Vaccini genetici

Con il Piano di Vaccinazione di Massa dei Vaccini Genetici di Nuova Generazione saremo tutti “cavie” delle sperimentazione a “lungo termine” della quale non si ha alcuna precedente esperienza-

Paolo Manzelli , Chimico-Fisico , UniFI, Presidente NGO-Egocreanet http://www.egocrea.net

I “Vaccini Genetici” in via di somministrazione si basano su tecnologie  totalmente innovative della genetica che poco o nulla si riconoscono nelle  modalita’ di azione delle tradizionali vaccinazioni .

Rf1.) Vaccini-Genetici : https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=138821

I  Vaccini di Nuova Generazione si basano sulla inoculazione di un m.RNA “messaggero artificiale” selezionato appositamente il quale “simula“ le Informazioni Genetiche per produrre un fac-simile del  complesso proteico del Virus Sars.Cov.2, nominato  Spike ( “uncino o chiodo ” ) .

Rf.2) La Produzione Artificiale della Proteina Spyke:

https://m.facebook.com/cicap.org/photos/a.125553984194/10158042177299195/?type=3

Certamente è stato clinicamente sperimentato il fatto che la inoculazione del m.RNA artificiale dei Vaccini Genetici ,che sono attualmente in produzione per attivare“anticorpi specifici” per il riconoscimento del sistema proteico Spike , … ma in vero . e opportuno sapere che ancora “nulla” sappiamo sulla “durata della circolazione nel sangue”  del m.RNA artificiale  cio’ in quanto si ritiene che esso , essendo molto instabile, possa essere in breve degradato, in analogia quanto  succede al “Codice di Riferimento Opirazione”(CRO), nell’ effettuazione a distanza di un Bonifico  Bancario.

Rf.3.) Distruzione m.RNA messaggero:

https://www.lescienze.it/news/2009/08/24/news/la_distruzione_dell_rna_messaggero-573873/

Durante la  naturale trasduzione dei segnali di informazione genetica trascritta negli m.RNA messaggeri dal nostro DNA ancora NoN sappiamo dopo quanto tempo e con quale modalita’ essi vengano degradati successivamente al contatto con il Ribosoma il quale  traduce la informazione genetica del m.RNA  in forma di Proteine

Questo problema del “Tempo di Distruzione” del segreto trasferimento del  Codice Genetico, NoN è un dettaglio da poco conto, perche è proprio  la  rapidita’ con cui viene auto-distrutto il m.RNA messaggero, quella che è correlata al rischio che, la preziosa-segreta informazione Genetica affidata al m.RNA, venga  utilizzata per altri ed ignoti obiettivi ben diversi da quelli della ri-costruzione Proteica dei nostri tessuti vitali.

Resta evidente che tale mancanza di conoscenza sul Tempo di Degradazione del messaggero m.RNA naturalmente prodotto da nostro DNA ,NoN sia altro che un tema importante di  ricerca teorica sulla tempistica della Genetica.

Diversamente, è il  caso del “rischio elevato” che comporta  tale ignoranza di conoscenza sul Tempo di Degradazione del RNA-artefatto , se lo consideriamo in relazione  alla Vaccinazione di Massa eseguita con modalita del tutto innovative  dei  Vaccini Genetici.

Putroppo la corsa a Vaccini Genetici, indotta dal pericolo della Pandemia di Covid.19, ha accelerato la  produzione Vaccinale delle Agenzie private che basano il loro Business su il Brevetto cosi che  a causa della segretezza competitiva NoN abbiamo modo di approfondire e comprendere cosa significhi il Rischio che corriamo diventando “cavie” della “sperimentazione a lungo termine” della innovazione Genetica dei vaccini che  impongono agli Uomini di produrre la Proteina transgenica “Spike” .

Per  sopperire a tale rischio, come EGOCREANET-Cluster,  abbiamo promosso la proposta di “ABOLIZIONE SUL BREVETTO DEI VACCINI sulla piattaform “ CHANGE ORG”, che è ancora attiva e da Firmare e Diffondere (vedi:  http://chng.it/Hvx6MjVr78  ) la quale potra’ essere un valido aiuto per  divenire coscienti in modo da  NoN  essere trattati come “Cavie Umane”  della Sperimentazione dei Vaccini Genetici. 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 319

n° 319 del 24-12-2020

Ordinanza Ministero Salute 24 dicembre 2020

MINISTERO DELLA SALUTE

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07237)

(GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l’art. 32;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonche’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19″», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 10, lettera s), primo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, il quale prevede che «le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attivita’ siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attivita’ didattica in presenza»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Vista la nota prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’istruzione ha rappresentato l’esigenza di «fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attivita’ didattica in presenza, con l’obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale»;

Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un’ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente «Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021», come trasmesso dal Ministero dell’istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020;

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell’attivita’ didattica in presenza;

E m a n a
la seguente ordinanza:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l’attivita’ didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell’attivita’ e’ erogata tramite la didattica digitale integrata.

Art. 2 Disposizioni finali 1

. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza e’ trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2443