Legge 16 novembre 2015, n. 199
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. (15G00215)
(GU Serie Generale n.293 del 17-12-2015)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che
stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato
dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 19 del Protocollo
stesso.
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte I
Disposizioni generali
ONU - Convenzione sui diritti del fanciullo
Protocollo opzionale 3
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO:
PROTOCOLLO OPZIONALE N. 3 PROCEDURA DELLE COMUNICAZIONI (1)
Nazioni Unite A/RES/66/138
originale: inglese
ASSEMBLEA GENERALE
Sessantaseiesima sessione
Punto 64 dell'ordine del giorno
66/138 Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di
comunicazioni.
RISOLUZIONE ADOTTATA
DALL'ASSEMBLEA GENERALE
[sul rapporto del terzo Comitato «A/66/457»]
L'Assemblea Generale,
Accogliendo con favore l'adozione da parte del Consiglio dei
diritti umani, con la sua risoluzione 17/18 del 17 giugno 2011, del
Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti dei minori
relativo alla procedura delle comunicazioni:
1. Adotta il Protocollo opzionale della Convenzione sui diritti
dei minori relativo alla procedura delle comunicazioni cosi' come
figura nell'allegato alla presente risoluzione;
2. Raccomanda che il Protocollo opzionale sia aperto alla firma
in occasione di una cerimonia da tenersi nel 2012 e chiede al
Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di
prestare l'aiuto necessario.
89ª Riunione plenaria 19 dicembre 2011
Allegato Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del
fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di
comunicazioni.
Gli Stati parti del presente Protocollo,
Considerando che, in conformita' ai principi proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignita' inerente a
tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e
inalienabili costituisce il fondamento della liberta', della
giustizia e della pace nel mondo;
Notando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dei
minori (di seguito denominata "la Convenzione") riconoscono i diritti
in essa enunciati a ciascun minore soggetto alla loro giurisdizione,
senza alcuna discriminazione, indipendentemente dalla razza, colore,
sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro tipo, origine
nazionale, etnica o sociale, ricchezza, disabilita', status di
nascita o di altro, del minore, dei suoi genitori o rappresentanti
legali;
Riaffermando l'universalita', indivisibilita', interdipendenza di
tutti i diritti umani e liberta' fondamentali;
Riaffermando altresi' lo status del minore in quanto soggetto di
diritti e in quanto essere umano dotato di dignita' e di capacita' in
evoluzione;
Riconoscendo che lo status particolare e di dipendenza del minore
puo' creargli notevoli difficolta' nell'avvalersi di rimedi in caso
di violazione dei suoi diritti;
Considerando che il presente Protocollo rafforzera' e completera' i
meccanismi nazionali e regionali che consentono ai minori di
presentare denunce per violazioni dei loro diritti;
Riconoscendo che l'interesse superiore del minore dovrebbe essere
una considerazione preminente da rispettare nell'avvalersi di rimedi
in caso di violazione dei suoi diritti e che tali rimedi dovrebbero
tenere conto della necessita' di procedure rispettose della
sensibilita' del minore a tutti i livelli;
Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi
nazionali per consentire ad un minore i cui diritti sono stati
violati di accedere a rimedi effettivi a livello nazionale;
Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i
diritti umani e altre istituzioni specializzate competenti incaricate
di promuovere e proteggere i diritti dei minori possono svolgere al
riguardo;
Considerando che, al fine di rafforzare e completare tali
meccanismi nazionali e di accrescere ulteriormente l'attuazione della
Convenzione e, ove pertinente, dei suoi Protocolli opzionali relativi
alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati,
sarebbe opportuno consentire al Comitato sui diritti dell'infanzia
(di seguito denominato "il Comitato") di svolgere le funzioni
previste nel presente Protocollo;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Competenza del Comitato sui diritti dell'infanzia
1. Ogni Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza
del Comitato come stabilito dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non esercita la sua competenza nei confronti di uno
Stato parte del presente Protocollo per questioni relative a
violazioni di diritti enunciati in uno strumento di cui tale Stato
non e' parte.
3. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione se questa riguarda
uno Stato che non e' una parte del presente Protocollo.
(1) Traduzione © dall'inglese a cura del Ministero della Giustizia -
Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani - febbraio
2012, effettuata dalle dott.sse Claudia Poti e Nicoletta Marini
(funzionari linguistici). Originale inglese in:
JittBi//d^c^^s-dds-ny.un.org/doc/UNDQaGEN/Nll/4S7/10/PDF/Nl
146710.
Articolo 2
Principi generali che guidano le funzioni del Comitato
Nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo,
il Comitato e' guidato dal principio dell'interesse superiore del
minore. Esso ha anche riguardo per i diritti e le opinioni del
minore, dando alle opinioni del minore il peso dovuto in funzione
della sua eta' e maturita'.
Articolo 3
Regolamento
1. Il Comitato adotta il regolamento da seguire nell'esercizio
delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel far cio',
esso deve avere riguardo in particolare per l'articolo 2 del presente
Protocollo al fine di garantire che le procedure siano rispettose
della sensibilita' del minore.
2. Il Comitato include nel suo regolamento delle tutele per evitare
che il minore sia manipolato da chi agisce per suo conto e puo'
rifiutare di esaminare una comunicazione che considera non essere
nell'interesse superiore del minore.
Articolo 4
Misure di protezione
1. Uno Stato parte adotta tutte le misure necessarie per assicurare
che i soggetti sottoposti alla sua giurisdizione non siano sottoposti
ad alcuna violazione dei diritti umani, maltrattamento o
intimidazione come conseguenza di aver inviato comunicazioni o
collaborato con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identita' della persona interessata o del gruppo di persone
interessate non e' rivelata al pubblico senza l'espresso consenso
degli stessi.
Parte II
Procedura delle comunicazioni
Articolo 5
Comunicazioni individuali
1. Le comunicazioni possono essere presentate da o per conto di una
persona o di un gruppo di persone nella giurisdizione di uno Stato
parte, che sostengono di essere vittime di una violazione ad opera di
tale Stato parte di uno dei diritti enunciati in uno dei seguenti
strumenti di cui tale Stato e' parte:
a) la Convenzione;
b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
c) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati.
2. Quando una comunicazione e' presentata per conto di una persona
o di un gruppo di persone, cio' deve essere fatto con il consenso
degli stessi a meno che l'autore possa giustificare di agire per loro
conto senza tale consenso.
Articolo 6
Misure provvisorie
1. In qualsiasi momento dopo la ricezione di una comunicazione e
prima di adottare una decisione sul merito, il Comitato puo'
trasmettere allo Stato parte interessato, per un suo urgente esame,
una richiesta affinche' questo adotti le misure provvisorie che si
rivelano necessarie in una situazione eccezionale al fine di evitare
un eventuale danno irreparabile alla vittima o alle vittime delle
asserite violazioni.
2. Quando il Comitato esercita la facolta' di cui al paragrafo 1
del presente articolo, cio' non comporta una decisione sulla
ricevibilita' o sul merito della comunicazione.
Articolo 7
Ricevibilita'
1. Il Comitato dichiara irricevibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione e' anonima;
b) la comunicazione non e' presentata per iscritto;
c) la comunicazione costituisce un abuso del diritto di
presentare tali comunicazioni o e' incompatibile con le disposizioni
della Convenzione e/o dei suoi Protocolli opzionali;
d) la stessa questione e' stata gia' esaminata dal Comitato o e'
stata o e' esaminata in virtu' di un'altra procedura internazionale
di inchiesta o di composizione;
e) non sono stati esauriti tutti i mezzi di ricorso interni
disponibili. Tale requisito non si applica quando l'utilizzo dei
mezzi di ricorso e' irragionevolmente lungo o e' improbabile che
apporti un'effettiva riparazione;
f) la comunicazione e' manifestamente infondata o e'
insufficientemente motivata;
g) i fatti che formano oggetto della comunicazione sono anteriori
all'entrata in vigore del presente Protocollo nei confronti dello
Stato parte interessato, salvo che detti fatti non siano proseguiti
successivamente a tale data;
h) la comunicazione non e' presentata entro il termine di un anno
dall'esaurimento dei mezzi di ricorso interni, salvo i casi in cui
l'autore puo' dimostrare che non e' stato possibile presentare la
comunicazione entro tale termine.
Articolo 8
Trasmissione della comunicazione
1. Salvo che il Comitato non dichiari una comunicazione
irricevibile senza rinviarla allo Stato parte interessato, il
Comitato il prima possibile porta riservatamente all'attenzione dello
Stato parte interessato le comunicazioni ricevute in virtu' del
presente Protocollo.
2. Lo Stato parte presenta, per iscritto, al Comitato spiegazioni o
dichiarazioni a chiarimento della questione e dei rimedi
eventualmente adottati. Lo Stato parte presenta la sua risposta il
prima possibile e comunque entro sei mesi.
Articolo 9
Composizione amichevole
1. Il Comitato mette a disposizione delle parti interessate i suoi
buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole della
questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella
Convenzione e/o nei suoi Protocolli opzionali.
2. Un accordo per una composizione amichevole concluso sotto gli
auspici del Comitato pone fine all'esame della comunicazione
presentata ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 10
Esame delle comunicazioni
1. Il Comitato esamina il prima possibile le comunicazioni ricevute
ai sensi del presente Protocollo, alla luce della documentazione
presentatagli, a condizione che tale documentazione sia trasmessa
alle parti interessate.
2. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute ai sensi del
presente Protocollo riunendosi a porte chiuse.
3. Quando il Comitato richiede delle misure provvisorie esso
esamina celermente la comunicazione.
4. Quando esamina comunicazioni che lamentano violazioni di diritti
economici, sociali o culturali, il Comitato valuta la ragionevolezza
delle misure adottate dallo Stato parte in conformita' all'articolo 4
della Convenzione. Nel far cio' esso tiene presente che lo Stato
parte puo' adottare varie misure di politica generale per dare
attuazione ai diritti economici, sociali e culturali della
Convenzione.
5. Dopo aver esaminato una comunicazione, il Comitato, senza
indugio, trasmette alle parti interessate le sue valutazioni su tale
comunicazione, assieme alle sue eventuali raccomandazioni.
Articolo 11
Seguito
1. Lo Stato parte da la dovuta considerazione alle valutazioni del
Comitato e alle sue eventuali raccomandazioni e presenta al Comitato
una risposta scritta contenente informazioni sulle misure adottate o
previste alla luce delle valutazioni e raccomandazioni del Comitato.
Lo Stato parte presenta la sua risposta il prima possibile e comunque
entro sei mesi.
2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta alle sue
valutazioni o raccomandazioni o in attuazione di un'eventuale
composizione amichevole, anche, se il Comitato lo ritiene
appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte presentati ai
sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del
Protocollo opzionale relativo alla vendita di minori, la
prostituzione minorile e la pedopornografia o dell'articolo 8 del
Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori nei
conflitti armati, a seconda del caso.
Articolo 12
Comunicazioni interstatali
1. Uno Stato parte del presente Protocollo puo', in ogni momento,
dichiarare che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed
esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro
Stato parte non sta adempiendo i propri obblighi ai sensi di uno dei
seguenti strumenti di cui lo Stato e' parte:
a) la Convenzione;
b) il Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita
di minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia;
c) il Protocollo opzionale relativo al coinvolgimento dei minori
nei conflitti armati.
2. Il Comitato non riceve le comunicazioni relative ad uno Stato
parte che non ha effettuato una tale dichiarazione o che provengono
da uno Stato parte che non ha effettuato una tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette a disposizione degli Stati parti interessati i
suoi buoni uffici al fine di giungere ad una composizione amichevole
della questione, basata sul rispetto degli obblighi enunciati nella
Convenzione e nei suoi Protocolli opzionali.
4. Una dichiarazione formulata ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo e' depositata dagli Stati parti presso il
Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne
trasmette copia agli altri Stati parti. La dichiarazione puo' essere
ritirata in qualsiasi momento mediante notifica al Segretario
generale.
Tale ritiro non pregiudica l'esame di una questione che forma
oggetto di una comunicazione gia' trasmessa ai sensi del presente
articolo: nessun'altra comunicazione di uno Stato parte e' ricevuta
ai sensi del presente articolo dopo il ricevimento da parte del
Segretario generale della notifica del ritiro della dichiarazione,
salvo che lo Stato parte interessato abbia effettuato una nuova
dichiarazione.
Parte III
Procedura di inchiesta
Articolo 13
Procedura di inchiesta per violazioni gravi o sistematiche
1. Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si
evincono violazioni gravi o sistematiche, da uno Stato parte, dei
diritti enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli opzionali
relativi alla vendita di minori, la prostituzione minorile e la
pedopornografia e al coinvolgimento dei minori nei conflitti armati,
il Comitato invita quest'ultimo a collaborare all'esame delle
informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio osservazioni
relativamente a dette informazioni.
2. Tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate dallo
Stato parte interessato, nonche' di qualunque altra informazione
attendibile in suo possesso, il Comitato puo' incaricare uno o piu'
membri al proprio interno di svolgere un'inchiesta e riferire
urgentemente ad esso. Laddove giustificata e con il consenso dello
Stato parte, l'inchiesta puo' comprendere una visita nel territorio
di tale Stato.
3. L'inchiesta e' svolta con riservatezza e la cooperazione dello
Stato parte e' richiesta in tutte le fasi della procedura.
4. Dopo avere esaminato i risultati dell'inchiesta, il Comitato li
trasmette senza indugio allo Stato parte interessato, insieme ad
eventuali commenti e raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato, il prima possibile e comunque entro
sei mesi dal ricevimento dei risultati, dei commenti e delle
raccomandazioni trasmessi dal Comitato, presenta le proprie
osservazioni al Comitato.
6. Dopo la conclusione della suddetta procedura relativamente ad
un'indagine svolta in conformita' al paragrafo 2 del presente
articolo, il Comitato puo', dopo essersi consultato con lo Stato
parte interessato, decidere di inserire un resoconto sommario dei
risultati della procedura nel proprio rapporto di cui all'articolo 16
del presente Protocollo.
7. Ciascuno Stato parte puo', al momento della firma o della
ratifica del presente Protocollo o dell'adesione allo stesso,
dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato di cui al
presente articolo con riferimento ai diritti enunciati in alcuni o in
tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
8. Ciascuno Stato parte che ha effettuato la dichiarazione di cui
al paragrafo 7 del presente articolo puo', in qualsiasi momento,
ritirare tale dichiarazione mediante una notifica indirizzata al
Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 14
Seguito della procedura di inchiesta
1. Il Comitato puo', se necessario, scaduto il periodo di sei mesi
di cui all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte
interessato a fornire informazioni circa le misure adottate e
programmate in risposta ad un'inchiesta svolta ai sensi dell'articolo
13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato puo' invitare lo Stato parte a fornire ulteriori
informazioni sulle misure che esso ha adottato in risposta ad
un'inchiesta svolta a norma dell'articolo 13, anche, se il Comitato
lo ritiene appropriato, nei rapporti successivi dello Stato parte
presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo
12 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo alla vendita di
minori, la prostituzione minorile e la pedopornografia o
dell'articolo 8 del Protocollo opzionale alla Convenzione relativo al
coinvolgimento dei minori nei conflitti armati, a seconda del caso.
Parte IV
Disposizioni finali
Articolo 15
Assistenza e cooperazione internazionali
1. Il Comitato puo' trasmettere, con il consenso dello Stato parte
interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi e ai programmi
delle Nazioni Unite, nonche' ad altri organismi competenti, le
proprie valutazioni o raccomandazioni relativamente a comunicazioni e
inchieste da cui si evince la necessita' di consulenza o assistenza
tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello
Stato parte su tali vantazioni o raccomandazioni.
2. Il Comitato, inoltre, puo' portare all'attenzione di tali
organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, le
questioni sollevate dalle comunicazioni esaminate a norma del
presente Protocollo che possano aiutarli a pronunciarsi, ciascuno
nell'ambito della propria sfera di competenza, sulla opportunita' di
misure internazionali atte ad aiutare gli Stati membri a progredire
nell'attuazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione e/o dai
suoi Protocolli facoltativi.
Articolo 16
Rapporto all'Assemblea Generale
II Comitato inserisce nel proprio rapporto presentato ogni due anni
all'Assemblea Generale in conformita' all'articolo 44, paragrafo 5,
della Convenzione un compendio delle proprie attivita' ai sensi del
presente Protocollo.
Articolo 17
Diffusione e informazione circa il Protocollo opzionale
Ciascuno Stato parte si impegna a far conoscere ampiamente e a
diffondere il presente Protocollo nonche' ad agevolare l'accesso
degli adulti e dei minori, compresi i portatori di handicap, alle
informazioni circa le valutazioni e le raccomandazioni del Comitato,
con particolare riferimento alle questioni che riguardano lo Stato
parte, mediante strumenti attivi e idonei e con modalita'
accessibili.
Articolo 18
Firma, ratifica e adesione
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati che
hanno firmato, ratificato la Convenzione o uno dei primi due
Protocolli opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.
2. Il presente Protocollo e' soggetto alla ratifica degli Stati che
hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito. Gli strumenti di
ratifica saranno depositati presso il Segretario generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo rimane aperto all'adesione degli Stati
che hanno ratificato la Convenzione o uno dei primi due Protocolli
opzionali della stessa, o che vi hanno aderito.
4. L'adesione ha luogo mediante il deposito di uno strumento di
adesione presso il Segretario generale.
Articolo 19
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di un
periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito del decimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o vi aderisce
successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di
adesione, il presente Protocollo entrera' in vigore alla scadenza di
un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del proprio
strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 20
Violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore
1. Il Comitato e' competente esclusivamente con riferimento a
violazioni di qualsiasi diritto enunciato nella Convenzione e/o nei
suoi primi due Protocolli opzionali, commesse dallo Stato parte
successivamente all'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diviene parte del presente Protocollo dopo
l'entrata in vigore dello stesso, gli obblighi di tale Stato nei
confronti del Comitato riguarderanno esclusivamente le violazioni dei
diritti enunciati nella Convenzione e/o nei suoi primi due Protocolli
opzionali, commesse successivamente all'entrata in vigore del
presente Protocollo per lo Stato interessato.
Articolo 21
Emendamenti
1. Ogni Stato parte puo' proporre un emendamento al presente
Protocollo e presentarlo al Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica le proposte di
emendamento agli Stati parti, con la richiesta di comunicargli se
sono favorevoli a una riunione degli Stati parti al fine di esaminare
le proposte e decidere in merito. Se, entro quattro mesi a decorrere
dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti
si pronuncia a favore di tale riunione, il Segretario generale
convoca la riunione sotto gli auspici dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due
terzi degli Stati parti presenti e votanti e' sottoposto dal
Segretario generale all'Assemblea generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite per l'approvazione e, successivamente, a tutti gli
Stati parti per l'accettazione.
2. Ogni emendamento adottato e approvato in conformita' al
paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore il trentesimo
giorno successivo a quando il numero degli strumenti di accettazione
depositati raggiunge i due terzi del numero di' Stati parti alla data
di adozione dell'emendamento. Successivamente, l'emendamento entra in
vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno successivo al
deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento e'
vincolante solo per gli Stati parti che lo hanno accettato.
Articolo 22
Denuncia
1. Ogni Stato parte puo' denunciare il presente Protocollo in
qualsiasi momento mediante notifica scritta indirizzata al Segretario
generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del
Segretario generale.
2. Le disposizioni del presente Protocollo continueranno ad
applicarsi ad ogni comunicazione presentata ai sensi degli articoli 5
o 12 o ad ogni indagine avviata ai sensi dell'articolo 13
precedentemente alla data di decorrenza di efficacia della denuncia.
Articolo 23
Depositario e notifica da parte del Segretario generale
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
e' il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale informa tutti gli Stati membri in merito
a:
a) firme, ratifiche e adesioni in forza del presente Protocollo;
b) data di entrata in vigore del presente Protocollo e degli
emendamenti adottati ai sensi dell'articolo 21;
c) denunce ai sensi dell'articolo 22.
Articolo 24
Lingue
1. L'originale del presente Protocollo, di cui i testi in lingua
araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, e' depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
trasmettera' una copia autentica del presente Protocollo a tutti gli
Stati.
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