AVVIO ANNO SCOLASTICO NEL SOLITO CAOS, ALTRO CHE BUONA SCUOLA

GILDA: “AVVIO ANNO SCOLASTICO NEL SOLITO CAOS, ALTRO CHE BUONA SCUOLA”

“L’avvio del prossimo anno scolastico si preannuncia all’insegna del caos, in barba alle promesse sbandierate dal ministro Giannini e da Renzi. Più che ‘Buona Scuola’, quella che si profila per docenti e studenti sembra una scuola alla buona”. A dichiararlo è Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti.

“Il Governo ha spacciato la riforma come cura miracolosa contro la ‘supplentite’, ma in realtà anche quest’anno assisteremo al solito balletto dei supplenti, aggravato dal fatto che, in base al nuovo piano di immissioni in ruolo, bisognerà attendere novembre per sapere se e dove verranno assunti. Inoltre la legge 107/2015 – incalza Di Meglio – aumenta la burocrazia all’interno della scuola con l’introduzione del Pof triennale, che deve essere approvato entro ottobre, e del nuovo comitato di valutazione di cui non si conoscono ancora le modalità di funzionamento. Sarebbe dunque auspicabile – sottolinea il coordinatore della Gilda – che questo nuovo organismo non fosse eletto in occasione del primo collegio dei docenti e aspettare che si definisca la sua funzione in maniera più dettagliata”.

“Ai già noti problemi che segnano sempre l’inizio di ogni anno scolastico, come il sovraffollamento delle classi e la sicurezza degli edifici, soltanto per citarne alcuni, – conclude Di Meglio – ora si aggiungono quelli causati da una legge sbagliata che costringerà ad occuparsi più delle questioni amministrative che della didattica”.

Sul concetto di giustizia e illegalità

Sul concetto di giustizia e illegalità

di Vincenzo Andraous

 

Spesso FB è un inceneritore di risorse, nel senso che brucia la ragione delle tante ragioni di ognuno e di ciascuno, spinge sull’ammasso più che sul ripensare, lo fa perfino sul concetto di giustizia e legalità.

 

Sull’illegalità rammento un incontro in università, dove uno scienziato del diritto mi fece trasalire con una affermazione sulla giustizia a dir poco incredibile: “altro che una minoranza quella che nel nostro paese convive nell’illegalità, è piuttosto una maggioranza dei piccoli illeciti che fa domicilio a una quotidianità tollerante di molte norme infrante”.
Forse è proprio questo meccanismo che intensifica il fare truffaldino, la meta agognata dell’impunità, è il disfacimento delle regole, senza provare il minimo rimorso, e quando l’indignazione preme nel petto, scema via soggiogata dalla realtà sempre meno propensa a sottoscrivere quell’insignificante dettaglio che sta a giustizia.

 

Ogni giorno una manciata di verità spudorate costringono alla stupefazione, inquinano i pensieri, le riflessioni, la capacità di rimanere lucidi: c’è da combattere non solamente una corruzione epidermica, ma anche una contaminazione culturale che rasenta la follia.
Illegalità diffusa come i goals non più tali, persino quelli più spettacolari assumono sembianze confuse, e non tratti di perfezione sportiva irripetibile.

 

Se tutto ciò continuerà verosimilmente ad accadere, saremo destinati a una diserzione educativa che scaverà la fossa al nostro futuro.

Chi rifiuta un posto nella Fase B e C non può essere cancellato da Gae/Gm

Piano straordinario – per Anief chi rifiuta un posto nella Fase B e C non può essere cancellato da Gae/Gm

Errata l’interpretazione da parte del Miur della norma che è chiara: chi rifiuta un posto in una fase non può partecipare alla fase successiva ed è escluso dal piano straordinario attivato per l’a. s. 2015/2016. La cancellazione riguarda espressamente i soggetti presenti negli albi territoriali graduati che hanno presentato domanda volontaria e rifiutano la proposta di assunzione e non può riguardare le graduatorie originarie da cui si proviene.

La ratio della norma è evidente: se sono in Gae/Gm e rifiuto un posto nella fase iniziale o nella fase 0 non posso partecipare alle fasi successive e sono cancellato dalle Gae/GM. Se invece grazie al fatto di essere in Gae/Gm ho chiesto di partecipare alle B e C e mi sono inserito nelle nuove graduatorie relative agli albi territoriali e rifiuto il posto che mi è stato assegnato, non posso accettare più altri posti per l’a. s. 2015/2016 perché sono stato depennato da tutti gli albi territoriali.

Una diversa interpretazione alimenterà uno scontato contenzioso in tribunale.

L’articolo 1, comma 102 della legge 107/2015, contestato.

“102. I soggetti di cui al comma 98, lettere b) e c),accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 103. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 96 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione eventualmente effettuata in una fase non partecipano alle fasi successive e sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie.”

Un delitto contro l’umanità

Un delitto contro l’umanità

di Maurizio Tiriticco

 

Non solo gli uomini dell’ “Islamic State of Iraq and Syria” distruggono tutto ciò che è il nostro e il loro passato, ma straziano e uccidono anche coloro che questo passato lo cercano, lo studiano, lo conservano per trasmetterlo alle generazioni a venire. Distruggono e uccidono tutto ciò che, secondo loro, non coincide con le leggi della Sharia.

Ho un rispetto profondo per tutte le culture che i diversi gruppi umani hanno prodotto nella loro lunga storia, nella misura in cui queste dettano regole per la conservazione e lo sviluppo del gruppo sociale che le esprime, ma… troppo spesso certi limiti vengono superati. Non dimentichiamo che il fanatismo, purtroppo, è la divisa di tutte le religioni monoteistiche, ciascuna delle quali è convinta di essere depositaria di una pretesa Verità.

Basti pensare come in nome di Cristo i Crociati straziarono e uccisero l’intera popolazione di Gerusalemme nel 1099, o a tutti quei milioni di donne (non esagero) che, nel corso della storia, sono state torturate, straziate e uccise perché accusate di stregoneria! E, se la nostra Chiesa cattolica, oggi, non è più quella di poco più di cento anni fa (il solo Mastro Titta annotò nel suo taccuino più di 500 esecuzioni!!!), ciò lo si deve all’insorgere e allo svilupparsi dello “spirito laico”. E’ la stessa laicità – un corpus culturale, in effetti, estraneo ad ogni proclamata fede religiosa – che ha permesso alla Chiesa cattolica di fare significativi passi in avanti per ciò che riguarda il superamento del primato che ha sempre vantato in materia di una pretesa “verità”. Le vicende di un Campanella, di un Galileo e di un Bruno sono su tutti i libri di storia.

E perché non ricordare l’accorata lettera di Pio IX a Vittorio Emanuele II, nella quale lo scongiurava di non rendere obbligatori gli studi elementari, perché avrebbero costituito un vero e proprio “flagello”, sottraendo alle scuole cattoliche il primato che da sempre vantavano in materia di educazione, istruzione e formazione? Le religioni tutte, anche quelle monoteistiche, possono convivere solo se condividono e fanno propri quei principi di laicità sanciti in tutte le Carte dei diritti umani che dal Settecento ad oggi (la Carta dei diritti dell’Onu e la nostra stessa Costituzione) hanno garantito – e ancora possono garantire – una convivenza libera e produttiva tra fedi diverse.

Oserei dire che lo stesso Papa Francesco non direbbe e farebbe ciò che dice e fa, se non ci fosse stata la lenta e la faticosa affermazione della spirito laico. Mi piace sempre ricordate quanto disse il nostro Azeglio Ciampi quando definì la nostra Carta Costituzionale la sua Bibbia Laica!

Decreto Interministeriale 20 agosto 2015, n. 626

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

VISTO  il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

VISTA  la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA   la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l’articolo 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e, in particolare, l’articolo 16, recante modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni;

VISTA  la legge 2 agosto 1999, n. 264;

VISTA  la legge 13 febbraio 2001, n. 48;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

VISTO  il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l’articolo 3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150 che all’art. 2 comma 1, lett. b1) prescrive che il numero dei laureati da ammettere alla scuola di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell’art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi per uditori giudiziari;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

VISTA la nota prot. n. 50908 del 23 aprile 2015 del Ministero della Giustizia, Dipartimento         dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei  Magistrati, Ufficio III – Concorsi;

VISTA  la nota prot. n. 76669 del 18 maggio 2015 del Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale della giustizia civile, Ufficio III – Reparto Libere Professioni;

VISTA  la nota prot. n. 1784 del 21 maggio 2015 del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI – Statistica e Studi;

VISTA  la nota prot. n. 62787 del 22 maggio 2015 del Ministero della Giustizia, Dipartimento         dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione Generale dei  Magistrati, Ufficio II – Status giuridico ed economico;

CONSIDERATA     la necessità di determinare, ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell’anno accademico 2015-2016;

 

D E C R E T A:

 

1 – Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere nell’anno accademico 2015-2016 alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell’art  2, comma 1, lettera b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.700 unità.

2 – Con il decreto di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarà determinata la ripartizione dei posti disponibili tra le università sedi delle predette scuole di specializzazione.

Roma, 20 agosto 2015
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

F.to Stefania Giannini

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

F.to Andrea Orlando

Decreto Interministeriale 20 agosto 2015, n. 627

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

VISTO il testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con cui la Sen. Prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

VISTO l’articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l’articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell’università, della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia 21 dicembre 1999, n. 537, concernente il regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia 10 marzo 2004, n. 120, recante modifiche al citato decreto 21 dicembre 1999, n. 537;

VISTO l’articolo 2, comma 146, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha sostituito l’articolo 16, comma 2-ter, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell’art. 2, comma 1, lett. b1) della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell’anno accademico 2015-2016 è pari a 3.700 unità;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nell’adunanza del 3 maggio 2012;

CONSIDERATA la necessità di provvedere, ai sensi dell’articolo 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all’indizione del concorso nazionale per titoli ed esame per l’accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l’anno accademico 2015-2016;

RITENUTO, pertanto, di poter confermare la distribuzione dei posti del precedente anno accademico 2014-2015;

D E C R E T A:

Art. 1

Indizione del concorso

  • 1. Per l’anno accademico 2015-2016 è indetto un concorso pubblico per titoli ed esame per l’ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
  • 2. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto n. 537 del 1999 e della legge n. 150 del 2005, è pari a 3.700 unità.
  • 3. Il concorso si svolgerà il giorno 28 ottobre 2015 su tutto il territorio nazionale presso le università sedi dei corsi di laurea in giurisprudenza indicate nel prospetto allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. I posti disponibili presso ciascuna scuola sono indicati nel predetto allegato.

 

Art. 2

Presentazione della domanda

  • 1. Al concorso sono ammessi coloro i quali hanno conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento e coloro che hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni, in data anteriore al 28 ottobre 2015. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata presso la segreteria dei corsi di studio di giurisprudenza dell’ateneo sede della scuola di specializzazione per la quale si concorre entro il 9 ottobre 2015. Può essere presentata domanda di partecipazione con riserva ove il candidato non sia in possesso del titolo accademico prescritto nel predetto termine, ma lo consegua comunque in data anteriore alla prova d’esame. Alla domanda di partecipazione i candidati  devono allegare la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della tassa a tal fine stabilita dalla competente università.
  • 2. Per l’ammissione al concorso dei candidati di cittadinanza straniera si applicano le norme vigenti in materia.
  • 3. È facoltà dell’ateneo disporre l’esclusione dei candidati dal concorso in qualsiasi fase del procedimento concorsuale con motivato provvedimento del direttore amministrativo.

 

Art. 3

Prova d’esame

  • 1. La prova di esame consiste nella soluzione di cinquanta quesiti a risposta multipla, aventi  contenuto identico su tutto territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione. È altresì vietata l’introduzione nell’aula di telefoni portatili e di altri strumenti di riproduzione e comunicazione di testi sotto qualsiasi forma.
  • 2. Il tempo massimo a disposizione dei candidati per l’espletamento della prova è di novanta minuti.
  • 3. Durante la prova non è ammessa la consultazione di testi e di codici commentati e annotati con la giurisprudenza.

 

Art. 4

Commissione giudicatrice

  • 1. Con decreto rettorale è costituita presso ciascuno degli atenei di cui all’allegato 1 una commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio e presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età.  La commissione è incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove di esame ivi compresa la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la verbalizzazione. La commissione provvede inoltre alla formulazione della graduatoria dei candidati ai sensi dell’articolo 5. Con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza ed il responsabile del procedimento.
  • 2. Il giorno dello svolgimento delle prove, alle ore 10, la commissione giudicatrice costituita presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università “La Sapienza” di Roma, previo controllo dell’integrità dei plichi contenenti le prove d’esame, invita uno dei candidati presenti ad estrarre a sorte una delle tre buste contenenti le prove d’esame ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto n.120 del 2004.
  • 3. Il numero della prova d’esame sorteggiata è comunicato, per via telematica, ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo al fine dell’immediato espletamento della prova di esame. La consegna degli elaborati è effettuata contestualmente a tutti i candidati presenti nella sede di esame. Il tempo a disposizione decorre dal momento in cui la commissione autorizza l’apertura delle buste contenenti i questionari. È in ogni caso disposta l’esclusione dalla prova del candidato che abbia aperto il plico contenente il questionario prima dell’autorizzazione della commissione.
  • 4. Per la stampa, la predisposizione dei plichi contenenti le singole prove di ammissione, nonché per le analisi dei risultati il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale del CINECA, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2001. I responsabili del procedimento di ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il consorzio interuniversitario CINECA il giorno 26 ottobre 2015. L’esito della correzione degli elaborati è comunicato dal CINECA stesso ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all’art. 5 da parte della commissione giudicatrice.

 

Art. 5

Valutazione della prova e dei titoli

  • 1. Ai fini della formulazione della graduatoria in relazione ai posti disponibili, la commissione giudicatrice di cui all’articolo 4 ha a disposizione, per ciascun candidato, sessanta punti, dei quali cinquanta per la valutazione della prova d’esame, cinque per la valutazione del curriculum e cinque per il voto di laurea.
  • 2. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene secondo i criteri stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto n. 537 del 1999, risultanti nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 6
Ammissione alla scuola di specializzazione

  • 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
  • 2. A parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane d’età.
  • 3. Coloro che hanno sostenuto la prova di esame presso una delle sedi indicate nell’allegato 1 collocandosi in soprannumero, possono chiedere l’iscrizione alla scuola presso una qualunque università che non ha ricoperto i posti risultanti dal predetto allegato.

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 2015

 

Roma, 20 agosto 2015

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
F.to Stefania Giannini

IL MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA
F.to Andrea Orlando


Allegati

Mobilità 2015-2016

Calendario Mobilità

a cura di Dario Cillo


Mobilità

Tipo di personale Termine presentazione domande Termine acquisizione domande Diffusione risultati
Docenti Scuola Infanzia 26 febbraio – 22 marzo (1)
4 aprile 21 aprile
Docenti Scuola Primaria 26 febbraio – 22 marzo (1)
20 aprile 11 maggio
Docenti Scuola Secondaria I grado 26 febbraio – 22 marzo (1)
9 maggio 28 maggio
Docenti Scuola Secondaria II grado 26 febbraio – 22 marzo (1)
27 maggio
16 giugno
Personale Educativo 26 febbraio – 22 marzo (2)
5 maggio
26 maggio
Personale ATA 23 marzo20 aprile (3)
8 luglio 20 agosto
Personale IRC 7 aprile – 6 maggio (4) 18 giugno 30 giugno

(1) Il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla formazione e pubblicazione all’albo dell’istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari. (Capo III, CCNI)

(2) Il dirigente scolastico competente, provvede – entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della tabella organica – alla formazione e pubblicazione all’albo della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato al fenomeno delle soppressioni. (art. 40, CCNI)

(3) I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto. (art. 48, CCNI)

(4) Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola diocesi sono individuati sulla base della graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, predisposta dall’Ufficio scolastico regionale competente. (Capo VIII, CCNI)


Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie

Tipo di personale Termine presentazione domande
Personale Docente Scuola Infanzia e Primaria
15 – 30 giugno
Personale Docente Scuola Secondaria I e II Grado 1 – 15 luglio
Personale Educativo 1- 15 luglio
Personale IRC 1. 15 luglio
Personale ATA entro 1o agosto

NB: Sono indicate in rosso le date che hanno subito variazioni