Sostegno disabili, il 36% dei docenti non è specializzato, poca continuità e niente gite: i numeri Istat

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

In Italia, i docenti di sostegno assegnati agli alunni disabili sono nel 36 per cento dei casi insegnanti curricolari precari e non specializzati, per molti lo svolgimento delle ore settimanali è inferiore a quello stabilito e il 5% delle famiglie ricorre in tribunale.

A sostenerlo è l’Istat, attraverso il report nazionale, relativo alla scuola primaria e secondaria di primo grado, dal titolo “L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno”.

Lo scorso anno il 41% degli alunni ha cambiato docente

Dal rapporto annuale risulta che “il 36% degli insegnanti per il sostegno viene selezionato dalle liste curricolari poiché la graduatoria degli insegnanti specializzati per il sostegno non è sufficiente a soddisfare la domanda”.

E questo stato di cose è alla base della mancata continuità del rapporto tra docente per il sostegno e alunno, che infatti non risulta ancora garantita: nel 2017/18, il 41% degli alunni disabili ha infatti cambiato insegnante rispetto all’anno precedente, mentre il 12% lo ha cambiato nel corso dell’anno scolastico.

A questo proposito, il Miur ha programmato per i prossimi tre anni la specializzazione di 40 mila insegnanti di sostegno già abilitati.

Restano in lista di attesa, tuttavia, diverse migliaia di docenti già specializzati ma senza possibilità di essere assunti in ruolo (per l’Anief sarebbero addirittura 30 mila), perché “fermi” nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto: dovranno attendere gli esiti del Tif, cui hanno partecipato negli ultimi mesi, e sperare di essere convocati in occasione delle prossime assunzioni a tempo indeterminato.

Meno ore del previsto

Il problema è che non mancano solo docenti specializzati, ma è anche la quantità di sostegno a non essere sufficiente. “Gli alunni osservati fruiscono in media di 14 ore settimanali di sostegno. A livello territoriale il numero di ore è maggiore nelle scuole del Mezzogiorno – mediamente 3 ore in più – rispetto a quelle rilevate nelle scuole del Nord”.

Il dato è indicativo, perché, ricordiamo, a seconda del livello scolastico, le ore di sostegno settimanale variano da 18 a 22.

Ora, certamente vi sono nel computo anche gli alunni che necessitano di un numero di ore settimanali minori, ma la media, non altissima, conferma che non sempre gli alunni fruiscono dell’orario previsto in sede di programmazione.

Così, “circa il 5% delle famiglie di alunni con sostegno – dice sempre l’Istat – ha presentato negli anni un ricorso al Tar per ottenere l’aumento delle ore. Nel Mezzogiorno la percentuale di ricorsi è doppia rispetto a quella del Nord (rispettivamente 6% e 3%)”.

Mancano anche gli assistenti

A “coprire” le ore mancanti potrebbero essere, allora, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. Ma la loro presenza a scuola, legata in primis a fondi degli enti locali, non è sempre garantita. E quando lo è, spesso è limitata.

Questo comporta che “gli alunni con gravi problemi di autonomia dispongono mediamente di 12,9 ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Nelle scuole del Nord ricevono mediamente 3 ore di supporto in più rispetto al Mezzogiorno”. I

noltre, “gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono circa 48mila. A livello nazionale il rapporto alunno/assistente è pari a 5,1, ma nel Mezzogiorno l’offerta è decisamente inferiore (6,5 alunni ogni assistente)”.

Le gite mancate

Infine, sempre l’istituto di statistica nazionale ha fatto sapere che “gli alunni con sostegno partecipano raramente alle gite d’istruzione con pernottamento (24% nella scuola primaria e 40% nella scuola secondaria di primo grado) prevalentemente a causa della presenza della disabilità (22% nella scuola primaria e 35% nella scuola secondaria di primo grado)”.

Su questo fronte, i motivi che portano a non far partecipare gli alunni alle visite esterne alle scuole sono diversi: non per ultimo, crediamo, vi sia quello dell’impegno probante che l’alunno comporta nell’essere seguito (da docente incaricato) 24 ore su 24 per due o più giorni.

NASpI, come consultare lo stato di avanzamento delle domande da dispositivi mobili

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Le informazioni sullo stato della domanda di disoccupazione NASpI sono disponibili, sia per i cittadini che per i patronati, accedendo al sito www.inps.it alla voce “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) – Consultazione domande”.

Per consentire ai cittadini una migliore accessibilità alle informazioni, l’INPS ha rilasciato una nuova funzionalità dell’app INPS Mobile denominata “Esiti Domande NASpI” che consente all’utente, munito di SPID o PIN, di avere informazioni sullo stato della propria domanda tramite dispositivi smartphone o tablet.

Accedendo alla nuova funzionalità viene inizialmente proposto l’elenco delle domande NASpI presentate. Una volta selezionata la domanda di interesse è possibile avere accesso alle seguenti informazioni:

  1. in caso di accoglimento della domanda, l’utente potrà consultare il prospetto di calcolo della prestazione NASpI e, quindi, i dati relativi ai pagamenti della prestazione disposti in suo favore;
  2. in caso di richieste istruttorie, l’utente potrà consultare la lista dei documenti richiesti;
  3. in caso di reiezione della domanda, l’utente potrà consultare i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento.

Il prospetto di calcolo di una domanda NASpI, consultabile a conclusione dell’istruttoria della domanda, evidenzia le seguenti informazioni:

  • la data di decorrenza e la durata della prestazione spettante;
  • gli importi mensili della indennità spettante;
  • i dati retributivi e contributivi che hanno determinato la durata e la misura della prestazione;
  • l’elenco delle prestazioni di disoccupazione già fruite nel quadriennio precedente la data cessazione dell’attività lavorativa;
  • i periodi contributivi già utilizzati per le prestazioni già fruite scomputati nel calcolo della durata della nuova domanda.

VAI ALLA GUIDA ILLUSTRATA INPS

Detrazioni familiari a carico, nuova funzionalità su NoiPA

da La Tecnica della Scuola

Di Lara La Gatta

Il self service NoiPA “Detrazioni familiari a carico” permette all’amministrato di richiedere le detrazioni per i familiari a carico e usufruire dei benefici fiscali previsti dalla normativa.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione Mod. 730 precompilato in modo più accurato, il self service “Detrazioni familiari a carico” sul portale NoiPA è stato arricchito con una nuova funzionalità che consente l’inserimento dei dati del coniuge fiscalmente non a carico.

Quindi, nella pagina di inserimento dei dati anagrafici del coniuge, sarà sufficiente inserire il codice fiscale, senza selezionare la voce “A Carico”.

Ricordiamo che attraverso il self service, è possibile:
  • visualizzare l’elenco delle detrazioni presentate esclusivamente tramite self-service, ricercate per anno di interesse;
  • inviare una nuova richiesta di detrazione, inserendo il numero e i dati anagrafici dei familiari a carico;
  • verificare in ogni momento lo stato della richiesta con il relativo dettaglio.
Ai fini della presentazione della richiesta, la normativa stabilisce che le detrazioni per i familiari a carico si applicano a tutti i componenti del nucleo familiare che non dispongono di un reddito lordo annuo superiore a 2.840,51 euro (dal 1° gennaio 2019 i genitori possono godere della detrazione fiscale per il figlio di età inferiore a 24 anni che non percepisca un reddito complessivo annuo lordo superiore a € 4.000).
Dal punto di vista fiscale sono considerati familiari a carico:
– il coniuge (non separato legalmente o di fatto);
– i figli (anche adottivi o affidati);
– gli altri familiari conviventi (genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle).

Mobilità scuola 2019, per chi scatta il vincolo triennale?

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

E’ stato pubblicato il 31 dicembre 2018 il contratto collettivo nazionale integrativo della mobilità valevole per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021 2022.

Sono diverse le novità in programma, alcune dei quali legate a doppio filo alla legge di bilancio 2019. Infatti, con l’ultima manovra, gli ambiti territoriali e la chiamata diretta vengono definitivamente aboliti per legge. Pertanto, il CCNI di mobilità triennale 2019-2022 abolisce i codici sintetici degli ambiti territoriali e reintroduce i codici sintetici dei comuni e dei distretti scolastici, oltre a confermare i codici sintetici delle province.

Vincolo triennale

Fra i punti importanti dell’ipotesi di contratto di mobilità 2019-2022, c’è quello relativo alla disposizione prevista nell’art.22, comma 4, lettera a1), del CCNL scuola 2016-2018, in cui viene specificato che le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale fatte salve le disposizioni di legge, al fine di perseguire il principio della continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria non prima di tre anni dalla precedente, qualora abbiano ottenuto l’istituzione scolastica richiesta volontariamente. Stiamo parlando quindi del vincolo triennale. Tuttavia, questo, non vale per tutti i docenti.

Ecco i casi in cui scatta il vincolo triennale

In base a testo del CCNI mobilità, sono essenzialmente due i casi in cui scatta il vincolo triennale:

1) Se il docente ottiene a domanda volontaria, e senza fruire di alcuna precedenza, una scuola indicata con preferenza puntuale nel modulo di domanda;

2) Se il docente ottiene il trasferimento, all’interno del proprio comune di titolarità, in una scuola o espressa puntualmente come nel caso 1) o una scuola del distretto sub-comunale del comune di titolarità espresso come codice sintetico.

Quando non scatta il blocco triennale

Invece, il blocco di tre anni non scatta per gli insegnanti che richiedono soltanto codici sintetici, come quelli dei comuni e distretti (ovviamente diversi da quelli di titolarità), oppure codici sintetici delle province nel caso di mobilità interprovinciale.

Questi, potranno quindi richiedere domanda volontaria di trasferimento già per l’anno scolastico 2020/2021.

Inoltre, è bene anche chiarire che i beneficiari della precedenza di cui all’art.13 del CCNI mobilità (quello che regola il sistema delle precedenze e dell’esclusione dalle graduatorie interne di istituto), se non soddisfatti in scuola del comune di residenza propria o di residenza del familiare da assistere, ma soddisfatti in scuola di altro comune, non subiranno nessun vincolo triennale.

Lezioni private: cosa cambia per i docenti con la Legge di Bilancio 2019

da Tuttoscuola

Flat tax al 15% per le lezioni private tenute dai prof, lo stabilisce la Legge di Bilancio 2019. Per i docenti che svolgono “attività di insegnamento a titolo privato” ci sarà un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali regionali e comunali, e dovranno comunicare la propria attività al dirigente scolastico.

Fino a questo momento l’attività svolta dagli insegnanti è stata soggetta ad una tassazione pari a quella gravante sullo stipendio e variabile a seconda del reddito (27% per gli stipendi fino a 28mila euro lordi e 38% per i redditi maggiori). Ora, con la Legge di Bilancio 2019, i compensi per percepiti con le attività di ripetizione non si cumulano con gli con altri redditi percepiti, quindi con la retribuzione da lavoro dipendente.
La norma prevede anche che sia possibile impartire lezioni private agli alunni della propria scuola.

“Con l’introduzione di questo sistema di tassazione agevolata – commenta la Flc-Cgil –  si punta evidentemente a far emergere un reddito che si presume consistente al fine di incrementare il gettito fiscale. Si tratta di una misura di dubbia efficacia dal punto di vista fiscale anche rispetto alle successive misure che dovranno completarla. Dal punto di vista mediatico – conclude la Flc Cgil – produce invece subito l’effetto di generalizzare e associare alla figura degli insegnanti della scuola quella dei produttori di reddito in ‘nero’ con l’aggravante di possibili responsabilità anche disciplinari”.

Insegnanti di sostegno: il 36% non e’ specializzato

Vita.it del 03-01-2019

Insegnanti di sostegno: il 36% non e’ specializzato

Lo afferma l’Istat oggi nel suo report sull’inclusione scolastica nell’anno 2017/18. Gli alunni con disabilità sono il 3,1% degli iscritti: il 41% ha cambiato insegnante di sostegno da un anno all’altro. Solo una scuola su tre è a norma rispetto alle barriere architettoniche.

Più di un insegnante di sostegno su tre, in Italia, non ha la specializzazione sul sostegno. L’Istat scrive nero su bianco ciò che le famiglie di alunni con disabilità sanno: «il 36% degli insegnanti per il sostegno viene selezionato dalle liste curriculari poiché la graduatoria degli insegnanti specializzati per il sostegno non è sufficiente a soddisfare la domanda». L’Istat ha pubblicato oggi il report “L’inclusione scolastica: accessibilità, qualità dell’offerta e caratteristiche degli alunni con sostegno”, relativo all’anno scolastico 2017/18. Per la prima volta l’indagine ha esteso il campo di osservazione anche alla scuola dell’infanzia e alla scuola secondaria di secondo grado, fornendo un quadro su tutte le scuole del territorio italiano. Si tratta complessivamente di 56.690 scuole, frequentate da 272.167 alunni con sostegno, che rappresentano il 3,1% del totale degli iscritti.

Accessibilità.
Soltanto il 32% delle scuole risulta accessibile dal punto di vista delle barriere fisiche: più critica la situazione del Mezzogiorno dove soltanto il 26% di scuole è a norma. Il quadro peggiora se si considera la presenza di barriere senso-percettive che ostacolano gli spostamenti delle persone con limitazioni sensoriali: la percentuale di scuole accessibili scende in questo caso al 18% e ancora una volta la quota più bassa si registra nelle regioni del Mezzogiorno (13%).

La tecnologia.
La tecnologia può svolgere una funzione di “facilitatore” nel processo d’inclusione scolastica, soprattutto nel caso in cui sia facilmente fruibile e situata nel luogo in cui il gruppo classe svolge le ore di lezione; la collocazione in ambienti dedicati, esterni alla classe, può ostacolare l’interazione tra gli alunni e impedire l’utilizzo quotidiano dello strumento a supporto della didattica. Invece una scuola su quattro risulta carente di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con sostegno e contrariamente a quanto previsto per un percorso didattico inclusivo, la collocazione delle postazioni informatiche in classe risulta poco frequente (43% delle scuole). In generale, per il 9% degli alunni con sostegno, gli ausili didattici utilizzati a scuola risultano poco o per nulla adeguati alle loro esigenze. 

Insegnanti di sostegno e assistenti alla comunicazione
Gli insegnanti per il sostegno sono circa 156mila (dato Miur), con un rapporto di 1,5 alunni per insegnante. Dal dettaglio territoriale emerge una maggiore dotazione di insegnanti per il sostegno nelle regioni del Mezzogiorno (1,3 alunni per insegnante). A causa della carenza di insegnanti specializzati, si riscontra una grossa quota di insegnati per il sostegno selezionata dalle liste curriculari (36%): questo fenomeno è più frequente nelle regioni del Nord dove la quota sale al 49% mentre si riduce considerevolmente nel Mezzogiorno scendendo al 21%. Nell’anno scolastico 2017/2018, nel 13% delle scuole italiane nessun insegnante di sostegno ha frequentato un corso specifico sulle tecnologie educative, nel 61% delle scuole soltanto alcuni, mentre nei restanti casi (26%) tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso. In linea con il livello di formazione riscontrato si osserva uno scarso utilizzo della tecnologia da parte degli insegnanti per il sostegno: solo nella metà delle scuole italiane tutti gli insegnanti sono in grado di utilizzare la tecnologia a supporto della didattica inclusiva.
Schermata 2019 01 03 Alle 10 Gli alunni fruiscono in media di 14 ore settimanali di sostegno. A livello territoriale il numero di ore è maggiore nelle scuole del Mezzogiorno – mediamente 3 ore in più – rispetto a quelle rilevate nelle scuole del Nord. Negli ultimi cinque anni le ore di sostegno settimanali hanno subito un incremento del 14%, pari a 1,7 ore in più a settimana per entrambi gli ordini scolastici. L’incremento si osserva su tutto il territorio ma è più alto nelle regioni del Centro dove supera il 18% (2,2 ore in più a settimana) ed è minimo nel Mezzogiorno (10%, 1,3 ore in più), che però registrava in partenza valori medi settimanali più elevati. Circa il 5% delle famiglie di alunni con sostegno ha presentato negli anni un ricorso al Tar per ottenere l’aumento delle ore; nel Mezzogiorno la percentuale di ricorsi è doppia rispetto a quella del Nord (rispettivamente 6% e 3%). La continuità del rapporto tra docente per il sostegno e alunno non risulta ancora garantita: il 41% degli alunni ha cambiato insegnante rispetto all’anno precedente (nel Mezzogiorno il 45%, nelle regioni del Nord il 38%), mentre il 12% lo ha cambiato nel corso dell’anno scolastico: questo accade più frequentemente nelle scuole primarie del Nord, dove la percentuale sale al 14%.

Gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione sono circa 48mila. A livello nazionale il rapporto alunno/assistente è pari a 5,1 ma nel Mezzogiorno l’offerta è decisamente inferiore (6,5 alunni ogni assistente).

Gli alunni.
Gli alunni con sostegno che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado sono poco più di 165mila (3,7% degli alunni iscritti) (dato Miur). Per l’anno scolastico 2017/2018 gli alunni con sostegno che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado ammontano complessivamente a 165.260, il 3,7% degli alunni complessivi, quota in continua crescita con un incremento, negli ultimi 10 anni, di oltre il 27%. Notevoli le differenze di genere: 213 maschi ogni 100 femmine. L’incremento degli alunni con sostegno, che ha interessato le scuole primarie e secondarie di primo grado negli ultimi anni, si osserva per ogni tipologia di problema, tuttavia la quota maggiore è imputabile all’aumento di alunni con disturbo dello sviluppo che negli ultimi 5 anni sono quasi raddoppiati, passando da poco più di 22mila nell’anno scolastico 2013/2014 a oltre 43mila nell’anno scolastico 2017/2018, in linea con quanto rilevato dagli studi epidemiologici internazionali.

Il problema più frequente è la disabilità intellettiva che riguarda il 46% degli alunni con sostegno; seguono i disturbi dello sviluppo e quelli del linguaggio (rispettivamente 25% e 20%). Molti gli alunni che hanno più di un problema di salute (48%). Gli alunni non autonomi in almeno una delle attività considerate costituiscono il 17,5% degli alunni con sostegno. Tra questi, il 6% ha problemi di autonomia più gravi, in quanto non è in grado di svolgere da solo nessuna delle tre attività. Nel Mezzogiorno la presenza di alunni con ridotta autonomia è maggiore rispetto al resto d’Italia (21%); di contro la percentuale più bassa si registra nelle regioni del Nord (14%). Gli alunni con gravi problemi di autonomia dispongono mediamente di 12,9 ore settimanali di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. Nelle scuole del Nord ricevono mediamente 3 ore di supporto in più rispetto al Mezzogiorno.

Gli alunni con sostegno che hanno problemi di autonomia passano la maggior parte del loro tempo all’interno della classe (in media 27,4 ore settimanali per la scuola primaria e 25,3 per quella secondaria) e svolgono attività didattica al di fuori della classe solo per un numero residuale di ore, in media 3 ore settimanali nella scuola primaria e 4 nella scuola secondaria di primo grado. Il numero di ore svolte al di fuori della classe è maggiore nelle scuole del Nord e più basso nel Mezzogiorno, per entrambi gli ordini scolastici. La partecipazione degli alunni con sostegno alle uscite didattiche brevi (senza pernottamento) organizzate dalla scuola risulta piuttosto frequente (92%). Gli alunni con sostegno partecipano invece raramente alle gite d’istruzione con pernottamento: si stima che non partecipino il 76,4% degli alunni con sostegno nella scuola primaria e il 60,3% nella scuola secondaria di primo grado. I livelli di partecipazione sono molto più bassi nelle scuole del Mezzogiorno, dove la quota di non partecipanti sale consistentemente per entrambi gli ordini scolastici (92,9% scuola primaria e 76,7% nella scuola secondaria di primo grado).

Campionati della Geografia

Più di 1.500 studenti coinvolti e motivati coi loro docenti entusiasti , centinaia di scuole partecipanti provenienti da decine di città italiane del nord, del sud e del centro.

Questo sono diventati i Campionati della Geografia che si svolgono a Carrara (I.I.S.”D. Zaccagna”) ormai dal 2015 .

Una partecipazione e una passione crescente da parte di chi crede nella Geografia, disciplina altamente formativa per i cittadini di domani, ma che nell’ordinamento scolastico italiano ,nonostante le battaglie di SOS Geografia e AIIG , risulta del tutto e inspiegabilmente marginale .

Gli appuntamenti di quest’anno saranno 3 : venerdì 22 marzo i Campionati Interregionali dedicati alle seconde e terze classi della secondaria di primo grado ; sabato 23 marzo i Campionati Italiani rivolti alle terze classi della secondaria di primo grado e ,infine, sabato 30 marzo i Campionati Italiani per tutte le classi della secondaria di secondo grado.

C’è ancora tempo per le iscrizioni che termineranno sabato 9 febbraio . Tutte le scuole interessate a partecipare possono andare su www.sosgeografia.it e troveranno tutte le informazioni necessarie anche sul tipo di giochi .

I Campionati sono promossi da SOS Geografia , AIIG Liguria e AIIG Toscana, e si avvalgono del Patrocinio della Regione Toscana e dei Parchi Nazionali dell’Appennino Tosco-Emiliano e delle Cinque Terre che offriranno , come sempre, un soggiorno di educazione ambientale nei loro territori alle squadre vincitrici .

Bussetti “formeremo insegnanti per aiutare studenti a scegliere la scuola”

da Orizzontescuola

di redazione

Un nuovo capitolo sulla formazione dei docenti viene aperto oggi dal Ministro Bussetti  e riguarda l’orientamento alla scelta della scuola.

Ricordiamo che per il 2019 le iscrizioni si apriranno a partire dal 7 gennaio.

Quello dell’orientamento è un tema importantissimo. Stiamo lavorando per migliorare l’utilizzo delle risorse europee per progettualità mirate.

Dobbiamo intervenire anche sul piano della formazione dei docenti, soprattutto quelli che si dedicano a queste attività. Un migliore orientamento deriverà anche dalla revisione dell’alternanza scuola-lavoro che metterà di nuovo al centro l’acquisizione di competenze trasversali. Niente apprendistato occulto“.  Lo afferma Marco Bussetti, ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in un’intervista al quotidiano ‘Il Messaggero’.

Dobbiamo spiegare con chiarezza ai ragazzi e alle famiglie quali sono gli sbocchi offerti da queste scuole -continua Bussetti-. Le imprese possono essere un valido alleato in questo cammino; possono raccontare la loro attività agli studenti e, alla fine degli studi, anche prevedere la possibilità di assunzioni. All’interno di questi istituti si formano le eccellenze del Made in Italy. E attraverso la riforma dei professionali, che stiamo attuando, lavoreremo molto per migliorare e potenziare il lavoro svolto a scuola nelle ore di laboratorio“.

Passaggio di cattedra e di ruolo: requisiti, differenze e anno di prova

da Orizzontescuola

di redazione

Un esempio concreto di passaggio di ruolo e di cattedra per capire come muoversi nella domanda di mobilità. 

L’anno di prova e formazione non va ripetuto in caso di ritorno al ruolo precedente

Un docente ci scrive

1) a.s. 2007/2008 immissione in ruolo II grado classe di concorso A049. 2) a.s. 2011/2012 passaggio di ruolo interprovinciale  (dettato dalla necessità di rientrare in provincia) I grado classe di concorso A059. 3) a.s. 2018/2019 (quello attuale) passaggio di ruolo II grado cl. di concorso A027. Avendo già svolto anno di prova e formazione nel 2007 non sono tenuto a ripeterlo. Chiedo: in occasione della prossima mobilità  (2019/2020) potrei chiedere passaggio di cattedra per la A026 avendo già svolto e superato anno di prova e formazione  (requisito essenziale per poter chiedere nuovamente mobilità professionale)

Passaggio di cattedra e passaggio di ruolo – differenze

  •   Il passaggio di cattedra permette al docente in possesso della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, all’interno dello stesso ordine di scuola (es. passaggio dalla A018 alla A019 scuola di II grado oppure dalla A11 alla A12).
  • Il passaggio di ruolo, invece, permette al docente in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto di essere trasferito da una classe di concorso ad un’altra, di diverso ordine di scuola (es. passaggio dalla A22, scuola di I grado, alla A11, scuola di II grado oppure dalla primaria all’infanzia e viceversa).

Anno di prova e formazione solo per chi ottiene il passaggio di ruolo

  • Chi ottiene il passaggio di ruolo, dovrà, secondo le indicazioni ministeriali (vedi es. circolare ministeriale Prot. N.36167 del 5/11/2015) effettuare la prova (i 180 giorni di servizio e 120 gg. di attività didattica) ma anche la formazione con tutto ciò che essa comporta. Come se fosse un neoassunto in ruolo.
  •   Chi ottiene il solo passaggio di cattedra, invece, che non implica quindi il passaggio in ruolo, non è tenuto ad effettuare nulla, né formazione ma neanche la prova dei 180 giorni di servizio e/o i 120 gg di attività didattica. Questo perché il docente è rimasto nel proprio ruolo di appartenenza.

Rientro in un ruolo precedente

La ripetizione del periodo di prova e formazione non è valida quando il passaggio di ruolo determina il “ritorno” ad un ruolo precedente nel quale il docente ha già avuto la conferma in ruolo.

 Es. il docente che è stato titolare nell’infanzia, nel corso degli anni ottiene il passaggio di ruolo nella primaria e quest’anno ha ottenuto passaggio di ruolo nell’infanzia ritornando di fatto nel suo ruolo precedente. E in tutti gli altri casi in cui si è già svolto lanno di prova e formazione e si ottiene nuovamente (attraverso un passaggio o una nuova immissione in ruolo) in un grado di scuola in cui già si è avuta la conferma in ruolo

Pertanto, dal momento che l’anno di prova e di formazione si svolge una sola volta in un determinato grado o ruolo, il docente che ha già svolto l’anno di prova in un determinato ruolo e ritorna in detto ruolo non deve fare nulla (né prova, né formazione).

Richiesta di passaggio. Requisiti

Per richiedere il passaggio di cattedra e di ruolo il docente deve aver superato l’anno di prova e deve essere in possesso dell’abilitazione/idoneità per il passaggio richiesto al momento della presentazione della domanda.

Se il docente ha già avuto una conferma in ruolo nel grado di attuale titolarità in cui è ritornato a seguito di passaggio di ruolo, non è sottoposto ad un nuovo periodo di prova e formazione e per tale motivo può, fin da subito, chiedere il passaggio di cattedra proprio perché non è sottoposto ad un nuovo periodo di prova e formazione.

Non solo, se dovesse ottenere il passaggio di cattedra richiesta non dovrà neanche in questo caso ripetere il periodo di formazione e prova.

Programma annuale 2019, dal 7 gennaio disponibile sistema Bilancio Scuole Sidi. Istruzioni Miur

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur ha inviato alle scuole la nota n. 13 del 2 gennaio 2019, al fine di fornire istruzioni alle istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole Sidi.

Sistema Bilancio Scuole Sidi: da quando

L’Amministrazione comunica che il succitato sistema sarà disponibile dal prossimo 7 gennaio e che lo stesso è adeguato al nuovo Regolamento contabile, al nuovo piano dei conti ed ai nuovi schemi di bilancio.

Sistema Bilancio Scuole Sidi: indicazioni

Di seguito le istruzioni impartite dal Miur:

  • La piattaforma Bilancio Scuole Sidi resterà indisponibile dal 01 al 06 gennaio poiché si rendono necessarie delle attività di manutenzione sul sistema;
  • Dal 07 gennaio il sistema Bilancio Scuole Sidi sarà nuovamente disponibile ed utilizzabile sia per portare a compimento le attività relative all’anno finanziario 2018 secondo quanto disposto dal D.I. 44/2001, sia per eseguire le attività amministrativo contabili afferenti l’anno finanziario 2019 secondo le nuove disposizioni del D.I. 129/2018;
  • Le istituzioni scolastiche che abbiano provveduto alla predisposizione del Programma Annuale 2019 o anche alla sua approvazione da parte del Consiglio in data antecedente al 31 dicembre 2019, sono tenute a provvedere ad una nuova redazione ed approvazione del Programma Annuale 2019 secondo i nuovi dettami del D.I. 129/2018 entro il 15 marzo 2019. Ciò si rende necessario per garantire l’allineamento tra Programma annuale 2019 e
    relativo Consuntivo nonché la rilevazione e rappresentazione omogenea dei fatti contabili delle istituzioni scolastiche già a partire dall’esercizio finanziario 2019;
  • Relativamente al punto precedente, si suggerisce a tutte le istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema Bilancio Scuole Sidi, di eseguire, entro il 31 dicembre 2018, una stampa dei modelli relativi alla fase di programmazione redatti in data antecedente il 31 dicembre 2018 per l’A.F. 2019. Ciò al fine di agevolare la nuova predisposizione del Programma Annuale 2019 i cui dati, come spiegato, devono essere nuovamente reinseriti a sistema secondo le nuove disposizioni del D.I. 129/2018
  • Le attività da eseguire per poter procedere alla registrazione dei fatti contabili 2019 sono di seguito descritte:

– Eseguire il “Cambio Anno” al 2019 seguendo il percorso:

1. Bilancio Scuole
2. Area Cambio Anno
3. Passaggio Esercizio Finanziario Successivo;
o Aggiornare i dati dell’istituto cassiere (per l’anno finanziario 2019) seguendo il
percorso:
1. Bilancio Scuole
2. Area Attività di Supporto
3. Istituti Cassieri

– Riclassificare i Residui Attivi/Passivi nel caso in cui debbano essere utilizzati in fase di emissione di una Reversale/Mandato nel 2019 seguendo il percorso:

1. Bilancio Scuole
2. Area Cambio Anno
3. Riclassificazione Residui Attivi / Residui Passivi
o Personalizzare, eventualmente, il piano dei conti entrate seguendo il percorso:
1. Bilancio Scuole
2. Area Attività di Supporto
3. Piano dei Conti Entrate;
o Personalizzare il piano delle destinazioni seguendo il percorso:
1. Bilancio Scuole
2. Area Attività di Supporto
3. Piano delle Destinazioni;

– Definire la Situazione Amministrativa Presunta seguendo il percorso

1. Bilancio Scuole
2. Area Programma Annuale
3. Situazione Amministrativa Presunta;

– Predisporre le entrate Programma Annuale 2019 seguendo il percorso

1. Bilancio Scuole
2. Area Programma Annuale
3. Entrate Programma Annuale;

– Definire le schede Illustrative Finanziarie seguendo il percorso:

1. Bilancio Scuole
2. Area Programma Annuale
3. Scheda Illustrativa Finanziaria

– Definire la percentuale del Fondo di Riserva seguendo il percorso:
1. Bilancio Scuole
2. Area Programma Annuale
3. Fondo di Riserva
o Aprire, se necessario, il Fondo Minute Spese seguendo il percorso:
1. Bilancio Scuole
2. Area Gestionale Minute Spese
3. Apertura Fondo Minute Spese

nota

Docente su ambito: acquisirà titolarità scuola anche senza partecipare alla mobilità

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Il docente con incarico triennale come acquisisce titolarità su scuola? È obbligato a partecipare alla mobilità 2019/20?

Un lettore ci scrive:

Dopo aver letto il testo del contratto sulla mobilità firmato il 31, ho un dubbio che vi sottopongo: al comma 8 dell’art. 6 si legge “Prima di eseguire la mobilità, i docenti con incarico triennale, ivi inclusi i docenti con incarico triennale in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico”. Io sono appunto uno di questi docenti… Vorrei capire questo: dall’articolo sembra che coloro che si trovano nella mia situazione acquisiscono la titolarità sulla scuola di incarico solo se partecipano alle operazioni di mobilità. Infatti, non è ben chiaro il senso delle seguenti parole: “prima di eseguire la mobilità”. Cosa vogliono dire esattamente? “prima che il docente partecipi alle operazioni di mobilità” o semplicemente “prima che le operazioni di mobilità abbiano inizio”?
In pratica, acquisiscono la titolarità su scuola di incarico tutti i docenti con incarico triennale, a prescindere dal fatto che partecipino o no alla mobilità, o solo nel caso in cui vi partecipino?

Titolarità su scuola per 2019/20: quali docenti

Per il prossimo anno scolastico non ci saranno più docenti con titolarità su ambito territoriale.

Questa disposizione riguarderà tutti i docenti a prescindere dall’attuale titolarità e dalla loro partecipazione o meno alla futura mobilità.

Nel dettaglio sono interessate le seguenti categorie:

  1. docenti con titolarità su scuola nel corrente anno scolastico che parteciperanno alla mobilità 2019/20
  2. docenti con titolarità su ambito nel corrente anno scolastico che parteciperanno alla mobilità 2019/20
  3. docenti con titolarità su scuola nel corrente anno scolastico che non parteciperanno alla mobilità 2019/20
  4. docenti con titolarità su ambito nel corrente anno scolastico che non parteciperanno alla mobilità 2019/20

Docenti che parteciperanno alla mobilità 2019/20

Tutti i docenti che parteciperanno alla prossima mobilità e otterranno il movimento richiesto saranno titolari su scuola, sia coloro che risultano avere una scuola di titolarità nel corrente anno scolastico, sia coloro che quest’anno sono con incarico triennale e titolarità su ambito.

Tutta la mobilità per il prossimo anno scolastico sarà, infatti, su scuola. Non è più prevista la preferenza su ambito e trasferimenti o passaggi verranno quindi disposti su scuola sia mediante preferenza analitica che con preferenza sintetica

Docenti che non parteciperanno alla mobilità 2019/20

Anche i docenti che non parteciperanno alla mobilità per il prossimo anno scolastico risulteranno comunque titolari su scuola

I docenti con scuola di titolarità nel corrente anno scolastico non subiranno modifiche nella loro titolarità

I docenti titolari su ambito diventeranno titolari su scuola senza presentare alcuna domanda

Per questi, infatti, il CCNI prevede quanto stabilito nell’art.6 comma 8 citato dal nostro lettore, dove viene esplicitato che  i docenti con incarico triennale, compresi coloro il cui incarico triennale risulta in scadenza al 31 agosto 2019, acquisiranno la titolarità sulla scuola di incarico, “prima di eseguire la mobilità”, cioè prima che siano effettuate tutte le operazioni di mobilità sia territoriale che professionale e questo avverrà in automatico senza che gli interessati debbano presentare alcuna domanda

Tutto sulla Mobilità 2019

Concorso scuola 2019, Bussetti “sarà valorizzato percorso insegnamento”

da Orizzontescuola

di redazione

Approvata la legge di Bilancio 2019, gli occhi dei precari sono puntati sulle modifiche al percorso di reclutamento nella scuola secondaria.

Atteso nel corso del 2019 il concorso nelle regioni e per i posti per i quali sarà accertata disponibilità.

Con la manovra – ha affermato il Ministro –apriamo le porte della Scuola ai giovani che vogliono insegnare: avremo concorsi snelli e banditi regolarmente.

Chi vince va in cattedra: niente più anni infiniti di precariato prima del contratto a tempo indeterminato.

Nella fase attuativa terremo naturalmente conto anche di chi ha già fatto un percorso di insegnamento che dovrà essere valorizzato

Una frase sibillina, quella sul percorso di insegnamento che dovrà essere valorizzato, che non mancherà di sfuggire ai sindacati che chiedono un percorso transitorio e ai docenti interessati.

Nella fase attuale, per i precari “storici” con all’attivo 36 mesi di servizio è prevista una riserva di posti del 10% sui posti messi a concorso.

Una norma che viene ritenuta inefficace per la tutela della categoria che dal precedente Governo avevano avuto la promessa di un concorso dedicato solo a loro.

Probabilmente il riferimento del Ministro Bussetti è ad un eventuale punteggio che possa far spiccare il servizio di insegnamento tra i titoli valutabili nel concorso.

Concorso 2016, idonei perdono diritto di assunzione. Appello al Governo

da Orizzontescuola

di redazione

I docenti riuniti nel “Comitato idonei secondaria concorso docenti 2016” vedono nella recente approvazione della Legge di Bilancio 2019 una discriminazione nei loro confronti.

La legge di Bilancio 2019 contiene infatti norme che prorogano le  graduatorie dei concorsi pubblici a partire dal 2010, offrendo agli idonei la possibilità di essere assunti nella Pubblica Amministrazione.

Questa norma non riguarda però gli idonei ai concorsi nella pubblica istruzione:

Si definiscono “idonei fantasma”: docenti abilitati che hanno superato il
concorso a cattedra del 2016 e che, allo scadere delle graduatorie di merito, perderanno il diritto all’assunzione.

Le graduatorie di merito del concorso 2016

Il tempo inizialmente stabilito per la loro durata era di 3 anni. Tale limite è stato ampliato di un anno tramite il Decreto Milleproroghe 2018 (3+1).

Pertanto ci sono graduatorie ancora in vigore e gli idonei potranno essere assunti se, attraverso lo scorrimento, si arriva alla loro posizione nel periodo di vigenza della graduatoria.

Nel 2019 è attesa l’indizione sia del concorso ordinario per infanzia e precariprimaria che per la secondaria. Concorsi scuola docenti, ecco quelli previsti nel 2019

Il diritto all’assunzione dei vincitori (docenti rientranti nel numero di posti a bando) è stato sancito dal Decreto Dignità di agosto 2018, mentre per gli idonei non c’è una misura di salvaguardia allo scadere della validità della graduatoria.

L’appello

Gli “idonei fantasma” del concorso docenti 2016, alla luce di quanto approvato in Legge di Bilancio 2019, fanno appello al Capo del Governo Giuseppe Conte, al vice premier Matteo Salvini, al Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti e al Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio affinché sia posto immediatamente riparo a tale inaccettabile
discriminazione e alle storture del precedente governo, come promesso in campagna elettorale e come ribadito nelle scorse settimane, con l’impegno a prorogare le Graduatorie di Merito del concorso 2016 insieme a tutte le altre graduatorie della Pubblica Amministrazione.

Ricordiamo – scrive il Direttivo del Comitato –  al Capo del Governo e ai Ministri Bussetti, Di Maio e Salvini che riconoscere il merito nei pubblici concorsi significa rispettare gli articoli 3 e 97 della Costituzione e i principi
fondamentali del diritto amministrativo, ovvero perseguire il pubblico interesse, l’economicità, il buon andamento, l’efficienza e la speditezza dell’azione amministrativa.

Prorogare le Graduatorie di Merito del concorso a cattedra 2016 insieme a tutte le altre graduatorie, non è soltanto un atto dovuto per scongiurare una ingiusta discriminazione, ma realizza l’obiettivo di evitare l’inutile dispendio di risorse pubbliche.

Ricordiamo all’attuale governo il principio dello scorrimento delle graduatorie di merito, enunciato a chiare lettere anche nel «decreto D’Alia», convertito dalla legge n. 125 del 2013, che all’articolo 4, dispone come non si possano indire nuove procedure concorsuali se non vengano prima assorbiti gli idonei delle tornate concorsuali precedenti e obbliga le amministrazioni pubbliche a procedere alla loro assunzione, ove intendano coprire nuovi
posti in organico nel triennio di vigenza della graduatoria concorsuale.

Legge bilancio 2019: nuove regole per le lezioni private

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Con la legge di bilancio entra in vigore anche una disposizione importante che riguarda molti docenti: i commi 13 e seguenti dell’articolo 1 prevedono infatti un nuovo regime fiscale per le lezioni private impartite dagli insegnanti.

Le regole fino al 2018

Fino ad oggi l’attività svolta dai docenti  è stata soggetta ad una tassazione pari a quella gravante sullo stipendio e variabile a seconda del reddito (27% per gli stipendi fino a 28mila euro lordi e 38% per i redditi maggiori).
Ovviamente questo accadeva in tutti quei casi in cui il docente dichiarava il ricavato delle lezioni.

Le nuove regole

Con le nuove regole il docente avrà invece la possibilità di ottenere l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 15% e comprensiva di ogni altra imposta sul reddito ovvero Irpef, addizionali regionali e comunali.
In pratica i compensi per queste attività non si cumulano con gli con altri redditi percepiti ovvero con la retribuzione da lavoro dipendente.
Resta ferma la norma che prevede l’attività venga comunicata al dirigente scolastico (l’articolo 508 del TU 297/94 stabilisce anzi che il docente debba fornire anche l’elenco nominativo degli alunni a cui vengono impartite le lezioni).  La norma stessa prevede anche che sia possibile impartire lezioni agli alunni della propria scuola.

Il commento della Flc-Cgil

“Con l’introduzione di questo sistema di tassazione agevolata – commenta la Flc-Cgil –  si punta evidentemente a far emergere un reddito che si presume consistente al fine di incrementare il gettito fiscale”.
Secondo il sindacato di Francesco Sinopoli “si tratta di una misura di dubbia efficacia dal punto di vista fiscale anche rispetto alle successive misure che dovranno completarla”.
“Dal punto di vista mediatico – conclude la Flc – produce invece subito l’effetto di generalizzare e associare alla figura degli insegnanti della scuola quella dei produttori di reddito in ‘nero’ con l’aggravante di possibili responsabilità anche disciplinari”.