioni di cui al comma 3-bis. (122) 
  3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non  si  applicano  ai
soggetti che redigono il  bilancio  in  base  ai  principi  contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. 
  ((3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi
3-bis e 3-ter il contribuente interpella l'amministrazione  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 2,  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente.)) 
  4. Le spese e gli altri componenti negativi  non  sono  ammessi  in
deduzione se e nella misura in cui non risultano  imputati  al  conto
economico  relativo  all'esercizio  di  competenza.  Si   considerano
imputati a conto  economico  i  componenti  imputati  direttamente  a
patrimonio per effetto dei principi  contabili  internazionali.  Sono
tuttavia deducibili: 
    a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente,
se la deduzione e' stata  rinviata  in  conformita'  alle  precedenti
norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; 
    b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  24
DICEMBRE 2007, N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24  DICEMBRE  2007,
N. 244. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007,  N.  244.PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. Le  spese  e  gli  oneri
specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che  pur  non
risultando imputati  al  conto  economico  concorrono  a  formare  il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano
da elementi certi e precisi. (121) (123) (126) (133) 
  5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi,  tranne  gli  oneri  fiscali,  contributivi  e  di  utilita'
sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si  riferiscono  ad
attivita' o  beni  da  cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che
concorrono a formare il reddito o che non  vi  concorrono  in  quanto
esclusi. Se  si  riferiscono  indistintamente  ad  attivita'  o  beni
produttivi di proventi computabili e ad attivita' o  beni  produttivi
di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del
reddito sono deducibili per la parte corrispondente al  rapporto  tra
l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a  formare  il
reddito d'impresa o  che  non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le  plusvalenze
di cui all'articolo 87, non rilevano ai  fini  dell'applicazione  del
periodo  precedente.  Fermo  restando  quanto  previsto  dai  periodi
precedenti,  le  spese  relative  a  prestazioni  alberghiere   e   a
somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di  cui  al
comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella  misura  del  75  per
cento. (133) (136) 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (133) 
  7. In deroga al comma 1  gli  interessi  di  mora  concorrono  alla
formazione  del  reddito  nell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  o
corrisposti. 
  8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il  costo  sostenuto  per
l'acquisto  del  diritto  d'usufrutto   o   altro   diritto   analogo
relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino  utili
esclusi ai sensi dell'articolo 89. 
  9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: 
    a) su titoli, strumenti finanziari comunque  denominati,  di  cui
all'articolo  44,  per  la  quota  di   essa   che   direttamente   o
indirettamente comporti  la  partecipazione  ai  risultati  economici
della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso
gruppo o dell'affare in relazione al quale gli  strumenti  finanziari
sono stati emessi; 
    b) relativamente ai contratti di associazione  in  partecipazione
ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorche'  sia
previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi. 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 ha disposto (con l'art. 13, comma
1) che "Le disposizioni degli articoli 83 e 109, comma 4,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   come   modificati
dall'articolo  11  del  presente  decreto,  si  applicano  anche   ai
componenti imputati direttamente a patrimonio nel primo esercizio  di
applicazione dei principi contabili internazionali". 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 5-quinquies,
comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  alle
minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1°
gennaio 2006". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 37, comma 48)  che  "Le
disposizioni del comma 47 si applicano alle spese relative a studi  e
ricerche di sviluppo sostenute a decorrere  dal  periodo  di  imposta
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d),  e),
g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2)  e  3),  u)  e  aa),  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007. [...] La disposizione di cui al comma  33,
lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in
via  transitoria  delle  disposizioni  dell'articolo  109,  comma  4,
lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del  1986,  nel
testo previgente alle modifiche apportate dalla presente  legge,  per
il  recupero  delle  eccedenze  risultanti  alla  fine  del   periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con  modificazioni  dalla
L.  6  agosto  2008,  n.  133  ha  disposto  (con  l'art.  83,  comma
28-quinquies) che "Le disposizioni di cui al comma 28-quater  entrano
in vigore a partire dal periodo  d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2008". 
                            Art. 109-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 110 
 
                  Norme generali sulle valutazioni 
 
  1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento
al costo dei beni senza disporre diversamente: 
    a) il costo e' assunto al lordo delle quote di ammortamento  gia'
dedotte; 
    b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di  diretta
imputazione, esclusi gli  interessi  passivi  e  le  spese  generali.
Tuttavia  per  i  beni  materiali  e  immateriali   strumentali   per
l'esercizio dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi
passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per  effetto
di disposizioni di legge.  Nel  costo  di  fabbricazione  si  possono
aggiungere con gli stessi criteri anche i  costi  diversi  da  quelli
direttamente imputabili  al  prodotto;  per  gli  immobili  alla  cui
produzione e' diretta l'attivita'  dell'impresa  si  comprendono  nel
costo gli interessi  passivi  sui  prestiti  contratti  per  la  loro
costruzione o ristrutturazione; 
    c) Il costo  dei  beni  rivalutati,  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo 85, comma 1, lettere  a),  b)  ed  e),  non  si  intende
comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di  quelle  che
per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per  i
beni   indicati   nella   citata   lettera   e)   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte; 
    d)  il  costo  delle  azioni,  delle  quote  e  degli   strumenti
finanziari similari  alle  azioni  si  intende  non  comprensivo  dei
maggiori o  minori  valori  iscritti  i  quali  conseguentemente  non
concorrono alla formazione del reddito, ne' alla  determinazione  del
valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote
o strumenti; 
    e)  per   i   titoli   a   reddito   fisso,   che   costituiscono
immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali  in  bilancio,
la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore
di rimborso concorre a formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
nell'esercizio. 
  1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed  e)  del
comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: 
    a) i maggiori o i minori valori dei beni  indicati  nell'articolo
85,  comma  1,  lettera  e),  che  si  considerano   immobilizzazioni
finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo,  imputati
a  conto  economico  in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; 
    b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per  le  azioni,  le
quote  e  gli  strumenti  finanziari  similari  alle  azioni  che  si
considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo  85,
comma 3-bis; 
    c) per le azioni, le quote e gli  strumenti  finanziari  similari
alle azioni, posseduti per un periodo  inferiore  a  quello  indicato
nell'articolo 87, comma 1, lettera a),  aventi  gli  altri  requisiti
previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo e' ridotto dei
relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la  quota
esclusa dalla formazione del reddito. (133) 
  1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai  principi
contabili  internazionali  di  cui  al  citato  regolamento  (CE)  n.
1606/2002, i  componenti  positivi  e  negativi  che  derivano  dalla
valutazione, operata in  base  alla  corretta  applicazione  di  tali
principi, delle passivita' assumono rilievo anche  ai  fini  fiscali.
(133) 
  2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei  servizi
e, con riferimento alla data  in  cui  si  considerano  conseguiti  o
sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi,  proventi,  spese  e
oneri in natura o in valuta  estera,  si  applicano,  quando  non  e'
diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo  9;  tuttavia  i
corrispettivi, i proventi, le spese e gli  oneri  in  valuta  estera,
percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si  valutano
con riferimento a tale data. La conversione  in  euro  dei  saldi  di
conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo  il
cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze  rispetto
ai saldi di  conto  dell'esercizio  precedente  non  concorrono  alla
formazione del reddito. Per le  imprese  che  intrattengono  in  modo
sistematico rapporti in valuta estera e' consentita la  tenuta  della
contabilita' plurimonetaria con l'applicazione  del  cambio  di  fine
esercizio ai saldi dei relativi conti. 
  3.  La  valutazione  secondo  il  cambio  alla  data  di   chiusura
dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto  forma  di
obbligazioni,  di  titoli  cui  si  applica   la   disciplina   delle
obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di  titoli
assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al
cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attivita' e  delle
passivita' per le quali il rischio di cambio e'  coperto,  qualora  i
contratti di copertura siano anche essi  valutati  in  modo  coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2005, N. 38. 
  5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e  i  componenti
negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104 e
106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107 sono ragguagliati alla  durata
dell'esercizio se questa e' inferiore o superiore a dodici mesi. 
  6.  In  caso  di  mutamento  totale  o  parziale  dei  criteri   di
valutazione adottati nei precedenti  esercizi  il  contribuente  deve
darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei
redditi o in apposito allegato. 
  7. I componenti del reddito derivanti da  operazioni  con  societa'
non  residenti  nel  territorio  dello  Stato,  che  direttamente   o
indirettamente controllano l'impresa,  ne  sono  controllate  o  sono
controllate dalla  stessa  societa'  che  controlla  l'impresa,  sono
valutati in base al valore  normale  dei  beni  ceduti,  dei  servizi
prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma
2, se ne deriva  aumento  del  reddito;  la  stessa  disposizione  si
applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito,  ma  soltanto
in esecuzione degli accordi  conclusi  con  le  autorita'  competenti
degli Stati esteri a seguito delle  speciali  "procedure  amichevoli"
previste  dalle   convenzioni   internazionali   contro   le   doppie
imposizioni sui redditi. La presente disposizione  si  applica  anche
per i beni ceduti e i servizi prestati da societa' non residenti  nel
territorio dello  Stato  per  conto  delle  quali  l'impresa  esplica
attivita' di vendita e collocamento di materie prime  o  merci  o  di
fabbricazione o lavorazione di prodotti. (161) (172) 
  8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni  fatte  dal
contribuente in un  esercizio  ha  effetto  anche  per  gli  esercizi
successivi.  L'ufficio  tiene  conto  direttamente  delle  rettifiche
operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative  anche
agli esercizi successivi. 
  9. Agli effetti delle  norme  del  presente  titolo  che  vi  fanno
riferimento  il  cambio  delle  valute  estere  in  ciascun  mese  e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano  dei  cambi,  con
provvedimento dell'Agenzia delle entrate, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il mese successivo. 
  10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).((174)) 
  11. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N.  208)).  ((173))
((174)) 
  12. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208)).((174)) 
  12-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA  L.  28  DICEMBRE  2015,  N.  208)).
((174)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che "Le disposizioni  recate  dai  commi  58  e  59  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 88) che  "Le  disposizioni
di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo  quanto  previsto  dal
comma  89,  a  decorrere  dal   periodo   di   imposta   che   inizia
successivamente alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  emanato  ai
sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  fino  al
periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti al 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
281)  che  "La  disciplina  prevista  in   materia   di   prezzi   di
trasferimento  praticati  nell'ambito   delle   operazioni   di   cui
all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile  alla
determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive anche per  i  periodi  d'imposta
successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007". 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha disposto: 
  - (con l'art. 5, comma 2) che la disposizione di cui al comma 7 del
presente articolo si interpreta  nel  senso  che  la  disciplina  ivi
prevista non si applica per le operazioni  tra  imprese  residenti  o
localizzate nel territorio dello Stato; 
  - (con l'art. 5, comma 4) che le modifiche di cui ai commi 10, 11 e
12-bis del presente articolo si si applicano a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  citato
decreto; 
  - (con l'art.  8,  comma  4)  che  "Le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo  di  imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Relativamente
alle disposizioni di cui al comma 3, per gli  utili  distribuiti  dal
soggetto non residente a decorrere dal periodo di  imposta  in  corso
alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, commi 3 e 4, del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268.  Ai
soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal  soggetto
non  residente  si  presumono  prioritariamente  formati  con  quelli
assoggettati a tassazione separata". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 5) che "All'articolo 110, comma 11, del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «A  tal  fine  il  contribuente  puo'  interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente.»". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
                            Art. 110-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 111 
                      Imprese di assicurazioni 
 
  1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che
esercitano attivita'  assicurative  concorre  a  formare  il  reddito
dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino
alla  misura  massima  stabilita  a  norma  di  legge,  salvo  quanto
stabilito nei commi successivi. 
  1-bis. La variazione delle riserve tecniche  obbligatorie  relative
al ramo vita concorre a formare  il  reddito  dell'esercizio  per  la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi  e  degli
altri proventi che  concorrono  a  formare  il  reddito  d'impresa  e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  i  proventi,  anche  se
esenti o esclusi, ivi compresa la quota non imponibile dei  dividendi
di  cui  all'articolo  89,  comma  2,  e  delle  plusvalenze  di  cui
all'articolo 87. In ogni caso, tale rapporto  rileva  in  misura  non
inferiore al 95 per cento e non superiore al 98,5 per cento. (141) 
  2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i  maggiori  e  i
minori  valori  iscritti  relativi  alle  azioni,   alle   quote   di
partecipazione e agli strumenti finanziari di  cui  all'articolo  85,
comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze  e  le  minusvalenze
che fruiscono del  regime  previsto  dall'articolo  87  concorrono  a
formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio
di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 165  i  predetti  utili  si  assumono
nell'importo che in  base  all'articolo  89  concorre  a  formare  il
reddito. (123) 
  3. ((La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti  di
assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente
di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti  nell'esercizio  in
cui  e'  iscritta  in  bilancio  e  nei  quattro   successivi)).   E'
considerato componente  di  lungo  periodo  il  75  per  cento  della
medesima riserva sinistri. (122) (136) ((161)) 
  3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia  il  ramo
danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e  degli  strumenti
finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. (123) 
  4.  Le  provvigioni  relative  all'acquisizione  dei  contratti  di
assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo  di  imposta
sono deducibili in quote  costanti  nel  periodo  stesso  e  nei  due
successivi; tuttavia per i  contratti  di  assicurazione  sulla  vita
possono essere dedotte per l'intero ammontare nel  predetto  periodo.
Le provvigioni stesse, se iscritte tra  gli  elementi  dell'attivo  a
copertura delle riserve tecniche,  sono  deducibili  nei  limiti  dei
corrispondenti caricamenti dei premi e per un  periodo  massimo  pari
alla durata di ciascun contratto e comunque  non  superiore  a  dieci
anni. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 6, comma  4)
che "Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (136) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133, ha disposto (con l'art. 82,  comma  8)  che
"In deroga all'articolo 3 della legge 27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui ai commi 6 e  7  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo d'imposta in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto; nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta, in sede di versamento  della  seconda  o
unica rata, si assume, quale imposta del periodo  precedente,  quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi  6  e
7". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (141) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 38, comma 13-ter)  che
"Le disposizioni contenute nel  comma  1-bis  dell'articolo  111  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto  dal
comma 13-bis del  presente  articolo,  hanno  effetto,  nella  misura
ridotta del 50 per cento, anche sul versamento  del  secondo  acconto
dell'imposta sul reddito delle societa'  dovuto  per  il  periodo  di
imposta in corso alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
161) che "Le disposizioni di  cui  al  comma  160  si  applicano  dal
periodo di  imposta  in  corso  al  31  dicembre  2013.  Resta  ferma
l'applicazione delle previgenti disposizioni fiscali alle  rettifiche
di valore e  alle  variazioni  della  riserva  sinistri  relativa  ai
contratti di assicurazione dei rami danni iscritte  in  bilancio  nei
periodi di imposta precedenti". 
                            Art. 111-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                            Art. 111-ter 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 112 
                     (Operazioni fuori bilancio) 
 
  1. Si considerano operazioni "fuori bilancio": 
    a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a
termine, di titoli e valute; 
    b) i contratti derivati con titolo sottostante; 
    c) i contratti derivati su valute; 
    d) i contratti derivati  senza  titolo  sottostante  collegati  a
tassi di interesse, a indici o ad altre attivita'. 
  2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti  positivi  e
negativi che risultano  dalla  valutazione  delle  operazioni  "fuori
bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio. 
  3. I componenti negativi di cui  al  comma  2  non  possono  essere
superiori alla  differenza  tra  il  valore  del  contratto  o  della
prestazione  alla  data  della  stipula  o  a  quella   di   chiusura
dell'esercizio precedente e il corrispondente  valore  alla  data  di
chiusura  dell'esercizio.  Per  la  determinazione  di   quest'ultimo
valore, si assume: 
    a) per i  contratti  uniformi  a  termine  negoziati  in  mercati
regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione  rilevata  entro
la chiusura dell'esercizio; 
    b)  per  i  contratti  di  compravendita  di  titoli  il   valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4  dell'articolo
94; 
    c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio
a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta
di operazioni a pronti non ancora regolate,  il  tasso  di  cambio  a
termine corrente alla suddetta data  per  scadenze  corrispondenti  a
quelle delle operazioni oggetto  di  valutazione,  se  si  tratta  di
operazioni a termine; 
    d) in tutti gli altri  casi,  il  valore  determinato  secondo  i
criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9. 
  ((3-bis. In deroga al comma 3,  per  i  soggetti  che  redigono  il
bilancio in base ai  principi  contabili  internazionali  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico
in base alla corretta applicazione di tali principi assumono  rilievo
anche ai fini fiscali)). ((133)) 
  4. Se le operazioni di cui al comma 1  sono  poste  in  essere  con
finalita' di copertura di attivita' o passivita', ovvero sono coperte
da attivita' o passivita', i relativi componenti positivi e  negativi
derivanti da valutazione  o  da  realizzo  concorrono  a  formare  il
reddito  secondo  le  medesime  disposizioni   che   disciplinano   i
componenti  positivi  e  negativi,  derivanti  da  valutazione  o  da
realizzo, delle attivita' o passivita' rispettivamente coperte  o  di
copertura. 
  5. Se le operazioni di cui al comma 2  sono  poste  in  essere  con
finalita' di copertura dei rischi relativi ad attivita' e  passivita'
produttive di interessi, i relativi componenti  positivi  e  negativi
concorrono a formare  il  reddito,  secondo  lo  stesso  criterio  di
imputazione degli interessi, se  le  operazioni  hanno  finalita'  di
copertura di rischi connessi a  specifiche  attivita'  e  passivita',
ovvero secondo la  durata  del  contratto,  se  le  operazioni  hanno
finalita' di copertura di rischi connessi ad insiemi di  attivita'  e
passivita'. 
  6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali,  ai
fini del presente articolo l'operazione si considera con finalita' di
copertura quando ha lo scopo di proteggere  dal  rischio  di  avverse
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o  dei  prezzi
di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio  o
"fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o passivita' in bilancio o
"fuori bilancio". 
 
------------ 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 61)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
                              Art. 113 
 (( (Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari).)) 
 
  ((1. Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione  del
regime  di  cui  all'articolo  87   alle   partecipazioni   acquisite
nell'ambito degli interventi finalizzati al  recupero  di  crediti  o
derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei  crediti
verso imprese in temporanea  difficolta'  finanziaria,  nel  rispetto
delle diposizioni di vigilanza per le  banche  emanate  da  parte  di
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005
n. 262. 
  2. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  quando
sussistono: 
    a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei
crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme  alternative
di recupero dei crediti, le modalita' ed  i  tempi  previsti  per  il
recupero e, ove si tratti di partecipazioni  dirette  nella  societa'
debitrice, che l'operativita' di  quest'ultima  sara'  limitata  agli
atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio; 
    b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che  inducono
a ritenere temporanea la situazione di  difficolta'  finanziaria  del
debitore, ragionevoli le  prospettive  di  riequilibrio  economico  e
finanziario  nel  medio  periodo  ed  economicamente  conveniente  la
conversione rispetto ad  altre  forme  alternative  di  recupero  dei
crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere  predisposto  da
piu' enti creditizi o finanziari  rappresentanti  una  quota  elevata
dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficolta'. 
  3. L'opzione di cui  al  comma  1  comporta,  nei  confronti  della
societa' di cui si  acquisisce  la  partecipazione,  la  rinuncia  ad
avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II  e  III  del  presente
capo e della facolta' prevista dall'articolo 115  fino  all'esercizio
in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra. 
  4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'opzione
di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli  articoli
101,  comma  5,  e  106,  da   parte   degli   originari   creditori,
l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle  partecipazioni
acquisite   e   delle   quote   di   partecipazioni   successivamente
sottoscritte  per  effetto  dell'esercizio   del   relativo   diritto
d'opzione, a condizione che il  valore  dei  crediti  convertiti  sia
trasferito alle azioni ricevute. 
  5. Gli enti creditizi  possono  interpellare  l'amministrazione  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della  legge  27  luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei  diritti  del  contribuente.  La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. 
  6. L'ente creditizio che non intende applicare  il  regime  di  cui
all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista
dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli  elementi
conoscitivi  essenziali  indicati  con  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate.)) 
                              Art. 114 
         (( (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi) )) 
 
  ((1. Nella  determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia  e
dell'Ufficio  italiano  dei  cambi  assumono  rilevanza   i   bilanci
compilati in conformita' ai criteri di  rilevazione  e  di  redazione
adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC
e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia,  e  non  si
tiene conto degli utili e dei  proventi  da  versare  allo  Stato  in
ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a
deliberazioni del Comitato interministeriale  per  il  credito  e  il
risparmio o a convenzioni con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano  le  disposizioni
di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5,
e 112.)) ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 6, comma
13) che "Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3,
primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e  3,  primo  periodo,
95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b),  quarto  periodo,  del  testo
unico, come modificati dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio  2004.  Le
disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109,  comma
4, lettera b), terzo  periodo,  111  e  114  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005. Le  disposizioni
degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e  89,  comma  3,  ultimo
periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto  per  i
periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006". 
                              Art. 115 
                 Opzione per la trasparenza fiscale 
 
  1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il  reddito  imponibile
dei soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  a),  al  cui
capitale sociale partecipano  esclusivamente  soggetti  di  cui  allo
stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale
del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale,  richiamata
dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli  utili
non inferiore al 10 per cento e non superiore al  50  per  cento,  e'
imputato   a   ciascun   socio,   indipendentemente    dall'effettiva
percezione, proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione  agli
utili. Ai soli fini dell'ammissione al  regime  di  cui  al  presente
articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili  di  cui  al
periodo precedente non si considerano le azioni  prive  del  predetto
diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui  all'articolo
2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari
alla quota di partecipazione al capitale  delle  azioni  medesime.  I
requisiti di cui al primo periodo devono  sussistere  a  partire  dal
primo giorno del  periodo  d'imposta  della  partecipata  in  cui  si
esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine  del
periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non  e'  consentito  nel
caso in cui: 
    a) i soci partecipanti fruiscano  della  riduzione  dell'aliquota
dell'imposta sul reddito delle societa'; 
    b)  la  societa'  partecipata  eserciti  l'opzione  di  cui  agli
articoli 117 e 130. (123) 
  2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui  al  comma  1  non
siano residenti nel territorio dello Stato  l'esercizio  dell'opzione
e' consentito a condizione che non vi sia obbligo  di  ritenuta  alla
fonte sugli utili distribuiti. 
  3. L'imputazione del reddito avviene nei  periodi  d'imposta  delle
societa' partecipanti in corso alla data di  chiusura  dell'esercizio
della societa' partecipata. Le ritenute operate  a  titolo  d'acconto
sui redditi di tale societa', i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli
acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai  singoli  soci
secondo la percentuale di partecipazione agli utili di  ciascuno.  Le
perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in  cui
e' efficace l'opzione sono  imputate  ai  soci  in  proporzione  alle
rispettive quote di partecipazione ed entro il limite  della  propria
quota del patrimonio netto contabile della societa'  partecipata.  Le
perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori  all'inizio
della tassazione per trasparenza non possono  essere  utilizzate  per
compensare i redditi imputati dalle societa' partecipate. (126) (127) 
  4.  L'opzione  e'  irrevocabile  per  tre  esercizi  sociali  della
societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa'  e
comunicata all'Amministrazione finanziaria,  ((con  la  dichiarazione
presentata nel periodo d'imposta a decorrere  dal  quale  si  intende
esercitare l'opzione)).((168)) 
  5. L'esercizio dell'opzione di cui  al  comma  4  non  modifica  il
regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito  dalla  societa'
partecipata utilizzando riserve costituite con  utili  di  precedenti
esercizi  o  riserve  di  cui  all'articolo  47,  comma  5.  Ai  fini
dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di  validita'
dell'opzione, salva una diversa esplicita  volonta'  assembleare,  si
considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati  ai  soci
ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano
prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai  sensi  del
comma 1. 
  6.  Nel  caso  vengano   meno   le   condizioni   per   l'esercizio
dell'opzione,   l'efficacia   della    stessa    cessa    dall'inizio
dell'esercizio sociale  in  corso  della  societa'  partecipata.  Gli
effetti dell'opzione non vengono meno nel  caso  di  mutamento  della
compagine sociale della societa' partecipata mediante  l'ingresso  di
nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 
  7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione  gli  obblighi  di
acconto  permangono  anche  in  capo   alla   partecipata.   Per   la
determinazione degli obblighi di acconto della partecipata  stessa  e
dei suoi soci  nel  caso  venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si
applica quanto previsto dall'articolo  124,  comma  2.  Nel  caso  di
mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si  determinano
senza considerare  gli  effetti  dell'opzione  sia  per  la  societa'
partecipata, sia per i soci. 
  8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun
socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli  interessi   conseguenti
all'obbligo di imputazione del reddito. 
  9. Le disposizioni applicative della presente norma sono  stabilite
dallo stesso decreto ministeriale di cui all'articolo 129. 
  10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 40, secondo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  11.  Il  socio  ridetermina  il  reddito  imponibile   oggetto   di
imputazione  rettificando  i  valori  patrimoniali   della   societa'
partecipata secondo le modalita' previste dall'articolo 128,  fino  a
concorrenza  delle  svalutazioni   determinatesi   per   effetto   di
rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non  riconosciuti,
al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,  dedotte  dal
socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello  dal  quale
ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 
  12. Per le partecipazioni in  societa'  indicate  nel  comma  1  il
relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi
e delle perdite imputati ai soci ed e'  altresi'  diminuito,  fino  a
concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 7, comma
2) che "Le disposizioni  dell'articolo  115  del  testo  unico,  come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  9  e  10  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta dei soci in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  con  riferimento  ai  redditi  delle   societa'
partecipate relativi a periodi di  imposta  chiusi  a  partire  dalla
predetta data". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.  286,
ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui  ai
commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle  societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  i  redditi
delle societa' partecipate relativi a  periodi  d'imposta  precedenti
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (168) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
                              Art. 116 
Opzione per la trasparenza fiscale delle societa'  a  ristretta  base
                            proprietaria 
 
  1. L'opzione di cui all'articolo 115 puo' essere esercitata con  le
stesse modalita' ed alle stesse condizioni, ad esclusione  di  quelle
indicate nel comma 1 del medesimo  articolo  115,  dalle  societa'  a
responsabilita' limitata il cui volume di ricavi non supera le soglie
previste  per  l'applicazione  degli  studi  di  settore  e  con  una
compagine sociale  composta  esclusivamente  da  persone  fisiche  in
numero non superiore a 10 o a 20 nel caso  di  societa'  cooperativa.
PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  4  LUGLIO  2006,  N.223  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248. (126) 
  2. Si applicano le disposizioni del terzo e del quarto periodo  del
comma 3 dell'articolo 115 e quelle del  primo  e  terzo  periodo  del
comma 3 dell'articolo 8. Le plusvalenze di cui all'articolo 87 e  gli
utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, concorrono  a  formare  il
reddito   imponibile   nella   misura   indicata,    rispettivamente,
nell'articolo 58, comma 2, e nell'articolo 59. (126) ((127)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con modificazioni dalla  L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 11)  che  "Le
disposizioni di cui ai  commi  9  e  10  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta dei soci in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  e  con  riferimento  ai  redditi  delle   societa'
partecipate relativi a periodi di  imposta  chiusi  a  partire  dalla
predetta data". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 17) che "Le  disposizioni
del comma 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal D.L. 3 ottobre 2006, n.
262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.  286,
ha disposto (con l'art. 36, comma 11) che "Le disposizioni di cui  ai
commi 9 e 10 hanno effetto con riferimento ai redditi delle  societa'
partecipate relativi a periodi d'imposta che iniziano successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  i  redditi
delle societa' partecipate relativi a  periodi  d'imposta  precedenti
alla predetta data resta ferma l'applicazione delle  disposizioni  di
cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600". 

((Sezione II
CONSOLIDATO NAZIONALE))

                              Art. 117 
Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo  di  imprese  controllate
                              residenti 
 
  1.  La  societa'  o  l'ente  controllante   e   ciascuna   societa'
controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo  73,  comma
1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo  di
cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile,  con  i
requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente  esercitare
l'opzione per la tassazione di gruppo. 
  2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d),  possono
esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  ((...))  in  qualita'  di
controllanti ed a condizione: ((172)) 
    a) di essere residenti in Paesi con  i  quali  e'  in  vigore  un
accordo per evitare la doppia imposizione; 
    b)  di  esercitare  nel  territorio  dello   Stato   un'attivita'
d'impresa, come  definita  dall'articolo  55,  mediante  una  stabile
organizzazione, come definita  dall'articolo  162,  ((che  assume  la
qualifica di consolidante)). (123) ((172)) 
  ((2-bis. I soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),
privi del requisito di cui alla lettera b) del comma 2, residenti  in
Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  in  Stati  aderenti
all'Accordo sullo Spazio economico  europeo  con  il  quale  l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni, che rivestono una  forma  giuridica  analoga  a  quelle
previste  dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
designare una societa' residente nel territorio  dello  Stato  o  non
residente di cui al comma 2-ter, controllata ai  sensi  dell'articolo
2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i  requisiti  di  cui
all'articolo 120, ad esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo
congiuntamente con ciascuna societa' residente o non residente di cui
al comma 2-ter, su cui parimenti  essi  esercitano  il  controllo  ai
sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile con i
requisiti di cui all'articolo 120. La controllata designata non  puo'
esercitare l'opzione con le societa'  da  cui  e'  partecipata.  Agli
effetti del presente comma: 
    a)  la  controllata  designata,  in  qualita'  di   consolidante,
acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dagli articoli
da 117 a 127 per le societa' o enti controllanti; 
    b) i requisiti del controllo di cui  al  comma  1  devono  essere
verificati in capo al soggetto controllante non residente; 
    c) l'efficacia dell'opzione e' subordinata alla condizione che il
soggetto controllante non residente designi la controllata  residente
assumendo,  in   via   sussidiaria,   le   responsabilita'   previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti controllanti; 
    d) in ipotesi di interruzione della tassazione  di  gruppo  prima
del compimento del triennio o di  mancato  rinnovo  dell'opzione,  le
perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione  di  cui  all'articolo
122 sono attribuite esclusivamente  alle  controllate  che  le  hanno
prodotte, al netto di quelle utilizzate, e nei  cui  confronti  viene
meno il requisito del  controllo  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
soggetti interessati; 
    e) se il requisito del controllo nei confronti della  controllata
designata  cessa  per  qualsiasi  motivo  prima  del  compimento  del
triennio, il soggetto controllante non residente puo' designare,  tra
le  controllate  appartenenti  al  medesimo   consolidato,   un'altra
controllata residente avente le caratteristiche di  cui  al  presente
comma senza che si interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
controllata   designata   assume    le    responsabilita'    previste
dall'articolo 127 per le societa' o enti  controllanti  relativamente
ai precedenti periodi d'imposta  di  validita'  della  tassazione  di
gruppo, in solido con la societa' designata nei cui  confronti  cessa
il requisito del controllo.)) ((172)) 
  ((2-ter. I soggetti di cui all'articolo 73, comma  1,  lettera  d),
controllati ai sensi dell'articolo 2359,  comma  1,  numero  1),  del
codice civile, possono esercitare l'opzione di  cui  al  comma  1  in
qualita' di controllata  mediante  una  stabile  organizzazione  come
definita dal comma 1-bis dell'articolo 120.)) ((172)) 
  3. Permanendo il  requisito  del  controllo  di  cui  al  comma  1,
l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile.  Nel
caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze  di  cui
all'articolo 124. (123) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le  disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 3) che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 4) che "Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da  emanarsi  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabiliti i contenuti  e  le  modalita'  per  la  designazione  della
controllata di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del  testo  unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  medesimo  provvedimento
disciplina l'applicazione  della  disposizione  di  cui  al  presente
articolo alle opzioni per la tassazione di gruppo gia' in corso  alla
data di entrata in vigore delle stesse, attenendosi  al  criterio  di
consentire,  sussistendone  i  presupposti  di   legge,   l'eventuale
inclusione  nel  regime  di  tassazione  di  gruppo   delle   stabili
organizzazioni  o  delle  controllate  di   soggetti   esteri   senza
interruzione dei consolidati esistenti". 
                              Art. 118 
                 Effetti dell'esercizio dell'opzione 
 
  1. L'esercizio dell'opzione per la  tassazione  di  gruppo  di  cui
all'articolo 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo
globale corrispondente alla somma algebrica dei  redditi  complessivi
netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per  l'intero
importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al
soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto  a
nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica  degli
imponibili, la liquidazione dell'unica imposta  dovuta  o  dell'unica
eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 
  ((1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta  per  i
redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165: 
    a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo
globale; 
    b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e'
accreditabile  l'imposta  estera  e'  calcolata   separatamente   per
ciascuno dei soggetti partecipanti al  consolidato,  e  per  ciascuno
Stato; 
    c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima
del compimento del triennio o  di  mancato  rinnovo  dell'opzione  il
diritto al riporto in avanti e  all'indietro  dell'eccedenza  di  cui
all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno  prodotto  i
redditi all'estero.)) ((123)) 
  2. Le perdite fiscali relative agli esercizi  anteriori  all'inizio
della tassazione di gruppo  di  cui  alla  presente  sezione  possono
essere  utilizzate  solo  dalle  societa'  cui  si  riferiscono.   Le
eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli  stessi  esercizi
possono essere  utilizzate  dalla  societa'  o  ente  controllante  o
alternativamente  dalle   societa'   cui   competono.   Resta   ferma
l'applicabilita' delle disposizioni di cui  all'articolo  43-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  3. Gli obblighi di versamento  a  saldo  ed  in  acconto  competono
esclusivamente alla controllante.  L'acconto  dovuto  e'  determinato
sulla base dell'imposta relativa  al  periodo  precedente,  al  netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute  d'acconto,
come indicata nella dichiarazione dei redditi,  presentata  ai  sensi
dell'articolo  122.  Per  il  primo   esercizio   la   determinazione
dell'acconto dovuto  dalla  controllante  e'  effettuata  sulla  base
dell'imposta, al netto delle  detrazioni,  dei  crediti  d'imposta  e
delle ritenute d'acconto, corrispondente  alla  somma  algebrica  dei
redditi  relativi  al  periodo   precedente   come   indicati   nelle
dichiarazioni dei redditi presentate  per  il  periodo  stesso  dalle
societa' singolarmente considerate. Si applicano, in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154. 
  4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in  quanto
escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al  comma
1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le  disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2006". 
                              Art. 119 
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione 
 
  1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo
in qualita' di controllante o solo in qualita' di  controllata  e  la
sua  efficacia  e'  subordinata   al   verificarsi   delle   seguenti
condizioni: 
    a)  identita'  dell'esercizio  sociale   di   ciascuna   societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante; 
    b)  esercizio  congiunto  dell'opzione  da  parte   di   ciascuna
controllata e dell'ente o societa' controllante; 
    c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata  presso
la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli  atti  e
provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo  117.  L'elezione  di  domicilio  e'
irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione  di
accertamento o di  irrogazione  delle  sanzioni  relative  all'ultimo
esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di  cui
all'articolo 122; 
    d)  l'avvenuto  esercizio  congiunto  dell'opzione  deve   essere
comunicato  all'Agenzia  delle   entrate   ((con   la   dichiarazione
presentata nel periodo d'imposta a decorrere  dal  quale  si  intende
esercitare l'opzione)). (123) ((168)) 
  2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione  nel  caso  in  cui  per
effetto di operazioni di fusione,  di  scissione  e  di  liquidazione
volontaria si determinano all'interno  dello  stesso  esercizio  piu'
periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129  stabilisce  le
modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per  pervenire
alla determinazione del reddito complessivo globale. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle  dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2006". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (168) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
                              Art. 120 
               Definizione del requisito di controllo 
 
  1. Agli effetti della presente sezione si  considerano  controllate
le societa' per azioni, in accomandita per azioni, a  responsabilita'
limitata: 
    a) al cui capitale sociale  la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento, da determinarsi relativamente  all'ente  o  societa'
controllante tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta
dalla catena societaria di controllo,  senza  considerare  le  azioni
prive  del  diritto  di  voto  esercitabile  nell'assemblea  generale
richiamata dall'articolo 2346 del codice civile; 
    b) al cui utile di bilancio la  societa'  o  l'ente  controllante
partecipa direttamente o indirettamente per una percentuale superiore
al 50 per cento da determinarsi  relativamente  all'ente  o  societa'
controllante,  tenendo  conto   della   eventuale   demoltiplicazione
prodotta dalla catena societaria di controllo e senza considerare  la
quota di utile di competenza delle azioni prive del diritto  di  voto
esercitabile nell'assemblea generale  richiamata  dall'articolo  2346
del codice civile. 
    ((1-bis.  Si  considerano   altresi'   controllate   le   stabili
organizzazioni   nel   territorio   dello   Stato,   come    definite
dall'articolo 162, dei soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), residenti in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo  con  il
quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri  un  effettivo
scambio di informazioni, che rivestono una forma giuridica analoga  a
quelle di cui al comma 1, con i requisiti di cui al medesimo comma.))
((172)) 
  2. Il requisito del controllo di cui all'articolo 117, comma 1 deve
sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio relativamente  al  quale
la  societa'  o  ente  controllante  e  la  societa'  controllata  si
avvalgono dell'esercizio dell'opzione. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  6,
comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo. 
                              Art. 121 
                ((Obblighi delle societa' controllate 
 
  1.  Per  effetto  dell'esercizio  congiunto  dell'opzione  di   cui
all'articolo  117,  ciascuna  societa'  controllata,  secondo  quanto
previsto dal decreto di cui all'articolo 129, deve: 
    a) compilare il modello della dichiarazione dei redditi  al  fine
di comunicare alla societa' o ente controllante la determinazione del
proprio reddito complessivo, delle ritenute subite, delle  detrazioni
e dei crediti d'imposta spettanti, compresi  quelli  compensabili  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  degli  acconti  autonomamente  versati.  Al  modello  deve  essere
allegato il prospetto di cui all'articolo 109, comma 4,  lettera  b),
con le indicazioni  richieste  relative  ai  componenti  negativi  di
reddito dedotti; 
    b) fornire alla societa' controllante i  dati  relativi  ai  beni
ceduti ed acquistati secondo il regime di neutralita' fiscale di  cui
all'articolo 123, specificando la differenza residua  tra  valore  di
libro e valore fiscale riconosciuto; 
    c)  fornire  ogni   necessaria   collaborazione   alla   societa'
controllante  per  consentire  a  quest'ultima  l'adempimento   degli
obblighi  che  le  competono   nei   confronti   dell'Amministrazione
finanziaria   anche   successivamente   al   periodo   di   validita'
dell'opzione.)) 
                            Art. 121-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 122 
         (( (Obblighi della societa' o ente controllante).)) 
 
  ((1. La societa' o ente controllante presenta la dichiarazione  dei
redditi del consolidato, calcolando il  reddito  complessivo  globale
risultante  dalla  somma  algebrica  dei  redditi  complessivi  netti
dichiarati da ciascuna delle  societa'  partecipanti  al  regime  del
consolidato e procedendo alla  liquidazione  dell'imposta  di  gruppo
secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto  ministeriale
di cui all'articolo 129 e  in  quello  di  approvazione  del  modello
annuale di dichiarazione dei redditi)). 
                              Art. 123 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) ((133)) 
 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il
regime di neutralita' per i  trasferimenti  infragruppo,  conseguente
alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33,  si  applica  ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007". 
                            Art. 123-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 124 
Interruzione della tassazione di  gruppo  prima  del  compimento  del
                              triennio 
 
  1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo
117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il
reddito della societa'  o  dell'ente  controllante,  per  il  periodo
d'imposta in  cui  viene  meno  tale  requisito,  viene  aumentato  o
diminuito per un importo corrispondente: 
    a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei  precedenti
esercizi del triennio per effetto di  quanto  previsto  dall'articolo
97, comma 2; 
    b) alla residua differenza  tra  il  valore  di  libro  e  quello
fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o  ente
controllante o da altra societa' controllata  secondo  il  regime  di
neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si
applica nel caso in cui il requisito del controllo venga  meno  anche
nei confronti della sola  societa'  cedente  o  della  sola  societa'
cessionaria. (123) 
  2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni  dal  venir  meno
del requisito del controllo: 
    a) la  societa'  o  l'ente  controllante  deve  integrare  quanto
versato  a  titolo  d'acconto  se  il   versamento   complessivamente
effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente  alle  societa'
per le quali continua la validita' dell'opzione; 
    b) ciascuna societa' controllata deve  effettuare  l'integrazione
di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come
risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121. 
  3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi  previsto,  con
le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui  all'articolo  129,  la
societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in  parte,
i  versamenti  gia'  effettuati,  per  quanto  eccedente  il  proprio
obbligo, alle  controllate  nei  cui  confronti  e'  venuto  meno  il
requisito del controllo. 
  4.  Le  perdite  fiscali  risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo 122, i  crediti  chiesti  a  rimborso  e,  salvo  quanto
previsto dal comma 3,  le  eccedenze  riportate  a  nuovo  permangono
nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante.  Il
decreto di cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi  criteri  per
l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla  dichiarazione
di cui all'articolo 122, alle societa'  che  le  hanno  prodotte,  al
netto di quelle  utilizzate,  e  nei  cui  confronti  viene  meno  il
requisito del controllo. (123) 
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso
di fusione di una societa'  controllata  in  altra  non  inclusa  nel
consolidato. ((Nel caso di fusione della societa' o ente controllante
con societa' o enti non appartenenti al consolidato,  il  consolidato
puo' continuare ove la societa' o ente controllante sia in  grado  di
dimostrare,  anche  dopo  l'effettuazione  di  tali  operazioni,   la
permanenza di tutti i requisiti previsti dalle  disposizioni  di  cui
agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai  fini
della continuazione del consolidato, la societa' o ente  controllante
puo' interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma
1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo  Statuto
dei diritti del contribuente)). Con il decreto  di  cui  all'articolo
129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori  casi  di  interruzione
anticipata del consolidato. 
  ((5-bis. La societa' o ente controllante che intende continuare  ad
avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha  presentato  l'istanza
di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola  presentata,  non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza  nella
dichiarazione dei redditi)). 
  6. L'articolo 118, comma 4, si  applica  anche  relativamente  alle
somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per  compensare
gli oneri connessi con  l'interruzione  della  tassazione  di  gruppo
relativi all'imposta sulle societa'. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle  dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2006". 
                              Art. 125 
                   ((Mancato rinnovo dell'opzione 
 
  1. Le disposizioni dell'articolo  124,  comma  1,  lettera  b),  si
applicano sia  nel  caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione  di  cui
all'articolo 117,  sia  nel  caso  in  cui  l'opzione  rinnovata  non
riguardi entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b). 
  2. Nel caso  di  mancato  rinnovo  dell'opzione,  gli  obblighi  di
acconto si calcolano relativamente a ciascuna societa'  singolarmente
considerata con riferimento ai redditi propri cosi'  come  risultanti
dalle  comunicazioni  di  cui  all'articolo  121.   Si   applica   la
disposizione dell'articolo 124, comma 4. 
  3. L'articolo 118, comma 4, si  applica  anche  relativamente  alle
somme percepite o versate tra le societa'  di  cui  al  comma  1  per
compensare gli oneri connessi con il mancato rinnovo della tassazione
di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.)) 
                              Art. 126 
        ((Limiti all'efficacia ed all'esercizio dell'opzione 
 
  1. Non possono esercitare l'opzione  di  cui  all'articolo  117  le
societa' che fruiscono di riduzione  dell'aliquota  dell'imposta  sui
redditi delle societa'. 
  2. Nel caso di fallimento e di liquidazione coatta  amministrativa,
l'esercizio dell'opzione non e' consentito e, se gia' avvenuto, cessa
dall'inizio dell'esercizio in cui  interviene  la  dichiarazione  del
fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione.)) 
                              Art. 127 
                           Responsabilita' 
 
  ((1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: 
    a)  per  la  maggiore  imposta  accertata  e  per  gli  interessi
relativi, riferita al reddito complessivo  globale  risultante  dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122; 
    b) per le  somme  che  risultano  dovute,  con  riferimento  alla
medesima  dichiarazione,  a  seguito  dell'attivita'   di   controllo
prevista  dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei
redditi propria di ciascun soggetto che partecipa  al  consolidato  e
dell'attivita'  di  liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis   del
medesimo decreto; 
    c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla  determinazione
del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122; 
    d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla  sanzione
di cui alla lettera b) del  comma  2  irrogata  al  soggetto  che  ha
commesso la violazione.)) ((123)) 
  ((2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato  e'
responsabile: 
    a)  solidalmente  con  l'ente  o  societa'  controllante  per  la
maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita  al
reddito complessivo globale risultante  dalla  dichiarazione  di  cui
all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul  proprio
reddito  imponibile,  e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con
riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita'  di
controllo prevista dall'articolo 36-ter del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  e  dell'attivita'  di
liquidazione di cui all'articolo  36-bis  del  medesimo  decreto,  in
conseguenza della rettifica operata sulla propria  dichiarazione  dei
redditi; 
    b) per la sanzione  correlata  alla  maggiore  imposta  accertata
riferita   al   reddito   complessivo   globale   risultante    dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica
operata sul proprio reddito imponibile, e alle  somme  che  risultano
dovute  con  riferimento  alla  medesima  dichiarazione,  a   seguito
dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dell'attivita'  di  liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis   del
medesimo  decreto,  in  conseguenza  della  rettifica  operata  sulla
propria dichiarazione dei redditi; 
    c) per le sanzioni diverse da quelle di cui  alla  lettera  b))).
((123)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N.247)). ((123)) 
  4. L'eventuale rivalsa  della  societa'  o  ente  controllante  nei
confronti delle  societa'  controllate  perde  efficacia  qualora  il
soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata
copia degli atti  e  dei  provvedimenti  entro  il  ventesimo  giorno
successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario
secondo quanto previsto dall'articolo 119. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma
7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni  degli  articoli
118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo  119  che  hanno
effetto per i periodi di imposta che  iniziano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2006". 
                            Art. 127-bis 
 
((IL D.LGS. 12 DICEMBRE 2003, N.344 HA DISPOSTO  LA  TOTALE  MODIFICA
DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO RIDEFINENDONE LA STRUTTURA DI TITOLI, CAPI
                            ED ARTICOLI)) 
                              Art. 128 
                         ((Norma transitoria 
 
  1. Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per  effetto
di  rettifiche  di   valore   ed   accantonamenti   fiscalmente   non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte nel periodo d'imposta  antecedente  a  quello  dal  quale  ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 117 e nei nove precedenti dalla
societa' o ente controllante o da altra societa'  controllata,  anche
se non esercente l'opzione di cui all'articolo 117, i valori  fiscali
degli elementi dell'attivo e del passivo della  societa'  partecipata
se, rispettivamente, superiori o inferiori a  quelli  contabili  sono
ridotti o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni  in
proporzione ai rapporti tra la  differenza  dei  valori  contabili  e
fiscali dell'attivo e del passivo e l'ammontare complessivo  di  tali
differenze.)) 
                              Art. 129 
                     ((Disposizioni applicative 
 
  1.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono   adottate   le   disposizioni
applicative della presente sezione.)) 

((Sezione III
CONSOLIDATO MONDIALE))

                              Art. 130 
((Soggetti ammessi alla determinazione della  unica  base  imponibile
              per il gruppo di imprese non residenti.)) 
 
  ((1. Le societa' e gli  enti  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettere 
    a)   e   b),   possono   esercitare   l'opzione   per   includere
proporzionalmente nella propria  base  imponibile,  indipendentemente
dalla  distribuzione,  i  redditi  conseguiti  da  tutte  le  proprie
societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero
1), del codice civile non residenti e rientranti nella definizione di
cui all'articolo 133. 
  2. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 1  e'  consentito  alle
societa' ed agli enti: 
    a) i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati; 
    b) controllati ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,  n.  1)  del
codice civile esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da
persone fisiche residenti che  non  si  qualifichino  a  loro  volta,
tenendo conto delle partecipazioni possedute da loro parti correlate,
quali soggetti controllanti ai sensi  dell'articolo  2359,  comma  1,
numeri  1)  e  2),  del  codice  civile  di  altra  societa'  o  ente
commerciale residente o non residente. 
  3. Per la verifica della condizione di  cui  alla  lettera  b)  del
comma  2,  le  partecipazioni  possedute   dai   familiari   di   cui
all'articolo 5, comma 5, si cumulano fra loro. 
  4. La  societa'  controllante  che  si  qualifica  per  l'esercizio
dell'opzione di cui al comma 1 non puo' quale controllata  esercitare
anche l'opzione di cui alla sezione precedente.)) 
                              Art. 131 
                ((Effetti dell'esercizio dell'opzione 
 
  1.  L'esercizio  dell'opzione  consente  di  imputare  al  soggetto
controllante indipendentemente dalla distribuzione  i  redditi  e  le
perdite prodotti dalle controllate non residenti di cui  all'articolo
133 per la quota parte corrispondente alla  quota  di  partecipazione
agli utili  dello  stesso  soggetto  controllante  e  delle  societa'
controllate  residenti  di  cui  al  comma  2,  tenendo  conto  della
demoltiplicazione determinata dalla catena societaria di controllo. 
  2. Nel caso  in  cui  la  partecipazione  in  una  controllata  non
residente sia detenuta in tutto o in parte per il tramite  di  una  o
piu' controllate residenti, per  la  validita'  dell'opzione  di  cui
all'articolo  130  e'  necessario  che  la  societa'  controllante  e
ciascuna di tali controllate residenti esercitino  l'opzione  di  cui
alla sezione II. In tal caso la quota di  reddito  della  controllata
non  residente  da  includere  nella  base  imponibile   del   gruppo
corrisponde alla somma delle  quote  di  partecipazione  di  ciascuna
societa' residente di cui al presente comma. 
  3. L'imputazione di cui al comma 1 avviene  nel  periodo  d'imposta
del soggetto controllante e delle  societa'  controllate  di  cui  al
comma 2 in corso alla data di chiusura dell'esercizio della  societa'
non residente. Nel caso in cui quest'ultima non abbia l'obbligo della
redazione annuale del  bilancio  d'esercizio,  l'imputazione  avviene
l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce il  bilancio  volontario
di cui all'articolo 132, comma 2. 
  4. Ai fini del comma 3 si considera la quota di partecipazione agli
utili  alla  data  di  chiusura  dell'esercizio  della  societa'  non
residente o se maggiore quella alla data di approvazione o  revisione
del relativo bilancio. 
  5. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono  alla
controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta
relativa al periodo precedente,  al  netto  delle  detrazioni  e  dei
crediti d'imposta e delle ritenute  d'acconto,  come  indicata  nella
dichiarazione dei redditi presentata ai sensi dell'articolo 130.  Per
il  primo  esercizio  la  determinazione  dell'acconto  dovuto  dalla
controllante e' effettuata sulla base dell'imposta,  al  netto  delle
detrazioni,  dei  crediti  d'imposta  e  delle  ritenute   d'acconto,
corrispondente alla somma  algebrica  degli  imponibili  relativi  al
periodo precedente, come indicati  nelle  dichiarazioni  dei  redditi
presentate  per  il   periodo   stesso   dalle   societa'   residenti
singolarmente  considerate.  Si   applicano,   in   ogni   caso,   le
disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154.)) 
                              Art. 132 
               Condizioni per l'efficacia dell'opzione 
 
  1. Permanendo il  requisito  del  controllo,  cosi'  come  definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 e'  irrevocabile
per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del  soggetto
controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a
tre esercizi. 
  2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al  verificarsi
delle seguenti condizioni: 
    a) il suo  esercizio  deve  avvenire  relativamente  a  tutte  le
controllate non residenti, cosi', come definite dall'articolo 133; 
    b)  identita'  dell'esercizio  sociale   di   ciascuna   societa'
controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo  nel
caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle  legislazioni
locali; 
    c) revisione dei bilanci del soggetto  controllante  residente  e
delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma  2,  e  di
quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte  dei  soggetti
iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, o, per quanto riguarda  le  controllate  non  residenti,
anche da altri soggetti a condizione che  il  revisore  del  soggetto
controllante utilizzi  gli  esiti  della  revisione  contabile  dagli
stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio  annuale
o consolidato. Nel caso in cui la  controllata  non  abbia  l'obbligo
della redazione annuale del bilancio, redazione  a  cura  dell'organo
sociale cui compete l'amministrazione della societa' di  un  bilancio
volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al  periodo
d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui
al primo periodo; 
    d) attestazione rilasciata da ciascuna societa'  controllata  non
residente  secondo  le  modalita'  previste  dal   decreto   di   cui
all'articolo 142 dalla quale risulti: 
      1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui  alla
lettera c); 
      2)  l'impegno   a   fornire   al   soggetto   controllante   la
collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per
adempiere entro un periodo non  superiore  a  60  giorni  dalla  loro
notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. 
    d-bis) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)). 
  3. ((Al ricorrere delle condizioni previste dagli  articoli  130  e
seguenti, la societa' controllante accede al  regime  previsto  dalla
presente sezione; la medesima societa' controllante puo' interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei  requisiti
per il valido esercizio dell'opzione.)) In  particolare  dall'istanza
di interpello dovra' risultare: 
    a)  la  qualificazione  soggettiva  del   soggetto   controllante
all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2; 
    b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera  del
gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate; 
    c)  la  denominazione,  la  sede  sociale,  l'attivita'   svolta,
l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate  non  residenti
nonche'  la  quota  di  partecipazione  agli  utili   riferita   alla
controllante ed alle controllate di cui all'articolo  131,  comma  2,
l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e  le  ragioni  che
richiedono tale diversita'; 
    d)  la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'  stato   attribuito
l'incarico per la revisione dei bilanci e le  conferme  dell'avvenuta
accettazione di tali incarichi; 
    e)  l'elenco  delle  imposte  relativamente  alle  quali   verra'
presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165. 
  4. La risposta positiva  dell'Agenzia  delle  entrate  puo'  essere
subordinata  all'assunzione  da  parte  del   soggetto   controllante
dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore  tutela
degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma  3
il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a  quelle
gia' previste, ulteriori semplificazioni per  la  determinazione  del
reddito imponibile fra le quali  anche  l'esclusione  delle  societa'
controllate di dimensioni  non  rilevanti  residenti  negli  Stati  o
territori di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168- bis. (133) 
  5. Le variazioni dei dati di cui  al  comma  3  ((possono  essere))
comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste  dallo
stesso comma 3  entro  il  mese  successivo  alla  fine  del  periodo
d'imposta durante il quale si sono verificate. ((La societa'  o  ente
controllante che intende accedere al regime previsto  dalla  presente
sezione ma non ha presentato l'istanza  di  interpello  prevista  dal
comma  3  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
positiva deve segnalare detta  circostanza  nella  dichiarazione  dei
redditi.)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 88)
che "Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si  applicano,  salvo
quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta  che
inizia successivamente alla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917;
fino al periodo d'imposta  precedente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007". 
                              Art. 133 
               Definizione del requisito di controllo 
 
  1. Agli effetti della presente sezione, si considerano  controllate
le societa' e  gli  enti  di  ogni  tipo  con  o  senza  personalita'
giuridica non residenti nel territorio dello  Stato  le  cui  azioni,
quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono  posseduti
direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante  per
una  percentuale  superiore  al  50   per   cento   da   determinarsi
relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate
residenti di cui all'articolo  131,  comma  2,  tenendo  conto  della
eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla  catena  societaria  di
controllo. 
  2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla  fine
dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia ((i redditi  e  le
perdite  prodotti))  dalle  societa'  cui  tali   partecipazioni   si
riferiscono ((sono esclusi)) dalla formazione della  base  imponibile
di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al  comma
precedente si sia verificato entro i  sei  mesi  precedenti  la  fine
dell'esercizio della societa' controllante. ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 9, comma
6) che "Le disposizioni  del  testo  unico  modificate  dal  presente
articolo hanno effetto per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le  disposizioni  degli  articoli
132, comma 2, e 136,  comma  6,  che  hanno  effetto  per  i  periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
                              Art. 134 
Obblighi  della  societa'  od  ente  controllante  e  rettifiche   di
                           consolidamento 
 
  1. L'ente o  la  societa'  controllante  provvede  a  calcolare  il
reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A  tale  scopo  il
reddito  risultante  dai  bilanci  revisionati  viene   rideterminato
secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo
III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente  sezione  e
con le rettifiche di seguito previste: 
    a) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)); 
    b) indipendentemente dai criteri adottati per  la  redazione  dei
singoli bilanci revisionati, adozione di un trattamento uniforme  dei
componenti positivi e negativi di  reddito  dagli  stessi  risultanti
secondo i  criteri  di  cui  alla  predetta  sezione  I,  consentendo
nell'esercizio di competenza la deducibilita' dei componenti negativi
non solo se imputati al conto economico di un  esercizio  precedente,
ma anche successivo; 
    c) i valori risultanti  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  o
periodo  di  gestione  anteriore  al  primo  cui  si   applicano   le
disposizioni  della  presente  sezione  sono  riconosciuti  ai   fini
dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a  quelli
derivanti  dall'applicazione  dei  criteri  contabili  adottati   nei
precedenti esercizi  e  che  siano  adempiuti  gli  obblighi  formali
eventualmente previsti dal decreto  di  cui  all'articolo  142  salvo
quanto di seguito previsto: 
      1) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' analoghe a quelli previsti nella sezione I di
questo capo si considerano  riconosciuti  ai  fini  dell'imposta  sul
reddito fino  a  concorrenza  dell'importo  massimo  per  gli  stessi
previsto; 
      2) qualora  le  norme  della  sezione  I  di  questo  capo  non
prevedano un importo massimo, gli stessi si  considerano  fiscalmente
riconosciuti per intero o nel  minor  ammontare  corrispondente  agli
accantonamenti che sarebbero stati deducibili secondo le norme  della
predetta sezione  I  a  condizione  che  tale  minore  ammontare  sia
rideterminato dal soggetto controllante; 
      3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio
istituiti con finalita' diverse (da)  quelli  previsti  dalla  stessa
sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; (123) 
      4) il valore delle rimanenze  finali  dei  beni  indicati  alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 85 si considera fiscalmente
riconosciuto in  misura  non  superiore  al  valore  normale  di  cui
all'articolo 92, comma 5. 
    d) esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle  perdite
di cambio  relativi  a  finanziamenti  attivi  e  passivi  di  durata
superiore a diciotto mesi stipulati fra le societa' non  residenti  o
fra queste e quelle residenti incluse nella determinazione dell'unica
base imponibile di cui alla  presente  sezione  se  denominati  nella
valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata  dal  creditore
per la redazione del proprio bilancio di cui all'articolo 132,  comma
2; 
    e) i redditi rideterminati secondo i  criteri  di  cui  ai  punti
precedenti  concorrono  alla  formazione  dell'imponibile  convertiti
secondo il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo  di
gestione della societa' non residente; 
    f) inapplicabilita' delle norme di cui agli articoli 95, commi 2,
3 e 5, 98, 99, comma 1, secondo periodo, 100, 102, commi 6 e 9,  108,
comma 2, secondo periodo e 164; 
    g) relativamente al reddito imponibile delle  controllate  estere
l'art. 109, comma 4, lettera b) si applica nei limiti in cui analoghe
deduzioni dal reddito imponibile sono riconosciute dalle legislazioni
locali. In tal caso,  e'  ammessa  la  deducibilita'  dei  componenti
negativi ivi previsti fino a concorrenza del  minor  importo  tra  la
misura prevista dalla legislazione nazionale e quanto  effettivamente
dedotto  dalla  controllata  estera  secondo  le  modalita'  ed  alle
condizioni di cui al decreto previsto dall'articolo 142; in  mancanza
della predetta previsione nella legislazione locale e fermo  restando
quanto previsto dalla precedente lettera b), non sono deducibili  dal
reddito complessivo del gruppo i componenti negativi  di  reddito  di
cui al predetto  articolo  non  imputati  al  conto  economico  della
controllata estera cui si riferiscono. 
  2. Non rilevano le perdite delle controllate non residenti relative
agli esercizi precedenti l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo
130. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 9, comma
6) che "Le disposizioni  del  testo  unico  modificate  dal  presente
articolo hanno effetto per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni  degli  articoli
132, comma 2, e 136,  comma  6,  che  hanno  effetto  per  i  periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005". 
                              Art. 135 
 
   ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)) ((133)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che "L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il
regime di neutralita' per i  trasferimenti  infragruppo,  conseguente
alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33,  si  applica  ai
trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007". 
                              Art. 136 
                 Determinazione dell'imposta dovuta 
 
  1. La societa' controllante, effettuando  la  somma  algebrica  del
proprio imponibile e di quelli delle controllate  estere  determinati
secondo i criteri ((di cui agli articoli precedenti)),  determina  il
reddito  imponibile  complessivo  relativamente  al   quale   calcola
l'imposta corrispondente. ((123)) 
  2.  Dall'imposta  determinata  secondo  il  comma  1,  oltre   alle
detrazioni,  alle  ritenute  ed  ai  crediti  d'imposta  relativi  al
soggetto controllante, sono ammesse  in  detrazione  le  imposte  sul
reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo  i  criteri  di
cui all'articolo 165 e ai commi da 3 a 6. 
  3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa  al
reddito estero oggetto di imputazione  alla  formazione  del  reddito
imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente
i redditi prodotti dalle controllate estere, e la  quota  di  imposta
italiana fino a concorrenza della quale  e'  accreditabile  l'imposta
estera e' calcolata con riferimento a  ciascuna  controllata  estera.
L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi
d'imposta precedenti o successivi  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 165. 
  4. Fino a concorrenza della quota d'imposta  italiana  relativa  al
reddito  prodotto  da  ciascuna  controllata  estera  successivamente
all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate  all'estero
viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo
definitivo di ulteriori imposte estere  sullo  stesso  reddito  anche
((se)) distribuito. ((123)) 
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma   4,   si   considerano
prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli  esercizi  piu'
recenti. 
  ((6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti  piu'
societa' controllate e la legislazione locale preveda  una  forma  di
tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente  sezione
se, ricorrendone in concreto le condizioni, le  societa'  controllate
non si avvalgono di tale forma di  tassazione  di  gruppo  nel  Paese
estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165  si  assume  come
imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se  tali  societa'  si
fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla  tassazione
di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo,
una o piu' societa'  a  seconda  che  la  compensazione  dei  singoli
imponibili  nel  Paese  estero  sia  consentita  in  modo  totale   o
parziale.)) ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 9,  comma
6) che "Le disposizioni  del  testo  unico  modificate  dal  presente
articolo hanno effetto per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le  disposizioni  degli  articoli
132, comma 2, e 136,  comma  6,  che  hanno  effetto  per  i  periodi
d'imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
                              Art. 137
((Interruzione  della  tassazione  di gruppo prima del compimento del
                  periodo di validita' dell'opzione

     1. Nel caso in cui, prima del compimento del periodo di cui
  all'articolo  132, comma 1, venga meno la qualificazione soggettiva
della  societa' o ente controllante di cui all'articolo 130, comma 2,
gli  effetti  dell'opzione esercitata cessano con effetto dal periodo
d'imposta  del  soggetto controllante successivo a quello in corso al
momento  del  venir meno della qualificazione soggettiva predetta. Il
periodo  precedente  non si applica nel caso in cui il nuovo soggetto
controllante  abbia  a  sua  volta  esercitato  l'opzione di cui alla
presente sezione.
  2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1, primo periodo, le perdite del
soggetto controllante di cui all'articolo 84 non utilizzate alla fine
del  periodo d'imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva
si  riducono  della  misura corrispondente al rapporto tra le perdite
prodotte  nel  periodo di validita' dell'opzione da tutte le societa'
non  residenti  il cui reddito ha concorso alla formazione dell'unico
imponibile  e  quelle  prodotte  nello  stesso  periodo  da  tutte le
societa'.))
                              Art. 138
((Interruzione della tassazione di gruppo limitatamente ad una o piu'
                      controllate non residenti

 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel caso in cui il requisito
  del  controllo  venga  meno  relativamente  ad  una o piu' societa'
controllate  non  residenti  prima  del compimento del periodo di cui
all'articolo  132, comma 1, il reddito complessivo viene aumentato in
misura  corrispondente  agli  interessi  passivi  dedotti per effetto
della  disposizione di cui all'articolo 97, comma 2, nei due esercizi
precedenti  rientranti nel periodo di cui allo stesso art. 132, comma
1.
  2.   Nel  caso  in  cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno
relativamente  ad  oltre  due  terzi  delle  societa' controllate non
residenti  oltre  a quello di cui al comma 1 si verifica l'effetto di
cui  all'articolo  137,  comma 2, da calcolare proporzionalmente alle
perdite  fiscali  delle  societa'  non  residenti  di cui al presente
comma.))
                              Art. 139
                   ((Mancato rinnovo dell'opzione

  1.  Nel  caso di mancato rinnovo dell'opzione si verifica l'effetto
di cui al comma 2 dell'articolo 137.))
                            Art. 139-bis 
              (( (Recupero delle perdite compensate).)) 
 
  ((1.  Nell'ipotesi  di  interruzione  o  di  mancato  rinnovo   del
consolidato mondiale, i dividendi  o  le  plusvalenze  derivanti  dal
possesso  o  dal  realizzo  delle   partecipazioni   nelle   societa'
consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o societa' consolidante
dal   periodo   d'imposta   successivo    all'ultimo    periodo    di
consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle  ordinarie
regole, concorrono a formare il reddito,  fino  a  concorrenza  della
differenza tra le perdite della societa' estera  che  si  considerano
dedotte e i redditi della stessa societa' inclusi nel consolidato. La
stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso
di riduzione della percentuale di possesso senza il  venir  meno  del
rapporto di controllo. 
  2. Con il  decreto  di  cui  all'articolo  142  sono  stabilite  le
disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo,  anche  per
il coordinamento con gli articoli 137 e 138)). 
                              Art. 140
                 ((Coordinamento con l'articolo 167

  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  167  non  si applicano
relativamente alle controllate estere il cui imponibile viene incluso
in quello della societa' controllante per effetto dell'opzione di cui
all'articolo 130.))
                              Art. 141
                         ((Norma transitoria

  1.  Fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto
di   rettifiche   di   valore   ed   accantonamenti  fiscalmente  non
riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione,
dedotte  nel  periodo  d'imposta  antecedente  a  quello dal quale ha
effetto l'opzione di cui all'articolo 130 e nei nove precedenti dalla
societa'  o  ente controllante o da altra societa' controllata, anche
se  non esercente l'opzione di cui all'articolo 130, i valori fiscali
degli  elementi  dell'attivo e del passivo della societa' partecipata
se,  rispettivamente,  superiori  o inferiori a quelli contabili sono
ridotti  o  aumentati  dell'importo  delle  predette  svalutazioni in
proporzione  ai  rapporti  tra  la  differenza dei valori contabili e
fiscali  dell'attivo  e del passivo e l'ammontare complessivo di tali
differenze.))
                              Art. 142
                     ((Disposizioni applicative

  1.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 1, possono essere
stabiliti   i   criteri   per   consentire   la  rivalutazione  degli
ammortamenti  deducibili  ai  fini  del  calcolo  del  reddito  delle
societa'  controllate residenti in Paesi ad alta inflazione. A questo
scopo,   saranno   considerati  tali  quelli  in  cui  la  variazione
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo e' superiore di almeno 10 punti
percentuali allo stesso indice rilevato dall'ISTAT.
  3. Fino all'emanazione dei criteri di cui al comma 2 non si applica
quanto previsto dall'articolo 134, comma 1, lettera d).))

Capo III
((ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI))

                              Art. 143
                        ((Reddito complessivo

  1.  Il  reddito  complessivo degli enti non commerciali di cui alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  73  e' formato dai redditi
fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale
ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e
di  quelli  soggetti  a  ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva. Per i medesimi enti non si considerano attivita'
commerciali  le  prestazioni  di servizi non rientranti nell'articolo
2195   del   codice   civile   rese  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali   dell'ente  senza  specifica  organizzazione  e  verso
pagamento  di  corrispettivi  che  non  eccedono  i  costi di diretta
imputazione.
  2.  Il  reddito  complessivo e' determinato secondo le disposizioni
dell'articolo 8.
  3.  Non  concorrono  in ogni caso alla formazione del reddito degli
enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
73:
    a)  i  fondi  pervenuti  ai  predetti  enti a seguito di raccolte
pubbliche  effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni
di  modico  valore  o  di  servizi  ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
    b)  i  contributi  corrisposti  da  Amministrazioni  pubbliche ai
predetti  enti  per  lo  svolgimento  convenzionato  o  in  regime di
accreditamento   di   cui   all'articolo  8,  comma  7,  del  decreto
legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
9,  comma  1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517,  di attivita' aventi finalita' sociali esercitate in conformita'
ai fini istituzionali degli enti stessi.))
                              Art. 144 
                     Determinazione dei redditi 
 
  1. I redditi e le perdite  che  concorrono  a  formare  il  reddito
complessivo degli enti non commerciali sono determinati distintamente
per ciascuna categoria in base al risultato complessivo  di  tutti  i
cespiti che vi rientrano. Si applicano, se nel presente capo  non  e'
diversamente stabilito, le disposizioni  del  titolo  I  relative  ai
redditi delle varie categorie. ((Per  gli  immobili  riconosciuti  di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10  del  codice
di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  il  reddito
medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e'  ridotto  del  50
per cento e non si applica comunque l'articolo 41)).  Per  i  redditi
derivanti da immobili locati non relativi  all'impresa  si  applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ((quarto e quinto
periodo)). (122) ((150)) 
  2. Per l'attivita' commerciale esercitata gli enti non  commerciali
hanno l'obbligo di tenere la contabilita' separata. 
  3. Per l'individuazione dei beni relativi all'impresa si  applicano
le disposizioni di cui all'articolo 65, commi 1 e 3-bis. 
  4. Le spese e gli altri  componenti  negativi  relativi  a  beni  e
servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivita' commerciali
e di altre attivita', sono deducibili per la parte del  loro  importo
che corrisponde al  rapporto  tra  l'ammontare  dei  ricavi  e  altri
proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e  l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente e' deducibile la rendita  catastale  o  il  canone  di
locazione anche finanziaria per  la  parte  del  loro  ammontare  che
corrisponde al predetto rapporto. 
  5. Per gli enti religiosi di cui all'articolo  26  della  legge  20
maggio 1985, n. 222, che esercitano attivita' commerciali,  le  spese
relative all'opera prestata in via continuativa dai loro membri  sono
determinate con i criteri ivi previsti. 
  6. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia  di  contabilita'
pubblica  sono  esonerati  dall'obbligo  di  tenere  la  contabilita'
separata  qualora  siano  osservate  le  modalita'  previste  per  la
contabilita' pubblica obbligatoria tenuta  a  norma  di  legge  dagli
stessi enti. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art. 7, comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------ 
AGGIORNAMENTO (150) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 4, comma  5-septies)
che "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  5-sexies  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso  al  31
dicembre 2011. Nella  determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
medesimo periodo di imposta si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente,  quella  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni di cui al comma 5-sexies". 
                              Art. 145
           ((Regime forfetario degli enti non commerciali

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto,  per  le  associazioni sportive
dilettantistiche,  dalla  legge  16  dicembre 1991, n. 398, e, per le
associazioni  senza  scopo  di lucro e per le pro-loco, dall'articolo
9-bis  del  decreto-legge  30  dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1962,  n. 66, gli enti non
commerciali   ammessi   alla   contabilita'   semplificata  ai  sensi
dell'articolo  18  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre   1973,  n.  600,  possono  optare  per  la  determinazione
forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti  nell'esercizio di attivita' commerciali il coefficientedi
redditivita'  corrispondente  alla  classe di appartenenza secondo la
tabella  seguente  ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi
del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
    a) attivita' di prestazioni di servizi:
      1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
      2)  da  lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per
cento;
    b) altre attivita':
      1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
      2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per
cento.
  2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di  servizi  ed  altre  attivita'  il  coefficiente  si determina con
riferimento   all'ammontare   dei   ricavi   relativi   all'attivita'
prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei ricavi si
considerano prevalenti le attivita' di prestazioni di servizi.
  3.  Il  regime forfetario previsto nel presente articolo si estende
di  anno  in  anno  qualora  i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
  4.  L'opzione e' esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi
ed  ha  effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale
e'  esercitata  fino  a  quando  non  e'  revocata  e comunque per un
triennio.  La  revoca  dell'opzione e' effettuata nella dichiarazione
annuale  dei  redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta
nel corso del quale la dichiarazione stessa e' presentata.
  5.  Gli  enti  che  intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale
esercitano  l'opzione  nella  dichiarazione  da  presentare  ai sensi
dell'articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.))
                              Art. 146
                         ((Oneri deducibili

  1.  Dal  reddito  complessivo  si  deducono, se non sono deducibili
nella  determinazione  del reddito d'impresa che concorre a formarlo,
gli oneri indicati alle lettere a), f) e g) del comma 1 dell'articolo
10.  In  caso  di  rimborso degli oneri dedotti ai sensi del presente
articolo,  le  somme  corrispondenti  concorrono a formare il reddito
complessivo  del periodo di imposta nel quale l'ente ha conseguito il
rimborso.))
                              Art. 147 
                   Detrazione d'imposta per oneri 
 
  1. Dall'imposta lorda si detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo pari al 22 per cento degli oneri indicati  alle
lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) ((, i-quater) e i-octies)))del
comma 1 dell'articolo 13-bis. La detrazione spetta a condizione che i
predetti oneri non siano deducibili nella determinazione dei  singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In  caso  di
rimborso degli oneri per  i  quali  si  e'  fruito  della  detrazione
l'imposta dovuta per il periodo nel quale  l'ente  ha  conseguito  il
rimborso e' aumentata di un importo pari al 22 per  cento  dell'onere
rimborsato. ((129)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla L.
2 aprile 2007, n. 40 ha disposto (con l'art. 13, comma 8)  che  "  Le
disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal  periodo
di imposta in corso dal 1 gennaio 2007". 
                              Art. 148
                     ((Enti di tipo associativo

  1.  Non e' considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli   associati  o  partecipanti,  in  conformita'  alle  finalita'
istituzionali,  dalle  associazioni,  dai consorzi e dagli altri enti
non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati
o  partecipanti  a  titolo  di  quote  o  contributi  associativi non
concorrono a formare il reddito complessivo.
  2.  Si  considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di attivita'
commerciali,  salvo  il  disposto  del  secondo  periodo  del comma 1
dell'articolo  143,  le  cessioni di beni e le prestazioni di servizi
agli  associati  o  partecipanti  verso  pagamento  di  corrispettivi
specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati
in  funzione  delle  maggiori  o diverse prestazioni alle quali danno
diritto.  Detti  corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo  come  componenti  del  reddito di impresa o come redditi
diversi  secondo  che  le  relative  operazioni  abbiano carattere di
abitualita' o di occasionalita'.
  3.  Per  le  associazioni  politiche,  sindacali  e  di  categoria,
religiose,  assistenziali,  culturali,  sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona non
si  considerano commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione
degli    scopi   istituzionali,   effettuate   verso   pagamento   di
corrispettivi  specifici  nei  confronti  degli iscritti, associati o
partecipanti,   di   altre  associazioni  che  svolgono  la  medesima
attivita'  e  che  per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno  parte  di  un'unica  organizzazione  locale  o  nazionale, dei
rispettivi  associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni  nazionali,  nonche'  le  cessioni  anche  a  terzi di
proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
  4.  La  disposizione  del comma 3 non si applica per le cessioni di
beni nuovi prodotti per la vendita, per le somministrazioni di pasti,
per  le  erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, per le
prestazioni  alberghiere,  di  alloggio, di trasporto e di deposito e
per  le  prestazioni  di  servizi  portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attivita':
    a) gestione di spacci aziendali e di mense;
    b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
    c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
    d) pubblicita' commerciale;
    e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  5.  Per  le  associazioni  di promozione sociale ricomprese tra gli
enti  di  cui  all'articolo  3,  comma  6, lettera e), della legge 25
agosto   1991,   n.   287,   le  cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute   dal   Ministero   dell'interno,   non  si  considerano
commerciali,  anche  se  effettuate  verso pagamento di corrispettivi
specifici,  la  somministrazione  di  alimenti  e bevande effettuata,
presso  le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da bar
ed  esercizi  similari  e  l'organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni
turistici,   sempreche'  le  predette  attivita'  siano  strettamente
complementari  a  quelle  svolte  in  diretta  attuazione degli scopi
istituzionali  e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti
indicati nel comma 3.
  6. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma
5  non e' considerata commerciale anche se effettuata da associazioni
politiche,   sindacali   e  di  categoria,  nonche'  da  associazioni
riconosciute  dalle  confessioni  religiose  con le quali lo Stato ha
stipulato  patti,  accordi  o  intese,  sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
  7.   Per   le  organizzazioni  sindacali  e  di  categoria  non  si
considerano  effettuate  nell'esercizio  di  attivita' commerciali le
cessioni  delle  pubblicazioni,  anche  in deroga al limite di cui al
comma  3,  riguardanti  i  contratti  collettivi  di  lavoro, nonche'
l'assistenza  prestata  prevalentemente  agli  iscritti,  associati o
partecipanti  in  materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione  sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi
che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta imputazione.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a
condizione   che  le  associazioni  interessate  si  conformino  alle
seguenti  clausole,  da  inserire  nei  relativi  atti  costitutivi o
statuti  redatti  nella  forma  dell'atto  pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata:
    a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di  gestione  nonche'  fondi,  riserve  o  capitale  durante  la vita
dell'associazione,  salvo  che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge;
    b)  obbligo  di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalita'
analoghe  o  ai  fini  di  pubblica  utilita', sentito l'organismo di
controllo  di  cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
    c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita'
associative  volte  a garantire l'effettivita' del rapporto medesimo,
escludendo  espressamente  la temporaneita' della partecipazione alla
vita  associativa  e  prevedendo  per  gli  associati  o partecipanti
maggiori   d'eta'   il  diritto  di  voto  per  l'approvazione  e  le
modificazioni  dello  statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione;
    d)  obbligo  di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
    e)  eleggibilita'  libera  degli organi amministrativi, principio
del  voto  singolo  di  cui  all'articolo  2532,  comma 2, del codice
civile,  sovranita' dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti
e  i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di   pubblicita'   delle  convocazioni  assembleari,  delle  relative
deliberazioni,  dei  bilanci  o  rendiconti;  e'  ammesso il voto per
corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore
al  1°  gennaio  1997,  preveda  tale  modalita'  di  voto  ai  sensi
dell'articolo  2532,  ultimo comma, del codice civile e sempreche' le
stesse  abbiano  rilevanza  a  livello  nazionale  e  siano  prive di
organizzazione a livello locale;
    f)  intrasmissibilita'  della  quota  o contributo associativo ad
eccezione  dei  trasferimenti  a causa di morte e non rivalutabilita'
della stessa.
  9.  Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 non si
applicano  alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni
con  le  quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche'
alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.))
                              Art. 149
          ((Perdita della qualifica di ente non commerciale

  1.  Indipendentemente  dalle previsioni statutarie, l'ente perde la
qualifica  di  ente  non commerciale qualora eserciti prevalentemente
attivita' commerciale per un intero periodo d'imposta.
  2.  Ai  fini  della  qualificazione  commerciale dell'ente si tiene
conto anche dei seguenti parametri:
    a)   prevalenza  delle  immobilizzazioni  relative  all'attivita'
commerciale,  al  netto  degli  ammortamenti,  rispetto alle restanti
attivita';
    b)  prevalenza  dei  ricavi  derivanti  da  attivita' commerciali
rispetto  al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attivita' istituzionali;
    c)  prevalenza  dei  redditi  derivanti  da attivita' commerciali
rispetto  alle  entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalita' e le quote associative;
    d)  prevalenza  delle  componenti negative inerenti all'attivita'
commerciale rispetto alle restanti spese.
  3.  Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'imposta
in  cui  vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e
comporta  l'obbligo  di  comprendere  tutti  i beni facenti parte del
patrimonio  dell'ente  nell'inventario  di  cui  all'articolo  15 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione  nell'inventario  deve  essere effettuata entro sessanta
giorni  dall'inizio  del  periodo  di  imposta  in  cui ha effetto il
mutamento  di  qualifica  secondo  i  criteri  di  cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti
ecclesiastici  riconosciuti  come  persone  giuridiche  agli  effetti
civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche)).
                              Art. 150
         ((Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale

  1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
ad eccezione delle societa' cooperative, non costituisce esercizio di
attivita'  commerciale  lo  svolgimento delle attivita' istituzionali
nel perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale.
  2. I proventi derivanti dall'esercizio delle attivita' direttamente
connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.))

Capo IV
((SOCIETA’ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI))

                              Art. 151 
(( (Reddito complessivo delle societa' e degli enti  commerciali  non
                            residenti).)) 
 
  ((1. Il reddito complessivo delle societa' e degli enti commerciali
non residenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 73  e'
formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato,  ad
esclusione di quelli  esenti  da  imposta  e  di  quelli  soggetti  a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3.  Tali  redditi,  ad  eccezione  dei  redditi  d'impresa  di  cui
all'articolo 23, comma 1,  lettera  e),  ai  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al successivo articolo 152, concorrono a  formare
il reddito complessivo e sono determinati secondo le disposizioni del
Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano. Dal  reddito
complessivo si deducono gli oneri indicati all'articolo 10, comma  1,
lettere a) e g). In caso di rimborso degli oneri dedotti ai sensi del
presente articolo, le somme corrispondenti concorrono  a  formare  il
reddito complessivo del  periodo  di  imposta  nel  quale  l'ente  ha
conseguito il rimborso. Si applicano  le  disposizioni  dell'articolo
101, comma 6. 
  4. Dall'imposta lorda si  detrae  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare un  importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), e i-quater) del
comma 1, dell'articolo 15. In caso di rimborso di oneri per  i  quali
si e' fruito della detrazione l'imposta dovuta, per  il  periodo  nel
quale la societa' o l'ente ha conseguito il rimborso e' aumentata  di
un importo pari al diciannove per cento dell'onere rimborsato. 
  5. Per le societa' commerciali di tipo diverso da  quelli  regolati
nel codice civile si applicano le disposizioni di cui al commi 1, 2 e
3.)) 
                                                              ((172)) 
 
----------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 152 
(( (Reddito di societa' ed enti commerciali non  residenti  derivante
da attivita' svolte  nel  territorio  dello  Stato  mediante  stabile
                         organizzazione).)) 
 
  ((1.  Per  le  societa'  e  gli  enti   commerciali   con   stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito  della  stabile
organizzazione e' determinato in base agli utili e  alle  perdite  ad
essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del  Capo
II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto  economico  e
patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti  per
i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella
della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  in
mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro  dell'Unione  europea
ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo  116  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  2. Ai fini del comma 1,  la  stabile  organizzazione  si  considera
entita' separata e indipendente, svolgente  le  medesime  o  analoghe
attivita', in condizioni identiche o similari,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.  Il  fondo
di  dotazione  alla  stessa  riferibile  e'  determinato   in   piena
conformita' ai criteri definiti in sede  OCSE,  tenendo  conto  delle
funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.)) ((172)) 
  ((3.  I   componenti   di   reddito   attribuibili   alle   stabili
organizzazioni relativamente alle transazioni e alle  operazioni  tra
la stabile organizzazione e l'entita' cui la medesima appartiene sono
determinati ai sensi dell'articolo 110, comma 7. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  alle
societa' commerciali di tipo diverso da quelli  regolati  nel  codice
civile.)) 
                                                              ((172)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la presente modifica si applica a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 3) che "Ai fini della disposizione  di  cui  all'articolo  152,
comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, cosi' come modificato dalla lettera b) del comma 1, del
presente articolo, i metodi di calcolo del fondo  di  dotazione  sono
individuati con uno o piu' provvedimenti del  Direttore  dell'Agenzia
delle entrate, il primo dei quali da emanarsi  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Relativamente
ai  periodi   di   imposta   iniziati   prima   dell'emanazione   del
provvedimento  riguardante  lo  specifico  settore  di  appartenenza,
l'eventuale rettifica in aumento del reddito imponibile o del  valore
della produzione netta conseguente alla valutazione della  congruita'
del fondo di dotazione ai sensi del citato articolo 152 non da' luogo
all'applicazione di sanzioni". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  7,  comma  4)  che  le  presenti
modifiche si applicano a decorrere dal periodo di imposta  successivo
a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo. 

((Capo V
ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI))

                              Art. 153 
(( (Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti).)) 
 
  ((1. Il  reddito  complessivo  delle  societa'  e  degli  enti  non
commerciali non residenti di cui all'articolo 73,  comma  1,  lettera
d), e' formato soltanto dai redditi  prodotti  nel  territorio  dello
Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. 
  2. Si considerano prodotti nel territorio  dello  Stato  i  redditi
indicati nell'articolo 23. 
  3. Il reddito complessivo degli enti non commerciali e' determinato
secondo le disposizioni  del  Titolo  I,  ad  eccezione  dei  redditi
d'impresa di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e),  ai  quali  si
applicano le disposizioni dell'articolo 152. Dal reddito  complessivo
si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del  reddito
d'impresa che concorre a formarlo, gli  oneri  indicati  all'articolo
10,  comma  1,  lettere  a)  e  g).  Si   applica   la   disposizione
dell'articolo 146, comma 1, secondo periodo. 
  4. Dall'imposta lorda si detrae,  fino  alla  concorrenza  del  suo
ammontare, un importo  pari  al  diciannove  per  cento  degli  oneri
indicati all'articolo 15, comma 1, lettere a), g),  h),  h-bis),  i),
i-bis) e i-quater). La detrazione spetta a condizione che i  predetti
oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa
che  concorre  a  formare  il  reddito  complessivo.  Si  applica  la
disposizione dell'articolo 147, comma 1, terzo periodo. 
  5. Agli enti non commerciali che esercitano  attivita'  commerciali
mediante  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato,  si
applicano l'articolo 144, comma 5, e l'articolo 152. 
  6. Sono altresi' deducibili: 
    a) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  dello  Stato,  di
altri enti  pubblici  e  di  associazioni  e  di  fondazioni  private
legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro,  svolgono  o
promuovono attivita' dirette alla tutela del  patrimonio  ambientale,
effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione  delle  cose
indicate all'articolo 139, comma 1, lettere  a)  e  b),  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto   legislativo   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8  agosto  1985,  n.  431,  ivi  comprese  le  erogazioni
destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonche' allo
svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose  anzidette;
il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera  c)
del presente comma, senza la preventiva autorizzazione  del  Ministro
dell'ambiente, e della tutela del territorio, come  pure  il  mancato
assolvimento degli obblighi di legge per consentire  l'esercizio  del
diritto di  prelazione  dello  Stato  sui  beni  immobili  vincolati,
determina la indeducibilita' delle spese  dal  reddito.  Il  Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   da'   immediata
comunicazione ai competenti uffici  tributari  delle  violazioni  che
comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento
della comunicazione iniziano a decorrere i termini per  il  pagamento
dell'imposta e dei relativi accessori; 
    b) le erogazioni liberali in denaro  a  favore  di  organismi  di
gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali
e  regionali,   e   di   ogni   altra   zona   di   tutela   speciale
paesistico-ambientale  come  individuata  dalla  vigente  disciplina,
statale e regionale, nonche' gestita dalle associazioni e  fondazioni
private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere  attivita'
di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo  dirette
al  conseguimento  delle  finalita'   di   interesse   generale   cui
corrispondono tali ambiti protetti; 
    c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione  e
alla  protezione  degli  immobili  vincolati  ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, facenti parte degli  elenchi  di
cui all'articolo 140, comma 1  del  medesimo  decreto  legislativo  o
assoggettati al vincolo della inedificabilita' in base  ai  piani  di
cui  all'articolo  149  dello  stesso  decreto  legislativo,   e   al
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431. 
  7. Il Ministro dell'ambiente  e  la  tutela  del  territorio  e  la
regione, secondo le rispettive attribuzioni  e  competenze,  vigilano
sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a),  b)  e  c)  del
comma 6  del  presente  articolo  effettuate  a  favore  di  soggetti
privati,  affinche'  siano  perseguiti  gli  scopi  per  i  quali  le
erogazioni stesse  sono  state  accettate  dai  beneficiari  e  siano
rispettati i termini per l'utilizzazione concordati  con  gli  autori
delle erogazioni. Detti termini possono  essere  prorogati  una  sola
volta dall'autorita' di  vigilanza,  per  motivi  non  imputabili  ai
beneficiari.)) 
                                                              ((172)) 
 
---------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 154 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147)) 
                                                              ((172)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  7,
comma 4) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 

((Capo VI
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME))

                              Art. 155 
                   Ambito soggettivo ed oggettivo 
 
  1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma
1,  lettera  a),  derivante   dall'utilizzo   delle   navi   indicate
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
iscritte nel registro  internazionale  di  cui  al  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30, e  dagli  stessi  armate,  nonche'  delle  navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per  cento  di
quello complessivamente utilizzato, e'  determinato  ai  sensi  della
presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in  tal
senso all'Agenzia delle entrate ((con la dichiarazione presentata nel
periodo  d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
l'opzione)). L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi  sociali  e
puo' essere rinnovata. L'opzione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti  indicati
nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui
composizione concorrono la societa' controllante e le controllate  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.((168)) 
  2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile  secondo  i
criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui al comma 1  con  un
tonnellaggio superiore alle 100 tonnellate di stazza netta  destinate
all'attivita' di: 
    a) trasporto merci; 
    b) trasporto passeggeri; 
    c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera di impianti
ed altre attivita' di assistenza marittima da svolgersi in alto mare. 
  3. Sono altresi' incluse nell'imponibile le attivita'  direttamente
connesse, strumentali e complementari a quelle indicate nelle lettere
precedenti svolte dal medesimo soggetto e identificate dal decreto di
cui all'articolo 161. 
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AGGIORNAMENTO (168) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
                              Art. 156 
                Determinazione del reddito imponibile 
 
  ((1. Il  reddito  imponibile,  determinato  in  via  forfetaria  ed
unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna  nave  con  i
requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli  importi  in  cifra
fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: 
    a) da 0 a 1.000 tonnellate  di  stazza  netta:  0,0090  euro  per
tonnellata; 
    b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro  per
tonnellata; 
    c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per
tonnellata; 
    d)  da  25.001  tonnellate  di  stazza  netta:  0,0020  euro  per
tonnellata.)) ((123)) 
  2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati  i  giorni
di mancata utilizzazione  a  causa  di  operazioni  di  manutenzione,
riparazione   ordinaria    o    straordinaria,    ammodernamento    e
trasformazione della nave; sono  altresi'  esclusi  dal  computo  dei
giorni di operativita'  quelli  nei  quali  la  nave  e'  in  disarmo
temporaneo. 
  3. Dall'imponibile determinato secondo quanto  previsto  dai  commi
precedenti   non   e'   ammessa   alcuna   deduzione.   Resta   ferma
l'applicazione dell'articolo 84. 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 4) che "Le disposizioni degli articoli  156  e  160  del  testo
unico, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344". 
                              Art. 157
      ((Limiti all'esercizio dell'opzione ed alla sua efficacia

  1.  L'opzione  di cui all'articolo 155 non puo' essere esercitata e
se  esercitata  viene meno con effetto dal periodo d'imposta in corso
nel caso in cui oltre la meta' delle navi complessivamente utilizzate
viene  locato  dal  contribuente a scafo nudo per un periodo di tempo
superiore,  per  ciascuna  unita',  al  50  per  cento  dei giorni di
effettiva navigazione per ciascun esercizio sociale.
  2. In ogni caso l'opzione di cui all'articolo 155 non rileva per la
determinazione  del reddito delle navi relativamente ai giorni in cui
le stesse sono locate a scafo nudo, da determinarsi in modo analitico
per  quanto  attiene  ai costi specifici, e secondo la proporzione di
cui  all'articolo  159  per quanto attiene quelli non suscettibili di
diretta imputazione.
  3. L'opzione di cui all'articolo 155 viene meno, altresi', nel caso
di mancato rispetto dell'obbligo di formazione dei cadetti secondo le
modalita' stabilite nel decreto di cui all'articolo 161.
  4. L'ammontare determinato ai sensi dell'articolo 156 non comprende
i  ricavi  e qualsiasi altro componente positivo non derivante in via
esclusiva  dall'esercizio  delle navi di cui all'articolo 155 e delle
attivita' di cui al comma 2 dello stesso articolo.
  5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia dell'opzione
esercitata,  il  nuovo esercizio della stessa non puo' avvenire prima
del decorso del decennio originariamente previsto.))
                              Art. 158
                    ((Plusvalenze e minusvalenze

  1.  Nel  caso  di  cessione  a  titolo  oneroso  di una o piu' navi
relativamente  alle  quali  e' efficace l'opzione di cui all'articolo
155,  l'imponibile  determinato  ai sensi dell'articolo 156 comprende
anche  la plusvalenza o minusvalenza realizzata; tuttavia, qualora la
cessione abbia oggetto un'unita' gia' in proprieta' dell'utilizzatore
in un periodo d'imposta precedente a quello di prima applicazione del
presente  regime,  all'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo
156 dovra' aggiungersi la differenza tra il corrispettivo conseguito,
al  netto  degli  oneri  di  diretta  imputazione,  ed  il  costo non
ammortizzato  dell'ultimo  esercizio  antecedente  a  quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla presente sezione.
  2. Nel caso in cui nel periodo d'imposta precedente quello di prima
applicazione  del  regime  di determinazione dell'imponibile previsto
dalla  presente  sezione,  al  reddito  prodotto dalla nave ceduta si
rendeva applicabile l'agevolazione di cui all'articolo 145, comma 66,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, la differenza di cui al comma
precedente  e'  aggiunta all'imponibile limitatamente al 20 per cento
del suo ammontare.
  3.  Nel  caso  in  cui  le  navi  cedute costituiscano un complesso
aziendale, per l'applicazione del comma 1 e' necessario che tali navi
rappresentino  l'80  per  cento  del valore dell'azienda al lordo dei
debiti finanziari.))
                              Art. 159
                        ((Obblighi contabili

  1.  Il reddito derivante dal contemporaneo svolgimento di attivita'
imprenditoriali  diverse  da quelle indicate nell'articolo 155 non e'
ricompreso  nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e
deve  essere  determinato  secondo  le  disposizioni  contenute nella
sezione I del capo II.
  2.  Agli  effetti  del  comma  1  le  spese  e gli altri componenti
negativi  assumono rilievo se e nella misura in cui si riferiscano ad
attivita'  o beni da cui derivano ricavi ed altri proventi diversi da
quelli  ricompresi  nella  determinazione  dell'imponibile, secondo i
criteri   di   cui  all'articolo  156;  a  tal  fine  e'  tenuta  una
contabilita'  separata  secondo le modalita' stabilite con il decreto
di cui all'articolo 161.
  3.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi che si riferiscono
indistintamente  a  componenti  positivi  di reddito ricompresi e non
ricompresi  nell'imponibile  determinato  ai  sensi dell'articolo 156
sono   deducibili   per  la  parte  corrispondente  al  rapporto  tra
l'ammontare  complessivo  dei ricavi ed altri proventi non ricompresi
nell'imponibile  determinato ai sensi dell'articolo 156 e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.))
                              Art. 160 
            Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione 
 
  1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 155  non
possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo  II
ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati. 
  2. Alle cessioni di beni ed alle  prestazioni  di  servizi  fra  le
societa' il cui reddito e' determinato anche  parzialmente  ai  sensi
dell'articolo 156 e  le  altre  imprese((,  anche  se  residenti  nel
territorio  dello  Stato,))  si  applica,   ricorrendone   le   altre
condizioni, la disciplina del valore normale  prevista  dall'articolo
110, comma  7.  ((Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo  156.))
((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 4) che "Le disposizioni degli articoli  156  e  160  del  testo
unico, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i
periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e),  del
decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344". 
                              Art. 161
                     ((Disposizioni applicative

  1.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze  sono  adottate  le  disposizioni
applicative della presente sezione.
  2.  Per  tutto  quanto  non  disciplinato nella presente sezione si
applicano le disposizioni di cui alla sezione I.))

TITOLO III
((DISPOSIZIONI COMUNI))

((Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI))

                              Art. 162
                      ((Stabile organizzazione

  1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169, ai fini delle
imposte   sui   redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive  di  cui  al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
l'espressione  "stabile  organizzazione"  designa  una  sede fissa di
affari  per  mezzo  della  quale  l'impresa non residente esercita in
tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato.
  2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:
    a) una sede di direzione;
    b) una succursale;
    c) un ufficio;
    d) un'officina;
    e) un laboratorio;
    f)  una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una
cava  o  altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone
situate  al  di fuori delle acque territoriali in cui, in conformita'
al   diritto  internazionale  consuetudinario  ed  alla  legislazione
nazionale  relativa  all'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse
naturali,  lo  Stato  puo'  esercitare  diritti relativi al fondo del
mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
  3.  Un  cantiere  di costruzione o di montaggio o di installazione,
ovvero  l'esercizio di attivita' di supervisione ad esso connesse, e'
considerato  "stabile  organizzazione"  soltanto  se  tale  cantiere,
progetto o attivita' abbia una durata superiore a tre mesi.
  4.  Una  sede fissa di affari non e', comunque, considerata stabile
organizzazione se:
    a)  viene  utilizzata una installazione ai soli fini di deposito,
di   esposizione   o   di  consegna  di  beni  o  merci  appartenenti
all'impresa;
    b)  i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
    c)  i beni o le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinati
ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
    d)  una  sede  fissa  di  affari  e'  utilizzata  ai soli fini di
acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
    e)  viene  utilizzata  ai  soli  fini di svolgere, per l'impresa,
qualsiasi   altra   attivita'  che  abbia  carattere  preparatorio  o
ausiliario;
    f)  viene  utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle
attivita'  menzionate  nelle lettere da a) ad e), purche' l'attivita'
della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione,
abbia carattere preparatorio o ausiliario.
  5.  Oltre  a quanto previsto dal comma 4 non costituisce di per se'
stabile  organizzazione  la  disponibilita'  a  qualsiasi  titolo  di
elaboratori  elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano
la  raccolta  e  la  trasmissione di dati ed informazioni finalizzati
alla vendita di beni e servizi.
  6.  Nonostante  le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto
previsto   dal   comma  7,  costituisce  una  stabile  organizzazione
dell'impresa  di  cui  al  comma  1  il  soggetto,  residente  o  non
residente,  che  nel  territorio dello Stato abitualmente conclude in
nome  dell'impresa  stessa contratti diversi da quelli di acquisto di
beni.
  7.   Non   costituisce   stabile  organizzazione  dell'impresa  non
residente  il solo fatto che essa eserciti nel territorio dello Stato
la  propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario
generale,  o  di  ogni  altro  intermediario  che  goda di uno status
indipendente,  a  condizione  che  dette persone agiscano nell'ambito
della loro ordinaria attivita'.
  8. Nonostante quanto previsto dal comma precedente, non costituisce
stabile  organizzazione  dell'impresa  il  solo  fatto  che la stessa
eserciti nel territorio dello Stato la propria attivita' per mezzo di
un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135,
o  di un mediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478,
che abbia i poteri per la gestione commerciale o operativa delle navi
dell'impresa, anche in via continuativa.
  9.  Il  fatto  che  un'impresa  non  residente  con o senza stabile
organizzazione   nel  territorio  dello  Stato  controlli  un'impresa
residente,  ne  sia  controllata,  o  che  entrambe  le imprese siano
controllate  da  un terzo soggetto esercente o no attivita' d'impresa
non  costituisce  di  per  se' motivo sufficiente per considerare una
qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazione dell'altra.))
                              Art. 163
                 ((Divieto della doppia imposizione

  1.  La  stessa  imposta  non  puo'  essere  applicata piu' volte in
dipendenza   dello  stesso  presupposto,  neppure  nei  confronti  di
soggetti diversi.))
                              Art. 164 
Limiti di deduzione delle spese e  degli  altri  componenti  negativi
relativi  a  taluni  mezzi  di   trasporto   a   motore,   utilizzati
            nell'esercizio di imprese, arti e professioni 
 
  1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi  ai  mezzi  di
trasporto  a  motore  indicati  nel  presente  articolo,   utilizzati
nell'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  ai  fini   della
determinazione  dei  relativi  redditi  sono   deducibili   solo   se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere
a), b) e b-bis): 
    a) per l'intero ammontare relativamente: 
      1) agli aeromobili da turismo,  alle  navi  e  imbarcazioni  da
diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m)
del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, ai ciclomotori e motocicli  destinati  ad  essere  utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa; 
      2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico; 
    b)  ((nella  misura  del  20  per  cento))   relativamente   alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate  lettere  dell'articolo
54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai  ciclomotori  e
motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla  lettera
a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80  per  cento  per  i
veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia  o  di
rappresentanza  di  commercio.  Nel  caso  di  esercizio  di  arti  e
professioni  in  forma  individuale,  la  deducibilita'  e'  ammessa,
((nella misura del 20 per cento)), limitatamente ad un solo  veicolo;
se l'attivita' e' svolta da societa' semplici e  da  associazioni  di
cui all'articolo 5, la deducibilita' e' consentita  soltanto  per  un
veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto:  della  parte
del  costo  di  acquisizione  che  eccede  lire  35  milioni  per  le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4
milioni   per    i    ciclomotori;    dell'ammontare    dei    canoni
proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede
i limiti indicati, se i beni medesimi sono  utilizzati  in  locazione
finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio  che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire  1,5
milioni per i motocicli, lire ottocentomila per  i  ciclomotori.  Nel
caso  di  esercizio  delle  predette  attivita'  svolte  da  societa'
semplici e associazioni di cui  al  citato  articolo  5,  i  suddetti
limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti  predetti,
che con riferimento  al  valore  dei  contratti  di  locazione  anche
finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono  essere
variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei  prezzi
al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati  verificatesi
nell'anno precedente, con decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni  di  lire  per  le
autovetture e' elevato a 50  milioni  di  lire  per  gli  autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio. (130) (153) 
    b-bis) nella misura del 70 per cento per i veicoli  dati  in  uso
promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del  periodo  d'imposta.
(130) (153) 
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  reddito   d'impresa,   le
plusvalenze e le  minusvalenze  patrimoniali  rilevano  nella  stessa
proporzione esistente tra l'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato. 
  3. Ai fini della applicazione del  comma  7  dell'articolo  67,  il
costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si  assume  nei  limiti
rilevanti  ai  fini  della  deduzione   delle   relative   quote   di
ammortamento 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (130) 
  Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla  L.
3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 15-bis,  comma  8)  che
"Le disposizioni  di  cui  al  comma  7  hanno  effetto  dal  periodo
d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (153) 
  La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art.  4,  comma  73)
che "Le disposizioni di cui al comma 72 si applicano a decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. Nella  determinazione  degli  acconti
dovuti per il periodo di imposta di  prima  applicazione  si  assume,
quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella  che   si   sarebbe
determinata applicando le disposizioni di cui al comma 72". 

((Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE AI REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO ED AI
RAPPORTI INTERNAZIONALI))

                              Art. 165 
         Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
 
  1. Se alla formazione del reddito  complessivo  concorrono  redditi
prodotti all'estero, le imposte ivi pagate  a  titolo  definitivo  su
tali redditi sono ammesse in  detrazione  dall'imposta  netta  dovuta
fino  alla  concorrenza  della  quota  d'imposta  corrispondente   al
rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito  complessivo
al netto delle perdite di precedenti  periodi  d'imposta  ammesse  in
diminuzione. ((172)) 
  2. I redditi si  considerano  prodotti  all'estero  sulla  base  di
criteri reciproci a quelli previsti dall'articolo 23 per  individuare
quelli prodotti nel territorio dello Stato. 
  3.  se  concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri,  la
detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. (123) 
  4. La detrazione di cui al comma  1  deve  essere  calcolata  nella
dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito
prodotto all'estero al quale  si  riferisce  l'imposta  di  cui  allo
stesso comma 1, a condizione che il  pagamento  a  titolo  definitivo
avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a
titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto  previsto
dal comma 7. 
  5. ((...))  la  detrazione  ((di  cui  al  comma  1))  puo'  essere
calcolata  dall'imposta  del  periodo  di  competenza  anche  se   il
pagamento  a  titolo  definitivo  avviene   entro   il   termine   di
presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta
successivo. L'esercizio della facolta' di cui al  periodo  precedente
e' condizionato all'indicazione,  nelle  dichiarazioni  dei  redditi,
delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto  il
pagamento a titolo definitivo. ((172)) 
  6.  ((L'imposta  estera  pagata  a  titolo  definitivo  su  redditi
prodotti nello stesso Stato estero  eccedente  la  quota  di  imposta
italiana  relativa  ai  medesimi  redditi  esteri)),  costituisce  un
credito d'imposta fino a  concorrenza  della  eccedenza  della  quota
d'imposta  italiana  rispetto  a  quella  estera  pagata   a   titolo
definitivo in relazione  allo  stesso  reddito  estero,  verificatasi
negli esercizi precedenti fino all'ottavo.  Nel  caso  in  cui  negli
esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza
dell'imposta estera puo' essere riportata  a  nuovo  fino  all'ottavo
esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel
caso in cui si produca l'eccedenza della quota  di  imposta  italiana
rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo
periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente  comma
relative al  riporto  in  avanti  e  all'indietro  dell'eccedenza  si
applicano  anche  ai  redditi  d'impresa  prodotti  all'estero  dalle
singole societa' partecipanti al consolidato  nazionale  e  mondiale,
anche  se  residenti  nello  stesso  paese,  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 136, comma 6. (123) ((172)) 
  7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale
il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile  e'  stata  gia'
liquidata, si  procede  a  nuova  liquidazione  tenendo  conto  anche
dell'eventuale maggior reddito  estero,  e  la  detrazione  si  opera
dall'imposta dovuta per il periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia'  decorso  il
termine per l'accertamento, la  detrazione  e'  limitata  alla  quota
dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito  prodotto
all'estero acquisito a tassazione in Italia. 
  8. La detrazione non spetta in caso di omessa  presentazione  della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero
nella dichiarazione presentata. 
  9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa' , associazioni e
imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa' che  hanno  esercitato
l'opzione di cui agli articoli 115 e  116  la  detrazione  spetta  ai
singoli soci nella proporzione ivi stabilita. (123) 
  10. Nel  caso  in  cui  il  reddito  prodotto  all'estero  concorra
parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta
estera va ridotta in misura corrispondente. (126) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 11, comma
3) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004,  salvo  le  disposizioni  dell'articolo
165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano
a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 36, comma 30)  che  "In
deroga all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.  212,  le
disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo  165  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche
ai crediti d'imposta relativi  ai  redditi  di  cui  al  comma  8-bis
dell'articolo 51 del medesimo testo unico". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto  (con  l'art.  15,
comma 2) che "L'articolo 165, comma 1, del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che  sono  ammesse  in
detrazione sia le imposte estere oggetto di una convenzione contro le
doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e lo Stato estero in cui il
reddito che concorre alla formazione dell'imponibile e' prodotto  sia
le altre imposte o gli altri tributi esteri sul reddito. Nel caso  in
cui sussistano obiettive condizioni  di  incertezza  in  merito  alla
natura di un tributo estero non oggetto delle anzidette  convenzioni,
il  contribuente  puo'  inoltrare   all'amministrazione   finanziaria
istanza d'interpello ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  11,
della legge 27 luglio 2000, n. 212". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 3) che  le  modifiche  di
cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo. 
                              Art. 166 
              Trasferimento all'estero della residenza 
 
  1. Il trasferimento all'estero della  residenza  dei  soggetti  che
esercitano  imprese  commerciali,  che  comporti  la  perdita   della
residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al
valore  normale,  dei  componenti  dell'azienda   o   del   complesso
aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti  in  una  stabile
organizzazione  situata  nel  territorio  dello  Stato.   La   stessa
disposizione si applica se  successivamente  i  componenti  confluiti
nella stabile organizzazione situata nel territorio  dello  Stato  ne
vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate,  al  valore
normale,  le  plusvalenze  relative   alle   stabili   organizzazioni
all'estero. Per le imprese individuali e le societa'  di  persone  si
applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l). (123) 
  2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi  quelli  tassabili  in
caso  di  distribuzione,  iscritti  nell'ultimo  bilancio  prima  del
trasferimento della residenza, sono assoggettati a  tassazione  nella
misura in cui non siano stati ricostituiti nel  patrimonio  contabile
della predetta stabile organizzazione. (123) 
  2-bis. Le perdite generatesi fino al periodo d'imposta anteriore  a
quello da cui ha effetto il trasferimento all'estero della  residenza
fiscale, non compensate con i redditi prodotti fino a  tale  periodo,
sono computabili in diminuzione del reddito  della  predetta  stabile
organizzazione ai sensi dell'articolo 84  e  alle  condizioni  e  nei
limiti indicati nell'articolo 181. (133) 
  2-ter. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte
di una societa' di capitali non da' luogo di per se'  all'imposizione
dei soci della societa' trasferita. (133) 
  2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini  delle
imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea  ovvero
in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, con i  quali  l'Italia  abbia  stipulato  un  accordo  sulla
reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti  tributari
comparabile  a  quella  assicurata  dalla  direttiva  2010/24/UE  del
Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a  quanto  stabilito  al
comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo
ivi previsto ((...)). (149) ((172)) 
  2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di  natura  non  regolamentare  sono  adottate  le  disposizioni   di
attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare,  tra  l'altro,
le fattispecie che determinano  la  decadenza  della  sospensione,  i
criteri di determinazione  dell'imposta  dovuta  e  le  modalita'  di
versamento. (149) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 3) che "Le disposizioni del testo unico,  come  modificate  dal
presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta  che
iniziano a decorrere  dal  1  gennaio  2004,  salvo  le  disposizioni
dell'articolo 165, comma 6,  che  hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005". 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da  b)  ad  e),
concernenti  il  recepimento  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della
direttiva  2005/19/CE,  si  applicano  alle  operazioni  di  fusione,
scissione,  conferimento  di  attivo  e  scambio  di   partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (149) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 91, comma 2) che "Le
disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  ai  trasferimenti
effettuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 3) che  "Le  disposizioni
recate dall'articolo 166, comma 2-quater, si interpretano  nel  senso
che esse  sono  applicabili  anche  al  trasferimento,  da  parte  di
un'impresa non residente nel territorio dello Stato, di una  parte  o
della totalita' degli attivi collegati ad una stabile organizzazione,
aventi ad oggetto un'azienda o un ramo d'azienda, verso  altro  Stato
appartenente all'Unione europea  ovvero  aderente  all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo". 
                            Art. 166-bis 
  (( (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato).)) 
 
  ((1. I soggetti che esercitano imprese commerciali  provenienti  da
Stati o territori inclusi nella lista di cui all'articolo  11,  comma
4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,  che,
trasferendosi nel territorio dello Stato, acquisiscono  la  residenza
ai fini delle imposte sui redditi assumono quale valore fiscale delle
attivita' e delle passivita'  il  valore  normale  delle  stesse,  da
determinarsi ai sensi dell'articolo 9. 
  2. Nei casi di trasferimento da Stati o territori diversi da quelli
di cui al comma 1, il valore delle attivita' e  delle  passivita'  e'
assunto in misura pari al valore normale di cui all'articolo 9, cosi'
come determinato in esito all'accordo preventivo di cui  all'articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di accordo, il valore fiscale  delle  attivita'  e
passivita' trasferite e' assunto, per le attivita', in misura pari al
minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio  e  il  valore
normale,  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9,  mentre  per   le
passivita', in misura pari al maggiore tra questi. 
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
stabilite le modalita' di segnalazione dei valori delle  attivita'  e
delle passivita' oggetto  di  trasferimento.  In  caso  di  omessa  o
incompleta  segnalazione,  si  applica  la  sanzione   amministrativa
prevista dall'articolo 8, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471, commisurata all'importo non indicato.)) 
                                                              ((172)) 
 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto  (con  l'art.  12,
comma 2) che la modifica di cui al presente  articolo  si  applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 167 
        Disposizioni in materia di imprese estere controllate 
 
  1. Se un soggetto  residente  in  Italia  detiene,  direttamente  o
indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie  o  per  interposta
persona, il controllo di un'impresa, di una societa'  o  altro  ente,
residente o  localizzato  in  Stati  o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato ((di cui al comma  4,  diversi  da  quelli  appartenenti
all'Unione europea ovvero da quelli aderenti  allo  Spazio  economico
europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che  assicuri
un effettivo scambio di  informazioni)),  i  redditi  conseguiti  dal
soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato,
ai soggetti residenti in  proporzione  alle  partecipazioni  da  essi
detenute. Tale disposizione si applica anche per le partecipazioni di
controllo  in  soggetti  non  residenti  relativamente   ai   redditi
derivanti da loro stabili  organizzazioni  assoggettati  ai  predetti
regimi fiscali privilegiati. (172) ((174)) 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano  alle  persone  fisiche
residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere
a), b) e c). 
  3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui  al
comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia  di
societa' controllate e societa' collegate. 
  ((4. I regimi fiscali, anche speciali,  di  Stati  o  territori  si
considerano privilegiati laddove il livello  nominale  di  tassazione
risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in  Italia)).
((174)) 
  5. Le disposizioni del comma 1 non  si  applicano  se  il  soggetto
residente dimostra, alternativamente, che: 
    a) la societa' o altro ente  non  residente  svolga  un'effettiva
attivita' industriale o commerciale, come sua  principale  attivita',
nel  mercato  dello  stato  o  territorio  di  insediamento;  per  le
attivita'   bancarie,   finanziarie   e   assicurative   quest'ultima
condizione si ritiene  soddisfatta  quando  la  maggior  parte  delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento; 
    b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di  localizzare  i
redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui  al
comma  4.  ((Ai  fini  del  presente  comma,  il  contribuente   puo'
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  lo  Statuto
dei diritti del contribuente)). (133) (172) 
  5-bis. La previsione di cui alla lettera a)  del  comma  5  non  si
applica qualora i proventi della societa' o altro ente non  residente
provengono per piu'  del  50%  dalla  gestione,  dalla  detenzione  o
dall'investimento  in  titoli,  partecipazioni,   crediti   o   altre
attivita' finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in  uso  di
diritti immateriali relativi alla proprieta' industriale,  letteraria
o artistica, nonche' dalla prestazione di servizi  nei  confronti  di
soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societa'  o
l'ente non residente, ne sono controllati o  sono  controllati  dalla
stessa societa' che controlla la societa' o l'ente non residente, ivi
compresi i servizi finanziari. 
  6. I redditi del soggetto non  residente,  imputati  ai  sensi  del
comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media
applicata  sul  reddito  complessivo  del  soggetto  residente   ((e,
comunque,  non  inferiore  all'aliquota  ordinaria  dell'imposta  sul
reddito delle societa')). I redditi sono  determinati  in  base  alle
disposizioni applicabili ai soggetti residenti  titolari  di  reddito
d'impresa, ad eccezione dell'articolo 86, comma 4. Dall'imposta cosi'
determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo. (172) ((174)) 
  7. Gli utili distribuiti, in  qualsiasi  forma,  dai  soggetti  non
residenti di cui al  comma  1  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito  dei  soggetti  residenti  fino  all'ammontare  del   reddito
assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli
esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero,  sugli  utili  che
non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo
del  presente  comma,  sono   ammesse   in   detrazione,   ai   sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi
del comma 6,  diminuite  degli  importi  ammessi  in  detrazione  per
effetto del terzo periodo del predetto comma. 
  8. Con decreto del Ministro delle  finanze,  da  emanare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabilite le disposizioni attuative del presente articolo. 
  8-bis. La disciplina di cui al comma  1  trova  applicazione  anche
nell'ipotesi in cui i soggetti  controllati  ai  sensi  dello  stesso
comma sono localizzati in stati o territori  diversi  da  quelli  ivi
richiamati ((o in Stati  appartenenti  all'Unione  europea  ovvero  a
quelli aderenti allo Spazio economico europeo con  i  quali  l'Italia
abbia stipulato un accordo  che  assicuri  un  effettivo  scambio  di
informazioni)),  qualora   ricorrono   congiuntamente   le   seguenti
condizioni: ((174)) 
    a) sono assoggettati a  tassazione  effettiva  inferiore  a  piu'
della meta' di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in
Italia; 
    b) hanno conseguito proventi derivanti per  piu'  del  50%  dalla
gestione,   dalla   detenzione   o   dall'investimento   in   titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivita' finanziarie, dalla cessione
o dalla concessione in  uso  di  diritti  immateriali  relativi  alla
proprieta'  industriale,  letteraria  o   artistica   nonche'   dalla
prestazione di servizi nei confronti di soggetti che  direttamente  o
indirettamente controllano la societa' o  l'ente  non  residente,  ne
sono  controllati  o  sono  controllati  dalla  stessa  societa'  che
controlla la societa' o l'ente non residente, ivi compresi i  servizi
finanziari. 
Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono
indicati  i  criteri  per  determinare  con  modalita'   semplificate
l'effettivo livello di tassazione di cui alla precedente lettera  a),
tra cui quello dell'irrilevanza delle variazioni non permanenti della
base imponibile. (172) 
  8-ter. Le disposizioni del comma  8-bis  non  si  applicano  se  il
soggetto  residente  dimostra  che  l'insediamento   all'estero   non
rappresenta  una  costruzione  artificiosa  volta  a  conseguire   un
indebito  vantaggio  fiscale.  Ai  fini   del   presente   comma   il
contribuente puo' interpellare l'Amministrazione finanziaria  secondo
le modalita' indicate nel comma 5. Per i contribuenti che  aderiscono
al regime  dell'adempimento  collaborativo  l'interpello  di  cui  al
precedente periodo puo'  essere  presentato  indipendentemente  dalla
verifica delle condizioni di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma
8-bis. (172) 
  8-quater.  L'Amministrazione  finanziaria,   prima   di   procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento  d'imposta  o  di  maggiore
imposta, deve notificare all'interessato un apposito  avviso  con  il
quale viene concessa al medesimo  la  possibilita'  di  fornire,  nel
termine di novanta giorni, le  prove  per  la  disapplicazione  delle
disposizioni del comma 1 o del  comma  8-bis.  Ove  l'Amministrazione
finanziaria  non  ritenga  idonee  le  prove  addotte,  dovra'  darne
specifica motivazione nell'avviso di accertamento. Fatti salvi i casi
in cui la disciplina del presente articolo sia stata applicata ovvero
non lo  sia  stata  per  effetto  dell'ottenimento  di  una  risposta
favorevole  all'interpello,  il  socio  residente  controllante  deve
comunque segnalare nella dichiarazione dei redditi la  detenzione  di
partecipazioni in imprese estere controllate di cui al comma 1  e  al
comma 8-bis. In tale ultimo caso l'obbligo di  segnalazione  sussiste
solo al ricorrere delle condizioni di cui alle lettere a)  e  b)  del
medesimo comma 8-bis. (172) 
  8-quinquies. Le esimenti previste nel comma 5 e nel comma 8-ter non
devono essere dimostrate in sede di controllo qualora il contribuente
abbia  ottenuto  risposta  positiva  al  relativo  interpello,  fermo
restando il potere dell'Amministrazione finanziaria di controllare la
veridicita' e completezza delle  informazioni  e  degli  elementi  di
prova forniti in tale sede. (172) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 83, lettera l)) l'abrogazione  del  comma  4
del presente articolo; 
  - (con l'art. 1, comma 88) che "Le disposizioni di cui ai commi  da
83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere
dal periodo di  imposta  che  inizia  successivamente  alla  data  di
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917;  fino  al  periodo  d'imposta
precedente continuano ad applicarsi le  disposizioni  vigenti  al  31
dicembre 2007". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (169) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
680) che la  presente  modifica  si  applica  dal  periodo  d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  8,
comma 4) che le presenti  modifiche  si  applicano  a  decorrere  dal
periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (174) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
144) che le presenti modifiche si applicano a decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
                              Art. 168 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147)) 
                                                              ((172)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147  ha  disposto  (con  l'art.  8,
comma 4) che "Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Relativamente alle disposizioni  di  cui
al comma 3, per gli utili distribuiti dal soggetto  non  residente  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le  disposizioni
dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze 7 agosto 2006, n. 268. Ai soli  fini  del  precedente
periodo,  gli  utili  distribuiti  dal  soggetto  non  residente   si
presumono  prioritariamente  formati  con   quelli   assoggettati   a
tassazione separata". 
                            Art. 168-bis. 
 
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 147)) 
                                                              ((172)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 5)  che  l'abrogazione  del  presente  articolo  si  applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 168 
((  (Esenzione  degli   utili   e   delle   perdite   delle   stabili
               organizzazioni di imprese residenti).)) 
 
  ((1. Un'impresa residente nel territorio dello  Stato  puo'  optare
per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a  tutte  le
proprie stabili organizzazioni all'estero. 
  2. L'opzione  e'  irrevocabile  ed  e'  esercitata  al  momento  di
costituzione della stabile organizzazione, con effetto  dal  medesimo
periodo d'imposta. 
  3. Quando la stabile  organizzazione  e'  localizzata  in  Stati  o
territori inclusi nel decreto o nel provvedimento  emanati  ai  sensi
dell'articolo 167, comma 4, o quando  la  stabile  organizzazione  e'
localizzata in stati o territori diversi da quelli ivi  richiamati  e
ricorrono congiuntamente le condizioni di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo 167, l'opzione di  cui  al  comma  1  si  esercita,
relativamente  a  tali  stabili  organizzazioni,  a  condizione   che
ricorrano le esimenti di cui ai commi 5, lettere a) o b), o 8-ter del
citato articolo. 
  4. Le imprese che esercitano l'opzione di cui al comma 1  applicano
alle  proprie  stabili  organizzazioni,  in  assenza  delle  esimenti
richiamate nel comma 3, le disposizioni dell'articolo 167. 
  5. Nel caso di  esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma  1  con
riferimento alle stabili  organizzazioni  per  le  quali  sono  state
disapplicate le disposizioni di cui all'articolo 167,  si  applicano,
sussistendone le condizioni, le disposizioni degli articoli 47, comma
4, e 89, comma 3. 
  6. Per le stabili organizzazioni gia' esistenti, l'opzione  di  cui
al comma 1 puo' essere esercitata entro il secondo periodo  d'imposta
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  delle
presenti disposizioni, con effetto dal periodo d'imposta in  corso  a
quello  di  esercizio  della  stessa.  L'esercizio  dell'opzione  non
determina in se' alcun realizzo di plusvalenze e minusvalenze. 
  7. Ai fini  del  comma  6,  l'impresa  indica  separatamente  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di  esercizio
dell'opzione, gli utili e le perdite attribuibili a ciascuna  stabile
organizzazione nei cinque periodi d'imposta antecedenti a  quello  di
effetto dell'opzione. Se ne deriva una  perdita  fiscale  netta,  gli
utili successivamente realizzati dalla  stabile  organizzazione  sono
imponibili fino a concorrenza della stessa.  Dall'imposta  dovuta  si
scomputano  le  eventuali  eccedenze  positive  di   imposta   estera
riportabili ai sensi dell'articolo 165, comma 6. 
  8. Le disposizioni del comma 7 relative al recupero  delle  perdite
fiscali pregresse della stabile  organizzazione  si  applicano  anche
quando venga trasferita a qualsiasi titolo la stabile  organizzazione
o parte  della  stessa  ad  altra  impresa  del  gruppo  che  fruisca
dell'opzione di cui al comma 1. 
  9.  L'impresa  cedente  indica  nell'atto  di  trasferimento  della
stabile  organizzazione  o  di   parte   della   stessa   l'ammontare
dell'eventuale  perdita  netta  realizzata  dalla  medesima   stabile
organizzazione   nei   cinque   periodi   d'imposta   precedenti   al
trasferimento. 
  10. In caso di esercizio dell'opzione,  il  reddito  della  stabile
organizzazione va  separatamente  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi dell'impresa e ai fini della  sua  determinazione  valgono  i
criteri  di  cui  all'articolo  152,  anche  con   riferimento   alle
transazioni  intercorse  tra  l'impresa   e   la   medesima   stabile
organizzazione, nonche' tra  quest'ultima  e  le  altre  imprese  del
medesimo gruppo. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  26  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2000, n. 122. 
  11.  Nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  correttezza  e
collaborazione  cui  deve  essere  improntato  il  rapporto  con   il
contribuente, l'Agenzia delle entrate provvede a pubblicare a  titolo
esemplificativo sul proprio  sito  le  fattispecie  ritenute  elusive
delle precedenti disposizioni, da aggiornarsi periodicamente.)) 
                                                              ((172)) 
 
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AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, ha disposto  (con  l'art.  14,
comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del D.Lgs. medesimo. 
                              Art. 169
                      ((Accordi internazionali

  1.  Le  disposizioni del presente testo unico si applicano, se piu'
favorevoli   al   contribuente,   anche   in   deroga   agli  accordi
internazionali contro la doppia imposizione.))

((Capo III
OPERAZIONI STRAORDINARIE))

                              Art. 170
                   ((Trasformazione della societa'

  1.  La  trasformazione  della societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
  2.  In  caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  Titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta, o
viceversa,  il  reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di  imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  trasformazione e'
determinato   secondo   le   disposizioni   applicabili  prima  della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
  3.  Nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non  soggetta
all'imposta  di  cui al Titolo II in societa' soggetta a tale imposta
le  riserve  costituite prima della trasformazione con utili imputati
ai  soci  a  norma  dell'articolo  5, se dopo la trasformazione siano
state  iscritte  in  bilancio con indicazione della loro origine, non
concorrono  a  formare il reddito dei soci in caso di distribuzione e
l'imputazione  di  esse  a  capitale  non comporta l'applicazione del
comma 6 dell'articolo 47.
  4.  Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta
di  cui  al  titolo  II  in  societa'  non soggetta a tale imposta le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  imputate  ai  soci,  a  norma
dell'articolo 5:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b)  nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano  iscritte  in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza la detta
indicazione.
  5.  Le  riserve  di  cui  al  comma  4 sono assoggettate ad imposta
secondo  il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle
societa' di cui all'articolo 73.))
                              Art. 171
                     ((Trasformazione eterogenea

  1.  In  caso  di  trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies  del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui al Titolo II in ente non commerciale, i beni della societa' si
considerano realizzati in base al valore normale, salvo che non siano
confluiti  nell'azienda  o  complesso  aziendale dell'ente stesso. Le
riserve  costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui
al  comma  5  dell'articolo  47,  sono  assoggettate a tassazione nei
confronti dei soci o associati:
    a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate
per  scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione  sono  iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
    b)  nel  periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte  in  bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso  di  trasformazione  in  comunione  di  azienda  si applicano le
disposizioni  dell'articolo  67, comma 1, lettera h). Si applicano le
disposizioni del comma 5 dell'articolo 170.
  2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del  codice  civile,  di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta   di   cui   al   Titolo  II  si  considera  conferimento
limitatamente  ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.))
 
                              Art. 172 
                         Fusione di societa' 
 
  1. La fusione  tra  piu'  societa'  non  costituisce  realizzo  ne'
distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni   delle
societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle  rimanenze
e il valore di avviamento. 
  2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene  conto  dell'avanzo  o  disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle  azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni  o  quote  di  alcuna  delle
societa' fuse possedute da  altre.  I  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio  per  effetto  dell'eventuale  imputazione   del   disavanzo
derivante dall'annullamento o dal concambio  di  una  partecipazione,
con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa, non sono imponibili nei  confronti  dell'incorporante  o  della
societa' risultante dalla fusione.  Tuttavia  i  beni  ricevuti  sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto  ai  fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi  i  dati  esposti  in
bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 
  3. Il cambio delle partecipazioni originarie  non  costituisce  ne'
realizzo ne' distribuzione  di  plusvalenze  o  di  minusvalenze  ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa,
fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo  47,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. (98) 
  4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi  e  nei  diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui  redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. 
  5. Le riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte  nell'ultimo
bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono  a  formare  il
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante  se  e
nella misura in cui non siano state  ricostituite  nel  suo  bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo  da  fusione.  Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso  di
distribuzione le quali, se e nel limite  in  cui  vi  sia  avanzo  di
fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al  capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al  netto  delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa  o
da altre, concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione  dell'avanzo  o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente  alla
fusione sono  state  imputate  al  capitale  delle  societa'  fuse  o
incorporate si  intendono  trasferite  nel  capitale  della  societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono  a  formarne  il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 
  6.  All'aumento  di  capitale,  all'avanzo  da  annullamento  o  da
concambio che  eccedono  la  ricostituzione  e  l'attribuzione  delle
riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e
delle riserve della societa' incorporata o fusa,  diverse  da  quelle
gia' attribuite o  ricostituite  ai  sensi  del  comma  5  che  hanno
proporzionalmente concorso alla sua formazione.  Si  considerano  non
concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e
le  riserve  di  capitale  fino  a  concorrenza  del   valore   della
partecipazione annullata. (123) 
  7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in  diminuzione  del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede  l'ammontare  del  rispettivo
patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se  inferiore,
dalla situazione patrimoniale di  cui  all'articolo  2501-quater  del
codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti  fatti
negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui  si  riferisce
la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa'
le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente  a
quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di
ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle
spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di
quello risultante dalla media degli ultimi  due  esercizi  anteriori.
Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi  erogati  a
norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le  azioni  o
quote della societa' la cui perdita e'  riportabile  erano  possedute
dalla societa' incorporante o da  altra  societa'  partecipante  alla
fusione, la perdita non e' comunque ammessa  in  diminuzione  fino  a
concorrenza dell'ammontare complessivo  della  svalutazione  di  tali
azioni o quote effettuata ai fini della  determinazione  del  reddito
dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad  essa  cedute
dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e  prima  dell'atto
di fusione. In caso di retrodatazione  degli  effetti  fiscali  della
fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del  presente  comma  si
applicano anche al risultato negativo,  determinabile  applicando  le
regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai
soggetti che partecipano alla fusione in  relazione  al  periodo  che
intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a
quella di efficacia giuridica  della  fusione.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto
di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96. ((Al fine di
disapplicare le  disposizioni  del  presente  comma  il  contribuente
interpella l'amministrazione ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente)). (126) (133) 
  8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e  la  data  in  cui  ha
effetto  la  fusione  e'   determinato,   secondo   le   disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico. 
  9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle  imposte  sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in  cui  si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
  10. Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di  versamento,
inclusi quelli relativi  agli  acconti  d'imposta  ed  alle  ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti  fino
alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
comma 2, del codice civile; successivamente a tale data,  i  predetti
obblighi si intendono a tutti gli effetti  trasferiti  alla  societa'
incorporante o comunque risultante dalla fusione. 
  10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui  al  comma  2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,   anche   dalla   societa'
incorporante   o   risultante   dalla   fusione   per   ottenere   il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori  iscritti  in  bilancio  a
seguito di tali operazioni. (133) 
 
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AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,  177,
comma 1, 179 e 181 del testo  unico,  come  modificate  dal  presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L.
4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art. 35, comma 18)  che  "Le
disposizioni del comma 17 si applicano alle operazioni di scissione e
fusione deliberate dalle assemblee delle societa' partecipanti  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge.  Per  le
operazioni deliberate anteriormente alla predetta  data  resta  ferma
l'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  37-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 34)
che la modifica di cui al comma 7 del presente articolo si applica  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2007. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 47) che la modifica di cui
al comma 10-bis del presente  articolo  si  applica  alle  operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007. 
                              Art. 173 
                        Scissione di societa' 
 
  1. La  scissione  totale  o  parziale  di  una  societa'  in  altre
preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo  ne'  a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni  della  societa'
scissa, comprese quelle  relative  alle  rimanenze  e  al  valore  di
avviamento. 
  2. Nella determinazione del  reddito  delle  societa'  partecipanti
alla scissione  non  si  tiene  conto  dell'avanzo  o  del  disavanzo
conseguenti al  rapporto  di  cambio  delle  azioni  o  quote  ovvero
all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del
codice civile. In quest'ultima ipotesi i maggiori valori iscritti per
effetto   dell'eventuale   imputazione   del   disavanzo   riferibile
all'annullamento  o  al  concambio   di   una   partecipazione,   con
riferimento ad elementi patrimoniali della societa' scissa, non  sono
imponibili nei confronti della beneficiaria. Tuttavia i beni ricevuti
sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore  riconosciuto  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi,  facendo  risultare  da  apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i  dati
esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 
  3. Il cambio delle partecipazioni originarie  non  costituisce  ne'
realizzo ne' distribuzione  di  plusvalenze  o  di  minusvalenze  ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7,  e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 
  4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11,
le posizioni soggettive della societa' scissa,  ivi  compresa  quella
indicata nell'articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali
sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di  scissione  parziale,
alla stessa societa' scissa, in proporzione  delle  rispettive  quote
del patrimonio  netto  contabile  trasferite  o  rimaste,  salvo  che
trattisi  di  posizioni  soggettive  connesse  specificamente  o  per
insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel  qual  caso  seguono
tali elementi presso i rispettivi titolari. 
  5. Gli obblighi di  versamento  degli  acconti  relativi  sia  alle
imposte proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano in capo
alla societa' scissa,  in  caso  di  scissione  parziale,  ovvero  si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in   relazione   alle   quote   di   patrimonio   netto    imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse. 
  6. Il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi  di  accantonamento
della societa' scissa si considera gia' dedotto  dalle  beneficiarie,
oltre che, in caso di scissione parziale,  dalla  suddetta  societa',
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti  gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 
  7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a norma del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 92 e 94 le disposizioni del
precedente comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente le
voci individuate per periodo di  formazione  in  capo  alla  societa'
scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci, ove
esistano,  all'inizio  del  periodo  medesimo  presso   le   societa'
beneficiarie. 
  8. In caso di  scissione  parziale  e  in  caso  di  scissione  non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui  ha  effetto  la
scissione. In particolare: 
    a) i beni di cui al comma 7 ricevuti da ciascuna beneficiaria  si
presumono, in proporzione alle  quantita'  rispettivamente  ricevute,
provenienti proporzionalmente dalle voci  delle  esistenze  iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa  e  dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione; 
    b) le quote di ammortamento  dei  beni  materiali  e  immateriali
nonche' le spese di cui all'articolo 102, comma 6, relative  ai  beni
trasferiti vanno ragguagliate  alla  durata  del  possesso  dei  beni
medesimi  da  parte  della   societa'   scissa   e   delle   societa'
beneficiarie; detto  criterio  e'  altresi'  applicabile  alle  spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti. 
  9.  Le  riserve  in  sospensione  d'imposta  iscritte   nell'ultimo
bilancio della societa'  scissa  debbono  essere  ricostituite  dalle
beneficiarie secondo le quote proporzionali indicate al comma  4.  In
caso di scissione parziale,  le  riserve  della  societa'  scissa  si
riducono in corrispondenza. Se la sospensione  d'imposta  dipende  da
eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della  societa'
scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che
acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria  ai  fini
della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta  e  delle
altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le  disposizioni
dettate per le fusioni dai commi 5  e  6  dell'articolo  172  per  la
societa' incorporante o risultante dalla fusione. 
  10. Alle  perdite  fiscali  delle  societa'  che  partecipano  alla
scissione si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172,
riferendosi alla  societa'  scissa  le  disposizioni  riguardanti  le
societa' fuse o incorporate e alle beneficiarie quelle riguardanti la
societa' risultante dalla fusione o incorporante ed  avendo  riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se inferiore,  dal  progetto  di  scissione  di  cui  all'articolo
2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione  patrimoniale  di
cui all'articolo 2506-ter del codice civile. 
  11. Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli  effetti
della scissione e' regolata  secondo  le  disposizioni  del  comma  1
dell'articolo 2506-quater del codice  civile,  ma  la  retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), dello
stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale  ed  a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per  la  fase
posteriore a tale periodo. 
  12. Gli obblighi  tributari  della  societa'  scissa  riferibili  a
periodi di imposta anteriori alla data dalla  quale  l'operazione  ha
effetto sono adempiuti in caso di  scissione  parziale  dalla  stessa
societa' scissa o trasferiti,  in  caso  di  scissione  totale,  alla
societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. 
  13.  I  controlli,  gli  accertamenti  e  ogni  altro  procedimento
relativo  ai  suddetti  obblighi  sono  svolti  nei  confronti  della
societa'  scissa  o,  nel  caso  di  scissione  totale,   di   quella
appositamente designata, ferma restando  la  competenza  dell'ufficio
dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la  designazione
e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per  prima
nell'atto  di  scissione.  Le  altre   societa'   beneficiarie   sono
responsabili in solido per le imposte, le  sanzioni  pecuniarie,  gli
interessi e ogni altro debito e  anche  nei  loro  confronti  possono
essere adottati i provvedimenti cautelari previsti  dalla  legge.  Le
societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di  partecipare  ai  suddetti
procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza  oneri
di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione. 
  14. Ai fini dei suddetti procedimenti la societa' scissa  o  quella
designata   debbono    indicare,    a    richiesta    degli    organi
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti  e  i  luoghi  presso  i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale, le scritture contabili e la documentazione  amministrativa  e
contabile  relative  alla  gestione  della   societa'   scissa,   con
riferimento a ciascuna delle parti del suo  patrimonio  trasferite  o
rimaste.  In  caso  di  conservazione  presso  terzi  estranei   alla
operazione  deve  essere  inoltre  esibita  l'attestazione   di   cui
all'articolo  52,  comma  10,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa'  scissa  o  quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte  quanto
ad essi richiesto, si applicano  le  disposizioni  del  comma  5  del
suddetto articolo. 
  15.  Nei  confronti  della  societa'  soggetta  all'imposta   sulle
societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta  a
tale  imposta  e  nei  confronti  della  societa'  del  secondo  tipo
beneficiaria della scissione  di  una  societa'  del  primo  tipo  si
applicano  anche,  in  quanto  compatibili,  i  commi  3,   4   e   5
dell'articolo 170, considerando a tal fine la  societa'  scissa  come
trasformata  per  la  quota  di  patrimonio  netto  trasferita   alla
beneficiaria. (123) 
  ((15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma  2-ter
dell'articolo  176  puo'  essere  applicato,  con  le  modalita',  le
condizioni  e  i  termini  ivi  stabiliti,   anche   dalla   societa'
beneficiaria   dell'operazione   di   scissione   per   ottenere   il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori  iscritti  in  bilancio  a
seguito di tali operazioni)). ((133)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,  177,
comma 1, 179 e 181 del testo  unico,  come  modificate  dal  presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che la presente modifica si  applica  alle  operazioni  effettuate  a
partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2007. 
                              Art. 174
                      ((Applicazione analogica

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  172 e 173 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi di fusione e scissione di enti diversi
dalle societa'.))
                              Art. 175 
((Conferimenti di partecipazioni di  controllo  o  di  collegamento))
                               ((133)) 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
86, fatti salvi i casi di esenzione di cui  all'articolo  87,  per  i
conferimenti ((...)) di partecipazioni di controllo o di collegamento
ai  sensi  dell'articolo   2359   del   codice   civile,   contenente
disposizioni  in  materia  di  societa'  controllate   e   collegate,
effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese
commerciali, si considera valore di realizzo quello  attribuito  alle
partecipazioni, ricevute  in  cambio  dell'oggetto  conferito,  nelle
scritture contabili del soggetto  conferente  ovvero,  se  superiore,
quello  attribuito  ((...))  alle  partecipazioni   conferite   nelle
scritture contabili del soggetto conferitario. ((133)) 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  ed  il  valore  di
realizzo  e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9  nel  caso  di
conferimento di partecipazioni di controllo o di  collegamento  prive
dei  requisiti  per  l'esenzione  di  cui  all'articolo  87   se   le
partecipazioni  ricevute  non  sono  anch'esse  prive  dei  requisiti
predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1
del medesimo articolo 87. 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). ((133)) 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)). ((133)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che le presenti modifiche si applicano alle operazioni  effettuate  a
partire dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2007. 
                              Art. 176 
 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario 
 
  1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti  nel
territorio dello Stato nell'esercizio  di  imprese  commerciali,  non
costituiscono realizzo di plusvalenze  o  minusvalenze.  Tuttavia  il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle  partecipazioni
ricevute,  l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto   dell'azienda
conferita e il soggetto  conferitario  subentra  nella  posizione  di
quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e  del  passivo
dell'azienda stessa,  facendo  risultare  da  apposito  prospetto  di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi  i  dati  esposti  in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. (133) 
  2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  anche  se  il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia ad oggetto aziende situate  nel  territorio  dello
Stato. (133) 
  2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni  ricevute  a
seguito del conferimento e' disciplinata dagli articoli 67, comma  1,
lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse  l'ultimo  valore
fiscale dell'azienda conferita. (133) 
  2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2
e 2-bis, la societa' conferitaria puo'  optare,  nella  dichiarazione
dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale e' stata posta
in essere l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in  quella  del  periodo
d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o  in  parte,  sui
maggiori valori attribuiti  in  bilancio  agli  elementi  dell'attivo
costituenti  immobilizzazioni  materiali   e   immateriali   relativi
all'azienda ricevuta,  di  un'imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito   delle
societa' e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  con
aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori  ricompresi
nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per  cento  sulla  parte  dei
maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10  milioni  di
euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede  i
10  milioni  di  euro.  I  maggiori  valori  assoggettati  a  imposta
sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini  dell'ammortamento  a
partire dal periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  e'  esercitata
l'opzione; in caso di  realizzo  dei  beni  anteriormente  al  quarto
periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo  fiscale
e' ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta  sostitutiva  e
dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e  l'imposta  sostitutiva
versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi  ai  sensi  degli
articoli 22 e 79. (133) ((137)) 
  3.  Non  rileva  ai  fini  dell'articolo  37-bis  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   il
conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuita' dei  valori
fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva di cui al  presente
articolo e la successiva cessione della partecipazione  ricevuta  per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di quella  di  cui
agli articoli 58 e 68, comma 3. (123) (133) 
  4. Le aziende acquisite in dipendenza  di  conferimenti  effettuati
con il regime di cui al presente articolo  si  considerano  possedute
dal soggetto conferitario  anche  per  il  periodo  di  possesso  del
soggetto conferente. Le  partecipazioni  ricevute  dai  soggetti  che
hanno effettuato i conferimenti di cui al  periodo  precedente  o  le
operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci
in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita  o  in  cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le  partecipazioni  date
in cambio. 
  5. Nelle ipotesi di cui ai commi  1,  2  e  2-bis,  L'eccedenza  in
sospensione di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4,  lettera
b), relativa all'azienda conferita non concorre alla  formazione  del
reddito  del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al   soggetto
conferitario  a  condizione  che  questi  istituisca  il  vincolo  di
sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. (133) 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (133) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,  177,
comma 1, 179 e 181 del testo  unico,  come  modificate  dal  presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 47)
che "Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle  operazioni
effettuate a partire dal periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2007.  La  disciplina  dell'imposta  sostitutiva
introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), puo' essere richiesta
anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali  ai  maggiori
valori di bilancio iscritti in  occasione  di  operazioni  effettuate
entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007,  nei  limiti
dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o
del periodo successivo". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (137) 
  Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla
L. 28 gennaio 2009, n. 2 ha disposto (con l'art. 15,  comma  10)  che
"In deroga alle disposizioni del comma 2-ter introdotto nell'articolo
176 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,
dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  e
del  relativo  decreto  di   attuazione,   i   contribuenti   possono
assoggettare ,in tutto o in parte, i maggiori  valori  attribuiti  in
bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle  altre  attivita'
immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo  comma  2-ter,
con  l'aliquota  del  16  per  cento,  versando  in  unica  soluzione
l'importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta  in  essere
l'operazione". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  15,  comma  12)  che  la  presente
modifica si applica alle operazioni effettuate a partire dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, nonche' a
quelle effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2007. 
                              Art. 177 
                      Scambi di partecipazioni 
 
  1.  La  permuta,  mediante  la  quale  uno  dei  soggetti  indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), acquista  o  integra  una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1,  n.
1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa'
controllate e collegate, ((ovvero incrementa, in virtu' di un obbligo
legale o di un vincolo statutario, la percentuale di  controllo))  in
altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e  b),  attribuendo
ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'  luogo  a  componenti
positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il  costo
delle azioni o quote date in permuta sia  attribuito  alle  azioni  o
quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a
formare il reddito del percipiente ferma rimanendo,  ricorrendone  le
condizioni, l'esenzione  totale  di  cui  all'articolo  87  e  quella
parziale di cui agli articoli  58  e  articolo  68,  comma  3.  (123)
((132)) 
  2. Le  azioni  o  quote  ricevute  a  seguito  di  conferimenti  in
societa', mediante i quali la  societa'  conferitaria  acquisisce  il
controllo di una societa' ai sensi dell'articolo 2359,  primo  comma,
n. 1), del codice  civile,  ((ovvero  incrementa,  in  virtu'  di  un
obbligo  legale  o  di  un  vincolo  statutario,  la  percentuale  di
controllo)) sono valutate, ai fini della determinazione  del  reddito
del conferente, in base  alla  corrispondente  quota  delle  voci  di
patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto  del
conferimento. (123) ((132)) 
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 2. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n.247 ha disposto (con l'art. 12, comma
8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,  177,
comma 1, 179 e 181 del testo  unico,  come  modificate  dal  presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (132) 
  Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da  b)  ad  e),
concernenti  il  recepimento  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della
direttiva  2005/19/CE,  si  applicano  alle  operazioni  di  fusione,
scissione,  conferimento  di  attivo  e  scambio  di   partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007". 

((Capo IV
OPERAZIONI STRAORDINARIE FRA SOGGETTI RESIDENTI IN STATI MEMBRI DIVERSI DELL’UNIONE EUROPEA))

                              Art. 178 
Fusioni,  scissioni  conferimenti  di   attivo   scambi   di   azioni
            concernenti societa' di Stati membri diversi 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano: 
    a) alle fusioni tra  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
azioni,  a  responsabilita'  limitata,   cooperative   e   di   mutua
assicurazione, enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o
principale  l'esercizio  di  attivita'  commerciali,  residenti   nel
territorio dello Stato, e soggetti residenti in  altri  Stati  membri
della Comunita' economica europea, purche' non  si  considerino,  per
convenzione  in  materia  di  doppia  imposizione  con  Stati  terzi,
residenti fuori della  Comunita',  che  appartengano  alle  categorie
indicate nella  tabella  A  allegata  al  presente  testo  unico,  da
considerare automaticamente aggiornata in conformita'  con  eventuali
modifiche dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle  Comunita'
europee n. 90/434 del 23 luglio 1990, e siano sottoposti a una  delle
imposte indicate nella tabella B allegata al presente testo  unico  o
ad altra che in futuro la sostituisca, senza possibilita' di opzione,
sempre  che  nel  concambio  l'eventuale  conguaglio  in  danaro   ai
partecipanti dei soggetti fusi o incorporati non superi  il  10%  del
valore nominale della partecipazione ricevuta; 
    b) alle  scissioni  attuate  mediante  trasferimento  dell'intero
patrimonio di uno dei soggetti indicati nella lettera a) a due o piu'
soggetti indicati nella  stessa  lettera,  preesistenti  o  di  nuova
costituzione, alcuno dei quali  sia  residente  in  uno  Stato  della
Comunita' diverso da quello del primo,  e  limitatamente  alla  parte
corrispondente  dell'operazione,  con  assegnazione  ai  partecipanti
delle azioni o quote di ciascuno dei soggetti beneficiari  in  misura
proporzionale alle rispettive  partecipazioni  nel  soggetto  scisso,
sempre che quest'ultimo o almeno uno dei beneficiari siano  residenti
nel territoriodello Stato, che la quota di  patrimonio  trasferita  a
ciascun beneficiario sia costituita da aziende o complessi  aziendali
relativi a  singoli  rami  dell'impresa  del  conferente  e  che  nel
concambio l'eventuale conguaglio  in  danaro  ai  partecipanti  della
societa' scissa non superi il 10 per cento del valore nominale  della
partecipazione ricevuta; 
    ((b-bis) alle  scissioni  parziali  mediante  le  quali  uno  dei
soggetti indicati nella lettera a) trasferisce, senza essere sciolto,
mantenendo almeno un'azienda o un complesso  aziendale,  una  o  piu'
aziende o uno piu' complessi aziendali a uno o piu' soggetti indicati
nella stessa lettera, preesistenti o di  nuova  costituzione,  alcuno
dei quali sia residente in  uno  Stato  della  Comunita'  diverso  da
quello  del  primo,  e  limitatamente   alla   parte   corrispondente
dell'operazione, con assegnazione ai propri partecipanti, secondo  un
criterio proporzionale, delle azioni  o  quote  del  soggetto  o  dei
soggetti beneficiari,  sempre  che  il  soggetto  scisso  o  uno  dei
beneficiari  sia  residente  nel  territorio  dello   Stato   e   che
l'eventuale conguaglio in danaro ai partecipanti del soggetto  scisso
non  superi  il  dieci  per   cento   del   valore   nominale   della
partecipazione ricevuta in concambio;)) ((132)) 
    c) ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a
singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella
lettera a), residenti in Stati diversi della  Comunita',  sempre  che
uno dei due sia residente nel territorio dello Stato; 
    d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti
di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato,  con
riguardo alle  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello  Stato
oggetto delle operazioni stesse; 
    e) alle permute e ai conferimenti di azioni o quote,  mediante  i
quali uno dei soggetti indicati nella lettera a) acquisti  o  integri
una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo  2359,  comma
1, n. 1), del codice civile ((ovvero  incrementi,  in  virtu'  di  un
obbligo  legale  o  di  un  vincolo  statutario,  la  percentuale  di
controllo)), in uno  dei  soggetti  indicati  nella  stessa  lettera,
residente in uno Stato della Comunita' diverso da quello  del  primo,
attribuendo ai partecipanti proprie  azioni  o  quote  in  cambio  di
quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale  conguaglio
in danaro non superiore al 10% del  valore  nominale  delle  suddette
azioni o quote, sempre che alcuno dei partecipanti che effettuano  lo
scambio  sia  residente  nel  territorio  dello   Stato   ovvero   la
partecipazione scambiata sia relativa ad una  stabile  organizzazione
nel territorio dello Stato di un soggetto indicato nella lettera  a).
((132)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (132) 
  Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199 ha disposto (con l'art.  2  comma
1) che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da b) ad e),
concernenti  il  recepimento  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della
direttiva  2005/19/CE,  si  applicano  alle  operazioni  di  fusione,
scissione,  conferimento  di  attivo  e  scambio  di   partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007". 
                              Art. 179 
                    Regime di neutralita' fiscale 
 
  1.  Alle  operazioni  indicate  nelle  lettere  a),  b)  e   b-bis)
dell'articolo 178 si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli
172 e 173. (132) 
  2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
178 si applica  l'articolo  176.  Le  disposizioni  del  comma  1  si
applicano anche nei confronti  del  beneficiario  non  residente  con
riferimento  alla  stabile  organizzazione  nello   Stato   italiano,
limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente  o,
nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma  1  dell'articolo  178,
non residente, in essa effettivamente confluiti. 
  3. Nelle operazioni indicate  al  comma  1,  le  plusvalenze  della
stabile organizzazione del conferente  residente  sono  imponibili  a
titolo di realizzo al valore normale, con  deduzione  dalla  relativa
imposta,  fino  al  suo  totale  assorbimento,  dell'ammontare  della
imposta che lo Stato, dove  e'  situata  la  stabile  organizzazione,
avrebbe  effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme   della
direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario  non
residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e  gli
obblighi tributari. Regole analoghe a  quelle  previste  dai  periodi
precedenti si applicano nel caso in cui  una  societa'  residente  in
Italia trasferisca la propria residenza fiscale  in  un  altro  Stato
membro, assumendo,  quale  valore  su  cui  calcolare  la  tassazione
virtuale della stabile organizzazione all'estero, il  valore  normale
che l'altro Stato membro avrebbe determinato in caso di  realizzo  al
valore normale di detta stabile organizzazione. (132) 
  4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di  partecipazioni
mediante permuta o  conferimento,  indicate  nell'articolo  178,  non
comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o
quote date in cambio, il  cui  valore  fiscale  viene  assunto  dalle
azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte  in  proporzione  dei
valori alle  stesse  attribuiti  ai  fini  della  determinazione  del
rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a  formare  il
reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei  soci  della
societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo  47,  comma
7, e, ricorrendone le condizioni, degli  articoli  58  e  87,  e  dei
percipienti nelle operazioni di scambio  di  partecipazioni  mediante
permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le  condizioni,
l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella  parziale  di  cui
agli articoli 58 e 68, comma 3. (123) 
  5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile  organizzazione
situata in un  altro  Stato  membro,  le  relative  plusvalenze  sono
imponibili  nei  confronti  del  conferente  residente  a  titolo  di
realizzo al valore normale, con  deduzione  dalla  relativa  imposta,
fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta  che  lo
Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato  in
assenza delle norme della direttiva comunitaria  23  luglio  1990  n.
90/434.  In  tal  caso  la  partecipazione   ricevuta   e'   valutata
fiscalmente in base all'ultimo  valore  riconosciuto  ai  fini  delle
imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
agli effetti della disposizione di cui al  precedente  comma,  di  un
importo  pari  all'imponibile  corrispondente  all'imposta  dovuta  a
saldo. 
  6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i  componenti
dell'azienda o del complesso aziendale che  abbiano  formato  oggetto
delle operazioni indicate alle  lettere  da  a)  a  d)  del  comma  1
dell'articolo 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in  una
stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La  stessa
disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i
componenti  conferiti  nella  stabile  organizzazione   situata   nel
territorio dello Stato  ne  vengano  distolti.  ((Si  applicano,  ove
compatibili, le disposizioni  dell'articolo  166,  commi  2-quater  e
seguenti, anche ad operazioni verso Stati aderenti all'Accordo  sullo
Spazio economico europeo.)) ((172)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,
177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (132) 
  Il D.Lgs. 6 novembre 2007, n.199 ha disposto (con l'art. 2 comma 1)
che "Le disposizioni dell'articolo 1 comma 1, lettere da  b)  ad  e),
concernenti  il  recepimento  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  della
direttiva  2005/19/CE,  si  applicano  alle  operazioni  di  fusione,
scissione,  conferimento  di  attivo  e  scambio  di   partecipazioni
effettuate a partire dal 1° gennaio 2007". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (172) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  11,
comma 2) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo. 
                              Art. 180
                 ((Riserve in sospensione d'imposta

  1.  Nelle  fusioni,  nelle  scissioni  e  nei  conferimenti  di cui
all'articolo   178   i  fondi  in  sospensione  di  imposta  iscritti
nell'ultimo bilancio del conferente residente concorrono a formare il
reddito  della  stabile organizzazione nel territorio dello Stato del
soggetto  non  residente  beneficiario  nella misura in cui non siano
stati   ricostituiti   nelle   scritture   contabili   della  stabile
organizzazione.))
                              Art. 181 
                           Perdite fiscali 
 
  1. Nelle operazioni di cui alle lettere  a)  e  b),  del  comma  1,
((dell'articolo 178)), le perdite fiscali sono ammesse  in  deduzione
da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei  limiti  di
cui all'articolo 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza  tra
gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente  connessi  alla
stabile organizzazione sita nel  territorio  dello  Stato  risultante
dall'operazione e nei limiti di detta differenza. ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,
177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 

((Capo V
LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI))

                              Art. 182
                      ((Liquidazione ordinaria

  1. In caso di liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito
di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e
l'inizio  della liquidazione e' determinato in base ad apposito conto
economico,  ovvero  a norma dell'articolo 66 o dell'articolo 3, comma
177,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  se  ne ricorrono i
presupposti; il conto economico deve essere redatto, per le societa',
in  conformita'  alle  risultanze del conto della gestione prescritto
dall'articolo  2277  del codice civile. Per le imprese individuali la
data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi,
e'  quella  indicata  nella  dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.  Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo
e  in  accomandita semplice il reddito di impresa relativo al periodo
compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione e' determinato
in base al bilancio finale, che deve essere redatto anche nei casi di
cui  all'articolo 66. Se la liquidazione si protrae oltre l'esercizio
in  cui ha avuto inizio, il reddito relativo alla residua frazione di
tale  esercizio  e  a  ciascun  successivo  esercizio  intermedio  e'
determinato in via provvisoria in base al rispettivo bilancio, ovvero
a  norma  dell'articolo  66  se  ne  ricorrono  i  presupposti, salvo
conguaglio  in base al bilancio finale. Se la liquidazione si protrae
per  piu'  di  tre  esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio,
nonche'  in  caso  di  omessa  presentazione  del  bilancio finale, i
redditi  cosi'  determinati,  ancorche'  gia' tassati separatamente a
norma  degli  articoli  17  e 21, si considerano definitivi e ai fini
dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche concorrono a formare
il  reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti
all'impresa  o dei soci per i periodi di imposta di competenza. Se la
liquidazione  si  chiude  in  perdita  si  applicano  le disposizioni
dell'articolo 8.
  3.  Per  le  societa'  soggette all'imposta di cui al titolo II, il
reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della
liquidazione  e'  determinato  in  base  al  bilancio  finale.  Se la
liquidazione  si  protrae oltre l'esercizio in cui ha avuto inizio il
reddito  relativo  alla  residua frazione di tale esercizio e ciascun
successivo  esercizio intermedio e' determinato in via provvisoria in
base  al  rispettivo  bilancio,  liquidando la relativa imposta salvo
conguaglio  in  base  al  bilancio  finale;  le  perdite di esercizio
anteriori  all'inizio  della liquidazione non compensate nel corso di
questa  ai sensi dell'articolo 84 sono ammesse in diminuzione in sede
di  conguaglio.  Se  la  liquidazione  si  protrae per piu' di cinque
esercizi,  compreso quello in cui ha avuto inizio, nonche' in caso di
omessa  presentazione  del  bilancio finale, i redditi determinati in
via  provvisoria si considerano definitivi e ai fini dell'imposta sul
reddito   delle  persone  fisiche  i  redditi  compresi  nelle  somme
percepite  o  nei  beni  ricevuti  dai  soci,  ancorche' gia' tassati
separatamente  a  norma degli articoli 17 e 21, concorrono a formarne
il reddito complessivo per i periodi di imposta di competenza.))
                              Art. 183 
                  Fallimento e liquidazione coatta 
 
  1. Nei casi di fallimento e di liquidazione  coatta  amministrativa
il reddito di impresa  relativo  al  periodo  compreso  tra  l'inizio
dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento  o  il  provvedimento
che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto
dal  curatore  o  dal  commissario  liquidatore.   Per   le   imprese
individuali e per le societa' in nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice il detto reddito concorre a formare il  reddito  complessivo
dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei  soci
relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione
di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 
  2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra  l'inizio
e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia  la  durata
di  questo  ed  anche  se  vi  e'  stato  esercizio  provvisorio,  e'
costituito dalla differenza tra il residuo  attivo  e  il  patrimonio
netto dell'impresa o  della  societa'  all'inizio  del  procedimento,
determinato  in  base  ai  valori  fiscalmente   riconosciuti.   ((Il
patrimonio  netto  dell'impresa  o  della  societa'  all'inizio   del
procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo
i valori riconosciuti ai fini  delle  imposte  sui  redditi,  tra  le
attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma  1,
redatto e allegato alla dichiarazione iniziale  del  curatore  o  dal
commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo  se
l'ammontare delle passivita' e'  pari  o  superiore  a  quello  delle
attivita'.)) ((123)) 
  3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome  collettivo
e in accomandita  semplice  la  differenza  di  cui  al  comma  2  e'
diminuita  dei  corrispettivi  delle  cessioni  di   beni   personali
dell'imprenditore  o  dei  soci  compresi  nel  fallimento  o   nella
liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o
dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore.  Ai  fini
dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  il  reddito  che  ne
risulta, al  netto  dell'imposta  locale  sui  redditi,  e'  imputato
all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel
periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo  si
chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Per i
redditi relativi ai beni e diritti  non  compresi  nel  fallimento  o
nella liquidazione a norma dell'articolo  46  del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli
obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 
  4. L'imposta locale sui redditi afferente  il  reddito  di  impresa
relativo al periodo di durata del procedimento  e'  commisurata  alla
differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per  i
redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 57, comma 1, e  di
quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento
o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso
rientrante nel periodo di durata del procedimento  ed  e'  prelevata,
nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. 
  5. DISPOSIZIONE TRASFERITA NELL'ARTICOLO 54, COME COMMA 6. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 8) che "Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173,  176,
177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente
articolo, hanno effetto per i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a
decorrere dal 1 gennaio 2004; le disposizioni di  cui  agli  articoli
172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i  periodi  d'imposta
che hanno inizio a decorrere del 1 gennaio 2005". 
                              Art. 184
                      ((Applicazione analogica

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  182 e 183 valgono, in quanto
applicabili,  anche  nei  casi  di  liquidazione e fallimento di enti
diversi dalle societa'.))

TITOLO IV
((DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI))

                              Art. 185 
         Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici 
 
  1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se  per  effetto
di  regimi  legali  di  determinazione  del  canone  questo   risulta
inferiore per oltre un quinto  alla  rendita  catastale,  il  reddito
dominicale e' determinato in misura  pari  a  quella  del  canone  di
affitto. 
  2.  In  deroga  ((all'articolo  37)),  per  i  fabbricati  dati  in
locazione in regime legale di determinazione del canone,  il  reddito
imponibile e' determinato in  misura  pari  al  canone  di  locazione
ridotto del 15 per cento. Per  i  fabbricati  siti  nella  citta'  di
Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e  di  Burano,
la riduzione e' elevata al 25 per cento. ((123)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (123) 
  Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247  ha  disposto  (con  l'art.  13,
comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 185 del testo unico, come
modificate dal presente articolo, hanno  effetto  per  i  periodi  di
imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004". 
                              Art. 186
                          ((Societa' civili

  1.  Ai  fini delle imposte sui redditi le societa' civili esistenti
alla data di entrata in vigore del codice civile, di cui all'articolo
204,  commi primo e secondo, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,
sono  equiparate  alle  societa'  in  nome collettivo o alle societa'
semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di
attivita'  commerciali.  Alle  societa' civili costituite in forma di
societa' per azioni, di cui al terzo comma del predetto articolo 204,
si  applicano  le  disposizioni  del  presente testo unico relative a
questo tipo di societa'.))
                              Art. 187 
                         ((Eredita' giacente 
 
  1. Se la giacenza dell'eredita' si  protrae  oltre  il  periodo  di
imposta nel corso del quale si e' aperta la successione,  il  reddito
dei cespiti ereditari e' determinato in via  provvisoria  secondo  le
disposizioni del titolo I, sezione I, se il chiamato all'eredita'  e'
persona fisica, o non e' noto, e secondo quelle del titolo  II,  capo
III, se il chiamato  e'  un  soggetto  diverso.  Dopo  l'accettazione
dell'eredita' il reddito  di  tali  cespiti  concorre  a  formare  il
reddito  complessivo  dell'erede  per  ciascun  periodo  di  imposta,
compreso quello in cui si e' aperta la successione, e si procede alla
liquidazione definitiva delle relative  imposte.  I  redditi  di  cui
all'articolo 7, comma 3,  se  il  chiamato  all'eredita'  e'  persona
fisica o non e' noto, sono in via provvisoria  tassati  separatamente
con l'aliquota stabilita dall'articolo 12 per il primo  scaglione  di
reddito, salvo conguaglio dopo l'accettazione dell'eredita'. 
  2. Le disposizioni del comma 1  si  applicano  anche  nei  casi  di
delazione dell'eredita' sotto condizione sospensiva o in favore di un
nascituro non ancora concepito.)) ((115)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha disposto (con l'art. 3, comma
1) che "Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  nel  testo
vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'articolo 16  ed
il comma 3 dell'articolo 131". 
                              Art. 188 
 
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006,  N.  223  CONVERTITO  CON
           MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)) 
                            Art. 188-bis 
                         (Campione d'Italia) 
 
  1. Ai fini  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  i
redditi delle persone fisiche iscritte nei  registri  anagrafici  del
comune  di  Campione  d'Italia  prodotti  in  franchi  svizzeri   nel
territorio  dello  stesso  comune  per  un  importo  complessivo  non
superiore a 200.000 franchi sono computati in  euro  sulla  base  del
cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30
per cento. (161) 
  2. I soggetti di cui al presente articolo assolvono il loro  debito
d'imposta in euro. 
  3. Ai fini  del  presente  articolo  si  considerano  iscritte  nei
registri anagrafici del comune di Campione d'Italia anche le  persone
fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le  quali,  gia'
residenti  nel   comune   di   Campione   d'Italia,   sono   iscritte
nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso
comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. 
  ((3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,  i
redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di  cui
al presente articolo concorrono a formare il reddito complessivo  per
l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione del primo periodo  si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2015)). 
(127) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (127) 
  Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 2, comma 26)  che
"Le disposizioni dell'articolo 188-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come introdotto  dal  comma  25  del  presente
articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per  l'anno  2006,
si applicano le disposizioni dell'articolo  188  del  medesimo  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  n.  917  del
1986, nel testo vigente alla data del 3 luglio 2006"; 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 28) che "Per l'anno  2007,
il tasso convenzionale di cambio  di  cui  all'articolo  188-bis  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto
dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro  per  ogni
franco svizzero". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (161) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto: 
  -(con l'art. 1, comma 632) che " La percentuale di cui all'articolo
188-bis, comma 1, del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal  comma
631 del presente articolo, maggiorata o ridotta in misura  pari  allo
scostamento percentuale medio annuale registrato tra le  due  valute,
e' stabilita  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, da emanare, su conforme parere della Banca  d'Italia,  entro
il 15 febbraio di ciascun anno, e non puo' comunque essere  inferiore
al 20 per cento"; 
  -(con l'art. 1, comma 633) che la presente modiifca  si  applica  a
decorrere dal 1º gennaio 2014". 
                              Art. 189
            ((Riferimenti legislativi ad imposte abolite

  1.  Il  riferimento  contenuto  nelle  norme vigenti a redditi, o a
determinati ammontari di reddito, assoggettati ad imposte abolite dal
1   gennaio   1974   va   inteso   come  fatto  agli  stessi  redditi
nell'ammontare  netto  determinato ai fini delle singole categorie di
reddito previste dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  2.   Se   il   riferimento  e'  fatto  alla  non  assoggettabilita'
all'imposta  complementare  progressiva  sul  reddito complessivo, la
condizione  si  considera  soddisfatta  quando il reddito complessivo
netto  determinato  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche,  aumentato  dei  redditi  esenti da tale imposta, diversi da
quelli  indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o assoggettati
a ritenuta a titolo di imposta, non supera lire 960 mila. Quando alla
formazione  del  reddito  complessivo  concorrono  redditi  di lavoro
dipendente di cui agli articoli 46 e 47, lettere a) e b), il predetto
ammontare  viene  elevato di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente considerato.
  3.  Se il riferimento e' fatto ad un reddito complessivo netto agli
effetti    dell'imposta   complementare   progressiva   sul   reddito
complessivo  non superiore ad un determinato ammontare indicato nella
legge,  la  condizione  si  considera  soddisfatta  quando il reddito
complessivo  netto determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone  fisiche,  aumentato  dei  redditi  esenti  da  tale imposta,
diversi  da  quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati  a  ritenuta a titolo di imposta, non supera l'ammontare
indicato  nella  legge  stessa,  aumentato  come previsto nel comma 2
quando  alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di
lavoro dipendente.
  4.  Se  il  riferimento  e'  fatto  ad un ammontare dell'imponibile
dell'imposta   complementare   progressiva  sul  reddito  complessivo
iscritto  a  ruolo,  la  condizione  si  considera  soddisfatta se il
reddito  complessivo,  determinato  ai  fini dell'imposta sul reddito
delle  persone fisiche, aumentato dei redditi esenti da tale imposta,
diversi  da  quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, o
assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di imposta, non supera la somma
indicata dalla legge, aumentata di lire 240 mila per il contribuente,
di  lire  100  mila  per ciascun componente la famiglia che risulti a
carico  del  contribuente  al  31  dicembre  dell'anno  per  il quale
l'imposta  e'  dovuta  e  di lire 360 mila per ogni reddito di lavoro
dipendente.
  5.  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  quota esente dall'imposta
completamente  progressiva  sul  reddito  o ad un sito multiplo, tale
ammontare e' determinato in lire 240 mila o nel rispettivo multiplo.
  6.  Se  il  riferimento  e'  fatto ad una quota o ad un determinato
ammontare del reddito imponibile di una o piu' categorie dell'imposta
di  ricchezza mobile, il riferimento stesso va fatto per le categorie
B  e C/1 ai redditi netti di lavoro autonomo e di impresa determinati
ai sensi del titolo 1, capi V e VI, diminuiti di lire 360 mila, e per
la  categoria  C/  2  ai  redditi  di lavoro dipendente ed assimilati
determinati  ai  sensi  dello  stesso titolo I, capo IV, diminuiti di
lire  840 mila. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5 il riferimento va
fatto  alla  quota  del reddito di impresa o di lavoro autonomo della
societa'  o  associazione,  diminuito  di  lire  360 mila, imputabile
all'interessato.
  7.  Se  il  riferimento  e'  fatto  alla  non  iscrizione nei ruoli
dell'imposta  sui  redditi  di  ricchezza  mobile,  la  condizione si
intende  soddisfatta  se  il  contribuente  non  possiede  redditi di
impresa  o  redditi  di lavoro autonomo di ammontare superiore a lire
360  mila ovvero redditi derivanti da capitali dati a mutuo o redditi
diversi.
  8. Se i benefici conseguiti consistono in somme che concorrono alla
formazione  del  reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche di esse somme non si tiene conto agli effetti
della  verifica  dei  limiti  stabiliti  dalle  singole  leggi per la
concessione dei benefici medesimi.
  9.  Nelle  domande  agli  uffici  delle  imposte  volte ad ottenere
certificati  da  cui  risultino  le  condizioni previste nel presente
articolo,  il  richiedente  deve  dichiarare  se  ed  in quale misura
possiede  redditi  assoggettati  a  ritenuta  a  titolo  di imposta e
redditi  esenti  dall'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
diversi  da  quelli indicati nei primi tre commi dell'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  10.  Gli  uffici  delle  imposte rilasciano i certificati di cui al
comma  9  anche  in  base  a dichiarazione attestante i fatti oggetto
della   certificazione,   resa  dall'interessato  ad  un  funzionario
dell'ufficio   competente.   Alla   dichiarazione   si  applicano  le
disposizioni  della  legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per il rilascio dei
certificati sono in ogni caso dovuti i diritti previsti nei numeri 1)
e  4)  della  tabella  allegato  A  al  decreto  del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
  11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano altresi' per il
rilascio   di   certificati   concernenti   la   presentazione  della
dichiarazione   dei  redditi  e  la  situazione  reddituale  da  essa
risultante.))
                              Art. 190
                      ((Redditi dei fabbricati

  1.  Per  i  periodi  di  imposta  anteriori a quello in cui avranno
effetto  le  modificazioni derivanti dalla prima revisione effettuata
ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  34  le rendite catastali dei
fabbricati saranno aggiornate mediante l'applicazione di coefficienti
stabiliti  annualmente,  per  singole categorie di unita' immobiliari
urbane,  con,  decreto  del Ministro delle finanze su conforme parere
della Commissione censuaria centrale.
  2.  Fino al termine di cui al comma 1, qualora il canone risultante
dal  contratto  di  locazione ridotto di un quarto sia superiore alla
rendita  catastale  aggiornata  per  oltre  un  quinto  di questa, il
reddito  determinato  in misura pari a quella del canone di locazione
ridotto  di  un quarto. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia
centro  e  nelle  isole  della  Giudecca,  di  Murano  e di Burano la
presente  disposizione  si  applica  con  riferimento  al  canone  di
locazione  ridotto  di  due  quinti  anziche'  di  un  quarto  per  i
fabbricati strumentali non suscettibili di diversa destinazione senza
radicali  trasformazioni,  la  presente  disposizione  si applica con
riferimento  al  canone  di  locazione  ridotto di un terzo, salvo il
disposto  del  comma  2 dell'articolo 40. Fino al termine medesimo le
disposizioni   del   comma  2  dell'articolo  129  si  applicano  con
riferimento alla rendita catastale aggiornata.
  3.   L'aggiornamento   delle   rendite   catastali  degli  immobili
riconosciuti  di  interesse storico o artistico, ai sensi della legge
11  giugno  1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni,
e'  effettuato  mediante l'applicazione del minore tra i coefficienti
previsti  per  i  fabbricati.  Qualora  i predetti immobili risultino
allibrati  al  catasto  terreni,  la  relativa  rendita  catastale e'
ridotta  a meta' ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi.
Il  mutamento  di  destinazione  degli  immobili  medesimi  senza  la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali  e  il  mancato  assolvimento  degli obblighi di legge per
consentire  l'esercizio  del  diritto di prelazione dello Stato sugli
immobili   vincolati   determinano   la  decadenza  dall'agevolazione
tributaria, ferma restando ogni altra sanzione. L'Amministrazione per
i  beni  culturali  e  ambientali  ne da' al competente ufficio delle
imposte immediata comunicazione, dal ricevimento della quale inizia a
decorrere  il  termine  per  la  rettifica  della  dichiarazione  dei
redditi.))
                              Art. 191 
       ((Disposizioni in materia di agevolazioni tributarie)) 
 
  ((1. Restano ferme le agevolazioni tributarie previste dal  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,  e
successive modificazioni, e da leggi speciali.)) 

Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983

Decreto Interministeriale 31 dicembre 1983
(in GU 17 gennaio 1984, n. 16)

Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale.

IL MINISTRO DELL’INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, concernente provvedimenti per la finanza locale per il triennio 1983-85;
Visto l’art. 6, terzo comma, del predetto decreto-legge col quale il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentite l’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’Unione delle province d’Italia, l’Unione nazionale comuni e comunità enti montani, è autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1983, un decreto che individui esattamente le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale, per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato;
Considerato che ai sensi del primo comma dello stesso art. 6 sono comunque compresi fra i servizi a domanda individuale gli asili nido, i bagni pubblici, i mercati, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, le colonie ed i soggiorni, i teatri ed i parcheggi comunali;
Ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell’ultimo comma del medesimo art. 6 e dell’art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono invece esclusi dalla disciplina ivi prevista i servizi gratuiti per legge statale o regionale, quelli finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicaps, quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati ed i servizi di trasporto pubblico;
Ritenuto altresì che per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite direttamente dall’ente, che siano poste in essere non per obbligo istituzionale, che vengono utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale;
Ritenuto che non possono essere considerati servizi pubblici a domanda individuale quelli a carattere produttivo, per i quali il regime delle tariffe e dei prezzi esula dalla disciplina del menzionato art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55;
Sentite le associazioni di cui al secondo comma del presente decreto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono le seguenti:

1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero;
2) alberghi diurni e bagni pubblici;
3) asili nido;
4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli;
5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali;
6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge;
7) giardini zoologici e botanici;
8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili;
9) mattatoi pubblici;
10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
11) mercati e fiere attrezzati;
12) parcheggi custoditi e parchimetri;
13) pesa pubblica;
14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
15) spurgo di pozzi neri;
16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
17) trasporti di carni macellate;
18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive (2);
19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.

(2) Numero così sostituito dal comma 4 dell’art. 2, D.M. 1° luglio 2002.
Successivamente, il citato comma 4 dell’art. 2, D.M. 1° luglio 2002 è stato abrogato dall’art. 4, D.M. 16 maggio 2006, il quale ha inoltre disposto il ripristino dell’originaria formulazione del presente numero.

Legge 11 novembre 1983, n. 638

Legge 11 novembre 1983, n. 638

(in GU n. 310 del 11 novembre 1983)

conversione in Legge del

Decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463

(in GU n. 250 del 12 settembre 1983)

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini

 

Titolo I

MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 1

I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati, in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l’imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d’imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali o la cui riscossione sia a queste affidata. I termini unificati sono stabiliti con decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

Le somme di cui al comma che precede sono versate distintamente alle amministrazioni di competenza con i procedimenti e le modalità rispettivamente vigenti, a mezzo di moduli conformi ad unico modello, recante le informazioni richieste dalle amministrazioni interessate, cui ne compete la verifica, da effettuarsi mediante controlli incrociati, con idonea campionatura. Il modello é approvato con il decreto di cui al comma 1.

La codificazione effettuata dall’Amministrazione finanziaria, viene estesa a tutti i soggetti per i rapporti con le gestioni previdenziali e assistenziali, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le altre amministrazioni pubbliche. I relativi adempimenti hanno inizio immediato e sono ultimati entro il 30 giugno 1984.

 

Art. 2

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non é punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato é presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia é allegata l’attestazione delle somme eventualmente versate.

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, é tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l’importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

3. Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall’articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

5. Entro il 30 novembre 1983, i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione é effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti.

6. Il versamento dei contributi può essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull’importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall’articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati é effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalità stabilite dall’ente impositore.

6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983.

6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell’esercizio dell’impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza.

7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria é differito all’ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell’amministrazione controllata o straordinaria.

7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall’articolo 2 della legge 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell’intera partita debitoria é differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione.

8. Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali é differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell’articolo 14 della legge 10 maggio 1982, n. 251.

9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, nonché i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell’articolo 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativi all’anno 1982, e per i quali non sia stato già effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresì, le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all’ultimo comma dell’articolo 16 della legge 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983.

10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarità fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate.

12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984.

13. Gli enti previdenziali ed assistenziali impositori determinano le modalità per i versamenti.

14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all’obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purché la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall’iscrizione stessa.

15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalità previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all’Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonché di tutti i dati necessari all’applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984.

16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni.

17. I termini per la presentazione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l’anno 1983 il termine del 30 giugno é differito al 30 novembre 1983.

18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983 le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresì, le sanzioni previste dall’articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione é affidata a qualsiasi titolo all’Istituto nazionale della previdenza sociale ed all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed é corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare i libri paga e di matricola.

20. Dalla data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all’articolo 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i sovrapremi di rateazione di cui al secondo comma dell’articolo 28 del testo unico delle disposizioni sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste.

21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attività di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell’anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalità di cui all’articolo 27 dell’ordinamento delle stesse casse approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni.

22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l’eventuale recupero contributivo con le modalità previste dal comma primo dell’articolo 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970.

23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell’ente datore di lavoro, in 24 semestralità, al saggio del sei per cento annuo.

 

Art. 3

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché gli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:

a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed ogni altra documentazione, compresa quella contabile, che abbia diretta o indiretta pertinenza con l’assolvimento degli obblighi contributivi e l’erogazione delle prestazioni;

b) di assumere dai datori di lavoro, dai lavoratori, dalle rispettive rappresentanze sindacali e dagli istituti di patronato, dichiarazioni e notizie attinenti alla sussistenza di rapporti di lavoro, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivi e assicurativi e alla erogazione delle prestazioni.

2. I soggetti di cui al comma precedente possono anche esercitare gli altri poteri spettanti in materia di previdenza e assistenza sociale agli ispettori del lavoro, ad eccezione di quello di contestare contravvenzioni, e debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dagli istituti di appartenenza. Essi devono porre la data e la firma sotto l’ultima scritturazione del libro paga e matricola e possono estrarne copia controfirmata dal datore di lavoro.

3. I datori di lavoro e i loro rappresentanti, che impediscano ai funzionari dell’ispettorato del lavoro e ai soggetti indicati nel precedente comma 1 l’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al presente articolo, sono tenuti a versare alle amministrazioni da cui questi dipendono, a titolo di sanzione amministrativa, una somma da L. 500.000 a lire 5 milioni, ancorché il fatto costituisca reato. Qualora forniscano scientemente dati errati o incompleti, che comportino evasione contributiva, i datori di lavoro e i loro rappresentanti sono tenuti a versare alle amministrazioni stesse, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari a L. 500.000 per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato.

4. A richiesta di uno degli enti di cui al precedente comma 1, l’amministrazione che ha proceduto a redigere un verbale ispettivo é tenuta ad inviarne copia congiuntamente ad ogni altra notizia utile.

5. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti ad osservare il segreto sui processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione che venisse a loro conoscenza. La violazione di tale obbligo é punita con la pena stabilita dall’articolo 623 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

6. (Soppresso dalla legge di conversione).

7. (Soppresso dalla legge di conversione).

8. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo non compete la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria.

 

Art. 4

1. Per l’anno 1983 i contributi base di adeguamento e per l’anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; é altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelli di cui all’articolo 14 sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.

2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l’anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l’anno 1983.

3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell’articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall’articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti é confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed é soggetto alla variazione annuale di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.

4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l’assistenza di malattia di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all’articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell’anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l’assistenza di malattia di cui all’articolo 12 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all’articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell’anno solare al quale si riferiscono.

5. Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell’articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.

6. Le misure dei contributi dovuti all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell’agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al “Fondo di accantonamento dell’indennità di anzianità” determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al “Fondo” stesso.

6-bis. Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, é elevato a L. 960.000 a partire dal 1° gennaio 1984.

7. Le modalità di versamento dei contributi indicate dall’articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.

8. Il termine previsto dall’articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell’Ente stesso all’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici é differito al 31 dicembre 1983.

9. Ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, é riconosciuto per l’anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli con 51 giornate. Agli stessi lavoratori é riconosciuto per l’anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell’anno rispettivamente 51 e 76 giornate. Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validità prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l’anno 1982.

10. Ai lavoratori di cui al precedente comma é riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985. Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attività di coltivatore diretto considerate dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.

11. L’Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidità, al compimento dell’età di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.

12. L’Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l’erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attività di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all’estero.

13. Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, é differito al 31 dicembre 1983.

14. L’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell’efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all’eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all’intervento straordinario della Cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

14-bis. L’articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell’attività aziendale, l’efficacia dei licenziamenti é sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell’intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall’articolo 37 della legge medesima.

15. Le norme contenute nell’articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.

16. Il quarto comma dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi al 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d’ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico della assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva alla entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonché ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all’ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo é calcolato sulla base della retribuzione cui é riferita l’integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.

17. L’articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attività commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell’azienda commerciale, ai sensi dell’articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

17-bis. L’articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonché i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.

18. All’onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall’attuazione del comma secondo dell’articolo 5 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d’integrazione salariale straordinario previsto dall’articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

19. (Abrogato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41).

20. Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

21. Per una verifica delle finalità di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminerà l’andamento medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell’indice dei prezzi all’ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.

22. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall’ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell’osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull’andamento generale dei prezzi e del mercato.

23. (Abrogato dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41).

24. Il decreto di cui al precedente comma é emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.

25. All’onere derivante dall’applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l’anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.

26. Per l’anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento.

27. All’onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo. Il periodo massimo di concessione dell’indennità prevista dall’articolo 1 del decreto legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, é prolungato di altri dodici mesi.

28. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all’articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

 

Art. 5

1. Ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso, fermi restando i limiti massimi e di durata previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l’indennità di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare. In tal caso l’indennità economica di malattia é corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.

5. Il datore di lavoro non può corrispondere l’indennità economica di malattia per un numero di giornate superiore a quelle effettuate dal lavoratore a tempo determinato alle proprie dipendenze. Le indennità relative ad un maggior numero di giornate indennizzabili sono corrisposte al lavoratore direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. I lavoratori agricoli a tempo determinato iscritti o aventi diritto alla iscrizione negli elenchi nominativi di cui all’articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, hanno diritto, a condizione che risultino iscritti nei predetti elenchi nell’anno precedente per almeno 51 giornate, per ciascun anno alle prestazioni di cui ai commi precedenti per un numero di giornate corrispondente a quello risultante dall’anzidetta iscrizione nell’anno precedente. In ogni caso il periodo indennizzabile non può eccedere i limiti di durata massima prevista in materia.

7. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano ai marittimi assistiti ai sensi del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1938, n. 831. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai lavoratori dello spettacolo assistiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai fini del presente articolo i periodi di godimento del trattamento di Cassa integrazione guadagni e di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio sono assimilati ai periodi di lavoro.

9. Ai fini dei controlli sullo stato di salute dei lavoratori, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, formula gli schemi-tipo di convenzione di cui all’articolo 8-bis, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, nei casi in cui gli schemi suddetti non siano stati elaborati d’intesa fra l’Istituto nazionale della previdenza sociale e le regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

10. Entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione degli schemi di cui al comma che precede le unità sanitarie locali adottano le convenzioni di cui al comma che precede e predispongono un servizio idoneo ad assicurare entro lo stesso giorno della richiesta, anche se domenicale o festivo, in fasce orarie di reperibilità, il controllo dello stato di malattia dei lavoratori dipendenti per tale causa assentatisi dal lavoro e accertamenti preliminari al controllo stesso anche mediante personale non medico, nonché un servizio per visite collegiali presso poliambulatori pubblici per accertamenti specifici.

11. L’omissione degli adempimenti di cui al comma che precede nel termine fissato comporta l’immediata nomina di un commissario “ad acta” da parte del competente organo regionale.

12. Per l’effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori l’Istituto nazionale della previdenza sociale, sentiti gli ordini dei medici, istituisce presso le proprie sedi liste speciali formate da medici, a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti, ai quali possono fare ricorso gli istituti previdenziali o i datori di lavoro.

12-bis. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, per gli accertamenti sanitari connessi alla sua attività istituzionale, é autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti la Federazione nazionale degli ordini dei medici e il consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, sono stabilite le modalità per la disciplina e l’attuazione dei controlli secondo i criteri di cui al comma 10 del presente articolo ed i compensi spettanti ai medici.

14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo (1).

(1) Con sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede un’ulteriore visita medica di controllo prima della decadenza del diritto ad ogni trattamento economico di malattia nella misura della metà per l’ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.

 

Art. 6

1. L’integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell’ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:

a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo.

1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l’importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato con dichiarazione dello stesso titolare dell’azienda.

2. Qualora il reddito, come determinato ai commi precedenti, risulti inferiore ai limiti ivi previsti, l’integrazione al minimo é riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento del limite stesso.

3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai precedenti commi, nel caso di concorso di due o più pensioni l’integrazione di cui ai commi stessi spetta una sola volta ed é liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti a carico della stessa gestione inferiori al trattamento minimo, l’integrazione al trattamento minimo é garantita sulla sola pensione diretta, sempreché non risultino superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi alla data di decorrenza della pensione, non inferiore a 781, l’integrazione al trattamento minimo spetta su quest’ultima pensione.

4. Per l’accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina della perequazione automatica delle pensioni integrate al trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data di decorrenza della pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto alla integrazione. In tal caso l’importo della pensione non integrata é determinato, all’atto della cessazione del diritto all’integrazione, applicando all’importo in vigore alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.

7. L’importo erogato alla data della cessazione del diritto all’integrazione viene conservato fino al suo superamento per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell’importo determinato ai sensi del comma 6.

8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della pensione base di cui all’articolo 15 della legge 21 luglio 1965, n. 903, é moltiplicato per 5,74, restando con ciò assorbiti gli aumenti di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e all’articolo 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso l’importo mensile della pensione così determinata non può superare né il limite di L. 10.000 per ogni anno di anzianità contributiva utile a pensione, con applicazione per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui all’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, né l’importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. É, tuttavia, fatto salvo l’eventuale maggiore importo di pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le norme vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma del sistema pensionistico, per le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sarà annualmente aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione automatica intervenuti dal 1° gennaio di ciascun anno, in base ai coefficienti di cui all’articolo 3, comma undicesimo, della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all’anno 1965.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano altresì alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione automatica intervenuti alla data di decorrenza della pensione. 10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri si intendono rivalutati secondo l’anno di riferimento con i seguenti coefficienti:

1979 1,2038

1980 1,1346

1981 1,3003

1982 1,2731

1983 1,2126

10-ter. trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono rivalutati ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.

11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo capitario di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non modificano l’ammontare della contribuzione base dovuta per l’anno 1983.

11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano più titolari.

11-ter. Chiunque compie dolosamente atti che procurino a sé o ad altri la corresponsione dell’integrazione al minimo non spettante é tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, ancorché il fatto costituisca reato.

11-quater. Nei casi in cui risulti che l’integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l’integrazione stessa é annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata può essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.

 

Art. 7

1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 é pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell’anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell’anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l’anzianità assicurativa, sono riferiti ad un periodo comprendente tante settimane retribuite, e che hanno dato luogo all’accreditamento figurativo, per quanti sono i contributi medesimi risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall’ultima settimana lavorativa o accreditata figurativamente compresa nell’anno.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano per i periodi successivi al 31 dicembre 1983 ai fini del diritto alle prestazioni non pensionistiche per le quali é previsto un requisito contributivo, a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

4. Per l’anno in cui cade la decorrenza della pensione, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori per il periodo compreso tra il primo giorno dell’anno stesso e la data di decorrenza della pensione si determina applicando le norme di cui ai precedenti commi limitatamente alle settimane comprese nel periodo considerato per le quali sia stata prestata attività lavorativa o che abbiano dato luogo all’accreditamento figurativo. Lo stesso criterio si applica per le altre prestazioni previdenziali e assistenziali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1984 il primo e il secondo comma dell’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, sono sostituiti dai seguenti:

“Ai fini del diritto alle prestazioni assicurative a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel corso di un trimestre solare il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore é pari a quello delle settimane lavorate o comunque retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione in base al presente decreto sempreché per ciascuna settimana risulti una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 24 ore lavorative.

In caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre solare per l’importo contributivo corrispondente a 24 ore lavorative”.

7. A decorrere dal 1° gennaio 1984 l’importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, pari o immediatamente inferiore alla retribuzione settimanale determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. L’importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti é quello che si ottiene applicando alla retribuzione media di cui al precedente comma le aliquote percentuali in vigore per ciascuna categoria. Per i lavoratori autonomi, fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 in materia di contribuzione base, tale contributo non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri predetti, per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili tale importo é ragguagliato al mese.

9. Ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di invalidità ed ai superstiti degli operai agricoli, da liquidare con decorrenza successiva al 31 dicembre 1983, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, il requisito minimo di contribuzione annua é elevato a 270 giornate di contribuzione effettiva, volontaria o figurativa e, conseguentemente, il requisito minimo di contribuzione, per tutte le categorie di operai agricoli, resta fissato in: 5.460 giornate, con esclusione di quelle coperte da contribuzione figurativa per malattia e per indennità ordinaria di disoccupazione, per il diritto alla pensione di anzianità. Per il conseguimento dello stesso diritto é altresì richiesto il requisito di 35 anni di iscrizione negli elenchi nominativi di categoria; 4.050 giornate per il diritto alla pensione di vecchiaia; 1.350 giornate per il diritto alla pensione di invalidità, di cui almeno 270 nel quinquennio precedente la domanda di pensione.

10. Le giornate eccedenti le 270 possono essere riferite ad un anno successivo nel quale risultino accreditate almeno 30 giornate di contribuzione effettiva.

11. Per la contribuzione relativa a periodi successivi al 31 dicembre 1983, qualora nel corso dell’anno sussista anche contribuzione relativa ad attività lavorativa extra agricola, non potrà valutarsi complessivamente per ciascun anno un numero di settimane superiore a 52.

12. I contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 in numero inferiore a 270 giornate per anno sono rivalutati per i coefficienti 2,60 e 3,86, rispettivamente, per gli uomini e per le donne e i ragazzi.

12-bis. Per effetto della rivalutazione di cui al comma precedente non possono, comunque, essere computati più di 270 contributi giornalieri per anno.

13. I lavoratori agricoli che non raggiungano nell’anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino alla concorrenza del predetto numero.

 

Art. 8

1. All’articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

“La pensione di invalidità non é attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l’assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d’impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell’azienda ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l’autorizzazione della prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma é ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.

Per l’accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all’Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all’articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità é tenuto a darne notizia all’Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l’importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro é tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l’inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo il lavoratore é tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore é tenuto a versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento é devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza.

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1° gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione. Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente”.

1-bis. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 68 della legge 30 aprile 1969, n. 153, indipendentemente dal reddito percepito dal pensionato.

 

Art. 9

1. In attesa della riforma della disciplina delle assunzioni obbligatorie, gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, prima di procedere all’avviamento al lavoro dei soggetti beneficiari della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, provvedono a far sottoporre a visita medica, da parte dell’autorità sanitaria competente, i soggetti stessi che abbiano un grado di invalidità inferiore al 50 per cento per controllare la permanenza dello stato invalidante. La visita é disposta entro il quindicesimo giorno dalla decisione di avviamento al lavoro. In mancanza si procede in ogni caso all’avviamento, salvo successivo accertamento.

2. Coloro che non si sottopongono alla visita di cui al comma che precede sono cancellati dagli elenchi di cui all’art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

Titolo II

MISURE URGENTI IN MATERIA SANITARIA

Art. 10

1. In attuazione dell’art. 30 della L. 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità approva, con proprio decreto, il prontuario terapeutico, basato sulla semplicità e chiarezza nella classificazione, che comprende i farmaci prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale individuati in base al criterio della efficacia terapeutica e della economicità del prodotto.

2. Nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale deve essere previsto apposito elenco di farmaci destinati al trattamento delle situazioni patologiche di urgenza, delle malattie ad alto rischio, delle gravi condizioni o sindromi morbose che esigono terapia di lunga durata, nonché alle cure necessarie per assicurare la sopravvivenza nelle malattie croniche, per i quali non é dovuta alcuna quota di partecipazione. Nel predetto elenco i galenici preparati dal farmacista su ricetta medica sono indicati per sostanza o per categoria terapeutica, con eventuale specificazione di limitazioni quantitative.

3. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale che richiedano l’erogazione di farmaci diversi da quelli di cui al comma precedente compresi nel prontuario terapeutico, sono tenuti a versare al farmacista all’atto del prelievo dei farmaci:

a) una quota di partecipazione sul prezzo di vendita al pubblico dei suddetti farmaci, esclusi gli antibiotici e i chemioterapici, pari a L. 150 per ogni mille lire; tale quota si applica anche alla frazione di prezzo superiore a L. 500;

b) una quota fissa di L. 1.000 per ogni ricetta, ivi comprese quelle prescriventi antibiotici e chemioterapici.

4. (Abrogato dalla legge n. 41 del 1986).

5. Sono inseriti nel prontuario terapeutico i prodotti galenici officinali per uso umano di cui all’elenco-indice del “Formulario nazionale”, allegato al decreto del Ministro della sanità 26 giugno 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 20 luglio 1981, e successivi aggiornamenti. Ai fini dell’inserimento di tali prodotti nel prontuario terapeutico saranno seguite le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 del successivo articolo 12.

6. I farmaci previsti nel comma precedente sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, a seguito del loro inserimento nel prontuario, dalla data di applicazione dei primi prezzi ad essi relativi determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Il CIP é tenuto a fissare tali prezzi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i farmaci dei quali gli elenchi di cui al comma precedente non specificano il dosaggio e la confezione, i predetti elementi sono stabiliti, ai fini dell’inclusione dei farmaci medesimi nel prontuario terapeutico, dal comitato previsto dall’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Quando gli elenchi di cui al comma precedente prevedono più confezioni per un medesimo farmaco, il predetto comitato può limitare ad una sola di esse l’inclusione nel prontuario terapeutico.

7. Fino alla data dell’applicazione dei primi prezzi determinati dal CIP per i farmaci previsti nel precedente comma 5, le preparazioni galeniche officinali di cui all’allegato n. 4 dell’accordo nazionale recante la disciplina dei rapporti con le farmacie per l’assistenza farmaceutica nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, sono prescrivibili con onere a totale carico del Servizio sanitario nazionale, che corrisponderà ai farmacisti i prezzi indicati nell’allegato predetto e successive modificazioni.

8. (Soppresso dalla legge di conversione).

9. La quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio prevista dall’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, é fissata al 20 per cento con il limite minimo di L. 1.000 e massimo di L. 20.000 per ogni prestazione. In caso di prestazioni plurime contenute in un’unica prescrizione, il limite massimo di partecipazione alla spesa per il complesso delle prestazioni stesse é fissato in L. 50.000.

9-bis. Le disposizioni relative alla compartecipazione dei cittadini per le prestazioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni, erogate dai servizi pubblici, eseguite ai sensi e per le finalità di cui alle leggi 13 maggio 1978, n. 180 e 22 dicembre 1975, n. 685.

9-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 9 non vengono applicate per le prestazioni farmaceutiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio effettuate ai fini della tutela sanitaria dei donatori di sangue ed organi in connessione con gli atti di donazione e per le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile con accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica strumentale in misura da stabilirsi mediante protocolli da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Art. 11

1. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell’anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell’IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l’assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell’IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante.

2. Sono esentati altresì dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all’articolo 10 gli invalidi civili e del lavoro nei cui confronti sia stata accertata una riduzione della capacità lavorativa nella misura superiore ai due terzi, gli invalidi di guerra o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alle categorie dalla 1a alla 5a della tabella A allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, i privi della vista o sordomuti indicati, rispettivamente, dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Sono altresì esentati gli invalidi civili con assegno di accompagnamento, di cui all’articolo 17 della legge 30 giugno 1971, n. 118. Sono comunque concesse gratuitamente alle categorie sopra indicate le prestazioni ortopediche e protesiche connesse alla invalidità che saranno determinate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Restano in vigore, ai fini delle esenzioni di cui ai commi precedenti, le disposizioni dell’articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181, non modificate dal presente articolo.

4. Gli estremi del documento previsto dall’articolo 12, ottavo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, attestante il diritto alla esenzione di cui ai commi precedenti, sono riportati dal medico sulla prescrizione.

5. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni, norme rivolte ad indicare i soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 9, non vengono applicate per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio conseguenti ad interventi ed a campagne di prevenzione (medicina scolastica, medicina dello sport, tutela sanitaria negli ambienti e luoghi di lavoro, prevenzione oncologica), previste dal piano sanitario nazionale.

6. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa farmaceutica ed alla spesa delle prestazioni di diagnostica strumentale o di laboratorio i lavoratori soggetti alla tutela assicurativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e gli invalidi di guerra e per servizio che necessitano di cure prescritte da medici convenzionati o dipendenti da strutture pubbliche o convenzionate, in dipendenza, rispettivamente, di infortuni sul lavoro o di malattie professionali e di infermità riconosciute per causa di guerra o di servizio.

7. Le amministrazioni che gestiscono l’assicurazione obbligatoria di cui al precedente comma rimborsano al Fondo sanitario nazionale gli oneri relativi, mediante un contributo nella misura e secondo le modalità determinate annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

8. Le autocertificazioni di cui alle disposizioni dell’articolo 12, nono comma, lettera a), della legge 26 aprile 1982, n. 181, devono riportare per ciascun componente della famiglia il numero di codice fiscale e l’indicazione dell’ufficio al quale sono state presentate le dichiarazioni dei redditi cui le autocertificazioni stesse si riferiscono. L’unità sanitaria locale verifica la veridicità di almeno il tre per cento delle autocertificazioni e trasmette quelle assoggettate a verifica agli uffici finanziari indicati nelle autocertificazioni, che ne tengono conto nell’ambito della propria competenza.

9. Nell’ambito dei controlli sistematici di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1982, n. 526, l’unità sanitaria locale é tenuta ad effettuare indagini a campione con frequenza annuale sulle prescrizioni rilasciate dai medici convenzionati, comunicandone i risultati al Ministero della sanità ed alla regione. Analogamente si procede per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio eseguite presso gli ambulatori e strutture private convenzionali.

10. All’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:

“In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo delle unità sanitarie locali nella cura degli adempimenti previsti dagli articoli 1, secondo comma, 3, 5, secondo comma, e 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell’articolo 11, commi 8 e 9, del presente decreto, nonché in ogni altro caso di ingiustificata inottemperanza ad obblighi imposti da atti normativi e da disposizioni regionali derivanti da atti di indirizzo e di coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa diffida, adottano i provvedimenti omessi o comunque necessari, anche mediante l’invio di appositi commissari.

Lo stesso potere e con le modalità indicate al comma precedente é attribuito al Ministro della sanità, su segnalazione del commissario del Governo, quando la regione o provincia autonoma non vi provveda”.

 

Art. 12

1. In sede di aggiornamento annuale del prontuario terapeutico di cui al penultimo comma dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabiliti i criteri per il successivo inserimento di nuovi farmaci, nonché per l’esclusione di quelli già inseriti. Tali criteri individuano i settori terapeutici interessati alla inclusione ed all’esclusione sulla base della rilevanza medico-sociale.

2. In applicazione dei criteri come sopra stabiliti, il Ministro della sanità, con la procedura prevista dal predetto articolo 30, approva con proprio decreto, con periodicità quadrimestrale, a partire dalla data di entrata in vigore del prontuario terapeutico di cui al precedente articolo 10, l’inserimento di nuovi prodotti nel prontuario stesso, nonché l’esclusione di quelli già inseriti. Ai fini della integrazione, il Ministro della sanità, contestualmente all’emanazione del decreto di registrazione, avvia la procedura prevista dal richiamato articolo 30.

3. Il Consiglio sanitario nazionale si riunisce entro il terzo mese di ogni quadrimestre per esprimere il proprio parere. Se non si pronuncia entro il termine suddetto, il parere si intende espresso in senso conforme alla proposta del comitato di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. Con il decreto di approvazione del prontuario terapeutico sono altresì stabilite le modalità per l’indicazione, sulle fustelle o bollini autoadesivi e sulle confezioni, della partecipazione alla spesa da parte degli assistiti ovvero della esenzione dalla partecipazione stessa.

5. Il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati deve essere riportato, oltre che sul fustellato o bollino autoadesivo, anche in altra parte della confezione.

6. Fino al termine di centottanta giorni dall’entrata in vigore del prontuario terapeutico, le scorte di specialità medicinali giacenti presso l’industria, i grossisti e le farmacie possono essere esitate senza l’adempimento di cui ai commi precedenti. In tale periodo le farmacie indicheranno sulla ricetta le quote di partecipazione alla spesa percepite.

7. Trascorso tale termine l’indicazione della partecipazione dovrà essere apposta, secondo modalità previste dal decreto medesimo, sulle scorte residue, dall’industria, dai grossisti e dalle farmacie mediante sovrastampa indelebile o bollino trasparente autoadesivo da sovrapporre alla fustella o etichetta originale, in modo da identificare chiaramente la denominazione del prodotto ivi stampato.

8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della sanità, al fine di assicurare il rigoroso controllo della spesa sanitaria mediante l’acquisizione sistematica di dati quantitativi e qualitativi, adotta disposizioni per la codifica delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché per l’impiego nelle relative confezioni di fustelle o bollini autoadesivi a lettura automatica.

9. Per le medesime finalità ed in connessione alla applicazione della disciplina di cui al comma precedente, il Ministro della sanità é altresì autorizzato ad emanare disposizioni per:

a) l’adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e la lettura automatica;

b) la razionalizzazione delle modalità secondo le quali il prezzo delle specialità medicinali e dei galenici preconfezionati nonché la quota a carico dell’assistito debbono essere indicati sulle relative confezioni;

c) l’eventuale estensione delle tecniche di codificazione e di fustellatura agli altri prodotti e presidi comunque erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Il numero d’ordine 3 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, é sostituito dall’allegato al presente decreto.

11. Le tasse annuali previste nell’allegato sono dovute anche se non sono state corrisposte le correlative tasse di rilascio, perché non dovute in base alle disposizioni al momento vigenti.

12. Per il 1983, coloro che hanno ottenuto le autorizzazioni in data anteriore al 1° gennaio 1983 devono corrispondere le tasse annuali o i conguagli, fino a concorrenza delle somme dovute, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per la trattazione di questioni concernenti i prezzi dei medicinali il Ministro della sanità partecipa, in qualità di componente, alle sedute del Comitato interministeriale dei prezzi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363. Per la trattazione delle medesime questioni, alle sedute della Commissione centrale prezzi di cui all’articolo 2 del citato decreto legislativo partecipa, in qualità di componente, un rappresentante del Ministero della sanità. Nei casi di assenza o impedimento il titolare é sostituito dal supplente.

14. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il CIP approva, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta congiunta dei Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel rispetto dei criteri indicati dall’articolo 29 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, un nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali prodotti industrialmente, che sarà applicato dal CIP per la fissazione del prezzo dei singoli medicinali.

15. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sull’applicazione del nuovo metodo di determinazione dei prezzi dei medicinali.

 

Art. 13

1. L’assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all’INPS e all’INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto dai commi successivi.

2. Per l’anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell’INPS e dell’INAIL dall’articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, é elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.

3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.

4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno anche per i soggetti di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e le ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.

6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche, ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.

7. L’Istituto nazionale della previdenza sociale é autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l’attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 52 della citata legge.

 

Art. 14

1. La norma di cui all’articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, va interpretata nel senso che obbligati al pagamento del contributo sociale di malattia di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono i soggetti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, di cui all’articolo 2229 del codice civile, che esercitano effettivamente la libera professione, anche se lavoratori dipendenti o titolari di pensione, nei limiti previsti dal comma 2-bis, ad eccezione di quelli appartenenti a categorie professionali per le quali non erano istituite, prima dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 apposite casse o gestioni per l’assicurazione di malattia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1983 i liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali di cui all’articolo 2229 del codice civile, sono tenuti al pagamento del contributo sociale di malattia nelle misure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni.

2-bis. In caso di cumulo tra reddito di lavoro professionale e reddito di lavoro dipendente, autonomo o di pensione soggetta ad un contributo di malattia, sul reddito derivante dall’attività professionale é dovuta solo la maggiorazione del contributo di cui all’articolo 1, ultimo comma, del decreto del presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

Art. 15

1. Fermi restando i residui attivi e passivi che i soppressi enti, casse mutue anche aziendali – escluse le affidatarie – e gestioni di assistenza malattia espongono alla data di entrata in vigore del presente decreto nei confronti della Direzione generale degli istituti di previdenza e/o della Cassa depositi e prestiti, ivi comprese le sezioni autonome e speciali istituite presso la stessa, nonché i crediti ex Gescal relativi alla costruzione di alloggi per i lavoratori, sono estinti i residui crediti e debiti che le gestioni di liquidazione dei menzionati enti soppressi – assunte ai sensi dell’articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro – espongono nei confronti dello Stato. Rimangono altresì fermi i crediti dello speciale ufficio liquidazioni per lo sconto farmaceutico concesso ai disciolti enti mutualistici nonché i crediti degli enti ospedalieri nei confronti degli stessi enti mutualistici.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono anche a tutte le gestioni di liquidazione degli enti soppressi, comunque affidate allo stesso speciale ufficio liquidazioni.

3. Sono, altresì, estinti tutti i rapporti di debito e credito esposti fra di loro dagli enti soppressi, alla cui liquidazione provvede il predetto speciale ufficio liquidazioni.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione nei confronti dei debiti e dei crediti che gli enti soppressi espongono verso terzi nella situazione patrimoniale presentata allo speciale ufficio liquidazioni all’atto delle consegne.

5. In deroga all’articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d’esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell’ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Al personale dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e delle unità sanitarie locali che, per l’effettuazione di omologazioni, collaudi e verifiche periodiche ai fini della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza o di spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro, anche nell’ambito della città sede dell’ufficio, può essere consentito ancorché non acquisti titolo all’indennità di trasferta, l’uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell’indennità chilometrica dovuta. L’uso di tale mezzo é autorizzato dal responsabile dell’ufficio, previa domanda dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione é sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo. Allo stesso personale che non si avvale di mezzi propri compete il rimborso delle spese per l’uso dei normali servizi di trasporto.

 

Art. 16

1. All’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma quale modificato dall’articolo 13, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, sono aggiunti i seguenti:

“I provvedimenti vincolati della unità sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento economico del personale dipendente indicati nell’articolo 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal coordinatore amministrativo dell’ufficio di direzione e trasmessi al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato regionale di controllo.

Il comitato di gestione, d’ufficio o su segnalazione del collegio dei revisori, nell’esercizio del potere di autotutela può, entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o riformare i provvedimenti indicati al comma precedente”.

1-bis. Al secondo comma dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le parole: “gli atti di cui al comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti di cui al primo comma”.

 

Art. 17

1. Qualora entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato costituito il collegio dei revisori della unità sanitaria locale, previsto dall’articolo 15, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come modificato dall’articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, il Ministro della sanità, su segnalazione del commissariato di Governo provvede a costituirlo in via straordinaria con il funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, con un funzionario addetto all’ufficio di ragioneria di un comune facente parte della unità sanitaria locale e con un funzionario designato dal predetto commissario di Governo. Il collegio cessa le proprie funzioni all’atto dell’insediamento del collegio ordinario.

2. (Soppresso dalla legge di conversione)

 

Art. 18

1. Entro il 30 novembre 1983 il comitato di gestione della unità sanitaria locale determina per la competenza il totale degli accertamenti di entrata e il totale degli impegni assunti alla data del 30 settembre 1983 e sulla base di questi e delle esigenze previste in entrata, nonché di quelle in uscita relative alle sole attività necessarie per il funzionamento dei servizi, alla data del 31 dicembre successivo, definisce il presunto risultato di amministrazione di competenza dell’esercizio 1983.

2. Il collegio dei revisori verifica entro il 31 gennaio 1984 i disavanzi pregressi e con apposita relazione da inviarsi alla regione e ai Ministeri del tesoro e della sanità accerta l’entità dei disavanzi non ripianabili con le disponibilità attuali della unità sanitaria locale.

 

Art. 19

1. Il bilancio di previsione delle unità sanitarie locali per l’esercizio 1984 deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1983 nei limiti inderogabili degli stanziamenti fissati dalle regioni in base al riparto del Fondo sanitario nazionale deliberato non oltre il 15 novembre 1983, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) in coerenza con le previsioni del disegno di legge di bilancio per l’anno 1984 presentato al Parlamento. Le regioni provvedono alla fissazione degli stanziamenti entro il 30 novembre 1983.

2. Per i bilanci degli esercizi successivi il CIPE, le regioni e le unità sanitarie locali provvedono agli adempimenti di competenza, rispettivamente, entro i termini del 31 ottobre, del 20 novembre e del 31 dicembre.

3. Fino a quando le unità sanitarie locali non abbiano deliberato il bilancio di previsione, le stesse non possono impegnare, in ciascun mese, somme superiori ad 1/12 delle entrate accertate nell’esercizio precedente a titolo di finanziamento dal Fondo sanitario nazionale. La gestione in dodicesimi non può comunque essere protratta oltre il mese di aprile dell’esercizio di riferimento.

 

Art. 20

1. All’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il primo, secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

“Le linee generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta presente l’esigenza di superare le condizioni di arretratezza socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle regioni meridionali.

Le disposizioni precettive relative al piano sanitario nazionale sono fissate, per la sua durata triennale, con legge dello Stato.

Il piano sanitario nazionale conseguente alle disposizioni indicate al comma precedente, é sottoposto dal Governo alle Camere ai fini della sua approvazione con atto non legislativo. Il Governo adotta i conseguenti atti di indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario nazionale il cui parere si intende positivo se non espresso dopo 60 giorni dalla richiesta.

Il piano ha di norma durata triennale e viene approvato dal Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell’ultimo anno di vigenza del piano sanitario precedente e può essere modificato con le stesse modalità nel corso del triennio”.

 

Titolo III

MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 21

1. L’autorizzazione di spesa di lire 500 miliardi contenuta nel primo comma dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, é iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l’anno 1983 solo per lire 310 miliardi. La restante somma di lire 190 miliardi sarà iscritta nel medesimo stato di previsione per il 1984.

2. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, é sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l’obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa”.

3. Il primo comma dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, é sostituito dal seguente:

“In applicazione del progetto di riparto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d’intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, sia i beni mobili ed immobili che le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali”.

4. Il primo comma dell’articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, é sostituito dal seguente:

“Gli enti pubblici di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui alla tabella allegata alla stessa legge 5 agosto 1978, n. 468, e quelli elencati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1979 e 20 ottobre 1981, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 17 marzo 1979, e n. 296 del 28 ottobre 1981, nonché tutti gli altri enti ed organismi anche di natura economica a carattere nazionale e regionale da individuarsi con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica e che abbiano un bilancio di entrata superiore a un miliardo di lire, non possono mantenere disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito di cui all’articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per un importo superiore al 12 per cento dell’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi, con esclusione di quelle per accensione di prestiti, partite di giro, alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, trasferimento di capitale e riscossione di crediti. Tale disposizione non si applica agli enti per i quali già vigono al riguardo apposite norme per regolare, con provvedimento del Ministro del tesoro, il deposito delle loro disponibilità presso le aziende di credito, nonché per i comuni con popolazione inferiore ad ottomila abitanti secondo i dati dell’ultimo censimento ISTAT. I presidenti degli enti comunicano ai rispettivi tesorieri l’importo che costituisce il limite del 12 per cento”.

 

Art. 22

1. Limitazione all’anno scolastico 1983-84 nelle scuole di ogni ordine e grado non si dà luogo a nuove istituzioni né ad altre iniziative di espansione scolastica che possano comportare comunque in ambito nazionale o in ambito provinciale a seconda che trattisi rispettivamente di ruoli nazionali o ruoli provinciali un aumento del numero delle classi funzionanti all’inizio dell’anno scolastico 1982-83.

2. Ai fini di cui al precedente comma si può derogare ai limiti numerici di alunni previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe, sulla base di apposite istruzioni che saranno impartite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

3. Nel limite dei posti della dotazione aggiuntiva coperti a seguito dell’espletamento del concorso indetto ai sensi dell’art. 20 della L. 20 maggio 1982, n. 270, possono essere istituite sezioni di scuola materna statale nelle aree di maggiore necessità.

4. Il conferimento delle supplenze é consentito subordinatamente alla completa utilizzazione del personale delle dotazioni organiche aggiuntive a norma dell’art. 14, ultimo comma, della L. 20 maggio 1982, n. 270, da effettuarsi prima delle operazioni di sostituzione previste dallo stesso art. 14, primo comma, lettera f) e, comunque, alla completa utilizzazione del personale che risulti in situazione soprannumeraria.

 

Art. 23

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l’indennità integrativa speciale, di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all’orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall’art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall’art. 9 della L. 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, é dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall’art. 53 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

2. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione della indennità integrativa speciale.

3. A decorrere dall’11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente stabilito, la retribuzione per le supplenze temporanee, a qualsiasi titolo conferite e quale che sia la loro durata, con esclusione di quelle di cui al terzo comma dell’articolo 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270, spetta limitatamente alla durata effettiva della supplenza. Parimenti sono escluse le supplenze assegnate dai capi di istituto su cattedre o posti conferibili dai provveditori agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 15 della L. 20 maggio 1982, n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dai provveditori per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse.

 

Art. 24

1. L’inclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l’assistenza sanitaria, disposta dal terzo comma dell’art. 4 della L. 6 dicembre 1971, n. 1053, é da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta.

2. Ai soli fini della eventuale regolarizzazione delle posizioni contributive pregresse alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

 

Art. 25

1. É prorogato di due anni il termine di cui alla L. 16 luglio 1982, n. 443, che ha convertito in legge il D.L. 14 maggio 1982, n. 257, recante elevazione dei limiti di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia.

2. Il termine previsto dal secondo comma dell’art. 37 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, é differito sino al 31 dicembre 1983.

3. Il termine del 30 giugno 1983 di cui al terzo comma dell’art. 1 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella L. 3 settembre 1982, n. 627, é differito al 30 giugno 1984.

4. Le disposizioni del D.L. 16 maggio 1980, n. 180, recante norme per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino, convertito, con modificazioni, nella L. 18 luglio 1980, n. 338, ad eccezione di quelle di cui al secondo comma dell’articolo 1 introdotte dalla legge di conversione, sono prorogate fino alla determinazione da parte del CIPAA degli indirizzi e degli obiettivi previsti dall’art. 1 della L. 14 agosto 1982, n. 610, e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Con riferimento al triennio 1° luglio 1983 – 30 giugno 1986, per il personale addetto agli istituti di previdenza sono autorizzate, in deroga agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, prestazioni di lavoro straordinario entro il contingente massimo di ore da stabilire dal consiglio di amministrazione degli istituti stessi.

6. La maggiore spesa derivante dall’attuazione del precedente comma é a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

7. Il termine del 30 giugno 1983, di cui al penultimo comma dell’art. 15 della L. 12 agosto 1982, n. 531, é differito al 31 dicembre 1983.

8. Il termine previsto dal secondo comma dell’art. 35 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, é differito al 31 dicembre 1983.

9. Il termine previsto dall’art. 33 della L. 23 aprile 1981, n. 155, é differito al 31 dicembre 1983.

10. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all’art. 1 del D.L. 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella L. 20 novembre 1982, n. 869, é prorogato fino al 31 dicembre 1983.

11. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma, valutato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 1983 in lire 93 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno finanziario 1983, alla voce “Amministrazioni diverse – Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti”.

12. La disposizione del comma 2 dell’articolo 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, per la quale la deliberazione istitutiva della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati deve essere trasmessa entro il termine del 31 luglio 1983, per il tramite dell’intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze va intesa nel senso che la deliberazione stessa deve pervenire all’intendenza di finanza entro il termine prescritto.

13. I termini del 31 luglio e del 30 settembre 1983 previsti dal comma 2 dell’art. 19 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131, sono rispettivamente differiti al 30 novembre e al 20 dicembre 1983. Si estende ai nuovi termini il disposto dell’ultimo periodo del comma 2 del predetto articolo 19.

14. Per i comuni e le province che hanno provveduto nell’anno 1983 alla rinnovazione dei rispettivi consigli ai sensi dell’art. 1 della L. 14 aprile 1983, n. 116, i termini per la deliberazione del bilancio e per gli adempimenti ad essa connessi o collegati, previsti dall’art. 2 della stessa legge, sono differiti al 10 novembre 1983.

15. I comuni di cui al precedente comma possono altresì adottare entro il 10 novembre 1983 le deliberazioni per la istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati e per l’aumento delle tariffe della imposta di soggiorno, cura e turismo previste rispettivamente dal comma 2 dell’art. 19 e dall’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 24 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella L. 26 aprile 1983, n. 131. La deliberazione per la istituzione della sovraimposta comunale sul reddito dei fabbricati é immediatamente esecutiva e ad essa si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13. Nei confronti degli stessi comuni il termine di cui al primo comma dell’art. 273 del testo unico per la finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per la deliberazione della tariffa relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni da applicarsi nell’anno 1984, nonché i termini per gli adempimenti connessi o collegati alla deliberazione medesima sono differiti di novanta giorni.

16. Il termine del 30 giugno 1983, indicato nell’articolo unico della legge 7 febbraio 1983, n. 24, é differito al 31 dicembre 1983.

17. Il termine di cui al terzo comma dell’articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, é differito al 30 giugno 1988.

17-bis. Ai conferimenti di aziende agricole in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 30 giugno 1988, si applicano, agli effetti dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, le disposizioni di cui all’art. 6, settimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

18. Il termine di cui al primo comma dell’art. 7-ter del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella L. 1° dicembre 1981, n. 692, é differito al 30 giugno 1984.

19. All’onere finanziario derivante dall’applicazione del comma 18, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede per lire 7.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 194 dello stesso stato di previsione della spesa dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’anno finanziario 1983 e per lire 7.500 milioni mediante riduzione del corrispondente capitolo per l’anno finanziario 1984.

19-bis. Il termine previsto dall’articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 453, é prorogato al 31 dicembre 1985.

20. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione del presente decreto.

 

Art. 26

(Soppresso dalla legge di conversione)

 

 

Art. 27

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

Numero

D’ordine

Indicazione degli atti soggetti a tassa Ammontare della tassa Modo di pagamento
3 Autorizzazione a produrre e a mettere in commercio specialità medicinali:

1) tassa di rilascio per l’autorizzazione alla produzione di specialità medicinali

Tassa annuale

2) tassa di rilascio per la registrazione di specialità medicinali estere e nazionali (articoli 162 e 166 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni), per ogni confezione di specialità medicinale e per ogni confezione di serie o di categorie di cui all’art. 12 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478

Tassa annuale

 

 

4.000.000

200.000

 

 

 

 

 

800.000

50.000

 

 

ordinario

ordinario

 

 

 

 

 

Ordinario

ordinario

Note:

L’autorizzazione a produrre specialità medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialità medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all’art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari è dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione.

Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialità, di serie o di categoria anche quando la registrazione di più confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa è dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell’officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialità estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577

Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(GU n.229 del 20-8-1982)

Approvazione  del  regolamento concernente l'espletamento dei servizi
di prevenzione e di vigilanza antincendi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  2,  primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406,
che   prevede  l'emanazione  delle  disposizioni  intese  a  regolare
l'espletamento  dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da
assolversi  dai  vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ai  sensi  delle  leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n.
469  e  26  luglio  1965,  n. 966, nonche' del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  Sentite  le  competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 1982;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei
servizi  di  prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro
proponente.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982

                               PERTINI

                                                  SPADOLINI - ROGNONI
                                                             DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982
  Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

Titolo I
FINALITA’ E CARATTERISTICHE GENERALI

 REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI" 
    IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406 

                               Art. 1. 
                       Obiettivi e competenze 
  La prevenzione incendi costituisce servizio di  interesse  pubblico
per il conseguimento di obiettivi di sicurezza  della  vita  umana  e
incolumita' delle persone  e  di  tutela  dei  beni  e  dell'ambiente
secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. 
  Il   servizio   di   prevenzione   incendi   costituisce    compito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
                               Art. 2. 
                             Definizione 
  Per "prevenzione  incendi"  si  intende  la  materia  di  rilevanza
interdisciplinare,  nel  cui  ambito  vengono   promossi,   studiati,
predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi
di azione intesi ad evitare, secondo le norme  emanate  dagli  organi
competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.
                               Art. 3. 
           Principi di base e misure tecniche fondamentali 
  Per  il  conseguimento  delle  finalita'  perseguite  dal  presente
decreto del  Presidente  della  Repubblica  si  provvede,  oltre  che
mediante  controlli,  anche  mediante  norme  tecniche  che   vengono
adottate   dal   Ministero   dell'interno   di   concerto   con    le
amministrazioni di volta in volta interessate. 
  Le  predette  norme,  fondate  su  presupposti   tecnicoscientifici
generali  in  relazione  alle  situazioni  di  rischio   tipiche   da
prevenire, dovranno specificare: 
    1)  misure,  provvedimenti  e  accorgimenti  operativi  intesi  a
ridurre   le   probabilita'   dell'insorgere   dell'incendio    quali
dispositivi,  sistemi,  impianti,   procedure   di   svolgimento   di
determinate operazioni atti ad influire sulle  sorgenti  d'ignizione,
sul materiale combustibile e sull'agente ossidante; 
    2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare
le   conseguenze   dell'incendio   quali   sistemi,   dispositivi   e
caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo  d'emergenza,
dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili; 
    3) apprestamenti  e  misure  antincendi  predisposti  a  cura  di
titolari di attivita' comportanti  notevoli  livelli  di  rischio  ai
sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13  maggio
1961, n. 469.
                               Art. 4. 
Collegamenti con le normative antinfortunistiche e  con  il  Servizio
                         sanitario nazionale 
  Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad  altri
enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai  sensi  degli
articoli 36 e 37 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1955, n.  547,  anche  nel  settore  della  prevenzione  degli
infortuni sul lavoro e  concorre  al  conseguimento  degli  obiettivi
specificati nella legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  sull'istituzione
del Servizio sanitario nazionale. 
  In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di  concerto
con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale,
saranno determinati il ruolo, le  competenze  e  i  collegamenti  del
servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali
con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975,
n.   382,   e   con   organismi,   pubblici   o   privati,   operanti
istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.
                               Art. 5. 
              Collegamenti con organismi internazionali 

  Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno,  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria  azione  nel
settore della prevenzione  incendi  in  conformita'  alle  iniziative
della   Comunita'   economica   europea   e   di   altri    organismi
internazionali, al fine preminente  di  armonizzare  le  prassi  e  i
criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali,
anche mediante sistematici  scambi  di  conoscenze  e  di  esperienze
rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.
                               Art. 6. 
                Collegamenti con organismi nazionali 

  Il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  oltreche'   con   i
collegamenti di cui al  precedente  art.  5,  programma,  coordina  e
sviluppa  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nei   suoi   aspetti
interdisciplinari mediante  la  piu'  ampia  collaborazione  con  gli
organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari,
riunioni,  iniziative  didattiche,  esercitazioni   e   dimostrazioni
pratiche.
                               Art. 7. 
                         Attivita' formative 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile promuove la formazione del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  la  verifica  dei  risultati
conseguiti, e la diffusione della cultura  in  materia  di  sicurezza
antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione,
collegamenti con le istituzioni,  le  strutture  scolastiche,  quelle
universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica. 
  2. In  relazione  alle  esigenze  connesse  all'espletamento  delle
attivita' in materia di prevenzione incendi  dei  tecnici  dipendenti
delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti  e
degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il  Corpo
nazionale  dei  vigili   del   fuoco,   anche   attraverso   apposite
convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo  svolgimento
dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia.  Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate  a
seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa. 
  3. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2  sono  svolte
dalla Direzione centrale  per  la  formazione  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco.  La
Direzione  centrale  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  tecnica,
fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli obiettivi  del
servizio di prevenzione incendi.))

Titolo II
SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

                               Art. 8. 
                  Attivita' di prevenzione incendi 

  Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti  attivita'
fondamentali: 
    organizzazione  e  programmazione  centrale  e   periferica   del
servizio; 
    predisposizione di norme generali  e  specificazioni  tecniche  e
procedurali; 
    studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture,
impianti, apparecchiature, ecc.; 
    designazione in organi collegiali centrali e periferici,  interni
o esterni all'Amministrazione dell'interno; 
    esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e
civili; 
    accertamenti sopraluogo (visite tecniche).
                               Art. 9. 
                  Competenze degli organi centrali 

  Oltre alle competenze previste  dalle  vigenti  disposizioni,  agli
organi centrali  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  sono
attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni: 
    a) organizzazione generale e  coordinamento  delle  attivita'  di
prevenzione incendi; 
    b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo; 
    c)  prospettazione  di  esigenze  e  trasmissione   di   elementi
conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi  al  comitato  di  cui
all'art. 10; 
    d) coordinamento degli adempimenti connessi  agli  interventi  da
esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi  del
precedente art. 4; 
    e)   organizzazione    e    aggiornamento    dell'attivita'    di
documentazione, statistica e  informazione  inerenti  la  prevenzione
incendi; 
    f)  organizzazione  dell'attivita'  di  segreteria  del  comitato
centrale tecnico-scientifico.
                              Art. 10. 
  Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi 

  ((1. Il primo comma dell'articolo 10  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernente la  composizione
del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi,
e'sostituito dal seguente: 
  "1.  E'  istituito,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  il
comitato   centrale   tecnico-scientifico    per    la    prevenzione
incendi,avente i compiti indicati nell'articolo 11 e cosi' composto: 
    a) ispettore generale capo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, che lo presiede; 
    b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza  tecnica,
vicepresidente; 
    c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili  del
fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e  la
sicurezza tecnica; 
    e) un dirigente della Direzione centrale  per  l'emergenza  e  il
soccorso tecnico; 
    f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; 
    g) tre dirigenti scelti fra i comandanti provinciali  dei  vigili
del fuoco; 
    h) un dirigente della carriera  prefettizia  dell'ufficio  affari
legislativi del Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile; 
    i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; 
    l) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive; 
    m) un rappresentante del Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali; 
    n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio; 
    o) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    p) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali; 
    q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro; 
    r)  due  esperti  delle  istituzioni  scientifiche  universitarie
designati dal  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
    s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; 
    t)  quattro  esperti  designati  rispettivamente   dai   consigli
nazionali degli ordini e dei collegi professionali  degli  ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; 
    u) un esperto dell'organizzazione sindacale dei  dirigenti  dello
Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; 
    v)  tre  esperti  delle  organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    z)  quattro  esperti  delle  confederazioni  dell'industria   del
commercio,   dell'agricoltura   e   dell'artigianato,    maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    aa)  un  esperto  dell'associazione   nazionale   delle   imprese
assicuratrici (ANIA); 
    bb) un esperto della "piccola industria"; 
    cc) un esperto della "proprieta' edilizia".)) 
  Per ogni componente titolare del comitato  e'  nominato  un  membro
supplente. 
  Il comitato dura in carica tre anni e i componenti  possono  essere
riconfermati. 
  Il componente che, senza giustificato motivo,  non  interviene  per
tre  sedute  consecutive,  viene  dichiarato  decaduto  e  ne   viene
richiesta la tempestiva sostituzione. 
  COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37. 
  Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco.
                              Art. 11. 
Competenze  del  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
                         prevenzione incendi 

  Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
provvede: 
    a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle  norme  tecniche  e
procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia  con  quanto
stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma; 
    b) a fornire il necessario  apporto  tecnico-scientifico  per  la
elaborazione delle  norme  di  prevenzione  incendi  interessanti  le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione  di
cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
    c) ad esprimere  pareri  su  questioni  e  problemi  inerenti  la
prevenzione incendi; 
    d) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)); 
    e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione  di  studi,
ricerche e progetti nella specifica materia. 
  Nell'espletamento delle proprie  attribuzioni  il  comitato  potra'
articolarsi in gruppi di lavoro. 
  Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato  alle
esigenze di elaborazione e  di  aggiornamento  di  particolari  norme
tecniche, il comitato puo'  avvalersi  dell'opera  di  esperti  o  di
rappresentanti di enti e organismi diversi  da  quelli  indicati  nel
precedente art. 10. 
  All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e
aggiornate  dal  comitato   centrale   tecnico-scientifico   per   la
prevenzione  incendi  si  provvede  mediante  decreti  del  Ministero
dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. 
  Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale
della propria attivita' concernente i compiti al medesimo attribuiti,
nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
                              Art. 12. 
           Attivita' di studio, ricerca e sperimentazione 

  ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e
della difesa civile, attraverso  la  competente  Direzione  centrale,
cura la promozione e l'attuazione degli studi, della  ricerca,  della
sperimentazione e della  normazione  nel  settore  della  prevenzione
incendi, ivi compresa  la  cooperazione  con  altri  istituti,  enti,
aziende, anche di rilievo internazionale,  che  operano  nel  settore
della ricerca.  La  Direzione  centrale  competente  adotta,  per  le
predette  finalita',  specifici  programmi  annuali   e   pluriennali
sottoposti all'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco. 
  2. Le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione  promosse  dal
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile concorrono a fornire  elementi  tecnico-scientifici  da
porsi a base dei  fondamenti  attuativi  della  prevenzione  incendi,
relativamente  alla  sicurezza  delle  opere,   dei   prodotti,   dei
macchinari, degli  impianti,  delle  attrezzature  e  dei  luoghi  di
lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.))
                              Art. 13. 
                         Esame dei progetti 

  I competenti organi  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco
provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei  progetti
delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  maggio  1959,  n.  689,   per
l'accertamento della rispondenza dei  progetti  stessi  alle  vigenti
norme o, in mancanza, ai  criteri  tecnici  di  prevenzione  incendi,
tenendo presenti le finalita'  ed  i  principi  di  base  di  cui  al
precedente art. 3  e  le  esigenze  funzionali  e  costruttive  degli
insediamenti, delle attivita', degli impianti, ecc. 
  Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti deve
essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di  presentazione  della   richiesta   corredata   della
prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento  della
richiesta medesima. 
  Le  norme  tecniche  di  prevenzione  e  le  osservazioni  generali
formulate sui progetti, nonche' i  pareri  espressi  in  materia  dai
competenti organi sono comunicati ai sindaci ai  fini  di  tutti  gli
interventi,  gli  adeguamenti  anche  regolamentari,  e  i  necessari
adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
                              Art. 14. 
                           Visite tecniche 

  Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche
conto di quanto verra' stabilito  nel  decreto  di  cui  all'art.  4,
provvede  agli  accertamenti  sopraluogo  presso   gli   insediamenti
industriali e  civili,  gli  impianti  e  le  attivita'  soggetti  al
controllo di prevenzione incendi al fine di valutare  direttamente  i
fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri
tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione  delle  prescrizioni  e
degli obblighi a carico dei responsabili delle attivita'  soggette  a
controllo. 
  Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati: 
    a) su richiesta degli  interessati  per  procedere  al  controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite in  sede  di  esame  dei
progetti delle nuove attivita'  e  dei  nuovi  impianti  soggetti  ai
controlli stessi; 
    b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge,  alla
sicurezza antincendi, al fine  del  controllo  dell'osservanza  delle
norme di prevenzione incendi per le attivita' in esercizio; 
    c)  per  procedere  al  controllo  di  situazioni  di  potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate; 
    d) per procedere a controlli "a campione", in base a disposizioni
da emanarsi da parte degli organi tecnici  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco. 
  Per insediamenti industriali e  impianti  di  tipo  complesso  e  a
tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono  effettuati  da
una commissione composta da tre esperti  in  materia,  designati  dal
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Di detta  commissione  deve  far  parte  un  componente  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
                              Art. 15. 
                    Adempimenti di enti e privati 

  Gli  enti  e  i  privati  sono  tenuti  a  richiedere  ai   comandi
provinciali dei vigili del fuoco: 
    1) l'esame dei  progetti  di  nuovi  insediamenti  industriali  e
civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di
modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; 
    2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle  prescrizioni
impartite; 
    3) le  visite  periodiche  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge  26  luglio  1965,  n.
966; 
    4) le visite di collaudo  ad  impianto  o  costruzione  ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni per le attivita'  indicate  nelle
tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica  26  maggio
1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente  della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 
    5) ((NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37)). 
  Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite  di
controllo  di  cui  sopra  debbono  essere   inoltrate   al   comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e  debbono
essere corredate dalla  idonea  documentazione  tecnico  illustrativa
necessaria. In particolare, per insediamenti industriali  e  impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le  richieste  di  cui  al
presente comma debbono essere corredate anche di studi  analitici  di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione. 
  Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui  al
successivo art. 17,  il  responsabile  dell'attivita'  e'  tenuto  ad
osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e,  in  genere,
le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso. 
  Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato  il
certificato di prevenzione incendi e' altresi'  tenuto  a  curare  il
mantenimento dell'efficienza dei sistemi,  dei  dispositivi  e  delle
attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi. 
  Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili  del  fuoco
sono atti definitivi.
                              Art. 16. 
                   Compiti dei comandi provinciali 

  I  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  provvedono   alla
organizzazione  ed  al  funzionamento  del  servizio  di  prevenzione
incendi. 
  A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna  alle
esigenze della migliore funzionalita' del servizio, anche mediante la
programmazione   del   controllo   delle   attivita'   con    sistemi
meccanizzati, secondo criteri stabiliti  dagli  organi  centrali  del
Corpo. 
  Accertata con le modalita' di cui all'art. 14, la osservanza  delle
norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali  dei  vigili  del
fuoco rilasciano il "certificato di prevenzione incendi"  di  cui  al
successivo art. 17 anche per insediamenti industriali e  impianti  di
tipo complesso  e  a  tecnologia  avanzata,  sentito  il  parere  del
comitato tecnico regionale di cui all'art. 20. 
  Qualora  dai  controlli  effettuati,  venga  invece  accertata   la
inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti  condizioni
di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i
propri  rilievi  all'autorita'  comunale  e  alle   altre   autorita'
competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
                              Art. 17. 
                 Certificato di prevenzione incendi 

  ((1. Il certificato di  prevenzione  incendi  attesta  il  rispetto
delle prescrizioni previste  dalla  normativa  di  prevenzione  degli
incendi e la  sussistenza  dei  requisiti  di  sicurezza  antincendio
richiesti. 2. Il certificato di  cui  al  comma  1  e'  rilasciato  a
conclusione del procedimento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti,
fermo restando quanto  previsto  dalle  prescrizioni  in  materia  di
prevenzione  incendi  a  carico  dei  soggetti   responsabili   delle
attivita' ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e  della
documentazione tecnica richiesta.))
                              Art. 18. 
                  Procedure di prevenzione incendi 

  Ai fini  dell'approvazione  di  un  progetto  o  del  rilascio  del
certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei  vigili
del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle  valutazioni  direttamente
eseguite, possono avvalersi, nei casi  previsti  dalla  legge  e  dai
regolamenti,  di  certificazioni  rilasciate  da  enti  e  laboratori
legalmente  riconosciuti  o  da  professionisti  iscritti  agli  albi
professionali. 
  L'esito degli accertamenti  sopraluogo  svolti  dal  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  deve  essere  formalizzato  a
mezzo  di  apposito  verbale  da  acquisire  agli  atti  del  comando
provinciale. 
  Nella fase preliminare di progettazione i comandi  provinciali  dei
vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei  professionisti  e
degli  operatori  privati  per  la  individuazione  delle   soluzioni
tecniche  piu'  idonee  a  garantire  le  condizioni   di   sicurezza
antincendio.
                              Art. 19. 
        Competenze degli ispettori regionali o interregionali 

  Gli ispettori regionali o interregionali: 
    a) coordinano  l'attivita'  di  prevenzione  incendi  nell'ambito
della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformita'  dei
criteri applicativi delle  norme  e  delle  disposizioni  procedurali
emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco; 
    b)  avanzano  proposte  e  suggerimenti  desunti  in  base   allo
svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede  regionale  e
suscettibili di applicazione su scala nazionale; 
    c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui  al  successivo
art. 20; 
    d) procedono all'esame, dal  punto  di  vista  della  prevenzione
incendi, dei progetti di realizzazione,  ampliamento  o  modifica  di
installazioni od impianti di particolare rilevanza o che  presentino,
per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio, per i successivi
adempimenti, sentito in proposito  il  parere  del  comitato  tecnico
regionale e secondo quanto sara' previsto dalla direttiva CEE; a  tal
fine i progetti dovranno essere corredati anche di studi analitici di
sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi
di protezione; 
    e) esprimono motivato parere agli  organi  tecnici  centrali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga  di  cui
all'art. 21; 
    f) ai  sensi  dell'art.  107,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte
di organismi tecnici consultivi delle regioni che  trattano  problemi
connessi con la applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo
le norme regionali che ne disciplinano la composizione. 
  Con decreto del Ministro dell'interno,  su  proposta  degli  organi
tecnici centrali del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  sara'
provveduto a determinare  l'elenco  delle  attivita'  demandate,  per
l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.
                              Art. 20. 
Comitato  tecnico  regionale  o  interregionale  per  la  prevenzione
                               incendi 

  Presso  l'ufficio  dell'ispettore  regionale  o  interregionale  e'
istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico
regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il compito
di esprimere pareri  sui  progetti  delle  installazioni  o  impianti
concernenti le attivita' di cui all'art. 19 e designare  gli  esperti
della  commissione  incaricata   di   effettuare   gli   accertamenti
sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli  impianti  di  tipo
complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14. 
  Il comitato e' composto dei seguenti membri: 
    un ispettore regionale o interregionale competente per territorio
con funzione di presidente; 
    tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; 
    un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale  del
lavoro; 
    un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia  in
cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. 
  Per l'esame delle questioni connesse a  competenze  delle  regioni,
puo' essere chiamato a far parte  del  comitato  un  esperto  tecnico
designato dalla regione. 
  In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e'  nominato
anche un membro supplente. 
  Il comitato puo' avvalersi a  titolo  consultivo,  per  particolari
problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. 
  Funge  da  segretario  un  dipendente  dell'ispettorato   regionale
designato dall'ispettore.
                              Art. 21. 
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37))
                              Art. 22. 

  Fino a quando non entreranno in vigore le  norme  e  specificazioni
tecniche di cui all'art. 11 del presente  decreto,  si  applicano  le
norme  e  i  criteri  tecnici  in  materia  di  prevenzione   incendi
attualmente in vigore. 
  Salvo quanto  specificamente  previsto  dal  presente  decreto,  le
attivita' soggette, ai fini della prevenzione incendi,  al  controllo
dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  sono
quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente
della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689  e  nell'elenco  allegato  al
decreto ministeriale 16  febbraio  1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicita' indicate  nel
decreto ministeriale medesimo.
                              Art. 23. 

  Con successive norme regolamentari si provvedera' a determinare una
nuova ed organica disciplina delle  procedure  per  l'attuazione  del
servizio di vigilanza, in armonia  con  gli  indirizzi  del  presente
regolamento  e  a  completo  adempimento  della  previsione  espressa
dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406. 
                      Il Ministro dell'interno 
                               ROGNONI

Decreto Ministeriale 1 febbraio 1975

Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani di istruzione secondaria di II grado o di istruzione professionale

(S.O. alla G.U. 1 marzo 1975, n. 58)

Premessa

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
d’intesa con
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduto l’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, concernente iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionale, da attuare all’estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

Ritenuta la necessità di stabilire le modalità per il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, ai sensi del citato art. 5, dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado dai lavoratori italiani e loro congiunti emigrati, con titoli di studio italiani;

Ritenuta la necessità di determinare le prove integrative eventualmente ritenute necessarie per ciascun tipo di titolo di studio straniero; Udita la commissione prevista dal quarto comma del già citato art. 5;  Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Art. 1.- Domanda.

I lavoratori italiani e loro congiunti emigrati che aspirano ad ottenere la dichiarazione di equipollenza con titoli di studio italiani, ai sensi dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, dei titoli finali di studio conseguiti all’estero nelle scuole straniere, corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione secondaria di secondo grado, e che abbiano, secondo gli ordinamenti dei rispettivi paesi, il riconoscimento legale degli studi e degli esami, possono presentare domanda ad un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 2.- Contenuto della domanda.

La domanda redatta secondo il modello allegato, deve contenere: cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente; 

l’indicazione precisa del titolo di studio finale italiano (d’istruzione secondaria di secondo grado), con la specificazione – per i titoli di istruzione tecnica e professionale – del tipo o indirizzo o specializzazione o qualifica prescelta, rispetto al quale si chiede la equipollenza;

l’indicazione del titolo finale di studio straniero del quale l’interessato chiede l’equipollenza, con la precisazione dell’istituto legalmente riconosciuto, località e preciso indirizzo, e dell’anno scolastico di conseguimento;

la dichiarazione, sotto la propria personale responsabilità, che, in ordine al precitato titolo di studio straniero, non è stata già conseguita equipollenza con altro titolo di studio italiano, ne è stata o sarà presentata domanda di equipollenza ad altro provveditorato agli studi. Nella domanda devono, altresì, essere dichiarati; il possesso della cittadinanza italiana; la condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto: il periodo (o i periodi), con date precise, di permanenza all’estero in qualità di  lavoratore italiano o suo congiunto;

l’attuale residenza e il preciso recapito, al quale l’interessato desidera ricevere le comunicazioni relative alla domanda. L’amministrazione non risponde dei disguidi dovuti all’omessa comunicazione dei cambiamenti eventualmente intervenuti nel predetto recapito.

La domanda deve essere datata e recherà la firma del richiedente; nel caso che l’interessato sia minorenne e non emancipato, la domanda deve essere controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci.

Art. 3.- Documenti.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale (ai sensi dell’art. 17, comma secondo e terzo, della legge 4 gennaio 1968, n. 15); la firma del capo di istituto che ha rilasciato il titolo suddetto sarà legalizzata dalla predetta autorità diplomatica o consolare;

b) dichiarazione della predetta autorità indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell’istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l’ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento vigente nel paese in cui è stato conseguito. Potranno, altresì, essere indicati, ai fini di una più esauriente conoscenza, gli effetti per il proseguimento degli studi o per l’assunzione a posti di lavoro o di impiego che vengono riconosciuti al titolo del quale si chiede l’equipollenza dalla normativa vigente nel paese in cui esso è stato conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) attestazione dell’ufficio consolare, dal quale risulti lo stato di lavoratore italiano, o suo congiunto emigrato;

e) per i congiunti di lavoratori italiani: stato di famiglia, dal quale emerga chiaramente la sussistenza di tale rapporto;

f) curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie, per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo, sia all’estero, sia eventualmente, in Italia. Detto curriculum, redatto e firmato dall’interessato, indicherà, oltre agli studi svolti, l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro da lui maturate in connessione col titolo del quale si chiede la equipollenza.
Per quanto riguarda il corso di studi del titolo finale del quale si richiede l’equipollenza, l’interessato dovrà, inoltre, allegare il programma delle materie oggetto del corso stesso (1).
Detto programma, rilasciato dalla scuola ove il candidato ha seguito gli studi o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, dovrà essere accompagnato dalla relativa traduzione in lingua italiana certificata conforme come sub a). Qualora i succitati uffici stranieri non rilasciassero certificazione al riguardo le autorità diplomatiche o consolari italiane potranno desumere il programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri (1);

g) ogni altro titolo o documento, anche in copia fotostatica, che il richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum di cui alla precedente lettera f), accompagnati da relativa traduzione in lingua italiana, certificata come sub a);

h) eventuali atti (anche in copia fotostatica) ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza di corsi con insegnamento in lingua italiana, o di corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) per i fini di cui al successivo art. 7;

i) elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.- Rinvio della presentazione di alcuni documenti.

L’aspirante può rinviare la presentazione del certificato di cittadinanza italiana, o, per i congiunti di lavoratori, dello stato di famiglia, al momento dell’eventuale rilascio della dichiarazione di equipollenza, rilascio che viene, pertanto, condizionato alla presentazione degli atti medesimi.

Art. 5.- Accertamenti.

Circa i dati contenuti nella domanda di ammissione e nella documentazione annessa, potranno, agli effetti della dichiarazione di equipollenza, essere disposti eventuali accertamenti, e richieste integrazioni oppure la regolarizzazione formale degli atti presentati.

Il candidato che non risulti in possesso dei prescritti requisiti decade da ogni diritto.

Art. 6.- Corrispondenza dei corsi e titoli di studio.

L’equipollenza con un diploma italiano di maturità classica, scientifica, magistrale, linguistica, tecnica, professionale e di arte applicata può essere disposta soltanto nei riguardi di corrispondenti titoli finali di studio stranieri dell’istruzione secondaria superiore. Alla data del riconoscimento dell’equipollenza l’aspirante dovrà essere di età non inferiore ai 18 anni. L’equipollenza per i titoli finali conseguiti da candidati privatisti potrà essere richiesta quando i titoli siano stati conseguiti alle stesse condizioni previste dall’ordinamento italiano.

Non potrà essere richiesta l’equipollenza per i titoli inerenti alle arti ed alle professioni ausiliarie delle professioni sanitarie, per le quali esiste normativa speciale.

Ciascun aspirante non potrà ottenere più di una equipollenza (1).

Art. 7.- Presupposti per la dichiarazione di equipollenza.

Il provveditore agli studi: esamina la domanda e la documentazione allegata ai sensi dei precedenti articoli; 

verificata l’esistenza dei prescritti requisiti (condizione di lavoratore emigrato o suo congiunto, possesso della cittadinanza, possesso del titolo finale di studio secondario);

accertata, specie per quanto attiene alle materie caratterizzanti, la sostanziale corrispondenza nei programmi e nei contenuti, fra il corso di studio compiuto all’estero e quello relativo al titolo finale italiano rispetto al quale è stata richiesta l’equipollenza; analogo accertamento dovrà essere effettuato quando si tratti di privatisti;

tenuto conto dei necessari livelli formativi, anche alla luce di attività pratiche svolte dal richiedente;

riscontrata, infine, dagli atti (come da precedente art. 3) una adeguata conoscenza della lingua italiana, rilascia la dichiarazione di equipollenza, secondo il modello allegato al presente decreto (1).

Nelle valutazioni di cui al precedente comma, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di capi di istituto e di insegnanti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado per le materie di pertinenza del titolo in esame, nonché delle organizzazioni professionali di categoria, di camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, nonché delle autorità diplomatiche o consolari.

Il provveditore agli studi esprimerà un giudizio o votazione finale corrispondente a quello attribuito nelle scuole italiane, sulla base dei giudizi e votazioni conseguiti nel Paese a cui il titolo si riferisce e dei risultati delle eventuali prove integrative, di cui al successivo art. 9, superate. Le dichiarazioni di equipollenza già rilasciate dovranno, su richiesta degli interessati, essere integrate dal giudizio o votazione finale (2).

Art. 8.- Istruttorie.

Il provveditore agli studi, ove, attraverso l’esame degli atti di cui ai precedenti articoli, accerti il sussistere dei presupposti per l’equipollenza non già per il titolo italiano indicato nella domanda ma per altro affine, può proporre all’aspirante una rettifica della propria istanza, con l’obbligo, per quest’ultimo di far pervenire la propria adesione entro un mese dalla data di recensione della proposta, pena la decadenza. 

Ove, viceversa, accerti in maniera inequivocabile la assoluta insussistenza dei necessari presupposti, a norma dell’art. 7 del presente decreto, per la dichiarazione di equipollenza sia rispetto al titolo italiano indicato nella domanda sia per altro affine, comunica all’aspirante l’esito negativo della domanda.

Resta ferma, naturalmente, in tal caso, la validità del titolo straniero per quegli effetti, per i quali la legge o accordi internazionali abbiano già previsto una utilizzazione ai fini delle ammissioni alle università.

Ove, peraltro, sempre sulla base degli elementi in suo possesso, ritenga che l’equipollenza possa essere rilasciata previo superamento di una o due prove integrative, dà notizia di tale condizione al candidato, con le indicazioni di cui ai successivi articoli: art. 9 e art. 10.

Le decisioni adottate dal provveditore agli studi sono impugnabili per motivi di legittimità.

Art. 9.- Eventuali prove integrative.

La prova, o le prove integrative ritenute eventualmente necessarie ai fini della dichiarazione di equipollenza sono per ciascun tipo di titolo di studio, indicate nella tabella annessa al presente decreto.

Non possono, comunque, essere richieste prove in ordine a materie o gruppi di materie per le quali tali prove non sono previste dalle norme che disciplinano l’esame di Stato per il conseguimento del titolo italiano rispetto al quale è richiesta l’equipollenza.

Qualora il provveditore agli studi ritenga di non avere sufficienti elementi per decidere sull’equipollenza richiesta o sulle prove integrative da stabilire, sottopone la questione al Ministero della pubblica istruzione, il quale, compiuto un ulteriore esame degli atti e sentito, ove occorra, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, fornisce le indicazioni necessarie.

Sulla base di tali indicazione il provveditore adotta i provvedimenti conseguenti.

Per i fini previsti dagli articoli 8 e 9 del presente decreto, il provveditore agli studi può avvalersi della consulenza di cui al secondo comma del precedente art. 7.

Art. 10.- Modalità per lo svolgimento delle eventuali prove.

Il provveditore agli studi, caso per caso, dà notizia agli interessati della prova o delle prove integrative da sostenere, nonché della prova e del luogo di svolgimento delle prove stesse.

Fra la comunicazione e la data di svolgimento deve intercorrere un periodo di almeno un mese; è in facoltà dell’aspirante chiedere un intervallo maggiore purché la durata non sia superiore ai quattro mesi.

Le prove saranno organizzate in modo da non interferire col normale andamento della vita scolastica e in particolare con le operazioni di scrutinio e di esami.

Art. 11.- Commissioni.

Il provveditore agli studi nomina, per la prova o le prove integrative di cui al precedente art. 9, una commissione esaminatrice per ciascun tipo di titolo di studio italiano rispetto al quale sia stata richiesta la equipollenza. 

Può nominare una sola commissione per prove integrative, diverse, anche se queste siano riferite a diversi tipi di titoli di studio.

Le commissioni devono essere presiedute da un preside di scuola secondaria ed essere composte da due professori di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, docenti delle materie oggetto delle prove o di materie affini. Se necessario, possono essere nominati membri aggiunti in relazione allo specifico contenuto tecnico della materia.

La eventuale spesa graverà sui fondi messi a disposizione per gli esami di maturità.

Art. 12.- Ripetizione delle prove.

Nel caso di esito negativo, l’aspirante può, nel termine di un mese dalla comunicazione di tale esito, chiedere di ripetere la prova o le prove ritenute necessarie ai fini dell’equipollenza, da svolgersi con le stesse modalità previste nei precedenti articoli: art. 8 e art. 9.

Nel caso di esito nuovamente negativo, la dichiarazione di equipollenza non potrà essere più rilasciata, né potrà in alcun modo essere rinnovata la domanda.

Art. 13.- Rilascio delle dichiarazioni.

Il documento comprovante l’equipollenza è rilasciato dal provveditore agli studi a norma del settimo comma dell’art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153. Delle dichiarazioni di equipollenza rilasciate, il provveditore tiene apposito registro, con la osservanza delle cautele inerenti alle attestazioni dei titoli di studio, e dà comunicazione al Ministero della pubblica istruzione, ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

Art. 14.- Restituzione documenti.

Nel caso di esito negativo della domanda di equipollenza o delle eventuali prove integrative, il candidato può ottenere la restituzione dei documenti presentati, salvo che l’amministrazione debba trattenerli in rapporto all’istruttoria di eventuali ricorsi.

Art. 15.- Istruzione artistica.

Nei riguardi di coloro che hanno conseguito all’estero un titolo finale di studio nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d’istruzione artistica si applicano le norme della legge 12 dicembre 1951, n. 1563, fatta eccezione per la maturità di arte applicata, di cui alla legge 14 settembre 1970, n. 692, per la quale si applicano le disposizioni del presente decreto.

Il Ministro per la pubblica Istruzione
MALFATTI

Il Ministro per gli affari esteri
RUMOR

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell’Imposta di Bollo

 

TITOLO I – Oggetto e specie dell’imposta e modi di pagamento

  • art.1 in vig dal 01/01/73 Oggetto dell’imposta
    • Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell’annessa tariffa.
    • Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
  • art.2 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 2 DPR 30/12/82 N. 955 Atti soggetti a bollo sin dall’origine o in caso d’uso
    • L’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d’uso per quelli indicati nella parte seconda.
    • Si ha caso d’uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all’ufficio del registro per la registrazione.
    • Delle cambiali emesse all’estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato .
  • art.3 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 3 DPR 30/12/82 N. 955 Modi di pagamento
    • L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata:
      • 1) in modo ordinario, mediante l’impiego dell’apposita carta filigranata e bollata di cui all’art. 4;
      • 2) in modo straordinario, mediante marche da bollo, visto per bollo o bollo a punzone;
      • 3) in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio del registro o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
    • Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate a lire cento per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a lire cinquanta o superiori a lire cinquanta.
    • In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di lire cento ad eccezione delle cambiali di cui alle lettere a) e b) dell’art. 9 della tariffa allegato A annessa al presente decreto e dei vaglia cambiali di cui all’art. 11 della medesima tariffa per i quali l’imposta minima è stabilita in lire cinquecento.
    • L’intendenza di finanza può autorizzare singoli uffici statali, aventi sede nella circoscrizione territoriale dell’intendenza stessa, a riscuotere l’imposta per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e documenti da essi formati.
    • Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti gli uffici statali ai quali può essere concessa l’autorizzazione di cui al comma precedente, nonché le modalità di riscossione e versamento del tributo.
  • art.4 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 4 DPR 30/12/82 N. 955 Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone
    • La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all’imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
    • La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio.
    • Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d’applicazione del visto per bollo.
  • art.5 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di foglio, di pagina e di copia
    • Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
      • a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
      • b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.
    • Per i tabulati meccanografici l’imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamente utilizzate.
    • Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell’ultima facciata la dichiarazione di conformità all’originale.
  • art.6 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 6 DPR 31/12/82 N. 955 Misura del tributo in caso d’uso
    • Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d’uso l’imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
  • art.7 ARTICOLO SOPPRESSO DALL’ART. 7 DPR 30/12/82 N. 955 Definizione di ricevuta.
    • Agli effetti dell’applicazione del presente decreto e dell’annessa tariffa, per ricevuta s’intende ogni dichiarazione scritta ed ogni annotazione, anche se non firmate, rilasciate per liberazione, totale o parziale, di un’obbligazione pecuniaria.
  • art.8 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 8 DPR 30/12/82 N. 955 Onere del tributo nei rapporti con lo Stato
    • Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

TITOLO II – Modi di applicazione dell’imposta

  • art.9 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 9 DPR 30/12/82 N. 955 Carta bollata
    • Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.
    • Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
    • E’ vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento.
  • art.10 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 10 DPR 30/12/82 N. 955 Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario
    • Nei casi in cui il pagamento dell’imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
    • La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche amministrazioni.
  • art.11 Bollo straordinario
    • Per gli atti soggetti a bollo fin dall’origine l’applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l’eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
    • E’ vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull’impronta del bollo a punzone o sul visto per bollo.
  • art.12 Marche da bollo
    • L’annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio.
    • Per l’annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
    • Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che per eseguirne l’annullamento in conformità dei precedenti commi.
    • E’ vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
  • art.13 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 11, DPR 30/12/82, n. 955 Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio
    • Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l’applicazione dell’imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
    • Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
    • In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio:
      • 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;
      • 2) la ratifica apposta sull’atto cui si riferisce;
      • 3) l’accettazione del mandatario apposta sull’atto contenente il mandato;
      • 4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanza con l’originale;
      • 5) l’accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull’atto relativo;
      • 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
      • 7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per l’iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al quale avviene la formalità;
      • 8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concerne più di una persona;
      • 9) il certificato scritto sull’estratto catastale e attestante l’imposta dovuta per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
      • 10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell’affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si rilasciano;
      • 11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;
      • 12) gli atti d’istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull’originale e sulla copia dell’atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;
      • 13) l’autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
      • 14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;
      • 15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
  • art.14 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 12, DPR 30/12/82, n. 955 Speciali modalità di pagamento
    • Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali l’imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione (1).
    • L’autorizzazione all’impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell’interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente, dall’intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina deve essere posta in uso.
    • L’utente delle macchine bollatrici non può cederne l’uso o la proprietà a terzi, nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dall’intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciata anche dall’ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 11/09/78.
  • art.15 MODIFICATO DALL’ART. 3, COMMA 136, L. 28/12/95 N. 549 Pagamento in modo virtuale
    • Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, l’intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell’imposta anziché in modo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale (1).
    • Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell’imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
    • Ai fini dell’autorizzazione di cui al precedente comma, l’interessato deve presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi durante l’anno.
    • L’ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l’autorizzazione dell’intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell’imposta dovuta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l’ammontare in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
    • Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all’ufficio del registro una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
    • L’ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell’imposta dovuta per l’anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in quella successiva.
    • Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell’imposta per l’anno in corso. Se le modifiche intervengono nel corso dell’anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l’ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all’imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d’anno, delle modifiche intervenute nel corso dell’ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l’applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall’ufficio, su istanza del contribuente, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.
    • L’autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all’interessato.
    • L’interessato, che intenda rinunziare all’autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all’intendenza di finanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell’imposta risultante dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione.
    •  (1) Si vedano il DM 07/06/73, e il DM 10/02/88.
  • art.16 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 14 DPR 30/12/82 N. 955 Riscossione coattiva
    • Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
    • Per l’imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l’art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

TITOLO III – Atti e scritti per i quali l’imposta è prenotata a debito

  • art.17 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 15 DPR 30/12/82 N. 955 Atti dei procedimenti giurisdizionali
    • Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizioni speciali l’imposta dovuta dalle amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del gratuito patrocinio è prenotata a debito.
    • Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell’art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
    • Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.
  • art.18 Atti di persone od enti ammessi al gratuito patrocinio
    • Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al gratuito patrocinio non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al gratuito patrocinio, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo della produzione.

TITOLO IV – Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell’imposta; obblighi, divieti, solidarietà

  • art.19 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 16 DPR 30/12/82 N. 955 Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali
    • Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell’Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell’ufficio che li ha ricevuti e, per l’autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell’art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.
  • art.20 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo
    • La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall’origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall’estero, prima che se ne faccia uso.
    • Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l’imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative.
    • La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.
  • art.21 Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario
    • I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell’ammontare dell’imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l’ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e la relativa data.
  • Art.22 MODIFICATO DALL’ART. 5, DLGS 18/12/97 N. 473 Solidarietà
    • Sono obbligati in solido per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative:
    • 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
    • 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell’art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall’origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.
    • La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all’ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore (1).
    • [ ].
    • (1) Comma rettificato in GU 04/03/83 n. 62.
  • art.23  Patti sull’onere del tributo e delle sanzioni
    • I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l’imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti.

TITOLO V – Sanzioni

  • art.24 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
    • 1. L’inosservanza degli obblighi stabiliti dall’articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.
  • art.25 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Omesso od insufficiente pagamento dell’imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
    • 1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta.
    • 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l’imposta, con un minimo di lire duecentomila.
    • 3. L’omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall’ultimo comma dell’articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta dovuta.”;
  • art.26 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
    • 1. L’utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all’ultimo comma dell’articolo 14 e` punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
  • art.27 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Violazioni costituenti reati
    • Nei casi di falsificazione, contraffazione e alterazione di valori bollati, di bollo a punzone o di attestazioni di pagamento delle imposte di bollo corrisposte in modo virtuale o con avviso per bollo o mediante l’uso di macchine bollatrici, oltre alle sanzioni previste dal codice penale sono applicabili le pene pecuniarie e soprattasse stabilite dal presente decreto per il mancato pagamento dell’imposta ove dovuta.
    • Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall’art. 466 del codice penale.
  • art.28 ARTICOLO ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Pena pecuniaria per l’inosservanza di altre prescrizioni
    • Chiunque, fuori delle ipotesi previste negli articoli precedenti, non osservi le prescrizioni del presente decreto e della allegata tariffa è soggetto alla pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 120.000 per ciascuna infrazione (1).
    •  (1) La misura minima della pena pecuniaria è stata elevata dall’art. 114, secondo e terzo comma, L. 24/11/81, n. 689 e dall’art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332; la misura massima è stata elevata unicamente dal citato art. 8, comma 1, DL 30/09/89, n. 332. A norma dell’art. 10 della L. n. 689/81 le pene proporzionali non hanno limite massimo.
  • art.29 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 21 DPR 30/12/82 N. 955 E SUCCESSIVAMENTE ABROGATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell’imposta
    • Per l’omesso od insufficiente pagamento dell’imposta dovuta in modo virtuale, si applica una soprattassa pari al 10 per cento dell’imposta non versata.
    • La soprattassa di cui al comma precedente è ridotta alla metà se il pagamento avviene entro il mese successivo alla scadenza e comunque prima della notifica della ingiunzione.
  • art.30 Responsabilità dei funzionari dell’Amministrazione finanziaria
    • Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell’Amministrazione finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l’atto.
  • art.31 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto
    • Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.
    • La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della pena pecuniaria riscossa.
    • Nell’ipotesi prevista dall’art. 19 la regolarizzazione avviene sull’originale o sulla copia inviata all’ufficio del registro.
  • art.32 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Irreperibilità di valori bollati
    • E’ ammesso corrispondere l’imposta direttamente agli uffici del registro ovvero mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell’atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all’atto o documento cui si riferisce.
    • Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l’imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
    • E’ altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell’imposta purché gli stessi siano presentati all’ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell’atto.
    • Il pagamento dell’imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioni amministrative.

TITOLO VI – Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

  • art.33 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria
    • Le controversie relative all’applicazione delle imposte e soprattasse previste dal presente decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l’ammontare controverso delle imposte supera centomila lire.
    • Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall’art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile.
    • Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.
    • L’autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
    • Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l’azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l’azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa (1).
    • (1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 406 del 23/11/93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 del presente articolo, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi di imposta, l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
  • art.34 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Accertamento delle violazioni
    • Per l’accertamento delle violazioni delle norme del presente decreto e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
  • art.35 Organi competenti all’accertamento delle violazioni
    • L’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli 30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all’uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici stessi.
    • I soggetti indicati nell’art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.
    • L’obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a norma dei citati articoli.
    • I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
  • art.36 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 23 DPR 30/12/82 N. 955 Modalità di accertamento delle violazioni
    • Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia di esso deve essere consegnata al contribuente.
    • Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri.
    • La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
  • art.37 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Termini di decadenza – Rimborsi
    • L’Amministrazione finanziaria può procedere all’accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
    • L’intervenuta decadenza non autorizza l’uso degli atti, documenti e registri in violazione del presente decreto, senza pagamento dell’imposta nella misura dovuta al momento dell’uso.
    • La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente postale.
    • Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
      • a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
      • b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
    • La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza, all’intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l’ipotesi di cui alla lettera a) e dalla data del pagamento dell’imposta corrisposta a mezzo visto per bollo per l’ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l’atto; il rimborso è comunque subordinato all’assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure cancellata, sull’atto e all’adozione da parte dell’ufficio del registro, presso il quale è stata assolta l’imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile l’atto.
  • art.38 MODIFICATO DALL’ART. 5 DLGS 18/12/97 N. 473 Ripartizione delle pene pecuniarie
    • Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

TITOLO VII – Vendita dei valori bollati

  • art.39 MODIFICATO DALL’ART. 4 L. 29/01/86 N. 25 Distribuzione, vendita al pubblico e aggio
    • La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell’intendente di finanza.
    • Ai soggetti autorizzati a norma del comma precedente compete l’aggio calcolato sull’ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell’anno, nella seguente misura:
      • a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
      • b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
      • c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento.
    • Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
    • Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l’aggio di cui alla lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito autorizzati alla distribuzione.
    • Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le autorizzazioni stesse sono subordinate.
    • I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed assistenti.
    • I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono esporre all’esterno del proprio locale un avviso recante l’indicazione “valori bollati” ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1).
    • L’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata dall’intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
    • L’autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata dall’intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o potrebbero derivare danni all’Erario.
    • Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell’autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti invenduti, al netto dell’aggio, deve essere presentata all’Intendenza di finanza entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell’interessato, della comunicazione della sospensione, della revoca o dell’accoglimento della rinuncia.
    • Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai distributori secondari che ne facciano domanda.
    • Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
    • Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell’aggio spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
    • Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma dell’art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma, dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme versate.(1) Il D.M. 3 agosto 1984 (Gazz. Uff. 4 settembre 1984, n. 243) ha così disposto: “I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell’art. 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell’insegna indicante ” valori bollati”, possono aggiungere alla targa regolarmente già prevista dalle vigenti disposizioni, la scritta “valori bollati” da collocare sotto la dicitura “tabacchi”, o – se ancora esistente – “sali e tabacchi”.
    • I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra, devono esporre all’esterno del locale un’insegna di cm. 50×20, a fondo nero opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana e la scritta “valori bollati”.
    • Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme restando le caratteristiche di cui innanzi.
    • Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed avrà esecuzione dal 1° gennaio 1985″.

TITOLO VIII – Disposizioni transitorie e finali

  • art.40 ARTICOLO SOSTITUITO DALL’ART. 26 DPR 30/12/82 N. 955 Disposizioni transitorie
    • Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi del numero 6 dell’art. 9 o del sesto comma dell’art. 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.
    • Per le cambiali di cui al primo comma dell’art. 41 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.
  • art.41 Integrazione dei valori
    • I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all’attuazione del presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell’uso, essere integrati, sino a concorrenza dell’imposta dovuta nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi con l’osservanza delle norme di cui all’art. 12.
  • art.42 Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.
  • TABELLA
    • Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto (1) (2)
    • 1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
    • 2. Elenchi e ruoli concernenti l’ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali prestazioni e le relative opposizioni (1).
    • 3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36 della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere l’esercizio dell’azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall’imputato o incolpato (1).
    • 4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell’interesse dello Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 17 del presente decreto.
    • 5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie, con esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
    • Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento depositati presso di esse.
    • Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad esclusione dei repertori tenuti dai notai.
    • Atti e copie relativi al procedimento esecutivo per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente autorizzato per legge ad avvalersi dell’opera degli esattori e dei ricevitori con le forme ed i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.
    • Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime.
    • Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (1).
    • 6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
    • Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l’imposta sul valore aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (1).
    • 7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito ed altri titoli obbligazionari emessi dallo Stato, nonché le relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative quietanze ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti postali non soggetti all’imposta di bollo sostitutiva di cui all’articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto; estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato; buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio; libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente (3).
    • Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente compresi gli atti necessari per la creazione, l’emissione, l’ammissione in borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di detti titoli.
    • Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive (1).
    • 8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto nell’interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio dei medesimi.
    • Per fruire dell’esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire all’ufficio che deve rilasciare l’atto, il certificato in carta libera del sindaco o dell’autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del richiedente nell’elenco previsto dall’art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
    • Domande per il conseguimento di sussidi o per l’ammissione in istituti di beneficenza e relativi documenti.
    • Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che sull’atto risulti tale scopo.
    • 9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
    • Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto di lavoro anche se a carico di stranieri.
    • Domande e relativa documentazione per l’iscrizione nelle liste di collocamento presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione (1).
    • 10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali certificati sono richiesti nell’esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi.
    • 11. Atti e documenti necessari per l’ammissione, frequenza ed esami nella scuola dell’obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
    • Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e relative quietanze nonché per ottenere l’esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse scolastiche.
    • Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all’esonero o alla frequenza dell’insegnamento religioso (1).
    • 12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
    • Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi relativi a controversie:
    • 1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
    • 2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
    • 3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
    • 4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
    • Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di lavoro.
    • Atti e documenti relativi all’esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo.
    • Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze (1).
    • 13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l’inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal tutore in rappresentanza del minore o dell’interdetto; atti, scritti e documenti relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all’assistenza ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte nell’elenco di cui all’art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
    • 14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del certificato del casellario giudiziario.
    • Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell’atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.
    • 15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
    • Atti, documenti e registri relativi al movimento di valute a qualsiasi titolo.
    • Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all’esportazione e all’importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi restituibili all’esportazione.
    • Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere nell’interesse dell’ente o dell’impresa.
    • Domande di autorizzazione d’importazione ai sensi dell’articolo 115 del Trattato CEE (1).
    • 16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati (1).
    • 17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a trasmettere all’ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali trasmessi all’ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
    • 18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti equipollenti.
    • Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
    • a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all’estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
    • b) per gli italiani all’estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
    • c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
    • d) per gli indigenti (1).
    • 19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
    • [20. Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
    • Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L. 1.000.000.000.
    • Nota: L’esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
    • a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità dell’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi e dalla disciplina della mutualità;
    • b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
    • c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano – fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale – a negozi giuridici di valore superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
    • d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi all’acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
    • La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai libretti di risparmio.
    • Per le cooperative agricole ed edilizie l’esenzione non si estende alle retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati] (1) (4).
    • 21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e per l’affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
    • Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione ipotecaria, e relative copie.
    • 21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da altre disposizioni legislative in materia (5).
    • 22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici, compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell’indennità di espropriazione.
    • 23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
    • 24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti (1).
    • 25. Contratti di lavoro e d’impiego sia individuali che collettivi, contratti di locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all’art. 2161 del codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo anche se contenenti l’accettazione dei relativi conti fra le parti (6).
    • 26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (6).
    • 27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province, comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati nell’interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della riscossione di tributi in genere (6).
    • 27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). (7)
    • 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari. (8)
    • (1) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (2) Si veda anche l’art. 7, comma 5 della Legge 29/12/90, n. 405.
    • (3) Capoverso così modificato prima dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537 ed in seguito dall’art. 3 del D.L. 31/12/96, n. 669. Successivamente l’art. 7 della Legge 08/05/98, n. 146 ha modificato ulteriormente il presente capoverso.
    • (4) Numero abrogato dall’art. 66 del D.L. 30/08/93, n. 331.
    • (5) Aggiunto dall’art. 7-bis del D.L. 29/12/83, n. 746.
    • (6) Così sostituito dall’art. 28 del D.P.R. 30/12/82, n. 955.
    • (7) Numero aggiunto dall’art. 17 del D.Lgs. 04/12/97, n. 460.
    • (8) Articolo aggiunto dall’art. 5 della Legge 03/06/99, n. 157.

TARIFFA (Parte I)

 

ATTI E SCRITTI SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

1

1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all’ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi.
    • 1-bis. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l’iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti: lire 320.000. (2) (3)
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 1-bis. L’imposta è dovuta in misura cumulativa, all’atto della richiesta di formalità, mediante versamento da eseguire con le stesse modalità previste per il pagamento degli altri tributi dovuti per l’esecuzione delle formalità per via telematica. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) L’art. 3-quinquies del D.Lgs. 18/12/97, n. 463 (articolo aggiunto dal D.Lgs. 18/01/2000, n.9) inserisce il comma 1-bis e la nota 1-bis.
  • (3) Comma così modificato dall’art. 9 del DPR 18/08/00, n. 308.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

2

1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. In questo articolo sono comprese:
      • a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
      • b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
    • 2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l’assolvimento dell’I.V.A.
    • 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000 (2).
    • 2 ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indipendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, lire 20.000.(3)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/04/96, n. 662.
  • (2) Nota aggiunta dall’art. 8 del D.L. 30/02/93, n. 557, modificata dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662 e poi così sostituita dall’art. 3 della Legge 18/02/97, n. 28.
  • (3) Nota aggiunta dall’art. 6 della Legge 13/05/99, n. 133.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio (1) 20.000  

 

  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta può essere corrisposta in modo virtuale.
    • 2. L’imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l’iscrizione nel registro generale dei testamenti è assolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull’esemplare destinato all’archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull’esemplare destinato al registro generale dei testamenti.
  • Note
    • 1. Per le domande di voltura l’imposta è dovuta per ogni voltura.
    • 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta. (2)
    • 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici contro indicati alla amministrazione competente.
    • 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l’imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell’ufficio del registro bollo di Roma (art. 7, secondo comma, della predetta legge).
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Nota così modificata dall’art. 19 della Legge 18/02/99, n. 28.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

3

2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per le note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

1. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio (1) 20.000  

    

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l’imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi.
  • Note
    • 1. Per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale.
    • 2. Sono esenti dall’imposta:
      • a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso;
      • b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale;
      • c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti di chiarazioni sostitutive;
      • d) denunce di smarrimento e relative certificazioni;
      • e) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

4

2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio (1)
3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio (1)
20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

5

1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all’articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio (1) 20.000  
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

1. Cambiali:

a) emesse e pagabili nello Stato: per ogni mille lire o frazionedi mille lire

b) emesse nello Stato e pagabili all’estero: per ogni mille lire o frazione di mille lire

   

12

 

9

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde a uno dei tagli dell’apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza d’imposta, totale o parziale è riscossa con visto per bollo, quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle imprese che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche o visto per bollo modelli propri, stampati o litografati, di cambiali di qualsiasi somma purché i detti moduli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione dell’impresa emittente.
  • Note
    • 1. Non è dovuta altra imposta per le girate, gli avalli, le proroghe e le altre dichiarazioni cambiarie, la quietanza apposta sul titolo e i fogli di allungamento.
    • 2. Resta fermo l’articolo 105 della legge cambiaria approvata con regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1699.
    • 3. La proroga se concessa mediante rilascio di nuovo titolo cambiario è soggetta all’imposta propria della cambiale; se concessa in forma diversa dalla dichiarazione cambiaria è soggetta all’imposta prevista dall’articolo 2.

  

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

2. Vaglia cambiari all’ordine di aziende di credito, nonché di istituti e di enti di cui agli articoli 5 e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141: per ogni mille lire o frazione di mille lire    

11

 

  • Note
    • 3. I vaglia cambiari di cui al punto 2 possono essere girati soltanto per il risconto alla Banca d’Italia o per l’incasso ad altra azienda od istituto di credito. Nel caso di girata ad altro fine la cambiale si considera come irregolare di bollo a tutti gli effetti e si applica la sanzione di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

3. Cambiali accettate dagli istituti di credito designati con decreto del Ministro del tesoro per l’accettazione di tratte a copertura di esportazioni: per ogni milione di lire o frazione di milione    

100

  • Note
    • 4. Le ditte esportatrici devono adoperare per il rilascio delle cambiali di cui al punto 3 moduli propri stampati o litografati portanti la menzione che si tratta di accettazioni bancarie autorizzate a norma dell’articolo 1 del regio decreto-legge 8 agosto 1930, numero 1162, convertito nella legge 9 aprile 1931, numero 3161. I moduli completati nell’importo, nella data di emissione e di scadenza e con la firma dell’emittente, devono essere presentati, prima dell’accettazione ed entro trenta giorni dalla data di emissione, dagli istituti di credito, agli uffici del registro o agli uffici postali. Se gli istituti di credito subordinano l’accettazione al rilascio di cambiali-tratte sull’acquirente della merce esportata, emesse o girate a loro favore, a tali cambiali-tratte sono applicabili le disposizioni del presente comma compresa la riduzione dell’imposta a condizione che in esse sia fatta menzione delle accettazioni bancarie alle quali le medesime sono pertinenti. Agli effetti della riduzione dell’imposta le stesse cambiali-tratte devono essere esibite agli uffici del registro insieme con le cambiali. Si considerano non in regola col bollo le cambiali assoggettate all’imposta, quando siano servite per uso diverso da quello della copertura dell’esportazione.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

4. Cambiali accettate da aziende ed istituti di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375 e successive modificazioni e integrazioni emesse da imprenditori di cui all’articolo 2195 del codice civile con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti girabili con la clausola senza garanzia ed aventi scadenza non superiore a 12 mesi, nonché cambiali finanziarie: per ogni milione di lire o frazione di milione (1)    

 

 

100

  • Note
    • 5. Se le cambiali sono acquistate dall’impresa emittente o da altra impresa con lo stesso titolare o contitolare o dall’istituto di credito accettante o da imprese controllate, controllanti o collegate il bollo deve essere integrato fino alla misura prevista al punto 1, lettera a). La stessa disposizione si applica se l’indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali possono essere girate esclusivamente con clausola “senza garanzia” o equivalente.
  • (1) Numero così modificato dall’art. 2 della Legge 13/01/94, n. 43.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

5. Cambiali agrarie rilasciate ad aziende ed istituti di credito e altri enti autorizzati, per legge o per decreto ministeriale, ad esercitare il credito agrario di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, convertito dalla legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni e ad altre disposizioni legislative in materia: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  • Modo di pagamento
    • 1. Apposita carta bollata. Quando l’imposta dovuta non corrisponde ad uno dei tagli della apposita carta bollata, la differenza viene corrisposta con marche per cambiali da annullarsi con bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali. La differenza di imposta, totale o parziale, è riscossa con visto per bollo quando il suo importo supera il valore di dieci marche del taglio massimo.
    • 2. Gli uffici del registro possono concedere alle aziende o agli istituti di credito e agli altri enti autorizzati, che ne fanno domanda, di sottoporre al bollo mediante marche e visto per bollo modelli propri stampati o litografati di cambiali agrarie per qualsiasi somma, purché detti modelli abbiano le dimensioni della carta bollata per cambiali e rechino l’indicazione delle aziende e degli istituti di credito e degli altri enti.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

6. Cambiali emesse in relazione ad operazioni di credito di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 601: per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

100

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

7. Cambiali e titoli equivalenti di cui al primo comma dell’articolo 32 della legge 24 maggio 1977, numero 227 emessi in Italia:

a) all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento;

b) all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’articolo 15, lettere g) ed h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

   

 

 

 

100

  • Note
    • 6. I titoli di cui al punto 7, lettera a), non sono soggetti all’obbligo di integrazione dell’imposta di bollo ancorché non formino oggetto di assicurazione o di finanziamento nell’ambito della legge 24 maggio 1977, n. 227, e sempreché attengano ad operazioni di credito all’esportazione con dilazione di pagamento superiore ai diciotto mesi. La disposizione di cui al punto 7, lettera b), si applica anche agli effetti cambiari e ai titoli emessi all’ordine del Mediocredito centrale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

6

8. Cambiali emesse da imprese sovvenzionate dalla Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.), dalla Comunità europea del carbone e dell’acciaio (C.E.C.A.), dalla Comunità europea dell’energia atomica (EURATOM) e dal Consiglio d’Europa (art. 2 della legge 31 ottobre 1981, n. 1231, art. 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1333 e art. 5 della legge 30 novembre 1976, n. 796): per ogni milione di lire o frazione di milione    

 

 

100

  •  Modo di pagamento
    • 1. Come al punto 1.
  • Note
    • 1. Come al punto 1.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

7

1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa  

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo.
    • 2. L’imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall’ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l’imposta supera tale limite, la differenza o l’intera imposta è riscossa con visto per bollo.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all’imposta fissa di cui all’art. 2.
    • 3. All’imposta fissa di L. 20.000 (1), da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

8

1. Duplicati e copie di cambiali e degli altri titoli indicati negli articoli 6 e 7 della presente tariffa

Le stesse imposte stabilite per l’originale con il massimo di L. 1.000

  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata per cambiali e marche per cambiali da annullarsi esclusivamente dagli uffici del registro.
  • Note
    • 1. Come all’art. 6.
    • 2. L’applicazione dell’imposta fissa per i duplicati e le copie è subordinata alla loro integrale concordanza con l’originale o con un duplicato o con una copia in regola col bollo da esibirsi all’atto della richiesta della bollazione: in difetto è applicabile l’imposta proporzionale come per l’originale.
    • 3. Non sono soggette all’imposta le copie di cambiali usate come avviso di scadenza, purché munite di conforme dicitura.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

a) emessi con l’osservanza dei requisiti di cui all’art. 1, numeri 1, 2, 3 e 5, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni assegno

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche da bollo e bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le girate e per la quietanza apposta sul titolo né in caso di protesto per mancanza di fondi.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

9

1. Assegni bancari:

b) emessi senza l’osservanza di uno dei requisiti indicati nella lettera a) o con data diversa da quella di emissione

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. Non si considera postdatato l’assegno sul quale venga indicata una data di emissione posteriore a quella effettiva, quando la postdatazione sia giustificata dal periodo di tempo necessario per la consegna del titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella di emissione.
    • 3. Per gli assegni tratti su aziende od istituti di credito esteri l’imposta è dovuta all’atto della loro negoziazione presso l’azienda o l’istituto di credito che per prima li negozia.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

Assegni circolari:

a) emessi in conformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736: per ogni mille lire ad anno

   

6

  •  Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la girata e la quietanza.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

1. Assegni circolari:

b) emessi in difformità del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

 

Le stesse imposte stabilite per le cambiali

  • Modo di pagamento
    • 2. Come all’art. 5.
  • Note
    • 2. L’imposta deve essere liquidata sull’ammontare complessivo, arrotondato alle lire mille superiori, degli assegni in circolazione alla fine di ogni trimestre solare in base a denuncia trimestrale da presentarsi al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre e versata nei dieci giorni successivi. La denuncia deve essere corredata dalla relativa situazione trimestrale dei conti.
    • 3. Per le aziende e gli istituti di credito aventi più succursali o sedi in diverse province la denunzia deve presentarsi all’ufficio del registro del distretto in cui si trova la sede principale.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

10

2. Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia: per ogni mille lire ad anno    

4

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta comprende quella di emissione e di quietanza.
    • L’imposta deve essere liquidata in base alla media delle situazioni decadali dei vaglia cambiari e delle fedi di credito di ciascun mese del trimestre solare cui si riferisce l’applicazione dell’imposta.
    • 2. L’importo delle rate trimestrali deve essere versato entro il secondo mese successivo a quello di ciascun trimestre solare.
    • 3. Le dichiarazioni e le girate apposte sulle fedi di credito dei Banchi di Napoli e di Sicilia sono soggette all’imposta di bollo a seconda del rapporto giuridico cui si riferiscono.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

11

1. Biglietti e titoli fiduciari dell’istituto di emissione

Un decimo del saggio ufficiale dello sconto con un minimo di lire 0,50 per cento

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento diretto all’ufficio del registro o ad altro ufficio autorizzato.
  • Note
    • 1. L’imposta annua è dovuta sulla circolazione media, sotto deduzione dell’intero ammontare delle riserve auree ed equiparate possedute dall’istituto. Non sono soggetti all’imposta i biglietti emessi per anticipazioni al Tesoro

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

12

1. [Libretti di risparmio: per ogni esemplare] (1) 2.500  

4

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per le quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se rilasciate separatamente.
  • (1) Articolo abrogato dall’art. 16 della Legge 24/12/93, n. 537.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
    • 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento dell’emissione degli stessi. (2)
    • Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta è riscossa dagli uffici stessi.
  • Note
    • 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente.
    • 2. L’imposta non è dovuta:
    • a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciate per somma indeterminata;
    • b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti;
    • c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali.
    • 3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Periodo dapprima modificato dall’art. 6 della L. 08/05/98, n. 146 ed in seguito dall’art. 6 della L. 13/05/99, n. 133.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare (1)  

 

2.500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150, della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

13

2-bis. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare:

a) con periodicità annuale

b) con periodicità semestrale

c) con periodicità trimestrale

d) con periodicità mensile (2)

 

 

 

33.000

16.500

8.250

2.750

 
  • Note
    • 3-bis. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l’imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell’estratto conto, rispettivamente, di lire 39.000, lire 19.500, lire 9.750 e lire 3.250. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica (2).
    • 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici dell’Ente poste italiane, relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. L’estratto conto, compresa la comunicazione relativa ai depositi di titoli, si considera in ogni caso inviato almeno una volta nel corso dell’anno. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio. (2)
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.
  • (2) Aggiunto dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione e in seguito così modificato dall’art. 3 del D.L. 31/12/96 n. 669.Le note 3-bis e 3-ter sono state successivamente così modificate dall’art. 3, comma 136 della Legge 28/12/95, n. 549. Infine, la nota 3-ter è stata così modificata dall’art. 3 del D.L. 669/96 e dall’art. 6 della Legge 08/05/98, n. 146.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

14

1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare:

quando la somma non supera lire 100.000

oltre lire 100.000 fino a lire 250.000

oltre lire 250.000 fino a lire 500.000

oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000

oltre lire 1.000.000

 

 

 

1.000

2.000

4.000

7.000

10.000

 

 

  • Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Non è dovuta imposta per la quietanza.
    • 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l’imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

[1. Carte di credito: per ogni operazione di acquisto di beni o servizi d’importo superiore alle lire 50.000 eseguita con l’utilizzo di carte di credito od altri documenti equipollenti che consentono di effettuare il pagamento senza la contestuale corresponsione di denaro, compreso il bancomat P.O.S.] (1)  

 

500

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Versamento all’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta dal soggetto emittente la carta di credito o il documento equipollente, con diritto di rivalsa verso l’intestatario. L’imposta relativa alle operazioni contabilizzate in ciascun mese deve essere versata all’ufficio del registro su presentazione di apposita denuncia, entro il giorno 20 del mese successivo.
  • (1) Numero abrogato dall’art. 8 del D.L. 30/12/93, n. 557.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

15

2. Buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo superiore a L. 150.000: per ogni esemplare  

1.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 2. Marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 2. Non è dovuta altra imposta per la quietanza apposta sul titolo.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

a) repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull’ultima pagina numerata.
    • 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l’imposta può essere assolta direttamente all’ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro.
  • Note
    • 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l’impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

16

1. Libri e registri:

b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità (1)

 

 

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari.
  • Note
    • 2. L’imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

17

1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

18

1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

19

1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali (1)  

20.000

 
  •  Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note
    • 1. Sono esenti dall’imposta i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20 (1)

1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
    • 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L’imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate:
      • 1) davanti al Giudice di pace ……………………… L. 90.000
      • 2) davanti al Tribunale:
      • a) per i procedimenti di cognizione …………….. ” 105.000
      • b) per i procedimenti di esecuzione
      • immobiliare ………………………………………….. ” 240.000
      • di altra natura, limitatamente a quelli il cui
      • valore supera L. 5.000.000 ……………………… ” 120.000
      • 3) davanti alla Corte di appello …………………. ”  90.000
      • 4) davanti alla Corte di cassazione ……………. ”  60.000
      • 5) per i procedimenti speciali …………………… ”  60.000
    • 3. L’imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2.
    • 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l’imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all’imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive modificazioni. (2)
    • 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l’imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone.
    • 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell’art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l’intervento all’adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull’avviso di convocazione, l’imposta è assolta con marche.
    • 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche.
  • Note:
    • 1. L’imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma.
    • 2. Non sono soggette ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta.
    • 3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59.
    • 4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell’imposta nella misura e con le modalita’ stabilite nel presente articolo.
    • 5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l’indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
    • 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio.
  • (1) L’art. 20 della presente tariffa è stato così sostituito dall’art. 242 e dall’allegato 3 al D.Lgs. 19/02/98, n. 51, con la decorrenza indicata nell’art. 247 dello stesso decreto.
  • (2) Numero così sostituito dall’art. 9 del D.Lgs. 04/05/99, n. 138.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

2. Atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio  

20.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • Note:
    • 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d’intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

20

3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all’art. 825 del codice di procedura civile  

80.000

 
  • Modo di pagamento:
    • 1. Modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
  • Note:
    • 1. L’imposta va corrisposta all’atto della registrazione del provvedimento.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale:

b) sentenze e decreti penali di condanna; sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte; sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio (1)

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 2. All’ufficio del registro.
  • Note
    • 1. L’imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell’autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

21

2. Atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

TARIFFA (Parte II)

ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL’IMPOSTA IN CASO D’USO

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

22

1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall’origine.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta (1)  

20.000

 
  •   Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

23

2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l’indicazione del prezzo: per ogni documento (1)  

20.000

 

  

 (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

24

1. Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

25

1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titoli o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un’impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare (1)  

 

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
    •  
  • Note
    • 1. I documenti di cui contro sono soggetti all’imposta in caso d’uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
    • 2. Le qualifiche debbono risultare dall’intestazione degli atti.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

26

1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

27

1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

28

1. Tipi, disegni, modelli, piani, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori; liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere: per ogni foglio o esemplare 600  
  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

a) assegni circolari

 

200

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

b) cambiali

Nella stessa misura stabilita per le cambiali emesse nello

  • Modo di pagamento
    • 2. Marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro o dagli uffici postali o visto per bollo. Per le cambiali assoggettate all’imposta di bollo o ad imposta a questa assimilabile da parte di Stati esteri, l’imposta è ridotta alla metà.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

29

1. Titoli di credito provenienti dall’estero:

c) cambiali e titoli equivalenti, di cui al primo comma dell’art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, emessi all’estero all’ordine di operatori nazionali a fronte di crediti destinati a formare oggetto di assicurazioni o di finanziamento o all’ordine di istituti italiani o al portatore a fronte di operazioni di cui all’art. 15, lettere g) e h), della stessa legge: per ogni milione di lire o frazione di milione

 

100

 

  

 

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

30

1. Atti diversi da quelli indicati nell’art. 29, documenti e registri provenienti dall’estero, aventi contenuto corrispondente a quello di atti, documenti e registri che sono soggetti nello Stato all’imposta

Nella stessa misura degli atti similari compiuti nello Stato

  •  Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • Note
    • 1. Quando l’imposta è commisurata al valore dell’atto o documento indicato in moneta estera, la liquidazione dell’imposta si fa secondo il cambio ufficiale vigente alla data di presentazione per la registrazione.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

31

1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare (1)  

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Articolo della tariffa

Indicazione degli atti soggetti ad imposta

Imposte dovute (lire)

Fisse

Proporzionali

32

1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione:

per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto (1)

per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto (1)

20.000

20.000

 
  • Modo di pagamento
    • 1. All’ufficio del registro o con marche.
  • (1) Importo così elevato dall’art. 2, comma 150 della Legge 23/12/96, n. 662.

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Legge 11 maggio 1971, n. 390

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

 

Art. 1.

 

L’autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorieta’, nonche’ quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalita’ dell’iscrizione a repertorio e della registrazione.

 

Art. 2.

 

Il primo comma dell’articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Ai fini dell’articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell’istruttoria. Il modulo e’ sottoscritto dall’interessato e dal funzionario”.

 

Art. 3.

 

All’articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , dopo il primo comma, e’ aggiunto il seguente:

“Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici puo’ utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalita’ la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l’estratto e’ rilasciato in conformita’ agli atti medesimi”.

 

Art. 4.

 

Il primo comma dell’articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorita’ estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita’ delegati dallo stesso”.

Il quarto comma dello stesso articolo 17 e’ sostituito dal seguente:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle

prefetture”.

 

Art. 5.

 

Dopo l’articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 20-bis. – La dichiarazione di chi non sa o non puo’ firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell’articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell’interessato sulla causa dell’impedimento a firmare”.

 

Art. 6.

 

L’articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 21. – (Regime fiscale per le autenticazioni e

legalizzazioni di firme). – Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L’autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime e’ soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell’atto.

La legalizzazione di firma prevista dall’articolo 16 e’ soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti e’ dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall’articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformita’ al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L’imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell’ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero, la imposta di bollo sara’ corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvedera’, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche”.

 

Art. 7.

 

L’articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e’ sostituito dal seguente:

“Articolo 22. – (Modalita’ fiscali per la legalizzazione di firme).

– Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione puo’ far seguito all’atto, ma non puo’ farsi fuori del foglio bollato.

Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l’atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell’ufficio”.

 

Art. 8.

 

Il primo comma dell’articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e’ sostituito dal seguente:

“L’imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall’articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui e’ apposta la firma da legalizzare”.

 

Art. 9.

 

Al primo comma dell’articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: “18 e 19” sono sostituite dalle seguenti: “18, 19, 20”.

 

Art. 10.

 

All’articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, e’ soppressa la parola: “legalizzata”.

 

Art. 11.

 

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

Art. 12.

 

Gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facolta’ di stipulare convenzioni di noleggio per uno o piu’ apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall’articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

 

Art. 13.

 

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalita’ da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, e’ autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell’entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

 

Art. 14.

 

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 11 maggio 1971

 

SARAGAT

 

COLOMBO – FERRARI AGGRADI – PRETI – MORO – RESTIVO

 

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518

Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518
(in GU 6 giugno 1967, n. 143)

Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica.

 

E’ approvato l’unito regolamento per l’esecuzione delle norme contenute nel titolo III del proprio precedente decreto 11 febbraio 1961, n. 264, concernente i servizi di medicina scolastica.

 

Titolo I

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

 

 

 

Art. 1.

 

A tutti i servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria scolastica, nell’ambito della provincia, sovraintende il medico provinciale, che li coordina d’intesa col provveditore agli studi, con il quale, è prescritto almeno un incontro annuale nel mese di settembre.

 

Ai sensi dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, nell’ambito del territorio comunale o consorziale il servizio di medicina scolastica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dipende dall’ufficiale sanitario che ne promuove e coordina l’organizzazione e il funzionamento, previa intesa con i dirigenti degli istituti scolastici.

 

 

 

     Art. 2.

 

Il servizio di medicina scolastica comprende la profilassi, la medicina preventiva, la vigilanza igienica, il controllo dello stato di salute di ogni scolaro e si avvale della collaborazione della scuola nell’educazione igienico-sanitaria.

 

Le prestazioni sanitarie di medicina preventiva e d’urgenza, nell’ambito dei servizi della medicina scolastica, agli alunni e al personale della scuola sono gratuite.

 

Fermo restando il disposto dell’art. 12, comma terzo e quarto del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, i servizi di medicina scolastica utilizzano convenientemente le prestazioni degli istituti e dei centri che operano nel comune per finalità assistenziali gratuite.

 

Le amministrazioni comunali e consorziali provvedono, alla occorrenza, a stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per i servizi specialistici necessari, allorché non siano realizzabili nella sfera operativa della medicina scolastica.

 

 

 

     Art. 3.

 

I comuni, i consorzi di comuni o le amministrazioni provinciali, nell’ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, sono tenuti a provvedere i locali idonei per il servizio di medicina scolastica. Nei casi nei quali risulti impossibile disporre di idonei locali, può provvedersi mediante unità ambulatoriali mobili.

 

Spetta ai comuni di provvedere alle relative attrezzature nei modi che saranno stabiliti nel regolamento comunale di cui all’art. 10.

 

Gli enti pubblici ed i privati gestori di scuole hanno analogo obbligo nei rispettivi istituti.

 

 

 

     Art. 4.

 

I locali da adibirsi ad ambulatori debbono ricavarsi di regola dall’edificio scolastico. Soltanto in casi particolari di difficoltà ambientali preesistenti potrà essere autorizzato dall’ufficiale sanitario l’esercizio ambulatoriale della medicina scolastica fuori del detto edificio purché in sede propria, distinta da altri servizi di medicina sociale.

 

 

 

     Art. 5.

 

L’amministrazione provinciale, promuovendo e sollecitando la partecipazione anche di enti pubblici sanitari operanti nell’ambito della provincia può integrare o istituire i servizi di medicina scolastica, principalmente quelli specialistici di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, quando i comuni soli, o riuniti in consorzio, per qualsiasi motivo non possono provvedere idoneamente.

 

Ai servizi di medicina scolastica si applicano le disposizioni dell’art. 92, secondo comma e seguenti, del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

 

Contro i provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la sanità, che decide sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

 

 

 

     Art. 6.

 

L’autorità sanitaria comunale concorda con le autorità scolastiche, con gli enti pubblici o i privati gestori di scuole o istituti le disposizioni circa la scelta e l’uso dei locali da adibirsi ai servizi di medicina scolastica.

 

Gli ufficiali sanitari devono tener conto delle esigenze didattiche prospettate dalle autorità scolastiche prima di adottare provvedimenti che incidano sul funzionamento della scuola.

 

Il medico provinciale e il provveditore agli studi risolvono di concerto i conflitti che possono derivare dalla contemporaneità dell’azione sanitaria con quella scolastica in modo che sia evitato ogni irrazionale turbamento delle funzioni scolastiche e di quelle sanitarie.

 

Il medico provinciale, d’intesa col provveditore agli studi promuove le iniziative dirette allo sviluppo dell’educazione sanitaria da attuarsi nelle scuole ed istituti della provincia, e può avvalersi dell’opera dei centri di educazione sanitaria.

 

A tal fine, al principio di ogni anno scolastico, il medico provinciale invia le opportune istruzioni e direttive agli ufficiali sanitari tenendone informato il provveditore agli studi.

 

 

 

Titolo II

 

 

 

MEZZI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

 

 

 

     Art. 7.

 

Gli ambulatori di medicina scolastica devono essere costituiti almeno da due locali di cui uno adibito alle visite e uno alla attesa.

 

Gli ambulatori debbono essere mantenuti in condizioni costanti di funzionalità ed essere attrezzati in modo idoneo per consentire una efficace azione diagnostica e l’esecuzione di interventi di medicina preventiva nella forma più adatta e più ampia possibile, nonchè la prestazione di eventuali soccorsi d’urgenza da parte del medico scolastico e del personale sanitario ausiliario.

 

L’idoneità dei locali e delle attrezzature deve essere riconosciuta dall’ufficiale sanitario, il quale provvede al controllo dei materiali tecnici in dotazione e alla custodia dei verbali di consegna e di riconsegna dei materiali stessi da parte dei sanitari addetti.

 

Il medico provinciale vigila sull’azione svolta dagli ambulatori scolastici, e propone, ove occorra, il completamento e miglioramento delle attrezzature.

 

 

 

     Art. 8.

 

Presso la sala di visita medica saranno tenuti costantemente aggiornati dal medico scolastico:

 

a) il registro delle visite effettuate;

 

b) il registro delle vaccinazioni, rivaccinazioni ed altre operazioni immunitarie eseguite nelle scuole;

 

c) il registro delle disinfezioni e disinfestazioni;

 

d) il registro inventario dell’arredamento e dello strumentario.

 

Debbono pure essere custoditi dal medico scolastico in apposito armadio a chiave, i documenti soggetti a segreto professionale e d’ufficio e particolarmente:

 

1) le cartelle sanitarie scolastiche individuali del tipo prescritto dal Ministero della sanità;

 

2) i rapporti delle indagini domiciliari;

 

3) i risultati degli accertamenti diagnostici;

 

4) gli atti d’ufficio, ivi comprese la corrispondenza intercorsa con i familiari e con i sanitari curanti e le note scambiate con il capo dell’istituto o direttore della scuola e con gli insegnanti.

 

Le cartelle sanitarie con annessa documentazione seguono, con le cautele suindicate, il passaggio di classe e di scuola degli alunni e devono essere conservate dopo la cessazione della frequenza.

 

 

 

Titolo III

 

 

 

PERSONALE SANITARIO E AUSILIARIO E SUE ATTRIBUZIONI

 

 

 

     Art. 9.

 

Il personale avente attribuzioni specifiche nel servizio di medicina scolastica è costituito oltre che dall’ufficiale sanitario:

 

a) da un medico scolastico o da più medici scolastici di cui uno responsabile dell’andamento del servizio;

 

b) da personale sanitario ausiliario, costituito da assistenti sanitarie visitatrici, infermiere professionali, vigilatrici di infanzia;

 

c) dal direttore sanitario di istituti pediatrici di ricovero e di cura pubblici o privati, quando egli assuma la funzione del medico scolastico per l’esistenza di scuole interne.

 

Il personale suindicato stabilirà e manterrà stretti contatti con il capo dell’istituto scolastico o direttore della scuola e con il personale dagli stessi dipendente per le necessarie intese di collaborazione e di armonizzazione del servizio sanitario con quello scolastico.

 

 

 

     Art. 10.

 

Il comune o il consorzio stabilisce nei propri regolamenti di igiene le norme relative all’organizzazione dei servizi di medicina scolastica, secondo le disposizioni generali del presente regolamento; determina inoltre il numero dei medici scolastici occorrenti per il servizio generico e specialistico e del personale sanitario ausiliario, anche in relazione alle scuole speciali e alle classi differenziali e ne stabilisce, a norma degli articoli seguenti, la posizione giuridica e il trattamento economico.

 

Le disposizioni aggiuntive ai regolamenti predetti dovranno essere emanate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

In casi di inadempienza, su richiesta del medico provinciale, sarà provveduto a norma delle vigenti disposizioni stabilite dalla legge comunale e provinciale.

 

 

 

     Art. 11.

 

Nei comuni o consorzi con popolazione superiore a 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia e relativi consorzi e negli altri comuni o consorzi che non intendono avvalersi della facoltà concessa dal secondo comma dell’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, saranno di norma adibiti al servizio medico scolastico, almeno un medico scolastico generico per ogni 2000 alunni o frazione superiore a 1000 e almeno una unità di personale sanitario ausiliario per ogni 1000 alunni o frazione superiore a 500, anche in relazione alla dislocazione territoriale della scuola.

 

I comuni, i consorzi di comuni, o in via sostitutiva o integrativa, le province provvedono ad assicurare il fabbisogno di personale medico generico e specialistico:

 

1) mediante l’istituzione di posti di organico per le rispettive categorie o specializzazioni;

 

2) mediante il conferimento di incarichi a medici liberi professionisti, che non comportino rapporto di pubblico impiego;

 

3) mediante la stipulazione di apposite convenzioni con enti ed istituti pubblici che svolgono attività di carattere sanitario, sempre che tali convenzioni rientrino nei rispettivi fini istituzionali. Nelle convenzioni saranno precisati gli obblighi, le modalità e le condizioni per il regolare svolgimento del servizio.

 

Nelle stesse forme previste dal precedente comma si provvede nei riguardi del personale sanitario ausiliario.

 

 

 

     Art. 12.

 

Gli incarichi nei servizi di medicina scolastica generica dovranno essere conferiti mediante pubblico concorso per titoli a medici in possesso di uno o più titoli fra quelli sotto indicati in ordine di preferenza:

 

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

 

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

 

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l’infanzia;

 

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria od in cliniche universitarie;

 

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

 

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

 

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g);

 

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d);

 

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

Per gli incarichi nei servizi di medicina scolastica specialistica, i servizi prestati ed i titoli devono intendersi riferiti alle singole specializzazioni.

 

 

 

     Art. 13.

 

L’assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale medico di ruolo dei servizi di medicina scolastica generica e specializzata svolti dai comuni, dai consorzi e dalle province, salvo quanto disposto dal presente regolamento, sono disciplinati dalle norme delle leggi e dei relativi regolamenti concernenti il personale medico degli uffici sanitari comunali e consorziali o quello assunto dalle province per i servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, istituiti stabilmente nelle province.

 

Si applicano altresì ai medici scolastici generici e specialisti di ruolo le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsto per i medici di ruolo degli uffici sanitari comunali e consorziali o assunti stabilmente dalle province, contenute nei regolamenti degli enti locali indicati nel comma precedente, salvo le norme che per speciali esigenze saranno emanate dagli enti medesimi per i servizi specialistici.

 

 

 

     Art. 14.

 

Nei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo sono da prendere in considerazione, secondo l’ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

 

a) servizio di ruolo prestato in qualità di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico dipendente dal Ministero della sanità;

 

b) servizio di ruolo in qualità di direttore, aiuto od assistente presso istituti di igiene o di pediatria o di puericultura;

 

c) servizio di ruolo prestato quale medico addetto ai servizi sanitari delle regioni, delle province e dei comuni o gestiti da istituzioni ed enti pubblici che espletano istituzionalmente e specificamente assistenza sanitaria per l’infanzia;

 

d) servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

 

e) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

f) specializzazione in medicina scolastica, igiene, pediatria, puericultura;

 

g) servizio di medico condotto di ruolo o servizio non di ruolo di medico scolastico;

 

h) servizio non di ruolo nei posti indicati nelle lettere a), b), c), d), g);

 

i) idoneità conseguita in precedenti concorsi per i posti di cui alle lettere a), b), c), d);

 

l) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

m) altri incarichi o servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

n) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

o) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

 

 

     Art. 15.

 

Al concorso pubblico per il posto di medico scolastico specialista di ruolo possono partecipare coloro che oltre a possedere i requisiti richiesti per l’assunzione di personale medico scolastico generico, siano provvisti del titolo di libera docenza, o di specializzazione, o di servizio continuativo ininterrotto della durata di almeno due anni prestato in cliniche universitarie o in reparti specialistici di ospedali o presso altri enti assistenziali, inerente al posto messo a concorso.

 

 

 

     Art. 16.

 

Nei concorsi di medico scolastico specialista di ruolo sono da prendere in esame, secondo l’ordine di preferenza sottoindicato, i seguenti titoli:

 

a) servizio di medico scolastico specialista di ruolo concernente la specialità relativa al posto messo a concorso;

 

b) servizio di ruolo prestato in ospedali e cliniche universitarie in reparti della specialità relativa al posto messo a concorso;

 

c) docenza nella specialità del posto messo a concorso;

 

d) servizio di ruolo di medico scolastico generico o di ufficiale sanitario o di medico addetto agli uffici o servizi sanitari degli enti territoriali, o in posti dei ruoli dei medici della sanità pubblica, o servizio non di ruolo di medico scolastico specialista della specialità del posto messo a concorso;

 

e) specializzazione nella branca relativa al posto messo a concorso;

 

f) servizio di ruolo di medico condotto e servizio di ruolo prestato in ospedali di 1ª, 2ª e 3ª categoria o in cliniche universitarie;

 

g) docenza in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

h) specializzazione in igiene, in medicina e igiene scolastica, in pediatria, in puericultura;

 

i) specializzazione in branche di malattie sociali;

 

l) altri incarichi e servizi professionali compreso l’insegnamento scolastico;

 

m) titoli di studio vari conseguiti posteriormente alla laurea;

 

n) pubblicazioni e altri lavori scientifici.

 

 

 

     Art. 17.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo dei comuni o dei consorzi o delle province, nominate dalle rispettive amministrazioni, hanno la stessa composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico addetto rispettivamente agli uffici sanitari dei comuni o ai servizi di assistenza, vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente nella provincia, salve la sostituzione del professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica medica o patologia medica con un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di clinica pediatrica o di puericultura.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per i comuni e i consorzi di comuni sono composte come segue:

 

a) dal sindaco o dal presidente del Consorzio che la presiede;

 

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, uno dei quali di igiene e l’altro della specialità inerente ai posti messi a concorso, scelti dal consiglio comunale;

 

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale;

 

d) dall’ufficiale sanitario, capo dell’ufficio sanitario comunale.

 

Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo per la provincia sono composte come segue:

 

a) dal presidente della giunta provinciale o da un suo delegato che la presiede;

 

b) da due professori universitari di ruolo o fuori ruolo, scelti dall’amministrazione provinciale, dei quali uno di igiene e uno della specialità inerente ai posti messi a concorso;

 

c) da un funzionario medico appartenente ai ruoli del Ministero della sanità designato dal medico provinciale;

 

d) da un medico dipendente provinciale, scelto dalla amministrazione provinciale.

 

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità o dell’ente che bandisce il concorso esercita le funzioni di segretario.

 

 

 

     Art. 18.

 

Per i concorsi a posti di medico scolastico generico di ruolo l’esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una orale e versate sulle seguenti materie:

 

1) Prova pratica:

 

esame clinico pediatrico di un infermo.

 

2) Prove scritte:

 

a) etiologia; epidemiologia; diagnosi e profilassi delle malattie infettive, di quelle parassitarie e di quelle di origine alimentare; accertamenti di medicina preventiva; patologia infantile; fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico; elementi di diagnostica delle malattie e anomalie degli organi di senso e dell’apparato dentario;

 

b) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro.

 

3) Prova orale:

 

a) nozioni di clinica e patologia pediatrica;

 

b) le materie delle prove scritte;

 

c) ginnastica correttiva; educazione fisica e sport; assistenza parascolastica; educazione sanitaria;

 

d) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all’igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola d’obbligo ed all’assistenza scolastica;

 

e) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

 

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

 

     Art. 19.

 

Per i concorsi a posti di medico scolastico specialista di ruolo l’esame consiste in una prova pratica, due prove scritte e una prova orale e verte sulle seguenti materie:

 

1) Prova pratica:

 

esame clinico di un infermo con speciale riguardo alle malattie o anomalie attinenti la specialità del posto messo a concorso.

 

2) Prove scritte:

 

a) igiene generale e igiene speciale della scuola e dello scolaro;

 

b) prevenzione delle malattie sociali con particolare riguardo alla specialità del posto messo a concorso;

 

3) Prova orale:

 

a) le materie delle prove scritte;

 

b) nozioni di clinica e patologia della specialità del posto messo a concorso;

 

c) legislazione sanitaria italiana con particolare riguardo a quella relativa ai servizi di medicina scolastica; conoscenza dei programmi didattici per la parte attinente all’igiene; elementi di legislazione scolastica, con particolare riguardo alla scuola dell’obbligo ed all’assistenza scolastica;

 

d) nozioni di statistica demografica e in particolare di statistica sanitaria.

 

I programmi particolareggiati per le singole prove sono stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il parere del Ministro per la pubblica istruzione.

 

 

 

     Art. 20.

 

Il personale sanitario ausiliario da adibire al servizio medico scolastico deve essere in possesso dei rispettivi diplomi specifici, disciplinati dalla legge 19 luglio 1940, n. 1098.

 

Le norme dei pubblici concorsi per l’assunzione in posti di ruolo di tale personale sono contenute nei regolamenti dei singoli enti.

 

Nei casi di intervento integrativo o sostitutivo delle province, le rispettive amministrazioni integrano il regolamento sanitario in analogia a quanto stabilito negli articoli precedenti e nei precedenti commi.

 

 

 

     Art. 21.

 

L’ufficiale sanitario secondo le istruzioni e disposizioni impartite dal medico provinciale, d’intesa col provveditore agli studi, stabilisce con il capo della scuola o dell’istituto le modalità di svolgimento e gli orari dei servizi sanitari generici e specialistici, in modo che le lezioni non subiscano intralcio e risulti bene armonizzata l’attività sanitaria con quella scolastica.

 

 

 

     Art. 22.

 

Per la tutela della salute dell’igiene nelle scuole o negli istituti di educazione e di istruzione il medico scolastico provvede a:

 

sottoporre a visita medica preliminare all’inizio dell’anno scolastico, tutti i soggetti, allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;

 

selezionare gli alunni che abbisognino di più approfonditi accertamenti;

 

visitare accuratamente almeno una volta nel corso dell’anno gli alunni frequentanti, allo scopo di controllarne lo sviluppo psico-fisico;

 

eseguire visite straordinarie o periodiche ai soggetti che richiedono speciale osservazione ed a quelli che lasciano la scuola definitivamente o che passano ad altre scuole ed istituti;

 

avviare a visita specialistica presso idonee istituzioni i soggetti che hanno bisogno di particolari accertamenti al fine di proporne l’eventuale assegnazione alle scuole speciali, alle classi differenziali o a centri e istituzioni particolari di cura e di rieducazione. [1]

 

E’ altresì compito del medico scolastico, nell’ambito delle sue attribuzioni, di collaborare con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri medico-psico-pedagogici, al fine sia di ottenere il miglior rendimento scolastico degli alunni, sia di evitare loro o limitare le cause di affaticamento mentale.

 

La stessa collaborazione sarà posta in atto per promuovere o coordinare le iniziative più idonee per lo svolgimento di ogni attività di educazione sanitaria, secondo i programmi e le istruzioni della superiore autorità sanitaria.

 

 

 

     Art. 23.

 

In ordine alla vigilanza igienica il medico scolastico, coadiuvato dall’assistente sanitaria, controlla che siano mantenuti in ordine e in efficienza i locali, gli arredamenti, le attrezzature e gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e di ventilazione.

 

Vigila sulla pulizia personale degli alunni, in stretta collaborazione con il corpo insegnante, si accerta che sia fatto uso conveniente e assiduo delle docce ed esercita la vigilanza sulle condizioni di pulizia dei servizi igienici.

 

Svolge altresì opera assidua di sorveglianza sui locali di cucina e annessi e sulle suppellettili, sulle provviste di generi alimentari, sul rispetto delle tabelle dietetiche, sulla confezione e distribuzione della refezione scolastica, nonchè sui requisiti igienici di qualsiasi cibo o bevanda distribuiti, sotto qualunque forma, nelle scuole o negli istituti.

 

Quando le condizioni degli edifici o dei locali adibiti a sede di scuola o di istituti educativi, o lo stato dei servizi igienici, o delle attrezzature, o degli impianti suddetti si presentino con strutture e caratteri contrastanti con quelli prescritti dalle norme sulla edilizia scolastica o siano, oltreché disadatti, antigienici e di nocumento per gli alunni frequentanti, il medico scolastico ne rende edotto l’ufficiale sanitario che è tenuto a darne immediata comunicazione al direttore della scuola o al capo dell’istituto, al sindaco, al medico provinciale e al provveditore agli studi.

 

Per le esigenze di ordinaria manutenzione dei locali, impianti e servizi, l’ufficiale sanitario rende edotta l’autorità comunale o provinciale.

 

 

 

     Art. 24.

 

Per quanto concerne i rapporti con il personale insegnante ed i familiari degli alunni, i medici scolastici devono:

 

concordare con il personale direttivo della scuola i giorni e l’ora del ricevimento dei familiari degli alunni;

 

prendere contatti, tramite la direzione della scuola o dell’istituto e, ove occorra, anche direttamente, con i familiari degli alunni, per chiedere o riferire notizie relative alla salute degli stessi;

 

tenere costantemente informato il personale direttivo della scuola, di ogni evenienza di carattere igienico sanitario, fornendo pareri su qualunque quesito che comunque interessi l’igiene scolastica e la salute somato-psichica dello scolaro.

 

Ad analogo compito informativo è tenuto il personale direttivo della scuola nei confronti del medico scolastico.

 

 

 

     Art. 25.

 

I medici scolastici hanno il compito di:

 

curare la compilazione dei dati statistici;

 

inviare mensilmente all’ufficiale sanitario una relazione sull’azione svolta comprensiva di:

 

a) notizie statistiche concernenti il genere e il numero delle visite effettuate e gli accertamenti specialistici e di laboratorio; i colloqui ed i rapporti con i familiari degli alunni;

 

b) classificazione degli esiti;

 

c) rilievi epidemiologici;

 

d) eventuali interventi di profilassi immunitaria o chemioantibiotica;

 

e) prestazioni di pronto soccorso;

 

f) attività di educazione sanitaria;

 

g) proposte ritenute opportune ai fini di un miglioramento dell’azione di medicina scolastica;

 

h) riepilogo del registro dei materiali di consumo con il carico e lo scarico del mese.

 

Analogo adempimento sarà assolto dai direttori sanitari degli istituti pediatrici di ricovero e di cura, responsabili dei servizi di medicina scolastica.

 

 

 

     Art. 26.

 

L’ufficiale sanitario in una propria relazione da inviare al medico provinciale e al provveditore agli studi alla fine di ciascun trimestre scolastico, riepilogherà le relazioni dei medici scolastici, formulando eventuali proposte e prospettando le iniziative necessarie per il potenziamento e il miglioramento dei servizi.

 

 

 

     Art. 27.

 

Il personale ausiliario coadiuva i medici scolastici secondo le specifiche competenze e provvede in particolare a:

 

predisporre l’occorrente per le visite mediche;

 

assistere i medici durante la visita ed eseguire le indagini e le eventuali prescrizioni profilattiche da essi disposte;

 

compilare e aggiornare le cartelle sanitarie scolastiche;

 

segnalare gli inconvenienti igienici ovunque si manifestino nell’ambito scolastico;

 

collaborare al mantenimento dei contatti con il personale insegnante, con le famiglie e con l’ufficio d’igiene;

 

coadiuvare nell’attività di educazione sanitaria svolta dai medici e dal corpo insegnante.

 

 

 

     Art. 28.

 

Il servizio di medicina scolastica può essere svolto anche nei periodi di chiusura delle scuole durante l’anno scolastico attraverso l’attività ambulatoriale e le prestazioni di istituto, in favore della popolazione scolastica iscritta.

 

Nel periodo di vacanza estiva i servizi sanitari scolastici funzionano all’occorrenza per le attività connesse con l’invio dei fanciulli alle colonie climatiche ovvero per l’assistenza nelle colonie esistenti nell’ambito del territorio comunale.

 

 

 

Titolo IV

 

 

 

ASSISTENZA MEDICO-SCOLASTICA NELLE SCUOLE SPECIALI, CLASSI DIFFERENZIALI, ISTITUTI MEDICO-PSICO-PEDAGOGICI, EDUCATIVI E ASSISTENZIALI.

 

 

 

     Art. 29.

 

Ai sensi dell’art. 11, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, il servizio medico scolastico si estende, sotto la vigilanza dell’ufficiale sanitario, agli istituti scolastici pubblici e privati per ciechi, sordomuti, minorati psichici, affetti da malattie specifiche dell’apparato respiratorio, da malattie dell’apparato cardiovascolare, nonchè ad ogni altra scuola od istituto speciale.

 

 

 

     Art. 30.

 

I soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento ed assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali.

 

Nell’eventualità che l’alunno presenti più di una alterazione, si terrà conto, per l’assegnazione alla scuola speciale, della minorazione che consente maggiori possibilità di trattamento.

 

I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali.

 

 

 

     Art. 31.

 

Gli insegnanti degli istituti prescolastici, delle scuole elementari, della scuola media e degli altri istituti di educazione ed istruzione, anche su segnalazione delle famiglie, riferiscono al direttore della scuola o al capo dell’istituto i fatti e le osservazioni concernenti gli alunni che presentano le atipie indicate negli articoli precedenti.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto ne informa il medico scolastico, il quale, se del caso, sottopone i soggetti ritenuti irregolari alle indagini opportune ed all’eventuale ulteriore periodo di osservazione, per la valutazione, sotto il profilo medico, della necessità di indirizzare i soggetti stessi alle scuole speciali o alle classi differenziali.

 

All’uopo il medico scolastico si avvale della collaborazione dei centri medico-psico-pedagogici, di istituti specializzati e dei medici specialisti.

 

In base all’esito degli accertamenti, l’autorità scolastica competente, presi gli opportuni contatti con le famiglie interessate, procede all’assegnazione dei soggetti alle scuole speciali o alle classi differenziali.

 

Contro il provvedimento dell’autorità scolastica di cui al comma precedente, è ammesso il ricorso da parte della persona che esercita sull’alunno la patria potestà o la tutela o dal direttore dell’istituto di assistenza cui il medesimo è affidato, al medico provinciale, al quale deve essere trasmessa per competenza tutta la documentazione relativa alle indagini eseguite.

 

E’ facoltà del medico provinciale, ai fini del giudizio, di far sottoporre l’alunno a visita medica da parte di un’apposita commissione provinciale dallo stesso nominata.

 

 

 

     Art. 32.

 

La commissione prevista nell’ultimo comma dell’articolo precedente è composta da uno specialista in neuropsichiatria infantile, da un pediatra, da uno specialista della branca medica nella quale è compresa la irregolarità, da un insegnante specializzato in ortofrenia, nonchè dal medico scolastico coadiutore del medico provinciale, incaricato ai sensi dell’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, ove sia stato nominato, ovvero da un funzionario medico addetto all’ufficio del medico provinciale. Questo ultimo componente che funge altresì da segretario della commissione prevista nel precedente articolo, fornisce alla medesima una relazione particolareggiata delle osservazioni riguardanti i singoli casi.

 

In base al giudizio della commissione il medico provinciale adotta il provvedimento definitivo.

 

Per la scuola media di primo grado, restano ferme, per quanto riguarda le classi differenziali, le norme dell’art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e del relativo regolamento di esecuzione.

 

 

 

     Art. 33.

 

Per ogni alunno assegnato alle scuole speciali, e alle classi differenziali il medico scolastico predispone un fascicolo nel quale sono raccolte le schede con i risultati delle indagini mediche specialistiche, psicologiche, ambientali e con le osservazioni degli insegnanti, unendo altresì, quando intervenuto, il giudizio della commissione di cui all’articolo precedente.

 

I fascicoli seguono gli alunni interessati e sono perciò trasmessi dal medico scolastico con l’indicazione “atti riservati” al capo della scuola o dell’istituto che li accoglie.

 

 

 

     Art. 34.

 

Il trattamento medico specialistico e didattico assume forme diverse a seconda che riguardi l’assistenza medica specializzata o l’assistenza con interventi psico-pedagogici specializzati (didattica differenziale o graduata, psico-terapia di vario tipo o livello, metodi educativi speciali) o l’assistenza sociale volta a ridurre le carenze della famiglia e dell’ambiente in genere.

 

I trattamenti di pertinenza della medicina scolastica sono i seguenti:

 

terapie mediche generali e specifiche;

 

psico-terapia ambulatoriale svolta da centri di medicina psico-pedagogica;

 

trattamenti sociali svolti da assistenti sociali specializzati operanti in seno ai centri di medicina psico-pedagogica;

 

trattamenti in esternato presso le scuole speciali o le classi differenziali;

 

trattamenti in internato presso apposite istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti educativo-assistenziali specializzati;

 

ricoveri presso istituti minorili di assistenza psichiatrica o cliniche neuro-psichiatriche.

 

 

 

     Art. 35.

 

Quando sono richieste terapie non realizzabili nella sede scolastica, il medico scolastico ne informa l’ufficiale sanitario e il direttore della scuola o il capo dell’istituto per le istruzioni che gli stessi, di concerto, ritengono di impartire.

 

In base a tali istruzioni il medico scolastico indica ai genitori o a chi esercita la patria potestà, l’istituzione specializzata ove l’alunno potrà essere inviato per ricevere cure appropriate.

 

Quando si rendano necessari trattamenti in internato presso istituzioni medico-psico-pedagogiche o presso istituti di assistenza psichiatrica, il medico scolastico rilascerà ai genitori o a chi per essi la documentazione per la richiesta da rivolgere agli enti interessati ai ricoveri.

 

 

 

     Art. 36.

 

In base ai dati dei medici provinciali, di cui al successivo art. 56, il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con quello del lavoro e della previdenza sociale, provvede periodicamente alla edizione di un elenco generale delle istituzioni sanitarie-didattiche secondo la specialità e la dislocazione, in modo che le relative indicazioni possano essere tenute presenti dalle autorità sanitarie e scolastiche.

 

Gli stessi dicasteri di concerto con quello del tesoro predispongono i provvedimenti di coordinamento e di disciplina dell’azione delle istituzioni e dei servizi di assistenza sanitaria scolastica riabilitativa o addestrativa anche per quanto attiene alla preparazione teorico-pratica degli insegnanti destinati alle scuole speciali ed alle classi differenziali; predispongono altresì i provvedimenti per l’organizzazione di nuove istituzioni e di nuovi servizi.

 

Sui provvedimenti concretati si pronuncia la commissione consultiva istituita dal regio decreto 24 maggio 1925, n. 958, modificato dall’art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, per l’igiene e l’assistenza scolastica e per la igiene pedagogica.

 

 

 

     Art. 37.

 

La commissione consultiva di cui all’articolo precedente si riunisce almeno due volte l’anno, in aprile e in settembre.

 

Oltre che su quanto previsto nel precedente articolo, la commissione consultiva è sentita in merito all’impostazione dei programmi scolastici dal punto di vista dell’igiene mentale ed ai periodi di riposo.

 

I segretari preparano i lavori della commissione, verbalizzano le decisioni e ne curano la trasmissione ai Ministeri interessati.

 

 

 

     Art. 38.

 

I Ministri per la pubblica istruzione e per la sanità provvedono d’intesa a svolgere, attraverso funzionari ispettivi dei due Ministeri, un’azione combinata di controllo e di accertamento sulla congrua utilizzazione delle scuole speciali e delle classi differenziali e del relativo personale specializzato.

 

 

 

Titolo V

 

 

 

DIFESA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE

 

 

 

     Art. 39.

 

Il medico scolastico, nel quadro dei compiti di educazione sanitaria, d’intesa con il direttore della scuola o il capo dell’istituto, aggiorna il personale insegnante sui caratteri e sui sintomi principali delle più comuni malattie infettive e diffusive.

 

Sono considerate malattie infettive agli effetti del presente regolamento:

 

a) le malattie elencate nel decreto ministeriale 23 aprile 1940 e nei decreti successivi;

 

b) ogni malattia infettiva che con apposito decreto il Ministero della sanità sottopone alla misura prescritta per le malattie infettive indicate nella lettera a).

 

Agli effetti dell’applicazione delle norme di cui al presente articolo, allo stato di malattia è assimilato lo stato di portatore di agenti patogeni.

 

 

 

     Art. 40.

 

Il medico scolastico denuncia i casi di malattia infettiva che si verificano sia fra gli alunni che fra il personale della scuola e trasmette all’ufficiale sanitario tutte le notizie e le indicazioni che può raccogliere nell’ambito di essa intorno alla persona colpita, ai familiari e a quelle persone che possono costituire mezzo di diffusione della malattia.

 

L’insegnante che rilevi negli alunni segni sospetti di malattia infettiva deve avvertire immediatamente il medico scolastico, o, in sua assenza, il direttore della scuola o il capo dell’istituto.

 

Questi ultimi provvedono all’allontanamento dell’alunno con le cautele necessarie, dandone comunicazione all’ufficiale sanitario.

 

 

 

     Art. 41.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto deve informare sollecitamente il medico scolastico o l’ufficiale sanitario di qualunque situazione anormale eventualmente rilevata nella scuola, che a suo giudizio sia riferibile alla diffusione di una malattia infettiva.

 

Il direttore della scuola o il capo dell’istituto curerà anche di comunicare al medico scolastico o all’ufficiale sanitario i casi, di cui sia venuto a conoscenza, di alunni o del personale scolastico che convivono o che siano stati in contatto con infermi di malattie infettive.

 

Gli insegnanti che nelle rispettive classi avvertono le circostanze indicate nei due commi precedenti, hanno obbligo di riferire immediatamente al direttore della scuola o al capo dell’istituto.

 

Quando condizioni epidemiologiche particolari lo consigliano il medico scolastico richiede al direttore della scuola o al capo dell’istituto, i nomi e gli indirizzi degli alunni e del personale scolastico che risultano assenti, al fine di provvedere alle indagini opportune, anche a mezzo di visite domiciliari da parte dell’assistenza sanitaria. Dei risultati della inchiesta, il medico scolastico dà pronta comunicazione per i provvedimenti del caso, all’ufficiale sanitario e al direttore della scuola o al capo dell’istituto.

 

 

 

     Art. 42.

 

Le persone che il medico scolastico ritiene sospette o riconosce affette da malattia infettiva sono allontanate dalla scuola e mantenute lontane fino a quando dura il periodo del contagio.

 

Il medico scolastico comunica il provvedimento di allontanamento al direttore della scuola o al capo dell’istituto che deve disporre per la pronta esecuzione.

 

Con le stesse modalità sono allontanate le persone che risultino conviventi o che siano a contatto con infermi di malattia contagiosa, quando la natura di essa e le circostanze rilevate fanno fondatamente presumere che le persone stesse costituiscano un mezzo di diffusione delle malattie.

 

Nell’adottare il provvedimento di allontanamento il medico scolastico tiene presenti l’età dei soggetti, le mansioni a cui sono adibiti, lo stato di immunità naturale o artificiale, nonchè la possibilità di protezione a mezzo di profilassi chemio-antibiotica.

 

Analoghe misure di profilassi sono disposte direttamente dall’ufficiale sanitario per i casi per i quali gli riceve diretta denuncia.

 

L’alunno che sia rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante circa la natura della malattia e l’idoneità alla frequenza.

 

 

 

     Art. 43.

 

Gli alunni o il personale della scuola colpiti da malattie infettive e coloro che sono stati allontanati perché hanno avuto contatto o sono conviventi con infermi di malattia infettiva, vi sono riammessi solo dietro autorizzazione dell’ufficiale sanitario, o, per sua delega, del medico scolastico, dopo l’accertamento che sia cessato ogni pericolo di contagio.

 

Devono essere osservate le disposizioni in materia di periodi e misure contumaciali emanate dal Ministero della sanità.

 

 

 

     Art. 44.

 

Quando nelle scuole di un comune sia rilevante il numero degli alunni colpiti da malattia infettiva a decorso prolungato, l’autorità sanitaria deve rappresentare la situazione all’autorità scolastica riferendo sulla possibilità di istituire classi speciali e stabilendone le modalità e le condizioni.

 

 

 

     Art. 45.

 

Nell’evenienza di malattie infettive e diffusive, l’ufficiale sanitario, o per sua delega il medico scolastico, dispone se, e con quali sistemi, si debba procedere alla disinfezione e alla disinfestazione degli ambienti scolastici, prendendo nel caso gli opportuni accordi con il direttore della scuola o con il capo di istituto.

 

L’ufficiale sanitario, in conformità alle disposizioni generali concernenti le malattie infettive, determinerà le misure profilattiche e i trattamenti immunizzanti da praticare alle persone.

 

Delle vaccinazioni praticate il medico scolastico deve dare comunicazione all’ufficio sanitario comunale per le necessarie annotazioni.

 

 

 

     Art. 46.

 

Quando entro breve tempo il medico scolastico accerta ripetuti casi di malattia infettiva tra le persone che frequentano la scuola, deve rendere più intensa la vigilanza sanitaria e deve informare giornalmente l’ufficiale sanitario dell’andamento della malattia.

 

Se nonostante l’aumentata vigilanza e le misure prese, i casi di infezione continuano, il sindaco, su conforme richiesta dell’ufficiale sanitario e di intesa con il direttore della scuola o con il capo di istituto per l’attuazione, dispone con propria ordinanza la chiusura della classe o della scuola, per il periodo necessario dando immediata comunicazione del provvedimento al medico provinciale e al provveditore agli studi.

 

L’ufficiale sanitario adotta le misure di risanamento e di disinfezione da eseguire mentre la classe o la scuola è chiusa.

 

Dispone, altresì, a mezzo del medico scolastico, per il controllo sanitario degli alunni ed eventualmente del personale all’atto della riapertura.

 

 

 

     Art. 47. [2]

 

I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell’interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall’indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione.

 

Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell’istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell’alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.

 

E’ fatta salva l’eventuale adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

 

 

     Art. 48.

 

Le famiglie di insegnanti, custodi, inservienti e ogni altra persona autorizzata a dimorare nel fabbricato che ospita la scuola, sono sottoposte alle misure sanitarie previste nel presente titolo.

 

Quando si constati fra tali persone un caso di malattia infettiva trasmissibile, il medico scolastico indicherà le disposizioni necessarie ad impedire la diffusione della malattia nella scuola e, ove ne sia il caso, proporrà l’allontanamento temporaneo delle persone dimoranti.

 

 

 

     Art. 49. [3]

 

 

 

     Art. 50.

 

Il personale a qualsiasi titolo facente parte delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione e nei confronti del quale siano stati adottati provvedimenti di allontanamento per misure di profilassi, ha facoltà di ricorrere al medico provinciale, il quale provvede a far emettere un giudizio da parte di un collegio medico, che egli appositamente costituisce e presiede.

 

L’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia e può esibire qualsiasi prova e documentazione che giudichi utile.

 

L’esito favorevole del giudizio, dichiarato dal collegio e vistato dall’ufficiale sanitario, consente il rientro nella scuola.

 

 

 

Titolo VI

 

 

 

NORME PARTICOLARI PER IL SERVIZIO DI MEDICINA SCOLASTICA NELLE ISTITUZIONI PRESCOLASTICHE E NELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIE.

 

 

 

     Art. 51.

 

Tutte le istituzioni pubbliche e private a carattere educativo prescolastico che accolgono per qualsiasi prestazione bambini dai tre ai sei anni di età, sono sottoposte alla vigilanza sanitaria dell’ufficiale sanitario comunale, che la esercita direttamente o attraverso il servizio di medicina scolastica.

 

Nel caso in cui per le suddette istituzioni sia assicurato il controllo e l’assistenza sanitaria dell’opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia, il personale medico dipendente svolge la propria attività in accordo con le direttive generali dell’ufficiale sanitario per la parte di competenza.

 

 

 

     Art. 52.

 

Il controllo medico negli istituti a carattere educativo prescolastico deve fondarsi sui princìpi fondamentali della puericultura e deve comprendere in particolare:

 

la valutazione dello sviluppo somatico e psichico;

 

la valutazione di carenze legate allo stato di nutrizione;

 

l’accertamento di eventuali anomalie congenite e di difetti sensoriali.

 

I risultati delle indagini, i giudizi e gli eventuali provvedimenti adottati sono annotati nella cartella sanitaria individuale.

 

Le anomalie, le minorazioni, i difetti o disturbi, in relazione alle loro caratteristiche ed entità, sono valutati per l’assegnazione ad istituzioni speciali.

 

 

 

     Art. 53.

 

La vigilanza sanitaria sull’attività ginnico-sportiva degli alunni iscritti agli istituti di istruzione secondaria spetta ai medici scolastici che, d’intesa con gli insegnanti di educazione fisica, determinano l’idoneità dei soggetti anche in ordine alla possibilità di preparazione per gare sportive.

 

Quando tali soggetti sono selezionati per intraprendere attività agonistiche, devono essere sottoposti al controllo dei centri medico-sportivi dipendenti dalla federazione medico-sportiva italiana.

 

E’ compito altresì dei medici scolastici di provvedere, su richiesta del capo dell’istituto, agli accertamenti sanitari ai fini dell’esonero permanente o temporaneo, totale o parziale, degli alunni che non presentano l’idoneità a frequentare il corso di educazione fisica.

 

I medici scolastici sono tenuti a dare la loro collaborazione per la selezione e l’assistenza degli alunni per i quali sussista l’indicazione a frequentare corsi di ginnastica correttiva.

 

 

 

Titolo VII

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

 

     Art. 54.

 

L’ufficiale sanitario elabora ed entro il 30 giugno di ogni anno invia all’ufficio del medico provinciale i dati relativi al servizio medico scolastico svolto nell’ambito del rispettivo territorio.

 

I dati debbono riflettere:

 

1) il numero dei medici e del personale sanitario ausiliario addetti al servizio di medicina scolastica;

 

2) il numero delle istituzioni prescolastiche pubbliche e private con il numero delle rispettive sezioni e dei bambini frequentanti;

 

3) il numero delle scuole d’obbligo pubbliche e private con il numero totale delle classi e degli alunni frequentanti;

 

4) notizie sulle classi differenziali, sulle scuole speciali, sugli istituti e centri di trattamento secondo quanto indicato all’articolo seguente;

 

5) notizie sugli interventi di medicina preventiva nelle scuole secondarie superiori con riguardo anche all’attività ginnico-sportiva;

 

6) notizie sull’attività di educazione sanitaria;

 

7) proposte per il completamento e il miglioramento del servizio di medicina scolastica.

 

I dati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6) e 7) debbono essere comunicati anche al provveditore agli studi.

 

 

 

     Art. 55.

 

Le notizie di cui all’art. 54, n. 4), riguardano:

 

a) il numero delle classi differenziali che hanno funzionato nell’anno scolastico;

 

b) il numero delle scuole speciali, distinte secondo i tipi, che hanno svolto attività nello stesso periodo;

 

c) il numero dei centri operanti per ciascuno dei trattamenti indicati nel secondo comma dell’art. 34;

 

d) il numero degli alunni accolti nelle classi differenziali secondo le distinzioni di cui all’art. 30;

 

e) il numero degli alunni accolti nelle scuole speciali distinte secondo i tipi;

 

f) il numero degli alunni avviati a ciascun centro di trattamento;

 

g) il numero dei medici specialisti, di altro personale qualificato e del relativo personale ausiliario assegnati in servizio alle classi differenziali, alle scuole speciali ed ai centri di trattamento;

 

h) i rilievi e le notizie concernenti l’organizzazione e l’efficienza dei servizi;

 

i) il numero degli alunni che non hanno potuto ricevere assistenza sanitario-scolastica specifica per mancanza di centri e scuole speciali nel comune o nella provincia;

 

l) le proposte per il miglioramento ed il completamento delle istituzioni esistenti e per l’eventuale apertura di altre ritenute necessarie.

 

 

 

     Art. 56.

 

Il medico provinciale elabora ed entro il 31 luglio invia al Ministero della sanità e al Ministero della pubblica istruzione i dati concernenti il servizio di medicina scolastica relativi alla rispettiva provincia.

 

 

 

     Art. 57.

 

Per favorire l’impianto e l’iniziale avviamento dei servizi medico-scolastici il Ministero della sanità ha facoltà di concedere contributi finanziari ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti ed ai consorzi dei comuni.

 

Il contributo è deciso dal Ministero della sanità su domanda documentata che gli enti interessati devono inoltrare per tramite dell’ufficio del medico provinciale.

 

Nella domanda in duplice copia e in carta legale devono essere esposte le ragioni per le quali l’ente non può far fronte con i propri mezzi alla realizzazione del servizio e deve essere indicato l’ammontare della spesa prevista e la misura del contributo richiesto.

 

 

 

     Art. 58.

 

I contributi di cui al precedente articolo possono essere accordati:

 

a) per l’acquisto di apparecchi e di attrezzature inerenti all’espletamento del servizio;

 

b) per la esecuzione di lavori di adattamento e riparazioni di locali da adibirsi al servizio;

 

c) per i materiali di consumo e per altri oneri che l’ente richiedente assume durante la fase di avviamento del servizio.

 

L’erogazione dei contributi è condizionata alla presentazione oltre che della domanda dei seguenti altri documenti in duplice copia:

 

1) deliberazione superiormente approvata con la quale l’amministrazione istituisce il servizio, approva il relativo piano tecnico finanziario e designa la ditta prescelta per la fornitura per l’esecuzione dei lavori.

 

Nella deliberazione sarà indicato il rappresentante dell’ente autorizzato a inoltrare al Ministero della sanità la domanda del contributo e sarà illustrata convenientemente ogni parte del deliberato;

 

2) dettagliata descrizione dell’attrezzatura occorrente e dei lavori da eseguire per la sistemazione dei locali necessari al servizio con esposizione analitica delle corrispondenti spese;

 

3) preventivi di spesa delle attrezzature, rilasciati dalle ditte prescelte e vistati per la congruità dei prezzi, dal competente ufficio tecnico erariale;

 

4) computo metrico estimativo dei lavori necessari per rendere idonei i locali, vistato dal competente ufficio del genio civile;

 

5) dichiarazione del capo dell’amministrazione, vistata dal prefetto, che l’ente per gli stessi materiali o, rispettivamente per i medesimi lavori, non ha ricevuto o richiesto altri contributi;

 

6) relazione del medico provinciale e giudizio di merito sulla iniziativa dell’ente e sulla opportunità di concedere all’ente un contributo finanziario nella misura richiesta.

 

 

 

     Art. 59.

 

Il Ministero della sanità esaminata la documentazione di cui al precedente articolo decide sull’accoglimento della domanda, sulla misura del contributo e sulle eventuali altre condizioni a garanzia dell’ordinato impiego delle somme.

 

In caso di decisione favorevole, eroga i contributi con un unico provvedimento.

 

 

 

     Art. 60.

 

Sono abrogate le norme del regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1981, in quanto incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.

 


 

[1]  Comma così modificato dall’art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 93.

 

[2]  Articolo così sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 26 gennaio 1999, n. 355.

 

[3]  Articolo abrogato dall’art. 93 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 del medesimo art. 93.

 

 

Legge 2 marzo 1963, n. 262

Legge 2 marzo 1963, n. 262

(in GU 23 marzo 1963, n. 79)

Ordinamento amministrativo e didattico dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici e delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza e carriere del rispettivo personale non insegnante.

TITOLO I

Istituzione e funzionamento dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e Licei artistici, delle Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza

Art. 1. I Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, l’Accademia nazionale d’arte drammatica e l’Accademia nazionale di danza sono dotati di autonomia amministrativa e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essi sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità sono istituiti i Licei artistici non annessi alle Accademie di belle arti.

Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato; determina, nell’ambito dell’ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l’Istituto; fissa la tabella concernente i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante e gli insegnamenti da conferire per incarico nonché i posti di ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva che sono portati in aumento del contingente dei posti delle qualifiche iniziali previsto dalla tabella A annessa alla presente legge, del personale amministrativo di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario.

Il numero dei corsi degli Istituti previsti dal presente articolo e il numero dei posti del personale direttivo e insegnante e del personale non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico sono stabiliti prima dell’inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con le modalità di cui al precedente comma possono essere istituite in Comuni diversi da quelli in cui ha sede l’Istituto, sezioni distaccate con uno o più corsi e, per i Conservatori di musica, anche limitatamente al periodo inferiore.

Con le stesse modalità, le scuole di musica esistenti presso gli Istituti per ciechi «I. Cavazza» di Bologna, «D. Martuscelli» di Napoli, «S. Alessio» di Roma, «Istituto per ciechi» di Milano, «Configliachi» di Padova possono essere trasformate in sezioni di conservatori, anche se abbiano sede nello stesso Comune. Il decreto istitutivo fisserà le modalità di funzionamento di tali sezioni speciali, nonché le norme concernenti il numero dei corsi e l’inquadramento in ruolo del personale insegnante e non insegnante.

La ripartizione fra i singoli Istituti dei posti e degli insegnamenti di cui al precedente comma è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Le spese per il trattamento economico del personale di ruolo e non di ruolo, insegnante e non insegnante, degli Istituti sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, il quale provvede alla loro erogazione con le forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Le spese per il funzionamento degli Istituti sono iscritte nel bilancio degli Istituti stessi e trovano copertura nel contributo di cui al secondo comma del presente articolo e nelle altre entrate di bilancio.

Art. 2. Ciascuno degli Istituti di cui all’art. 1 è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente e dai seguenti altri membri:

a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

b) il direttore dell’Istituto;

c) due insegnanti dell’Istituto, designati dal Collegio dei professori.

Possono inoltre essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione, in numero non superiore a tre, le persone e i rappresentanti degli enti che hanno assunto l’impegno di contribuire in misura notevole e continuativa al mantenimento dell’Istituto.

È chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dei Conservatori con sezioni distaccate per ciechi un rappresentante dell’Istituto per ciechi presso cui ha sede la sezione distaccata.

Segretario del Consiglio è il funzionario amministrativo di grado più elevato.

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per la pubblica istruzione per la durata di un triennio, alla scadenza del quale possono essere riconfermati. In caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni possono essere affidate, dal presidente stesso, ad un componente del Consiglio di amministrazione che non faccia parte del personale dell’Istituto.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l’amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito.

In deroga a quanto è previsto dal presente articolo i Consigli di amministrazione dei Conservatori di musica di Roma e Napoli conservano la loro attuale costituzione; di ciascuno di essi fanno altresì parte due insegnanti dell’Istituto designati dai rispettivi Collegi dei professori.

Del Consiglio di amministrazione del Conservatorio di musica di Bologna fa parte di diritto un rappresentante di quel Comune.

Nulla è innovato per quanto riguarda l’attuale costituzione del Consiglio di amministrazione dell’Accademia nazionale di danza.

Art. 3. Il Consiglio di amministrazione:

1) delibera il bilancio di previsione dell’Istituto, le eventuali variazioni del bilancio medesimo, nonché il conto consuntivo;

2) delibera le spese d’importo superiore a lire centomila a carico del bilancio dell’Istituto. Le spese fino al suddetto importo sono disposte direttamente dal presidente del Consiglio di amministrazione, con propri provvedimenti;

3) propone le variazioni delle tabelle organiche dell’Istituto;

4) provvede, secondo le modalità stabilite dal Ministero della pubblica istruzione alla nomina del personale incaricato e supplente per coprire gli insegnamenti nonché i posti di assistenti, di accompagnatori al pianoforte e di pianisti accompagnatori previsti dall’organico e non assegnati a personale di ruolo.

Art. 4. L’esercizio finanziario degli Istituti ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre successivo.

I bilanci di previsione degli Istituti debbono essere deliberati entro il mese di luglio precedente l’inizio dell’esercizio finanziario e trasmessi al Ministero della pubblica istruzione, per l’approvazione, entro venti giorni dalla avvenuta deliberazione.

I conti consuntivi sono deliberati entro i tre mesi successivi alla fine dell’esercizio cui si riferiscono ed inviati entro 20 giorni dalla delibera, al Ministero della pubblica istruzione, il quale li trasmette – per tramite della competente Ragioneria centrale – alla Corte dei conti per l’esame e il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Per la gestione autonoma degli Istituti, il servizio di tesoreria è affidato, in base ad apposita convenzione, ad un Istituto di credito di notoria solidità, che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero.

Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall’Istituto bancario che disimpegna il servizio di tesoreria mediante reversali d’entrata e mandati di pagamento emessi dagli Istituti e firmati nei modi di cui al seguente art. 7.

Gli Istituti hanno l’obbligo di trasmettere all’Ente incaricato del servizio di tesoreria le firme autografe delle persone abilitate alla sottoscrizione degli ordini di riscossione e di pagamento.

Art. 5. All’andamento didattico, artistico e disciplinare di ciascuno Istituto sovraintende un direttore che attua, per quanto di sua competenza, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell’Istituto direttamente al Ministero della pubblica istruzione.

TITOLO II

Carriera e ruoli del personale amministrativo

Art. 6. Le carriere del personale amministrativo delle Accademie di belle arti e annessi Licei artistici, dei Conservatori di musica, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e dell’Accademia nazionale di danza sono distinte come segue:

a) carriera direttiva (personale dei servizi amministrativi);

b) carriera di concetto (economi);

c) carriera esecutiva (addetti di segreteria);

d) carriera del personale ausiliario (bidelli).

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento della carriera direttiva, di cui all’annessa tabella A, restano disciplinati dalle norme del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I posti recati in aumento dalla predetta tabella A nella qualifica di direttore amministrativo riassorbono altrettanti posti in soprannumero a norma della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Le qualifiche, i coefficienti e lo svolgimento delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria sono stabiliti dalle allegate tabelle B, C e D. Ai fini della progressione in tali carriere non si valutano gli anni di servizio nei quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a «buono» o una sanzione disciplinare più grave della censura, né i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompono il decorso dell’anzianità di servizio.

Nei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva la promozione alle qualifiche di primo economo e di primo archivista può essere conseguita al compimento dell’anzianità di 11 anni di servizio nelle singole carriere, mediante esame di merito distinto.

All’esame di cui al comma precedente possono partecipare anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti, fomiti della medesima anzianità maturata nel ruolo speciale transitorio e nel ruolo aggiunto. La loro nomina a primo economo e a primo archivista è, però, effettuata entro i limiti dei posti complessivamente disponibili nei rispettivi ruoli.

Art. 7. A ogni Istituto sono assegnati non più di due impiegati della carriera direttiva dei quali l’impiegato di qualifica più elevata sovraintende ai servizi di segreteria, amministrativi e contabili ed è responsabile della osservanza delle norme legislative e regolamentari. Questi provvede anche alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e firma, congiuntamente al presidente del Consiglio medesimo e, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, al consigliere incaricato, tutti i documenti contabili concernenti la gestione autonoma dell’Istituto; ha inoltre le mansioni di funzionario delegato ai termini degli artt. 325 e seguenti del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ed è sottoposto alle disposizioni vigenti in materia. Egli risponde al direttore dell’Istituto dei servizi di segreteria e di quelli connessi all’attuazione delle norme legislative e regolamentari; compila i rapporti informativi concernenti il personale amministrativo e ausiliario che è posto alle sue dirette dipendenze.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell’Istituto. Il rapporto informativo del direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili è compilato dal direttore dell’Istituto, sentito il parere del presidente del Consiglio di amministrazione. Il capo dell’Ispettorato per l’istruzione artistica esprime il giudizio complessivo.

Art. 8. L’impiegato della carriera direttiva che consegue la qualifica di direttore amministrativo continua nell’espletamento delle mansioni previste dall’articolo precedente relativamente all’Istituto in cui è titolare e può essere incaricato di mansioni di carattere ispettivo sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica esistenti nella Provincia dove ha sede l’Istituto in cui è titolare e in Province limitrofe.

Possono essere comandati presso il Ministero della pubblica istruzione non più di due direttori amministrativi per l’espletamento di compiti ispettivi sui servizi amministrativi degli Istituti di istruzione artistica e sul personale addetto ai servizi stessi.

Art. 9. Ad ogni Istituto è assegnato un economo il quale coadiuva il direttore dei servizi di segreteria, amministrativi e contabili, e provvede ai pagamenti relativi alle piccole spese d’ufficio con l’apposito fondo posto a sua disposizione dal presidente del Consiglio di amministrazione; egli inoltre attende alla compilazione ed all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili di proprietà dell’Istituto, di cui assume la responsabilità in qualità di consegnatario.

Per i servizi di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia e per mansioni di collaborazione contabile ed amministrativa, ad ogni Istituto possono essere assegnati non più di cinque impiegati della carriera esecutiva.

[Ad ogni Istituto sono assegnati sei impiegati della carriera ausiliaria, uno dei quali ha le mansioni di portiere. Quando il numero delle classi sia superiore a dodici, è assegnato un altro bidello per ogni ulteriore gruppo di due classi. All’Accademia nazionale di danza sono inoltre assegnati due impiegati della carriera predetta con mansioni di guardiano notturno; ad essi verrà corrisposta l’indennità di cui all’art. 25, ultimo comma, della legge 7 dicembre 1961, numero 1264]. (comma abrogato)

Art. 10. I posti di qualifica iniziale delle carriere direttive, di concetto ed esecutiva sono conferiti mediante pubblico concorso per esami; quelli della carriera del personale ausiliario sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche sociali e amministrative o in economia e commercio o in scienze coloniali e marittime.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera di concetto è richiesto il possesso del diploma di ragioniere.

Per l’ammissione ai concorsi ai posti di qualifica iniziale della carriera esecutiva è richiesto il possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Ai concorsi a posti della carriera del personale ausiliario sono ammessi coloro che abbiano comppiuto gli studi di istruzione elementare. Il 25 per cento dei posti del ruolo della carriera ausiliaria è riservato al personale femminile.

Alle esigenze funzionali connesse ai posti disponibili nei ruoli di cui al presente articolo può provvedersi, nelle more dei relativi concorsi, mediante conferimento di incarichi da disporsi dal presidente del Consiglio di amministrazione dell’Istituto, su conforme delibera del Consiglio stesso previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al personale incaricato compete una retribuzione pari allo stipendio iniziale del corrispondente personale di ruolo.

L’incarico, che può essere conferito anche in caso di aspettativa o sospensione dal servizio del personale appartenente ai ruoli suddetti, termina col cessare della causa che ha determinato l’incarico medesimo, e, comunque, all’atto della copertura del corrispondente posto di ruolo o al rientro in servizio del titolare sostituito.

È fatto divieto di assumere o comunque mantenere in servizio personale non insegnante non di ruolo in eccedenza ai posti previsti negli organici. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell’art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 11. Il personale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, in servizio di ruolo ordinario alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Accademie di belle arti, Conservatori di musica e l’Accademia d’arte drammatica, nonché presso l’Accademia nazionale di danza, è inquadrato nei ruoli delle carriere rispettivamente stabilite con le tabelle B, C e D annesse alla presente legge secondo l’anzianità posseduta nel ruolo di provenienza, valutata secondo quanto stabilito nel quarto comma del precedente art. 6.

L’inquadramento del personale delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato all’esito favorevole di apposita ispezione, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

L’anzianità di servizio residua è utile ai fini del passaggio alla qualifica superiore e dell’attribuzione dei successivi aumenti periodici di stipendio.

Il numero dei posti nella qualifica iniziale di ciascuna delle carriere di cui all’art. 6, che può essere messo a concorso in applicazione degli artt. 7 e 9, è diminuito di tante unità quanti sono gli impiegati di ruolo speciale transitorio o di ruolo aggiunto in servizio.

Art. 12. Nella prima applicazione della presente legge:

a) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale di ruolo della carriera esecutiva delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali d’arte drammatica e di danza, il quale alla data di pubblicazione della presente legge, sia in possesso del diploma di ragioniere o perito commerciale oppure sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivesta qualifica non inferiore a quella di archivista.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera esecutiva è valutato in ragione di due terzi ai fini della promozione alle qualifiche di economo aggiunto e di economo;

b) i due quinti dei posti che risulteranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva, dopo l’inquadramento di cui al precedente art. 11, sono conferiti mediante concorso per esame speciale riservato al personale in servizio, alla data di pubblicazione della presente legge, negli istituti di cui alla precedente lettera a) che sia in possesso del diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado oppure abbia conseguito la licenza elementare e sia in servizio nei predetti Istituti da almeno tre anni.

Non può essere ammesso al concorso il personale non di ruolo che abbia superato il 45° anno di età alla data suddetta.

L’esame speciale di cui alle lettere a) e b) consiste in un colloquio vertente sulle materie che saranno indicate nel relativo bando di concorso.

Art. 13. Al personale dei ruoli di cui al precedente art. 6 si applicano, in quanto non contrastino con la presente legge, le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Art. 14. La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme relative alla determinazione dei posti d’organico, di cui agli artt. 7 e 9, che avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Alla spesa occorrente per l’attuazione della presente legge, valutata in lire 16.000.000 per lo esercizio 1961-62 ed in lire 100.000.000 per gli esercizi successivi, si provvederà rispettivamente mediante utilizzazione di parte delle quote previste per l’istruzione artistica sui fondi destinati al finanziamento del Piano di sviluppo della scuola nel decennio 1959 al 1969 e a carico dei fondi stanziati dall’art. 44 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Legge 30 luglio 1957, n. 657

Legge 30 luglio 1957, n. 657
(in G.U. del 7 agosto 1957)
Modifica all’art. 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti a favore dei territori montani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  1  della  legge  25  luglio  1952,  n.  991, gia' integrato
dall'art.  12  del  decreto  Presidenziale 10 giugno 1955, n. 987, e'
sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  dell'applicazione  della presente legge sono considerati
territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento
della  loro  superficie  al  di sopra dei 600 metri di altitudine sul
livello  del  mare  e  quelli  nei  quali  il dislivello tra la quota
altimetrica  inferiore  e la superiore del territorio comunale non e'
minore  di  600  metri,  sempre  che  il reddito imponibile medio per
ettaro,  censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del
reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile
1939,  n.  589,  convertito  nella  legge  29  giugno  1939,  n. 976,
maggiorati  del  coefficiente  12 ai sensi del decreto legislativo 12
maggio 1947, n. 356, non superi le lire 2400.
  La  Commissione  censuaria  centrale  compila e tiene aggiornato un
elenco  nel  quale,  d'ufficio o su richiesta dei Comuni interessati,
sono inclusi i territori montani.
  La  Commissione censuaria centrale notifica al Comune interessato e
al  Ministero  dell'agricoltura e delle foreste l'avvenuta inclusione
nell'elenco.
  La   predetta   Commissione   ha  altresi'  facolta'  di  includere
nell'elenco  stesso  i  Comuni,  o  le  porzioni di Comune, anche non
limitrofi ai precedenti, i quali, pur non trovandosi nelle condizioni
di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  presentino  pari
condizioni economico-agrarie, con particolare riguardo ai Comuni gia'
classificati  montani  nel  catasto agrario ed a quelli riconosciuti,
per  il  loro  intero  territorio,  danneggiati per eventi bellici ai
sensi del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 33.
  La  Commissione  censuaria provinciale puo' inoltrare proposta alla
Commissione  censuaria  centrale  per  la  inclusione  nei  territori
montani di Comuni, o di porzioni di Comune, aventi i requisiti di cui
ai commi precedenti.
  Spetta  inoltre  alla Commissione censuaria provinciale suddividere
l'intero  territorio  montano  della  Provincia  in  zone costituenti
ciascuna  un  territorio  geograficamente  unitario ed omogeneo sotto
l'aspetto idrogeologico, economico e sociale.
  Tale  competenza  e'  demandata alla Commissione censuaria centrale
nei  casi  in cui, a giudizio delle Commissioni censuarie provinciali
interessate,  la costituenda zona debba comprendere territori montani
contigui appartenenti a due o piu' Province".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 luglio 1957

                               GRONCHI

                                              ZOLI - COLOMBO - MEDICI
                                                 ANDREOTTI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Legge 1 marzo 1957, n. 90

LEGGE 1 MARZO 1957, n. 90 (GU n. 076 del 23/03/1957)
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE IN MONTAGNA

(PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 76 DEL 23 MARZO 1957)
PD: S9570862
URN: urn:nir:stato:legge:1957-03-01;90

Preambolo

 

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

 

ART. 1.

  LA SCUOLA ELEMENTARE NEI COMUNI DI CUI ALL’ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, È ASSOGGETTATA ALLE NORME DI CUI AGLI ARTICOLI SEGUENTI.

 

ART. 2.

  I CONSIGLI PROVINCIALI SCOLASTICI, SENTITO IL PARERE DELL’ISPETTORE SCOLASTICO, COMPILANO, IN BASE AI CRITERI FISSATI DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE SARÀ EMANATO DAL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE ENTRO SEI MESI DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE, L’ELENCO DELLE SCUOLE PLURICLASSI, CON UNO O DUE INSEGNANTI, POSTE NEI COMUNI DI CUI AL PRECEDENTE ART. 1, CHE DEBBANO ESSERE CONSIDERATE COME SITUATE IN ZONA DISAGIATA. TALE ELENCO È SOTTOPOSTO A REVISIONE TRIENNALE.

 

ART. 3.

  AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA E DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, VIENE RICONOSCIUTO AGLI INSEGNANTI DI RUOLO CHE ABBIANO PRESTATO ALMENO UN TRIENNIO DI ININTERROTTO SERVIZIO, CON QUALIFICA NON INFERIORE A DISTINTO, IN UNA STESSA SEDE, TRA QUELLE DI CUI ALL’ART. 2, IL DIRITTO ALLA PROMOZIONE ANTICIPATA DI UN ANNO ALLA CLASSE SUPERIORE DI STIPENDIO.

  ANALOGAMENTE AI FINI DEL CONCORSO A POSTI DI RUOLO E DEL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE E DEGLI INCARICHI ANNUALI, È RICONOSCIUTO, AL PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO, IL DIRITTO AD UNA SPECIALE VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO NELLE SEDI ANZIDETTE SECONDO I CRITERI CHE DI VOLTA IN VOLTA VERRANNO FISSATI NELL’APPOSITA ORDINANZA MINISTERIALE.

 

ART. 4.

  NELL’ASSEGNAZIONE DELLA SEDE SARÀ DATA, A PARITÀ DI TITOLI AI VINCITORI DI CONCORSI E AGLI INSEGNANTI CHE FACCIANO RICHIESTA DI TRASFERIMENTO, LA PRECEDENZA, SU OGNI ALTRO ASPIRANTE, AI MAESTRI RESIDENTI NEL COMUNE.

  AGLI INSEGNANTI DI RUOLO E NON DI RUOLO ASSEGNATI ALLE SEDI DI CUI ALL’ART. 2 NON PUÒ ESSERE CONCESSA LA DEROGA DALL’OBBLIGO DELLA RESIDENZA NELLA SEDE DI SERVIZIO.

  IN MANCANZA DI TITOLARE E DI INSEGNANTE SOPRANNUMERARIO NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI CUI ALL’ART. 2, AL MAESTRO RESIDENTE NEL COMUNE DA ALMENO TRE ANNI È DATA LA PRECEDENZA ASSOLUTA NEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO ANNUALE.

  IL MAESTRO INCARICATO HA DIRITTO AL MANTENIMENTO DEL POSTO IN BASE ALLA QUALIFICA E ALLA PERMANENZA NELLA SEDE MEDESIMA, QUALORA IL POSTO OCCUPATO RIMANGA VACANTE.

 

ART. 5.

  L’OBBLIGO FATTO AI COMUNI, PER EFFETTO DELLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 55, 107 DEL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, DI FORNIRE GRATUITAMENTE UN CONVENIENTE ALLOGGIO AGLI INSEGNANTI ELEMENTARI, VIENE ESTESO A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI NEL CUI TERRITORIO SI TROVINO LE SEDI DI CUI ALL’ART. 2.

  AI COMUNI CHE, PER LE SCUOLE DI CUI ALL’ART. 2, INTENDONO COSTRUIRE NUOVE SEDI SCOLASTICHE CON ALLOGGIO PER L’INSEGNANTE O AI COMUNI CHE, DOTATI DEL SOLO EDIFICIO SCOLASTICO, INTENDONO COSTRUIRE L’ALLOGGIO, È CONCESSO IL CONTRIBUTO DELLO STATO DEL 6 PER CENTO COME PREVISTO DALLA LETTERA A) DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 645.

 

ART. 6.

  SONO ISTITUITE SCUOLE ELEMENTARI STATALI, IN RELAZIONE ALLE NECESSITÀ DI ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO, PRESSO I CONVITTI-SCUOLA MONTANI, SORTI PER INIZIATIVA DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI LOCALI O DI ENTI MORALI PER ASSICURARE UNA PREPARAZIONE PREPROFESSIONALE IDONEA AI COMPITI PROPRI DELL’ECONOMIA LOCALE.

  LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

 

DATA A ROMA, ADDÌ 1 MARZO 1957
GRONCHI
SEGNI – ROSSI – TAMBRONI
– ANDREOTTI – MEDICI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MORO

Legge 2 giugno 1939, n. 739

Legge 2 giugno 1939, n. 739 (in Gazz. Uff., 5 giugno, n. 131)

Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste