Radiografia dell’atto di indirizzo: molti obiettivi e poche azioni

da Tuttoscuola

Radiografia dell’atto di indirizzo: molti obiettivi e poche azioni

Nell’atto di indirizzo che la ministra Fedeli ha pubblicato con apprezzabile e inusuale rapidità, indicando in nove punti le priorità politiche del suo mandato (sette punti riservati alla scuola e due alla ricerca e alla formazione superiore), sono ben 44 gli obiettivi che intende perseguire nel corso del suo (oggettivamente breve) incarico.

44 obiettivi non sono certamente pochi e, anche se perseguiti in parallelo tra loro, richiedono una attività intensa e continua che il poco tempo a disposizione rende particolarmente impegnativa.

Considerato che, per sua stessa ammissione, la ministra si ritiene persona pragmatica e, pertanto, attenta e impegnata nell’azione, è opportuno che, oltre a rendere pubblici gli obiettivi della sua azione politica, definisca ulteriormente anche i modi, gli strumenti e le azioni per attuarli.

La lunga e collaudata esperienza della ministra in campo sociale le sarà sicuramente di aiuto per concretizzare la sua azione.

Nell’atto di indirizzo, per il momento, ha indicato molti obiettivi e poche azioni per sostenerli. Manca, in una certa misura, l’indicazione del come agire, come realizzare la linea pragmatica.

La radiografia dell’atto indirizzo ha individuato infatti soltanto 16 azioni/strumenti per perseguire i 44 obiettivi indicati.

Affinché quelle nove priorità politiche declinate nei 44 obiettivi si vestano di concretezza e, soprattutto, di credibilità, sarà necessario che siano accompagnate presto anche dalle indicazioni operative per raggiungerle.

Iscrizioni online 2017: al via dal 16 gennaio, la circolare

da Tuttoscuola

Iscrizioni online 2017: al via dal 16 gennaio, la circolare

Il Miur ha pubblicato lo scorso 15 novembre la circolare n. 10 che regola le iscrizioni per il prossimo anno scolastico. Notevolmente anticipati i termini per la presentazione delle iscrizioni online, fissati dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.

“Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.

Si effettuano online anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica, in quanto la loro partecipazione al sistema “Iscrizioni onlineè facoltativa.

Le iscrizioni online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it (per ora non attivo).”

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2016

Adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente – servizio smaltimento rifiuti, alle funzioni nel settore sociale – servizi di asili nido, alle funzioni generali di amministrazione e controllo, alle funzioni di polizia locale, alle funzioni di viabilità e territorio, alle funzioni nel campo dei trasporti (trasporto pubblico locale) ed alle funzioni nel settore sociale al netto dei servizi di asili nido. (17A01230)

(GU Serie Generale n.44 del 22-2-2017 – Suppl. Ordinario n. 12)

Nomina Sottosegretari e DL Milleproroghe in CdM

Il 29 dicembre il Consiglio dei ministri procede alla


NOMINA DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

Nel corso della riunione del 29 dicembre 2016, il Consiglio dei Ministri ha nominato 41 Sottosegretari di Stato, nei limiti imposti dalla legge:

Presidenza del Consiglio

  • Maria Teresa Amici, Gianclaudio Bressa, Sandro Gozi, Luciano Pizzetti, Angelo Rughetti

Affari esteri e cooperazione internazionale

  • Vincenzo Amendola, Benedetto Della Vedova, Mario Giro

Interno

  • Gianpiero Bocci, Filippo Bubbico, Domenico Manzione

Giustizia

  • Federica Chiavaroli, Cosimo Maria Ferri, Gennaro Migliore

Difesa

  • Gioacchino Alfano, Domenico Rossi

Economia e finanze

  • Pier Paolo Baretta, Luigi Casero, Paola De Micheli, Enrico Morando

Sviluppo economico

  • Teresa Bellanova, Antonio Gentile, Antonello Giacomelli, Ivan Scalfarotto

Politiche agricole, alimentari e forestali

  • Giuseppe Castiglione, Andrea Olivero

Ambiente e tutela del territorio e del mare

  • Barbara Degani, Silvia Velo

Infrastrutture e trasporti

  • Umberto Del Basso De Caro, Riccardo Nencini, Simona Vicari

Lavoro e politiche sociali

  • Franca Biondelli, Luigi Bobba, Massimo Cassano

Istruzione, università e ricerca

  • Vito De Filippo, Angela D’Onghia, Gabriele Toccafondi

Beni e attività culturali e turismo

  • Dorina Bianchi, Ilaria Borletti Buitoni, Antimo Cesaro

Salute

  • Davide Faraone

Miur, De Filippo, D’Onghia e Toccafondi Sottosegretari
Fedeli: “Buon lavoro. Subito incontro su priorità e strategie”

(Roma, 29 dicembre 2016) Vito De Filippo, Angela D’Onghia, e Gabriele Toccafondi. Questi i nomi dei Sottosegretari al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La nomina è stata annunciata oggi dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

“Ai Sottosegretari faccio i miei auguri di buon lavoro – dichiara la Ministra Valeria Fedeli -. Li riunirò già domani mattina per condividere priorità e linee di azione messe a punto in questi giorni a seguito dei primi momenti di confronto avuti al Ministero con alcuni rappresentanti dei nostri settori. Incontri che proseguiranno anche nelle prossime settimane e su cui chiederò la massima collaborazione anche ai Sottosegretari: le innovazioni vanno portate avanti confrontandosi con chi poi deve attuarle”.


PROROGA DI TERMINI

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative (decreto legge)

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Di seguito alcune delle principali proroghe:

  1. pubbliche amministrazioni

    • viene prorogata fino al 31 dicembre 2017 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
    • vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
    • vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti a tempo determinato per province e città metropolitane per i centri per l’impiego;
  2. editoria

    • è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica. Il credito d’imposta previsto per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017;
  3. lavoro e politiche sociali

    • viene prorogato per il 2017 l’intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa;
  4. istruzione, università e ricerca

    • vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i contratti in essere di ricercatori a tempo determinato di tipo “b”;
  5. interno

    • sono differiti al 31 dicembre 2017 i termini in materia di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni;
    • è differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali;
  6. sviluppo economico e comunicazione

    • per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi i termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati;
    • vengono differiti al 1° gennaio 2018 i termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici;
    • vengono prorogati al 30 giugno 2017 i termini in materia di adeguamento delle modalità di misurazione e fatturazione dei consumi energetici;
  7. giustizia

    • vengono prorogati al 31 dicembre 2017 i termini concernenti la durata dell’incarico del Commissario straordinario per il Palazzo di giustizia di Palermo e per l’investimento finalizzato alla realizzazione delle relative strutture e impianti di sicurezza;
  8. beni e attività culturali

    • sono prorogati gli incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei. La norma interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate nella gestione degli interventi dell’area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell’ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell’area. In particolare si estende la proroga delle funzioni del Direttore generale di progetto e della relativa struttura di supporto all’Unità «Grande Pompei» (Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata) così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati. In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale Pompei possa avere la durata di 36 mesi, così che tale struttura possa continuare ad operare a supporto della Soprintendenza stessa;
    • è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle fondazioni lirico sinfoniche;
  9. ambiente

    • viene prorogato fino al 31 dicembre 2017 il subentro del nuovo concessionario e il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). È altresì prorogato fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 anche il dimezzamento delle sanzioni concernenti l’omissione dell’iscrizione al Sistri e del pagamento del contributo per l’iscrizione stessa;
  10. economia e finanze

    • è prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli emolumenti corrisposti dalla Pubblica Amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo nonché per i commissari di Governo e i commissari straordinari;
  11. proroga di termini relativi a interventi in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 o da altre calamità naturali e a interventi emergenziali

    • è prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e di altri finanziamenti nei Comuni colpiti dal sisma del 2016, di cui al comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

    • è prorogata di ulteriori 6 mesi, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI);

    • viene ampliata, nell’ambito del pareggio di bilancio, la possibilità di spesa per gli enti terremotati per l’anno 2017 per interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;

    • in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l’anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni interessati dagli eventi sismici un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro;

    • viene rifinanziato per il 2017 il contributo straordinario per la ricostruzione in favore del Comune de L’Aquila.

Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243

Decreto-Legge 29 dicembre 2016, n. 243
(GU n.304 del 30-12-2016 )

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (16G00259)

 

Capo I

Disposizioni in materia ambientale

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  necessita'  e  urgenza  di   prevedere   misure   che
contemperino le esigenze  di  tutela  occupazionale,  con  quelle  di
salvaguardia  ambientale  e  di  prevenzione  e  monitoraggio   della
vivibilita',  in  particolare  di  soggetti  deboli,  in   aree   del
Mezzogiorno del Paese; 
  Valutato in particolare rispondente a tale finalita' l'adozione  di
un Piano  conforme  alle  raccomandazioni  adottate  dagli  organismi
internazionali in tema di responsabilita' sociale dell'impresa e alle
migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe; 
  Considerata  la  necessita'  di  introdurre   ulteriori   modifiche
all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191,  convertito
con modificazioni dalla  legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  recante
disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione
dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire  in  via
di  urgenza  interventi  di  sostegno  alle  famiglie  disagiate  del
territorio  tarantino,  nonche'  l'ammodernamento   tecnologico   dei
presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte; 
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a
pervenire  procedure  di   infrazione   comunitaria,   nel   contempo
velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di
collettamento, fognatura e depurazione acque reflue; 
  Ritenuto altresi' che si rendano necessarie misure  di  transizione
per   sostenere   l'occupazione,   accompagnando   i   processi    di
riconversione industriale delle infrastrutture portuali  ed  evitando
soluzioni di  continuita'  che  possano  arrecare  grave  pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza portuali; 
  Ritenuta la necessita' di agevolare le  procedure  funzionali  alla
buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del  G
7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto
con i Ministri dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali,
delle    infrastrutture    e    dei    trasporti,    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015,  n.  191,
  convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
  recante disposizioni urgenti per il completamento  della  procedura
  di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  4  dicembre  2015,  n.  191,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro  60  giorni  dal
decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo
73 del decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui  ha  efficacia  la
cessione a titolo definitivo dei complessi  aziendali  oggetto  della
procedura di trasferimento di cui al comma 2»; 
    b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti: «8.4. Il contratto
che  regola  il  trasferimento  dei  complessi  aziendali   in   capo
all'aggiudicatario  individuato  a  norma  del  comma  8.1  definisce
altresi' le modalita' attraverso  cui,  successivamente  al  suddetto
trasferimento,  i  commissari  della  procedura  di   amministrazione
straordinaria svolgono o proseguono  le  attivita',  esecutive  e  di
vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n.  105,  come  eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma
dell'amministrazione  straordinaria  si  intende  esteso  sino   alla
scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come
eventualmente modificato o prorogato ai sensi  del  comma  8.1  o  di
altra norma di legge. Entro tale termine, i  commissari  straordinari
sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi  di
decontaminazione e risanamento ambientale  non  previsti  nell'ambito
del predetto Piano,  ma  allo  stesso  strettamente  connessi,  anche
mediante  formazione  e  impiego  del  personale  delle  societa'  in
amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di
cessazione dell'esercizio dell'impresa di  cui  all'articolo  73  del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n.  270,  e'  adottato  a  seguito
dell'intervenuta integrale cessazione, da parte  dell'amministrazione
straordinaria, di tutte le attivita' e funzioni, anche di  vigilanza,
comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  8  maggio  2014,  n.  105,  come   eventualmente
modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori  interventi
posti in essere ai sensi del presente comma. 
  8.5. Il programma della procedura di amministrazione  straordinaria
e' altresi' integrato con un piano relativo  ad  iniziative  volte  a
garantire attivita'  di  sostegno  assistenziale  e  sociale  per  le
famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra
e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale,  della  durata  di
tre  anni,  approvato  dal  Ministro  dello  sviluppo   economico   e
monitorato nei  relativi  stati  di  avanzamento,  si  conforma  alle
raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali  in  tema  di
responsabilita'  sociale  dell'impresa  e  alle   migliori   pratiche
attuative  ed  e'  predisposto   ed   attuato,   con   l'ausilio   di
organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti  del
terzo settore  ed  esperti  della  materia,  a  cura  dei  commissari
straordinari, d'intesa con i Comuni  di  cui  al  primo  periodo  per
quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per  consentire
l'immediato avvio delle attivita'  propedeutiche  alla  realizzazione
del piano, l'importo di 300.000 euro e' posto a carico delle  risorse
del  programma  nazionale  complementare  "Imprese  e  competitivita'
2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.». 
  2. Le  risorse  rivenienti  dalla  restituzione  dei  finanziamenti
statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  4
dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
febbraio 2016,  n.  13  anche  con  le  modalita'  di  cui  al  comma
6-undecies del medesimo articolo 1: 
    a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli  anni  del
triennio 2017 - 2019, sono mantenute sulla contabilita'  speciale  di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.  20,  per
essere destinate  al  finanziamento  delle  attivita'  relative  alla
predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo  1,  comma
8.5,  del  decreto-legge   n.   191   del   2015,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1°  febbraio  2016,  n.  13,  secondo  le
modalita' attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
marzo 2015, n. 20. I  commissari  straordinari,  anche  ai  fini  dei
trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare  al
Ministero vigilante con cadenza semestrale; 
    b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di  20  milioni
di euro per il 2018, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate in  spesa  nello  stato  previsione  del
Ministero della salute  e  successivamente  trasferite  alla  Regione
Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei
beni e dei servizi necessari  alla  realizzazione  di  interventi  di
ammodernamento tecnologico delle apparecchiature  e  dei  dispositivi
medico-diagnostici delle strutture sanitarie  pubbliche  ubicate  nei
Comuni  di  Taranto,  Statte,  Crispiano,  Massafra  e   Montemesola,
avvalendosi, in via esclusiva,  della  CONSIP  S.p.A.,  nonche'  alla
conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del
personale sanitario. 
  3. Il progetto di cui al comma 2,  lettera  b),  inserito  tra  gli
interventi del Contratto istituzionale di sviluppo,  sottoscritto  il
30 dicembre 2015, e' trasmesso dalla Regione Puglia ed  e'  approvato
dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di  sanita',
previo parere del Tavolo istituzionale  permanente  integrato  a  tal
fine con un rappresentante del Ministero della salute. 
  4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui  saldi
di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante  utilizzo
del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10  milioni  di  euro  per
l'anno 2019. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
connesse all'attuazione del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n.  2009/2034  per  la
  realizzazione  e  l'adeguamento  dei  sistemi   di   collettamento,
  fognatura e depurazione 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti i Presidenti delle regioni interessate, e' nominato un  unico
Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario  unico,
scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,  di
comprovata esperienza gestionale  e  amministrativa.  Il  Commissario
resta in carica per un triennio e, nel  caso  in  cui  si  tratti  di
dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o
fuori  ruolo  secondo   l'ordinamento   applicabile.   All'atto   del
collocamento in fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata
del collocamento in fuori ruolo un numero di  posti  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di
vista finanziario. 
  2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento  e
realizzazione degli interventi funzionali a  garantire  l'adeguamento
nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna  della  Corte  di
Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19  luglio  2012  (causa
C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento
delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi  sui
sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque  reflue
necessari  in  relazione  agli  agglomerati  oggetto  delle  predette
condanne non ancora dichiarati  conformi  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione  degli  impianti
per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle
opere, nonche' il trasferimento degli stessi  agli  enti  di  governo
dell'ambito ai sensi dell'articolo  143  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152. 
  3.  Al  predetto  Commissario  e'  corrisposto  esclusivamente   un
compenso determinato nella misura e con le modalita' di cui al  comma
3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15
luglio 2011,  n.  111,  a  valere  sulle  risorse  assegnate  per  la
realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da  una
parte variabile in ragione dei risultati conseguiti. 
  4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui al comma  1,  i  Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164,  cessano  dal  proprio  incarico.  Contestualmente,  le  risorse
presenti nelle contabilita' speciali ad essi  intestate,  nonche'  le
risorse  della  delibera  del  Comitato  interministeriale   per   la
programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli  interventi
di cui al comma 1 con le modalita' di cui  ai  commi  7-bis  e  7-ter
dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n.  133  del  2014,  sono
trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
unico, presso la Sezione di  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato  di
Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilita' speciale sono
altresi' trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali
e regionali, nonche' quelle da destinare agli interventi  di  cui  al
comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10
agosto 2016. 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e comunque entro  la  data  di  cessazione  dall'incarico,  i
Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e  al  Commissario
unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi  di
competenza  e  degli  impegni  finanziari  assunti  nell'espletamento
dell'incarico, a valere sulle contabilita' speciali loro intestate, e
trasferiscono  al   Commissario   unico   tutta   la   documentazione
progettuale e tecnica in loro possesso. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui  alla  delibera
del CIPE n. 60/2012 gia' trasferite  ai  bilanci  regionali,  per  le
quali  non  risulti  intervenuta  l'aggiudicazione  provvisoria   dei
lavori,  provvedono  a  trasferirle   sulla   contabilita'   speciale
intestata al  Commissario  unico.  Decorso  inutilmente  il  predetto
termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilita'
derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1,
in qualita' di Commissario  ad  acta,  adotta  i  relativi  necessari
provvedimenti. 
  7. Per gli interventi di cui al comma 2 per  la  cui  realizzazione
sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse  regionali,  i
gestori  del  servizio  idrico  integrato,  sentita   la   competente
Autorita', ovvero la Regione, trasferiscono gli importi  dovuti  alla
contabilita'  speciale  del  Commissario,  assumendo  i   conseguenti
provvedimenti necessari. 
  8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo  134
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  mediante  l'utilizzo
delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi  del
presente articolo, un sistema di  qualificazione  dei  prestatori  di
servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo  di  soggetti
ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore  a
un milione di euro, degli interventi di adeguamento  dei  sistemi  di
collettamento,  fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani
oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034  e  n.  2009/2034.
Tale albo e' sottoposto  all'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione  ai
fini della verifica della correttezza e trasparenza  delle  procedure
di gara. 
  9.  Il  Commissario  unico  si  avvale,  sulla  base  di   apposite
convenzioni, di societa'  in  house  delle  amministrazioni  centrali
dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi  da  realizzare,
degli  enti  del  sistema  nazionale  a  rete   per   la   protezione
dell'ambiente di cui  alla  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  delle
Amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  Enti
pubblici  che  operano  nell'ambito   delle   aree   di   intervento,
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  10. Il Commissario  unico  si  avvale  altresi',  per  il  triennio
2017-2019, di una Segreteria  tecnica  composta  da  non  piu'  di  6
membri, nominati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare,  scelti  tra  soggetti  dotati  di
comprovata pluriennale  esperienza  tecnico-scientifica  nel  settore
dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque.  Con  il  medesimo
decreto  e'  determinata  l'indennita'  onnicomprensiva  spettante  a
ciascun  componente  della  Segreteria,  nei  limiti  di  una   spesa
complessiva annuale per il  complesso  dei  membri  della  Segreteria
tecnica non superiore a 300.000,00 euro.  Agli  oneri  derivanti  dal
presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n.  228.
A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi
2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.
116, e di  cui  ai  commi  5,  7-bis  e  7-ter  dell'articolo  7  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 
                               Art. 3 
 
Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle  aree  di  rilevante
  interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio 
 
  1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre  2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  2014,
n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  all'uopo  delegato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro
da lui designato». 

Capo II

Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione

                               Art. 4 
 
 
Agenzia per  la  somministrazione  del  lavoro  in  porto  e  per  la
            riqualificazione professionale (transhipment) 
 
  1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare  i  processi
di riconversione  industriale  delle  infrastrutture  portuali  e  di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per  cento  della  movimentazione  di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in  via
eccezionale e temporanea, per un  periodo  massimo  non  superiore  a
trentasei mesi,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  e'  istituita  dalla
Autorita'  di  Sistema   portuale,   sentito   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del  Comitato  portuale  laddove  eserciti  in  prorogatio  le  sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in  porto  e
per la riqualificazione professionale,  nella  quale  confluiscono  i
lavoratori  in  esubero  delle   imprese   che   operano   ai   sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che,  alla  data  del  27  luglio  2016,
usufruivano di regimi  di  sostegno  al  reddito  nelle  forme  degli
ammortizzatori sociali. 
  2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1,  dall'Autorita'  di  Sistema  portuale   competente,   in   deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  e
secondo le norme recate nel testo unico  in  materia  di  societa'  a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle  Agenzie  sono  svolte  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente nei bilanci delle rispettive Autorita' di Sistema portuale. 
  3.  L'Agenzia  svolge  attivita'  di  supporto  alla   collocazione
professionale  dei  lavoratori  iscritti  nei  propri  elenchi  anche
attraverso  la  loro  formazione  professionale  in  relazione   alle
iniziative economiche  ed  agli  sviluppi  industriali  dell'area  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale.  Le  Regioni  possono
cofinanziare  i  piani  di  formazione  o  di  riqualificazione   del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa  abilitata  a  svolgere  attivita'  nell'ambito  portuale  di
competenza della Autorita' di Sistema portuale, al fine di  integrare
il proprio organico. Nei porti in cui sia gia' presente  un  soggetto
autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, quest'ultimo, qualora non abbia  personale  sufficiente  per  far
fronte  alla  fornitura  di  lavoro   portuale   temporaneo,   dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia. 
  5. In caso di nuove iniziative  imprenditoriali  e  produttive  che
dovessero  localizzarsi  in   porto,   le   imprese   autorizzate   o
concessionarie  devono  fare  ricorso  per  le  assunzioni  a   tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi  sia  coerenza  tra  profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo  titolo  abilitativo;  stesso
obbligo grava, in caso  di  previsioni  di  nuove  assunzioni,  sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge  28
gennaio 1994,  n.  84.  I  lavoratori  individuati  devono  accettare
l'impiego proposto, pena  la  cancellazione  dagli  elenchi  detenuti
dalla Agenzia. 
  6. All'Agenzia di somministrazione, ad  eccezione  delle  modalita'
istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano
le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi  del  10
settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81,
ove compatibili. 
  7. Al personale di cui al comma  1,  per  le  giornate  di  mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma  2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92  nel  limite  delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017,  14.112.000
di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019. 
  8. Alla scadenza  dei  trentasei  mesi,  ove  restassero  in  forza
all'Agenzia di  cui  al  comma  1,  lavoratori  non  reimpiegati,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  puo'  autorizzare  la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di  Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 
  9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari  a  18.144.000  euro  per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018  e  8.064.000  euro  per
l'anno 2019, si provvede: 
    a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del  Fondo  sociale  per  l'occupazione  e  la  formazione,  di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2; 
    b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro  per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  10. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali  di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
                               Art. 5 
 
 
           Incremento del fondo per le non autosufficienze 
 
  1. Lo stanziamento del Fondo per le  non  autosufficienze,  di  cui
all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e'
incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017. 
  2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n.190. 
                               Art. 6 
 
 
                     Scuola europea di brindisi 
 
  1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo  previsto  per  le
scuole  europee  dalla  scuola  dell'infanzia  al  conseguimento  del
baccalaureato europeo, in  prosecuzione  delle  sperimentazioni  gia'
autorizzate per  la  presenza  della  Base  delle  Nazioni  Unite  di
Brindisi, il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e'  autorizzato  a  stipulare  e  a  dare  esecuzione   alle
occorrenti convenzioni con  il  Segretariato  generale  delle  scuole
europee. A tale scopo, e' autorizzata la spesa di euro  577.522,36  a
decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma,  a
decorrere  dall'anno  2017,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2017, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 

Capo III

Interventi per presidenza del G7

                               Art. 7 
 
 
        Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 
                              nel 2017 
 
  1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana  del  G7  nel
2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei
procedimenti, costituiscono presupposto per  l'applicazione  motivata
della  procedura  di  cui  all'articolo  63,  comma  1,  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli  appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da  parte  del
Capo della struttura  di  missione  «Delegazione  per  la  Presidenza
Italiana del Gruppo dei Paesi piu'  industrializzati»  per  il  2017,
istituita con decreto del Presidente  del  Consiglio  del  24  giugno
2016,  confermata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20  dicembre  2016,  e  del  Commissario  straordinario  del
Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali  e  di
sicurezza connessi alla medesima  Presidenza  italiana,  nominato  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti
temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati,  si  applicano,
in caso di necessita' ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e
6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Capo IV

Disposizioni finali

                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                  Gentiloni Silveri,  Presidente  del
                                  Consiglio dei ministri 
 
                                  De  Vincenti,   Ministro   per   la
                                  coesione    territoriale    e    il
                                  Mezzogiorno 
 
                                  Galletti, Ministro dell'ambiente  e
                                  della tutela del territorio  e  del
                                  mare 
 
                                  Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Poletti,  Ministro  del  lavoro   e
                                  delle politiche sociali 
 
                                  Delrio,       Ministro        delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Fedeli,  Ministro  dell'istruzione,
                                  dell'universita' e della ricerca 
 
                                  Alfano,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Intesa politica su Contratto Integrativo Mobilità Docenti 2017/2018

Il 29 dicembre 2016 siglato al MIUR l’accordo politico sul contratto integrativo di mobilità del personale docente 2017/2018


Fedeli: “Avviato un percorso di responsabilità:
fare il meglio per la scuola è un obiettivo comune”

(Roma, 29 dicembre 2016) Siglato al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’accordo politico sul contratto integrativo di mobilità del personale docente. L’intesa precede la firma del contratto vero e proprio che avverrà nel mese di gennaio. Hanno sottoscritto il documento Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, Snals-Confsal.

“Quella siglata oggi è un’intesa a favore della scuola. Abbiamo avviato un percorso di responsabilità e serietà che mette al centro il funzionamento del nostro sistema di istruzione”, commenta la Ministra Valeria Fedeli.

“Abbiamo tutti collaborato avendo come obiettivo il miglioramento delle condizioni della scuola, pensando a chi a scuola lavora e a chi la frequenta”. Ci sono state, prosegue Fedeli, anche “una qualità e un’assunzione di responsabilità nei tempi di chiusura dell’accordo, che dimostrano la serietà di chi si è seduto attorno al tavolo: del decisore politico, dell’amministrazione, delle rappresentanze dei docenti”.

Il contratto di mobilità, si legge nell’intesa siglata oggi, avrà validità esclusivamente per l’anno scolastico 2017/2018.

Il contratto terrà conto della novità prevista nella Legge di Bilancio per il 2017: il passaggio di una parte dell’organico di fatto in organico di diritto comporterà una variazione dell’organico della scuola. Per questo, esclusivamente per la mobilità di quest’anno, sarà previsto per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito o nella propria scuola. Si tratta di una misura straordinaria. Resta fermo infatti l’obiettivo prioritario, chiaramente indicato dalla legge 107 (Buona Scuola), della continuità didattica.

Fra le novità previste dall’accordo: la mobilità avrà un’unica fase per ciascun grado scolastico. Il personale docente potrà esprimere fino a 15 preferenze: potranno essere indicate, oltre agli ambiti, anche scuole, per un massimo di 5. Questo varrà sia per gli spostamenti all’interno che fuori dalla provincia. Quanto all’individuazione dei docenti per competenze, i criteri saranno identificati in un accordo separato, che sarà sottoscritto insieme al contratto sulla mobilità. L’accordo avrà l’obiettivo di individuare un quadro di requisiti stabiliti a livello nazionale che assicurino imparzialità e trasparenza.

“Vogliamo aprire l’anno scolastico 2017/2018 nelle migliori condizioni – assicura la Ministra Fedeli – per questo stabiliremo un cronoprogramma di lavoro molto preciso che, a partire dall’intesa di oggi, tappa per tappa, dalla mobilità alle assunzioni, all’assegnazione delle supplenze, garantisca al sistema di poter funzionare al meglio e agli studenti di avere docenti in cattedra e una scuola che funzioni dal primo giorno. Questo sarà lo sforzo a cui ci dedicheremo quotidianamente”.

NO (ANCORA E SEMPRE) ALLA CHIAMATA DIRETTA

NO (ANCORA E SEMPRE) ALLA CHIAMATA DIRETTA – RIPRISTINO DI GRADUATORIE OGGETTIVE E PUBBLICHE

Incontro Miur-sindacati per il prossimo contratto sulla mobilità dei docenti.
Non ci siamo soprattutto per un punto.
Apprezziamo le aperture (rivelate da fonti giornalistiche), che sono anche un gesto di responsabilità del ministero sulla mobilità non più demandata ai vincoli della legge 107-2015 (la scuola alla buona), a cominciare da una fase unica e non frastagliata: la semplificazione doveva partire da lì.
Inoltre il vincolo provinciale triennale appare proprio indigesto per i tanti disagi di una mobilità nazionale affidata ad un ancora dubbio e ancora ignoto algoritmo (disagi e dubbi sui quali si sono espresse varie sentenze di tribunali del lavoro, ndr) e salutiamo con favore la possibilità (non la sicurezza, si badi) di far ritorno nelle proprie regioni per molti docenti, soprattutto meridionali. Questo a medio termine creerà degli effetti benefici anche per la stabilità dell’organico delle scuole del centro-nord e, perché no?, anche di quelle meridionali.
Non sono invece soddisfacenti gli sviluppi del cuore della legge 107, la chiamata per competenze o diretta: se le indiscrezioni fossero confermate, si tratterebbe per i docenti di poter esprimere 15 preferenze, ma di esse solo massimo 3 scuole e massimo 12 ambiti territoriali, con la conseguente permanenza delle chiamata estiva dei presidi. Questa situazione creerebbe una probabile asimmetria proprio in quelle province con maggiori richieste di mobilità: solo un numero ridotto vedrebbe la propria richiesta di scuola accolta, gli altri andrebbero nel girone dei “nominati”.
A questo il coordinamento scuola di RISORGIMENTO SOCIALISTA dice di no, ancora una volta, come per la difesa della Costituzione il 4 dicembre (una data vissuta da molti docenti come liberazione dal governo della legge 107), invita gli altri movimenti e partiti della sinistra popolare ad una mobilitazione che porti ad uno sciopero, se necessario.
Chiediamo infine ai sindacati, compresa la FLC CGIL con cui abbiamo collaborato e collaboreremo per i referendum sociali, di non firmare un accordo che preveda l’applicazione della chiamata diretta, foriera di ulteriori ingiustizie, lacerazioni di una categoria già provata da divisioni. Come potremo dire a molte famiglie di docenti di sostenere il referendum contro capolarato, voucher e subappalti fai-da-te, se poi non abbiamo difeso i docenti dalle opacità della chiamata diretta?
Comprendiamo le possibili motivazioni sindacali di un simile accordo (un accordo condiviso così così è meglio di un accordo separato peggiore), non condividiamo la lettura del contesto storico in cui operiamo.
Per Risorgimento socialista il 2017 deve essere l’anno dell’abrogazione per via normativa (e non solo contrattuale) della chiamata diretta. E l’anno della presentazione in Parlamento, prima o dopo nuove elezioni, della nuova Legge di iniziativa popolare.
Scuola della Repubblica e chiamata diretta sono inconciliabili.

Lasciate lo “zerosei” ai bambini

Lasciate lo “zerosei” ai bambini
Note a margine della Sentenza 284/2016 della Corte costituzionale

di Giancarlo Cerini

 

Piccola premessa di galateo costituzionale

Non è la prima volta che la Corte Costituzionale interviene in materia di istruzione per dirimere i possibili conflitti di competenze tra Stato e Regioni. L’istruzione, essendo dal 2001 (riforma del Titolo V della Costituzione) materia di competenza “concorrente” tra Stato e Regioni, si presta a interpretazioni divergenti tra i due soggetti e spesso le Regioni nei ricorsi di fronte alla Corte lamentano invasioni di campo delle loro prerogative. Tra l’altro, l’esito del Referendum del 4 dicembre 2016 ha confermato l’attuale situazione “ibrida” in materia di rapporti tra Stato e Regioni e non è così cristallino definire i confini delle rispettive competenze. Nel corso degli anni ci sono state autorevoli pronunce della Corte, che hanno cercato di ripristinate una correttezza di rapporti. Ricordiamo le Sentenze n. 13/2004 e n. 200/2009 perché rappresentano due pietre miliari nella giurisprudenza costituzionale, con l’affermazione del ruolo dello Stato nel dettare le “norme generali” in materia di istruzione, nonché nel definire i “principi generali” ed i “livelli delle essenziali delle prestazioni”. In generale la Corte riconosce alle Regioni la potestà di intervenire su aspetti di dettaglio (cioè sul come le norme generali debbano trovare applicazione negli specifici contesti territoriali), ma anche nella gestione delle risorse umane e finanziarie (Sentenza 13 cit.). Tuttavia – prudenzialmente – ha rimandato a tempi migliori l’effettivo spostamento dei centri di erogazione di tali risorse dall’amministrazione periferica dello Stato (gli USR) alle Regioni. E’ così che su quasi tutti i provvedimenti legislativi di carattere generale le Regioni frappongono i loro rilievi di possibile incostituzionalità, a volte anche per rimarcare la loro distanza politica dal Governo. E’ accaduto anche in materia di legge 107/2015 (la c.d. “Buona Scuola” ).

 

I contenuti generali della Sentenza 284/2016

La Sentenza n. 284 del 22 novembre 2016 compie un’ampia istruttoria dei due ricorsi presentati falle regioni Veneto e Puglia, che impugnavano aspetti importanti della legge 107/2015, ad esempio in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione tecnica superiore, di diritto allo studio. Di particolare interesse l’impugnativa avverso la costituzione degli “ambiti territoriali” per la gestione degli organici (su cui, poi, innestare la chiamata per competenze o le reti di scuole), come pure avverso l’erogazione di incentivi per il merito (con competenza affidata al Comitato di Valutazione e al Dirigente scolastico). Su questi due ultimi aspetti la Corte Costituzionale è stata assai assertiva, attribuendo tali competenze decisamente alle prerogative dello Stato nel definire la migliore organizzazione della Pubblica Amministrazione (con gli ambiti) ed il trattamento giuridico ed economico del relativo personale (con il merito). Così, alcuni elementi caratterizzanti la legge 107/2015 (come il merito e la chiamata) vengono fatti salvi dalla Corte, lasciando alla “politica” la decisione se apportare eventuali correttivi per rendere meno “divisivi” taluni aspetti del provvedimento.

Invece sull’edilizia scolastica, un tema da sempre affidato a Regioni ed Enti locali, la Corte riconduce un aspetto collaterale della questione (come è la costruzione di strutture scolastiche ad alto tasso innovativo) alla potestà regionale, cassando il relativo comma della legge 107/2015. Il fatto è che negli ultimi anni lo Stato ha cercato di infondere nuove risorse finanziarie nel settore dell’edilizia scolastica (anzi ne ha fatto una priorità anche di fronte alle misure restrittive della finanza pubblica), creando quindi di fatto una cogestione del settore che aumenta i rischi di conflittualità.

 

L’infanzia di fronte alla Corte

Analogamente si può affermare per i servizi educativi (che però, secondo una dicitura corrente si riferiscono al segmento 0-3 anni: cioè ai nidi d’infanzia e le strutture assimilate). Anche in precedenti sentenze era stata ribadita la competenza esclusiva delle Regioni in materia di servizi educativi per bambini al di sotto dei 3 anni di età. Ad esempio, la sentenza n. 92/2011, prendendo spunto dalla situazione di disagio dei piccoli comuni, attribuiva alle Regioni la regolamentazione per l’inserimento di bambini al di sotto dei tre anni di età nelle scuole dell’infanzia ubicate in territori privi di servizi educativi. Tuttavia la stessa Corte aveva via via riconosciuto il carattere educativo del nido d’infanzia, riconducendolo all’area dell’istruzione, in quanto comprendente “anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l’espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino” (Sentenze n. 476/2002, n. 370/2003 e n. 304/2004).

Il legislatore si è certamente ispirato a tale indicazione nel mettere mano al progetto 0-6 che, non dimentichiamolo, nasce sul ceppo della proposta di legge parlamentare n. 1260/2014 (prima firmataria Sen. Puglisi), quando cioè a tutti pareva acquisito il riconoscimento dei nidi di infanzia quale primo gradino del sistema educativo del nostro Paese[1].

Ora la Sentenza n. 284/2016, che certamente risente delle turbolenze dei rapporti Stato-Regioni alla luce degli esiti del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, rimette i puntini sulle “i” e sembra suggerire che l’esperienza dei nidi d’infanzia appartenga al mondo del “welfare” piuttosto che a quello dell’istruzione. Se è una ricostruzione filologica azzardata si vedrà, certamente si crea qualche preoccupazione per l’ipotesi zero-sei avallata dal legislatore al comma 181, lett. e) della legge 107/2015. Vediamone le possibili conseguenze.

 

Il caso specifico dello zerosei

La sentenza 284/2016 della Corte Costituzionale evidenzia un problema di titolarità legislativa dei servizi educativi 0-3 anni, da riconoscere alle Regioni in via concorrente (o esclusiva, la Costituzione vigente sul punto è elusiva), questione che è stata probabilmente sottovalutato in sede di elaborazione della legge. In effetti la legge 107/2015 propone di “spostare” decisamente i nidi dall’area del welfare a quella dell’istruzione (dunque con interventi legislativi regolativi dello Stato ed una supervisione del Ministero dell’istruzione). La Corte Costituzionale, tuttavia, ricorda che gli standard organizzativi dei servizi educativi 0-3 anni sono di sicura pertinenza delle Regioni, non essendo configurabili come “norme generali” di ordinamento. Ci sarebbe però – aggiungiamo noi – da salvaguardare una clausola di tutela dell’interesse nazionale: sappiamo che la competenza legislativa delle regioni ha consentito di estendere il servizio in alcune regioni verso standard europei, ma ha lasciato altre in condizioni del tutto critiche. Appare comunque discutibile che, en passant, la Corte riservi il medesimo trattamento “costituzionale” alle SCUOLE dell’infanzia abbinandole ai nidi, con definizione degli standard di funzionamento da affidare alle Regioni. E’ palese che le scuole dell’infanzia appartengano al sistema dell’istruzione (non a caso il suo ordinamento è dettagliatamente descritto nel DPR 89/2009 nell’ambito del regolamento per il primo ciclo di istruzione) e che gli stessi indirizzi programmatici siano ricondotti ad un più ampio disegno – la scuola di base dai 3 ai 14 anni – nelle “Indicazioni nazionali per il curricolo” (DM 254/2012). Semmai si potrebbe porre il tema della legislazione concorrente in materia di istruzione, prescrizione che in genere viene rispettata rimandando ad intese in sede di Conferenza Stato-Regione per le situazioni di comune interesse. E’ il caso, ad esempio delle sezioni primavera, per i bambini dai 24 ai 36 mesi, che è un classico settore di intersezione di più competenze (cfr. l’ultimo Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata del 1 agosto 2013 (Repertorio Atti 83/CU), nel quale vengono definiti di comune intesa i “criteri generali” per assicurare “qualità e funzionalità del servizio”, nel rispetto della specifica normativa regionale.

 

Ma cosa sono gli standard di funzionamento?

Occorre dunque interrogarsi sul significato che si intende attribuire al concetto di standard strutturali, organizzativi e qualitativi, di cui parla la legge 107/2015 al comma 181 lett. e). La Corte Costituzionale, nella sua sentenza, imbocca un corridoio stretto perché li interpreta né come livelli essenziali delle prestazioni (giacché riguardano solo l’assetto “gestorio” dei servizi), né li riconduce al rango di “norme generali” (in quanto di carattere organizzativo). C’è anche da ricordare che con legge 89/2016 anche il concetto di “livelli essenziali delle prestazioni” era stato derubricato in un più soft “fabbisogni standard” per evitare eventuali difficoltà nell’iter della delega.

Un’interpretazione più incisiva – ci permettiamo – dovrebbe considerare gli standard come i lineamenti strutturali per il funzionamento di una istituzione educativa (orari, età di accesso, organici, modalità funzionali: compresenza, livelli di preparazione docenti, obbligo di formazione, coordinamento pedagogico, standard numerici in rapporto alle diverse età), elementi caratterizzanti che non possono non avere una definizione unitaria sul piano nazionale.

Un’interpretazione più riduttiva – quella sostenuta dalla Corte – li considera il dettaglio operativo del funzionamento di una istituzione educativa, in modo da meglio adattarla alle condizioni locali di ogni contesto territoriale (es.: piccoli comuni, zone di montagna, carenza di altri servizi).

E allora? Può essere utile riprendere i criteri generali di cui parla l’Accordo quadro relativo alle sezioni primavera (art. 1 dell’Accordo (3/cit.) che, riservando il servizio educativo ai bambini che compiono i 24 mesi d’età tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, prevedono:

a) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme in materia e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);

b) allestimento degli spazi con arredi, materiali in grado di qualificare l’ambiente educativo come contesto di vita, di relazione di apprendimento;

c) specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;

d) un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;

e) rapporto numerico educatori-bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, sia non superiore a 1:10;

f) una dimensione contenuta del gruppo “omogeneo” di età, che può variare tra i 10 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato”.

Nel caso degli standard di funzionamento dei nidi e dei servizi integrativi occorre risalire alle diverse leggi regionali che regolamentano tali servizi. Di queste si compie una puntuale ricognizione nel “Monitoraggio del piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” (31 dicembre 2014) condotto dal Centro Nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza.[2]

 

Le possibili conseguenze

Certamente gli uffici legislativi del MIUR e della Presidenza del Consiglio sono già al lavoro per verificare l’impatto della Sentenza 284/2016 sul testo della delega legislativa che, per altro, era già in uno stadio avanzato di elaborazione. Ora il decreto dovrà bypassare la questione degli “standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia”, poiché il comma 181 lettera e) – punto 1.3 è stato dichiarato incostituzionale. Non è un comma da poco, poiché prevedeva la necessità di regolamentare per legge delegata:

  • standard di funzionamento legati alle diverse età dei bambini, tipologie e tempi;
  • tempi di compresenza del personale;
  • coordinamento pedagogico;
  • riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo (DM 254/2016).

E’ evidente che non si potranno ignorare tali aspetti nel nuovo progetto “zerosei” (comunque, in mancanza di una nuova regolazione legislativa, restano le norme vigenti in materia: definite dalle Regioni per il settore 0-3 e dallo Stato per il settore 3-6). E’ inoltre evidente che il settore 3-6 ha un suo preciso ordinamento nazionale che non potrà essere accantonato. Dunque lo zero-sei prosegue, sapendo però che quel trattino rimanda a due profili giuridici costituzionalmente diversi[3] e che saranno da rinforzare le concertazioni in sede di Conferenza Stato-Regioni, perché la materia richiede comunque un accordo tra soggetti istituzionali diversi e un atteggiamento di operosa collaborazione.

 

Istruzioni per un uso (ragionevole) della delega

Di fronte al conflitto istituzionale (ma quella della Regione Puglia non sarà una vittoria di Pirro?) occorre ritornare sulle ragioni profonde di un intervento coordinato per l’educazione per l’infanzia[4]. Ora ci sarà una necessaria pausa di riflessione, accompagnata da una proroga tecnica di pochi mesi per la ri-scrittura del decreto legislativo. Non dimentichiamo però gli obiettivi della riforma: la delega deve consentire prioritariamente di ampliare l’accesso ai nidi di infanzia (specie nelle regioni che ne sono sprovviste), di ridurre i costi per le famiglie (che stanno allontanando proprio quegli utenti che avrebbero bisogno di un servizio pubblico), di definire regole comuni (in forma di standard o criteri funzionali e organizzativi, qualificazione del personale, coordinamento pedagogico) per strutture educative diverse che presentano gestioni differenziate, a volte pubbliche a volte private, e che richiedono una puntuale regia e supervisione pubblica, uniforme sul piano nazionale.

I due segmenti 0-3 e 3-6 vanno, tuttavia, salvaguardati nella loro specifica identità organizzativa e curricolare[5], anche per tenere conto delle diverse storie e gestioni: i nidi d’infanzia sono circa 11.000 (per circa la metà comunali), le scuole dell’infanzia circa 30.000 (di cui 18.000 statali e 12.000 paritarie). E’ improponibile parlare di “fusione” tra i due settori, che vedono intervenire operatori con diverso status giuridico, contrattuale e professionale. Del resto nessuno l’ha mai proposto.

In alcuni casi “limitati” di carattere sperimentale, si potranno attivare “poli infanzia” per accogliere bambini di età 0-6 con opportuni profili organizzativi e adeguate condizioni operative. In questa ottica va consolidato il settore “sezioni primavera” che consente di estendere servizi educativi per la fascia 2-3 anni, anche in aree tradizionalmente prive di nidi, e che comunque può presentarsi come servizio complementare al sistema nidi, nonché come valida alternativa all’anticipo di iscrizione alla scuola dell’infanzia. Le sezioni primavera furono istituite nel 2006 proprio con questa motivazione.

L’attivazione, seppur graduale, dell’organico potenziato anche nella scuola dell’infanzia (ponendo mano ad una clamorosa dimenticanza della Legge 107/2015) potrebbe consentire di migliorare le condizioni di funzionamento di questo settore dell’istruzione. In particolare, con l’organico di potenziamento nella scuola statale, si potrebbe: estendere i tempi di funzionamento (ad esempio, in Sicilia, il 40% delle sezioni è aperto solo in orario antimeridiano), garantire fasce pregiate di compresenza (oggi se l’orario si estende, la compresenza è a rischio), ridurre il numero dei bambini per sezione (i parametri troppo elevati mettono a rischio la sicurezza oltre che la qualità pedagogica), introdurre il coordinamento pedagogico (per incentivare il lavoro collaborativo).

Sarebbe la “prova provata” che lo “zerosei” non significa l’affievolimento del carattere pienamente educativo della scuola dell’infanzia, ma il suo potenziamento.


[1] Il testo del progetto di legge e la relazione di accompagnamento sono prelevabili dal sito del Senato della Repubblica: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/745466/index.html

[2] Il rapporto è prelevabile dal sito dell’Istituto degli Innocenti di Firenze, che ha realizzato l’indagine: http://www.istitutodeglinnocenti.it/?q=content/servizi-linfanzia-il-quadro-aggiornato-al-2014. La ricostruzione del quadro normativo delle leggi regionali in materia di servizi educativi è contenuta nell’Appendice (pp. 63-74).

[3] G.Cerini, Zero-sei con il trattino. A ciascuno il suo, in “Scuola e Formazione”, n. 4, ottobre-dicembre 2016, Cisl. http://www.cislscuola.it/fileadmin/cislscuola/content/Scuola_e_formazione/2016/numero_4/15-16_Sindacato_-_Cerini.pdf

[4] L.Campioni, Zerosei: diritti, cura ed educazione per l’infanzia, in “Rivista dell’istruzione”, n. 6, novembre-dicembre 2016, Maggioli, Rimini.

[5] L.Lega, A proposito (e sproposito) di zerosei, in “edscuola.eu”, 26 marzo 2016: https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=74707

Dal “Dopo di noi” ai nuovi Lea

Redattore Sociale del 28-12-2016

Dal “Dopo di noi” ai nuovi Lea: l’anno delle leggi per la disabilita’

ROMA. La disabilità, nel 2016, ha fatto terno: tre infatti sono le leggi portate a casa in quest’ultimo anno. Leggi tutte molto attese da famiglie e associazioni e arrivate in porto dopo un lungo e travagliato lavoro. In ordine di tempo, la prima ad essere stata approvata è stata quella per il Dopo di noi, seguita dal decreto sui nuovi Lea e, proprio sul finire dell’anno, dal decreto che sancisce l’aumento del fondo per la non autosufficienza.

DOPO DI NOI. La legge n. 112 del 22 giugno 2016 è frutto di un lungo lavoro e di successivi interventi correttivi, per rispondere almeno ad alcune delle osservazioni delle associazioni. 10 gli articoli finali delle normativa, che ha lo scopo di assicurare “misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori”. E a tale scopo si istituisce un fondo dedicato: 90 milioni di euro per l’anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Le risorse serviranno per “attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (…) al fine di impedire l”isolamento delle persone con disabilità grave”. La legge contiene poi indicazioni su detrazioni per le polizze assicurative dedicate e per il “trust” e altri istituti economici utilizzabili dai genitori delle persone gravemente disabili, allo scopo di assicurare un futuro adeguato ai propri figli. La legge – lo ricordiamo – è stata variamente criticata dalle associazioni e dalle famiglie, principalmente per il rischio di sostenere, anziché disincentivare, il ricorso all’istituzionalizzazione.

I NUOVI LEA. Promessi a più riprese dagli ultimi ministri della Salute, i nuovi Lea hanno visto la luce proprio alla fine dell’anno. Il primo annuncio in un tweet della ministra Lorenzin, il 21 dicembre: “Appena firmati i nuovi Lea e il Nomenclatore delle protesi. Un risultato importante per la salute dei cittadini”. In estrema sintesi, il decreto definisce i criteri dei nuovi Livelli essenziali di assistenza in 3 ambiti: “prevenzione collettiva”, “assistenza distrettuale” e “assistenza ospedaliera”. Una delle principali novità rispetto al vecchio decreto è rappresentata dal nuovo nomenclatore sull’assistenza protesica, insieme all’aggiornamento degli elenchi delle malattie croniche e della patologie rare. Aggiornamenti, tutti questi, che si attendevano con particolare apprensione, visto che, dal 2001 (data a cui risale il vigente decreto) ad oggi, tanti sono stati i progressi in ambito protesico-tecnologico, medico e scientifico. Un novità importante, insomma, che però non soddisfa affatto le principali associazioni per la disabilità, rappresentate dalla Fish, che boccia decisamente il decreto: “Pur apprezzando lo sforzo delle Commissioni di emendare il testo – commenta il presidente Falabella – questo rimane inemendabile, come avevamo già sottolineato anche in audizione”. Nonostante le proposte di assestamento, infatti, relative in particolare ad alcuni aspetti dell’assistenza protesica, comunque minime ed insufficienti, per la Fish il testo rimane largamente insoddisfacente.

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA. Ultima novità giuridica dell’anno è l’aumento del Fondo per la non autosufficienza, avvenuto il 23 dicembre tramite il decreto legge che contiene misure urgenti volte ad affrontare situazioni di criticità. Il fondo passa così da 450 a 500 milioni, come il ministro Poletti aveva promesso il 30 novembre durante il Tavolo straordinario con associazioni e sindacati, convocato per scongiurare nuove proteste del Comitato 16 novembre. Soddisfazione solo parziale, però: “I 50 milioni sono un contentino, scaturito dall’ennesimo nostro presidio di protesta, che ha messo alle strette il governo, il quale ci avrebbe altrimenti liquidato con 450 milioni – commenta Mariangela Lamanna, vicepresidente del Comitato 16 Novembre – Ma il Fondo è ancora insufficiente, 500 milioni non bastano e lo sappiamo tutti – rilancia Lamanna – Bisogna lavorare, anche il prossimo anno, per aumentarlo, come il governo si era impegnato a fare, promettendo 200 milioni in più per il 2017 e ulteriori 200 per il 2018”. La richiesta per il nuovo anno è quindi che “il fondo arrivi, nel corso del 2017, a 600 milioni, anche con interventi straordinari. Come sempre, vigileremo affinché questo accada”. (cl)

Media e disabilita’

Redattore Sociale del 28-12-2016

Media e disabilita’. Fanti (Invisibili): in 20 anni cambiati linguaggio e percezione

Dossier “Niente stereotipi, per favore”/4. Dieci puntate, dieci professionisti della comunicazione che raccontano come giornali e tv rappresentano la disabilità. L’analisi del giornalista Simone Fanti. Dalla Convenzione Onu alle Paralimpiadi, così è cambiata la percezione. E i media hanno reagito.

ROMA. “Il linguaggio e l’attenzione riservato alle persone con disabilità sono molto cambiati sono negli ultimi 20 anni. Merito di cambiamenti nel modo di percepire la disabilità”. Ne è convinto il giornalista Simone Fanti, firma delle principali testate italiane: da Panorama al Mondo economico (in cui è stato caposervizio per sei anni), dal Corriere della sera alla Gazzetta.it (come collaboratore e redattore). Attualmente lavora per il settimanale Io donna, allegato del Corriere della sera, e per il sito iodonna.it, di cui cura anche la presenza sui social. Dal 2012 scrive per il blog InVisibili presente sul sito Corriere.it, su cui si occupa di temi legati al mondo della disabilità. Dal 2001, a causa di un incidente, è in carrozzina. La sua è una delle voci raccolte nel dossier “Niente stereotipi, per favore”, a il numero di dicembre del magazine SuperAbile Inail, in cui dieci giornalisti, comunicatori e blogger che vivono la disabilità sulla propria pelle (anche se non sempre se ne occupano anche a livello professionale) raccontano come i media raccontano la vita e rappresentano le persone disablii.

-“Le nuove norme di classificazione Icf stabilite dall’Organizzazione mondiale della Sanità nel 2001 hanno “lavorato” sul settore medico sensibilizzandolo. – spiega – La convenzione Onu ha aperto una riflessione nel mondo politico e in quello della pubblica amministrazione. E il mondo dei media ha reagito di conseguenza iniziando a interrogarsi sul suo modo di porsi nei confronti di persone troppo spesso dipinte in chiave pietistica. Altro elemento che ha mescolato le carte in tavola sono state le Paralimpiadi, dove il protagonista era il gesto atletico”. “Dall’altra parte – prosegue Fanti – non è raro leggere espressioni poco aderenti al nuovo inguaggio. Mi riferisco agli “inchiodati alla sedia a rotelle”, “affetti da disabilità”, al “diversamente abili” utilizzato per falso pudore. Come non è raro che il mondo dei media faccia confusione. Chi fa questo mestiere con superficialità può scambiare un ipovedente per un falso invalido solo perché riesce a muoversi senza bastone oppure una persona con sclerosi multipla con un truffatore solo perché in alcuni momenti riesce a compiere qualche passo”.

“Quanto al numero di notizie sui media, si parla molto di disabilità forse anche troppo. – sottolinea Fanti – Quasi come se di colpo si fosse diventati tutti i massimi esperti di questa materia. Ma ogni disabilità è differente e il rischio di generalizzare è dietro la porta. In ogni caso, i buchi principali sono la superficialità e la fretta. Oggi tutto corre troppo in fretta e il tempo di approfondire è troppo limitato. Fioriscono blog su blog, siti su siti che troppo spesso scambiano le opinioni personali per i fatti. Tutti si credono grandi comunicatori. Ma mentre i giornalisti professionisti hanno un codice deontologico da rispettare e un ordine che dovrebbe vegliare sulla correttezza dell’informazione, blogger e informatori amatoriali possono agire secondo la loro discrezionalità. Non solo nel mondo della disabilità. Nessuna legge impedisce loro di spacciare per servizi pezzi che favoriscono una o l’altra azienda”.

“Da un po’ di tempo a questa parte va di moda lo slogan “Niente su di noi senza di noi”. – conclude Fanti – Ebbene, questo pensiero mi vede solo parzialmente d’accordo. È come se il paziente si sostituisse al medico in una diagnosi. La persona con disabilità può partecipare a una discussione, ma non escludere totalmente gli esperti. Sarebbe una ghettizzazione auto indotta. Di pari passo va l’auto-rappresentazione. Sono il primo che in alcuni contesti, come il blog InVisibili del Corriere della sera, racconta da dentro. Esistono concetti che “passano” meglio se corredati da emozioni e racconti in prima persona. Dall’altra parte esistono contesti in cui deve prevalere la figura dell’osservatore che racconta e che fa la cronaca. Un distacco professionale che consente di analizzare la realtà dell’esterno. Un giusto equilibrio fra le due realtà non è facile da trovare. È per questo che non ci si inventa comunicatori o giornalisti”.

Autismo, gli aeroporti di Roma e Milano aderiscono al progetto ENAC

Redattore Sociale del 28-12-2016

Autismo, gli aeroporti di Roma e Milano aderiscono al progetto ENAC

Da oggi i principali aeroporti nazionali, Roma e Milano, aderiscono al progetto ‘Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto’, ideato dall’Enac (Ente nazionale per l’aviazione civile) con la collaborazione di Assaeroporti, delle societa’ di gestione e con il coinvolgimento delle associazioni di settore. Lo rende noto un comunicato dell’Enac.

“L’obiettivo principale dell’iniziativa- spiega l’ente promotore- e’ quello di fornire alcune semplici raccomandazioni rivolte agli accompagnatori per aiutare bambini e adulti autistici a vivere con maggiore facilita’ l’esperienza di viaggio, permettendo loro, attraverso un percorso individuato dall’Enac, in coordinamento con le societa’ di gestione, di poter visitare anticipatamente la realta’ aeroportuale”.

Il progetto, partito come ‘progetto pilota’ sull’aeroporto di Bari nel novembre 2015 e che vede gia’ l’adesione di altri aeroporti tra cui Bergamo, Olbia, Genova, Napoli e, a breve, Venezia, oltre a Roma e Milano e’ articolato in:

BROCHURE INFORMATIVA “AUTISMO – IN VIAGGIO ATTRAVERSO L’AEROPORTO”. È dedicata a chi dovra’ organizzare il viaggio e accompagnare la persona autistica. La brochure e’ disponibile sui siti di Aeroporti di Roma e Sea.

VISITA DELL’AEROPORTO NEI GIORNI PRIMA DEL VIAGGIO. Contattando la societa’ di gestione interessata, sara’ possibile, qualche giorno prima del viaggio, programmare per gli accompagnatori e per le persone autistiche una visita in aeroporto con il supporto di personale dedicato, al fine di acquisire confidenza con l’ambiente e sperimentare le vari fasi della permanenza nello scalo.

STORIA SOCIALE. Il progetto si completera’ in una seconda fase con la realizzazione di una sezione dedicata sui siti web delle societa’ di gestione, con una descrizione rivolta ai soggetti autistici individuata nella cosiddetta ‘Storia sociale’, che racconta attraverso testi, immagini e contributi sonori, in modo facile e diretto, tutti i vari momenti che si succedono in un aeroporto.

“Con i due principali sistemi aeroportuali italiani e con la professionalita” e la sensibilita’ del personale operativo che Aeroporti di Roma e Sea, societa’ sempre attente alle tematiche sociali, dedicheranno all’iniziativa, il progetto voluto dall’Enac acquista ulteriore forza- afferma Alessio Quaranta, direttore generale dell’Enac- per rendere familiare e amichevole l’incontro tra le persone affette da spettro autistico e il mondo aeroportuale nella sua complessita’. Ringrazio quindi tutti coloro che con il loro impegno stanno portando avanti questo importante progetto personalizzandolo sulle realta’ specifiche, dalle strutture interne dell’Ente, ad Assaeroporti, alle singole societa’ che lo hanno accolto e soprattutto alle associazioni di settore”.

Ivan Bassato, direttore Airport management di Aeroporti di Roma, aggiunge: “Abbiamo aderito con convinzione all’iniziativa promossa da Enac, con lo scopo di migliorare la qualita’ del tempo trascorso in aeroporto da parte dei viaggiatori affetti da disturbi dello spettro autistico. Come Adr siamo fortemente impegnati per rendere il Leonardo da Vinci sempre piu’ funzionale e accogliente per tutti i nostri passeggeri, e questa importante iniziativa va senz’altro in questa direzione”.

Soddisfatto di aderire al progetto ‘Autismo – In viaggio attraverso l’aeroporto’ e’ anche Giulio De Metrio, chief Operating officer di Sea, essendo “un’iniziativa perfettamente coerente con l’attenzione che Sea negli ultimi anni ha rivolto e rivolge ai servizi per i passeggeri. Questo progetto completa i servizi di accompagnamento dei passeggeri a ridotta mobilita’ e diversamente abili gia’ presenti negli scali milanesi. L’assistenza e l’attenzione ai soggetti autistici e’ un ulteriore impegno che Sea ha deciso di portare avanti coinvolgendo e formando il proprio personale operativo- conclude- per garantire la migliore esperienza di viaggio all’interno dei nostri aeroporti”. (DIRE)

Nuova Capo di Gabinetto MIUR

Sabrina Bono è la nuova Capo di Gabinetto del Miur
È la prima donna a rivestire questo ruolo a Viale Trastevere

(Roma, 28 dicembre 2016) La Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli, ha nominato la nuova Capo di Gabinetto del Miur. È la Dott.ssa Sabrina Bono. Per la prima volta il Ministero di Viale Trastevere ha un Capo di Gabinetto donna.

Quarantacinque anni, avvocato, laureata in Giurisprudenza e in Scienze Politiche, la Dott.ssa Bono, direttore generale di ruolo del Miur, ha già ricoperto al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca gli incarichi di Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, dal 2013 ad oggi, e di Vice Capo di Gabinetto Vicario, dal 2008 al 2013. Dal 2006 al 2008 è stata Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Comunicazioni.

Alla nuova Capo di Gabinetto vanno i “Migliori auguri di buon lavoro” della Ministra Valeria Fedeli.

“La profonda conoscenza della macchina amministrativa della nuova Capo di Gabinetto – sottolinea Fedeli – la sua esperienza pregressa, in questo e in altri Ministeri, saranno importanti per portare avanti il lavoro di innovazione avviato dal Miur nei settori di competenza. Lo saranno soprattutto in questa fase in cui dovremo verificare l’impatto delle riforme per valorizzarne i punti qualificanti e superare le criticità emerse, mettendo al centro la partecipazione di tutti i soggetti che devono attuare le trasformazioni e i cambiamenti in corso”.

F. Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli

“Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari”, un romanzo di Fabio Geda, Baldini § Castoldi, 2010

di Mario Coviello

 

In queste giornate di festa forse abbiamo un poco di tempo in più per noi stessi. Se è così, vi consiglio di acquistare e leggere “Nel mare ci sono i coccodrilli” di Fabio Geda. Leggetelo per voi stessi e per i vostri figli, raccontatelo e raccomandatelo agli amici. Citatelo nelle frequenti discussioni sugli immigrati, gli attentati terroristici, le guerre di religione.

Enaiatollah Akbari,afgano costretto a fuggire dalla sua casa e dalla sua terra, racconta il suo viaggio attraverso il Pakistan,l’Iran, la Turchia, la Grecia che lo porta infine a Torino. Ena che ha 10 anni all’inizio della storia, abbandonato dalla madre in Iran,racconta otto lunghi, difficili, dolorosi anni della sua vita. Rimasto solo, impara a sopravvivere in città diverse, conoscendo gli uomini, imparando a fare il cameriere, il commesso, il venditore ambulante, il muratore, lo spaccapietre. Viaggia in pullman, su camion, macchine, treni, canotti, navi. Ha sempre addosso la paura di essere preso perché non ha documenti e si affida alla sua capacità di pensare, senza mai arrendersi. E’ stato strappato alla scuola, il suo maestro è stato ucciso dagli estremisti, la scuola bruciata, ed Ena nelle città e nei paesi che attraversa, appena può, spia i cortili delle scuole, ascolta i canti degli alunni, li osserva mentre entrano o escono dalle aule.

Ena non smette di combattere, vuole sopravvivere, trovare un posto, sentirsi al sicuro. Ama giocare a pallone e lo fa appena può, dove gli è possibile. E ricorda sempre i giochi con gli ossi di cane, le corse degli aquiloni che faceva nel suo paese.

Incontra persone che lo accolgono,gli danno denaro, altre che vogliono ingannarlo, sfruttarlo. Ena soffre la fame, il freddo, combatte la paura. E finalmente a Torino Danila e Marco e i loro figli Matteo e Francesco, lo accolgono nella loro casa. Ena ha una stanza tutta per lui, un pigiama che non sa come indossare, acqua calda per lavarsi e soprattutto cibo buono sempre. Certo al funzionario che a Roma deve decidere se è un rifugiato politico racconta “degli incubi che agitavano le mie notti…in quegli incubi fuggivo e, fuggendo, cadevo dal letto,spesso, oppure mi alzavo , strappavo via la coperta…e andavo a dormire in macchina..E tutto questo senza rendermene conto..Oppure piegavo i vestiti da una parte , ordinati, e mi sdraiavo in bagno, in un angolino. Ho raccontato che cercavo sempre gli angolini per dormire…”

Ena è finalmente un rifugiato politico, ha i documenti, una famiglia adottiva che lo protegge, frequenta la scuola e ha imparato dopo l’afgano, il pakistano, il turco, il greco, l’inglese, l’italiano e non ha più bisogno di un’interprete perché “ se parli direttamente con le persone trasmetti un’emozione più intensa, anche se le parole sono incerte e la cadenza è diversa..”

E Ena, dopo otto anni, può perdonare la madre che ha dovuto abbandonarlo per tornare a casa e proteggere il fratello più piccolo, e ascoltarla a telefono. “ Ho detto: Mamma. E dalla cornetta è uscito solo un respiro, ma lieve, e umido, e salato. Allora ho capito che stava piangendo anche lei. Ci parlavamo per la prima volta dopo otto anni, otto, e quel sale e quei sospiri erano tutto quello che un figlio e una madre possono dirsi, dopo tanto tempo…In quel momento ho saputo che era ancora viva e forse, lì, mi sono reso conto per la prima volta che lo ero anch’io. Non so bene come. Ma lo ero anch’io.”

Quando incontriamo per strada una persona con il colore della pelle diverso dal nostro, quando bussano alla nostra porta per chiedere aiuto, quando ci chiedono di fare qualcosa per accogliere, proteggere, salvare.

Non tiriamoci indietro, facciamolo per noi stessi, per essere migliori.