Human Technopole

Expo: partito il processo di valutazione dello ‘Human Technopole’
Progetto all’esame di esperti internazionali

Partito il processo di valutazione del progetto ‘Human Technopole’, il polo scientifico che sorgerà sull’area dell’Expo. Il Miur, nel suo ruolo di coordinatore degli attori coinvolti, ha inviato la proposta progettuale ad un panel di valutatori internazionali di altissimo profilo.

Si tratta di soggetti indipendenti che daranno un giudizio sul piano di lavoro, comprensivo di tutte le prescrizioni utili per la finalizzazione del programma, secondo quanto previsto dai migliori standard internazionali. La valutazione si concluderà entro la seconda metà di aprile.

Lo rendono noto i Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini e il Ministro dell’Agricoltura con delega a Expo Maurizio Martina.

Al termine di questa fase di valutazione, il Governo definirà il livello d’investimento e le modalità operative della gestione del progetto esecutivo, attraverso provvedimenti che saranno vagliati dal Parlamento.

A novembre 2015 il Governo ha deciso di proporre la realizzazione nelle aree di Expo di una infrastruttura scientifica di rilievo nazionale, assegnando il coordinamento dei lavori di predisposizione della proposta all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), in collaborazione con l’Università Statale di Milano, il Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e le istituzioni locali.

L’elaborazione della proposta scientifica è avvenuta nel corso di quattro mesi di lavoro, coinvolgendo gli scienziati di IIT, quelli di diverse Istituzioni, fra cui i delegati dei rettori delle Università milanesi, le principali realtà cliniche (IRCSS) dell’area di Milano e alcuni soggetti nazionali di massima rilevanza scientifica.

La proposta, consegnata il 24 febbraio 2016, rappresenta un piano di lungo termine che prevede la realizzazione di una infrastruttura, recuperando edifici esistenti nell’area Expo, in cui opereranno circa 1.500 persone. L’infrastruttura includerà laboratori di scienze della vita, diagnostica, imaging, storage e high performance computing che possano operare, come poli di eccellenza per tutto il Paese, nei settori della genomica, della nutrizione, del cibo e dell’analisi delle grandi masse di dati, per lo sviluppo di una strategia di medicina di precisione per i cittadini del futuro.

Alunni disabili, il giudice non puo’ aumentare le ore assegnate nel piano educativo

da Il Sole 24 Ore del 22-03-2016

Alunni disabili, il giudice non puo’ aumentare le ore assegnate nel piano educativo

Accade di frequente che all’alunno affetto da grave disabilità, ai sensi della Legge 104/1992, venga assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle indicate nel Piano educativo individuale (Pei). I genitori di questi studenti che impugnano i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica ottengono l’adeguamento delle ore di sostegno assegnate a quelle indicate nel Pei e, talvolta, anche il risarcimento del danno per la mancata tempestiva assegnazione. Questa volta, invece, oggetto dell’impugnazione è lo stesso Pei, indicante secondo i genitori dell’alunno disabile un numero di ore non adeguato rispetto alla patologia sofferta dal minore. Il risultato non è però lo stesso: non può censurarsi, infatti, il provvedimento del preside che assegna al disabile esattamente il numero di ore indicato nel Pei, in quanto questo documento è sorretto da un’ampia discrezionalità e può essere sindacato solo nei limiti della palese illogicità e incongruità. Ad affermarlo è il Tar di Napoli con la sentenza 252/2016.

IL CASO. Nella specie, al minore, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104\1992, era stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, così come previsto nel Pei. Tale monte ore non era ritenuto però dai genitori del ragazzo congruo e sufficiente in relazione alla malattia del figlio. Pertanto, impugnando il provvedimento del preside veniva chiesto ai giudici l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato.

LA DECISIONE. Dopo aver affermato la propria giurisdizione – trattandosi di gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili – il Tar respinge nel merito il ricorso spiegando che «sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della Asl e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico». E ciò in quanto, la determinazione del monte ore di sostegno scolastico da assegnare allo studente disabile è «affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare», prevista dall’articolo 12 comma 5 della stessa legge 104/1992. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al disabile è, dunque, assistita da un’ampia discrezionalità e può essere sindacata solo se l’attribuzione delle ore risulti da motivazione ed istruttoria affetti da illogicità ed incongruità, vizi che per i giudici non sono ravvisabili nella specie.

di Andrea Alberto Moramarco

Formazione 0-6

Formazione 0-6
Una proposta innovativa

APEF ritiene che la scuola dell’infanzia debba essere riconosciuta come
primo livello del sistema di istruzione, deve cioè diventare la prima fase
obbligatoria della scuola del primo ciclo.
Anche la Commissione Europea ha ribadito l’importanza di garantire
l’accesso universale ai servizi di educazione e cura per la prima infanzia che
così potranno essere strumenti efficaci a combattere le disuguaglianze sociali.
Per questo motivo molti Paesi europei rivolgono una particolare attenzione alle
politiche per l’infanzia ritenendolo uno strumento importante del welfare locale.
L’Italia ha già compiuto un grosso passo avanti prevedendo da una decina
d’anni la formazione universitaria per gli insegnanti della scuola primaria.
Tuttavia la formazione in servizio oggi è ancora troppo episodica, poco mirata e
soprattutto ancorata ad un approccio metodologico poco innovativo.
Per colmare questa lacuna APEF ha costruito un corso di formazione per
gli insegnanti della scuola dell’infanzia, ponendovi alla base come quadro
teorico di riferimento i programmi educativi cognitivi come il PAS BASIC, la
GESTIONE MENTALE e i programmi di educazione cognitiva precoce come il
BRIGHT START. Il corso prevede un percorso integrativo agli ordinari contenuti
didattici, che consenta ai bambini della scuola dell’infanzia di apprendere le
conoscenze ma soprattutto come utilizzare le stesse nella loro vita quotidiana,
cioè ad essere competenti.
Il contenuto fortemente innovativo di questo corso è in linea con quanto
previsto dalla L. 107/2015 cioè di “realizzare una scuola aperta, quale
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica”.

CHIEDONO AIUTO AL PAPA E AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CHIEDONO AIUTO  AL PAPA E AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA I 900 LAVORATORI CO.CO.CO. IMPEGNATI NELLE SEGRETERIE SCOLASTICHE CHE DA 20 ANNI ATTENDONO DI ESSERE STABILIZZATI

DAL PROSSIMO PRIMO APRILE ANDRANNO A LAVORARE INDOSSANDO UNA MAGLIETTA BIANCA.

Continua l’azione di protesta e di informazione dei 900 lavoratori co.co.co. scuola d.m. 66/2001 con funzioni e mansioni Ata di assistente amministrativo in servizio presso le scuole statali. Il loro grido di aiuto questa volta è stato indirizzato a Papa Francesco e al Capo dello Stato Sergio Mattarella. Nelle settimane scorse le Email di questi lavoratori, presenti nelle segreterie delle scuole della Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo e Sardegna sono arrivate nella posta del Capo del Governo Matteo Renzi, dei Ministri, dei Sottosegretari e di tutti i Deputati e Senatori della Repubblica. Anche i funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione Jacopo Greco e Francesca Busceti sono stati investiti della problematica. In pratica tutti coloro che possono trovare una soluzione alla loro stabilizzazione full time sono stati coinvolti.

Stiamo parlando di lavoratori che dal 2001 aspettano la loro stabilizzazione con accesso ai ruoli a tempo pieno, che da quindici anni lavorano su posto accantonato in organico (al 50% del posto libero) per 30 – 36 ore settimanali con la forma contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa che li penalizza da tanti punti di vista ed in particolare da quello pensionistico considerato che non hanno garantito il minimo contributivo dovuto ai fini previdenziali. In pratica su 12 mesi di lavoro non tutti e 12 sono coperti ai fini pensionistici.

Da più di un mese stanno mettendo in atto iniziative di protesta che non hanno precedenti nella loro storia di precariato che dura da 27 anni, di cui 16 circa da Co.Co.Co. Si tratta di una protesta ad oltranza che prevede l’applicazione la stretta osservanza delle proprie mansioni, cosa che fino ad ora non era stata fatta. Infatti, tanti colleghi hanno sostituito in tutte le loro funzioni il personale assistente amministrativo di ruolo assumendosi responsabilità che sono del lavoratore dipendente.

Dal prossimo primo aprile andranno a lavorare indossando una maglietta bianca. Ad annunciarlo è il portavoce del comitato Leonardo Del Giudice.

“Non ci vergogneremo di indossare la maglietta bianca, afferma Lo Giudice, perché non vogliamo vergognarci o provare l’umiliante mortificazione di non potere dare ai nostri figli o ai nostri nipoti 50 euro perché non li avremo. Già abbiamo difficoltà ora che lo stipendio si aggira intorno ai mille euro, figuriamoci con qualche centinaio di euro di pensione.”

Nella lettera aperta che è stata inviata al Papa e al Presidente della Repubblica i lavoratori si sono poste delle domande alle quali hanno dato anche una risposta.

Cosa vuol dire essere “ un precario “ alla mia età?

Significa navigare a vista sul mare dell’incertezza del domani, significa essere stati sfruttati per tanti anni e non avere più l’età per ripartire da zero, significa essere stati messi in un limbo circondati da un silenzio assordante e ogni anno essere appesi all’esile filo di una nuova Finanziaria.

Come vedo il mio futuro?

Nero, nerissimo….viviamo in una società che ha perso e continuerà a perdere non si può accettare che l’Italia, che è oggi in Europa, manca ancora di quei parametri di civiltà di cui sempre si parla e si enfatizza, ma che al momento opportuno ci si accorge di possedere solo un’immagine virtuale di quella che è la realtà oggettiva.

Quanto hanno fatto i sindacati, a livello concreto, per tutelare i precari della scuola rispetto ai tagli previsti dal precedente decreto Gelmini e dal nuovo ,quanto hanno pesato le manifestazioni di protesta?

Poco o nulla visto che siamo ancora qui a parlarne…l’incisività è tutt’altra cosa, se si vuole veramente una cosa la si ottiene….basta volerlo e per volerlo bisogna essere determinati senza adagiarsi sui contentini momentanei o su palliativi.

Cosa ha fatto il Governo per questi precari storici della scuola ?

Caro Governo, noi non siamo ombre della scuola… e ci si indigna quando si sentono affermazioni offensive. Non è accettabile che un Ministro della Repubblica possa affermare testualmente “ I precari non li ho creati io, non sono un problema mio”.

Vorrei sottolineare che noi non siamo un vecchio rudere ereditato da un lontano zio d’America del quale disfarsi perché poco gradito.

Quelli che il Ministro dell’Istruzione ha ereditato, sono persone vive con famiglie, impegni, mutui, figli, rate, ma soprattutto con una dignità, che noi da cittadini pretendiamo venga rispettata.

Il secolo scorso si proclamò l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, e fu una conquista formidabile, questo secolo consolida questo principio, ma ve ne aggiunge un altro non meno fondamentale : la eguaglianza degli uomini dinanzi al lavoro inteso come dovere e come diritto, come gioia creatrice che deve dilatare e nobilitare l’esistenza, non mortificarla o deprimerla.

Il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel discorso di chiusura dell’anno 2015, rivolgendosi a tutti noi (Italiani) ha voluto evidenziare come un lavoro sicuro sia importante  “ l’uscita dalla recessione economica non pone ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante persone e di tante famiglie. Il lavoro sicuro manca ancora a troppi dei nostri giovani.”

Vogliamo ancora ricordare, a chi è di memoria corta, alcune frasi sul lavoro dette dal Santo Padre Papa Francesco in due date distinte:

1)      24 maggio 2014 – Ogni cristiano, nel posto di lavoro, può dare testimonianza, con le parole e prima ancora con una vita onesta.

2)      11 novembre 2014 – Quanto importante il lavoro : per la dignità umana, per formare una famiglia, per la pace!

Protesi cibernetiche a controllo neurale: parte la sperimentazione, si cercano volontari

da Superabile

Protesi cibernetiche a controllo neurale: parte la sperimentazione, si cercano volontari

Il Campus BioMedico di Roma, insieme al Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, cercano volontari per sviluppare le protesi degli arti superiori: si cercano in particolare persone con amputazioni non recenti al di sotto del gomito e sopra il polso. Ecco i dettagli
una mano bionica

ROMA – A seguito dei successi ottenuti dalle precedenti sperimentazioni (LifeHand 1 e 2) e in collaborazione con il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio, l’Università Campus Bio-Medico di Roma, leader da anni nell’innovazione di protesi di arto superiore, invita a partecipare allo sviluppo di protesi cibernetiche di arto superiore a controllo neurale. L’invito è rivolto in particolare alle persone amputate di arto superiore e che vogliano dare un forte contributo al miglioramento della qualità di vita degli amputati. Prendendo spunto dalle ricerche più attuali nel campo della bioingegneria e della neurologia, sono previste sia sperimentazioni non invasive che impianti di mani biomeccatroniche. Si può scegliere di partecipare a una, l’altra o a entrambe le opzioni.

Saranno scelti preferibilmente i candidati che hanno una amputazione non recente, situata al di sotto del gomito e sopra il polso, e che hanno una forte motivazione e condividono le finalità dello studio.

A cosa si va incontro? Sperimentazione non invasiva: esami che studiano la motivazione, il braccio e il sistema nervoso che lo controlla: tra questi la risonanza magnetica e l’elettroencefalogramma; studio delle performance con la protesi e del personale livello di soddisfazione. Impianto: impianto chirurgico di elettrodi sottilissimi nei nervi del moncone, al fine di prelevare il comando motorio per la protesi e trasmettere sensazioni tattili. In questa fase, gli elettrodi non possono restare impiantati oltre un tempo massimo di 24 mesi.

Benefici legati alla sperimentazione. I ricercatori non possono garantire un beneficio terapeutico diretto derivante dalla partecipazione allo studio, ma il contributo personale sarà cruciale per lo sviluppo di una nuova generazione di protesi con migliori capacità di manipolazione, percepite più simili alla mano persa e, in generale, per il miglioramento del livello di autonomia e della qualità della vita degli amputati.

I soggetti impiantati avranno inoltre la possibilità di usufruire, al termine della sperimentazione, di una mano mioelettrica di ultima generazione e, quando la protesi a controllo neurale potrà essere usata stabilmente e in autonomia, avranno priorità nel processo di selezione per l’impianto definitivo. Per maggiori informazioni: manobionica@unicampus.it.

Alunni disabili, il giudice non può aumentare le ore assegnate nel piano educativo

da Il Sole 24 Ore

Alunni disabili, il giudice non può aumentare le ore assegnate nel piano educativo

di Andrea Alberto Moramarco

Accade di frequente che all’alunno affetto da grave disabilità, ai sensi della Legge 104/1992, venga assegnato un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quelle indicate nel Piano educativo individuale (Pei). I genitori di questi studenti che impugnano i provvedimenti dell’Amministrazione scolastica ottengono l’adeguamento delle ore di sostegno assegnate a quelle indicate nel Pei e, talvolta, anche il risarcimento del danno per la mancata tempestiva assegnazione. Questa volta, invece, oggetto dell’impugnazione è lo stesso Pei, indicante secondo i genitori dell’alunno disabile un numero di ore non adeguato rispetto alla patologia sofferta dal minore. Il risultato non è però lo stesso: non può censurarsi, infatti, il provvedimento del preside che assegna al disabile esattamente il numero di ore indicato nel Pei, in quanto questo documento è sorretto da un’ampia discrezionalità e può essere sindacato solo nei limiti della palese illogicità e incongruità. Ad affermarlo è il Tar di Napoli con la sentenza 252/2016.

Il caso
Nella specie, al minore, riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della Legge 104\1992, era stato assegnato un insegnante di sostegno per 18 ore settimanali, così come previsto nel Pei. Tale monte ore non era ritenuto però dai genitori del ragazzo congruo e sufficiente in relazione alla malattia del figlio. Pertanto, impugnando il provvedimento del preside veniva chiesto ai giudici l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato.

La decisione
Dopo aver affermato la propria giurisdizione – trattandosi di gestione del servizio pubblico scolastico di sostegno agli alunni disabili – il Tar respinge nel merito il ricorso spiegando che «sia pure in linea astratta una disabilità grave sia indizio della necessità di maggiore sostegno scolastico, non può porsi alcun automatismo tra la valutazione di gravità della Asl e la quantificazione delle ore di sostegno scolastico». E ciò in quanto, la determinazione del monte ore di sostegno scolastico da assegnare allo studente disabile è «affidata alle concorrenti valutazioni e competenze delle distinte figure professionali facenti parte dell’equipe multidisciplinare», prevista dall’articolo 12 comma 5 della stessa legge 104/1992. La quantificazione concreta delle ore di sostegno attribuibili al disabile è, dunque, assistita da un’ampia discrezionalità e può essere sindacata solo se l’attribuzione delle ore risulti da motivazione ed istruttoria affetti da illogicità ed incongruità, vizi che per i giudici non sono ravvisabili nella specie.

Difficoltà di lettura, scrittura e calcolo: via ai percorsi didattici «mirati» in Emilia Romagna

da Il Sole 24 Ore

Difficoltà di lettura, scrittura e calcolo: via ai percorsi didattici «mirati» in Emilia Romagna

di Franco Portelli

Individuare tempestivamente gli alunni che presentano significative difficoltà di lettura, scrittura o calcolo, è un prerequisito necessario per intervenire con efficacia attivando percorsi didattici mirati al recupero di queste difficoltà. Nel mese di febbraio 2016, a questo proposito, è stato firmato il Protocollo di intesa tra l’Ufficio scolastico regionale e la Regione Emilia-Romagna che fornisce utili indicazioni in merito. Il percorso delineato nel Protocollo si riferisce alle classi prima e seconda della scuola primaria. Sia il Protocollo d’intesa sia il fascicolo (allegato) con i suggerimenti didattici per le scuole, sono frutto di un lavoro congiunto di rappresentanti dell’Ufficio scolastico regionale e della Regione Emilia-Romagna.
Cosa può fare l’insegnante?
E’ necessario approfondire la comprensione delle specifiche difficoltà di ciascun alunno, cui devono far seguito azioni di intensificazione dell’insegnamento e di modifica dello stesso per meglio corrispondere allo stile di apprendimento degli allievi. Nell’apprendimento della letto-scrittura, risulta essenziale la consapevolezza fonologica, ossia la comprensione, da parte del bambino, che a ciascun segno grafico corrisponde un suono e che dall’insieme dei grafemi e dei suoni origina la parola. E’ essenziale peraltro la comprensione che le lettere e le sillabe uguali sono pronunciate in modo uguale in parole diverse. In caso di difficoltà persistenti anche dopo la variazione nelle modalità di insegnamento e il potenziamento dello stesso, le scuole potranno consigliare alle famiglie di richiedere una visita specialistica per appurare la possibile esistenza di un Disturbo specifico di apprendimento.
Suggerimenti didattici
Sono stati realizzati anche dei suggerimenti didattici che costituiscono uno strumento dinamico e interattivo: una sorta di “cassetta degli attrezzi”, soprattutto per i docenti che si trovano per la prima volta ad affrontare il tema del potenziamento didattico. Il fine è fornire alle scuole suggerimenti operativi e didattici a supporto delle azioni da mettere in campo per rispondere ai bisogni individuali degli allievi. In uno specifico allegato al protocollo (numero 2) sono state inserite delle schede operative che privilegiano l’utilizzo della forma orale, l’utilizzo di materiale figurato a supporto, l’uso di un solo carattere grafico alla volta, la lenta progressione nell’inserimento dei grafemi, l’utilizzo di strategie ludiche, assieme ad altre preziose indicazioni operative. Rimane comunque compito esclusivo degli insegnanti l’individuazione e la costruzione degli strumenti più idonei e più efficaci per ciascuno dei propri allievi. Il percorso delineato nel Protocollo di intesa, si avvierà nelle scuole a partire dall’anno scolastico 2016-2017; tale attività sarà considerata come periodo di sperimentazione.

Nuova sentenza contro blocco dei contratti nel pubblico impiego

da La Tecnica della Scuola

Nuova sentenza contro blocco dei contratti nel pubblico impiego

Altra pronuncia del Tribunale contro il blocco della contrattazione nel pubblico impiego. Il sindacato Confsal Unsa, infatti, fa sapere che il Tribunale di Parma, con sentenza depositata il 17 marzo, ha riconosciuto “l’illegittimità del regime di sospensione della contrattazione collettiva a partire dal 30 luglio 2015 nei limiti e nei termini della sentenza della Corte Costituzionale”.

Il giudice “condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento dei compensi di lite, liquidati in 885,00 euro per la fase di studio, 740,00 euro per la fase introduttiva e 1.925,00 euro per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa”.

Il Tribunale di Parma “ha nuovamente condannato il governo al risarcimento delle spese riguardo al ricorso promosso da questa Federazione sull’illegittimità del blocco dei contratti”, sottolinea il segretario generale Confsal-Unsa, Massimo Battaglia.

A fine febbraio una sentenza simile è stata emessa dal Tribunale di Reggio Emilia

 

Giannini: cordoglio per l’accaduto in Spagna. 3,5mln gli studenti in giro per l’Europa in 30 anni

da La Tecnica della Scuola

Giannini: cordoglio per l’accaduto in Spagna. 3,5mln gli studenti in giro per l’Europa in 30 anni

“Profondo dolore e sgomento per quanto accaduto in Spagna, siamo vicini alle famiglie delle giovani vittime”. Così la ministra  Stefania Giannini sull’incidente in cui hanno perso la vita alcune studentesse italiane che si trovavano all’estero per l’Erasmus. Tutto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, esprime il proprio cordoglio.

 

L’Agenzia Nazionale Erasmus Indire, fa sapere che dal 1987, inizio del programma Erasmus, sono stati 3 milioni e mezzo gli studenti universitari coinvolti a livello europeo, il progetto di mobilità studentesca dell’Unione Europea (che dal 2014 si chiama “Erasmus+”). Dall’Italia sono partiti circa 350 mila studenti (il 10%).

Secondo i dati forniti dall’Agenzia, nel 2014-2015 sono stati 233 gli istituti di istruzione superiore italiani impegnati nel gestire la mobilità Erasmus+: Atenei, Istituti dell’alta formazione artistica musicale, Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, Istituti Tecnici Superiori e le organizzazioni a guida di consorzi. Nello stesso biennio l’Agenzia ha impegnato 53 milioni di euro provenienti dall’UE per sostenere le borse di studio di mobilità nel settore universitario.

L’Italia è al quarto posto in Europa (dopo Spagna, Germania e Francia) per numero di studenti in partenza: nel 2014-2015 sono stati 30.875 gli studenti in mobilità in uscita, oltre a 2.583 tra docenti e personale dell’istruzione superiore. Le prime 5 università italiane per studenti in uscita sono l’Università di Bologna, Alma Mater Studiorum, l’Università degli studi di Padova, la “Sapienza” di Roma, L’università degli studi di Torino e la Statale di Milano. Le destinazioni più scelte dagli studenti italiani sono Spagna, Francia, Germania, Regno Unito, Portogallo. Per quanto riguarda l’accoglienza degli studenti stranieri, l’Italia si colloca al quinto posto in Europa – dopo Spagna, Germania, Francia e Regno Unito – con circa 20.000 studenti europei ospitati. Gli atenei italiani che accolgono più studenti dall’estero sono l’Alma Mater di Bologna, la “Sapienza” di Roma, l’Università degli studi di Firenze, il Politecnico di Milano e l’Università degli studi di Padova. Gli universitari arrivano soprattutto da Spagna, Francia, Germania, Turchia e Polonia.

Istruzione adulti, disposizioni a carattere transitorio

da La Tecnica della Scuola

Istruzione adulti, disposizioni a carattere transitorio

L.L.

Con la C.M. n. 3 del 17 marzo 2016 il Miur ha fornito le indicazioni, per l’a.s. 2015/2016, riguardo alla valutazione periodica e finale, alla valutazione intermedia, all’ammissione agli esami di stato e alla regolarità della frequenza degli adulti iscritti e frequentanti i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

In riferimento alla valutazione periodica e finale, sono confermate le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del 2009, con alcune precisazioni. La misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato (art.11, comma 10, del DPR 263/12). Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico successivo.

Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono essere fruiti anche in due anni scolastici, al termine del primo anno è prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni. La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle discipline, indicate nel piano delle UDA, da acquisire ad esito del  percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento. Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il consiglio di Classe comunica all’adulto e alla Commissione le carenze individuate ai fini della revisione del patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere accesso.

Per l’ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sono ammessi gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, comprese quelle per le quali è stato disposto l’esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

Infine, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L’impossibilità  di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all’esame di stato.

Violante: per far decollare le tecnologie a scuola e nella PA serve un ministero ad hoc

da La Tecnica della Scuola

Violante: per far decollare le tecnologie a scuola e nella PA serve un ministero ad hoc

Creare un ministero ad hoc per l’innovazione e la promozione della società digitale.

La richiesta è contenuta nel rapporto di “Italiadecide”, l’associazione per la qualità delle politiche pubbliche presieduta da Luciano Violante.

Per istituire tale nuovo ministero, il parlamentare democratico ha indicato come soluzioni “una legge ad hoc o un provvedimento di attuazione della riforma della P.A.”.

“I tecnici vanno benissimo, ma qui si tratta di trasformare tutti i ministeri, le Regioni, gran parte dei Comuni, la scuola e le imprese. Tutto questo lavoro – spiega Violante – si può fare solo se c’è un input politico”.

Violante ha quindi tenuto a dire che “i tecnici siano importanti e adesso ne viene uno bravissimo”, facendo riferimento a Diego Piacentini, “ma pur se necessari non sono sufficienti”.

La proposta di Violante ha spiazzato più di qualche presente, soprattutto perché la Funzione Pubblica ha già le deleghe sull’espansione digitale.

L’ex presidente della Camera ha replicato dicendo che “il ministero della Pubblica amministrazione è come gli altri: è un ministero fratello e non padre, con le stesse competenze tradizionali. Mentre qui proponiamo un ministero senza portafoglio con competenze esclusive”.

Nella scuola, ricordiamo, negli ultimi anni molti si è fatto sul fronte dell’informatizzazione. Sia didattica sia organizzativa. Soprattutto grazie al Piano digitale, che riguarda tutta la PA.

Negli istituti l’entrata a regime della digitalizzazione, tuttavia, spesso si scontra con problemi pratici non indifferenti. Come i computer e le attrezzature obsolete, il personale non ancora adeguatamente formato, la mancanza di finanziamenti.

Giannini, agguato del destino, ma Erasmus è il futuro

da tuttoscuola.com

Giannini, agguato del destino, ma Erasmus è il futuro
Nel pomeriggio viaggio lampo del premier Renzi a Barcellona

Dobbiamo andare oltre questo agguato del destino e ribadire che l’esperienza dell’Erasmus è comunque straordinaria. Mi permetto di dirlo proprio oggi: il futuro e la speranza dell’Europa solo attraverso questa generazione troverà una sua identità forte e questo non dobbiamo perderlo nemmeno in una giornata così drammatica“. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, durante il programma ‘Siamo Noi’ su Tv2000, commentando il tragico incidente del bus in Catalogna in cui hanno perso la vita anche 7 ragazze italiane.

Non si può commentare il dolore – ha aggiunto Giannini – soprattutto quando colpisce in maniera così cieca e brutale famiglie, ragazzi e ragazze che stavano facendo una dell’esperienze più belle e straordinarie che l’Europa ci ha regalato: il progetto Erasmus. Sulla sofferenza che proviamo tutti, lo dico anche da mamma, non si può aggiungere molto se non il cordoglio sentito alle famiglie delle vittime“.

Questi ragazzi – ha proseguito il ministro – erano la parte migliore della nostra comunità. Di solito i giovani che affrontano questa esperienza sono quelli più curiosi che hanno voglia di lasciare per qualche mese o un anno le loro Facoltà e condurre questa esperienza in un altro paese. Questo significa anche avere maggiori difficoltà. E’ quella generazione che ha in mano il destino di questo Continente che, soprattutto di questi tempi, ci sembra molto fragile o concentrato su tutt’altro rispetto ai valori che il progetto Erasmus esprime“.

Il bilancio è drammatico – ha concluso Giannini – però dobbiamo essere forti al dolore, per cui non c’è rimedio, e portare avanti questa cultura della circolarità delle persone, degli affetti, delle idee e dei sogni“.

Nel pomeriggio il premier Renzi si è recato a Barcellona per esprimere alle famiglie il cordoglio dell’intera naziona italiana.

Ambiti territoriali e nomine in ruolo

da tuttoscuola.com

Ambiti territoriali e nomine in ruolo

Gli Uffici scolastici regionali hanno completato la ripartizione del loro territorio regionale in ambiti, la circoscrizione territoriale in cui dovranno confluire i docenti di ruolo privi di posto cattedra.

Gli ambiti territoriali ricordano i distretti scolastici di non recente memoria.

Nell’ambito territoriale entreranno, in particolare, i docenti dell’organico potenziato, compresi quelli che risulteranno vincitori dell’attuale concorso. Una volta inseriti nell’ambito – per il cui ingresso è prevista una particolare mobilità di accesso con criteri da definire d’intesa con le organizzazioni sindacali – saranno assegnati ad una sede di servizio su chiamata del dirigente scolastico. Potranno anche rifiutare la chiamata, ma, in questo caso, saranno assegnati d’ufficio ad un ambito da parte dell’USR.

Nell’istituzione scolastica assegnata (su chiamata o d’ufficio) rimarranno per un triennio.

A proposito della chiamata da parte del dirigente scolastico c’è da fare una precisazione importante che riguarda i prossimi vincitori di concorso.

Contrariamente a quanto affermato da rappresentanti di associazione di precari e che Tuttoscuola ha riportato per dovere di cronaca, non risponde al vero che l’assunzione in ruolo non avverrà mediante uno ‘scorrimento ordinato’ delle graduatorie concorsuali e che, invece, la selezione avverrà discrezionalmente da parte dei dirigenti scolastici.

Una siffatta norma non esiste da nessuna parte, perché, come sempre è avvenuto nei concorsi pubblici, anche negli attuali concorsi  della scuola, una volta definita la graduatoria di merito con valutazione della prova scritta, della prova e dei titoli, il candidato utilmente collocato nella graduatoria è assunto, secondo l’ordine di graduatoria (art. 10 dei bandi).

L’assunzione in ruolo, come è ovvio avviene con il concorso, non con altre procedure successive.

Ancora, sempre nel medesimo art. 10, I docenti assunti (in ruolo) ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all’articolo 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge.

Il comma 79 della legge prevede che per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale.

Il successivo comma 82 della legge dispone, infine, che L’incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l’accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L’ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.

Stiano, dunque, tranquilli i candidati: il ruolo dipenderà esclusivamente dalla loro capacità di superare bene il concorso.

LIM vel Tablet

LIM VEL TABLET di Umberto Tenuta

CANTO 649 Ignoro l’inesperto che alla Ministra dell’Istruzione ha consigliato di dotare le scuole, non di TABLET, ma di LIM -strumento della vetusta didattica della lezione collettiva- ignorando un secolo e passa di innovazione pedagogica.

 

È incomprensibile che al Ministero dell’Istruzione si ignori un secolo e passa di innovazione pedagogica che ha portato a certificare la morte della lezione collettiva.

Forse, con i paralleli progressi della scienza medica, non è da escludere che qualche superstite dell’insegnamento collettivo si annidi ancora nei polverosi archivi cartacei di Viale Trastevere.­

E di tanto vecchiume fanno le spese -e quali spese!­- i nostri giovani, che di digitale hanno le tasche piene.

Danno doppiato!

Da una parte, il sostegno alla didattica collettiva della lezione, in contraddizione con tutto il discorso della personalizzazione educativa.

Dall’altra, la chiusura della scuola alla realtà di un mondo digitalizzato in ogni attività umana.

Il MIUR ignora ancora che la Scuola deve educare per una CIVILTÀ IN CAMMINO di cui parlava un secolo fa WILLIAM HEARD KILPATRICK.

Due danni.

E quali danni!

Ma NON È MAI TROPPO TARDI, diceva il bravo ALBERO MANZI.

Non è mai troppo tardi per dotare le aule dei TABLET per ognuno dei suoi venticinque alunni.

La spesa?

Se solo si pensasse alla fotocopie, ai quaderni, alle biro, ai libri di testo, ai libri delle biblioteche ecc. ecc., forse ci sarebbe da guadagnare anche economicamente.

Ed allora?

Allora si faccia una buona Riforma!

Una BUONASCUOLA DIGITALE DEL PROBLEM SOLVING e del COOPERATIVE LEARNING.

E perché no, del TEAM TEACHING!

Melius abundare, quam deficere!

 

NB Nessun riferimento alla deficienza!

 

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

Altri saggi sono pubblicati in

www.rivistadidattica.com

E chi volesse approfondire questa o altra tematica

basta che ricerchi su Internet:

“Umberto Tenuta” − “voce da cercare”

 

Circolare AgID 22 marzo 2016, n. 1

Agenzia per l’Italia Digitale

 

A tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Oggetto: Aggiornamento della Circolare AgID n. 61/2013 del 29 marzo 2013 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni

La presente Circolare opera un aggiornamento della circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013, recante “Disposizioni del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 in tema di accessibilità dei siti web e servizi informatici. Obblighi delle pubbliche amministrazioni”, in quanto, pur riprendendone ampiamente il contenuto, la attualizza.

In particolare, è stata aggiornata la parte relativa all’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità, integrando indicazioni circa un nuovo strumento, reso disponibile dall’Agenzia per l’Italia Digitale attraverso cui le pubbliche amministrazioni possono più agevolmente adempiere al suddetto obbligo. Inoltre sono state aggiornate alcune informazioni di contesto.

Si precisa che la presente Circolare, a decorrere dalla sua emanazione, abroga e sostituisce la Circolare AgID n. 61/2013.

 

Premessa

Il sopra citato decreto-legge n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, apporta alcune modificazioni alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, contenente disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, di seguito CAD).

In particolare, con l’art. 9, rubricato “Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale”, viene introdotto, tra l’altro, l’obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all’accessibilità dei servizi medesimi.

La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

Con il richiamo all’inclusione digitale, effettuato dal decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

Obiettivo della presente circolare è di informare le pubbliche amministrazioni sui nuovi adempimenti posti a loro carico dalla recente normativa. In particolare, con riferimento agli obiettivi di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale intende anche fornire sia un questionario, che esse possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità, sia un’applicazione on line per la pubblicazione sui siti web degli Obiettivi annuali di accessibilità.

 

Le modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4

La legge n. 4/2004 tutela il diritto di accesso delle persone con disabilità ai servizi informatici e telematici della Pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le “barriere” che limitano l’accesso dei disabili agli strumenti della società dell’informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della Pubblica Amministrazione la legge ha introdotto l’obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 179/2012 introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche “tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet”, che vanno ad aggiungersi alle “pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici”.

Il nuovo articolo 3, comma 1, della legge n. 4/2004 individua come erogatori sostanzialmente tre gruppi di soggetti: il primo è costituito dalle pubbliche amministrazioni ex decreto legislativo n. 165/2001; il secondo è costituito da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni ma accomunati dal fatto di essere erogatori di servizi pubblici o di pubblico interesse, nel caso specifico in quanto erogatori di servizi “informatici o telematici” aventi contenuti di pubblica utilità o di pubblico interesse; il terzo gruppo è costituito da tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l’erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.

L’articolo 9, del decreto-legge n. 179/2012 ha modificato l’articolo 4, commi 4 e 5, della legge n. 4/2004. Il comma 4 è stato integrato stabilendo che dovesse essere l’Agenzia per l’Italia Digitale a definire, con apposite regole tecniche, le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Ciò significa che, come specificato dalla norma di attuazione emanata con la Circolare Agid n. 2 del 23 settembre 2015 “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità”, l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro. Inoltre, il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”.

 

Le modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

L’articolo 12 del CAD, che disciplina le norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa, prevede che “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”.

Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del CAD, come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis del decreto legislativo n. 165/2001, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 4/2004. L’art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n.165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

In tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge n. 4/2004.

 

L’obbligo di pubblicazione sul sito web degli obiettivi annuali di accessibilità

Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro”.

Al fine di supportare le pubbliche amministrazioni nell’attività di definizione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, l’Agenzia per l’Italia digitale ha predisposto due strumenti: un “Questionario di autovalutazione” (modello A), nonché una nuova applicazione on-line, che sostituisce il Modello B allegato alla precedente circolare n. 61 del 2013. Entrambi questi strumenti sono resi disponibili sul sito web dell’Agenzia.

In particolare, il “Questionario di autovalutazione (.doc)” è lo strumento che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un’autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull’accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, potranno fornire all’Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati potranno essere utilizzati dall’Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli Obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare.

Si precisa che sono fatti salvi gli Obiettivi di accessibilità già pubblicati con il precedente modello B. Dalla data di emanazione della presente circolare, l’applicazione on-line, denominata “Obiettivi di accessibilità” (corredata da specifico manuale d’uso) è lo strumento che permette a ciascuna amministrazione di:

  • compilare gli Obiettivi di accessibilità, in modo guidato lasciando comunque l’amministrazione libera di definire eventuali nuovi obiettivi;
  • utilizzare la pagina html degli Obiettivi di accessibilità con il link generato e visualizzato dall’applicazione on-line.

Inoltre, tale applicazione consente ad AgID di produrre report periodici per monitorare lo stato di definizione e applicazione degli obiettivi: il primo report verrà prodotto entro giugno 2016.

Riguardo agli aspetti di pubblicazione degli obiettivi, poiché il decreto-legge n. 179/2012 non dà disposizioni in merito, limitandosi a prevedere l’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione, rammentando che la pubblicazione stessa deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, si rinvia alla delibera n. 50/2013 dell’ANAC, con cui è stato precisato che gli stessi vanno inseriti nella sezione “Amministrazione trasparente – Altri contenuti –Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

 

Le segnalazioni di inadempienza all’Agenzia per l’Italia Digitale

Il comma 8 dell’art. 9 del decreto-legge n. 179/2012 prevede che “gli interessati” che rilevano inadempienze in ordine all’accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui al nuovo articolo 3, comma 1 della legge n. 4/2004, “fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all’Agenzia per l’Italia Digitale”. Con tale previsione normativa si consente al cittadino di difendersi in prima istanza dalle eventuali inadempienze della Pubblica Amministrazione in tema di accessibilità dei servizi erogati attraverso una segnalazione formale, senza necessariamente ricorrere in giudizio.

L’Agenzia per l’Italia digitale, pertanto, è chiamata a ricevere le segnalazioni e, qualora le ritenga fondate, richiede al soggetto erogatore l’adeguamento dei servizi alle disposizioni in tema di accessibilità assegnando al soggetto medesimo un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere.

L’invio delle suddette segnalazioni può essere effettuato, in via telematica, utilizzando la “Procedura di segnalazione on-line”. In alternativa, può essere utilizzato il modulo predisposto a tal fine (.pdf) che dovrà essere inviato al seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata messo a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Digitale: protocollo@pec.agid.gov.it (link sends e-mail); oppure è possibile inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:

Agenzia per l’Italia digitale Viale Liszt, n. 21 00144 Roma

 

Inosservanza delle disposizioni

Il decreto-legge n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.

In particolare il comma 9, dell’articolo 9 stabilisce che, l’inosservanza delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 9, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di accessibilità, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili, ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009 e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare  ai  sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Si sollecitano le pubbliche Amministrazioni ad adempiere agli obblighi previsti dalla recente normativa al fine di realizzare l’inclusione digitale di lavoratori ed utenti con disabilità, nel rispetto del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.