A. Valentino, Gli insegnanti nell’organizzazione scolastica

valentinoAntonio Valentino, Gli insegnanti nell’organizzazione scolastica, consapevolezze e competenze di un professione che cambia, Edizioni Conoscenza, Roma, pagine 128, € 12,00

di Maurizio Tiriticco

Antonio Valentino è un attento osservatore dei cambiamenti in atto ormai da oltre un decennio nel nostro “Sistema educativo di istruzione e formazione” (legge 53/03). Il passaggio da una scuola eterodiretta ad una scuola autonoma ha comportato e comporta tuttora anche profondi cambiamenti nel ruolo docente (profilo socio-istituzionale) e nel comportamento insegnante (la concreta conduzione delle attività dell’insegnare/apprendere).

L’insegnante di ieri doveva limitarsi all’istruzione. Non fu un caso la scelta di istituire fin dal secondo Ottocento un Ministero che si occupasse della pubblica istruzione. Forse è anche opportuno ricordare che non fu casuale che il fascismo nel 1929 lo rinominò come Ministero dell’Educazione Nazionale. In effetti, il concetto di educare implica finalità più ampie rispetto a quelle del semplice istruire, e quel regime dittatoriale tendeva in effetti a formare tutti gli italiani alla cultura e alla mistica fascista!

Dopo quel ventennio siamo ritornati, com’è noto, a un ministero che si occupasse solo di istruzione e che non si cimentasse in altri terreni. La scuola dell’immediato dopoguerra era ancora quella selettiva di sempre: e per i giovani da essa esclusi la prospettiva di un lavoro manuale non qualificato era sempre, per certi versi, aperta. In tale scuola era, per così dire, naturale, che un insegnante insistesse sulla “sua” materia di insegnamento e che su quella promuovesse o bocciasse. Da quegli anni le cose sono profondamente cambiate e non è un caso che oggi sia dominante il concetto della società della conoscenza, in cui non c’è più lavoro esecutivo manuale che non richieda anche conoscenze, abilità e competenze – come si suol dire – di tutto rispetto.

In tale scenario, le finalità stesse del Sistema scuola sono profondamente cambiate. Nel Regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche leggiamo tra l’altro: “L’autonomia delle istituzioni scolastiche… si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana… al fine di garantire ai soggetti coinvolti il successo formativo” (dpr 275/99, art. 1, c. 2). Il che significa essenzialmente due cose: a) che l’insegnante non può limitarsi ad “istruire” nella sua disciplina, ma deve anche adoperarsi per “educare” i suoi alunni alle esigenze che una società aperta e democratica richiede (di fatto, l’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione nonché alla dimensione sovranazionale) e a “formarli” in quanto persone; b) che le finalità di una scuola in un Paese avanzato non sono più quelle di promuovere o bocciare, ma di adoperarsi perché ciascuno contribuisca allo sviluppo sociale con le competenze che ha potuto acquisire in una scuola che non vuole escludere nessuno!

Corredo professionale dell’insegnante oggi non sono più i Programmi ministeriali di un tempo, da amministrare puntualmente in ordine ad un oculato elenco di contenuti disciplinari da erogare, ma le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in cui si insiste ad ampio raggio su conoscenze, abilità e competenze come traguardi da perseguire. Si tratta di una svolta di grande rilievo a fronte della quale la competenza docente della scuola di ieri – per altro pur rispettabile e qualificata – deve essere assolutamente superata e implementata.

Quanto finora abbiamo detto costituisce la chiave di lettura del prezioso volume di Antonio Valentino. Ed è opportuno sottolineare che, tra i tanti testi che oggi, anche in occasione dei concorsi in atto, sono stati pubblicati per gli insegnanti, questo di Valentino si segnala per la sua originalità e la puntualità delle argomentazioni.

Il volume muove dalla svolta impressa dall’autonomia e dalle più recenti ricerche che sono state condotte in materia di professione docente (Treellle, Cisem, The Economist) e dalla contrattazione sindacale, in modo da dare un abbrivio significativo alle ulteriori riflessioni. Esplora anche l’ampliamento che è stato effettuato negli ultimi anni con le cosiddette attività aggiuntive e con le figure di sistema, cha hanno contribuito ad un arricchimento della competenza docente anche in materia di organizzazione della vita della scuola. Analizza, quindi, “sette consapevolezze”, come arricchimenti della competenza docente: non solo competenze disciplinari; collaborazione e coordinamento: la scuola come organizzazione e l’insegnante come risorsa; orientamento al risultato; fine della lezione e centralità dell’apprendimento; sapere che come si apprende non è competenza solo degli psicologi; le tecnologie non sono un optional.

Dopo un excursus, non privo di giudizi critici, sul quadro normativo che configura e veicola la professionalità e la funzione docente, l’autore affronta una delle questioni più spinose che sono oggi all’ordine del giorno: la competenza valutativa. In una scuola in cui, da un lato si ritorna ai voti e al voto in condotta e dall’altro si vuole avviare un sistema di valutazione nazionale – con tutte le polemiche che le prove Invalsi hanno suscitato e suscitano – è assolutamente prioritario far crescere una vera cultura della valutazione, sulla quale c’è a tutt’oggi un arretrato su cui occorre discutere e intervenire con opportune misure. Anche perché gli obiettivi della rendicontazione sociale, da un lato, e della certificazione delle competenze, dall’altro, sulla quale siamo ancora all’abbiccì, richiedono strategie e processi valutativi complessi, a fronte dei quali la nostra scuola militante si trova a fare soltanto i primi passi, e con grande difficoltà.

Segue un’analisi affatto benevola e puntuale sulla progettazione curricolare, che Valentino definisce come l’araba fenice della nostra scuola. Nonostante le riforme dei primi anni del 2000 e i recenti riordini, “sebbene si parli di progettazione didattica da almeno un ventennio, non si può ancora dire che questa nozione e le pratiche – e competenze – conseguenti siano merce comune nelle nostre scuole. Finora – è questa la percezione più diffusa e condivisa – solo raramente la dimensione progettuale ha di fatto caratterizzato il funzionamento didattico e la vita delle scuola. Molte le iniziative e le attività indicate come ‘progetti’, ma pochi i progetti degni di questo nome” (p. 77). L’autore conduce un’attenta disamina dei documenti normativi, Indicazioni nazionali e Linee guida, e dello stesso dpr 275/99, in cui i termini/concetti di progettazione e di competenze ricorrono ad abundantiam, ma sono altrettanto generici rispetto al chi, al senso, al cosa, alla fattibilità, alla continuità educativa e didattica, alla sequenzialità, all’integrazione tra i saperi. Si tratta di una serie di condizioni sulle quali occorrerebbe una grande chiarezza sia concettuale che normativa e operativa, chiarezza che invece appare in larga parte carente.

E tutto ciò pesa negativamente in una scuola – pardon – in un Sistema nazionale educativo di istruzione e formazione, che dovrebbe “promuovere” non solo cultura e conoscenze, ma che dovrebbe anche “certificare competenze”! E su questa questione Valentino cita Castoldi, il quale afferma che “l’assumere il costrutto della competenza come baricentro dell’azione formativa significa in primo luogo riconcettualizzare i risultati di apprendimento in termini di competenze, anziché limitarli all’analitica identificazione di conoscenze, abilità o atteggiamenti” (p. 90). Per gli insegnanti “si tratta quindi di recuperare una visione di insieme (complessiva) e integrata del processo di apprendimento in chiave operativa tale da permettere la trasferibilità del sapere in contesti reali” (p. 90). Su tutta la questione delle competenze e sulla loro certificazione occorre ancora fare molta chiarezza (si veda il capitolo 6, Le competenze chiave. I dubbi da superare). Nonostante queste difficoltà e quelle che il volume ha evidenziato nella pagine precedenti, Valentino conclude con due note di ottimismo.

La prima la ritroviamo alla pagina 93: “Un tempo si delegava ai programmi ministeriali e ai libri di testo, alle riviste e alle esperienze pregresse la proposta di un filo che desse coerenza e continuità all’azione formativa. Oggi la complessità richiede una progettazione esplicita e ‘situata’ – e più libera e creativa – e una consapevolezza globale del processo e della propria professionalità. Il modello dell’insegnante bricoleur e della saggezza pratica non basta più. Esso va superato in due direzioni: la ricerca consapevole del senso pedagogico che orienti il docente anche nelle micropratiche; un approccio non lineare ma comunque progettuale con cui il docente organizza la sua azine nel sistema classe”.

La seconda la ritroviamo nel capitolo 7, “Una nuova cittadinanza. Per un’identità planetaria”. I richiami ad autori come Bernfeld, Bruner, Morin, Augé, Nussbaum e financo Pasolini ci insegnano che oggi la scuola non è più la scuola di sempre, solo appannaggio del pedagogista e/o del pedagogo, ma costituisce l’insieme di tutte le occasioni civili e culturali formali, non formali e informali – ecco perché Sistema educativo di istruzione e formazione” – che investe tutti e per tutta la vita. In tale contesto/scenario l’insegnante non è né può essere più quello di sempre, una sorta di “addetto ai lavori”, ma un intellettuale attivo il cui ruolo è determinante ai fini dello sviluppo complessivo di una società che apprende, conosce, è competente.

Del resto è stato necessario un Centauro, Chirone, un superman di allora, per la formazione di alunni quali Achille, Aiace, Enea! Pertanto, per essere insegnanti oggi occorre in primo luogo “avere consapevolezza dei cambiamenti del mondo e della propria professionalità, ritrovare l’orgoglio del proprio ruolo. In una parola essere insegnanti non solo insegnanti. Questo libro dimostra che è possibile”(quarta di copertina).

Punteggio Ata: l’AT Palermo lo riconosce d’ufficio

Punteggio Ata: l’AT Palermo lo riconosce d’ufficio

Dopo la nota Miur 2932 del 22 marzo, la pressione delle migliaia richieste di tentativo di conciliazione presentate dall’Anief produce una nuova, importante vittoria per il personale Ata.

Il Dirigente dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo ha deciso, infatti, di riconoscere la validità ai fini giuridici del servizio al personale ATA incluso nelle graduatorie provinciali permanenti a.s. 2012/2013 nel profilo di Assistente Amministrativo o Assistente Tecnico, che si trovava in posizione utile per il conferimento di supplenza annuale o temporanea e che, pertanto, avrebbe avuto diritto alla nomina su posti vacanti e disponibili per l’intero anno scolastico 2012/2013, attualmente ricoperti, invece, da personale nominato dalle graduatorie di istituto con contratti fino all’avente diritto ex art. 40 legge 449/97, come previsto dalla nota MIUR prot. n. 6340/bis del 30/08/2012.

Il provvedimento consentirà, per i soli interessati inseriti nelle graduatorie permanenti della provincia di Palermo, di poter fruire di tale riconoscimento senza dover procedere al tentativo di conciliazione che, invece, ad oggi rimane necessario per gli interessati di tutte le altre province.

Se anche tu rientri tra coloro che sono stati danneggiati, scrivi a servizio.ata@anief.net. Riceverai immediata assistenza per l’attivazione della conciliazione.

Scuola: meno pensionamenti = meno assunzioni

Scuola: meno pensionamenti = meno assunzioni

Il presidio dei precari del 10 aprile al Ministero dell’Istruzione sarà anche contro gli effetti della riforma Fornero.

Finalmente il Ministero ha reso pubblici i dati provvisori delle domande di pensionamento del personale della scuola.

Malgrado tutti i proclami sulle procedure on-line, questi dati già noti al momento della chiusura delle domande (5 febbraio), sono stati mantenuti “segreti”.

Il dato conferma la drastica riduzione dei pensionamenti, che oltre a non dare risposta a chi avrebbe avuto i requisiti pre-riforma, danneggiano pesantemente i lavoratori precari a cui viene negata la prospettiva di stabilizzazione.

Dai questi primi dati si ricava una riduzione di quasi il 50% rispetto allo scorso anno. I docenti sono solo 10.009 contro le oltre 20.000 dello scorso anno e gli ATA sono solo 3.343 contro le oltre 5.000 dello scorso anno.

Con questi dati sicuramente avremo meno assunzioni e perfino l’attuale concorso rischia di non avere posti sufficienti. Altro che nuovo concorso!.

A fronte di questa situazione per la FLC CGIL due operazioni sono prioritarie:

  1. “riformare” la riforma Fornero per consentire ai giovani l’accesso al lavoro
  2. investire nel sistema dell’istruzione per restituire alle scuole organico e risorse.

Anche su questi obiettivi si fonda la nostra mobilitazione che prevede un presidio del personale precario dei nostri comparti il 10 aprile a Roma presso il Ministero dell’Istruzione.

VII Premio Buone Pratiche nella scuola “Vito Scafidi”

VII Premio Buone Pratiche nella scuola “Vito Scafidi”: il 23 aprile a Roma la cerimonia di premiazione

Centoventi scuole in corsa per la VII edizione del Premio Buone Pratiche per la sicurezza e la salute a scuola “Vito Scafidi”, con progetti sulla sicurezza scolastica e del territorio, l’educazione al benessere, l’educazione alla cittadinanza attiva. La cerimonia ufficiale di consegna del Premio, promosso dalla Scuola di Cittadinanzattiva nell’ambito della campagna nazionale IMPARARESICURI, si terrà a Roma il prossimo 23 aprile, dalle ore 9,30 alle ore 13,30 presso il Cnel, Sala del Parlamentino, Viale Lubin 2.
Fra i progetti pervenuti, la giuria decreterà i vincitori e menzionati nelle tre seguenti categorie:
LA SICUREZZA A SCUOLA E SUL TERRITORIO intesa come conoscenza e adozione di comportamenti corretti in caso di emergenza all’interno dell’edificio scolastico e all’esterno (rischi naturali, incendio, industriale, ecc.); prevenzione di bullismo e vandalismo; tutela dell’ambiente; sicurezza stradale; utilizzo delle tecnologie e dei social network;
L’EDUCAZIONE AL BENESSERE intesa come educazione ad un’alimentazione corretta, ad attività motorie e sportive adeguate, all’assunzione di stili di vita sani; alla prevenzione sull’uso di droghe, alcol, fumo, gioco d’azzardo;
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA intesa come promozione di esperienze di volontariato e di percorsi educativi riguardanti la solidarietà, la convivenza civile, la legalità, l’inclusione sociale verso soggetti deboli quali disabili, stranieri, anziani, poveri, ecc. e la cura dei beni comuni.
Il programma della iniziativa sarà diffuso nei prossimi giorni e consultabile sul sito web www.cittadinanzattiva.it

Comitato dei Garanti “boccia” lista nelle elezioni RSU

Dopo l’elettorato anche il Comitato dei Garanti, su ricorso del SAB, “boccia” la lista della flc-cgil nelle elezioni RSU dell’I.C. di Montalto Uffugo Centro.

 

Il Comitato dei Garanti, organo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituito c/o la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza, deputato a risolvere le controversie in materia di elezioni RSU tenute nel comparto scuola, su ricorso del sindacato SAB rappresentato dal segretario generale prof. Francesco Sola, ha accolto l’esposto dichiarando, all’unanimità dei presenti, che la lista flc-cgil era stata effettivamente presentata oltre i termini previsti per cui non poteva essere ammessa alle elezioni RSU suppletive svoltesi c/o l’I.C. di Montalto Uffugo Centro.

Il SAB valuta positivamente le determinazioni assunte dal Comitato, stigmatizza il comportamento tenuto dalla flc-cgil che non si è nemmeno presentata davanti al comitato a difendere la lista, i candidati presentati e, comunque, i pochi voti ottenuti che non sono nemmeno serviti a far eleggere un proprio rappresentante.

Nel merito, c/o l’I.C. di Montalto Uffugo Centro, cittadina che ha visto soggiornare a lungo il famoso compositore italiano Ruggero Leoncavallo conosciuto per le sue opere liriche, operette e romanze come i Pagliacci, Mattinata, Zazà, ecc.., riprese anche da autori moderni e dove esiste omonimo museo e festival, si è dovuto ritornare a votare per l’elezioni RSU in quanto quelle del marzo 2012 non si erano potute svolgere e per un anno i sindacati tradizionali non erano stati in grado di indirne delle nuove fino a marzo 2013.

In questa tornata elettorale, la flc-cgil presentava la lista dopo i termini previsti dal calendario predisposto anche dalla stessa sigla, da qui il ricorso del SAB prima alla commissione elettorale e dopo al Comitato dei Garanti. Le elezioni hanno visto vittoriosa la lista SAB che ha avuto un consenso di 44 voti e quindi due eletti su 71 votanti. La lista flc-cgil, “bocciata” dagli elettori, ha racimolato solo 12 voti, non sufficienti per una propria rappresentanza.

Il Comitato dei Garanti, ha dovuto prendere atto che, effettivamente, la predetta lista era stata autenticata, presentata e assunta al protocollo della scuola il giorno successivo alla scadenza e quindi da escludere.

 

F.to Prof. Francesco Sola

Segretario Generale SAB

 

Emilia Romagna: ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
Direzione Generale

LE ISCRIZIONI ALLE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO E DI II GRADO STATALI E PARITARIE PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/14 – GLI ISTITUTI
TECNICI E PROFESSIONALI SOPRA LA MEDIA NAZIONALE

(Bologna, 3 aprile 2013) Si sono chiuse in questi giorni le operazioni di rilevazione degli iscritti per il prossimo anno scolastico 2013/2014 da cui è possibile ricavare i dati relativi agli alunni che a settembre accederanno alle prime classi della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e di II grado riferiti alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie della nostra regione.

Complessivamente, le iscrizioni alle prime classi in Emilia Romagna sono 116.660, così ripartite: scuola primaria 40.094 (di cui 1.720 in scuole paritarie), I grado 38.256 (di cui 1.467 in scuole paritarie), II grado 38.310 (di cui 497 in scuole paritarie). Interessante il quadro che si delinea sul territorio regionale: se si prendono in considerazione i dati analizzati per singola provincia, emerge che in quasi tutte le città della regione, prevale la scelta dei licei rispetto ai tecnici e ai professionali. A Bologna sono ben 3.757 (48,5%) gli studenti iscritti ai licei rispetto ai 2.426 (31,3%) degli istituti tecnici e ai 1.565 (20,2%) degli istituti professionali. La differenza si riduce a Modena, dove le iscrizioni ai licei e ai tecnici varia in misura estremamente ridotta. Dato positivo nella provincia di Forlì-Cesena, che ha registrato più iscrizioni ai tecnici (1.522) rispetto ai licei (1.440). Riepilogando, su base regionale, il 42,6% degli studenti dell’Emilia Romagna ha optato per i licei, il 34,9% per gli istituti tecnici e il 22,5% per gli Istituti professionali. In Emilia-Romagna dunque si conferma più forte, rispetto al dato nazionale, l’istruzione tecnica (Regione E.R. 34,9% / Nazionale 31,4%) e quella professionale (Regione E.R. 22,5% / Nazionale 19,6%).

Iscrizioni – tabelle riassuntive

Il Progetto/programma “quARte”: in difesa della cultura

<Il Progetto/ programma “quARte”:in difesa della cultura>

 Paolo Manzelli e Giorgio Giraldi  <egocreanet2012@gmail.com>

“QuARte” e’ l’  acronimo del Progetto Programma del movimento dell’ arte quantistica alla Realta Aumentata.

Tale Acronimo  mutua virtualmente una azione di “fioretto” in difesa della cultura scientifica ed artistica e tecnologica contemporanea . Infatti il significato di “quARte ” nello sport di cui noi Italiani siamo campioni mondiali , corrisponde alla mossa strategica descritta nel Webster New World College Dictionary in http://www.yourdictionary.com/quarte quarte ,
“Quarte” è una posizione difensiva nella scherma con la spada a livello degli occhi e la punta a livello del collo del vostro avversario”.

Pertanto consideriamo per analogia la proposta progettuale “quARte” come una azione di Realta Aumentata mossa da un “fioretto virtuale”, organizzata in difesa del declino culturale quella ,che in particolare in Italia, ha determinato la descrescita economica e ci ha reso fin ora incapaci di ripresa di uno sviluppo alternativo generativo di una revisione economica indirizzata e far emergere e sviluppare la futura societa mondiale della conoscenza .

Nel passaggio tra la societa industraiale ormai obsolescente come modello di sviluppo e la futura societa della conoscenza il rapporto tra economia sviluppo e cultura necessita di essere ridefinito invertendo la vecchia concezione  che privilegiava  i beni produttivi quali entita strutturali mentre  beni culturali scientifici e tecnologici come entita sovrastrutturali considerate funzioni secondarie dello sviluppo produttivo .  La innovazione e la creativita nello sviluppo della societa post industriale debbono tornare ad essere determinanti quali indicatori dello sviluppo come e’ stato nel  quadro storico del Rinascimento Italiano che e stato il fondamento stesso della capacita e di fiducia dello sviluppo economico della societa industriale.

Verso tale finalita di impegno creativo  di trasformazione concettuale in difesa e promozione della cultura e strutturato il  PROGETTO/PROGRAMME “quARte” , che  propone una privilegiata attenzione nel dare sviluppo concreto e progressivo al dettame dell’ Art . 9 della costutuzione Italiana che ci impegna a promuovere lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica  e tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione.  Per evidenziare tale linea di impegno e di sviluppo il Programma “quARte-2013” di Casciana Terme , prevede una Commemorazione di Teresa Mattei fimataria della nostra Costituzione e ideatrice della mimosa come simbolo dell’8 marzo con una relazione della sorella Ida Mattei sul tema “ No cultura , No sviluppo” nella quale si mettera in evidenza come il PIL non sia piu in grado di misurare il benessere ecsludendo in una limitata visione economicistica ogni riferimento concreato a cultura , arte , creativita ed innovazione e cio su tutto cio che e indicatore del capitale umano anziche di quello finanziario. (1)

Andando oltre la dimensione locale dell’ incontro di Casciana Terme Egocreanet //quARte program , ha iniziato a  cercare  opportunita’ di realizzare una effettiva progettazione  Europea “HORIZONS 2020” della fase di trasformazione e superamento della crisi  basata sulla crescita intelligente capace di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione, in modo  tale da poter finanziare le attivita di R&S del Programma “quARte “ , che attualmente sono  realizzate sulla base del puro volontariato scientifico e culturale .

Pertanto e in tale linea di sviluppo che consiste nella “Eco-Economia del Benessere” restiamo aperti a numerose creative collaborazioni al Progetto Programma “quARte ” provenienti da tutte le parti del mondo .

Biblio: (1) – https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=19584

N.B. Programma del progetto “quARte” di CASCIANA TERME (PISA) del 31 Maggio + 01/02 Giugno 2013 EGOCREANET vedi in :

http://dabpensiero.wordpress.com/2013/04/07/arte-quantistica-e-realta-aumentataverso-orizzonti-di-ben-essere/.

Classi hi-tech, libri gratis e nessun bocciato ecco la via finlandese alla scuola perfetta

da la Repubblica

Classi hi-tech, libri gratis e nessun bocciato ecco la via finlandese alla scuola perfetta

Viaggio nell’istituto superiore Meilahden Yläaste, modello di istruzione personalizzata e in cima alle classifiche Ocse Qui i ragazzi studiano tre lingue straniere, hanno risultati eccellenti nelle materie scientifiche e non fanno esami

ANDREA TARQUINI

DAL NOSTRO INVIATO HELSINKI

Qui, nell’anonimo edificio in mattoncini rossi anni Cinquanta, tra palazzi scatoloni del piccolo ceto medio postbellico immersi tra gli alberi, il sole comincia a sciogliere ghiaccio e neve. La campana, o meglio il suono sommesso bitonale, come per l’imbarco in aeroporto: benvenuti a bordo, nel viaggio verso l’età adulta e le scelte della vita. Arriva di corsa Vesa Sarmia, special education teacher: oggi ha tre casi difficili. I computer sono già accesi in ogni classe. È un lunedì come un altro, qui alla Meilahden Yläaste, Kuusitie civico 12, la scuola generale superiore considerata un istituto modello nella Finlandia che — dicono i rapporti Pisa, Program for international students assessment dell’Ocse — vanta il miglior sistema scolastico del mondo. Tutto pubblico, ipergratuito, per trasformare teenager e giovani in adulti con chance forti di lavoro. Passiamoci allora una giornata, vediamo come funziona. «Primo, una breve riunione », mi spiega la preside in rosso. «Prepariamo la consulenza individuale settimanale a ogni ragazza e ragazzo, per aiutarlo a scegliere il suo programma di studi da noi e dopo ». La struttura del sistema, in breve: la Meilahden Yläaste è una scuola media superiore, educa cioè i giovani tra i 14 e i 16 anni, il triennio conclusivo della scuola dell’obbligo, prima della scelta tra liceo o scuola professionale, triennali entrambi, che abilitano a università o politecnici. Tutto gratuito, rette universitarie o di politecnico 80 euro annuali e aiuti statali ai giovani dai 7.200 ai 9.000 l’anno, per fitto e altro, libri a disposizione. «Non bocciamo, non lasciamo cadere nessuno», dice la gentile Rouva Doktori (dottoressa) Riitta. «Niente esami veri prima dell’ammissione a università o politecnico, gli esami duri sono all’ateneo per gli aspiranti insegnanti». Dopo la riunione, la preside procede con una breve ispezione nelle classi. Si affaccia, i ragazzi salutano in inglese, «Good morning, mrs Principal », vedendo l’ospite straniero. Studiano sodo, concentrati. Lingua e letteratura finlandese, lo svedese (lingua della minoranza qui) e l’inglese d’obbligo, la terza lingua straniera facoltativa ma chiesta da tutti, «scelgono soprattutto tedesco, spagnolo, ora decolla il cinese», materie scientifiche. Musi lunghi a matematica, i ragazzi si somigliano in tutto il mondo. Nell’ora d’inglese invece si divertono da pazzi: ognuno svolge un tema navigando in rete con uno dei computer portatili della scuola. Computer anche ai corsi di design, arti visuali e scultura: ragazze in maggioranza, mostrano fiere sculture in stile moderno o bozzetti di moda. Le classi sono gruppi d’amici ma non chiuse: ogni ragazza o ragazzo ha un programma di studio individuale, scelto con lui secondo la sua personalità e vocazione, con colloqui continui, quasi un abito su misura del sapere, per lanciarsi domani nel mondo del lavoro. Ai muri, né crocifissi né emblemi nazionali. Solo un piccolo busto del maresciallo Mannerheim, padre della patria, in sala professori. Tra i ragazzi,parecchi figli di migranti, vestono come vogliono, niente divieto del velo: docenti, giochi online e classi li aiutano nei corsi accelerati per imparare il finlandese. Computer online e connessione wireless gratuita ovunque, anche nella fornitissima biblioteca al pianterreno. Nessun lusso: pareti imbiancate quando proprio è necessario. Rigore come nel duro dopoguerra, quando un nyet di Stalin vietò alla Finlandia di accettare il Piano Marshall. Ma sul digitale non si risparmia. «E cerchiamo sempre di insegnare in contatto col concreto, col mondo reale», dice la giovane Eeva Haapanen, insegnante di educazione fisica, in un italiano perfetto. Rapido sguardo di Riitta alla contabilità. «Le scuole», spiega, «sono autonome dal ministero, scelgono da sole gli insegnanti con un bando, possono tenerli quanto vogliono. Per fortuna la spesa pubblica per l’istruzione è il 7,2 per cento del prodotto interno lordo, sui bilanci delle famiglie carichiamo una spesa sola: cartella o zaino. Libri e tutto il resto, fino ai computer, lo forniamo noi». Ore 11,45, suona di nuovo la campanella: pausa mensa. Rouva Doktori Erkinjuntti e Sarmia sono in coda con i ragazzi, che parlano dei voli più economici per i prossimi concerti di Justin Bieber, dei Biffy Clyro o dei Depeche Mode. Insalate, poca carne, acqua, latte o kefir da bere, menu concordato con genitori e studenti. Herra Sarmia si confessa: «Stamane ho ripescato due ragazzi dell’ultima classe, forse avevano alzato il gomito, avevano saltato il compito d’inglese. L’abbiamo finito insieme, ma in classe, non ghettizzandoli. Scusi, ora corro a casa del giovane rom. Ha una storia di vita violenta ma cerco di salvarlo. Corsi a casa per lui, magari a 16 anni o alla peggio un anno dopo passerà il titolo intermedio, troverà una scuola professionale. È una loro tra- dizione non mandare i figli a scuola, dobbiamo adattarci». «Meglio per i contribuenti», interviene la preside, «se finisce emarginato sarà infelice e costerà a tutti, se studia troverà un lavoro dignitoso». La campana suona di nuovo, pausa finita. Un quindicenne si avvicina timido, mi prega di ascoltarlo cantare, intona “O sole mio” come un tenore. «Puntiamo a mandarlo al conservatorio», mi sussurra Rouva Doktori Herkinjuntti. Il lavoro di “mrs Principal” continua, frenetico: telefonate per ordinare nuovi libri, visite alle classi più avanzate in biologia e storia, briefing con la psicologa, l’infermiera, il cuoco e l’operatore sociale della scuola. Corso di musica, ultima tappa: ragazze e ragazzi preparano un concerto rock di tarda primavera, vale nel punteggio. «Lo stress del rapporto di fine anno scolastico viene dopo, a giugno, poi gli studenti e noi stacchiamo la spina della tensione», dice la preside. Ore 15,30, suona l’ultima campana. La preside mi saluta sulla porta, i ragazzi escono sorridenti, salutano cortesi, gli occhi sugli smartphone: cercano voli per i concerti rock Gran Bretagna ma anche offerte di lavoro e apprendistato nelle multinazionali finlandesi, asiatiche o tedesche. O ascoltano musica col Nokia a tutto volume, coppiette o amici camminano sottobraccio verso la fermata del bus o la stazione del metrò

Università, Strasburgo: “Il numero chiuso non viola il diritto allo studio”

da LaStampa.it

Università, Strasburgo: “Il numero chiuso non viola il diritto allo studio”

In totale le domande presentate in tutte le 41 università italiane nel 2012 sono circa 97 mila, poco meno dei 98 mila dello scorso anno (-0.9%)

La sentenza della Corte europea dopo il ricorso di otto italiani che non erano riusciti ad accedere alle facoltà di Medicina e Odontoiatria

Il numero chiuso che in Italia regola l’accesso a determinate facoltà non viola il diritto allo studio. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani nella sentenza emessa oggi nei confronti dell’Italia.

Secondo i giudici, che per la prima volta si sono trovati a dover stabilire se il numero chiuso è compatibile con il rispetto al diritto allo studio sancito dalla convenzione europea dei diritti umani, la soluzione trovata dal legislatore italiano per regolare l’accesso all’università è ragionevole.

Per di più i giudici hanno rilevato che tale soluzione non eccede l’ampio margine di discrezione che gli Stati hanno in questo ambito.

A presentare il ricorso a Strasburgo erano stati 8 cittadini italiani. Una di loro ha fallito per 3 volte l’esame per accedere alla facoltà di medicina di Palermo. Altri 6 ricorrenti non hanno superato quello per entrare ad odontoiatria nonostante l’esperienza professionale acquisita come tecnici odontoiatrici o igienisti. L’ottavo ricorrente invece pur avendo passato l’esame è stato escluso dalla facoltà di odontoiatria dopo 8 anni che non dava esami.

Risarcimento per infortunio misurato sul “rischio elettivo”

da Tecnica della Scuola

Risarcimento per infortunio misurato sul “rischio elettivo”
di Lucio Ficara
Attenzione cari docenti al mezzo di trasporto che scegliete per andare a scuola, perché potrebbe rappresentare, in caso di incidente, una scelta colpevolmente rischiosa o a dir meglio, un rischio elettivo
Se doveste scegliere di raggiungere la sede di servizio in moto, quando l’Istituto dove insegnate poteva essere raggiunto, comodamente e senza alcun rischio, a piedi, e nel tragitto casa-scuola accade un incidente che causa il vostro infortunio, non vi tocca, da parte dell’Inail , nessun tipo di risarcimento. Nulla vi è dovuto, per una questione che viene in gergo definita rischio elettivo. Ma cosa è il rischio elettivo? Il rischio elettivo si caratterizza dall’atto colpevole del lavoratore, e cioè dall’atto volontario posto in essere con imprudenza, negligenza o imperizia, rappresenta l’unico limite in grado di escludere l’occasione di lavoro e, dunque, l’indennizzo per infortunio dell’evento dannoso.  La Corte di Cassazione che con la sentenza n. 6725 del 18/03/2013 ha confermato la decisione della Corte d’Appello la quale, nel caso specifico di un lavoratore, che mentre si recava al lavoro in moto, era coinvolto in un incidente stradale che lo vedeva infortunarsi ad una gamba , aveva ritenuto l’insussistenza della stretta necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, fatte ovviamente tutte le dovute considerazioni sugli orari di servizio dell’infortunato e gli orari dei relativi mezzi pubblici di trasporto tra la casa e il luogo di lavoro del malcapitato e aveva sentenziato che la scelta del ricorrente di usare il mezzo privato non fosse necessitata, perché la distanza tra l’abitazione del dipendente e il luogo di lavoro era di soli 2 km, distanza percorribile volendo anche a piedi.  Quindi questa sentenza della Corte di Cassazione è importante , perché puntualizza che la scelta arbitraria del lavoratore di preferire la moto ad altre soluzioni, più prudenti e sicuramente meno pericolose, è configurabile come un “rischio elettivo” ed è pertanto esclude il risarcimento Inail del docente causa infortunio in itinere

TFA speciale. Tutti scontenti

da tuttoscuola.com

TFA speciale. Tutti scontenti 

La decisione del ministro Profumo di avviare i TFA speciali rendendo ‘speciali’ anche le sue regole di funzionamento sembra aver scontentato tutti.

Ha scontentato i corsisti dei TFA ordinari (20.000) e i 750 docenti universitari che hanno sottoscritto l’appello rilanciato dall’ADi (Associazione Docenti italiani) volto a bloccare il TFA speciale. Ha però scontentato anche gli interessati ai TFA speciali (75.000) perché il provvedimento con il quale essi sono stati ammessi ai corsi prevede una prova nazionale (non selettiva, però) che li scaglionerà in tre anni e perché il punteggio che acquisiranno dopo aver terminato il corso sarà comunque inferiore a quello assegnato a chi avrà frequentato con successo i TFA ordinari (in analogia, si è giustificato il Ministero, con il trattamento riservato a chi aveva in passato acquisito l’abilitazione con i corsi SSIS).

E’ evidente che il ministro Profumo ha cercato di mediare, essendovi peraltro in qualche modo costretto da una precisa indicazione pervenutagli dal Parlamento, tra due interessi (e due ‘filosofie’) contrastanti: quello di coloro che sono stati ammessi al TFA ordinario attraverso un impegnativo percorso selettivo (filosofia meritocratica) e quello di chi ha lavorato nella scuola per anni (almeno tre) consentendole bene o male di funzionare, e che mal sopporta l’idea di doversi sottoporre a un percorso di formazione iniziale, ritenendo di aver guadagnato sul campo i titoli per essere considerato abilitato (filosofia che potremmo chiamare funzionalista, perché ricorda un’antica battaglia sindacale per il riconoscimento della qualifica funzionale).

Ora c’è da temere, ma anche da aspettarsi, che gli scontenti più scontenti ricorrano contro il ‘lodo’ profumiano: l’ADi ha annunciato che sosterrà il ricorso al TAR degli ‘ordinari’ contro gli ‘speciali’, mentre gli ‘speciali’ esperiranno a loro volta la via giudiziaria per farsi riconoscere, in base alla normativa europea, il diritto all’incarico a tempo indeterminato, e il riconoscimento degli anni di precariato, ovviamente senza bisogno di frequentare alcun corso abilitante.

EGO-CreaNET: Sintesi attività primo trimestre 2013

EGO-CreaNET

Sintesi attività primo trimestre 2013

 

La presente nota sintetizza le principali attività sviluppate ed i risultati conseguiti
da Egocreanet nel periodo gennaio
÷marzo 2013.

Area “Nutra-Scienza”

In relazione al Programma Nutra-Scienza, iniziato nel 2010, si evidenzia quanto segue:

  • In data 5 febbraio 2013, è stato formalmente presentato il progetto europeo FUHONU “FUture HOrizon of NUtrition” a valere sulla call FP7-KBBE-2013-7, topic 2.2-02 (proposal reference number: FP7-613927).

Il progetto è stato promosso da Egocreanet a partire dal maggio 2012, ed elaborato in stretta collaborazione con il CeRA della Università di Firenze (soggetto coordinatore del progetto). La proposta prevede oltre al coinvolgimento dello CSAVRI (nell’ambito dei ruoli del coordinatore) una partnership composta da 19  enti di ricerca europei e da 4 extra-europei.

Contemporaneamente, Egocreanet ha proposto un’ampia divulgazione delle conoscenze innovative individuate durante l’elaborazione del progetto, dandone visibilità sul gruppo Nutra-Scienza di Facebook: http://www.facebook.com/groups/195771803846822

  • La Progettazione Nutra-Scienza di Egocreanet assume tra i suoi compiti e prospettive, la propria capacità e responsabilità nel dare collaborazione alla Ricerca Universitaria in Toscana e di altre regioni e nazioni, per la progettazione di Progetti Regionali, Nazionali ed Europei, favorendone la corretta presentazione e gestione coerente con le richieste dei bandi, la successiva disseminazione dei risultati ed amministrazione del finanziamento.

In tale ottica, si registra il supporto fornito all’incontro fra ricercatori toscani per la condivisioni di ipotesi progettuali da presentare in prima battuta su bandi regionali e poi eventualmente in ambito comunitario.

  • Quale premessa finalizzata a costituire un “Cluster nazionale Nutra Scienza” tra Ricerca ed Impresa sul tema della innovazione delle prospettive della produzione Nutraceutica, Egocreanet ha organizzato i seguenti due appuntamenti:
  1. un incontro fra ricerca e imprese per la presentazione di alcuni risultati della ricerca realizzata presso l’Università di Firenze e di confronto con le imprese agroalimentari.

Come può la ricerca essere funzionale all’impresa”, 7 marzo 2013, presso l’Incubatore Universitario Fiorentino – 32 partecipanti.

  1. una workshop di discussione su opportunità e prospettive di cambiamento per il settore agro-alimentare, valorizzando le proprietà nutrizionali del cibo e integrando nuove logiche manageriali e di marketing territoriale, in un’ottica di eco-economia sostenibile.

Innovare, Bioeconomia & Nutra-Scienza per l’attuazione di nuovi Orizzonti Nutrizionali per il Futuro“, 28 marzo 2013, presso la Provincia di Firenze – 76 partecipanti.

Area “Arte e Scienza e Sviluppo”

In relazione alla progettazione transdisciplinare Arte e Scienza, iniziato nel 2004, si evidenziano le seguenti attività svolte nel trimestre in esame:

  • mantenimento e sviluppo di un’azione di disseminazione sull’argomento tramite il gruppo Nutra-Scienza di Facebook: https://www.facebook.com/groups/431161846963599/
  • messa a punto del programma dell’evento “quARte – Arte Quantistica & Realtà Aumentata: verso orizzonti di ben-essere“, che si terrà dal 31 maggio al 2 giugno 2013 a Casciana Terme (PI), presso le Terme di Casciana.

L’obiettivo è la promozione del connubio tra arte e scienza: far diventare l’arte quantistica contemporanea un effettivo investimento economico e sociale, capace di favorire il miglioramento della cultura d’informazione delle imprese e del territorio, tramite il vettore creativo della realtà aumentata e di strategie di marketing che nascono da una rinnovata progettualità territoriale e tematica

Per la condivisione e sviluppo di tale programma “quARte” recentemente abbiamo anticipato un incontro alle Terme di Casciana con partner e amici, che hanno anche firmato una lettera di intenti per la collaborazione con Egocreanet e quindi hanno elaborato di comune accordo la definizione del programma dell’evento stesso

 

 

 

5 aprile 2013

 

 

Firmato:

Paolo Manzelli, Presidente

Marcello Traversi, Responsabile Amministrativo dei Progetti

 

 

Avviso 3 aprile 2013, Prot. n. 2124

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio
Ufficio VII

Avviso 3 aprile 2013, Prot. n. 2124

Oggetto: A.S. 2012/2013 – Saldo MOF lordo stato e lordo dipendente

Si fa seguito all’Intesa sottoscritta con le OOSS del Comparto scuola in data 19 marzo 2013 a seguito della sottoscrizione del CCNL del 13 marzo 2013, e con la presente si rendono noti gli importi a saldo del MOF per l’a.s. 2012/2013 (sia al lordo stato DDG 26 marzo 2013, sia al lordo dipendente DDG 27 marzo 2013), finalizzati a retribuire gli Istituti contrattuali del personale del comparto scuola.
Si conferma che come per l’acconto anche per il saldo tutti i dati fanno riferimento all’organico di diritto, ad eccezione dei posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado, che sono stati considerati nella misura del 60% dei posti comunicati in organico di fatto al SIDI.
Si fa riserva di specifica comunicazione a ciascuna scuola degli importi già caricati al Sicoge con il riferimento a capitoli e piani gestionali.

IL Dirigente
F.to Elisabetta Davoli

Decreto Direttore Generale 3 aprile 2013, Prot. n. 1754

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio VII-

Decreto Direttore Generale 3 aprile 2013, Prot. n. 1754

Individuazione degli studenti meritevoli per i risultati raggiunti nelle competizioni stabilite con D.M. 8 novembre 2011

Decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55

Decreto MEF 3 aprile 2013, n. 55

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai
sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244. (13G00097)
(GU n.118 del 22-5-2013 )
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
                        E LA SEMPLIFICAZIONE 
 
  Visto il Titolo V della Costituzione; 
  Visto l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modifiche  e   integrazioni,
concernente  gli  obblighi  dei  contribuenti   in   relazione   alla
fatturazione; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
e successive modificazioni, nella parte in cui  demanda  all'Istituto
nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l'elenco
delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e  successive
modificazioni, concernente l'attuazione della  direttiva  2001/115/CE
che semplifica ed armonizza le modalita' di fatturazione  in  materia
di IVA; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega  al  governo
per l'attuazione della  direttiva  2006/112/CE  relativa  al  sistema
comune d'imposta sul valore aggiunto; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   con   particolare
riferimento  all'articolo  1   recante   principi   fondamentali   di
coordinamento e di  armonizzazione  dei  sistemi  contabili  per  gli
obiettivi di finanza pubblica; 
  Visti i commi da 209 a 214 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni,  volti  a  semplificare  il
procedimento di fatturazione  nei  rapporti  con  le  amministrazioni
pubbliche,  introducendo  l'obbligo   di   emissione,   trasmissione,
conservazione e archiviazione delle  fatture  in  forma  elettronica,
nonche' l'elaborazione dei relativi dati  ai  fini  del  monitoraggio
della finanza pubblica; 
  Viste  le  modifiche  apportate  al  comma  209  ed  al  comma  214
dell'articolo 1 della citata legge n. 244  del  24  dicembre  2007  a
seguito di quanto disposto dall'articolo 10  comma  13-duodecies  del
decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito dalla  legge  214
del 22 dicembre 2011; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3
maggio 2008, n.  103,  recante  la  individuazione  del  gestore  del
sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonche'  delle
relative attribuzioni e competenze; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  attuare  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244  del  2007,  e
successive  modificazioni,  in  coerenza  con  il  quadro   giuridico
stabilito con la legge n. 42 del 2009; 
  Ritenuto altresi' che le predette disposizioni della legge  n.  244
del 2007 sono essenziali per l'attuazione dei principi costituzionali
in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di  coordinamento
della  finanza  pubblica   e   del   sistema   tributario   stabiliti
dall'articolo 117 della Costituzione; 
  Ritenuto di dover assicurare la compatibilita'  delle  disposizioni
di  cui  al  presente  regolamento  con  le  determinazioni   assunte
dall'Unione Europea in materia di fatturazione elettronica; 
  Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica  amministrazione
e la semplificazione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, recante  la  disciplina  dell'attivita'  di
Governo; 
  Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha  espresso
parere favorevole; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  regolamento  reca  disposizioni  in  materia   di
emissione, trasmissione  e  ricevimento  della  fattura  elettronica,
attraverso il Sistema di  interscambio,  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 209  a  214,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  e
successive modificazioni. 
  2. Le disposizioni del presente  regolamento  trovano  applicazione
nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209  dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ai soli fini del presente
regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso,  sono  definite
«amministrazioni». 
  3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o maggiori oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  in  quanto  le
amministrazioni  si  adeguano  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 2 
 
         Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca  i
dati e le informazioni indicati  e  definiti  nel  documento  recante
«Formato della fattura elettronica» che costituisce l'allegato A  del
regolamento. 
  2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso
il  Sistema  di  interscambio  di  cui  al   decreto   del   Ministro
del'economia e delle finanze 7 marzo 2008  riporta  obbligatoriamente
le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell'allegato A al presente
regolamento. 
  3. Le regole tecniche relative alle modalita'  di  emissione  della
fattura elettronica, nonche' alla trasmissione e al ricevimento della
stessa  attraverso  il  Sistema  di  interscambio,  sono  quelle  del
documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento. 
  4.  La  fattura  elettronica  si  considera   trasmessa   per   via
elettronica, ai sensi dell'articolo 21,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,  solo  a  fronte  del
rilascio della ricevuta di  consegna,  di  cui  al  paragrafo  4  del
documento che costituisce l'allegato B del presente  regolamento,  da
parte del Sistema di interscambio. 
  5. Le linee guida per la  gestione  della  fattura  elettronica  da
parte delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  sono
contenute nel documento che costituisce  l'allegato  C  del  presente
regolamento. 
                               Art. 3 
 
                         Codici degli uffici 
 
  1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in  via
esclusiva alla ricezione delle  fatture  elettroniche  da  parte  del
Sistema di interscambio e ne curano l'inserimento  nell'Indice  delle
Pubbliche  Amministrazioni  (IPA),  istituito  all'articolo  11   del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  31  ottobre  2000,
pubblicato nella Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  italiana  21
novembre 2000, n. 272, in tempo utile per  garantirne  l'utilizzo  in
sede  di  trasmissione  delle   fatture   elettroniche;   le   stesse
amministrazioni curano altresi', agli  stessi  fini,  l'aggiornamento
periodico dei propri uffici nel  predetto  Indice,  che  provvede  ad
assegnare il codice in modo univoco. 
  2.  La  fattura  elettronica,  fra  i  dati  obbligatori   di   cui
all'articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i  codici  IPA  degli
uffici destinatari di fatture elettroniche di  cui  al  comma  1  del
presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. 
  3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari
di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell'allegato  D
del presente regolamento. 
                               Art. 4 
 
          Misure di supporto per le piccole e medie imprese 
 
  1. Il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  nell'ambito  del
Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende  disponibile  in
via  non  onerosa  sul  proprio  portale   elettronico,   accessibile
all'indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole  e  medie  imprese
abilitate  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MEPA) e che  forniscono  beni  e  servizi  alle  amministrazioni,  i
servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema  di
generazione  delle  fatture  nel  formato  previsto  dal  Sistema  di
interscambio e di conservazione, nonche' i servizi  di  comunicazione
con il detto Sistema,  secondo  quanto  previsto  nel  documento  che
costituisce l'allegato E del presente regolamento. 
  2.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale,   in   collaborazione   con
Unioncamere e sentite le associazioni di categoria  delle  imprese  e
dei professionisti,  mette  a  disposizione  delle  piccole  e  medie
imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti
informatici «open source» per la fatturazione elettronica. 
                               Art. 5 
 
                            Intermediari 
 
  1. Gli operatori economici possono  avvalersi,  attraverso  accordi
tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione della fattura elettronica  mantenendo  inalterate  le
responsabilita' fiscali dell'ente emittente la fattura nei  confronti
delle PA. 
  2.  Le  pubbliche   amministrazioni   possono   costituirsi   quali
intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni  previo
accordo tra le parti. 
                               Art. 6 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. A decorrere dal termine di sei mesi dall'entrata in  vigore  del
presente decreto il Sistema di Interscambio  viene  reso  disponibile
alle  amministrazioni  di   cui   all'articolo   1   comma   2   che,
volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i  propri
fornitori, intendono  avvalersene  per  la  ricezione  delle  fatture
elettroniche secondo le modalita' del presente regolamento.  In  tali
casi, la  data  di  effettiva  applicazione  delle  disposizioni  del
presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni  e'  quella
dalle stesse comunicate al gestore di cui all'articolo 1, comma  212,
della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni. 
  2. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  1,  gli  obblighi  stabiliti
dall'articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e
successive  modificazioni,  decorrono  dal  termine  di  dodici  mesi
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  nei  confronti  dei
Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza
e  assistenza  sociale  individuati  come  tali   nell'elenco   delle
amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico  consolidato
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall'ISTAT entro il  31  luglio  di
ogni anno. 
  3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2
decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del
presente  decreto  nei  confronti  delle   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e  4,
nonche' da quelle di cui all'articolo 1  comma  214  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. ((1)) 
  4. Con successivo decreto  verranno  determinate  le  modalita'  di
applicazione degli obblighi stabiliti all'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2007 n. 244, e successive modificazioni, al momento  escluse
dal presente regolamento, alle fatture emesse da  parte  di  soggetti
non residenti in Italia e alle fatture, gia' trasmesse  in  modalita'
telematica, relative al servizio di pagamento delle  entrate  oggetto
del sistema di versamento unificato di cui al decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  nonche'  al  servizio  di  trasmissione  delle
dichiarazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  5. Le amministrazioni completano il caricamento  degli  uffici,  di
cui all'articolo 3 comma 1, entro 3 mesi  dalla  data  di  decorrenza
degli obblighi di cui ai precedenti commi. 
  6.  A  decorrere  dalle  date  di  cui  ai  commi  da  1  a  4,  le
amministrazioni in essi indicate non possono  accettare  fatture  che
non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite  del  Sistema
di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali  date,  le  stesse  non
possono  procedere  ad  alcun  pagamento,  nemmeno   parziale,   sino
all'invio delle fatture in formato elettronico. 
  7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente  regolamento  ne
costituiscono sua parte integrante. 
  Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
    Roma, 3 aprile 2013 
    

                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze
                                                     Grilli

          Il Ministro
per la pubblica amministrazione
     e la semplificazione
        Patroni Griffi

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
 
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2013 
  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 129 
 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla L.
23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 25, comma  1)  che  "il
termine di cui all'articolo 6, comma  3,  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  3  aprile  2013,  n.   55   recante
"Regolamento in materia  di  emissione,  trasmissione  e  ricevimento
della  fattura  elettronica  da   applicarsi   alle   amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244", e'  anticipato  al  31  marzo  2015.  Alla
medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  e'  anticipato  il
termine dal  quale  decorrono  gli  obblighi  previsti  dal  predetto
decreto n. 55 del 2013 per le amministrazioni locali di cui al  comma
209 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007". 
                            ALLEGATO "A" 
 
                  FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA 
 
 
                              SOMMARIO 
 
1. PREMESSA 
2. CONTENUTO INFORMATIVO 
3. INFORMAZIONI FISCALI 
  3.1 Cedente/Prestatore 
  3.2 Rappresentante Fiscale Del Cedente/Prestatore 
  3.3 Cessionario/Committente 
  3.4 Soggetto Emittente 
  3.5 Dati Generali 
  3.6 Beni/Servizi 
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI 
  4.1 Trasmittente 
  4.2 Destinatario 
5. INFORMAZIONI PER l'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO 
  5.1 Ordine Acquisto 
  5.2 Contratto 
  5.3 Ricezione 
  5.4 Fatture Collegate 
  5.5 Cassa Previdenziale 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
  6.1 Trasmittente 
  6.2 Cedente/Prestatore 
  6.3 Rappresentante Fiscale del Cedente/Prestatore 
  6.4 Cessionario/Committente 
  6.5 Terzo Intermediario Soggetto Emittente 
  6.6 Dati Generali 
  6.7 Beni/Servizi 
  6.8 Pagamento 
  6.9 Allegati 
 
 
1. PREMESSA 
  Il presente  documento  descrive  le  informazioni  presenti  nella
fattura elettronica di cui al comma 212, lettera b)  della  legge  n.
244/2007. 
  I dati delle fatture elettroniche  da  trasmettere  al  SdI  devono
essere rappresentati in un file in  formato  XML  (eXtensible  Markup
Language) non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali  da
attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti  o  i
dati nello stesso rappresentati. 
  Le specifiche tecniche relative alla struttura sintattica  ed  alle
caratteristiche informatiche delle suddette  informazioni  sono  rese
disponibili entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del  presente
Regolamento    sul    sito    del     Sistema     di     Interscambio
www.fatturapa.gov.it. 
  Tali specifiche  vengono  predisposte  ed  aggiornate  dall'Agenzia
delle Entrate, nel ruolo di  gestore  del  Sistema  di  Interscambio,
sentite le strutture competenti del Ministero dell'economia e finanze
e l'Agenzia per l'Italia  digitale,  garantendo  la  continuita'  del
servizio ed i tempi  tecnici  necessari  ad  eventuali  aggiornamenti
delle procedure informatiche e organizzative. 
  "Il tracciato della fattura di cui al presente regolamento e' stato
oggetto di una  attivita'  di  confronto,  nell'ambito  del  progetto
PEPPOL (Pan European Pubblic Procurement On Line), con  gli  standard
che prevedibilmente saranno usati a livello comunitario. 
  In particolare: 
    - e' stata effettuata la mappatura tra la parte core dell'UBL 2.0
e il formato SdI; 
    - e'  stato  presentato  un  comment  log  con  le  richieste  di
integrazione dei dati presenti nel formato SdI ed  assenti  nel  core
UBL 2.0; 
    -  tale  comment  log  e'  stato  ufficialmente  e  completamente
recepito dal gruppo di progetto a settembre 2009." 
 
 
2. CONTENUTO INFORMATIVO 
  a) Il DPR 633  del  1972  reca,  agli  articoli  21  e  21-bis,  le
informazioni da riportare in fattura  in  quanto  rilevanti  ai  fini
fiscali. 
  Ad  integrazione,  tenuto  conto  della  natura   informatica   del
processo, entrano a far parte del contenuto della fattura elettronica
le ulteriori seguenti informazioni: 
  b) informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione
della fattura elettronica  al  soggetto  destinatario  attraverso  il
Sistema di Interscambio (SdI nel  seguito)  di  cui  all'articolo  1,
comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  c) informazioni  utili  per  la  completa  dematerializzazione  del
processo di ciclo passivo  attraverso  l'integrazione  del  documento
fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento; 
  d)  eventuali  ulteriori  informazioni  che  possono  risultare  di
interesse per esigenze informative concordate tra cliente e fornitore
ovvero  specifiche  dell'emittente,  con  riferimento  a  particolari
tipologie  di  beni  ceduti/prestati,  ovvero  di  utilita'  per   il
colloquio tra le parti. 
 
 
3. INFORMAZIONI FISCALI 
  Vengono di seguito riportate  le  informazioni  rilevanti  ai  fini
fiscali. 
3.1 CEDENTE/PRESTATORE 
  Dati Anagrafici 
  Identificativo Fiscale IVA (Partita IVA): numero di identificazione
fiscale ai fini IVA; per i soggetti stabiliti  nel  territorio  dello
Stato  Italiano  corrisponde  al  numero  di  partita  IVA  assegnato
dall'Anagrafe  Tributaria;  per  tutti  gli  altri  soggetti  si   fa
riferimento all'identificativo fiscale assegnato  dall'autorita'  del
paese di residenza; all'identificativo fiscale deve essere  anteposto
il codice del  paese  assegnante  (secondo  lo  standard  ISO  3166-1
alpha-2 code). 
  Denominazione:  ditta,  denominazione   o   ragione   sociale   del
cedente/prestatore del  bene/servizio  da  valorizzare  nei  casi  di
persona  non  fisica;  la  valorizzazione  di  questo  campo  e'   in
alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti. 
  Nome: nome del cedente/prestatore del bene/servizio da  valorizzare
nei casi  di  persona  fisica;  la  valorizzazione  di  questo  campo
presuppone anche  la  valorizzazione  del  campo  Cognome  ed  e'  in
alternativa a quella del campo Denominazione. 
  Cognome:  cognome  del  cedente/prestatore  del  bene/servizio   da
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione  di  questo
campo presuppone anche la valorizzazione del  campo  Nome  ed  e'  in
alternativa a quella del campo Denominazione. 
  Regime  Fiscale:  regime   fiscale   del   cedente/prestatore   del
bene/servizio. 
  Dati Sede 
  Indirizzo: indirizzo del cedente/prestatore del bene/servizio; deve
essere valorizzato con il nome della via, piazza, etc. 
  Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel
campo precedente. 
  CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
  Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
  Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
  Nazione: codice della nazione  espresso  secondo  lo  standard  ISO
3166-1 alpha-2 code. 
  Dati Stabile Organizzazione 
  I campi indicati di seguito devono essere valorizzati nei soli casi
in cui il cedente/prestatore e' un soggetto non residente ed effettua
la  transazione  oggetto  del  documento   tramite   l'organizzazione
residente sul  territorio  nazionale.  Si  riferiscono  alla  stabile
organizzazione in Italia. 
  Indirizzo:   indirizzo    della    stabile    organizzazione    del
cedente/prestatore del bene/servizio; deve essere valorizzato con  il
nome della via, piazza, etc. Numero Civico:  numero  civico  relativo
all'indirizzo specificato nel campo precedente. 
  CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
  Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
  Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
  Dati Iscrizione R.E.A. 
  Tali campi devono essere valorizzati nei casi di societa'  soggette
al vincolo  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  ai  sensi
dell'art. 2250 del codice civile. 
  Ufficio: sigla della provincia ove ha sede l'Ufficio  del  Registro
delle Imprese presso il quale e' registrata la societa'. 
  Numero REA: numero di  repertorio  con  il  quale  la  societa'  e'
iscritta nel Registro delle Imprese. 
  Capitale  Sociale:  indica  il   capitale   sociale   quale   somma
effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
della societa'; questo campo e' valorizzato nei soli casi di societa'
di capitali (SPA, SAPA, SRL). 
  Socio Unico: questo campo e' valorizzato nei soli casi di  societa'
a responsabilita' limitata (SRL); indica se queste si  compongono  di
un unico socio o di piu' soci. 
  Stato Liquidazione: indica se la societa'  si  trova  in  stato  di
liquidazione oppure no. 
 
3.2 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE 
  Dati Anagrafici 
  Partita  IVA:  numero  di  partita  IVA   assegnato   dall'Anagrafe
Tributaria al rappresentante fiscale del cedente/prestatore. 
  Denominazione:  ditta,  denominazione   o   ragione   sociale   del
rappresentante fiscale del cedente/prestatore da valorizzare nei casi
di persona non fisica;  la  valorizzazione  di  questo  campo  e'  in
alternativa a quella dei campi Nome e Cognome seguenti. 
  Nome: nome del rappresentante  fiscale  del  cedente/prestatore  da
valorizzare nei casi di persona fisica; la valorizzazione  di  questo
campo presuppone anche la valorizzazione del campo Cognome ed  e'  in
alternativa a quella del campo Denominazione. 
  Cognome: cognome del rappresentante fiscale del  cedente/prestatore
da valorizzare nei casi  di  persona  fisica;  la  valorizzazione  di
questo campo presuppone anche la valorizzazione del campo Nome ed  e'
in alternativa a quella del campo Denominazione. 
 
3.3 CESSIONARIO/COMMITTENTE 
  Dati Anagrafici 
  Partita  IVA:  numero  di  partita  IVA   assegnato   dall'Anagrafe
Tributaria al cessionario/committente; 
  Codice Fiscale: numero di codice  fiscale  assegnato  dall'Anagrafe
Tributaria al cessionario/committente; 
  Denominazione:    denominazione     del     cessionario/committente
(corrisponde alla struttura destinataria della fattura). 
  Dati della Sede ovvero, nei casi previsti  dal  D.M.  n°  370/2000,
dell'ubicazione dell'utenza 
  Indirizzo:  indirizzo  del  cessionario/committente;  deve   essere
valorizzato con il nome della via, piazza, etc. 
  Numero Civico: numero civico relativo all'indirizzo specificato nel
campo precedente. 
  CAP: Codice di Avviamento Postale relativo all'indirizzo. 
  Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo. 
  Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
 
3.4 SOGGETTO EMITTENTE 
  E' presente nei casi di documenti emessi da un soggetto diverso dal
cedente/prestatore. 
  Soggetto Emittente: codice che sta ad indicare  se  la  fattura  e'
stata emessa da parte del cessionario/committente ovvero da parte  di
un terzo per conto del cedente/prestatore. 
 
3.5 DATI GENERALI 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono  essere  ripetuti
per ogni fattura del lotto. 
  Dati Generali Documento 
  Tipo Documento: tipologia del documento oggetto della  trasmissione
(fattura, acconto/anticipo su fattura, nota di credito, parcella .). 
  Divisa: tipo di valuta utilizzata per l'indicazione  degli  importi
espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001. 
  Data fattura: data del documento (espressa secondo il  formato  ISO
8601:2004). 
  Numero: numero progressivo  attribuito  dal  cedente/prestatore  al
documento. 
  Tipo Ritenuta: tipologia di ritenuta di acconto (persone fisiche  o
persone giuridiche) da valorizzare nei casi in  cui  ne  e'  prevista
l'applicazione. 
  Importo Ritenuta: importo della ritenuta  di  acconto  da  indicare
solo se valorizzato il campo Tipo Ritenuta. 
  Aliquota Ritenuta:  aliquota  (espressa  in  percentuale  %)  della
ritenuta d'acconto da indicare solo  se  valorizzato  il  campo  Tipo
Ritenuta. 
  Causale Pagamento: codice della causale del  pagamento  (il  codice
corrisponde a quello utilizzato per la compilazione del modello 770S)
da valorizzare nei casi di documenti soggetti  a  ritenuta  d'acconto
(campo Tipo Ritenuta valorizzato). 
  Numero Bollo:  estremi  della  relativa  autorizzazione  rilasciata
dall'Ufficio delle Entrate per l'assolvimento in  modo  virtuale,  da
valorizzare nei casi in cui sia prevista l'imposta di bollo. 
  Importo Bollo: importo dell'imposta di bollo da  indicare  solo  se
valorizzato il campo Numero Bollo. 
  Tipo Cassa  Previdenziale:  cassa  di  previdenza  della  categoria
professionale di appartenenza, da valorizzare nei soli casi in cui e'
presente. 
  Aliquota Cassa: aliquota contributiva (espressa in  percentuale  %)
prevista per la cassa di previdenza, da indicare solo se  valorizzato
il campo Tipo Cassa Previdenziale. 
  Importo Contributo Cassa:  importo  del  contributo  relativo  alla
cassa di previdenza della categoria professionale, da  indicare  solo
se valorizzato il campo Tipo Cassa Previdenziale. 
  Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %) applicata alla cassa;
nel caso di non applicabilita', il campo deve  essere  valorizzato  a
zero. 
  Dati Ddt (documento di trasporto) 
  Nei casi in cui sia presente un documento  di  trasporto  collegato
alla fattura, casi di fatturazione  differita,  vanno  valorizzati  i
seguenti campi per ogni documento di trasporto.  Numero  DDT:  numero
del Documento di Trasporto. 
  Data DDT: data del Documento  di  Trasporto  (espressa  secondo  il
formato ISO 8601:2004). 
  Normativa Di Riferimento 
  Norma  Di  Riferimento:  norma  di   riferimento,   comunitaria   o
nazionale, da indicare nei casi in cui il cessionario/committente  e'
debitore di imposta in luogo del cedente/prestatore (reverse charge),
o nei casi in cui sia tenuto ad emettere autofattura. 
  Fattura Principale 
  E' presente nei casi di fatture per operazioni  accessorie,  emesse
dagli 'autotrasportatori' per usufruire delle agevolazioni in materia
di registrazione e pagamento IVA. 
  Numero  Fattura  Principale:  numero  della  fattura  relativa   al
trasporto  di  beni,  da  indicare   sulle   fatture   emesse   dagli
autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie. 
  Data Fattura Principale: data della  fattura  principale  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
 
3.6 BENI/SERVIZI 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati devono  essere  ripetuti
per ogni fattura del lotto. 
  Dettaglio Linee 
  Numero Linea: numero che  identifica  la  linea  di  dettaglio  del
bene/servizio riportata sul documento. 
  Tipo Cessione Prestazione: codice che identifica  la  tipologia  di
cessione/prestazione qualora si tratti di sconto, premio,  abbuono  o
spesa accessoria; e' quindi valorizzabile  soltanto  in  presenza  di
questi casi. 
  Descrizione: natura e  qualita'  del  bene/servizio  oggetto  della
cessione/prestazione; puo' fare anche riferimento  ad  un  precedente
documento emesso a titolo di anticipo/acconto. 
  Quantita':  numero  di  unita'  cedute/prestate;  puo'  non  essere
valorizzato nei casi in cui la prestazione non sia quantificabile. 
  Unita' Misura: unita'  di  misura  in  cui  e'  espresso  il  campo
Quantita'. 
  Data Inizio Periodo: data iniziale del periodo di  riferimento  cui
si riferisce  l'eventuale  servizio  prestato  (espressa  secondo  il
formato ISO 8601:2004). 
  Data Fine Periodo: data finale del periodo di  riferimento  cui  si
riferisce l'eventuale servizio prestato (espressa secondo il  formato
ISO 8601:2004). 
  Prezzo Unitario: prezzo unitario del  bene/servizio;  nel  caso  di
beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, l'importo  indicato
rappresenta il "valore normale". 
  Percentuale  Sconto:  eventuale  sconto  applicato   (espresso   in
percentuale %). 
  Prezzo  Totale:  importo  totale   del   bene/servizio   al   netto
dell'eventuale sconto. 
  Aliquota IVA:  IVA  (espressa  in  percentuale  %)  applicata  alla
cessione/prestazione; nel caso di non applicabilita', il  campo  deve
essere valorizzato a zero. 
  Riepilogo Aliquota 
  E' presente nei casi  in  cui,  almeno  in  una  linea  del  blocco
Dettaglio Linee figuri il campo Aliquota IVA diverso da zero,  ovvero
se presenti spese accessorie 
  Aliquota IVA: IVA (espressa in percentuale %). 
  Norma Riferimento Aliquota Ridotta:  normativa  di  riferimento  da
indicare nei casi di aliquota IVA ridotta. 
  Spese Accessorie: corrispettivi relativi alle cessioni  accessorie,
(es. imballaggi etc.) qualora presenti. 
  Imponibile: valore totale dell'imponibile per singola aliquota. 
  Arrotondamento:   importo   dell'arrotondamento    sull'imponibile,
qualora presente. 
  Imposta: imposta corrispondente all'applicazione dell'aliquota  IVA
sul relativo imponibile. 
  Esigibilita' IVA: codice che  esprime  il  regime  di  esigibilita'
dell'IVA (differita o immediata). 
  Altri Dati Di Riepilogo 
  Natura: codice che esprime  la  natura  delle  operazioni  che  non
rientrano tra quelle imponibili. 
  Importo: importo riferito alle operazioni di cui al campo Natura. 
  Riferimento Normativo: normativa di riferimento per  le  operazioni
di cui al campo Natura. 
  Dati Su Veicoli 
  Sono presenti nei casi di cessioni tra paesi  membri  di  mezzi  di
trasporto nuovi. Dati relativi ai veicoli di cui all'art. 38, comma 4
del DL 331 del 1993. 
  Data: data di prima immatricolazione o di iscrizione del  mezzo  di
trasporto nei pubblici registri  (espressa  secondo  il  formato  ISO
8601:2004). 
  Totale Percorso: totale  chilometri  percorsi,  oppure  totale  ore
navigate o volate del mezzo di trasporto. 
 
4. INFORMAZIONI PER LA TRASMISSIONE ATTRAVERSO SDI 
  Vengono di seguito riportate  le  informazioni  indispensabili  per
garantire la trasmissione delle fatture  elettroniche  attraverso  il
SdI di cui al precedente paragrafo 2 b): 
 
4.1 TRASMITTENTE 
  Identificativo  Fiscale:  numero  di  identificazione  fiscale  del
trasmittente: corrisponde al codice fiscale  assegnato  dall'Anagrafe
Tributaria; per i non residenti si fa riferimento  all'identificativo
fiscale   assegnato   dall'autorita'   del   paese   di    residenza;
all'identificativo fiscale deve essere anteposto il codice del  paese
assegnante (secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). 
  Progressivo Invio: progressivo univoco che il soggetto trasmittente
attribuisce ad ogni documento fattura elettronica. 
  Formato Trasmissione: codice identificativo  della  versione  della
struttura informatica con  cui  e'  stato  predisposto  il  documento
fattura elettronica. 
 
4.2 DESTINATARIO 
  Codice Destinatario: identifica l'ufficio  centrale  o  periferico,
appartenente all'Amministrazione di cui all'articolo 1 lettera 2) del
presente Regolamento, al  quale  e'  destinata  la  fattura;  la  sua
valorizzazione deve rispettare quanto previsto dall'allegato D di cui
all'art. 3 lettera 3) del presente Regolamento. 
 
5. INFORMAZIONI PER L'INTEGRAZIONE NEL PROCESSO DI CICLO PASSIVO 
  Vengono di seguito riportate le informazioni utili per la  completa
dematerializzazione  del  processo  di  ciclo  passivo  di   cui   al
precedente  paragrafo  2  c);  la  loro  definizione,  nel   rapporto
contrattuale tra le parti, e' fortemente  consigliata  in  quanto  la
loro valorizzazione  e'  propedeutica  alla  dematerializzazione  del
ciclo passivo delle amministrazioni. 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto. 
 
5.1 ORDINE ACQUISTO 
  Dati relativi  all'ordine  di  acquisto  dal  quale  scaturisce  la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura. 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce l'ordine di  acquisto
cosi' come identificato  dai  tre  campi  successivi  (Identificativo
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui l'ordine  di  acquisto
si  riferisce  all'intera  fattura,  questo  campo  non  deve  essere
valorizzato. 
  Identificativo Documento: numero dell' ordine di acquisto associato
alla fattura secondo quanto indicato  nel  campo  Riferimento  Numero
Linea. 
  Data: data dell' ordine di acquisto associato alla fattura  secondo
quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
  Numero Item: identificativo della singola voce  (linea  di  ordine)
all'interno dell'ordine di acquisto associata  alla  fattura  secondo
quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
 
5.2 CONTRATTO 
  Dati   relativi   al   contratto   dal    quale    scaturisce    la
cessione/prestazione oggetto del documento fattura. 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce  il  contratto  cosi'
come identificato dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item);  nel  caso  in  cui  il  contratto  si  riferisce
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
  Identificativo  Documento:  numero  del  contratto  associato  alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
  Data: data del contratto  associato  alla  fattura  secondo  quanto
indicato nel campo Riferimento  Numero  Linea  (espressa  secondo  il
formato ISO 8601:2004). 
  Numero Item: identificativo della singola voce (linea di contratto)
all'interno del  contratto  associata  alla  fattura  secondo  quanto
indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
 
5.3 RICEZIONE 
  Dati relativi alla ricezione dei beni/servizi oggetto del documento
fattura. 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce  la  ricezione  cosi'
come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item);  nel  caso  in  cui  la  ricezione  si  riferisce
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
  Identificativo Documento: numero  della  ricezione  associata  alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
  Data: data della ricezione associata alla  fattura  secondo  quanto
indicato nel campo Riferimento  Numero  Linea  (espressa  secondo  il
formato ISO 8601:2004). 
  Numero Item: identificativo della singola voce (linea di ricezione)
all'interno della ricezione associata  alla  fattura  secondo  quanto
indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
 
5.4 FATTURE COLLEGATE 
  Dati relativi alla fattura alla quale si collega  il  documento  in
oggetto. 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce la fattura  collegata
cosi' come identificata  dai  tre  campi  successivi  (Identificativo
Documento, Data, Numero Item); nel caso in cui la  fattura  collegata
si  riferisce  all'intera  fattura,  questo  campo  non  deve  essere
valorizzato. 
  Identificativo Documento: numero della fattura collegata  associata
alla fattura secondo quanto indicato  nel  campo  Riferimento  Numero
Linea. 
  Data fattura: data della fattura collegata associata  alla  fattura
secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Numero Item: identificativo della singola voce  (linea  di  fattura
collegata) all'interno della fattura collegata associata alla fattura
secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
 
5.5 CASSA PREVIDENZIALE 
  Ritenuta Acconto: indica se  il  contributo  cassa  e'  soggetto  a
ritenuta. 
  Imponibile Cassa: importo sul quale applicare il  contributo  cassa
previdenziale per singola aliquota. 
  Natura: codice che esprime  la  natura  delle  operazioni  che  non
rientrano tra quelle imponibili. 
  Riferimento   Amministrazione:   identificativo   del   riferimento
amministrativo - contabile utilizzabile  per  inserire  un  eventuale
riferimento utile all'amministrazione destinataria (es.: capitolo  di
spesa, conto economico .). 
 
6. ALTRE INFORMAZIONI 
  Vengono di seguito riportate le  informazioni  che  possono  essere
inserite in fattura a seguito di accordi  tra  le  parti  ovvero  per
esigenze specifiche del soggetto  emittente,  di  cui  al  precedente
paragrafo 2 d). 
 
6.1 TRASMITTENTE 
  Contatti trasmittente 
  Telefono: contatto telefonico fisso/mobile. 
  Email: indirizzo di posta elettronica. 
 
6.2 CEDENTE/PRESTATORE 
  Dati Anagrafici 
  Codice Fiscale: codice  fiscale  del  cedente/prestatore  assegnato
dall'Anagrafe Tributaria. 
  Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16  aprile
2009. In  vigore  dal  1  Luglio  2009  tale  codice  identifica  gli
operatori  economici  nei  rapporti   con   le   autorita'   doganali
sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
  Titolo: titolo onorifico del cedente/prestatore. 
  Albo Professionale: nome dell'albo professionale cui appartiene  il
cedente/prestatore. 
  Provincia Albo: provincia dell'albo professionale. 
  Numero   Iscrizione   Albo:   numero   di    iscrizione    all'albo
professionale. 
  Data Iscrizione Albo: data  di  iscrizione  all'albo  professionale
(espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Contatti 
  Telefono: contatto telefonico fisso/mobile del cedente/prestatore. 
  Fax: numero di fax del cedente/prestatore. 
  Email: indirizzo di posta elettronica del cedente/prestatore. 
  Riferimento Amministrazione: Codice  identificativo  del  fornitore
presente  nell'anagrafica  del  sistema  gestionale  in  uso   presso
l'Amministrazione. 
 
6.3 RAPPRESENTANTE FISCALE DEL CEDENTE/PRESTATORE 
  Codice Fiscale: numero di codice  fiscale  assegnato  dall'Anagrafe
Tributaria del rappresentante fiscale del cedente/prestatore. 
  Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16  aprile
2009. In  vigore  dal  1  Luglio  2009  tale  codice  identifica  gli
operatori  economici  nei  rapporti   con   le   autorita'   doganali
sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
  Titolo:   titolo   onorifico   del   rappresentante   fiscale   del
cedente/prestatore. 
 
6.4 CESSIONARIO/COMMITTENTE 
  Codice EORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration
and Identification) in base al Regolamento (CE) n. 312 del 16  aprile
2009. In vigore  dal  1  Luglio  2009.  Tale  codice  identifica  gli
operatori  economici  nei  rapporti   con   le   autorita'   doganali
sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
 
6.5 TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE 
  Identificativo  Fiscale:   numero   di   identificazione   fiscale;
corrisponde al codice fiscale assegnato dall'Anagrafe Tributaria; per
i  non  residenti  si  fa  riferimento   all'identificativo   fiscale
assegnato dall'autorita' del paese di  residenza;  all'identificativo
fiscale deve essere anteposto il codice del paese assegnante (secondo
lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code). 
  Denominazione: ditta, denominazione o  ragione  sociale  del  terzo
intermediario soggetto emittente qualora si  tratti  di  persona  non
fisica (alternativo ai campi Nome e Cognome seguenti). 
  Nome: nome del terzo intermediario soggetto  emittente  qualora  si
tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Cognome, al campo
Denominazione). 
  Cognome: cognome del terzo intermediario soggetto emittente qualora
si tratti di persona fisica (alternativo, con il campo Nome, al campo
Denominazione). 
  Titolo:  titolo  onorifico   del   terzo   intermediario   soggetto
emittente. 
  CodEORI: numero del Codice EORI (Economic Operator Registration and
Identification) in base al Regolamento (CE)  n.  312  del  16  aprile
2009. In vigore  dal  1  Luglio  2009.  Tale  codice  identifica  gli
operatori  economici  nei  rapporti   con   le   autorita'   doganali
sull'intero territorio dell'Unione Europea. 
 
6.6 DATI GENERALI 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto. 
  Dati Generali Documento 
  Importo Totale: importo totale del documento comprensivo di imposta
a debito del cessionario/committente. 
  Arrotondamento: importo dell'arrotondamento sul  totale  documento,
qualora presente. 
  Causale: descrizione della causale del documento. 
  Dati Convenzione 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce la convenzione  cosi'
come identificata dai tre campi successivi (Identificativo Documento,
Data, Numero Item); nel caso  in  cui  la  convenzione  si  riferisce
all'intera fattura, questo campo non deve essere valorizzato. 
  Identificativo Documento: numero della convenzione  associata  alla
fattura secondo quanto indicato nel campo Riferimento Numero Linea. 
  Data: data della convenzione associata alla fattura secondo  quanto
indicato nel campo Riferimento  Numero  Linea  (espressa  secondo  il
formato ISO 8601:2004). 
  Numero  Item:  identificativo  della   singola   voce   (linea   di
convenzione) all'interno della  convenzione  associata  alla  fattura
secondo quanto indicato nel campi Riferimento Numero Linea. 
  Dati Ordine Acquisto, Contratto,  Convenzione,  Ricezione,  Fatture
Collegate 
  Dati relativi a Ordini, Contratti, Convenzioni, Ricezioni e Fatture
Collegate al documento in oggetto. 
  Codice  Commessa  Convenzione:  codice  della  commessa   o   della
convenzione collegata alla fattura. 
  Codice CUP: codice gestito dal Comitato  Interministeriale  per  la
Programmazione Economica (CIPE) che  caratterizza  ogni  progetto  di
investimento pubblico (Codice Unitario Progetto). 
  Codice CIG: codice gestito  dall'Autorita'  per  la  Vigilanza  sui
Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  (AVCP)   che
caratterizza ogni gara pubblica (Codice Identificativo Gara). 
  Dati Riferimento Sal (Stato avanzamento lavori) 
  Riferimento Fase: fase dello stato avanzamento cui  la  fattura  si
riferisce. 
  Dati Ddt (Documento Di Trasporto) 
  Causale Trasporto: causale del trasporto. 
  Vettore: vettore del trasporto. 
  Numero Colli: numero dei colli trasportati. 
  Data Ora Ritiro: data  e  ora  del  ritiro  della  merce  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Data Inizio Trasporto:  data  di  inizio  del  trasporto  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Peso: peso della merce trasportata. 
  Unita Misura Peso: unita' di misura riferita al  peso  della  merce
trasportata. 
  Tipo Resa: codice che identifica la tipologia di resa. 
  Indirizzo Resa: indirizzo  relativo  alla  resa  (nome  della  via,
piazza, etc.). 
  Numero Civico: numero civico dell'indirizzo relativo alla resa. 
  CAP: codice di  avviamento  postale  dell'indirizzo  relativo  alla
resa. 
  Comune: comune cui si riferisce l'indirizzo relativo alla resa. 
  Provincia: sigla della provincia di appartenenza del comune. 
  Nazione: codice della nazione  espresso  secondo  lo  standard  ISO
3166-1 alpha-2 code. 
  Riferimento Numero Linea: numero  della  linea  o  delle  linee  di
dettaglio della fattura alle quali si riferisce il  DDT  (cosi'  come
identificato dai campi NumeroDDT e  DataDDT);  nel  caso  in  cui  il
documento di trasporto si riferisce all'intera fattura, questo  campo
non deve essere valorizzato. 
 
6.7 BENI/SERVIZI 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto. 
  Dettaglio Linee 
  Codice  Articolo  Fornitore:  codice  dell'articolo   da   catalogo
fornitore. 
  Codice Articolo CPV: codifica del bene/servizio secondo il  sistema
di classificazione unitario dell'oggetto degli appalti  pubblici  CPV
(Common Procurement Vocabulary). 
  Codice TARIC: codice di TARiffa Integrata Comunitaria, presente nel
sistema informativo doganale AIDA. 
  Ritenuta Acconto: indica se la linea della fattura si riferisce  ad
una cessione/prestazione soggetta a ritenuta di acconto. 
  Natura: codice che esprime  la  natura  delle  operazioni  che  non
rientrano tra quelle imponibili. 
  Riferimento   Amministrazione:   identificativo   del   riferimento
amministrativo utilizzabile per  inserire  un  eventuale  riferimento
utile all'amministrazione destinataria (es: capitolo di spesa,  conto
economico .). 
 
6.8 PAGAMENTO 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati
per  ogni  fattura  del  lotto.  Condizioni  Pagamento:  codice   che
identifica le condizioni di pagamento. 
  Dettaglio Pagamento 
  Beneficiario: estremi anagrafici  del  beneficiario  del  pagamento
(utilizzabile se si intende  indicare  un  beneficiario  diverso  dal
cedente/prestatore) Modalita' Pagamento:  codice  che  identifica  le
modalita' di pagamento. 
  Data Riferimento Termini Pagamento: data dalla  quale  decorrono  i
termini di pagamento (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Giorni Termini Pagamento: termine di pagamento espresso in giorni a
partire dalla data di riferimento di cui al  campo  Data  Riferimento
Termini Pagamento. 
  Data Scadenza Pagamento: data di scadenza del  pagamento  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Importo Pagamento: importo relativo al pagamento. 
  Codice Ufficio Postale: codice dell'ufficio postale  (nei  casi  di
modalita' di pagamento che ne presuppongono l'indicazione). 
  Cognome  Quietanzante:  cognome  del  quietanzante,  nei  casi   di
modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria". 
  Nome Quietanzante: nome del quietanzante, nei casi di modalita'  di
pagamento di "contanti presso tesoreria". 
  Codice Fiscale Quietanzante: codice fiscale  del  quietanzante  nei
casi di modalita' di pagamento di "contanti presso tesoreria". 
  Titolo Quietanzante: titolo del quietanzante nei casi di  modalita'
di pagamento di "contanti presso tesoreria". 
  Istituto Finanziario:  nome  dell'Istituto  Finanziario  presso  il
quale effettuare il pagamento. 
  IBAN:  coordinata   bancaria   internazionale   che   consente   di
identificare, in maniera standard, il conto corrente del beneficiario
(International Bank Account Number.) 
  ABI: codice ABI (Associazione Bancaria Italiana). 
  CAB: codice CAB (Codice di Avviamento Bancario). 
  BIC: codice BIC (Bank Identifier Code). 
  Sconto Pagamento Anticipato: ammontare dello sconto  per  pagamento
anticipato. 
  Data Limite Pagamento Anticipato:  data  limite  stabilita  per  il
pagamento anticipato (espressa secondo il formato ISO 8601:2004). 
  Penalita' Pagamenti Ritardati: ammontare della penalita' dovuta per
pagamenti ritardati. 
  Data Decorrenza Penale: data di decorrenza della  penale  (espressa
secondo il formato ISO 8601:2004). 
 
6.9 ALLEGATI 
  Nel caso di "lotto di fatture" questi dati possono essere riportati
per ogni fattura del lotto. 
  Per  ciascun  documento  allegato  alla  fattura  sono  previsti  i
seguenti elementi identificativi: 
  Attachment: il documento allegato alla fattura elettronica. 
  Nome Attachment: il nome identificativo del documento. 
  Algoritmo  Compressione:  il  codice  che  identifica   l'eventuale
algoritmo utilizzato per la compressione dell'allegato. 
  Formato  Attachment:  il   codice   che   identifica   il   formato
dell'allegato. 
  Descrizione Attachment: la descrizione del documento. 
                            ALLEGATO "B" 
 
 
                           REGOLE TECNICHE 
 
 
 
                               INDICE 
 
1. PREMESSA 
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
  3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA 
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE 
  4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE 
  4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  4.4 PROCEDURA DI INOLTRO DELLA FATTURA  DA  PARTE  DEL  SISTEMA  DI
INTERSCAMBIO 
  4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
 
 
 
1. PREMESSA 
  Il presente documento descrive le regole tecniche  delle  soluzioni
informatiche da utilizzare per l'emissione e  la  trasmissione  delle
fatture di cui all'articolo 1, comma 213, lettera b), della legge  24
dicembre  2007,  n.  244,   nonche'   quelle   idonee   a   garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e l'integrita'
del contenuto della fattura elettronica di cui all'articolo 1,  comma
213, lettera gbis), della legge n. 244. 
  Le relative specifiche tecniche di dettaglio sono rese  disponibili
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente  Regolamento
sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it. 
  Tali  specifiche  tecniche  vengono   predisposte   ed   aggiornate
dall'Agenzia delle Entrate, nel  ruolo  di  gestore  del  Sistema  di
Interscambio,  sentite  le   strutture   competenti   del   Ministero
dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale 
 
2. MODALITA' DI EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
  Il presente paragrafo descrive le regole di emissione della fattura
elettronica per  la  formazione  del  documento  nella  forma  e  nel
contenuto previsto per  la  trasmissione  attraverso  il  Sistema  di
Interscambio (di seguito SdI). 
  Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
ai fini del presente regolamento si intende per  fattura  elettronica
un documento informatico in formato XML (eXtensible Markup Language),
sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la
normativa, anche tecnica, vigente in materia. 
  Per quanto attiene al contenuto informativo della  fattura,  si  fa
riferimento all'allegato A di cui all'art. 2  comma  1  del  presente
Regolamento. Il contenuto informativo puo' riferirsi ad  una  fattura
singola ovvero ad un lotto di fatture,  in  entrambi  i  casi  si  fa
riferimento ad un unico documento informatico con le  caratteristiche
riportate precedentemente; nel seguito verra' utilizzato  il  termine
"fattura" per indicare indistintamente sia la fattura singola sia  il
lotto di fatture. 
 
3. MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 
  Il presente paragrafo descrive i  canali  e  le  modalita'  per  la
trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il SdI. 
 
3.1 TRASMISSIONE DELLA FATTURA 
  La trasmissione della fattura  al  SdI  e  da  questi  ai  soggetti
riceventi avviene attraverso l'utilizzo di uno dei seguenti canali: 
  - un sistema di  posta  elettronica  certificata  (PEC)  o  analogo
sistema di posta elettronica basato su  tecnologie  che  certifichino
data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni,  nonche'
l'integrita' del contenuto delle stesse; 
  - un sistema di cooperazione applicativa esposto su  rete  internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati  su
rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita'); 
  - un sistema di cooperazione applicativa tramite porte  di  dominio
attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettivita'); 
  - un sistema di trasmissione dati tra terminali  remoti  basato  su
protocollo FTP all'interno di circuiti  chiusi  che  identificano  in
modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale; 
  - un sistema di trasmissione telematica esposto  su  rete  internet
fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti accreditati. 
  Le specifiche tecniche descrivono in dettaglio le  modalita'  ed  i
canali di trasmissione utilizzabili. 
 
4. MODALITA' DI INTERAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  Il presente  paragrafo  descrive  le  procedure  operative  per  la
trasmissione delle fatture elettroniche e lo scambio di  informazioni
(ricevute, notifiche) tra gli attori del processo. Tutti gli  aspetti
e gli elementi necessari per l'interazione con il SdI sono  descritti
in dettaglio nelle specifiche tecniche. 
 
4.1 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO RICEVENTE 
  L'immissione e l'aggiornamento dei dati di  competenza  all'interno
dell'anagrafica di riferimento deve essere  svolto  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'allegato D di cui  all'art.  3  lettera  3)  del
presente Regolamento. 
  Affinche' i soggetti riceventi possano interagire con il SdI devono
essere   soddisfatti   i   requisiti   indispensabili    alla    loro
qualificazione e  al  proprio  riconoscimento  secondo  le  modalita'
previste dalle regole tecniche della SPCCoop,  DPCM  1  aprile  2008,
pubblicate sulla G.U.  n.  144  del  21  giugno  2008,  e  successive
modificazioni. 
 
4.2 PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DEL SOGGETTO TRASMITTENTE 
  Affinche' i soggetti trasmittenti possano  interagire  con  il  SdI
devono essere soddisfatti i requisiti minimi indispensabili alla loro
identificazione, requisiti che  sono  specifici  dei  singoli  canali
utilizzati. 
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare la posta elettronica certificata non ha necessita'
di identificarsi in via preventiva al SdI ma  deve  avvalersi  di  un
gestore  con  il  quale  mantenere  un  rapporto   finalizzato   alla
disponibilita' del servizio; tale  gestore  deve  essere  tra  quelli
inclusi in apposito elenco pubblico gestito dall'Agenzia per l'Italia
digitale, cosi' come disciplinato dagli artt. 14  e  15  del  DPR  11
febbraio  2005,  n.  68  ("Regolamento   recante   disposizioni   per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3" - G.U. 28 aprile 2005,  n.  97)  e
successive modificazioni; le modalita' d'identificazione del soggetto
a cui viene assegnata la casella di  posta  rispondono  ai  requisiti
citati in precedenza. 
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare un sistema di cooperazione applicativa, sia che si
tratti di servizi esposti su SPC  sia  di  servizi  esposti  su  rete
internet,  deve  necessariamente  identificarsi  al  SdI  tramite  la
sottoscrizione di un accordo  di  servizio  con  il  SdI  stesso;  le
modalita' di  sottoscrizione  dell'accordo  rispondono  ai  requisiti
citati in precedenza e sono descritte nelle specifiche tecniche. 
  Il soggetto che per trasmettere  le  fatture  elettroniche  al  SdI
intende utilizzare un sistema di trasmissione dati su protocollo  FTP
deve necessariamente identificarsi al SdI tramite la definizione e la
sottoscrizione con il  SdI  di  un  protocollo  di  trasmissione;  le
modalita'  per  la  sottoscrizione  del  protocollo   rispondono   ai
requisiti citati in precedenza  e  sono  descritte  nelle  specifiche
tecniche. 
 
4.3 PROCEDURA DI INVIO DELLA FATTURA AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  La procedura di invio della fattura vede, quali attori coinvolti: 
  - il fornitore; 
  - il SdI; 
  - il soggetto trasmittente (se diverso dal fornitore). 
  I passaggi  rappresentativi  si  possono  schematizzare  nei  punti
seguenti: 
  - il fornitore predispone la fattura elettronica secondo le  regole
di cui al paragrafo 2; 
  - il fornitore stesso, o un terzo delegato ad emettere fattura  per
conto di questo, appone la firma elettronica qualificata  o  digitale
sulla fattura predisposta; 
  - il fornitore, o un terzo delegato,  trasmette  la  fattura  cosi'
generata, al SdI per mezzo dei  canali  e  le  modalita'  di  cui  al
paragrafo 3. 
 
4.4 PROCEDURA DI INOLTRO  DELLA  FATTURA  DA  PARTE  DEL  SISTEMA  DI
INTERSCAMBIO 
  La procedura di  inoltro  della  fattura  elettronica  dal  SdI  al
destinatario vede, quali attori coinvolti: 
  - il SdI; 
  - il soggetto destinatario; 
  - il soggetto ricevente (se diverso dal soggetto destinatario). 
  Il SdI  inoltra  al  soggetto  destinatario,  oppure  ad  un  terzo
soggetto ricevente di cui  il  destinatario  si  avvale,  la  fattura
elettronica attraverso i canali e le modalita' di cui al paragrafo 3. 
  Nell'eventualita'  che  nella  fattura   risulti   un   codice   di
riferimento del destinatario  non  corretto,  il  SdI  procedera'  ad
inviare l'esito negativo esplicativo al mittente. 
 
4.5 PROCEDURA DI GESTIONE DELLE RICEVUTE E DELLE NOTIFICHE 
  Tutti i canali di trasmissione descritti al precedente paragrafo  3
prevedono dei messaggi di ritorno a conferma  del  buon  esito  della
trasmissione. Questi messaggi sono specifici delle infrastrutture  di
comunicazione e garantiscono la "messa a disposizione" del  messaggio
e dei file allegati (fatture o notifiche o ricevute) da parte di  chi
invia rispetto a chi riceve. Il SdI  attesta  l'avvenuto  svolgimento
delle fasi principali del  processo  di  trasmissione  delle  fatture
elettroniche attraverso un  sistema  di  comunicazione  che  si  basa
sull'invio di ricevute e notifiche. 
  La procedura puo' essere schematizzata nei punti seguenti: 
  - il SdI, ricevuto correttamente il documento fattura,  assegna  un
identificativo proprio ed effettua i controlli previsti al successivo
par. 5; 
  - in caso di  controlli  con  esito  negativo,  il  SdI  invia  una
notifica di scarto al soggetto trasmittente; 
  - nel caso di esito positivo dei  controlli  il  SdI  trasmette  la
fattura elettronica al destinatario; 
  - nel caso di buon  esito  della  trasmissione,  il  SdI  invia  al
soggetto  trasmittente  una  ricevuta  di  consegna   della   fattura
elettronica; 
  - nel caso in cui, per cause tecniche non  imputabili  al  SdI,  la
trasmissione al destinatario non fosse  possibile  il  SdI  invia  al
soggetto trasmittente una  notifica  di  mancata  consegna;  resta  a
carico del  SdI  l'onere  di  contattare  il  destinatario  affinche'
provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo  alla
trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l'invio; 
  - il SdI riceve notifica, da parte del  soggetto  destinatario,  di
riconoscimento/rifiuto della fattura, che provvede  ad  inoltrare  al
trasmittente a completamento del ciclo di comunicazione  degli  esiti
della trasmissione della fattura elettronica; 
  Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti  secondo  un
formato XML la cui struttura e' riportata nelle specifiche tecniche. 
  Di seguito uno schema di sintesi del flusso procedurale: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
5. CONTROLLI EFFETTUATI DAL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  Il SdI, per ogni documento fattura correttamente ricevuto, effettua
una  serie  di  controlli  propedeutici   all'inoltro   al   soggetto
destinatario. 
  Quest'attivita' di  verifica,  nei  limiti  di  ambito  in  cui  e'
circoscritta, si configura come: 
  - un'operazione necessaria a minimizzare i rischi di errore in fase
elaborativa; 
  - uno strumento di filtro per prevenire, da un  lato,  possibili  e
dispendiose attivita' di contenzioso, e per  accelerare,  dall'altro,
eventuali interventi di rettifica sulle fatture a  vantaggio  di  una
piu' rapida conclusione del ciclo fatturazionepagamento. 
  Il mancato superamento di  questi  controlli  viene  notificato  al
trasmittente  e  genera  lo  scarto  del   documento   fattura   che,
conseguentemente, non viene inoltrato al destinatario della fattura. 
  Le tipologie di controllo effettuate mirano a verificare: 
  - nomenclatura ed unicita' del documento trasmesso; 
  - integrita' del documento; 
  - autenticita' e validita' del certificato di firma; 
  - conformita' del formato fattura alle specifiche tecniche definite
dall'allegato  A  di  cui  all'art.  2  lettera   1)   del   presente
regolamento; 
  - validita' del contenuto della fattura rispetto alle  informazioni
definite nell'allegato A di cui all'art. 2 lettera  1)  del  presente
regolamento; 
  I singoli controlli effettuati dal SdI sono descritti in  dettaglio
nelle specifiche tecniche. 
                            ALLEGATO "C" 
 
 
                             LINEE GUIDA 
 
 
                              SOMMARIO 
1. PREMESSA 
2. IL DISEGNO COMPLESSIVO 
  2.1 CONTESTO 
  2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
  3.1 ASPETTI GENERALI 
  3.2 ASPETTI PROCEDURALI 
4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE 
5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE 
6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE 
7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE 
 
 
1. PREMESSA 
  Il presente documento riporta  le  linee  guida  per  l'adeguamento
delle  procedure  interne  delle  amministrazioni  interessate   alla
ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche  come  previsto
dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008). 
  Le linee guida  hanno  lo  scopo  di  fornire  elementi  di  natura
metodologica e organizzativa per consentire ai  soggetti  interessati
di adeguare le proprie procedure amministrative e  i  propri  sistemi
informatici alla norma, e costituiscono un  supporto  all'innovazione
dei  processi  di  acquisto  e   contabilizzazione   nella   Pubblica
Amministrazione. 
  Le indicazioni fornite sono di carattere generale e sara'  cura  di
ciascuna  amministrazione  adeguarle  operativamente   alla   propria
realta' organizzativa. 
  Per favorire l'attuazione delle presenti linee guida, sono  fornite
apposite specifiche operative, disponibili sul  sito  www.mef.gov.it.
Tali specifiche vengono predisposte  ed  aggiornate  dal  dal  MEF  -
Ragioneria Generale dello Stato, sentite le strutture competenti  del
Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia per l'Italia digitale. 
 
2. IL DISEGNO COMPLESSIVO 
2.1 CONTESTO 
  La  fatturazione  elettronica  nei   rapporti   con   la   Pubblica
Amministrazione (Legge Finanziaria 2008) si colloca nell'ambito delle
linee di azione dell' Unione Europea  («i2010»)  che  incoraggia  gli
Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro  normativo,organizzativo
e tecnologico per gestire in forma elettronica l'intero  ciclo  degli
acquisti. 
  Recependo tale direttiva gia' altri paesi europei hanno avviato  un
programma di introduzione della fatturazione elettronica  utilizzando
anche la leva normativa della Pubblica Amministrazione per  favorirne
l'adozione nei rapporti tra imprese. 
  La Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, commi da 209 a 214) 
  - obbliga i fornitori ad  adottare  il  formato  elettronico  nella
gestione delle  fatture  (emissione,  trasmissione,  archiviazione  e
conservazione) anche se emesse sottoforma di nota, conto, parcella  e
simili; 
  - obbliga le pubbliche  amministrazioni  a  non  accettare  fatture
emesse o trasmesse  in  forma  cartacea  ne'  a  procedere  ad  alcun
pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica; 
  -  istituisce  il   "Sistema   di   Interscambio"   delle   fatture
elettroniche,  la  cui  gestione   viene   demandata   al   Ministero
dell'economia e delle finanze che allo  scopo  si  puo'  avvalere  di
proprie strutture societarie; 
  - identifica il campo di applicazione nelle operazioni per le quali
deve essere emessa la fattura, cio' non esclude  la  possibilita'  di
una successiva estensione ad ulteriori fattispecie; 
  - supera, di  fatto,  il  tema  del  consenso  del  destinatario  a
ricevere fatture tramite trasmissione elettronica  trasformandolo  in
un obbligo da parte dell'amministrazione ricevente. 
  Il 1° Decreto Attuativo emesso dal Ministero dell'Economia e  delle
Finanze il 7 marzo 2008, all'art. 1 decreta: "L'Agenzia delle entrate
e' individuata quale gestore  del  Sistema  di  Interscambio  di  cui
all'art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n.  244;  a  tal
fine l'Agenzia  delle  entrate  si  avvale  della  SOGEI  -  Societa'
Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata  ai
servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di  detto  sistema  di
interscambio." 
 
2.2 IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO 
  Il Sistema di Interscambio ha il ruolo di "snodo"  tra  gli  attori
interessati dal processo  di  fatturazione  elettronica.  Poiche'  il
contesto in cui  si  inserisce  il  Sistema  e'  costituito  da  piu'
fornitori che si interfacciano con piu' Pubbliche Amministrazioni, il
Sistema di Interscambio e' uno strumento che  consente  la  riduzione
delle complessita'. 
  Nel  contesto  di  riferimento  del  Sistema  di   Interscambio   e
nell'ambito del processo  di  fatturazione  elettronica,  si  possono
individuare  quattro  attori  che   interagiscono   tra   loro,   con
caratteristiche differenti in funzione del ruolo svolto nel processo. 
  - Operatori economici; 
  - Intermediari; 
  - Sistema di interscambio; 
  - Pubblica Amministrazione. 
  Gli Operatori Economici, in qualita' di fornitori di beni e servizi
emettono le fatture o documenti passivi rivolte alla PA. La PA stessa
puo' essere fornitrice di beni e servizi. 
  Gli operatori economici possono avvalersi di  Intermediari  per  la
gestione della fatturazione elettronica e possono essere loro  stessi
degli intermediari  ed  offrire  i  propri  servizi  sia  agli  altri
operatori economici sia alla Pubblica Amministrazione. 
  La Pubblica Amministrazione e' il destinatario  delle  fatture  che
transitano dal Sistema di Interscambio. 
  Il Sistema di Interscambio presidia  il  processo  di  ricezione  e
successivo inoltro delle fatture  elettroniche  alle  Amministrazioni
Pubbliche destinatarie. 
  In particolare il Sistema di Interscambio: 
  - fornisce i servizi di accreditamento al sistema; 
  - riceve le fatture trasmesse in formato elettronico; 
  - valida e gestisce i flussi delle fatture; 
  - effettua le opportune verifiche sui dati  trasmessi  (integrita',
autenticita',  univocita',   rispetto   del   formato,   presenza   e
correttezza formale dei dati obbligatori di fattura); 
  - indirizza le fatture alle PP.AA. destinatarie; 
  - notifica  l'esito  di  invio/ricezione  dei  flussi  agli  utenti
tramite ricevuta; 
  - invia alla RGS i flussi informativi  per  il  monitoraggio  della
finanza pubblica; 
  - fornisce supporto tecnico ai soggetti che  interagiscono  con  il
SdI. 
  Il  formato  "accettato"  in  ingresso  consente  al   Sistema   di
Interscambio di  trattare  le  informazioni  ai  fini  dei  controlli
previsti,   dell'inoltro   delle    fatture    ai    destinatari    e
dell'estrapolazione delle informazioni utili  al  monitoraggio  della
finanza pubblica. 
  La trasmissione delle fatture elettroniche puo' avvenire, oltre che
direttamente tra gli Operatori Economici e Sistema  di  Interscambio,
anche  attraverso  l'intermediazione  di  soggetti   abilitati   come
previsto dalla Legge Finanziaria 2008. 
  L'intermediazione e' prevista sia  nei  confronti  degli  Operatori
Economici (Intermediari degli Operatori Economici) sia nei  confronti
delle Amministrazioni Pubbliche (Intermediari delle PP.AA.). 
  Gli Intermediari degli Operatori Economici offrono i servizi per la
predisposizione  e/o  la  trasmissione  delle  fatture   in   formato
elettronico. 
  In particolare: 
  - emettono,se richiesto, le fatture elettroniche  per  conto  degli
Operatori Economici 
  - trasmettono le fatture al Sistema di Interscambio 
  - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. 
  Gli Intermediari delle PP.AA. 
  - ricevono le fatture dal Sistema di Interscambio per  conto  delle
Amministrazioni Pubbliche destinatarie 
  - adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione. 
  Di seguito la rappresentazione delle relazioni tra i diversi attori
coinvolti nel trattamento della fattura elettronica. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
         Figura 1 - Relazioni con il Sistema di Interscambio 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
             Figura 2 - Relazioni con i sistemi della PA 
 
3. LA FATTURAZIONE ELETTRONICA 
3.1 ASPETTI GENERALI 
  La fattura e' il documento amministrativo per eccellenza,  il  piu'
importante documento aziendale in grado di  rappresentare  nel  tempo
un'operazione commerciale, e da  cui  scaturiscono  risvolti  fiscali
(detrazione dell'IVA e deducibilita' del costo), civili  (ingiunzioni
di pagamento ed efficacia probatoria, penali (reati tributari e reati
disciplinati dal diritto fallimentare) e finanziari (la gestione  del
credito e la  riconciliazione  delle  fatture  ai  pagamenti  e  agli
incassi). 
  La fattura elettronica, in quanto documento elettronico predisposto
secondo le regole tecniche previste dal  Codice  dell'amministrazione
digitale, presenta le seguenti caratteristiche: 
  - e' un documento statico non modificabile; 
  - la sua emissione, al fine di garantirne l'attestazione della data
e   l'autenticita'   dell'integrita',   prevede   l'apposizione   del
riferimento temporale e della firma elettronica qualificata; 
  - deve essere leggibile e disponibile su supporto informatico; 
  - deve essere conservata e resa disponibile secondo le linee  guida
e le regole tecniche predisposte dall'Agenzia per  l'Italia  digitale
ed approvate dalla Commissione SPC. 
  Per consentire al Sistema di Interscambio di leggere  ed  elaborare
in modalita' automatica e priva di ambiguita' i  dati  contenuti  nel
documento fattura e' necessario che  i  dati  vengano  riportati  nel
formato fattura previsto da decreto. 
  Il  contenuto  informativo  della  fattura  in   primo   luogo   fa
riferimento all'art. 21 del DPR 633, cosi come modificato dal decreto
n. 52 del 20 febbraio 2004, che riporta le informazioni  obbligatorie
in quanto rilevanti ai fini tributari. 
  A queste informazioni se ne aggiungono  altre  che  si  configurano
come  necessarie  ai  fini  di  una  integrazione  del  processo   di
fatturazione elettronica con i sistemi gestionali  delle  PP.AA.  e/o
con i sistemi di pagamento, o che semplicemente  sono  importanti  in
base alle tipologie di beni/servizi ceduti/prestati e alle necessita'
informative   intercorrenti   tra   singolo   operatore   e   singola
amministrazione. 
 
3.2 ASPETTI PROCEDURALI 
  Per poter fornire  uno  standard  procedurale  di  operativita'  ed
individuare le fasi interessate,  viene  evidenziata  la  fase  della
fatturazione nell'ambito dell'intero ciclo passivo: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                      Figura 3 - Ciclo Passivo 
 
  La fatturazione elettronica  permette  la  dematerializzazione  del
processo di fatturazione nell'ambito del ciclo passivo.  i  fornitori
della  PA  possono  procedere  alla  trasmissione  delle  fatture  in
modalita' elettronica, direttamente, o tramite gli  Intermediari,  ai
sistemi delle Amministrazioni Pubbliche ed  averne,  successivamente,
visibilita' dello stato di trattamento all'interno degli  uffici  che
le ricevono, contabilizzano, e procedono al loro pagamento. 
  Inoltre il poter disporre in maniera automatica sui  sistemi  delle
pubbliche amministrazioni dei dati contabili delle  fatture  consente
la piu' puntuale e tempestiva  registrazione  dei  costi  relativi  e
facilita il processo interno di monitoraggio dei costi e di  verifica
delle disponibilita' finanziarie. 
  La  disponibilita'   completa   delle   informazioni,   anche   non
obbligatorie ove contenute nelle fatture a seguito di accordi con  il
fornitore,  consente  inoltre  di  gestire  in  modalita'  automatica
l'intero processo della supply-chain, dal contratto al pagamento. 
  In  particolare  i  dati  di  pagamento  permettono  la  tempestiva
attivazione dei canali di estinzione dell'obbligazione debitoria. 
  La completezza dei dati relativi agli ordini e contratti  contenuti
nelle fatture consente una verifica immediata  della  coerenza  delle
informazioni e della regolarita' del  documento  contabile,  e  mette
quindi in condizione gli uffici competenti di procedere con  solerzia
all'accettazione o  al  disconoscimento  della  fattura  (cosi'  come
indicato dall'art. 1988 codice civile). 
  La necessita' di  fornire  tempestiva  comunicazione  al  fornitore
dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile  in  modo
da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in  merito
alla registrazione  delle  fatture  emesse,  obbliga  il  Sistema  di
Interscambio a fissare un termine - pari a quello previsto  nel  Dlgs
52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15  giorni
- decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini
tanto all'ufficio quanto al fornitore. 
 
4. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'ORGANIZZAZIONE 
  Nelle strutture complesse, ossia articolate su piu' livelli e su un
numero elevato di uffici, la complessita' dei flussi procedurali  che
sottendono l'acquisizione di beni e servizi e la registrazione  delle
fatture e' piu' elevata. Le modalita' di gestione della  fatturazione
elettronica saranno diverse per le PA  con  una  gestione  accentrata
rispetto a quelle con una gestione periferica,  garantendo,  in  ogni
caso, opportune forme di coordinamento. 
  Predisposizione di una struttura organizzativa di progetto 
  L'implementazione della fattura elettronica va inquadrata  come  un
progetto per  il  quale  e'  necessario  prevedere  un'organizzazione
interna con una chiara assegnazione dei ruoli, un'opportuna divisione
dei compiti e una struttura di  governo  che  garantisca  la  massima
efficienza ed il raggiungimento degli obiettivi. 
  Sebbene tale  impostazione  sia  applicabile  a  tutte  le  PA,  la
complessita' dei modelli decentrati rende ancor  piu'  indispensabile
il ricorso a tale struttura. 
  Nell'ambito della struttura organizzativa di progetto e'  opportuno
prevedere vari responsabili che avranno il compito di individuare gli
interventi organizzativi, gli interventi informatici, di  definire  e
concordare  tempi  e  modalita'  per  il  passaggio   alla   gestione
elettronica delle fatture,  di  rappresentare  l'interfaccia  con  il
gestore del Sistema di Interscambio. 
  E'  da  evidenziare  che  una  PA   che   attua   diffusamente   il
decentramento nell'ambito dei processi  di  acquisizione  di  beni  e
servizi,  presentera'  una  molteplicita'   di   problematiche   che,
presumibilmente, richiedera' l'istituzione di figure di riferimento a
presidio delle  singole  unita'  coinvolte  nei  processi  attivi  di
acquisizione di beni e servizi. Al contrario,  per  l'amministrazione
che si caratterizza per un sostanziale accentramento delle  procedure
amministrative ed in particolare dei processi di  approvvigionamento,
il progetto di implementazione potra' essere  presidiato  in  maniera
efficace con i soli ruoli previsti al livello centrale. 
  Adeguamento delle procedure organizzative 
  Gli interventi  sulle  procedure  organizzative  costituiscono  uno
degli aspetti che, potenzialmente, sono maggiormente interessati  dal
processo d'implementazione della fattura elettronica. In quest'ottica
le amministrazioni,  a  prescindere  dalla  struttura  organizzativa,
dovrebbero comunque: 
  - costituire un gruppo di lavoro per la realizzazione del  progetto
con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati; 
  - definire o modificare le procedure per le modalita' di  ricezione
delle fatture; 
  -  verificare  il  processo  di  memorizzazione,  archiviazione,  e
conservazione adottato, realizzato in coerenza a quanto disposto  dal
CAD ( dl n.82 del 2005 e dal testo Unico legge DPR 445 del 2000)". In
quest'ambito, dovranno essere effettuate le seguenti attivita': 
  - verifica dei soggetti coinvolti nel processo 
  -  sensibilizzazione  degli  attori  coinvolti  sulle  prescrizioni
previste dalla normativa, in particolare sui termini di conservazione
elettronica delle fatture, dei libri contabili e delle scritture 
    - verifica degli strumenti utilizzati 
    - verifica del formato di conservazione (formato di  testo  o  di
immagine) 
    - verifica della procedura e modalita' di apposizione della firma
digitale 
    -  verifica  della  marca  temporale  dei  documenti  informatici
ricevuti 
    - individuare il responsabile della conservazione 
  - predisporre un  manuale  della  conservazione  che  definisca  il
funzionamento del sistema, le regole di  sicurezza,  la  gestione  di
tutte le anomalie. Il manuale deve nel tempo dare evidenza  di  tutte
le situazioni che incidono sulla corretta tenuta e  conservazione  di
documenti e registri; 
  - evidenziare i cambiamenti prodotti  dall'utilizzo  della  fattura
elettronica per far emergere la  necessita'  di  adeguare  compiti  e
carichi  di  lavoro  tra  le  risorse  coinvolte  nel   processo   di
fatturazione (si pensi, ad  esempio,  ai  possibili  cambiamenti  che
riguardano  la  risorsa  che  si  occupa  fisicamente  di   ricevere,
protocollare e smistare le fatture cartacee); 
  - coinvolgere nelle diverse fasi coloro che poi saranno interessati
dal cambiamento; 
  - pianificare i percorsi formativi per  le  risorse  coinvolte  nel
processo di fatturazione; 
  -  verificare  il  processo  di  esibizione  in  caso  di  accessi,
ispezioni e verifiche  da  parte  delle  autorita'  preposte,  ed  in
particolare: 
    -  verificare  che   sia   correttamente   assicurato   l'accesso
automatizzato all'archivio informatico; 
    -  verificare  che  i  documenti  conservati  ed  i   certificati
qualificati  siano  stampabili  e  trasferibili  su  altro   supporto
informatico. 
 
5. LINEE GUIDA RIFERITE ALL'INFORMATIZZAZIONE 
  Le modalita' di gestione  della  fatturazione  elettronica  saranno
diverse in funzione del livello di informatizzazione delle PA. 
  Premesso che la fatturazione e' intesa come quel processo che parte
dalla composizione della fattura, in generale da parte del  fornitore
di beni/servizi, e termina  generalmente  con  l'archiviazione  della
fattura  da  parte  del  fornitore  e  del  cliente,  secondo  quanto
prescritto per legge, il livello di  informatizzazione  condizionera'
il  modello  di  riferimento  per  la  gestione  della   fatturazione
elettronica. 
  Si parte dal modello piu' ristretto che considera  il  processo  di
fatturazione in maniera autonoma e svincolata dagli  altri  processi,
per arrivare al modello piu' ampio che considera la fatturazione come
una fase di un ciclo piu' esteso che va dall'ordine al pagamento. Nel
modello piu' ampio la fatturazione elettronica diventa il  perno  sul
quale   basare   tutti   i   processi   di    integrazione    e    di
dematerializzazione di tutti i documenti utilizzati  nell'ambito  del
ciclo passivo. 
  Le Amministrazioni dovranno occuparsi di 
  - predisporre un canale di comunicazione verso il SdI; 
  - protocollare in ingresso le fatture; 
  - trasmettere i riscontri di acquisizione; 
  -  predisporre  il  percorso  di  conservazione  dei  documenti  di
fatturazione acquisiti elettronicamente. 
  Per incrementare i benefici legati alla  fatturazione  elettronica,
le PA potranno: 
  -  acquisire  direttamente  il  documento   fattura   nei   sistemi
gestionali ove gia' presenti; 
  - adottare un sistema documentale per la gestione  elettronica  del
documento in tutte le attivita' gestionali. 
  I  risparmi  ed  i   vantaggi   piu'   rilevanti   derivano   dalla
dematerializzazione   dell'intero   "ciclo   dell'ordine"   ma   tale
operazione  puo'  essere  effettuata  per  passi.  L'approccio   piu'
favorevole e' iniziare dalla fase della fatturazione, sia perche'  e'
il  documento  che  piu'  di  altri  viene  prodotto  ed   utilizzato
(riconciliazione con i documenti  di  trasporto  e  con  gli  ordini,
verifica e riconciliazione contabile con i pagamenti e  gli  incassi,
eccetera) sia perche' e' il  documento  che  nei  processi  aziendali
collega  il  ciclo  amministrativocontabile  al   ciclo   finanziario
(incassi, pagamenti e tesoreria). 
  Predisposizione di un canale di comunicazione verso il SdI 
  Le  Pubbliche  Amministrazioni  destinatarie  di  fatture  dovranno
predisporre un canale di comunicazione verso il SDI  utilizzando  una
delle modalita' di inoltro previste dal documento "Regole Tecniche". 
  Adeguamento dei processi informatici 
  La fattura viene acquisita in  un  formato  strutturato,  ossia  un
formato che permette l'elaborazione dei dati  in  essa  contenuti  in
modalita' totalmente automatica. 
  Sulla base delle precedenti considerazioni,  in  un'amministrazione
in cui il grado di informatizzazione  e'  basso  e  dove  i  processi
amministrativi-contabili non sono supportati da  sistemi  informatici
integrati, il processo di implementazione della  fattura  elettronica
coinvolge,  almeno  in  una  prima  fase,  solamente   la   fase   di
fatturazione in senso stretto. Poiche' in casi del genere la  fattura
non  viene  processata  automaticamente   all'interno   del   sistema
amministrativo, l'attenzione dovra'  essere  spostata  esclusivamente
sul processo di conservazione e sulle  procedure  amministrative  che
dovranno essere predisposte per regolamentare il predetto processo. 
  Tali indicazioni sono applicabili anche alle PA con un  livello  di
informatizzazione medio/elevato. In questi casi, tuttavia, la fattura
potra' essere elaborata automaticamente dai sistemi informativi della
PA. 
  Le Amministrazioni che dispongono  di  un  sistema  gestionale,  ad
esempio,  sono  le  piu'  indicate  per  un'integrazione  estesa  dei
processi di fatturazione elettronica, in quanto: 
  -  il  sistema  informatico  gestionale   consente   una   naturale
acquisizione dei documenti in formato strutturato; 
  - gli attori coinvolti nei processi  amministrativi  (addetti  agli
acquisti,  addetti  alla  fatturazione,   etc.)   sono   abituati   a
considerare attendibili i dati originati da una fonte informatica; 
  in  molti  casi  e'  gia'  in   atto   un   processo   volto   alla
dematerializzazione dei documenti cartacei.  Un  elevato  livello  di
informatizzazione,   pertanto,    puo'    indicare    una    naturale
predisposizione e familiarita'  con  documenti  che  prescindono  dal
supporto cartaceo. 
 
6. LINEE GUIDA RIFERITE ALLE RELAZIONI CON IL FORNITORE 
  La   PA   nell'adozione   della   fatturazione   elettronica   deve
necessariamente  coinvolgere  i   fornitori   che   rappresentano   i
principali attori del processo. Per garantire un  buon  funzionamento
del processo di  fatturazione  le  singole  amministrazioni  dovranno
modulare le modalita' di interazione con i fornitori. 
  A tal fine e' necessario che le  amministrazioni  si  attivino  per
effettuare il censimento dei fornitori con cui intrattengono rapporti
e fornire degli indirizzi utili per garantire comportamenti  omogenei
nella trasmissione del flusso di fatturazione. 
  E'    fondamentale    che    le    Amministrazioni     garantiscano
l'identificazione univoca del destinatario delle fatture  secondo  le
regole previste all'Allegato D al decreto di cui le Linee Guida  sono
parte  integrante.  L'informazione  sara'  presente  altresi'   nella
fattura stessa e quindi e' compito dell'Amministrazione  formalizzare
un  accordo  con   il   fornitore   per   assicurarsi   il   corretto
riconoscimento  del  destinatario  delle  fatture   nelle   modalita'
previste. 
  Il tempestivo e coerente aggiornamento dell'Indice delle  Pubbliche
Amministrazioni, nei tempi indicati dal decreto e, a regime, rispetto
a  quanto  contrattualizzato  con  il  fornitore   sono   presupposti
indispensabili  per  consentire  al  Sistema   di   Interscambio   di
recapitare correttamente la fattura agli uffici di pertinenza. 
  Trasmissione delle fatture da parte dei fornitori 
  La fattura elettronica prevede dei campi obbligatori  e  dei  campi
facoltativi    che    possono    contenere     informazioni     utili
all'Amministrazione. 
  Il Sistema di interscambio riceve e trasmette anche  allegati  alla
fattura il cui contenuto, sia esso copia o duplicato  elettronico  di
documento analogico ovvero di documento nativamente  elettronico,  e'
oggetto di specifico  accordo  tra  l'amministrazione  cliente  e  il
proprio fornitore. 
  Indicazioni sugli Intermediari 
  Sia gli Operatori  Economici  sia  le  amministrazioni  interessate
possono usufruire dei  servizi  messi  a  disposizione  da  operatori
intermedi. 
  Gli   intermediari   sono   soggetti   terzi   che,    su    delega
dell'Amministrazione  o  del  Fornitore,   che   ne   mantengono   la
responsabilita' ai  fini  fiscali,  possono  trasmettere  o  ricevere
fatture dal Sistema di Interscambio. 
 
7. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONSERVAZIONE 
  Aspetti generali 
  La conservazione e' una procedura informatica, regolamentata  dalla
legge (D.L.vo n.82 del 7 marzo  2005  -  Codice  dell'Amministrazione
Digitale, DM 23  gennaio  2004  -  Modalita'  di  assolvimento  degli
obblighi fiscali relativi  ai  documenti  informatici  ed  alla  loro
riproduzione in diversi tipi di supporto, e Delibera CNIPA  n.11  del
19 febbraio 2004 e successive modificazioni - Regole tecniche per  la
riproduzione e conservazione di documenti), in grado di garantire nel
tempo la validita' legale a tutti  i  documenti  informatici  firmati
digitalmente. 
  Cio'  significa  che  ogni  tipologia  di   documento   informatico
conservato  nel   rispetto   delle   regole   previste   dal   Codice
dell'amministrazione digitale, ha effetto probatorio ad ogni  effetto
di legge consentendo alla PA ed alle aziende di risparmiare sui costi
di stampa, stoccaggio e archiviazione. 
                            ALLEGATO "D" 
 
 
                           CODICI UFFICIO 
 
 
                              SOMMARIO 
1. PREMESSA 
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA 
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE 
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO  DEI  CODICI  IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA 
5. INDICAZIONI OPERATIVE 
 
 
1. PREMESSA 
  Il presente documento descrive, ai fini della  ricezione  da  parte
delle amministrazioni interessate  delle  fatture  elettroniche  come
previsto dalla Legge 24 dicembre  2007,  n.  244  (Legge  Finanziaria
2008), le regole di identificazione univoca degli uffici  centrali  e
periferici delle amministrazioni destinatari  della  fatturazione  di
cui  all'articolo  1,  comma  213,  lettera  a)  della  citata  legge
finanziaria. 
  Per favorire l'attuazione delle presenti regole,  entro  30  giorni
dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono  fornite  apposite
specifiche operative  disponibili  sul  sito  www.indicepa.gov.it  ed
anche   accessibili   dal   sito   del   Sistema   di    Interscambio
www.fatturazione.gov.it. 
  Tali  specifiche  tecniche  vengono   predisposte   ed   aggiornate
dall'Agenzia per l'Italia digitale sentita l'Agenzia delle Entrate  e
la Ragioneria Generale dello Stato. 
 
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA 
  Per consentire al  Sistema  di  Interscambio  (SDI)  di  recapitare
correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1  comma
1 del presente regolamento, i destinatari della  fattura  elettronica
devono essere identificati univocamente. 
 
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE 
  La codifica, ai fini  dell'identificazione  dei  soggetti,  e  loro
uffici,  di  cui  all'art.  1  comma  1  del  presente   regolamento,
destinatari della fattura, e' costituita dal codice univoco assegnato
allo specifico  ufficio  dell'Amministrazione,  Ente  o  Societa'  di
appartenenza dall'IPA. Tale codifica deve essere utilizzata  in  fase
di predisposizione della fattura elettronica. 
  Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti,  nel  rispetto  di
quanto disposto dall'articolo 57 bis ( commi 1-3)  del  CAD  (decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive  modifiche)  e  dalle  regole
tecniche di cui al DPCM del 31 ottobre 2000 pubblicato su  GU  n.  ro
272 del 21 novembre 2000, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), istituito con DPCM del 31 ottobre 2000, art. 11, contenente le
informazioni relative  alle  strutture  organizzative  ed  alle  aree
organizzative omogenee dei soggetti accreditati. 
  Pertanto  l'anagrafica   di   riferimento   per   la   fatturazione
elettronica   e'   rappresentata    dall'Indice    delle    Pubbliche
Amministrazioni  (IPA),  dove  devono  essere  riportate,  e   tenute
aggiornate, dai soggetti interessati, le  informazioni  necessarie  a
garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche. 
 
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO  DEI  CODICI  IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA 
  Il processo di caricamento dei dati sull'IPA e  di  gestione  degli
eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo  modalita'
e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica. 
  Il  processo  di  inserimento/modifica  dei   dati   dei   soggetti
interessati sull'IPA e' a carico di quest'ultimi sulla base e secondo
le procedure e le modalita' operative previste in ambito IPA. 
  In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente
regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1  comma  1  sono  tenuti  a
ottenere dall'IPA i codici  ufficio  di  destinazione  delle  fatture
elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno  obbligo
di utilizzarli in sede di  emissione  della  fattura  da  inviare  al
Sistema di Interscambio. 
  Qualora il soggetto  di  cui  sopra  non  provveda  tempestivamente
all'inserimento/aggiornamento degli  uffici  destinatari  di  fatture
sara'  responsabile  del  mancato  recapito  delle  fatture  e,  come
disciplinato dal comma 3 dell'art. 57 bis del decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice  dell'amministrazione  digitale,
come modificato dal comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo  30
dicembre 2010,  n.  235,  la  mancata  comunicazione  degli  elementi
necessari al completamento dell'indice e del  loro  aggiornamento  e'
valutata   ai   fini    della    responsabilita'    dirigenziale    e
dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato  ai   dirigenti
responsabili. 
 
5. INDICAZIONI OPERATIVE 
  Per favorire  l'attuazione  delle  presenti  regole,  sono  fornite
apposite    specifiche    operative,     disponibili     sul     sito
www.indicepa.gov.it.   Tali   specifiche   vengono   predisposte   ed
aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentite la  Ragioneria
Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate. 
  La documentazione tecnica descrive in dettaglio  le  modalita'  per
l'inserimento, l'aggiornamento  e  la  pubblicazione  delle  suddette
informazioni. 
 
                            ALLEGATO "E" 
 
 
              SERVIZI DI SUPPORTO DI NATURA INFORMATICA 
 
 
I  servizi  di  Supporto  di  natura  informatica  resi   disponibili
nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli  acquisti,  sono
indirizzati  alle  piccole  e  medie  imprese  (d'ora  innanzi,  PMI)
abilitate  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(d'ora innanzi, MEPA), che abbiano almeno un catalogo  pubblicato  on
line nel relativo sistema (d'ora innanzi Sistema) 
I servizi previsti sono diretti a facilitare le PMI nel  processo  di
creazione e invio delle fatture in formato  standard  al  Sistema  di
Interscambio (SDI) e consistono nelle seguenti funzionalita': 
  - Adesione al servizio 
  - Generazione delle fatture in formato SDI 
  - Conservazione delle fatture 
  - Servizi di comunicazione con il SDI. 
Le indicazioni di dettaglio relative alle modalita' di fruizione  dei
servizi  sono  rese  disponibili  sul  portale   del   Programma   di
razionalizzazione degli acquisti (www.acquistinretepa.it). 
 
1. ADESIONE AL SERVIZIO 
Le PMI abilitate al  MEPA  hanno  a  disposizione  una  funzione  che
permette di aderire al servizio, tramite  il  portale  del  Programma
(www.acquistinretepa.it). 
La procedura di adesione prevede l'accesso del Fornitore mediante  le
credenziali (utenza e password) assegnate all'atto  dell'abilitazione
al MEPA e la creazione,  mediante  la  compilazione  on-line,  di  un
documento di adesione  al  servizio.  Tale  documento  dovra'  essere
firmato digitalmente dal Fornitore. 
Possono aderire al Servizio le PMI abilitate  al  MEPA,  che  abbiano
almeno un catalogo pubblicato on-line. Il  venir  meno  del  suddetto
requisito, per un periodo superiore ai 30 giorni solari  consecutivi,
determina la decadenza del Fornitore dalla fruizione del  Servizio  e
la conseguente interruzione dello stesso. Resta fermo che il servizio
della conservazione sara' garantito per le operazioni effettuate  nel
periodo antecedente all'interruzione stessa. 
 
2. GENERAZIONE DELLE FATTURE 
I Fornitori aderenti al servizio richiedono  la  generazione  di  una
fattura nel formato previsto da SDI ; tale fattura deve riferirsi  ad
acquisti eseguiti  dalle  Pubbliche  Amministrazioni  e  dagli  altri
soggetti  tenuti  all'applicazione  delle   normative   nazionali   e
comunitarie in tema di appalti pubblici e rientranti  nell'ambito  di
applicazione di cui all'articolo  1  del  presente  regolamento,  sia
mediante MEPA sia mediante le altre procedure  di  acquisto  comprese
quelle tradizionali. 
Il  sistema  mette  a  disposizione   due   diverse   modalita'   per
l'acquisizione dei dati delle fatture: 
  - inserimento manuale da parte dei fornitori tramite un'interfaccia
web; 
  - servizio di upload di  file  in  uno  o  piu'  formati  definiti,
secondo tracciati record prefissati. 
Il fornitore, utilizzando una delle  due  modalita'  a  disposizione,
comunica al Sistema le informazioni  necessarie  per  la  generazione
della fattura nel formato previsto da SDI. Nel caso di fatture emesse
per acquisti  effettuati  on  line  dalle  PA  sulla  piattaforma  di
e-procurement del Programma  di  Razionalizzazione  (Negozi  on  line
delle Convenzioni ex. Art. 26 e MEPA), il Sistema presentera' i  dati
gia' utilizzati per l'emissione degli ordini e  il  fornitore  potra'
modificarli o confermarli, integrandoli con le informazioni mancanti. 
I dati inseriti vengono elaborati e viene  generata  la  fattura  nel
formato previsto da SDI. Il Fornitore dovra' firmare digitalmente  la
fattura e autorizzare l'invio della stessa al SDI. 
Il sistema archivia la fattura inviata al SDI e mette a  disposizione
del Fornitore  funzioni  di  interrogazione  che  gli  permettono  di
consultare (per 30 GG) sia lo stato di lavorazione della fattura  sia
il documento fattura. 
 
3. CONSERVAZIONE 
Il Sistema provvede agli  adempimenti  relativi  alla  conservazione,
delle fatture elaborate, per  il  periodo  di  tempo  previsto  dalle
normative vigenti, e mette a disposizione del fornitore gli strumenti
per la richiesta di accesso ai documenti conservati. 
Sulla base degli articoli 5  e  6  del  DM  23  gennaio  2004  e  dei
successivi  provvedimenti   attuativi,   il   Sistema   consente   la
comunicazione  per   via   telematica   dell'impronta   dell'archivio
informatico  delle  fatture  conservate  e   l'esibizione   per   via
telematica delle stesse. 
 
4. SERVIZI DI COMUNICAZIONE CON IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI) 
Il Sistema compone il messaggio secondo le regole stabilite dal  SDI,
lo invia allo stesso tramite Porta  di  Dominio  (PDD).  Il  Sistema,
inoltre,  riceve  dallo  SDI  e  rende  disponibili   ai   Fornitori,
nell'apposita sezione dell'area di lavoro  di  ciascun  Fornitore,  i
messaggi  (ricevute  e  notifiche)  previsti  dalle  Regole  Tecniche
allegate al presente regolamento.