RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ENTRO IL 2012 SUL SITO DEL MIT

“LA BUONA SCUOLA”: RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI ENTRO IL 2012 SUL SITO DEL MIT

GLI ENTI POSSONO RECUPERARE RISORSE RESIDUE. DEFINANZIAMENTI IN CASO DI MANCATO IMPEGNO E RISORSE DESTINATE AD ALTRI PROGETTI

 

13 agosto 2015 – Trenta giorni, dal 15 agosto al 14 settembre 2015 incluso per rendicontare i progetti di edilizia scolastica realizzati dagli enti locali con le risorse stanziate dal Governo, e di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT),  rispetto a provvedimenti che si sono succeduti dal 2002 al 2012, con uno stanziamento di oltre 1,2 miliardi.
In applicazione della riforma “La buona scuola”, infatti, la rendicontazione permetterà di utilizzare le risorse residue da parte degli stessi  enti che hanno portato a termine gli interventi previsti, oppure di recuperare le risorse di interventi non realizzati per destinarle a nuovi progetti, anche di altri enti. Questo al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici previsti dalle leggi contemplate nella riforma.

I nuovi meccanismi, che si attivano tramite la rendicontazione sul sito del MIT, sono stati previsti dalla legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” pubblicata sulla GURI – Serie Generale – n.162 del 15/07/2015, la cosiddetta riforma della “buona scuola”.
Tutti gli enti locali competenti hanno ricevuto in questi giorni una nota di posta certificata, che illustra nel dettaglio le condizioni  stabilite dalla riforma.
La legge, infatti, introduce novità nei programmi di edilizia scolastica di competenza del MIT, in particolare:
– 1° e 2° programma stralcio della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08 (art.1, comma 165, prima parte);
– 3° programma stralcio della Legge n.289/02. D.M. 323/12 cd “Risoluzione Alfano” (art.1, comma 170);
– 1° e 2° programma stralcio di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12 (art.1, comma 165, seconda parte)

Programma stralcio 1° ed  2° della Legge n.289/02. Delibere CIPE 102/04, 143/06 e 17/08
La programmazione vigente prevede 1.593 interventi di miglioramento sismico per complessivi 489 milioni di euro. Ad oggi  risultano sottoscritti 1.361 documenti di attuazione per complessivi 408 milioni di euro.

Due le novità introdotte dalla Legge per questi interventi:
– La prima è la possibilità di utilizzare le economie maturate per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici.
Per utilizzare le economie gli Enti devono rendicontare al Mit l’intervento eseguito entro il 14/09/2015 (60 giorni dall’entrata in  vigore della Legge).
Gli Enti che non effettuano la rendicontazione perdono la possibilità di utilizzare le risorse residue.
– La seconda novità  è il definanziamento degli interventi non avviati e per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti, anche giacenti presso la società Cassa depositi e prestiti Spa.
Pertanto verranno definanziati tutti gli interventi per i quali l’Ente non ha provveduto a sottoscrivere il contratto di mutuo con Cassa depositi e prestiti ovvero non ha ancora provveduto all’aggiudicazione, anche parziale dei lavori.
Le somme definanziate sono destinate dal CIPE alle medesime finalità di edilizia scolastica per la programmazione triennale 2015-2017, nonché degli interventi che si rendono necessari all’esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 177 a 179, previsti sulla base dei dati risultanti dall’Anagrafe dell’edilizia scolastica.

Programma stralcio 3° della Legge n.289/02. D.M. 343/12
Il programma prevede 989 interventi di messa in sicurezza per complessivi 111,8 milioni di euro.
Ad oggi  risultano avviati 550 interventi per complessivi 72 milioni di euro.
La legge prevede il definanziamento degli interventi per i quali non siano stati assunti obblighi giuridicamente vincolanti alla data del 16/07/2015 (data di entrata in vigore della Legge).
Le somme definanziate sono destinate alla programmazione nazionale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104.

Programma stralcio 1° ed  2° di cui alle Delibere CIPE 32/10 e 6/12
Il programma prevede 3.515 interventi di messa in sicurezza per complessivi 617 milioni di euro.
Ad oggi  risultano stipulate 3.279 convenzioni per complessivi 584 milioni di euro.
La legge prevede l’introduzione del meccanismo del silenzio-assenso sul parere che i Provveditorati devono esprimere entro 30 giorni sul progetto definitivo presentato dall’Ente. Prevede inoltre la revoca dei finanziamenti nel caso in cui gli enti non trasmettano al Mit le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 12/01/2016 (180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

Modalità di rendicontazione
La rendicontazione avverrà telematicamente sul sito del Mit https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it

Per ogni intervento, gli Enti titolari hanno ricevuto via pec dal Ministero le credenziali per l’autenticazione sul portale.
Per la rendicontazione gli Enti dovranno aggiornare la propria anagrafica, lo stato di avanzamento dell’intervento e comunicare il quadro economico all’attualità e l’importo delle economie che si intendono utilizzare.
Il sistema restituirà una ricevuta che gli Enti dovranno firmare (digitalmente) e trasmettere al MIT.
Il Mit ha aperto due pec “ad hoc”: rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it  per la trasmissione della rendicontazione e info.rendicontazionescuole@pec.mit.gov.it per la richiesta di chiarimenti o informazioni.

Piano straordinario assunzioni: si faccia chiarezza sulle procedure della fase c)

Piano straordinario assunzioni: si faccia chiarezza sulle procedure della fase c). Non si può giocare sul futuro dei docenti precari

Da alcuni giorni il sottosegretario Faraone ed i suoi collaboratori rilasciano alla stampa interviste in cui descrivono le procedure della fase c) in maniera difforme da quanto contenuto nel bando del Ministero e previsto dalla legge 107/15, generando altro sconforto nei precari della scuola alle prese con una difficile scelta che vede in gioco il loro futuro lavorativo.
Se fossero vere queste anticipazioni ci troveremmo di fronte ad una sistema che garantisce la prima provincia scelta ad alcuni aspiranti, mentre a chi non riuscisse ad ottenerla, non garantirebbe neppure le successive, in quanto le stesse sarebbero già occupate da altri che le hanno indicate per prime pur avendo posizione inferiore in graduatoria. Abbiamo da subito segnalato l’anomalia della FAQ 22 e chiesto che fosse corretta nel senso indicato dalle norme.

Una cosa deve essere chiara: per la FLC CGIL il piano delle stabilizzazioni non deve arretrare di una unità rispetto a quanto previsto dalla legge, piuttosto avanzare là dove non ci sono aspiranti né nelle graduatorie del concorso né in quelle ad esaurimento.

Non vorremmo che la manfrina nata sulla fase c) fosse una retromarcia sull’impegno finanziario previsto dalla legge di stabilità per il 2015, anche con la scusa che le stabilizzazioni della fase c) arriveranno ad anno scolastico avviato.

La FLC CGIL da subito ha chiesto l’unificazione delle fasi b) e c) e il rispetto della ripartizione al 50% tra le procedure, per rispettare le posizioni nelle graduatorie di tutti gli aspiranti.

Crediamo che le regole con cui si gestirà la fase c) debbano essere note ufficialmente prima della scadenza della domanda, eventualmente prevedendone una proroga, per fornire a tutti gli aspiranti elementi certi per una scelta consapevole.

Le dichiarazioni estive di chi rappresenta per incarico istituzionale la scuola devono guardare agli interessi di chi ci lavora, garantendo la salvaguardia dei diritti e non propagandando un deleterio allarmismo presso chi da anni è in attesa di una dovuta stabilizzazione.

Reinserimento in GaE di una docente cancellata

Tribunale di Roma: MIUR bacchettato in casa dall’ANIEF e condannato all’immediato reinserimento in GaE di una docente cancellata.

 

L’ANIEF batte nuovamente in casa il MIUR presso il Tribunale della capitale e ottiene ragione in favore di una docente illegittimamente “cancellata a vita” dalle Graduatorie a Esaurimento per non aver aggiornato la propria posizione nel 2009. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Francesca Lideo e Mino Bembo ottengono un provvedimento cautelare che riconosce piena ragione alla nostra iscritta e statuisce l’immediato reinserimento della ricorrente condannando il MIUR anche al pagamento di 1.500 Euro di spese di soccombenza.

 

L’Ordinanza ottenuta grazie alla perizia e alla competenza dei legali ANIEF riconosce senza ombra di dubbio che la normativa primaria di riferimento implica che i docenti cancellati per non aver prodotto domanda abbiano la facoltà di richiedere, all’atto dei successivi aggiornamenti, il reinserimento nelle medesime graduatorie a esaurimento. Il Giudice rileva, infatti, che “la norma prevede quindi un meccanismo che tende all’esaurimento, ma che nel contempo tutela la posizione di chi era già iscritto e successivamente manifesti la volontà di essere reinserito di triennio in triennio, rimandando alla fonte regolamentare l’indicazione del termine per l’aggiornamento della graduatoria. Secondo tale sistema, quindi, il docente poteva non aver interesse ad essere inserito per un triennio ma poi manifestare la sua disponibilità ad essere reinserito per il triennio successivo, recuperando il punteggio”.

 

I Decreti Ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie a Esaurimento emanati dal Ministero sin dal 2009, invece, come da sempre sostenuto dall’ANIEF, “sono andati oltre l’attuazione della norma primaria, stabilendo che la permanenza nelle graduatorie, a pieno titolo o con riserva, avviene su domanda dell’interessato da presentarsi entro il termine indicato, con l’espressa previsione che “la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria”, con esclusione della possibilità di reinserimento” e, per giunta, “senza introdurre alcuna forma di comunicazione agli interessati, già inclusi nelle graduatorie, circa l’onere di presentare domanda di aggiornamento, al fine di evitare la conseguenza sanzionatoria della cancellazione definitiva”. Tali statuizioni, pertanto, sono state ritenute illegittime dal Tribunale di Roma in quanto “in evidente contrasto con la normativa primaria, costituita come detto dalla L. n. 143/2004, che condiziona la permanenza nelle graduatorie all’espressa volontà dei docenti, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli aggiornamenti delle graduatorie medesime e che non può dirsi presunta per il solo fatto della omessa presentazione della domanda”.

 

Piena ragione all’ANIEF, dunque, e MIUR bacchettato nuovamente in tribunale con dichiarazione di illegittimità dei decreti ministeriali “dal momento che contrastano con la norma primaria cui avevano il compito di dare attuazione”. Il Giudice del Lavoro di Roma ordina, pertanto, l’immediato reinserimento della ricorrente nella graduatorie di interesse valide per il triennio 2014/2017. Riconosciuta, anche, la necessità di emanare un provvedimento d’urgenza in modo da permettere alla ricorrente la corretta partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107/2015.

Riforma, il piano assunzioni rischia di causare un grande esodo. Ansia dei prof: “Dobbiamo scegliere, lavoro o famiglia”

da Il Fatto Quotidiano

Riforma, il piano assunzioni rischia di causare un grande esodo. Ansia dei prof: “Dobbiamo scegliere, lavoro o famiglia”

Per i 55mila posti di potenziamento, le cosiddette fasi 2 e 3, si dovrà pescare da graduatorie con docenti prevalentemente del Sud, dove le scuole sono sature. Il modulo di domanda d’assunzione, infatti, prevede di esprimere preferenze per tutte e cento le province italiane. Molti sono tentati di rinunciare, altri attendono le prossime settimane con angoscia: “Da una parte il posto fisso chi sa dove, dall’altra i miei affetti”

Riforma della scuola, Miur ammette: “Le graduatorie dei supplenti resteranno”

da Il Fatto Quotidiano

Riforma della scuola, Miur ammette: “Le graduatorie dei supplenti resteranno”

Rimarranno in vigore anche dopo il piano: un problema per il governo, che contava dal prossimo anno di assumere solo ed esclusivamente tramite concorso. A questo, si somma il nodo delle assunzioni del personale Ata, congelate per favorire il riassorbimento dei dipendenti provenienti dalle Province

Organico potenziato dimezzato, almeno per il 2015/16

da La Tecnica della Scuola

Organico potenziato dimezzato, almeno per il 2015/16

L’organico per il potenziamento potrebbe essere dimezzato: è la logica conseguenza delle ultime precisazioni del Ministero, confermate anche dallo stesso sottosegretario Davide Faraone.
Vediamo perchè.
Entro l’8 settembre gli Usr dovranno chiudere tutte le operazioni relative alle supplenze annuali e quindi – sottolinea Faraone – molti docenti inseriti nelle GAE potranno ottenere una collocazione adeguata senza dover attendere la nomina della fase c) prevista per il mese di novembre, se non oltre.
Ma quando i posti dell’organico potenziato verranno istituiti, cosa succederà?
La legge, su questo punto, è assolutamente chiara: i posti verranno assegnati ai docenti che proprio in questi giorni stanno presentando la domanda, docenti che, a loro volta, se saranno impegnati in una supplenza annuale potranno rimanere sulla propria sede.
E sui posti dell’organico potenziato, chi ci andrà?
La legge dice chiaro e tondo che quei posti non potranno essere coperti con supplenti ma rimarranno di fatto scoperti, almeno per tutto l’anno scolastico 2015/2016.
Difficile, a questo punto, fare delle previsioni, ma è probabile che diverse migliaia di posti di organico potenziato resteranno scoperti, con grande beneficio per il bilancio del Ministero.

Madre per quanto?

Madre per quanto?

di Adriana Rumbolo

Una giornata afosa d’estate e un dubbio che non vorrei più fosse tale,  che rimetteva in discussione il ruolo di “madre”,  mi guidano a scegliere nello scaffale  di una libreria “Le mani della madre”  di Massimo Recalcati ”
Mi basta il messaggio della copertina per acquistarlo ; in un gioco di bianco e nero la foto di un bambino diafano , indifeso sorretto ma non costretto da due grandi mani forti e scure ,
Da un po’ di tempo mi capita di frequente di ascoltare madri che mi raccontano che dopo una separazione il bambino -adolescente (5, 7, 10, 18 anni) è tornato a dormire nel lettone con loro,
In un primo momento affermano  che è stato il bambino-adolescente  a fare questa scelta, ma poi guardandomi negli occhi aggiungono:ormai non so più  se è solo lui  che non vuole tornare nel suo letto o sono io  che  preferisco rimanga con me . In fondo è  ancora  un bambino!
Anche quando non c’è una separazione  può avvenire.
Una mamma parlando in generale;ma sa che la sera il  mio  bambino(14 anni)mi raggiunge nel lettone dove io mi sono buttata per la stanchezza di una giornata di lavoro;mamma posso mettermi qui per ripeterti una volta storia ,una volta una poesia,..
Sono ben contenta di contribuire al suo rendimento scolastico.Dopo poco si addormenta e quando arriva mio marito per andare a letto  gli consiglio di andare nella cameretta vicina dove c’è un lettino e gli spiego che domani mattina deve andare a scuola e sarebbe un vero peccato svegliarlo
Si è vero , dopo la separazione  ha preso l’abitudine di dormire nel lettone, ma è un bambino:ha solo 18 anni!
Potrei continuare ma preferisco rivedere il ruolo di “madre”
Quando la donna scopre di essere incinta senza accorgersene scivola in un altra dimensione isolata dal mondo  scandita da sensazioni   nuove , misteriose ma soprattutto sorretta da risorse positive dove finalmente è il corpo il  protagonista;.
In quel periodo le emozioni migliori sono padrone del campo e guidano  la donna che le accetta ricevendone benessere  e una leggera euforia
.Appena il feto  con un soffio appena percepibile  annuncia la sua presenza a madre   e figlio saranno sempre in contatto e la madre comincerà il suo accudimento anche quando cercherà le posture più comode per il bambino  che le cresce dentro  e si accarezzerà quel pancione che fino a pochi mesi fa non conosceva e ora le sembra così naturale.
La madre è lo strumento che la natura usa per portare avanti la vita attraverso l’amore
Nei primi mesi . nel primo anno di vita del bambino la madre è importantissima per un figlio ma da una presenza così eliocentrica dovrebbe piano , piano  in punta di piedi diventare assente.
Il bambino che ha già conosciuto la figura paterna  per l’assenza   della madre lo cercherà sempre di più
Anche per il padre non è un ruolo facile
Ricordo che a scuola quando conducevo incontri con studenti dai 12 ai 16 anni  per fornire informazioni sul cervello in generale e sul cervello emotivo in particolare con grande interesse dei ragazzi  facevamo anche delle piccole rappresentazioni  per capire meglio-
Un ragazzo si metteva in piedi davanti alla cattedra e recitava la parte del figlio , un altro ragazzo  interpretava il padre.
Il “padre” si poneva a fianco per dialogare,  informare senza  competizione accentuata ,  un passo indietro per permettere al figlio   di rafforzare  la propria autostima nel fare  esperienze nuove da solo , ma non abbandonato o un passo avanti per per offrire e non imporre le proprie esperienze
I tagli,le assenze della madre quando cominciano sempre per amore del figlio e a favore della vita?
Mentre aspettavo il mio primo figlio mi aiutava  in casa  una tata venuta dalla campagna una donna veramente fantastica
La consiglierei a ogni mamma in attesa. Sua madre aveva avuto dieci figli
Quando si accorgeva  che il parto era prossimo , mandava gli altri figli a cercare una vicina per aiutarla poi si metteva a letto con accanto un paio di forbici e un gomitolo di spago.
Quando rientravano gli altri figli con la vicina lei aveva già partorito , aveva provveduto a legare e tagliare il cordone ombelicale .
Io la guardavo sbalordita , ma lei molto serenamente , con la sua pronuncia umbra mi diceva:” se mamma non avesse fatto così, il figlio sarebbe morto.”
L’aveva fatto per amore come qualsiasi madre quando decide  le sue assenze,  nel momento e nel modo migliore , come tagli  che la faranno tornare donna e daranno al figlio  come dono d’amore  la possibilità di essere un uomo più sereno

Organico potenziato: a dicembre, se tutto va bene

da La Tecnica della Scuola

Organico potenziato: a dicembre, se tutto va bene

L’attivazione dell’organico potenziato si prospetta complicata tanto che i tempi previsti dal Ministero (entro novembre il personale dovrebbe essere assegnato alle scuole) sembrano difficili da rispettare.
Il punto critico della vicenda sta nel fatto che quasi certamente non basterà che le scuole mettano a punto la richiesta di organico; sarà indispensabile che, come prevede espressamente la legge, l’organico sia collegato al piano dell’offerta formativa che dovrà a sua volta essere valutato e in qualche modo “validato” dall’Ufficio scolastico regionale in relazione alle risorse umane e finanziarie complessivamente disponibili e assegnate dal Ministero dell’Istruzione.
C’è poi da dire che la legge prevede espressamente che le scuole possano adottare il POF entro il mese di ottobre; questo vuol dire che solo agli inizi di novembre gli Usr disporranno di tutte le richieste delle scuole e se si vuole che la distribuzione delle risorse disponbili avvenga non casualmente ma secondo criteri oggettivi e in modo razionale bisognerà concedere un po’ di tempo agli Uffici regionali che, in alcuni casi, avranno da esaminare centinaia e centinaia di POF e relativi piani di intervento. Difficile pensare che tutto questo lavoro possa essere svolto in 15 giorni e quindi la chiusura definitiva dell’intera procedura (compresa ovviamente l’assunzione in servizio dei docenti assunti) potrà avvenire nel mese di dicembre.
D’altra parte già nel mese di giugno il Ministero – consapevole dei tempi necessari – aveva tentato di accelerare i tempi sollecitando gli Usr ad invitare le scuole a iniziare a predisporre almeno una prima ipotesi di organico dell’autonomia. Sappiamo come è finita: sindacati e movimenti avevano risposto con un vero e proprio sbarramento di fuoco sottolineando come qualsiasi delibera degli organi collegiali sarebbe risultata illegittima in mancanza di una legge.  Inutile dire che si sarebbe benissimo potuto predisporre proposte non definitive da rivedere eventualmente nei primi giorni di settembre.

Il clima era troppo acceso, altrimenti si sarebbero potute percorrere strade già ampiamente sperimentate in precedenti occasioni quando, in attesa di precise disposizioni normative o contrattuali, gli stessi sindacati avevano convenuto sulla possibilità di applicare norme ancora da perfezionare. Ma erano altri tempi ed è inutile parlarne.

Riforma, per realizzarla sarà decisivo il parere dei Collegi dei docenti

da La Tecnica della Scuola

Riforma, per realizzarla sarà decisivo il parere dei Collegi dei docenti

La riforma della scuola è presto attesa ad una verifica non meno rilevante: i pareri e le indicazioni dei Collegi dei docenti degli 8.508 istituti scolastici italiani.

A sostenerlo è l’Anief, secondo il quale attraverso una lunga serie di votazioni, da riassumere all’interno del nuovo Piano dell’offerta formativa standardizzato, toccherà proprio agli insegnanti stabilire come adottare la lunga serie di obiettivi definiti dalla Legge 107/15.

Spetterà ai Collegi dei docenti, coadiuvati dai dirigenti scolastici, indicare agli Uffici locali del Miur le varie aree disciplinari su cui potenziare l’organico: si tratta di un incremento importante, perché saranno in media sei gli insegnanti da aggiungere ad ogni scuola autonoma. Da queste scelte, scaturiranno anche le tipologie di docenti da assumere, i circa 50mila posti previsti dalla cosiddetta Fase C, i quali sono non a caso chiamati, entro dopodomani alle ore 14.00, a presentare la loro candidatura “al buio”, senza avere alcun tipo di informazione su dove verranno immessi giuridicamente in ruolo non prima del prossimo autunno.

I docenti riuniti in ogni scuola saranno incaricata di definire, in base al comma 14 della Legge 107/15, sempre all’interno del nuovo “Piano triennale dell’offerta formativa”, anche il ponderato “fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario”. Una scelta che porterà, inevitabilmente, a delle future assunzioni di personale Ata, su cui però il testo di riforma ha mancato di offrire alcun tipo di indicazione.

Ai Collegi dei docenti sarà poi demandato il compito di definire e realizzare l’alternanza scuola-lavoro obbligatoria nel triennio finale dei licei (200 ore) e negli istituti tecnici e professionali (400 ore), di esonerare i possibili collaboratori del dirigente (al massimo 10 dipendenti), incrementare i posti di sostegno in deroga. Sempre agli insegnanti delle scuole spetterà la decisione se introdurre o aumentare il tempo pieno e prolungato nell’infanzia, primaria e media, come la pratica sportiva o artistica e musicale. E se attuare i corsi per gli studenti con ‘bisogni educativi speciali’, meglio noti come Bes.

“Quanto decederanno i Collegi dei docenti – spiega Marcello Pacifico, presidente Anief, segretario organizzativo Confedir e confederale Cisal –, nel bene e nel male, andrà ad incidere fortemente sul futuro professionale dei docenti, come sull’intera offerta formativa della scuola dove operano. E per uno strano gioco della sorte, avranno diritto di voto anche quei precari che presenteranno domanda, fino al 14 agosto, per partecipare al piano straordinario di assunzione, poiché nel frattempo la maggior parte saranno stati assunti sino al termine delle attività didattiche entro l’8 settembre, come stabilito poche ore fa dal ministero dell’Istruzione attraverso una apposita Circolare, la n. 1515 dell’11 agosto, contenente ulteriori precisazioni sulle supplenze da conferire proprio sino al 30 giugno 2015”.

Proprio per far meglio far districare e orientare gli insegnanti italiani tra tutte queste importanti novità legislative, Anief, in collaborazione con Eurosofia, ha programmato una serie di seminari formativi sulle nuove competenze del Collegio docenti: i seminari si svolgeranno in ogni provincia, nella seconda metà del mese di settembre, ed avranno il compito di portare i docenti ad una corretta e consapevole attuazione della legge 107/2015.

Il giovane sindacato arriva a questa iniziativa, a beneficio dei docenti, dopo aver realizzato in primavera due audizioni parlamentari, davanti alle commissioni Cultura e Istruzione congiunte, prima alla Camera e poi a in Senato, aver presentato 150 emendamenti, metà dei quali sono stati approvati, e aver svolto, nello scorso anno scolastico, oltre mille incontri sulla ‘Buona Scuola’ con 30mila partecipanti complessivi. Entro fine agosto, Anief renderà pubblico il calendario dei seminari sugli argomenti da votare.

Gli U.s.r. dovranno conferire le supplenze entro l’8 settembre

da La Tecnica della Scuola

Gli U.s.r. dovranno conferire le supplenze entro l’8 settembre

L.L.

Facendo seguito alla nota già commentata in una precedente notizia, il Miur ha fornito alcune precisazioni relative alle supplenze del personale docente.

Gli Uffici Scolastici Regionali dovranno concludere, entro e non oltre l’8 settembre 2015, il conferimento delle supplenze a favore del personale docente, sui posti dell’organico di fatto.

Le supplenze residuali, su posti vacanti e disponibili in organico di diritto, saranno conferite successivamente solo nel caso in cui, su tali posti, non vengano nominati docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato di cui alla fase “b” del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Fondo istituto: le promesse non mantenute del Ministro

da La Tecnica della Scuola

Fondo istituto: le promesse non mantenute del Ministro

Poco meno di 643 milioni: è questo l’importo complessivo del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui potranno disporre le scuole per l’anno 2015/2016 per retribuire le prestazioni dei docenti che eccedono gli obblighi contrattuali.
Si tratta di una somma uguale a quella dello scorso anno, ma ampiamente inferiore a quanto aveva promesso un anno fa dal ministro Giannini che aveva garantito che il fondo sarebbe ritornato ai livelli precedenti e cioè sarebbe arrivato nuovamente a più di un miliardo di euro.
Nel corso della trattativa con il Ministero, i sindacati hanno provato a porre la questione dell’impiego dei 200 milioni di euro destinati dalla legge 107 alla cosiddetta “premialità”, ma la risposta dei dirigenti di viale Trastevere è stata netta: il fondo per la valorizzazione del merito dei docenti non è soggetto a nessuna forma di trattativa né a livello nazionale nè a livello di singola istituzione scolastica.

Questa la distribuzione del fondo fra le diverse voci:

FIS                                    507.618.266
FUNZIONI STRUMENTALI   44.335.867
INCARICHI SPECIFICI       26.849.600
PRATICA SPORTIVA           14.548.667
ORE ECCEDENTI                 30.000.000
AREE A RISCHIO                18.458.933
COMANDATI                           948.667

Restano, come si può notare, i soldi per retribuire le funzioni strumentali: ciò significa che – contrariamente a quanto molti pensavano o auspicavano, il fondo per il merito (200 milioni di euro) non potrà essere impiegato per retribuire chi già ora ha incarichi aggiuntivi.
Ma vedremo quale posizione assumeranno i sindacati quando, a partire dal prossimo mese, si apriranno nelle scuole i tavoli di confronto per definire le modalità di impiego delle risorse contrattuali.

I diplomati salvati dal Consiglio di Stato non entrano in ruolo adesso

da tuttoscuola.com

Il Consiglio di Stato corregge i suoi decreti
I diplomati salvati dal Consiglio di Stato non entrano in ruolo adesso
Occorreva essere in GAE all’entrata in vigore della legge 107.

Su ricorso patrocinato dall’Anief, duemila diplomati entro l’anno scolastico 2001/2002 avevano ottenuto, circa due settimane fa, un decreto cautelare di immissione nelle GAE, ai fini della partecipazione al piano assunzionale straordinario.

Con nota prot. 24675 del 7 agosto, la Direzione Generale del personale scolastico ha precisato che l’immissione nelle GAE non può avere effetto immediato, in quanto il diritto immediato al ruolo riguarda soltanto gli iscritti presenti al 16 luglio 2015, giorno di entrata in vigore della legge.

Tuttoscuola aveva rilevato questa incongruenza dei decreti del Consiglio di Stato, rammentando che la legge 107/15 prevedeva esplicitamente tale termine tassativo.

La nota del Miur precisa che dopo l’emanazione dei decreti cautelari ne aveva richiesto la modifica al Consiglio di Stato che ha accolto la richiesta di modifica, nella considerazione che l’art. l, comma 96, della Legge n. 107 del 2015, riserva la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016, ai soggetti iscritti a pieno titolo nelle relative graduatorie alla data del 16 luglio 2015.

Pertanto, in accoglimento della suindicata istanza, conclude la nota, “i decreti cautelari del Consiglio di Stato, n. 3423/2015, n.3424/2015 e n.3426/2015 sono modificati “escludendo che l’inserimento in graduatoria degli appellanti sia disposto ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissione in ruolo”.

A nostro parere, considerato che i decreti cautelari si basavano proprio sull’esclusione dal piano di assunzione con domanda entro il 14 agosto, potrebbe essere a rischio ora la sentenza di merito prevista per fine agosto, in quanto è venuto a mancare il presupposto sostanziale del danno immediato e irreparabile. La speranza dei ricorrenti è quella di essere comunque inseriti in GAE.

Nota 13 agosto 2015, AOODGPER 25454

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico – Ufficio IV
Personale docente ed educativo

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Proroga tutor tirocinio

Si trasmette, in allegato, il D.I. n. 623 del 13.8.2015 di proroga del contingente del personale con funzione di tutor presso i corsi universitari propedeutici all’ insegnamento.

Nel chiedere alle SS.VV. di provvedere agli adempimenti conseguenti, ivi compresa la trasmissione agli atenei interessati, si prega di evidenziare a questi ultimi, che la proroga conferma i contingenti già assegnati alle singole università e, ove nel frattempo non si sia proceduto con nuove selezioni o sostituzioni, il personale già utilizzato, anche per procedere tempestivamente e in ogni caso prima dell’avvio dell’anno scolastico, alle necessarie sostituzioni da parte di codeste Direzioni

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli-

Legge Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 30

Legge Regionale 13 agosto 2015, n. 30

“SISTEMA INTEGRATO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA (S.I.A.P.)”

Bollettino Ufficiale n. 31 del 14 agosto 2015

TESTO AGGIORNATO E COORDINATO con L.R. 5 marzo 2016, n.5.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi e campo di applicazione

  1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 e 117 della Costituzione, disciplina la programmazione e l’attuazione delle politiche della Regione Basilicata in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro, con particolare riferimento al sostegno all’insieme delle transizioni fondamentali nella vita attiva dei singoli individui. Il complesso di tali azioni definisce il sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, finalizzato a realizzare lo sviluppo della cittadinanza consapevole, l’inclusione sociale, la promozione dell’occupabilità ed il sostegno all’occupazione.
  2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.
  3. Per transizioni fondamentali si intendono i passaggi – all’interno e fra i sistemi educativi, formativi e del lavoro – che l’individuo si trova ad affrontare nel corso della propria vita, con particolare ma non esclusivo riferimento a:

    a) la scelta, al termine della scuola secondaria di primo grado, del percorso scolastico del secondo ciclo ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

    b) i passaggi fra sistema scolastico, di istruzione e formazione, nell’ambito dell’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione, dell’acquisizione di una qualifica professionale e della prosecuzione degli studi nell’istruzione superiore e terziaria;

    c) la ricerca attiva di una occupazione, inclusa la realizzazione di esperienze non lavorative di apprendimento in contesto professionale attraverso la pratica di tirocini curricolari ed extracurricolari e la creazione di opportunità di lavoro autonomo ed imprenditoriale;

    d) la prima acquisizione di una condizione professionale, incluso l’esercizio del contratto di apprendistato;

    e) l’adattamento al cambiamento, attraverso l’anticipazione e la gestione efficace dell’adeguamento e dell’evoluzione delle competenze professionali e di cittadinanza attiva;

    f) la mobilità professionale, anche nella dimensione transnazionale, attraverso l’esercizio di opzioni individuali o a seguito di perdita del posto di lavoro;

    g) il passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, per gli aspetti relativi alla trasmissione dell’esperienza professionale, in una logica di supporto all’invecchiamento attivo.

  4. Attraverso la gestione integrata delle transizioni, il sistema regionale per l’apprendimento lungo il corso della vita concorre a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro, assicurando lo sviluppo dell’identità personale e sociale. Il sistema è rivolto alla promozione dell’uguaglianza di accesso all’istruzione ed alla formazione di qualità  nel pieno rispetto dell’autonomia scolastica – inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la formazione – il contrasto alla dispersione scolastica e formativa ed il miglioramento della partecipazione e dei tassi di riuscita, nel quadro del diritto allo studio.
  5. Nel quadro degli orientamenti programmatici e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, necessari ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti, la Regione riconosce il pluralismo culturale degli approcci metodologici e delle modalità di sviluppo delle attività, purché rispettosi della libertà e della dignità della persona, dell’uguaglianza e delle pari opportunità.
  6. Le azioni di orientamento, istruzione e formazione professionale, valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, supporto alla ricerca attiva del lavoro, alla creazione di impresa ed all’inclusione sociale costituiscono servizio di interesse pubblico. Esse si pongono come funzione della programmazione socio-economica e favoriscono l’orientamento libero e consapevole alle professioni, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell’occupazione e l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione alla dimensione di genere, alle esigenze dei soggetti portatori di diverse abilità e delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Art. 2

Sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita

  1. La Regione Basilicata promuove l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita attraverso:

    a) azioni, anche a carattere individualizzato e contestuale, rispondenti ai bisogni delle persone, delle organizzazioni e delle imprese, nei seguenti ambiti, disciplinati al Titolo II della presente legge:

    1. orientamento alle transizioni della vita attiva, anche mediante il ricorso allo strumento del tirocinio;

    2. valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati, rivolti alla loro spendita nei contesti di studio, lavoro e partecipazione attiva alla società civile;

    3. assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione;

    4. partecipazione all’istruzione superiore e terziaria;

    5. accesso all’occupazione, anche attraverso programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di apprendistato, con particolare riferimento ai destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione;

    6. aggiornamento e sviluppo delle competenze attraverso la formazione continua e permanente;

    7. supporto alla ricerca attiva del lavoro, allo sviluppo di attività autonome, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale, incluso quanto nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    8. supporto all’invecchiamento attivo, nella transizione dal lavoro alla quiescenza;

    9. supporto all’inclusione sociale attraverso interventi integrati di sostegno, attivazione ed apprendimento;

    10. informazione e comunicazione sociale, rimozione di ostacoli all’accesso ed alla fruizione delle attività, volte a rendere effettivo il diritto all’istruzione, alla formazione ed al lavoro anche attraverso trasporti adeguati, qualificata edilizia scolastica e strumenti innovativi di formazione a distanza;

    b) il rafforzamento e la razionalizzazione dei sistemi e degli strumenti delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale e lavoro disciplinati al Titolo III della presente legge, attraverso azioni rivolte al loro sviluppo organizzativo e professionale, all’istituzione di modalità stabili ed accessibili di valorizzazione degli apprendimenti comunque maturati nel corso della vita, al rafforzamento della trasparenza delle qualificazioni e dei sistemi informativi di supporto. Ciò con particolare riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente ed ai poli formativi e tecnico-professionali.

  2. Al fine di garantire l’integrazione interna al sistema per l’apprendimento lungo l’arco della vita la Giunta regionale predispone un piano triennale di indirizzo, coordinato con le misure rivolte al diritto allo studio e con gli strumenti di programmazione dello sviluppo economico, delle politiche sociali e delle politiche per il lavoro. Il piano è disciplinato dall’art. 18 della presente legge ed è predisposto attraverso esercizio del dialogo sociale, in logica partenariale.

Art. 3

Destinatari degli interventi e modalità di accesso

  1. Le azioni del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sono rivolte ai cittadini dell’Unione Europea (UE), nonché agli stranieri ed agli apolidi muniti di regolare permesso di soggiorno. La Regione si impegna a garantire l’uguaglianza sostanziale delle opportunità di accesso e fruizione ai servizi, combattendo le discriminazioni legate a genere, etnia, nazionalità, religione, condizione personale, economica e sociale.
  2. La Regione definisce ed attua misure volte alla promozione dell’equità di accesso e di partecipazione, anche attraverso il ricorso a forme di sostegno individualizzato ed attività di mediazione interculturale.
  3. I destinatari delle azioni del sistema regionale integrato hanno diritto, nei limiti della normativa nazionale vigente, di:

    a)  esercitare i diritti in ordine alla tutela della dignità e della libertà del cittadino;

    b) usufruire delle agevolazioni concesse agli studenti delle istituzioni scolastiche relative ai mezzi di trasporto;

    c) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro.

  4. Sulla base delle caratteristiche delle singole azioni e delle tipologie di destinatari a cui le stesse sono rivolte, la Giunta regionale definisce, in sede di programmazione esecutiva, le specifiche modalità di accesso e fruizione, in esse inclusi l’eventuale ricorso alla distribuzione di titoli di servizio individuali, a copertura anche parziale dei costi delle attività.

Titolo II

POLITICHE PER L’APPRENDIMENTO ED IL SOSTEGNO ALLE TRANSIZIONI NELLA VITA ATTIVA

Art. 4

Transizioni nella scuola pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado

  1. Nel rispetto dell’autonomia scolastica ed in stretto coordinamento con le politiche di diritto allo studio e  di inclusione sociale attiva la Regione definisce misure a supporto delle transizioni nell’ambito dell’istruzione pre-primaria, primaria e secondaria di primo grado, rivolte a contrastare in modo anticipato l’abbandono scolastico ed a rafforzare le condizioni per il successo formativo.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed al dimensionamento scolastico, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 5

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

  1. La Regione programma l’offerta formativa rivolta, nell’ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): i) all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e ii) all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. L’offerta di IeFP è articolata in percorsi di durata triennale rivolti al conseguimento di una qualifica professionale ed in percorsi di durata quadriennale rivolti al conseguimento del diploma professionale, fra loro integrati. I percorsi sono rivolti all’acquisizione di competenze certificabili e sono articolati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. La Regione adotta azioni rivolte a favorire i passaggi fra il sistema dell’istruzione scolastica secondaria di secondo grado ed il sistema dell’istruzione e formazione professionale. Sono in particolare oggetto di intervento:

    a) la definizione, in logica partenariale, di specifiche modalità di riconoscimento degli apprendimenti maturati anche in percorsi inconclusi, ad applicazione di quanto disposto dall’art. 22;

    b) la formazione congiunta degli insegnanti e dei formatori;

    c) lo sviluppo dei sistemi informativi;

    d) la rimozione degli ostacoli alla partecipazione ed il supporto alle persone deboli,  anche mediante strumenti di sostegno individualizzato;

    e) il monitoraggio e la valutazione degli interventi.

  3. La Regione promuove l’attivazione di percorsi rivolti ai possessori di diploma professionale quadriennale finalizzati all’accesso all’esame di stato valido ai fini del passaggio all’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore o universitaria, mediante il pieno coinvolgimento delle reti territoriali di cui al successivo articolo 19.
  4. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 e nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) le qualificazioni ed i diplomi conseguibili;

    b) il dimensionamento dell’offerta;

    c) i livelli essenziali delle prestazioni, nel rispetto dei livelli essenziali definiti dallo Stato, e le modalità di monitoraggio e controllo;

    d) le modalità di valutazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale.

Art. 6

Prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo

  1. Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno dell’abbandono scolastico e formativo la Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 un insieme organico di misure relative a:

    a) l’orientamento nelle transizioni fra sistema scolastico e sistema di istruzione e formazione professionale, rivolte all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, del diritto-dovere di istruzione e formazione ed all’acquisizione di un titolo di istruzione;

    b) il supporto all’accesso ed alla partecipazione ai percorsi scolastici, di istruzione e formazione professionale, attraverso azioni nell’ambito del diritto allo studio;

    c) il supporto al recupero di deficit di apprendimento, anche attraverso azioni individualizzate compensative;

    d) il supporto al rientro in percorsi scolastici e di istruzione e formazione professionale, ai fini dell’acquisizione di un titolo di studio, di una qualifica o di un diploma professionale, anche attraverso gli istituti dell’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

  2. La strategia regionale in materia di prevenzione e contrasto dell’abbandono scolastico e formativo è definita sulla base dell’osservazione sistematica dei fenomeni in oggetto, secondo un approccio sistemico, partenariale e coerente con i principi e le Raccomandazioni europee applicabili.

Art. 7

Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni

  1. La Regione promuove interventi che concorrono alla formazione integrale della persona attraverso il rafforzamento delle competenze di base, lo sviluppo dei saperi nei diversi ambiti di esperienza, l’acquisizione dei saperi e dei linguaggi della modernità.
  2. Gli interventi accompagnano le transizioni all’età adulta e si sviluppano anche nel quadro dell’offerta formativa integrata, attraverso il progressivo raccordo tra organismi di orientamento e formazione, istituti scolastici, università, organizzazioni educative culturali, sociali e professionali, imprese, centri di ricerca. Gli interventi possono essere rivolti alle famiglie dei ragazzi a rischio di abbandono.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie e le modalità di intervento.

Art. 8

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

  1. La Regione, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni e con riferimento ai Poli formativi tecnico-professionali ed agli Istituti Tecnici Superiori di cui all’art. 20, programma l’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore, articolata: i) in corsi rivolti all’acquisizione di diploma di tecnico superiore presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ii) in percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), rivolti all’acquisizione di certificato di specializzazione tecnica superiore. I percorsi sono sviluppati per segmenti di natura capitalizzabile, in conformità all’architettura del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21.
  2. L’offerta di istruzione e formazione tecnica superiore è integrata e coordinata con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione con le imprese ed i centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.
  3. La Regione adotta azioni rivolte a promuovere la partecipazione all’offerta dell’istruzione e formazione tecnica superiore, anche con riferimento alle transizioni professionali in età adulta.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 nel rispetto dell’autonomia scolastica, delle leggi dello Stato e degli specifici Accordi Stato-Regioni:

    a) il dimensionamento dell’offerta, le certificazioni e i diplomi conseguibili previsti dall’ordinamento scolastico in tale ambito;     (1)

    b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che a livello territoriale si intendono garantire;      (1)

    [c) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio e controllo;]    (1)

    d) le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, ove necessario;

    e) le modalità di certificazione ed attestazione degli apprendimenti maturati e di spendita del loro valore al fine della prosecuzione degli studi, anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;    (2)

    f) le modalità rivolte a favorire l’accesso all’offerta, anche in termini di riconoscimento degli apprendimenti formali, non formali ed informali e rimozione degli ostacoli alla partecipazione;

    g) gli schemi di supporto all’occupazione ed alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, in esito all’acquisizione delle certificazioni e dei diplomi tecnici superiori.

Art. 9

Promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria

  1. La Regione favorisce la partecipazione all’istruzione superiore universitaria, inclusi i master ed i dottorati di ricerca, all’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) ed all’offerta degli istituti a fini speciali riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), anche con riferimento al contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria, anche attraverso misure a carattere individuale di diritto allo studio, con particolare riferimento all’accesso dei soggetti sottorappresentati, a basso reddito e degli adulti, occupati e non, interessati alla ripresa o alla prosecuzione degli studi; attenzione alla riduzione dei tassi di abbandono ed al miglioramento delle performance di completamento dei percorsi; supporto alla mobilità geografica, anche transnazionale, degli studenti, in integrazione con gli specifici programmi europei.
  3. Le azioni di promozione e supporto alla partecipazione all’istruzione terziaria sono integrate e coordinate con la politica regionale in materia di ricerca ed innovazione, con le azioni rivolte al rafforzamento dell’attrattiva della Regione Basilicata nei confronti di studenti e ricercatori italiani ed esteri, con gli schemi di intervento finalizzati all’integrazione fra università, imprese e centri di ricerca, con la creazione di nuova impresa.

Art. 10

Servizi di politica attiva rivolti all’accesso all’occupazione, alla creazione di impresa ed alla mobilità professionale

  1. La Regione programma gli interventi di politica attiva del lavoro rivolti a favorire l’accesso all’occupazione  per le persone in cerca di lavoro, inattive o interessate da esigenze di mobilità professionale, nel rispetto dei princìpi di pari opportunità, valorizzazione delle caratteristiche individuali e sviluppo dell’autonomia e delle capacità di azione dei destinatari.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le caratteristiche degli interventi di politica attiva a contenuto formativo e non formativo, le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate, i correlativi obblighi di partecipazione, gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà, i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione; gli eventuali incentivi all’assunzione nel quadro delle politiche attive del lavoro, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego. Possono essere, in particolare, oggetto di programmazione:

    a) interventi rivolti a favorire il primo ingresso nel mercato del lavoro, anche sotto forma di percorsi rivolti all’acquisizione di apprendimenti significativi, riconoscibili come crediti formativi e/o competenze certificate;

    b) interventi rivolti a destinatari a maggior profilo di rischio – fra cui quelli caratterizzati da basse qualificazioni, appartenenza a gruppi sottorappresentati, condizioni di precarietà, discriminazione, povertà e bisogni di inclusione sociale – rivolti ad accrescere le opportunità di riconoscimento del valore degli apprendimenti comunque maturati, formulazione di piani individualizzati di sviluppo, accesso al mercato del lavoro;

    c) interventi specifici rivolti a destinatari in condizione di non lavoro e di non partecipazione ad attività di istruzione e formazione, finalizzati alla ripresa di un ruolo attivo, attraverso la partecipazione a percorsi di apprendimento, anche in alternanza, con priorità per le fasce giovanili di popolazione;

    d) interventi di supporto alla mobilità professionale ed alla ricollocazione nel mercato del lavoro, a seguito di crisi aziendale e nell’ambito degli strumenti di cui alla Assicurazione Sociale per l’Impiego (AspI);

    e) interventi a supporto a progetti di mobilità professionale volontaria;

    f) interventi a supporto della mobilità professionale transnazionale, incluso il supporto alla trasparenza delle qualificazioni acquisite a fini di loro più agevole riconoscimento;

    g) interventi a supporto della creazione di impresa e di opportunità di lavoro autonomo.

Art. 11

Tirocini finalizzati all’orientamento ed all’inserimento lavorativo

  1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l’obbligo di istruzione. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione in contesto lavorativo svolta presso datori di lavoro pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro. Rientra in tale fattispecie qualsiasi altra misura, comunque denominata, avente medesimo oggetto.
  2. I tirocini si distinguono in:

    a) curriculari, cioè esperienze previste all’interno di percorsi formali di istruzione o formazione;

    b) extracurriculari, cioè esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all’orientamento delle scelte occupazionali ed all’inserimento/reinserimento lavorativo, anche specificamente a favore dei disabili.

  3. La Giunta Regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e di contrastarne l’uso distorto, definisce con proprio atto i criteri e le modalità per l’attuazione dei tirocini, stabilendo in particolare:

    a) la loro durata, in relazione anche alle specificità del tirocinante;

    b) le modalità di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite;

    c) i requisiti che i soggetti, pubblici o privati, promotori e attuatori dei tirocini devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;

    d) i soggetti pubblici o privati promotori e attuatori dei tirocini;

    e) il sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politica attiva del lavoro.

  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le modalità di programmazione dell’offerta di tirocini, in modo integrato con le altre componenti del sistema delle politiche per l’apprendimento, anche favorendo il rientro nei percorsi di istruzione per l’acquisizione di un titolo di studio superiore.

Art. 12

Formazione continua

  1. La Regione, previo confronto con le parti sociali,  sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate con qualsiasi forma di rapporto contrattuale, dei lavoratori autonomi e degli imprenditori, programmando interventi volti all’adattamento ed allo sviluppo delle competenze professionali. Gli interventi di formazione continua rispondono a necessità espresse dalle imprese per l’adeguamento della proprie professionalità o a bisogni personali di crescita professionale espressi da lavoratori, anche in forma singola, indipendentemente dalle strutture produttive di appartenenza, nonché dai lavoratori autonomi, dai liberi professionisti singoli e associati e dagli imprenditori. Gli interventi di formazione continua di cui all’istituto dell’apprendistato sono oggetto di specifica normazione.
  2. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18:

    a) le caratteristiche degli interventi di formazione continua funzionali alla realizzazione delle politiche regionali di sviluppo economico, con attenzione: i) alle specificità settoriali e dei sistemi produttivi locali, ii) alle forme di organizzazione a rete delle imprese e degli altri agenti produttivi, iii) alle sinergie con l’intervento dei fondi strutturali a sostegno degli investimenti tecnologici, di sviluppo organizzativo e dei mercati; iv) alla anticipazione dei cambiamenti in contesti potenzialmente interessati da dinamiche di crisi;

    b) le modalità di risposta ai bisogni espressi dai potenziali destinatari, ispirate ai princìpi della semplificazione amministrativa, della tempestività di risposta ed attuazione, della priorità di accesso alle risorse sulla base del valore aggiunto complessivamente apportato al contesto regionale.

  3. Gli interventi si sviluppano sulla base di progetti aziendali o interaziendali, nonché attraverso la partecipazione alle attività formative su richiesta individuale degli interessati, con riferimento primario al catalogo regionale dell’offerta di cui all’art. 25.
  4. Al fine di accrescere la rispondenza e l’efficacia degli interventi, la Regione sostiene, altresì, l’azione delle parti sociali comparativamente più rappresentative, nonché dei pertinenti organismi che rappresentano la società civile, al fine di favorire l’inclusione sociale, la parità di genere e la non discriminazione, per l’informazione e la sensibilizzazione dei lavoratori e degli imprenditori, per la conoscenza dei fenomeni e l’analisi dei bisogni formativi, in modo integrato con le modalità di manutenzione del sistema regionale degli standard di cui all’art. 21. La Regione assume, inoltre, le opportune iniziative al fine di raccordare la programmazione regionale con quella dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui alla normativa vigente.
  5. Gli interventi di formazione continua, finanziati con risorse pubbliche, sono realizzati in conformità alle norme comunitarie sui regimi di aiuto.

Art. 13

Formazione permanente

  1. Al fine di assicurare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la Regione programma l’offerta di formazione permanente e ricorrente rivolta a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
  2. Gli interventi di formazione permanente sono caratterizzati da percorsi di breve durata, finalizzati all’acquisizione di conoscenze e competenze legate prevalentemente allo sviluppo dei saperi della modernità e per un adattamento consapevole ai mutamenti che intervengono nei diversi ambiti di vita sociale e lavorativa.
  3. Al fine di rendere effettivo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della vita la Giunta sviluppa, nel quadro della programmazione formativa integrata, azioni rivolte al progressivo raccordo con le iniziative educative presenti sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze formative dei piccoli Comuni.

Art. 14

Politiche dell’apprendimento rivolte a favorire l’invecchiamento attivo

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire la trasmissione dell’esperienza professionale nel passaggio dal lavoro allo stato di quiescenza, come componente della più generale azione a favore dell’invecchiamento attivo ed in buona salute.
  2. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, le tipologie di intervento anche a carattere sperimentale, i loro contenuti, le caratteristiche dei soggetti accreditati all’erogazione, gli schemi di integrazione con l’esercizio dell’apprendistato e con i servizi di politica attiva del lavoro, le modalità di monitoraggio e valutazione.
  3. Nei piccoli Comuni potranno essere utilizzate le istituzioni scolastiche presenti al fine di consentire l’acquisizione di competenze culturali specifiche per la cittadinanza attiva, utili a favorire il contrasto dell’analfabetismo di ritorno, l’uso dei nuovi strumenti conoscitivi di comunicazione ed il corretto rapporto generazionale.

Art. 15

Azioni rivolte all’inclusione sociale attiva attraverso l’apprendimento

  1. La Regione programma, in logica partenariale ed in modo integrato con le politiche del lavoro e le politiche sociali, interventi rivolti a favorire l’inclusione sociale attiva attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti diversamente abili, in condizione di svantaggio, emarginazione o a rischio di vulnerabilità mediante:

    a) sostegno all’integrazione nelle attività di apprendimento;

    b) orientamento, formazione, azioni di inserimento in contesti produttivi rivolti a distinti gruppi di destinatari;

    c) azioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione al mercato del lavoro;

    d) azioni finalizzate alla acquisizione ed al rafforzamento dei saperi alla base dell’esercizio della cittadinanza attiva, al contrasto della violenza, allo sfruttamento ed al rischio di discriminazione, anche con riferimento ai oggetti presi in carico dai servizi sociali.

  2. La Regione promuove lo sviluppo delle reti partenariali, istituzionali e sociali, della responsabilità sociale di impresa, dell’impresa cooperativa e dell’economia sociale per contrastare i fenomeni di marginalità sociale e sostenere l’accesso alle opportunità di apprendimento e lavoro.
  3. La Giunta regionale definisce, con riferimento al Piano di cui all’art.18:

    a) le caratteristiche degli interventi;

    b) le condizioni di accesso ed erogazione, anche attraverso modalità individualizzate;

    c) gli schemi di integrazione con le politiche di natura passiva, rivolte al mantenimento delle condizioni di inclusione sociale ed al contrasto della povertà;

    d) i livelli essenziali delle prestazioni e le modalità di monitoraggio, controllo, valutazione;

    e) gli eventuali incentivi all’assunzione, nel quadro delle politiche attive del lavoro;

    f) le caratteristiche dei soggetti impegnati nell’erogazione, incluse le relazioni con i servizi per l’impiego.

Art. 16

Servizi di orientamento alle transizioni

  1. Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.Al fine di supportare i singoli individui nelle transizioni fondamentali nella vita attiva di cui all’art. 1 comma 3, la Regione sviluppa l’offerta integrata dei servizi di orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative. Le attività orientative sono finalizzate a sostenere la definizione dei percorsi personali attraverso la corretta informazione sulle opportunità, lo sviluppo delle capacità individuali di ricerca, analisi, autovalutazione, progetto e presa delle decisioni.
  2. La Regione promuove il rafforzamento del sistema regionale di orientamento sostenendo la ricerca e l’innovazione delle pratiche orientative, lo sviluppo dell’orientamento a distanza, la sperimentazione e la formazione degli operatori e degli insegnanti, ai sensi della normativa ministeriale vigente in materia di orientamento scolastico.
  3. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18, la programmazione dell’offerta dei servizi, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio, controllo e valutazione, le modalità di integrazione con i servizi di validazione degli apprendimenti di cui all’art. 17.

Art. 17

Servizi di validazione degli apprendimenti e libretto formativo del cittadino

  1. Al fine di valorizzare l’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dagli individui nel corso della propria vita, la Regione sviluppa l’offerta di servizi finalizzati alla loro validazione in termini di:

    a) crediti formativi riconosciuti, rivolti a rafforzare le opportunità di accesso ad ulteriori opportunità educative, di istruzione e formazione;

    b) qualificazioni spendibili sul mercato del lavoro e verso i sistemi di istruzione e formazione, in esse incluse le certificazioni di competenza.

  2. La validazione degli apprendimenti è svolta, nel rispetto ed in applicazione di quanto stabilito dalle leggi dello Stato e dagli specifici Accordi Stato-Regioni, sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli ed ai sistemi di referenziazione dell’Unione europea, in modo da assicurare, anche a garanzia dell’equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull’intero territorio nazionale. La validazione costituisce componente essenziale delle politiche in materia di orientamento, istruzione e formazione professionale, lavoro. I procedimenti di validazione sono integrati con la gestione del libretto formativo del cittadino.
  3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le caratteristiche del libretto formativo del cittadino e le modalità di  rilascio ed aggiornamento anche con riferimento al sistema di valutazione scolastico.
  4. La Giunta definisce, con riferimento al Piano di cui all’art. 18 ed alle caratteristiche del sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti di cui all’art. 22, la programmazione dell’offerta dei servizi, le modalità di accesso, i livelli essenziali delle prestazioni, le modalità di monitoraggio e controllo e valutazione. La programmazione risponde ai principi di interesse pubblico, efficacia, significatività degli impatti e sostenibilità dei servizi offerti.

Titolo III

SISTEMI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 18

Programmazione integrata

  1. Le politiche regionali in materia di apprendimento a sostegno delle transizioni nella vita attiva sono oggetto di specifico piano triennale, che costituisce indirizzo per la definizione e l’attuazione dei singoli interventi.
  2. Il piano definisce:

    a) la cornice di coordinamento e integrazione fra le politiche educative, di istruzione, formazione e lavoro e le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata, rivolta alla qualificazione degli obiettivi, all’uso efficiente delle risorse ed alla maggiore efficacia degli impatti;

    b) le linee guida relative ai contenuti ed alle modalità attuative dei servizi di cui al Titolo II della presente legge, così come disposto dai relativi articoli.

  3. Il piano è definito in attuazione dei seguenti principi:

    a) convergenza delle politiche di istruzione, formazione e lavoro a sostegno, anche anticipato, delle strategie di sviluppo economico della Regione, rivolta ad una coerente qualificazione ed innovazione del capitale umano;

    b) indirizzo e coordinamento delle politiche di istruzione, formazione e lavoro con le politiche sociali, rivolti all’adeguamento ed allo sviluppo delle capacità di esercizio della cittadinanza attiva, l’inclusione, la lotta alle diverse forme di discriminazione ed alla povertà;

    c) integrazione fra politiche educative, formative e del lavoro, al fine di garantire la continuità delle transizioni lungo il corso della vita, nel rispetto delle caratteristiche e dei bisogni dei destinatari;

    d) articolazione della programmazione con riferimento alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai poli formativi e tecnico-professionali ed all’offerta ITS di cui agli artt. 19 e 20 della presente legge e nel rispetto delle relative linee guida regionali;

    e) presa in conto degli esiti della valutazione ex-post delle azioni programmate e della valutazione ex-ante relativa al triennio di vigenza.

  4. Sono contenuti del piano:

    a) le caratteristiche quantitative dell’offerta dei servizi, sulla base delle priorità di intervento e delle risorse disponibili, anche con riferimento all’esecuzione dei programmi operativi dei fondi strutturali;

    b) la definizione degli indirizzi relativi ai contenuti ed agli standard qualitativi di cui al Titolo II della presente legge, anche per gli aspetti di individualizzazione;          (3)

    c) le misure per lo sviluppo delle risorse comuni, con particolare riferimento al Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, al Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti, alle reti territoriali per l’apprendimento permanente, ai Poli tecnico-professionali ed all’offerta ITS;

    d) la definizione di modalità gestionali rivolte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all’integrazione fra politiche.

  5. Il Piano contribuisce all’attuazione della strategia di specializzazione intelligente regionale ed alla definizione e realizzazione delle misure rivolte all’innovazione sociale.
  6. Il Piano ha valenza triennale ed è aggiornato in itinere sulla base dell’evoluzione del contesto e della valutazione degli impatti. Responsabile della predisposizione del piano è il Dipartimento competente in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro. Partecipano alla definizione del piano, secondo una modalità di programmazione basata sull’esercizio della governance multilivello:

    a) il Dipartimento regionale della Programmazione ed i Dipartimenti regionali competenti per materia;

    b) le istituzioni territoriali dotate di competenze nelle materie oggetto di programmazione;

    c) le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;

    d) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione.

    Il piano, adottato con atto di Giunta, viene trasmesso alle Commissioni consiliari competenti per l’acquisizione del parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione. Trascorso tale termine, il parere si intende positivamente espresso. Esso è successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Art. 19

Reti territoriali per l’apprendimento permanente

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce l’articolazione e le norme di funzionamento delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, comprendenti l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare e le politiche di inclusione sociale, l’invecchiamento attivo, l’esercizio della cittadinanza attiva. Le reti costituiscono riferimento per la programmazione esecutiva dell’offerta di servizi relativi alle transizioni di cui all’art. 1 comma 3 della presente legge.
  2. Le reti territoriali comprendono l’insieme dei servizi pubblici e privati di istruzione, formazione, lavoro attivi sul territorio, inclusi i poli formativi e tecnico-professionali e le fondazioni ITS. Le reti territoriali agiscono in modo integrato con l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26.
  3. Concorrono alle reti territoriali, costituendone risorsa strategica, nel rispetto delle relative autonomie:

    a) le Università, attraverso l’inclusione dell’apprendimento permanente nelle proprie strategie istituzionali, l’offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata;

    b) i Centri Territoriali Permanenti (CTP), le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale e, dalla loro costituzione, i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA);

    c) i poli tecnico professionali che come modalità organizzativa favoriscono l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro;

    d) i servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

    e) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

    f) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell’erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio che comprendono la formazione, l’apprendimento e la valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita dalle persone;

    g) le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca;

    h) gli organismi che perseguono scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale, del privato sociale, degli enti pubblici e privati di natura ecclesiale.

  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione delle reti territoriali.

Art. 20

Poli formativi e tecnico-professionali e Istituti Tecnici Superiori

  1. Ai fini dell’attuazione dell’offerta di apprendimento caratterizzata da organica integrazione fra istituzioni scolastiche, organismi formativi ed imprese la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali ed i compiti ad essi attribuiti nel rispetto della normativa nazionale.
  2. I poli formativi e tecnico-professionali, parte delle reti territoriali di cui all’art. 19, si configurano come strutture stabili costituite da istituzioni scolastiche, organismi di formazione accreditati ed imprese, potendo inoltre esserne parte le università ed i centri di ricerca.
  3. Nel rispetto della normativa nazionale, la Regione definisce, nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, le modalità di costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, con riferimento agli ambiti settoriali ed alle aree tecnologiche rilevanti ai fini dello sviluppo economico e professionale della Basilicata.
  4. La Giunta regionale definisce nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione dei poli formativi e tecnico-professionali, nonché degli Istituti Tecnici Superiori.

Art. 21

Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione

  1. Il Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione è l’insieme organico dei riferimenti alla base della garanzia di qualità e rispondenza dell’offerta di servizi nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva.
  2. Il sistema è articolato in repertori, costituenti il riferimento regionale per il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Gli standard in essi contenuti costituiscono livello essenziale delle prestazioni dei servizi a cui sono riferibili.
  3. La definizione degli standard mediante concertazione con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
  4. La Giunta regionale, nell’ambito del Piano di cui all’art. 18, cura il mantenimento e l’aggiornamento dei repertori, agendo in modo integrato con le politiche relative allo sviluppo economico e sociale della Basilicata.

Art. 22

Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti

  1. La Regione Basilicata è l’ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione, di certificazione delle competenze, con riferimento al sistema dell’istruzione e della formazione professionale, alle politiche attive del lavoro ed alle attività e professioni regolamentate su cui ha competenza diretta ai sensi delle vigenti leggi.
  2. Ai fini della valorizzazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai cittadini nel corso della propria vita la Giunta regionale definisce il dispositivo regionale di riconoscimento dei crediti formativi e di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze, denominato DRIVE – Dispositivo Regionale Integrato per la Valorizzazione delle Esperienze.
  3. Il dispositivo è costituito da:

    a) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi al riconoscimento dei crediti formativi spendibili nel sistema regionale della formazione professionale;

    b) le norme di procedimento ed i livelli essenziali delle prestazioni relativi all‘individuazione, validazione e certificazione delle competenze, anche a fini di acquisizione di qualifica e di specializzazione professionale, nell’ambito del sistema nazionale di certificazione;

    c) i princìpi, le norme e gli strumenti comuni di procedimento.

  4. Nel rispetto degli standard applicabili ed in attuazione dei princìpi della semplificazione amministrativa, il dispositivo è rivolto all’integrazione informativa dei procedimenti, anche ai fini del rilascio e dell’aggiornamento del libretto formativo del cittadino, ed allo sviluppo delle competenze tecniche ad essi comuni.
  5. Il dispositivo è integrato con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21, costituenti complessivamente risorse di procedimento.
  6. La Regione Basilicata identifica l’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui al successivo art. 26 quale ente titolato ad erogare i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.
  7. In qualità di ente titolare, la Regione Basilicata provvede, con atti di Giunta, alla definizione dei requisiti professionali minimi obbligatori ai fini dell’erogazione dei servizi di riconoscimento dei crediti formativi, di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze di cui al presente dispositivo.

Art. 23

Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori

  1. Gli interventi attuativi delle politiche per l’apprendimento ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva di cui al Titolo II della presente legge, ove finanziati con risorse pubbliche, inseriti nell’ambito di strumenti pubblici di offerta o in ogni caso rivolti al rilascio di titoli ed attestazioni riconosciute dalla Regione sono realizzati esclusivamente da soggetti in possesso di specifici requisiti autorizzativi o di accreditamento.
  2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative ed i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, definisce, sulla base delle diverse tipologie di servizi erogati, i requisiti e le modalità autorizzative e di accreditamento, nel rispetto dei livelli minimi essenziali definiti a livello nazionale.

Art. 24

Sistema regionale di orientamento

  1. Nell’ambito della programmazione del sistema regionale integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita ed in coerenza con il dimensionamento scolastico, la Regione definisce le modalità di organizzazione del sistema di orientamento di propria competenza istituzionale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 16 della presente legge.
  2. La Giunta regionale, definisce, nell’ambito delle azioni di rafforzamento, razionalizzazione, innovazione e sviluppo di cui all’art. 27 della presente legge, le misure di accompagnamento e supporto alla costituzione del sistema regionale di orientamento.

Art. 25

Sistema regionale dell’offerta formativa

  1. L’offerta formativa è programmata secondo modalità pubbliche trasparenti, rivolte a garantire il rispetto dei principi di contendibilità, efficienza e qualità nei confronti dei soggetti proponenti, dei beneficiari e dei destinatari finali.
  2. Al fine della maggior riconoscibilità e spendibilità delle qualificazioni, l’articolazione ed i contenuti dell’offerta formativa devono essere conformi, nel rispetto della normativa applicabile, a quanto disposto dal sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui all’art. 21.
  3. Ai fini della migliore individualizzazione dell’accesso, l’offerta formativa a contenuto ricorrente, nonché riferita alle attività riconosciute ma non finanziate, è programmata attraverso lo strumento del catalogo unico regionale.

Art. 26

Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva

  1. Al fine della promozione e del supporto all’esercizio dei diritti dell’apprendimento la Regione predispone specifica proposta di legge volta ad istituire una Agenzia regionale in materia di lavoro e transizioni nella vita attiva, con finalità di servizio di interesse pubblico privo di rilevanza economica, definendone, nei limiti della normativa vigente e nel quadro del complessivo riassetto delle funzioni in materia di politiche del lavoro e servizi integrati per l’impiego di cui alla  legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, integrata con legge regionale 2 febbraio 2000, n. 8, ed in materia di formazione ed orientamento professionale di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, le attribuzioni, l’ordinamento, la dotazione organica e le modalità di passaggio del personale necessario dai ruoli delle province di Potenza e di Matera.
  2. L’Agenzia svolge funzioni in materia di politiche di orientamento, della formazione, dell’istruzione e del lavoro, nei limiti stabiliti dalla Regione all’atto dell’istituzione, con il compito di eseguire, nel quadro delle politiche di cui al precedente Titolo II e dei sistemi di cui agli articoli 21, 22 e 24 della presente legge, le operazioni ed i programmi assegnati dalla Regione Basilicata.
  3. L‘Agenzia opera in modo integrato nell’ambito delle reti territoriali per l’apprendimento di cui all’art. 19, anche attraverso lo sviluppo di forme partenariali pubblico-private.

Art. 27

Azioni di rafforzamento, razionalizzazione, sviluppo ed innovazione

  1. Nell’ambito del Piano triennale di cui all’art. 18 la Giunta regionale definisce gli indirizzi e le azioni di rafforzamento, innovazione e sviluppo del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, con riferimento a:

    a) lo sviluppo delle risorse dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva di cui all’art. 26, ivi incluso il rafforzamento professionale del personale dei Centri per l’Impiego di cui all’art. 13 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 e delle Agenzie di cui all’art. 16 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) l’adeguatezza delle risorse strumentali e didattiche, con particolare attenzione al ricorso alle tecnologie digitali;

    c) lo sviluppo professionale degli operatori dei soggetti pubblici e privati;

    d) l’articolazione ed il funzionamento delle reti territoriali e dei poli tecnico-professionali;

    e) la sperimentazione di modalità innovative di intervento;

    f) la partecipazione a programmi nazionali, europei ed internazionali;

    g) gli scambi e l’integrazione transregionale e transnazionale.

  2. Le azioni rivolte all’innovazione sociale nell’ambito del sistema integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva possono essere realizzate anche attraverso il ricorso allo strumento del partenariato pubblico-privato (PPP).

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Norme transitorie

  1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede all’adozione del Piano di implementazione della legge regionale SIAP-Sistema Integrato per l’Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva, indicando in esso le azioni, le risorse ed i tempi di attuazione.
  2. Nelle more del riassetto delle competenze istituzionali, la Giunta regionale previa intesa con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.) comparativamente più rappresentative provvede con proprio atto a garantire la continuità programmatoria e realizzativa:

    a) delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di formazione ed orientamento professionale conferiti dalla Regione alle Province ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012;

    b) delle funzioni e dei compiti attribuiti alle Province ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29.

Art. 29

Norme finali

  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli di cui ai Titoli I, II, IV, V e VI della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16.
  2. Gli articoli della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 di cui al Titolo III – Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.

Art. 30

Pubblicazione ed entrata in vigore

  1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
  2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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NOTE

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(1) le attuali lettere a) e b) sostituiscono le originali lettere a), b) e c), per effetto dell’art.2, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5;
(2) lettera modificata dall’art. 2, comma 2, L.R., 4 marzo 2016, n. 5;
(3) lettera modificata dall’art. 2, comma 3, L.R., 4 marzo 2016, n. 5.