TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78
Testo del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 32/L alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 140 del 19 giugno 2015 ), coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015 , n. 125 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita’ dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche’ norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. ». (15A06371) (GU Serie Generale n.188 del 14-8-2015 – Suppl. Ordinario n. 49)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di
Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e
ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno
1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di
stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa
sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19
febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella
tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti
obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato
nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo
crediti di dubbia esigibilita'.
2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese
relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i
seguenti spazi finanziari:
a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e
risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio
diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10
milioni di euro;
b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici
scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti
contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;
c) spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi
finanziari per 30 milioni di euro;
d) spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi
connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di
esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.
3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine
perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il
termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016,
2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle
fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai
commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi
finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi
transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle
bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo
pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera
b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le
spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono
prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui
alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo
precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare
complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le
fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte
in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri
interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari
a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti
superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle
fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura
proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta
complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in
ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con
le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13
dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle
spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici,
di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli
interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e
pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla
Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a
ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in
sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono
assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere
e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi
di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30
giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta
complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi
finanziari.
5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari
di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli
effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti
capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione
degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo'
essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente
dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo
in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183.
6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 6-bis e' inserito il seguente: «6-ter. Per l'anno 2015 la
comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui
al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle
istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il quindicesimo
giorno precedente la predetta scadenza, relative alle sole
rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o
trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal
comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita
ai propri comuni associati. Per assicurare l'invarianza finanziaria
di cui al comma 6-bis, l'accordo assume come riferimento gli
obiettivi dei comuni interessati di cui al punto 2.1.3 della nota
metodologica condivisa nell'Intesa sancita dalla Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 19 febbraio 2015,
resi noti agli enti dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani.».
7. Nel 2015, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i
vincoli del patto di stabilita' interno, la sanzione prevista
dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011,
n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle province e
alle citta' metropolitane la predetta sanzione si applica in misura
pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed
il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in
misura non superiore al 2 per cento delle entrate correnti registrate
nell'ultimo consuntivo disponibile. Alle province e alle citta'
metropolitane e' altresi' consentito, a condizione che venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai
contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo
determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre
2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilita' interno per l'anno 2014.
8. Il primo periodo del comma 145 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015,
per un importo complessivo pari ai proventi derivanti dall'attuazione
del comma 144, nel limite massimo di 700 milioni di euro, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono individuati per ciascun ente beneficiario
gli importi relativi:
a) all'esclusione, dai saldi di cui al comma 463, delle spese
relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali
dell'Unione europea sostenute dalle regioni;
b) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede
delle citta' metropolitane, delle spese per opere prioritarie del
programma delle infrastrutture strategiche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, allegato al Documento di economia e
finanza 2015, sostenute a valere sulla quota di cofinanziamento a
carico dei predetti enti locali;
c) all'esclusione, dal patto di stabilita' interno dei comuni sede
delle citta' metropolitane, delle spese per le opere e gli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella
Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020", a
valere sulla quota di cofinanziamento a carico dei predetti enti
locali.
Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il
termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalita' definite
dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui
necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente.».
9. All'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
«3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del
patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o negli esercizi
precedenti non trovano applicazione, e qualora gia' applicate ne
vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali
la dichiarazione di dissesto finanziario sia intervenuta
nell'esercizio finanziario 2012 e la violazione del patto di
stabilita' interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013».
10. Per l'anno 2015, l'ammontare della riduzione della spesa
corrente che ciascuna provincia e citta' metropolitana deve
conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1,
comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' stabilito secondo
gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e' inserito il seguente:
«122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla
tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo,
Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di
ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi
finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli
stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro,
1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni
di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e'
proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente
ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la
riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti
locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera
prioritariamente con riferimento ai comuni.».
Art. 1 bis
Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015
1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al
risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno
2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei
pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014,
tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del
presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di
pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di
competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per
contributi in conto capitale.
Art. 1 ter
Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle
province e delle citta' metropolitane
1. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta'
metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola
annualita' 2015.
2. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta'
metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri
finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla
previsione iniziale, l'avanzo destinato.
3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti
di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il
termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di
esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le
province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del
citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al
bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.
Art. 1 quater
Spese per investimenti delle regioni
1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti
la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti
imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario,
nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria
di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica
dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione
agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e'
costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli
esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale
vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo
pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.
Art. 1 quinquies
Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza
1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di
interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione a
titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra
enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale.
Art. 2
Disposizioni finalizzate alla sostenibilita' dell'avvio a regime
dell'armonizzazione contabile
1. Gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono
effettuare il riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale
data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione
risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al
bilancio di previsione. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive
modificazioni, la procedura prevista dal comma 2, primo periodo,
dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
eventualmente gia' avviata, cessa di avere efficacia nei confronti
degli enti locali che deliberano il riaccertamento straordinario dei
residui al 1° gennaio 2015 entro il 15 giugno 2015.
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7, primo periodo, le parole: «escluse quelle che
hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014,» sono soppresse;
b) dopo il comma 17, e' aggiunto il seguente:
«17-bis. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione
hanno la facolta' di procedere ad un nuovo riaccertamento
straordinario al 1° gennaio 2015 di cui al comma 7, lettera a),
limitatamente alla cancellazione dei residui attivi e passivi che non
corrispondono ad obbligazioni perfezionate, compilando il prospetto
di cui all'allegato n. 5/2 riguardante la determinazione del
risultato di amministrazione all'1 gennaio 2015. Con il decreto di
cui al comma 16 e' disciplinata la modalita' di ripiano
dell'eventuale maggiore disavanzo in non piu' di 30 esercizi in quote
costanti, compreso l'accantonamento al fondo crediti di dubbia
esigibilita'.».
3. Nell'esercizio 2015, gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione possono utilizzare i proventi derivanti dalle
alienazioni patrimoniali per la copertura del fondo crediti di dubbia
esigibilita' di parte corrente, per un importo non superiore alla
differenza tra l'accantonamento stanziato in bilancio per il fondo e
quello che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla
sperimentazione.
4. All'articolo 200, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) da altre fonti di finanziamento individuate nei principi
contabili allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.»
5. Gli enti sperimentatori ai sensi dell'articolo 78 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che nel corso del 2013 o del 2014
hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la
quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei
residui effettuata ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo
articolo 243-bis, secondo le modalita' previste dall'articolo 3,
comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine,
hanno facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto
legislativo n. 267 del 2000 eventualmente gia' presentato e
ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della
Corte dei conti.
5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di
riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora
presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del
medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione 2015.
6. Gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidita' a valere
sul fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, utilizzano la quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilita' nel
risultato di amministrazione.
Art. 3
Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti
il riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2015
1. A decorrere dall'anno 2016 il Ministero dell'interno, entro il
31 marzo di ciascun anno, dispone il pagamento, in favore dei comuni
appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia
e alla regione Sardegna, di un importo pari all'otto per cento delle
risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati
pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del
16 settembre 2014, con imputazione sul capitolo di spesa 1365 del
bilancio dello Stato e da contabilizzare nei bilanci comunali a
titolo di riscossione di imposta municipale propria.
2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 1º giugno di ciascun anno
il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate
l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura
pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a
trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta
municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento
unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono
versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
entro il 15 luglio di ciascun anno, ai fini della riassegnazione per
il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.
3. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «delle capacita' fiscali nonche'
dei» sono sostituite dalle seguenti «della differenza tra le
capacita' fiscali e i»
b) in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2015,
l'ammontare complessivo della capacita' fiscale dei comuni delle
regioni a statuto ordinario e' determinata in misura pari
all'ammontare complessivo delle risorse nette spettanti ai predetti
comuni a titolo di imposta municipale propria e di tributo per i
servizi indivisibili, ad aliquota standard, nonche' a titolo di Fondo
di solidarieta' comunale netto per l'anno 2015, ed e' pari al 45,8
per cento dell'ammontare complessivo della capacita' fiscale.»
4. All'articolo 1, comma 435, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e' aggiunto il seguente periodo:
«La misura della riduzione nei confronti dei singoli comuni delle
regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna e'
determinata in misura proporzionale alle risorse complessive,
individuate dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
a) gettito relativo all'anno 2014 dell'imposta municipale
propria di competenza comunale ad aliquota base comunicato dal
Ministero dell'economia e delle finanze, al netto della quota di
alimentazione del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2014;
b) gettito relativo all'anno 2014 del tributo per i servizi
indivisibili ad aliquota base comunicato dal Ministero dell'economia
e delle finanze;
c) importo relativo al Fondo di solidarieta' comunale per
l'anno 2014, come risultante dagli elenchi B e C allegati al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 1º dicembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2015, n. 21, al netto
della riduzione di risorse applicata per l'anno 2014 in base
all'articolo 47, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto
dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1º dicembre 2014 «Fondo di solidarieta' comunale.
Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di
cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni
al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma
380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare
riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti
e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una
riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del
presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque
coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto
dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al
periodo precedente e' disposto con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10
settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali.
Art. 4
Disposizioni in materia di personale
1. In caso di mancato rispetto per l'anno 2014 dell'indicatore dei
tempi medi nei pagamenti, del patto di stabilita' interno e dei
termini per l'invio della relativa certificazione, al solo fine di
consentire la ricollocazione del personale delle province, in
attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, e successive modificazioni, e delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 41, comma 2, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, di cui all'articolo 1, comma 462,
lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, e di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
2. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore
del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o
altri istituti comunque denominati presso altra pubblica
amministrazione, e' trasferito, previo consenso dell'interessato,
presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci
sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti
garantita la sostenibilita' finanziaria a regime della relativa
spesa.
2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' fatta salva
la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni
assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli
di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni
professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni
fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi
educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo,
in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata
assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo,
di figure professionali in grado di assolvere alle predette
funzioni.».
3. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, dopo le parole «nel rispetto della programmazione del fabbisogno
e di quella finanziaria e contabile» sono aggiunte le seguenti «; e'
altresi' consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle
quote percentuali delle facolta' assunzionali riferite al triennio
precedente».
4. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i
pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di
liquidita' o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma
2, nonche' Dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.»
4-bis. All'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune
e provincia e tra province.».
4-ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 89 dell'articolo 1
della legge 7 aprile 2014, n. 56, ove le regioni prevedano, con
propria legge, ambiti territoriali comprensivi di due o piu' enti di
area vasta per l'esercizio ottimale in forma associata tra loro di
funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono,
tramite accordi e d'intesa con la regione, definire le modalita' di
detto esercizio anche tramite organi comuni.
Art. 4 bis
Disposizioni per la funzionalita' operativa delle Agenzie fiscali
1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico
dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le
procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite
e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un
corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il
31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le
relative modalita' selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al
primo periodo sono avviati con priorita' rispetto alle procedure di
mobilita', compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma
2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto
della peculiare professionalita' alla cui verifica sono finalizzati i
concorsi stessi. Al personale dipendente dalle Agenzie fiscali e'
riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti
messi a concorso. E' autorizzata l'assunzione dei vincitori nei
limiti delle facolta' assunzionali delle Agenzie fiscali.
2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la
continuita' dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie
fiscali, per esigenze di funzionalita' operativa, possono delegare,
previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a
funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di
almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del
comma 1 e di quelle gia' bandite e non annullate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione
interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le
attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della
specificita' della preparazione, dell'esperienza professionale e
delle capacita' richieste a seconda delle diverse tipologie di
compiti, nonche' della complessita' gestionale e della rilevanza
funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata
non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle
responsabilita' gestionali connesse all'esercizio delle deleghe
affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono
attribuite, temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare
l'eccezionalita' della situazione in essere, nuove posizioni
organizzative ai sensi dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza
alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie fiscali e
all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della
performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino
all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti
dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento
del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di
bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative
temporaneamente istituite.
Art. 5
Misure in materia di polizia provinciale
1. In relazione al riordino delle funzioni di cui all'articolo 1,
comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e fermo restando quanto
previsto dal comma 89 del medesimo articolo relativamente al riordino
delle funzioni da parte delle regioni, per quanto di propria
competenza, nonche' quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente
articolo, il personale appartenente ai Corpi ed ai servizi di polizia
provinciale di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65,
transita nei ruoli degli enti locali per lo svolgimento delle
funzioni di polizia municipale, secondo le modalita' e procedure
definite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 423, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli enti di area vasta e le citta' metropolitane individuano il
personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle
loro funzioni fondamentali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Le leggi regionali riallocano le funzioni di polizia
amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei
processi di riordino delle funzioni provinciali in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014,
n. 56.
4. Il personale non individuato o non riallocato, entro il 31
ottobre 2015, ai sensi dei commi 2 e 3, e' trasferito ai comuni,
singoli o associati, con le modalita' di cui al comma 1. Nelle more
dell'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 1, gli enti di
area vasta e le citta' metropolitane concordano con i comuni del
territorio, singoli o associati, le modalita' di avvalimento
immediato del personale da trasferire secondo quanto previsto
dall'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. Il transito del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli enti
locali avviene nei limiti della relativa dotazione organica e della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle
assunzioni di personale, garantendo comunque il rispetto del patto di
stabilita' interno nell'esercizio di riferimento e la sostenibilita'
di bilancio. Si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
6. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente
articolo, e' fatto divieto agli enti locali, a pena di nullita' delle
relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia
tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia
locale. Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo
determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della
relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di
polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente
stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi
nell'anno solare, non prorogabili.
7. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 5 bis
Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze
armate
1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di sicurezza
che rendono necessaria la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
contrasto del terrorismo, il piano d'impiego di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, puo' essere
prorogato fino al 31 dicembre 2015, anche per l'ulteriore contingente
di 4.500 unita', in relazione alle esigenze di cui al primo e secondo
periodo del medesimo articolo 5, comma 1. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto
contingente e' consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di
42.446.841 euro per l'anno 2015 con specifica destinazione di
41.346.841 euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,1 milioni
di euro per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Al relativo onere, pari a
2.446.841 euro per l'anno 2015, si provvede mediante l'impiego della
corrispondente somma disponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la quale e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ai
pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero
dell'interno e del Ministero della difesa.
Art. 6
Misure per emergenza liquidita' di enti locali impegnati in
ripristino legalita'
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, agli
enti locali che alla data di entrata in vigore del presente decreto
risultano commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ovvero per i quali, alla medesima
data, il periodo di commissariamento risulta scaduto da non piu' di
diciotto mesi, e' attribuita un'anticipazione di liquidita' fino
all'importo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2015.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' concessa, previa apposita
istanza dell'ente interessato da presentare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro i 15
giorni successivi. Qualora le istanze superino il predetto importo di
40 milioni di euro, le anticipazioni di liquidita' saranno concesse
in misura proporzionale alle predette istanze.
3. La restituzione dell'anticipazione e' effettuata, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un
periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2019, con
versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale
e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla
quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette
anticipazioni e' determinato sulla base del rendimento di mercato dei
Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con
comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare
sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In
caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le
somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo
dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per
la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di
Stato.
4. Ai fini di cui al comma 1, e' autorizzato l' utilizzo delle
somme iscritte in conto residui, per l'importo di 40 milioni di euro
per l'anno 2015, della «Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»
del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 1.
5. La restituzione delle anticipazioni di liquidita', maggiorate
degli interessi, erogate agli enti di cui al comma 1 a valere sulla
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, in ragione delle
specifiche ed esclusive finalita' del presente articolo e in deroga a
quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge,
e' effettuato a decorrere dall'anno 2019 fino alla scadenza di
ciascuna anticipazione contratta e fino all'integrale rimborso della
stessa.
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 10.369.519 euro per
l'anno 2016, a 10.118.364 euro per l'anno 2017 e a 9.859.510 euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale,
necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e
di recupero della legalita', gli enti locali che versino nella
condizione di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai
limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di tre
unita' di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90,
comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
41, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di
scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni
immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. Ai
relativi oneri si fa fronte nei limiti delle disponibilita' di
bilancio dei medesimi enti attraverso la corrispondente riduzione di
altre spese correnti.
Art. 7
Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali
1. Gli enti locali possono realizzare le operazioni di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. Per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione di mutui nonche' dal riacquisto dei titoli
obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti
territoriali senza vincoli di destinazione.
2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Negli enti locali il predetto termine e'
esteso a quattro anni.».
3. Per l'anno 2015 ed i successivi esercizi, la riduzione di
risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'articolo 16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di
100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le
province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno
2014 a carico di ciascun comune e di ciascuna provincia, fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non puo', in ogni caso,
assumere un valore negativo.
4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES».
5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Per gli
enti territoriali la predetta quota del 10% e' destinata
prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
ai sensi del comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
termine del 31 dicembre 2014».
7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
8. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
«allo scioglimento della societa'» e' inserita la seguente: «,
consorzio».
8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 569 e' inserito il seguente:
«569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla
cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il
termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si
applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e 612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano mantenuto la propria
partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo di
razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per oggetto
attivita' di produzione di beni e servizi indispensabili al
perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, anche solo
limitatamente ad alcune attivita' o rami d'impresa, e che la
competenza relativa all'approvazione del provvedimento di cessazione
della partecipazione societaria appartiene, in ogni caso,
all'assemblea dei soci. Qualunque delibera degli organi
amministrativi e di controllo interni alle societa' oggetto di
partecipazione che si ponga in contrasto con le determinazioni
assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla
ed inefficace.».
9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il
comma 654 e' aggiunto il seguente:
«654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
(TARES).».
9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di Bolzano, per portare a conoscenza degli
intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali
coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale della regione e mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici.
9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici
criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di
pericolo HP 14 «ecotossico», tale caratteristica viene attribuita
secondo le modalita' dell'Accordo europeo relativo al trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7.
9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite nell'Allegato
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013,
per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni
venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere, e'
autorizzato ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi
ministeriali assegnati, comprese le economie di gara. Le somme
assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio
2013 e quelle destinate al lotto 1B del medesimo intervento
dall'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono da intendersi integralmente e indistintamente assegnate
all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.».
9-quinquies. Al fine di dare compiuta attuazione al processo di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione
all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo territorio,
le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento da parte delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di effettivo esercizio della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale.
9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente
legge.».
9-septies. Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas),
di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata
nessuna nuova prestazione.
9-octies. Dal 1° dicembre 2015, e' istituita presso l'INPS la
Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas. Il patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data del 30 novembre
2015.
9-novies. Gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi sono a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies.
9-decies. Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della soppressione del
Fondo Gas e' stabilito un contributo straordinario pari a 351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il
2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori di lavoro di cui al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri relativi
al contributo straordinario, nonche' i tempi e le modalita' di
corresponsione del contributo all'INPS.
9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o in prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del 30 novembre 2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico integrativo da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma 9-septies per l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare. In quest'ultimo caso, ai fini della
determinazione dell'anzianita' necessaria per la richiesta delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data di iscrizione al Fondo
Gas.
9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono destinati
con le seguenti modalita':
a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, mediante il sistema del silenzio assenso, al
fondo di previdenza complementare di riferimento del settore o ad
altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi, a decorrere
dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i datori
di lavoro versano al fondo di riferimento del settore o ad altro
fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura, che
vengono accreditate nelle posizioni individuali degli iscritti. In
caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'importo residuo sara'
conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con
passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico dell'azienda
cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda, di sua
trasformazione, di altre operazioni sulla struttura dell'assetto
societario che comunque comportino la prosecuzione del rapporto di
lavoro e nel caso di passaggio diretto nell'ambito dello stesso
gruppo, l'importo residuo e' versato al fondo di previdenza
complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla
presente lettera. Sugli importi di cui alla presente lettera si
applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo 16, comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad un fondo
di previdenza complementare. In tale ipotesi i datori di lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a quel momento
sono liquidate secondo le modalita' previste alla lettera a),
comunque all'atto di risoluzione del rapporto di lavoro; dal mese
successivo a detta adesione il datore di lavoro versa la quota
rimanente nella posizione individuale del fondo di previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a).
9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e quindicesimo anno
dall'inizio della rateizzazione, gli importi residui non ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le aziende sono maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo forfetario di interessi e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento durante i primi cinque anni dall'inizio della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella misura del 30
per cento. Alle predette rivalutazioni si applica il trattamento
fiscale previsto per le rivalutazioni del trattamento di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.
9-quaterdecies. Dall'attuazione dei commi da 9-septies a
9-terdecies, tenuto conto del contributo straordinario di cui al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
9-quinquiesdecies. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori
entrate contributive e delle minori spese per prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da 9-septies a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del contributo straordinario di cui al comma 9-decies per la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle
finanze, si provvede alla rideterminazione dell'entita' del
contributo straordinario, dei criteri di ripartizione dello stesso
tra i datori di lavoro, nonche' dei tempi e delle modalita' di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS.
9-sexiesdecies. In considerazione delle particolari condizioni
geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio dei franchi
svizzeri, per l'anno 2015, e' attribuito al medesimo comune un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla data del 30 giugno
2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto di stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
9-septiesdecies. In previsione dell'adozione della disciplina
relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle
rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di
revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei
propri territori. La proposta di delimitazione e' inoltrata al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia
del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i
procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi.
9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica
navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sono
prorogate fino alla definizione del procedimento di cui al comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 7 bis
Assicurazione degli amministratori locali e rimborso delle spese
legali
1. All'articolo 86 del testo unico di cui decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con
sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti
giuridicamente rilevanti;
c) assenza di dolo o colpa grave.».
Art. 8
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli
enti territoriali
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le
risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e
alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» del «Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate, per l'anno 2015, di 2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte delle
regioni e delle province autonome dei debiti certi, liquidi ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine, nonche' dei debiti fuori bilancio che presentavano i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio in data successiva. Per le predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in conto residui delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» e per 1.892
milioni di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del
Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di 2.000 milioni
di euro e' ulteriormente incrementabile delle ulteriori eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale».
2. Le somme di cui al comma 1 da concedere a ciascuna regione e
provincia autonoma proporzionalmente alle richieste trasmesse, a
firma del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province autonome che non hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidita' a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 luglio 2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal criterio proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto di cui al primo periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad anticipazioni di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli adempimenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
nonche' le eventuali somme conseguenti a verifiche negative
effettuate dal Tavolo di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge n. 35 del 2013, fatte salve le risorse di cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori eventuali risorse resesi disponibili nella
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di
cui al terzo periodo del comma 1.
3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 2 a ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte del competente
Tavolo di cui al comma 2.
4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita' di cui ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata, oltre che alla verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al comma 2, in merito agli
adempimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale certificazione dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni con
riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza
di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo di 20
milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti
certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti
dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria
(INEA). Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzato,
per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,
per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede
a seguito:
a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di
un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31
dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i
Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale
sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso delle somme,
comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti
al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di recupero delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a
carico dell'ente e' pari al rendimento di mercato dei buoni
poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata
degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle
somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati
al rimborso dell'anticipazione.
5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e servizi e i trasferimenti di parte
corrente agli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno,
effettuati a valere delle anticipazioni di liquidita' erogate in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1, comma 463, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, una
quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro,
per la concessione di anticipazioni di liquidita' al fine di far
fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero
dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonche' dei
debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti
in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Per le medesime finalita' di cui al periodo precedente sono
utilizzate le somme iscritte in conto residui della «Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro.
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti locali che
non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di
liquidita'.
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle
relative registrazioni contabili da parte degli enti locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64.
10. Per l'anno 2015 e' attribuito ai comuni un contributo di
complessivi 530 milioni di euro, di cui una quota pari a 472,5
milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite ai
sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi
dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
la restante quota e' ripartita tenendo conto della verifica del
gettito per l'anno 2014 derivante dalle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2015, e' stabilita,
secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato - citta'
ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di
ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard ed effettivi
dell'IMU e della TASI e della verifica del gettito per l'anno 2014,
derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
11. Ai fini di cui al comma 10, per l'anno 2015, e' autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di
530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»
del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno, all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9.
12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari a 5.671.000 euro per
l'anno 2016, a 5.509.686 euro per l'anno 2017 e a 5.346.645 a
decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle parole:
«30 giugno 2015».
13-bis. Per l'anno 2015 il pagamento della prima rata dell'imposta
municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il
termine del 30 ottobre 2015.
13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire alle specifiche
straordinarie esigenze finanziarie della citta' metropolitana di
Milano e delle province, nel 2015 e' attribuito alle medesime un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati
alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate
tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno. Il Ministero dell'interno, con
proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il
contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che
nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di
amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il
contributo e' distribuito in misura proporzionale alle risorse
necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio
di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero
dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di
cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente,
considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di
amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.
13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di
30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Il contributo di cui al periodo precedente non e'
considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3,
della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le citta'
metropolitane.
13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 13-ter e 13-quater,
pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno
2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La causa di ineleggibilita' prevista nel numero
12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni
contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi.».
13-septies. Le risorse di cui al comma 16, lettera c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio
pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali
ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i
costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto.
13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del minor
gettito derivante alla Regione siciliana dalle modifiche della
disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo
comma 2.
13-novies. Agli oneri derivanti dal comma 13-octies, pari a
2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e a
2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
13-decies. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per le
annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta
ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione siciliana, di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' effettuata,
fermo restando quanto disposto dal comma 13-undecies del presente
articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo
indicato, al fine della copertura per il bilancio dello Stato, dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite alla
Regione siciliana con le modalita' stabilite dal decreto del
direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2013. Per l'anno 2014,
l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia Entrate - fondi di
bilancio».
13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento
del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine
di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte
della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato.
13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte in bilancio
al capitolo 2862 di cui al programma «Federalismo» relativo alla
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in
attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a
384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e' attribuita, mediante
iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di
previsione, alle regioni e alle province autonome al fine di
compensare le minori entrate per effetto della manovrabilita'
disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile
derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni e
le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
e' approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8 bis
Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta
1. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica, in applicazione della normativa vigente e dell'accordo
sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e delle
finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo del
patto di stabilita' interno della regione Valle d'Aosta di cui al
comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni di euro
per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno
2015 in termini di indebitamento netto, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni.
2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi
e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia S.p.A. dei
servizi di trasporto ferroviari locali nell'ambito regionale,
assumendosene integralmente gli oneri a decorrere dal 1° gennaio
2011, al netto di quanto gia' erogato dallo Stato ai sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita'
di cui al periodo precedente e a compensazione della perdita di
gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della
legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione e' attribuito
un trasferimento di 120 milioni di euro per l'anno 2015 aggiuntivo
rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1, comma 525, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8
del presente decreto non richieste dalle regioni e dalle province
autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2.
3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal
comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro per
l'anno 2017 e a 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
anche in conto residui.
Art. 9
Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanita' ed
universita'
1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720».
2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
comma 488 e' aggiunto il seguente:
«488-bis. In applicazione dell'intesa sancita in Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26 febbraio 2015, le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile alle regioni a statuto ordinario, ai fini delle
riduzioni di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 398 del presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano ceduto effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilita' interno ai
comuni, alle citta' metropolitane e alle province ricadenti nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare le somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata del bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano tempestivamente le necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri rendiconti
di tali operazioni a salvaguardia degli equilibri di finanza
pubblica.».
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 484 le parole: «previste dal comma 481» sono
sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole:
«esclusivamente per pagare i» sono sostituite dalle seguenti: «per
sostenere pagamenti in conto capitale dando priorita' a quelli
relativi ai», le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il 75 per cento ai
comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per il 75 per cento ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.».
b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le
seguenti: «e del 30 settembre 2015».
4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il
comma 478 e' aggiunto il seguente:
«478-bis. Le disposizioni recate dai commi da 460 a 478, ad
esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.».
5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, il disavanzo al 31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non
contratto, puo' essere ripianato nei sette esercizi successivi a
quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera
consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo,
sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed e'
allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno semestrale il Presidente
della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.
6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole: «Per le finalita' del
presente comma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il
contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a
valere sulle relative disponibilita', fino a un importo massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,».
7. All'articolo 1, comma 431, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»;
b) dopo le parole: «e con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata,».
8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, secondo periodo, la parola: «sentite» e' sostituita dalle
seguenti: «d'intesa con».
9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale, al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2013», ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: «2017» e le parole: «da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»;
b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011 e
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016»
e le parole: «A decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma 3, le parole: «A
decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dall'anno 2017»;
c) all'articolo 7, al comma 1, le parole: «A decorrere
dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere
dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»;
d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2013» e'
sostituita dalla seguente: «2017».
9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di
locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita' solidale della societa' di leasing solo nella
particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria.
9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono
determinati in ogni caso in relazione al luogo di residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.».
9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7 della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma 9-ter del presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza del termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
10. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle universita' non statali che gestiscono policlinici universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa
universita' attraverso la nomina della maggioranza dei componenti
dell'organo amministrativo.».
11. All'articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le strutture indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999. Il Governo presenta alle Camere entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione dei commi
377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulle
erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di
eventuali contenziosi pregressi e in essere.».
11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che
opera senza scopo di lucro ed e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, persone
giuridiche pubbliche o private che svolgono attivita' nel settore
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo quanto
previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo.
11-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano,
congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo.
11-quater. I servizi informativi strumentali al funzionamento dei
soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente
o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati, purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) oltre l'80 per cento delle attivita' dell'ente e' effettuata
nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'amministrazione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;
b) nella persona giuridica controllata non vi e' alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o
potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla
persona giuridica controllata;
c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche
in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse
esercitato sui propri servizi.
Art. 9 bis
Razionalizzazione ed efficientamento della spesa del Servizio
sanitario nazionale, in attuazione delle intese sancite dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
1. In attuazione della lettera E. dell'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e
dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in
data 2 luglio 2015, si applicano le disposizioni di cui agli articoli
da 9-ter a 9-octies.
Art. 9 ter
Razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici
e farmaci
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 13,
lettere a), b), ed f), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni intervenute in materia
di pagamento dei debiti e di obbligo di fattura elettronica di cui,
rispettivamente, al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e al
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e tenuto conto della progressiva
attuazione del regolamento recante definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi
all'assistenza ospedaliera di cui all'intesa sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano del 5 agosto 2014, al fine di
garantire la realizzazione di ulteriori interventi di
razionalizzazione della spesa:
a) per l'acquisto dei beni e servizi di cui alla tabella A allegata
al presente decreto, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti
in essere, e senza che cio' comporti modifica della durata del
contratto, al fine di conseguire una riduzione su base annua del 5
per cento del valore complessivo dei contratti in essere;
b) al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto
di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato,
coerentemente con la composizione pubblico-privata dell'offerta, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale,
fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento,
gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai
fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in
essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura
e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti
in essere, senza che cio' comporti modifica della durata del
contratto stesso.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano
anche ai contratti per acquisti dei beni e servizi di cui alla
tabella A allegata al presente decreto, previsti dalle concessioni di
lavori pubblici, dalla finanza di progetto, dalla locazione
finanziaria di opere pubbliche e dal contratto di disponibilita', di
cui, rispettivamente, agli articoli 142 e seguenti, 153, 160-bis e
l60-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. In deroga all'articolo 143, comma 8, del predetto decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la rinegoziazione delle
condizioni contrattuali non comporta la revisione del piano economico
finanziario dell'opera, fatta salva la possibilita' per il
concessionario di recedere dal contratto; in tale ipotesi si applica
quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
b) del comma 1, e nelle more dell'individuazione dei prezzi di
riferimento da parte dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il
Ministero della salute mette a disposizione delle regioni i prezzi
unitari dei dispositivi medici presenti nel nuovo sistema informativo
sanitario ai sensi del decreto del Ministro della salute 11 giugno
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010.
4. Nell'ipotesi di mancato accordo con i fornitori, nei casi di cui
al comma 1, lettere a) e b), entro il termine di trenta giorni dalla
trasmissione della proposta in ordine ai prezzi o ai volumi come
individuati ai sensi del comma 1, gli enti del Servizio sanitario
nazionale hanno diritto di recedere dal contratto, in deroga
all'articolo 1671 del codice civile, senza alcun onere a carico degli
stessi. E' fatta salva la facolta' del fornitore di recedere dal
contratto entro trenta giorni dalla comunicazione della
manifestazione di volonta' di operare la riduzione, senza alcuna
penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e'
comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.
5. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, gli enti del
Servizio sanitario nazionale che abbiano risolto il contratto ai
sensi del comma 4, nelle more dell'espletamento delle gare indette in
sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare
comunque la disponibilita' dei beni e servizi indispensabili per
garantire l'attivita' gestionale e assistenziale, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro, anche di altre regioni, o
tramite affidamento diretto a condizioni piu' convenienti in
ampliamento di contratto stipulato, mediante gare di appalto o
forniture, da aziende sanitarie della stessa o di altre regioni o da
altre stazioni appaltanti regionali per l'acquisto di beni e servizi,
previo consenso del nuovo esecutore.
6. Ferma restando la trasmissione, da parte delle aziende
fornitrici di dispositivi medici, delle fatture elettroniche al
Sistema di interscambio (SDI), ai fini del successivo invio alle
amministrazioni destinatarie secondo le regole definite con il
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 3 aprile 2013, n. 55, ed al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato in applicazione dell'articolo 7-bis, comma 3,
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le informazioni
concernenti i dati delle fatture elettroniche riguardanti dispositivi
medici acquistati dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario
nazionale sono trasmesse mensilmente dal Ministero dell'economia e
delle finanze al Ministero della salute. Le predette fatture devono
riportare il codice di repertorio di cui al decreto del Ministro
della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
17 del 22 gennaio 2010. Con successivo protocollo d'intesa tra il
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e il
Ministero della salute sono definiti:
a) i criteri di individuazione delle fatture elettroniche
riguardanti dispositivi medici acquistati dalle strutture pubbliche
del Servizio sanitario nazionale;
b) le modalita' operative di trasmissione mensile dei dati dal
Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute;
c) la data a partire dalla quale sara' attivato il servizio di
trasmissione mensile.
7. Presso il Ministero della salute e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Osservatorio
nazionale sui prezzi dei dispositivi medici allo scopo di supportare
e monitorare le stazioni appaltanti e verificare la coerenza dei
prezzi a base d'asta rispetto ai prezzi di riferimento definiti
dall'Autorita' nazionale anticorruzione o ai prezzi unitari
disponibili nel flusso consumi del nuovo sistema informativo
sanitario.
8. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30
settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale
superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui
al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla
base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati
dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione
economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro
della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio
da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre
dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di
riferimento.
9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al
comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e'
posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una
quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per
cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017.
Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano
in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul
totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del
Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano
sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
come modificato dall'articolo 1, comma 585, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni dirette a
favorire l'impiego razionale ed economicamente compatibile dei
medicinali da parte del Servizio sanitario nazionale»;
b) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:
«1. Entro il 30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di
rinegoziazione con le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del
prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario
nazionale, nell'ambito di raggruppamenti di medicinali
terapeuticamente assimilabili, individuati sulla base dei dati
relativi al 2014 dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei
medicinali OSMED-AIFA, separando i medicinali a brevetto scaduto da
quelli ancora soggetti a tutela brevettuale, autorizzati con
indicazioni comprese nella medesima area terapeutica, aventi il
medesimo regime di rimborsabilita' nonche' il medesimo regime di
fornitura. L'azienda farmaceutica, tramite l'accordo negoziale con
l'AIFA, potra' ripartire, tra i propri medicinali inseriti nei
raggruppamenti terapeuticamente assimilabili, la riduzione di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale attesa, attraverso
l'applicazione selettiva di riduzioni del prezzo di rimborso. Il
risparmio atteso in favore del Servizio sanitario nazionale
attraverso la rinegoziazione con l'azienda farmaceutica e' dato dalla
sommatoria del valore differenziale tra il prezzo a carico del
Servizio sanitario nazionale di ciascun medicinale di cui l'azienda
e' titolare inserito nei raggruppamenti terapeuticamente assimilabili
e il prezzo piu' basso tra tutte le confezioni autorizzate e
commercializzate che consentono la medesima intensita' di trattamento
a parita' di dosi definite giornaliere (DDD) moltiplicato per i
corrispondenti consumi registrati nell'anno 2014. In caso di mancato
accordo, totale o parziale, l'AIFA propone la restituzione alle
regioni del risparmio atteso dall'azienda farmaceutica, da effettuare
con le modalita' di versamento gia' consentite ai sensi dell'articolo
1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino
a concorrenza dell'ammontare della riduzione attesa dall'azienda
stessa, ovvero la riclassificazione dei medicinali terapeuticamente
assimilabili di cui l'azienda e' titolare con l'attribuzione della
fascia C di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione
attesa dall'azienda stessa.
1-bis. In sede di periodico aggiornamento del prontuario
farmaceutico nazionale, i medicinali equivalenti ai sensi di legge
non possono essere classificati come farmaci a carico del Servizio
sanitario nazionale con decorrenza anteriore alla data di scadenza
del brevetto o del certificato di protezione complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.».
11. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, dopo il comma 33 sono inseriti i
seguenti:
«33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un
medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante
procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale
biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una
nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33,
con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo
medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da
parte del Servizio sanitario nazionale.
33-ter. Al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del
Servizio sanitario nazionale dei medicinali soggetti a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
presso l'Agenzia, i cui benefici rilevati, decorsi due anni dal
rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, siano
risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'ambito
dell'accordo negoziale, l'Agenzia medesima avvia una nuova procedura
di contrattazione con il titolare dell'autorizzazione in commercio ai
sensi del comma 33.».
Art. 9 quater
Riduzione delle prestazioni inappropriate
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni di erogabilita' e le
indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al decreto del
Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni.
2. Le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di
erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito.
3. Il medico deve specificare nella prescrizione le condizioni di
erogabilita' della prestazione o le indicazioni di appropriatezza
prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1.
4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano l'informazione
e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano i controlli
necessari ad assicurare che la prescrizione delle prestazioni sia
conforme alle condizioni e alle indicazioni di cui al decreto
ministeriale previsto dal comma 1.
5. In caso di un comportamento prescrittivo non conforme alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di competenza, applicando al medico prescrittore
dipendente del Servizio sanitario nazionale una riduzione del
trattamento economico accessorio, nel rispetto delle procedure
previste dal contratto collettivo nazionale di settore e dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione, mediante le procedure
previste dall'accordo collettivo nazionale di riferimento, delle
quote variabili dell'accordo collettivo nazionale di lavoro e
dell'accordo integrativo regionale.
6. La mancata adozione da parte dell'ente del Servizio sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei confronti del medico
prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e'
valutata ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione.
7. Le regioni o gli enti del Servizio sanitario nazionale
ridefiniscono i tetti di spesa annui degli erogatori privati
accreditati delle prestazioni di specialistica ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni di cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi contratti.
Per l'anno 2015 le regioni o gli enti del Servizio sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in modo da
ridurre la spesa per l'assistenza specialistica ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014.
8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1, dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 2
luglio 2015, con decreto del Ministro della salute, da adottare
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati i criteri di appropriatezza dei ricoveri di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione clinica
del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza
temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non
conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica.
9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non
conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto ministeriale
previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e' applicata
una riduzione pari al 50 per cento della relativa tariffa fissata
dalla regione ovvero, se di minor importo, e' applicata la tariffa
fissata dalla medesima regione per i ricoveri di riabilitazione
estensiva presso strutture riabilitative extraospedaliere. A
decorrere dall'anno 2015, per tutti i ricoveri ordinari di
riabilitazione, clinicamente appropriati, la remunerazione
tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2 al decreto
del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, e'
ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.
Art. 9 quinquies
Rideterminazione dei fondi per la contrattazione integrativa del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni
finalizzate al rispetto degli standard ospedalieri, l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale e' permanentemente ridotto di un importo
pari ai risparmi di trattamento accessorio derivanti dalla
diminuzione delle strutture operata in attuazione di detti processi
di riorganizzazione.
Art. 9 sexies
Potenziamento del monitoraggio sull'acquisto di beni e servizi da
parte del Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 15, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera d), all'ultimo periodo, le parole: «Autorita' per
la vigilanza sui contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti:
«Autorita' nazionale anticorruzione» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano mettono a disposizione della CONSIP e dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, secondo modalita' condivise, tutte le
informazioni necessarie alla verifica del predetto adempimento, sia
con riferimento alla rispondenza delle centrali di committenza
regionali alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 455, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia con riferimento alle convenzioni
e alle ulteriori forme di acquisto praticate dalle medesime centrali
regionali»;
b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) con la procedura di cui al quarto e quinto periodo della
lettera d), il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di
cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
effettua, in corso d'anno, un monitoraggio trimestrale del rispetto
dell'adempimento di cui alla medesima lettera d).».
Art. 9 septies
Rideterminazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario
nazionale
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di
cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, e in attuazione di quanto stabilito dalla
lettera E. dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e dall'intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015,
nonche' dagli articoli da 9-bis a 9-sexies del presente decreto, il
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui
concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, comma 556, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto dell'importo di 2.352
milioni di euro a decorrere dal 2015.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al
fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza, possono
comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui al comma
1 anche adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio
del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario.
3. Al fine di tener conto della riduzione del Fondo sanitario
nazionale per la Regione siciliana, pari a 98.638,27 migliaia di euro
a decorrere dall'anno 2015, il contributo di cui all'articolo 1,
commi 400, 401 e 403, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e'
rideterminato, per la Regione siciliana, in 174.361,73 migliaia di
euro.
4. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione
dell'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, sul patto di stabilita' della regione
Friuli Venezia Giulia, il contributo di cui all'articolo 1, commi 400
e 401, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' rideterminato, per la
regione Friuli Venezia Giulia, in 38.168,24 migliaia di euro in
termini di indebitamento netto.
Art. 9 octies
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le
province autonome
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui agli
articoli da 9-bis a 9-septies del presente decreto secondo le
procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di
attuazione.
Art. 9 novies
Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli
di profilassi internazionale del Ministero della salute
1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 599,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le
autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche
allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative
all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in
area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di
cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo
2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzato ad
effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di
2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria e
di monitoraggio del Ministero della salute, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791,
e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n.
37.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000
euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 9 decies
Programma per il Giubileo straordinario 2015-2016
1. Al fine di consentire alla regione Lazio di attuare il programma
per il Giubileo straordinario del 2015-2016 e, in particolare, per
fronteggiare le esigenze sanitarie connesse alla grande affluenza di
persone, e' autorizzato, a favore della medesima regione, un
contributo di euro 33.512.338 per l'anno 2016, a valere sulle risorse
di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni. A tali fini, la regione Lazio presenta al Ministero
della salute il programma degli interventi da realizzare e, acquisito
su di esso il parere favorevole del Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, richiede
l'ammissione a finanziamento di ogni singolo intervento contenuto nel
programma approvato. Per gli interventi da eseguire l'erogazione
delle risorse e' effettuata per stati di avanzamento lavori.
2. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze di carattere
sanitario connesse al Giubileo straordinario del 2015-2016, per il
biennio 2015-2016, e' sospesa per gli enti del Servizio sanitario
della regione Lazio l'applicazione delle limitazioni di cui
all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per l'assunzione di personale con contratto
di lavoro a tempo determinato.
3. I pellegrini che fanno ingresso sul territorio nazionale per il
Giubileo straordinario del 2015-2016 possono usufruire gratuitamente,
previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro
comprovato da idoneo titolo, di eventuali prestazioni sanitarie
erogate in urgenza dalle strutture ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. In caso di mancato versamento del
predetto contributo, i pellegrini corrispondono, per le prestazioni
ospedaliere erogate in urgenza, le tariffe vigenti nella regione dove
insiste la struttura ospedaliera.
4. Sono esclusi dal versamento previsto al comma 3 i pellegrini
provenienti da Paesi con i quali vigono accordi in materia sanitaria.
5. Le somme derivanti dal pagamento di quanto previsto al comma 3
sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero della salute destinato al rimborso
alle regioni delle spese sostenute per l'erogazione delle prestazioni
sanitarie in favore dei pellegrini di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui le richieste di rimborso pervenute al Ministero
della salute da parte delle regioni per l'erogazione dei servizi di
cui al comma 3 eccedano le somme riassegnate sul capitolo di spesa
destinato a tali rimborsi, ai maggiori oneri si provvede mediante
specifico vincolo a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, per il biennio 2015-2016.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le modalita' di attuazione dei commi 3, 4 e 5 sono definite con
successivi provvedimenti del Ministero della salute.
Art. 9 undecies
Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la tempestivita'
dei pagamenti
1. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'espressione
dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla ripartizione delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, nonche' del
recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del finanziamento
del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato, e' autorizzato a
concedere anticipazioni:
a) alle regioni, relativamente al finanziamento destinato agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e al finanziamento destinato
alla medicina penitenziaria ai sensi dell'articolo 2, comma 283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato e
per i quali non sia gia' previsto uno specifico regime di
anticipazione, ovvero non siano stabiliti specifici adempimenti o
atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' erogata in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultima
ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ripartisce ed
assegna alle universita' le risorse previste per il finanziamento
della formazione dei medici specialisti, ai sensi dell'articolo 39
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere sul
livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito nell'ultimo riparto
disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono autorizzati
in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi, anche a carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
Art. 9 duodecies
Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
1. Al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni
attribuite all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), anche in
relazione a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nonche' di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle
altre agenzie regolatorie europee, la dotazione organica dell'Agenzia
e' determinata nel numero di 630 unita'.
2. Nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione
triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui
all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e
piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal
personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai
sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita'
di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra
procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle
amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella
propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed
esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una
riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non
di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso,
presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la
stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione,
negli anni 2016, 2017 e 2018, di non piu' di 80 unita' per ciascun
anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma
1. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento delle procedure
concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31
dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i
contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in
2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in
13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal
2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di
cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), 10-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo
17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto.
Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia
e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire
l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al
comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di
riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57
per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b),
e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura
pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10,
lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
4. Il Ministro della salute, d'intesa con l'AIFA, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, assicura il monitoraggio dell'onere effettivo derivante
dalle assunzioni di cui al comma 2 e delle maggiori entrate di cui al
comma 3. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di
verificarsi, scostamenti positivi o negativi tra il suddetto onere e
le maggiori entrate, il Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,
e' autorizzato a rimodulare con proprio decreto gli incrementi delle
tariffe e dei diritti di cui alla tabella B allegata al presente
decreto.
5. Al comma 12 dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e successive modificazioni, il primo e il secondo
periodo sono sostituiti dai seguenti: «Le tariffe vigenti alla data
del 1° gennaio 2015 sono aggiornate con decreto del Ministro della
salute, sentita l'AIFA. Con lo stesso decreto sono individuate, in
misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le
tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate, nonche' tariffe
ridotte per le piccole e medie imprese, in analogia a quanto gia'
previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in
materia di diritto annuale, applicabili alle variazioni delle AIC di
carattere amministrativo ed a quelle connesse alla modifica del sito
di produzione.».
6. Il decreto del Ministro della salute di cui al comma 12
dell'articolo 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
come modificato dal comma 5 del presente articolo, e' adottato entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto ed e' applicabile dal mese
successivo a quello della sua entrata in vigore.
Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d'identita' elettronica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018.»;
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai
seguenti: «L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei
dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni
di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo
fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo'
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.».
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono
curate dal Ministero dell'interno d'intesa con l'Agenzia per l'Italia
digitale.
3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. L'emissione della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di
carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di
produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato.»
4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i
commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di
euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le
attivita' di gestione, di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2016
e a 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
Art. 11
Misure urgenti per la legalita', la trasparenza e l'accelerazione dei
processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal
sisma del 6 aprile 2009 nonche' norme in materia di rifiuti e di
emissioni industriali
1. I contratti tra privati stipulati ai sensi dell'articolo
67-quater, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
devono contenere, a pena di nullita', le informazioni di cui alle
lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo comma 8, l'attestazione
SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del
contratto, nonche' sanzioni e penali, ivi compresa la risoluzione del
contratto, per il mancato rispetto dei tempi di cui alla predetta
lettera e), e per ulteriori inadempimenti. Ai fini della
certificazione antimafia di cui all'articolo 67-quater, comma 8,
lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' consentito il
ricorso all'autocertificazione ai sensi dell'articolo 89 del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I contributi
sono corrisposti sotto condizione risolutiva. Il committente
garantisce la regolarita' formale dei contratti e a tale fine
trasmette, per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione,
copia della documentazione ai comuni interessati per gli idonei
controlli, fermi restando i controlli antimafia di competenza delle
prefetture - Uffici territoriali del Governo. Si applica l'articolo
76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. All'articolo 1, comma 436, primo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «si applica nella misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «non si applica limitatamente
alle lettere a) e b) e si applica nella misura del 50 per cento
limitatamente alla lettera c).».
2. Il direttore dei lavori non puo' avere in corso ne' avere avuto
negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale,
commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa
affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in
subappalto ne' rapporti di parentela con il titolare o con chi
riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine il direttore dei
lavori produce apposita autocertificazione al committente,
trasmettendone, altresi', copia ai comuni interessati per gli idonei
controlli anche a campione.
3. I contratti gia' stipulati, ivi compresi i contratti
preliminari, sono adeguati prima dell'approvazione della
progettazione esecutiva. In caso di mancata conferma della
sussistenza dei requisiti accertati da parte del direttore dei
lavori, il committente effettuera' una nuova procedura di selezione
dell'operatore economico e l'eventuale obbligazione precedentemente
assunta e' risolta automaticamente senza produrre alcun obbligo di
risarcimento a carico del committente. Le obbligazioni
precedentemente assunte si considerano non confermate anche in
mancanza della suddetta verifica nei tempi previsti dal presente
decreto.
4. Gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei
consorzi, i commissari dei consorzi obbligatori di cui all'articolo
7, comma 13, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3820 del 12 novembre 2009, e successive modificazioni, ai fini
dello svolgimento delle prestazioni professionali rese ai sensi delle
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate per
consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile
2009, assumono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ai
sensi dell'articolo 358 del codice penale.
5. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della
agibilita' sismica con redazione e consegna dello stato finale devono
essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri. In
caso di ritardo agli amministratori di condominio, ai rappresentanti
di consorzio e ai commissari dei consorzi obbligatori si applica la
riduzione del 20% sul compenso per il primo mese di ritardo e del 50%
per i mesi successivi.
5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o
ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali,
inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del
cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo.
La data di fine lavori e' indicata nell'atto con cui si concede il
contributo definitivo. Eventuali ritardi imputabili ad amministratori
di condominio, rappresentanti dei consorzi, procuratori speciali,
rappresentanti delle parti comuni sono sanzionati con una
decurtazione del 2 per cento, per ogni mese e frazione di mese di
ritardo, del compenso complessivo loro spettante. Il direttore dei
lavori, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione di
maturazione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL), trasmette
gli atti contabili al beneficiario del contributo, che provvede entro
sette giorni a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici
comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e
frazione di mese di ritardo e' applicata al direttore dei lavori una
decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti in rapporto
all'entita' del SAL consegnato con ritardo; per ogni settimana e
frazione di settimana di ritardo e' applicata al beneficiario una
decurtazione del 2 per cento sulle competenze complessive. Le
decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa
verifica della disponibilita' di cassa, devono nel termine massimo di
quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli
ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei
lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati
eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o
altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore
di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario
certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati
contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei
pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene
effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi
difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive
dello stesso se ricompreso in aggregato.
Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori
l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il
commissario dei consorzi obbligatori presenta domanda di allaccio ai
servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2
per cento per ogni mese e frazione di mese del compenso complessivo
loro spettante. Le societa' fornitrici dei servizi hanno quattro mesi
di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse
una sanzione pari ad euro 500 al giorno, da versare al comune. Tutta
la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque
titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la
ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma,
deve essere conservata per cinque anni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1656 del codice
civile, le imprese affidatarie possono ricorrere al subappalto per le
lavorazioni della categoria prevalente nei limiti della quota parte
del trenta per cento dei lavori. Sono nulle tutte le clausole che
dispongano il subappalto dei lavori in misura superiore o ulteriori
subappalti. E' fatto obbligo all'affidatario di comunicare al
committente, copia dei contratti con il nome del sub-contraente,
l'importo del contratto e l'oggetto dei lavori affidati. Il contratto
per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione non
puo' essere ceduto, sotto qualsiasi forma, anche riconducibile alla
cessione di ramo d'azienda, neanche parzialmente, a pena di nullita'.
7. In caso di fallimento dell'affidatario dei lavori o di
liquidazione coatta dello stesso, nonche' nei casi previsti
dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, il contratto per la realizzazione dei lavori di riparazione o
ricostruzione s'intende risolto di diritto. La disposizione si
applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero
di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto
a soggetto diverso dall'affidatario originario da parte del soggetto
esecutore dei lavori di riparazione o ricostruzione salvo consenso
del committente.
7-bis. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti possa
rallentare o pregiudicare il rientro della popolazione negli altri
edifici e per favorire la valorizzazione urbanistica e funzionale
degli immobili ricadenti nei borghi abruzzesi, le previsioni di cui
all'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
si applicano anche ai centri storici delle frazioni del comune
dell'Aquila e degli altri comuni del cratere, limitatamente agli
immobili che in sede di istruttoria non risultino, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gia' oggetto di assegnazione di alcuna tipologia di contributo per la
ricostruzione o riparazione dello stesso immobile.
7-ter. Ferma restando l'erogazione delle risorse nei limiti degli
stanziamenti previsti a legislazione vigente, i comuni autorizzano la
richiesta di eseguire i lavori di riparazione o ricostruzione di
immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione
finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. L'esecuzione
degli interventi in anticipazione non modifica l'ordine di priorita'
definito dai comuni per l'erogazione del contributo che e' concesso
nei modi e nei tempi stabiliti, senza oneri finanziari aggiuntivi. Il
credito maturato nei confronti dell'ente locale, a nessun titolo,
puo' essere ceduto od offerto in garanzia, pena la nullita' della
relativa clausola.
8. Al fine di garantire la massima trasparenza e l'efficacia dei
controlli antimafia e' prevista la tracciabilita' dei flussi
finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
relativi alle erogazioni dei contributi a favore di soggetti privati
per l'esecuzione di tutti gli interventi di ricostruzione e
ripristino degli immobili danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009. La
Corte dei conti effettua verifiche a campione, anche tramite la
Guardia di Finanza, sulla regolarita' amministrativa e contabile dei
pagamenti effettuati e sulla tracciabilita' dei flussi finanziari ad
essi collegati. Nell'ambito dei controlli eseguiti dagli Uffici
speciali, ai sensi del comma 2, articolo 67-ter del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, i titolari degli Uffici speciali informano la
Guardia di Finanza e la Corte dei conti circa le irregolarita'
riscontrate.
9. Al fine di razionalizzare il processo di ricostruzione degli
immobili pubblici danneggiati, ivi compresi gli edifici di interesse
artistico, storico, culturale o archeologico sottoposti a tutela ai
sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, ciascuna delle amministrazioni, competenti per settore di
intervento, predispone un programma pluriennale degli interventi
nell'intera area colpita dal sisma, con il relativo piano finanziario
delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i
piani di ricostruzione approvati dai comuni, sentiti i sindaci dei
comuni interessati e la diocesi competente nel caso di edifici di
culto. Il programma e' reso operativo attraverso piani annuali
predisposti nei limiti dei fondi disponibili e nell'osservanza dei
criteri di priorita' e delle altre indicazioni stabilite con delibera
del CIPE e approvati con delibera del predetto Comitato. In casi
motivati dall'andamento demografico e dai fabbisogni specifici, il
programma degli interventi per la ricostruzione degli edifici adibiti
all'uso scolastico danneggiati dal sisma puo' prevedere, con le
risorse destinate alla ricostruzione pubblica, la costruzione di
nuovi edifici.
10. (Soppresso).
11. Nel caso di edifici di interesse artistico, storico, culturale
o archeologico, sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i lavori non possono
essere iniziati senza la preventiva autorizzazione di cui
all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nel
caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del
decreto legislativo n. 42 del 2004, i lavori non possono essere
iniziati senza la preventiva autorizzazione paesaggistica di cui
all'articolo 146 dello stesso decreto legislativo.
11-bis. Le attivita' di riparazione o ricostruzione finanziate con
risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle
attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio
1985, n. 222, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
considerate lavori pubblici ai sensi e per gli effetti del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione
delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente e'
effettuata dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, che assumono la veste di
«stazione appaltante» di cui all'articolo 3, comma 33, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le
modalita' di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei
lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui
al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel
procedimento di approvazione del progetto, e' assunto il parere,
obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. La stazione
appaltante puo' acquisire i progetti preliminari, definitivi ed
esecutivi eventualmente gia' redatti alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e depositati presso
gli uffici competenti, verificandone la conformita' a quanto previsto
dagli articoli 90 e 91 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, e valutarne la compatibilita' con i
principi della tutela, anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, nonche' la rispondenza con le caratteristiche
progettuali ed economiche definite nel programma di cui al comma 9
del presente articolo, e l'idoneita', anche finanziaria, alla
ristrutturazione e ricostruzione degli edifici. Ogni eventuale
ulteriore revisione dei progetti che si ritenesse necessaria dovra'
avvenire senza maggiori oneri a carico della stazione appaltante.
Dall'attuazione delle suddette disposizioni non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
11-ter. Al comma 8-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Tale modalita' di riparto puo' essere utilizzata dai
comuni fino al 31 marzo 2016. Dal 1° aprile 2016, i comuni
ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il
riscaldamento, l'energia elettrica e la produzione di acqua calda
sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori
installati o da installare negli edifici del progetto CASE e nei
MAP.».
11-quater. Dalle disposizioni di cui al comma 11-ter non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente.
12. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziata
dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, una quota
fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti
annuali di bilancio, e' destinata, per gli importi cosi' determinati
in ciascun anno, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad
assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di
valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di
incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei
cittadini e delle imprese, a: a) interventi di adeguamento,
riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale; c)
attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d)
azioni di sostegno alle attivita' imprenditoriali; e) azioni di
sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e
piccole imprese; f) interventi e servizi di connettivita', anche
attraverso la banda larga, per cittadini e imprese. Tali interventi
sono realizzati all'interno di un programma di sviluppo predisposto
dalla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1º giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 settembre 2014, n. 211. Il programma di sviluppo e'
sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse.
Il programma individua tipologie di intervento, amministrazioni
attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli
interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o
rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione delle
medesime.
13. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «sui
restanti comuni del cratere» sono aggiunte le seguenti: «nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.»
14. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, al terzo periodo, dopo la parola: «titolari» sono
aggiunte le seguenti: «nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri».
14-bis. All'articolo 67-ter, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «immobili privati»
sono inserite le seguenti: «sulla base dei criteri e degli indirizzi
formulati dai comuni.».
14-ter. All'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, dopo le parole: «anni 2014 e 2015» sono inserite le seguenti:
«nonche' per gli anni 2016 e 2017.».
15. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a
seguito del sisma del 6 aprile 2009, e' assegnato al comune de
L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per
l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma
1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi
rifinanziamenti, e con le modalita' ivi previste. Tale contributo e'
destinato: a) per l'importo di 7 milioni di euro per fare fronte a
oneri connessi al processo di ricostruzione del comune de L'Aquila;
b) per l'importo di 1 milione di euro a integrare le risorse
stanziate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 448, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190; c) per l'importo di 0,5 milione di
euro a integrare le risorse di cui alla lettera b) e da destinare ai
comuni, diversi da quello de L'Aquila, interessati dal suddetto
sisma.
16. All'attuazione dei commi da 1 a 11 e da 13 a 14 di cui al
presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
16-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: «produce rifiuti» sono inserite
le seguenti: «e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile
detta produzione»;
b) alla lettera o), dopo la parola: «deposito» sono inserite le
seguenti: «preliminare alla raccolta»;
c) alla lettera bb), alinea, la parola: «effettuato» e' sostituita
dalle seguenti: «e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati»
e dopo le parole: «sono prodotti» sono inserite le seguenti: «, da
intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha
determinato la produzione dei rifiuti.».
16-ter. All'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
46, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'autorita' competente conclude i procedimenti avviati in esito
alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso,
nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni
possono continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni
previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle
autorita' che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena
attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui
al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in
quanto necessari a garantire la conformita' dell'esercizio
dell'installazione con il titolo III-bis della parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni».
16-quater. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Commissario straordinario del Governo, scelto tra persone, anche
estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza
gestionale e amministrativa, e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione
interessata»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole da: «Bagnoli-Coroglio»
fino a: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «il
Soggetto Attuatore e' individuato nell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti S.p.a., quale societa' in house dello
Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro la data del 30 settembre 2015,»;
c) il comma 13 e' sostituito dai seguenti:
«13. Al fine di definire gli indirizzi strategici per
l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e
rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio, assicurando
il coinvolgimento dei soggetti interessati, nonche' il coordinamento
con ulteriori iniziative di valorizzazione del predetto comprensorio,
anche con riferimento alla sua dotazione infrastrutturale, e'
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'apposita
cabina di regia, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato e composta
dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del
comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere
invitati a partecipare il Soggetto Attuatore, nonche' altri organismi
pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto
programma.
13.1. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, la societa' di cui al
comma 12, unitamente al Soggetto Attuatore, partecipa alle procedure
di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica
ambientale, al fine di garantirne la sostenibilita'
economico-finanziaria.
13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di
programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il
Soggetto Attuatore, sulla base degli indirizzi di cui al comma 13,
acquisisce in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, con
le modalita' e nei termini stabiliti dal Commissario straordinario.
Il Soggetto Attuatore esamina le proposte del comune di Napoli,
avendo prioritario riguardo alle finalita' del redigendo programma di
rigenerazione urbana e alla sua sostenibilita' economico-finanziaria.
Il comune di Napoli puo' chiedere, nell'ambito della conferenza di
servizi di cui al comma 9, la rivalutazione delle sue eventuali
proposte non accolte. In caso di mancato accordo si procede ai sensi
del terzo periodo del comma 9;
d) il comma 13-ter e' abrogato.
Art. 11 bis
Disposizioni in materia di economia legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, continuano ad applicarsi fino
all'attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia, nel termine stabilito dall'articolo 99, comma 2-bis, del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modificazioni.
Art. 12
Zone franche urbane - Emilia
1. Nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio
2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e nei comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, con zone rosse nei centri storici, e' istituita la zona
franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La
perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri
abitati dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Medolla, San
Prospero, San Felice sul Panaro, Finale Emilia, comune di Modena
limitatamente ai centri abitati delle frazioni di la Rocca, San
Matteo, Navicello e Albareto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia,
Mirandola, Novi di Modena, S. Possidonio, Crevalcore, Poggio
Renatico, Sant'Agostino, Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese localizzate
all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti
caratteristiche:
a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto
stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attivita' produttive
18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12
ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000
euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
b) appartenere ai seguenti settori di attivita', come individuati
dai codici ATECO-45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96;
c) essere gia' costituite alla data di presentazione dell'istanza
presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8,
purche' la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31
dicembre 2014;
d) svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca, ai
sensi di quanto previsto dal comma 4;
e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure
concorsuali.
3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle
agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei
limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo.
4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i
soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca e
rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti
dell'Unione europea di cui al comma 3.
5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel
rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonche' nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di
cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta,
dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive del
valore della produzione netta derivante dallo svolgimento
dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma
1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito
al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai
soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attivita'
economica.
6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto e per quello successivo.
7. Nell'ambito delle risorse gia' stanziate ai sensi dell'articolo
22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e' destinata
all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di
cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione
delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. I comuni di
Cento e Carpi possono accedere ad una quota massima del 10 per cento
delle risorse stanziate per ogni annualita'.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i
termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi
dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Art. 13
Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
01. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31
dicembre 2016.
1. Il Presidente della regione Lombardia, in qualita' di
commissario delegato per la ricostruzione, puo' destinare, nella
forma di contributi in conto capitale, fino a 205 milioni di euro,
per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed
f), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte quanto a 140
milioni di euro mediante riduzione per l'anno 2015
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e quanto a 65 milioni di euro a
valere sulle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri. Le predette risorse sono versate sulla contabilita'
speciale n. 5713 di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, intestata al Presidente della regione Lombardia.
3. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni e
delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20
e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure
previste per il patto regionale verticale, secondo quanto previsto
dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti
locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di
ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, gia' inseriti nei
piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2015.
4. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, le parole «e comunque non oltre il 30 giugno 2015» sono
sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 dicembre 2016».
5. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: «la continuita' produttiva,» sono inserite le
seguenti: «e dei danni subiti da prodotti in corso di maturazione
ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli e alimentari,».
6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, pari a 33,1 milioni di
euro per l'anno 2015 ed a 26,2 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato
delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
Art. 13 bis
Istituzione di una zona franca nella regione Sardegna
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nel territorio dei
comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19
novembre 2013 per il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
con deliberazione del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 2013, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2016. La
definizione della perimetrazione della zona franca e delle
agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima e'
stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la
regione Sardegna e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Ai fini di cui al presente articolo l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, e' incrementata di 5 milioni di euro nell'anno
2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 13 ter
Misure per la citta' di Venezia
1. Per garantire l'effettiva attuazione degli interventi per la
salvaguardia di Venezia, all'articolo 4, primo comma, della legge 29
novembre 1984, n. 798, dopo le parole: «a presiederlo,» sono inserite
le seguenti: «dal Ministro dell'economia e delle finanze,».
2. Al decreto legislativo 28 gennaio 1998, n. 19, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, le parole: «una sola volta» sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte»;
b) all'articolo 14:
1) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «La
durata dell'incarico dei direttori di settore non puo' eccedere la
durata dei programmi previsti per i dodici mesi immediatamente
successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha
nominati»;
2) il comma 3 e' abrogato;
c) all'articolo 17, comma 2, le parole: «una sola volta» sono
sostituite dalle seguenti: «non piu' di due volte.».
Art. 13 quater
Proroga di termine di cantierabilita'
1. Il termine di cantierabilita' di cui all'articolo 3, comma 2,
lettere b) e c), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
e' prorogato al 31 ottobre 2015.
Art. 14
Clausola di salvaguardia
1. All'articolo 1, comma 632, secondo periodo, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole «30 giugno 2015» sono sostituite
dalle parole «30 settembre 2015».
Art. 15
Servizi per l'impiego
1. Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in
materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome,
definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e
regionali, nonche' dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo
Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli
ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei
regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali.
2. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso
meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali stipula, con ogni regione e con le
province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a
regolare i relativi rapporti ed obblighi in relazione alla gestione
dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel
territorio della regione o provincia autonoma.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 2 stipulate con le
regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la
possibilita' di partecipazione del Ministero agli oneri di
funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei
limiti di 90 milioni di euro annui, ed in misura proporzionale al
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente
impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
4. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni di cui al comma
2 e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato ad
utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a
carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, per le finalita' di cui al comma 3.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno
2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su
richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera
anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula
della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna
regione della relativa quota annua, a valere sul Fondo di rotazione
di cui al comma 4. Laddove con la medesima regione destinataria
dell'anticipazione non si addivenga alla stipula della convenzione
entro il 30 settembre 2015, e' operata una riduzione di importo
corrispondente alla erogazione effettuata a valere sui trasferimenti
statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa,
nella misura non utilizzata per la copertura di spese di personale
dei centri per l'impiego. Le predette risorse sono riassegnate al
Fondo di rotazione di cui al primo periodo del presente comma.
6. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole da «Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento
dei rapporti di lavoro» fino alla fine del comma sono abrogate.
6-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle
funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di
consentire la continuita' dei servizi erogati dai centri per
l'impiego, le province e le citta' metropolitane possono stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel
periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle
medesime finalita' e condizioni, per l'esercizio dei predetti
servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel
caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno
2014.
Art. 16
Misure urgenti per il gli istituti e luoghi della cultura di
appartenenza pubblica
1. Al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure
di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui
all'articolo 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni, presso gli istituti e luoghi della cultura
di appartenenza pubblica, nonche' allo scopo di razionalizzare la
spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi,
sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti, di Consip S.p.A., anche quale centrale di committenza, per
lo svolgimento delle relative procedure.
1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5:
1) le parole: «12 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«ventiquattro mesi»;
2) le parole: «, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per
l'anno 2015» sono sostituite dalla seguente: «annui»;
b) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del
sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le
modalita' operative adottate in attuazione del Grande Progetto
Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n.
C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, lo svolgimento delle funzioni del
Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, e'
assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari
a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a
valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. Dal 1° gennaio 2016, allo
scopo altresi' di consentire il rientro nella gestione ordinaria del
sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso
attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, e successive modificazioni, confluiscono nella Soprintendenza
speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione
di "Soprintendenza Pompei". Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere
organizzativo necessarie all'attuazione del presente comma, nonche'
sono definite le modalita' del progressivo trasferimento alla
Soprintendenza Pompei delle funzioni e delle strutture di cui al
periodo precedente.»;
c) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'anno 2016, nel limite massimo di 900.000 euro annui,
si fa fronte con le risorse disponibili sul bilancio della
Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.».
1-ter. All'articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
apportate le seguente modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «d'intesa con» sono inserite
le seguenti: «la regione e»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «del Ministero» sono
inserite le seguenti: «, la regione».
1-quater. Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio
culturale e garantire la continuita' del servizio pubblico di
fruizione dello stesso, nonche' per razionalizzare la spesa, entro il
31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata, e'
adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri
istituti della cultura delle province. Il piano puo' prevedere, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli
archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli
archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate
in citta' metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e
l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprieta' delle
province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il
medesimo piano possono altresi' essere individuati ulteriori istituti
e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, mediante stipula di appositi
accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.
1-quinquies. Per le medesime finalita' di cui al comma 1-quater,
entro il 31 ottobre 2015, le unita' di personale nei profili
professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario,
funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a
tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle
dipendenze del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, attraverso apposita procedura di mobilita' ai sensi
dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, anche in soprannumero rispetto alla
dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo non impegnate per
l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il
medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5
milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura
di mobilita' di cui al presente comma, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo non si applica quanto previsto
dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni
effettuate ai sensi del presente comma ed i relativi oneri.
1-sexies. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi
1-quater e 1-quinquies, nonche' per assicurare criteri e condizioni
uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del
patrimonio archivistico e bibliografico, al codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «dei commi 2 e 6» sono
sostituite dalle seguenti: «del comma 6»;
b) all'articolo 5:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) al comma 3, dopo le parole: «funzioni di tutela su» sono
inserite le seguenti: «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli,
raccolte librarie, libri, stampe e incisioni,»;
3) al comma 7, le parole: «commi 2, 3, 4, 5 e 6» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3, 4, 5 e 6»;
c) al comma 3 dell'articolo 63, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4.».
Art. 16 bis
Misure per favorire la rappresentanza territoriale negli organi di
amministrazione di associazioni e fondazioni con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita'
1. Il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e' sostituito dal seguente:
«420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica
alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalita' di
gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanita' (UNESCO), che
ricadono nel territorio di piu' province, che comprovino la gratuita'
dei relativi incarichi».
Art. 16 ter
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
connessi anche all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario
del 2015-2016, e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione
straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 1.050 unita' nella
Polizia di Stato, di 1.050 unita' nell'Arma dei carabinieri, di 400
unita' nel Corpo della Guardia di finanza, per ciascuno degli anni
2015 e 2016 a valere sulle facolta' assunzionali relative,
rispettivamente, agli anni 2016 e 2017 previste dall'articolo 66,
comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in deroga al
comma 10 del medesimo articolo 66, all'articolo 2199 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' all'articolo
1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza
non anteriore al 1° ottobre 2015 e al 1° ottobre 2016, attingendo in
via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi di cui al
predetto articolo 2199, comma 4, lettera b), e all'articolo 2201,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, approvate
in data non anteriore al 1° gennaio 2011, nonche', per i posti
residui, attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non
vincitori dei medesimi concorsi. L'Arma dei carabinieri e'
autorizzata, altresi', per gli ulteriori posti residui,
all'ampliamento dei posti dei concorsi banditi ai sensi del medesimo
articolo 2199, comma 4, lettera a), per gli anni 2015 e 2016.
2. Con provvedimenti dei Ministeri della difesa, dell'interno e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' attuative del comma 1, tenendo
conto dell'urgenza connessa all'assunzione straordinaria di cui al
presente articolo, anche ai fini della definizione delle rispettive
graduatorie, assicurando la precedenza sulla base del concorso piu'
risalente nel tempo e della migliore posizione nelle rispettive
graduatorie.
3. Per le esigenze di soccorso pubblico, connesse anche
all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario del 2015-2016,
e' autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei
ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 250
unita', per l'anno 2015 a valere sulle facolta' assunzionali del
2016, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo
66, nonche' all'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, con decorrenza non anteriore al 1º ottobre 2015, attingendo,
in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
4. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono effettuate, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma
264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con decorrenza non
anteriore al 1° ottobre 2015 limitatamente ai ruoli iniziali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
5. Le residue facolta' assunzionali relative agli anni 2016 e 2017
previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui ai commi 1
e 3, possono essere effettuate in data non anteriore,
rispettivamente, al 1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta
eccezione per quelle degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi
per ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi
sportivi e, limitatamente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in
data non anteriore al 1º dicembre 2016.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, e' autorizzata la
spesa complessiva di 16.655.427 euro e di 11.217.902 euro,
rispettivamente, per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Al relativo onere
si provvede mediante l'impiego della corrispondente somma disponibile
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
131, la quale e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, per i
rispettivi anni 2015 e 2016, per essere riassegnata ai pertinenti
programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati.
Art. 16 quater
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori di comuni
della Regione Calabria
1. Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni
della regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207
anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali. Le
predette procedure sono definite, altresi', in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando il
rispetto del patto di stabilita' interno e dell'indicatore dei tempi
medi nei pagamenti. La regione Calabria dispone con propria legge
regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale e
assicura la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei
propri obiettivi di finanza pubblica. In caso di mancato rispetto,
per l'anno 2014, del patto di stabilita' interno, al solo scopo di
consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato, gia' sottoscritti ai sensi
dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
gia' finanziati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156,
lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica
la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge
12 novembre 2011, n. 183.
Art. 17
Disposizioni finali
1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio e, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad
anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione
di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e'
effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui e' erogata
l'anticipazione.
Art. 18
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2
=====================================================================
| | Riduzione di spesa |
| |corrente che ciascun ente |
| |deve conseguire per l'anno|
| Ente | 2015 |
+========================================+==========================+
|Alessandria | 7.266.270,59|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Asti | 8.171.435,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Biella | 0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cuneo | 9.678.708,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Novara | 3.349.452,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Torino | 27.941.102,33|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verbano-Cusio-Ossola | 1.033.082,08|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vercelli | 1.742.357,29|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bergamo | 18.567.478,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brescia | 23.484.851,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Como | 9.894.858,17|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cremona | 8.737.569,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecco | 3.790.831,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lodi | 3.354.605,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Mantova | 11.225.246,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Milano | 27.698.486,99|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Monza e della Brianza | 19.386.463,83|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pavia | 13.297.294,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sondrio | 1.957.636,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Varese | 5.074.177,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Belluno | 5.136.578,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Padova | 17.016.892,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rovigo | 6.020.885,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Treviso | 19.072.705,54|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Venezia | 10.494.060,49|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Verona | 23.554.339,56|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vicenza | 15.933.204,28|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Genova | 8.351.526,07|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Imperia | 5.122.130,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|La Spezia | 7.494.780,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Savona | 8.763.264,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bologna | 8.671.168,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ferrara | 6.595.382,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Forli-Cesena | 9.389.816,74|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Modena | 13.870.843,65|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Parma | 5.457.061,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Piacenza | 2.075.484,70|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ravenna | 10.120.100,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio nell'Emilia | 8.745.675,72|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rimini | 9.352.456,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Arezzo | 6.457.649,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Firenze | 21.830.174,05|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Grosseto | 7.211.853,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Livorno | 7.043.883,31|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lucca | 7.790.412,91|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Massa-Carrara | 2.691.725,95|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pisa | 3.623.447,62|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pistoia | 8.756.973,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Prato | 6.939.390,52|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siena | 3.525.398,20|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Perugia | 11.705.006,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Terni | 6.893.853,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ancona | 7.162.900,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ascoli Piceno | 2.223.554,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Fermo | 4.088.136,71|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Macerata | 8.990.586,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pesaro e Urbino | 6.109.241,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Frosinone | 5.548.852,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Latina | 17.662.843,04|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Rieti | 2.345.294,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Roma | 79.132.973,23|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Viterbo | 7.952.793,66|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Chieti | 3.036.947,86|
+----------------------------------------+--------------------------+
|L'Aquila | 4.270.062,12|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Pescara | 6.247.517,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Teramo | 6.643.227,67|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Campobasso | 3.185.975,51|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Isernia | 1.192.365,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Avellino | 12.479.516,16|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Benevento | 6.935.005,79|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caserta | 31.273.307,73|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Napoli | 46.413.945,77|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Salerno | 24.920.650,48|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Bari | 14.440.633,44|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Barletta-Andria-Trani | 6.633.100,42|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Brindisi | 6.740.723,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Foggia | 8.232.163,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Lecce | 23.515.735,94|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Taranto | 14.377.155,55|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Matera | 6.233.761,81|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Potenza | 3.521.959,76|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catanzaro | 5.955.145,22|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cosenza | 8.295.704,40|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Crotone | 3.758.372,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Reggio di Calabria | 9.119.811,30|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Vibo Valentia | 0,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
|TOTALE | 900.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
| | |
+----------------------------------------+--------------------------+
|Agrigento | 5.879.747,06|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Caltanissetta | 4.067.281,61|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Catania | 13.378.928,97|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Enna | 3.335.391,58|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Messina | 8.562.113,11|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Palermo | 14.578.061,34|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ragusa | 4.573.970,80|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Siracusa | 5.888.490,64|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Trapani | 5.555.330,45|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Cagliari | 9.952.899,41|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Nuoro | 4.047.440,26|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Sassari | 6.686.698,68|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Oristano | 4.319.661,02|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Carbonia-Iglesias | 1.854.156,89|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Medio Campidano | 2.381.907,01|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Ogliastra | 1.773.186,57|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Olbia-Tempio | 3.164.734,60|
+----------------------------------------+--------------------------+
|Totale Sicilia e Sardegna | 100.000.000,00|
+----------------------------------------+--------------------------+
«Tabella A
(articolo 9-ter, comma 1, lettera a))
=====================================================================
| BA0250 | B.1.A.4) | Prodotti dietetici |
+============+=========================+============================+
|BA0270 |B.1.A.6) |Prodotti chimici |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Materiali e prodotti per uso|
|BA0280 |B.1.A.7) |veterinario |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri beni e prodotti |
|BA0290 |B.1.A.8) |sanitari |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA0320 |B.1.B.1) |Prodotti alimentari |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Materiali di guardaroba, di |
| | |pulizia e di convivenza in |
|BA0330 |B.1.B.2) |genere |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Combustibili, carburanti e |
|BA0340 |B.1.B.3) |lubrificanti |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Supporti informatici e |
|BA0350 |B.1.B.4) |cancelleria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Materiale per la |
|BA0360 |B.1.B.5) |manutenzione |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri beni e prodotti non |
|BA0370 |B.1.B.6) |sanitari |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Acquisto prestazioni di |
| | |trasporto sanitario da |
|BA1130 |B.2.A.11.4) |privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Contributi a societa' |
| | |partecipate e/o enti |
|BA1310 |B.2.A.14.3) |dipendenti della Regione |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Consulenze sanitarie e |
| | |sociosanit. da terzi - Altri|
|BA1370 |B.2.A.15.2) |soggetti pubblici |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Consulenze sanitarie da |
| | |privato - articolo 55, comma|
|BA1390 |B.2.A.15.3.A) |2, CCNL 8 giugno 2000 |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altre consulenze sanitarie e|
|BA1400 |B.2.A.15.3.B) |sociosanitarie da privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Collaborazioni coordinate e |
| | |continuative sanitarie e |
|BA1410 |B.2.A.15.3.C) |socios. da privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Lavoro interinale - area |
|BA1430 |B.2.A.15.3.E) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altre collaborazioni e |
| | |prestazioni di lavoro - area|
|BA1440 |B.2.A.15.3.F) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri servizi sanitari e |
| | |sociosanitari a rilevanza |
| | |sanitaria da pubblico - |
| | |Altri soggetti pubblici |
|BA1510 |B.2.A.16.2) |della Regione |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri servizi sanitari da |
|BA1530 |B.2.A.16.4) |privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1580 |B.2.B.1.1) |Lavanderia |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1590 |B.2.B.1.2) |Pulizia |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1600 |B.2.B.1.3) |Mensa |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1610 |B.2.B.1.4) |Riscaldamento |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Servizi di assistenza |
|BA1620 |B.2.B.1.5) |informatica |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Servizi trasporti (non |
|BA1630 |B.2.B.1.6) |sanitari) |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1640 |B.2.B.1.7) |Smaltimento rifiuti |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1650 |B.2.B.1.8) |Utenze telefoniche |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1660 |B.2.B.1.9) |Utenze elettricita' |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA1670 |B.2.B.1.10) |Altre utenze |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Premi di assicurazione - |
|BA1690 |B.2.B.1.11.A) |R.C. Professionale |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Premi di assicurazione - |
|BA 1700 |B.2.B.1.11.B) |Altri premi assicurativi |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri servizi non sanitari |
|BA1730 |B.2.B.1.12.B) |da altri soggetti pubblici |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri servizi non sanitari |
|BA1740 |B.2.B.1.12.C) |da privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Consulenze non sanitarie da |
| | |Terzi - Altri soggetti |
|BA1770 |B.2.B.2.2) |pubblici |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Consulenze non sanitarie da |
|BA1790 |B.2.B.2.3.A) |privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Collaborazioni coordinate e |
| | |continuative non sanitarie |
|BA1800 |B.2.B.2.3.B) |da privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Lavoro interinale - area non|
|BA1820 |B.2.B.2.3.D) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altre collaborazioni e |
| | |prestazioni di lavoro - area|
|BA1830 |B.2.B.2.3.E) |non sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Formazione (esternalizzata e|
|BA1890 |B.2.B.3.1) |non) da pubblico |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Formazione (esternalizzata e|
|BA1900 |B.2.B.3.2) |non) da privato |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Manutenzione e riparazione |
| | |ai fabbricati e loro |
|BA1920 |B.3.A) |pertinenze |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Manutenzione e riparazione |
|BA1930 |B.3.B) |agli impianti e macchinari |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Manutenzione e riparazione |
| | |alle attrezzature sanitarie |
|BA1940 |B.3.C) |e scientifiche |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Manutenzione e riparazione |
|BA1950 |B.3.D) |ai mobili e arredi |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Manutenzione e riparazione |
|BA1960 |B.3.E) |agli automezzi |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altre manutenzioni e |
|BA1970 |B.3.F) |riparazioni |
+------------+-------------------------+----------------------------+
|BA2000 |B.4.A) |Fitti passivi |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Canoni di noleggio - area |
|BA2020 |B.4.B.1) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Canoni di noleggio - area |
|BA2030 |B.4.B.2) |non sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Canoni di leasing - area |
|BA2050 |B.4.C.1) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Canoni di leasing - area non|
|BA2060 |B.4.C.2) |sanitaria |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Indennita', rimborso spese e|
| | |oneri sociali per gli Organi|
| | |Direttivi e Collegio |
|BA2540 |B.9.C.1) |Sindacale |
+------------+-------------------------+----------------------------+
| | |Altri oneri diversi di |
|BA2550 |B.9.C.2) |gestione |
+------------+-------------------------+----------------------------+
Tabella B
(articolo 9-duodecies, comma 3)
=====================================================================
|Aumento % tariffe per| | | | A decorrere |
| anno | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
+=====================+=========+========+==========+===============+
|5% su informazione | | | | |
|scientifica | 0,0%| 0,0%| 0,0% | 0,0% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Tariffe | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Convegni e Congressi | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Ispezioni | 6,25%| 12,5%| 11,5% | 4,7% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Diritto annuale | 9,1%| 18,2%| 18,2% | 9,1% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
|Totale | 3,9%| 7,8%| 8,5% | 4,65% |
+---------------------+---------+--------+----------+---------------+
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