Decreto Interministeriale 22 agosto 2012, n.75
(in GU n. 276 del 26-11-2012)
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l’anno scolastico 2012/2013. (12A12451)
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
DECRETO 22 agosto 2012
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale
docente per l'anno scolastico 2012/2013. (Decreto n. 75). (12A12451)
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Visto la legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'art. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante «Delega al governo per
la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante
«Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia
e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53»;
Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008»;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare,
l'art. 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il
riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o piu'
regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto
2007, n. 139 concernente il «Regolamento recante norme in materia di
adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - Serie generale;
Visto il D.M. del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del
carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in
applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/96;
Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che
prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di
interventi e misure finalizzati ad un piu' razionale utilizzo delle
risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia
ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del
piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi
individuati, l'adozione di uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si
provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad
una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e
didattico del sistema scolastico;
Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce
che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovra'
essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico
2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del
citato art. 64, comma 3, fissa, per il triennio 2009/20011, le
quantita' dei posti della dotazione organica del personale docente da
ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di
accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;
Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89 recante il regolamento di
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81 concernente il regolamento
«per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169,
che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione
di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di
ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente
organizzazione modulare;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha
disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa
apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attivita' di
dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai
punti di erogazione del servizio scolastico;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato
all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del
secondo ciclo;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 89 recante il regolamento di
«Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133»;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il D.P.R. del 15 marzo 2010, n. 87 recante «norme concernenti
il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma
4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visti i decreti interministeriali con i quali, in attuazione
rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei
regolamenti dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale,
si e' proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle
classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi
terze degli istituti professionali da cui ridurre le consistenze
orarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare
per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
Visto il d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante modalita' e
criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione
di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;
Vista la legge 20 agosto 2001 n. 333 di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio
2010 con la quale si sancisce la illegittimita' dell'art. 2, comma
413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un
limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e
dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in
cui esclude la possibilita', gia' contemplata dalla legge 27 dicembre
1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle
classi in cui sono presenti studenti con disabilita' grave, una volta
utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;
Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010 riguardante
«indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana»;
Vista la circolare ministeriale n. 110 del 30 dicembre 2011
riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e
alle classi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s.
2012/13;
Vista l'intesa stipulata il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza
unificata, concernente l'adozione di linee guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i
percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'art.
13, comma 1-quinquies, della legge 2 aprile 2007, n. 40;
Visto l'art. 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che prevede «A
decorrere dall'anno scolastico 2012/2013 le dotazioni organiche del
personale docente, educativo ed ATA della scuola non devono superare
la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso
personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012 in applicazione
dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicurando in
ogni caso, in ragione di anno, la quota delle economie lorde di spesa
che devono derivare per il bilancio dello Stato, a decorrere
dall'anno 2012, ai sensi del combinato disposto dei commi 6 e 9
dell'art. 64;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;
Sentita la Conferenza Unificata che nella seduta del 6 giugno 2012
ha espresso parere negativo, pur apprezzando la nuova prospettiva
aperta del Ministero, orientata ad individuare una soluzione
condivisa in futuro.
Informate le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
Decreta:
Art. 1
Consistenze dotazioni
1. Le dotazioni organiche sono definite in attuazione dell'art. 64
del decreto-legge 25 giungo 2001, n. 112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme
attuative di cui al piano programmatico e dall'art. 19, comma 7
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla
scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2012/2013
sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A»,
«B», «C», «D», «E», «F» che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in
base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla
relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni
portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e
tengono conto del grado di densita' demografica delle province di
ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni
di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche
geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni
socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', in
relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi.
4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni
organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei
diversi curricoli previsti per la classi prime, seconde e terze dai
nuovi Regolamenti e, per le classi successive alla terza
dell'istruzione tecnica, ai sensi dei vigenti ordinamenti, con
consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art. 1, comma 4 del
D.P.R. n. 88/2010 e alle condizioni di funzionamento delle singole
istituzioni.
5. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono
comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e
dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le
dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono
comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione
del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
6. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e
degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione
scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si
avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei
responsabili degli Uffici territoriali e dei Dirigenti scolastici,
finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo
della materia, nonche' alla individuazione e definizione degli
aspetti e delle situazioni problematiche.
Art. 2
Dotazioni provinciali
1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una
volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con
gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano
dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato
informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla
ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni
provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata
con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e
condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche'
alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita'
di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti
provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio
legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento
alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato
anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di
dispersione e di abbandono.
2. I Direttori generali regionali, previa informativa alle
Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le
dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione
compresa la scuola dell'infanzia, nonche' disporre, per far fronte a
situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della
prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica,
formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle
dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore
generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti
delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico
regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici
rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale
regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e
ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri
di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che,
in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni,
dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri
elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali
esigenze.
4. I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte
formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune
verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi
modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni
scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema
informativo.
5. I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici
assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi
fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle
misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla
normativa vigente.
Art. 3
Costituzione delle classi
1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri
stabiliti nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 «regolamento recante
norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed
efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi
dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Le
classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e
grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato
il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico
procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse
scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e,
comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della
C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le
classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovra'
comportare incrementi al numero della classi stesse.
2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle
classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando
squilibri numerici tra le stesse.
Art. 4
Scuola dell'infanzia
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento
sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.
2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed
alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, e'
consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni
di eta' entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.
3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli
enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata
partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al
sistema scolastico nel suo complesso.
Art. 5
Scuola primaria
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative,
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento
approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime, seconde, terze e quarte funzionanti
nell'a.s. 2012/13, il tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il
modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del
modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie
settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle
risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica e' comunque
fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo,
le classi quinte continuano a funzionare, dall'anno scolastico
2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al
precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e
30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata in 30
ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo,
a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a
tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del
tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata
nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09,
senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva
dell'organico di diritto determinata con il presente decreto
interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono
utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a
tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture
idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e'
di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri
pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera
generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima
classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana
nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera
deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei
requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di
istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i
dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti
organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione
scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano
l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per
le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato
possibile coprire attivando la citata procedura possono essere
istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del
contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8
classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di
insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni
orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno
contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la
costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore
sono arrotondate a posto intero.
7. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da docenti
in possesso dei requisiti richiesti.
8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei
commi precedenti, compresi quelli connessi all'integrazione degli
alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le
istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed
organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, utilizzano in modo
flessibile per programmare e organizzare le attivita' educative e
didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione
organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire
l'orario della mensa per le classi organizzate con rientri
pomeridiani.
Art. 6
Disposizioni generali per l'istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della
migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione
delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata
tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese
quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo
conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate,
sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti
di secondo grado sono determinate per la classi prime, seconde e
terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o
percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi quarte e
quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 4 del regolamento e comunque in applicazione del decreto
interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione
degli insegnamenti da ridurre.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n.
289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con
D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario
inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti,
definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono
ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di
moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti
costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta'
d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei
regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti
professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di
18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi
finanziari di cui all'art. 64 della legge n. 133 del 2008, i docenti
che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a
trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti
d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione
delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di
ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla
costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate)
della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle
sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede
stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu'
titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in
base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza
oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che
offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla
sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti
prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della
medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati
secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase
associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra
istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in
vigore.
6. I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai
commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo
determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino
a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro
consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.
Art. 7
Istruzione secondaria di I grado
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e
didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del
decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26,
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del
Regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle
discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con
D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto
organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a
tempo normale che per le classi a tempo prolungato, e' definito
secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della
dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto
delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario
settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via
eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un
massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla
maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe
intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono
essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o
maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte
all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a
consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie
pomeridiane(due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire la
previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato.
Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla
legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio
delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed
assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005
«Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508»
le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente
non piu' funzionanti. Il citato art. 14, relativo all'abrogazioni
delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del
relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano di avere
efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili
con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme...
omissis ... art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «presso i
conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui
all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».
Art. 8
Istruzione secondaria di II grado
1. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di
licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se
costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore
tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi
del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli
istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es.
percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei)
o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di
«istituti di istruzione secondaria superiore».
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul
dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali
dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo
classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e
degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei
quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' articolazioni
e/o opzioni per il conseguimento della maturita' professionale o
della maturita' d'arte applicata) si determina tenendo conto del
numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai
diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad
ordinamento.
3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di
diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto
professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le
classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di
diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo
quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009.
4. In considerazione della progressiva applicazione della riforma,
non vengono piu' costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre
interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del
pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle
prime e seconde.
5. Nel caso di istituzione scolastica che comprenda un liceo
artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistinto dei contributi
orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e
dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre all'interno
dell'istruzione determinano l'organico di istituto; conseguentemente
dovranno essere previste graduatorie di istituto uniche e per
ciascuna classe di concorso, per l'individuazione del docente
soprannumerario.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove
classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto
vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al
riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al D.M. 30
gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni,
opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso
l'elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le
discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti
di II grado interessati al riordino.
7. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di
autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti
dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di
laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta
formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo
delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto
conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo
restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata per piu'
del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione
liceale tale quota non puo' essere superiore al 20% del monte ore
complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e
al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal
piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in
misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non
possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di
corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovra'
determinare esuberi di personale.
8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono
costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e'
consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di
diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un
numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .
10. I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non
superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
11. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni
indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il
competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di
redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio
funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per
gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui
funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
12. Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a
quello delle classi di provenienza degli alunni, purche' la media
degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla
ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 16
del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
13. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello
delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell' anno
scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita'
didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano
almeno 10 alunni.
14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.P.R. n.
81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione
fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziche'
per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere
attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nel
caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Art. 9
Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale e' stato recepito
l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010,
integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012, sono realizzati dalle
strutture formative accreditate dalle Regioni.
2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati
dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle
Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione
regionale, in regime di sussidiarieta', secondo due distinte
modalita' previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16
dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13, comma
l-quinquies della legge n. 40/07:
tipologia A «offerta sussidiaria integrativa» (Linee guida, capo
II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe
prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali
possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a
conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di
cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicembre 2010. A tal
fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro
famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto
previsto dalla tabella allegato n. 3 della citata intesa del 16
dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. Per
la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti
Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilita' di
cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla
base dei criteri riportati nelle piu' volte citate Linee guida e nei
limiti delle risorse disponibili;
tipologia B «offerta sussidiaria complementare» (Linee guida,
capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che
intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al
Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi
si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale
decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR
per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli
istituti professionali classi prime che assumano gli standard
formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di IeFP. A tal
fine, gli Istituti Professionali formeranno classi secondo gli
standard formativi e l'articolazione dei percorsi di IeFP,
determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali
di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo
restando che la spesa complessiva non potra' superare quella
derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti
professionali.
3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti
professionali, per effetto della citata intesa, non possono piu'
accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi
di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e
realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la
prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica
attivati dall'a.s. 2009/2010.
4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP
da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero
di classi e della dotazione organica complessiva del personale
statale, definito sulla base della normativa vigente e delle
previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della
legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun
caso la dotazione organica complessiva potra' essere incrementata in
conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di
IeFP.
5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che
attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con
riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi
di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono
conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei
criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP puo'
comportare la costituzione di un numero di classi e di posti
superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima
descritto. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato
sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario
relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si
intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.
6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi
di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle classi di
IeFP e' effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle
procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle classi
dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dei
contratti collettivi, ai sensi dall'Intesa in sede di Conferenza
Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui
all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07.
Art. 10
Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli
adulti
L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti e' regolata dal D.M. 25 ottobre 2007
emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della
legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione
alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello
regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la
formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle attuali
consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico di
diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Eventuali variazioni,
conseguenti anche all'Accordo Quadro tra il MIUR e il Ministero
dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo «al rilascio del permesso
di soggiorno CE», sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni
organiche assegnate ad ogni singola regione.
Art. 11
Sezioni ospedaliere
Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria
di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n.
168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione
delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui
all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di
indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo
riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute
indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in
ambiente di cura.
Art. 12
Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per
l'anno scolastico 2012/13 e' stabilita nella tabella E, colonna A,
che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione
di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che
e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente
attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E,
colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli
dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico
di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo
le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett.
b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita
considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e' affetto
l'alunno.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica
per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di
diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali
regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di
sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili,
tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni
e dagli Enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80,
del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela
dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione
di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la
possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato,
insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con
priorita' a docenti in servizio a tempo indeterminato con
provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con
contratti a tempo determinato fino al termine delle attivita'
didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di
handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 febbraio
2006, n. 185 recante regolamento concernente modalita' e criteri per
l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi
dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti
locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di
comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle
risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli
alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi
comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con
disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui
all'art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo
2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa
distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di
presenza di piu' di due unita' per classe, questa deve essere
costituita con non piu' di 20 alunni.
Art. 13
Istituzioni educative
Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto
interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del
personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le
dotazioni organiche del personale educativo non potranno «superare la
consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale
determinata nell'anno scolastico 2011/2012».
Art. 14
Scuole funzionanti presso educandati femminili statali
Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e
grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui
all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti
nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche
provinciali.
Art. 15
Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n.
244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre
incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e
dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita'
legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle
previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale,
secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul
dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i
medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero
degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento
delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi
dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di
alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui
verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di
alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque
all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora
il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale
e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad
eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione
dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione
di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla
possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero
massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di
istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con
provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque,
non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP
di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei
necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie,
di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di
istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio
1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono
essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non
possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili
fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n.
449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35,
comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale
regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui
all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.
7. All'attuazione del presente articolo si procede nei limiti delle
risorse disponibili, fermo restando l'obiettivo di conseguimento
delle economie previsto dall'art. 64, comma 5, del decreto-legge n.
112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
Art. 16
Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in
itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base
alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel
rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle
dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici
effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio
dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle
operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei
posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle
effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale
assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche
sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa
osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i
Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura
costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli
aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita'
delle informazioni.
Art. 17
Scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli
Venezia Giulia
Le tabelle «A», «B», «C» e «D» riportano, per grado di istruzione,
le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con
insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'Ufficio scolastico
regionale provvedera' alla ripartizione di tali risorse tra le
province interessate.
Art. 18
Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle
«A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di
bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli
incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola
dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria
di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa
di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e
all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e
la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20.
Roma, 22 agosto 2012
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 14, foglio n. 175
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