Green pass docenti e ATA non valido per codice fiscale errato? Fa fede risultato su app VerificaC19. FAQ

da OrizzonteScuola

Di redazione

Cosa fare nel caso in cui la funzione “Verifica Green Pass” segnali la non validità del Green Pass di un dipendente del personale scolastico mentre, per lo stesso dipendente, il green pass risultato valido usando l’app“VerificaC19”? Risponde il Ministero cn una FAQ aggiornata

Questa situazione – scrive il MI – si può presentare nei casi in cui non è corretto il Codice Fiscale del personale sul fascicolo del SIDI, oppure non è registrato correttamente il codice fiscale nella banca dati del Ministero della salute.

In questi casi fa comunque fede il risultato dell’app “VerificaC19”. Il Ministero suggerisce di verificare la correttezza del CF sul fascicolo del personale presente a SIDI per l’eventuale correzione se necessaria.

Lavoro a distanza: dal 15 ottobre stop anche nella scuola

da La Tecnica della Scuola

A partire dal prossimo 15 ottobre cesserà per tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni la possibilità di lavorare a distanza.
Lo stabilisce il DPCM firmato dal presidente Mario Draghi nella giornata del 23 settembre.
Il provvedimento riguarda ovviamente anche la scuola e in particolare il personale amministrativo degli uffici di segreteria che già a partire dalla primavera del 2020 è stato coinvolto in modo più o meno generalizzato dallo “smart working”.
Complessivamente si tratta di poco meno di 50mila dipendenti distribuiti in circa 8mila istituzioni scolastiche.
Molti di loro, per periodi più o meno lunghi, soprattutto fino ad alcuni mesi fa, hanno lavorato a distanza, ma adesso il DPCM esclude del tutto questa possibilità.

Pensioni scuola, a breve decreto e circolare: scadenza domande 31 ottobre, ma i Sindacati non ci stanno

da La Tecnica della Scuola

Si è svolto oggi, 24 settembre 2021, in videoconferenza, alla presenza anche del direttore dell’INPS dott. Uselli, l’incontro con le Organizzazioni Sindacali sul Decreto Ministeriale riguardante le cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022 e relativa circolare.

Il primo aspetto rispetto al quale i Sindacati hanno avanzato forti critiche riguarda la data di scadenza per la presentazione delle istanze, fissata per il 31 ottobre 2021.

Riteniamo innanzitutto inaccettabile che il termine finale per la presentazione delle domande sia stato fissato al 31 ottobre 2021 – scrive la FLC Cgil, che continua – La necessità di anticipare i termini, per le ricadute che ciascuna procedura può avere su tutte le altre operazioni di avvio dell’anno scolastico e per i lunghi tempi di emanazione dei provvedimenti propedeutici al riconoscimento del diritto a pensione, non giustifica l’anticipo di 11 mesi rispetto alla data di cessazione. Si tratta di un intervallo in cui le condizioni personali, familiari, di salute, che incidono sulla scelte delle lavoratrici e dei lavoratori, possono completamente modificarsi“.

Oltre al posticipo della scadenza, il Sindacato ha anche avanzato altre richieste. Innanzitutto, garantire la piena funzionalità del sistema per almeno cinque settimane dall’apertura delle funzioni. Poi, che i modelli presenti su istanze online siano integrati prevedendo gli istituti del cumulo e della totalizzazione; e infine che, per quanto riguarda le domande di dimissioni senza diritto a pensione, per le quali la circolare dispone le medesime tempistiche, sia possibile per il lavoratore interrompere il rapporto di lavoro anche in corso d’anno, rispettando i termini di preavviso previsti dal CCNL, considerando la decorrenza della cessazione dal 1° settembre successivo.

Dal 15 ottobre gli statali tornano in presenza

da La Tecnica della Scuola

Dal 15 ottobre lo smart working nella pubblica amministrazione sarà un’eccezione: gli statali torneranno in ufficio. A sottolinearlo Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. “Con la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi al decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione, si apre l’era di una nuova normalità e si completa il quadro avviato con l’estensione dell’obbligo di Green pass a tutto il mondo del lavoro: dal 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno in presenza, e in sicurezza”.

Mascherine, quali docenti dovranno indossare la Ffp2? La novità

da La Tecnica della Scuola

Con la recente approvazione al Senato del Dl 111, già anticipata dal nostro vice direttore Reginaldo Palermo, cambiano alcune disposizioni relative alle mascherine, non solo per gli alunni ma anche per il personale scolastico. Chi è tenuto a indossare la mascherina Ffp2 o Ffp3? E in quali casi? Facciamo chiarezza.

Quali novità per i docenti?

Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, in presenza di alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie occorre l’uso di mascherine di tipo FFP2 o FFP3. Lo si legge nel dossier che accompagna la conversione del Dl 111.

Il criterio, dunque, è l’esonero dell’alunno dall’uso della mascherina. In questo caso, a tutela dell’insegnante, quest’ultimo dovrà potenziare i propri strumenti di protezione. Una precisazione, tuttavia, che pare superflua in riferimento alla scuola dell’infanzia, dato che qui tutti gli alunni sono dispensati dall’uso delle mascherine e dunque tutti gli insegnanti dovranno indossare la Ffp2.

Il criterio è invece effettivamente discriminante negli altri gradi di scuola. In qualunque classe di qualunque grado di scuola in cui vi fosse un alunno dispensato dall’uso della mascherina per ragioni sanitarie, i docenti indosseranno la mascherina Ffp2 al posto della tradizionale mascherina chirurgica. Una disposizione che apre all’interrogativo: perché per i docenti si prevede un’ulteriore tutela che per gli alunni non è reputata necessaria? In altri termini: perché i docenti dovranno indossare la Ffp2 (o la Ffp3) laddove gli alunni continueranno a usare la mascherina chirurgica in classi con compagni privi di mascherina?

Ffp2 per i docenti dell’infanzia, mascherina chirurgica per gli altri

Per riassumere, la normativa prevede che a scuola dell’infanzia tutti gli insegnanti usino la mascherina Ffp2 o Ffp3; mentre negli altri gradi di scuola i colleghi, dalla primaria in su, si limiteranno alla mascherina chirurgica o ad altro dispositivo (previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio), ivi compresa la mascherina Ffp2 nel caso in cui vi fosse in classe un alunno privo di mascherina per ragioni sanitarie.

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A tal fine si utilizzare le risorse pari a 350 milioni di euro stanziate dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 73/21). (art. 1 comma 2 lettera a-bis).

La novità per gli alunni

Quanto agli alunni, come abbiamo già riferito: l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che fino a ieri era legato a un criterio anagrafico (sotto i 6 anni nessuna mascherina) d’ora in poi viene legato al grado di scuola: all’infanzia non si indossa la mascherina, alla primaria (e ai successivi gradi di scuola) sì.

Le ragioni di questo cambiamento sono intuitive e vengono spiegate nel dossier che accompagna la modifica normativa:

Per il precedente a.s., l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle scuole, a partire da 6 anni, era stata introdotta dal DPCM 3 novembre 20204 e successivamente confermata.

Successivamente, la già citata nota tecnica, tuttavia, ha fatto presente che “La misura pare doversi adattare al contesto scolastico in cui questi (n.d.r.: i bambini) sono inseriti. Ovvero, in ragione di principi di coerenza e ragionevolezza funzionali alla didattica, non pare necessario l’utilizzo della mascherina nella scuola dell’infanzia anche per i piccoli che hanno compiuto 6 anni e invece pare necessario lo sia nella scuola primaria, anche per gli alunni che i 6 anni li debbono ancora compiere”.

Nuova deroga all’uso della mascherina

Una novità particolarmente incisiva per l’organizzazione scolastica e per la didattica riguarda la possibile deroga all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi formate da studenti che per ragioni anagrafiche siano esclusi dalla campagna vaccinale. Si tratta quindi di classi con alunni sotto i 12 anni. Ad essere coinvolte nella novità, insomma, tutte le scuole primarie e alcune classi della scuola secondaria di primo grado.

368mila docenti impegnati nella formazione per l’inclusione

da Tuttoscuola

Nell’anno scolastico 20-21 le classi di scuola secondaria di II grado in cui era inserito almeno uno studente con disabilità sono state 56.379, pari al 46% delle 122.634 classi funzionanti. Poiché in quegli istituti le cattedre, compresi gli spezzoni di cattedra, erano complessivamente 221.600, si può stimare che i docenti curricolari (di ruolo o supplenti) di quelle 56.379 classi in cui erano inseriti studenti con disabilità siano stati circa 102mila.Considerato che una minima quota di docenti curricolari siano esentati dalla formazione in quanto già in possesso della specializzazione per il sostegno, il numero complessivo di professori curricolari obbligati alla formazione siano al massimo 100mila.

Nella scuola secondaria di I grado sono state 56.869 le classi in cui era inserito almeno un alunno con disabilità; hanno rappresentato il 73% delle 77.938 classi funzionanti.

Poiché in tutti gli istituti le cattedre, compresi gli spezzoni, erano complessivamente 137.000, si può stimare che i docenti curricolari (di ruolo o supplenti) di quelle 56.879 classi in cui erano inseriti studenti con disabilità siano stati circa 100mila.Considerato che una minima quota di docenti curricolari siano esentati dalla formazione in quanto già in possesso della specializzazione per il sostegno, il numero complessivo di professori curricolari obbligati alla formazione siano al massimo 98mila. Nella scuola primaria sono state 78.491 le classi in cui era inserito almeno un alunno con disabilità; costituivano il 61,9% delle 126.769 classi funzionanti.

I posti complessivi, compresi quelli derivanti da ore residue, sono stati 192.470; in rapporto alle 78.491 classi in cui erano inseriti alunni con disabilità, si può stimare che in cattedra vi siano stati poco più di 119mila docenti, tra cui non meno di 9mila già in possesso del diploma di specializzazione, e, pertanto, esonerati dalla formazione.

Obbligati alla formazione sono circa 110mila insegnanti della scuola primaria.

Nella scuola dell’infanzia sono 33.091 le sezioni in cui è inserito un bambino con disabilità; rappresentano il 79% di tutte le 41.839 sezioni attivate nel 2020-21.

I posti complessivi di insegnante (esclusi i docenti di sostegno) sono stati 79.045; in rapporto al numero di sezioni in cui sono stati inseriti bambini con disabilità, si può stimare che vi siano stati poco più di 62,5mila docenti, tra cui circa 2,5mila già in possesso del diploma di specializzazione, e, pertanto, esonerati dalla formazione.

Obbligati alla formazione sono, pertanto, circa 60mila insegnanti della scuola dell’infanzia.

Complessivamente saranno circa 368mila docenti di ruolo o supplenti obbligati a questa particolare formazione sull’inclusione: il 58% dei docenti curricolari in cattedra.

Formazione dei docenti curricolari delle classi con disabili: obbligatoria o a invito?

da Tuttoscuola

La nota n. 27622 del 6 settembre scorso con la quale il ministero dell’istruzione fornisce indicazioni operative per la “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021” non solo ha suscitato contrarietà tra le organizzazioni sindacali per una questione di metodo (la materia avrebbe dovuto essere preliminarmente condivisa, come da contratto e come convenuto), ma ha provocato alcune perplessità nel merito soprattutto tra tutti i dirigenti scolastici che dovranno sovrintendere a questa particolare formazione a cui sono chiamati circa 368mila docenti.

In particolare c’è un passaggio della nota ministeriale che sembra strizzare l’occhio ai sindacati per prevenire un eventuale contenzioso: Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione su tematiche inclusive, secondo quanto previsto dal DM 188 citato tenendo conto delle indicazioni fornite con la presente nota e rivolta alle scuole polo per la formazione che avranno il compito di organizzare le attività formative.

Invitato o obbligato?

La legge 178/20, al comma 961 dell’articolo unico è molto chiara: Il fondo di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. La stessa legge quantifica la durata di questa formazione obbligatoria mediante la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo. Il decreto ministeriale 188 del 21 giugno scorso, oltre a evidenziare il carattere obbligatorio di questa formazione precisa esplicitamente che La partecipazione alle attività formative assume carattere di obbligatorietà e non prevede esonero dal servizio. Nella nota ministeriale del 6 settembre non compare mai il termine ‘obbligo’ o sue derivazioni, se non nella parte conclusiva del testo quando si ricorda che lo svolgimento delle attività formative da svolgersi obbligatoriamente entro il mese di novembre p.v. In attesa di un chiarimento ministeriale che fughi qualsiasi ambiguità, gli oltre trecento coordinatori di rete che dovranno organizzare la formazione da parte delle istituzioni scolastiche dell’ambito stanno già provvedendo a definire con le scuole associate il progetto formativo che l’USR di competenza dovrà autorizzare. Sono già diverse le scuole interessate al progetto predisposto da Tuttoscuola, ente formativo accreditato dal ministero, con l’interventi di qualificati esperti dei diversi settori interessati a questa particolare formazione in servizio.

Circolare Ministero Salute 25 settembre 2021, DGPRE 43366

Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARI

OGGETTO: Proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE e prot. n° 35444-05/08/2021- DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 30 novembre 2021.

Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza