“Raccontiamo noi l’inclusione”: paure e progetti di genitori di ragazzi disabili

da Redattore Sociale

“Raccontiamo noi l’inclusione”: paure e progetti di genitori di ragazzi disabili

Dall’esperienza di un gruppo di auto mutuo aiuto di famiglie con disabilità, nasce il volume del Gruppo solidarietà, appena pubblicato da Castelpiano. Contiene le testimonianze di persone disabili e di famigliari, accompagnate da riflessioni di studiosi

ROMA – Cosa significa inclusione? E cosa significa, soprattutto, viverla? Un gruppo di genitori di persone disabili prende la parola e prova a raccontarla. “Raccontiamo noi l’inclusione. Storie di disabilità” è il volume che raccoglie questi racconti, edito da Castelpiano e appena pubblicato. Le testimonianze dirette sono accompagnate dalle riflessioni di Andrea Canevaro, Roberto Mancini e Mario Paolini. La trama è quella di un gruppo di auto mutuo aiuto, all’interno del quale si scambiano esperienze e si confrontano pensieri, paure, progetti. “Il volume è il risultato di un progetto che avevamo da tempo – scrive nell’introduzione Gloria Gagliardini – Personalmente avevo la curiosità di conoscere le persone in modo più autentico, più vivo, mettermi in ascolto delle loro storie e capire, indagare, conoscere chi realmente abbiamo attorno e come vivono quella che noi chiamiamo ‘inclusione’. Un’esigenza di spegnere per un attimo le nostre interpretazioni della realtà – scrive ancora Gagliardini – e dare spazio a ciò che mancava: il loro punto di vista, la loro verità”. E’ su questa base che è nato, nel 2008, presso la sede del Gruppo Solidarietà, il gruppo di genitori di persone con disabilità in auto mutuo aiuto.

“Di questo porci in ascolto delle vite ho sempre pensato che fosse importante fare memoria e documentare – riferisce Gagliardini – Sono seguiti poi corsi per familiari anche sulla scrittura di sé e da lì credo di essermi convinta del valore delle storie quando si trasformano in racconto per gli altri: tutte portano con sé qualcosa di misterioso, di grande, da scoprire anche nelle situazioni più complicate. Spesso è stata l’occasione per passare anche un pomeriggio in quella casa, con quei profumi, con quel determinato clima che parla ancor prima delle parole. Le persone che abbiamo intervistato sono persone con disabilità motoria e intellettiva che conosciamo bene, amici che con noi e con la nostra storia si sono fortemente intrecciati. Poi ci sono le testimonianze dei familiari: persone – alcune – conosciute dal Gruppo da 30 anni, altri che abbiamo conosciuto dopo, grazie a un intreccio di altre relazioni. Insomma storie a noi vicine, persone con e grazie alle quali anche noi cresciamo”.

#Scuolebelle?

#Scuolebelle ?

Sono cominciati i lavori di ripristino nelle scuole in tutta Italia. Vengono spesi al meglio i soldi dei cittadini ?

di Mario Coviello

“ Il piano di edilizia scolastica, fortemente voluto dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi ,fin dal discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014, prende il via.
Un piano, composto da tre principali filoni, che coinvolgerà complessivamente 21.230 interventi in edifici scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro. Quattro milioni di studenti e una scuola italiana su due sono protagonisti di questo primo progetto, che porta nell’arco del biennio 2014-2015 ad avere scuole più belle, più sicure e più nuove.” Con queste paroleIl Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha dato avvio al programma di ripristino e mantenimento della funzionalità e del decoro degli immobili adibiti ad istituzioni scolastiche denominato #Scuolebelle.

In tutta Italia questi interventi hanno avuto inizio nel mese di luglio e si interrompono solo in questa settimana di ferragosto per riprendere il 16. Si tratta di interventi di piccola manutenzione e giardinaggio che sono finanziati con i risparmi delle convenzioni per gli appalti di pulizia CONSIP. In Basilicata la società che ha vinto l’appalto con un ribasso del 68% è la Team Service che si occupa delle pulizie in tutte le scuole anche della Calabria. La Team Service ha iniziato il servizio il primo aprile 2014 con l’obbligo di far lavorare tutte le persone del precedente appalto. Un ribasso del 68% ha comportato, per fare un esempio, che nell’Istituto Comprensivo di Bella 16 persone che assicuravano 35 ore settimanali di pulizia e vigilanza ne fanno solo 7 a settimana e di conseguenza la vigilanza in istituti che offrono attività per cinque giorni a settimana per almeno 8 ore non è stata più assicurata e anche per la pulizia sono nati molti problemi.

Secondo gli accordi i risparmi dell’appalto vanno alle stesse ditte appaltatrici. Coinvolti nell’operazione, i 24.000 ex LSU addetti alle pulizie, di cui circa 400 in Basilicata: lavoratori per la maggior parte sopra i 50 anni di età e per 2/3 donne, costretti a doversi “riqualificare” da pulitori ad “abbellitori” con corsi di formazione fatti in fretta e furia,  per vedersi ancora costretti a non lavorare, tra cassa in deroga e ferie forzate, e a non avere certezza di futuro e reddito.

Eppure i soldi non mancano. Stando alle dichiarazioni del Governo, 110 milioni, abbinati a 40 milioni in capo al MIUR, finanzieranno gli interventi. Ulteriori 300 milioni sono in attesa di essere sbloccati nel 2015 e riguarderanno 10.160 plessi. In totale si tratta quindi di 17.961 interventi di piccola manutenzione. L’Istituto Comprensivo di Bella è scuola capofila per gli appalti per la manutenzione anche delle scuole di Barile e. e di due scuole di Potenza la “ Sinisgalli e Potenza Terzo. Io che sono un dirigente scolastico e con me la Direttrice dei Servizi Amministrativi,e questo avviene in tutte le scuole, non abbiamo le competenze tecniche per garantire che i lavori vengano eseguiti a regola d’arte, considerato che, secondo l’appalto un metro quadro di pitturazione costa circa 100 euro. E’ vero che il governo e l’ANCI hanno raccomandato ai Comuni di collaborare con le scuole con questa raccomandazione “trattandosi di fondi statali che arrivano direttamente alle scuole per interventi di manutenzione ordinaria, si invitano i Comuni alla massima collaborazione al fine di cogliere l’opportunità per il miglior utilizzo di tutte le risorse disponibili, consentendo un reale miglioramento del decoro e della funzionalità delle scuole, anche mediante il coordinamento con gli eventuali interventi già programmati dai Comuni.” .Ma quanti sono i tecnici comunali disponibili nei mesi di luglio ed agosto e quali poteri hanno per eventualmente far correggere interventi di manutenzione non idonei ? Nelle scuole la vigilanza sulle opere si aggiunge a tutto il lavoro per gli organici e le graduatorie che si deve portare avanti a ranghi ridotti per le ferie nel mese di agosto. E per le scuole nelle quali non si interviene entro i primi di settembre quando potranno essere fatti i lavori finanziati se gli alunni sono nelle aule e nelle palestre ?

Gli accordi del 28 marzo scorso, sottoscritti dai sindacati , dalle imprese e dal Governo, avrebbero tra l’altro dovuto ripristinare per gli ex Lsu condizioni di reddito e di contratto ad oggi rimaste solo sulla carta .Gli ex LSU di Bella attualmente lavorano in una scuola di Potenza. Con la ripresa delle lezioni per quante ore questo personale assicurerà il servizio di pulizia e vigilanza considerato che ad oggi alle scuole non è stato assegnata alcuna risorsa per questi servizi indispensabili ?

Questo sistema degli appalti risulta più costoso e meno efficiente rispetto alla internalizzazione del servizio e l’assunzione diretta dei lavoratori con una loro effettiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Solo la stabilità garantisce ai lavoratori la serenità per il presente ed il futuro e quel legame con la scuola in cui si opera che è garanzia di qualità ed efficienza. Come dirigenti scolastici continueremo e con più forza a chiedere scuole belle e pulite e a pretendere con ogni mezzo che negli appalti pubblici ci sia il rispetto della piena legalità.

Tablet parliamone

TABLET PARLIAMONE di Umberto Tenuta

CANTO 229 I PRO e i CONTRO.

Il Tablet è uno strumento. Come tutti gli strumenti può essere utile o inutile e addirittura dannoso.

È sterile l’accesa diatriba sull’utilità del Tablet nella scuola, se non si precisa come viene utilizzato.

 

Dice Papa Francesco che Internet è una benedizione di Dio.

Vogliamo lasciare il Tablet al Diavolo?

Libero arbitrio!

Non so quanto male si possa fare col Tablet, così come con i libri, i quaderni, i cartelloni, le cianfrusaglie agazziane ed i materiali strutturati montessoriani.

Est modus in rebus.

Ciò che conta è il modo in cui il Tablet viene utilizzato!

E il modo ancor m’offende!

Il Modo è ciò che conta in tutte le cose. forse.

In che modo il Tablet deve essere utilizzato nella scuola?

Se per analogia ad Internet, il Tablet è una benedizione di Dio, questo ben di Dio non lasciamolo abbandonato nelle mani dei giovani.

I giovani debbono essere educati a utilizzare le mani e i piedi, le orecchie e il naso, la lingua e gli occhi…

Anche il TABLET!

Sin dai primi mesi di vita, quando ormai l’aggeggio viene abbandonato nelle loro mani al posto della sonagliera.

La prima cosa da fare è di non tagliare il cordone ombelicale che lega il bimbo al grembo della Terra Madre.

Lo capiscono bene le donne africane che si portano il bimbo appeso al loro corpo!

Il bambino deve toccare la terra, le pietre, i fiori, l’acqua…

Che cosa mai potrà sostituire una bacinella di acqua, una montagna di sabbia nel giardino di casa e della scuola, i mille colori, odori e sapori delle erbe dei giardini?

Che cosa mai potrà sostituire le dolci nenie delle madri, il frinire delle cicale, lo stormir delle foglie, i silenzi della notte?

E le luci del moccolo, le ombre della sera, il bagliore del sole, il luccichio delle lacrime di gioia?

Occhi, bocca, mani, piedi, orecchie, naso e lingua il bimbo deve tenere attaccati alla Terra, fino a quando Marte non lo accoglierà.

Forse o senza forse questo il bimbo fa prima di andare a scuola.

Poi la scuola prati, valli, fiumi, laghi e monti all’orizzonte chiude.

È questo il malanno della scuola.

Ora il TABLET sarà un alibi.

Tutto realtà virtuale!

No, signori miei.

Andate a leggervi

http://www.disced.unisa.it/ava/u__tenuta_quarta_rappresentazione.htm

E, giunti alla Quarta Rappresentazione, il TABLET trova le sue valide utilizzazioni.

Utilizzazioni per cogliere e raccogliere in vasi rossi gialli e blu i fiori dei campi virtuali.

Utilizzazioni per riguardare in tre dimensioni i monti, i colli e i piani.

Utilizzazioni per rivedere in tre dimensioni le are, gli archi e le colonne infami.

Utilizzazioni per costruire in tre dimensioni piramidi, cilindri rettificati e cubi astratti.

Utilizzazioni per risentir Benigni cantar l’Inferno nella Vita bella.

Altro dir non vo’.

Ma anche Dario Fo il Tablet non disdegna.

E la Sardegna il Tablet coi suoi nuraghi ti consegna.

Il mondo di forme e dimensioni, di suoni, canti e colori.

Ma di odori ancora no ….

Il tablet tutto a tutti dona.

Solo insegnar non vuol.

E con lui la lezione se ne va in pensione.

Candida e Piera le danno la benedizione.

Chi vuol esser lieto sia.

E con Umberto stia!

 

Tutti i miei Canti −ed altro− sono pubblicati in:

http://www.edscuola.it/dida.html

VALUTAZIONE TITOLI PRECARI. SIA UGUALE PER TUTTI

GILDA: VALUTAZIONE TITOLI PRECARI. SIA UGUALE PER TUTTI

Anche in questa settimana di ferragosto, alla FGU-Gilda degli Insegnanti giungono dalle province numerose segnalazioni di comportamenti difformi da parte degli uffici periferici del MIUR nella valutazione dei titoli per le graduatorie ad esaurimento.
Appare evidente che l’interpretazione da parte degli uffici periferici della normativa emanata dal MIUR sulla valutazione dei titoli, in particolare il master conseguito dagli insegnanti diplomati ed il concorso 2012, risulta difficoltosa e produce differenti comportamenti in sede locale.
Questa valutazione non uniforme sul territorio italiano genera negli insegnanti in graduatoria sconcerto, confusione e malcontento, dando una negativa immagine dell’Amministrazione.
Inutile ricordare come questo caos nelle graduatorie alimenti la tensione dei docenti precari già provati dalla burocrazia delle domande, dalle disfunzioni del sistema informatico e dalla preoccupazione per la diminuzione dei posti di insegnamento.
Per questo la FGU-Gilda degli Insegnanti rinnova all’Amministrazione la richiesta, già fatta negli scorsi giorni, di un controllo dell’operato dei propri uffici periferici e di una nota di chiarimento che uniformi la valutazione dei titoli nelle graduatorie di tutta Italia.

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Legge 11 agosto 2014, n. 116

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (14G00128)

(GU n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72)

 

 Vigente al: 21-8-2014

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  91,  recante  disposizioni
urgenti  per  il   settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e
l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea, e' convertito in legge con  le  modificazioni  riportate  in
allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Martina, Ministro  delle  politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Guidi,  Ministro   dello   sviluppo
                                  economico  
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 24  giugno  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  116  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Disposizioni  urgenti
per il settore agricolo, la  tutela  ambientale  e  l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle
tariffe  elettriche,  nonche'  per  la   definizione   immediata   di
adempimenti derivanti dalla normativa europea.». (14A06580) 

(GU n.192 del 20-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 72)

 

 Vigente al: 20-8-2014

 

Titolo I

MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE AGRICOLO

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche'  dell'art.10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese  agricole,
  istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole
  e   potenziamento   dell'istituto   della   diffida   nel   settore
  agroalimentare 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  l'esercizio  unitario  dell'attivita'
ispettiva nei confronti delle imprese  agricole  e  l'uniformita'  di
comportamento degli organi di  vigilanza,  nonche'  di  garantire  il
regolare  esercizio  dell'attivita'  imprenditoriale,   i   controlli
ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati  dagli
organi di vigilanza  in  modo  coordinato,  tenuto  conto  del  piano
nazionale integrato di cui all'articolo 41 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,
e delle Linee guida adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5,  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,  evitando  sovrapposizioni  e
duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.  I
controlli sono predisposti anche utilizzando  i  dati  contenuti  nel
registro di cui al  comma  2.  I  controlli  ispettivi  esperiti  nei
confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi  verbali,
da notificare anche nei casi di constatata regolarita'. Nei  casi  di
attestata regolarita',  ovvero  di  regolarizzazione  conseguente  al
controllo  ispettivo  eseguito,   gli   adempimenti   relativi   alle
annualita' sulle quali sono stati effettuati i controlli non  possono
essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle
stesse annualita' e tipologie di controllo, salvo quelle  determinate
da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero  nel
caso emergano atti,  fatti  o  elementi  non  conosciuti  al  momento
dell'ispezione. La presente  disposizione  si  applica  agli  atti  e
documenti esaminati dagli  ispettori  ed  indicati  nel  verbale  del
controllo ispettivo. 
  2.  Al  fine  di  evitare  duplicazioni   e   sovrapposizioni   nei
procedimenti  di  controllo  e  di   recare   il   minore   intralcio
all'esercizio dell'attivita' d'impresa e' istituito, con  decreto  di
natura  non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali
il registro unico dei controlli ispettivi di cui  al  comma  1  sulle
imprese agricole. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui
al  comma  1,  del  coordinamento  dell'attivita'  di   controllo   e
dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati
concernenti i controlli effettuati da parte di organi  di  polizia  e
dai competenti organi di vigilanza e  di  controllo((  ,  nonche'  da
organismi  privati  autorizzati  allo  svolgimento  di   compiti   di
controllo dalle vigenti  disposizioni,  ))  a  carico  delle  imprese
agricole sono resi disponibili tempestivamente in  via  telematica  e
rendicontati   annualmente,   anche   ai   fini   della    successiva
riprogrammazione ai sensi dell'articolo 42 del  regolamento  (CE)  n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29  aprile  2004,
alle altre pubbliche amministrazioni secondo  le  modalita'  definite
con Accordo tra le amministrazioni interessate  sancito  in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1 e al presente comma si provvede nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica, secondo le modalita' e i termini previsti con  il  medesimo
accordo. 
  (( 3. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per
le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione
amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso
in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili,
diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il
termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida
e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito
amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e
omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di
regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o
pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle
prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro
il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la
contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre
1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo
16 della citata legge n. 689 del 1981. 
  3-bis. L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre  2005,  n.
225, e il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  aprile
2010, n. 75, sono abrogati. )) 
  4. Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare  per  le
quali e' prevista l'applicazione della sola  sanzione  amministrativa
pecuniaria, se gia' consentito il pagamento  in  misura  ridotta,  la
somma, determinata ai sensi  dell'articolo  16,  primo  comma,  della
citata legge n. 689 del 1981, e' ridotta del trenta per cento  se  il
pagamento e' effettuato entro cinque  giorni  dalla  contestazione  o
dalla notificazione. (( La disposizione di cui al  primo  periodo  si
applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  purche'   l'interessato
effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto all'autorita' competente,  di  cui  all'articolo  17
della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha  accertato  la
violazione. )) 
                            (( Art. 1 bis 
 
 
         Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 
 
    
  1. Ai fini  dell'applicazione  della  disciplina  dei  procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi,  gli  imprenditori  agricoli
che utilizzano depositi  di  prodotti  petroliferi  di  capienza  non
superiore a 6  metri  cubi,  anche  muniti  di  erogatore,  ai  sensi
dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, non sono  tenuti  agli  adempimenti  previsti  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
agosto 2011, n. 151. 
  2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 852/2004 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  29
aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in  possesso
di autorizzazione  o  nulla  osta  sanitario,  di  registrazione,  di
comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista
per l'esercizio dell'impresa. 
  3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai  sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008  della  Commissione,  del  6  agosto
2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter,  del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati
da imprese agricole singole  ed  associate,  la  produzione  agricola
derivante  dall'esercizio  in  comune  delle  attivita',  secondo  il
programma comune di rete, puo' essere  divisa  fra  i  contraenti  in
natura con l'attribuzione a  ciascuno,  a  titolo  originario,  della
quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 
  4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 
  5.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  38,
paragrafo 1, lettera a),  del  regolamento  (CE)  n.  436/2009  della
Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli
sono  dematerializzati   e   realizzati   nell'ambito   del   Sistema
informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede  di  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si  prevedono   modalita'
ulteriormente   semplificate    di    compilazione    dei    registri
dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli,
per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri  di
vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 
  6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e  realizzato  nell'ambito
del SIAN. 
  7. Il registro di carico e scarico di  cui  all'articolo  1,  sesto
comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito  del  SIAN.  All'articolo  1  della  legge  23
dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  sesto  comma,  le  parole:  «presso  ogni  stabilimento,  un
registro di  carico  e  scarico  sul  quale  devono  essere  indicate
giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento,
un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»; 
  b) il settimo comma e' abrogato. 
  8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1  dell'articolo
28 della legge  20  febbraio  2006,  n.  82,  e'  dematerializzato  e
realizzato nell'ambito del SIAN. 
  9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11  aprile  1974,  n.  138,  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Art.  2.  -  1.  Le  informazioni  relative  all'introduzione  sul
territorio nazionale di  latte  in  polvere  registrate  nei  sistemi
informativi utilizzati  dal  Ministero  della  salute  sono  messe  a
disposizione del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 
  Art. 3. - 1. I produttori,  gli  importatori,  i  grossisti  e  gli
utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati
devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro
di  cui  al  primo  periodo  e'  dematerializzato  ed  e'  realizzato
nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)». 
  10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a  9  si
provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali da adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in
vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi
le disposizioni previgenti. 
  11. L'articolo 59-bis del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e'
abrogato. 
  12.  Con  riferimento  ai  terreni  agricoli   contraddistinti   da
particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri  quadrati,
site  in  comuni   montani,   ricompresi   nell'elenco   delle   zone
svantaggiate di montagna delimitate ai  sensi  dell'articolo  32  del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle  aziende
agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti
a  disporre  del  relativo  titolo  di  conduzione  ai   fini   della
costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 
  13. Alla sezione  6  dell'Allegato  A  al  decreto  legislativo  19
novembre  2008,  n.  194,  le  parole:   «depositi   alimentari»   si
interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di  cui
al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle  cooperative  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio  2001,
n. 228, e dai consorzi  agrari  per  la  fornitura  di  servizi  agli
imprenditori agricoli. 
  14. Le  organizzazioni  professionali  agricole  ed  agromeccaniche
comprese  quelle  di  rappresentanza  delle   cooperative   agricole,
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale,  nell'esercizio
dell'attivita' di  consulenza  per  la  circolazione  delle  macchine
agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le
procedure di collegamento al sistema operativo  di  prenotazione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   ai   fini
dell'immatricolazione e della gestione  delle  situazioni  giuridiche
inerenti alla proprieta' delle predette  macchine.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   modalita'
tecniche  di  collegamento  con  il  Centro  elaborazione  dati   del
Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 
  15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano»  e'
sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»; 
  b) all'articolo 54, comma 11, la parola:  «apponga»  e'  sostituita
dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con». 
  16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno  1986,
n.  251,  come  modificato  dall'articolo  26,   comma   2-bis,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel
senso che sono anche di competenza  degli  iscritti  nell'albo  degli
agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere  di
trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che  forestale.
)) 
                            (( Art. 1 ter 
 
 
   Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura 
 
  1. E' istituito il sistema di consulenza aziendale  in  agricoltura
in conformita' al titolo III del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,  e  secondo
le disposizioni quadro definite  a  livello  nazionale  dal  presente
articolo. 
  2. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui
all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda
agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la
biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche
zootecniche. 
  3.  Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere
chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo
dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di
finanziamenti pubblici all'agricoltura. 
  4. I consulenti che operano nel sistema di cui al  comma  1  devono
possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata  formazione  di
base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  che  garantiscono  il
rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure
omogenee  per  la  realizzazione  delle  attivita'  di  formazione  e
aggiornamento di cui al comma 4, le modalita' di accesso  al  sistema
di consulenza  aziendale  che  tengano  conto  delle  caratteristiche
specifiche di tutti  i  comparti  produttivi  del  settore  agricolo,
zootecnico e forestale,  nonche'  l'istituzione  del  registro  unico
nazionale  degli  organismi  di   consulenza   e   del   sistema   di
certificazione di qualita'  nazionale  sull'efficacia  ed  efficienza
dell'attivita'  di  consulenza  svolta,  presso  il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
selezionano gli  organismi  di  consulenza  secondo  quanto  disposto
dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  con
propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  5,  le  disposizioni
attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale. 
  7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo  27  maggio
1999, n. 165, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
  «c-bis)  accertare  ed  attestare,  a  prescindere  dalla  suddetta
convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge,
fatti  o  circostanze  di  ordine   meramente   tecnico   concernenti
situazioni o dati  certi  relativi  all'esercizio  dell'attivita'  di
impresa». )) 
                               Art. 2 
 
 
    Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo 
 
  1. Alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  E'
altresi' ammessa, la produzione  di  mosto  cotto,  denominato  anche
saba, sapa o similari, previa  comunicazione  al  competente  Ufficio
territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari,  da  eseguirsi
secondo le  modalita'  stabilite  nell'articolo  5,  comma  1,  della
presente legge.»; 
    b) all'articolo 5, comma 1: 
      1)  il  primo  periodo  e'   sostituito   dal   seguente:   «La
preparazione di mosti di uve fresche mutizzati  con  alcol,  di  vini
liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate  a  base  di
vino,  di  cocktail  aromatizzati  di  prodotti  vitivinicoli  e   di
spumanti, nonche' la preparazione delle  bevande  spiritose,  di  cui
all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino,  e
punto ii) del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 gennaio 2008  relativo  alla  definizione,  alla
designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione
delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il
regolamento (CEE) n. 1576/89  del  Consiglio,  puo'  essere  eseguita
anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella  cui
preparazione non e' ammesso l'impiego di  saccarosio,  dell'acquavite
di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal  regolamento
(UE) n. 251/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  26
febbraio 2014,  e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  le
lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto  giorno
antecedente alla  lavorazione,  al  competente  ufficio  territoriale
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
      2) al secondo  periodo  le  parole:  «(CEE)  n.  1601/91»  sono
sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 251/2014»; 
    c) all'articolo 6, dopo il comma  3,  e'  aggiunto  il  seguente:
«3-bis. Nei locali di un'impresa agricola  ((  che  produce  mosti  o
vini, )) e' consentita anche la detenzione dei  prodotti  di  cui  al
comma  1,  lettere  da  a)   a   d),   se   ottenuti   esclusivamente
dall'attivita' di coltivazione, silvicoltura e di allevamento  svolte
dall'impresa  oppure  impiegati  nella   preparazione   di   alimenti
costituiti  prevalentemente  da  prodotti  agricoli  ottenuti   dalle
medesime attivita'. In tali casi la detenzione e' soggetta ad una  ((
preventiva comunicazione da inviare anche in  via  telematica  ))  al
competente  ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «autorizzazione,
valida per  una  campagna  vitivinicola,  rilasciata  dal  competente
ufficio periferico dell'Ispettorato centrale  repressione  frodi,  al
quale  deve  essere  presentata  domanda  in  carta  da   bollo   con
specificazione della sede e dell'ubicazione dei  locali  interessati,
nonche'  del  quantitativo  presunto  di  sottoprodotti  oggetto   di
richiesta.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comunicazione,   da
inviarsi al competente ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela
della   qualita'   e   della   repressione   frodi    dei    prodotti
agroalimentari.»; 
      2) al comma 4, secondo periodo, le  parole:  «almeno  entro  il
quinto  giorno   antecedente»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«antecedentemente»; 
  (( d-bis) all'articolo 16, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  3-bis. In deroga al comma 3, per gli aceti di  vino  preparati  con
metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell'1,5 per cento
in volume e' elevato al 4 per cento in volume; )) 
    e) all'articolo 25: 
      1) al comma 1, le parole: «, che rispondono ai requisiti e alle
caratteristiche anche di purezza determinati con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di  concerto  con  il  Ministro
della salute, da emanare entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge» sono soppresse; 
      2) i commi 2 e 3 sono abrogati; 
    f) l'articolo 26 e' abrogato; 
    g) all'articolo 28: 
      1) al comma 1 le  parole  da:  «,  con  fogli  progressivamente
numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente in  base  al
luogo  di  detenzione,  e  annotarvi  tutte  le  introduzioni  e   le
estrazioni all'atto in cui si verificano» sono soppresse; 
      2) i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    h) all'articolo 35: 
      1) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11.  Salvo  che  il
fatto costituisca  reato,  chiunque  viola  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 25 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.»; 
      2) il comma 12 e' abrogato; 
    i) l'articolo 43 e' abrogato. 
  (( 1-bis. Per i titolari di  stabilimenti  enologici  di  capacita'
complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attivita' di vendita
diretta o ristorazione, l'obbligo di  tenuta  di  registri  ai  sensi
dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della  Commissione,
del 26 maggio 2009, si considera assolto con la  presentazione  della
dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. 
  1-ter. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. L'uso delle DOCG e DOC non e' consentito per  i  vini  ottenuti
sia totalmente che  parzialmente  da  vitigni  che  non  siano  stati
classificati fra gli idonei  alla  coltivazione  o  che  derivino  da
ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane
o asiatiche. Per i vini ad IGT e' consentito l'uso delle varieta'  di
vite iscritte nel Registro nazionale delle varieta' di vite da  vino,
nonche' delle varieta' in osservazione». )) 
                               Art. 3 
 
 
            Interventi per il sostegno del Made in Italy 
 
  1. Alle imprese che producono prodotti agricoli, (( della  pesca  e
dell'acquacoltura  ))  di  cui  all'Allegato  I  del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione  europea,  nonche'  alle  piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma  cooperativa  o
riunite in consorzi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui  al
comma 5, lettera a), un credito d'imposta nella  misura  del  40  per
cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti,  e  comunque  non
superiore a 50.000  euro,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
dicembre  2014  e  nei  due  successivi,  per  la   realizzazione   e
l'ampliamento   di   infrastrutture   informatiche   finalizzate   al
potenziamento del commercio elettronico. 
  2. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  1  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  3. Al fine di incentivare la creazione di  nuove  reti  di  imprese
ovvero lo svolgimento di nuove attivita' da parte di reti di  imprese
gia' esistenti, alle imprese  che  producono  prodotti  agricoli,  ((
della pesca e dell'acquacoltura )) di cui all'Allegato I del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' alle piccole  e  medie
imprese,  come  definite  dal  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione,   del   6   agosto   2008,   che   producono    prodotti
agroalimentari, (( della pesca e dell'acquacoltura )) non  ricompresi
nel predetto Allegato I, (( anche se costituite in forma  cooperativa
o riunite in consorzi )) e' riconosciuto, nel limite di spesa di  cui
al comma 5, lettera b), un credito d'imposta nella misura del 40  per
cento delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo  sviluppo
di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie,  nonche'  per  la
cooperazione di filiera, e comunque non superiore a 400.000 euro, nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi. 
  4. Il credito d'imposta  di  cui  al  comma  3  va  indicato  nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il  quale
e' concesso ed e' utilizzabile  esclusivamente  in  compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni. Esso non  concorre  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto  di  cui
agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono  stabilite  le  condizioni,  i  termini  e   le   modalita'   di
applicazione del comma 3 e del presente comma anche con riguardo alla
fruizione del credito d'imposta al fine  del  rispetto  del  previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio. 
  (( 4-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 3 per  le  imprese  diverse
dalle piccole e medie imprese come definite dal regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del  6  agosto  2008,  si  applicano  nei
limiti previsti dai regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013, e dal regolamento (UE) n. 717/2014
della Commissione, del  27  giugno  2014,  relativi  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti de minimis; )) 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni  di  cui
ai commi 1 e 3, si provvede ai sensi dell'articolo 8, comma 2: 
    a) nel limite di 500.000 euro per l'anno 2014, (( di 2 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 1 milione di euro per l'anno 2016,  ))  per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1; 
    b) nel limite di 4,5 milioni di euro per l'anno 2014,  ((  di  12
milioni di euro per l'anno 2015 e di 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2016, )) per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. 
  6. (( Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali
effettua  gli  adempimenti  conseguenti  ai  regolamenti  dell'Unione
europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno. )) 
  7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Ai fini di cui al comma 3 ed ai  sensi  degli  articoli
26, paragrafo 2, lettera a), e 39 del  regolamento  (UE)  25  ottobre
2011, n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali svolge, attraverso il  proprio  sito  istituzionale,  una
consultazione pubblica  tra  i  consumatori  per  valutare  in  quale
misura, nelle informazioni relative  ai  prodotti  alimentari,  venga
percepita come  significativa  l'indicazione  relativa  al  luogo  di
origine o di provenienza dei  prodotti  alimentari  e  della  materia
prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli
stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni  sia  ritenuta
ingannevole. Ai sensi  dell'articolo  39,  paragrafo  2,  del  citato
regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali, in collaborazione con il  Centro  di  ricerca
per gli alimenti e la nutrizione, svolge studi diretti a individuare,
su scala territoriale, i legami  tra  talune  qualita'  dei  prodotti
alimentari e  la  loro  origine  o  provenienza.  I  risultati  delle
consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici  e
trasmessi alla Commissione europea. All'attuazione delle disposizioni
di  cui  al  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
  8. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
svolge  la  consultazione  pubblica  tra   i   consumatori   di   cui
all'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4,  come
introdotto dal comma 7, lettera b), entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  9. I decreti di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011,  n.
4, comma 3, sono adottati entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto con le modalita' di cui al medesimo comma
3. 
  10. All'articolo 58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  al
comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «E'  istituito  presso
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un fondo» sono inserite le
seguenti: «per l'efficientamento della  filiera  della  produzione  e
dell'erogazione e». 
                               Art. 4 
 
 
Misure per la sicurezza alimentare e la produzione  della  Mozzarella
                        di Bufala Campana DOP 
 
  1.  La  produzione  della  «Mozzarella  di  Bufala  campana»   DOP,
registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi  del
regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione  del  12  giugno  1996,
deve avvenire in uno spazio in cui e' lavorato  esclusivamente  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana. In tale spazio puo' avvenire  anche
la produzione di semilavorati e di altri prodotti purche'  realizzati
esclusivamente con latte  proveniente  da  allevamenti  inseriti  nel
sistema di controllo della  DOP  Mozzarella  di  Bufala  Campana.  La
produzione di prodotti realizzati anche o  esclusivamente  con  latte
differente da quello da allevamenti inseriti nel sistema di controllo
della DOP Mozzarella di Bufala Campana deve essere effettuata in  uno
spazio differente, (( secondo le disposizioni del decreto di  cui  al
comma 3. )) 
  2. Al fine di assicurare la piu' ampia tutela degli  interessi  dei
consumatori e di  garantire  la  concorrenza  e  la  trasparenza  del
mercato del latte di bufala, gli allevatori bufalini, i trasformatori
e gli intermediari di latte di bufala  sono  obbligati  ad  adottare,
nelle rispettive attivita', (( secondo le disposizioni del decreto di
cui al comma 3, )) sistemi idonei a garantire  la  rilevazione  e  la
tracciabilita' del latte prodotto quotidianamente,  dei  quantitativi
di  latte  di  bufala  trasformato  e  delle  quantita'  di  prodotto
derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, di concerto con il  Ministro  della  salute,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  sono  definite  le   modalita'   per   l'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 1, terzo periodo, e 2,(( prevedendo  che
la separazione spaziale delle produzioni di cui al  comma  1,  ultimo
periodo,  impedisca  ogni  contatto,  anche  accidentale,  tra  latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
Mozzarella di Bufala Campana  DOP  e  altro  latte,  nonche'  tra  la
Mozzarella di Bufala Campana DOP e prodotti ottenuti con altro  latte
in tutte le fasi della lavorazione e del confezionamento. )) 
  4. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000  a
euro  13.000  e  alla  sanzione  accessoria  della   chiusura   dello
stabilimento nel quale si e' verificata la violazione per un  periodo
da un minimo di dieci ad un massimo  di  trenta  giorni  ((  e  della
pubblicazione  dell'ordinanza  di  ingiunzione,  a   cura   e   spese
dell'interessato, su due quotidiani a  diffusione  nazionale.  ))  Si
applica altresi' la sanzione accessoria della sospensione del diritto
di utilizzare la denominazione protetta dalla data  dell'accertamento
della violazione fino  a  quando  l'organo  di  controllo  non  abbia
verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione
e l'avvenuta pubblicita' a norma del periodo seguente. Della sanzione
della sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta
e' data tempestiva pubblicita' attraverso la pubblicazione, a cura  e
spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale.  ((
Nel caso di accertamento di reiterazione delle violazioni di  cui  al
comma 1, nei  sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo )), la chiusura  dello  stabilimento  e'  disposta  per  un
periodo da un minimo di trenta ad un massimo di novanta giorni e  gli
importi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al presente
comma sono raddoppiati. La sanzione della chiusura dello stabilimento
nel quale si e' verificata  la  violazione  e'  altresi'  disposta  a
carico di coloro che utilizzano latte o cagliata  diversi  da  quelli
della Mozzarella di Bufala Campana DOP nella produzione di Mozzarella
di Bufala Campana DOP. (( In tali casi la chiusura dello stabilimento
e' disposta per un periodo da un minimo di dieci giorni a un  massimo
di trenta giorni, ovvero da un minimo di  trenta  ad  un  massimo  di
novanta  giorni  in  caso  di  reiterazione  di  tale   comportamento
accertata nei sei  mesi  successivi  all'adozione  del  provvedimento
esecutivo. La procedura prevista  dall'articolo  19  della  legge  24
novembre   1981,   n.   689,   si   applica   anche   all'opposizione
all'inibizione all'uso della denominazione protetta. )) 
  5. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque  viola
le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  750  ad
euro 4.500. Qualora la  violazione  riguarda  prodotti  inseriti  nel
sistema  di  controllo  delle  denominazioni  protette  di   cui   al
regolamento (UE) n. 1151/2012, si applica la sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 13.000. 
  (( 5-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1  e
2 si applicano esclusivamente le disposizioni sanzionatorie  previste
dai commi 4 e 5. )) 
  6. Il Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita'  e  repressione  frodi  dei  prodotti   agroalimentari   del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   e'
designato quale autorita' competente all'applicazione delle  sanzioni
di cui ai commi 4 e 5. 
  7. L'articolo 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre  2008,
n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 205, e' abrogato. L'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n.  4,
e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui al comma 3. 
  8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in  via
cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del  regolamento  (CE)  n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio  2002,
e' punito (( con la multa da euro 25.000 a euro 50.000.  ))  L'autore
del delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi' a  rimuovere,
a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di  polizia  giudiziaria,
le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure
di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalita'
definiti dalla regione competente per territorio. 
                               Art. 5 
 
 
Disposizioni per l'incentivo  all'assunzione  di  giovani  lavoratori
     agricoli e la riduzione del costo del lavoro in agricoltura 
 
  1.  Al  fine  di  promuovere  forme  di  occupazione   stabile   in
agricoltura di giovani di eta' compresa tra i 18 e i  35  anni  e  in
attesa  dell'adozione  di  ulteriori  misure  da   realizzare   anche
attraverso  il  ricorso  alle  risorse  della  nuova   programmazione
comunitaria 2014-2020, e' istituito, nel  limite  delle  risorse  del
fondo istituito ai sensi del comma 2, un incentivo per  i  datori  di
lavoro che hanno i requisiti di  cui  all'articolo  2135  del  codice
civile e che assumono, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato
o con  contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  che  presenta  i
requisiti di  cui  al  comma  3,  lavoratori  che  si  trovano  nelle
condizioni di cui al comma 4. 
  2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al  comma  1,  e'
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole (( alimentari e forestali ))  il  fondo  per  gli  incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli, con una dotazione  ((
pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017  e  2018.
)) 
  3. Ai fini della concessione  dell'incentivo  di  cui  al  presente
articolo, il contratto di lavoro a tempo determinato deve: 
    a) avere durata almeno triennale; 
    b) garantire al lavoratore un periodo di  occupazione  minima  di
102 giornate all'anno; 
    c) essere redatto in forma scritta. 
  4. Le assunzioni di cui al comma 1 devono riguardare lavoratori  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni, che  si  trovano  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno  sei
mesi; 
    b) essere privi di un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado. 
  5.  Le  assunzioni  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
effettuate tra il 1° luglio  2014  e  il  30  giugno  2015  e  devono
comportare un incremento occupazionale  netto  calcolato  sulla  base
della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli  anni
successivi all'assunzione e il numero di giornate lavorate  nell'anno
precedente l'assunzione. I lavoratori  dipendenti  con  contratto  di
lavoro a tempo parziale sono computati in base al rapporto tra le ore
pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a  tempo  pieno.
L'incremento della base occupazionale va considerato al  netto  delle
diminuzioni occupazionali  verificatesi  in  societa'  controllate  o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  6. L'incentivo di cui al presente articolo e' pari a un terzo della
retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per  un  periodo
complessivo di 18 mesi, riconosciuto al datore di  lavoro  unicamente
mediante compensazione dei contributi dovuti e con  le  modalita'  di
seguito illustrate: 
    a) per le assunzioni a tempo determinato: 
      1) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del primo anno di
assunzione; 
      2) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del secondo  anno
di assunzione; 
      3) 6 mensilita' a decorrere dal completamento del terzo anno di
assunzione; 
    b) per le assunzioni a tempo indeterminato: 18  mensilita'  ((  a
decorrere  dal  completamento  del  diciottesimo  mese  dal   momento
dell'assunzione. )) 
  (( 6-bis.  Il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque
superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente
articolo, l'importo di: 
  a) 3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 
  b) 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato. )) 
  7. All'incentivo di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 28
giugno 2012, n. 92. 
  8. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Inps adegua, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, le proprie procedure informatizzate allo  scopo  di
ricevere le dichiarazioni telematiche di ammissione  all'incentivo  e
di consentire la fruizione  dell'incentivo  stesso,  comunicando  sul
proprio sito internet istituzionale la data a decorrere  dalla  quale
e' possibile presentare le domande di ammissione all'incentivo. Entro
il medesimo termine l'Inps,  con  propria  circolare,  disciplina  le
modalita' attuative dell'incentivo di cui  al  comma  1,  nonche'  le
modalita' di controllo per il rispetto da parte dei datori di  lavoro
degli  impegni  assunti  nei  contratti  per  i  quali  e'   previsto
l'incentivo  ai  sensi  del  presente  articolo  e  per  la  verifica
dell'incremento occupazionale. 
  9.  L'incentivo  di  cui  al  presente  articolo  e'   riconosciuto
dall'Inps in  base  all'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate, valutata
anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo,
l'INPS non  prende  in  considerazione  ulteriori  domande,  fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il  proprio  sito  internet.
L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate  valutate  con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari   e   forestali   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  effettua  la
comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008. 
  11. In relazione alla prossima scadenza del citato regolamento (CE)
n. 800/2008, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
verifica la compatibilita' delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo rispetto alle nuove disposizioni europee di esenzione  dalla
notifica  in  corso  di  adozione  e  propone  le  misure  necessarie
all'eventuale adeguamento. 
  12. A decorrere dalla  data  in  cui  e'  possibile  presentare  le
domande di ammissione all'incentivo di cui al presente articolo,  per
le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non  trova
piu' applicazione l'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  99.  Restano  salve  le  domande   di   ammissione
all'incentivo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
99, presentate fino a tale data. 
  13. All'articolo 11 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1.1. Le deduzioni  di
cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3)  e  4),  per  i  produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  d),((  e  per  le
societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto  legislativo  29
marzo 2004, n. 99, )) si applicano, nella misura  del  50  per  cento
degli importi  ivi  previsti,  anche  per  ogni  lavoratore  agricolo
dipendente a tempo  determinato  impiegato  nel  periodo  di  imposta
purche' abbia lavorato almeno  150  giornate  e  il  contratto  abbia
almeno una durata triennale.». 
  14. La disposizione del comma 13 si applica, previa  autorizzazione
della Commissione  europea  richiesta  a  cura  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a  decorrere  dal  periodo
d'imposta successivo a quello in corso al  31  dicembre  2013.  Della
medesima disposizione non si tiene conto ai fini della determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013, secondo il criterio previsionale,  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 
                               Art. 6 
 
 
                Rete del lavoro agricolo di qualita' 
 
  1. E' istituita presso  l'INPS  la  Rete  del  lavoro  agricolo  di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese  agricole  di  cui
all'articolo  2135  del  codice  civile  in  possesso  dei   seguenti
requisiti: 
    a) non avere  riportato  condanne  penali  per  violazioni  della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 
    b) non essere  stati  destinatari,  negli  ultimi  tre  anni,  di
sanzioni amministrative definitive per  le  violazioni  di  cui  alla
lettera a); 
    c)  essere  in  regola   con   il   versamento   dei   contributi
previdenziali e dei premi assicurativi. 
  2. Alla Rete del  lavoro  agricolo  di  qualita'  sovraintende  una
cabina di regia composta  da  un  rappresentante  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, del ((  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ))  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, dell'INPS e della Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano designati  entro  30  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Fanno parte della cabina
di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori  subordinati  e  tre
rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi
dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  su  designazione  delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal  rappresentante
dell'INPS. 
  3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro  agricolo  di
qualita', le imprese di cui al comma  1  presentano  istanza  in  via
telematica. Entro trenta giorni dall'insediamento la cabina di  regia
definisce  con  apposita  determinazione  gli   elementi   essenziali
dell'istanza. 
  4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
    a) delibera sulle istanze di partecipazione alla Rete del  lavoro
agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla presentazione; 
    b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di qualita' le  imprese
agricole che perdono i requisiti di cui al comma 1; 
    c)  redige  e  aggiorna  l'elenco  delle  imprese  agricole   che
partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualita' e  ne  cura  la
pubblicazione sul sito internet dell'INPS; 
    d) formula proposte al Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al ((  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali )) in materia di  lavoro  e  di  legislazione  sociale  nel
settore agricolo. 
  5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo gratuito e ai
componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia si  avvale
per il suo funzionamento delle risorse umane e  strumentali  messe  a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle  disposizioni  di  cui  al
comma 8. 
  6. Al fine di realizzare un piu' efficace  utilizzo  delle  risorse
ispettive disponibili, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e l'INPS, fermi restando gli ordinari controlli in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano
l'attivita' di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi  di  richiesta
di  intervento  proveniente  dal  lavoratore,  dalle   organizzazioni
sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da  autorita'  amministrative
(( e salvi i casi di imprese che abbiano procedimenti penali in corso
per violazioni della normativa in materia di  lavoro  e  legislazione
sociale, di contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. )) 
  7. E' fatta salva comunque la possibilita' per  le  amministrazioni
di cui al comma 6 di effettuare  controlli  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni in base alla disciplina vigente. 
  8. Per le attivita' di cui al presente articolo l'INPS provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente. 
                            (( Art. 6 bis 
 
 
                Disposizioni per i contratti di rete 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  dopo  il
comma 361, e' inserito il seguente: 
  «361.1. Le risorse di cui al comma  354  sono  destinate  anche  al
finanziamento agevolato di  investimenti  in  ricerca  e  innovazione
tecnologica,   effettuati   da   imprese   agricole,   forestali    e
agroalimentari, che partecipano  ad  un  contratto  di  rete  di  cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni,  per  le  finalita'  proprie  del  medesimo
contratto di rete». 
  2. Fatti salvi  i  limiti  previsti  dall'ordinamento  europeo,  le
imprese agricole,  forestali  e  agroalimentari  organizzate  con  il
contratto  di  rete  di  cui  all'articolo  3,   comma   4-ter,   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per  le
finalita' proprie del medesimo contratto di  rete,  a  parita'  delle
altre condizioni stabilite da ciascun  documento  di  programmazione,
acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti  previsti  dalle
misure  dei  programmi  di  sviluppo  rurale  regionali  e  nazionali
relativi alla programmazione 2014-2020. )) 
                               Art. 7 
 
 
Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e  misure  di
                          carattere fiscale 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente: 
      «1-quinquies.1. Ai  coltivatori  diretti  e  agli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola  di  eta'
inferiore ai trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de
minimis di cui al regolamento (UE) n.  1408/2013  della  Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di  affitto  dei  terreni  agricoli,  ((
diversi da quelli di proprieta' dei genitori )) entro  il  limite  di
euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un  massimo  di
euro 1.200 annui. (( A tal fine, il contratto di affitto deve  essere
redatto in forma scritta »; )) 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1. 
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
512 e' sostituito dal seguente: 
    «512.  Ai  soli  fini  della  determinazione  delle  imposte  sui
redditi, per i  periodi  d'imposta  2013,  2014  e  2015,  nonche'  a
decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario
sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento  per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento  per  il  periodo  di  imposta
2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal  periodo  di  imposta
2016. Per i terreni  agricoli,  nonche'  per  quelli  non  coltivati,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli  professionali  iscritti  nella  previdenza   agricola,   la
rivalutazione e' pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013  e
2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta  2015.  L'incremento
si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione  operata  ai
sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662. Ai fini della  determinazione  dell'acconto  delle  imposte  sui
redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e 2016, si tiene  conto  delle
disposizioni di cui al presente comma.». 
                            (( Art. 7 bis 
 
 
  Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani 
 
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) il capo III del titolo I e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Capo III 
 
 
MISURE  IN   FAVORE   DELLO   SVILUPPO   DELL'IMPRENDITORIALITA'   IN
              AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE 
 
  Art. 9. - (Principi generali). - 1. Le  disposizioni  del  presente
capo sono dirette a sostenere in tutto  il  territorio  nazionale  le
imprese agricole a prevalente o totale  partecipazione  giovanile,  a
favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a  sostenerne  lo
sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito. 
  2.  La  concessione  delle  misure  di  cui  al  presente  capo  e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  Art. 10. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi  alle  agevolazioni
di cui al presente capo possono essere concessi mutui  agevolati  per
gli investimenti, a un tasso pari a zero,  della  durata  massima  di
dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e  di  importo
non superiore al  75  per  cento  della  spesa  ammissibile.  Per  le
iniziative nel settore della produzione agricola il  mutuo  agevolato
ha una  durata,  comprensiva  del  periodo  di  preammortamento,  non
superiore a quindici anni. 
  2. Alle agevolazioni di cui al comma 1  si  applicano  i  massimali
previsti dalla normativa europea  e  le  agevolazioni  medesime  sono
concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato
per  il  settore  agricolo  e  per  quello  della  trasformazione   e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie  di  cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. 
  Art. 10-bis. - (Soggetti beneficiari).  -  1.  Possono  beneficiare
delle agevolazioni di cui al presente capo le imprese,  in  qualsiasi
forma  costituite,  che  subentrino  nella  conduzione  di  un'intera
azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai
sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno  due  anni  alla
data di presentazione della domanda  di  agevolazione,  e  presentino
progetti per lo sviluppo o il  consolidamento  dell'azienda  agricola
attraverso  iniziative  nel  settore  agricolo  e  in  quello   della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 
  2. Le imprese subentranti devono essere in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  siano  costituite  da  non  piu'  di  sei  mesi  alla  data  di
presentazione della domanda di agevolazione; 
  b)  esercitino  esclusivamente  l'attivita'   agricola   ai   sensi
dell'articolo 2135 del codice civile; 
  c)  siano  amministrate  e  condotte  da  un  giovane  imprenditore
agricolo di eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni ovvero, nel  caso  di
societa', siano composte, per oltre la  meta'  numerica  dei  soci  e
delle quote di partecipazione, da giovani  imprenditori  agricoli  di
eta' compresa tra i 18 ed i 40 anni. 
  3. Possono  altresi'  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al
presente capo le imprese che presentino progetti per lo sviluppo o il
consolidamento di iniziative nei settori  della  produzione  e  della
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive  da
almeno  due  anni  alla  data  di  presentazione  della  domanda   di
agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettere b) e c). 
  Art.  10-ter.  -  (Progetti  finanziabili).  -  1.  Possono  essere
finanziate, nei limiti delle risorse di cui  all'articolo  10-quater,
secondo i criteri e le modalita' stabiliti con decreto di natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, e nei limiti stabiliti dall'Unione europea, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a euro 1.500.000,
nei   settori   della   produzione   e   della    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti agricoli. 
  Art. 10-quater.  -  (Risorse  finanziarie  disponibili).  -  1.  La
concessione delle agevolazioni di cui al presente capo  e'  disposta,
con le modalita' previste dal decreto  di  cui  all'articolo  10-ter,
comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera  del
Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002
del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261  del  7
novembre 2002. Le predette disponibilita' possono essere incrementate
da  eventuali  ulteriori  risorse  derivanti   dalla   programmazione
nazionale ed europea»; 
  b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo e' soppresso. 
  2. Alle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al capo  III
del titolo  I  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,
presentate prima della data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina
previgente. 
                             Art. 7 ter 
 
 
      Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari 
 
  1. L'esercizio del diritto di  prelazione  o  di  riscatto  di  cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971,  n.  817,
spetta anche alle societa' cooperative di cui all'articolo  1,  comma
2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno  la
meta' degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica
di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella  sezione
speciale del registro delle imprese  di  cui  agli  articoli  2188  e
seguenti del codice civile. )) 
                               Art. 8 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 800.000 euro a decorrere dall'anno 2018. . 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, commi 1 e 3, 5, commi 2 e
13, 7, commi 1 e 2, e dal comma 1 del presente  articolo,  pari  a  5
milioni di euro per l'anno 2014, (( a 65,9 milioni di euro per l'anno
2015, a 47,6 milioni di euro per l'anno 2016, a 37,6 milioni di  euro
per l'anno 2017, a 38,4 milioni di euro per l'anno 2018 )) e  a  29,4
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017
e a 4,5 milioni per l'anno 2018,  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
medesimo; 
    b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come  da  ultimo
rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  e),  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
    (( c) quanto a 11,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  a  5,6
milioni di euro per l'anno 2016, a 2,2 milioni  di  euro  per  l'anno
2017  e  a  4,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  ))   mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    d) quanto a 13,3 milioni di euro per l'anno 2015 e 7,6 milioni di
euro a decorrere dall'anno  2016  mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate di cui all'articolo 7, comma 3, del presente decreto; 
    e) quanto a 36,3 milioni di euro per l'anno 2015, 28,4 milioni di
euro per l'anno 2016 e 21,8 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno
2017 mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo  7,
comma 4, del presente decreto; 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’EFFICACIA DELL’AZIONE PUBBLICA DI TUTELA
AMBIENTALE, PER LA SEMPLIFICAZIONE DI PROCEDIMENTI IN MATERIA
AMBIENTALE E PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA ALL’UNIONE EUROPEA

                            (( Art. 8 bis 
 
 
         Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso 
 
  All'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n.  152,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti   periodi:   «Detto
contributo,  parte  integrante  del  corrispettivo  di  vendita,   e'
assoggettato ad IVA ed e' riportato nelle fatture in  modo  chiaro  e
distinto. Il  produttore  o  l'importatore  applicano  il  rispettivo
contributo vigente alla data  della  immissione  del  pneumatico  nel
mercato nazionale del ricambio. Il  contributo  rimane  invariato  in
tutte le successive fasi di commercializzazione  del  pneumatico  con
l'obbligo, per ciascun rivenditore, di  indicare  in  modo  chiaro  e
distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello
stesso». )) 
                               Art. 9 
 
 
Interventi urgenti per  l'efficientamento  energetico  degli  edifici
scolastici e  universitari  pubblici  e  della  segnaletica  luminosa
                              stradale 
 
  1. A valere sul Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  1110,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  nel  limite  di  trecentocinquanta
milioni di  euro,  possono  essere  concessi  finanziamenti  a  tasso
agevolato ai soggetti pubblici competenti ai  sensi  della  normativa
vigente  in  materia  di  immobili  di  proprieta'  pubblica  adibiti
all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonche'  di
edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica  (AFAM),
al  fine  di  realizzare  interventi  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli edifici scolastici, (( ivi inclusi gli  asili  nido,
)) e universitari negli usi finali  dell'energia,  avvalendosi  della
Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del  predetto
fondo. (( La Cassa depositi e prestiti S.p.A. eroga  i  finanziamenti
tenuto conto di quanto stabilito dal  decreto  di  cui  comma  8  del
presente articolo, seguendo  l'ordine  cronologico  di  presentazione
delle domande. )) 
  2. I finanziamenti a  tasso  agevolato  di  cui  al  comma  1  sono
concessi in deroga all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni. 
  3. Ai finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 si  applica
la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  17  novembre
2009. 
  (( 4.  Per  interventi  sul  patrimonio  immobiliare  pubblico  per
l'efficienza energetica dell'edilizia  scolastica,  ivi  inclusi  gli
asili nido, e universitaria, il fondo di cui al comma 1,  nel  limite
delle risorse ivi previste, puo' altresi' concedere  finanziamenti  a
tasso  agevolato  che  prevedano  la  selezione   dei   progetti   di
investimento presentati dai fondi immobiliari  chiusi  costituiti  ai
sensi dell'articolo 33  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive  modificazioni,  unitamente  ai  soggetti  privati  a  cui
attribuire specifici compiti operativi  connessi  alla  realizzazione
dell'intervento di incremento dell'efficienza energetica. I  progetti
di investimento, selezionati  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza
pubblica da parte dell'ente proprietario, sono  presentati  da  fondi
immobiliari e da  soggetti  incaricati  della  loro  realizzazione  e
devono dimostrare la convenienza economica e l'efficacia nei  settori
di intervento; )) 
  5. L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato di cui ai commi 1 e
4  avviene  sulla  base  di  diagnosi   energetica   comprensiva   di
certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. 
  6. Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire  un
miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di
almeno due classi  in  un  periodo  massimo  di  tre  anni.  ((  Tale
miglioramento  e'  oggetto  di  certificazione   da   parte   di   un
professionista competente abilitato,  che  non  sia  stato  coinvolto
nelle fasi antecedenti di progettazione, direzione lavori e  collaudo
dell'intervento  realizzato.  ))  La  mancata  produzione  di  idonea
certificazione  attestante  la  riduzione  del   consumo   energetico
determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato. 
  7. La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente
articolo non potra'  essere  superiore  a  venti  anni.  ((  Per  gli
interventi  di  efficienza  energetica  relativi  esclusivamente   ad
analisi, monitoraggio,  audit  e  diagnosi,  la  durata  massima  del
finanziamento e' fissata in dieci anni e l'importo del  finanziamento
non puo' essere superiore a trentamila  euro  per  singolo  edificio.
L'importo di  ciascun  intervento,  comprensivo  di  progettazione  e
certificazione, non puo' essere superiore a un milione  di  euro  per
interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni  di
euro per interventi relativi  agli  impianti  e  alla  qualificazione
energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro. )) 
  8. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, (( anche al fine del raggiungimento entro  il  2020
degli   obiettivi   stabiliti   in   sede   europea   dal   pacchetto
clima-energia, )) con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e  con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono
individuati i criteri e le modalita' di concessione, di erogazione  e
di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di  cui  al  presente
articolo, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi e ((
dei progetti di investimento )) che si intendono realizzare ai  sensi
del comma 4  al  fine  della  compatibilita'  delle  stesse  con  gli
equilibri di finanza pubblica. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia
scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente  articolo,  e'
assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla  Presidenza
del Consiglio dei  Ministri  anche  mediante  apposita  struttura  di
missione, alle cui attivita' si  fa  fronte  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                               Art. 10 
 
Misure  straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
  l'esecuzione  degli  interventi  urgenti  e   prioritari   per   la
  mitigazione del rischio idrogeologico nel  territorio  nazionale  e
  per  lo  svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione
  Campania destinati all'agricoltura 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un  commissario  ad  acta,  al
quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente   articolo   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  (( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2,  in  tutti  i
casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla  carica  di
Presidente  della  regione,  questi  cessa   anche   dalle   funzioni
commissariali eventualmente conferitegli con specifici  provvedimenti
legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della  regione
non prevedano apposite modalita' di  sostituzione,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
competente, e' nominato un commissario  che  subentra  nell'esercizio
delle  funzioni  commissariali  fino   all'insediamento   del   nuovo
Presidente. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  anche
agli  incarichi  commissariali,  conferiti  ai  sensi  di   specifici
provvedimenti  legislativi,  per  i   quali   e'   gia'   intervenuta
l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 
  2-ter. Per l'espletamento delle  attivita'  previste  nel  presente
articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto
attuatore  il  quale  opera  sulla  base  di  specifiche  indicazioni
ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere  aggiuntivo
per la finanza pubblica. Il  soggetto  attuatore,  se  dipendente  di
societa' a totale  capitale  pubblico  o  di  societa'  dalle  stesse
controllate, anche in deroga ai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro delle societa' di appartenenza, e'  collocato  in  aspettativa
senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  dalla
data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per  tutto  il
periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione  della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche'  delle  strutture
commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno  2015,  e  delle
societa' a totale capitale pubblico o  delle  societa'  dalle  stesse
controllate. )) Le relative spese sono ricomprese  nell'ambito  degli
incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma  5,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  dell'articolo  16  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. ((  Per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali
espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e
degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.  327,  e
successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. )) 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  (( 7-bis. I comuni possono rivolgersi  ai  soggetti  conduttori  di
aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri  di  altitudine
per l'esecuzione di opere minori  di  pubblica  utilita'  nelle  aree
attigue al fondo, come  piccole  manutenzioni  stradali,  servizi  di
spalatura della neve o regimazione delle acque  superficiali,  previa
apposita convenzione per ciascun intervento da  pubblicare  nell'albo
pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature
private per l'esecuzione dei lavori. 
  8. Al fine di conseguire un risparmio di  spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2009,  n.  102,  al  primo
periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte  le  seguenti:
«con comprovata esperienza in  materia  contabile  amministrativa»  e
l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «Uno  dei  componenti
effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra
i dirigenti del medesimo Ministero». 
  8-bis. Entro venti giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del  presente  decreto  sono  nominati  i  nuovi
componenti  del  collegio  dei  revisori  dei   conti   dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai  sensi
della disciplina di cui al comma 8. )) 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  (( 11-bis. All'articolo 7, comma  8,  del  decreto  legislativo  23
febbraio 2010, n. 49, le parole:  «entro  il  22  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». )) 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 6,  le  parole:  «da  svolgere  entro  i
novanta giorni successivi all'emanazione del decreto  medesimo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni
successivi  alla  pubblicazione  ))  nella  Gazzetta  Ufficiale   dei
predetti  decreti  per  i  terreni  classificati,  sulla  base  delle
indagini, nelle  classi  di  rischio  piu'  elevate,  e  entro  ((  i
successivi duecentodieci )) per i restanti terreni.  Con  i  medesimi
decreti, puo' essere disposto, nelle  more  dello  svolgimento  delle
indagini dirette, il  divieto  di  commercializzazione  dei  prodotti
derivanti  dai  terreni  rientranti  nelle  classi  di  rischio  piu'
elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo  7
del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del  Parlamento
europeo e del Consiglio che  stabilisce  i  principi  e  i  requisiti
generali  della  legislazione  alimentare,   istituisce   l'Autorita'
europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
sicurezza alimentare.»; 
    b) all'articolo 1, dopo il comma  6,  e'  inserito  il  seguente:
«6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere  estese,
nei limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
    c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il  seguente:
«5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in
sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 
  (( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10  dicembre  2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 
  6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  e'  disciplinata
l'interconnessione da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato  al
SISTRI,  al  fine  di  intensificarne  l'azione  di  contrasto   alle
attivita'  illecite  di  gestione  dei   rifiuti,   con   particolare
riferimento al territorio campano. )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  (( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  le  parole:  «,  Genova  e  La  Spezia»  sono
soppresse e le parole: «20 milioni di  euro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «14 milioni di euro». 
  13-ter.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione  conseguenti  agli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24
ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16  al  20
gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 
  13-quater. Ai maggiori oneri di cui  al  comma  13-ter,  pari  a  6
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di
spesa di cui al comma 13-bis. )) 
                               Art. 11 
 
Misure urgenti per la protezione  di  specie  animali,  il  controllo
  delle specie alloctone e la difesa  del  mare,  l'operativita'  del
  Parco nazionale delle Cinque Terre, la riduzione  dell'inquinamento
  da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso
  antincendio e  da  onde  elettromagnetiche,  nonche'  parametri  di
  verifica per gli impianti termici civili 
 
  1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare promuove intese e accordi con  i  Ministri  competenti,  con  le
regioni e con altri soggetti pubblici  e  privati  titolati,  per  lo
sviluppo e l'attuazione di piani d'azione  per  la  conservazione  di
specie di particolare interesse a rischio di  estinzione,  anche  per
adempiere  tempestivamente  alle  direttive   ed   atti   d'indirizzo
dell'Unione europea, alle regolazioni nazionali vigenti nonche'  alla
Strategia  Nazionale  per  la   Biodiversita',   adottata   in   base
all'articolo 6  della  Convenzione  Internazionale  sulla  Diversita'
Biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. 
  (( 1-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8  febbraio  2006,
n. 61, e' sostituito dal seguente: 
  «3.  Alle  attivita'  di  pesca  si  applica  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 dicembre 2013». )) 
  2. All'articolo 12, comma 23, secondo periodo, del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, (( n. 135, )) dopo le parole: «e rimborsi  spese»,  sono
aggiunte le seguenti: «, fatti salvi  gli  oneri  di  missione.  Agli
oneri   derivanti   dall'applicazione   del    precedente    periodo,
quantificati  in  euro  ventimila   annui,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'entrata in vigore (( della
presente  disposizione,  ))  dell'autorizzazione  di   spesa   recata
dall'articolo 6, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179». 
  (( 2-bis. All'articolo 2, comma 4,  del  decreto-legge  25  gennaio
2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n.  28,   le   parole:   «A   decorrere   dal   sessantesimo   giorno
dall'emanazione dei decreti di natura non  regolamentare  di  cui  al
comma 2» sono soppresse. )) 
  3. All'articolo 12  della  legge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
aggiunto,  in  fine,  il   seguente   comma:   «Nei   casi   in   cui
l'amministrazione fa eseguire  le  misure  necessarie  ai  sensi  del
secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti
del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico
stesso quando, in relazione all'evento, si  dimostri  il  dolo  o  la
colpa del medesimo.». 
  4. Al fine di conseguire con immediatezza i  necessari  livelli  di
operativita' e  consentire  lo  svolgimento  stabile  delle  primarie
funzioni attribuite al Parco nazionale delle Cinque Terre in tema  di
salvaguardia  degli  ecosistemi  naturali  e  di   promozione   della
sostenibilita',   nella   specifica   cornice    di    vulnerabilita'
territoriale messa a rischio da  ricorrenti  eventi  alluvionali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
proprio decreto da  adottare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  ne   nomina   il
direttore, scegliendolo  in  una  terna  motivatamente  proposta  dal
Presidente dell'Ente all'esito di una procedura pubblica di selezione
effettuata avuto riguardo alle attitudini,  alle  competenze  e  alle
capacita' professionali necessarie per l'attribuzione dello specifico
incarico. Alla  selezione  possono  partecipare  dirigenti  pubblici,
funzionari  pubblici  con  almeno  dieci  anni  di  anzianita'  nella
qualifica nonche' esperti anche tra coloro che  abbiano  gia'  svolto
funzioni di direttore di parchi nazionali o regionali per almeno  due
anni. Il presidente  dell'ente  parco  stipula  col  direttore  cosi'
nominato un contratto di diritto privato di durata  non  superiore  a
cinque anni. Il  direttore,  se  dipendente  pubblico,  e'  posto  in
aspettativa senz'assegni  dall'amministrazione  di  appartenenza  per
tutta la durata dell'incarico. 
  5. Al decreto legislativo 13 settembre 2013, n. 108, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) e' aggiunto, in fine, l'Allegato I di cui  all'allegato  1  al
presente decreto; 
    b) all'articolo 5, dopo  il  comma  2  e'  aggiunto  il  seguente
«2-bis. Il termine  di  sei  mesi  di  cui  al  comma  precedente  e'
differito  di  ulteriori  nove  mesi  per  i  detentori  di   sistemi
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui  all'articolo  3,
punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione,  entro  il  30
settembre  2014,  ai  Ministeri  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  dello  sviluppo   economico,   indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantita'  della  sostanza
secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto.». 
  (( 6. All'articolo 14, comma 8, lettera d),  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012,  n.  221,  il  penultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "L'ISPRA e  le  ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del
presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate
con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del
territorio  e   del   mare,   sentite   le   competenti   Commissioni
parlamentari"; 
  6-bis. I decreti del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare previsti  dal  citato  articolo  14,  comma  8,
lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dal comma 6 del presente  articolo,  sono  adottati  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto; )) 
  7. Agli  adempimenti  relativi  all'integrazione  dei  libretto  di
centrale per gli impianti termici civili previsti dall'articolo  284,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e  successive
modificazioni, si procede, ove non espletati in precedenza, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  (( 8. In armonia con le finalita'  e  i  principi  dell'ordinamento
giuridico nazionale in materia  di  aree  protette,  nonche'  con  la
disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura  2000,  le  funzioni
statali concernenti la  parte  lombarda  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente,
partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui  all'articolo
1,  comma  515,  della  legge  27  dicembre   2013,   n.   147.   Per
l'attribuzione alle province autonome di Trento e  di  Bolzano  delle
funzioni statali concernenti  la  parte  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio  situata  nella  regione  Trentino-Alto   Adige/Südtirol   si
provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima
ai sensi dell'articolo 107 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670.  Fino  alla
sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le funzioni  demandate  agli  organi  centrali  del
consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte
dal direttore del Parco in  carica  e  dal  presidente  in  carica  o
operante in regime di prorogatio; i mandati relativi  sono  prorogati
fino  alla  predetta  data.  In  caso   di   mancato   raggiungimento
dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni,  nomina  un
Comitato paritetico  composto  da  un  rappresentante  del  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  da  un
rappresentante di ciascuna delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia.  Ove  non  si
riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero  non  si  pervenga
ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni  successivi
alla  costituzione  del  Comitato,  si  provvede  con   decreto   del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri,  integrato  con  la  partecipazione  dei  Presidenti  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano  e  del  Presidente  della
regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico  non  spetta
alcun compenso, indennita', gettone di  presenza,  rimborso  spese  o
emolumento  comunque  denominato.  Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
  9. L'articolo 285 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 285.  -  (Caratteristiche  tecniche).  -  1.  Gli  impianti
termici civili di potenza termica nominale  superiore  al  valore  di
soglia devono rispettare le caratteristiche tecniche  previste  dalla
parte II dell'allegato IX alla presente parte pertinenti al  tipo  di
combustibile utilizzato. I piani e i programmi di qualita'  dell'aria
previsti  dalla   vigente   normativa   possono   imporre   ulteriori
caratteristiche  tecniche,  ove  necessarie  al  conseguimento  e  al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria.». 
  10. Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata  in  vigore
della presente disposizione, sono  stati  autorizzati  ai  sensi  del
titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e che, a partire da tale data, ricadono  nel  successivo  titolo
II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II  entro  il
1° settembre 2017 purche' sui  singoli  terminali,  siano  e  vengano
dotati di elementi  utili  al  risparmio  energetico,  quali  valvole
termostatiche e/o ripartitori di calore (( e/o generatori con celle a
combustibile con efficienza elettrica superiore al 48 per  cento.  ))
Il titolare dell'autorizzazione  produce,  quali  atti  autonomi,  le
dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte
quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed  effettua  le
comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi  stabiliti.  Il
titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore  ai  fini
dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288. 
  11. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Restano  altresi'  fermi
gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.». 
  12. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157,  dopo  il
comma 2 e' inserito  il  seguente:  «2-bis.  Nel  caso  delle  specie
alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'articolo 1,  comma
3, e' finalizzata all'eradicazione  o  comunque  al  controllo  delle
popolazioni.». 
  (( 12-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 11  febbraio  1992,
n. 157, dopo  le  parole:  «propriamente  detti,»  sono  inserite  le
seguenti: «alle nutrie,». 
  12-ter. Nell'allegato II alla parte quinta del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nella parte II, sezione 4, alla lettera B-bis,
le parole: «CCGT usate per trasmissioni meccaniche»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Turbine a gas per trasmissione  meccanica  (comprese
le CCGT)». )) 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 12 
 
Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e  la  trasparenza
  degli organi di verifica ambientale e per accelerare la  spesa  per
  la programmazione unitaria 2007/2013 
 
  1. All'articolo  7,  del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Ai
fini  del  contenimento  della  spesa  pubblica   e   dell'incremento
dell'efficienza  procedimentale,  il  numero   dei   commissari   che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica  14
maggio 2007, n. 90, e' ridotto da cinquanta a  quaranta,  inclusi  il
presidente e il segretario, scelti fra soggetti provvisti del diploma
di laurea, non triennale, (( con adeguata  esperienza  professionale,
)) all'atto della nomina, di almeno cinque anni.»; 
    b) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
procede, con proprio decreto, a  ripartire  le  quaranta  unita'  per
profili di competenze ed esperienze, stabilendo i relativi criteri.». 
  2. Il decreto di cui al comma 1,  lettera  b),  e'  adottato  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I
componenti  della  Commissione  tecnica  di   verifica   dell'impatto
ambientale, che sono in carica alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, cessano dalle loro funzioni al momento del subentro
dei nuovi componenti nominati,  con  successivo  decreto,  secondo  i
criteri stabiliti dal decreto di cui al medesimo comma 1, lettera b). 
  3. Resta in ogni caso fermo, per i componenti della Commissione  di
cui al presente articolo, quanto stabilito dall'articolo 6-bis  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39. In caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
legislativo n. 39 del 2013, fermo  restando  ogni  altro  profilo  di
responsabilita', il componente responsabile decade dall'incarico  con
effetto dalla data dell'accertamento.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare  segnala  la  violazione
all'ordine  professionale  di   appartenenza   per   le   conseguenti
determinazioni. 
  4. Al fine di consentire l'immediato ed efficiente  utilizzo  delle
risorse finanziarie, ai soggetti pubblici gia' titolari di interventi
finanziati, in tutto o in  parte,  con  risorse  dell'Unione  europea
nell'ambito del Quadro Comunitario  di  Sostegno  (QCS)  2007/2013  e
destinate dai Programmi nazionali, interregionali  e  regionali  alla
riqualificazione e messa in sicurezza di edifici  pubblici,  compresi
gli interventi  di  efficientamento  energetico  degli  stessi,  sono
attribuiti, fino al 31 dicembre 2015, i  poteri  derogatori  previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio del 22 gennaio 2014 ai sensi
dell'articolo 18, comma 8-ter, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  ((  4-bis.  Ai  fini  dell'accelerazione  della   spesa   e   della
semplificazione delle procedure, le autorita'  ambientali  componenti
la  rete  nazionale  cooperano  sistematicamente   con   i   soggetti
responsabili delle politiche di coesione per il rispetto dei principi
di sostenibilita' ambientale nella  programmazione,  realizzazione  e
monitoraggio degli interventi. )) 
                           (( Art. 12 bis 
 
Soppressione della Commissione prevista dal  regolamento  di  cui  al
  decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,
  in  materia  di  inquinamento  acustico   derivante   da   traffico
  ferroviario 
 
    
  1. E' soppressa la Commissione prevista agli articoli 4, comma 6, e
5, comma 4, del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 novembre 1998,  n.  459,  in  materia  di  inquinamento
acustico derivante da traffico ferroviario, istituita con decreto del
Ministro dell'ambiente 24  aprile  2001,  per  la  valutazione  degli
interventi diretti sui ricettori di cui agli articoli 4, comma  5,  e
5, comma 3, dello stesso regolamento. 
  2. I compiti di valutazione della Commissione  sono  trasferiti  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
nell'ambito delle  competenze  relative  all'approvazione  dei  piani
degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore  prodotto
nell'esercizio   delle   infrastrutture   dei   trasporti,   per   le
infrastrutture esistenti, ed alla  Commissione  tecnica  di  verifica
dell'impatto ambientale VIA e VAS, per  le  infrastrutture  di  nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 
                               Art. 13 
 
(( Procedure semplificate per le operazioni di bonifica e di messa in
  sicurezza, per la caratterizzazione dei materiali di riporto e  per
  il recupero di rifiuti anche  radioattivi.  Norme  urgenti  per  la
  gestione  dei  rifiuti  militari  e  per  la  bonifica  delle  aree
  demaniali destinate ad uso  esclusivo  delle  forze  armate.  Norme
  urgenti per gli scarichi in mare )) 
 
  1. Dopo l'articolo 242 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, (( sono inseriti i seguenti: )) 
    «Art. 242-bis. - (Procedura semplificata  per  le  operazioni  di
bonifica ). - 1. L'operatore  interessato  a  effettuare,  a  proprie
spese,  interventi  di  bonifica  del  suolo  con   riduzione   della
contaminazione  ad  un  livello  uguale  o  inferiore  ai  valori  di
concentrazione   soglia   di    contaminazione,    puo'    presentare
all'amministrazione di cui agli articoli  242  o  252  uno  specifico
progetto completo degli interventi programmati sulla  base  dei  dati
dello stato di contaminazione del sito, nonche' del cronoprogramma di
svolgimento dei lavori. L'operatore e' responsabile della veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui  agli  articoli  242  o  252  e  ((   all'ARPA   territorialmente
competente, )) la data di avvio dell'esecuzione della bonifica che si
deve concludere (( nei successivi diciotto mesi, ))  salva  eventuale
proroga non  superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale  termine,  salvo
motivata sospensione, deve essere avviato il  procedimento  ordinario
ai sensi degli articoli 242 o 252. 
  (( 2-bis. Nella selezione della strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati. )) 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  (( 4. La validazione dei risultati del piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. )) 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda.». 
  2. L'articolo 242-bis si applica anche ai procedimenti di cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. I procedimenti di approvazione degli interventi  di  bonifica  e
messa in sicurezza avviati prima dell'entrata in vigore  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152, la cui istruttoria non sia conclusa
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  sono  definiti
secondo le procedure e i criteri di cui alla  parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n 152. 
  (( 3-bis Alla tabella 1 dell'allegato 5 al  titolo  V  della  parte
quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 13, la
parola:   «Stagno»   e'   sostituita   dalle   seguenti:    «Composti
organo-stannici». 
  3-ter s. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «13-bis. Per la rete di distribuzione carburanti  si  applicano  le
procedure semplificate di cui all'articolo 252, comma 4». 
  4. All'articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni, dopo  il  comma  8-ter  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «8-quater. Le attivita' di trattamento disciplinate dai regolamenti
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della  direttiva  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano
i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di
essere  considerati   rifiuti,   sono   sottoposte   alle   procedure
semplificate disciplinate dall'articolo 214 del  presente  decreto  e
dal presente articolo a  condizione  che  siano  rispettati  tutti  i
requisiti,  i  criteri  e  le  prescrizioni  soggettive  e  oggettive
previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-quinquies. L'operazione di  recupero  puo'  consistere  nel  mero
controllo sui materiali di rifiuto per  verificare  se  soddisfino  i
criteri elaborati affinche' gli stessi cessino di essere  considerati
rifiuti nel rispetto delle condizioni previste. Questa e' sottoposta,
al  pari  delle  altre,  alle  procedure  semplificate   disciplinate
dall'articolo 214 del presente decreto  e  dal  presente  articolo  a
condizione che siano rispettati tutti i requisiti,  i  criteri  e  le
prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti
con particolare riferimento: 
  a) alla qualita' e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare; 
  b) alle condizioni specifiche che devono  essere  rispettate  nello
svolgimento delle attivita'; 
  c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti  siano
trattati senza  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  senza  usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente,
con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio; 
  d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere  considerati
rifiuti agli utilizzi individuati. 
  8-sexies. Gli enti e le imprese  che  effettuano,  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio  1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e
17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del  decreto-legge  6
novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
dicembre 2008, n.  210,  operazioni  di  recupero  di  materia  prima
secondaria  da  specifiche  tipologie  di  rifiuti  alle  quali  sono
applicabili i regolamenti di  cui  al  comma  8-quater  del  presente
articolo, adeguano le proprie attivita' alle disposizioni di  cui  al
medesimo comma 8-quater o  all'articolo  208  del  presente  decreto,
entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
regolamenti di cui al comma 8-quater.  Fino  alla  scadenza  di  tale
termine e' autorizzata la continuazione dell'attivita' in essere  nel
rispetto  delle  citate  disposizioni  del   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del  2002
e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172  del
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  210  del  2008.
Restano in ogni caso ferme le quantita' massime stabilite dalle norme
di cui al secondo periodo. 
  8-septies. Al fine di un uso piu' efficiente  delle  risorse  e  di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i  rifiuti
individuati nella lista verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2006,  possono
essere utilizzati negli impianti  industriali  autorizzati  ai  sensi
della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale di cui agli
articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto  del
relativo  BAT   References,   previa   comunicazione   da   inoltrare
quarantacinque giorni prima dell'avvio  dell'attivita'  all'autorita'
ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati  al
rispetto alle  norme  riguardanti  esclusivamente  il  trasporto  dei
rifiuti e il formulario di identificazione ». 
  4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  1  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
«L'adesione ai sistemi collettivi e'  libera  e  parimenti  non  puo'
essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un  consorzio  per
l'adesione  ad  un  altro,  nel  rispetto  del  principio  di  libera
concorrenza»; 
  b) al comma 4 sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «I
contratti stipulati dai sistemi collettivi inerenti la  gestione  dei
RAEE sono stipulati in forma scritta a pena di nullita'»; 
  c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis.  Ciascun  sistema  collettivo   deve,   prima   dell'inizio
dell'attivita' o entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione in caso di sistemi collettivi  esistenti,
dimostrare  al  Comitato  di  vigilanza  e  controllo  una  capacita'
finanziaria minima proporzionata alla quantita' di RAEE da gestire»; 
  d) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Lo statuto-tipo assicura che  i  sistemi  collettivi  siano
dotati di adeguati organi di controllo, quali il collegio  sindacale,
l'organismo di vigilanza ai sensi del decreto  legislativo  8  giugno
2001, n. 231, ed una societa' di revisione indipendente, al  fine  di
verificare periodicamente la regolarita' contabile e fiscale»; 
  e) al comma 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «Ogni
anno ciascun sistema collettivo inoltra al Comitato  di  vigilanza  e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita'  fiscale  e
contributiva.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e  del  mare  e  il  Comitato  di  vigilanza  e  controllo
assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei dati raccolti ai sensi
del presente comma»; 
  f) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. Ciascun sistema collettivo deve rappresentare una quota di
mercato di AEE, immessa complessivamente sul mercato nell'anno solare
precedente dai produttori che lo costituiscono, almeno superiore al 3
per cento, in almeno un raggruppamento. 
  10-ter. I sistemi collettivi esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione si adeguano alla  disposizione  di
cui al comma 10-bis entro il 31 dicembre dell'anno solare  successivo
a quello dell'approvazione dello  statuto-tipo.  Qualora  un  sistema
collettivo scenda, per la prima  volta  dopo  la  costituzione  dello
stesso, sotto la quota di mercato di cui al comma 10-bis, lo comunica
senza indugio al Comitato di vigilanza e controllo, e puo' proseguire
le attivita' di gestione dei  RAEE  fino  al  31  dicembre  dell'anno
solare successivo. Fermo restando l'obbligo di comunicazione  di  cui
al precedente periodo, i successivi casi di  mancato  raggiungimento,
da parte del medesimo sistema collettivo, della quota di  mercato  di
cui al comma 10-bis,  sono  valutati  dal  Comitato  di  vigilanza  e
controllo in conformita' all'articolo 35». 
  4-ter. Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  giugno  2013,  n.  71,  in   attesa
dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  le  opere  che  riguardano
recuperi ambientali, rilevati e  sottofondi  stradali,  ferroviari  e
aeroportuali,  nonche'  piazzali,  e'  consentito  l'utilizzo   delle
materie prime secondarie, di cui  al  punto  7.1.4  dell'allegato  1,
suballegato 1, del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  successive  modificazioni,
prodotte esclusivamente dai rifiuti,  acquisite  o  da  acquisire  da
impianti autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai  sensi  degli
articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) 
  5. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 184, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
      «5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, con il Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  disciplinate,   nel   rispetto   delle   norme
dell'Unione europea e del presente decreto legislativo,  le  speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la  custodia,  nonche'  per
l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti  per  il
trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai  mezzi,  dai
materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati  alla  difesa
militare ed alla sicurezza  nazionale,  cosi'  come  individuati  con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento
e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina  delle
navi militari  da  guerra,  delle  navi  militari  ausiliarie  e  del
naviglio dell'Arma  dei  carabinieri,  del  Corpo  della  Guardia  di
Finanza e del Corpo delle Capitanerie di  porto  -  Guardia  costiera
iscritti nel quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare  dello
Stato.»; 
      b) dopo l'articolo 241 e' inserito il seguente: 
    
        «Art.  241-bis.  -   (Aree   Militari)   ((   «1.   Ai   fini
dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica, e dell'istruttoria dei  relativi  progetti,  da  realizzare
nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze  armate
per  attivita'  connesse  alla  difesa  nazionale,  si  applicano  le
concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella  1,
colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della  parte  quarta,  del
presente decreto, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni
e delle attivita'  effettivamente  condotte  all'interno  delle  aree
militari»; )) 
  2. Gli obiettivi di intervento nelle aree di cui al  comma  1  sono
determinanti mediante applicazione di idonea analisi di rischio  sito
specifica che deve  tenere  conto  dell'effettivo  utilizzo  e  delle
caratteristiche ambientali di dette aree o  di  porzioni  di  esse  e
delle aree limitrofe, al fine di prevenire,  ridurre  o  eliminare  i
rischi per la salute dovuti alla potenziale  esposizione  a  sostanze
inquinanti  e  la  diffusione  della  contaminazione  nelle   matrici
ambientali. 
  3. Resta fermo che in caso di declassificazione  del  sito  da  uso
militare a destinazione  residenziale  dovranno  essere  applicati  i
limiti di concentrazione di soglia  di  contaminazione  di  cui  alla
Tabella 1, colonna a), dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo  V  del
presente decreto. 
  4.  Le  concentrazioni  soglia  di  contaminazione  delle  sostanze
specifiche delle attivita'  militari  non  incluse  nella  Tabella  1
dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V del  presente  decreto  sono
definite  dall'Istituto  Superiore  di  Sanita'  sulla   base   delle
informazioni tecniche fornite dal Ministero della difesa. 
  5.  Per  le  attivita'  di  progettazione  e  realizzazione   degli
interventi, di cui al presente articolo, il Ministero della difesa si
puo' avvalere, con apposite  convenzioni,  di  organismi  strumentali
dell'Amministrazione centrale che operano nel settore e definisce con
propria determinazione le relative modalita' di attuazione.». 
  (( b-bis) all'allegato D alla parte  IV  e'  premessa  la  seguente
disposizione: 
  «Classificazione dei rifiuti: 
  1. La classificazione dei  rifiuti  e'  effettuata  dal  produttore
assegnando  ad  essi  il  competente  codice   CER,   applicando   le
disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 
  2.  Se  un  rifiuto  e'  classificato  con  codice  CER  pericoloso
"assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione.
Le proprieta' di pericolo, definite  da  H1  ad  H15,  possedute  dal
rifiuto, devono essere determinate al  fine  di  procedere  alla  sua
gestione. 
  3. Se un rifiuto e' classificato  con  codice  CER  non  pericoloso
"assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione. 
  4. Se un rifiuto e' classificato  con  codici  CER  speculari,  uno
pericoloso ed uno non pericoloso, per  stabilire  se  il  rifiuto  e'
pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le  proprieta'
di  pericolo  che  esso  possiede.  Le  indagini  da   svolgere   per
determinare le proprieta' di pericolo che un rifiuto possiede sono le
seguenti: 
  a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 
  la scheda informativa del produttore; 
  la conoscenza del processo chimico; 
  il campionamento e l'analisi del rifiuto; 
  b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: 
  la normativa europea  sulla  etichettatura  delle  sostanze  e  dei
preparati pericolosi; 
  le fonti informative europee ed internazionali; 
  la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; 
  c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino
che il rifiuto presenti delle caratteristiche  di  pericolo  mediante
comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il
limite soglia per le frasi  di  rischio  specifiche  dei  componenti,
ovvero effettuazione  dei  test  per  verificare  se  il  rifiuto  ha
determinate proprieta' di pericolo. 
  5. Se i componenti  di  un  rifiuto  sono  rilevati  dalle  analisi
chimiche solo in modo aspecifico, e non sono percio' noti i  composti
specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di
pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i  composti
peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 
  6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono  note  o  non
sono determinate con le modalita'  stabilite  nei  commi  precedenti,
ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate,
il rifiuto si classifica come pericoloso. 
  7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia
allontanato dal luogo di produzione». 
  5-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del  comma  5  si
applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto; )) 
  6. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui  al  primo  periodo,
del comma 5-bis dell'articolo 184 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, cosi' come sostituito dal  comma  5,  lettera  a),  del
presente articolo, le disposizioni recate dal  decreto  del  Ministro
della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  15
aprile 2010,  n.  87,  si  applicano  anche  al  trattamento  e  allo
smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle  navi
militari da guerra, delle navi militari  ausiliarie  e  del  naviglio
dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza  e  del
Corpo delle Capitanerie di porto  -  Guardia  costiera  iscritti  nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato. 
  7. Alla Tabella 3 dell'Allegato 5  alla  Parte  Terza  del  decreto
legislativo (( 3 aprile 2006, )) n. 152, recante  «Valori  limiti  di
emissione in acque superficiali e in fognatura», al  parametro  n.  6
«solidi sospesi totali» e' introdotta la seguente nota: 
    «(2-bis) Tali limiti non valgono per gli scarichi in  mare  delle
installazioni di cui all'allegato VIII  alla  parte  seconda,  per  i
quali i rispettivi documenti di riferimento sulle  migliori  tecniche
disponibili  di  cui  all'articolo  5,  lettera  l-ter.2),  prevedano
livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite.
In tal caso, le Autorizzazioni Integrate  Ambientali  rilasciate  per
l'esercizio di dette installazioni possono prevedere valori limite di
emissione  anche  piu'  elevati  e  proporzionati   ai   livelli   di
produzione, (( fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive  e
i regolamenti dell'Unione europea, nonche' i valori limite  stabiliti
dalle  Best  Available  Technologies  Conclusion  e  le   prestazioni
ambientali fissate dai  documenti  BREF  dell'Unione  europea  per  i
singoli settori di attivita'.». )) 
  8.  Per  il  carattere  di  specificita'  delle   lavorazioni   che
richiedono il trattamento di materiali e rifiuti  radioattivi,  nelle
more  dell'emanazione  delle  disposizioni   regolamentari   di   cui
all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.  80,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  della
salute, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, e' individuata una apposita categoria di
lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere  di
smantellamento e messa in  sicurezza  di  impianti  nucleari  e  sono
contestualmente  individuate  le  modalita'  atte  a  comprovare   il
possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale  necessari   ai   fini
dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria. 
  9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
dopo le parole: «di bonifica  di  siti  d'interesse  nazionale»  sono
inserite le seguenti parole: «  ,  di  bonifica  di  beni  contenenti
amianto». 
                               Art. 14 
 
Ordinanze contingibili e  urgenti,  poteri  sostitutivi  e  modifiche
  urgenti per semplificare il sistema di tracciabilita' dei  rifiuti.
  Smaltimento rifiuti nella Regione Campania - Sentenza 4 marzo  2010
  - C 27/2010 
 
  (( 1. Al fine di prevenire procedure d'infrazione  ovvero  condanne
della Corte di giustizia dell'Unione  europea  per  violazione  della
normativa dell'Unione  europea,  e  in  particolare  delle  direttive
1999/3l/CE del Consiglio,  del  26  aprile  1999,  e  2008/98/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in  materia
di rifiuti, per motivi di eccezionale ed urgente necessita' ovvero di
grave e concreto pericolo per  la  tutela  della  salute  pubblica  e
dell'ambiente, il presidente della Giunta regionale del Lazio  ovvero
il sindaco di uno dei comuni presenti nel  territorio  della  regione
Lazio  possono,  in  attuazione   dell'articolo   191   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive  modificazioni,
adottare,  nei  limiti   delle   rispettive   competenze,   ordinanze
contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche  speciali,
di gestione dei  rifiuti,  compresa  la  requisizione  in  uso  degli
impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi e'  addetto,
senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico e  senza
nuovi o maggiori oneri a carico di quest'ultimo. )) 
    a) le  parole:  «necessita'  di  tutela»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «necessita' ovvero di grave  e  concreto  pericolo  per  la
tutela»; 
    b) le parole da: «ricorso  temporaneo»  a:  «elevato  livello  di
tutela della salute e dell'ambiente» sono sostituite dalle  seguenti:
«ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti,
anche in deroga alle  disposizioni  vigenti,  garantendo  un  elevato
livello di tutela della  salute  e  dell'ambiente.  L'ordinanza  puo'
disporre la  requisizione  in  uso  degli  impianti  e  l'avvalimento
temporaneo del personale che vi  e'  addetto  senza  costituzione  di
rapporti di lavoro con l'ente pubblico e senza nuovi o maggiori oneri
a carico di quest'ultimo». 
  2. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai
sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo  ((
3 aprile 2006, )) n. 152,  in  via  prioritaria,  con  l'applicazione
dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb,
senza (( nuovi o maggiori )) oneri per la finanza pubblica. 
  (( 2-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 8, le parole: «3  marzo  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
  «9-bis.  Il  termine  finale  di  efficacia  del  contratto,   come
modificato ai sensi del comma 9, e' stabilito al  31  dicembre  2015.
Fermo restando il predetto  termine,  entro  il  30  giugno  2015  il
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
avvia le procedure per l'affidamento della concessione  del  servizio
nel rispetto dei criteri e delle modalita' di selezione  disciplinati
dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e
dalle norme dell'Unione europea di settore, nonche' dei  principi  di
economicita',   semplificazione,   interoperabilita'   tra    sistemi
informatici  e  costante   aggiornamento   tecnologico.   All'attuale
societa' concessionaria del  SISTRI  e'  garantito  l'indennizzo  dei
costi di produzione consuntivati sino al  31  dicembre  2015,  previa
valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale,  nei
limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data»; 
  c) al comma 10, dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare
procede, previa valutazione di congruita' dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale,  al  pagamento  degli   ulteriori   costi   di   produzione
consuntivati, fino alla concorrenza delle risorse  riassegnate  nello
stato di previsione del Ministero medesimo, al netto di  quanto  gia'
versato». 
  3. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  febbraio  2013,  n.
11, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014». 
  3-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   195,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,  come  da  ultimo
differito dall'articolo 10 del decreto-legge  30  dicembre  2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, e' differito al 31 dicembre 2015. 
  3-ter. Nelle  more  del  funzionamento  a  regime  del  sistema  di
smaltimento  dei  rifiuti  della   regione   Campania   e   sino   al
completamento degli impianti di recupero e trattamento degli  stessi,
e' autorizzato, comunque per un periodo non superiore a sei mesi,  lo
stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  di  smaltimento,  il   deposito
temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti aventi  i  codici
CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e  20.03.99,  di
cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,  e
dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26». 
  4. Al fine di accelerare le attivita' necessarie per conformare  la
gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 -  causa  C-297/08,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare  e'  nominato  un  commissario  straordinario   per   la
realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  123,  confermato
dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.
195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
26. Il commissario, entro sei mesi dalla nomina, sulla  base  di  uno
studio aggiornato sulla produzione dei  rifiuti  con  riferimento  al
bacino di utenza e dello stato della raccolta differenziata raggiunta
ed in proiezione previsionale alla data di attivazione dell'impianto,
dispone le eventuali modifiche alle caratteristiche tecnologiche e al
dimensionamento dell'impianto medesimo; esercita tutte le funzioni di
stazione  appaltante,  compresa  la  direzione  dei  lavori,  e,   in
particolare, stipula il contratto con il soggetto  aggiudicatario  in
via   definitiva   dell'affidamento   della   concessione   per    la
progettazione,  costruzione  e  gestione  del  termovalorizzatore   e
provvede a tutte le altre  attivita'  necessarie  alla  realizzazione
delle opere. Il commissario  garantisce,  attraverso  opportuni  atti
amministrativi e convenzionali, che  il  comune  nel  cui  territorio
ricade l'impianto ed i comuni confinanti e contigui  partecipino  con
propri rappresentanti ad  organismi  preposti  alla  vigilanza  nella
realizzazione e gestione dell'impianto, nel rispetto della  normativa
ambientale e di sicurezza. )) 
  5.-7.(( (soppressi) )) 
  8.  Al  decreto  legislativo  n.  152   del   2006   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 166, comma 4-bis, dopo le  parole:  «di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» sono
inserite le seguenti: «e con il Ministro della salute»; 
  (( b) all'articolo 182, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  "6-bis. Le attivita' di raggruppamento e abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10)"; 
  b-bis) all'articolo 183, comma 1, lettera n), e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non costituiscono  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito
preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali  derivanti
da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse  mareggiate  e  piene,
anche  ove  frammisti  ad  altri  materiali  di   origine   antropica
effettuate, nel tempo  tecnico  strettamente  necessario,  presso  il
medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati»; 
  b-ter) dopo l'articolo 184-ter e' inserito il seguente: 
  «Art. 184-quater. - (Utilizzo dei materiali di dragaggio). -  1.  I
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero  in  casse  di
colmata o in altri impianti  autorizzati  ai  sensi  della  normativa
vigente, cessano di essere rifiuti se, all'esito delle operazioni  di
recupero, che possono consistere anche in  operazioni  di  cernita  e
selezione,  soddisfano  e  sono  utilizzati  rispettando  i  seguenti
requisiti e condizioni: 
  a)  non  superano  i  valori   delle   concentrazioni   soglia   di
contaminazione  di  cui  alle  colonne  A  e  B   della   tabella   1
dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta, con riferimento  alla
destinazione urbanistica del sito di utilizzo, o, in caso di utilizzo
diretto in un ciclo produttivo, rispondono ai  requisiti  tecnici  di
cui alla lettera b), secondo periodo; 
  b) e' certo il sito di destinazione e sono utilizzati direttamente,
anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi  per
le matrici ambientali interessate e in particolare senza  determinare
contaminazione delle acque sotterranee e  superficiali.  In  caso  di
utilizzo diretto in un ciclo produttivo, devono, invece, rispettare i
requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati, la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie  prime,
e in  particolare  non  devono  determinare  emissioni  nell'ambiente
superiori o diverse qualitativamente da quelle che derivano  dall'uso
di prodotti e di materie  prime  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto. 
  2. Al fine  di  escludere  rischi  di  contaminazione  delle  acque
sotterranee, i materiali di dragaggio destinati  all'utilizzo  in  un
sito devono essere sottoposti a test di cessione secondo le metodiche
e  i  limiti  di  cui  all'Allegato  3  del  decreto   del   Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario
n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998.  L'autorita'
competente puo' derogare alle concentrazioni limite di cloruri  e  di
solfati qualora i materiali di  dragaggio  siano  destinati  ad  aree
prospicenti  il  litorale  e  siano  compatibili  con  i  livelli  di
salinita' del suolo e della falda. 
  3. Il produttore o il detentore predispongono una dichiarazione  di
conformita' da cui risultino, oltre ai dati  del  produttore,  o  del
detentore e  dell'utilizzatore,  la  tipologia  e  la  quantita'  dei
materiali oggetto di utilizzo, le attivita' di  recupero  effettuate,
il sito di destinazione e le altre modalita' di  impiego  previste  e
l'attestazione che sono rispettati  i  criteri  di  cui  al  presente
articolo. La dichiarazione di conformita' e' presentata all'autorita'
competente per  il  procedimento  di  recupero  e  all'ARPA  nel  cui
territorio  e'  localizzato  il  sito  di  destinazione  o  il  ciclo
produttivo  di  utilizzo,  trenta  giorni  prima  dell'inizio   delle
operazioni di conferimento. Tutti i  soggetti  che  intervengono  nel
procedimento di recupero e  di  utilizzo  dei  materiali  di  cui  al
presente articolo conservano una copia della dichiarazione per almeno
un anno dalla data del  rilascio,  mettendola  a  disposizione  delle
autorita' competenti che la richiedano. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione della  dichiarazione  di
cui al  comma  3,  l'autorita'  competente  per  il  procedimento  di
recupero  verifica  il  rispetto  dei  requisiti  e  delle  procedure
disciplinate dal presente articolo e  qualora  rilevi  difformita'  o
violazioni degli stessi ordina il divieto di utilizzo  dei  materiali
di cui al comma 1 che restano assoggettati al regime dei rifiuti. 
  5. I materiali che cessano di essere rifiuti ai sensi dei commi 1 e
2 durante la movimentazione sono accompagnati dalla comunicazione  di
cui al comma 3 e dal documento di trasporto o da copia del  contratto
di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto  di
cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005,
n. 286»; 
  b-quater) all'articolo 188, comma 3, lettera b), le parole: «Per le
spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine e' elevato a  sei
mesi e la comunicazione e' effettuata alla regione» sono soppresse; 
  b-quinquies)  all'articolo  234,  il  comma  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Ai fini della presente disposizione, per beni in polietilene si
intendono i beni composti interamente da polietilene individuati  con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.
L'elenco di beni in polietilene, di cui al periodo precedente,  viene
verificato con cadenza triennale dal Ministero dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base dei risultati conseguiti in termini di
raccolta e ridda dei rifiuti dei predetti beni nonche' degli  impatti
ambientali generati dagli stessi. In fase di prima attuazione e  fino
all'emanazione del decreto di cui al  presente  comma,  per  beni  in
polietilene si intendono i teli e le reti ad  uso  agricolo  quali  i
film per copertura di serre  e  tunnel,  film  per  la  copertura  di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio,  film
per la protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film  per  pollai,
le reti ombreggianti, di copertura e di protezione»; 
  b-sexies) all'articolo 256-bis, comma 6, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo  182,
comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non  si  applicano
all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale  naturale,  anche
derivato da verde pubblico o privato». 
  8-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, dopo il comma 1-quater e' aggiunto il seguente: 
  «1-quinquies. Gli imprenditori  agricoli  di  cui  al  comma  1-ter
possono  sostituire  il  registro  di  carico  e   scarico   con   la
conservazione della scheda SISTRI  in  formato  fotografico  digitale
inoltrata dal destinatario.  L'archivio  informatico  e'  accessibile
on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione,  con  nome
dell'utente e password dedicati». 
  8-ter. Nelle more del completamento degli impianti di  compostaggio
nella regione  Campania  e  nella  regione  Lazio  si  consente  agli
impianti di compostaggio sul territorio nazionale di aumentare,  sino
al 31 dicembre 2015, la propria capacita' ricettiva e di  trattamento
dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense)
dell'8 per cento, ove tecnicamente possibile, al  fine  di  accettare
ulteriore  rifiuto  organico  proveniente  dalle  medesime   regioni,
qualora richiedenti perche' in carenza di impianti  di  compostaggio.
Le regioni Lazio e Campania provvedono attraverso gli opportuni  atti
di competenza,  che  definiscono  altresi'  tecniche  e  opportunita'
strumentali di mercato, alla  realizzazione  dei  nuovi  impianti  di
compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014. 
  8-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Gli  effetti  delle  autorizzazioni  in  essere   relative
all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di  rifiuti
che prevedono la miscelazione  di  rifiuti  speciali,  consentita  ai
sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte  quarta  del
presente decreto, nei testi vigenti prima della data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,  restano  in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime». 
  8-quinquies.  Il  comma  2  dell'articolo   216-bis   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: 
  «2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma  1,  fatti
salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma  2,  lettere
a), b) e c), il  deposito  temporaneo  e  le  fasi  successive  della
gestione degli  oli  usati  sono  realizzati,  anche  miscelando  gli
stessi,  in  modo  da  tenere  costantemente  separati,  per   quanto
tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo  l'ordine
di priorita'  di  cui  all'articolo  179,  comma  1,  a  processi  di
trattamento diversi fra loro. E' fatto comunque divieto di  miscelare
gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze». )) 
                               Art. 15 
 
(( Disposizioni finalizzate al corretto recepimento  della  direttiva
  2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13  dicembre
  2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di
  infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 5, comma 1,  la  lettera  g)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di  altri
impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o  sul
paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle  risorse
del suolo. Ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del
progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con
un livello informativo e di dettaglio  almeno  equivalente  a  quello
previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163»; 
  b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) e' abrogata; 
  c) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «; per  tali  progetti,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  i  profili
connessi ai  progetti  di  infrastrutture  di  rilevanza  strategica,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per  materia,
sono  definiti   i   criteri   e   le   soglie   da   applicare   per
l'assoggettamento dei progetti di cui all'allegato IV alla  procedura
di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato
V. Tali disposizioni individuano, altresi', le modalita' con  cui  le
regioni e le province autonome,  tenuto  conto  dei  criteri  di  cui
all'allegato V e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  nello  stesso
decreto ministeriale, adeguano i criteri e le soglie alle  specifiche
situazioni ambientali e territoriali. Fino alla data  di  entrata  in
vigore del suddetto decreto, la procedura di cui all'articolo  20  e'
effettuata  caso  per  caso,  sulla  base   dei   criteri   stabiliti
nell'allegato V»; 
  d) all'articolo 6, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Fatto salvo quanto disposto nell'allegato IV, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c),
le soglie di cui all'allegato IV, ove previste, sono integrate  dalle
disposizioni contenute nel medesimo decreto»; 
  e) all'articolo 12, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Il risultato della verifica di assoggettabilita',  comprese  le
motivazioni, e' pubblicato integralmente nel sito web  dell'autorita'
competente»; 
  f) all'articolo 17, comma 1, alinea,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  decisione
finale e' pubblicata nei siti web  delle  autorita'  interessate  con
indicazione del luogo in cui e' possibile prendere visione del  piano
o  programma  adottato  e  di   tutta   la   documentazione   oggetto
dell'istruttoria»; 
  2) al secondo periodo la parola: «, anche» e' soppressa; 
  g) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 e' dato  sintetico
avviso  nel  sito  web  dell'autorita'  competente.  Tale  forma   di
pubblicita' tiene luogo delle comunicazioni di cui all'articolo  7  e
ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7  agosto  1990,  n.  241.
Nell'avviso sono indicati il proponente, la  procedura,  la  data  di
trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione
del progetto, la localizzazione,  una  breve  descrizione  delle  sue
caratteristiche, le sedi e le modalita' per  la  consultazione  degli
atti nella loro interezza ed i termini entro  i  quali  e'  possibile
presentare osservazioni. In ogni caso copia integrale degli  atti  e'
depositata presso i comuni ove il progetto e' localizzato.  Nel  caso
dei progetti di competenza statale la  documentazione  e'  depositata
anche presso la sede delle regioni e delle province ove  il  progetto
e' localizzato, L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati
coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo
studio  preliminare  ambientale,  sono  pubblicati   nel   sito   web
dell'autorita' competente»; 
  h) all'articolo 24, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La pubblicazione di cui al comma 1 deve indicare il proponente,
la procedura, la data di presentazione dell'istanza, la denominazione
del progetto, la localizzazione e una breve descrizione del  progetto
e dei suoi possibili principali impatti  ambientali,  le  sedi  e  le
modalita' per la consultazione degli atti nella loro  interezza  e  i
termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni»; 
  i) al comma 1 dell'articolo 32 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Della notifica e' data evidenza pubblica attraverso il sito
web dell'autorita' competente.»; 
  l) al punto 3) dell'allegato II alla parte seconda e' aggiunto,  in
fine, il seguente capoverso: 
  « -  al  trattamento  e  allo  stoccaggio  di  residui  radioattivi
(impianti non compresi  tra  quelli  gia'  individuati  nel  presente
punto),   qualora    disposto    all'esito    della    verifica    di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20»; 
  m)  il  punto  7-ter)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda   e'
sostituito dal seguente: 
  «7-ter) Attivita' di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo
stoccaggio geologico di biossido di carbonio di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 14  settembre  2011,  n.
162,  di  recepimento  della  direttiva  2009/31/CE   relativa   allo
stoccaggio geologico del biossido di carbonio»; 
  n) al punto  10),  terzo  trattino,  dell'allegato  II  alla  parte
seconda la parola: «extraurbane» e' soppressa; 
  o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda  e'  sostituito
dal seguente: 
  «17)  Stoccaggio  di  gas  combustibile  in  serbatoi   sotterranei
naturali in unita'  geologiche  profonde  e  giacimenti  esauriti  di
idrocarburi, nonche' siti per lo stoccaggio geologico del biossido di
carbonio di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 162, di recepimento della direttiva
2009/31/CE  relativa  allo  stoccaggio  geologico  del  biossido   di
carbonio»; 
  p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «h) costruzione di strade urbane  di  scorrimento  o  di  quartiere
ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o piu' corsie  con
lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri»; 
  q) la lettera o) del punto 7) dell'allegato IV alla  parte  seconda
e' sostituita dalla seguente: 
  «o) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»; 
  r) la lettera n) del punto 8 dell'allegato IV alla parte seconda e'
sostituita dalla seguente: 
  «n) depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli  impianti
di trattamento delle acque reflue urbane, con capacita'  superiore  a
10.000 metri cubi». 
  2. Il decreto di cui all'articolo  6,  comma  7,  lettera  c),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal  comma
1, lettera c), del  presente  articolo,  e'  adottato  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  3. Per i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 6,  comma  8,  del
medesimo decreto non si applicano a decorrere dalla data  di  entrata
in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera  c),
del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal
comma 1, lettera c), del presente articolo. 
  4. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e' abrogato. )) 
                               Art. 16 
 
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per  la
  protezione della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il  prelievo
  venatorio.  Procedura  di  infrazione  2014/2006,   Caso   EU-Pilot
  4634/13/ENVI, Caso EU-Pilot 5391/13/ENVI  -  Modifiche  al  decreto
  legislativo 27  gennaio  2010,  n.  32,  recante  attuazione  della
  direttiva   2007/2/CE,   che   istituisce   un'infrastruttura   per
  l'informazione territoriale nella Comunita' europea. Caso  EU-Pilot
  4467/13/ENVI. (( Disposizioni  in  materia  di  partecipazione  del
  pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi  in  materia
  ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI) 
 
  1. All'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma  3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da impianti  della
cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto  superiore  per
la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione
di tali  impianti  e'  concessa  dalle  regioni  nel  rispetto  delle
condizioni e delle modalita' previste all'articolo 19-bis». 
  1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto, con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, previa acquisizione del  parere  dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca ambientale, sono definiti: 
  a) i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a
quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e  non  proibiti
dall'allegato IV della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009; 
  b) le regole e le  condizioni  per  l'esercizio  dell'attivita'  di
controllo, con particolare riferimento al metodo di cattura selettivo
e occasionale; 
  c) le modalita' di costituzione di apposite banche dati regionali; 
  d)  i  criteri  per  l'impiego  misurato  e  la  definizione  delle
quantita'. 
  1-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  predetto
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  le  regioni
adeguano la propria normativa alle disposizioni del medesimo decreto. 
  2. All'articolo 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I caricatori  dei  fucili
ad anima rigata a ripetizione semiautomatica impiegati  nella  caccia
non possono  contenere  piu'  di  due  cartucce  durante  l'esercizio
dell'attivita' venatoria e possono contenere fino a  cinque  cartucce
limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale ». )) 
  3. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  lettera  bb)  le  parole:  «appartenenti   alla   fauna
selvatica,  che  non  appartengano  alle   seguenti   specie:»   sono
sostituite  dalle  seguenti:   «anche   se   importati   dall'estero,
appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione
europea, ad eccezione delle seguenti:»; 
    b) alla lettera cc) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato  selvatico  nel
territorio europeo degli Stati membri dell'Unione  europea  anche  se
importati dall'estero.». 
  (( 3-bis. All'articolo 21, comma 1,  lettera  m),  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  dopo  la  parola:  «Alpi»  sono  inserite  le
seguenti: «e  per  la  attuazione  della  caccia  di  selezione  agli
ungulati». )) 
  4. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma  3,  lettera  b),  numero  2),  dopo  la
parola: «terzi,» sono inserite le  seguenti:  «che  possono  accedere
alla rete ai sensi dell'articolo 7 e»; 
    b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera  c)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «c-bis)  riguardano  un  territorio  soggetto  alla  sovranita'
italiana»; 
    c)  all'articolo  1,  comma  5,  le  parole:  «lettera  c)»  sono
sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; 
    d) all'articolo 1, comma 7, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Il presente decreto si applica ai set di dati  territoriali
detenuti dai comuni o per conto di essi  soltanto  nei  casi  in  cui
l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti e'
espressamente previsto dalle norme vigenti.»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  i)  e'  inserita  la
seguente: 
      «i-bis) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  da
un'autorita' pubblica»; 
    f) all'articolo 4, comma 1, dopo le  parole:  «i  metadati»  sono
inserite  le  seguenti:  «in  conformita'  con  le  disposizioni   di
esecuzione adottate a livello europeo e»; 
    g) il comma 4 dell'articolo 4 e' abrogato; 
    h) all'articolo 6, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. I servizi di conversione di cui all'articolo  7,  comma
1, lettera d), sono  combinati  con  gli  altri  servizi  di  cui  al
medesimo comma 1  in  modo  tale  che  tutti  i  servizi  operino  in
conformita'  alle  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo.»; 
    i) all'articolo 6, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis.  Il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare,   sentita   la   Consulta   nazionale   per
l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11,  per
il  tramite  della  piattaforma  di  cui   all'articolo   23,   comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  provvede
affinche'  le  informazioni,  compresi  i  dati,  i   codici   e   le
classificazioni tecniche, necessarie  per  garantire  la  conformita'
alle disposizioni di esecuzione di cui al  comma  1,  siano  messe  a
disposizione delle autorita' pubbliche o dei terzi a  condizioni  che
non ne limitino l'uso a tal fine.»; 
    l) all'articolo  7,  comma  4,  le  parole:  «Il  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «Un servizio»; 
    m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal
seguente:  «Tale  servizio  sara'  inoltre   reso   disponibile,   su
richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad  essi
relativi siano conformi alle disposizioni di  esecuzione  adottate  a
livello europeo che definiscono,  in  particolare,  gli  obblighi  in
materia di metadati, servizi di rete  e  interoperabilita',  comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
    n) all'articolo 8, comma 3, le parole da:  «in  coerenza  con  le
regole tecniche» a:  «legislazione  vigente»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA  o  di  altra  struttura
tecnica dedicata, sulla base delle risorse disponibili a legislazione
vigente, in coerenza con le regole tecniche definite dai  decreti  di
cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82, e  con  le  disposizioni  di  esecuzione  adottate  a  livello
europeo. In caso di disallineamento delle regole  tecniche  nazionali
rispetto  alle  disposizioni  di  esecuzione   europee   si   procede
all'aggiornamento dei decreti, con le modalita' di  cui  al  medesimo
articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005»; 
    o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: «agli  accordi
o» sono sostituite dalla seguente: «alle»; 
    p) all'articolo 9, comma  5,  dopo  le  parole:  «la  limitazione
dell'accesso di cui» sono inserite le seguenti: «al comma 3 e»; 
    q) all'articolo 9, comma 8,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: «, in  particolare  quando  sono  coinvolte
quantita'  particolarmente   consistenti   di   dati   frequentemente
aggiornati»; 
    r) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le autorita' pubbliche di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorita' pubbliche degli
altri Stati membri e alle istituzioni e organismi  europei  l'accesso
ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi  a  condizioni
armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione adottate a  livello
europeo. I set di dati territoriali e i  servizi  ad  essi  relativi,
forniti sia ai  fini  delle  funzioni  pubbliche  che  possono  avere
ripercussioni sull'ambiente sia al fine di  adempiere  agli  obblighi
informativi  in  virtu'  della  legislazione   europea   in   materia
ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.»; 
    s) all'articolo 10, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Le autorita' pubbliche forniscono, su base reciproca  e
equivalente, agli organismi istituiti da  accordi  internazionali  di
cui l'Unione europea o l'Italia sono parte, l'accesso ai set di  dati
territoriali  e  ai  servizi  ad  essi  relativi.  I  set   di   dati
territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini  delle
funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente  sia
al fine di  adempiere  agli  obblighi  informativi  in  virtu'  della
legislazione europea in materia  ambientale,  non  sono  soggetti  ad
alcuna tariffa.»; 
    t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: «del pubblico»  sono
inserite le seguenti: «, in via permanente,»; 
    u) l'allegato IV e' abrogato. 
  5.  Sono  sempre  assicurati   la   partecipazione   del   pubblico
nell'elaborazione   e   istituzione    di    un'infrastruttura    per
l'informazione territoriale nell'Unione europea  e,  in  particolare,
l'accesso con le modalita' di cui al decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 195, ad ogni tipo di informazione ambientale. 
  (( 5-bis. All'articolo 3-sexies del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare  a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che sia  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico». )) 
                               Art. 17 
 
Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre  2010,  n.  190,  recante
  attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro  per
  l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino
  - Procedura d'infrazione 2013/2290 - Modifiche alla Parte Terza del
  decreto  legislativo  3  aprile  2006,   n.   152,   e   successive
  modificazioni, - Procedura d'infrazione 2007/4680 
 
  1. Al decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  (( 0a) all'articolo 5: 
  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Il  Comitato  delibera  a   maggioranza   dei   componenti
presenti»; 
  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Comitato, per semplificare il proprio funzionamento,  adotta
un regolamento interno»; 
  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9.  Il  Comitato  riferisce  periodicamente  al  Parlamento  sulla
attivita'  svolta,  nonche'   sulle   risorse   utilizzate   per   il
conseguimento delle finalita' di cui al presente decreto»; )) 
    a) all'articolo 6, comma 1,  dopo  le  parole:  «siano  posti  in
essere in modo  coerente  e  coordinato  presso  l'intera  regione  o
sottoregione» sono aggiunte le seguenti: «e siano tenuti presenti gli
impatti e le caratteristiche transfrontaliere.»; 
    b) all'articolo 8, comma 3, lettera  b),  le  parole:  «la  quale
tenga conto» sono sostituite con  le  seguenti:  «che  comprenda  gli
aspetti qualitativi e quantitativi  delle  diverse  pressioni  e  che
tenga conto»; 
    c) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: «degli impatti di cui
all'allegato III» sono aggiunte le seguenti:  «e  segnatamente  delle
caratteristiche  fisico  chimiche,  dei  tipi   di   habitat,   delle
caratteristiche biologiche e dell'idromorfologia di cui alle  tabelle
1 e 2 del medesimo allegato III»; 
    d) all'articolo 10, comma 2, dopo le parole: «in modo compatibile
e  integrato  con  gli  altri  traguardi  ambientali  vigenti»,  sono
aggiunte le seguenti: «e, per quanto possibile,  tenuto  anche  conto
degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri»; 
    e) all'articolo 11, comma 1, la parola: «definisce» e' sostituita
con le seguenti: «elabora ed attua»; 
  (( e-bis) all'articolo 11, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. L'Autorita' competente, per l'attuazione dei  programmi  di
monitoraggio,  puo'  stipulare  appositi  accordi  con   le   Agenzie
regionali per l'ambiente, anche in  forma  associata  o  consorziata,
nonche' con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche  in  forma
associata o consorziata. Dall'attuazione della presente  disposizione
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica»; )) 
    f) all'articolo 11, comma 4, la parola: «avvio» e' sostituita con
la seguente: «attuazione»; 
    g) all'articolo 12, comma 2, lettera a): 
      1) dopo le parole: «ricognizione dei programmi di misure,» sono
aggiunte  le  seguenti:  «tenendo  conto  delle   pertinenti   misure
prescritte dalla legislazione dell'Unione  europea,  dalla  normativa
relativa a standard di qualita' ambientale nel settore della politica
delle  acque  adottata   a   livello   comunitario   o   da   accordi
internazionali,»; 
      2) la parola: «aventi» e' sostituita dalla seguente: «con»; 
      3) dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»
sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  relativa  alla  gestione  della
qualita' delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo
30 maggio 2008, n. 116, e dalla  normativa  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore  della  politica  delle  acque  o  da
accordi internazionali.». 
  2. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  dopo  il  comma  2-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'articolo 118 e i
risultati  dell'attivita'   di   monitoraggio   condotta   ai   sensi
dell'articolo 120 evidenzino impatti antropici significativi da fonti
diffuse, le Autorita' competenti  individuano  misure  vincolanti  di
controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di  gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti  nell'acqua
o  stabiliscono  obblighi   di   autorizzazione   preventiva   o   di
registrazione in base a norme generali e vincolanti. Dette misure  di
controllo  sono  riesaminate  periodicamente  e   aggiornate   quando
occorre.». 
  3. All'Allegato 1 alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, alla  lettera  A.3.7  «Aree
protette» del punto A.3 «Monitoraggio dello stato ecologico e chimico
delle acque superficiali» le parole «fino al 22 dicembre  2013»  sono
soppresse. 
                           (( Art. 17 bis 
 
 
Disposizioni in materia di societa' cooperative  di  consumo  e  loro
consorzi  e  di  banche  di   credito   cooperativo.   Procedura   di
             cooperazione per aiuti esistenti n. E1/2008 
 
  1. Per le societa' cooperative di consumo e loro consorzi, la quota
di utili di cui al comma 3 dell'articolo 7  della  legge  31  gennaio
1992, n. 59, non concorre a formare il  reddito  imponibile  ai  fini
delle imposte dirette entro i limiti ed  alle  condizioni  prescritte
dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013. 
  2. Al comma 464 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2004,  n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Per  le  societa'
cooperative di consumo e loro consorzi diverse da quelle a mutualita'
prevalente la quota di cui al periodo precedente e'  stabilita  nella
misura  del  23  per  cento.  Resta  ferma  la  limitazione  di   cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112». 
  3.  Le  banche  di  credito  cooperativo  autorizzate  dalla  Banca
d'Italia ad  un  periodo  di  operativita'  prevalente  a  favore  di
soggetti diversi dai soci, ai sensi dell'articolo 35 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  ai  fini
delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate
cooperative diverse da quelle a mutualita'  prevalente,  a  decorrere
dal periodo d'imposta successivo a quello  nel  corso  del  quale  e'
trascorso  un  anno  dall'inizio  del  periodo   di   autorizzazione,
relativamente  ai  periodi  d'imposta  in  cui  non  e'  ripristinata
l'operativita' prevalente a favore dei soci. 
  4. Le disposizioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a  quello  in  corso  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Le maggiori entrate di cui ai  commi  1  e  2,  pari  a  4,8
milioni di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2017, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto  di
natura non regolamentare, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce
le misure che le cooperative di consumo, con numero di soci superiore
a centomila, sono tenute ad adottare al fine di migliorare i  livelli
di coinvolgimento dei soci nei processi decisionali della societa'. 
  6. Le misure di cui al comma 5 devono essere rivolte: 
  a) ad aumentare la trasparenza dei dati finanziari  e  di  bilancio
della cooperativa, inclusa la nota integrativa, anche  attraverso  la
loro pubblicazione integrale nel sito internet della societa'; 
  b) a rafforzare l'informazione e la partecipazione  dei  soci  alle
assemblee anche attraverso  la  comunicazione  telematica  preventiva
dell'ordine  del  giorno  e  la  previsione  della  possibilita'   di
formulare domande sugli argomenti da trattare; 
  c) a rafforzare i diritti dei soci nei confronti  dei  consigli  di
amministrazione della  cooperativa  anche  attraverso  la  previsione
dell'obbligo di risposta ai soci e dell'obbligo di motivazione. 
  7. Con il decreto di cui al comma 5, ai  sensi  dell'articolo  2533
del codice civile, sono determinati i casi di  esclusione  del  socio
che non ha tenuto alcun tipo di rapporto sociale o economico  con  la
cooperativa nel rispetto di quanto disciplinato nello statuto, per un
periodo significativo di almeno un anno. 
  8. Le societa' cooperative di cui al comma 5 uniformano il  proprio
statuto alle disposizioni del decreto di cui al medesimo comma, entro
il 31 dicembre 2015. )) 

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE

                               Art. 18 
 
 
    Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 
 
  1.  Ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28
della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture
produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015,
e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento
delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli
investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella
realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. 
  2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita'
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se
con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni.  Per  tali
soggetti la  media  degli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi
compresi nella divisione 28 della tabella  ATECO  da  considerare  e'
quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta
precedenti a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto-legge  o  a  quello  successivo,  con  facolta'  di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e'
stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito  d'imposta
si applica con riguardo  al  valore  complessivo  degli  investimenti
realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
  3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo
unitario inferiore a 10.000 euro. 
  4. Il credito d'imposta va  ripartito  nonche'  utilizzato  in  tre
quote annuali di pari importo  e  indicato  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e
nelle  dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi   d'imposta
successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla
formazione  del  reddito  ne'  della  base  imponibile   dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni.  Il
credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, e non e' soggetto al  limite  di  cui  al
comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  La
prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal  1°  gennaio  del
secondo periodo di imposta  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
effettuato l'investimento. I  fondi  occorrenti  per  la  regolazione
contabile  delle  compensazioni  esercitate  ai  sensi  del   periodo
precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa  nello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  il
successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle Entrate - Fondi di bilancio. 
  5. I soggetti  titolari  di  attivita'  industriali  a  rischio  di
incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  21
settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta  solo
se e' documentato l'adempimento degli obblighi e  delle  prescrizioni
di cui al citato decreto. 
  6. Il credito d'imposta e' revocato: 
    a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto  degli
investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima  del
secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; 
    b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il
termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in  strutture  produttive
situate al di fuori  dello  Stato,  anche  appartenenti  al  soggetto
beneficiario dell'agevolazione. 
  7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma
6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo  dell'imposta
sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le
ipotesi ivi indicate. 
  8.  Qualora,  a  seguito  dei  controlli,  si  accerti   l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto delle  condizioni  richieste  dalla  norma  ovvero  a  causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
  9. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  204
milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017  e
2018, e 204 milioni di euro per l'anno  2019,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione della  quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1,  comma  6,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147.  Ai  sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle  previsioni  ((  di
cui al presente comma, )) il Ministro dell'economia e delle  finanze,
con proprio decreto, provvede  alla  riduzione  della  dotazione  del
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  in  modo  da  garantire  la
compensazione   degli   effetti   dello    scostamento    finanziario
riscontrato,   su   tutti   i   saldi   di   finanza   pubblica    e,
conseguentemente,  il  CIPE  provvede  alla  riprogrammazione   degli
interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in  merito
alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure  di  cui  al
precedente periodo. 
  (( 9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. I finanziamenti di cui al  comma  1  possono  essere  assistiti
dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e  medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per  cento  dell'ammontare
del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla  garanzia,
la  valutazione  economico-finanziaria  e   del   merito   creditizio
dell'impresa, in  deroga  alle  vigenti  disposizioni  del  Fondo  di
garanzia, e' demandata  al  soggetto  richiedente,  nel  rispetto  di
limiti massimi di rischiosita' dell'impresa finanziata,  misurati  in
termini di probabilita' di inadempimento e definiti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Il  medesimo  decreto   individua,
altresi', le condizioni e i termini per l'estensione  delle  predette
modalita' di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel
rispetto delle autorizzazioni di spesa  vigenti  per  la  concessione
delle garanzie del citato Fondo»; 
  b) dopo il comma 8-bis e' aggiunto il seguente: 
  «8-ter. Alla concessione ed erogazione dei  contributi  di  cui  al
comma 4 si provvede a valere su di un'apposita contabilita'  speciale
del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo  23,  comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134.  Alla  predetta
contabilita' sono versate le risorse stanziate dal comma  8,  secondo
periodo, e  i  successivi  eventuali  stanziamenti  disposti  per  le
medesime finalita'». )) 
                               Art. 19 
 
 
      Modifiche alla disciplina ACE - aiuto crescita economica 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 2  e'  inserito  il  seguente:  «2-bis.  Per  le
societa' le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati (( o  in
sistemi multilaterali di negoziazione )) di Stati membri della  UE  o
aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta  di
ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la  variazione
in aumento del capitale proprio  rispetto  a  quello  esistente  alla
chiusura di ciascun  esercizio  precedente  a  quelli  in  corso  nei
suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40 per  cento.  Per  i
periodi d'imposta successivi la variazione in  aumento  del  capitale
proprio e' determinata senza tenere conto del suddetto incremento.»; 
    b) al comma 4, dopo le  parole:  «periodi  d'imposta  successivi»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero si  puo'  fruire  di  un
credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le  aliquote  di
cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917.  Il  credito  d'imposta   e'   utilizzato   in   diminuzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e va ripartito  in
cinque quote annuali di pari importo.». 
  2. (( Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a),  si  applicano
alle societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e  sono  subordinate
alla preventiva autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. )) 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,3  milioni
di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro nel 2016, 85,3 milioni di euro
nel 2017, 112,3 milioni di euro nel 2018, 140,7 milioni di  euro  nel
2019, 146,4 milioni di euro nel  2020  e  148,3  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2021, si provvede come segue: 
    a) mediante riduzione della quota  nazionale  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  per  l'importo  di
27,3 milioni di euro nel 2015, 55,0 milioni di euro  nel  2016,  85,3
milioni di euro nel 2017 e 112,3 milioni di euro nel 2018; 
    b) mediante aumento, a decorrere dal 1°  gennaio  2019,  disposto
con provvedimento del  Direttore  dell'Agenzia  delle  Dogane  e  dei
Monopoli  da  adottare  entro  il  30  novembre  2018,  dell'aliquota
dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina  con  piombo,  nonche'
dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative di cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura  tale  da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7  milioni  di
euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni  di
euro a decorrere dal 2021; il provvedimento e' efficace dalla data di
pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia. 
                           (( Art. 19 bis 
 
 
       Nuove disposizioni in materia di Agenzia per le imprese 
 
  1. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la  semplificazione,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni,  sono  dettate  disposizioni  correttive  e
integrative dell'articolo 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e dei regolamenti  da  esso  contemplati  in  base  ai  seguenti
principi e criteri: 
  a) i controlli, le dichiarazioni e le attivita'  istruttorie  delle
Agenzie per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i  controlli
e le attivita' delle amministrazioni pubbliche  competenti,  sia  nei
procedimenti automatizzati che  in  quelli  ordinari,  salvo  per  le
determinazioni  in  via  di  autotutela  e  per   l'esercizio   della
discrezionalita'; 
  b) definizione delle attivita' delle Agenzie per le imprese per  il
supporto organizzativo e gestionale allo svolgimento della conferenza
di servizi, che contempli, in particolare,  la  possibilita'  per  le
Agenzie di prestare la propria attivita' ai fini della  convocazione,
della predisposizione del calendario e dei termini di conclusione dei
lavori, nonche' della attivazione dei rimedi previsti dalla legge  in
caso di silenzio o dissenso delle amministrazioni. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Con il medesimo  regolamento  sono  identificate  le  norme,
anche di legge, che sono abrogate. 
  3. All'articolo 19, comma 4, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
dopo le parole: «comma 6-bis,» sono inserite le seguenti: «ovvero nel
caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformita'  di
cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159». 
  4. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche
dati certificanti garantiscono  l'accesso  per  via  telematica  alle
banche dati stesse da parte delle amministrazioni procedenti e  delle
Agenzie per le imprese accreditate  ai  sensi  dell'articolo  38  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle  vigenti  norme
in materia di protezione dei dati personali e accesso  telematico  ai
dati delle pubbliche amministrazioni. Dall'attuazione della  presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. )) 
                               Art. 20 
 
 
Misure di semplificazione a favore della quotazione delle  imprese  e
                          misure contabili 
 
  1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera w-quater, e' inserita
la seguente:  «w-quater.1  "PMI":  fermo  quanto  previsto  da  altre
disposizione di legge, le piccole e medie imprese,  emittenti  azioni
quotate,  che  abbiano,  in  base  al  bilancio  approvato   relativo
all'ultimo   esercizio,   anche   anteriore    all'ammissione    alla
negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di
euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato  nell'ultimo  anno
solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano  PMI  gli
emittenti azioni quotate che abbiano  superato  entrambi  i  predetti
limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi.»; 
  (( b) all'articolo 104-bis: al comma 2, sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «Nelle medesime assemblee le azioni a  voto  plurimo
conferiscono soltanto un voto e non si computano i  diritti  di  voto
assegnati  ai  sensi  dell'articolo  127-quinquies  »;  al  comma  3,
all'alinea, prima delle parole: «non hanno effetto» sono inserite  le
seguenti: «, le azioni a voto plurimo conferiscono soltanto  un  voto
e»; al comma 3, dopo la lettera b) e' aggiunta la  seguente:  «b-bis)
le  maggiorazioni  di   voto   spettanti   ai   sensi   dell'articolo
127-quinquies»; )) 
    c) all'articolo 105, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  lo  statuto   preveda   la
maggiorazione del diritto di voto.»; 
    d) all'articolo 106, il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.
Chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione  dei  diritti
di voto, venga a detenere una partecipazione  superiore  alla  soglia
del trenta per cento ovvero a disporre di diritti di voto  in  misura
superiore al  trenta  per  cento  dei  medesimi  promuove  un'offerta
pubblica di acquisto rivolta a tutti i  possessori  di  titoli  sulla
totalita'  dei  titoli  ammessi  alla  negoziazione  in  un   mercato
regolamentato in loro possesso.»; 
  (( e) all'articolo 106, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. Nelle societa' diverse dalle PMI l'offerta di cui al  comma
1 e' promossa anche da chiunque,  a  seguito  di  acquisti,  venga  a
detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per
cento in assenza di altro socio che detenga una  partecipazione  piu'
elevata. 
  1-ter. Gli statuti delle PMI possono prevedere una  soglia  diversa
da quella indicata nel comma 1, comunque non inferiore al venticinque
per cento ne' superiore al quaranta per cento. Se la  modifica  dello
statuto interviene dopo l'inizio delle negoziazioni dei titoli in  un
mercato regolamentato, i soci che non hanno  concorso  alla  relativa
deliberazione hanno diritto di recedere per tutti o  parte  dei  loro
titoli; si applicano gli articoli 2437-bis,  2437-ter  e  2437-quater
del codice civile.»; )) 
    f) al comma 2  dell'articolo  106  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole «Il  medesimo  prezzo  si  applica,  in  mancanza  di
acquisti a un prezzo piu'  elevato,  in  caso  di  superamento  della
soglia relativa ai diritti di voto per effetto della maggiorazione ai
sensi dell'articolo 127-quinquies.»; 
  (( g) ai commi 3, lettera a), 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 106, le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei  commi  1,
1-bis, e 1-ter »; nel comma 3,  lettera  b),  dell'articolo  106,  le
parole: «nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei commi 1  e
1-ter»; )) 
    h) nel comma 3, lettera a), dell'articolo  106  dopo  le  parole:
«l'acquisto di partecipazioni»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «o  la
maggiorazione dei diritti di voto,»; 
    i) nel comma 3, lettera b), dell'articolo 106,  dopo  le  parole:
«al  cinque  per  cento»  sono  inserite   le   seguenti:   «o   alla
maggiorazione dei diritti di voto in misura superiore al  cinque  per
cento dei medesimi,»; 
    l) dopo il comma 3-ter dell'articolo 106 e' inserito il seguente:
«3-quater. L'obbligo di offerta previsto dal comma 3, lettera b), non
si applica alle  PMI,  a  condizione  che  cio'  sia  previsto  dallo
statuto, sino alla data dell'assemblea  convocata  per  approvare  il
bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione.»; 
    m) la lettera d), comma 5, dell'articolo 106 e' sostituita  dalla
seguente: «d) operazioni ovvero superamenti della soglia di carattere
temporaneo;»; 
    n) all'articolo 109, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «I medesimi obblighi sussistono in capo a coloro che agiscono
di concerto, a seguito di maggiorazione, anche a favore di  uno  solo
di essi, dei diritti di voto, qualora  essi  vengano  a  disporre  di
diritti  di  voto  in  misura  superiore  alle  percentuali  indicate
nell'articolo 106.»; 
    o) nel comma 2 dell'articolo 109, dopo le parole:  «Il  comma  1»
sono aggiunte le seguenti: «, primo periodo,»; 
    p) (( (soppressa); )) 
    q) all'articolo 120, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: (( «Nelle societa' i cui statuti consentono la  maggiorazione
del diritto di voto o hanno previsto l'emissione  di  azioni  a  voto
plurimo, per capitale si intende il numero complessivo dei diritti di
voto.»; )) 
    r) all'articolo 120, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Nel caso in cui l'emittente sia una PMI, tale soglia e' pari
al cinque per cento.»; 
    s) all'articolo 120, comma 4, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: «b) i criteri per il calcolo delle  partecipazioni,  avendo
riguardo anche  alle  partecipazioni  indirettamente  detenute,  alle
ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito  a  soggetto
diverso dal socio nonche' a quelle di maggiorazione  dei  diritti  di
voto;»; 
    t) all'articolo 121, il comma 2, e' sostituito dal seguente:  «2.
Il limite richiamato nel comma 1 e'  elevato  al  cinque  per  cento,
ovvero,  nei  casi  previsti  dall'articolo  120,  comma  2,  secondo
periodo, al dieci per cento, a condizione che  il  superamento  della
soglia da parte di entrambe le societa' abbia luogo a seguito  di  un
accordo preventivamente autorizzato  dall'assemblea  ordinaria  delle
societa' interessate.»; 
    u) all'articolo 121, comma 3, le parole: «superiore  al  due  per
cento del  capitale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in  misura
superiore alla soglia indicata nel comma 2»; 
    v)-z) (( (soppresse); )) 
    aa) dopo l'articolo 127-quater e' inserito il seguente: 
 
                        «Art. 127-quinquies. 
 
 
                      (Maggiorazione del voto). 
 
  1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato,
fino a un massimo di due voti, per  ciascuna  azione  appartenuta  al
medesimo  soggetto  per  un  periodo  continuativo  non  inferiore  a
ventiquattro mesi a decorrere dalla data  di  iscrizione  nell'elenco
previsto dal comma 2. In  tal  caso,  gli  statuti  possono  altresi'
prevedere che  colui  al  quale  spetta  il  diritto  di  voto  possa
irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. 
  2. Gli statuti stabiliscono le  modalita'  per  l'attribuzione  del
voto  maggiorato  e  per  l'accertamento  dei  relativi  presupposti,
prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce  con
proprio  regolamento  le  disposizioni  di  attuazione  del  presente
articolo  al  fine  di  assicurare  la  trasparenza   degli   assetti
proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II,
sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione  previsti  in
capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. 
  3. (( La cessione dell'azione a titolo oneroso o  gratuito,  ovvero
la cessione diretta o indiretta di  partecipazioni  di  controllo  in
societa' o enti che detengono azioni  a  voto  maggiorato  in  misura
superiore alla soglia prevista dall'articolo 120, comma  2,  comporta
la perdita della maggiorazione del voto. Se lo  statuto  non  dispone
diversamente, il diritto di voto maggiorato: 
  a) e' conservato in caso di successione per causa di morte  nonche'
in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; 
  b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento  di
capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile. )) 
  4. Il progetto di fusione o di scissione di  una  societa'  il  cui
statuto prevede la maggiorazione  del  voto  puo'  prevedere  che  il
diritto di voto maggiorato spetti  anche  alle  azioni  spettanti  in
cambio di quelle a cui e' attribuito voto maggiorato. Lo statuto puo'
prevedere   che   la   maggiorazione   del   voto   si   estenda   ((
proporzionalmente )) alle azioni emesse in esecuzione di  un  aumento
di capitale mediante nuovi conferimenti. 
  5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma  1  non
costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'articolo
2348 del codice civile. 
  6. La  deliberazione  di  modifica  dello  statuto  con  cui  viene
prevista la maggiorazione del voto  non  attribuisce  il  diritto  di
recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile. 
  7. Qualora la deliberazione di modifica dello  statuto  di  cui  al
comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione  in  un
mercato regolamentato delle azioni di una societa' non risultante  da
una fusione  che  coinvolga  una  societa'  con  azioni  quotate,  la
relativa  clausola  puo'  prevedere  che   ai   fini   del   possesso
continuativo previsto dal comma 1 sia  computato  anche  il  possesso
anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. 
  8. Se lo statuto non dispone  diversamente,  la  maggiorazione  del
diritto di voto si computa anche per  la  determinazione  dei  quorum
costitutivi e deliberativi che  fanno  riferimento  ad  aliquote  del
capitale sociale.  La  maggiorazione  non  ha  effetto  sui  diritti,
diversi dal voto, spettanti in  forza  del  possesso  di  determinate
aliquote di capitale.»; 
  (( aa-bis) dopo l'articolo 127-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 127-sexies. -  (Azioni  a  voto  plurimo).  -  1.  In  deroga
all'articolo 2351, quarto comma, del codice civile, gli  statuti  non
possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 
  2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente  all'inizio  delle
negoziazioni  in  un  mercato  regolamentato   mantengono   le   loro
caratteristiche e diritti. Se lo statuto non dispone diversamente, al
fine di mantenere inalterato il rapporto tra le  varie  categorie  di
azioni, le societa' che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero  le
societa' risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali  societa'
possono procedere all'emissione di  azioni  a  voto  plurimo  con  le
medesime  caratteristiche   e   diritti   di   quelle   gia'   emesse
limitatamente ai casi di: 
  a) aumento di capitale  ai  sensi  dell'articolo  2442  del  codice
civile  ovvero  mediante  nuovi  conferimenti  senza   esclusione   o
limitazione del diritto d'opzione; 
  b) fusione o scissione. 
  3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono  prevedere
ulteriori maggiorazioni del diritto  di  voto  a  favore  di  singole
categorie di azioni ne' ai sensi dell'articolo 127-quinquies. 
  4. Ove la societa' non si avvalga della facolta' di emettere  nuove
azioni a voto plurimo ai sensi  del  comma  2,  secondo  periodo,  e'
esclusa  in  ogni  caso   la   necessita'   di   approvazione   delle
deliberazioni, ai sensi dell'articolo  2376  del  codice  civile,  da
parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle
azioni a voto plurimo»; )) 
  bb) l'articolo 134, comma 1, e' soppresso. 
  (( 1-bis. In  sede  di  prima  applicazione,  le  deliberazioni  di
modifica dello statuto assunte entro il 31 gennaio 2015  da  societa'
aventi titoli quotati nel mercato regolamentato italiano iscritte nel
registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, con cui viene prevista la creazione
di azioni a voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-quinquies  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  prese,  anche  in
prima convocazione, con il voto favorevole di almeno  la  maggioranza
del capitale rappresentato in assemblea; )) 
  2. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 6, le parole: «a partire  dall'esercizio
individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e
del Ministro della giustizia» sono soppresse; 
    b) dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  9-bis.(Ruolo   e   funzioni   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita'). 
  1. L'organismo Italiano di Contabilita', istituto nazionale  per  i
principi contabili: 
    a) emana i principi contabili nazionali, ispirati  alla  migliore
prassi  operativa,  per  la  redazione   dei   bilanci   secondo   le
disposizioni del codice civile; 
    b) fornisce supporto all'attivita' del Parlamento e degli  Organi
Governativi in materia di  normativa  contabile  cd  esprime  pareri,
quando cio' e' previsto da specifiche disposizioni di legge o  dietro
richiesta di' altre istituzioni pubbliche; 
    c) partecipa al processo di elaborazione dei  principi  contabili
internazionali  adottati  in  Europa,  intrattenendo   rapporti   con
l'International Accounting Standards  Board  (IASB),  con  l'European
Financial Reporting  Advisory  Group  (EFRAG)  e  con  gli  organismi
contabili di altri paesi. 
  Con riferimento alle attivita' di cui alle a), b) e c), si coordina
con le Autorita' nazionali che hanno competenze in materia contabile. 
  2. Nell'esercizio delle proprie funzioni  l'Organismo  Italiano  di
Contabilita' persegue finalita' di interesse pubblico, agisce in modo
indipendente e adegua il proprio statuto ai canoni di efficienza e di
economicita'. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e
delle finanze sull'attivita' svolta. 
 
                             Art. 9-ter. 
 
 
        Finanziamento dell'Organismo Italiano di Contabilita' 
 
  1.  Al  finanziamento  dell'Organismo  italiano  di   contabilita',
fondazione di diritto  privato  avente  piena  autonomia  statutaria,
concorrono    le    imprese    attraverso    contributi     derivanti
dall'applicazione di una  maggiorazione  dei  diritti  di  segreteria
dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi
dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre  1993,
n. 580. 
  2.  Il  Collegio   dei   fondatori   dell'Organismo   Italiano   di
Contabilita' stabilisce annualmente il  fabbisogno  di  finanziamento
dell'Organismo   Italiano   Contabilita'   nonche'   le   quote    di
finanziamento di  cui  al  comma  1  da  destinare  all'International
Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial  Reporting
Advisory Group (EFRAG). 
  3. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  provvede  con  decreto,  ai
sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge  29  dicembre  1993,  n.
580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 1 sulla
base  delle  indicazioni  di  fabbisogno   trasmesse   dall'Organismo
Italiano Contabilita'. Con lo  stesso  decreto  sono  individuate  le
modalita'  di  corresponsione  delle  relative  somme   all'Organismo
Italiano Contabilita' tramite il sistema camerale.»; 
  c) i commi 86, 87 e 88 dell'articolo  2  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, sono abrogati. 
  3. All'articolo 2437-ter, terzo comma, del codice civile la parola:
(( «esclusivo » )) e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Lo statuto delle societa'  con  azioni  quotate  in  mercati
regolamentati puo'  prevedere  che  il  valore  di  liquidazione  sia
determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4  del  presente
articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione  del  criterio
indicato dal primo periodo del presente comma.». 
  4. Al secondo comma dell'articolo 2343-bis del codice civile,  dopo
le parole: «di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario
ha  sede  la  societa'»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «ovvero   la
documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e  secondo  comma»;
al terzo comma dell'articolo  2343-bis  del  codice  civile  dopo  le
parole  «dell'esperto  designato  dal  tribunale»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-ter». 
  5. Il secondo comma dell'articolo 2500-ter  del  codice  civile  e'
sostituito dal seguente: 
    «Nei  casi  previsti  dal  precedente  comma  il  capitale  della
societa' risultante  dalla  trasformazione  deve  essere  determinato
sulla base dei  valori  attuali  degli  elementi  dell'attivo  e  del
passivo e deve risultare  da  relazione  di  stima  redatta  a  norma
dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione  di  cui  all'articolo
2343-ter ovvero, infine,  nel  caso  di  societa'  a  responsabilita'
limitata, dell'articolo 2465. Si  applicano  altresi',  nel  caso  di
societa' per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e,
in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero,  nelle
ipotesi di cui al primo e secondo comma  dell'articolo  2343-ter,  il
terzo comma del medesimo articolo.». 
  6. Il secondo  comma  dell'articolo  2441  del  codice  civile,  e'
sostituito dal seguente: 
    «L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del
registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso
pubblicato sul sito internet della societa',  con  modalita'  atte  a
garantire  la  sicurezza  del  sito  medesimo,   l'autenticita'   dei
documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in  mancanza,
mediante deposito presso la sede della societa'. Per l'esercizio  del
diritto di opzione deve essere concesso un termine  non  inferiore  a
quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta». 
  7. All'articolo 2327 del codice civile la parola:  «centoventimila»
e' sostituita dalla seguente: «cinquantamila»; 
  (( 7-bis. Al fine di facilitare e di  accelerare  ulteriormente  le
procedure finalizzate all'avvio delle attivita' economiche nonche' le
procedure di iscrizione nel registro delle  imprese,  rafforzando  il
grado  di  conoscibilita'  delle   vicende   relative   all'attivita'
dell'impresa, quando l'iscrizione e' richiesta sulla base di un  atto
pubblico o di una scrittura  privata  autenticata,  a  decorrere  dal
primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della
legge di  conversione  del  presente  decreto,  il  conservatore  del
registro procede all'iscrizione immediata  dell'atto.  L'accertamento
delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella
esclusiva responsabilita' del pubblico ufficiale che  ha  ricevuto  o
autenticato l'atto. Resta ferma la cancellazione d'ufficio  ai  sensi
dell'articolo 2191 del codice civile. La  disposizione  del  presente
comma non si applica alle societa' per azioni. )) 
  8.  All'articolo  2477  del  codice  civile  il  secondo  comma  e'
abrogato; nel terzo comma la parola: «altresi'» e'  soppressa  e  nel
sesto   comma   le   parole:   «secondo   e»   sono   soppresse.   ((
Conseguentemente,  la  sopravvenuta  insussistenza  dell'obbligo   di
nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  costituisce  giusta
causa di revoca. 
  8-bis. I commi terzo e quarto dell'articolo 2351 del codice  civile
sono sostituiti dai seguenti: 
  «Lo  statuto  puo'  altresi'  prevedere  che,  in  relazione   alla
quantita' delle azioni possedute da uno stesso soggetto,  il  diritto
di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti. 
  Salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  speciali,  lo  statuto  puo'
prevedere la creazione di azioni con diritto di  voto  plurimo  anche
per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari
condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto  plurimo
puo' avere fino a un massimo di tre voti». 
  8-ter. L'articolo  212  delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30
marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 212. - Le deliberazioni di modifica dello statuto di societa'
iscritte nel registro delle imprese alla data del 31 agosto 2014  con
cui e' prevista la creazione  di  azioni  a  voto  plurimo  ai  sensi
dell'articolo  2351  del  codice   sono   prese,   anche   in   prima
convocazione, con il voto  favorevole  di  almeno  i  due  terzi  del
capitale rappresentato in assemblea». 
  8-quater.  Il  regolamento  previsto  dall'articolo  127-quinquies,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' adottato
dalla Consob entro il 31 dicembre 2014. 
  8-quinquies.  Le  societa'  di  gestione  del  risparmio   di   cui
all'articolo 1, comma 1,  lettera  o),  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58, che gestiscono fondi chiusi di  cui  al  titolo
III, capo II, del regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999,
n. 228, per i quali, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, non sia scaduto il termine  entro  il  quale  devono  essere
sottoscritte le quote, possono modificare il regolamento  del  fondo,
previa deliberazione dell'assemblea dei  quotisti,  per  prevedere  i
casi in cui e' possibile una proroga del  termine  di  sottoscrizione
non superiore a dodici mesi per il completamento della  raccolta  del
patrimonio. La proroga deve in ogni caso  essere  deliberata,  previa
modifica del regolamento del fondo, entro  tre  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. )) 
                               Art. 21 
 
 
     Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie 
 
  1. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, dopo le parole: «sistemi multilaterali di  negoziazione
emessi da societa' diverse dalle prime,» sono aggiunte  le  seguenti:
«o,  qualora  tali  obbligazioni  e  titoli   similari   e   cambiali
finanziarie non siano negoziate, detenuti da uno o  piu'  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58»; 
  2. Il comma 9-bis dell'articolo 32  del  decreto  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' sostituito dal seguente: 
    «9-bis. La ritenuta di cui all'articolo 26, comma 1, del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  non  si
applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni  e  titoli
similari e delle cambiali  finanziarie  corrisposti  a  organismi  di
investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o  in  uno
Stato membro dell'Unione europea, il cui patrimonio sia investito  in
misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote  siano
detenute  esclusivamente  da   investitori   qualificati   ai   sensi
dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La
composizione del  patrimonio  e  la  tipologia  di  investitori  deve
risultare dal regolamento dell'organismo. La medesima ritenuta non si
applica agli interessi e altri proventi corrisposti a societa' per la
cartolarizzazione dei crediti di cui alla legge 30  aprile  1999,  n.
130, emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati e
il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50  per  cento
in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.». 
                           (( Art. 21 bis 
 
 
                 Attivita' di consulenza finanziaria 
 
  1. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17  settembre
2007, n. 164, le parole: «Fino al 30  giugno  2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015». )) 
                               Art. 22 
 
 
              Misure a favore del credito alle imprese 
 
  1. Dopo il comma 5 dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. La ritenuta di  cui  al  comma  5  non  si  applica  agli
interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo
termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli  Stati
membri dell'Unione europea, imprese  di  assicurazione  costituite  e
autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione
europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che  non
fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita'
tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli
Stati aderenti all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  inclusi
nella lista di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma dell'articolo 15, dopo le parole: «le  cessioni
di  credito  stipulate  in  relazione  a  tali  finanziamenti,»  sono
inserite le seguenti: «nonche' alle successive cessioni dei  relativi
contratti o  crediti  e  ai  trasferimenti  delle  garanzie  ad  essi
relativi»; 
    b) dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 17-bis. 
 
 
         Altre operazioni ammesse a fruire dell'agevolazione 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano  altresi'
alle operazioni di  finanziamento  la  cui  durata  contrattuale  sia
stabilita in piu' di diciotto mesi poste in essere dalle societa'  di
cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n.  130,  nonche'
da imprese di assicurazione costituite  e  autorizzate  ai  sensi  di
normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi  di
investimento collettivo del risparmio costituiti negli  Stati  membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo  sullo  spazio
economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del  Ministro
dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo  168-bis
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.». 
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 114  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis.  Non  configura  esercizio  nei  confronti  del  pubblico
dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi  forma
l'operativita',  diversa  dal  rilascio   di   garanzie,   effettuata
esclusivamente  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle  persone
fisiche  e  dalle  microimprese,  come  definite   dall'articolo   2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea, del 6  maggio  2003,  da  parte  di  imprese  di
assicurazione italiane e di Sace entro i limiti stabiliti dal decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dalla  presente
legge, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall'IVASS.  I
soggetti di cui al comma 2-bis inviano alla Banca  d'Italia,  con  le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche
nonche' ogni altro dato e documento  richiesto,  e  partecipano  alla
centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca d'Italia puo' prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche  e  di  ogni  altro  dato  e  documento
richiesto  nonche'  la  partecipazione  alla  centrale   dei   rischi
avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti
all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  3-bis. Dopo l'articolo 150-bis del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' inserito il seguente: 
  «Art. 150-ter. - (Disposizioni in tema di partecipazione  a  banche
di credito cooperativo). - 1. Alle banche di credito cooperativo  che
versino in una situazione di inadeguatezza patrimoniale, ovvero siano
sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai  sensi  dell'articolo
70, comma 1, lettera b), e' consentita, previa modifica dello statuto
sociale ed in deroga alle previsioni  di  cui  all'articolo  150-bis,
comma 1, l'emissione di azioni di finanziamento di  cui  all'articolo
2526 del codice civile. 
  2.  L'emissione  delle  azioni  di  cui  al  comma  1  deve  essere
autorizzata dalla Banca d'Italia ed esse sono sottoscrivibili solo da
parte del Fondo di garanzia dei depositanti del  credito  cooperativo
riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo  96,  del  Fondo  di  garanzia
istituzionale riconosciuto ai sensi dell'articolo 113 del regolamento
(UE) n. 575/2013 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
giugno 2013, e dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui alla legge 31  gennaio  1992,  n.  59,  in
deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4. 
  3. I diritti  patrimoniali  e  amministrativi,  spettanti  ai  soci
finanziatori, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo  2526,
secondo comma, terzo periodo, del codice civile, sono stabiliti dallo
statuto, ma ad essi  spetta  comunque  il  diritto,  in  deroga  alle
previsioni dell'articolo  33,  comma  3,  di  designare  uno  o  piu'
componenti del consiglio di  amministrazione  ed  il  presidente  del
collegio sindacale. 
  4. I sottoscrittori delle azioni di finanziamento possono  chiedere
il rimborso  del  valore  nominale  delle  azioni.  Il  consiglio  di
amministrazione,  sentito  il  collegio  sindacale,  delibera   sulla
richiesta di rimborso avendo riguardo alla situazione di  liquidita',
finanziaria e patrimoniale  attuale  e  prospettica  della  banca  di
credito cooperativo. L'efficacia della delibera e' condizionata  alla
preventiva autorizzazione della Banca d'Italia». )) 
  4. L'articolo 38, comma 2,  del  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo la parola:  «derivati»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall'articolo  2,
paragrafo 1, dell'allegato  alla  raccomandazione  2003/361/CE  della
Commissione europea»; 
    b) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Nel  caso  di
finanziamenti  concessi  nei  confronti  di  soggetti  diversi  dalle
persone fisiche e dalle microimprese, l'IVASS stabilisce condizioni e
limiti operativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; 
      b) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga ((  un  interesse  economico  nell'operazione,  pari  ad
almeno il 5 per cento del finanziamento concesso, trasferibile  anche
a un'altra banca o intermediario finanziario, )) fino  alla  scadenza
dell'operazione; 
      c) il sistema dei  controlli  interni  e  gestione  dei  rischi
dell'impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi,
in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; 
      d)  l'impresa  sia   dotata   di   un   adeguato   livello   di
patrimonializzazione;  ((  l'esercizio  autonomo  dell'attivita'   di
individuazione dei prenditori da parte dell'assicuratore,  in  deroga
ai  criteri  di  cui  alle  lettere  a)  e  b),  e'   sottoposto   ad
autorizzazione dell'IVASS.». )) 
  5. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, lettera k), dopo la parola: «crediti»
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli  erogati  a  valere  sul
patrimonio dell'OICR,»; 
    b) all'articolo 8, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Gli OICR che  investono  in  crediti  partecipano  alla
Centrale dei Rischi della Banca d'Italia,  secondo  quanto  stabilito
dalla Banca d'Italia. (( La Banca  d'Italia  puo'  prevedere  che  la
partecipazione alla centrale dei rischi avvenga  per  il  tramite  di
banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 ». 
  5-bis. Le societa' di gestione del risparmio di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che gestiscono i fondi immobiliari previsti dagli articoli  12-bis  e
13 del regolamento di cui al decreto del  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n.  228,  i
cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi, ovvero
siano oggetto di istanza  di  ammissione,  alle  negoziazioni  in  un
mercato  regolamentato,  possono,  entro   il   31   dicembre   2014,
nell'esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il  regolamento
del fondo, secondo le procedure di cui alle disposizioni dei commi da
5-quater a 5-novies, per stabilire la possibilita'  di  prorogare  in
via straordinaria il termine di durata  del  fondo  medesimo  per  un
periodo massimo non superiore a due anni al solo fine  di  completare
lo smobilizzo degli investimenti. Tale modifica  del  regolamento  e'
possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
anche nel caso in cui  il  regolamento  del  fondo  gia'  preveda  la
possibilita' di prorogarne la durata per un massimo di tre  anni,  ai
sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato decreto  ministeriale  n.
228 del 1999. 
  5-ter. Per i fondi immobiliari il cui termine di  attivita',  anche
per effetto dell'eventuale esercizio della proroga ordinaria disposta
ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del citato  decreto  ministeriale
n. 228 del 1999, scade entro il 31 dicembre 2015, la durata del fondo
puo' essere prorogata in via straordinaria, in deroga  al  limite  di
due anni stabilito al comma 5-bis, fino al 31  dicembre  2017,  ferme
restando le altre disposizioni dei commi da 5-quater a 5-novies. 
  5-quater. Le societa'  di  gestione  del  risparmio  esercitano  il
potere  di  cui  ai  commi  5-bis   e   5-ter   previa   approvazione
dell'assemblea dei partecipanti. Nelle ipotesi in cui  i  regolamenti
di gestione dei fondi non  prevedono  l'istituto  dell'assemblea  dei
partecipanti, le societa' di gestione del risparmio  sottopongono  la
modifica del regolamento del fondo all'approvazione dei  partecipanti
riuniti in  un'assemblea  speciale  all'uopo  convocata.  L'assemblea
delibera con il voto  favorevole  della  maggioranza  assoluta  delle
quote dei votanti. 
  5-quinquies.  Al  fine  di  favorire  una  maggiore  partecipazione
assembleare le societa' di gestione del risparmio: 
  a) possono chiedere agli intermediari di  cui  all'articolo  1  del
regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione,  adottato  dalla  Banca  d'Italia,  e  dalla   Consob   con
provvedimento  del  22  febbraio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come sostituito  dal  provvedimento
della Banca d'Italia e della Consob del 22 ottobre  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 259  del  5  novembre  2013,  tramite  la
societa'  di  gestione  accentrata,   la   comunicazione   dei   dati
identificativi dei titolari delle quote del fondo,  che  non  abbiano
espressamente vietato la diffusione  degli  stessi,  sopportandone  i
relativi oneri; 
  b)  consentono  ai  partecipanti   l'espressione   del   voto   per
corrispondenza di cui all'articolo 18-quater,  comma  2,  del  citato
decreto ministeriale n. 228 del 1999; 
  c) consentono ai partecipanti l'esercizio del diritto di intervento
e di voto a mezzo di delega conferita per iscritto e  revocabile  con
dichiarazione pervenuta al rappresentante entro il giorno  precedente
l'assemblea. La delega contiene le istruzioni di voto sulla  proposta
di cui al comma 5-sexies, lettera a), e non  puo'  essere  rilasciata
con il nome del rappresentante in bianco. La delega non puo' in  ogni
caso essere conferita a soggetti in conflitto  di  interessi  con  il
rappresentato ne' alla societa' di gestione del  risparmio,  ai  suoi
soci, dipendenti e componenti degli organi di  amministrazione  o  di
controllo; 
  d) pubblicano l'avviso di convocazione  dell'assemblea,  oltre  che
con le modalita' scelte per la pubblicazione del valore della  quota,
anche nel  proprio  sito  internet  e  su  almeno  due  quotidiani  a
diffusione nazionale. L'avviso e' diffuso senza indugio alla societa'
di gestione del mercato e ad almeno due agenzie di  stampa.  Ai  fini
dell'accertamento del  diritto  dei  partecipanti  all'intervento  in
assemblea e all'esercizio del voto non sono opponibili alla  societa'
di gestione gli atti  di  trasferimento  delle  quote  perfezionatisi
oltre il termine del settimo giorno di mercato aperto  precedente  la
data prevista per l'assemblea. 
  5-sexies. Ferme restando le ulteriori disposizioni  applicabili  in
materia, l'avviso di convocazione dell'assemblea contiene le seguenti
informazioni: 
  a)  la  proposta  di  modificare  il  regolamento  del  fondo   per
consentire di prorogare, secondo quanto previsto nei  commi  5-bis  e
5-ter, la scadenza del fondo; 
  b) le modalita' di esercizio dei diritti dei partecipanti. 
  5-septies.    Successivamente     all'approvazione     da     parte
dell'assemblea, le societa' di gestione del risparmio  deliberano  la
modifica del relativo regolamento di gestione stabilendo: 
  a) la possibilita' di prorogare il fondo, secondo  quanto  previsto
dai commi 5-bis e 5-ter; 
  b) che l'attivita'  di  gestione  durante  il  periodo  di  proroga
straordinaria previsto dai commi 5-bis  e  5-ter  e'  finalizzata  al
completamento dell'attivita' di  smobilizzo  degli  investimenti.  In
tale attivita' sono ricompresi anche gli interventi di valorizzazione
e  riqualificazione  degli  attivi  patrimoniali,  ove  necessari   a
incrementarne il presumibile valore di realizzo e  a  condizione  che
tali interventi abbiano  un  orizzonte  temporale  non  superiore  al
termine finale di durata del fondo, come prorogato; 
  c) che durante il periodo di  proroga  straordinaria  previsto  dai
commi 5-bis e 5-ter, la misura della provvigione di gestione su  base
annuale sia ridotta di almeno due terzi rispetto  a  quanto  previsto
dal regolamento di gestione; e' fatto divieto di prelevare dal  fondo
provvigioni di incentivo; 
  d) l'obbligo di distribuire ai  partecipanti,  con  cadenza  almeno
semestrale,  la  totalita'  dei  proventi  netti  realizzati,   fermo
restando il rispetto delle obbligazioni assunte dal fondo. 
  5-octies.  Le  modifiche  ai  regolamenti  di  gestione  dei  fondi
apportate in conformita' alle  disposizioni  dei  commi  da  5-bis  a
5-septies si  intendono  approvate  in  via  generale  ai  sensi  del
provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012, sulla gestione
collettiva del risparmio, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2012. 
  5-novies.  Le  societa'  di  gestione  del   risparmio   comunicano
tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob  le  determinazioni
assunte ai sensi delle disposizioni  di  cui  ai  commi  da  5-bis  a
5-octies. 
  5-decies. Il termine del 22 luglio 2014  di  cui  all'articolo  15,
commi 2, 3, 5, 10 e 16, lettera a), del decreto legislativo  4  marzo
2014, n. 44, e' differito al 31 dicembre 2014. )) 
  6. Alla legge del  30  aprile  1999,  n.  130,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
      «1-ter. Le societa' di cartolarizzazione di cui all'articolo  3
possono concedere finanziamenti nei  confronti  di  soggetti  diversi
dalle  persone  fisiche   e   dalle   microimprese,   come   definite
dall'articolo 2,  paragrafo  1,  dell'allegato  alla  raccomandazione
2003/361/CE  della  Commissione  europea,  del  6  maggio  2003,  nel
rispetto delle seguenti condizioni: 
      a) i prenditori dei  finanziamenti  siano  individuati  da  una
banca o da un intermediario finanziario  iscritto  nell'albo  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, i quali possono svolgere altresi' i compiti
indicati all'articolo 2, comma 3, lettera c); 
      b) i titoli emessi dalle stesse per finanziare l'erogazione dei
finanziamenti  siano  destinati  ad  investitori   qualificati   come
definiti ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58; 
      c) la banca o l'intermediario finanziario di cui  alla  lettera
a) trattenga un significativo  interesse  economico  nell'operazione,
nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  dalle   disposizioni   di
attuazione della Banca d'Italia.»; 
    b) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «I crediti relativi a
ciascuna  operazione»  sono  inserite   le   seguenti:   «(per   tali
intendendosi sia i crediti vantati nei confronti del debitore  o  dei
debitori ceduti, sia ogni altro credito maturato  dalla  societa'  di
cui al comma 1 nel contesto dell'operazione), i relativi incassi e le
attivita' finanziarie acquistate con i medesimi»; 
    c) all'articolo 3, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
      «2-bis. Non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al comma 2 sui conti delle societa' di cui al  comma  1
aperti presso la banca depositaria ovvero presso i  soggetti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, lettera  c),  dove  vengono  accreditate  le
somme corrisposte dai debitori ceduti nonche' ogni altra somma pagata
o comunque di spettanza della  societa'  ai  sensi  delle  operazioni
accessorie   condotte   nell'ambito   di   ciascuna   operazione   di
cartolarizzazione o comunque ai sensi dei contratti  dell'operazione.
Tali somme possono essere utilizzate dalle societa' di cui al comma 1
esclusivamente per il soddisfacimento di crediti vantati dai soggetti
di cui al comma 2 e dalle  controparti  dei  contratti  derivati  con
finalita' di copertura dei rischi insiti nei  crediti  e  nei  titoli
ceduti, nonche' per il pagamento degli altri  costi  dell'operazione.
In caso di avvio nei confronti del depositario di procedimenti di cui
al  titolo  IV  del  testo  unico  bancario,  nonche'  di   procedure
concorsuali, le somme accreditate su tali conti e quelle affluite  in
corso di procedura non sono soggette a sospensione  dei  pagamenti  e
vengono immediatamente e integralmente restituite alla societa' senza
la necessita' di deposito di domanda di ammissione al  passivo  o  di
rivendica e al di fuori dei piani di riparto  o  di  restituzione  di
somme.»; 
    d) all'articolo 3, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 
      «2-ter. Sui conti correnti dove vengono  accreditate  le  somme
incassate per conto delle societa' di cui al comma 1 corrisposte  dai
debitori ceduti - aperti dai soggetti  che  svolgono  nell'ambito  di
operazioni di cartolarizzazione dei  crediti,  anche  su  delega  dei
soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  i  servizi   indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettera c),  non  sono  ammesse  azioni  da
parte dei creditori di tali soggetti se  non  per  l'eccedenza  delle
somme incassate e dovute alle societa' di cui al comma 1. In caso  di
avvio nei confronti di tali soggetti di procedimenti concorsuali,  le
somme accreditate su  tali  conti  e  quelle  affluite  in  corso  di
procedura, per un importo pari alle somme  incassate  e  dovute  alle
societa' di cui al comma 1, vengono  immediatamente  e  integralmente
restituite alle societa' di cui al comma 1  senza  la  necessita'  di
deposito di domanda di ammissione al passivo o di rivendica e  al  di
fuori dei piani riparto o di restituzione di somme.»; 
    e) all'articolo 5, comma 2-bis, le parole:  «comma  1-bis,»  sono
soppresse; 
    f) all'articolo 7, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti: 
      «2-quater.  La  presente  legge  si   applica   altresi'   alle
operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di
uno o piu' finanziamenti da parte della societa' emittente i  titoli.
Nel  caso  di   operazioni   realizzate   mediante   concessione   di
finanziamenti,  i  richiami  al  cedente  e  al  cessionario   devono
intendersi riferiti, rispettivamente, al  soggetto  finanziato  e  al
soggetto finanziatore e i richiami ai debitori  ceduti  si  intendono
riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 
  2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta  erogazione,  anche  in
parte,   del    finanziamento    relativo    alle    operazioni    di
cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle
somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a  tutela
dei diritti di cui all' articolo 1, comma 1, lettera b). 
  2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi
dalle  societa'  per  finanziare  l'erogazione  dei  finanziamenti  o
l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori  qualificati  ai
sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58. 
  2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6,  in  aggiunta
agli altri obblighi previsti  dalla  presente  legge,  verificano  la
correttezza delle operazioni poste  in  essere  ai  sensi  del  comma
2-quater e la conformita' delle stesse alla normativa applicabile.». 
  (( 6-bis. L'articolo 8-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 8-bis.  -  (Cancellazione  di  segnalazioni  dei  ritardi  di
pagamento). - 1. Entro dieci giorni dalla  ricezione  della  notifica
dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle  banche
dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative  a  ritardi  di
pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche  gia'  inserite
nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento
da parte del creditore ricevente il pagamento,  che  deve  provvedere
alla richiesta  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dall'avvenuto
pagamento. 
  2. Le segnalazioni gia' registrate e regolarizzate, se relative  al
mancato pagamento di rate mensili di numero  inferiore  a  tre  o  di
un'unica  rata  trimestrale,  devono  essere  aggiornate  secondo  le
medesime modalita' di cui al comma 1. 
  3. Qualora vi sia  un  ritardo  di  pagamento  di  una  rata  e  la
regolarizzazione della stessa avvenga  entro  i  successivi  sessanta
giorni,  le  segnalazioni  riferite  a  tale  ritardo  devono  essere
cancellate   trascorsi   i   successivi   sei   mesi    dall'avvenuta
regolarizzazione. 
  4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento  relativi
alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi
anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente». )) 
  7. L'articolo 11, comma 3-quater,  del  decreto-legge  23  dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  febbraio
2014, n. 9, e' abrogato. 
  (( 7-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera a), le parole: «entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2014»; 
  b) al comma 7-bis,  terzo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, nonche' le disposizioni  di  cui  all'articolo  7
della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  e  all'articolo  67  del  regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267». 
  7-ter. Per le regioni che alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto si trovano nelle condizioni
di cui all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, le disposizioni di cui al  medesimo  comma  3-ter
non si  applicano  relativamente  ai  debiti  riferiti  a  fatture  o
richieste equivalenti di pagamento emesse a decorrere dal  trentesimo
giorno successivo a quello  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                           (( Art. 22 bis 
 
 
            Semplificazioni nelle operazioni promozionali 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, dopo la  lettera
c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) le manifestazioni nelle quali, a fronte di una  determinata
spesa, con o senza soglia d'ingresso,  i  premi  sono  costituiti  da
buoni da utilizzare  su  una  spesa  successiva  nel  medesimo  punto
vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente
parte della stessa insegna o ditta». )) 
                           (( Art. 22 ter 
 
 
 Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 
 
  All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo qualora vi sia
la necessita' di garantire la tutela della  salute,  dei  lavoratori,
dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni  culturali».
)) 
                          (( Art. 22 quater 
 
Misure  a  favore  del  credito   per   le   imprese   sottoposte   a
  commissariamento straordinario e per  la  realizzazione  del  piano
  delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria 
 
  1. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Anche a prescindere
dalla  predisposizione  dei  piani  di  cui  al  periodo  precedente,
l'impresa commissariata di cui all'articolo 1, comma  1,  del  citato
decreto-legge  n.  61  del  2013,   puo'   contrarre   finanziamenti,
prededucibili a norma dell'articolo 111 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e  le  attivita'
di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione
dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo  patrimonio.
La funzionalita' di  cui  al  periodo  precedente  e'  attestata  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentito il Ministro  dello  sviluppo  economico,  relativamente  alle
misure e alle attivita' di tutela ambientale e sanitaria. In caso  di
finanziamenti   funzionali    alla    continuazione    dell'esercizio
dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio,  l'attestazione
e' di competenza del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attestazione  puo'  riguardare  anche   finanziamenti   individuati
soltanto per tipologia, entita' e condizioni essenziali, sebbene  non
ancora oggetto di trattative». 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  89,  il
comma 11-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «11-quinquies. Qualora sia necessario  ai  fini  dell'attuazione  e
della realizzazione del piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di
tutela   ambientale   e    sanitaria    dell'impresa    soggetta    a
commissariamento,  non  oltre  l'anno  2014,  il  giudice  procedente
trasferisce all'impresa commissariata, su richiesta  del  commissario
straordinario, le somme sottoposte a sequestro penale, nei limiti  di
quanto  costituisce  oggetto  di  sequestro,  anche  in  relazione  a
procedimenti penali diversi da quelli per reati ambientali o connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, a carico del
titolare dell'impresa, ovvero, in caso di impresa esercitata in forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento. In caso di impresa esercitata in  forma  societaria
le predette somme devono essere trasferite a titolo di sottoscrizione
di aumento di capitale, ovvero in conto futuro  aumento  di  capitale
nel caso in  cui  il  trasferimento  avvenga  prima  dell'aumento  di
capitale di cui al comma 11-bis. Tutte  le  attivita'  di  esecuzione
funzionali  al  trasferimento,  ivi  comprese  quelle  relative  alla
liquidazione di titoli e valori esistenti in conti  deposito  titoli,
vengono svolte da Equitalia Giustizia S.p.A. quale  gestore  ex  lege
del Fondo  unico  giustizia.  Il  sequestro  penale  sulle  somme  si
converte in sequestro delle azioni o delle quote che sono emesse; nel
caso di trasferimento delle somme sequestrate prima  dell'aumento  di
capitale, in sequestro del credito a  titolo  di  futuro  aumento  di
capitale.  Le  azioni  o  quote  di  nuova  emissione  devono  essere
intestate al Fondo unico giustizia e, per esso, al  gestore  ex  lege
Equitalia Giustizia S.p.A. Le attivita' poste in essere da  Equitalia
Giustizia  S.p.A.  devono  svolgersi  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dall'autorita' giurisdizionale procedente». 
  3.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. In relazione  al  commissariamento  dell'ILVA  S.p.A.,  gli
interventi previsti dal piano di cui all'articolo 1,  comma  5,  sono
dichiarati  indifferibili,  urgenti  e   di   pubblica   utilita'   e
costituiscono varianti ai piani urbanistici. Il  sub  commissario  di
cui all'articolo 1, comma 1, dispone, coordina ed e' responsabile  in
via esclusiva dell'attuazione degli interventi  previsti  dal  citato
piano, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 8, 9, 9-bis e 10. Il sub
commissario definisce, d'intesa con il commissario straordinario,  la
propria struttura, le relative modalita'  operative  e  il  programma
annuale delle risorse finanziarie  necessarie  per  far  fronte  agli
interventi previsti  dal  piano  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,
aggiornandolo ogni trimestre e  con  rendicontazione  delle  spese  e
degli impegni di spesa; dispone altresi' i pagamenti con  le  risorse
rese disponibili dal commissario straordinario. 
  1-ter. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano di  cui
all'articolo 1, comma 5, il procedimento di cui all'articolo 1, comma
9, e' avviato su proposta del sub commissario di cui all'articolo  1,
comma 1, entro quindici  giorni  dalla  disponibilita'  dei  relativi
progetti. I termini per l'espressione dei pareri, visti e  nulla-osta
relativi agli interventi previsti per l'attuazione  del  detto  piano
devono essere resi dalle  amministrazioni  o  enti  competenti  entro
venti giorni dalla richiesta, prorogati di ulteriori venti giorni  in
caso di richiesta motivata e, qualora non resi entro tali termini, si
intendono acquisiti con esito positivo. Per la valutazione  d'impatto
ambientale  e  per  i  pareri  in  materia  di  tutela  sanitaria   e
paesaggistica, restano ferme le previsioni  del  citato  articolo  1,
comma 9». 
  4.  All'articolo  2  del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.   61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, dopo
il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: 
  «3-ter. Per l'osservanza del piano di cui all'articolo 1, comma  5,
nei termini ivi previsti, si intende che, trattandosi  di  un  numero
elevato di prescrizioni con interconnessioni critiche,  entro  il  31
luglio 2015 sia attuato almeno l'80 per cento delle  prescrizioni  in
scadenza a quella data. Entro il 31  dicembre  2015,  il  commissario
straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e  all'ISPRA  una  relazione  sulla  osservanza
delle prescrizioni del piano di  cui  al  primo  periodo.  Rimane  il
termine ultimo gia' previsto del 4 agosto 2016  per  l'attuazione  di
tutte  le  altre   prescrizioni,   fatto   salvo   il   termine   per
l'applicazione della decisione 2012/135/UE della Commissione, del  28
febbraio 2012, relativa  alle  conclusioni  sulle  migliori  tecniche
disponibili (BAT) per la produzione di ferro ed acciaio». 
  5.  La  Batteria  11  di  cui  al  punto  16.l)  della   parte   II
dell'Allegato al piano delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitario, approvato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  14  marzo  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, adottato a  norma  dell'articolo
1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  61,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.  89,  deve  essere
messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento  all'entrata
in  esercizio  della  Batteria  9  e  della  relativa  torre  per  lo
spegnimento del coke, doccia 5, devono essere  avviate  entro  e  non
oltre il 30 giugno  2016.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'  essere
valutato dall'Autorita' competente sulla base di  apposita  richiesta
di ILVA S.p.A.  nell'ambito  della  verifica  sull'adempimento  delle
prescrizioni. 
  6. L'AFO/5 di cui al punto 16.n) della parte  II  dell'Allegato  al
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria,  approvato  con  il  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014,  deve  essere  messo  fuori
produzione  e  le  procedure  per  lo  spegnimento,  all'entrata   in
esercizio dell'AFO/1, devono essere avviate entro e non oltre  il  30
giugno  2015.  Il  riavvio  dell'impianto  dovra'   essere   valutato
dall'Autorita' competente sulla base di apposita  richiesta  di  ILVA
S.p.A.   nell'ambito   della    verifica    sull'adempimento    delle
prescrizioni. )) 
                        (( Art. 22 quinquies 
 
 
Regime fiscale delle operazioni di raccolta  effettuate  dalla  Cassa
                     depositi e prestiti S.p.A. 
 
  1. All'articolo 5 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Gli
interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali  e  degli
altri titoli emessi  ai  sensi  del  comma  7,  lettera  a),  con  le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di  emissione  previsti  con
decreto del direttore generale del Tesoro, sono  soggetti  al  regime
dell'imposta sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  nella  misura
applicabile  ai  titoli  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
  b) il comma 25 e' sostituito dal seguente: 
  «25. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  24  per  la  gestione
separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per  quanto
rientra nella medesima  gestione,  alla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito
delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte
di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di
cui agli articoli 15 e seguenti  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle  concernenti  le
altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute
di cui all'articolo 26, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta  sul  reddito
delle societa' e  l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., sono riscosse mediante versamento in  Tesoreria  con
imputazione  ai  competenti  capitoli  dello  stato   di   previsione
dell'entrata». 
  2.   L'attuazione   del   presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108, paragrafo3 del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea.
)) 
                               Art. 23 
 
 
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti  forniti  in
                       media e bassa tensione 
 
  1. Al fine di pervenire a una piu' equa distribuzione  degli  oneri
tariffari fra le diverse categorie di consumatori elettrici, i minori
oneri per l'utenza derivanti dagli articoli da 24 a 30  del  presente
decreto-legge,  laddove  abbiano  effetti  su  specifiche  componenti
tariffarie, sono destinati alla riduzione  delle  tariffe  elettriche
dei clienti di energia elettrica in media tensione  e  di  quelli  in
bassa tensione con (( potenza disponibile superiore  a  16,5  kW,  ))
diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. 
  2. Alla stessa finalita' sono destinati i  minori  oneri  tariffari
conseguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi  da  3  a  5,  del
decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni,
in legge 21 febbraio 2014 n. 9. 
  3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente  decreto-legge,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico  adotta  i  provvedimenti
necessari ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, garantendo che i
medesimi  benefici  siano  ripartiti  in  modo  proporzionale  tra  i
soggetti che ne hanno diritto e assicurando che i  benefici  previsti
agli stessi commi 1  e  2  non  siano  cumulabili  a  regime  con  le
agevolazioni  in  materia  di  oneri  generali  di  sistema,  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  (( 3-bis. Fino all'entrata in operativita' dell'elettrodotto 380 kV
"Sorgente-Rizziconi" tra la Sicilia e il  Continente  e  degli  altri
interventi finalizzati al significativo incremento della capacita' di
interconnessione  tra  la   rete   elettrica   siciliana   e   quella
peninsulare, le  unita'  di  produzione  di  energia  elettrica,  con
esclusione  di  quelle  rinnovabili  non  programmabili,  di  potenza
superiore a  50  MW  ubicate  in  Sicilia  sono  considerate  risorse
essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ed hanno  l'obbligo
di offerta sul mercato del giorno prima. Le modalita'  di  offerta  e
remunerazione di tali  unita'  sono  definite  o  ridefinite  e  rese
pubbliche dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, seguendo  il  criterio  di
puntuale riconoscimento  per  singola  unita'  produttiva  dei  costi
variabili  e  dei  costi  fissi  di  natura  operativa  e   di   equa
remunerazione  del  capitale  residuo  investito  riconducibile  alle
stesse unita', in modo da assicurare la riduzione degli oneri per  il
sistema elettrico. In attesa di una riforma organica della disciplina
degli  sbilanciamenti  nell'ambito  del  mercato   dei   servizi   di
dispacciamento, l'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico procede entro sessanta giorni a rimuovere le macrozone
Sicilia e Sardegna. )) 
                               Art. 24 
 
 
(( Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri  del
sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione
                              e consumo 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  i  corrispettivi  tariffari  a
copertura degli oneri generali di  sistema  di  cui  all'articolo  3,
comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri
ai sensi dell'articolo 4, comma  1,  del  decreto-legge  14  novembre
2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2003, n. 368,  sono  determinati  facendo  esclusivo  riferimento  al
consumo di  energia  elettrica  dei  clienti  finali  o  a  parametri
relativi al punto di connessione dei medesimi clienti  finali,  fatto
salvo quanto disposto ai commi 2,  3,  4,  5,  6  e  7  del  presente
articolo. 
  2. Per le reti interne di utenza di cui all'articolo 33 della legge
23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, per i  sistemi  di
cui al secondo periodo del  comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio  2008,  n.  115,  e  successive  modificazioni,
nonche' per i sistemi efficienti di utenza di  cui  al  comma  1  del
medesimo articolo 10, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2014,
i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema di cui al
comma  1,  limitatamente   alle   parti   variabili,   si   applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  3.  Per  i  sistemi  efficienti  di  utenza,  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008,  n.  115,  e
successive modificazioni, entrati in esercizio dopo  il  31  dicembre
2014, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema  di
cui al comma 1, limitatamente  alle  parti  variabili,  si  applicano
sull'energia elettrica consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  in
misura pari al 5 per cento dei corrispondenti importi unitari  dovuti
sull'energia prelevata dalla rete. 
  4. Al  fine  di  non  ridurre  l'entita'  complessiva  dei  consumi
soggetti al pagamento degli oneri di cui al comma 1, le quote di  cui
al comma 3 possono essere aggiornate con decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico sulla base dei seguenti criteri: 
  a) il primo  aggiornamento  puo'  essere  effettuato  entro  il  30
settembre 2015  e  gli  eventuali  successivi  aggiornamenti  possono
essere effettuati con cadenza biennale a decorrere dal primo; 
  b) le nuove  quote  si  applicano  agli  impianti  che  entrano  in
esercizio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  di
entrata in vigore del pertinente decreto; 
  c) le nuove quote non possono essere  incrementate  ogni  volta  di
piu' di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle previgenti. 
  5. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai  commi  2  e  3,
l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il  sistema  idrico
adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  misurazione   dell'energia
consumata e non prelevata dalla rete. 
  6. In via transitoria, per l'anno 2015, l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico definisce,  per  le  reti  e  i
sistemi di cui ai commi 2 e 3 per i quali non sia possibile  misurare
l'energia consumata  e  non  prelevata  dalla  rete,  un  sistema  di
maggiorazioni delle parti fisse dei corrispettivi posti  a  copertura
degli oneri generali di sistema, di  effetto  stimato  equivalente  a
quanto previsto ai medesimi commi 2  e  3.  Il  medesimo  sistema  e'
applicabile,  anche  successivamente  al  2015,  laddove   le   quote
applicate siano inferiori al 10 per cento. 
  7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti  dei  provvedimenti   adottati
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in
attuazione dell'articolo 33 della legge 23  luglio  2009,  n.  99,  e
successive modificazioni, e dell'articolo 10 del decreto  legislativo
30 maggio 2008, n. 115, e  successive  modificazioni,  per  le  parti
compatibili con le disposizioni dei precedenti commi. 
  8.  I   corrispettivi   tariffari   di   trasmissione,   misure   e
distribuzione  dell'energia  elettrica   sono   determinati   facendo
riferimento, per le parti fisse, a parametri  relativi  al  punto  di
connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia
elettrica prelevata tramite il medesimo punto. 
  9. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
agli impianti a fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  25-bis  di
potenza non superiore a 20 kW». )) 
                               Art. 25 
 
 
Modalita' di copertura di oneri sostenuti  dal  Gestore  dei  Servizi
                        Energetici GSE S.p.A. 
 
  1. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento  delle  attivita'
di gestione, di verifica e di controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in  corso  ((  con  esclusione
degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW. )) 
  2. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, e successivamente ogni tre anni,  il  GSE  propone  al
Ministro dello sviluppo economico  l'entita'  delle  tariffe  per  le
attivita' di cui al comma 1 da applicare a decorrere dal  1°  gennaio
2015 e valide per un triennio. Le tariffe sono definite dal GSE sulla
base dei costi, della programmazione e delle previsioni  di  sviluppo
delle  medesime  attivita'.  La  proposta  include  le  modalita'  di
pagamento delle tariffe. 
  3. La proposta di tariffe di  cui  al  comma  2  e'  approvata  dal
Ministro dello sviluppo economico con decreto da  adottare  entro  60
giorni dalla comunicazione. 
  4. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico
provvede alle compensazioni ove necessario. 
                           (( Art. 25 bis 
 
 
        Disposizioni urgenti in materia di scambio sul posto 
 
  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, con effetti  decorrenti  dal  1°
gennaio 2015, l'Autorita'  per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il
sistema idrico provvede alla revisione della disciplina dello scambio
sul posto sulla base delle seguenti direttive: 
  a) la soglia di applicazione della  disciplina  dello  scambio  sul
posto e' elevata a 500 kW per gli impianti a  fonti  rinnovabili  che
entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli
obblighi di officina elettrica; 
  b) per gli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore  a
20 kW, ivi inclusi quelli gia' in esercizio al 1° gennaio  2015,  non
sono applicati i corrispettivi di cui  all'articolo  24  sull'energia
elettrica consumata e non prelevata dalla rete; 
  c) per gli impianti  operanti  in  regime  di  scambio  sul  posto,
diversi da quelli di cui alla  lettera  b)  del  presente  comma,  si
applica l'articolo 24, comma 3. )) 
                               Art. 26 
 
 
(( Interventi sulle tariffe incentivanti  dell'elettricita'  prodotta
                      da impianti fotovoltaici 
 
  1. Al fine di ottimizzare la gestione  dei  tempi  di  raccolta  ed
erogazione degli incentivi e  favorire  una  migliore  sostenibilita'
nella politica di  supporto  alle  energie  rinnovabili,  le  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici,  riconosciute  in  base  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e all'articolo  25,  comma  10,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono erogate secondo  le
modalita' previste dal presente articolo. 
  2. A decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici S.p.A. eroga le tariffe incentivanti di cui  al  comma  1,
con rate mensili costanti, in misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua stimata  di  ciascun  impianto,  nell'anno
solare di produzione ed effettua il  conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30  giugno  dell'anno  successivo.  Le
modalita' operative sono definite dal GSE entro quindici giorni dalla
pubblicazione del  presente  decreto  e  approvate  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico. 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2015,  la  tariffa  incentivante  per
l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 200
kW e' rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base  di  una  delle
seguenti opzioni da comunicare al GSE entro il 30 novembre 2014: 
  a) la tariffa e' erogata per un  periodo  di  24  anni,  decorrente
dall'entrata in esercizio  degli  impianti,  ed  e'  conseguentemente
ricalcolata  secondo  la  percentuale  di  riduzione  indicata  nella
tabella di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
  b) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e'  rimodulata  prevedendo  un  primo  periodo  di  fruizione  di  un
incentivo ridotto  rispetto  all'attuale  e  un  secondo  periodo  di
fruizione  di  un  incentivo  incrementato  in   ugual   misura.   Le
percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico,   sentita   l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, da emanare entro il 1º ottobre
2014 in modo da consentire, nel caso di adesione di tutti gli  aventi
titolo all'opzione, un  risparmio  di  almeno  600  milioni  di  euro
all'anno per il periodo 2015-2019, rispetto  all'erogazione  prevista
con le tariffe vigenti; 
  c) fermo restando il periodo di erogazione ventennale,  la  tariffa
e' ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua
del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantita': 
  1) 6 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
200 kW e fino alla potenza nominale di 500 kW; 
  2) 7 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
500 kW e fino alla potenza nominale di 900 kW; 
  3) 8 per cento per gli impianti aventi potenza nominale superiore a
900 kW. 
  In assenza di comunicazione da parte dell'operatore il GSE  applica
l'opzione di cui alla lettera c). 
  4. Per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  maggio  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12  maggio  2011,  e  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012,  le  riduzioni  di  cui
all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola  componente
incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui  all'articolo  5,
comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. 
  5. Il beneficiario della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4
puo' accedere a finanziamenti bancari per  un  importo  massimo  pari
alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014  e
l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e 4.  Tali  finanziamenti
possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente,  sulla  base
di  apposite  convenzioni  con  il  sistema  bancario,  di  provvista
dedicata o di garanzia  concessa  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi  di  cui  al  comma  7,  lettera  a),
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.
L'esposizione di Cdp e' garantita dallo Stato ai sensi  dell'articolo
1, comma 47, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo criteri  e
modalita' stabiliti con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  6. Le regioni e gli enti locali adeguano, ciascuno per la parte  di
competenza  e  ove  necessario,  alla  durata   dell'incentivo   come
rimodulata ai sensi del comma 3, lettera a), la  validita'  temporale
dei permessi rilasciati, comunque denominati, per  la  costruzione  e
l'esercizio  degli  impianti  fotovoltaici  ricadenti  nel  campo  di
applicazione del presente articolo. 
  7.  I  soggetti  beneficiari  di  incentivi  pluriennali,  comunque
denominati,  per  la  produzione  di  energia  elettrica   da   fonti
rinnovabili possono cedere una quota di detti incentivi, fino  ad  un
massimo dell'80 per cento, ad un acquirente selezionato tra i primari
operatori finanziari europei. 
  8. L'acquirente selezionato di cui al comma 7 subentra ai  soggetti
beneficiari nei diritti a percepire  gli  incentivi  pluriennali  dal
soggetto deputato all'erogazione degli stessi, salva  la  prerogativa
dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di
esercitare  annualmente,  anche  avvalendosi  del  soggetto  deputato
all'erogazione degli incentivi, l'opzione di acquisire tali diritti a
fronte della corresponsione di un  importo  pari  alla  rata  annuale
costante,  calcolata  sulla  base  di  un  tasso  di   interesse   T,
corrispondente all'ammortamento finanziario del costo  sostenuto  per
l'acquisto  dei  diritti  di  un  arco  temporale  analogo  a  quello
riconosciuto per la percezione degli incentivi. 
  9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  con  propri  provvedimenti,
provvede a: 
  a) stabilire le modalita' di selezione dell'acquirente  di  cui  al
comma 7 tramite procedura competitiva e non discriminatoria che abbia
come principale criterio di scelta il minimo valore offerto del tasso
di interesse T di cui al comma 8; 
  b) stabilire l'importo minimo, comunque non inferiore a 30 miliardi
di euro, che l'acquirente di cui al comma  7  rende  complessivamente
disponibile per l'acquisto delle quote di incentivi pluriennali; 
  c)  definire  le  condizioni,  le  procedure  e  le  modalita'   di
riscossione da parte dell'acquirente di cui al comma  7  delle  quote
degli incentivi  pluriennali  acquistati  o,  in  alternativa,  degli
importi annuali nel caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 8; 
  d) stabilire i criteri e le  procedure  per  determinare  la  quota
annuale costante di incentivi pluriennali che puo' essere oggetto  di
cessione da parte di ciascun  soggetto  beneficiario,  tenendo  conto
anche della tipologia e della localizzazione degli impianti; 
  e) definire le condizioni, le procedure  ed  ogni  altro  parametro
utile  per  disciplinare  la  cessione  delle  quote   di   incentivi
pluriennali che deve essere attuata attraverso aste aggiudicate sulla
base del tasso di sconto offerto, che non puo'  essere  inferiore  al
tasso T riconosciuto all'acquirente,  e  nei  limiti  di  un  importo
massimo destinato all'acquisto delle quote di  incentivi  pluriennali
stabilito per ciascuna asta; 
  f) stabilire per ciascuna asta le procedure di  partecipazione,  il
tasso di sconto minimo e  l'importo  massimo  destinato  all'acquisto
delle quote di incentivi pluriennali tenendo conto, nel caso le  aste
siano distinte sulla base della tipologia o  della  dimensione  degli
impianti, delle connesse  specificita'  in  termini  di  numerosita',
costo presunto del capitale e  capacita'  di  gestione  di  procedure
complesse; 
  g) definire ogni altro aspetto inerente la procedura  di  selezione
dell'acquirente e  le  aste  di  acquisto  utile  a  massimizzare  la
partecipazione, incluse forme di garanzia a condizione  che  esse  in
ogni caso escludano l'intervento diretto o indiretto dello Stato. 
  10. L'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, nel rispetto  di  specifici  indirizzi  emanati  con  proprio
decreto dal Ministro dello sviluppo  economico,  destina  l'eventuale
differenza  tra  il  costo   annuale   degli   incentivi   acquistati
dall'acquirente di cui al comma 7 e l'importo annuale di cui al comma
8 a riduzione della componente A3 degli oneri di sistema. 
  11. Il Governo provvede ad assumere ogni iniziativa  utile  a  dare
piena esecuzione alle disposizioni  del  presente  articolo,  inclusi
eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso
totale o parziale dei soggetti beneficiari di  incentivi  pluriennali
dai contratti di finanziamento stipulati. 
  12. Alle quote di incentivi cedute ai sensi delle  disposizioni  di
cui al comma 9 non si applicano, a decorrere dalla data di  cessione,
le misure di rimodulazione di cui al comma 3. 
  13. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da  7  a  12  e'
subordinata alla verifica da  parte  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze della compatibilita'  degli  effetti  delle  operazioni
sottostanti sui saldi di finanza pubblica ai fini del rispetto  degli
impegni assunti in sede europea. )) 
                               Art. 27 
 
 
Rimodulazione del  sistema  tariffario  dei  dipendenti  del  settore
                              elettrico 
 
  1. A decorrere  dal  1°  luglio  2014,  l'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  esclude  dall'applicazione  dei  corrispettivi
tariffari gli oneri per lo sconto dipendenti previsti  dal  Contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico. 
                               Art. 28 
 
 
Riduzione dei costi del sistema elettrico per  le  isole  minori  non
                            interconnesse 
 
  1. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto  dall'articolo  1,
comma  6-octies,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,   n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge (( 21 febbraio 2014, )) n.
9, con riferimento alla progressiva copertura  del  fabbisogno  delle
isole  minori  non  interconnesse   attraverso   energia   da   fonti
rinnovabili, l'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il  sistema
idrico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto-legge, adotta una revisione  della  regolazione  dei  sistemi
elettrici integrati insulari di cui  all'articolo  7  della  legge  9
gennaio 1991, n. 10, che sia  basata  esclusivamente  su  criteri  di
costi efficienti e che sia di stimolo all'efficienza energetica nelle
attivita'  di  distribuzione  e  consumo  finale  di  energia,  anche
valutando soluzioni alternative  alle  esistenti  che  migliorino  la
sostenibilita' economica ed ambientale del servizio. 
  (( 1-bis. Il decreto ministeriale  di  cui  all'articolo  1,  comma
6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'  emanato  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                               Art. 29 
 
 
Rimodulazione del sistema tariffario elettrico delle  Ferrovie  dello
                                Stato 
 
  1.  Il  regime  tariffario  speciale  al  consumo  di  RFI  -  Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, e' applicato a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015 ai soli consumi di energia  elettrica  impiegati  per  i
trasporti rientranti nel servizio universale (( e per il settore  del
trasporto ferroviario delle merci. )) Con decreto del Ministero dello
sviluppo economico da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto-legge,  sentite  l'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas e i servizi idrici e l'Autorita' per  i  trasporti,
sono definite le modalita' di individuazione dei consumi rilevanti ai
fini dell'attuazione del regime.  Il  decreto  viene  aggiornato  con
cadenza biennale, seguendo le medesime modalita' previste per la  sua
adozione. 
  2.  Fino   all'entrata   in   operativita'   delle   modalita'   di
individuazione  dei  consumi  di  cui  al  comma  1,  la   componente
tariffaria compensativa annua, riconosciuta in attuazione del  regime
tariffario speciale di cui al medesimo  comma  1,  e'  ridotta  sulla
parte eccedente il quantitativo di 3300 GWh di un importo  di  ((  80
milioni )) di euro. 
  (( 3. E' fatto divieto  di  traslare  i  maggiori  oneri  derivanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo  sui
prezzi e sui pedaggi praticati nell'ambito del servizio universale  e
del trasporto ferroviario delle merci. La definizione dei pedaggi per
l'uso dell'infrastruttura ferroviaria  non  rientranti  nel  servizio
universale e nel trasporto ferroviario delle merci  tiene  conto  dei
maggiori costi di gestione derivanti dalle disposizioni del  presente
articolo secondo un criterio  di  gradualita'  valido  per  il  primo
triennio, in misura non superiore al 50 per cento nell'anno 2015, non
superiore al 70 per cento nell'anno 2016 e all'80 per cento nell'anno
2017.  L'Autorita'  per  i  trasporti  vigila  sull'osservanza  delle
disposizioni di cui al primo periodo, anche mediante  accertamenti  a
campione, e sulla corretta applicazione della norma sul mercato. )) 
                               Art. 30 
 
Semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione   a   favore   di
  interventi  di  efficienza  energetica  del  sistema  elettrico   e
  impianti a fonti rinnovabili 
 
  (( 01. Al comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono inserite  le  seguenti:
«, ivi incluse le pompe di calore destinate alla produzione di  acqua
calda e aria o di sola acqua calda  con  esclusione  delle  pompe  di
calore geotermiche,»; 
  b) dopo le parole: «diversi da quelli di cui ai commi da 1 a  4»  e
prima delle parole:  «,  realizzati  negli  edifici  esistenti»  sono
inserite le seguenti: «e dagli interventi di installazione  di  pompe
di calore geotermiche,». )) 
  1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e'
inserito il seguente: 
 
                            «Art. 7-bis. 
 
Semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di
  interventi di efficienza energetica  e  piccoli  impianti  a  fonti
  rinnovabili. 
  1. Dal 1° ottobre 2014, la comunicazione per la  realizzazione,  la
connessione e l'esercizio degli impianti  di  produzione  di  energia
elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione del comma 11
dell'articolo  6  ((  e  la  comunicazione  per   l'installazione   e
l'esercizio  di   unita'   di   microcogenerazione,   come   definite
dall'articolo 2, comma 1,  lettera  e),  del  decreto  legislativo  8
febbraio 2007, n. 20, disciplinata  dal  comma  20  dell'articolo  27
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono effettuate )) utilizzando  un
modello  unico  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  ed  il  sistema
idrico, che sostituisce i modelli eventualmente adottati dai  Comuni,
dai gestori di rete e dal GSE SpA. Con riferimento alle comunicazioni
di competenza del Comune, di cui agli articoli  6,  comma  11,  e  7,
commi 1, 2 e 5, il modulo contiene esclusivamente: 
    a) i dati anagrafici del proprietario o di chi abbia  titolo  per
presentare  la  comunicazione,   l'indirizzo   dell'immobile   e   la
descrizione sommaria dell'intervento; 
    b) la dichiarazione del proprietario di essere in possesso  della
documentazione  rilasciata  dal  progettista  circa  la   conformita'
dell'intervento alla regola d'arte e alle normative di settore. 
  2. Le dichiarazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1
sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune e  le  autorita'
competenti effettuano i controlli sulla  veridicita'  delle  predette
dichiarazioni, applicando le sanzioni previste dall'articolo  76  del
medesimo decreto. 
  3. Nei casi in cui sia necessario acquisire atti amministrativi  di
assenso, comunque denominati, l'interessato puo': 
    a) allegarli alla comunicazione di cui al comma 1, ovvero: 
    b) richiedere allo sportello unico per l'edilizia  di  acquisirli
d'ufficio, allegando la documentazione strettamente  necessaria  allo
scopo.  In  tale  caso,  il  Comune  provvede  entro  il  termine  di
quarantacinque  giorni  dalla  presentazione   della   comunicazione,
decorsi inutilmente i quali si applica l'articolo  20,  comma  5-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380.
L'inizio dei lavori e' sospeso  fino  all'acquisizione  dei  medesimi
atti. Lo sportello  unico  per  l'edilizia  comunica  tempestivamente
all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. 
  4. I soggetti destinatari della comunicazione resa con  il  modello
unico di cui al (( comma 1 )) non possono  richiedere  documentazione
aggiuntiva. 
  5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sull'energia   elettrica,   l'installazione   di   impianti    solari
fotovoltaici e termici con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
3, del decreto legislativo n. 115 del 2008, su edifici non  ricadenti
fra quelli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere  b)  e  c),  del
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  non  e'  subordinata
all'acquisizione  di  atti  amministrativi   di   assenso,   comunque
denominati.». 
  (( 1-bis. All'articolo 1-sexies,  comma  1,  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
ottobre 2003, n. 290, dopo le parole: "costituendo titolo a costruire
e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi" sono  inserite
le seguenti: "e ad attraversare i beni demaniali".: 
  a) al comma 1, dopo le parole: «costituendo titolo a costruire e ad
esercire tali infrastrutture, opere o interventi»  sono  inserite  le
seguenti: «e ad attraversare i beni demaniali»; 
  1-ter.  All'articolo  1-sexies,  comma  3,  quarto   periodo,   del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole:  «la  misura  di
salvaguardia perde  efficacia  decorsi  tre  anni  dalla  data  della
comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti:
«, salvo il caso in cui il  Ministero  dello  sviluppo  economico  ne
disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per  sopravvenute
esigenze istruttorie». 
  1-quater. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del  decreto-legge
29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole da: «e che  utilizzino  il  medesimo
tracciato» fino a: «40 metri lineari» sono sostituite dalle seguenti:
«,  ovvero  metri  lineari  3.000  qualora  non  ricadenti,   neppure
parzialmente, in aree naturali protette, e che utilizzino il medesimo
tracciato, ovvero se  ne  discostino  per  un  massimo  di  60  metri
lineari»; 
  b) al terzo periodo, le  parole:  «piu'  del  20  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «piu' del 30 per cento». )) 
  2. Dopo l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 28 del  2011
e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 8-bis. 
 
 
       Regimi di autorizzazione per la produzione di biometano 
 
    
  1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia  di  accisa
sul  gas  naturale,   per   l'autorizzazione   alla   costruzione   e
all'esercizio degli impianti  di  produzione  di  biometano  e  delle
relative opere di modifica, ivi incluse le opere e le  infrastrutture
connesse, si applicano le procedure di cui agli articoli  5  e  6.  A
tali fini si utilizza: 
    a) la procedura abilitativa semplificata per i nuovi impianti  di
capacita' produttiva, come definita ai sensi dell'articolo 21,  comma
2, (( non superiore a 500 standard metri cubi/ora, )) nonche' per  le
opere di modifica  e  per  gli  interventi  di  parziale  o  completa
riconversione alla produzione di biometano di impianti di  produzione
di energia elettrica alimentati  a  biogas,  gas  di  discarica,  gas
residuati dai processi di depurazione, che non comportano  aumento  e
variazione delle matrici biologiche in ingresso; 
    b) l'autorizzazione unica nei casi diversi da quelli di cui  alla
lettera a). 
  2. Nel comma 4-bis dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003 n. 387, dopo la  parola  «biomassa,  sono  inserite  le
seguenti: «, ivi inclusi gli impianti a biogas  e  gli  impianti  per
produzione di biometano di nuova costruzione,». 
  (( 2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «le regioni  prevedono»  sono  inserite  le
seguenti: «, entro e non oltre il 31 ottobre 2014,». 
  2-ter. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28  del
2011, le parole: «Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non  oltre
il 31 ottobre 2014». 
  2-quater. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  n.  28
del 2011, dopo le parole: «a partire da  rifiuti»  sono  inserite  le
seguenti: «, compreso il gas di discarica,». 
  2-quinquies. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo le parole: «non sono  dovuti
in caso di» sono inserite le seguenti:  «installazione  di  pompa  di
calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di». 
  2-sexies. Dopo il comma 5 dell'articolo 271 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di  biocarburanti,  al  fine  di
assicurare la  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il
Ministro della salute, adotta  entro  diciotto  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa europea,  apposite  linee  guida  recanti  i
criteri per la  fissazione  dei  valori  limite  di  emissione  degli
impianti  di   bioraffinazione,   quale   parametro   vincolante   di
valutazione da parte delle autorita' competenti. 
  5-ter. Nelle more dell'adozione delle linee guida di cui  al  comma
5-bis, gli impianti di bioraffinazione devono applicare  le  migliori
tecniche disponibili, rispettare  i  limiti  massimi  previsti  dalla
normativa nazionale applicabile in materia di tutela  della  qualita'
dell'aria, di qualita' ambientale e di emissioni in atmosfera». 
  2-septies. Al comma 16 dell'articolo 271 del decreto legislativo n.
152 del 2006 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto disposto
dai commi 5-bis e 5-ter del presente articolo». 
  2-octies. All'articolo 11, comma  3,  del  decreto  legislativo  30
maggio 2008, n. 115, dopo le parole:  «diametro  non  superiore  a  1
metro» sono inserite  le  seguenti:  «di  microcogeneratori  ad  alto
rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.
20,». 
  2-novies. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, le  parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». )) 
                           (( Art. 30 bis 
 
Interventi  urgenti  per  la  regolazione  delle  gare  d'ambito  per
  l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale 
 
  1. All'articolo 15, comma 5,  del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo le parole:  «calcolato
nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o  nei  contratti»
sono inserite le seguenti: «, purche' stipulati prima della  data  di
entrata in vigore del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni
e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,». 
  2. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i
rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre  2011,
n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di  gara,  sono
prorogati di otto mesi per gli ambiti del primo raggruppamento di cui
all'allegato 1 dello stesso decreto, di sei mesi per gli  ambiti  del
secondo, terzo e quarto raggruppamento e  di  quattro  mesi  per  gli
ambiti del quinto e sesto raggruppamento, in aggiunta  alle  proroghe
di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre  2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 9. 
  3. Le proroghe di cui al comma 2 non si applicano  agli  ambiti  di
cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  4. La previsione di cui all'articolo 4, comma 5, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, si  applica  al  superamento  dei  nuovi  termini
previsti dal comma 2. )) 
                           (( Art. 30 ter 
 
Misure  urgenti  di  semplificazione  per  l'utilizzo   delle   fonti
  rinnovabili  nell'ambito  della   riconversione   industriale   del
  comparto bieticolo-saccarifero 
 
  1. All'articolo  29  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al  comma  1,  le  parole:  «rivestono  carattere  di  interesse
nazionale anche ai fini della definizione e del  perfezionamento  dei
processi autorizzativi e dell'effettiva entrata  in  esercizio»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «rivestono   carattere   di   interesse
strategico e costituiscono una priorita'  a  carattere  nazionale  in
considerazione dei prevalenti profili di sviluppo economico  di  tali
insediamenti produttivi nonche' per  la  salvaguardia  dei  territori
oggetto degli interventi e dei livelli occupazionali»; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I progetti di cui al comma 1  riguardano  la  realizzazione  di
iniziative di riconversione industriale, prevalentemente nel  settore
della produzione di energia da fonti rinnovabili, e sono  finalizzati
anche  al  reimpiego  dei  lavoratori,   dipendenti   delle   imprese
saccarifere italiane dismesse per effetto  del  regolamento  (CE)  n.
320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, in nuove  attivita'  di
natura  industriale.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  di  tali
progetti, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2,  comma
1, del citato decreto-legge n. 2 del 2006, nel caso in cui i relativi
procedimenti autorizzativi non risultino  ultimati  e  siano  decorsi
infruttuosamente i termini  di  legge  per  la  conclusione  di  tali
procedimenti, nomina senza indugio, ai  sensi  dell'articolo  20  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, un  commissario  ad
acta per l'esecuzione degli accordi per la riconversione  industriale
sottoscritti con il coordinamento del Comitato interministeriale,  in
ottemperanza alle direttive da quest'ultimo adottate. Al  commissario
non spettano compensi, gettoni o altra forma di emolumento; eventuali
rimborsi di spese vive sono a carico  delle  risorse  destinate  alla
realizzazione dei progetti». )) 
                          (( Art. 30 quater 
 
 
 Modifica all'articolo 11-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 
 
  1. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14  marzo  2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.
80, al secondo periodo, dopo le parole: «a vantaggio dei  consumatori
di energia elettrica  e  gas»  sono  inserite  le  seguenti:  «e  del
servizio idrico integrato». )) 
                        (( Art. 30 quinquies 
 
 
     Modifica all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 
 
  1. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99,  le
parole: «nonche' dalle attivita' di rigassificazione anche attraverso
impianti fissi offshore» sono soppresse. )) 
                          (( Art. 30 sexies 
 
 
              Disposizioni in materia di biocarburanti 
 
  1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, quarto  periodo,
del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, da  emanare  entro
il 15 settembre 2014, e' altresi' stabilita la quota minima di cui al
comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
compresa la sua  ripartizione  in  quote  differenziate  tra  diverse
tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati,  per  gli  anni
successivi al 2015. Con le stesse modalita' si provvede a  effettuare
i successivi aggiornamenti. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,  sentito  il
comitato tecnico consultivo biocarburanti  di  cui  all'articolo  33,
comma 5-sexies, del decreto legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  da
emanare  entro  il  15  novembre  2014,  sono  fissate  le   sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento degli obblighi stabiliti con  il  decreto  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. 
  3. Il terzo periodo  del  comma  2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  e'
soppresso». )) 
                               Art. 31 
 
  (( (soppresso) )) 
                               Art. 32 
 
 
Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato 
 
  1.   Al   fine   di   rafforzare   il   supporto    all'export    e
all'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  di   assicurare
certezza e trasparenza al rapporto tra lo  Stato  e  Sace  S.p.A.  in
materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di  mercato,
all'articolo  6  del  decreto-legge  30  settembre  2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. La garanzia dello Stato per rischi non  di  mercato  puo'
altresi' operare in favore di  Sace  S.p.A.  rispetto  ad  operazioni
riguardanti  settori  strategici  per  l'economia   italiana   ovvero
societa' di rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di  livelli
occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute per  il  sistema
economico produttivo del Paese, che sono in grado di  determinare  in
capo a Sace S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione.
In tal caso, la garanzia  opera  a  copertura  di  eventuali  perdite
eccedenti determinate soglie  e  fino  ad  un  ammontare  massimo  di
capacita', compatibile con i limiti globali degli impegni  assumibili
in garanzia.  Tale  garanzia  e'  rilasciata  a  prima  domanda,  con
rinuncia all'azione di regresso su Sace S.p.A., e' onerosa e conforme
con la normativa di riferimento dell'Unione  europea  in  materia  di
assicurazione e garanzia per rischi non di  mercato.  Su  istanza  di
Sace S.p.a., la garanzia  e'  rilasciata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  tenuto  conto  della  dotazione  del
fondo,  previo  parere   dell'Istituto   per   la   vigilanza   sulle
assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla  sussistenza
di un elevato rischio di concentrazione e alla congruita' del  premio
riconosciuto allo Stato; il parere dell'Ivass e'  espresso  entro  15
giorni  dalla  relativa  richiesta.  E'  istituito  nello  stato   di
previsione del Ministero dell'Economia e delle  Finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi della presente
disposizione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di  euro  per
l'anno 2014. Al relativo onere si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37,  comma
6,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66.  Tale   fondo   e'
ulteriormente alimentato con i premi corrisposti da Sace S.p.A.,  che
a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato  per  la
successiva riassegnazione. Con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  e'  definito
l'ambito di applicazione della presente disposizione. 
  9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con  Sace
S.p.A. uno  schema  di  convenzione  che  disciplina  lo  svolgimento
dell'attivita' assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi
9 e 9-bis, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al
comma 9-bis, ivi inclusi i  parametri  per  la  determinazione  della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato,   nonche'   il   livello    minimo    di
patrimonializzazione che Sace S.p.A e' tenuta ad assicurare per poter
accedere alla garanzia  e  i  relativi  criteri  di  misurazione.  La
convenzione ha una durata di dieci anni. Lo schema di convenzione  e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.  Ai  fini  della
predisposizione   dello   schema   di   convenzione,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze puo' affidare  a  societa'  di  provata
esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere un  incarico  di
studio, consulenza, valutazione e assistenza  operativa,  nei  limiti
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
  (( 1-bis. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
cui al comma 1, capoverso 9-bis, ottavo  periodo,  e'  emanato  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  1-ter. Lo schema di convenzione di cui al comma 1, capoverso 9-ter,
primo periodo, e' stipulato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  2. Lo schema di convenzione di cui all'articolo 6, comma 9-ter, del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e'  approvato
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto. )) 
                           (( Art. 32 bis 
 
 
Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
                               n. 633 
 
  1. Il numero 16) del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
  «16) le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche'  le
cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti
obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di
servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni
siano state negoziate individualmente». 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. Sono fatti salvi i comportamenti posti in essere fino a tale
data dal soggetto obbligato a fornire il servizio postale  universale
in applicazione della norma di esenzione previgente. )) 
                               Art. 33 
 
 
Semplificazione e razionalizzazione dei  controlli  della  Corte  dei
                                conti 
 
  1. All'articolo 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le sezioni regionali della
Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito  del  controllo  di
legittimita'   e   regolarita'   delle   gestioni,   verificano    il
funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole
contabili e dell'equilibrio di bilancio di  ciascun  ente  locale.  A
tale fine,  il  sindaco,  relativamente  ai  comuni  con  popolazione
superiore ai  15.000  abitanti,  o  il  presidente  della  provincia,
avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario
negli enti in cui non e' prevista la figura del  direttore  generale,
trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte
dei conti un referto sul  sistema  dei  controlli  interni,  adottato
sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie
della Corte dei conti e sui  controlli  effettuati  nell'anno,  entro
trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione; il referto e',  altresi',  inviato  al  presidente  del
consiglio comunale o provinciale.». 
    2. Al decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 1: 
        1) al comma 2, le parole  «Ogni  sei  mesi»  sono  sostituite
dalla parola «annualmente» e le parole «nel semestre» sono sostituite
dalle parole «nell'anno»; 
        2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Il  presidente
della regione trasmette ogni dodici mesi alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti  una  relazione  sul  sistema  dei
controlli interni, adottata sulla base delle linee  guida  deliberate
dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e  sui  controlli
effettuati nell'anno.»; 
        3) al comma 12 e' aggiunto il seguente periodo:  «Avverso  le
delibere della Sezione regionale di controllo della Corte dei  conti,
di cui al presente comma,  e'  ammessa  l'impugnazione  alle  Sezioni
riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le  forme
e i termini di cui all'articolo  243-quater,  comma  5,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»; 
    b) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «In presenza»  fino  a:
«delle norme» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di prevenire o
risolvere contrasti interpretativi». 
  3. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c) del comma 6 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«gli obblighi di controllo,  attribuiti  alla  Sezione  regionale  di
controllo della  Corte  dei  conti,  si  riferiscono  ai  comuni  con
popolazione superiore a 30.000 abitanti;»; 
    b) al  comma  7,  dopo  la  parola:  «liste»,  sono  aggiunte  le
seguenti:  «per  i  comuni  con  popolazione   superiore   a   30.000
abitanti.». 
  4. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011,  n.  123,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli atti di cui  al
comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3  della  legge
(( 14 gennaio 1994, )) n.  20,  sono  inviati  dalle  amministrazioni
contestualmente agli Uffici di  controllo,  per  l'effettuazione  del
controllo preventivo di regolarita' contabile, e  agli  uffici  della
Corte dei conti  competenti  per  l'effettuazione  del  controllo  di
legittimita'. Gli atti soggetti al controllo  preventivo  di  cui  al
comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) e g-bis), sono  inviati  agli
Uffici di controllo per il controllo di regolarita' amministrativa  e
contabile.» 
                               Art. 34 
 
 
                Abrogazioni e invarianza finanziaria 
 
  1. Con decorrenza 1 gennaio 2015 sono abrogati: 
    a) Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
e successive modificazioni; 
    b) il primo periodo del comma  2  dell'articolo  10  del  decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni; 
    c) i commi 1, 2, 3, 4  e  6  dell'articolo  10  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 5  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    d) i commi 2, 3, 4, 5  e  6  dell'articolo  21  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012; 
    e) il secondo periodo del comma  5-sexies  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28; 
    f) il decreto del Ministro dello sviluppo economico  11  dicembre
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2014; 
    g)  l'articolo  17  del  decreto  del  Ministro  dello   sviluppo
economico 28 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  1
del 2 gennaio 2013. 
  (( 1-bis. Al comma  1-bis  dell'articolo  3  della  tariffa,  parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972, n. 642,  dopo  le  parole:  «estratti,  copie  e  simili»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  con  esclusione  delle  istanze  di  cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  della
previdenza sociale 24 marzo 1994, n. 379, presentate  ai  fini  della
percezione dell'indennita' prevista dall'articolo 1, comma  3,  della
legge 18 febbraio 1992, n. 162». )) 
  2. Dall'applicazione degli articoli da 23 a 30 non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e  le
Amministrazioni  interessate  provvedono  con   le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
                           (( Art. 34 bis 
 
 
                     Disposizioni interpretative 
 
  1. Al fine di favorire l'accesso  al  mercato  dei  prodotti  della
pesca in condizioni di equita' senza alterazioni  della  concorrenza,
conformemente ai principi della normativa europea vigente in materia,
le disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, si interpretano nel senso di ricomprendere  anche
la pesca professionale in acque interne e lagunari. )) 
                               Art. 35 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

                                                           Allegato 1 
 
                                    (Articolo 11, comma 5, lettera a) 
 
    «Allegato I - Formato per la denuncia degli utenti finali di  cui
all'articolo 5, comma 2-bis. 
    Da inviare a: 
      Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare 
    Direzione generale  per  lo  sviluppo  sostenibile,  il  clima  e
l'energia 
    Divisione  IV  Ricerca,  Innovazione   ambientale   e   mobilita'
sostenibile in ambito nazionale ed europeo 
    Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma (RM) 
      Ministero dello sviluppo economico 
    Direzione   generale   per   la   politica   industriale   e   la
competitivita' 
    Divisione XV - Politiche ambientali 
    Via Molise, 2 - 00187 Roma (RM) 
    


Da compilare a cura del detentore:

|--------------------------------|-----------------------------------|
| Denominazione                  |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Indirizzo                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| C.a.p.                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Comune                         |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Provincia                      |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Telefono                       |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Fax                            |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Cod. Ateco (1)                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Partita I.V.A.                 |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|

 Tipologie d'impianti antincendio:

|---|----------------------------|----------------------------------|
|   | Tipo (2)                   | Quantita' d'impianti (numero)    |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Impianti fissi             |                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| 2 | Impianti mobili (estintori)|                                  |
|---|----------------------------|----------------------------------|

 Tipologia delle sostanze controllate

|---------------------------|---------------------------------------|
|                           | Quantita' di estinguente (chilogrammi)|
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1211                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 1301                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Halon 2402                |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Idroclorofluorocarburi    |                                       |
|(HCFC)                     |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|

 Note:

 (1) Codice delle attivita' economiche Istat.
 (2) Selezionare il tipo d'impianto detenuto.
 (3) Le dichiarazioni vanno compilate per singolo sito,
 sono escluse quindi le dichiarazioni che includono
 tipologie di macchine distribuite in piu' siti.».


    
                                                           Allegato 2 
 
                                               (Articolo 26, comma 3) 
    

Tabella

|================================|==================================|
|         Periodo residuo        |     Percentuale di riduzione     |
|             (anni)             |         dell'incentivo           |
|================================|==================================|
|               12               |                 25%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               13               |                 24%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               14               |                 22%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               15               |                 21%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               16               |                 20%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               17               |                 19%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|               18               |                 18%              |
|--------------------------------|----------------------------------|
|         oltre 19               |                 17%              |
|================================|==================================|

    

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 185

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 185 del 11-8-2014

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


LEGGE 22 luglio 2014, n. 111


Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di
Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. (14G00123)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014


Nomina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
(14A06294)

 

 

Pag. 15

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 30 maggio 2014


Apertura di contabilita’ speciali di tesoreria intestate alle
Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi
cofinanziati dall’Unione europea e degli interventi complementari
alla programmazione comunitaria. (14A06433)

 

 

Pag. 16

 

 

 


DECRETO 28 luglio 2014


Codifica Siope degli incassi e dei pagamenti degli enti locali.
(14A06288)

 

 

Pag. 19

 

 

 


DECRETO 4 agosto 2014


Modalita’ di trasmissione telematica della dichiarazione IMU, TASI,
ENC, ai sensi del comma 719 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147. (14A06287)

 

 

Pag. 45

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


DECRETO 31 luglio 2014


Anticipazione di cassa da destinare agli enti locali sciolti ai sensi
dell’articolo 143 del TUOEL. (14A06292)

 

 

Pag. 77

 

 

MINISTERO DELLA SALUTE

 


DECRETO 28 febbraio 2014


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Lectra MZ WG». (14A06233)

 

 

Pag. 78

 

 

 


DECRETO 10 marzo 2014


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Patriot Dry». (14A06188)

 

 

Pag. 83

 

 

 


DECRETO 10 marzo 2014


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Minuet GR». (14A06238)

 

 

Pag. 87

 

 

 


DECRETO 10 marzo 2014


Autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario
«Faltocur WG». (14A06239)

 

 

Pag. 90

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 


DECRETO 27 marzo 2014


Attuazione dell’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, in merito alle modalita’ operative per le assunzioni
congiunte nel settore dell’agricoltura. (14A06301)

 

 

Pag. 94

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


DECRETO 17 luglio 2014


Iscrizione di varieta’ ortive nel relativo registro nazionale.
(14A06228)

 

 

Pag. 95

 

 

 


DECRETO 17 luglio 2014


Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una
varieta’ ortiva iscritta al registro nazionale. (14A06229)

 

 

Pag. 95

 

 

 


DECRETO 31 luglio 2014


Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –
Schede tecniche delle acquaviti di frutta del Friuli. (14A06230)

 

 

Pag. 96

 

 

 


DECRETO 31 luglio 2014


Attuazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente
la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e
la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose –
Scheda tecnica del “Südtiroler Enzian” e/o “Genziana dell’Alto
Adige”. (14A06231)

 

 

Pag. 99

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 10 luglio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «Team Work Societa’
cooperativa in liquidazione», in Vasto e nomina del commissario
liquidatore. (14A06234)

 

 

Pag. 100

 

 

 


DECRETO 10 luglio 2014


Sostituzione del commissario liquidatore della «Onda 2000», in
Francavilla Fontana. (14A06235)

 

 

Pag. 101

 

 

 


DECRETO 10 luglio 2014


Sostituzione del commissario liquidatore della «Commercio & Lavoro»,
in Bari. (14A06236)

 

 

Pag. 101

 

 

 


DECRETO 10 luglio 2014


Liquidazione coatta amministrativa della «Alleanza Ortofrutticola
Societa’ cooperativa agricola – in liquidazione», in Mesagne e nomina
del commissario liquidatore. (14A06237)

 

 

Pag. 102

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 17 luglio 2014


Classificazione, ai sensi dell’art. 12 comma 5 della legge 8 novembre
2012 n. 189, di taluni medicinali per uso umano – approvati con
procedura centralizzata. (Determina n. 729/2014). (14A06232)

 

 

Pag. 103

 

 

 


DETERMINA 28 luglio 2014


Autorizzazione a commercializzare, fino ad esaurimento, i lotti del
medicinale per uso umano NTR, prodotti prima della determinazione di
rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, secondo
procedura nazionale con conseguente modifica stampati (Det. FV N.
260/2013 del 22 ottobre 2013. (Determina n. 260/2014). (14A06389)

 

 

Pag. 117

 

 

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 


DELIBERA 28 luglio 2014


Valutazione di idoneita’ del “Codice di autoregolamentazione delle
astensioni collettive dalle attivita’ svolte dai Dottori
commercialisti e dagli esperti contabili”, adottato, in data 2 luglio
2014, dall’Associazione dottori commercialisti, dall’Associazione
italiana dottori commercialisti, dall’Associazione nazionale
commercialisti, dall’Associazione nazionale dottori commercialisti,
dall’Unione nazionale commercialisti ed esperti contabili,
dall’Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti
contabili, dall’Unione italiana commercialisti (Pos. 2660/13).
(Delibera n. 14/315). (14A06289)

 

 

Pag. 118

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 


COMUNICATO


Entrata in vigore della Convenzione tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Congo per evitare le
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire
le evasioni fiscali, fatto a Brazzaville il 15 ottobre 2003.
(14A06434)

 

 

Pag. 121

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 


COMUNICATO


Mancata conversione del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI
per l’anno 2014.». (14A06388)

 

 

Pag. 121

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


COMUNICATO


Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche “Südtiroler
Grappa” e/o “Grappa dell’Alto Adige”. (14A06284)

 

 

Pag. 122

 

 

 


COMUNICATO


Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche della
“Grappa friulana” e/o “Grappa del Friuli”. (14A06285)

 

 

Pag. 123

 

 

 


COMUNICATO


Richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche della
“Grappa veneta” e/o “Grappa del Veneto”. (14A06286)

 

 

Pag. 125

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


COMUNICATO


Interventi di efficientamento energetico e produzione di energia da
fonti rinnovabili a servizio di edifici pubblici. Esito della
ricognizione dei progetti esistenti nei territori avviata con le
regioni convergenza: elenco dei progetti ammissibili a finanziamento,
dell’elenco dei progetti ammissibili alla seconda fase di valutazione
e dell’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento.
(14A06293)

 

 

Pag. 127

Legge 11 agosto 2014, n. 114

Legge 11 agosto 2014, n. 114

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, recante misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  la
trasparenza  amministrativa   e   per   l'efficienza   degli   uffici
giudiziari. (14G00129) 

(GU n.190 del 18-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 70)

 

 Vigente al: 19-8-2014

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante  misure  urgenti
per  la  semplificazione  e  la  trasparenza  amministrativa  e   per
l'efficienza degli uffici giudiziari, e' convertito in legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 11 agosto 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Renzi, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Madia,     Ministro     per      la
                                  semplificazione   e   la   pubblica
                                  amministrazione 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90

Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 24  giugno  2014),  coordinato  con  la
legge di conversione  11  agosto  2014,  n.  114  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa  e  per  l'efficienza
degli uffici giudiziari.». (14A06530) 

(GU n.190 del 18-8-2014 – Suppl. Ordinario n. 70)

 

 Vigente al: 18-8-2014

 


Capo I

Misure urgenti in materia di lavoro pubblico

 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
Disposizioni  per   il   ricambio   generazionale   nelle   pubbliche
                           amministrazioni 
 
  1. Sono abrogati l'art. 16  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 503, l'art. 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e l'art. 9. comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. 
  2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti  in  servizio
in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono
fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se
prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti
dalle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. 
  3.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari, ((  i  trattenimenti  in  servizio,  pur  se  ancora  non
disposti, per i  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili  e
militari che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  ne
abbiano i requisiti ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo  30
dicembre 1992, n. 503, e  successive  modificazioni,  ))  sono  fatti
salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se  prevista
in data anteriore. 
  (( 3-bis. In applicazione dell'art. 59, comma  9,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e  successive  modificazioni,  e  al  fine  di
salvaguardare la continuita' didattica e di garantire l'immissione in
servizio fin dal  1°  settembre,  i  trattenimenti  in  servizio  del
personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino
alla loro scadenza se prevista in data anteriore. 
  3-ter. Con le procedure di cui all'art. 107 del testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si  provvede  all'adeguamento  del
decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.  426,  alle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more  del
suddetto adeguamento e della successiva  nomina  dei  consiglieri  di
Stato di cui all'art. 14 del medesimo decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato gia' nominati alla
data di entrata in vigore del presente decreto, di  cui  allo  stesso
art. 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015  ove
abbiano raggiunto l'eta' per il collocamento in quiescenza. )) 
  4. (Soppresso). 
  (( 5. All'art.  72  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
successive modificazioni, il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
  «11.  Con  decisione  motivata  con   riferimento   alle   esigenze
organizzative e ai criteri di scelta applicati  e  senza  pregiudizio
per   la   funzionale   erogazione   dei   servizi,   le    pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del  decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
autorita' indipendenti, possono, a decorrere  dalla  maturazione  del
requisito di anzianita' contributiva per l'accesso al  pensionamento,
come rideterminato a decorrere dal  1°  gennaio  2012  dall'art.  24,
commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il
rapporto di lavoro e il contratto  individuale  anche  del  personale
dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non  prima  del
raggiungimento di un'eta' anagrafica che possa dare luogo a riduzione
percentuale  ai  sensi  del  citato  comma  10   dell'art.   24.   Le
disposizioni del presente comma non  si  applicano  al  personale  di
magistratura,  ai  professori  universitari  e  ai  responsabili   di
struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si  applicano,
non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ai
dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  altresi'  ai  soggetti  che   abbiano
beneficiato dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, e successive modificazioni.». )) 
  6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni  ((
di euro )) per l'anno 2014, 75,2 milioni (( di  euro  ))  per  l'anno
2015, 113,4 milioni (( di euro )) per l'anno 2016, 123,2  milioni  ((
di euro )) per l'anno 2017 e 152,9 milioni (( di euro )) a  decorrere
dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalita': 
    a) all'art. 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,
come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b)  del  decreto  legge
del 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 marzo 2014, n. 50, le parole:  «a  1.372,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017  e  a
1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015,  a  1.988,1
milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno
2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»; 
    b) all'art. 1, comma 428, primo periodo, della legge 27  dicembre
2013, n. 147, come modificato dall'art. 2, comma 1,  lettera  c)  del
decreto  legge  del  28  gennaio   2014   n.   4,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole «a 1.028,8
milioni di euro  per  l'anno  2015,  a  1.186,7  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2016» sono sostituite dalle seguenti «a  1.104  milioni
di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a
1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a
decorrere dal 2018»; 
    c)  l'allegato  3  alla  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
sostituito dall'allegato 1 al presente decreto; 
    d)  quanto  a  2,6  milioni  di  euro   per   l'anno   2014   con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
9,  comma  8,  del  decreto-legge  n.  30  dicembre  1997,  n.   457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
                            (( Art. 1-bis 
 
 
Rifinanziamento dell'accesso alla pensione  di  vecchiaia  anticipata
                          per i giornalisti 
 
  1. Per le finalita' di cui all'art. 41-bis, comma 7, primo periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014, 9  milioni  di  euro  per
l'anno 2015, 13 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni  di  euro
per l'anno 2017, 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. Con riferimento al primo periodo  del  presente
comma si applica quanto previsto dal  secondo  periodo  del  comma  7
dell'art. 41-bis del predetto  decreto-legge  n.  207  del  2008.  Al
secondo  periodo  del  comma  7   dell'art.   41-bis   del   predetto
decreto-legge n. 207 del 2008, le parole: «all'importo massimo di  20
milioni di euro annui» sono sostituite dalle  seguenti:  «all'importo
massimo di 20 milioni di euro annui fino all'anno 2013, 23 milioni di
euro nell'anno 2014, 29 milioni di euro nell'anno 2015, 33 milioni di
euro nell'anno 2016, 33 milioni di euro nell'anno 2017, 30,8  milioni
di euro nell'anno 2018, 23  milioni  di  euro  nell'anno  2019  e  20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020». 
  2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'art. 37,  comma
1, lettera b), della legge  5  agosto  1981,  n.  416,  e  successive
modificazioni, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati
in favore di giornalisti dipendenti da aziende che  hanno  presentato
al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   piani   di
ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e a condizione che  prevedano,
anche  mediante  integrazione  dei  piani   di   ristrutturazione   o
riorganizzazione aziendale gia' presentati, la contestuale assunzione
di personale giornalistico in possesso  di  competenze  professionali
coerenti con la realizzazione dei programmi di  rilancio  e  sviluppo
aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato
ogni tre  prepensionamenti.  Tale  condizione  non  si  applica  alle
imprese   i   cui   accordi   prevedano   un   massimo   di    cinque
prepensionamenti. 
  3. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o  autonomo  di
cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche  in  forma
di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione
di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i  giornalisti
che  abbiano  optato  per  i  trattamenti  di  vecchiaia   anticipata
finanziati ai sensi del presente articolo,  comporta  la  revoca  del
finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto  di  lavoro
sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo
editoriale. 
  4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di  euro
per l'anno 2015 e a 6,8 milioni di euro  per  l'anno  2016,  mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'art. 1,
comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016, a  13  milioni  di
euro per l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018  e  a  3
milioni di euro per l'anno 2019, mediante  corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello  Stato,  per  pari  importo  e  per  i
medesimi anni, delle risorse  disponibili  su  apposita  contabilita'
speciale, su cui affluiscono 22 milioni di euro per l'anno 2014 e  11
milioni di euro per l'anno 2015 della  dotazione  del  Fondo  di  cui
all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  5. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di  finanza  pubblica  recati  dal  comma  4  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'art.  6,  comma  2,  del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, pari
a 6,2 milioni di euro per l'anno 2016,  a  13  milioni  di  euro  per
l'anno 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  6. Il Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e  successive  modificazioni,  e'  incrementato  di  22
milioni di euro per l'anno 2014 e di 11 milioni di  euro  per  l'anno
2015. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
)) 
                               Art. 2 
 
 
                  Incarichi direttivi ai magistrati 
 
  1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del decreto  legislativo  5  aprile
2006,  n.  160,  sono  inseriti  i  seguenti:  «1-bis.  Il  Consiglio
superiore della Magistratura provvede al conferimento delle  funzioni
direttive e semidirettive: 
    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
    b) negli altri casi, entro (( sei  mesi  ))  dalla  pubblicazione
della vacanza. 
  (( 1-ter. In caso di inosservanza  dei  termini  di  cui  al  comma
1-bis, il Presidente della Commissione referente, entro il termine di
trenta giorni provvede alla formulazione della proposta.». )) 
  (( 1-bis. Al terzo periodo  del  secondo  comma  dell'art.  30  del
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916,  e
successive modificazioni, le parole: «Prima che siano  trascorsi  due
anni» sono sostituite dalle seguenti: «Prima  che  sia  trascorso  un
anno». )) 
  2. (( Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e  1-ter  dell'art.  13
del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1
del presente articolo, si applicano  ))  alle  procedure  concorsuali
relative a vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  3. In deroga a quanto previsto  dagli  articoli  34-bis  e  35  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per il conferimento  delle
funzioni direttive e semidirettive relative alle  vacanze  pubblicate
sino al 30 giugno 2015, i magistrati  concorrenti  devono  assicurare
almeno (( tre anni di servizio dalla vacanza )) prima della  data  di
collocamento a riposo. 
  4. Al secondo comma dell'art. 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
dopo le  parole:  «del  processo  amministrativo»,  sono  aggiunti  i
seguenti periodi: «Per la tutela giurisdizionale nei confronti (( dei
provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e
semidirettivi )) si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato
disciplinato dall'art. 119 del codice del processo amministrativo  di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di  azione
di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora  sia  accolto  il
ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio  superiore  un
termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma
4 dell'art. 114 del codice del  processo  amministrativo  di  cui  al
decreto legislativo n. 104 del 2010.». 
  (( 4-bis. Al comma 4 dell'art. 16 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, le parole: «15 luglio 2014» sono sostituite dalle  seguenti:  «15
ottobre 2014». )) 
                               Art. 3 
 
 
            Semplificazione e flessibilita' nel turn over 
 
  1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi  quelli  di
cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165 e successive modificazione, possono procedere, per  l'anno  2014,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato
nell'anno precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per  cento  per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per  cento  a
decorrere dall'anno 2018. (( Ai Corpi di polizia, al Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle universita'  si
applica la normativa di settore. )) 
  2. Gli enti di ricerca, la cui spesa per il personale di ruolo  del
singolo ente non superi l'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive,  come  risultanti  dal  bilancio  consuntivo   dell'anno
precedente,  possono  procedere,  per  gli  anni  2014  e  2015,   ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato
nel  limite  di  un   contingente   di   personale   complessivamente
corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di  quella  relativa
al personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  La  predetta
facolta' ad assumere  e'  fissata  nella  misura  del  60  per  cento
nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per  cento
a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dal 1  gennaio  2014  non  si
tiene conto del criterio di calcolo di cui all'art. 35, comma 3,  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. 
  3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e  2  sono  autorizzate  con  il
decreto e le procedure di cui  all'art.  35,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   previa   richiesta   delle
amministrazioni   interessate,   predisposta   sulla    base    della
programmazione del fabbisogno, corredata da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazione  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito  il  cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per  un  arco  temporale  non
superiore  a  tre  anni,  nel  rispetto  della   programmazione   del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. 
  (( 3-bis. Al fine di incrementare i servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio connessi allo  svolgimento  di  Expo  Milano
2015, le Forze di polizia, in deroga a quanto previsto dall'art. 2199
del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni,  sono  autorizzate,
in via straordinaria, per l'immissione nei rispettivi ruoli iniziali,
ai sensi del medesimo art. 2199, allo scorrimento  delle  graduatorie
dei concorsi indetti per l'anno 2013, approvate entro il  31  ottobre
2014, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma  prefissata
quadriennale, ai sensi del comma 4, lettera  b),  dello  stesso  art.
2199, relative ai  predetti  concorsi.  Alle  assunzioni  di  cui  al
presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni  previste
dalla normativa vigente. 
  3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al comma 3-bis
del presente articolo sono disposte con decorrenza dal  1°  settembre
2014,  nell'ambito  delle  autorizzazioni  alle  assunzioni  di   cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia
di Stato. 
  3-quater. I vincitori del concorso per allievo agente della Polizia
di Stato indetto nell'anno 2014 ai sensi dell'art. 2199 del codice di
cui al decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, sono assunti  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2015,
nell'ambito delle residue autorizzazioni alle assunzioni  di  cui  al
comma 3-ter del presente articolo e  di  quelle  gia'  previste,  per
l'anno 2015, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. 
  3-quinquies. Per il Corpo di polizia penitenziaria,  le  assunzioni
di cui al comma 3-bis del  presente  articolo  sono  disposte,  entro
l'anno 2014, con i fondi delle autorizzazioni alle assunzioni di  cui
all'art. 1, comma 464, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  e
dell'apposito fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  polizia
penitenziaria. 
  3-sexies.  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo   di   polizia
penitenziaria, gia' previste per  l'anno  2015  dall'art.  66,  comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni, sono  effettuate  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2015
utilizzando la graduatoria dei concorsi indicati al comma  3-bis  del
presente articolo. 
  3-septies. All'attuazione  di  quanto  previsto  dai  commi  3-bis,
3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si provvede nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  3-octies. Per garantire gli  standard  operativi  e  i  livelli  di
efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
la dotazione  organica  della  qualifica  di  vigile  del  fuoco  del
predetto Corpo e' incrementata di 1.030 unita';  conseguentemente  la
dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella
A allegata  al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  e
successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
  3-novies. Per la copertura  dei  posti  portati  in  aumento  nella
qualifica di vigile  del  fuoco  ai  sensi  del  comma  3-octies,  e'
autorizzata l'assunzione di 1.000  unita'  mediante  il  ricorso,  in
parti uguali, alle graduatorie di cui all'art. 8 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e di 30 unita'  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per  le
finalita' ivi previste. 
  3-decies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui  ai  commi
3-octies e 3-novies sono determinati nel limite  massimo  complessivo
di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e
di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
spesa  per  la  retribuzione  del  personale  volontario  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato  di  previsione
del Ministero  dell'interno,  nell'ambito  della  missione  «Soccorso
civile». 
  3-undecies. L'impiego del personale volontario, ai sensi  dell'art.
9 del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  e  successive
modificazioni, e' disposto nel limite dell'autorizzazione annuale  di
spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro  31.075.700  a
decorrere dall'anno 2016. )) 
  4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri --  Dipartimento  della
funzione pubblica e il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  --
Dipartimento  della   ragioneria   generale   dello   Stato   operano
annualmente un monitoraggio sull'andamento  delle  assunzioni  e  dei
livelli  occupazionali  che  si   determinano   per   effetto   delle
disposizioni dei commi 1 e 2. Nel caso in  cui  dal  monitoraggio  si
rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli  obiettivi
e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
correttive volte a neutralizzare l'incidenza del  maturato  economico
del personale cessato nel calcolo delle economie  da  destinare  alle
assunzioni previste dal regime vigente. 
  (( 4-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalita'  e
l'efficienza dell'area  produttiva  industriale  e,  in  particolare,
degli arsenali e degli stabilimenti militari, in deroga  all'art.  2,
comma 11, alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni,  il  Ministero  della  difesa,  nell'anno
2014, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato
ad assumere i ventiquattro  vincitori  del  concorso  per  assistente
tecnico del  settore  motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 59 del  27
luglio 2007, risultanti dalle graduatorie  di  merito  approvate  con
decreto dirigenziale in data 15 dicembre 2008. Per  l'attuazione  del
presente comma e' autorizzata la spesa di  434.000  euro  per  l'anno
2014 e di 866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze   per   l'anno   2014,   allo    scopo    utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  medesimo   Ministero.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Il  Ministero  della
difesa  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del presente comma e i relativi oneri.
)) 
  5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali  sottoposti
al patto di stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a
tempo  indeterminato  nel  limite  di  un  contingente  di  personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento  di
quella relativa al personale di ruolo cessato  nell'anno  precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del decreto  legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. La predetta  facolta'  ad  assumere  e'  fissata
nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del  100  per
cento a decorrere  dall'anno  2018.  Restano  ferme  le  disposizioni
previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito  il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco  temporale
non superiore a tre  anni,  nel  rispetto  della  programmazione  del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'art. 76,  comma  7,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133  e'  abrogato.  Le
amministrazioni di cui al  presente  comma  coordinano  le  politiche
assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 112 del 2008  al  fine  di  garantire  anche  per  i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra  spese
di personale e spese correnti(( , fermo restando quanto previsto  dal
medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo  modificato  dal  comma
5-quinquies del presente articolo. )) 
  (( 5-bis. Dopo il comma 557-ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
  «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557,  a  decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della  programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di
personale con riferimento al valore  medio  del  triennio  precedente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione». 
  5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo
si applicano i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, attraverso  la  comunicazione  al  Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
per quanto di competenza dello stesso. 
  5-quater.  Fermi  restando  i  vincoli  generali  sulla  spesa   di
personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese
di personale sulla spesa corrente e'  pari  o  inferiore  al  25  per
cento, possono procedere  ad  assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della
spesa relativa al personale di ruolo cessato dal  servizio  nell'anno
precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. 
  5-quinquies. All'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «fermo  restando
il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014» sono  soppresse.
)) 
  6. I limiti di cui al  presente  articolo  non  si  applicano  alle
assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai  fini
della copertura delle quote d'obbligo. 
  (( 6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato delle province,
prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  possono  essere  ulteriormente
prorogati,   alle   medesime    finalita'    e    condizioni,    fino
all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali cosi' come previsto
dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall'attuazione del presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
)) 
  7. All'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  le
parole «Per il quinquennio 2010-2014» sono sostituite dalle  seguenti
«Per il quadriennio 2010-2013». 
  8.  All'art.  66  del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) e' abrogato il comma 9; 
    b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
  ((  9.  All'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 8 e' abrogato; 
  b) al comma 28, dopo il secondo periodo sono inseriti  i  seguenti:
«I limiti di cui al primo e al  secondo  periodo  non  si  applicano,
anche con riferimento ai  lavori  socialmente  utili,  ai  lavori  di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui  il  costo
del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o  da
fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i  limiti
medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota  finanziata
da altri soggetti». )) 
  10. All'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  autorizzati  l'avvio   delle
procedure concorsuali e le relative assunzioni  del  personale  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie e degli enti pubblici non economici.»; 
    b) al terzo periodo, dopo le parole: «all'avvio  delle  procedure
concorsuali» sono inserite le seguenti: «e alle relative assunzioni». 
  (( 10-bis. Il rispetto degli adempimenti e  delle  prescrizioni  di
cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato
dai revisori  dei  conti  nella  relazione  di  accompagnamento  alla
delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In  caso  di
mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al  Ministero
dell'interno. Con la medesima relazione viene altresi' verificato  il
rispetto delle prescrizioni di  cui  al  comma  4  dell'art.  11  del
presente decreto. )) 
                               Art. 4 
 
 
                 Mobilita' obbligatoria e volontaria 
 
  1. I commi da 1 a 2 dell'art. 30 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in  organico
mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'art. 2, comma  2,
appartenenti a una qualifica  corrispondente  e  in  servizio  presso
altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo
assenso dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le  amministrazioni,
fissando preventivamente i (( requisiti e le competenze professionali
richieste )), pubblicano  sul  proprio  sito  istituzionale,  per  un
periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati  i
posti  che  intendono  ricoprire  attraverso  passaggio  diretto   di
personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti  da
possedere. In via sperimentale e (( fino all'introduzione )) di nuove
procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di  personale
delle amministrazioni pubbliche, per il  trasferimento  tra  le  sedi
centrali di  differenti  ministeri,  agenzie  ed  enti  pubblici  non
economici nazionali non e' richiesto  l'assenso  dell'amministrazione
di appartenenza, la quale dispone il  trasferimento  entro  due  mesi
dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti  salvi  i
termini per il preavviso e  a  condizione  che  l'amministrazione  di
destinazione  abbia  una  percentuale  di  posti  vacanti   superiore
all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare  le  procedure  di
mobilita' la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della   funzione   pubblica   istituisce   un   portale   finalizzato
all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilita'. 
  ((  1-bis.  L'amministrazione   di   destinazione   provvede   alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda  di  trasferimento  e'
accolta, eventualmente avvalendosi, ove  sia  necessario  predisporre
percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale
dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma  si  provvede
utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. )) 
  2. (( Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art.  2,  comma
2, i dipendenti possono essere trasferiti  all'interno  della  stessa
amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate,
in altra amministrazione, in  sedi  collocate  nel  territorio  dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta  chilometri
dalla sede cui sono adibiti.  Ai  fini  del  presente  comma  non  si
applica il terzo periodo del primo comma dell'art.  2103  del  codice
civile. )) Con decreto del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione,   ((   previa   consultazione   con    le
confederazioni sindacali rappresentative  e  ))  previa  intesa,  ove
necessario, in sede di conferenza unificata di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  possono  essere  fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra  amministrazioni  senza  preventivo
accordo, per garantire l'esercizio delle  funzioni  istituzionali  da
parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. (( Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti  con
figli di eta' inferiore a tre anni,  che  hanno  diritto  al  congedo
parentale, e ai soggetti di cui all'art. 33, comma 3, della  legge  5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni,  con  il  consenso
degli stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa  in
un'altra sede. )) 
  2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia  necessario  un
trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3. 
  2.2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti
collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
  2.3. Al fine di favorire i processi di cui  ai  commi  1  e  2,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un fondo destinato al  miglioramento  dell'allocazione
del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una  dotazione
di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e  di  30  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2015,  da   attribuire   alle   amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,  altresi',
le risorse corrispondenti al  cinquanta  per  cento  del  trattamento
economico  spettante  al  personale  trasferito  mediante  versamento
all'entrata dello  Stato  da  parte  dell'amministrazione  cedente  e
corrispondente riassegnazione al fondo  ovvero  mediante  contestuale
riduzione dei trasferimenti statali  all'amministrazione  cedente.  I
criteri di utilizzo e le modalita' di gestione -  delle  risorse  del
fondo sono stabiliti con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze.
In  sede  di  prima  applicazione,  nell'assegnazione  delle  risorse
vengono   prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
all'ottimale funzionamento degli  uffici  giudiziari  che  presentino
rilevanti carenze di  personale  ((  e  conseguentemente  alla  piena
applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7  aprile
2014, n. 56. )) Le risorse sono  assegnate  alle  amministrazioni  di
destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio  del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.  Le  risorse
sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino  al  momento
di effettiva permanenza  in  servizio  del  personale  oggetto  delle
procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3, pari a  15
milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2015, si provvede, quanto a 6 milioni di  euro  per  l'anno
2014  e  a  9  milioni  di  euro  a  decorrere  dal   2015   mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.
3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9 milioni
di euro  a  decorrere  dal  2014  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'art.  1,  comma  14,  del
decreto-legge  del  3   ottobre   2006,   n.   262   convertito   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286  e  quanto  a  12
milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  527,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2015,  ((
il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere rideterminato  ))  ai  sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre  2009,  n.
196. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.». 
  (( 1-bis. Ai fini della predisposizione di un  piano  di  revisione
dell'utilizzo del personale comandato e nelle more della  definizione
delle procedure di mobilita', sono  fatti  salvi,  anche  per  l'anno
scolastico 2014/2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo  di
cui all'art. 1, comma 58, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni. 
  1-ter. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1-bis  si
provvede, per un importo pari a 3,3  milioni  di  euro,  di  cui  1,1
milioni di euro per l'anno 2014 e 2,2  milioni  di  euro  per  l'anno
2015, a valere  sui  risparmi  di  cui  all'art.  58,  comma  5,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  1-quater. Per agevolare il transito dell'erogazione dei servizi  di
volo dell'ambito militare alla societa' ENAV Spa negli  aeroporti  di
Roma - Ciampino, Verona - Villafranca, Brindisi -  Casale,  Rimini  e
Treviso, il personale militare, in  possesso  delle  abilitazioni  di
controllore del traffico militare ivi impiegato, puo'  transitare,  a
domanda, nei corrispondenti ruoli del personale civile dell'ENAV Spa,
entro il  limite  del  relativo  fabbisogno,  secondo  i  criteri  di
mobilita' geografica e di anzianita' di servizio e  senza  limite  di
eta' anagrafica, nonche' nei limiti della sostenibilita'  finanziaria
consentita dal bilancio della medesima societa'. L'inquadramento  del
personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra
i  livelli  di  inquadramento  previsti  dal   contratto   collettivo
nazionale di lavoro relativo al  personale  civile  dell'ENAV  Spa  e
quelli del personale appartenente al corpo militare.  Dall'attuazione
del presente comma non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. )) 
  2. E' abrogato l'art. 1, comma  29,  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  3. Il decreto di cui all'art. 29-bis  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la  procedura  ivi  indicata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto. Decorso  il  suddetto  termine,  la
tabella di equiparazione ivi prevista e'  adottata  con  decreto  del
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di
cui al citato art. 29-bis. 
                               Art. 5 
 
 
                   Assegnazione di nuove mansioni 
 
  1. All'art. 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.  Gli  elenchi
di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul  sito  istituzionale  delle
amministrazioni competenti.»; 
    b) (( al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  ))
«Nei sei mesi anteriori alla data di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare,
alle  amministrazioni  di  cui  ai  commi   2   e   3,   istanza   di
ricollocazione,  in  deroga  all'art.   2103   del   codice   civile,
nell'ambito dei posti vacanti in organico,  anche  in  una  qualifica
inferiore o in  posizione  economica  inferiore  della  stessa  o  di
inferiore area o categoria (( di un solo livello per  ciascuna  delle
suddette  fattispecie,  ))  al  fine  di  ampliare  le  occasioni  di
ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima
dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di  cui
all'art. 33, comma 8.  ((  Il  personale  ricollocato  ai  sensi  del
periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'art.  33,
comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente  ricollocato
nella propria originaria  qualifica  e  categoria  di  inquadramento,
anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'art.
30. In  sede  di  contrattazione  collettiva  con  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative  possono  essere   stabiliti
criteri generali per l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
quinto e al sesto periodo.». )) 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6.  Nell'ambito  della
programmazione triennale del personale di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive  modificazioni,  l'avvio  di
procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo  indeterminato  o
determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono  subordinate
alla  verificata  impossibilita'  di  ricollocare  il  personale   in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco. I  dipendenti  iscritti
negli elenchi di cui al presente articolo possono  essere  assegnati,
nell'ambito dei posti vacanti in organico, in  posizione  di  comando
presso amministrazioni che ne  facciano  richiesta  o  presso  quelle
individuate ai  sensi  dell'art.  34-bis,  comma  5-bis.  Gli  stessi
dipendenti possono, altresi', avvalersi  della  disposizione  di  cui
all'art.  23-bis.  Durante  il  periodo  in  cui  i  dipendenti  sono
utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in  posizione
di comando presso altre  amministrazioni  pubbliche  o  si  avvalgono
dell'art. 23-bis il termine di cui all'art. 33 comma 8 resta  sospeso
e l'onere retributivo e' a carico  dall'amministrazione  o  dell'ente
che utilizza il dipendente.». 
  2. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo  il  comma
567 e' inserito il seguente: 
  «567-bis. Le procedure di cui ai commi  566  e  567  si  concludono
rispettivamente entro 60 e 90  giorni  dall'avvio.  Entro  15  giorni
dalla  conclusione  delle  suddette  procedure  il   personale   puo'
presentare  istanza  alla   societa'   da   cui   e'   dipendente   o
all'amministrazione  controllante  per  una  ricollocazione,  in  via
subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa  societa'  o  in
altra societa'.». 
                               Art. 6 
 
 
     Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza 
 
  1. All'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole da «a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse»  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «a soggetti  gia'
lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle  suddette
amministrazioni e', altresi', fatto divieto di conferire ai  medesimi
soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche  in  organi  di
governo delle amministrazioni (( di cui al primo periodo e degli enti
e societa' da esse controllati, ad  eccezione  dei  componenti  delle
giunte degli enti territoriali e  dei  componenti  o  titolari  degli
organi elettivi degli enti  di  cui  all'art.  2,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni  sono
consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e  per  una  durata  non
superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna
amministrazione. Devono essere  rendicontati  eventuali  rimborsi  di
spese,  corrisposti  nei  limiti   fissati   dall'organo   competente
dell'amministrazione  interessata.  Gli  organi   costituzionali   si
adeguano alle  disposizioni  del  presente  comma  nell'ambito  della
propria autonomia». )) 
  2. Le disposizioni dell'art. 5, comma 9, del  decreto-legge  n.  95
del 2012, come modificato dal comma 1, si  applicano  agli  incarichi
conferiti a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto. 
                               Art. 7 
 
 
        Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni 
 
  1.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  riduzione  della   spesa
pubblica,  a  decorrere  dal  1º  settembre   2014,   i   contingenti
complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali,  gia'
attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali
vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui  all'art.
1, comma 2, ivi compreso quello dell'art. 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, sono  ridotti  del  cinquanta  per  cento  per
ciascuna associazione sindacale. 
  (( 1-bis. Per le Forze di polizia ad ordinamento civile  e  per  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 19 della legge 4
novembre 2010, n. 183, in sostituzione  della  riduzione  di  cui  al
comma 1 del  presente  articolo  e  con  la  stessa  decorrenza,  per
ciascuna    riunione    sindacale,     tenuta     su     convocazione
dell'amministrazione,   un   solo   rappresentante    per    ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 32, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,  n.  164,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile. Per il Corpo nazionale
dei  vigili  del  fuoco,  un   solo   rappresentante   per   ciascuna
organizzazione puo' gravare sui permessi di cui all'art. 40, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 173 alla  Gazzetta  Ufficiale
n. 168 del 19 luglio 2008, per  il  personale  non  direttivo  e  non
dirigente, e di cui all'art. 23, comma 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 7 maggio  2008,  recante  «Recepimento  dell'accordo
sindacale integrativo per il  personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco»,  pubblicato  nel  medesimo
supplemento ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale n.  168  del  19
luglio 2008,  per  il  personale  direttivo  e  dirigente.  Eventuali
ulteriori permessi per le predette finalita' devono essere  computati
nel monte ore di cui al comma 2 dei citati articoli 40 e 23, a carico
di ciascuna organizzazione sindacale. )) 
  2. Per ciascuna associazione sindacale, la ((  rideterminazione  ))
dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con  arrotondamento  delle
eventuali frazioni all'unita' superiore  e  non  opera  nei  casi  di
assegnazione di un solo distacco. 
  3.  Con  le  procedure  contrattuali  e  negoziali   previste   dai
rispettivi ordinamenti puo' essere  modificata  la  ripartizione  dei
contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra  le  associazioni
sindacali. (( In tale ambito e' possibile definire, con invarianza di
spesa, forme  di  utilizzo  compensativo  tra  distacchi  e  permessi
sindacali. )) 
                               Art. 8 
 
 
          Incarichi negli uffici di diretta collaborazione 
 
  1. All'art. 1, comma 66, della legge 6 novembre 2012 n.  190,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) le parole: «compresi quelli di titolarita' dell'ufficio  di
gabinetto,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «compresi   quelli,
comunque denominati, negli  uffici  di  diretta  collaborazione,  ivi
inclusi quelli di consulente giuridico, nonche' quelli di  componente
degli organismi indipendenti di valutazione,»; )) 
    b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «E' escluso  il
ricorso all'istituto dell'aspettativa.». 
  2. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 66, della  legge  n.  190
del 2012, come modificato dal comma 1, in corso alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di
diritto  se  nei  trenta  giorni  successivi  non  e'   adottato   il
provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. 
  3. Sono fatti salvi i provvedimenti di collocamento in  aspettativa
gia' concessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Sui  siti  istituzionali  degli  uffici  giudiziari   ordinari,
amministrativi, contabili e militari nonche' sul sito dell'Avvocatura
dello Stato sono pubblicate  le  statistiche  annuali  inerenti  alla
produttivita' dei magistrati e degli avvocati dello Stato in servizio
presso l'ufficio. Sono pubblicati sui  medesimi  siti  i  periodi  di
assenza riconducibili all'assunzione di incarichi conferiti. 
                              (( Art. 9 
 
 
Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello  Stato  e  delle
                   avvocature degli enti pubblici 
 
  1.  I  compensi  professionali  corrisposti  dalle  amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  agli  avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono   computati   ai   fini   del
raggiungimento del limite retributivo  di  cui  all'art.  23-ter  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
  2. Sono abrogati il comma 457 dell'art. 1 della legge  27  dicembre
2013, n. 147, e il terzo comma dell'art. 21 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611.  L'abrogazione  del  citato
terzo comma  ha  efficacia  relativamente  alle  sentenze  depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite
tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma  1,
esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e  con
le  modalita'  stabilite   dai   rispettivi   regolamenti   e   dalla
contrattazione collettiva  ai  sensi  del  comma  5  e  comunque  nel
rispetto dei limiti di cui al  comma  7.  La  parte  rimanente  delle
suddette somme e' riversata nel bilancio dell'amministrazione. 
  4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con  recupero  delle  spese
legali a carico delle  controparti,  il  50  per  cento  delle  somme
recuperate e' ripartito tra gli avvocati e  procuratori  dello  Stato
secondo le  previsioni  regolamentari  dell'Avvocatura  dello  Stato,
adottate ai sensi del comma  5.  Un  ulteriore  25  per  cento  delle
suddette somme e' destinato a borse  di  studio  per  lo  svolgimento
della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da  attribuire
previa procedura di valutazione  comparativa.  Il  rimanente  25  per
cento e' destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,
di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni. 
  5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato  e  degli  altri  enti
pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto  delle
somme di cui al primo periodo del comma 3  e  al  primo  periodo  del
comma  4  in  base  al  rendimento   individuale,   secondo   criteri
oggettivamente  misurabili  che  tengano  conto  tra  l'altro   della
puntualita' negli adempimenti processuali. I suddetti  regolamenti  e
contratti collettivi definiscono altresi' i criteri  di  assegnazione
degli affari consultivi  e  contenziosi,  da  operare  ove  possibile
attraverso  sistemi  informatici,  secondo  principi  di  parita'  di
trattamento e di specializzazione professionale. 
  6. In tutti i casi di  pronunciata  compensazione  integrale  delle
spese, ivi compresi quelli di transazione  dopo  sentenza  favorevole
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai  dipendenti,  ad
esclusione  del   personale   dell'Avvocatura   dello   Stato,   sono
corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o
contrattuali vigenti e nei limiti  dello  stanziamento  previsto,  il
quale non  puo'  superare  il  corrispondente  stanziamento  relativo
all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'art. 152 delle disposizioni per
l'attuazione  del  codice  di   procedura   civile   e   disposizioni
transitorie, di cui al regio  decreto  18  dicembre  1941,  n.  1368,
possono essere corrisposti compensi professionali in base alle  norme
regolamentari o contrattuali delle  relative  amministrazioni  e  nei
limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non puo'
superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. 
  7. I compensi professionali di cui al comma 3 e  al  primo  periodo
del comma 6 possono  essere  corrisposti  in  modo  da  attribuire  a
ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico
complessivo. 
  8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto.
I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo periodo del comma 6  nonche'
il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei  regolamenti
e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da  operare  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto. In assenza del suddetto  adeguamento,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al  comma  1
non  possono  corrispondere  compensi  professionali  agli   avvocati
dipendenti delle amministrazioni stesse,  ivi  incluso  il  personale
dell'Avvocatura dello Stato. 
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori
risparmi rispetto a quelli gia' previsti  a  legislazione  vigente  e
considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica. )) 
                               Art. 10 
 
Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario   comunale   e
  provinciale e abrogazione della ripartizione del  provento  annuale
  dei diritti di segreteria. 
  1. L'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,  e'
abrogato. 
  2. L'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n.  734,
e' sostituito con il seguente: «Il provento annuale  dei  diritti  di
segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.». 
  (( 2-bis. Negli enti  locali  privi  di  dipendenti  con  qualifica
dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che  non  hanno
qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale  spettante  al
comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15  novembre
1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo,  per
gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5  della  tabella  D  allegata
alla legge 8 giugno 1962, n.  604,  e  successive  modificazioni,  e'
attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore  a
un quinto dello stipendio in godimento. 
  2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le
quote gia' maturate alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  2-quater. All'art. 97, comma 4, lettera c), del testo unico di  cui
al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  le  parole:  «puo'
rogare tutti i contratti nei quali l'ente e'  parte  ed  autenticare»
sono sostituite dalle seguenti:  «roga,  su  richiesta  dell'ente,  i
contratti nei quali l'ente e' parte e autentica». )) 
                               Art. 11 
 
 
    Disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali 
 
  1. All'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal  seguente:  «1.  Lo
statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei
servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta
specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo
determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli
stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,  comunque
in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella
dotazione organica della medesima qualifica e, comunque,  per  almeno
una unita'. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da
ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono
conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza
pluriennale  e  specifica  professionalita'  nelle  materie   oggetto
dell'incarico.»; 
    (( b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e  2
del presente articolo nonche' dell'incarico di cui  all'art.  108,  i
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   collocati   in
aspettativa senza  assegni,  con  riconoscimento  dell'anzianita'  di
servizio.». )) 
  (( 2. Il comma 6-quater dell'art. 19  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' sostituito dal seguente: 
  «6-quater.  Per  gli  enti  di  ricerca  di  cui  all'art.  8   del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 30 dicembre  1993,  n.  593,  il  numero  complessivo  degli
incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente
al 20 per cento della dotazione organica dei  dirigenti  appartenenti
alla prima fascia e al 30 per  cento  della  dotazione  organica  dei
dirigenti appartenenti alla seconda  fascia,  a  condizione  che  gli
incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano  conferiti
a personale in servizio con  qualifica  di  ricercatore  o  tecnologo
previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e  specifica  professionalita'  da  parte  dei
soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». )) 
  3. Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica
ed amministrativa degli enti e delle aziende del  Servizio  sanitario
nazionale, il limite dei posti  di  dotazione  organica  attribuibili
tramite assunzioni a tempo determinato  ((  ai  sensi  dell'art.  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, nonche' ai sensi di disposizioni normative di  settore
riguardanti  incarichi  della  medesima  natura,   previa   selezione
pubblica ai sensi dell'art. 110, comma 1, del testo unico di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma
1, lettera a), del presente  articolo,  ))  ((  puo'  raggiungere  il
livello massimo del )) dieci per cento. 
  4. All'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo
il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Resta fermo il
divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche  nel  caso  in
cui nel contratto individuale di  lavoro  il  trattamento  economico,
prescindendo dal possesso del titolo  di  studio,  e'  parametrato  a
quello dirigenziale.». 
  (( 4-bis. All'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «art. 70,  comma  1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»  e'  inserito  il
seguente periodo: «Le limitazioni previste dal presente comma non  si
applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2006, n. 296,  e  successive  modificazioni,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente». 
  4-ter. Nei confronti dei comuni colpiti dal sisma del 20 e  del  29
maggio 2012, i vincoli alla spesa di personale di cui  al  comma  557
dell'art. 1 della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, a decorrere dall'anno 2014  e  per  tutto  il  periodo
dello stato di emergenza, si applicano con riferimento alla spesa  di
personale dell'anno 2011. Nei confronti dei predetti  comuni  colpiti
dal sisma, i vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'art. 9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo, non si applicano a decorrere dall'anno 2013 e  per
tutto il predetto periodo dello stato di emergenza. 
  4-quater All'art. 16 del decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
e successive modificazioni, dopo il comma 31 e' aggiunto il seguente: 
  «31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni  dell'art.  1,
comma 557, della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e  successive
modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale,  non
si applicano ai comuni con popolazione compresa  tra  1.001  e  5.000
abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con  forme
di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie  a
garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione  di
motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali  connesse  a
significative  presenze  di  turisti,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili a legislazione vigente». )) 
                               Art. 12 
 
Copertura  assicurativa  dei  soggetti  beneficiari   di   forme   di
  integrazione e sostegno  del  reddito  coinvolti  in  attivita'  di
  volontariato a fini di utilita' sociale. 
  1. In via sperimentale, per  il  biennio  2014-2015,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  un  Fondo
finalizzato  a  reintegrare  l'INAIL  dell'onere   conseguente   alla
copertura degli  obblighi  assicurativi  contro  le  malattie  e  gli
infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 11
agosto  1991,  n.  266,  in  favore  dei  soggetti   beneficiari   di
ammortizzatori e di  altre  forme  di  integrazione  e  sostegno  del
reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in  attivita'  di
volontariato a fini di utilita' sociale in favore di  Comuni  o  enti
locali. 
  (( 1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma  1  non  superiore  a
100.000 euro per ciascuno degli anni  2014  e  2015  e'  destinata  a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'art. 4 della  legge  11
agosto 1991, n. 266, relativi alle  organizzazioni  di  volontariato,
gia' costituite alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  che  esercitano  attivita'   di
utilita' sociale nei territori montani. )) 
  2. Alla dotazione del Fondo di cui al  comma  1,  non  superiore  a
dieci milioni di euro,  per  l'importo  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2014  e  2015,  si  provvede  con  corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,
n. 2. Con decreto del Ministero dell'Economia  e  delle  Finanze,  su
proposta del Ministero del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali,  sono
apportate le necessarie variazioni di bilancio. 
  3.  Al  fine  di  promuovere  la  prestazione   di   attivita'   di
volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e  gli
altri enti locali  interessati  promuovono  le  opportune  iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti  di
utilita' sociale  in  corso  con  le  associazioni  di  volontariato.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la
sussistenza del requisito soggettivo di cui al comma 1. 
  4. Con decreto del Ministro del Lavoro e  delle  Politiche  Sociali
sono stabiliti modalita' e criteri per  la  valorizzazione,  ai  fini
della certificazione dei crediti formativi,  dell'attivita'  prestata
ai sensi del comma 1. 
                             (( Art. 13 
 
Abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto
  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di incentivi per  la
  progettazione. 
 
  1. I commi 5 e 6 dell'art. 92 del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono abrogati. )) 
                           (( Art. 13-bis 
 
 
             Fondi per la progettazione e l'innovazione 
 
  1. Dopo il comma 7 dell'art.  93  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono inseriti i seguenti: 
  «7-bis.  A  valere  sugli  stanziamenti  di  cui  al  comma  7,  le
amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la  progettazione
e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2  per
cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un  lavoro;
la percentuale effettiva e'  stabilita  da  un  regolamento  adottato
dall'amministrazione, in rapporto  all'entita'  e  alla  complessita'
dell'opera da realizzare. 
  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del  fondo  per  la
progettazione e l'innovazione e'  ripartito,  per  ciascuna  opera  o
lavoro,  con  le  modalita'  e  i  criteri  previsti   in   sede   di
contrattazione decentrata integrativa del personale  e  adottati  nel
regolamento  di  cui  al  comma  7-bis,  tra  il   responsabile   del
procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano
della sicurezza, della direzione dei lavori,  del  collaudo,  nonche'
tra i loro collaboratori; gli importi sono  comprensivi  anche  degli
oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il
regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse  del  fondo,
tenendo  conto  delle  responsabilita'   connesse   alle   specifiche
prestazioni  da  svolgere,  con  particolare  riferimento  a   quelle
effettivamente assunte e non rientranti  nella  qualifica  funzionale
ricoperta, della complessita' delle opere,  escludendo  le  attivita'
manutentive, e dell'effettivo  rispetto,  in  fase  di  realizzazione
dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro  economico  del
progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresi' i criteri e le
modalita' per la riduzione delle risorse  finanziarie  connesse  alla
singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei  tempi  o
dei costi previsti  dal  quadro  economico  del  progetto  esecutivo,
redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato  del
ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del  terzo  periodo
del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione  dei
lavori i tempi conseguenti a  sospensioni  per  accadimenti  elencati
all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c)  e  d).  La  corresponsione
dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal  responsabile  di
servizio preposto  alla  struttura  competente,  previo  accertamento
positivo delle specifiche attivita' svolte dai  predetti  dipendenti.
Gli incentivi complessivamente corrisposti  nel  corso  dell'anno  al
singolo dipendente, anche da  diverse  amministrazioni,  non  possono
superare  l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento  economico
complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti
a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto  affidate
a  personale  esterno  all'organico  dell'amministrazione   medesima,
ovvero prive del predetto accertamento,  costituiscono  economie.  Il
presente  comma  non  si   applica   al   personale   con   qualifica
dirigenziale. 
  7-quater. Il restante 20 per cento delle  risorse  finanziarie  del
fondo per la progettazione e l'innovazione e' destinato  all'acquisto
da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali  a
progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per  il
controllo e il miglioramento della capacita' di spesa per  centri  di
costo nonche' all'ammodernamento e all'accrescimento  dell'efficienza
dell'ente e dei servizi ai cittadini. 
  7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di  cui
all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare  con  proprio
provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis,  7-ter
e 7-quater del presente articolo». )) 
                               Art. 14 
 
 
Conclusione delle procedure in corso per  l'abilitazione  scientifica
                              nazionale 
 
  1. I lavori delle commissioni nominate ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011,  n.  222  riferiti
alla tornata 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale proseguono,
senza soluzione di continuita', fino alla data del 30 settembre 2014. 
  2.  Agli  oneri  organizzativi   e   finanziari   derivanti   dalle
disposizioni di cui al  comma  1  si  provvede  mediante  le  risorse
ordinarie attribuite dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  alle  Universita'  sedi  delle  procedure  per  il
conseguimento dell'abilitazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica del 14  settembre  2011,  n.  222,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  (( 3. Le procedure previste dall'art. 3, comma 1,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre  2011,
n. 222, relative all'anno 2014, sono indette  entro  il  28  febbraio
2015, previa revisione del regolamento di cui all'art. 16,  comma  2,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
  3-bis. Alla legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: )) 
  a) all'art. 15, comma 2, la parola: «trenta»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «venti»; )) 
  b) all'art. 16: 
  1) al comma 1, le parole:  «durata  quadriennale»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «durata di sei anni»; )) 
  2) al comma 3: 
  2.1) alla lettera a),  la  parola:  «analitica»  e'  soppressa,  le
parole:  «area  disciplinare»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((
«settore concorsuale» ))  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: (( «, sentiti il CUN e l'ANVUR»; )) 
  2.2) alla lettera b),  la  parola:  «dodici»  e'  sostituita  dalla
seguente: (( «dieci»; )) 
  2.3)  alla  lettera  c),   le   parole:   «con   apposito   decreto
ministeriale» sono sostituite dalle seguenti:  ((  «con  la  medesima
procedura adottata per la loro  definizione;  la  prima  verifica  e'
effettuata dopo il primo biennio»; )) 
  2.4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
  ((  «d)  la  presentazione  della  domanda  per  il   conseguimento
dell'abilitazione  senza  scadenze  prefissate,  con   le   modalita'
individuate  nel  regolamento  medesimo;  il  regolamento  disciplina
altresi' il termine  entro  il  quale  inderogabilmente  deve  essere
conclusa la valutazione  di  ciascuna  domanda  e  le  modalita'  per
l'eventuale ritiro della stessa a seguito  della  conoscibilita'  dei
parametri utilizzati  dalla  commissione  per  il  singolo  candidato
nell'ambito dei criteri e dei parametri di cui alla lettera a)»; )) 
  2.5) alla lettera f), la  parola:  «quattro»  e'  sostituita  dalla
seguente:  ((  «cinque»  )),  le  parole  da:  «e  sorteggio  di   un
commissario» fino a: «(OCSE)» sono  soppresse  e  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: (( «.  Nel  rispetto  della  rappresentanza
proporzionale di cui alla lettera i) e fatta salva la durata biennale
della commissione, il regolamento  di  cui  al  presente  comma  puo'
disciplinare la graduale sostituzione dei membri della  commissione»;
)) 
  2.6) alla lettera g), le parole da: «la corresponsione»  fino  alla
fine della lettera sono soppresse; 
  2.7) alla  lettera  i),  le  parole  da:  «il  sorteggio»  fino  a:
«ordinari» sono sostituite dalle seguenti: (( «il  sorteggio  di  cui
alla lettera h)  garantisce  la  rappresentanza  fin  dove  possibile
proporzionale dei settori scientifico-disciplinari all'interno  della
commissione e la partecipazione di almeno un commissario per  ciascun
settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale  al
quale afferiscano almeno dieci professori ordinari;»  ))  e  dopo  le
parole: «delle caratteristiche di cui alla lettera h);» sono inserite
le seguenti: (( «il parere e'  obbligatorio  nel  caso  di  candidati
afferenti ad un settore  scientifico-disciplinare  non  rappresentato
nella commissione;»; )) 
  2.8) alla lettera m), le parole da: «a partecipare» fino alla  fine
della lettera sono sostituite dalle seguenti: ((  «a  presentare  una
nuova domanda di abilitazione, per lo stesso settore e per la  stessa
fascia  o  per  la  fascia  superiore,  nel  corso  dei  dodici  mesi
successivi alla data di presentazione della domanda  e,  in  caso  di
conseguimento dell'abilitazione, a presentare una  nuova  domanda  di
abilitazione, per lo stesso settore  e  per  la  stessa  fascia,  nei
quarantotto mesi successivi al conseguimento della stessa»; )) 
  2.9) dopo la lettera m) e' inserita la seguente: 
  (( «m-bis) l'applicazione alle procedure di abilitazione, in quanto
compatibili, delle norme previste dall'art. 9  del  decreto-legge  21
aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21
giugno 1995, n. 236». 
  3-ter.  I  candidati  che  hanno  presentato  domanda,  con   esito
negativo,  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
nazionale nella tornata 2012 e in quella  2013  possono  ripresentare
domanda a decorrere dal 1° marzo 2015.  La  durata  dell'abilitazione
scientifica nazionale conseguita nelle tornate 2012 e 2013 e' di  sei
anni. 
  3-quater. All'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230,
le parole da: «previo parere di  una  commissione»  a:  «proposta  la
chiamata»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «previo  parere  della
commissione  nominata   per   l'espletamento   delle   procedure   di
abilitazione scientifica nazionale, di  cui  all'art.  16,  comma  3,
lettera f), della legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e  successive
modificazioni, per il settore per il quale e' proposta  la  chiamata,
da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del  medesimo
parere». 
  3-quinquies.  La  qualita'   della   produzione   scientifica   dei
professori  reclutati  dagli   atenei   all'esito   dell'abilitazione
scientifica nazionale e' considerata  prioritaria  nell'ambito  della
valutazione delle politiche di  reclutamento  previste  dall'art.  5,
commi 1, lettera c), e 5, della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  e
dall'art. 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. )) 
  4. Le chiamate relative al piano straordinario per la chiamata  dei
professori di seconda fascia per gli anni 2012 e 2013 a valere  sulle
risorse di cui all'art. 29, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n.
240, sono effettuate entro il (( 30 giugno 2015. )) 
                               Art. 15 
 
 
Disposizioni urgenti relative a borse di  studio  per  le  scuole  di
                       specializzazione medica 
 
  1. Al comma 3-bis dell'art. 20 del decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368, le parole: «da emanare entro il  31  marzo  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: (( «da emanare entro il 31 dicembre 2014».
)) 
  1-bis. Il comma 3-ter  dell'art.  20  del  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  (( «3-ter. La durata dei corsi di  formazione  specialistica,  come
definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si  applica  a  decorrere
dall'anno  accademico  2014/2015  di  riferimento  per  i  corsi   di
specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che
iniziano l'ultimo anno di specialita' nell'anno accademico 2014/2015,
per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono  optare
tra il nuovo ordinamento e  l'ordinamento  previgente  con  modalita'
determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis». )) 
  2. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo  17
agosto 1999, n.  368,  e  successive  modificazioni,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni
di euro per l'anno 2015, e di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016. Al
relativo onere si provvede, per l'anno  2014,  con  una  quota  delle
entrate di cui all'art. 7, comma 39 del decreto-legge 6 luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, per un importo pari a 6 milioni  di  euro  che  resta  acquisita
all'erario, per l'anno 2015  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29  novembre  2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e
per l'anno 2016 mediante riduzione per euro 1,8 milioni del fondo  di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993,  n.
537. 
  3. La procedura di  cui  all'art.  4,  comma  45,  della  legge  12
novembre 2011 n. 183, si applica anche alle prove di ammissione  alle
scuole di specializzazione in medicina di cui all'art. 36,  comma  1,
del decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni. A
tal fine l'importo massimo richiesto al singolo  candidato  non  puo'
eccedere la somma di 100 euro e le corrispondenti  entrate,  relative
alle prove di ammissione alle predette  scuole  di  specializzazione,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate al pertinente capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
destinate  alla  copertura  degli  oneri  connessi  alle   prove   di
ammissione. 
  (( 3-bis. All'art. 36 del decreto legislativo 17  agosto  1999,  n.
368, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  relative  all'assegnazione  dei
contratti  di  formazione  specialistica  finanziati  dalle  medesime
province   autonome   attraverso   convenzioni   stipulate   con   le
universita'». )) 

Capo II

Misure in materia di organizzazione della PA

                               Art. 16 
 
 
          Nomina dei dipendenti nelle societa' partecipate 
 
  1. All'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    (( a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i
consigli di amministrazione delle societa' controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato  da
prestazione  di  servizi  a  favore  di   amministrazioni   pubbliche
superiore  al  90  per  cento  dell'intero  fatturato  devono  essere
composti da non piu' di tre membri, ferme restando le disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1°  gennaio
2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli  amministratori
di tali societa', ivi compresa la remunerazione di  quelli  investiti
di particolari cariche, non puo' superare l'80 per  cento  del  costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita'  della  retribuzione,   qualora   siano   nominati
dipendenti  dell'amministrazione  titolare  della  partecipazione,  o
della societa' controllante in caso di partecipazione indiretta o del
titolare di poteri di  indirizzo  e  di  vigilanza,  fatto  salvo  il
diritto  alla  copertura  assicurativa  e  al  rimborso  delle  spese
documentate, nel rispetto del limite di spesa di  cui  al  precedente
periodo, essi  hanno  l'obbligo  di  riversare  i  relativi  compensi
all'amministrazione  o  alla  societa'   di   appartenenza   e,   ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni,  al  fondo  per  il
finanziamento del trattamento economico accessorio»; )) 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  (( «5. Fermo restando quanto diversamente  previsto  da  specifiche
disposizioni di legge e fatta salva  la  facolta'  di  nomina  di  un
amministratore unico,  i  consigli  di  amministrazione  delle  altre
societa' a  totale  partecipazione  pubblica,  diretta  o  indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza  e  della  complessita'  delle  attivita'  svolte.  A  tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal  terzo  periodo
del comma 4». )) 
  2. (( Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,
)) le disposizioni del comma 1 si applicano  a  decorrere  dal  primo
rinnovo dei consigli  di  amministrazione  successivo  alla  data  di
entrata in vigore (( del presente )) decreto. 
                               Art. 17 
 
 
Ricognizione degli enti pubblici e  unificazione  delle  banche  dati
                     delle societa' partecipate 
 
  1. Al  fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  degli  enti
pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria,
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone
un  sistema  informatico  di  acquisizione  di  dati  e  proposte  di
razionalizzazione  in  ordine  ai  predetti  enti.  ((   Il   sistema
informatico si avvale di  un  software  libero  con  codice  sorgente
aperto. ))  Le  amministrazioni  statali  inseriscono  i  dati  e  le
proposte con riferimento  a  ciascun  ente  pubblico  o  privato,  da
ciascuna  di  esse  finanziato  o  vigilato.  ((  Decorsi  tre   mesi
dall'abilitazione  all'inserimento,  l'elenco  delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  e'
pubblicato nel sito internet  istituzionale  del  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri.  ))
Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e'  vietato  alle
suddette amministrazioni, con riferimento agli enti  per  i  quali  i
dati e  le  proposte  non  siano  stati  immessi,  il  compimento  di
qualsiasi atto nei confronti  dei  suddetti  enti,  ivi  compresi  il
trasferimento di fondi e la  nomina  di  titolari  e  componenti  dei
relativi organi. 
  2. Al fine  di  procedere  ad  una  razionalizzazione  dei  servizi
strumentali  all'attivita'  delle  amministrazioni  statali,  con  le
modalita' di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione  pubblica
della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  predispone  un  sistema
informatico di  acquisizione  di  dati  relativi  alla  modalita'  di
gestione dei servizi  strumentali,  con  particolare  riferimento  ai
servizi esternalizzati. (( Il sistema informatico  si  avvale  di  un
software libero con codice sorgente aperto. )) Nello stesso termine e
con le stesse modalita' di cui al comma 1, le amministrazioni statali
inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento  rileva  ai  fini
della responsabilita' dirigenziale del dirigente competente. 
  (( 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono  inseriti  nella  banca
dati  di  cui  al  comma  3,  consultabile   e   aggiornabile   dalle
amministrazioni   pubbliche   coinvolte   nella    rilevazione.    Il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  consente  altresi',  con  le  stesse   modalita',   la
consultazione dei dati di cui  all'art.  60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito  internet
istituzionale  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle  amministrazioni
adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di  inserimento  di
cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma. )) 
  3.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2015,  nella  banca  dati   del
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,
confluiscono, secondo le modalita' fissate  dal  decreto  di  cui  al
comma 4, le informazioni di cui all'art. 60,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonche'
quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma
587, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Tali  informazioni  sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni  pubbliche  di
cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento
della funzione pubblica  e'  garantito  l'accesso  alle  informazioni
contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo
periodo  ai  fini  dello   svolgimento   delle   relative   attivita'
istituzionali. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni
(( in societa' ed enti di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato
detenute  direttamente   o   indirettamente   dalle   amministrazioni
pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai  sensi
dell'art. 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e  successive
modificazioni, e da quelle di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni.  ))
L'acquisizione delle predette informazioni puo'  avvenire  attraverso
banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle
citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte  delle  societa'  da
esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla  banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delegato   per   la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono indicate le  informazioni  che
le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite  le  modalita'
tecniche  di  attuazione   del   presente   comma.   L'elenco   delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo  di
comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale  del  Dipartimento
del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze  e  su  quello
del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri. 
  5. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i commi da 587 a 591  dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. 
                           (( Art. 17-bis 
 
Divieto per le pubbliche  amministrazioni  di  richiedere  dati  gia'
  presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente. 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, non possono richiedere  ai  cittadini  informazioni  e
dati  gia'  presenti  nell'Anagrafe   nazionale   della   popolazione
residente di cui all'art. 62 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. )) 
                               Art. 18 
 
Soppressione  delle  sezioni  staccate  di  Tribunale  amministrativo
  regionale e del  Magistrato  delle  acque,  Tavolo  permanente  per
  l'innovazione e l'Agenda digitale italiana. 
 
  (( 1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto  organizzativo
dei tribunali amministrativi  regionali,  in  assenza  di  misure  di
attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio
2015 sono soppresse le sezioni staccate di  tribunale  amministrativo
regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello,
ad eccezione della sezione autonoma della provincia di  Bolzano.  Con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa,  da  adottare
entro  il  31  marzo  2015,  sono  stabilite  le  modalita'  per   il
trasferimento del contenzioso pendente presso le  sezioni  soppresse,
nonche'   delle   risorse   umane   e   finanziarie,   al   tribunale
amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i  ricorsi
sono depositati presso la sede centrale del tribunale  amministrativo
regionale. 
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito  il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa,  presenta  alle  Camere
una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi
regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei  costi  delle
sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e  di
ciascuna  sezione,  nonche'  del  grado  di  informatizzazione.  Alla
relazione e' allegato  un  piano  di  riorganizzazione,  che  prevede
misure  di  ammodernamento  e   razionalizzazione   della   spesa   e
l'eventuale individuazione di sezioni da  sopprimere,  tenendo  conto
della   collocazione   geografica,   del   carico   di    lavoro    e
dell'organizzazione degli uffici giudiziari. )) 
  2. A decorrere dal 1° luglio 2015, all'art.  ))  1  della  legge  6
dicembre 1971, n. 1034 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    ((  a)  al  terzo  comma,  le  parole:  «Emilia-Romagna,   Lazio,
Abruzzi,» sono soppresse; )) 
    b) al quinto comma, le parole: «, oltre  una  sezione  staccata,»
sono soppresse. 
  (( 3. E' soppresso il magistrato delle acque per le province venete
e di Mantova, istituito ai sensi della legge 5 maggio 1907,  n.  257.
Le funzioni, i compiti e le attribuzioni gia' svolti  dal  magistrato
delle acque sono trasferiti al provveditorato interregionale  per  le
opere pubbliche competente per territorio. E' altresi'  soppresso  il
Comitato tecnico di magistratura, di  cui  all'art.  4  della  citata
legge n. 257 del 1907. Il comitato  tecnico-amministrativo  istituito
presso il provveditorato di cui al  primo  periodo  e'  competente  a
pronunciarsi sui progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando  il  relativo  importo
ecceda i 25 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare entro il 31  marzo  2015  su  proposta  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in  sede
di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate  le
funzioni  gia'  esercitate  dal  citato  magistrato  delle  acque  da
trasferire alla  citta'  metropolitana  di  Venezia,  in  materia  di
salvaguardia e di risanamento della citta' di Venezia e dell'ambiente
lagunare, di polizia lagunare e  di  organizzazione  della  vigilanza
lagunare, nonche' di tutela dall'inquinamento  delle  acque.  Con  il
medesimo  decreto  sono  individuate,  altresi',  le  risorse  umane,
finanziarie  e  strumentali   da   assegnare   alla   stessa   citta'
metropolitana in relazione alle funzioni trasferite. )) 
  4. (( All'art. 47, comma 2, quarto  periodo,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, le parole da: «, presieduto» )) fino a «Ministri»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente del predetto Tavolo e'
individuato  dal  Ministro  delegato  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione». 
                               Art. 19 
 
Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici
  di  lavori,  servizi  e  forniture  e  definizione  delle  funzioni
  dell'Autorita' nazionale anticorruzione. 
 
  1. L'Autorita' di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,
servizi e forniture, di cui all'art. 6  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni,  e'  soppressa  ed  i
relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorita' di  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  sono  trasferiti
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13  del  decreto  legislativo  27
ottobre  2009,  n.  150,  che  e'  ridenominata  Autorita'  nazionale
anticorruzione. 
  3. Il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, entro  il
31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio  dei  ministri
un piano per il riordino dell'Autorita' stessa, che contempla: 
    a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di  cui  al
comma 2, (( specificando che il  personale  attualmente  in  servizio
presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni  pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme
con il personale della  soppressa  Autorita'  per  la  vigilanza  sui
contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture  individuato  nel
piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; )) 
    b) la riduzione non inferiore al venti per cento del  trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti; 
    c) la riduzione delle spese di  funzionamento  non  inferiore  al
venti per cento. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  acquista  efficacia  a  seguito
dell'approvazione  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, (( da emanare, previo parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del  medesimo
piano al Presidente del Consiglio dei ministri. )) 
  5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorita'  nazionale
anticorruzione: 
    a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche  nelle  forme
di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  (( a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun  avvocato  dello
Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 13  del
testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a
conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento  o
di altre anomalie o irregolarita' relative ai contratti che rientrano
nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Per gli avvocati dello  Stato  segnalanti  resta  fermo
l'obbligo di denuncia di cui all'art. 331  del  codice  di  procedura
penale; )) 
    b) salvo che il fatto costituisca reato,  applica,  nel  rispetto
delle norme previste dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  una
sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000  e  non
superiore nel massimo a euro 10.000, nel  caso  in  cui  il  soggetto
obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della
corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di
comportamento. 
  (( 5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di  cui
al comma 5, lettera b), e' competente il  tribunale  in  composizione
monocratica. 
  5-ter. Nella relazione di cui all'art.  1,  comma  2,  lettera  g),
della  legge  6  novembre  2012,  n.   190,   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione da' altresi' conto dell'attivita' svolta ai sensi  dei
commi 2, 3, 4 e 5  del  presente  articolo,  indicando  le  possibili
criticita' del quadro  amministrativo  e  normativo  che  rendono  il
sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile  a  fenomeni
di corruzione. )) 
  6.  Le  somme  versate  a  titolo  di  pagamento   delle   sanzioni
amministrative  di  cui  al  comma  5   lett.   b),   restano   nella
disponibilita'  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione   e   sono
utilizzabili per le proprie attivita'  istituzionali.  ((  Le  stesse
somme vengono rendicontate  ogni  sei  mesi  e  pubblicate  nel  sito
internet  istituzionale   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione
specificando la sanzione applicata e le modalita'  di  impiego  delle
suddette  somme,  anche  in  caso  di  accantonamento  o  di  mancata
utilizzazione. )) 
  7. Il Presidente dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione  formula
proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo  Milano
2015 ed alla Societa' Expo 2015 p.a. per la corretta  gestione  delle
procedure  d'appalto  per  la  realizzazione   dell'evento.   ((   Il
presidente   dell'Autorita'    nazionale    anticorruzione    segnala
all'autorita' amministrativa di cui all'art. 47, comma 3, del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  le  violazioni  in  materia  di
comunicazione  delle  informazioni  e  dei  dati  e  di  obblighi  di
pubblicazione previste nel citato art. 47, ai fini dell'esercizio del
potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. )) 
  8. Allo svolgimento  dei  compiti  di  cui  ai  commi  2  e  5,  il
Presidente dell'ANAC provvede con le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie della soppressa  Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione
del piano di cui al comma 4. 
  9. Al fine  di  concentrare  l'attivita'  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, (( 8, 9, )) 10, 12, 13 e 14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto.  ((  Con  riguardo  al  solo
trasferimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 6, lettere  m)
e p), del decreto legislativo  n.  150  del  2009,  relativamente  ai
progetti  sperimentali  e  al  Portale   della   trasparenza,   detto
trasferimento  di  funzioni  deve  avvenire  previo  accordo  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica   e   l'Autorita'   nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti  che  possono
piu' opportunamente rimanere  nell'ambito  della  medesima  Autorita'
nazionale anticorruzione. )) 
  10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,  comma  2,
della  ((  legge  23  agosto  1988,  n.  400  )),  entro  180  giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, il  Governo  provvede  a
riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione  e
valutazione  della  performance,  sulla  base  delle  seguenti  norme
generali regolatrici della materia: 
    (( a) revisione e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico
delle  amministrazioni  pubbliche,  al   fine   di   valorizzare   le
premialita' nella  valutazione  della  performance,  organizzativa  e
individuale,  anche  utilizzando  le  risorse  disponibili  ai  sensi
dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; )) 
    b) progressiva integrazione del ciclo della  performance  con  la
programmazione finanziaria; 
    c) raccordo con il sistema dei controlli interni; 
    d) (( valutazione indipendente )) dei sistemi e risultati; 
    e)  conseguente  revisione  della  disciplina   degli   organismi
indipendenti di valutazione. 
  11. Il Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi ai sensi  dell'art.  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione  di
fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle  funzioni  relative
alla misurazione e valutazione della performance. 
  12. Il comma 7, dell'art. 13, del decreto  legislativo  27  ottobre
2009, n. 150 e' abrogato. 
  13. All'art. 11 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) al comma 5,  secondo  periodo,  le  parole:  «sino  a  diversa
disposizione adottata ai sensi del comma 2,» sono soppresse. 
  14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre  2006,  n.  315   e'
soppresso. 
  (( 14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorita' politica delegata
per  il  coordinamento  in  materia  di  controllo  strategico  nelle
amministrazioni  dello  Stato  sono  attribuite  all'Ufficio  per  il
programma di Governo della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri.
L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. )) 
  15. Le funzioni del  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di (( trasparenza  e
)) prevenzione della corruzione di cui all'art. 1(( , commi 4, 5 e 8,
)) della legge 6 novembre 2012 n.  190,  ((  e  le  funzioni  di  cui
all'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  ))  sono
trasferite all'Autorita' nazionale anticorruzione. 
  16. Dall'applicazione del presente  articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                               Art. 20 
 
 
                       Associazione Formez PA 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro delegato per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione propone all'assemblea dell'Associazione Formez PA, di
cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  6,  lo  scioglimento
dell'Associazione stessa e la nomina di un Commissario straordinario.
A far data dalla nomina del Commissario  straordinario  decadono  gli
organi dell'Associazione Formez PA in  carica,  fatta  eccezione  per
l'assemblea e il collegio dei revisori. Il  Commissario  assicura  la
continuita' nella gestione delle  attivita'  dell'Associazione  e  la
prosecuzione dei progetti in corso.  Entro  il  31  ottobre  2014  il
Commissario propone al suddetto Ministro un piano delle politiche  di
sviluppo delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali,
che salvaguardi i livelli occupazionali del personale in  servizio  e
gli equilibri  finanziari  dell'Associazione  e  individui  eventuali
nuove forme per il perseguimento delle suddette politiche.  Il  piano
e' presentato dal  Ministro  medesimo  all'assemblea  ai  fini  delle
determinazioni conseguenti. 
  (( 1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 21 
 
 
               Unificazione delle Scuole di formazione 
 
  1. Al fine di razionalizzare il sistema delle scuole di  formazione
delle amministrazioni  centrali,  eliminando  la  duplicazione  degli
organismi  esistenti,  la  Scuola  superiore  dell'economia  e  delle
finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola  superiore
dell'amministrazione dell'interno (SSAI),  il  Centro  di  formazione
della difesa e la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali
ed economiche, nonche' le  sedi  distaccate  della  Scuola  nazionale
dell'amministrazione prive di centro residenziale sono soppresse.  Le
funzioni (( di  reclutamento  e  di  formazione  ))  degli  organismi
soppressi sono attribuite alla Scuola nazionale  dell'amministrazione
e assegnate ai corrispondenti dipartimenti, individuati ai sensi  del
comma  3.  Le  risorse  finanziarie  gia'   stanziate   e   destinate
all'attivita'   di   formazione   sono   attribuite,   nella   misura
dell'ottanta per cento, alla Scuola nazionale dell'amministrazione  e
versate, nella misura del venti per cento, all'entrata  del  bilancio
dello Stato. La stessa Scuola subentra nei rapporti di lavoro a tempo
determinato e  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  di
progetto in essere presso gli organismi soppressi, che  cessano  alla
loro naturale scadenza. 
  2. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) le parole: «dal Capo del Dipartimento per la  digitalizzazione
della pubblica amministrazione  e  l'innovazione  tecnologica,»  sono
soppresse; 
    (( 2) le parole: «da  due  rappresentanti»  fino  alla  fine  del
periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «da  tre  rappresentanti
nominati  dal  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione,  di  cui   uno   su   indicazione   del   Presidente
dell'Istituto nazionale di statistica, da un rappresentante  nominato
dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  da
uno nominato dal Ministro dell'interno, da uno nominato dal  Ministro
dell'economia e delle finanze, da uno  nominato  dal  Ministro  degli
affari esteri, da uno nominato dal Ministro della  difesa  e  da  non
piu' di tre nominati da ulteriori Ministri designati con decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri». )) 
  3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore  della  legge  di
conversione   del   presente    decreto,    la    Scuola    nazionale
dell'amministrazione  adegua  il  proprio  ordinamento  ai   seguenti
principi: 
    1) organizzazione in dipartimenti, assegnando, in particolare, le
funzioni  degli  organismi  soppressi  ai  sensi  del  comma   1   ad
altrettanti dipartimenti; 
    2) collaborazione con gli  organi  costituzionali,  le  autorita'
indipendenti, le istituzioni universitarie e l'Istituto nazionale  di
statistica, anche attraverso convenzioni relative allo svolgimento di
attivita' di formazione iniziale e permanente. 
  4. I docenti ordinari e i ricercatori dei ruoli a esaurimento della
Scuola Superiore dell'economia  e  delle  finanze,  di  cui  all'art.
4-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  3  giugno  2008,  n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2  agosto  2008,  n.  129,
sono trasferiti alla Scuola  nazionale  dell'amministrazione  e  agli
stessi (( e' applicato  lo  stato  giuridico  dei  professori  o  dei
ricercatori universitari. Il trattamento economico  e'  rideterminato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  al  fine  di
renderlo omogeneo a quello degli altri docenti della Scuola nazionale
dell'amministrazione, che viene determinato dallo stesso decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  del  trattamento
economico spettante, rispettivamente, ai professori o ai  ricercatori
universitari   a   tempo   pieno   con   corrispondente   anzianita'.
Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  5. Il personale non docente  anche  in  servizio  in  posizione  di
comando o fuori ruolo presso gli organismi soppressi di cui al  comma
1, entro centoventi giorni dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, rientra  nelle  amministrazioni  di
appartenenza. Il personale non docente in  servizio  presso  le  sedi
distaccate o periferiche, anche  in  posizione  di  comando  o  fuori
ruolo, puo' transitare nei ruoli delle amministrazioni pubbliche  con
posti  vacanti  nella  dotazione  organica  o,   in   subordine,   in
sovrannumero, con preferenza nelle amministrazioni aventi sede  nella
stessa Regione. Il personale trasferito ai sensi del  presente  comma
mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e  allo  stesso
si applica il trattamento  giuridico  e  economico,  compreso  quello
accessorio,    previsto    dai    contratti    collettivi     vigenti
nell'amministrazione di destinazione. 
  6. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate
e trasferite alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri  le  risorse
finanziarie e strumentali necessarie per l'esercizio  delle  funzioni
trasferite ai sensi del presente articolo. (( Fino  all'adozione  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo
periodo, le attivita'  formative  e  amministrative  degli  organismi
soppressi di cui al comma 1 del presente articolo  sono  regolate  da
accordi conclusi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  e   successive   modificazioni,   tra   la   Scuola   nazionale
dell'amministrazione e le amministrazioni di riferimento degli organi
soppressi, senza pregiudizio per la continuita' e il compimento delle
attivita' formative, di reclutamento  e  concorsuali  gia'  disposte,
autorizzate o comunque in  essere  presso  le  Scuole  di  formazione
medesime secondo i rispettivi ordinamenti. )) 
                           (( Art. 21-bis 
 
 
             Riorganizzazione del Ministero dell'interno 
 
  1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'art.  2,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  da  definire
entro il 31  ottobre  2014,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni. Il termine  di  cui
all'art. 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95  del
2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del  2012,  e
successive modificazioni, e'  differito  al  31  dicembre  2014,  con
conseguente riassorbimento, nel  successivo  biennio,  degli  effetti
derivanti dalle predette riduzioni. )) 
                               Art. 22 
 
 
           Razionalizzazione delle autorita' indipendenti 
 
  1. I componenti dell'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, della Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa,
dell'Autorita'  di  regolazione  dei  trasporti,  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,  dell'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per  la  protezione  dei
dati  personali,  dell'Autorita'  nazionale   anticorruzione,   della
Commissione di vigilanza sui fondi pensione e  della  Commissione  di
garanzia dell'attuazione  della  legge  sullo  sciopero  nei  servizi
pubblici  essenziali,  alla  cessazione  dall'incarico,  non  possono
essere nuovamente nominati componenti di una autorita'  indipendente,
a pena di decadenza, per un periodo pari a (( cinque )) anni. 
  2. (( Nel capo III del titolo IV della legge 28 dicembre  2005,  n.
262, dopo  l'art.  29  e'  aggiunto  il  seguente:  «Art.  29-bis.  -
(Incompatibilita' per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati
dall'incarico). )) - 1. I componenti degli  organi  di  vertice  e  i
dirigenti della Commissione nazionale per le societa' e la borsa,  ((
nei due anni successivi )) alla cessazione dell'incarico, non possono
intrattenere,   direttamente   o    indirettamente,    rapporti    di
collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati ((
ne' con  societa'  controllate  da  questi  ultimi.  ))  I  contratti
conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni
del presente comma non si applicano ai dirigenti che (( negli  ultimi
due anni )) di servizio sono  stati  responsabili  esclusivamente  di
uffici di supporto. ((  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti  della
Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza  sulle  assicurazioni
per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della
Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione». )) 
  3. All'art. 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  (( 0a) )) al primo periodo,  la  parola:  «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: (( «due»; )) 
    a) dopo le parole: «i componenti» sono inserite le seguenti: «e i
dirigenti»; 
    b) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni  del
presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro
anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici  di
supporto.». 
  4. Le procedure concorsuali per il reclutamento di personale  degli
organismi di cui  al  comma  1  sono  gestite  unitariamente,  previa
stipula  di  apposite  convenzioni  tra  gli  stessi  organismi,  che
assicurino la trasparenza e  l'imparzialita'  delle  procedure  e  la
specificita' delle professionalita' di ciascun organismo. Sono  nulle
le  procedure  concorsuali  avviate  dopo  l'entrata  in  vigore  del
presente decreto e prima della stipula delle convenzioni o  poste  in
essere, successivamente alla predetta stipula,  in  violazione  degli
obblighi  di  cui  al  presente  comma  e  le  successive   eventuali
assunzioni. Restano valide le procedure  concorsuali  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. A decorrere dal 1º luglio 2014, gli organismi di cui al comma  1
provvedono, nell'ambito dei propri ordinamenti, a una  riduzione  non
inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del
personale dipendente, inclusi i dirigenti. 
  6. A decorrere dal 1º ottobre 2014, gli organismi di cui al comma 1
riducono in misura non inferiore al cinquanta per cento,  rispetto  a
quella complessivamente sostenuta nel 2013, la spesa per incarichi di
consulenza, studio e ricerca e quella per gli organi  collegiali  non
previsti dalla legge. Gli incarichi  e  i  contratti  in  corso  sono
rinegoziati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto al fine  di  assicurare  il
rispetto dei limiti di cui al periodo precedente. 
  7. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i servizi strumentali
in  modo  unitario,  mediante  la  stipula  di   convenzioni   o   la
costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi.  Entro  il  31
dicembre 2014, i predetti organismi provvedono  ai  sensi  del  primo
periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi
finanziari e  contabili,  acquisti  e  appalti,  amministrazione  del
personale, gestione del  patrimonio,  servizi  tecnici  e  logistici,
sistemi informativi ed informatici.  Dall'applicazione  del  presente
comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi  complessivi  pari
ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta  dagli
stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013. 
  8. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, comma 449, al secondo periodo, dopo le  parole  «e
successive modificazioni,» sono aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le
autorita' indipendenti,»; 
    b) all'art. 1, comma 450, al secondo periodo, dopo le parole: «le
altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,»  sono  aggiunte  le  seguenti:
«nonche' le autorita' indipendenti,». 
  (( 9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i  propri  servizi
logistici in modo da rispettare i seguenti criteri: 
  a) sede in edificio di proprieta' pubblica o in uso gratuito, salve
le  spese  di  funzionamento,  o  in  locazione  a  condizioni   piu'
favorevoli rispetto a quelle degli edifici demaniali disponibili; 
  b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per
oggettive  esigenze  di  diversa  collocazione  in   relazione   alle
specifiche funzioni di singoli uffici; 
  c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o  foresteria  per  i
componenti e il personale; 
  d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte
e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva; 
  e) presenza effettiva  del  personale  nella  sede  principale  non
inferiore al 70 per cento del totale su base annuale, tranne che  per
la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; 
  f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e  ricerca
non superiore al 2 per cento della spesa complessiva. 
  9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il  rispetto  dei
criteri di cui allo stesso comma  1  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto  e
ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse
anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di  violazione  di  uno  dei
criteri di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  9,  entro  l'anno
solare  successivo   a   quello   della   violazione   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  tramite  l'Agenzia  del   demanio,
individua uno o piu' edifici di  proprieta'  pubblica  da  adibire  a
sede, eventualmente comune,  delle  relative  autorita'.  L'organismo
interessato trasferisce i  propri  uffici  nei  sei  mesi  successivi
all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri  di
cui alle lettere  d),  e)  e  f)  del  citato  comma  9,  l'organismo
interessato trasferisce al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
una  somma  corrispondente  all'entita'  dello  scostamento  o  della
maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario. )) 
  10. L'art. 2, comma 3, della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e'
abrogato. 
  11. (Soppresso). 
  12. (Soppresso). 
  13. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto, l'art. 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' soppresso. 
  14. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95,  come  convertito  dalla
legge  7  giugno  1974,  n.   216,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1, nono comma, e' inserito,  prima  delle  parole  «I
predetti regolamenti», il seguente periodo: «Le  deliberazioni  della
Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono
adottate con non meno di quattro voti favorevoli.»; 
    b) all'art. 2, quarto comma,  terzo  periodo,  le  parole  «dalla
Commissione» sono sostituite dalle seguenti: «con non meno di quattro
voti favorevoli.»; 
    c) all'art. 2, quarto comma, quarto periodo, dopo le  parole  «su
proposta del Presidente» sono inserite le seguenti: «e con  non  meno
di quattro voti favorevoli.»; 
    d) all'art. 2, ottavo comma, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «Le relative deliberazioni sono adottate  con  non  meno  di
quattro voti favorevoli.». 
  15. Ai maggiori oneri di cui al  comma  13,  pari  a  480.000  euro
annui, si fa fronte nell'ambito del bilancio della Consob che  a  tal
fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto  a
quelli  previsti  a  legislazione  vigente,  senza  incrementare   il
contributo a carico dei soggetti vigilati. 
  16. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano dalla  data  di
nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob. 
                               Art. 23 
 
Interventi urgenti in materia  di  riforma  delle  province  e  delle
  citta' metropolitane (( nonche' norme speciali sul procedimento  di
  istituzione della citta' metropolitana di Venezia e disposizioni in
  materia di funzioni fondamentali dei comuni. )) 
 
  1. All'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  (( «0a) )) al comma 14: 
  1) le parole  da:  «,  comunque»  fino  a:  «"testo  unico",»  sono
soppresse; 
  2) al quarto periodo, dopo  le  parole:  «Restano  a  carico  della
provincia» sono inserite le seguenti: (( «, anche nel caso di cui  al
comma 82 del presente articolo,» )) e le  parole:  ((  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84,  85  e  86  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto  2000,  n.  267,  e  successive  modificazioni,   di   seguito
denominato "testo unico"»; )) 
    a) al comma 15, (( al primo periodo,  le  parole:  «30  settembre
2014» )) sono sostituite dalle  seguenti:  «12  ottobre  2014»  e  ))
all'ultimo periodo  le  parole:  «il  consiglio  metropolitano»  sono
sostituite con le seguenti: «la conferenza metropolitana»; 
  (( a-bis) al comma 24, secondo periodo, le  parole:  «di  cui  agli
articoli 80 e 86 del testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; 
  a-ter) al comma 26, dopo le parole: «non inferiore alla  meta'  dei
consiglieri da eleggere» sono inserite le seguenti: «e  comunque  non
superiore al numero dei consiglieri da eleggere»; )) 
    b) al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) nel primo periodo, dopo le  parole:  «Provincia  di  Milano»
sono inserite le seguenti: «e le  partecipazioni  azionarie  detenute
dalla Provincia di Monza e Brianza». 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Entro il  30
giugno 2014 sono eseguiti gli adempimenti societari necessari per  il
trasferimento delle partecipazioni azionarie di cui al primo  periodo
alla Regione Lombardia, a titolo gratuito e in  regime  di  esenzione
fiscale.»; 
      3) l'ultimo periodo e' sostituito con il seguente:  «Alla  data
del 31 dicembre 2016 le partecipazioni originariamente detenute dalla
provincia di Milano sono trasferite in regime  di  esenzione  fiscale
alla  citta'  metropolitana  e  le   partecipazioni   originariamente
detenute dalla provincia di Monza e della Brianza sono trasferite  in
regime di esenzione fiscale  alla  nuova  provincia  di  Monza  e  di
Brianza»; 
    c) dopo il comma 49 sono inseriti i seguenti: 
      «49-bis. Il subentro della regione  Lombardia,  anche  mediante
societa' dalla  stessa  controllate,  nelle  partecipazioni  detenute
dalla provincia di Milano  e  dalla  Provincia  di  Monza  e  Brianza
avviene a titolo gratuito, ferma  restando  l'appostazione  contabile
del relativo valore. Con perizia resa da uno o piu' esperti  nominati
dal Presidente del Tribunale di Milano tra gli iscritti  all'apposito
Albo dei periti, viene operata la valutazione  e  l'accertamento  del
valore delle partecipazioni riferito al momento  del  subentro  della
Regione nelle  partecipazioni  e,  successivamente,  al  momento  del
trasferimento alla citta' metropolitana. Gli oneri delle attivita' di
valutazione e accertamento sono posti, in pari misura, a carico della
Regione Lombardia e della citta' metropolitana. Il  valore  rivestito
dalle partecipazioni al momento  del  subentro  nelle  partecipazioni
della Regione Lombardia,  come  sopra  accertato,  e'  quanto  dovuto
rispettivamente alla citta' metropolitana e alla nuova  Provincia  di
Monza e Brianza. L'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle
partecipazioni al momento del  trasferimento,  rispettivamente,  alla
citta' metropolitana e alla nuova Provincia  di  Monza  e  Brianza  e
quello accertato al momento  del  subentro  da  parte  della  Regione
Lombardia  costituisce   il   saldo,   positivo   o   negativo,   del
trasferimento delle medesime partecipazioni  a  favore  della  citta'
metropolitana  e  della  nuova  Provincia,  che  sara'   oggetto   di
regolazione tra le parti. Dal  presente  comma  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  49-ter.  Contestualmente  al  subentro  da  parte   della   regione
Lombardia, anche mediante societa' dalla  stessa  controllate,  nelle
societa' partecipate dalla provincia di Milano e dalla  provincia  di
Monza e della Brianza di  cui  al  primo  periodo  del  comma  49,  i
componenti degli organi di amministrazione e di  controllo  di  dette
societa' decadono e si provvede alla ricostituzione di  detti  organi
nei modi e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali.  Per
la nomina di detti organi sociali si applica il comma 5  dell'art.  4
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  ((   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ))  fermo  restando
quanto previsto dal comma 4 del medesimo  art.  4.  La  decadenza  ha
effetto  dal  momento  della   ricostituzione   dei   nuovi   organi.
Analogamente i  componenti  degli  organi  di  amministrazione  e  di
controllo delle societa' partecipate  nominati  ai  sensi  del  primo
periodo del  comma  49-bis  decadono  contestualmente  al  successivo
trasferimento delle relative partecipazioni in  favore  della  citta'
metropolitana e della nuova Provincia previsto dal terzo periodo  del
comma 49, provvedendosi alla ricostituzione di detti organi nei  modi
e termini previsti dalla legge e dagli statuti sociali. La  decadenza
ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi»; 
  (( c-bis) )) dopo il comma 61 e' inserito il seguente: 
  (( «61-bis. All'art. 14, comma 1, primo  periodo,  della  legge  21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge
25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni," sono inserite le
seguenti: "nonche' per le elezioni  previste  dalla  legge  7  aprile
2014, n. 56,"»; )) 
  (( c-ter) )) al comma 74, primo periodo,  le  parole:  «ai  singoli
candidati all'interno delle liste» sono sostituite dalle seguenti: ((
«a liste di candidati concorrenti»; )) 
  (( c-quater) )) al comma 76, le parole: «un solo voto per  uno  dei
candidati» sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((  «un  voto»  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo:  ((  «Ciascun  elettore  puo'
esprimere, inoltre, nell'apposita  riga  della  scheda,  un  voto  di
preferenza per un candidato alla carica  di  consigliere  provinciale
compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di  omonimia,
il nome e il cognome; il valore del voto e' ponderato  ai  sensi  dei
commi 32, 33 e 34»; )) 
  (( c-quinquies) )) il comma 77 e' sostituito dal seguente: 
  (( «77. L'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio,
determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista e la  cifra
individuale ponderata dei singoli candidati e procede al riparto  dei
seggi tra le liste e  alle  relative  proclamazioni,  secondo  quanto
previsto dai commi 36, 37 e 38»; )) 
    d) al comma 79, le parole «l'elezione ai sensi dei commi da 67  a
78  del  consiglio  provinciale,  presieduto  dal  presidente   della
provincia o  dal  commissario,  e'  indetta»  sono  sostituite  dalle
seguenti «l'elezione del presidente della provincia e  del  consiglio
provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 e' indetta e si svolge»  ((
e alla lettera a) )) le parole: «30 settembre 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: (( «12 ottobre 2014»; )) 
    e) al comma 81 sono soppressi il secondo e terzo periodo; 
    f) il comma 82, e' sostituito con il seguente: «82. Nel  caso  di
cui al comma 79, lettera a),  in  deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 325, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  il
presidente della provincia in carica alla data di entrata  in  vigore
della presente legge ovvero, in tutti i casi,  qualora  la  provincia
sia commissariata, il commissario  a  partire  dal  !°  luglio  2014,
assumendo anche le funzioni del  consiglio  provinciale,  nonche'  la
giunta  provinciale,  restano  in  carica  a  titolo   gratuito   per
l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti  e  indifferibili,
fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai  sensi
dei commi da 58 a 78». Conseguentemente, al secondo periodo del comma
14 sono aggiunte infine le seguenti parole «,  secondo  le  modalita'
previste dal comma 82»; 
  (( f-bis) al comma 84, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«Restano a carico della provincia gli oneri connessi con le attivita'
in materia di  status  degli  amministratori,  relativi  ai  permessi
retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di
cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del testo unico»; )) 
  (( f-ter) )) dopo il comma 118 e' inserito il seguente: 
  (( «118-bis. L'art. 20 del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art.  20 (Disposizioni  per  favorire  la  fusione  di  comuni   e
razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni  comunali).  -  1.  A
decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai  comuni  che
danno luogo alla fusione, di cui all'art.  15,  comma  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, o alla fusione per  incorporazione  di  cui
all'art. 1,  comma  130,  della  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per
l'anno 2010, nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  in
misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro". 
  2. Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse
specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per  le
fusioni di cui all'art. 15, comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto   2000,   n.   267,   e   successive
modificazioni. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per le fusioni di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi. 
  4.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'interno  sono  disciplinati  le  modalita'  e  i   termini   per
l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni e alla  fusione
per incorporazione di cui ai commi 1 e 3. 
  5. A decorrere dall'anno 2013 sono  conseguentemente  soppresse  le
disposizioni del regolamento concernente i  criteri  di  riparto  dei
fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di  fusione
tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, di cui  al
decreto  del  Ministro  dell'interno  1°  settembre  2000,  n.   318,
incompatibili con le disposizioni di cui  ai  commi  1,  3  e  4  del
presente articolo"»; 
  f-quater) dopo il comma 130 e' inserito il seguente: 
  «130-bis. Non si applica  ai  consorzi  socio-assistenziali  quanto
previsto dal comma 28 dell'art. 2 della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e successive modificazioni»; )) 
    g) al comma 143, aggiungere alla fine il  seguente  periodo  «Gli
eventuali incarichi commissariali successivi  all'entrata  in  vigore
della presente legge sono comunque esercitati a titolo gratuito». 
  (( 1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 7 aprile 2014, n.  56,
alla lettera e), le parole: «, con approssimazione alla  terza  cifra
decimale,»  sono  soppresse  e  dopo  le  parole:  «medesima   fascia
demografica,» sono inserite le  seguenti:  «approssimato  alla  terza
cifra decimale e». 
  1-ter. In considerazione dell'anticipato scioglimento del consiglio
comunale di Venezia,  disposto  ai  sensi  dell'art.  141,  comma  1,
lettera b), numero 3), del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, le procedure per l'entrata in funzione  della
citta' metropolitana di Venezia sono ridefinite nel modo seguente: 
  a) le elezioni del consiglio metropolitano  si  svolgono  entro  il
termine di sessanta  giorni  dalla  proclamazione  degli  eletti  del
consiglio  comunale  di  Venezia  da  tenere  nel  turno   elettorale
ordinario del 2015; 
  b) la citta'  metropolitana  di  Venezia  subentra  alla  provincia
omonima, con gli effetti successori di  cui  all'art.  1,  comma  16,
della legge 7 aprile 2014, n. 56,  dalla  data  di  insediamento  del
consiglio metropolitano; alla  stessa  data  il  sindaco  del  comune
capoluogo assume le funzioni di sindaco metropolitano e si insedia la
conferenza  metropolitana  che  approva  lo  statuto   della   citta'
metropolitana nei successivi centoventi giorni; 
  c) nel caso di mancata approvazione dello statuto entro il  termine
di cui alla lettera b), si applica la procedura per  l'esercizio  del
potere sostitutivo di cui all'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.
131. 
  1-quater. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.  1,  comma
14, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come  modificato  dal  presente
articolo, dal 1° gennaio 2015 le attivita' ivi previste a cui occorra
dare  continuita'  fino  all'entrata   in   funzione   della   citta'
metropolitana di Venezia sono assicurate da un  commissario  nominato
ai sensi dell'art. 19 del testo unico di cui al regio decreto 3 marzo
1934, n. 383, e successive modificazioni. 
  1-quinquies.  All'art.  14,   comma   31-ter,   lettera   b),   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  successive  modificazioni,  le
parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «30
settembre 2014». )) 
                           (( Art. 23-bis 
 
Modifica all'art. 33 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
  aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
  servizi da parte dei comuni. 
 
  1. Al comma 3-bis  dell'art.  33  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per  i  Comuni  istituiti  a
seguito di fusione l'obbligo di cui  al  primo  periodo  decorre  dal
terzo anno successivo a quello di istituzione». )) 
                           (( Art. 23-ter 
 
 
Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori,  beni  e
                servizi da parte degli enti pubblici 
 
  1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1°
gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni  e  servizi,  e  il  1°
luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte  salve  le
procedure avviate alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  modificato  da
ultimo dall'art. 23-bis del presente decreto, non si  applicano  alle
acquisizioni di lavori, servizi  e  forniture  da  parte  degli  enti
pubblici impegnati nella ricostruzione delle  localita'  dell'Abruzzo
indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  di  quelle
dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. 
  3. I comuni con popolazione superiore  a  10.000  abitanti  possono
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro. )) 
                          (( Art. 23-quater 
 
 
                 Disposizioni finanziarie in materia 
                 di citta' metropolitane e province 
 
  1. All'art. 47, comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,  le
parole:  «mese  di  luglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «10
ottobre». )) 
                        (( Art. 23-quinquies 
 
 
Interventi  urgenti  per  garantire  il  regolare   avvio   dell'anno
                             scolastico 
 
  1. Nelle more  del  riordino  e  della  costituzione  degli  organi
collegiali della  scuola,  sono  fatti  salvi  tutti  gli  atti  e  i
provvedimenti adottati in assenza del parere  dell'organo  collegiale
consultivo nazionale della scuola; dalla data di  entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  fino   alla
ricostituzione dei suddetti organi, comunque non oltre  il  30  marzo
2015, non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi. 
  2. Le elezioni del Consiglio superiore  della  pubblica  istruzione
sono bandite entro il 31 dicembre 2014. In via di prima  applicazione
e nelle more del riordino degli organi collegiali, l'ordinanza di cui
all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.  233,
stabilisce le modalita' di elezione del  predetto  organo,  anche  in
deroga a quanto stabilito al comma 5, lettera a), del citato art. 2».
)) 


Capo I

Accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica
amministrazione

                               Art. 24 
 
 
             Agenda della semplificazione amministrativa 
                          e moduli standard 
 
  1. Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione,
previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda  per  la
semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente  le  linee  di
indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie
locali e il cronoprogramma per la loro attuazione.  L'Agenda  per  la
semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di  accordi
e intese ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 e dell'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,  al  fine  di
coordinare  le  iniziative  e  le  attivita'  delle   amministrazioni
interessate e di proseguire l'attivita'  per  l'attuazione  condivisa
delle misure contenute nel  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35.  A
tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente  comma,
e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  un  apposito  comitato
interistituzionale (( e sono individuate le  forme  di  consultazione
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.  Il  Ministro
per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  illustra  alla
Commissione  parlamentare  per   la   semplificazione   i   contenuti
dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni  dalla
sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce  sul
relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno. )) 
  2. Entro centottanta giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano gia'  provveduto,
adottano con decreto del Ministro  competente,  di  concerto  con  il
Ministro   delegato   per   la   semplificazione   e   la    pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati  e
standardizzati su tutto il territorio nazionale per la  presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da  parte  dei  cittadini  e
delle imprese, ((  che  possono  essere  utilizzati  da  cittadini  e
imprese  decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  dei  relativi
decreti. )) 
  (( 2-bis. Le disposizioni del presente  articolo  sono  applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di  Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei  rispettivi  statuti  e
delle relative norme di attuazione,  con  particolare  riferimento  a
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 574. )) 
  3. Il Governo, le regioni e gli  enti  locali,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; (( i cittadini e le  imprese
li possono comunque utilizzare decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini. )) 
  (( 3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  le  amministrazioni
di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  informatizzazione  delle
procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure
guidate accessibili tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico
per la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese.  Le
procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il
tracciamento dell'istanza con  individuazione  del  responsabile  del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei  termini  entro  i
quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  Il  piano
deve prevedere una completa informatizzazione. )) 
  4. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),  m)  e  r),
della Costituzione, gli accordi (( sulla modulistica per l'edilizia e
per l'avvio di attivita' produttive )) conclusi in sede di Conferenza
unificata  sono  rivolti  ad  assicurare   la   libera   concorrenza,
costituiscono livelli  essenziali  delle  prestazioni  concernenti  i
diritti civili e sociali che devono  essere  garantiti  su  tutto  il
territorio  nazionale,  assicurano   il   coordinamento   informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale e locale al fine di agevolare l'attrazione di  investimenti
dall'estero. 
  (( 4-bis. La modulistica di cui ai commi 2 e 3  e'  pubblicata  nel
portale www.impresainungiorno.gov.it ed e' resa  disponibile  per  la
compilazione delle pratiche telematiche da parte delle imprese  entro
sessanta giorni dalla sua approvazione. 
  4-ter.  All'art.  62,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo  il
primo periodo e' inserito il seguente: «Tali funzioni,  ad  eccezione
di quelle anagrafiche, possono altresi' essere svolte  utilizzando  i
dati  anagrafici,  costantemente  allineati  all'ANPR,  eventualmente
conservati dai comuni, nelle basi di dati locali». )) 
                           (( Art. 24-bis 
 
 
      Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni 
 
  1. L'art. 11 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 11 (Ambito soggettivo di applicazione).  -  1.  Ai  fini  del
presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono  tutte
le  amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  ivi
comprese  le  autorita'  amministrative  indipendenti  di   garanzia,
vigilanza e regolazione. 
  2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni
di cui al comma 1 si applica anche: 
  a) agli  enti  di  diritto  pubblico  non  territoriali  nazionali,
regionali  o  locali,  comunque  denominati,   istituiti,   vigilati,
finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce  l'incarico,
ovvero i cui amministratori siano da questa nominati; 
  b) limitatamente all'attivita' di pubblico  interesse  disciplinata
dal diritto nazionale o dell'Unione europea,  agli  enti  di  diritto
privato in controllo pubblico, ossia alle societa' e agli altri  enti
di diritto privato che esercitano funzioni amministrative,  attivita'
di produzione di  beni  e  servizi  a  favore  delle  amministrazioni
pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti  a  controllo
ai sensi dell'art. 2359 del  codice  civile  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano  riconosciuti  alle
pubbliche amministrazioni, anche in  assenza  di  una  partecipazione
azionaria, poteri di  nomina  dei  vertici  o  dei  componenti  degli
organi. 
  3. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui
al  comma  1,  in  caso  di  partecipazione  non  maggioritaria,   si
applicano,  limitatamente   all'attivita'   di   pubblico   interesse
disciplinata  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione   europea,   le
disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della  legge  6  novembre
2012, n. 190». 
                             Art. 24-ter 
 
 
   Regole tecniche per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana 
 
  1.  Le  regole  tecniche  previste  per  l'attuazione   dell'Agenda
digitale italiana, come definita dall'art.  47  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, sono adottate con  le
modalita'  previste  dall'art.  71  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  come  da  ultimo  modificato  dal
presente articolo. Qualora non ancora adottate  e  decorsi  ulteriori
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le regole tecniche per l'attuazione
del codice dell'amministrazione digitale possono essere  dettate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri anche ove  non  sia
pervenuto il concerto dei Ministri interessati. 
  2. Al comma 1 dell'art. 71 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  sono  aggiunti,  in
fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  amministrazioni   competenti,   la
Conferenza  unificata  e  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali rispondono entro trenta giorni dalla richiesta  di  parere.
In mancanza di risposta nel termine indicato nel periodo  precedente,
il parere si intende interamente favorevole». )) 
                          (( Art. 24-quater 
 
 
   Servizi in rete e basi di dati delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
pubbliche  amministrazioni  che  non  rispettano  quanto   prescritto
dall'art. 63 e dall'art. 52, comma 1, del codice di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modificazioni,  sono
soggette alla sanzione prevista dall'art. 19, comma  5,  lettera  b),
del presente decreto. 
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, i soggetti di  cui  all'art.  2,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia  per  l'Italia
digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle  basi  di
dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. )) 
                        (( Art. 24-quinquies 
 
 
           Comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni 
 
  1. Il comma 2 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso  la
messa a disposizione a titolo gratuito  degli  accessi  alle  proprie
basi di dati alle  altre  amministrazioni  mediante  la  cooperazione
applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera  e).  L'Agenzia  per
l'Italia digitale, sentiti il Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali  e  le  amministrazioni  interessate   alla   comunicazione
telematica,  definisce  entro  novanta   giorni   gli   standard   di
comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni
devono conformarsi». 
  2. Il comma 3 dell'art. 58 del codice di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «3.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  provvede  al  monitoraggio
dell'attuazione del  presente  articolo,  riferendo  annualmente  con
apposita relazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  al
Ministro delegato». 
  3. Il comma 3-bis  dell'art.  58  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' abrogato. )) 
                               Art. 25 
 
 
           Semplificazione per i soggetti con invalidita' 
 
  (( 01. All'art. 330, comma 5, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,
dopo le parole:  «sia  richiesto»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
disabili sensoriali o». )) 
  1.  All'art.  330,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  dopo  le  parole:  «laurea  in
ingegneria»  sono  inserite  le   seguenti:   ((   «,   nonche'   dal
rappresentante   dell'associazione   di   persone   con   invalidita'
individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. ))  La
partecipazione del rappresentante (( di quest'ultima )) e' comunque a
titolo gratuito». 
  2. All'art. 119, comma 4, lettera a), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Qualora,  all'esito  della  visita  di  cui  al  precedente
periodo, la commissione medica locale certifichi  che  il  conducente
presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica  stabilizzate
e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni
o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validita'  della
patente di  guida  posseduta  potranno  essere  esperiti  secondo  le
procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art.  126,
commi 2, 3 e 4.». 
  3. All'art. 381, comma 5, terzo periodo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  16   dicembre   1992,   n.   495,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: le  parole:  «Il
comune puo' inoltre stabilire» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il
comune inoltre stabilisce»; dopo le parole: «n. 503, e»  e'  inserita
la parola: «puo'». 
  4. Al decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla  legge
27 ottobre 1993, n. 423, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  2  dell'art.  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)   la   parola   «novanta»   e'   sostituita   dalla   parola
«quarantacinque»; 
      2) le parole «ai soli fini previsti dall'art. 33  della  stessa
legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai soli fini  previsti  dagli
articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e  dall'art.  42
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151». 
  (( 2-bis) dopo le parole: «da un medico specialista nella patologia
denunciata» sono inserite le seguenti: «ovvero da medici  specialisti
nelle patologie denunciate». )) 
    b) al  comma  3-bis  dell'art.  2,  la  parola  «centottanta»  e'
sostituita dalla parola «novanta»; 
    c) dopo il comma 3-ter  dell'art.  2,  e'  inserito  il  seguente
comma: «3-quater. Ai  fini  delle  agevolazioni  lavorative  previste
dagli articoli 21 e 33  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
dall'art. 42 del decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  151,  la
Commissione   medica   competente,    previa    richiesta    motivata
dell'interessato,  e'  autorizzata  a   rilasciare   un   certificato
provvisorio al  termine  della  visita.  Il  certificato  provvisorio
produce effetto fino all'emissione  dell'accertamento  definitivo  da
parte della Commissione medica dell'INPS.». 
  5. Ai minori gia' titolari di indennita' di frequenza, che  abbiano
provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i  sei
mesi antecedenti il compimento della maggiore eta', sono riconosciute
in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di  eta',  le
prestazioni erogabili agli invalidi  maggiorenni.  Rimane  fermo,  al
raggiungimento della maggiore eta', l'accertamento  delle  condizioni
sanitarie  e  degli  altri  requisiti  previsti  dalla  normativa  di
settore. 
  6.  Ai  minori  titolari  dell'indennita'  di  accompagnamento  per
invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio  1980,  n.  18,  ovvero
dell'indennita' di accompagnamento per  ciechi  civili  di  cui  alla
legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27  maggio  1970,  n.  382,
ovvero dell'indennita' di comunicazione di cui all'art. 4 della legge
21 novembre 1988, n. 508,  nonche'  ai  soggetti  riconosciuti  dalle
Commissioni  mediche,  individuate  dall'art.  20,   comma   1,   del
decreto-legge 1 luglio 2009,  n.  78,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti  dalle  patologie  di  cui
all'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
attribuite  al  compimento  della  maggiore   eta'   le   prestazioni
economiche  erogabili  agli  invalidi  maggiorenni,  senza  ulteriori
accertamenti sanitari, ferma  restando  la  sussistenza  degli  altri
requisiti previsti dalla normativa di settore. 
  (( 6-bis. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali  visite  di
revisione e del relativo iter di verifica, i  minorati  civili  e  le
persone con handicap in possesso  di  verbali  in  cui  sia  prevista
rivedibilita' conservano tutti i  diritti  acquisiti  in  materia  di
benefici,  prestazioni  e  agevolazioni  di  qualsiasi   natura.   La
convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali  sia  prevista
la rivedibilita', e'  di  competenza  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale (INPS). )) 
  7. All'art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le
parole «che  hanno  ottenuto  il  riconoscimento  dell'indennita'  di
accompagnamento o di comunicazione» sono soppresse. 
  8. All'art. 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  il
primo periodo e' soppresso. 
  9. All'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e'  aggiunto  in
fine il seguente comma: 
  «2-bis. La persona handicappata affetta  da  invalidita'  uguale  o
superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la  prova  preselettiva
eventualmente prevista.». 
  (( 9-bis. All'art. 16, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
le parole: «se  non  versino  in  stato  di  disoccupazione  e»  sono
soppresse. )) 
                               Art. 26 
 
 
Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento
                        di patologie croniche 
 
  1. All'art.  9,  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
dopo il comma 1, e' inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  restando
quanto previsto  dal  comma  1,  nelle  more  della  messa  a  regime
sull'intero territorio nazionale della  ricetta  dematerializzata  di
cui al decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  2
novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  264  del  12
novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai  regolamenti
di cui al comma 1, il medico puo' prescrivere medicinali fino  ad  un
massimo di  sei  pezzi  per  ricetta,  purche'  gia'  utilizzati  dal
paziente  da  almeno  sei  mesi.  In  tal  caso,  la   durata   della
prescrizione non puo' comunque superare i 180 giorni di terapia.». 
                               Art. 27 
 
 
Disposizioni  di  semplificazione  e  razionalizzazione  in   materia
                              sanitaria 
 
  1. All'art. 3,  del  decreto  legge  13  settembre  2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, lettera a), primo  periodo,  dopo  le  parole  «di
garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni
sanitarie» sono aggiunte le  seguenti:  ((  «,  anche  nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale intramuraria, )) nei limiti delle
risorse del fondo stesso»; 
    b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole «in  misura
definita in sede di contrattazione collettiva» sono sostituite  dalle
seguenti: «nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di
cui alla lettera b)»; 
    c) al comma 4, primo periodo, le parole «Per  i  contenuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Nel  rispetto  dell'ambito  applicativo
dell'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, per i contenuti». 
  (( 1-bis. A  ciascuna  azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN), a  ciascuna  struttura  o  ente  privato  operante  in  regime
autonomo o accreditato con il SSN e a ciascuna struttura o ente  che,
a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore di terzi, e'
fatto obbligo  di  dotarsi  di  copertura  assicurativa  o  di  altre
analoghe misure per la responsabilita' civile verso terzi (RCT) e per
la responsabilita' civile verso prestatori d'opera  (RCO),  a  tutela
dei pazienti e del personale. Dall'attuazione del presente comma  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
  2.(Soppresso). 
  3. All'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, le parole «da  quaranta»  sono
sostituite dalle seguenti: «da trenta». 
  4. Al trentesimo  giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, i componenti in carica del Consiglio  superiore  di
sanita' decadono automaticamente.  Entro  il  medesimo  termine,  con
decreto del Ministro della salute il Consiglio superiore  di  sanita'
e' ricostituito nella composizione di cui all'art. 7,  comma  1,  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.  44,  come
modificato dal comma 3 del presente articolo. 
                           (( Art. 27-bis 
 
Procedura per ristorare i soggetti  danneggiati  da  trasfusione  con
  sangue infetto, da somministrazione di  emoderivati  infetti  o  da
  vaccinazioni obbligatorie. 
  1. Ai soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  361,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, che hanno presentato  entro  la  data  del  19
gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva,  nonche'
ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more  sia  intervenuto  il
decesso, e' riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma  di
denaro, in un'unica  soluzione,  determinata  nella  misura  di  euro
100.000 per i danneggiati da trasfusione  con  sangue  infetto  e  da
somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000
per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria. Il riconoscimento  e'
subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di cui  all'art.
2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 28 aprile
2009, n. 132, e alla verifica della  ricevibilita'  dell'istanza.  La
liquidazione degli importi e' effettuata entro il 31  dicembre  2017,
in base al criterio della gravita'  dell'infermita'  derivatane  agli
aventi diritto e, in caso  di  pari  entita',  secondo  l'ordine  del
disagio  economico,  accertato  con   le   modalita'   previste   dal
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159,  nei  limiti  della  disponibilita'
annuale di bilancio. 
  2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la corresponsione  delle
somme di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  alla  formale  rinuncia
all'azione  risarcitoria  intrapresa,  ivi  comprese   le   procedure
transattive, e a ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La corresponsione
e'  effettuata  al  netto  di  quanto  gia'  percepito  a  titolo  di
risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva. 
  3. La procedura transattiva di cui all'art.  2,  comma  361,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  prosegue  per  i  soggetti  che  non
intendano  avvalersi  della  somma  di  denaro,  a  titolo  di   equa
riparazione, di cui al comma 1 del presente articolo. Per i  medesimi
soggetti si applicano, in un'unica soluzione, nei tempi e  secondo  i
criteri di cui al medesimo comma 1, i moduli transattivi allegati  al
decreto del Ministro della salute 4  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012. 
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma  1  si
provvede  nei  limiti  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero
della salute, di cui all'art. 2, comma 361, della legge  24  dicembre
2007, n. 244. )) 
                             (( Art. 28 
 
Riduzione  del  diritto  annuale  delle   camere   di   commercio   e
  determinazione del criterio di calcolo dele tariffe e  dei  diritti
  di segreteria. 
  1. Nelle more del riordino del sistema delle camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura, l'importo del  diritto  annuale
di cui all'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive
modificazioni, come determinato per  l'anno  2014,  e'  ridotto,  per
l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a
decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento. 
  2. Le tariffe e i diritti di cui all'art. 18, comma 1, lettere  b),
d) ed e),  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  successive
modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal
Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi
di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di  efficienza
da conseguire anche attraverso  l'accorpamento  degli  enti  e  degli
organismi del sistema camerale e lo  svolgimento  delle  funzioni  in
forma associata. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 


Capo I

Misure di controllo preventivo

                               Art. 29 
 
Nuove norme in  materia  di  iscrizione  nell'elenco  dei  fornitori,
  prestatori di  servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a
  tentativo di infiltrazione mafiosa. 
  1. All'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma  52  e'
sostituito dai seguenti: 
  «52. Per le  attivita'  imprenditoriali  di  cui  al  comma  53  la
comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria (( da  acquisire
indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto
legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ))  e'  obbligatoriamente
acquisita dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  attraverso  la  consultazione,
anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori,  prestatori
di servizi ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a  tentativi  di
infiltrazione mafiosa operanti  nei  medesimi  settori.  Il  suddetto
elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione  nell'elenco
e' disposta dalla prefettura  della  provincia  in  cui  il  soggetto
richiedente ha la propria sede. Si applica l'art. 92, commi  2  e  3,
del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  La  prefettura
effettua verifiche periodiche circa la perdurante  insussistenza  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa e,  in  caso  di  esito  negativo,
dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. 
  52-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52  tiene  luogo
della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche
ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o
subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali
essa e' stata disposta.». 
  2. ((  In  prima  applicazione,  e  comunque  per  un  periodo  non
superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i soggetti di cui all'art. 83,  commi  1  e  2,  del  citato
decreto legislativo n.  159  del  2011,  per  le  attivita'  indicate
all'art. 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato  decreto  legislativo  n.  159  del  2011.  In  prima
applicazione,  la  stazione  appaltante  che  abbia   aggiudicato   e
stipulato il contratto o  autorizzato  il  subappalto  esclusivamente
sulla base della domanda di iscrizione e' obbligata  a  informare  la
competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di  essere  in
attesa del provvedimento definitivo. )) 

Capo II

(( Misure relative all’esecuzione di opere pubbliche, servizi e
forniture ))

                               Art. 30 
 
 
               Unita' operativa speciale per Expo 2015 
 
  1. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
soggetti di cui  all'art.  83,  commi  1  e  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 159 del 2011, per le attivita'  indicate  all'art.  1,
comma  53,  della  predetta  legge  n.  190   del   2012,   procedono
all'affidamento di contratti  o  all'autorizzazione  di  subcontratti
previo accertamento della avvenuta  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.  In  caso  di  sopravvenuto
diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui
e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'art. 94, commi  2
e 3, del citato decreto legislativo  n.  159  del  2011.  ((  Per  le
finalita' di cui al presente comma l'Unita' operativa speciale  opera
fino alla completa esecuzione dei contratti  di  appalto  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  Expo  Milano
2015 e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. )) 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1,  il  Presidente  dell'ANAC,
avvalendosi della predetta Unita', in aggiunta ai compiti  attribuiti
all'ANAC in conseguenza  della  soppressione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici: 
    a) verifica,  in  via  preventiva,  la  legittimita'  degli  atti
relativi all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti  di  lavori,
servizi  e  forniture  per  la  realizzazione  delle  opere  e  delle
attivita' connesse allo svolgimento del  grande  evento  EXPO  Milano
2015, con particolare riguardo  al  rispetto  delle  disposizioni  in
materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n.  190,  nonche',
per la parte di competenza, il corretto adempimento, da  parte  della
Societa' Expo 2015 p.a. e  delle  altre  stazioni  appaltanti,  degli
accordi in materia di legalita' sottoscritti  con  la  Prefettura  di
Milano; 
    b) dispone dei poteri ispettivi e di  accesso  alle  banche  dati
gia' attribuiti alla soppressa Autorita' di vigilanza  sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9,  dell'art.
6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri
di accesso alla banca dati di cui all'art. 97, comma 1,  del  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  3.  Il  Presidente  dell'ANAC  puo'  partecipare,  altresi',   alle
riunioni della sezione specializzata del  Comitato  di  coordinamento
per l'alta sorveglianza delle grandi opere presieduta dal Prefetto di
Milano ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 2, del decreto-legge  25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2009, n. 166. 
  4. (( All'attuazione del  presente  articolo  si  provvede  con  le
risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio  dell'ANAC
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 31 
 
 
  Modifiche all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 54-bis del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo le parole: «Corte dei  conti,»  sono  inserite  le
seguenti «o all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC),». 
                               Art. 32 
 
Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di  imprese
  nell'ambito della prevenzione della corruzione. 
 
  1. Nell'ipotesi  in  cui  l'autorita'  giudiziaria  proceda  per  i
delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p.,  319  c.p.,  319-bis
c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p.,  322,  c.p.,  322-bis,
c.p. 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero, in  presenza  di
rilevate situazioni  anomale  e  comunque  sintomatiche  di  condotte
illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria
di un appalto per la realizzazione  di  opere  pubbliche,  servizi  o
forniture (( ovvero ad un concessionario di lavori pubblici o  ad  un
contraente generale )), il Presidente  dell'ANAC  ((  ne  informa  il
procuratore della Repubblica e )),  in  presenza  di  fatti  gravi  e
accertati anche ai sensi dell'art. 19, (( comma 5 )),  lett.  a)  del
presente decreto, propone al Prefetto competente (( in  relazione  al
luogo in cui ha sede la stazione appaltante )), alternativamente: 
    a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali  mediante  la
sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa  non  si  adegui
nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto d'appalto (( o della concessione; )) 
    b) di provvedere direttamente  alla  straordinaria  e  temporanea
gestione  dell'impresa  appaltatrice  limitatamente   alla   completa
esecuzione del contratto di appalto (( o della concessione. )) 
  2. Il Prefetto, previo accertamento  dei  presupposti  indicati  al
comma  1  e  valutata  la  particolare  gravita'  dei  fatti  oggetto
dell'indagine, intima all'impresa  di  provvedere  al  rinnovo  degli
organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e ove l'impresa  non
si adegui nel termine di trenta giorni ovvero nei  casi  piu'  gravi,
provvede nei dieci giorni successivi con decreto alla nomina di uno o
piu' amministratori, in numero  comunque  non  superiore  a  tre,  in
possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di  cui  al
regolamento adottato ai sensi dell'art.  39,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Il predetto decreto stabilisce  la
durata  della  misura  in  ragione  delle  esigenze  funzionali  alla
realizzazione dell'opera pubblica (( , al servizio o  alla  fornitura
)) oggetto del contratto (( e comunque non oltre il collaudo. )) 
  3.  Per  la  durata  della  straordinaria  e  temporanea   gestione
dell'impresa, sono attribuiti agli amministratori tutti i poteri e le
funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa ed  e'  sospeso
l'esercizio dei  poteri  di  disposizione  e  gestione  dei  titolari
dell'impresa. Nel caso di impresa costituita in forma  societaria,  i
poteri dell'assemblea sono sospesi per l'intera durata della misura. 
  4. L'attivita' di temporanea e straordinaria gestione  dell'impresa
e'  considerata  di  pubblica  utilita'  ad  ogni   effetto   e   gli
amministratori rispondono delle eventuali diseconomie  dei  risultati
solo nei casi di dolo o colpa grave. 
  5. Le misure di cui al comma 2 sono revocate e cessano comunque  di
produrre effetti in caso di provvedimento che dispone la confisca, il
sequestro o l'amministrazione giudiziaria dell'impresa nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione  ((
ovvero  dispone   l'archiviazione   del   procedimento.   L'autorita'
giudiziaria conferma, ove possibile, gli amministratori nominati  dal
Prefetto. )) 
  6. Agli amministratori  di  cui  al  comma  2  spetta  un  compenso
quantificato con il  decreto  di  nomina  sulla  base  delle  tabelle
allegate al decreto di cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo  4
febbraio 2010 n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso
sono a carico dell'impresa. 
  7. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e
temporanea gestione di cui al comma 2, i pagamenti  all'impresa  sono
corrisposti al netto del compenso riconosciuto agli amministratori di
cui al comma 2 e l'utile d'impresa derivante  dalla  conclusione  dei
contratti d'appalto di cui al  comma  1,  determinato  anche  in  via
presuntiva dagli amministratori, e' accantonato in apposito  fondo  e
non puo' essere distribuito ne' essere soggetto a pignoramento,  sino
all'esito dei giudizi in sede penale (( ovvero, nei casi  di  cui  al
comma  10,  dei  giudizi  di  impugnazione  o  cautelari  riguardanti
l'informazione antimafia interdittiva. )) 
  8. Nel caso in cui  le  indagini  di  cui  al  comma  1  riguardino
componenti di organi societari diversi da quelli di cui  al  medesimo
comma e' disposta la misura di sostegno e monitoraggio  dell'impresa.
Il Prefetto provvede, con decreto, adottato secondo le  modalita'  di
cui al comma 2, alla nomina di uno o piu' esperti, in numero comunque
non superiore a tre, in possesso dei requisiti di professionalita'  e
onorabilita' di cui al regolamento adottato ai  sensi  dell'art.  39,
comma 1, del decreto legislativo  8  luglio  1999,  n.  270,  con  il
compito di svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
A  tal  fine,  gli  esperti   forniscono   all'impresa   prescrizioni
operative, elaborate secondo riconosciuti  indicatori  e  modelli  di
trasparenza,  riferite  agli  ambiti  organizzativi,  al  sistema  di
controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo. 
  9. Agli esperti di cui al comma 8 spetta un compenso,  quantificato
con il decreto di nomina, non superiore al  cinquanta  per  cento  di
quello liquidabile sulla base delle tabelle allegate  al  decreto  di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 febbraio  2010  n.  14.  Gli
oneri  relativi  al  pagamento  di  tale  compenso  sono   a   carico
dell'impresa. 
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano  anche
nei casi  in  cui  sia  stata  emessa  dal  Prefetto  un'informazione
antimafia interdittiva e sussista l'urgente necessita' di  assicurare
il  completamento  dell'esecuzione  del  contratto,  ovvero  la   sua
prosecuzione al fine  di  garantire  la  continuita'  di  funzioni  e
servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali,  nonche'
per la salvaguardia dei livelli occupazionali o  dell'integrita'  dei
bilanci pubblici, ancorche' ricorrano i presupposti di  cui  all'art.
94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. In tal
caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto  che
ne informa il Presidente dell'ANAC. Le stesse misure sono revocate  e
cessano  comunque  di  produrre  effetti  in  caso  di  passaggio  in
giudicato di sentenza  di  annullamento  dell'informazione  antimafia
interdittiva,  di  ordinanza  che   dispone,   in   via   definitiva,
l'accoglimento dell'istanza cautelare eventualmente  proposta  ovvero
di aggiornamento dell'esito  della  predetta  informazione  ai  sensi
dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159, e successive modificazioni,  anche  a  seguito  dell'adeguamento
dell'impresa alle indicazioni degli esperti. 
                               Art. 33 
 
 
                Parere su transazione di controversie 
 
  1.  La  societa'  Expo  2015  p.a.  nel  caso  di  transazione   di
controversie relative a diritti soggettivi derivanti  dall'esecuzione
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture,  puo'  chiedere
che l'Avvocatura Generale dello Stato esprima il proprio parere sulla
proposta  transattiva  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
richiesta. 
                               Art. 34 
 
 
             Contabilita' speciale per Expo Milano 2015 
 
  1. Gli eventuali compensi o rimborsi  spese  dei  componenti  della
segreteria del Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano
2015  ovvero  quelli   per   ulteriori   incarichi   per   specifiche
professionalita', individuate dal medesimo Commissario, di durata non
superiore al suo mandato, restano a carico delle disponibilita' della
contabilita' speciale intestata  al  Commissario,  nell'ambito  delle
spese di funzionamento previste per l'Evento Expo Milano 2015, (( con
l'obbligo di pubblicazione  di  tali  spese  sul  sito  istituzionale
dell'Evento  Expo  Milano  2015  in  modo  che  siano  accessibili  e
periodicamente aggiornate. )) 
  (( 1-bis. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. )) 
                               Art. 35 
 
Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa'  o
  enti   esteri   aventi   sede   in   Stati   che   non   permettono
  l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o  il
  controllo. 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la   trasparenza   e   la   legalita'
nell'attivita'  amministrativa   e   contrattuale   delle   pubbliche
amministrazioni, fino al recepimento delle direttive  del  Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n.  2014/25/UE
del  26  febbraio  2014,  e'  vietata  ogni  operazione  economica  o
finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  societa'  o  enti
esteri, per i quali, in virtu' della legislazione dello Stato in  cui
hanno sede, non  e'  possibile  l'identificazione  dei  soggetti  che
detengono quote di proprieta' del capitale o comunque  il  controllo.
Rimane ferma la possibilita' della stazione appaltante di  richiedere
documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure
di evidenza pubblica. 
  2. La disposizione  del  comma  1  non  si  applica  qualora  siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica  del  titolare  effettivo
della societa' o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in  conformita'
alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
                               Art. 36 
 
 
Monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi   a   infrastrutture
                strategiche e insediamenti produttivi 
 
  1. Per i lavori di cui alla Parte  II,  Titolo  III,  Capo  IV  del
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  il  controllo  dei  flussi  finanziari  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera  e),  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006 e' attuato secondo le modalita' e
le procedure, anche informatiche, individuate dalla  deliberazione  5
maggio  2011,  n.  45,  del   Comitato   Interministeriale   per   la
Programmazione Economica (CIPE). A tal fine, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore del presente  decreto,  le  stazioni  appaltanti
adeguano gli atti generali di propria competenza  alle  modalita'  di
monitoraggio finanziario di cui alla citata delibera n. 45  del  2011
del  CIPE,  nonche'  alle  ulteriori  prescrizioni  contenute   nella
delibera dello stesso organismo da adottare ai sensi del comma 3. 
  2. Per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, le modalita'  di  controllo  dei  flussi
finanziari sono adeguate alle indicazioni della citata  deliberazione
n. 45 del 2011 del CIPE entro sei mesi dalla predetta data. 
  3. Con delibera, adottata ai sensi del predetto art. 176, comma  3,
lettera e), il CIPE aggiorna le modalita' di esercizio del sistema di
monitoraggio finanziario di cui alla deliberazione n. 45 del 2011 del
CIPE al fine di dare attuazione al presente articolo e ne definisce i
tempi di attuazione, sulla base anche di quanto previsto dai  decreti
legislativi 29 dicembre 2011, n. 228, e 29 dicembre 2011, n.  229,  e
dalla delibera CIPE n. 124 del 2012. 
  4. Alla copertura degli oneri necessari per  l'implementazione  del
sistema di monitoraggio finanziario di cui al presente articolo, pari
a 1.321.000 euro per l'anno 2014, si provvede con una quota  di  pari
importo  del  fondo  di  cui  all'art.   2,   comma   6-sexies,   del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, assegnata per  la
medesima annualita' con le procedure di cui all'art. 5, comma 1,  del
decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 131. 
  5. Le risorse derivanti dall'attuazione  dell'art.  176,  comma  3,
lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo 12  aprile  2006,
n.  163,  a  decorrere  dall'anno  2014  sono  versate  dai  soggetti
aggiudicatari, annualmente e  fino  alla  messa  in  esercizio  degli
interventi, nella quota dello 0,0006  per  cento  dell'importo  degli
interventi stessi, all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnate, nel limite massimo di 617.000  euro  annui  complessivi,
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
per sostenere gli oneri di gestione del sistema  di  monitoraggio  di
cui al presente articolo. Tali risorse sono  trasferite  ad  apposito
capitolo di spesa da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
                             (( Art. 37 
 
 
        Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera 
 
  1. Fermo restando  quanto  previsto  in  merito  agli  obblighi  di
comunicazione all'Osservatorio  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture previsti dall'art. 7 del codice di cui al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni, per gli appalti  di  importo  pari  o  superiore  alla
soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di cui all'art. 132,
comma 1, lettere b), c) e d), del medesimo codice di cui  al  decreto
legislativo n. 163 del 2006, di importo eccedente  il  10  per  cento
dell'importo originario del contratto sono trasmesse,  unitamente  al
progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad  apposita  relazione
del responsabile  del  procedimento,  all'ANAC  entro  trenta  giorni
dall'approvazione  da  parte  della  stazione   appaltante   per   le
valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. 
  2. Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le
varianti in corso d'opera di cui all'art. 132 del codice  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile   2006,   n.   163,   e   successive
modificazioni,  sono  comunicate   all'Osservatorio   dei   contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite  le  sezioni
regionali, entro  trenta  giorni  dall'approvazione  da  parte  della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali  provvedimenti
di competenza dell'ANAC. In caso di  inadempimento  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 6, comma 11, del citato codice di cui  al
decreto legislativo n. 163 del 2006. )) 


Capo I

Processo amministrativo

                               Art. 38 
 
 
                  Processo amministrativo digitale 
 
  1. Il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.
104, e' adottato entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Il  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia
digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla  richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso. 
  (( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art.
136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1  al
decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «2-bis. Tutti gli atti e i  provvedimenti  del  giudice,  dei  suoi
ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle  parti  sono
sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del  presente  comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica».
)) 
                               Art. 39 
 
 
Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a  procedure
                di affidamento di contratti pubblici 
 
  1. All'art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita'
essenziale (( degli elementi e )) delle dichiarazioni sostitutive  di
cui al comma 2 obbliga  il  concorrente  che  vi  ha  dato  causa  al
pagamento,  in  favore  della  stazione  appaltante,  della  sanzione
pecuniaria stabilita dal bando  di  gara,  in  misura  non  inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore  della
gara e comunque non superiore a 50.000 euro,  il  cui  versamento  e'
garantito dalla  cauzione  provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore  a  dieci
giorni,  perche'   siano   rese,   integrate   o   regolarizzate   le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i  soggetti  che
le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non  essenziali,  ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non  indispensabili,  la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne'  applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del  termine  di  cui  al
secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione
che   intervenga,   anche   in   conseguenza   di    una    pronuncia
giurisdizionale,   successivamente   alla   fase    di    ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva  ai  fini  del
calcolo di medie nella  procedura,  ne'  per  l'individuazione  della
soglia di anomalia delle offerte.». 
  2. All'art. 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo
il comma 1-bis, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Le  disposizioni  di  cui  all'art.  38,  comma  2-bis,  si
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita'
(( degli elementi e )) delle dichiarazioni, anche di soggetti  terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in  base  alla  legge,  al
bando o al disciplinare di gara.». 
  3. Le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  alle
procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. 
  (( 3-bis. Al comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, l'ultimo periodo e' soppresso. )) 
                               Art. 40 
 
 
Misure per  l'ulteriore  accelerazione  dei  giudizi  in  materia  di
                          appalti pubblici 
 
  1. All'art. 120 dell'allegato 1 del decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il giudizio,  ferma
la  possibilita'  della  sua   definizione   immediata   nell'udienza
cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con
sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e  da
tenersi (( entro quarantacinque giorni )) dalla scadenza del  termine
per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di
udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della  segreteria,
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  In   caso   di   esigenze
istruttorie o quando e' necessario  integrare  il  contraddittorio  o
assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito
viene  rinviata,  con  l'ordinanza  che   dispone   gli   adempimenti
istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone  il  rinvio
per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad  una  udienza  da
tenersi non oltre trenta giorni. (( Al fine di consentire lo  spedito
svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticita'
di cui all'art. 3, comma 2, le parti  contengono  le  dimensioni  del
ricorso e degli  altri  atti  difensivi  nei  termini  stabiliti  con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti  il  Consiglio
nazionale forense e  l'Avvocato  generale  dello  Stato,  nonche'  le
associazioni    di    categoria    riconosciute    degli     avvocati
amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi  per
i quali, per specifiche ragioni, puo' essere  consentito  superare  i
relativi limiti. Il medesimo decreto,  nella  fissazione  dei  limiti
dimensionali del ricorso e degli  atti  difensivi,  tiene  conto  del
valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica  e  del
valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle  parti.
Dai  suddetti  limiti  sono  escluse  le  intestazioni  e  le   altre
indicazioni formali dell'atto. Il giudice e' tenuto a esaminare tutte
le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il
mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di  appello
avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di
appello»; )) 
    b) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. Il collegio,
quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4  dell'art.  119,
ne (( puo' subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non
derivino effetti  irreversibili,  alla  prestazione,  anche  mediante
fideiussione, di  una  cauzione  di  importo  commisurato  al  valore
dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto
valore. )) Tali misure sono disposte per una durata non  superiore  a
sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa  ordinanza,  fermo
restando quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 119»; 
    c) il comma 9  e'  sostituito  dal  seguente:  «9.  Il  Tribunale
amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce
il giudizio (( entro trenta giorni ))  dall'udienza  di  discussione,
ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata  pubblicazione
del dispositivo entro due giorni.». 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  ai  giudizi
introdotti con ricorso depositato, in  primo  grado  o  in  grado  di
appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  (( 2-bis. Le disposizioni relative al contenimento del numero delle
pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio  di  Stato
di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale
per due  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Al termine di  un  anno  decorrente
dalla medesima data,  il  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
amministrativa  effettua  il  monitoraggio  degli   esiti   di   tale
sperimentazione. )) 
                               Art. 41 
 
 
           Misure per il contrasto all'abuso del processo 
 
  1. All'art. 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo)
del decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «In ogni
caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la  parte
soccombente al pagamento, in favore della controparte, di  una  somma
equitativamente determinata, ((  comunque  non  superiore  al  doppio
delle  spese  liquidate,  in  presenza   di   motivi   manifestamente
infondati»; )) 
    b) al comma 2, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Nelle controversie in materia di appalti di cui agli  articoli  119,
lettera a), e 120 l'importo della  sanzione  pecuniaria  puo'  essere
elevato  fino  all'uno  per  cento  del  valore  del  contratto,  ove
superiore al suddetto limite.». 
                               Art. 42 
 
 
Comunicazioni  e  notificazioni  per  via  telematica  nel   processo
                           amministrativo 
 
  1.  All'art.  16  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «17-bis. Le disposizioni di cui ai commi 4, 6, 7, 8,  12  e  13  si
applicano anche nel processo amministrativo.». 
                               Art. 43 
 
 
              Disposizioni in tema di informatizzazione 
                       del processo contabile 
 
  1. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono essere svolti con
modalita' informatiche e telematiche e i  relativi  atti  processuali
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti  di  legge,  purche'  sia
garantita la riferibilita' soggettiva, l'integrita' dei  contenuti  e
la riservatezza  dei  dati  personali,  in  conformita'  ai  principi
stabiliti nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive
modificazioni.  Le  relative  regole  tecniche  e  procedurali   sono
stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 16, 16-ter e 16-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221,  in  base  alle  indicazioni  tecniche,  operative  e  temporali
stabilite con i decreti di cui al comma 1. 
  3. Il pubblico ministero  contabile  puo'  effettuare,  secondo  le
regole stabilite con i decreti di cui al comma  1,  le  notificazioni
previste dall'ordinamento direttamente  ad  uno  degli  indirizzi  di
posta  elettronica   certificata   di   cui   all'art.   16-ter   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

Capo II

Disposizioni per garantire l’effettivita’ del processo telematico

                               Art. 44 
 
 
               Obbligatorieta' del deposito telematico 
                       degli atti processuali 
 
  1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3  dell'art.  16-bis  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano esclusivamente  ai
procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario  dal  30  giugno
2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati  prima
del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere
dal 31 dicembre 2014; fino a quest'ultima data, nei casi previsti dai
commi 1, 2 e 3 dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, gli atti processuali ed i documenti  possono  essere  depositati
con modalita' telematiche e in tal caso  il  deposito  si  perfeziona
esclusivamente con tali modalita'. 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Per
difensori non si intendono  i  dipendenti  di  cui  si  avvalgono  le
pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente.»; 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. Con uno o piu' decreti aventi natura  non  regolamentare,  da
adottarsi sentiti l'Avvocatura generale  dello  Stato,  il  Consiglio
nazionale  forense  ed  i   consigli   dell'ordine   degli   avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,  accertata
la funzionalita' dei servizi di  comunicazione,  puo'  individuare  i
tribunali  nei  quali  viene  anticipato,  nei  procedimenti   civili
iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche
categorie  di  procedimenti,  il  termine  fissato  dalla  legge  per
l'obbligatorieta' del deposito telematico.». 
    c) dopo il comma 9-bis, introdotto dall'art. 52, comma 1, lettera
a), del presente decreto, e' aggiunto il seguente: 
    «9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei  procedimenti  civili,
contenziosi o di volontaria  giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di
appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte
dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo
esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della
normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la
trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso
modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte
dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti
provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare
gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con
uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi
sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale
forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il
Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita'
dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello
nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima
del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di
procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta'
del deposito telematico.». 
                               Art. 45 
 
Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e  di
  sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di  comunicazione  della
  sentenza. 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il
processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se  vi  sono  altri
intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone  altrimenti,
da' loro lettura del processo verbale.»; 
    b) all'art. 133, secondo comma, le parole: «il dispositivo»  sono
sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza» ((  ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione  non  e'
idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui  all'art.
325»; )) 
    c) all'art. 207, secondo comma, le parole: «che  le  sottoscrive»
sono soppresse. 
  ((  1-bis.  Alle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice   di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio  decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 111, secondo comma, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo:  «Quando  le  comparse   sono   depositate   con   modalita'
telematiche, il presente comma non si applica»; 
  b) all'art. 137, primo comma, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Quando il ricorso o il controricorso  sono  depositati  con
modalita' telematiche, il presente comma non si applica». )) 
                           (( Art. 45-bis 
 
Disposizioni in materia  di  contenuto  degli  atti  di  parte  e  di
  comunicazioni e notificazioni con modalita' telematiche. 
  1. All'art. 125, primo comma, del codice di  procedura  civile,  il
secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Il  difensore  deve
altresi' indicare il proprio numero di fax». 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'art. 16-ter: 
  1) al comma 1,  le  parole:  «dall'art.  16  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni  dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «dall'art.  16,
comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»; 
  2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  alla
giustizia amministrativa»; 
  b) dopo l'art. 16-sexies e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-septies  (Tempo   delle   notificazioni   con   modalita'
telematiche). - 1.  La  disposizione  dell'art.  147  del  codice  di
procedura civile si applica anche  alle  notificazioni  eseguite  con
modalita'  telematiche.  Quando  e'  eseguita  dopo  le  ore  21,  la
notificazione  si  considera  perfezionata  alle  ore  7  del  giorno
successivo». 
  3. All'art. 136 del codice  del  processo  amministrativo,  di  cui
all'allegato 1 al decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104,  e
successive modificazioni, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo  un
recapito di  fax,  che  puo'  essere  anche  diverso  da  quello  del
domiciliatario.  La   comunicazione   a   mezzo   fax   e'   eseguita
esclusivamente qualora sia impossibile  effettuare  la  comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi, per mancato  funzionamento  del  sistema  informatico  della
giustizia amministrativa. E'  onere  dei  difensori  comunicare  alla
segreteria e alle parti costituite ogni variazione  del  recapito  di
fax». 
  4. All'art. 13, comma 3-bis, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  e
successive modificazioni, le parole: «Ove il difensore non indichi il
proprio indirizzo di  posta  elettronica  certificata  e  il  proprio
numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di
procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «Ove  il  difensore
non indichi il proprio numero di fax ai sensi  dell'art.  125,  primo
comma, del codice di procedura civile». )) 
                               Art. 46 
 
 
             Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 
 
  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole: «ovvero a mezzo di posta elettronica certificata»
sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:
«Quando ricorrono i requisiti di cui  al  periodo  precedente,  fatta
eccezione  per  l'autorizzazione  del   consiglio   dell'ordine,   la
notificazione  degli  atti  in  materia  civile,   amministrativa   e
stragiudiziale puo' essere eseguita  a  mezzo  di  posta  elettronica
certificata.»; 
    b) all'art. 3-bis, comma 5, la lettera b) e' soppressa; 
    c) all'art. 7 dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «4-bis. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano
alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  (( c-bis) all'art. 9, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: 
  «1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalita' telematiche,
procede ai sensi del comma 1-bis»; )) 
    d) all'art. 10, comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'atto e' notificato a  norma  dell'art.  3-bis  il
pagamento dell'importo di cui al periodo precedente non e' dovuto.». 
  2. All'art. 16-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
dopo il comma 3, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «3-bis.  Le
disposizioni dei  commi  2  e  3  non  si  applicano  alla  giustizia
amministrativa.». 
                               Art. 47 
 
 
Modifiche in materia di indirizzi di  posta  elettronica  certificata
                   della pubblica amministrazione 
 
  1. All'art. 16, comma 12, del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, al primo periodo, le parole:  «entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014». 
                               Art. 48 
 
 
    Vendita delle cose mobili pignorate con modalita' telematiche 
 
  1. All'art. 530 del codice di procedura civile, il sesto  comma  e'
sostituito dal seguente: 
  «Il giudice dell'esecuzione  stabilisce  che  il  versamento  della
cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento  della  gara
tra gli offerenti, ai sensi dell'art. 532, nonche' il  pagamento  del
prezzo, siano effettuati con  modalita'  telematiche,  salvo  che  le
stesse siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura.». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle vendite disposte a
decorrere dal trentesimo giorno successivo  alla  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
                               Art. 49 
 
Disposizioni in materia di informatizzazione del processo  tributario
  e  di  notificazione  dell'invito  al  pagamento   del   contributo
  unificato. 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16, comma 1-bis,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole:
«atto difensivo» sono aggiunte le seguenti: «; nei  procedimenti  nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo  indirizzo
di posta di posta elettronica certificata non  risulta  dai  pubblici
elenchi la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta  al  quale  vuol
ricevere le comunicazioni.»; 
    b) all'art. 17, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.
In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  ovvero  di  mancata  consegna  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata per  cause  imputabili  al  destinatario,  le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
segreteria della Commissione tributaria.». 
  2. All'art. 248 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 367,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, l'invito e' notificato, a cura dell'ufficio  e
anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio  eletto  o,
nel caso di mancata  elezione  di  domicilio,  e'  depositato  presso
l'ufficio.». 
                               Art. 50 
 
 
                       Ufficio per il processo 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  dopo  l'art.
16-septies e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-octies  (Ufficio  per  il  processo).  -  1.  Al  fine  di
garantire   la   ragionevole   durata   del   processo,    attraverso
l'innovazione  dei  modelli  organizzativi  ed  assicurando  un  piu'
efficiente  impiego  delle  tecnologie  dell'informazione   e   della
comunicazione sono  costituite,  presso  le  corti  di  appello  e  i
tribunali ordinari, strutture organizzative denominate  "ufficio  per
il processo", mediante l'impiego del personale di  cancelleria  e  di
coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo
a norma dell'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la
formazione professionale (( dei laureati ))  a  norma  dell'art.  37,
comma 5, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111.  Fanno  altresi'
parte dell'ufficio per il processo  costituito  presso  le  corti  di
appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62  e  seguenti  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  dell'ufficio  per  il  processo
costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di  cui
agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12. 
  2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e  il  Ministro  della
giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno  attuazione
alle disposizioni di  cui  al  comma  1,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 
  (( 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione   vigente,   il   numero   nonche'   i    criteri    per
l'individuazione dei  soggetti  che  hanno  completato  il  tirocinio
formativo di cui all'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, e  successive  modificazioni,  che  possono  far  parte
dell'ufficio per il  processo,  tenuto  conto  delle  valutazioni  di
merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari. )) 
  (( 2.  All'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1: 
  1) dopo  le  parole:  «i  tribunali  ordinari,»  sono  inserite  le
seguenti: «gli uffici requirenti di primo e secondo grado,»; 
  2) il secondo periodo e' soppresso; 
  b) dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. L'esito positivo dello stage, come attestato a  norma  del
comma 11, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato
ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160,  e  successive  modificazioni.  Costituisce  altresi'  titolo
idoneo  per  l'accesso  al  concorso  per  magistrato  ordinario   lo
svolgimento del tirocinio  professionale  per  diciotto  mesi  presso
l'Avvocatura dello Stato, sempre che sussistano i requisiti di merito
di  cui  al  comma  1  e  che  sia  attestato  l'esito  positivo  del
tirocinio». )) 
                           (( Art. 50-bis 
 
Modifiche all'art. 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  1. Dopo il comma 8 dell'art. 73 del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, sono inseriti i seguenti: 
  «8-bis. Agli ammessi allo stage e' attribuita, ai sensi  del  comma
8-ter, una borsa di studio determinata in  misura  non  superiore  ad
euro 400  mensili  e,  comunque,  nei  limiti  della  quota  prevista
dall'art. 2, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  16  settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  novembre
2008, n. 181. 
  8-ter. Il Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   con   decreto   di   natura   non
regolamentare,  determina  annualmente  l'ammontare   delle   risorse
destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma  8-bis  del
presente  articolo  sulla  base  delle  risorse  disponibili  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,
n. 181, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio  di  cui
al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonche' i  termini
e le  modalita'  di  presentazione  della  dichiarazione  sostitutiva
unica». )) 
                               Art. 51 
 
 
Razionalizzazione degli uffici di cancelleria e notificazioni per via
                             telematica 
 
  1. All'art. 162, primo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1196,
e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  cancellerie  delle
corti di appello e dei tribunali ordinari  sono  aperte  al  pubblico
almeno ((  quattro  ))  ore  nei  giorni  feriali,  secondo  l'orario
stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie
interessate.». 
  2. All'art. 16-bis del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
(( al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni: )) 
  (( a) le parole: «di cui ai commi da 1 a 4» sono  sostituite  dalle
seguenti: «con modalita' telematiche»; )) 
  b) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Il  deposito  e'
tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e'
generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 155, quarto e quinto comma,  del  codice
di  procedura  civile.  Quando  il  messaggio  di  posta  elettronica
certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche
tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti
puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta
elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro la fine del giorno di scadenza.». 
                               Art. 52 
 
 
                  Poteri di autentica dei difensori 
                    e degli ausiliari del giudice 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 16-bis dopo il comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente: 
    «9-bis. Le  copie  informatiche,  anche  per  immagine,  di  atti
processuali di parte  e  degli  ausiliari  del  giudice  nonche'  dei
provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei
procedimenti   indicati   nel    presente    articolo,    equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il
difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il
curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita'
telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e
dei provvedimenti di  cui  al  periodo  precedente  ed  attestare  la
conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel
fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine,   estratte   dal    fascicolo    informatico    e    munite
dell'attestazione  di  conformita'  a  norma  del   presente   comma,
equivalgono  all'originale.  ((  Il  duplicato  informatico   di   un
documento  informatico  deve  essere  prodotto  mediante  processi  e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto  sullo
stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga  la
stessa sequenza di bit del documento informatico di  origine.  ))  Le
disposizioni di cui al presente comma  non  si  applicano  agli  atti
processuali che contengono provvedimenti giudiziali  che  autorizzano
il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.»; 
    b) dopo l'art. 16-quinquies e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-sexies (Domicilio digitale). - 1.  Salvo  quanto  previsto
dall'art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede
che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore  siano
eseguite, ad istanza di parte,  presso  la  cancelleria  dell'ufficio
giudiziario,  alla  notificazione  con  le  predette  modalita'  puo'
procedersi  esclusivamente  quando  non  sia  possibile,  per   causa
imputabile al destinatario, la notificazione  presso  l'indirizzo  di
posta  elettronica  certificata,  risultante  dagli  elenchi  di  cui
all'art. 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'
dal  registro  generale  degli  indirizzi  elettronici,  gestito  dal
ministero della giustizia.». 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 40, dopo il comma 1-ter sono aggiunti i seguenti: 
    «1-quater.  Il  diritto  di   copia   senza   certificazione   di
conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta  dal  fascicolo
informatico dai soggetti abilitati ad accedervi. 
  1-quinquies. Il diritto di copia autentica non e' dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    b) all'art. 268, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia autentica  non  e'  dovuto  nei  casi
previsti dall'art. 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221.»; 
    c) all'art. 269, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
    «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione  di  conformita'
non e' dovuto quando la copia e' estratta dal  fascicolo  informatico
dai soggetti abilitati ad accedervi.». 
                               Art. 53 
 
 
                   Norma di copertura finanziaria 
 
  1. Alla copertura delle minori  entrate  derivanti  dall'attuazione
delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di  euro
per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,
di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014  e  10  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2015 per  l'attuazione  dell'art.  46,  comma  1,
lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014  e  42,53  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'art. 52,  comma
2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 13, comma 1, alla lettera a)  le  parole:  «euro  37»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»; 
    b) all'art. 13, comma 1, alla lettera b)  le  parole:  «euro  85»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»; 
    c) all'art. 13, comma 1, alla lettera c) le  parole:  «euro  206»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 237»; 
    d) all'art. 13, comma 1, alla lettera d) le  parole:  «euro  450»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 518»; 
    e) all'art. 13, comma 1, alla lettera e) le  parole:  «euro  660»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»; 
    f) all'art. 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro  1.056»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»; 
    g) all'art. 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro  1.466»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»; 
    h) all'art. 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  i
processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto  e'  pari  a
euro 278. Per gli altri  processi  esecutivi  lo  stesso  importo  e'
ridotto della meta'. Per i processi  esecutivi  mobiliari  di  valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per  i
processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto  e'
pari a euro 168.»; 
    i) all'art. 13, comma 5, le parole: «euro  740»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 851». 
  2. Ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge 31  dicembre  2009,
n. 196, il Ministro della giustizia provvede  al  monitoraggio  delle
minori entrate (( di cui al presente capo )) e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel  caso  si  verifichino  o
siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia  e
delle finanze, sentito il  Ministro  della  giustizia  provvede,  con
proprio decreto, all'aumento  del  contributo  unificato  di  cui  al
medesimo comma 1, nella misura necessaria alla copertura  finanziaria
delle minori entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti ed alla adozione delle misure di cui al secondo periodo. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 54 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

 

Allegato 1    
                                                    (art. 1, comma 6) 
    

                          (in milioni di euro)

|=======================|======|=======|========|========|==========|
|        MINISTERO      | 2014 |  2015 |  2016  |  2017  |  2018 e  |
|                       |      |       |        |        |successivi|
|=======================|======|=======|========|========|==========|
|MINISTERO DELL'ECONOMIA|355,7 |  448,4|  504,5 |  511,9 |   523,6  |
|E DELLE FINANZE        |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLO        | 55,6 |   88,5|   90,5 |   83,6 |    85,1  |
|SVILUPPO ECONOMICO     |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEL LAVORO   | 21,5 |    7,0|    6,0 |    6,0 |     6,1  |
|E DELLE POLITICHE      |      |       |        |        |          |
|SOCIALI                |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA        | 13,5 |   37,2|   47,5 |   49,0 |    50,5  |
|GIUSTIZIA              |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DEGLI AFFARI | 13,5 |   25,2|   30,5 |   31,3 |    32,2  |
|ESTERI                 |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'INTERNO | 30,9 |   58,9|   66,2 |   68,0 |    70,0  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELL'AMBIENTE|  2,9 |    6,7|    8,5 |    8,7 |     8,9  |
|E DELLA TUTELA         |      |       |        |        |          |
|DEL TERRITORIO         |      |       |        |        |          |
|E DEL MARE             |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE        |113,0 |  165,0|  170,0 |  163,7 |   165,7  |
|INFRASTRUTTURE E       |      |       |        |        |          |
|DEI TRASPORTI          |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA DIFESA | 89,5 |  254,6|  362,7 |  373,6 |   382,9  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLE        | 11,1 |    8,4|    9,2 |    9,5 |     9,7  |
|POLITICHE AGRICOLE     |      |       |        |        |          |
|ALIMENTARI E FORESTALI |      |       |        |        |          |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|MINISTERO DELLA SALUTE |  2,8 |    4,2|    4,6 |    4,7 |     4,9  |
|-----------------------|------|-------|--------|--------|----------|
|        TOTALE         |710,0 |1.104,0|1.300,1 |1.309,9 | 1.339,6  |
|=======================|======|=======|========|========|==========|

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

COMUNICATO
Comunicato relativo al testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
coordinato con la legge  di  conversione  11  agosto  2014,  n.  114,
recante: "Misure urgenti per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa  e  per  l'efficienza   degli   uffici   giudiziari.".
(14A06639) 
 (GU n.194 del 22-8-2014) 
 
 
    Nel  testo  coordinato  indicato  in  epigrafe,  pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n.  70/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 190 del 18 agosto 2014, alla pag.  82,  prima  colonna,
all'art. 30, il comma 1, deve intendersi sostituito dal seguente: "1.
Al Presidente dell'ANAC sono attribuiti compiti di alta  sorveglianza
e garanzia della correttezza e trasparenza delle  procedure  connesse
alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015.  A
tal fine si avvale di una apposita Unita' operativa speciale composta
da personale in posizione di comando, distacco o  fuori  ruolo  anche
proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Per le  finalita'  di
cui al presente comma l'Unita' operativa  speciale  opera  fino  alla
completa esecuzione dei contratti di appalto  di  lavori,  servizi  e
forniture per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse
allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2016.".