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Avviso 24 aprile 2018, AOOUFGAB 12901

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Fondo Scuola Espero – Elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati.

Si ricorda al personale aderente al Fondo Scuola Espero che nelle giornate del 26, 27 e 28 aprile prossimi si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea dei Delegati.

Ogni informazione al riguardo (modalità delle votazioni, liste elettorali, comunicato della commissione elettorale, etc.) potrà essere reperibile sul sito web del Fondo Scuola Espero all’indirizzo http://www.fondoespero.it/elezioni-per-il-rinnovo-dellassemblea-dei-delegati/.

La presente nota viene pubblicata sul sito web di questo Ministero.

Il Vice Capo di Gabinetto
– Rocco Pinneri –

Elezioni Politiche

Il 4 marzo 2018, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgono le elezioni politiche.

I cittadini italiani aventi diritto al voto sono:

  • 51,2 mln (dato aggiornato al 30 giugno 2017),

di cui

  • 24,8 mln maschi e 26,4 mln femmine
  • 4,2 mln residenti all’estero
  • 500 mila alla prima espressione di voto

La nuova legge prevede un sistema elettorale misto:

  • un terzo dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) con il sistema maggioritario;
  • due terzi dei seggi (386 alla Camera e 193 al Senato) con il sistema proporzionale in collegi plurinominali.

Nella medesima data si svolgono anche le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di Lombardia e Lazio.


DOSSIER ELEZIONI POLITICHE del 4 marzo 2018

a cura del MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Nota 23 gennaio 2018, AOOUFGAB 2748

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ai Direttori Generali e ai Titolari degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Alla Sovrintendenza Scolasticaper la scuola in lingua
italiana della Provinciadi BOLZANO
Ali’ Intendenza Scolasticaper la scuolaitaliana
in lingua tedesca BOLZANO
Ali’ Intendenza Scolasticaper la scuola italiana in
lingua ladina BOLZANO
Alla ProvinciaAutonoma – Dipartimento della
Conoscenza TRENTO
Al Dipartimento Sovraintendenzaagli Studi della
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
AOSTA
e, p.c.: Al Capodel Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione SEDE
AI Ministero dell’Interno
. Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
ROMA
(pec: elettorali.prot@pec.interno.it)

Nota 23 gennaio 2018, AOOUFGAB 2748

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018. Elezioni regionali della Lombardia e del Lazio nella medesima data.

Elezioni amministrative 2017

Domenica 11 giugno 2017 si vota nei comuni delle regioni a statuto ordinario; l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci si svolge domenica 25 giugno.

Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative la terza prova scritta degli Esami di Stato si effettua il 27 giugno anziché il 26 (e comunque nella prima data utile dopo la restituzione delle aule all’istituzione scolastica).

Referendum Costituzionale

Come stabilito dal Consiglio dei ministri del 26 settembre e dal DPR 27 settembre 2016, si svolge il 4 dicembre, dalle ore 7 alle ore 23, il referendum previsto dall’articolo 138 della Costituzione sulla legge costituzionale “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione” approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.


Nota 10 novembre 2016, AOODGOSV 12611

D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Sua Sede
AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Sua Sede
AI Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Sua Sede

OGGETTO: Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2016/2017. Differimento termine.

In riferimento alla circolare MIUR n. 7 del 21 settembre U.S., relativa all’oggetto, e in considerazione della situazione drammatica in cui operano le scuole nei territori delle regioni in indirizzo a causa dei recenti eventi sismici tristemente noti, si comunica che il termine per le votazioni finalizzate al rinnovo dei consigli di circolo/istituto, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, dovranno essere fissate dai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali dei Comuni interessati, non oltre il termine di domenica 11 dicembre e lunedì 12 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016

Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2016

Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016. (16A07091)

(GU Serie Generale n.227 del 28-9-2016)

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione; 
  Vista la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante:  «Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo», e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(legge di stabilita' 2014); 
  Visto il testo della legge  costituzionale,  approvato  in  seconda
votazione a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri
di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni  per  il  superamento  del
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento  dei  costi  di  funzionamento  delle  istituzioni,   la
soppressione del CNEL e la revisione del  titolo  V  della  parte  II
della Costituzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15
aprile 2016; 
  Viste  le  ordinanze  dell'Ufficio  centrale  per  il   referendum,
costituito presso la Corte suprema di cassazione, di cui  una  emessa
il 6 maggio 2016, depositata e comunicata in  pari  data  e  un'altra
pronunciata il 4 agosto 2016,  depositata  e  comunicata  l'8  agosto
2016, con le quali sono  state  dichiarate  legittime  e  ammesse  le
richieste di referendum popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo
comma, della Costituzione,  per  l'approvazione  del  suddetto  testo
della legge costituzionale; 
  Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge  25  maggio
1970, n. 352, il quale prevede che il referendum  sia  indetto  entro
sessanta giorni  dalla  comunicazione  dell'ordinanza  che  lo  abbia
ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa  tra  il
cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione  del
decreto di indizione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 26 settembre 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  del  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
  E' indetto il referendum popolare confermativo avente  il  seguente
quesito: 
    «Approvate  il  testo  della  legge  costituzionale   concernente
"Disposizioni per il  superamento  del  bicameralismo  paritario,  la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei  costi  di
funzionamento delle  istituzioni,  la  soppressione  del  CNEL  e  la
revisione del titolo V della parte II della  Costituzione"  approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  88  del  15
aprile 2016?». 
  I relativi comizi sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica  4
dicembre 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 27 settembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                    Renzi, Presidente del Consiglio   
                                      dei ministri                    
 
                                    Alfano, Ministro dell'interno     
 
                                    Orlando, Ministro della giustizia 

Ordinanza Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 100

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, “Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59“;

VISTO l’art. 3-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante “Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali“, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 luglio 2003, n. 170, che stabilisce, tra l’altro, in tre anni la durata del mandato dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;

VISTO in particolare l’art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, ai sensi del quale il Ministro, con propria ordinanza, emanata almeno 6 mesi prima della data della scadenza del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, indice le elezioni per il rinnovo del predetto organo;

VISTO inoltre l’art.4 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, che individua, ai fini dell’elezione dei ventotto componenti indicati dall’articolo 2, comma 1, i quattro distretti territoriali nei quali devono essere raggruppate le sedi universitarie;

VISTO l’art. 8 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 491/1997, il quale prevede che, presso una delle istituzioni afferenti ai predetti distretti, sia istituita, con decreto del Ministro, una commissione elettorale locale;

CONSIDERATA l’opportunità di confermare le seguenti sedi universitarie già individuate dalla C.R.U.I., con la nota del 3 novembre 2009, prot. 1140-09/P/rg : Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per il I Distretto, l’Università degli Studi di Milano per il II Distretto, l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il III Distretto e l’Università degli Studi di “Napoli Federico II” per il IV Distretto, quali sedi universitarie presso cui dovranno essere istituite le Commissioni elettorali locali di cui al predetto art. 8 del d.P.R. 491/1997;

RITENUTA la necessità di procedere al rinnovo del C.N.S.U., il cui mandato scadrà il 9 luglio 2016;
O R D I N A:

Articolo 1
(Votazioni)

  1. Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
    a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016, ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti;
    b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento;
    c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento.
  2. Le operazioni elettorali avranno inizio alle ore 9.00 e sono sospese alle ore 19.00 del giorno 18 maggio 2016, e riprendono alle ore 9.00 per concludersi alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2016.

Articolo 2
(Collegi ed elettorato)

  1. Per l’elezione dei ventotto componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lett. a), le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale, in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
  2. I distretti e le relative istituzioni universitarie in essi comprese, sono i seguenti:
    I distretto – Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche
    Valle D’Aosta:

– Università degli Studi della VALLE D’AOSTA

Trentino-Alto Adige:
– Libera Università di BOLZANO
– Università degli studi di TRENTO

Veneto:
– Università degli studi di PADOVA
– Università degli studi Cà Foscari di VENEZIA
– Istituto di Architettura di VENEZIA (IUAV)
– Università degli studi di VERONA

Friuli – Venezia Giulia:
– Università degli studi di TRIESTE
– Università degli studi di UDINE

Emilia – Romagna:
– Università degli studi di BOLOGNA
– Università degli studi di FERRARA
– Università degli studi di MODENA e REGGIO EMILIA
– Università degli studi di PARMA

Marche:
– Politecnica delle Marche di ANCONA
– Università degli studi di CAMERINO
– Università degli studi di MACERATA
– Università degli studi “Carlo Bo” di URBINO

II distretto – Piemonte, Lombardia, Liguria
Piemonte:
– Università degli studi di TORINO
– Politecnico di TORINO
– Università studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” di VERCELLI
– Università studi “Scienze Gastronomiche” di BRA – fraz. Pollenza-CUNEO

Lombardia:
– Università degli studi di BERGAMO
– Università degli studi di BRESCIA
– Università degli studi di MILANO
– Politecnico di MILANO
– II Università degli studi di MILANO – BICOCCA
– Università degli studi “Cattolica S. Cuore” di MILANO
– Università commerciale “Luigi Bocconi” di MILANO
– Libera Università lingue e comunicazioni IULM di MILANO
– Libera Università “Vita Salute S. Raffaele” di MILANO
– Università degli studi di PAVIA
– Libero Istituto Universitario “Carlo Cattaneo” LIUC di CASTELLANZA -VA
– Università dell’ Insubria di VARESE- COMO
– Università telematica “e-Campus” – Novedrate (Como)
– Università Humanitas (Milano)

Liguria:
– Università degli studi di GENOVA

III distretto – Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo

Toscana:
– Università degli studi di FIRENZE
– Università degli studi di PISA
– Università degli studi di SIENA
– Università per Stranieri di SIENA
– Università telematica “Italian University Line” – IUL di FIRENZE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA;
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE

Umbria:
– Università degli studi di PERUGIA
– Università per stranieri di PERUGIA

Lazio:
– Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale
– Università degli studi “La Sapienza” di ROMA
– Università degli studi “Tor Vergata” di ROMA
– Università degli studi “Roma Tre” di ROMA
– Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” LUISS di ROMA
– Libera Università degli studi “Luspio” di ROMA
– Libera Università degli studi “Maria SS. Assunta” Lumsa” di ROMA
– Libera Università “Campus Bio-Medico” di ROMA
– Università Foro Italico – ROMA
– Università degli studi “Europea” di ROMA
– Università telematica “G. Marconi” di ROMA
– Università telematica “Unitelma Sapienza” di ROMA
– Università telematica “Internazionale Uninettuno” di ROMA
– Università telematica “Universitas Mercatorum” di ROMA
– Università telematica di Scienze Umane (UNISU) di ROMA
– Università degli studi della Tuscia di VITERBO
– Università Telematica Unicusano di “Niccolò Cusano” di ROMA
– Link Campus  University di ROMA
– Università telematica S. Raffaele di ROMA

Abruzzo:
– Università degli studi “G. D’Annunzio” di CHIETI
– Università telematica “Leonardo da Vinci” di CHIETI
– Università degli studi di L’AQUILA
– Università degli studi di TERAMO

IV distretto – Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Molise:
– Università degli studi del Molise CAMBOBASSO

Campania:
– Università degli studi “Federico II” di NAPOLI
– II Università degli studi di NAPOLI (CESENA)
– Università degli Studi “Parthenope” di NAPOLI
– Università degli Studi “L’Orientale” di NAPOLI
– Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di NAPOLI
– Università telematica “Pegaso” di NAPOLI
– Università del Sannio BENEVENTO
– Università telematica “Giustino Fortunato” di BENEVENTO
– Università degli studi di SALERNO

Puglia:
– Libera Università Mediterranea “Jean Monnet” di BARI-CASAMASSIMA
– Università degli studi “Aldo Moro” di BARI
– Politecnico di BARI
– Università degli studi di FOGGIA
– Università degli studi del Salento (LECCE)

Basilicata:
– Università degli studi della Basilicata POTENZA

Calabria:
– Università degli studi della Calabria Arcavacata di Rende di COSENZA
– Università degli studi “Magna Graecia” di CATANZARO
– Università degli studi Mediterranea di REGGIO CALABRIA
– Università per stranieri “D. Alighieri” REGGIO CALABRIA

Sicilia:
– Università degli studi di CATANIA
– Università degli studi di MESSINA
– Università degli studi di PALERMO
– Libera Università della Sicilia Centrale “Kore” di ENNA

Sardegna:
– Università degli studi di CAGLIARI
– Università degli studi di SASSARI
3. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), agli atenei sopra indicati sono aggiunte le seguenti sedi :
– Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE
– Scuola Normale Superiore di PISA
– Scuola Superiore di Studi Universitari e perfezionamento “S. Anna” di PISA
– Scuola IMT – Istituzioni, Mercati, Tecnologie – Alti Studi – LUCCA
– Istituto Universitario di Studi Superiori (I.U.S.S.) di PAVIA

  1. L’elettorato attivo per l’elezione dei 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016,  a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento delle elezioni.
  2. L’elettorato passivo per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2015 – 2016, a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione della presente ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016.
  3. Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 4.
  4. L’elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione della presente ordinanza, secondo le modalità previste dal precedente comma 5.
  5. Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo, ciascuna istituzione universitaria predispone distinti elenchi degli studenti iscritti ai corsi, di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) da esse attivati. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono resi disponibili presso l’albo ufficiale della sede legale dell’ateneo e delle sedi decentrate di ogni università; per facilitare la loro consultazione, gli Atenei possono utilizzare anche strumenti informatici, istituendo a tale scopo un apposito servizio. A cura dell’Ateneo sarà dato apposito avviso, affisso presso ogni dipartimento o struttura di raccordo, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 240/2010, almeno 60 giorni prima della data delle votazioni, e comunque non oltre il giorno 18 marzo 2016, della pubblicazione degli elenchi stessi, nonché dei giorni e degli orari in cui è possibile procedere alla loro consultazione in via informatica. Gli interessati possono proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni. Gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo sono aggiornati, a cura degli atenei, alla scadenza del termine della raccolta delle sottoscrizioni, al fine di consentire, alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, di cui ai successivi articoli 7 e 8, di poter verificare la regolarità delle sottoscrizioni stesse e la regolarità delle candidature all’atto della loro presentazione. A tal fine, gli atenei forniscono alle Commissioni elettorali locali ed alla Commissione elettorale centrale, gli elenchi aggiornati degli studenti iscritti, anche avvalendosi di procedure informatiche.              Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate. Gli elettori che formalizzino la propria iscrizione in epoca successiva possono essere ammessi a votare previa verifica, da parte del presidente del seggio, dell’avvenuta iscrizione. La certificazione del presidente integra conseguentemente l’elenco dell’elettorato attivo. Relativamente all’elettorato passivo i candidati che non risultino iscritti alla data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla competizione elettorale; il candidato escluso non è sostituibile.
  6. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono eletti sette studenti per ciascun distretto.

Articolo 3
(Candidature)

  1. Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione.

  2. Le liste per l’elezione di detta componente, corredate dall’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e data di nascita, alle Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, insediate presso un ateneo di ciascuno dei quattro distretti, entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016 All’atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l’elettore firmatario consegna alla Commissione elettorale locale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati alla presente Ordinanza, i seguenti moduli: schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4) corredata dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza, corso di studio e numero di matricola. Le Commissioni elettorali locali, di cui all’articolo7, verificano la regolarità delle candidature e l’inesistenza di cause di ineleggibilità. Nel caso in cui un candidato non sia in possesso dei requisiti di eleggibilità, la Commissione elettorale locale lo esclude dall’elenco dei candidati della lista di appartenenza. Il candidato escluso non è sostituibile; non è consentita la contemporanea candidatura in più liste.

  3. Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi dell’autocertificazione di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede universitaria. Il superamento di tale limite massimo comporta l’inammissibilità delle candidature e la conseguente esclusione della lista dalla competizione elettorale. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza e numero di matricola. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. All’atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 17.00 del trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni,  i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al comma 6. Le Commissioni elettorali locali di cui all’articolo 7, verificata la regolarità delle sottoscrizioni raccolte, provvedono ad effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale, di cui al successivo articolo 8.

  4. Per l’elezione dei due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. In caso di elezione della componente di cui alla lettera c), l’università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato, ove istituito tra più atenei consorziati. Le candidature e le relative autocertificazioni sono presentate alla Commissione elettorale centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro le ore 17 del trentesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, ovvero il 18 aprile 2016. La Commissione elettorale centrale verifica la regolarità delle candidature. Le predette candidature sono sottoscritte con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei del collegio, con il limite massimo di 50 firme per ogni sede universitaria, secondo gli schemi allegati (1.2; 1.3; 1.B). I sottoscrittori sono identificati dal nome, cognome, luogo e data di nascita, ateneo di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola. Le sottoscrizioni raccolte sono trasmesse, dagli uffici amministrativi degli atenei interessati, alla Commissione elettorale centrale che ne verifica la regolarità e procede al sorteggio per la definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale.

  5. Le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti non necessitano di essere apposte in presenza del funzionario preposto al servizio elettorale, né di essere supportate da fotocopie del documento del sottoscrittore.

  6. La Commissione elettorale centrale redige gli elenchi delle candidature relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, distinti per distretti, sulla base degli atti delle Commissioni elettorali locali e li trasmette alle stesse Commissioni, perché ne sia assicurata la pubblicità presso ciascuna sede universitaria, entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. La Commissione elettorale centrale, inoltre, predispone gli elenchi delle candidature per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti dei corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e li trasmette alle singole sedi universitarie, affinché vengano resi pubblici entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi delle liste e dei candidati per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), così ordinati, sono affissi al di fuori dei seggi. Lo stesso ordine progressivo è riprodotto sulle schede elettorali. Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale che ciascuna lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per la elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo degli atenei. La campagna elettorale deve terminare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.

  7. Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun ateneo per l’elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 13 maggio 2016 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3.

  8. In ogni seggio sono predisposte due urne in cui sono raccolte le schede votate: una per l’elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti e l’altra per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. Le urne per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), sono predisposte anche nel caso in cui nel seggio non siano presenti elettori, al fine di consentire di poter esprimere il proprio voto anche ad elettori iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato.

Articolo 4
(Criteri per la individuazione degli eletti per il C.N.S.U.)

  1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a), avviene con il seguente criterio:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.

  1. L’attribuzione delle rappresentanze per quanto riguarda i componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), è determinata sulla base del maggior numero di voti validi conseguiti dal candidato.

Articolo 5
(Schede elettorali)

  1. Le schede elettorali di diverso colore sono predisposte a cura dei singoli atenei secondo i modelli tipo allegati alla presente Ordinanza, in relazione alle componenti da eleggere (allegati 2.1 ; 2.2 e 2.3). Le schede sono trasmesse tempestivamente ad ogni seggio elettorale.

  2. Gli atenei predispongono la stampa delle relative schede elettorali solo successivamente alla effettuazione del sorteggio da parte delle Commissioni elettorali locali per la definizione del numero progressivo di lista per la componente di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) e da parte della Commissione elettorale centrale dell’ordine dei candidati relativo alle altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Tanto le liste per la elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, quanto i nominativi dei candidati in rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento e corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento sono riportati nelle schede nello stesso ordine progressivo comunicato.

Articolo 6
(Operazioni di voto)

  1. Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazioni di cui all’articolo 1, l’elettore, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello Stato, dopo aver apposto la propria firma nell’ elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo, ritira dal presidente la scheda ed esprime il proprio voto. Chiusa la scheda, il votante la riconsegna al presidente, che la introduce nell’apposita urna. Per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) non è possibile esercitare il diritto di voto in seggi diversi da quello di appartenenza. Per le componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c) è possibile esercitare il diritto di voto anche da parte di studenti iscritti ad atenei diversi da quello in cui il seggio è ubicato; in tal caso l’elettore è tenuto ad attestare la propria condizione di iscritto, anche mediante autocertificazione. Il presidente del seggio riporta nel verbale il numero degli eventuali votanti fuori sede, predisponendo a tale scopo un elenco integrativo in cui è indicato, oltre al loro nominativo, anche l’ateneo di appartenenza ed il corso di studio.

  2. Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a) può essere espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, eventualmente indicando, a fianco della stessa, la propria preferenza, anche facendo riferimento allo pseudonimo del candidato. È valido il voto espresso per la sola lista. È nullo il voto espresso sulla sola preferenza quando sia apposto in corrispondenza di una lista diversa da quella in cui è ricompreso il candidato. È nullo il voto, in caso di omonimia, quando non sia espressa chiaramente l’indicazione della lista. Sono nulle le schede che recano più di un nominativo o il nominativo di un soggetto non candidato, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, deteriorate. Per le altre due componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

  3. All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiuse le operazioni e procede ai seguenti adempimenti sia per l’elezione dei componenti di cui all’ articolo 1, comma 1, lettera a), sia per l’elezione dei componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c):
    a) le schede rimaste inutilizzate vengono raccolte e racchiuse in un plico o contenitore sigillato;
    b) viene verificato, in base agli elenchi appositamente predisposti, il numero degli elettori che hanno votato, che deve corrispondere al numero delle schede che risultano utilizzate per la votazione;
    c) si procede, in via prioritaria, allo scrutinio delle schede votate per la componente di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e successivamente a quelle votate per le due componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, l’ufficio può sospendere i propri lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, i tabulati e tutte le scritturazioni.

  4. Al termine dello spoglio, il presidente del seggio, dopo aver constatato che il numero delle schede scrutinate corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Vengono poi firmati e sigillati plichi distinti: uno relativo alla elezione dei rappresentanti degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, uno relativo all’ elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento ed uno relativo all’elezione dei rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. In ciascuno dei tre plichi viene inserito il rispettivo materiale elettorale: le schede validamente votate, le schede bianche, le schede dichiarate nulle e le schede eventualmente non assegnate perché contestate, nonché il verbale, sottoscritto dal presidente, dal segretario e da tutti gli scrutinatori presenti, nel quale sono indicati:
    a) i nomi dei componenti l’ufficio di seggio, il luogo nel quale il seggio è stato insediato, la data e l’ora di apertura e di chiusura, nonché eventualmente, di sospensione e di riapertura delle votazioni e delle successive operazioni;
    b) il numero degli elettori iscritti e di quelli che hanno esercitato il diritto di voto;
    c) il numero ed i nominativi degli eventuali elettori che abbiano esercitato il diritto di voto fuori sede, nonché i rispettivi atenei di appartenenza, con esclusivo riferimento alle componenti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c);
    d) il numero delle schede messe a disposizione del seggio, di quelle votate e di quelle non utilizzate;
    e) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate;
    f) gli incidenti verificatisi nel corso delle operazioni, nonché le contestazioni e i rilievi che singoli componenti dell’ufficio di seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati.

  5. Il plico relativo alla elezione degli iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti è inviato, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione elettorale locale, di cui all’articolo 7, per il tramite degli uffici amministrativi della sede universitaria. I plichi relativi alla elezione degli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento sono inviati, entro il giorno 6 giugno 2016 alla Commissione centrale, di cui all’articolo 8, per il tramite degli uffici amministrativi dell’Università.

Articolo 7
(Commissioni elettorali locali)

  1. Le Università sede delle commissioni elettorali locali sono:   I distretto: Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna
    II distretto: Università degli Studi di Milano
    III distretto: Università degli Studi di Roma – Tor Vergata
    IV distretto: Università degli Studi di Napoli – Federico II

  2. Presso ciascuna Università è istituita, con decreto del Ministro, una Commissione elettorale locale, composta da un dirigente appartenente ai ruoli del personale tecnico e amministrativo, che la presiede, e da due funzionari di categoria non inferiore all’ area D, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. I predetti componenti sono scelti fra i dirigenti e i funzionari in servizio presso le sedi universitarie ricomprese nel distretto.

  3. La Commissione effettua le operazioni di cui all’articolo 3 e, verificata la regolarità delle operazioni di spoglio effettuate dai seggi, di cui all’articolo 6, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti, formula le relative graduatorie distinte per distretto. La Commissione delibera a maggioranza sulle questioni insorte in ordine alla regolarità delle operazioni elettorali, rivede tutte le schede provvisoriamente non assegnate, perché contestate e decide definitivamente se assegnarle o dichiararle nulle.

  4. I risultati sono racchiusi in un plico sigillato e firmato da tutti i componenti, che viene trasmesso, entro il 6 giugno 2016, alla Commissione elettorale centrale a cura degli uffici amministrativi delle università ai fini di quanto previsto dall’articolo 9.

  5. Le operazioni delle Commissioni elettorali locali, sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento, è data tempestiva comunicazione.

Articolo 8
(Commissione elettorale centrale)

  1. Con decreto del Ministro è istituita presso il Ministero una Commissione elettorale centrale. La Commissione è composta da un dirigente, che la presiede, e da cinque funzionari dell’area terza, dei quali uno con funzioni di segretario.

  2. La Commissione può essere coadiuvata, nei suoi adempimenti materiali, da personale di segreteria messo a disposizione dall’Amministrazione stessa.

  3. La Commissione effettua le operazioni di cui agli articoli 3 e 9.

Articolo 9
(Formazione delle graduatorie finali. Proclamazione degli eletti)

  1. Le operazioni sono pubbliche. Del loro inizio e del calendario del loro successivo svolgimento è data tempestiva comunicazione.

  2. La Commissione elettorale centrale, constatata l’integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi verbali presentati dalle varie sedi, la regolarità delle operazioni elettorali. Sulla base dei risultati comunicati dalle Commissioni elettorali locali, la Commissione formula le graduatorie finali, distinte per distretto, relative all’elezione degli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 – 2016 ad un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 o di precedenti ordinamenti.

  3. Per l’elezione degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, la Commissione elettorale centrale, sulla base dei risultati comunicati dalle singole sedi universitarie, e previa verifica che gli eventuali elettori fuori sede non abbiano esercitato il diritto di voto anche presso il loro ateneo di appartenenza, ovvero presso altri atenei, formula due distinte graduatorie finali, secondo le modalità indicate all’articolo 4, comma 2.<

  4. Esaurite le operazioni di formazione delle graduatorie, la Commissione proclama gli eletti.

Roma, 26 febbraio 2016

IL MINISTRO
( Prof.ssa Stefania Giannini)


Allegati

Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di Trento
Trento
All’ Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’ Intendente Scolastico per la Scuola Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione Valle D’Aosta
Aosta
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Ai Docenti referenti per le Consulte Provinciali degli Studenti presso gli UU.SS.RR. e gli ATP
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
LORO SEDI

Nota 21 settembre 2015, AOODGSIP 5714

Oggetto: Piano di attuazione legge 107/2015: Costituzione “Gruppi di coordinamento regionale per la Partecipazione”. Elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti – biennio 2015 -2017

Circolare Ministeriale 7 settembre 2015, n. 18

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.

Prot. AOODGOSV 8032

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – anno scolastico 2015/2016.

Con la presente nota si confermano, anche per l’anno scolastico 2015/2016, le istruzioni già impartite, nei precedenti anni, sulle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Infatti dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
A riguardo, si ricorda che entro il 31 ottobre 2015 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’ordinanza citata.
Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al titolo  III dell’ordinanza medesima. La data della votazione sarà fissata dal Direttore generale di ciascun ufficio Scolastico Regionale, per il territorio di rispettiva competenza, in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12.00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30, non oltre il termine di domenica 22 e lunedì 23 novembre 2015.
Nelle istituzioni scolastiche che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primarie e/o secondarie di primo grado, sia scuole secondarie di secondo grado, invece, continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo

18 giugno Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il 18 giugno la Commissione elettorale centrale comunica i risultati definitivi delle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e proclama i candidati eletti.


Il 28 aprile 2015, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, si svolgono le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale (art. 1, c. 3, lettera q, Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

  1. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
  2. sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
  3. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
  4. sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da 36 componenti:

  • 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle scuole statali di ogni ordine e grado, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole:
    – 1 per la scuola dell’infanzia;
    – 4 per la scuola primaria;
    – 4 per la scuola secondaria di primo grado;
    – 3 per la scuola secondaria di secondo grado.
  • 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle scuole statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
  • 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle scuole statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette scuole.
  • 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA, rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d’Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.
  • 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, come esponenti significativi dei mondo della cultura, dell’arte, della scuola, dell’università, del lavoro, delle professioni e dell’industria, dell’associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-Regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL.
  • 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.
  • Il Consiglio è integrato da 1 rappresentante della Provincia di Bolzano o da un rappresentante della provincia di Trento, quando è chiamato ad esprimere il parere su progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici.

(Roma, 5 giugno 2015) La Commissione elettorale centrale comunica ai rappresentanti di lista presso la stessa C.E.C. che, in data 10 giugno 2015, dalle ore 9:00 alle ore 16:30, presso la Sala Conferenze del MIUR, sita al piano terra della sede di Viale Trastevere 76/A, si svolgeranno le operazioni di cui agli artt. 34 e ss. dell’O. M. del 9 marzo 2015, n. 7, con eventuale prosecuzione dei lavori il giorno successivo con lo stesso orario.

(Roma, 22 maggio 2015) La Commissione elettorale centrale comunica che a è ancora in atto l’invio, da parte dei Nuclei elettorali regionali, dei verbali contenenti le tabelle riassuntive dei voti attribuiti ai candidati alle elezioni del CSPI. Pertanto, le attività di competenza della CEC, finalizzate all’attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti, si svolgeranno non appena la Commissione sarà in possesso dei suddetti dati. La CEC comunicherà tempestivamente il calendario delle adunanze necessarie a ultimare le predette operazioni attraverso avviso pubblicato nella sezione “in evidenza” della home page del sito istituzionale del MIUR.


 

La scuola al voto per eleggere 18 membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione

Il 28 aprile 2015 sono in programma le votazioni per le componenti elettive del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), disciplinato con decreto legislativo numero 233 del 1999. Il CSPI formula proposte, esprime pareri in materia di istruzione e si pronuncia sulle materie che il Ministro ritiene di sottoporre al vaglio dei suoi componenti.

E’ composto, in totale, da 36 membri di cui 18 elettivi: uno per la scuola d’infanzia, quattro per la primaria, quattro per la secondaria di primo grado, tre per la secondaria di secondo grado, due per i dirigenti scolastici, uno per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), oltre a tre rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA (rispettivamente: uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Val d’Aosta).

Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l’intero personale in servizio nelle scuole. Le liste in corsa sono 92. I risultati della competizione elettorale si avranno a fine maggio.


 


 


 


 


 

  • Sentenza Consiglio di Stato 18 febbraio 2015, n. 834
    Obbligo di emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
  • Sentenza Consiglio di Stato 18 febbraio 2014, n. 866
    Emanazione dell’ordinanza con la quale sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
  • Sentenza TAR Lazio 3 ottobre 2013, n. 8843
    Illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nel procedimento per le elezioni, le designazioni e le nomine dei componenti del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

 

tempistica_ordinanza_Pagina_1

tempistica_ordinanza_Pagina_2

tempistica_ordinanza_Pagina_3

tempistica_ordinanza_Pagina_4

Decreto CEC 10 giugno 2015, AOODGOSV 5268

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

 

La Commissione elettorale centrale

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modifiche e integrazioni, recante la riforma degli organi collegiali territoriali della scuola;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari e, in particolare, l’art 23 quinquies, comma 2, recante norme sulle elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come modificato dall’art. 6, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 00363/2015 REG. RIC. E n. 834/2015 REG. Prov. COLL. in data 18 febbraio 2015 in attuazione della quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha fissato le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione in data 28 aprile 2015;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale del 9 marzo 2015, n. 7, recante termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti;

VISTO l’atto prot. 3523 del 21 aprile 2015 con il quale la Commissione elettorale centrale ha pubblicato le liste definitive dei candidati alle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

VISTI i verbali contenenti le tabelle riassuntive dei risultati elettorali inviati dai Nuclei elettorali regionali, ai sensi dell’art. 33 della citata Ordinanza Ministeriale;

VISTI i termini previsti dall’articolo 35 della citata O.M. 7 del 2015 per la proclamazione degli eletti:

 

DECRETA

 

Art. 1

Proclamazione degli eletti

 

Sono proclamati eletti i seguenti candidati:

 

Componente elettiva personale docente per la scuola dell’infanzia:

 

  • SERENA ASSAIANTE nata a Formia il 26.10.1978 (CGIL – VALORE SCUOLA).

 

Componente elettiva personale docente per la scuola primaria:

 

  • FEDELI ANNA nata a Roma il 7.9.1952 (CGIL – VALORE SCUOLA);
  • MONGILLO ROSA nata a Giffoni Valle Piana (SA) il 29.05.1953 (CISL SCUOLA – AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE);
  • MARGIOTTA DANIELA nata a Pompei (NA) il 6.11.1986 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
  • OLIVIERI LOREDANA nata a Foggia il 19.5.1965 (CGIL – VALORE SCUOLA).

Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di I grado:

 

  • MIGLIETTA RAFFAELE nato a Capua (CE) il 3.2.1963 (CGIL – VALORE SCUOLA);
  • BIGELLI LAURA nata a Ostra (AN) l’11.8.1964 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
  • CURTI STEFANO nato a Roma il 23.7.1954 (CISL SCUOLA – AIMC: IN PRIMA PERSONA AL PLURALE);
  • PISANO PAOLA nata a Firenze il 9.12.1966 (CGIL – VALORE SCUOLA).

 

Componente elettiva personale docente per la scuola secondaria di II° grado:

 

  • CAMPANARI AMERICO nato a Pieve Torina (MC) l’1.8.1953 (CGIL – VALORE SCUOLA);
  • ALBANO ANTONIO nato a Poggiomarino (NA) il 29.9.1960 (SNALS – CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE);
  • BAGNI GIUSEPPE nato a Lastra a Signa (FI) il 13.5.1953 (CGIL – VALORE SCUOLA).

 

Componente elettiva personale dirigente:

 

  • CIANFRIGLIA LICIA nata a Roma il 13.8.1963 (ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA);
  • MONTANARI LAMBERTO nato a Imola (BO) il 2.9.1955 (ANP PER L’AUTONOMIA E PER LA DIRIGENZA).

 

Componente elettiva personale A.T.A.:

 

  • SANTORO ANNAMARIA nata a Martina Franca (TA) il 10.10.1959 (CGIL – VALORE SCUOLA).

 

Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole della Valle d’Aosta:

 

  • FOLETTO KATYA nata ad Aosta il 30.5.1973 (CGIL – VALORE SCUOLA).

 

Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua tedesca:

 

  • KAINZ HUBERT nato a Merano (BZ) il 27.1.1967 (FÜR MEHR MITBESTIMMUNG – DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE).

 

Componente elettiva personale dirigente, docente e A.T.A. per le scuole di lingua slovena:

 

  • ČERNIC PETER nato a Gorizia il 19.11.1972 (SKUPAJ ZA SLOVENSKO ŠOLO).

 

 

 

 

Art. 2

Ricorsi

 

Ai sensi dell’articolo 36 dell’O.M. n. 7 del 2015, avverso le presenti determinazioni sono ammessi ricorsi alla C.E.C. da parte dei rappresentanti delle liste dei candidati e dei singoli candidati che ne abbiano interesse.

I ricorsi potranno essere presentati esclusivamente a mani alla segreteria della C.E.C. entro tre giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo il seguente calendario:

  • 11 e 12 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 2° piano, stanza n. 311;
  • 13 giugno 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il MIUR – Viale Trastevere, 76/a – 1° piano, stanza n. 236.

I ricorsi potranno essere presentati da persona munita di delega da parte degli interessati.

 

 

Il Presidente della C.E.C.

f.to Teresa Pasciucco

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs. n.39 del 1993


Risultati elezioni C.S.P.I.

31 maggio Elezioni

Come segnalato dalla Nota 27 aprile 2015, AOOUFGAB 12118, domenica 31 maggio 2015 si svolgono:

  • il turno ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, in Friuli Venezia Giulia e in Sardegna
  • le elezioni amministrative in Sicilia (anche lunedì 1° giugno 2015)
  • le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale nelle Regioni Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Campania e Puglia.