IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti
in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
ed in particolare l'articolo 2, comma 4-undevicies;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, commi da 612 a
615;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, recante
disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno
scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori
universitari, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176, ed in particolare l'articolo 1, commi 4, lettera b), e
5;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare
l'articolo 19, comma 1, che prevede il ripristino dell'Istituto
nazionale di documentazione pedagogica, innovazione e ricerca
educativa (Indire), quale ente di ricerca con autonomia scientifica,
finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare
l'articolo 51;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado, ed in particolare l'articolo 397;
Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, recante
riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in fondazione del Museo
nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, recante
istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione, nonche' riordino
dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28
marzo 2003, n. 53;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante
riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della
legge 27 settembre 2007, n. 165, ed in particolare l'articolo 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009,
n. 17, concernente regolamento recante disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 9 che disciplina le modalita' di organizzazione e di
svolgimento della funzione ispettiva;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 agosto 2012;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
reso nell'Adunanza del 20 novembre 2012;
Ritenuto che le proposte emendative del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, condivisibili nelle finalita' e nelle linee di
fondo, tuttavia non comportano la necessita' di apportare
modificazioni all'articolato, gia' idoneo a soddisfare le esigenze
manifestate da tale organo;
Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella
seduta del 25 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 dicembre 2012;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - n. 337 del 6 febbraio
2013, con la quale e' stato comunicato che l'Ufficio di Presidenza
della VII Commissione della Camera dei deputati ha convenuto di non
procedere all'esame dell'Atto n. 536;
Acquisito il parere della 7^ Commissione del Senato reso in data 14
febbraio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni e soggetti
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) S.N.V.: Sistema nazionale di valutazione del sistema educativo
di istruzione e formazione, di cui all'articolo 2, comma
4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
c) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
2. L'S.N.V. e' costituito dai seguenti soggetti:
a) Invalsi: Istituto nazionale per la valutazione del sistema di
istruzione e formazione, di cui al decreto legislativo 19 novembre
2004, n. 286;
b) Indire: Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111;
c) contingente ispettivo: contingente di dirigenti di seconda
fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione
organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attivita' di
valutazione nei nuclei di cui all'articolo 6 del presente decreto.
3. Concorrono, altresi', all'attivita' di valutazione:
a) la conferenza: conferenza per il coordinamento funzionale
dell'S.N.V., di cui all'articolo 2, comma 5, del presente decreto;
b) i nuclei di valutazione esterna: nuclei costituiti, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, da un dirigente tecnico del contingente
ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera f).
Art. 2
Obiettivi e organizzazione dell'S.N.V.
1. Ai fini del miglioramento della qualita' dell'offerta formativa
e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del
sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286. Esso si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento
funzionale, dell'Indire e del contingente ispettivo.
2. L'S.N.V. fornisce i risultati della valutazione di cui al comma
1 ai direttori generali degli uffici scolastici regionali per la
valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
3. Con la direttiva di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, il Ministro, con periodicita'
almeno triennale, individua le priorita' strategiche della
valutazione del sistema educativo di istruzione, che costituiscono il
riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'Invalsi,
nonche' i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente
ispettivo e per la valorizzazione del ruolo delle scuole nel processo
di autovalutazione. La definizione delle modalita'
tecnico-scientifiche della valutazione rimane in capo all'Invalsi,
sulla base degli standard vigenti in ambito europeo e internazionale.
4. Con riferimento al sistema di istruzione e formazione
professionale previsto dal Capo III del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, e ferme restando le competenze dell'Invalsi di
cui all'articolo 22 di detto decreto legislativo, le priorita'
strategiche e le modalita' di valutazione ai sensi dell'articolo 6
sono definite secondo i principi del presente regolamento dal
Ministro con linee guida adottate d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, previo concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
5. E' istituita presso l'Invalsi, senza oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica, la conferenza per il coordinamento funzionale
dell'S.N.V., composta dal presidente dell'Istituto, che la presiede,
dal presidente dell'Indire e dal dirigente tecnico di cui
all'articolo 5, comma 3. Ai componenti della conferenza non sono
corrisposti compensi o gettoni di presenza; ai rimborsi spese
l'Istituto provvede, a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito delle
risorse allo stesso assegnate a valere sul Fondo di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. La conferenza
adotta, su proposta dell'Invalsi, i protocolli di valutazione,
nonche' il programma delle visite di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), e formula proposte al Ministro ai fini dell'adozione
degli atti di cui ai commi 3 e 4.
Art. 3
Invalsi
1. Ferme restando le attribuzioni previste dall'articolo 17 del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, dal decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal
decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, nonche' le
competenze gia' previste da altre disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, l'Invalsi, nell'ambito
dell'S.N.V., in particolare:
a) assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V.;
b) propone i protocolli di valutazione e il programma delle visite
alle istituzioni scolastiche da parte dei nuclei di valutazione
esterna, di cui all'articolo 6;
c) definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai
quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano
di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna;
d) mette a disposizione delle singole istituzioni scolastiche
strumenti relativi al procedimento di valutazione di cui all'articolo
6 per la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 6, comma 1;
e) definisce gli indicatori per la valutazione dei dirigenti
scolastici, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) cura la selezione, la formazione e l'inserimento in un apposito
elenco degli esperti dei nuclei per la valutazione esterna di cui
all'articolo 6, comma 2, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale fine, sulla
base dei criteri generali definiti con direttiva del Ministro,
l'Invalsi con propria deliberazione stabilisce, entro sessanta giorni
dall'emanazione della direttiva stessa, le modalita' di costituzione
e gestione di detto elenco; esso cura, altresi', la formazione degli
ispettori che partecipano ai citati nuclei;
g) redige le relazioni al Ministro e i rapporti sul sistema
scolastico e formativo, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
19 novembre 2004, n. 286, in modo tale da consentire anche una
comparazione su base internazionale;
h) partecipa alle indagini internazionali e alle altre iniziative
in materia di valutazione, in rappresentanza dell'Italia.
Art. 4
Indire
1. L'Indire concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V.
attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione
e attuazione dei piani di miglioramento della qualita' dell'offerta
formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti,
autonomamente adottati dalle stesse. A tale fine, cura il sostegno ai
processi di innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo
delle nuove tecnologie, attivando coerenti progetti di ricerca tesi
al miglioramento della didattica, nonche' interventi di consulenza e
di formazione in servizio del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario e dei dirigenti scolastici, anche sulla base di
richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.
Art. 5
Contingente ispettivo
1. Il contingente ispettivo concorre a realizzare gli obiettivi
dell'S.N.V. partecipando ai nuclei di valutazione di cui all'articolo
6, comma 2. Il numero di dirigenti che ne fanno parte e' individuato,
tenuto conto delle altre funzioni assolte da tale categoria di
personale, con decreto del Ministro nell'ambito della dotazione
organica dei dirigenti di seconda fascia con funzione
tecnico-ispettiva ed e' ripartito tra amministrazione centrale e
periferica. I relativi incarichi di funzione dirigenziale non
generale sono conferiti dal direttore generale per gli ordinamenti
scolastici e l'autonomia scolastica del Ministero e dai direttori
generali degli Uffici scolastici regionali, ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I direttori generali di cui al comma 1 rendono conoscibili,
anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale del Ministero, il numero e la tipologia dei posti
disponibili, acquisiscono le candidature dei dirigenti interessati e
le valutano secondo criteri che valorizzino anche la pregressa
esperienza nelle attivita' oggetto degli incarichi. Per la durata dei
medesimi incarichi tali dirigenti sono utilizzati in via esclusiva
nelle attivita' di valutazione.
3. Il dirigente che partecipa alla conferenza di cui all'articolo
2, comma 5, in rappresentanza del contingente ispettivo e' designato
dal direttore generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia
scolastica del Ministero. Il relativo incarico e' rinnovabile una
sola volta.
Art. 6
Procedimento di valutazione
1. Ai fini dell'articolo 2 il procedimento di valutazione delle
istituzioni scolastiche si sviluppa, in modo da valorizzare il ruolo
delle scuole nel processo di autovalutazione, sulla base dei
protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dalla
conferenza di cui all'articolo 2, comma 5, nelle seguenti fasi, ed e'
assicurato nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili in base al piano di riparto del Fondo di cui all'articolo
7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, a decorrere
dall'anno 2013:
a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche:
1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi
disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni
sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto
restituite dall'Invalsi, oltre a ulteriori elementi significativi
integrati dalla stessa scuola;
2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato
elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto
dall'Invalsi, e formulazione di un piano di miglioramento;
b) valutazione esterna:
1) individuazione da parte dell'Invalsi delle situazioni da
sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed
efficacia previamente definiti dall'Invalsi medesimo;
2) visite dei nuclei di cui al comma 2, secondo il programma e i
protocolli di valutazione adottati dalla conferenza ai sensi
dell'articolo 2, comma 5;
3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani
di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai
nuclei;
c) azioni di miglioramento:
1) definizione e attuazione da parte delle istituzioni
scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto
dell'Indire o attraverso la collaborazione con universita', enti di
ricerca, associazioni professionali e culturali. Tale collaborazione
avviene nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili e
senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche:
1) pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti,
attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di
trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al
miglioramento del servizio con la comunita' di appartenenza.
2. I nuclei di valutazione esterna sono costituiti da un dirigente
tecnico del contingente ispettivo e da due esperti scelti dall'elenco
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f). Al dirigente tecnico non
spettano compensi, gettoni o indennita' comunque denominate per lo
svolgimento delle attivita' di valutazione. L'Invalsi definisce
annualmente i compensi per gli esperti impiegati nelle medesime
attivita', a decorrere dall'anno 2013, entro il limite delle risorse
annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le istituzioni scolastiche sono
soggette a periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e
sulle competenze degli studenti, predisposte e organizzate
dall'Invalsi anche in raccordo alle analoghe iniziative
internazionali. Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria
nelle classi seconda e quinta della scuola primaria, prima e terza
della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola
secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere
dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul
Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204.
4. Le azioni di cui al comma 1 sono dirette anche a evidenziare le
aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni
scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico, ai
fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale,
secondo quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro.
5. I piani di miglioramento, con i risultati conseguiti dalle
singole istituzioni scolastiche, sono comunicati al direttore
generale del competente Ufficio scolastico regionale, che ne tiene
conto ai fini della individuazione degli obiettivi da assegnare al
dirigente scolastico in sede di conferimento del successivo incarico
e della valutazione di cui al comma 4.
Art. 7
Disposizioni particolari per la Regione autonoma Valle d'Aosta e per
le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano realizzano le finalita' del presente regolamento
nell'ambito delle competenze riconosciute dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione, fatto salvo quanto
disposto dall'articolo 6, comma 3.
2. Le periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti e
competenze degli studenti si svolgono sulla base di protocolli con
l'Invalsi.
Art. 8
Norme finali e transitorie
1. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, commi 2, 3, 4, 5, e 3 del decreto legislativo 20
luglio 1999, n. 258;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2000, n.
415, relativo all'organizzazione dell'Indire, e il decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190, relativo
all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca educativa
(Irre).
2. Il contingente ispettivo e' determinato nel regolamento di
organizzazione del Ministero adottato ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 58