Abilitati Romania

IL MINISTERO DELL’EDUCAZIONE NAZIONALE ROMENO CONFERMA  IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PER DOCENTI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO SECONDO LA DIRETTIVA N.36/2005 A TUTTI I CITTADINI  DELLA UE CON LA NOTA N. 309110 DEL 21.05.2019.

Avv. Maurizio Danza
Prof. Diritto Del Lavoro Università Mercatorum Roma

Ennesimo capitolo in merito della nota controversia sul diritto all’espletamento della professione docente in Italia, richiesto da migliaia di cittadini italiani che, a seguito dell’avviso MIUR n.5636 del 2 aprile 2019 di rigetto delle loro istanze, hanno presentato ricorso al TAR Lazio-Roma. Di particolare rilevanza in tal senso, la recentissima nota n 30910 del 21 maggio 2019e a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Educazione Nazionale Rumeno- Dott.ssa Corina Marin-ed indirizzata al rappresentante FSIUSAE Scuola Estero, che conferma la illegittimità del diniego del MIUR per non aver mai disposto un accertamento finalizzato alla verifica di quei “requisiti minimi” tali da garantire  l’espletamento della funzione docente in Italia  salvaguardando così anche nell’ordinamento scolastico, il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea .A tal proposito, e  fugando qualsiasi altro dubbio in merito anche al diritto alla partecipazione ai concorsi dei ricorrenti con la qualifica professionale docente maturata a seguito del percorso formativo psicopedagogico , e alla sua conformità alla Direttiva n.36/2005 e n.55/2013, la nota del Ministero Romeno dispone espressamente che “ in conformità con le disposizioni dell’art.108 comma 1 della Metodologia-quadro riguardante la immobilità degli insegnanti dell’istruzione preuniversitaria nell’a.s.2019.2020, approvata tramite OMEN 5460/2018 con le variazioni ed inserzioni successive : I cittadini degli stati membri dell’Unione europea…che compiono le condizioni necessarie di studi riconosciuti/equiparati dal Ministero dell’Educazione nazionale oppure hanno studiato in Romania, hanno il diritto di partecipare ai concorsi di occupazione dei posti d’insegnante/cattedre libere/riservate dell’istruzione preuniversitaria e, in base ai risultati ottenuti al concorso, possono essere impiegati a termine determinate o indeterminato. La metodologia quadro riguardante la mobilità del personale docente dell’istruzione preuniversitaria nell’a.s. 2019/2020 approvata tramite l’OMEN n.5460/2018…è disponibile su http://titularizare.edu.ro/2019/.” Ciò nonostante il MIUR, continua a disattendere sia i principi comunitari in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali, sia quelli di diritto nazionale, tra cui quello dell’accesso parziale disciplinato dal combinato disposto dell’art. 1 bis e 5 septies del D.lgs.n.206/2007(  peraltrodi attuazione della stessa Direttiva 2005/36/CE) secondo cui Il presente decreto disciplina, altresi’, il riconoscimento delle qualifiche professionali gia’ acquisite in uno o piu’ Stati membri dell’Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell’accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonche’ i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro” . La applicazione doverosa di tali principi, va fatta risalire peraltro, alla nota sentenza “ Morgenbesser” del 13 novembre 2003 C-313/2001 della Corte di Giustizia Europea ( ed anche alle  sentenze CGE 15 ottobre 1987  Heylens e a ; 7 maggio 1991 C-340/89 Vlassopoulou ; 7 maggio 1992 C -104/91 Aguirre Borrell.), secondo cui uno stato membro a cui si rivolge un cittadino di altro paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione finalizzata in via di principio alla “salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese” , anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione : ciò alfine di garantire il diritto alla libertà di circolazione previsto dall’art.45 del trattato fondativo dell’Unione Europea!  

Auspichiamo che il Collegio della Terza sezione Bis del Tar-Lazio-Roma valuti attentamente la questione, alla luce della nota, nonchè di altri documenti emanati dal Ministero Romeno ed in possesso esclusivo della difesa, in vista dell’esame della questione cautelare ad oggetto la sospensiva dell’illegittimo provvedimento del MIUR.

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