Abilitazioni, il Miur potrebbe aprire un nuovo ciclo di PAS

da La Tecnica della Scuola

Abilitazioni, il Miur potrebbe aprire un nuovo ciclo di PAS

A sostenerlo è Mario Pittoni, responsabile Istruzione Lega Nord, dopo l’incontro tenuto a Roma con il ministro Giannini sul problema di quelli che l’ex senatore chiama “esodati” in conseguenza del ddl di riforma: tanti docenti erano stati esclusi per pochi giorni o per un’interpretazione non sempre omogenea sul servizio svolto.

Il Miur sarebbe disponibile “a valutare l’opportunità di un nuovo ciclo di PAS (Percorsi abilitanti speciali) per gli insegnanti precari della terza fascia d’istituto, che con il ddl Buona Scuola, avendo maturato 36 mesi di servizio, sono tagliati fuori praticamente da tutto”. A dirlo è Mario Pittoni, responsabile Istruzione della Lega Nord, dopo l’incontro tenuto a Roma con il ministro dell’istruzione, Stefania Giannini, sul problema di quelli che l’ex senatore chiama “esodati” della scuola in conseguenza del DdL in discussione alla Camera.

“Sui PAS – ha spiegato Pittoni – alla loro istituzione molti docenti ancora non avevano maturato i requisiti (termine ultimo per il computo dell’esperienza lavorativa era l’anno scolastico 2011/2012). Ora li hanno raggiunti. Ho proposto quindi di istituire un secondo ciclo.

Tanti docenti sono stati esclusi per pochi giorni o addirittura per un’interpretazione non sempre omogenea a livello nazionale in merito agli anni di servizio maturati su più classi di concorso: addirittura sono stati esclusi dai PAS insegnanti perché, dei tre anni richiesti, uno era maturato anche su classi di concorso diverse, pure se a cascata e quindi assolutamente corrispondenti. Alcuni Uffici scolastici regionali hanno ritenuto di negare loro l’accesso ai percorsi abilitanti. Oggi – conclude Pittoni – anche questi insegnanti hanno sicuramente maturato i requisiti e devono potersi abilitare”.

Il Ministro, riferisce ancora Pittoni, che invece “per chi è in seconda fascia con 36 mesi, Giannini al momento oltre alle supplenze brevi ipotizza solo qualche ‘agevolazione’ nel percorso concorsuale. Mentre per gli idonei del concorso, viste le valutazioni discordanti, ho proposto di chiedere un parare al Consiglio di Stato”.

Didamatica 2015

Allegato senza titolo 00081Studio ergo Lavoro
Dalla società della conoscenza alla società delle competenze
29° EDIZIONE – Genova 15, 16 e 17 Aprile 2015
Università degli Studi di Genova – Scuola Politecnica
DSA – Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Stradone S. Agostino 37, 16123 Genova

Programma Sintetico

Mercoledì 15 Aprile 2015
8.00 Inizio Registrazione partecipanti
8.30-10.30 Sessioni Parallele
Workshop
 Sistema Duale: Modelli di Alternanza Scuola Lavoro e Apprendistato in corso di sviluppo sul territorio nazionale – chair Enzo Marvaso, Comitato Nazionale Sistema Duale.
 Un uso avanzato di Moodle nella scuola digitale – chair Marina Rui, Università di Genova.
 Didattica per competenze in pratica: gli strumenti eSchooling per il docente – chair Roberto Gris, Università di Trento.
 Le TIC per il CLIL: nuovi strumenti e pratiche per la formazione – chair Elisa Bricco e Simone Torsani, Università di Genova.
09.30 Inizio welcome coffe
Sessione Plenaria di apertura
10.45 Benvenuto e apertura lavori
a cura di: Giovanni Adorni, chair DIDAMATICA 2015
Daniela Rovina, AICA
Partecipano:
Maria Linda Falcidieno, Direttore DSA Università di Genova
Bruno Lamborghini, Presidente AICA
Paolo Comanducci, Rettore Università degli Studi di Genova
Rosaria Pagano, Direttore USR Liguria
Claudio Burlando, Presidente Regione Liguria
Pippo Rossetti, Assessore Istruzione Regione Liguria
11.15 Relazione invitata: Studio ergo Lavoro a cura di Walter Rizzi, McKinsey & Company
11.45 Panel: Studio ergo Lavoro – Dalla società della conoscenza alla società delle competenze
coordina: Giovanni Adorni, chair DIDAMATICA 2015
Partecipano:
Bruno Lamborghini, AICA
Andrea Bairati, Confindustria
Gabriele Toccafondi, MIUR
Carmela Palumbo, MIUR
Pasquale Lavacca, Comando Generale Arma Carabinieri
Arturo Baroncelli, Comau
Fabio Franceschini, Banca d’Italia
Testimonianze dei Campioni delle Olimpiadi di Informatica
13.15 Pranzo libero
Sessione Plenaria MIUR
14.00 Relazione Invitata: Studio, Valutazione e Lavoro a cura di Carmela Palumbo, MIUR-DG Ord. Scolastici e Valutazione
14.30 Panel I: La valutazione delle competenze nell’istruzione attraverso la lente dei progetti digitali
Introduce e Coordina: Anna Brancaccio, MIUR
Intervengono:
Rodolfo Zich, Torino Wireless
Marina Marchisio, Università di Torino
Giorgio Casadei, Università di Bologna
15.15 Panel II: Sistemi ed Esperienze di valutazione delle competenze nella formazione
Introduce e Coordina: Claudio Demartini, Politecnico di Torino
Intervengono:
Emanuele Riva, Accredia
Giulio Occhini, AICA
Roberto Ricci, INVALSI
16.00 Incontro con i vincitori del concorso WebTrotter a cura di Paolo Schgor, AICA
Consegnano i premi:
Carmela Palumbo, MIUR
Bruno Lamborghini, AICA
16.15 Pausa Caffè
16.30-18.30 Sessioni Parallele
Scientifiche
 Tecnologie per l’Inclusione I e Tecnologie per l’Inclusione II
 Esperienze Didattiche e di Cittadinanza Digitale I ed Esperienze Didattiche e di Cittadinanza Digitale II
Workshop
 Le competenze digitali negli Istituti Comprensivi: ne parlano docenti ed esperti – chair Carlo Tiberti, AICA
 Modelli di collaborazione fra istituzioni per l’eccellenza della scuola ligure digitale: il Patto Regionale per la Scuola Digitale – chair Sandro Clavarino, Regione Liguria e Giovanni Adorni – Università di Genova
18.30 Sessione Poster
19.00 Apericena

Giovedi 16 Aprile 2015
08.30-10.30 Sessioni Parallele
Scientifiche
 Metodologie Didattiche I e Metodologie Didattiche II
 Amministrazione, Cittadinanza, Sicurezza Digitali
 Esperienze Didattiche e di Cittadinanza Digitale III ed Esperienza Didattiche e di Cittadinanza Digitale IV
 Tecnologie, Metodi, Strumenti e Piattaforme I
Workshop
 Le scuole si raccontano I: percorsi e certificazioni professionalizzanti – chair Pierpaolo Maggi, AICA.
 Voglio una Classe 2.0! gli Arredi, gli Strumenti, la Formazione secondo il modello EPICT … e i Soldi ? –
Rossella Gobbo e Stefano Ghidini, ASSO-EDU e Angela M. Sugliano, Università di Genova.
 e-CFplus nella scuola. La nuova proposta AICA per gli indirizzi ITT “informatica e Telecomunicazioni” e ITE
“Sistemi informativi aziendali” – chair Franco Patini, Confindustria Digitale e Pierfranco Ravotto, AICA.
10.30 Pausa Caffè
Sessione Plenaria
10.45 Relazione Invitata: Verso una nuova contaminazione fra scuola e impresa a cura di Roberto Battaglia, Intesa SanPaolo
11.15 Panel: Alternanza Scuola Lavoro: incontro tra scuole, studenti e aziende
Introduce e coordina: Claudio Demartini, Comitato Naz. Sistema Duale
Intervengono:
Elena Ugolini, Fondazione Ducati
Fabrizio Pieralisi, Gruppo Loccioni
Franco Patini, Confindustria Digitale
Adriana Sonego, ITS JF Kennedy Pordenone
Tommaso Scognamiglio, IIS Jean Monnet di Mariano Comense
Renato Causa, Grandi Navi Veloci
Eugenio Massolo, Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile
Testimonianze ed esperienze di studenti
Edoardo Pratelli, ex ITE Fermi di Pontedera
Studente, ITS Kennedy di Pordenone
13.00 Pranzo Libero
Sessione Plenaria AgID e MIUR
14.00 Relazione Invitata: La Buona Scuola Digitale a cura di Francesco Luccisano , MIUR
14.30 Panel: Futuro delle competenze nello scenario digitale
Introduce e coordina: Renzo Turatto, SNA
Intervengono:
Marco Bani, AgID
Maria Pia Giovannini, AgID
Franco Patini, Confindustria Digitale
Clara Fresca Fantoni, ASSINTER Italia
Bruno Lamborghini, AICA
Giorgio Rapari, ASSINTEL
Agostino Santoni, ASSINFORM
16.00 Pausa Caffè
16.15-18.15 Sessioni Parallele
Scientifiche
 Formazione e Competenze Digitali I e Formazione e Competenze Digitali II
Workshop
 La matematica e le scienze più SMART per l’insegnamento e l’apprendimento – chair Anna Brancaccio, MIUR
 Competenze per l’accessibilità – chair Rosamaria Barrese, AgID
 PP&S – Syllabus e Certificazione nel Problem Posing & Solving – chair Claudio Demartini, Politecnico di Torino
 Le scuole si raccontano II: progetti innovativi in contesti sempre più digitali – chair Carlo Tiberti, AICA
 Computational Thinking – Stato dell’arte nel contesto internazionale e nell’ambito dei progetti avviati sotto la regia della Direzione Generale – chair Giorgio Ventre, Università di Napoli
18.30 Visite guidate nel centro storico

Venerdì 17 Aprile 2015
08.30-10.30 Sessioni Parallele
Scientifiche
 Esperienze Didattiche e di Cittadinanza Digitale V e Esperienze Didattiche e di Cittadinanza Digitale VI
Workshop
 L’Officina dei robot – Parte I – Impariamo a programmare un robot mobile che segue linee e compie missioni – chair Fiorella Operto, Scuola di Robotica
 Big Data e modelli innovativi di insegnamento con la cognitive science – chair Paolo Maresca, Università di Napoli Federico II
 Nautico … perché Test center? – chair Angela Pastorino, Istituto Nautico San Giorgio di Genova
 Progettare e Valutare esperienze didattiche basate su tecnologia Cloud e Buona Scuola: il progetto Smart Cities EDOC@WORK3.0 – chair Remo Gozzi, HP Enterprise Services
 Provocazioni formative per cittadini geo-consapevoli – chair Sergio Farruggia, Stati Generali dell’Innovazione
10.30 Pausa Caffè
Sessione Plenaria
10.45 Relazione invitata: Dove va la tecnologia? a cura di Roberto Cingolani, Istituto Italiano di Tecnologia
11.15 Plenaria: Competenze per le nuove frontiere: makers, additive manufacturing e oltre
Introduce e coordina: Edoardo Calia, Istituto Superiore Mario Boella
Intervengono:
Enzo Marvaso, Comitato Naz. Sistema Duale
Giovanni Re, Artigiano Tecnologico e Digital Champion
Paolo Gennaro, Avio Aero
Stefano Micelli, Università Ca’ Foscari Venezia
Massimo Menichinelli, Aalto University, Helsinki
Fabrizio Manca, USR Piemonte
13.15 Pranzo Libero
14.15-16.15 Sessioni Parallele
Scientifiche
 Tecnologie, Metodi, Strumenti e Piattaforme II e Tecnologie, Metodi, Strumenti e Piattaforme III,
 Tecnologie, Metodi, Strumenti e Piattaforme IV e Tecnologie, Metodi, Strumenti e Piattaforme V
Workshop
 L’Officina dei robot – Parte II – Impariamo a programmare un robot mobile con Arduino – chair Fiorella Operto, Scuola di Robotica
 Il Modello Liguria 2.0 come buona pratica di coordinamento fra le classi digitali – chair Angela M. Sugliano,
Nodo Italiano EPICT
16.30 Chiusura Lavori Didamatica 2015
17.00 Visite guidate nel centro storico

Giannini: riforma entro fine maggio

da La Tecnica della Scuola

Giannini: riforma entro fine maggio

Lo ha detto Stefania Giannini, riferendosi al piano di assunzioni di insegnanti precari previsto nel ddl di riforma della scuola, nel corso della registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ che andrà in onda questa sera

“Le audizioni in Parlamento sulla riforma della scuola stanno andando bene e realisticamente il provvedimento sarà licenziato fra metà e fine maggio e per noi va bene in quanto compatibile con l’avvio di tutte le procedure necessarie per le immissioni in ruolo” degli insegnanti

Così la ministra dell’Istruzione, Stefania Giannini, a margine della registrazione della puntata di ‘Porta a porta’ che andrà in onda questa sera. Lo comunica l’Agi

“Assumere 100 mila 700 insegnanti non è per fare della scuola un ammortizzatore sociale come è stato invece fatto per vent’anni”.

Negli anni passati, ha sottolineato poi la ministra, “sono stati illusi centinaia di migliaia di docenti con la prospettiva di un posto nella scuola”. “Noi poniamo fine a tutto questo. Questo esecutivo – ha continuato Giannini – stanzia 7 miliardi per la scuola, di cui 4 per l’edilizia e 3 per il funzionamento e il piano assunzionale per far si’ che la scuola torni ad essere un bene primario di questo Paese”.

La titolare del dicastero di viale Trastevere ha poi osservato che la Corte di giustizia europea “non ha detto che dovevamo assumere: ha detto che dovevamo eliminare il precariato. Noi – ha proseguito – da quest’anno ritorniamo alla Costituzione: si entra nella scuola perché è  un lavoro motivante e meglio retribuito con una premialità  aggiunta e perché’ finalmente si torna a una selezione con concorso”.

“Con questa riforma – ha concluso Giannini – si introduce un’etica della responsabilità nella scuola: chi decide deve rispondere di quello che fa”.

Audizione dell’Anp alla commissione cultura

da La Tecnica della Scuola

Audizione dell’Anp alla commissione cultura

Il presidente, Giorgio Rembado, alle Commissioni Unificate di Camera e Senato ha esposto la posizione Anp sugli aspetti principali del Disegno di Legge AC 2994. No all’idea di assimilare i dirigenti ai rettori. Le risorse vanno integrate per recuperare i tagli a partire dal 2012

L’intervento, sintetizza l’Anp,  parte dalla condivisione di alcuni punti del DdL – in particolare quelli relativi all’autonomia delle istituzioni scolastiche, ma anche, in parte, alle funzioni del dirigente – per poi prendere in esame gli aspetti sui quali l’Associazione nutre alcune perplessità o è francamente critica.

La più radicale riserva riguarda l’assenza di un coordinamento tra le norme del DdL AC 2994 (che si riferiscono al profilo ed alla funzione gestionale del dirigente scolastico – in particolare art. 21 comma 2 lettera f) e la contraddittoria esclusione dello stesso dal ruolo unico della dirigenza pubblica, attraverso il parallelo provvedimento all’attenzione del Senato (DdL AS 1577, art. 10).

Sono state passate inoltre in rassegna alcune questioni di contesto, relative alle reazioni suscitate nei media dal DdL: reazioni che sono apparse a volte dettate da scarsa informazione sulla portata dei provvedimenti o da pregiudiziale ostilità verso ipotesi di cambiamento radicale dell’esistente.

Fra queste, non poteva passare sotto silenzio la nota intervista al ministro Giannini comparsa su Repubblica.it, nella quale, non si sa con quale livello di convinzione, il titolare di viale Trastevere avrebbe affermato che la funzione di dirigente scolastico sarebbe a tempo, con una restituzione al ruolo di insegnante dopo alcuni anni.

Rembado ha quindi sottolineato come un’ipotesi del genere sia radicalmente incompatibile con tutto l’impianto della riforma, oltre che con evidenti questioni di efficacia del sistema, chiamato ad investire risorse importanti per reclutare e formare dirigenti e poi rinviarli in aula dopo qualche anno.

In conclusione, è stata ricordata alle Commissioni l’esigenza di dare una soluzione politica al caso che si è originato in Toscana in seguito agli esiti, tuttora parziali, della rinnovazione del concorso a dirigente scolastico.

Ecco il testo integrale dell’Anp

Centemero (Fi), ma il preside non è un rettore…

da tuttoscuola.com

Centemero (Fi), ma il preside non è un rettore…
E’ meglio che dirigenti siano affiancati da uno staff

Alla ministra Giannini ricordiamo che i presidi non sono come i rettori, perché per diventare presidi non si è e non si sarà eletti ma si sostiene un durissimo concorso, altamente selettivo, in cui vengono misurate le competenze gestionali, legislative, didattiche e di leadership dei candidati”. Lo dichiara, in una nota, la responsabile scuola e università di Forza Italia, on. Elena Centemero, che dal punto di vista professionale è una dirigente scolastica.

Il dirigente scolastico è una figura molto importante della scuola, la cui prima caratteristica è la leadership diffusa, ossia la capacità di coinvolgere nella gestione della scuola i docenti e il personale amministrativo. Non si tratta di dare più o meno potere ai dirigenti – spiega la deputata-dirigente -, ma si deve metterli nella condizione di gestire le istituzioni scolastiche in modo efficace ed efficiente. Per questo, è necessario creare uno staff e delle figure intermedie che li supportino ed è anche doveroso che i dirigenti scolastici siano sottoposti ad una seria valutazione, esattamente come i docenti”, conclude.

Ddl: emendamenti entro 18 aprile

da tuttoscuola.com

Ddl: emendamenti entro 18 aprile

Sarà incardinato domani, in commissione Cultura alla Camera, il ddl Buona scuola. La discussione generale del testo inizierà la prossima settimana e la scadenza per la presentazione degli emendamenti è stata fissata per sabato 18 aprile.

È quanto ha deciso, a quanto si apprende, l’ufficio di presidenza della VII commissione a Montecitorio, che ha anche incaricato la deputata Pd Maria Coscia di svolgere la funzione di relatrice sul disegno di legge.

Sono intanto in via di completamento le audizioni sul testo che si tengono nella sala del Mappamondo a Montecitorio.

Ddl scuola: ‘a rischio illegittimità i paletti sulle assunzioni’

da tuttoscuola.com

Ddl scuola: ‘a rischio illegittimità i paletti sulle assunzioni’

L’articolo del disegno di legge sulla scuola presentato dal Governo che maggiormente attira l’attenzione di quanti sono coinvolti dal piano assunzionale straordinario è senza dubbio il n.8.

Al suo interno, spiccano dei punti piuttosto vincolanti per i destinatari di questo piano: l’assunzione “prioritariamente nei ruoli del sostegno se in possesso del relativo titolo di abilitazione” (comma 5); l’assunzione che avverrà “per le classi di concorso per le quali il beneficiario ha acquisito il maggior punteggio” (comma 5); l’esclusione “dalla procedura assunzionale” dei “soggetti già assunti a tempo indeterminato nei ruoli del personale docente dell’amministrazione statale” (comma 9).

Su questi punti, che si presentano a forte rischio contenzioso, abbiamo chiesto un ulteriore parere (il precedente all’articolo Piano assunzionale, se le scelte di che cosa insegnare sono imposte dall’alto) all’avvocato Elena Spina, esperta di diritto scolastico di Roma, la quale è categorica: “Le tre disposizioni dell’art.8 in questione presentano gravissimi profili di illegittimità costituzionale. Tutte contengono in sé una chiara lesione di principi fondamentali della nostra Costituzione, si pensi al principio della libertà di insegnamento e della libertà di scegliere la propria carriera professionale ed espressione e realizzazione nel mondo del lavoro.  Moltissime disposizioni della nostra Costituzione sono dedicate al diritto e dovere all’istruzione (es. artt.1, 2, 3, 7, 8, 9,19, 20 etc), gli articoli specificamente relativi alla scuola sono gli artt. 33 e 34. L’art. 33, comma 1, prevede l’importantissimo principio della libertà di insegnamento”.

Nonostante le norme generali sull’organizzazione della istruzione, il docente nell’atto dell’insegnare, non può subire alcun condizionamento, né come insegnante né come lavoratore – è il parere della Spina. L’insegnante, quale lavoratore, tanto meno può vedersi legittimamente obbligato a rinunciare all’insegnamento di una materia, rinunciando a vedere prodursi gli effetti tipici del proprio titolo di studio e venendo privato della possibilità di scegliere il proprio percorso professionale, nonostante il conseguimento dei titoli”.

Infatti – prosegue l’esperto di diritto scolastico –, altri importanti principi si desumono anche da altre disposizioni, si veda l’art. 35, 2° comma, della Costituzione: “la Repubblica cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”. La stessa Corte Costituzionale ne ha più volte spiegato la portata dichiarando l’illegittimità di norme lesive di questi principi. Si tratta dell’affermazione della libertà di elaborare e trasmettere cultura”.

Quanto ai docenti di ruolo esclusi dal piano assunzioni – conclude l’avvocato – sul punto la Corte Costituzionale ha già emesso il seguente giudizio: “nessuna valida e razionale giustificazione riesce a scorgere la Corte nell’adozione da parte del legislatore del diverso trattamento normativo a seconda che trattasi di personale di ruolo o meno. La possibilità di un differente trattamento sussiste solo quando la disparità di trattamento trovi fondamento su presupposti logici obiettivi e nel caso di specie ci si trova invece di fronte a situazioni ed esigenze del tutto identiche cfr. la differenza di status dell’impiegato è del tutto irrilevante agli effetti del riconoscimento di un diritto posto dalla legge a tutela del medesimo bene” (Corte Costituzionale sent. n.39 del 1972)”.

Avviso 10 aprile 2015, AOODGOSV 3090

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Avviso 10 aprile 2015, AOODGOSV 3090

LA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 marzo 2015, n. 7;
VISTO il proprio atto del 27 marzo 2015, prot. 2662, con il quale si è proceduto alla pubblicazione delle liste dei candidati prevista dall’articolo 26 della sopra citata Ordinanza;
VISTO il proprio atto del 2 aprile 2015, prot. 2853, recante la comunicazione delle irregolarità riscontrate nelle liste o nella loro presentazione e il contestuale invito alla regolarizzazione di cui all’articolo 27 della richiamata Ordinanza;
VISTI gli esiti delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata in sede di regolarizzazione;
RITENUTO di non accogliere, in osservanza delle scadenze previste dalla suddetta Ordinanza, le istanze di proroga dei termini per la regolarizzazione delle liste;
RITENUTO altresì di dichiarare inammissibili le liste non consegnate personalmente e/o consegnate tardivamente

DISPONE

sull’ammissibilità delle regolarizzazioni delle liste risultanti dagli allegati che seguono e che
costituiscono parte integrante del presente atto.
Ai sensi dell’articolo 27, comma 4, dell’Ordinanza 9 marzo 2015, n. 7, avverso le presenti decisioni è ammesso ricorso al Ministro da presentare a mani, entro il 13 aprile 2015, presso la segreteria della CEC (MIUR – Viale Trastevere 76/A – Roma, secondo piano – sala ovale ex CNPI) secondo il seguente calendario:
– 11 aprile 2015, dalle ore 10:00 alle ore 12:00;
– 13 aprile 2015, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
Il presente atto viene affisso all’albo del Ministero e pubblicato nella home page del sito
istituzionale dello stesso, nella sezione “in evidenza”.

IL PRESIDENTE DELLA C.E.C.
f.to Teresa Pasciucco


Allegati

DEF 2015 (CdM 10.4.15)

Documento di Economia e Finanza (DEF) 2015
(approvato il 10 aprile 2015 dal Consiglio dei Ministri)

DEF_2015

DEF 2015
Sezione I – Programma di stabilità 
Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica
Sezione II – Nota metodologica
Sezione III – Programma Nazionale di Riforma
Sezione III – Programma Nazionale di Riforma – Appendice

Allegati al DEF
– Le Spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province Autonome
– Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro infrastrutture e trasporti
– Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica
– Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
– Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate
– Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della P.A. e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip

10 aprile DEF 2015 in Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei ministri, nel corso delle riunioni del 7 e 10 aprile, esamina ed approva il Documento di economia e finanza 2015 – DEF, a norma dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA

Documento di economia e finanza 2015 – DEF, a norma dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196


(CdM, 10.4.15) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, n.196 del 2009 che si compone delle seguenti sezioni:

  • Sezione I: Programma di Stabilità dell’Italia
  • Sezione II: Analisi e tendenze della finanza pubblica
  • Sezione III: Programma Nazionale di Riforma

A questi si aggiungono i seguenti allegati:

  • Rapporto sullo stato di attuazione sulla riforma della contabilità e finanza pubblica
  • Le spese dello Stato nelle Regioni e nelle Province autonome
  • Relazione del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
  • Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip
  • Relazione del Ministro dello Sviluppo economico sugli interventi nelle aree sottoutilizzate
  • Programma delle infrastrutture strategiche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Il Def sarà inviato alle Camere perché si esprimano sugli obiettivi programmatici in tempo utile per la trasmissione del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma al Consiglio dell’Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.
Gli obiettivi della politica economica del Governo rappresentati nel documento di programmazione triennale approvato oggi possono essere così riassunti: sostenere la ripresa economica evitando aumenti del prelievo fiscale e allo stesso tempo rilanciando gli investimenti; avviare il debito pubblico (in rapporto al PIL) su un percorso di riduzione, consolidando così la fiducia del mercati e riducendo la spesa per interessi; favorire gli investimenti e le iniziative per consentire un deciso recupero dell’occupazione nel prossimo triennio. Nell’insieme il Def disegna un netto cambiamento di marcia nella situazione economica e finanziaria del Paese con il prodotto interno lordo che nel 2015 diventa positivo (+0,7%) dopo tre anni di recessione e imposta una politica economica a supporto di una crescita più sostenuta nel triennio successivo.

TABELLA CON L’ANDAMENTO DEL PIL

PIL (variazione su anno precedente)

2015

2016

2017

2018

Stime aprile 2015

+0,7%

+1,4%

+1,5%

+1,4%

Stime autunno 2014

+0,6%

+1,0%

+1,3%

+1,4%

Il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Allegato Infrastrutture al DEF 2015.
Il testo rappresenta il documento strategico nazionale per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto, disegnando un Paese più collegato all’Europa e al sistema Mediterraneo, con connessioni urbane più efficaci.
L’Allegato Infrastrutture dà rilevanza al collegamento strategico tra le scelte di investimento adottate dal Governo e dal Parlamento e gli indirizzi comunitari, a partire dall’integrazione tra i nodi portuali, aeroportuali, intermodali e urbani con i 4 Corridoi multimodali TEN-T che attraversano l’Italia.
In primo luogo, parte da un’attenta analisi del contesto trasportistico nazionale – in termini di dotazione e di domanda anche potenziale – e del quadro programmatorio e normativo europeo e nazionale.
Lo strumento principale di programmazione viene individuato nel Documento pluriennale di pianificazione (DPP), introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 288, che includerà e renderà coerenti tutti i piani e i programmi d’investimento nazionali per opere pubbliche a oggi presenti. Con questa scelta si intende dare forte preferenza alla scelta delle procedure ordinarie, anziché straordinarie, per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche.
Data la rilevanza, il DPP dovrà essere definito rapidamente, entro settembre 2015, facendo perno su piani di settore, i contratti Anas e Rfi, intersecando le fonti di finanziamento europee, nazionali e private.
Nel DPP saranno quindi inserite le opere portuali e logistiche necessarie al perseguimento della strategia che sarà definita per ogni sistema portuale incluso nelle reti TEN, nonché le linee strategiche e le relative opere prioritarie per i collegamenti degli aeroporti principali con le reti core e con le città come stabilito dal piano aeroporti e quelle nei settori idrico e dell’edilizia scolastica come in corso di definizione dai rispettivi piani.
Il Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) 2015, contenuto nell’Allegato, corrisponde alle linee strategiche e si concentra su opere essenziali e di rilevanza nazionale, necessarie alla competitività del Paese e alla mobilità intelligente nelle aree urbane.
Viene indicato quindi un nucleo ristretto di opere, compiendo principalmente la scelta del ferro (ferrovie e metropolitane): opere che possono essere definite le “priorità delle priorità” su scala nazionale.
Gli interventi sono individuati secondo criteri di effettiva rilevanza dal punto di vista delle analisi Swot dei settori (punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi), di positivo impatto sulla sicurezza, di reale
fattibilità nei tempi previsti, di strategicità complessiva del sistema logistico e infrastrutturale quale architrave della crescita economica e produttiva nazionale.
Il Programma delle infrastrutture strategiche 2015 identifica 25 opere prioritarie, per un costo totale di 70,9 miliardi di euro e coperture finanziarie pari a 48 miliardi di euro. Va rilevato che dei 41 mld di risorse pubbliche disponibile ben 31 sono dedicati alla mobilità ferroviaria e cittadina.
Rispetto ad altre opere pubbliche contenute nel precedente PIS 2012, di cui all’XI Allegato infrastrutture, si provvederà, a valle di un approfondito confronto con le Regioni, all’aggiornamento sullo stato di avanzamento in sede di definizione della nota di aggiornamento al DEF 2015 a settembre.
Relativamente alla capacità di realizzazione delle opere pubbliche – che secondo recenti statistiche vengono attuate scontando un 40% di tempi inerziali sui tempi complessivi di realizzazione – è stato elaborato un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) per affrontare le criticità dovute alla scarsa capacità amministrativa.
Sempre a questo fine e per la totale trasparenza dei dati, si assume l’impegno di un nuovo sistema di dati aperti, Opencantieri, in cui rendere disponibili ai cittadini tutte le informazioni.


(CdM, 7.4.15) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha avviato l’esame del Documento di economia e finanza previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, n.196 del 2009, la cui approvazione è prevista entro il 10 aprile di ogni anno.

Presentazione DEF
La programmazione economico-finanziaria viene aggiornata alla luce di un quadro macro favorevole all’Italia e all’Eurozona: il prezzo dell’energia ha subito un drastico calo e al tempo stesso il rapporto euro/dollaro è più coerente con i fondamentali delle due aree economiche. Questa seconda componente del quadro macro si è realizzata grazie alla politica di quantitative easing della BCE, resa possibile sia dalla gestione responsabile dei bilanci nazionali dei paesi dell’Unione europea, sia dal nuovo clima maturato durante la presidenza italiana dell’Unione europea.

Dopo un lungo periodo caratterizzato dall’instabilità politico-istituzionale e dall’emergenza finanziaria, il Governo lavora alla politica economica in una prospettiva non più emergenziale e intende cogliere l’opportunità offerta dalla finestra temporale favorevole dando continuità alla propria strategia di medio termine: riduzione delle tasse compensata da risparmi sulla spesa, ripresa degli investimenti, gestione responsabile del bilancio statale, riforme strutturali.

Il Documento di Economia e Finanza 2015 opera quindi in continuità con i principali provvedimenti assunti nei mesi precedenti (il decreto legge 66, la legge di stabilità, l’investment compact) e conferma l’ambizioso programma di riforme che costituisce il segno distintivo del Governo: piena realizzazione del jobs act, riforma della pubblica amministrazione, riforma della legge elettorale e dell’architettura istituzionale, riforma della scuola, adeguamento del settore del credito, revisione della spesa orientata sia alla generazione di risparmi che all’aumento dell’efficacia dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese. Un programma che ha l’obiettivo di migliorare strutturalmente la capacità competitiva del Paese a partire dal capitale umano e dalle infrastrutture.

L’affacciarsi della crescita dopo tre anni di recessione e la realizzazione di riforme lungamente attese consentono di impostare un ciclo della fiducia: il circolo virtuoso che fa risalire la domanda e insieme alla revisione della spesa crea spazio per la riduzione delle tasse e la ripresa degli investimenti pubblici; il risultato sarà un ritmo di crescita più elevato nel 2016 e 2017, il rafforzamento dell’occupazione e quindi della fiducia.

Questa strategia si sviluppa entro il vincolo stringente dovuti all’elevato debito pubblico che grava sulle finanze del paese. Questo vincolo trova manifestazione nelle regole comuni adottate nell’ambito dell’Unione europea, che il Governo italiano rispetta integralmente (vincolo del 3% nel rapporto deficit/PIL, saldo strutturale in evoluzione verso il pareggio, regola del debito). Una strategia che ha consentito finora di consolidare la fiducia dei mercati (con un beneficio consistente nella riduzione del costo del debito) e ha dato la possibilità alle istituzioni europee di mettere in campo una strategia per la flessibilità e per una politica monetaria espansiva.

Le stime di crescita e il programma di finanza pubblica
Il quadro programmatico contempla una crescita superiore alle precedenti previsioni, grazie alla cancellazione delle tasse contemplate per il 2016 dalle clausole di salvaguardia e nonostante l’impatto negativo dei risparmi sulla spesa:

PIL (variazione su anno precedente) 2015 2016 2017 2018
Stime aprile 2015

+0,7%

+1,4%

+1,5%

+1,4%

Stime autunno 2014

+0,6%

+1,0%

+1,3%

+1,4%

 
QUADRO PROGRAMMATICO 2015 2016 2017 2018
DEFICIT NOMINALE / PIL

-2,6%

-1,8%

-0,8%

0

DEFICIT STRUTTURALE / PIL -0,5% -0,4% 0 0
DEBITO PUBBLICO / PIL 132,5% 130,9% 127,4% 123,4%
 
QUADRO TENDENZIALE AGGIORNATO 2015 2016 2017 2018
DEFICIT NOMINALE / PIL

-2,5%

-1,4%

-0,2%

+0,5%

DEFICIT STRUTTURALE / PIL -0,5% 0 +0,5% +0,8%
DEBITO PUBBLICO / PIL 132,4% 130,3% 127,2% 123,7%
 
QUADRO PROGRAMMATICO
NOTA AGG. DEF
2015 2016 2017 2018
DEFICIT NOMINALE / PIL

-2,9%*

-1,8%

-0,8%

-0,2

DEFICIT STRUTTURALE / PIL -0,6%* -0,4% 0 0
DEBITO PUBBLICO / PIL 133,4% 131,9% 128,6% 124,6%

(*): Il rapporto deficit/PIL per il 2015 è stato corretto a 2,6% con la legge di stabilità 2015.
Il quadro tendenziale aggiornato consentirebbe di raggiungere il pareggio di bilancio strutturale già nel 2016, tuttavia il Governo ha ritenuto opportuno confermare al 2017 il conseguimento di tale obiettivo così da conferire una natura espansiva alla programmazione per il 2016.

Per il 2016, infatti, il Governo si impegna a cancellare l’aumento delle tasse contemplato dalle clausole di salvaguardia, per un valore corrispondente a 1 punto di PIL. Questo intervento viene effettuato grazie ai risparmi della revisione della spesa e al beneficio che si registra grazie alla crescita maggiore e alla spesa per interessi sul debito inferiore rispetto alle previsioni precedenti.

Il ricorso alla “clausola delle riforme” prevista dalle linee guida sulla flessibilità delle regole europee pubblicate dalla Commissione a gennaio di quest’anno, consente di contenere l’aggiustamento strutturale a 0,1% del PIL rispetto allo 0,5% altrimenti richiesto dalle regole comuni.

Il debito pubblico si stabilizza nel 2015 e comincia il percorso di riduzione a partire dal 2016. Un percorso che libererà il Paese da un grave fardello. La regola del debito viene quindi rispettata e l’obiettivo viene centrato nel 2018.

Il Ministro Padoan ha acquisito un primo consenso da parte del Consiglio dei Ministri sul Documento, il cui coordinamento verrà completato entro la data prevista dalla legge.

Nota 10 aprile 2015, AOODGCASIS 1255

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica
Ufficio III

Ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado
e, p.c. Alla DGPER
agli UU.SS.RR

Nota 10 aprile 2015, AOODGCASIS 1255

Oggetto: Corso “split payment: addestramento all’utilizzo delle nuove funzionalità”.

Circolare INPS 10 aprile 2015, n. 74

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione Centrale Pensioni

 

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

OGGETTO: Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”. Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

 

SOMMARIO: l’importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa.
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

 

Premessa

 

Parte I

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo

  1. Destinatari
  2. Criteri applicativi
  3. Ambito di applicazione
  4. Supplementi di pensione
  5. Risparmi

 

 

Parte II

Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni

  1. Normativa di riferimento
  2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015
  3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015
  4. Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata

 

Premessa.

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

 

Con l’art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all’importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

 

L’art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni.

 

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l’applicazione della normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni procedurali.

 

 

 

Parte I

 

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.

 

L’articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214. Il testo coordinato dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6  dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato: “A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione corrispondente a tali anzianità  è  calcolata  secondo  il  sistema contributivo.  «In  ogni  caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in  vigore  del  presente decreto computando, ai fini della  determinazione  della  misura del trattamento, l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del  diritto  alla  prestazione, integrata  da  quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e  la data di decorrenza del primo  periodo  utile  per  la  corresponsione della prestazione stessa»”.

 

1.   Destinatari.

 

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all’A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

 

La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell’anzianità contributiva espressamente previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera a), della citata legge.

 

2.   Criteri applicativi.

 

Nei confronti dei lavoratori di cui al precedente punto 1, ai fini della determinazione dell’importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L’importo più basso sarà quello messo in pagamento.

 

I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:

 

  1. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;
  2. pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l’importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato. Al riguardo, l’anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari “all’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”. Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l’anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote, 40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l’anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.
    Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell’importo della stessa retribuzione pensionabile.

 

Come precedentemente accennato sarà messo in pagamento l’importo minore determinato dal raffronto fra il calcolo secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le regole sub b).

 

3.   Ambito di applicazione

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.

 

Pertanto, le Sedi provvederanno d’ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l’importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l’importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.

 

4.   Supplementi di pensione

 

La determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011, come chiarito al punto 2 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.

 

 

5.   Risparmi

 

Ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 709, della richiamata legge n. 190 del 2014, le  economie,  che saranno verificate  a  consuntivo  sulla  base  del procedimento di cui all’articolo 14 della legge  7  agosto  1990,  n. 241, e  successive  modificazioni,  derivanti  dall’applicazione  del meccanismo del doppio calcolo, così come rappresentato al precedente punto 3, affluiranno  in  un  apposito  fondo, istituito presso l’INPS, finalizzato a garantire l’adeguatezza  delle prestazioni pensionistiche in  favore  di  particolari  categorie  di soggetti, individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle  finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i  criteri  e le modalità di utilizzo delle risorse  del  fondo  in  favore  delle predette categorie di soggetti.

 

Parte II

 

Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

 

L’articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: “Con effetto sui trattamenti pensionistici  decorrenti  dal  1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater  dell’articolo  6 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14,  e  successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le  disposizioni  di  cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia  di  riduzione  percentuale  dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente  ai soggetti  che  maturano   il   previsto   requisito   di   anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»”.

 

1.   Normativa di riferimento

 

Com’è noto, l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un’età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013).

 

L’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le  disposizioni di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall’articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggio n. 5280 dell’11 giugno 2014).

 

L’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo del comma 2-quater  dell’articolo  6 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,   convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,  n.  14  e  successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le  disposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

 

2.   Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015. 

 

L’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

 

Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

 

3.   Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015. 

 

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l’articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 ed i messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 del 2014.

 

Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per “anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro”, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di “prestazione effettiva di lavoro”, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.

 

Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall’articolo 6, comma 2-quater.

 

4.   Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata

 

In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell’eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.

 

Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2- quater, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.

 

In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all’art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, di cui al punto 2 parte II, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni.

Il Direttore Generale
Cioffi