Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00128)
Titolo I
MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....))
A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore
agroalimentare
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformita' di
comportamento degli organi di vigilanza, nonche' di garantire il
regolare esercizio dell'attivita' imprenditoriale, i controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli
organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I
controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel
registro di cui al comma 2. I controlli ispettivi esperiti nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di
attestata regolarita', ovvero di regolarizzazione conseguente al
controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel
caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento
dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e
documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del
controllo ispettivo.
2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei
procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui al comma 1 sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, del coordinamento dell'attivita' di controllo e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi di polizia e
dai competenti organi di vigilanza e di controllo(( , nonche' da
organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di
controllo dalle vigenti disposizioni, )) a carico delle imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e
rendicontati annualmente, anche ai fini della successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo le modalita' definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con il medesimo
accordo.
(( 3. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per
le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida
e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e
omissioni formali che comportano una mera operazione di
regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o
pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la
contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981.
3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 aprile
2010, n. 75, sono abrogati. ))
4. Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento in misura ridotta, la
somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento se il
pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o
dalla notificazione. (( La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto, purche' l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente, di cui all'articolo 17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la
violazione. ))
(( Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli
che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non
superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º
agosto 2011, n. 151.
2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso
di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa.
3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola
derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il
programma comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in
natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete.
4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato.
5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalita'
ulteriormente semplificate di compilazione dei registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale.
6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito
del SIAN.
7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un
registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate
giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»;
b) il settimo comma e' abrogato.
8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo
28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e
realizzato nell'ambito del SIAN.
9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono
sostituiti dai seguenti:
«Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul
territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi
informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a
disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)».
10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti.
11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
abrogato.
12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati,
site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone
svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.
13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19
novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli
imprenditori agricoli.
14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche
comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole,
maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini
dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette macchine. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita'
tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione.
15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» e'
sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»;
b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» e' sostituita
dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con».
16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986,
n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale.
))
(( Art. 1 ter
Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura
1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo
le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente
articolo.
2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n.
1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda
agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la
biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche
zootecniche.
3. Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere
chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo
dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di
finanziamenti pubblici all'agricoltura.
4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee per la realizzazione delle attivita' di formazione e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso al sistema
di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche
specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo,
zootecnico e forestale, nonche' l'istituzione del registro unico
nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di
certificazione di qualita' nazionale sull'efficacia ed efficienza
dell'attivita' di consulenza svolta, presso il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti
situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attivita' di
impresa». ))
Art. 2
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo
1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. E'
altresi' ammessa, la produzione di mosto cotto, denominato anche
saba, sapa o similari, previa comunicazione al competente Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, da eseguirsi
secondo le modalita' stabilite nell'articolo 5, comma 1, della
presente legge.»;
b) all'articolo 5, comma 1:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di
vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di
spumanti, nonche' la preparazione delle bevande spiritose, di cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, puo' essere eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento
(UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
febbraio 2014, e successive modificazioni, a condizione che le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla lavorazione, al competente ufficio territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»;
2) al secondo periodo le parole: «(CEE) n. 1601/91» sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»;
c) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola (( che produce mosti o
vini, )) e' consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al
comma 1, lettere da a) a d), se ottenuti esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte
dall'impresa oppure impiegati nella preparazione di alimenti
costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una ((
preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica )) al
competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
d) all'articolo 14:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «autorizzazione,
valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi, al
quale deve essere presentata domanda in carta da bollo con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei locali interessati,
nonche' del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di
richiesta.» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione, da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «almeno entro il
quinto giorno antecedente» sono sostituite dalla seguente:
«antecedentemente»;
(( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di vino preparati con
metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in volume e' elevato al 4 per cento in volume; ))
e) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge» sono soppresse;
2) i commi 2 e 3 sono abrogati;
f) l'articolo 26 e' abrogato;
g) all'articolo 28:
1) al comma 1 le parole da: «, con fogli progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in base al
luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse;
2) i commi 4 e 5 sono abrogati;
h) all'articolo 35:
1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Salvo che il
fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»;
2) il comma 12 e' abrogato;
i) l'articolo 43 e' abrogato.
(( 1-bis. Per i titolari di stabilimenti enologici di capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per i vini ottenuti
sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati
classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta' di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da vino,
nonche' delle varieta' in osservazione». ))
Art. 3
Interventi per il sostegno del Made in Italy
1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della pesca e
dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non
superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014 e nei due successivi, per la realizzazione e
l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al
potenziamento del commercio elettronico.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Al fine di incentivare la creazione di nuove reti di imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di imprese
gia' esistenti, alle imprese che producono prodotti agricoli, ((
della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non ricompresi
nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma cooperativa
o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40 per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonche' per la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 va indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale
e' concesso ed e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono stabilite le condizioni, i termini e le modalita' di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio.
(( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per le imprese diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, si applicano nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del 27 giugno 2014, relativi all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti de minimis; ))
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2:
a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016, )) per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1;
b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, (( di 12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni di euro per l'anno
2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. ))
7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai sensi degli articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del regolamento (UE) 25 ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali svolge, attraverso il proprio sito istituzionale, una
consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale
misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga
percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di
origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta
ingannevole. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il Centro di ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami tra talune qualita' dei prodotti
alimentari e la loro origine o provenienza. I risultati delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
svolge la consultazione pubblica tra i consumatori di cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3.
10. All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al
comma 1, primo periodo, dopo le parole: «E' istituito presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della filiera della produzione e
dell'erogazione e».
Art. 4
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella
di Bufala Campana DOP
1. La produzione della «Mozzarella di Bufala campana» DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato esclusivamente latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche' realizzati
esclusivamente con latte proveniente da allevamenti inseriti nel
sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana. La
produzione di prodotti realizzati anche o esclusivamente con latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in uno
spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di cui al
comma 3. ))
2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei
consumatori e di garantire la concorrenza e la trasparenza del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala sono obbligati ad adottare,
nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di
cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire la rilevazione e la
tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente, dei quantitativi
di latte di bufala trasformato e delle quantita' di prodotto
derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo che
la separazione spaziale delle produzioni di cui al comma 1, ultimo
periodo, impedisca ogni contatto, anche accidentale, tra latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della
Mozzarella di Bufala Campana DOP e altro latte, nonche' tra la
Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro latte
in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. ))
4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 13.000 e alla sanzione accessoria della chiusura dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un periodo
da un minimo di dieci ad un massimo di trenta giorni (( e della
pubblicazione dell'ordinanza di ingiunzione, a cura e spese
dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. )) Si
applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto
di utilizzare la denominazione protetta dalla data dell'accertamento
della violazione fino a quando l'organo di controllo non abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale. ((
Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di cui al
comma 1, nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento
esecutivo )), la chiusura dello stabilimento e' disposta per un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata la violazione e' altresi' disposta a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata diversi da quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento
e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un massimo
di trenta giorni, ovvero da un minimo di trenta ad un massimo di
novanta giorni in caso di reiterazione di tale comportamento
accertata nei sei mesi successivi all'adozione del provvedimento
esecutivo. La procedura prevista dall'articolo 19 della legge 24
novembre 1981, n. 689, si applica anche all'opposizione
all'inibizione all'uso della denominazione protetta. ))
5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola
le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 750 ad
euro 4.500. Qualora la violazione riguarda prodotti inseriti nel
sistema di controllo delle denominazioni protette di cui al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000.
(( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e
2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie previste
dai commi 4 e 5. ))
6. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle sanzioni
di cui ai commi 4 e 5.
7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3.
8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002,
e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. )) L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a rimuovere,
a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria,
le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure
di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita'
definiti dalla regione competente per territorio.
Art. 5
Disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori
agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni e in
attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche
attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel limite delle risorse del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per i datori di
lavoro che hanno i requisiti di cui all'articolo 2135 del codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato
o con contratto di lavoro a tempo determinato che presenta i
requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole (( alimentari e forestali )) il fondo per gli incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione ((
pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
))
3. Ai fini della concessione dell'incentivo di cui al presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve:
a) avere durata almeno triennale;
b) garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di
102 giornate all'anno;
c) essere redatto in forma scritta.
4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che si trovano in una delle
seguenti condizioni:
a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
mesi;
b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado.
5. Le assunzioni di cui al presente articolo devono essere
effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 e devono
comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di lavoro unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con le modalita' di
seguito illustrate:
a) per le assunzioni a tempo determinato:
1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione;
2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo anno
di assunzione;
3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione;
b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18 mensilita' (( a
decorrere dal completamento del diciottesimo mese dal momento
dell'assunzione. ))
(( 6-bis. Il valore annuale dell'incentivo non puo' comunque
superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente
articolo, l'importo di:
a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato;
b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. ))
7. All'incentivo di cui al presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo scopo di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione all'incentivo e
di consentire la fruizione dell'incentivo stesso, comunicando sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere dalla quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps, con propria circolare, disciplina le
modalita' attuative dell'incentivo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di lavoro
degli impegni assunti nei contratti per i quali e' previsto
l'incentivo ai sensi del presente articolo e per la verifica
dell'incremento occupazionale.
9. L'incentivo di cui al presente articolo e' riconosciuto
dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.
11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
verifica la compatibilita' delle disposizioni di cui al presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione dalla
notifica in corso di adozione e propone le misure necessarie
all'eventuale adeguamento.
12. A decorrere dalla data in cui e' possibile presentare le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo, per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99. Restano salve le domande di ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, presentate fino a tale data.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),(( e per le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura del 50 per cento
degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo
dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta
purche' abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia
almeno una durata triennale.».
14. La disposizione del comma 13 si applica, previa autorizzazione
della Commissione europea richiesta a cura del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
Art. 6
Rete del lavoro agricolo di qualita'
1. E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui
all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti
requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di
sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla
lettera a);
c) essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita' sovraintende una
cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del (( Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, )) del Ministero dell'economia e
delle finanze, dell'INPS e della Conferenza delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina
di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre
rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi
dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su designazione delle
organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal rappresentante
dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di
qualita', le imprese di cui al comma 1 presentano istanza in via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di regia
definisce con apposita determinazione gli elementi essenziali
dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese agricole che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e ne cura la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al (( Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali )) in materia di lavoro e di legislazione sociale nel
settore agricolo.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di cui al
comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo delle risorse
ispettive disponibili, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di richiesta
di intervento proveniente dal lavoratore, dalle organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da autorita' amministrative
(( e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso
per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione
sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. ))
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione
vigente.
(( Art. 6 bis
Disposizioni per i contratti di rete
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il
comma 361, e' inserito il seguente:
«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al
finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione
tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e
agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo
contratto di rete».
2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le
imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il
contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le
finalita' proprie del medesimo contratto di rete, a parita' delle
altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle
misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020. ))
Art. 7
Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di
carattere fiscale
1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente:
«1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola de
minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, ((
diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro il limite di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di
euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve essere
redatto in forma scritta »; ))
b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la detrazione spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo
all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1.
3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma
512 e' sostituito dal seguente:
«512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui
redditi, per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015, nonche' a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta
2015, nonche' del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta
2016. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015. L'incremento
si applica sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene conto delle
disposizioni di cui al presente comma.».
(( Art. 7 bis
Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani
1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente:
«Capo III
MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITA' IN
AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE
Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le disposizioni del presente
capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le
imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.
2. La concessione delle misure di cui al presente capo e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per
gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo
non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le
iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato
ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni.
2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali
previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per il settore agricolo e per quello della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari). - 1. Possono beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese, in qualsiasi
forma costituite, che subentrino nella conduzione di un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, e presentino
progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola
attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. Le imprese subentranti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) siano costituite da non piu' di sei mesi alla data di
presentazione della domanda di agevolazione;
b) esercitino esclusivamente l'attivita' agricola ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile;
c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel caso di
societa', siano composte, per oltre la meta' numerica dei soci e
delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni.
3. Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni di cui al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da
almeno due anni alla data di presentazione della domanda di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 10-ter. - (Progetti finanziabili). - 1. Possono essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei settori della produzione e della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli.
Art. 10-quater. - (Risorse finanziarie disponibili). - 1. La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo e' disposta,
con le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione
nazionale ed europea»;
b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo III
del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
presentate prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente.
Art. 7 ter
Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari
1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui
all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione
speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e
seguenti del codice civile. ))
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. .
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2014, (( a 65,9 milioni di euro per l'anno
2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di euro
per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 )) e a 29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
e a 4,5 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196;
(( c) quanto a 11,3 milioni di euro per l'anno 2015, a 5,6
milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni di euro per l'anno
2017 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2018, )) mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016 mediante utilizzo delle maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto;
e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 7,
comma 4, del presente decreto;
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA
(( Art. 8 bis
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso
All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Detto
contributo, parte integrante del corrispettivo di vendita, e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in modo chiaro e
distinto. Il produttore o l'importatore applicano il rispettivo
contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel
mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in
tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso». ))
Art. 9
Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici
scolastici e universitari pubblici e della segnaletica luminosa
stradale
1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1110, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta
milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa
vigente in materia di immobili di proprieta' pubblica adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche' di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM),
al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici, (( ivi inclusi gli asili nido,
)) e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto
fondo. (( La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga i finanziamenti
tenuto conto di quanto stabilito dal decreto di cui comma 8 del
presente articolo, seguendo l'ordine cronologico di presentazione
delle domande. ))
2. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni.
3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre
2009.
(( 4. Per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per
l'efficienza energetica dell'edilizia scolastica, ivi inclusi gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1, nel limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere finanziamenti a
tasso agevolato che prevedano la selezione dei progetti di
investimento presentati dai fondi immobiliari chiusi costituiti ai
sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, unitamente ai soggetti privati a cui
attribuire specifici compiti operativi connessi alla realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I progetti
di investimento, selezionati a seguito di procedura ad evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono presentati da fondi
immobiliari e da soggetti incaricati della loro realizzazione e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei settori
di intervento; ))
5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4 avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.
6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. (( Tale
miglioramento e' oggetto di certificazione da parte di un
professionista competente abilitato, che non sia stato coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e collaudo
dell'intervento realizzato. )) La mancata produzione di idonea
certificazione attestante la riduzione del consumo energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.
7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra' essere superiore a venti anni. (( Per gli
interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad
analisi, monitoraggio, audit e diagnosi, la durata massima del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila euro per singolo edificio.
L'importo di ciascun intervento, comprensivo di progettazione e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione di euro per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di
euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. ))
8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, (( anche al fine del raggiungimento entro il 2020
degli obiettivi stabiliti in sede europea dal pacchetto
clima-energia, )) con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e ((
dei progetti di investimento )) che si intendono realizzare ai sensi
del comma 4 al fine della compatibilita' delle stesse con gli
equilibri di finanza pubblica.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di
missione, alle cui attivita' si fa fronte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e
per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione
Campania destinati all'agricoltura
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i
Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I
commissari straordinari attualmente in carica completano le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al
quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento.
(( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di
Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione
non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio
delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici
provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione.
2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di
societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse
controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di
lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del
30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo
subentro.
4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le
procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione
dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di
carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e
forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che
delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e
amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di
bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche' delle strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle
societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse
controllate. )) Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente
della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le
attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari
alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi
internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione
europea.
6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione
dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente
provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente
agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al
comma 1. (( Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e
degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. ))
7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di
livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti
di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della
dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia'
esercitate dall'Ispettorato generale».
(( 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine
per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree
attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di
spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa
apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori.
8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo
periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti:
«con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero».
8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi
componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi
della disciplina di cui al comma 8. ))
9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o
regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31
dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un
sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare.
10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)».
11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita
struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
(( 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23
febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». ))
12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i
novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di
priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni
successivi alla pubblicazione )) nella Gazzetta Ufficiale dei
predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle
indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro (( i
successivi duecentodieci )) per i restanti terreni. Con i medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle
indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti
derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu'
elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7
del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti
generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese,
nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con
direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di
cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni.
Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»;
c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella
concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in
sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.»
(( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente:
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata
l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al
SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle
attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare
riferimento al territorio campano. ))
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono
soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «14 milioni di euro».
13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014.
13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis. ))
Art. 11
Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo
delle specie alloctone e la difesa del mare, l'operativita' del
Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione dell'inquinamento
da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
antincendio e da onde elettromagnetiche, nonche' parametri di
verifica per gli impianti termici civili
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare promuove intese e accordi con i Ministri competenti, con le
regioni e con altri soggetti pubblici e privati titolati, per lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione per la conservazione di
specie di particolare interesse a rischio di estinzione, anche per
adempiere tempestivamente alle direttive ed atti d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche' alla
Strategia Nazionale per la Biodiversita', adottata in base
all'articolo 6 della Convenzione Internazionale sulla Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.
(( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente:
«3. Alle attivita' di pesca si applica quanto previsto dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013». ))
2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi spese», sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi gli oneri di missione. Agli
oneri derivanti dall'applicazione del precedente periodo,
quantificati in euro ventimila annui, si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della
presente disposizione, )) dell'autorizzazione di spesa recata
dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179».
(( 2-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 28, le parole: «A decorrere dal sessantesimo giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al
comma 2» sono soppresse. ))
3. All'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi in cui
l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la
colpa del medesimo.».
4. Al fine di conseguire con immediatezza i necessari livelli di
operativita' e consentire lo svolgimento stabile delle primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema di
salvaguardia degli ecosistemi naturali e di promozione della
sostenibilita', nella specifica cornice di vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da ricorrenti eventi alluvionali, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, ne nomina il
direttore, scegliendolo in una terna motivatamente proposta dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini, alle competenze e alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla selezione possono partecipare dirigenti pubblici,
funzionari pubblici con almeno dieci anni di anzianita' nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che abbiano gia' svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno due
anni. Il presidente dell'ente parco stipula col direttore cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata non superiore a
cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, e' posto in
aspettativa senz'assegni dall'amministrazione di appartenenza per
tutta la durata dell'incarico.
5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui all'allegato 1 al
presente decreto;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente
«2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e'
differito di ulteriori nove mesi per i detentori di sistemi
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3,
punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30
settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita' della sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.».
(( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, il penultimo periodo e' sostituito dal
seguente: "L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari";
6-bis. I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previsti dal citato articolo 14, comma 8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come
modificato dal comma 6 del presente articolo, sono adottati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; ))
7. Agli adempimenti relativi all'integrazione dei libretto di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo 284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 8. In armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia di aree protette, nonche' con la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni
statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo
1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle
funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello
Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati
fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un
Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un
rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi
alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta
alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o
emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 285. - (Caratteristiche tecniche). - 1. Gli impianti
termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di
soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al tipo di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita' dell'aria
previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori
caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.».
10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore
della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il
1° settembre 2017 purche' sui singoli terminali, siano e vengano
dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a
combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per cento. ))
Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.
11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano altresi' fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Nel caso delle specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1, comma
3, e' finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle
popolazioni.».
(( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, dopo le parole: «propriamente detti,» sono inserite le
seguenti: «alle nutrie,».
12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche» sono sostituite
dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione meccanica (comprese
le CCGT)». ))
13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 12
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza
degli organi di verifica ambientale e per accelerare la spesa per
la programmazione unitaria 2007/2013
1. All'articolo 7, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai
fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento
dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a quaranta, inclusi il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, (( con adeguata esperienza professionale,
)) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»;
b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, con proprio decreto, a ripartire le quaranta unita' per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.».
2. Il decreto di cui al comma 1, lettera b), e' adottato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati, con successivo decreto, secondo i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b).
3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo restando ogni altro profilo di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico con
effetto dalla data dell'accertamento. Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare segnala la violazione
all'ordine professionale di appartenenza per le conseguenti
determinazioni.
4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente utilizzo delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in parte, con risorse dell'Unione europea
nell'ambito del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2007/2013 e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali e regionali alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici pubblici, compresi
gli interventi di efficientamento energetico degli stessi, sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i poteri derogatori previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
(( 4-bis. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della
semplificazione delle procedure, le autorita' ambientali componenti
la rete nazionale cooperano sistematicamente con i soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella programmazione, realizzazione e
monitoraggio degli interventi. ))
(( Art. 12 bis
Soppressione della Commissione prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459,
in materia di inquinamento acustico derivante da traffico
ferroviario
1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e
5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1998, n. 459, in materia di inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente 24 aprile 2001, per la valutazione degli
interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma 5, e
5, comma 3, dello stesso regolamento.
2. I compiti di valutazione della Commissione sono trasferiti al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
nell'ambito delle competenze relative all'approvazione dei piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto
nell'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, per le
infrastrutture esistenti, ed alla Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
Art. 13
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e per
il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la
gestione dei rifiuti militari e per la bonifica delle aree
demaniali destinate ad uso esclusivo delle forze armate. Norme
urgenti per gli scarichi in mare ))
1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, (( sono inseriti i seguenti: ))
«Art. 242-bis. - (Procedura semplificata per le operazioni di
bonifica ). - 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie
spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della
contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di
concentrazione soglia di contaminazione, puo' presentare
all'amministrazione di cui agli articoli 242 o 252 uno specifico
progetto completo degli interventi programmati sulla base dei dati
dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per il rilascio degli atti di assenso necessari alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato presenta gli elaborati tecnici
esecutivi di tali impianti e attivita' alla regione nel cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, o delle
discipline regionali applicabili in materia. Entro novanta giorni
dalla convocazione, la regione adotta la determinazione conclusiva
che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato. Non oltre trenta
giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252 e (( all'ARPA territorialmente
competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, )) salva eventuale
proroga non superiore a sei mesi; decorso tale termine, salvo
motivata sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252.
(( 2-bis. Nella selezione della strategia di intervento dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche che minimizzino il ricorso
allo smaltimento in discarica. In particolare, nel rispetto dei
principi di cui alla parte IV del presente decreto legislativo,
dovra' essere privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali
trattati. ))
3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli 242 o
252 al fine di verificare il conseguimento dei valori di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice suolo per la
specifica destinazione d'uso. Il piano e' approvato nei successivi
quarantacinque giorni. In via sperimentale, per i procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione si intende
approvato. L'esecuzione di tale piano e' effettuata in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente, che procede
alla validazione dei relativi dati e ne da' comunicazione
all'autorita' titolare del procedimento di bonifica entro
quarantacinque giorni.
(( 4. La validazione dei risultati del piano di campionamento di
collaudo finale da parte dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente territorialmente competente, che conferma il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione
nei suoli, costituisce certificazione dell'avvenuta bonifica del
suolo. I costi dei controlli sul piano di campionamento finale e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di collaudo finale dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di concentrazione soglia di
contaminazione nella matrice suolo, l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente comunica le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare del procedimento di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale deve presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. ))
5. Resta fermo l'obbligo di adottare le misure di prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, se necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252.
6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia di contaminazione
del suolo, il sito puo' essere utilizzato in conformita' alla
destinazione d'uso prevista secondo gli strumenti urbanistici
vigenti, salva la valutazione di eventuali rischi sanitari per i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle
acque di falda.».
2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui agli
articoli 242 o 252 in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152.
(( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola: «Stagno» e' sostituita dalle seguenti: «Composti
organo-stannici».
3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti si applicano le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4».
4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
«8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e
dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i
requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati
rifiuti agli utilizzi individuati.
8-quinquies. L'operazione di recupero puo' consistere nel mero
controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al pari delle altre, alle procedure semplificate disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento:
a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello
svolgimento delle attivita';
c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano
trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;
d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati
rifiuti agli utilizzi individuati.
8-sexies. Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima
secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono
applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di cui al
medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere nel
rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo.
8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono
essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del
relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio dell'attivita' all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al
rispetto alle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei
rifiuti e il formulario di identificazione ».
4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«L'adesione ai sistemi collettivi e' libera e parimenti non puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per
l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera
concorrenza»;
b) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la gestione dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»;
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ciascun sistema collettivo deve, prima dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi esistenti,
dimostrare al Comitato di vigilanza e controllo una capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»;
d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Lo statuto-tipo assicura che i sistemi collettivi siano
dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio sindacale,
l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al fine di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»;
e) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e
contributiva. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Comitato di vigilanza e controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma»;
f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per cento, in almeno un raggruppamento.
10-ter. I sistemi collettivi esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione si adeguano alla disposizione di
cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo
a quello dell'approvazione dello statuto-tipo. Qualora un sistema
collettivo scenda, per la prima volta dopo la costituzione dello
stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le attivita' di gestione dei RAEE fino al 31 dicembre dell'anno
solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui
al precedente periodo, i successivi casi di mancato raggiungimento,
da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di mercato di
cui al comma 10-bis, sono valutati dal Comitato di vigilanza e
controllo in conformita' all'articolo 35».
4-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in attesa
dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere che riguardano
recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e
aeroportuali, nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle
materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,
suballegato 1, del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da
impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ))
5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonche' per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa
militare ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle
navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del
naviglio dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.»;
b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente:
«Art. 241-bis. - (Aree Militari) (( «1. Ai fini
dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare
nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate
per attivita' connesse alla difesa nazionale, si applicano le
concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1,
colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, del
presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e delle attivita' effettivamente condotte all'interno delle aree
militari»; ))
2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al comma 1 sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio sito
specifica che deve tenere conto dell'effettivo utilizzo e delle
caratteristiche ambientali di dette aree o di porzioni di esse e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire, ridurre o eliminare i
rischi per la salute dovuti alla potenziale esposizione a sostanze
inquinanti e la diffusione della contaminazione nelle matrici
ambientali.
3. Resta fermo che in caso di declassificazione del sito da uso
militare a destinazione residenziale dovranno essere applicati i
limiti di concentrazione di soglia di contaminazione di cui alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del
presente decreto.
4. Le concentrazioni soglia di contaminazione delle sostanze
specifiche delle attivita' militari non incluse nella Tabella 1
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del presente decreto sono
definite dall'Istituto Superiore di Sanita' sulla base delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa.
5. Per le attivita' di progettazione e realizzazione degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite convenzioni, di organismi strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.».
(( b-bis) all'allegato D alla parte IV e' premessa la seguente
disposizione:
«Classificazione dei rifiuti:
1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore
assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.
2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso
"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal
rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua
gestione.
3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso
"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.
4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprieta'
di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti:
a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:
la scheda informativa del produttore;
la conoscenza del processo chimico;
il campionamento e l'analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:
la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei
preparati pericolosi;
le fonti informative europee ed internazionali;
la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti,
ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha
determinate proprieta' di pericolo.
5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione.
6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non
sono determinate con le modalita' stabilite nei commi precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso.
7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione».
5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 5 si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto; ))
6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al primo periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal comma 5, lettera a), del
presente articolo, le disposizioni recate dal decreto del Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
aprile 2010, n. 87, si applicano anche al trattamento e allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi
militari da guerra, delle navi militari ausiliarie e del naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del
Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato.
7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante «Valori limiti di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al parametro n. 6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota:
«(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in mare delle
installazioni di cui all'allegato VIII alla parte seconda, per i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche
disponibili di cui all'articolo 5, lettera l-ter.2), prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione anche piu' elevati e proporzionati ai livelli di
produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e
i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite stabiliti
dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni
ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i
singoli settori di attivita'.». ))
8. Per il carattere di specificita' delle lavorazioni che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle
more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della
salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di
smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono
contestualmente individuate le modalita' atte a comprovare il
possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini
dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.
9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono
inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti
amianto».
Art. 14
Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche
urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei rifiuti.
Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo 2010
- C 27/2010
(( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione ovvero condanne
della Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione della
normativa dell'Unione europea, e in particolare delle direttive
1999/3l/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per la tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della regione
Lazio possono, in attuazione dell'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali,
di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e' addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. ))
a) le parole: «necessita' di tutela» sono sostituite dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave e concreto pericolo per la
tutela»;
b) le parole da: «ricorso temporaneo» a: «elevato livello di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato
livello di tutela della salute e dell'ambiente. L'ordinanza puo'
disporre la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento
temporaneo del personale che vi e' addetto senza costituzione di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo».
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo ((
3 aprile 2006, )) n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb,
senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica.
(( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8, le parole: «3 marzo 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»;
b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Il termine finale di efficacia del contratto, come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al 31 dicembre 2015.
Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione del servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei principi di
economicita', semplificazione, interoperabilita' tra sistemi
informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale
societa' concessionaria del SISTRI e' garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia digitale, nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»;
c) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per l'Italia
digitale, al pagamento degli ulteriori costi di produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di quanto gia'
versato».
3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n.
11, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».
3-bis. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come da ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015.
3-ter. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di
smaltimento dei rifiuti della regione Campania e sino al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi, lo
stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi i codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e 20.03.99, di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26».
4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare la
gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 - causa C-297/08,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e' nominato un commissario straordinario per la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla base di uno
studio aggiornato sulla produzione dei rifiuti con riferimento al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione appaltante, compresa la direzione dei lavori, e, in
particolare, stipula il contratto con il soggetto aggiudicatario in
via definitiva dell'affidamento della concessione per la
progettazione, costruzione e gestione del termovalorizzatore e
provvede a tutte le altre attivita' necessarie alla realizzazione
delle opere. Il commissario garantisce, attraverso opportuni atti
amministrativi e convenzionali, che il comune nel cui territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui partecipino con
propri rappresentanti ad organismi preposti alla vigilanza nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della normativa
ambientale e di sicurezza. ))
5.-7.(( (soppressi) ))
8. Al decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le parole: «di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»;
(( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
"6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento in piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come
sostanze concimanti o ammendanti, e non attivita' di gestione dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno la facolta' di sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente
comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per la pubblica e
privata incolumita' e per la salute umana, con particolare
riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili
(PM10)";
b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non costituiscono attivita' di gestione dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene,
anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»;
b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente:
«Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). - 1. I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero in casse di
colmata o in altri impianti autorizzati ai sensi della normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni di
recupero, che possono consistere anche in operazioni di cernita e
selezione, soddisfano e sono utilizzati rispettando i seguenti
requisiti e condizioni:
a) non superano i valori delle concentrazioni soglia di
contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai requisiti tecnici di
cui alla lettera b), secondo periodo;
b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,
anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi per
le matrici ambientali interessate e in particolare senza determinare
contaminazione delle acque sotterranee e superficiali. In caso di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie prime,
e in particolare non devono determinare emissioni nell'ambiente
superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano dall'uso
di prodotti e di materie prime per i quali e' stata rilasciata
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
2. Al fine di escludere rischi di contaminazione delle acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati all'utilizzo in un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e i limiti di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998. L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di
solfati qualora i materiali di dragaggio siano destinati ad aree
prospicenti il litorale e siano compatibili con i livelli di
salinita' del suolo e della falda.
3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati del produttore, o del
detentore e dell'utilizzatore, la tipologia e la quantita' dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di recupero effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di impiego previste e
l'attestazione che sono rispettati i criteri di cui al presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per il procedimento di recupero e all'ARPA nel cui
territorio e' localizzato il sito di destinazione o il ciclo
produttivo di utilizzo, trenta giorni prima dell'inizio delle
operazioni di conferimento. Tutti i soggetti che intervengono nel
procedimento di recupero e di utilizzo dei materiali di cui al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle
autorita' competenti che la richiedano.
4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della dichiarazione di
cui al comma 3, l'autorita' competente per il procedimento di
recupero verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure
disciplinate dal presente articolo e qualora rilevi difformita' o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo dei materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti.
5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286»;
b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse;
b-quinquies) all'articolo 234, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
«2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si
intendono i beni composti interamente da polietilene individuati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente, viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e fino
all'emanazione del decreto di cui al presente comma, per beni in
polietilene si intendono i teli e le reti ad uso agricolo quali i
film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»;
b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche
derivato da verde pubblico o privato».
8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente:
«1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 1-ter
possono sostituire il registro di carico e scarico con la
conservazione della scheda SISTRI in formato fotografico digitale
inoltrata dal destinatario. L'archivio informatico e' accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome
dell'utente e password dedicati».
8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio
nella regione Campania e nella regione Lazio si consente agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare, sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare
ulteriore rifiuto organico proveniente dalle medesime regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti di compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni atti
di competenza, che definiscono altresi' tecniche e opportunita'
strumentali di mercato, alla realizzazione dei nuovi impianti di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti
che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».
8-quinquies. Il comma 2 dell'articolo 216-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere
a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della
gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli
stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine
di priorita' di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». ))
Art. 15
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) e' sostituita dalla
seguente:
«g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con
un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello
previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata;
c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «; per tali progetti, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i profili
connessi ai progetti di infrastrutture di rilevanza strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,
sono definiti i criteri e le soglie da applicare per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con cui le
regioni e le province autonome, tenuto conto dei criteri di cui
all'allegato V e nel rispetto di quanto stabilito nello stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo 20 e'
effettuata caso per caso, sulla base dei criteri stabiliti
nell'allegato V»;
d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»;
e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il risultato della verifica di assoggettabilita', comprese le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web dell'autorita'
competente»;
f) all'articolo 17, comma 1, alinea, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «La decisione
finale e' pubblicata nei siti web delle autorita' interessate con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del piano
o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto
dell'istruttoria»;
2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa;
g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato sintetico
avviso nel sito web dell'autorita' competente. Tale forma di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per la consultazione degli
atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli atti e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato. Nel caso
dei progetti di competenza statale la documentazione e' depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio preliminare ambientale, sono pubblicati nel sito web
dell'autorita' competente»;
h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del progetto
e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro interezza e i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»;
i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»;
l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto, in
fine, il seguente capoverso:
« - al trattamento e allo stoccaggio di residui radioattivi
(impianti non compresi tra quelli gia' individuati nel presente
punto), qualora disposto all'esito della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»;
m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda e'
sostituito dal seguente:
«7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.
162, di recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»;
n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa;
o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda e' sostituito
dal seguente:
«17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei
naturali in unita' geologiche profonde e giacimenti esauriti di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio»;
p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»;
q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla parte seconda
e' sostituita dalla seguente:
«o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»;
r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente:
«n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita' superiore a
10.000 metri cubi».
2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma
1, lettera c), del presente articolo, e' adottato entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo.
4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. ))
Art. 16
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2014/2006, Caso EU-Pilot
4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI - Modifiche al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso EU-Pilot
4467/13/ENVI. (( Disposizioni in materia di partecipazione del
pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia
ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)
1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 3
e' sostituito dal seguente:
«3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di tali impianti e' concessa dalle regioni nel rispetto delle
condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis».
1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti:
a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a
quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti
dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009;
b) le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attivita' di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale;
c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali;
d) i criteri per l'impiego misurato e la definizione delle
quantita'.
1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni
adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori dei fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati nella caccia
non possono contenere piu' di due cartucce durante l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce
limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». ))
3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera bb) le parole: «appartenenti alla fauna
selvatica, che non appartengano alle seguenti specie:» sono
sostituite dalle seguenti: «anche se importati dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»;
b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea anche se
importati dall'estero.».
(( 3-bis. All'articolo 21, comma 1, lettera m), della legge 11
febbraio 1992, n. 157, dopo la parola: «Alpi» sono inserite le
seguenti: «e per la attuazione della caccia di selezione agli
ungulati». ))
4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la
parola: «terzi,» sono inserite le seguenti: «che possono accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»;
b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranita'
italiana»;
c) all'articolo 1, comma 5, le parole: «lettera c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»;
e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) e' inserita la
seguente:
«i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da
un'autorita' pubblica»;
f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «i metadati» sono
inserite le seguenti: «in conformita' con le disposizioni di
esecuzione adottate a livello europeo e»;
g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato;
h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma
1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al
medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in
conformita' alle disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo.»;
i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per
il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede
affinche' le informazioni, compresi i dati, i codici e le
classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformita'
alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a
disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a condizioni che
non ne limitino l'uso a tal fine.»;
l) all'articolo 7, comma 4, le parole: «Il servizio» sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»;
m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «Tale servizio sara' inoltre reso disponibile, su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi
relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a
livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in
materia di metadati, servizi di rete e interoperabilita', comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
n) all'articolo 8, comma 3, le parole da: «in coerenza con le
regole tecniche» a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle
seguenti: «, anche avvalendosi dell'ISPRA o di altra struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali
rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di cui al medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»;
o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»;
p) all'articolo 9, comma 5, dopo le parole: «la limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»;
q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, in particolare quando sono coinvolte
quantita' particolarmente consistenti di dati frequentemente
aggiornati»;
r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le autorita' pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a livello
europeo. I set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi,
forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi
informativi in virtu' della legislazione europea in materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»;
s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca e
equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati
territoriali e ai servizi ad essi relativi. I set di dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia
al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtu' della
legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad
alcuna tariffa.»;
t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico» sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»;
u) l'allegato IV e' abrogato.
5. Sono sempre assicurati la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione e istituzione di un'infrastruttura per
l'informazione territoriale nell'Unione europea e, in particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale.
(( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle
disposizioni di cui all'allegato 1 alla direttiva 2003/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione dei
predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico
nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame delle
proposte degli stessi piani o programmi prima che vengano adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al comma 1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere l'indicazione del titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove
puo' essere presa visione del piano o programma e delle modalita'
dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione del
pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.
1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter, chiunque puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne copia, anche in
formato digitale, e presentare all'autorita' competente proprie
osservazioni o pareri in forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente conto delle
osservazioni del pubblico presentate nei termini di cui al comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente ad una
dichiarazione di sintesi nella quale l'autorita' stessa da' conto
delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico». ))
Art. 17
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, recante
attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
- Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680
1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, sono apportate
le seguenti modifiche:
(( 0a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Il Comitato delibera a maggioranza dei componenti
presenti»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento, adotta
un regolamento interno»;
3) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Il Comitato riferisce periodicamente al Parlamento sulla
attivita' svolta, nonche' sulle risorse utilizzate per il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; ))
a) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «siano posti in
essere in modo coerente e coordinato presso l'intera regione o
sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»;
b) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole: «la quale
tenga conto» sono sostituite con le seguenti: «che comprenda gli
aspetti qualitativi e quantitativi delle diverse pressioni e che
tenga conto»;
c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti: «e segnatamente delle
caratteristiche fisico chimiche, dei tipi di habitat, delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»;
d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti», sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile, tenuto anche conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»;
e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»;
(( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei programmi di
monitoraggio, puo' stipulare appositi accordi con le Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica»; ))
f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera a):
1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte le seguenti: «tenendo conto delle pertinenti misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle acque adottata a livello comunitario o da accordi
internazionali,»;
2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»;
3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di
qualita' ambientale nel settore della politica delle acque o da
accordi internazionali.».
2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta ai sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti individuano misure vincolanti di
controllo dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti nell'acqua
o stabiliscono obblighi di autorizzazione preventiva o di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure di
controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando
occorre.».
3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, alla lettera A.3.7 «Aree
protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre 2013» sono
soppresse.
(( Art. 17 bis
Disposizioni in materia di societa' cooperative di consumo e loro
consorzi e di banche di credito cooperativo. Procedura di
cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008
1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini
delle imposte dirette entro i limiti ed alle condizioni prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013.
2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e' stabilita nella
misura del 23 per cento. Resta ferma la limitazione di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112».
3. Le banche di credito cooperativo autorizzate dalla Banca
d'Italia ad un periodo di operativita' prevalente a favore di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente, a decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale e'
trascorso un anno dall'inizio del periodo di autorizzazione,
relativamente ai periodi d'imposta in cui non e' ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2, pari a 4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'.
6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte:
a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari e di bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche attraverso la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa';
b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione dei soci alle
assemblee anche attraverso la comunicazione telematica preventiva
dell'ordine del giorno e la previsione della possibilita' di
formulare domande sugli argomenti da trattare;
c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti dei consigli di
amministrazione della cooperativa anche attraverso la previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione.
7. Con il decreto di cui al comma 5, ai sensi dell'articolo 2533
del codice civile, sono determinati i casi di esclusione del socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico con la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno.
8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015. ))
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE
Art. 18
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28
della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento
delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore.
2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se
con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali
soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta
si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta.
3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo
unitario inferiore a 10.000 euro.
4. Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre
quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del
secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato
effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio.
5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. Il credito d'imposta e' revocato:
a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive
situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto
beneficiario dell'agevolazione.
7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita
fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato
rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa
dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni
secondo legge.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni (( di
cui al presente comma, )) il Ministro dell'economia e delle finanze,
con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la
compensazione degli effetti dello scostamento finanziario
riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e,
conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli
interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al
precedente periodo.
(( 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare
del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia,
la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio
dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di
garanzia, e' demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata, misurati in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua,
altresi', le condizioni e i termini per l'estensione delle predette
modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel
rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione
delle garanzie del citato Fondo»;
b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente:
«8-ter. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al
comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita' speciale
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma 8, secondo
periodo, e i successivi eventuali stanziamenti disposti per le
medesime finalita'». ))
Art. 19
Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica
1. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Per le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o in
sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della UE o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione
in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla
chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei
suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per cento. Per i
periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale
proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «periodi d'imposta successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si puo' fruire di un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzato in diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito in
cinque quote annuali di pari importo.».
2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e sono subordinate
alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico. La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha effetto a decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. ))
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3 milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di euro nel
2019, 146,4 milioni di euro nel 2020 e 148,3 milioni di euro a
decorrere dal 2021, si provvede come segue:
a) mediante riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'importo di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018;
b) mediante aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, disposto
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018, dell'aliquota
dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.
(( Art. 19 bis
Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese
1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono dettate disposizioni correttive e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e dei regolamenti da esso contemplati in base ai seguenti
principi e criteri:
a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita' istruttorie delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei
procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le
determinazioni in via di autotutela e per l'esercizio della
discrezionalita';
b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per il
supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza
di servizi, che contempli, in particolare, la possibilita' per le
Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della convocazione,
della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei
lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge in
caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con il medesimo regolamento sono identificate le norme,
anche di legge, che sono abrogate.
3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita' di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159».
4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e delle
Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. ))
Art. 20
Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e
misure contabili
1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente: «w-quater.1 "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni
quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo
all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli
emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»;
(( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a voto plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i diritti di voto
assegnati ai sensi dell'articolo 127-quinquies »; al comma 3,
all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite le
seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto un voto
e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis)
le maggiorazioni di voto spettanti ai sensi dell'articolo
127-quinquies»; ))
c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la
maggiorazione del diritto di voto.»;
d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura
superiore al trenta per cento dei medesimi promuove un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla
totalita' dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato in loro possesso.»;
(( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma
1 e' promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione piu'
elevata.
1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa
da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la modifica dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in un
mercato regolamentato, i soci che non hanno concorso alla relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o parte dei loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis, 2437-ter e 2437-quater
del codice civile.»; ))
f) al comma 2 dell'articolo 106 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole «Il medesimo prezzo si applica, in mancanza di
acquisti a un prezzo piu' elevato, in caso di superamento della
soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi dell'articolo 127-quinquies.»;
(( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1,
1-bis, e 1-ter »; nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1 e
1-ter»; ))
h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo 106 dopo le parole:
«l'acquisto di partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «o la
maggiorazione dei diritti di voto,»;
i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106, dopo le parole:
«al cinque per cento» sono inserite le seguenti: «o alla
maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al cinque per
cento dei medesimi,»;
l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle PMI, a condizione che cio' sia previsto dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»;
m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita dalla
seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»;
n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di uno solo
di essi, dei diritti di voto, qualora essi vengano a disporre di
diritti di voto in misura superiore alle percentuali indicate
nell'articolo 106.»;
o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole: «Il comma 1»
sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»;
p) (( (soppressa); ))
q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto
plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»; ))
r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento.»;
s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo
riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute, alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione dei diritti di
voto;»;
t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2.
Il limite richiamato nel comma 1 e' elevato al cinque per cento,
ovvero, nei casi previsti dall'articolo 120, comma 2, secondo
periodo, al dieci per cento, a condizione che il superamento della
soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito di un
accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle
societa' interessate.»;
u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore al due per
cento del capitale» sono sostituite dalle seguenti: «in misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2»;
v)-z) (( (soppresse); ))
aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente:
«Art. 127-quinquies.
(Maggiorazione del voto).
1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al
medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco
previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresi'
prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato.
2. Gli statuti stabiliscono le modalita' per l'attribuzione del
voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con
proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente
articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti.
3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero
la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in
societa' o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma 2, comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato:
a) e' conservato in caso di successione per causa di morte nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni;
b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. ))
4. Il progetto di fusione o di scissione di una societa' il cui
statuto prevede la maggiorazione del voto puo' prevedere che il
diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere che la maggiorazione del voto si estenda ((
proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di un aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti.
5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile.
6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene
prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile.
7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante da
una fusione che coinvolga una societa' con azioni quotate, la
relativa clausola puo' prevedere che ai fini del possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2.
8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del
diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum
costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del
capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti,
diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate
aliquote di capitale.»;
(( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente:
«Art. 127-sexies. - (Azioni a voto plurimo). - 1. In deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli statuti non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo.
2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle
negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali societa'
possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le
medesime caratteristiche e diritti di quelle gia' emesse
limitatamente ai casi di:
a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice
civile ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o
limitazione del diritto d'opzione;
b) fusione o scissione.
3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies.
4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere nuove
azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, e'
esclusa in ogni caso la necessita' di approvazione delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo»; ))
bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso.
(( 1-bis. In sede di prima applicazione, le deliberazioni di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015 da societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono prese, anche in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea; ))
2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro della giustizia» sono soppresse;
b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:
«Art. 9-bis.(Ruolo e funzioni dell'Organismo Italiano di
Contabilita').
1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale per i
principi contabili:
a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore
prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le
disposizioni del codice civile;
b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli Organi
Governativi in materia di normativa contabile cd esprime pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro
richiesta di' altre istituzioni pubbliche;
c) partecipa al processo di elaborazione dei principi contabili
internazionali adottati in Europa, intrattenendo rapporti con
l'International Accounting Standards Board (IASB), con l'European
Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi
contabili di altri paesi.
Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile.
2. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Organismo Italiano di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull'attivita' svolta.
Art. 9-ter.
Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita'
1. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilita',
fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria,
concorrono le imprese attraverso contributi derivanti
dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
2. Il Collegio dei fondatori dell'Organismo Italiano di
Contabilita' stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento
dell'Organismo Italiano Contabilita' nonche' le quote di
finanziamento di cui al comma 1 da destinare all'International
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting
Advisory Group (EFRAG).
3. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo stesso decreto sono individuate le
modalita' di corresponsione delle relative somme all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»;
c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244, sono abrogati.
3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
(( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.».
4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile, dopo
le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha sede la societa'», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma»;
al terzo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile dopo le
parole «dell'esperto designato dal tribunale» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter».
5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter del codice civile e'
sostituito dal seguente:
«Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della
societa' risultante dalla trasformazione deve essere determinato
sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del
passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma
dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo
2343-ter ovvero, infine, nel caso di societa' a responsabilita'
limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresi', nel caso di
societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle
ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-ter, il
terzo comma del medesimo articolo.».
6. Il secondo comma dell'articolo 2441 del codice civile, e'
sostituito dal seguente:
«L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa', con modalita' atte a
garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticita' dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta».
7. All'articolo 2327 del codice civile la parola: «centoventimila»
e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»;
(( 7-bis. Al fine di facilitare e di accelerare ulteriormente le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle imprese, rafforzando il
grado di conoscibilita' delle vicende relative all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un atto
pubblico o di una scrittura privata autenticata, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il conservatore del
registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che ha ricevuto o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio ai sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La disposizione del presente
comma non si applica alle societa' per azioni. ))
8. All'articolo 2477 del codice civile il secondo comma e'
abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e' soppressa e nel
sesto comma le parole: «secondo e» sono soppresse. ((
Conseguentemente, la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di
nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta
causa di revoca.
8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice civile
sono sostituiti dai seguenti:
«Lo statuto puo' altresi' prevedere che, in relazione alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti».
8-ter. L'articolo 212 delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente:
«Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014 con
cui e' prevista la creazione di azioni a voto plurimo ai sensi
dell'articolo 2351 del codice sono prese, anche in prima
convocazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi del
capitale rappresentato in assemblea».
8-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014.
8-quinquies. Le societa' di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di cui al titolo
III, capo II, del regolamento di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, non sia scaduto il termine entro il quale devono essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento del fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti, per prevedere i
casi in cui e' possibile una proroga del termine di sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa
modifica del regolamento del fondo, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Art. 21
Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie
1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte le seguenti:
«o, qualora tali obbligazioni e titoli similari e cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o piu' investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58»;
2. Il comma 9-bis dell'articolo 32 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente:
«9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli
similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano
detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del patrimonio e la tipologia di investitori deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30 aprile 1999, n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.».
(( Art. 21 bis
Attivita' di consulenza finanziaria
1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 30 giugno 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». ))
Art. 22
Misure a favore del credito alle imprese
1. Dopo il comma 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati
membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le cessioni
di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti,» sono
inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei relativi
contratti o crediti e ai trasferimenti delle garanzie ad essi
relativi»;
b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis.
Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano altresi'
alle operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa' di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, nonche'
da imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma
l'operativita', diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone
fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di imprese di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS. I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento
richiesto nonche' la partecipazione alla centrale dei rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 ».
3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente:
«Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione a banche
di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo che
versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo
70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale ed in deroga alle previsioni di cui all'articolo 150-bis,
comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo
2526 del codice civile.
2. L'emissione delle azioni di cui al comma 1 deve essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo
riconosciuto ai sensi dell'articolo 96, del Fondo di garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
3. I diritti patrimoniali e amministrativi, spettanti ai soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi spetta comunque il diritto, in deroga alle
previsioni dell'articolo 33, comma 3, di designare uno o piu'
componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente del
collegio sindacale.
4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono chiedere
il rimborso del valore nominale delle azioni. Il consiglio di
amministrazione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di liquidita',
finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica della banca di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». ))
4. L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la parola: «derivati» sono inserite le seguenti: «e
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo 2,
paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di
finanziamenti concessi nei confronti di soggetti diversi dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una
banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera
a) trattenga (( un interesse economico nell'operazione, pari ad
almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile anche
a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino alla scadenza
dell'operazione;
c) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi;
d) l'impresa sia dotata di un adeguato livello di
patrimonializzazione; (( l'esercizio autonomo dell'attivita' di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore, in deroga
ai criteri di cui alle lettere a) e b), e' sottoposto ad
autorizzazione dell'IVASS.». ))
5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli erogati a valere sul
patrimonio dell'OICR,»;
b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che la
partecipazione alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di
banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ».
5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli 12-bis e
13 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza di ammissione, alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, possono, entro il 31 dicembre 2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita' di prorogare in
via straordinaria il termine di durata del fondo medesimo per un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine di completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica del regolamento e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche nel caso in cui il regolamento del fondo gia' preveda la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre anni, ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale n.
228 del 1999.
5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di attivita', anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga al limite di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31 dicembre 2017, ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies.
5-quater. Le societa' di gestione del risparmio esercitano il
potere di cui ai commi 5-bis e 5-ter previa approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui i regolamenti
di gestione dei fondi non prevedono l'istituto dell'assemblea dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio sottopongono la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei partecipanti
riuniti in un'assemblea speciale all'uopo convocata. L'assemblea
delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle
quote dei votanti.
5-quinquies. Al fine di favorire una maggiore partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio:
a) possono chiedere agli intermediari di cui all'articolo 1 del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione, adottato dalla Banca d'Italia, e dalla Consob con
provvedimento del 22 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito dal provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 2013, tramite la
societa' di gestione accentrata, la comunicazione dei dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo, che non abbiano
espressamente vietato la diffusione degli stessi, sopportandone i
relativi oneri;
b) consentono ai partecipanti l'espressione del voto per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater, comma 2, del citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999;
c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento
e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e revocabile con
dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno precedente
l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla proposta
di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non puo' essere rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in ogni
caso essere conferita a soggetti in conflitto di interessi con il
rappresentato ne' alla societa' di gestione del risparmio, ai suoi
soci, dipendenti e componenti degli organi di amministrazione o di
controllo;
d) pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea, oltre che
con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della quota,
anche nel proprio sito internet e su almeno due quotidiani a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di stampa. Ai fini
dell'accertamento del diritto dei partecipanti all'intervento in
assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla societa'
di gestione gli atti di trasferimento delle quote perfezionatisi
oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data prevista per l'assemblea.
5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni applicabili in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni:
a) la proposta di modificare il regolamento del fondo per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei commi 5-bis e
5-ter, la scadenza del fondo;
b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti.
5-septies. Successivamente all'approvazione da parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio deliberano la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo:
a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo quanto previsto
dai commi 5-bis e 5-ter;
b) che l'attivita' di gestione durante il periodo di proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis e 5-ter e' finalizzata al
completamento dell'attivita' di smobilizzo degli investimenti. In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e riqualificazione degli attivi patrimoniali, ove necessari a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e a condizione che
tali interventi abbiano un orizzonte temporale non superiore al
termine finale di durata del fondo, come prorogato;
c) che durante il periodo di proroga straordinaria previsto dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto a quanto previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal fondo
provvigioni di incentivo;
d) l'obbligo di distribuire ai partecipanti, con cadenza almeno
semestrale, la totalita' dei proventi netti realizzati, fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo.
5-octies. Le modifiche ai regolamenti di gestione dei fondi
apportate in conformita' alle disposizioni dei commi da 5-bis a
5-septies si intendono approvate in via generale ai sensi del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012.
5-novies. Le societa' di gestione del risparmio comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob le determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 5-bis a
5-octies.
5-decies. Il termine del 22 luglio 2014 di cui all'articolo 15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. ))
6. Alla legge del 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:
«1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo 3
possono concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi
dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite
dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, nel
rispetto delle seguenti condizioni:
a) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una
banca o da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c);
b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti siano destinati ad investitori qualificati come
definiti ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la banca o l'intermediario finanziario di cui alla lettera
a) trattenga un significativo interesse economico nell'operazione,
nel rispetto delle modalita' stabilite dalle disposizioni di
attuazione della Banca d'Italia.»;
b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna operazione» sono inserite le seguenti: «(per tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore o dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato dalla societa' di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»;
c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al comma 1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera c), dove vengono accreditate le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della societa' ai sensi delle operazioni
accessorie condotte nell'ambito di ciascuna operazione di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle controparti dei contratti derivati con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri costi dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al titolo IV del testo unico bancario, nonche' di procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite in
corso di procedura non sono soggette a sospensione dei pagamenti e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al passivo o di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto o di restituzione di
somme.»;
d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Sui conti correnti dove vengono accreditate le somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti che svolgono nell'ambito di
operazioni di cartolarizzazione dei crediti, anche su delega dei
soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, i servizi indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c), non sono ammesse azioni da
parte dei creditori di tali soggetti se non per l'eccedenza delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali, le
somme accreditate su tali conti e quelle affluite in corso di
procedura, per un importo pari alle somme incassate e dovute alle
societa' di cui al comma 1, vengono immediatamente e integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1 senza la necessita' di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e al di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»;
e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole: «comma 1-bis,» sono
soppresse;
f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La presente legge si applica altresi' alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i titoli.
Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di
finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in
parte, del finanziamento relativo alle operazioni di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b).
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle societa' per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta
agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la
correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma
2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.».
(( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 8-bis. - (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di
pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia' inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere
alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto
pagamento.
2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative al
mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di
un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le
medesime modalita' di cui al comma 1.
3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la
regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta
giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere
cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta
regolarizzazione.
4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». ))
7. L'articolo 11, comma 3-quater, del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 9, e' abrogato.
(( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»;
b) al comma 7-bis, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e all'articolo 67 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267».
7-ter. Per le regioni che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al medesimo comma 3-ter
non si applicano relativamente ai debiti riferiti a fatture o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal trentesimo
giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
(( Art. 22 bis
Semplificazioni nelle operazioni promozionali
1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la lettera
c) e' inserita la seguente:
«c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata
spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da
buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto
vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente
parte della stessa insegna o ditta». ))
(( Art. 22 ter
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia
la necessita' di garantire la tutela della salute, dei lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali».
))
(( Art. 22 quater
Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a
commissariamento straordinario e per la realizzazione del piano
delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria
1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla predisposizione dei piani di cui al periodo precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma 1, del citato
decreto-legge n. 61 del 2013, puo' contrarre finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio.
La funzionalita' di cui al periodo precedente e' attestata dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso di
finanziamenti funzionali alla continuazione dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'attestazione puo' riguardare anche finanziamenti individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene non
ancora oggetto di trattative».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente:
«11-quinquies. Qualora sia necessario ai fini dell'attuazione e
della realizzazione del piano delle misure e delle attivita' di
tutela ambientale e sanitaria dell'impresa soggetta a
commissariamento, non oltre l'anno 2014, il giudice procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta del commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti di
quanto costituisce oggetto di sequestro, anche in relazione a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione e coordinamento sull'impresa commissariata prima del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in forma societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro aumento di capitale
nel caso in cui il trasferimento avvenga prima dell'aumento di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte le attivita' di esecuzione
funzionali al trasferimento, ivi comprese quelle relative alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti deposito titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale gestore ex lege
del Fondo unico giustizia. Il sequestro penale sulle somme si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima dell'aumento di
capitale, in sequestro del credito a titolo di futuro aumento di
capitale. Le azioni o quote di nuova emissione devono essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al gestore ex lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da Equitalia
Giustizia S.p.A. devono svolgersi sulla base delle indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente».
3. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In relazione al commissariamento dell'ILVA S.p.A., gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5, sono
dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilita' e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il sub commissario di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi previsti dal citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario, la
propria struttura, le relative modalita' operative e il programma
annuale delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1, comma 5,
aggiornandolo ogni trimestre e con rendicontazione delle spese e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con le risorse
rese disponibili dal commissario straordinario.
1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di cui
all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo 1,
comma 1, entro quindici giorni dalla disponibilita' dei relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione del detto piano
devono essere resi dalle amministrazioni o enti competenti entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione d'impatto
ambientale e per i pareri in materia di tutela sanitaria e
paesaggistica, restano ferme le previsioni del citato articolo 1,
comma 9».
4. All'articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma 5,
nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi di un numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche, entro il 31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle prescrizioni in
scadenza a quella data. Entro il 31 dicembre 2015, il commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza
delle prescrizioni del piano di cui al primo periodo. Rimane il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di
tutte le altre prescrizioni, fatto salvo il termine per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del 28
febbraio 2012, relativa alle conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio».
5. La Batteria 11 di cui al punto 16.l) della parte II
dell'Allegato al piano delle misure e delle attivita' di tutela
ambientale e sanitario, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a norma dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, deve essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all'entrata
in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere avviate entro e non
oltre il 30 giugno 2016. Il riavvio dell'impianto dovra' essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta
di ILVA S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni.
6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte II dell'Allegato al
piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e
sanitaria, approvato con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, deve essere messo fuori
produzione e le procedure per lo spegnimento, all'entrata in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre il 30
giugno 2015. Il riavvio dell'impianto dovra' essere valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita richiesta di ILVA
S.p.A. nell'ambito della verifica sull'adempimento delle
prescrizioni. ))
(( Art. 22 quinquies
Regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli
altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime
dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
b) il comma 25 e' sostituito dal seguente:
«25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto
rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle concernenti le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul reddito
delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con
imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata».
2. L'attuazione del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
))
Art. 23
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in
media e bassa tensione
1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione degli oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30 del presente
decreto-legge, laddove abbiano effetti su specifiche componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione delle tariffe elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione e di quelli in
bassa tensione con (( potenza disponibile superiore a 16,5 kW, ))
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.
2. Alla stessa finalita' sono destinati i minori oneri tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9.
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto-legge, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi benefici siano ripartiti in modo proporzionale tra i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i benefici previsti
agli stessi commi 1 e 2 non siano cumulabili a regime con le
agevolazioni in materia di oneri generali di sistema, di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
(( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il Continente e degli altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella
peninsulare, le unita' di produzione di energia elettrica, con
esclusione di quelle rinnovabili non programmabili, di potenza
superiore a 50 MW ubicate in Sicilia sono considerate risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita' di offerta e
remunerazione di tali unita' sono definite o ridefinite e rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, seguendo il criterio di
puntuale riconoscimento per singola unita' produttiva dei costi
variabili e dei costi fissi di natura operativa e di equa
remunerazione del capitale residuo investito riconducibile alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli sbilanciamenti nell'ambito del mercato dei servizi di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna. ))
Art. 24
(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
e consumo
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i corrispettivi tariffari a
copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali, fatto
salvo quanto disposto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i sistemi di
cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di cui al comma 1 del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
3. Per i sistemi efficienti di utenza, di cui al comma 1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di
cui al comma 1, limitatamente alle parti variabili, si applicano
sull'energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari dovuti
sull'energia prelevata dalla rete.
4. Al fine di non ridurre l'entita' complessiva dei consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del Ministro dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri:
a) il primo aggiornamento puo' essere effettuato entro il 30
settembre 2015 e gli eventuali successivi aggiornamenti possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo;
b) le nuove quote si applicano agli impianti che entrano in
esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di
entrata in vigore del pertinente decreto;
c) le nuove quote non possono essere incrementate ogni volta di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti.
5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai commi 2 e 3,
l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
adotta i provvedimenti necessari alla misurazione dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete.
6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce, per le reti e i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile misurare
l'energia consumata e non prelevata dalla rete, un sistema di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti a copertura
degli oneri generali di sistema, di effetto stimato equivalente a
quanto previsto ai medesimi commi 2 e 3. Il medesimo sistema e'
applicabile, anche successivamente al 2015, laddove le quote
applicate siano inferiori al 10 per cento.
7. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, per le parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi.
8. I corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e
distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
agli impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 25-bis di
potenza non superiore a 20 kW». ))
Art. 25
Modalita' di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi
Energetici GSE S.p.A.
1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita'
di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di
incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso (( con esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. ))
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni, il GSE propone al
Ministro dello sviluppo economico l'entita' delle tariffe per le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal 1° gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo
delle medesime attivita'. La proposta include le modalita' di
pagamento delle tariffe.
3. La proposta di tariffe di cui al comma 2 e' approvata dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da adottare entro 60
giorni dalla comunicazione.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
provvede alle compensazioni ove necessario.
(( Art. 25 bis
Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con effetti decorrenti dal 1°
gennaio 2015, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive:
a) la soglia di applicazione della disciplina dello scambio sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a fonti rinnovabili che
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica;
b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a
20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio 2015, non
sono applicati i corrispettivi di cui all'articolo 24 sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete;
c) per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto,
diversi da quelli di cui alla lettera b) del presente comma, si
applica l'articolo 24, comma 3. ))
Art. 26
(( Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta
da impianti fotovoltaici
1. Al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed
erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilita'
nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe
incentivanti sull'energia elettrica prodotta da impianti solari
fotovoltaici, riconosciute in base all'articolo 7 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo 25, comma 10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo le
modalita' previste dal presente articolo.
2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il Gestore dei servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui al comma 1,
con rate mensili costanti, in misura pari al 90 per cento della
producibilita' media annua stimata di ciascun impianto, nell'anno
solare di produzione ed effettua il conguaglio, in relazione alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo. Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto e approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di una delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014:
a) la tariffa e' erogata per un periodo di 24 anni, decorrente
dall'entrata in esercizio degli impianti, ed e' conseguentemente
ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto;
b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un
incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di
fruizione di un incentivo incrementato in ugual misura. Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli aventi
titolo all'opzione, un risparmio di almeno 600 milioni di euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto all'erogazione prevista
con le tariffe vigenti;
c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale, la tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita':
1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW;
2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW;
3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
900 kW.
In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE applica
l'opzione di cui alla lettera c).
4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le riduzioni di cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'articolo 5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012.
5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4. Tali finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base
di apposite convenzioni con il sistema bancario, di provvista
dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a),
dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri e
modalita' stabiliti con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte di
competenza e ove necessario, alla durata dell'incentivo come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la validita' temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e
l'esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di
applicazione del presente articolo.
7. I soggetti beneficiari di incentivi pluriennali, comunque
denominati, per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino ad un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei.
8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai soggetti
beneficiari nei diritti a percepire gli incentivi pluriennali dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva la prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare annualmente, anche avvalendosi del soggetto deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un importo pari alla rata annuale
costante, calcolata sulla base di un tasso di interesse T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per
l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti,
provvede a:
a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente di cui al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8;
b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi
di euro, che l'acquirente di cui al comma 7 rende complessivamente
disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali;
c) definire le condizioni, le procedure e le modalita' di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma 7 delle quote
degli incentivi pluriennali acquistati o, in alternativa, degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8;
d) stabilire i criteri e le procedure per determinare la quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto di
cessione da parte di ciascun soggetto beneficiario, tenendo conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti;
e) definire le condizioni, le procedure ed ogni altro parametro
utile per disciplinare la cessione delle quote di incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo' essere inferiore al
tasso T riconosciuto all'acquirente, e nei limiti di un importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di incentivi pluriennali
stabilito per ciascuna asta;
f) stabilire per ciascuna asta le procedure di partecipazione, il
tasso di sconto minimo e l'importo massimo destinato all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le aste
siano distinte sulla base della tipologia o della dimensione degli
impianti, delle connesse specificita' in termini di numerosita',
costo presunto del capitale e capacita' di gestione di procedure
complesse;
g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura di selezione
dell'acquirente e le aste di acquisto utile a massimizzare la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione che esse in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato.
10. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, nel rispetto di specifici indirizzi emanati con proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo economico, destina l'eventuale
differenza tra il costo annuale degli incentivi acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa utile a dare
piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati.
12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle disposizioni di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3.
13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 e'
subordinata alla verifica da parte del Ministero dell'economia e
delle finanze della compatibilita' degli effetti delle operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto degli
impegni assunti in sede europea. ))
Art. 27
Rimodulazione del sistema tariffario dei dipendenti del settore
elettrico
1. A decorrere dal 1° luglio 2014, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas esclude dall'applicazione dei corrispettivi
tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico.
Art. 28
Riduzione dei costi del sistema elettrico per le isole minori non
interconnesse
1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n.
9, con riferimento alla progressiva copertura del fabbisogno delle
isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti
rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema
idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, adotta una revisione della regolazione dei sistemi
elettrici integrati insulari di cui all'articolo 7 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di
costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita' di distribuzione e consumo finale di energia, anche
valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio.
(( 1-bis. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' emanato entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
Art. 29
Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello
Stato
1. Il regime tariffario speciale al consumo di RFI - Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a decorrere dal 1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia elettrica impiegati per i
trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore del
trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto-legge, sentite l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per i trasporti,
sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini dell'attuazione del regime. Il decreto viene aggiornato con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la sua
adozione.
2. Fino all'entrata in operativita' delle modalita' di
individuazione dei consumi di cui al comma 1, la componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del regime
tariffario speciale di cui al medesimo comma 1, e' ridotta sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo di (( 80
milioni )) di euro.
(( 3. E' fatto divieto di traslare i maggiori oneri derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria non rientranti nel servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci tiene conto dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del presente
articolo secondo un criterio di gradualita' valido per il primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017. L'Autorita' per i trasporti vigila sull'osservanza delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante accertamenti a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. ))
Art. 30
Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di
interventi di efficienza energetica del sistema elettrico e
impianti a fonti rinnovabili
(( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti:
«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di acqua
calda e aria o di sola acqua calda con esclusione delle pompe di
calore geotermiche,»;
b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4» e
prima delle parole: «, realizzati negli edifici esistenti» sono
inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione di pompe
di calore geotermiche,». ))
1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti
rinnovabili.
1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la
connessione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo 6 (( e la comunicazione per l'installazione e
l'esercizio di unita' di microcogenerazione, come definite
dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata dal comma 20 dell'articolo 27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando un
modello unico approvato dal Ministro dello sviluppo economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed il sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli 6, comma 11, e 7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente:
a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia titolo per
presentare la comunicazione, l'indirizzo dell'immobile e la
descrizione sommaria dell'intervento;
b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso della
documentazione rilasciata dal progettista circa la conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore.
2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e le autorita'
competenti effettuano i controlli sulla veridicita' delle predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo 76 del
medesimo decreto.
3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo':
a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero:
b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia di acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente necessaria allo
scopo. In tale caso, il Comune provvede entro il termine di
quarantacinque giorni dalla presentazione della comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo 20, comma 5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'inizio dei lavori e' sospeso fino all'acquisizione dei medesimi
atti. Lo sportello unico per l'edilizia comunica tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.
4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con il modello
unico di cui al (( comma 1 )) non possono richiedere documentazione
aggiuntiva.
5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, l'installazione di impianti solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' subordinata
all'acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque
denominati.».
(( 1-bis. All'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".:
a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi» sono inserite le
seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»;
1-ter. All'articolo 1-sexies, comma 3, quarto periodo, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: «la misura di
salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della
comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute
esigenze istruttorie».
1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: «e che utilizzino il medesimo
tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«, ovvero metri lineari 3.000 qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 60 metri
lineari»;
b) al terzo periodo, le parole: «piu' del 20 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». ))
2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011
e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis.
Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sul gas naturale, per l'autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio degli impianti di produzione di biometano e delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli 5 e 6. A
tali fini si utilizza:
a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21, comma
2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per le
opere di modifica e per gli interventi di parziale o completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano aumento e
variazione delle matrici biologiche in ingresso;
b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui alla
lettera a).
2. Nel comma 4-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo 29
dicembre 2003 n. 387, dopo la parola «biomassa, sono inserite le
seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per
produzione di biometano di nuova costruzione,».
(( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: «le regioni prevedono» sono inserite le
seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,».
2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del
2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre
il 31 ottobre 2014».
2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo n. 28
del 2011, dopo le parole: «a partire da rifiuti» sono inserite le
seguenti: «, compreso il gas di discarica,».
2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono dovuti
in caso di» sono inserite le seguenti: «installazione di pompa di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di».
2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, al fine di
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro della salute, adotta entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea, apposite linee guida recanti i
criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli
impianti di bioraffinazione, quale parametro vincolante di
valutazione da parte delle autorita' competenti.
5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare le migliori
tecniche disponibili, rispettare i limiti massimi previsti dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela della qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera».
2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo».
2-octies. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole: «diametro non superiore a 1
metro» sono inserite le seguenti: «di microcogeneratori ad alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,».
2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2 marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». ))
(( Art. 30 bis
Interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per
l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale
1. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole: «calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti»
sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della data di
entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,».
2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara, sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli ambiti del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e di quattro mesi per gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta alle proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 9.
3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano agli ambiti di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, si applica al superamento dei nuovi termini
previsti dal comma 2. ))
(( Art. 30 ter
Misure urgenti di semplificazione per l'utilizzo delle fonti
rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del
comparto bieticolo-saccarifero
1. All'articolo 29 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rivestono carattere di interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio» sono
sostituite dalle seguenti: «rivestono carattere di interesse
strategico e costituiscono una priorita' a carattere nazionale in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico di tali
insediamenti produttivi nonche' per la salvaguardia dei territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I progetti di cui al comma 1 riguardano la realizzazione di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono finalizzati
anche al reimpiego dei lavoratori, dipendenti delle imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto del regolamento (CE) n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove attivita' di
natura industriale. Al fine di garantire l'attuazione di tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2, comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino ultimati e siano decorsi
infruttuosamente i termini di legge per la conclusione di tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un commissario ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale, in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico delle risorse destinate alla
realizzazione dei progetti». ))
(( Art. 30 quater
Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei consumatori
di energia elettrica e gas» sono inserite le seguenti: «e del
servizio idrico integrato». ))
(( Art. 30 quinquies
Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore» sono soppresse. ))
(( Art. 30 sexies
Disposizioni in materia di biocarburanti
1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto periodo,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da emanare entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
compresa la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati, per gli anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a effettuare
i successivi aggiornamenti.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il
comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da
emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al
comma 1 del presente articolo.
3. Il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, e'
soppresso». ))
Art. 31
(( (soppresso) ))
Art. 32
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato
1. Al fine di rafforzare il supporto all'export e
all'internazionalizzazione delle imprese, nonche' di assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo Stato e Sace S.p.A. in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato,
all'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:
«9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non di mercato puo'
altresi' operare in favore di Sace S.p.A. rispetto ad operazioni
riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero
societa' di rilevante interesse nazionale in termini di livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per il sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di determinare in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione.
In tal caso, la garanzia opera a copertura di eventuali perdite
eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare massimo di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili
in garanzia. Tale garanzia e' rilasciata a prima domanda, con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di
assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. Su istanza di
Sace S.p.a., la garanzia e' rilasciata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, tenuto conto della dotazione del
fondo, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e' espresso entro 15
giorni dalla relativa richiesta. E' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per
l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma
6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale fondo e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A., che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' definito
l'ambito di applicazione della presente disposizione.
9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Sace
S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i parametri per la determinazione della
concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle
relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio
riconosciuto allo Stato, nonche' il livello minimo di
patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione. La
convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della
predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare a societa' di provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un incarico di
studio, consulenza, valutazione e assistenza operativa, nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
(( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo periodo, e' emanato entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,
primo periodo, e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
(( Art. 32 bis
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633
1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«16) le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le
cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti
obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni
siano state negoziate individualmente».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale universale
in applicazione della norma di esenzione previgente. ))
Art. 33
Semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei
conti
1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di
legittimita' e regolarita' delle gestioni, verificano il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A
tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del direttore generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione; il referto e', altresi', inviato al presidente del
consiglio comunale o provinciale.».
2. Al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 2, le parole «Ogni sei mesi» sono sostituite
dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle parole «nell'anno»;
2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il presidente
della regione trasmette ogni dodici mesi alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti una relazione sul sistema dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee guida deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli
effettuati nell'anno.»;
3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo: «Avverso le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti,
di cui al presente comma, e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme
e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza» fino a:
«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi».
3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il seguente periodo:
«gli obblighi di controllo, attribuiti alla Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, si riferiscono ai comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»;
b) al comma 7, dopo la parola: «liste», sono aggiunte le
seguenti: «per i comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti.».
4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge
(( 14 gennaio 1994, )) n. 20, sono inviati dalle amministrazioni
contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e agli uffici della
Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo preventivo di cui al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono inviati agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa e
contabile.»
Art. 34
Abrogazioni e invarianza finanziaria
1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati:
a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e successive modificazioni;
b) il primo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni;
c) i commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 10 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
d) i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 21 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012;
e) il secondo periodo del comma 5-sexies dell'articolo 33 del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28;
f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014;
g) l'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1
del 2 gennaio 2013.
(( 1-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 3 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dopo le parole: «estratti, copie e simili» sono
aggiunte le seguenti: «, con esclusione delle istanze di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate ai fini della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma 3, della
legge 18 febbraio 1992, n. 162». ))
2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le
Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
(( Art. 34 bis
Disposizioni interpretative
1. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei prodotti della
pesca in condizioni di equita' senza alterazioni della concorrenza,
conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,
le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere anche
la pesca professionale in acque interne e lagunari. ))
Art. 35
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Allegato 1
(Articolo 11, comma 5, lettera a)
«Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di cui
all'articolo 5, comma 2-bis.
Da inviare a:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia
Divisione IV Ricerca, Innovazione ambientale e mobilita'
sostenibile in ambito nazionale ed europeo
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM)
Ministero dello sviluppo economico
Direzione generale per la politica industriale e la
competitivita'
Divisione XV - Politiche ambientali
Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM)
Da compilare a cura del detentore:
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| C.a.p. | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Comune | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Provincia | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Telefono | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fax | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. Ateco (1) | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Partita I.V.A. | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
Tipologie d'impianti antincendio:
|---|----------------------------|----------------------------------|
| | Tipo (2) | Quantita' d'impianti (numero) |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Impianti fissi | |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Impianti mobili (estintori)| |
|---|----------------------------|----------------------------------|
Tipologia delle sostanze controllate
|---------------------------|---------------------------------------|
| | Quantita' di estinguente (chilogrammi)|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1211 | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1301 | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 2402 | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Idroclorofluorocarburi | |
|(HCFC) | |
|---------------------------|---------------------------------------|
Note:
(1) Codice delle attivita' economiche Istat.
(2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
(3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,
sono escluse quindi le dichiarazioni che includono
tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».
Allegato 2
(Articolo 26, comma 3)
Tabella
|================================|==================================|
| Periodo residuo | Percentuale di riduzione |
| (anni) | dell'incentivo |
|================================|==================================|
| 12 | 25% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 13 | 24% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 14 | 22% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 15 | 21% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 16 | 20% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 17 | 19% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 18 | 18% |
|--------------------------------|----------------------------------|
| oltre 19 | 17% |
|================================|==================================|