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Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710

Ordinanza Ministeriale 28 agosto 2014, n. 710
Trasferimenti del personale docente e tecnico amministrativo delle Accademie e dei Conservatori di musica e tecnico amministrativo degli Isia e delle Accademie nazionali di danza e arte drammatica

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

1.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza 

18 settembre 2014

2.

Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati 

23 settembre 2014

3.

Termine per reclami, rinunce e rettifiche 

1° ottobre 2014

4.

Pubblicazione punteggi definitivi 

9 ottobre 2014

5.

Pubblicazione dei trasferimenti 

13 ottobre 2014

6.

Comunicazione delle cattedre e dei posti disponibili per le utilizzazioni temporanee 

20 ottobre 2014

7.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea 

23 ottobre 2014

8.

Pubblicazione delle utilizzazioni disposte 

31 ottobre 2014

O R D I N A

– Art. 1
Oggetto

  • 1. La presente Ordinanza disciplina, per l’anno accademico 2014-2015, la mobilità del personale docente e tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del solo personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.
  • 2. Sono altresì ammessi a partecipare alle procedure di mobilità di cui alla presente Ordinanza, con le modalità e i tempi di seguito indicati, anche i docenti inseriti nelle graduatorie nazionali (GNE e GET), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e nelle graduatorie nazionali di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 utili per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato, ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, previsto al successivo articolo 2, abbiano sottoscritto il contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall’anno accademico 2013-2014.

 

– Art. 2
Termini e modalità di presentazione della domanda di trasferimento

  • 1. Le domande di trasferimento devono essere redatte secondo i modelli Y1 e Y2 – Allegati C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 18 settembre 2014. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto a inviare copia della domanda anche a mezzo fax o a mezzo e-mail entro il medesimo termine del 18 settembre 2014. Le Istituzioni nel caso di domande presentate a mano ne rilasciano apposita ricevuta.
  • 2. Ciascuno può presentare una sola domanda di trasferimento.
  • 3. Le domande presentate oltre il termine stabilito ovvero in difformità rispetto agli appositi modelli non saranno prese in considerazione.
  • 4. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’articolo 467 del decreto legislativo n. 297 del 1994 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità, che ne avevano giustificato il trasferimento.

 

– Art. 3
Indicazione delle preferenze

  • 1. Le preferenze devono essere indicate nell’apposita sezione del modello di domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate. Per il solo personale tecnico e amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.
  • 2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le sedi delle Istituzioni.
  • 3. Qualsiasi richiesta di preferenza formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo non è valida.

– Art. 4 –
Sezioni staccate

  • 1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

 

– Art. 5
Rinuncia

  • 1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.
  • 2. Non è ammessa la rinuncia al trasferimento disposto se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

 

– Art. 6
Documentazione delle domande

  • 1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda di trasferimento, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002 [1].
  • 2.La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  • 3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.
    Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.
    L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 445 del 2000, così come modificato dall’articolo 15 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (articoli 114, 118 e 122 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
    L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall”articolo 122, comma 3, del citato d.P.R. n. 309 del 1990.
  • 4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.
  • 5. Ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi. [2]
  • 6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca: Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.
  • 7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al decreto legislativo n. 265 del 1992.
  • 8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31 maggio 2002 non si applicano alla sussistenza del requisito della convivenza a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

– Art. 7
Competenza a disporre i trasferimenti

  • 1. I trasferimenti del personale di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal competente Direttore Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

 

– Art. 8 –
Adempimenti dei Direttori delle Accademie, dei Conservatori e degli ISIA

  • 1. Il Direttore di ciascuna Istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi modelli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.
  • 2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito internet entro la data del 23 settembre 2014, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 1° ottobre 2014, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda al Direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta, immettendo i relativi dati rettificati sul sito internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.
  • 3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ai sensi della legge n. 241 del 1990.
  • 4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 241 del 1990, ha facoltà di differire l’accesso alla documentazione amministrativa.

 

– Art. 9 –
Pubblicazione dei movimenti

  • 1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 9 ottobre 2014.
  • 2. I trasferimenti disposti sulla base della presente procedura sono pubblicati, entro la data del 13 ottobre 2014, mediante affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet http://afam.miur.it, del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione, a margine di ciascun nominativo, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

 

Art. 10
Domanda di utilizzazione temporanea del personale docente

  • 1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2014-2015 sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it .
  • 2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata del curriculum vitae con le attività didattico-professionali svolte e delle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 23 ottobre 2014, ai Direttori delle Istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.
  • 3. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista all’articolo 4, comma 4, del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.
  • 5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 7. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 11
Domanda di utilizzazione temporanea del personale tecnico e amministrativo

  • 1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti il 20 ottobre 2014 sul sito internet http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 23 ottobre 2014, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.
  • 2. In ciascuna domanda deve essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.
  • 3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’articolo 4-bis del CCND, con provvedimento del Direttore.
  • 4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’Istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.
  • 5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 30 ottobre 2014. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Direzione Generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, entro la stessa data.
  • 6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 31 ottobre 2014.

 

– Art. 12
Pubblicazione

  • 1. La presente Ordinanza ministeriale è pubblicata sul sito internet www.afam.miur.it, nonché sul sito http://afam.miur.it.

 

– Art. 13
Ricorsi

  • 1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  • 2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche per eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti

______________________________________________________________________________

[1] Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

[2] La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità

 

 

Roma, 28 agosto 2014

IL MINISTRO
f.to Prof.ssa Stefania Giannini

Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  -  Direzione  generale  per  l'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica ad assumere, per l'anno accademico 2013/2014, n.
276 docenti di I e II  fascia  e  a  trattenere  in  servizio  n.  23
docenti,  per  incarichi  di  insegnamento  nelle  Accademie  e   nei
Conservatori di Musica. (14A07808) 

(GU n.239 del 14-10-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in  particolare,  l'art.  9  che  reca  disposizioni  in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni,  che,  nell'elencare  le   amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di  limitazione  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola  e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  concernenti  misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari,  e  in  particolare  l'art.  1,
recante disposizioni per il ricambio  generazionale  nelle  pubbliche
amministrazioni,  il  cui  comma  2  prevede  espressamente  che   "i
trattenimenti in servizio in essere alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore"; 
  Considerato che, come gia' previsto in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola  e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti  assunzionali  di  cui
alle  disposizioni  di  legge  richiamate,  fermo  restando  il  loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508  del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato
art. 39, comma 3-bis, della legge  n.  449  del  1997,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  22  febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della  funzione  pubblica,  adottata
d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il  regolamento  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della  suddetta  legge  n.  508  del
1999, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione, nonche' il comma 1 dello stesso art. 19  secondo  cui
le graduatorie nazionali di cui all'art. 2-bis  del  decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143, sono  trasformate  in  graduatorie  nazionali  a
esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento
con contratto a tempo indeterminato e determinato; 
  Visto l'art. 270 del decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,
che disciplina l'accesso  nei  ruoli  del  personale  docente,  degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori; 
  Vista la nota  del  13  novembre  2013,  n.  23232,  con  la  quale
l'Ufficio    di    Gabinetto    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  ha  richiesto  l'autorizzazione  ad
assumere a tempo indeterminato, per l'anno accademico  2013/2014,  n.
560 docenti di I e II fascia, nonche' a trattenere in servizio n.  23
docenti, n. 3 coadiutori e di n. 1 assistente amministrativo; 
  Vista la nota dell'11 febbraio 2014, n.  3579,  del  Gabinetto  del
Ministero dell'economia e delle finanze; con la quale si trasmette la
nota del 31 gennaio 2014, n. 9143, del Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato- IGOP,  contenente  la  richiesta  di  ulteriori
chiarimenti al MIUR, segnatamente in merito alla ripartizione tra I e
II  fascia  dei  docenti  cessati  dal  servizio,   all'inquadramento
iniziale del personale docente  da  assumere,  ai  presumibili  oneri
connessi alle ricostruzioni di carriera,  alla  differenza,  per  gli
ultimi  cinque  anni,  tra  assunzioni   autorizzate   ed   effettive
immissioni in ruolo, nonche' alla  ripartizione  territoriale  e  per
materia di insegnamento delle predette assunzioni, ai fini di evitare
eventuali soprannumero; 
  Vista la nota del 25 febbraio 2014, n. 11815 della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  funzione   pubblica   che,
nell'esprimere considerazioni in merito ad  alcune  delle  criticita'
del sistema di reclutamento del  comparto  AFAM,  invita  il  MIUR  a
fornire dimostrazione in termini di pianificazione, del rispetto  dei
limiti di legge previsti dal doppio canale di reclutamento; 
  Vista la nota del 14 maggio 2014, n. 12623, con la  quale l'Ufficio
di Gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca  nel  fornire,  tra  l'altro,  precisazioni  in  merito  alla
sostenibilita' finanziaria della richiesta  assunzionale  presentata,
nonche' sulla impossibilita' di creazione di  esuberi  ha  comunicato
che le attuali cattedre vacanti ammontano  a  1.400,  che  i  docenti
cessati dal servizio dal 1° novembre 2013 risultano essere 139 e  che
la differenza fra assunzioni consentite secondo la normativa  vigente
nel periodo 2008-2013 e le  effettive  immissioni  in  ruolo  risulta
essere di n. 160 unita'; 
  Vista la nota del 21 maggio  2014,  n.  11842,  del  Gabinetto  del
Ministro dell'economia e delle finanze con la quale si  trasmette  il
parere favorevole del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato, espresso con nota del 16 maggio 2014, n. 44191, all'assunzione
a tempo indeterminato  di  n.  276  docenti  e  al  trattenimento  in
servizio di n. 23  docenti,  attesa  la  valutazione  positiva  della
sostenibilita' finanziaria delle predette assunzioni, ferma  restando
la necessita', condivisa dal Dipartimento  della  funzione  pubblica,
che il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
adotti tempestivamente il regolamento in materia di reclutamento  del
personale docente AFAM; 
  Ritenuto  di  aderire  al  citato  parere  espresso  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  di  poter  concedere,  per  l'anno
accademico 2013-2014, l'autorizzazione ad assumere un contingente  di
n. 276 docenti e al trattenimento in servizio di n. 23 docenti; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 31 luglio 2014; 
  Sulla proposta del Ministro per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  e'  autorizzato,  per  l'anno  accademico  2013/2014,   ad
assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente  vacanti  e
disponibili, n. 276 docenti di I  e  II  fascia  e  a  trattenere  in
servizio n. 23 docenti, per incarichi di insegnamento nelle Accademie
e nei Conservatori di Musica. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Dato a Roma, addi' 22 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2014 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 2617 

31 luglio Scatti stipendiali e assunzioni AFAM in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione del 31 luglio, autorizza due ipotesi di contratto relative a personale ATA e Docente, nonché l’assunzione di personale docente AFAM.

Personale del comparto scuola

Il Consiglio ha autorizzato il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, ad esprimere il parere favorevole del Governo su due ipotesi di contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto scuola, riguardanti rispettivamente:

il riconoscimento ad alcune categorie del personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) dell’emolumento una tantum avente carattere stipendiale previsto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 3 del 23 gennaio 2014. Negli anni scolastici 2011/2012 e 2013/2014, infatti, tramite un contratto nazionale integrativo, al personale ATA è stata attribuita una posizione economica, così come previsto dal contratto collettivo nazionale della scuola. Il beneficio economico una tantum al personale ATA, da attribuire a seguito della stipulazione del contratto collettivo in esame, ha natura stipendiale e corrisponde a quanto avrebbero percepito i dipendenti in questione per la posizione economica sino al mese di agosto 2014;il reperimento delle risorse ed il recupero dell’anno 2012 ai fini del computo dell’anzianità necessaria alla maturazione degli scatti stipendiali del personale della scuola. L’art. 9, comma 23, del decreto legge n. 78 del 2010 ha disposto che negli anni 2010, 2011 e 2012, il personale scolastico docente ed amministrativo non può percepire i c.d. “scatti di anzianità”. Tuttavia, la norma in questione riconosce al Ministero dell’istruzione, università e ricerca la possibilità di pagare gli scatti tramite eventuali economie di spesa e tramite ulteriori risorse da individuare con un contratto collettivo nazionale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica . Gli scatti 2010 e 2011 sono stati già recuperati e pagati con risparmi di spesa e con un accordo sindacale che ha consentito di prelevare le risorse dai fondi scolastici. Lo scatto del 2012, invece, viene recuperato con l’ipotesi di CCNL in esame, che individua le risorse utili per gli anni dal 2012 in poi [per l’anno 2012 e i successivi], tramite la riduzione di varie voci dei fondi contrattuali della scuola. In tutti i casi, il CCNL si preoccupa di individuare le modalità per assicurare la funzionalità dei servizi scolastici.

*****

Assunzioni a tempo indeterminato per personale docente

Su proposta del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno accademico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato, n. 276 docenti di I e II fascia, e a trattenere in servizio n. 23 docenti per incarichi di insegnamento nelle Accademie e nei Conservatori di Musica. Le assunzioni autorizzate consentiranno l’immissione in ruolo dei restanti docenti attingendo dalle graduatorie nazionali nonché da quelle ad esaurimento delle singole istituzioni Afam.

Nota 18 luglio 2014, Prot. AOODGAI/ 6749

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio VII -Cooperazione nell’area dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione artistica e musicale-

Ai Direttori delle Accademie di Belle Arti
Ai Direttori dei Conservatori di Musica
Ai Direttori degli Istituti Musicali Pareggiati
Ai Direttori degli Istituti per le Industrie Artistiche
LORO SEDI

OGGETTO: Cofinanziamento nazionale del programma comunitario “LLP/ERASMUS”ai sensi della legge n. 183/1987 per l’anno accademico 2013/2014.

Per contribuire allo sviluppo della mobilità degli studenti nel quadro dell’azione Erasmus, verrà assicurato alle istituzioni Afam per l’anno 2013/2014 un cofinanziamento nazionale, ai sensi della legge n. 183/1987.
Con provvedimento in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, l’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari per l’Unione Europea del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la richiesta di cofinanziamento nazionale presentata da questo Ufficio; tale richiesta comprende, anche per l’anno accademico in oggetto, i Consortia placement.
Il cofinanziamento nazionale concesso può essere utilizzato per l’integrazione delle borse di studio degli studenti in mobilità in uscita, ovvero per l’elaborazione di un nuovo progetto. In tale ultimo caso, le attività da realizzare dovranno privilegiare soprattutto la mobilità studentesca, sia in uscita sia in entrata, per studio o per “placement”.
Ogni attività aggiuntiva, compresa quella di erogazione di un contributo integrativo delle borse di studio, dovrà essere conclusa entro il 31 dicembre 2016.
Per poter eseguire un monitoraggio sulle azioni intraprese, si prega di voler tenere informata questa Direzione Generale sulle modalità adottate.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Marcello Limina

Tabella dei cofinanziamenti per il settore Afam

N SEDE DENOMINAZIONE UFFICIALE TOTALE €
1 ADRIA Conservatorio Statale di Musica “Antonio Buzzolla” di Adria 14.370,00
2 AGRIGENTO ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “ARTURO TOSCANINI” 3.320,00
3 ALESSANDRIA CONSERVATORIO DI MUSICA “A. VIVALDI” DI ALESSANDRIA 6.810,00
4 AVELLINO Conservatorio di Musica “Domenico Cimarosa” 6.180,00
5 BARI ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI 5.110,00
6 BARI CONSERVATORIO DI MUSICA NICCOLO” PICCINNI   BARI 14.380,00
7 BENEVENTO Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento 23.800,00
8 BOLOGNA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA 95.610,00
9 BOLOGNA Conservatorio di Musica “G.B.Martini” 19.160,00
10 BOLZANO Conservatorio di musica “Claudio Monteverdi” di Bolzano 5.290,00
11 BRESCIA CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCA MARENZIO” 45.200,00
12 CAGLIARI Conservatorio Statale di Musica “G. P. da Palestrina” – Cagliari 12.460,00
13 CALTANISSETTA ISTITUTO MUSICALE “VINCENZO BELLINI” – ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 8.580,00
14 CAMPOBASSO Conservatorio Statale di Musica “Lorenzo Perosi” 10.470,00
15 CARRARA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA 31.950,00
16 CASTELFRANCO V. CONSERVATORIO DI MUSICA “AGOSTINO STEFFANI” 8.790,00
17 CATANIA Accademia di Belle Arti di Catania 25.910,00
18 CATANIA Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini Catania 4.880,00
19 CESENA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “BRUNO MADERNA” 8.680,00
20 COMO Conservatorio di Musica “G. Verdi” 16.300,00
21 COSENZA CONSERVATORIO DI MUSICA “STANISLAO GIACOMANTONIO” 80.280,00
22 CUNEO ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI CONSERVATORIO “G.F.GHEDINI” 16.950,00
23 FAENZA ISTITUTO SUPERIORE INDUSTRIE ARTISTICHE 18.670,00
24 FERMO CONSERVATORIO DI MUSICA “GIOVAN BATTISTA PERGOLESI” 29.720,00
25 FERRARA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. FRESCOBALDI” 9.590,00
26 FIRENZE Accademia di Belle Arti di Firenze 22.550,00
27 FIRENZE CONSERVATORIO DI MUSICA “LUIGI CHERUBINI” DI FIRENZE 13.710,00
28 FIRENZE Istituto Superiore per le Industrie Artistiche 22.840,00
29 FOGGIA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI FOGGIA 5.330,00
30 FOGGIA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “UMBERTO GIORDANO” 13.000,00
31 FROSINONE Accademia di Belle Arti di Frosinone 16.380,00
32 FROSINONE Conservatorio di Musica Licinio Refice – Frosinone 25.200,00
33 GENOVA Conservatorio Statale di Musica “N. Paganini” 11.940,00
34 L’AQUILA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI L”AQUILA 44.900,00
35 L’AQUILA Conservatorio di Musica “A. Casella” – L”Aquila 20.370,00
36 LA SPEZIA CONSERVATORIO DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” 4.160,00
37 LATINA Conservatorio di Musica Ottorino Respighi di Latina 8.870,00
38 LECCE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI LECCE 18.890,00
39 LECCE Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce 11.960,00
40 LIVORNO Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni – Livorno 5.520,00
41 LUCCA Istituto musicale “Luigi Boccherini” Istituto superiore di studi musicali 3.090,00
42 MACERATA ACCADEMIA BELLE ARTI di Macerata 59.480,00
43 MANTOVA Conservatorio Statale di Musica “Lucio Campiani” di Mantova 12.420,00
44 MATERA CONSERVATORIO DI MUSICA E.R. DUNI DI MATERA 7.330,00
45 MESSINA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ARCANGELO CORELLI – MESSINA 11.250,00
46 MILANO ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA 168.830,00
47 MILANO CONSERVATORIO DI MUSICA “G.VERDI” DI MILANO 34.670,00
48 MONOPOLI Conservatorio di Musica “Nino Rota” 48.270,00
49 NAPOLI ACCADEMIA DI BELLE ARTI 17.920,00
50 NAPOLI Conservatorio di musica San Pietro a Majella 5.360,00
51 NOVARA I.S.S.M. CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI 11.470,00
52 PADOVA Conservatorio Statale di Musica C. Pollini – Padova 6.230,00
53 PALERMO ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO 42.420,00
54 PALERMO Conservatorio di Musica di Stato Vincenzo Bellini 9.890,00
55 PARMA CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO” PARMA 16.080,00
56 PAVIA ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI FRANCO VITTADINI 3.090,00
57 PERUGIA Conservatorio di Musica di Perugia 6.460,00
58 PESARO Conservatorio Statale di Musica “Gioachino Rossini” 9.710,00
59 PESCARA Conservatorio Statale di Musica “Luisa D”Annunzio” – Pescara 13.140,00
60 PIACENZA Conservatorio di Musica Giuseppe Nicolini – Piacenza 2.320,00
61 REGGIOC. Conservatorio di Musica “F. Cilea” 4.880,00
62 ROMA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA 44.720,00
63 ROMA ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA 28.360,00
64 ROMA CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA ” SANTA CECILIA” 29.400,00
65 ROMA ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI ROMA 4.490,00
66 ROVIGO Conservatorio di Musica Francesco Venezze 12.740,00
67 SALERNO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “G. MARTUCCI” 44.440,00
68 SASSARI Conservatorio Statale di Musica “L. Canepa” 3.780,00
69 SIENA ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI RINALDO FRANCI 11.460,00
70 TERNI ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. BRICCIALDI” – TERNI 4.670,00
71 TORINO Accademia Albertina delle Belle Arti 33.990,00
72 TORINO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI” – TORINO 6.480,00
73 TRAPANI Conservatorio di Musica di Stato “Antonio Scontrino” di Trapani 12.490,00
74 TRENTO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F.A.BONPORTI” DI TRENTO 16.930,00
75 TRIESTE Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Tartini” 54.600,00
76 UDINE Conservatorio di Musica “J.Tomadini” di Udine 17.070,00
77 URBINO ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI URBINO 13.980,00
78 URBINO ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE 13.980,00
79 VENEZIA Accademia di Belle Arti di Venezia 24.510,00
80 VENEZIA Conservatorio di Musica “B. Marcello” di Venezia 4.690,00
81 VERONA CONSERVATORIO DI MUSICA “E.F. DALL”ABACO” 23.750,00
82 VIBOVALENTIA Conservatorio di Musica “F.Torrefranca” di Vibo Valentia 4.790,00
83 VICENZA Conservatorio di Musica di Vicenza “A. Pedrollo” 8.380,00
1.682.090,00

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 19, comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l’altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160 “norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l’articolo 8, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
SENTITE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto

  1. Sono costituite, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. Ai fini dell’inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto.

 

Art. 2
Soggetti ammessi

1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.

 

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all’articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

  • a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
  • c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
  • d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
  2. Non possono partecipare alla procedura:
  • a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 4
Costituzione delle graduatorie

  1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto. Per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all’attribuzione di incarichi di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo livello nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508 del 1999.
  2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l’inserimento in graduatoria.
  3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie diverse, l’inserimento nelle graduatorie nazionali avviene per quell’insegnamento per il quale il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio.
  4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l’inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
  5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un’unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un’unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.

 

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all’Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 5.
3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive:

  • a) preliminare registrazione del personale interessato. Tale operazione può essere effettuata secondo le procedure di cui all’apposita sezione “istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  • b) compilazione della domanda;
  • c) inserimento della domanda via web. La suddetta operazione può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al 31 luglio 2014, nella sezione dedicata “istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  1. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere dichiarati:
  • a) nome e cognome;
  • b) il codice di settore e l’insegnamento, specificando prima o seconda fascia, relativo alla graduatoria cui si intende partecipare desumibili dall’allegato B;
  • c) il luogo e la data di nascita;
  • d) la residenza anagrafica;
  • e) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC);
  • f) il codice fiscale;
  • g) di godere dei diritti politici;
  • h) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  • i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • l) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • m) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • n) di aver presentato domanda di partecipazione anche per l’insegnamento di ____________ presso l’istituzione _______________.
  1. Ogni eventuale successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione. L’istituzione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  2. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è nominato ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegato A)

  1. I candidati devono dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero inclusione nelle graduatorie di istituto e tre anni accademici di insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.

  1. I titoli di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 2. Gli ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5.

  2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della competente istituzione, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse.

  3. Non è consentito ai candidati far riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
  4. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza nelle graduatorie in caso di parità di punteggio devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini, direttamente all’istituzione dove è stata presentata la domanda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta o tramite PEC, di certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva o di precedenza nonché i servizi prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute, dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Art. 7
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

  1. E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 5.
  2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
  3. L’esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l’elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8
Commissioni

1. Le commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio, culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 1 sono costituite dal Direttore amministrativo, in qualità di Presidente, dell’Istituzione competente per insegnamento, come individuata nell’allegato C, da un docente di ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del Direttore amministrativo, da un componente dell’ufficio amministrativo con qualifica non inferiore a assistente, che svolge anche le funzioni di segretario. Qualora nell’Istituzione non sia presente il Direttore amministrativo (EP2), la commissione è regolarmente costituita con il Direttore di ragioneria (EP1).
2. Le commissioni redigono i processi verbali di tutte le operazioni svolte, firmati da tutti i componenti la commissione.

 

Art. 9
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

  1. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla commissione sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Titoli di servizio:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 2,40
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a)max di punti 3,60)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino a max punti 2,40)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 1,20
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti
2,40)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.2) Servizio prestato in una delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale:
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 1,20
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a), max di punti 1,80)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 0,60
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,15
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti 1,20)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,15
(fino a max punti 0,60)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
– la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
– per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altra tipologia contrattuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti superiori musicali non statali ex pareggiati deve riferirsi a “scuole” pareggiate al tempo della prestazione del servizio.

B) Titoli di studio e culturali:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
1) diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea magistrale: punti 4,00
2) diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali non statale ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica, o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea triennale
Tale titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1).
Per istituzione di pari livello dell’Unione europea si intende l’istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.
punti 3,00
3) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1) e 2) punti 2,00
4) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.
a) per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria:
b) per ogni insegnamento diverso:
punti 4,00
punti 2,00
5) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali: punti 2,00
6) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o II livello, perfezionamento post lauream, per ogni Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione biennale rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: punti 2,00

 

Art. 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

  1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a tal fine, apposita funzione. Terminato l’inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all’articolo 9 e forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni, entro il 25 settembre 2014.
  2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ciascun interessato può presentare reclamo scritto alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione procede alla rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere anche d’ufficio alla rettifica della stessa.
  3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sul sito dell’istituzione.
  4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del Ministero.

 

Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

  1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e alle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

 

Art. 12
Ricorsi
1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni.

 

Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura.

 

 

Art. 14
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito internet del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Roma, 30 giugno 2014

IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini

Allegati

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2014

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  -  direzione  generale  per  l'alta  formazione   artistica,
musicale e coreutica ad assumere n. 43 assistenti, n. 19 coadiutori e
ad assumere,  a  seguito  di  mobilita'  intercompartimentale,  n.  1
direttore amministrativo-EP/2, n. 1 direttore di ragioneria-EP/1 e n.
1 collaboratore. (14A06589) 

(GU n.194 del 22-8-2014)

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999,  n.  508,  recante  riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, ed in particolare l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2005); 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica e, in  particolare,  l'art.  9  che  reca  disposizioni  in
materia di contenimento delle spese di impiego pubblico; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della sopra richiamata legge n. 244  del
2007, e successive modificazioni,  in  cui  si  dispone  che  per  il
quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui  all'art.  1,  comma
523, della sopra richiamata legge n. 296 del 2006, ad  eccezione  dei
Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato  nell'anno  precedente,  nonche'
nel limite del 20 per cento delle unita' cessate nello stesso anno di
riferimento; 
  Visto il citato art. 1, comma 523, della legge n. 296 del  2006,  e
successive  modificazioni,  che,  nell'elencare  le   amministrazioni
statali sottoposte ad un regime di  limitazione  delle  assunzioni  a
tempo indeterminato, non richiama espressamente il comparto scuola  e
gli Istituti di alta formazione artistica e musicale e coreutica; 
  Considerato che, come gia' previsto in  applicazione  dell'art.  1,
comma 101, della citata legge n. 311 del 2004, al comparto scuola  e,
per analogia, agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e
coreutica continuano a non applicarsi i limiti  assunzionali  di  cui
alle  disposizioni  di  legge  richiamate,  fermo  restando  il  loro
assoggettamento  alla  specifica  disciplina  di  settore  e  ad  una
programmazione del fabbisogno corrispondente alle effettive  esigenze
di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse  per  il  migliore
funzionamento dei  servizi,  compatibilmente  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica perseguiti; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
in materia di misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e
successive modificazioni, che prevede  la  disciplina  autorizzatoria
delle assunzioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione
e dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 1-quater del decreto-legge 5 dicembre  2005,  n.  250,
convertito con legge 3 febbraio 2006, n. 27, il quale dispone che per
il reclutamento del personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, in  attesa
dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'art.  2,  comma  7,
lettera e), della suddetta legge n. 508 del  1999,  si  applicano  le
disposizioni del testo unico di cui al citato decreto legislativo  n.
297 del 1994; 
  Visto l'art. 264, comma 7, del sopra richiamato decreto legislativo
n. 297 del 1994, che stabilisce l'applicazione al personale ATA delle
Accademie e dei Conservatori delle norme relative  al  personale  ATA
delle istituzioni scolastiche, salvo quanto ivi previsto in ordine ai
ruoli provinciali; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  il
quale prevede che, in attesa della completa attuazione della suddetta
legge n. 508  del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di  alta
formazione artistica, musicale e  coreutica  (AFAM)  si  applica,  in
materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato
art. 39, comma 3-bis, della legge  n.  449  del  1997,  e  successive
modificazioni, come peraltro chiarito con circolare del  22  febbraio
2011, n. 11786, del Dipartimento della  funzione  pubblica,  adottata
d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare,
l'art. 19, comma 01, il quale stabilisce che il  regolamento  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della  suddetta  legge  n.  508  del
1999, e' emanato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della  legge
di conversione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3, contenente il Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato e, in particolare,  l'art.
132 che disciplina la riammissione in servizio; 
  Considerato che le riammissioni in  servizio,  nel  rispetto  della
normativa vigente, sono subordinate alla vacanza  del  posto  e  sono
equiparate a nuova assunzione; 
  Vista la nota del  16  gennaio  2013,  n.  470,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  ha  richiesto  l'autorizzazione  ad   assumere   a   tempo
indeterminato, per l'anno  2013,  un  contingente  di  82  unita'  di
personale ATA, di cui 59 nella qualifica di assistente, 19 in  quella
di   coadiutore,   e   ad   assumere,   a   seguito   di    mobilita'
intercompartimentale  su  posti  in  organico  vacanti,  1  direttore
dell'ufficio di ragioneria EP/1, 1 direttore amministrativo EP/2 e  1
collaboratore,  nonche'  a  riammettere  in  servizio  1   assistente
amministrativo; 
  Vista la nota  dell'8  luglio  2013,  n.  5946,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  su  sollecitazione  del   Dipartimento   della   funzione
pubblica, ha comunicato  che  i  posti  vacanti  per  il  profilo  di
coadiutore risultano essere 125 e quelli per il profilo di assistente
40, ai quali andranno ad aggiungersi ulteriori  posti  di  assistente
dopo   il   perfezionamento   dei   decreti   interministeriali    di
rideterminazione delle dotazioni organiche, attualmente in itinere; 
  Considerato che  a  seguito  dell'adozione  di  alcuni  dei  citati
decreti  interministeriali  di   rideterminazione   delle   dotazioni
organiche si sono resi vacanti e disponibili ulteriori tre posti  per
il profilo di assistente amministrativo; 
  Vista la nota del 10 ottobre 2013, n. 45964, della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,  volta
ad ottenere chiarimenti in merito al  numero  delle  sedi  vacanti  e
disponibili  per  il  profilo  di  assistente   amministrativo   che,
dall'istruttoria compiuta dal competente ufficio, risultavano pari  a
43; 
  Vista la nota del 23  ottobre  2013,  n.  8730,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica  richiede,  a  fronte  delle  60   unita'   di   assistente
amministrativo     inizialmente      richieste,      l'autorizzazione
all'immissione in ruolo di un numero  di  assistenti  pari  ai  posti
effettivamente vacanti in organico; 
  Vista la nota  del  4  dicembre  2013,  n.  100114,  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, con  la  quale  si  esprime  parere  favorevole
all'autorizzazione ad assumere 19 coadiutori, 3 unita' per  mobilita'
intercompartimentale, di cui 1 Direttore  amministrativo  -  EP/2,  1
Direttore di ragioneria - EP/1 e 1  collaboratore,  e  un  numero  di
assistenti amministrativi pari ai  posti  che  risultino  vacanti  in
organico; 
  Vista la nota del 19 dicembre 2013,  n.  10643,  con  la  quale  il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica prende atto delle  note  del  Dipartimento  della  funzione
pubblica e del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato,  e
richiede l'autorizzazione a  riammettere  in  servizio  1  unita'  di
assistente amministrativo, e ad  assumere  43  unita'  di  assistenti
amministrativi, 19  unita'  di  coadiutori,  1  unita'  di  direttore
amministrativo - EP/2 a seguito di mobilita' intercompartimentale,  1
unita' di  direttore  di  ragioneria  -  EP/1  seguito  di  mobilita'
intercompartimentale, 1 unita' di collaboratore seguito di  mobilita'
intercompartimentale; 
  Ritenuto  di  aderire  al  citato  parere  espresso  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze e di poter  concedere  l'autorizzazione
ad assumere il contingente richiesto,  precisando  che,  date  le  43
vacanze   di   assistenti   amministrativi,   si    puo'    concedere
l'autorizzazione ad assumerne  43  unita',  comprendendo  nel  numero
anche l'eventuale riammissione in servizio; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 aprile 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  -
Direzione  generale  per  l'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, sui posti
effettivamente  vacanti  e  disponibili,  le   seguenti   unita'   di
personale: 
  43 assistenti amministrativi; 
  19 coadiutori; 
  1 direttore amministrativo - EP/2 (mobilita' intercompartimentale); 
  1 direttore di ragioneria - EP/1 (mobilita' intercompartimentale); 
  1 collaboratore (mobilita' intercompartimentale). 
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per
la registrazione  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 27 giugno 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione   e    la    pubblica
                                amministrazione 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2014 
Ufficio controllo Atti P.C.M. Ministeri Giustizia e  Affari  Esterni,
Reg.ne Prev. n. 2132 

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Si rende noto che il termine fissato dall’Avviso Pubblico per la costituzione di una rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di membro nei consigli di amministrazione delle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica(art. 5 del Prot. n. 0355 del 22 maggio 2014, disponibile sul sito del MIUR) è prorogato al 23 giugno 2014, ore 13.

Come comunicato in precedenza, è fortemente incoraggiato l’utilizzo dell’apposito form online, il modello è disponibile all’indirizzo http://afam.miur.it/ric_cda/. Si ricorda inoltre che sarà necessario allegare una lettera di motivazione, un curriculum vitae aggiornato ed un documento di riconoscimento. A questo link un breve tutorial per l’utilizzo del form.

22 maggio Pacchetto AFAM

Il ministro propone un pacchetto in otto punti per il rilancio dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: prevista anche una bozza di decreto ministeriale per la formazione della Graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato

Decreto Ministeriale (Bozza, 22.5.14)
Graduatorie nazionali per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Decreto Ministeriale 22 maggio 2014, Prot.n. 354
Ripartizione € 5.000.000 a favore degli Istituti musicali pareggiati

Avviso 22 maggio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 355
Avviso pubblico per la costituzione di una rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di membro nei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Ecco il pacchetto in 8 punti del Ministro Giannini

Un pacchetto in 8 punti per rilanciare l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), il comparto che forma una parte consistente delle eccellenze che danno lustro all’immagine del nostro Paese. Lo ha messo a punto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini con l’obiettivo di riportare al centro dell’azione del Miur e del dibattito pubblico un settore lasciato a se stesso pur essendo, di fatto, fiore all’occhiello della cultura artistica italiana nel mondo.
Il pacchetto Giannini prevede interventi in materia di precariato storico (sarà assunta, dopo dieci anni di attese la metà dei precari esistenti), un nuovo concorso a fine anno, la creazione di una Graduatoria nazionale dei supplenti (per la prima volta il bando sarà messo a punto ascoltando i contributi dei cittadini e degli addetti ai lavori, oltre che dei sindacati), lo sblocco di fondi per gli Istituti musicali pareggiati (5 milioni) e per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM (oltre 9 milioni). Sono previsti poi un bando per l’assegnazione di 200 premi intitolati alla memoria del Maestro Abbado, la creazione in maniera trasparente e meritocratica di una rosa di personalità per le nomine del Miur nei CdA delle Istituzioni AFAM, la costituzione di un #Cantiere di riforme dedicato a questo settore.

Ecco gli otto punti del pacchetto Giannini:

  1. Nel 2004 è stata realizzata una Graduatoria unica nazionale di tutti i precari storici dell’AFAM. Dopo 10 anni e per la prima volta la metà di loro saranno assunti a tempo indeterminato. Anche grazie all’ottima collaborazione tra il Miur, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Ragioneria generale dello Stato, viene infatti sbloccata l’assunzione di 276 precari sui 560 esistenti. Si tratta di un risultato storico per un comparto dove, sul fronte delle immissioni in ruolo, era pressoché tutto fermo dagli anni Novanta. L’obiettivo è assumere in pochissimi anni anche tutti i restanti precari storici mettendo però il sistema, già dal prossimo anno, in condizione di funzionare correttamente, e, quindi, con assunzioni al 50% dalle graduatorie storiche e al 50% da concorso.
  2. Per questo, entro la fine dell’anno sarà bandito – dopo 15 anni dall’ultimo – un concorso per le assunzioni nelle Istituzioni AFAM. Il processo di scrittura del Regolamento necessario per bandire il concorso partirà ai primi di giugno attraverso un esercizio inclusivo e aperto.
  3. E’ stata messa a punto la bozza del decreto del Ministro per la formazione della Graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato (supplenze). Tutti possono partecipare a migliorare il decreto! La bozza è disponibile sul sito www.istruzione.it e si possono dare contributi attraverso la e-mail afam@istruzione.it fino alle 15.00 di lunedì 26 maggio 2014. Si tratta di una procedura unica e innovativa. Il testo sarà chiuso la prossima settimana per consentire il regolare avvio del prossimo anno accademico.
  4. Vengono sbloccati 5 milioni destinati ai 20 Istituti musicali pareggiati presenti in Italia. Il Ministro ha firmato l’apposito decreto di riparto. Il settore sarà poi coinvolto in un momento di riflessione sul suo futuro nell’ottica di un maggiore coinvolgimento dei rispettivi territori per la loro migliore valorizzazione.
  5. E’ stato anche predisposto il decreto per il riparto dei contributi per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM: si tratta di oltre 9 milioni di euro che riguardano 80 istituzioni.
  6. La prossima settimana sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei Premi Abbado nell’ambito della XI edizione del Premio Nazionale delle Arti, la più importante manifestazione nazionale e internazionale del settore, che coinvolge tutti gli ambiti disciplinari presenti nel vasto sistema dell’Alta formazione e specializzazione artistica e musicale italiana, che vanno dalle arti visive alla musica, dalla danza al teatro e al design. I premi verranno assegnati da Commissioni nominate dal Ministero sulla base di valutazione del merito artistico mediante audizioni e verifica della qualità delle opere artistiche prodotte, e sulle condizioni economiche dello studente (Isee). Ci saranno 200 premi in tutto: 45 premi da 10.000 euro (uno per ciascuna delle 45 discipline del Premio delle Arti); 65 premi da 5.000 euro; 90 premi da 4.000 euro.
  7. Il Miur nomina un membro del CdA di ciascuna delle 80 Istituzioni AFAM, scelti fra personalità del mondo dell’arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati. Per assicurare massima trasparenza alla procedura, professionalità, turnazione e qualità degli esperti nominati dal Ministro, nel mese di giugno sarà diffuso un Avviso pubblico per raccogliere candidature che saranno selezionate per formare una rosa di esperti da cui attingere per le nomine nei CdA. È la prima volta che il Miur attiva una procedura di questo tipo orientata a garantire la presenza nei CdA di persone di qualità attraverso una selezione meritocratica che prevede la creazione di una short list sulla base di competenze e capacità.
  8. #CantiereAFAM: come per la scuola, anche per l’AFAM sarà attivato un #Cantiere aperto alla partecipazione di competenze e esperienze esterne all’Amministrazione, che avrà il compito di rimettere al Ministro proposte di riforma (anche in materia di governance delle istituzioni e degli statuti) e che dovrà offrire una nuova visione del ruolo che questo mondo può avere per il futuro del Paese. I componenti del cantiere saranno annunciati ufficialmente la prossima settimana.

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AFAM – Consigli di amministrazione

Domanda di presentazione della candidatura per l’incarico di membro nei consigli di amministrazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Ai fini della presentazione della candidatura per l’incarico di membro nei consigli di amministrazione delle istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale (come indicato nel bando pubblicato sul sito), il MIUR grazie alla collaborazione di CINECA ha predisposto un form online di rapida compilazione.

Oltre alle modalità previste nel bando, è fortemente incoraggiato l’utilizzo dell’apposito form online. Il modello è disponibile all’indirizzo http://afam.miur.it/ric_cda/ e prevede una semplice registrazione cui segue l’indicazione delle istituzioni per le quali ci si candida. Come precedentemente indicato, sarà necessario allegare una lettera di motivazione, un curriculum vitae aggiornato ed un documento di riconoscimento.

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 13:00 del 15 giugno 2014. Per comodità, si allega un breve tutorial per l’utilizzo del form

Avviso 22 maggio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 355

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Avviso 22 maggio 2014, AOOUFGAB Prot. n. 355

Avviso pubblico per la costituzione di una rosa di esperti per il conferimento degli incarichi di membro nei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nota 30 gennaio 2014, AOODPIT Prot. n. 281

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione e Dipartimento per l’Università, AFAM e per la Ricerca
Direzione Generale per il Personale Scolastico e Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Ai Direttori dei Conservatori di Musica e degli Istituti Superiori di Studi Musicali
LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sui Percorsi Abilitanti Speciali

Al fine di fare chiarezza sui Percorsi Abilitanti Speciali introdotti con Decreto di modifica del D.M. n.249 del 2010, di cui all’art. 15, comma l-bis e successivi D.D.G. n.58 del 25 luglio 2013 e D.D. n.45 del 22.novembre 2013, si rammenta che tati Percorsi sono stati progettati per i soggetti in possesso di almeno tre anni di insegnamento presso le istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione a partire dall’anno scolastico 1999/2000 fino al 2012/2013 e sono catatteizzati dall’assenza di prove di selezione e di attivita di tirocinio sostituite dall’esperienza professionale dei candidati stessi che hanno già presertato le loro domande on-line lo scorso agosto.
Pertanto nel corso dell’anno accademico 2013-2014 le Istituzioni AFAM, sedi di Dipartimenti di didattica, devono istituire e iniziare ad attivare i PAS definiti dalla tabella 11 bis del Decreto del25 marzo 2013, n. 81, mantenendo i collegamenti con gli Uffici Scolastici Regionali per gli opportuni aspetti organizzativi.
Come è noto le graduatorie dei docenti delle scuole sono aggiornate con cadenza triennale ed il prossimo aggiomamento è previsto per il mese di maggio. Atteso che i corsi di studio PAS non potranno concludersi entro tale termine e al fine di corrispondere anche alle aspettative di tutti i nuovi abilitati, verrà comunque loro assicurato l’inserimento in testa alla graduatoria di III fascia con apposito decreto in corso di emanazione.
Ciò premesso si invitano Ie SS.LL. ad attivare i PAS relativi alle classi di concorso A03 1, A032 e A077. Tenuto comunque conto delle esigenze organizzative e delle diflcoltà logistiche rappresentate, ogni Istituzione, nell’ambito della propria autonomia, potrà programmare in maniera differenziata l’attivazione e la calendarizzazione dei percorsi nell’arco del biennio 2013/2015.
Si prega di comunicare all’Uff. II (maria.scalera@miur.it) le decisioni assunte con l’indicazione delle classi di concorso attivate ed il numero dei relativi iscritti.

Il Capo Dipartimento per I’Istruzione
(dott. Luciano Chiappetta)

Il Capo Dipartimento per I’Universita AFAM e Ricerca
(prof. Marco Mancini)

Decreto Direttoriale 11 novembre 2013, n. 2130

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” ;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010, n. 249 “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 8 novembre 2011 sul “Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82”;

VISTO il D.M. 11 novembre 2011, n. 194 per la “Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi accademici di II livello di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249, per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto” e in particolare l’art. 1, comma 3, lett. a, e l’art. 4 che prevede la definizione del calendario del test con decreto del dirigente preposto alla competente direzione generale del MIUR, e prevede una data unica di svolgimento della prova stessa su tutto il territorio nazionale;

VISTI il D.M. 7 novembre 2013, n. 914 sulla “Rideterminazione per l’anno accademico 2013/2014 dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico, classe di abilitazione A077 in attuazione del co. 3, art. 3 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249”;

VISTA la nota della Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica dell’11 novembre 2013 che propone la data del  12 dicembre 2013 per lo svolgimento del test preliminare;

RITENUTO pertanto di dover fissare per l’a.a. 2013/2014  la data della predetta prova di accesso;

DECRETA

Art. 1

La data per la prova di accesso di cui al D.M. 11 novembre 2011, n. 194, art. 1, co.3, lett. a, è fissata per il giorno 12 dicembre 2013 su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dott. Giorgio Bruno Civello)

Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

Ordinanza Ministeriale 5 agosto 2013

 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO AMMINISTRATIVO DELLE ACCADEMIE E DEI CONSERVATORI DI MUSICA E TECNICO AMMINISTRATIVO DEGLI ISIA E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI DANZA E ARTE DRAMMATICA

SEQUENZA TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI:

1. Termine ultimo per la presentazione della domanda di mobilità al Direttore della Istituzione di appartenenza

4 settembre 2013

2. Pubblicazione dei punteggi attribuiti agli interessati

10 settembre 2013

3. Termine per reclami, rinunce e rettifiche

18 settembre 2013

4. Pubblicazione punteggi definitivi

24 settembre 2013

5. Pubblicazione dei trasferimenti

30 settembre 2013

6. Comunicazione delle cattedre disponibili per le utilizzazioni temporanee

11 ottobre 2013

7. Termine ultimo per la presentazione della domanda di utilizzazione temporanea

15 ottobre 2013

8. Pubblicazione delle utilizzazioni disposte

25 ottobre 2013

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 21 dicembre 1999, n.508 relativa alla riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTA la legge 8 marzo 2000, n. 53;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il C.C.D.N. siglato il 31 maggio 2002 concernente la mobilità del personale docente e tecnico amministrativo dei Conservatori di musica delle Accademie e degli ISIA;

VISTO il CCNL 16 febbraio 2005, quadriennio normativo 2002-2005;

VISTO l’accordo decentrato nazionale sottoscritto il 12.7.2005, relativo alla mobilità del personale tecnico amministrativo per l’a.a. 2005/2006;

VISTO l’incontro del 29 luglio 2008 nel quale le organizzazioni sindacali e la delegazione di parte pubblica hanno convenuto di chiarire, in via di interpretazione autentica, che il termine “utilizzazioni”, inserito al punto 14 dell’art. 5 del Contratto, non deve intendersi riferito alle utilizzazioni a domanda degli interessati, disciplinate dagli artt. 3, 4 e 4bis dello stesso Contratto;

VISTO il CCNL sottoscritto il 4 agosto 2010 relativo al quadriennio normativo 2006 -2009;

CONSIDERATO che continuano a trovare applicazione, anche per l’anno accademico 2013/2014, le norme del Contratto nazionale decentrato per la mobilità sottoscritto il 31 maggio 2002

O R D I N A

– Art. 1 –

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA DELL’ORDINANZA E DURATA

1. La presente Ordinanza disciplina la mobilità per l’anno accademico 2013/2014 del personale docente, tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei Conservatori di musica e delle Accademie di belle arti nonché del personale tecnico e amministrativo degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dell’Accademia Nazionale di Danza e dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica ad eccezione dei docenti di prima e seconda fascia in servizio presso le Scuole Libere del Nudo e presso la Scuola degli Artefici di Milano.

– ART. 2 –

PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza ministeriale viene pubblicata all’Albo del Ministero e a quello delle singole Istituzioni, nonché sul sito internet www.miur.it.

– ART. 3 –

COMPETENZA A DISPORRE I TRASFERIMENTI

1. I trasferimenti del personale di cui all’art. 1 comma 1 della presente Ordinanza ministeriale sono disposti dal Direttore Generale dell’ Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

– ART. 4 –

DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. Può essere presentata una sola domanda di trasferimento.

2. Le domande devono essere redatte secondo il modello Y1 e Y2 – Allegato C1 e C2 – rispettivamente dal personale docente e dal personale tecnico e amministrativo, seguendo le relative istruzioni, e presentate direttamente all’Istituzione in cui l’interessato presta servizio o spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine perentorio del 4 settembre 2013. In questo ultimo caso, al fine di assicurare la tempestività della procedura, l’interessato è tenuto ad inviare anche per fax, entro il medesimo termine, copia della domanda. Le Istituzioni rilasciano ricevuta delle domande presentate a mano.

3. Il personale trasferito d’ufficio per incompatibilità ai sensi dell’art. 467 del D.Lgs n. 297/94 non può chiedere di tornare nella sede di provenienza, a meno che non siano cessate le cause di incompatibilità.

4. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti ovvero in difformità degli appositi moduli non saranno prese in considerazione.

– ART. 5 –

SEZIONI STACCATE

1. Ai fini del trasferimento, le sezioni staccate vanno specificamente richieste con espressa preferenza.

– ART. 6 –

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell’apposita sezione del modulo-domanda e possono essere espresse per le Accademie di belle arti, i Conservatori e loro sezioni staccate . Solo per il personale tecnico amministrativo possono essere espresse le preferenze anche per l’Accademia Nazionale di Danza e di Arte Drammatica e per gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.

2. Le preferenze devono essere espresse indicando la denominazione delle sedi così come riportata negli elenchi ufficiali, pubblicizzati e comunque disponibili presso le Istituzioni.

3. Qualsiasi richiesta formulata in contrasto con le modalità indicate nel presente articolo è nulla.

– ART. 7 –

RINUNCIA, REVOCA E RETTIFICHE ALLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

1. L’eventuale rinuncia alla domanda di trasferimento deve essere presentata, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, alla stessa Istituzione cui è stata consegnata o spedita la domanda di trasferimento.

2. Non è ammessa la revoca del trasferimento se non per gravi motivi sopravvenuti, debitamente comprovati e a condizione che sia rimasto vacante il posto di provenienza. La disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti effettuati.

– ART. 8 –

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione dei titoli di servizio e delle esigenze di famiglia, effettuata esclusivamente in base alla documentazione prodotta nei termini dagli interessati unitamente alla domanda, avviene in conformità alla Tabella di valutazione allegata al Contratto Collettivo Decentrato Nazionale, siglato il 31 maggio 2002. (1)

2. La documentazione, fatta eccezione per quella di carattere sanitario, deve essere presentata esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Lo stato dei figli portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, tossicodipendenti, ovvero, del figlio maggiorenne, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado totalmente e permanentemente inabili al lavoro, deve essere documentato con certificazione originale della A.S.L. e delle preesistenti commissioni sanitarie provinciali o in copia autenticata.

Il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del parente o affine entro il terzo grado deve essere documentato con certificato rilasciato dall’Istituto di cura.

Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella Provincia ove ha sede l’Istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da Ente Pubblico Ospedaliero o dalla Azienda Sanitaria Locale o dall’Ufficiale Sanitario o da un Medico Militare.

L’interessato dovrà, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, così come modificato e integrato dall’art.15 della legge 16 gennaio 2003, n.3, che il figlio, il coniuge, il parente o affine entro il terzo grado, può essere assistito soltanto nella provincia nel cui ambito si trovano l’Istituto di cura e l’Istituzione richiesta per trasferimento. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui esso avviene (artt. 114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

L’interessato dovrà comprovare con dichiarazione personale che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nella Provincia richiesta per trasferimento, in quanto nella Provincia di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale Provincia il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l’assistenza di un medico di fiducia come previsto dall’art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/1990.

4. In mancanza di dette dichiarazioni, la documentazione esibita non è presa in considerazione.

5. A norma del T.U. 28/12/2000, n. 445 l’interessato comprova con dichiarazioni personali l’esistenza di figli, del coniuge, nonché il rapporto di parentela con le persone con le quali chiede di ricongiungersi (2).

6. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le materie appresso indicate, da impartirsi in lingua italiana e in lingua tedesca, possono chiedere detto trasferimento solo se rispettivamente di madre lingua italiana o di madre lingua tedesca:

Teoria dell’armonia e analisi, Musicologia sistematica, Storia della musica, Teoria, ritmica e percezione musicale, Pratica e lettura pianistica, Poesia per musica e drammaturgia musicale, Letteratura italiana e tedesca, Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica, Pratica organistica e canto gregoriano, Accompagnamento pianistico, Musica Sacra, Pedagogia musicale per Didattica della musica, Elementi di composizione per Didattica della musica, Direzione di Coro e repertorio corale per Didattica della musica, Storia della musica per Didattica della musica, Pratica della lettura vocale e pianistica per Didattica della musica, Bibliografia e biblioteconomia musicale.

7. Gli aspiranti al trasferimento al Conservatorio di musica di Bolzano per le altre materie non elencate sopra devono presentare domanda, entro gli stessi termini di scadenza della domanda di trasferimento, direttamente al Conservatorio di Bolzano, per sostenere il colloquio ai fini dell’accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, con le stesse modalità già indicate dal previgente Ordinamento di cui al D.Lgs n. 265/92.

8. Ai fini del riconoscimento della precedenza o delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza ai portatori di handicap tutti i riferimenti del CCND 31/5/2002 alla sussistenza del requisito della convivenza non si applicano a seguito delle modifiche successivamente intervenute alla predetta legge.

________________

(1) Nell’ambito della valutazione delle esigenze di famiglia, si precisa che i punteggi riferiti “al figlio” si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

(2) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale deve essere indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica che deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione dell’O.M. concernente la mobilità.

– ART. 9 –

ADEMPIMENTI DEI DIRETTORI DELLE ACCADEMIE , DEI CONSERVATORI E DEGLI ISIA

1. Il direttore della istituzione verifica che le domande di trasferimento siano state redatte in conformità agli appositi moduli allegati alla presente Ordinanza ministeriale e corredate della necessaria documentazione, accertando l’esatta corrispondenza tra la documentazione allegata e quella dichiarata. Dispone, quindi, l’inserimento di tutti i dati sul sito http://afam.miur.it nella sezione riservata alle istituzioni.

2. Il punteggio assegnato e le precedenze riconosciute sono resi pubblici mediante affissione all’Albo dell’Istituzione e sul predetto sito Internet entro la data del 10 settembre 2013, al fine di consentire, entro il termine perentorio del 18 settembre 2013, la presentazione di motivate richieste di rettifica o di rinuncia alla domanda, al direttore dell’istituzione. Quest’ultimo, ove ne verifichi la fondatezza, procede alla correzione richiesta immettendo i relativi dati rettificati sul sito Internet. Qualora la richiesta non sia accolta ne dà comunicazione all’interessato.

3. Le domande di trasferimento e la relativa documentazione devono essere trattenute agli atti delle Istituzioni per esigenze di istruttoria in caso di contenzioso e per eventuali richieste ex L. 241/90.

4. Al fine di realizzare nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, il direttore dell’istituzione, ai sensi dell’art. 24, 6° comma della Legge 241/90, ha facoltà di differire l’accesso ai documenti.

– ART. 10 –

PUBBLICAZIONE DEI MOVIMENTI

1. La pubblicazione dei punteggi definitivi sarà resa nota il 24 settembre 2013.

2. I trasferimenti disposti sono resi noti, entro la data del 30 settembre 2013, mediante l’affissione all’albo delle singole Istituzioni, nonché sul Sito Internet (http://afam.miur.it ), del provvedimento contenente l’elenco del personale che ha ottenuto il trasferimento, con l’indicazione a fianco di ciascun nominativo del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze.

– ART. 11 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DOCENTE

1. Le cattedre e i posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee del personale docente nell’anno accademico 2012/2013 sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it .

2. La domanda di utilizzazione temporanea, corredata dal curriculum delle attività didattico-professionali svolte e dalle pubblicazioni, deve essere prodotta, entro il giorno 15 ottobre 2013, ai Direttori delle istituzioni ove si aspira ad essere utilizzati indipendentemente dalla disponibilità delle cattedre e posti inizialmente resi noti.

3. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

4. Le istituzioni che hanno ricevuto domande di utilizzazione provvedono immediatamente a costituire la commissione, prevista al quarto comma dell’art.4 del CCND del 31 maggio 2002, i cui lavori inizieranno al momento in cui si sia realizzata l’effettiva disponibilità della cattedra o del posto.

5. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del docente individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

6. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale entro la stessa data.

7.Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 12 –

DOMANDA DI UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. I posti inizialmente disponibili per le utilizzazioni temporanee, per ciascun profilo professionale, sono resi noti l’11 ottobre 2013 sul sito http://afam.miur.it. Il personale interessato all’utilizzazione temporanea presenta, entro il 15 ottobre 2013, all’Istituzione presso la quale intende essere utilizzato, indipendentemente dalla disponibilità dei posti inizialmente comunicata, la relativa domanda corredata del curriculum vitae e della documentazione attestante i titoli di studio e professionali.

2. In ciascuna domanda dovrà essere indicato l’ordine preferenziale delle eventuali altre sedi richieste.

3. L’utilizzazione è disposta, all’esito della procedura di valutazione comparativa prevista dall’art. 4 bis del C.C.N.D., con provvedimento del direttore.

4. Le utilizzazioni effettuate sono immediatamente comunicate all’istituzione di provenienza del personale individuato quale destinatario dell’utilizzazione, al fine di consentire analoga procedura presso tale sede.

5. Le procedure di utilizzazione si concludono entro il 23 ottobre 2013. I provvedimenti che dispongono le utilizzazioni sono acquisiti al CINECA e comunicati al Ministero, Direzione generale alta formazione artistica e musicale e coreutica entro la stessa data.

6. Le utilizzazioni disposte saranno pubblicate il 25 ottobre 2013.

– ART. 13 –

RICORSI

1. I provvedimenti di trasferimento e di utilizzazione temporanea sono impugnabili dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001.

2. L’Amministrazione dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti disposti.

Roma, 5 agosto 2013

IL MINISTRO

F.to Maria Chiara Carrozza

Allegati

  • Mod.Y1-Allegato C1
  • Mod.Y2-Allegato C2
  • Allegato C4
  • Allegato C5
  • C.C.N.D.

Decreto Ministeriale 31 luglio 2013

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto Ministeriale 31 luglio 2013

Definizione delle corrispondenze dei  titoli  sperimentali  triennali
validati dal Ministero con diplomi accademici di primo livello  degli
Istituti Superiori di Studi Musicali. (13A06717)

(GU n.188 del 12-8-2013)

 

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 

  Vista la legge 21 dicembre 1999 n. 508  e  successive  modifiche  e
integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia
Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica, degli
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei  Conservatori  di
Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228  con  cui  vengono  dettate
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato" ed in particolare l'art. 1  comma  106  che  dispone  la
redazione di una tabella di corrispondenza  tra  titoli  sperimentali
triennali validati e diplomi accademici di primo livello  determinata
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca; 
  Visto il d.P.R. 28  febbraio  2003,  n.  132  "Regolamento  recante
criteri per  l'autonomia  statutaria  regolamentare  e  organizzativa
delle istituzioni artistiche e  musicali,  a  norma  della  legge  21
dicembre 1999 n. 508"; 
  Visto  il  d.P.R.  8  luglio  2005,  n.  212  "Regolamento  recante
disciplina per  la  definizione  degli  ordinamenti  didattici  delle
Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica"; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 recante " Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino  -  Alto
Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti  Superiori  per
le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti  Musicali
Pareggiati in provincia di Bolzano"; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250 recante " Norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione  Trentino  -  Alto
Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti  Superiori  per
le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti  Musicali
Pareggiati in provincia di Trento"; 
  Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2003, n. 461 relativo  al
" Rinnovo ciclo sperimentazione anno accademico 2003/2004; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2003, n. 629/AFAM  con  cui
sono stati validati i corsi sperimentali attivati dai Conservatori di
Musica con l'individuazione del titolo finale del diploma  accademico
di primo livello; 
  Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2003, n. 632/AFAM  con  cui
sono stati validati i  corsi  sperimentali  degli  Istituti  Musicali
Pareggiati  con  individuazione  del  titolo   finale   del   diploma
accademico di primo livello; 
  Visto il  decreto  ministeriale  30  settembre  2009,  n.  124  che
definisce gli " ordinamenti didattici dei  corsi  di  studio  per  il
conseguimento  del  diploma   accademico   di   primo   livello   nei
Conservatori di Musica"; 
  Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2013, n. 120 che modifica
ed integra  il  decreto  ministeriale  124/09  di  definizione  degli
"ordinamenti didattici dei corsi di studio per il  conseguimento  del
diploma accademico di primo livello nei  Conservatori  di  Musica  ed
Istituti Musicali Pareggiati"; 
  Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243  che  definisce
"la corrispondenza dei titoli  sperimentali  triennali  validati  dal
Ministero con i diplomi accademici di primo livello dei  Conservatori
di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati" a norma dell'art. 1  comma
106 della legge 24 dicembre 2012 n. 228; 
  Considerato che da una successiva  ed  ulteriore  ricognizione  dei
corsi sperimentali autorizzati risultano omessi dalla tabella  A  del
decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243 taluni corsi; 
  Ritenuto pertanto di dover  procedere  ad  una  integrazione  della
suddetta tabella A del decreto ministeriale 28 marzo 2013, n. 243; 

                              Decreta: 

                               Art. 1 

  Alla tabella A del decreto ministeriale 28 marzo 2013, n.  243  con
cui sono state definite le  corrispondenze  dei  titoli  sperimentali
triennali validati dal  Ministero  con  i  diplomi  accademici  di  I
livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali sono apportate  le
integrazioni di cui all'allegato che costituisce parte integrante del
presente decreto. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

    Roma, 31 luglio 2013 

                                                Il Ministro: Carrozza
Allegato
 dm31713

Decreto Ministeriale 28 marzo 2013, n. 243

Decreto Ministeriale 28 marzo 2013, n. 243

Definizione della corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati dal Ministero con i diplomi accademici di I livello degli Istituti Superiori di Studi Musicali.

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 con cui vengono dettate “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” ed in particolare l’art. 1 comma 106 che dispone la redazione di una tabella di corrispondenza tra titoli sperimentali triennali validati e diplomi accademici di primo livello determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica” ;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 245 recante ” Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati in provincia di Bolzano”;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 250 recante ” Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino – Alto Adige in materia di Accademie di Belle Arti, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati in provincia di Trento”;

VISTO il D.M. 4 settembre 2003, n.461 relativo al ” Rinnovo ciclo sperimentazione anno accademico 2003/2004;

VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 629/AFAM con cui sono stati validati i corsi sperimentali attivati dai Conservatori di Musica con l’individuazione del titolo finale del diploma accademico di primo livello;

VISTO il D.M. 8 ottobre 2003, n. 632/AFAM con cui sono stati validati i corsi sperimentali degli Istituti Musicali Pareggiati con individuazione del titolo finale del diploma accademico di primo livello;

VISTO il D.M. 30 luglio 2004, n. 77 con cui è stato autorizzato il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia in collaborazione con il Consorzio “Scientia et Ars” ad attivare un corso sperimentale articolato in due indirizzi;

VISTO il D.M. 30 settembre 2009, n.124 che definisce gli ” ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica”;

VISTO il D.M. 20 febbraio 2013, n.120 che modifica ed integra il D.M. 124/09 di definizione degli “ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica ed Istituti Musicali Pareggiati”;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla predisposizione della tabella di cui all’art. 1, comma 106, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228 per individuare la corrispondenza dei titoli sperimentali triennali validati ai diplomi accademici di primo livello previsti dai nuovi ordinamenti didattici degli Istituti Superiori di Studi Musicali;

DECRETA

art. 1

I titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali triennali attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali sono equipollenti ai diplomi accademici di primo livello secondo le corrispondenze stabilite nell’ allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Con successivo provvedimento saranno individuate le corrispondenze dei titoli conseguiti a conclusione dei corsi sperimentali triennali attivati presso gli Istituti Superiori di Studi Musicali ed indicati nell’allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente decreto, previa verifica del piano di studio di ciascun corso.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2013

F.to IL MINISTRO

Francesco Profumo

Allegati