Decreto green pass, via libera definitivo dal Parlamento. I tamponi salivari saranno validi per la certificazione

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Senato ha approvato definitivamente con la fiducia – che ha ottenuto 189 voti a favore, 32 contrari e 2 astensioni – il decreto n. 105 sul Green pass, varato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio, già licenziato dalla Camera il 9 settembre.

Il decreto, che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, determina tra l’altro l’accesso con il Green pass ai ristoranti al chiuso, agli spettacoli, alle competizioni sportive, ai musei e mostre, piscine e palestre, sagre e fiere, convegni e congressi, ai centri termali e culturali, nonché sale gioco e sale scommesse.

La validità del green pass passa da 9 a 12 mesi. I test salivari vengono equiparati ai tamponi e si estende fino al 30 novembre la misura dei tamponi a prezzi calmierati in farmacia (15 euro anziché 22 per gli adulti, 8 euro per gli under 18).

Chi non dovesse rispettare le nuove norme, rischia una multa dai 400 ai 1000 euro, tenendo conto che la mancata presentazione della certificazione sarà considerata assenza ingiustificata dal lavoro e, dopo il quinto giorno, scatterà la sospensione senza stipendio.

TESTO

L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell’epidemia da Covid.

L’articolo 2, proroga al 31 dicembre 20213 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria da Covid, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale. Si dispongono poi una serie di modifiche all’articolo 1 del sopra richiamato D.L. n. 33/2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale tenendo conto – anche questa volta, ma a percentuali modificate rispetto alla normativa previgente di seguito esaminata – del parametro dell’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L’articolo 3,  inserendo l’articolo 9-bis nel D.L. 52/20215 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid.

Viene subordinato al possesso di una certificazione verde Covid, in corso di validità, – servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; (la disposizione non esclude la consumazione in piedi, se effettuata presso un tavolo diverso dal bancone). Una disposizione inserita in sede referente specifica che la condizione del possesso di una certificazione verde Covid non si applica per i servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti – oltre che dai musei – dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre, fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento; Una norma inserita in sede referente specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
– centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia; quest’ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente8);
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondouna modifica, inserita in sede referente.
– concorsi pubblici.

Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell’età non rientrino nella campagna vaccinale contro il Covid e quelli per i quali un’idonea certificazione medica attesti l’incompatibilità della vaccinazione in oggetto con il proprio stato di salute. Si apre poi ai tamponi salivari e la validità della certificazione viene estesa da 9 a 12 mesi.

L’articolo 4 dispone una serie di modifiche al citato D.L. 52/2021. In sintesi:

• abroga i commi 3 e 4 dell’articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 luglio 2021 (lettera a);
Più in particolare, con l’abrogazione del comma 3 del citato articolo 1, si elimina la disposizione che per il periodo compreso tra il 1° maggio ed il 31 luglio consente l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Province autonome – individuate con ordinanza del Ministro della salute – nelle quali si registri una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (comma 3 art. 1 D.L. 52/2021). Con l’abrogazione del comma 4 del citato articolo 1 si elimina la facoltà attribuita ai Presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le misure più restrittive disposte per la zona rossa selettivamente in determinate province o aree qualora in esse venga superato il parametro sopra indicato dell’incidenza cumulativa settimanale dei contagi ovvero se la circolazione di varianti di Sars-CoV-2 ne determini un rischio alto di diffusività.

• modifica l’articolo 2-bis, includendo le sale d’attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l’accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi della normativa vigente di cui alla L. n. 104/1992 (lettera b); durante l’esame referente, è stata aggiunta una disposizione che, nell’estendere ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori con le modalità sopra indicate, prevede inoltre che per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza che saranno valutati dal personale sanitario;

• interviene sull’articolo 5, modificando la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all’aperto, per gli ingressi a musei e mostre, nonché per la partecipazione del pubblico sia agli eventi ed alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato italiano paralimpico riguardanti gli sport individuali e di squadra (lettere c e d);

• dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde di cui all’articolo 9 del citato D.L. 52/2021, concernenti la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un’infezione relativa al virus Sars-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati in esame. Alcune previsioni approvate in sede referente hanno modificato la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il Covid, che viene elevata da nove a dodici mesi ed hanno specificato che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (lettera e);

• interviene sull’articolo 13 del decreto-legge n. 52 del 2021, estendendo l’ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19, e introducendo nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell’obbligo di verifica dell’effettivo possesso della certificazione verde, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19, in formato analogico e digitale, costituiscano illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti Lettera f).

L’articolo 4-bis, inserito in sede referente, aggiunge una disposizione all’articolo 1-bis del DL. 44/2021, con cui si chiarisce che la possibilità di visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, è consentita mediante Certificazione verde Covid con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

L’articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro favore del Commissario straordinario che provvede al trasferimento delle risorse alle regioni e alle province autonome sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

Viene prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un apposito Protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, delle procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale, nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022, in particolare nei confronti dei soggetti maggiorenni.

L’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all’allegato A del decreto-legge in esame.

L’articolo 6-bis, inserito durante l’esame referente, allo scopo di far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari. Essa consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, con qualifiche conseguite all’estero e regolate da specifiche direttive dell’Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da Covid.

L’articolo 7 è volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l’efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria.

L’articolo 7 bis è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid.

L’articolo 8 interviene, al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

L’articolo 9 stabilisce l’estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea – relativa a “lavoratori fragili” – che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

La novella non proroga, per gli stessi lavoratori dipendenti, un’altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 202111 e che riconosceva, a determinate condizioni, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

L’articolo 10 – in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid – esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria, dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell’interno.

L’articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il D.L. “Sostegni”  – pari a 20 milioni di euro – è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell’epidemia da Covid, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020.

L’articolo 12 con una disposizione di coordinamento, stabilisce che, per quanto non diversamente disposto dal decreto in esame, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge n. 19 del 2020, al decreto-legge n. 33 del 2020 e al decreto-legge n. 52 del 2021. Il comma 2 prevede per il periodo dal 1° agosto e fino al 31 dicembre 2021, l’estensione dell’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 già adottate con il Dpcm del 2 marzo 202113, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto in esame. Il comma 3 dispone che la struttura per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l’acquisizione delle certificazioni verdi Covid. La relativa copertura finanziaria è recata dal comma 4.

L’articolo 13 ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni del decreto legge in esame, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L’articolo 13-bis prevede la clausola di salvaguardia, prescrivendo che le disposizioni del decreto in esame siano applicabili anche alle Regioni a statuto speciale.

L’articolo 14 dispone sull’entrata in vigore del decreto legge il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge è entrato in vigore il 23 luglio 2021.

Test salivari validi per il green pass

I test salivari molecolari saranno validi anche per il green pass: lo prevede un emendamento al decreto sul certificato verde, che dopo essere stato approvato dalla Camera, è stato approvato anche dal Senato.

Come funzionano i test salivari

Due sono i tipi di test salivari,  molecolari e antigenici (rapidi), e il loro uso è regolato da una circolare del ministero della Salute del maggio scorso. Il ricorso alla saliva, spiega la circolare, può essere considerato un’opzione qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, preferibilmente entro i primi cinque giorni dall’inizio dei sintomi.

Si tratta del test meno invasivo tra quelli in circolazione, l’antigenico è fai-da-te, mentre il molecolare va effettuato in laboratorio. Generalmente è consigliato a chi deve fare il controllo con frequenza, magari per motivi di lavoro, ed è il più indicato per i bambini, soggetti molto anziani e disabili.

Il tampone raccoglie una piccola quantità di saliva e verifica in essa la presenza o meno delle proteine di superficie di SARS-CoV-2. Per avere il risultato di un test salivare rapido bisogna attendere una decina di minuti: la saliva va inserita nella provetta che viene venduta con la confezione in farmacia o anche al supermercato.

Alla quantità di saliva sufficiente raccolta si aggiunge un liquido reagente: il liquido va poi posizionato su un tester. I risultati arriveranno in una decina di minuti. In questo caso, essendo la precisione del test più bassa, la positività va confermata con un ulteriore esame. Per il test salivare molecolare, che cerca l’Rna del virus grazie a una particolare analisi (Pcr) effettuabile solo in laboratorio, i tempi di attesa sono di circa 24 ore.

La circolare del Ministero della Salute si sofferma sulla corretta raccolta del campione salivare, cruciale per la buona riuscita del test. Infatti, i campioni di saliva possono essere eterogenei (saliva orale, saliva orofaringea posteriore) e le diverse tecniche e sedi di raccolta possono avere un impatto sulla sensibilità del metodo.

L’efficacia del test salivare

L’analisi sulla saliva è una valida alternativa al classico tampone molecolare quando la carica virale è alta, come spiega un documento del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Una ricerca dell’università di Padova promuove i test salivari rapidi per lo screening di massa: tutti i dipendenti con risultati positivi alla saliva, infatti, sono stati sottoposti entro 24 ore al tampone nasofaringeo e i test hanno avuto una concordanza nel 98% dei casi. Tra ottobre e dicembre 2020, infatti, 5.579 dipendenti dell’ateneo avevano aderito alla sperimentazione (tasso di adesione 86%), per un totale di 19.850 campioni salivari che sono stati valutati con tecnica molecolare (rRT-PCR) per Sars-Cov-2. In questo caso la saliva era stata auto-raccolta tramite una provetta con un batuffolo di cotone che viene masticato per almeno un minuto al mattino prima di far colazione.

Test salivari nelle scuole: il piano

Il piano messo a punto consentirà di supportare le altre attività di monitoraggio della circolazione del virus sul territorio nazionale contribuendo, insieme alle misure già previste, a ridurre la circolazione virale e l’impatto negativo della pandemia nelle scuole campionate.

Non esclude eventuali ulteriori azioni locali discreening da parte delle Regioni/PP.AA. a carico delle stesse, purché condotte nel rispetto della normativa vigente. Il modello di individuazione delle “scuole sentinella”, già risultato efficiente in alcune realtà regionali, consentirebbe di monitorare un campione significativo (circa 110.000 alunni/mese con cadenza quindicinale) e rappresentativo della popolazione scolastica di riferimento che ammonta ad un totale di circa 4.200.000 alunni.

Il monitoraggio attraverso la somministrazione di test salivari, previsto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, verrà avviato con un carattere di gradualità in relazione alla situazione organizzativa delle singole Regioni/PP.AA. Sarà a tutti gli effetti un’azione di sanità pubblica, non assumerà le caratteristiche di altre sorveglianze e non costituirà requisito di accesso/esclusione alle attività didattiche, in termini di adesione al progetto, mentre restano valide tutte le attività previste a seguito del riscontro di positività al test.

Test salivari nelle scuole: la metodologia

La metodologia operativa adottata in ogni Regione/P.A. dovrà essere riportata in un protocollo operativo regionale che tenga in considerazione il contesto e l’organizzazione in atto, con particolare riferimento alle fasi di raccolta del campione, del consenso informato, di pre-etichettatura e di consegna ai laboratori di riferimento.

Sarà prioritariamente utilizzato il test molecolare su campione salivare. Quest’ultimo garantisce il vantaggio che la raccolta possa essere effettuata in modo autonomo in ambito familiare e il campione consegnato in punti di raccolta, minimizzando l’intervento di personale sanitario; allo stesso tempo la metodica garantisce la possibilità di processare il campione per l’eventuale sequenziamento genomico virale.

I kit molecolari per la PCR dovrebbero essere quelli che già riportano nelle indicazioni d’uso la possibilità dell’utilizzo della matrice salivare e comunque verrà effettuato, entro l’inizio del monitoraggio, un approfondimento con il Ministero della Salute su:

– l’eventuale necessità di validazione della metodica nella fase pilota della sorveglianza, alla luce delle diverse modalità di raccolta della saliva,
– l’eventuale uso di kit di test PCR senza specifiche su quella modalità
– la possibilità di utilizzo mediante auto-prelievo del campione salivare
– la questione della attuale non-validità del test salivare ai fini della certificazione verde
– il riconoscimento della non necessità di conferma con tampone naso-faringeo dei test salivari risultati positivi.

Le scuole primarie e secondarie di primo grado, saranno individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su base provinciale, tenendo conto della:

– rappresentatività della provincia di riferimento;
– potenziale di adesione;
– fattibilità logistica (trasporto verso i laboratori di biologia molecolare individuati).

Ogni Regione/P.A., in base alla numerosità campionaria per provincia  può selezionare uno o più plessi scolastici per ogni provincia selezionando possibilmente studenti da differenti classi. Ogni mese, inoltre, è auspicabile l’inclusione di più plessi scolastici anche in diversi comuni nella stessa provincia. Tale identificazione costituisce un’azione dinamica che tiene conto dell’andamento epidemiologico, della copertura vaccinale, della sostenibilità e auspica una rotazione sistematica delle classi/sezioni e scuole rappresentative.

Test salivari nelle scuole: come avverranno

test salivari verranno effettuati ogni 15 giorni con l’obiettivo di processare un totale di circa 109.000 RT-PCR mensili su scala  azionale. Verrà stabilito un calendario di riferimento dove, a ogni sessione, verranno abbinate due settimane del calendario (es. sessione 1 dal 13 al 26 settembre, sessione 2 dal 27 settembre al 10 ottobre etc). Questo permetterà alle Regioni/PP.AA. di effettuare la raccolta dei campioni per ogni specifica sessione anche in giorni diversi della stessa sessione, evitando il sovraccarico dei laboratori.

In una prima fase “di avviamento” (due mesi) le attività di raccolta dei campioni potranno essere eseguite nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario, individuato dalle ASL competenti, ovvero della Difesa.

Successivamente, al fine di garantire maggior comfort familiare e rispettare le modalità di raccolta (digiuno, prima di lavare i denti, ecc.) si prediligerà la modalità di “auto-raccolta” al mattino appena svegli.

Tale fase seguirà un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i dispositivi di raccolta (che potrebbe avvalersi, laddove disponibili, dei referenti scolastici, eventualmente coadiuvati da personale sanitario).

Tuttavia, le Regioni/PP.AA. che lo riterranno opportuno potranno non fare ricorso a questa fase di avviamento e iniziare le attività direttamente con l’auto-raccolta dei campioni di saliva da parte dei genitori.

I campioni raccolti saranno etichettati con le generalità del soggetto (nome, cognome, data di nascita), trasportati dal singolo alunno/familiare presso l’Istituto di frequenza e immessi in un apposito contenitore gestito da un referente scolastico, unitamente alla modulistica prevista dal laboratorio di riferimento.

Il monitoraggio si baserà su una adesione informata e volontaria da parte dei genitori/tutori e la sua accettazione non sarà in alcun modo vincolante sull’accesso alla scuola in presenza, così come raccomandato dal CTS.

Green pass scuola, Bianchi: “Nessuno viene perseguitato, così stiamo proteggendo anche chi non vuole fare il vaccino”

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il Green pass a scuola? Non solo nessuno viene perseguitato ma così si sta proteggendo  anche chi non vuole fare il vaccino anti covid”. A dirlo è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, durante un’intervista rilasciata a L’aria che tira, su La7.

“Nella scuola – spiega – siamo al 93% dei vaccinati, se poi aggiungiamo coloro che non si possono vaccinare e che comunque vengono tutelati, perché c’è il Green pass o il documento sostitutivo, arriviamo a dei numeri comunque contenuti. A costoro abbiamo dato la possibilità di fare i tamponi. Non stiamo perseguitando nessuno ma proteggendo tutti, anche chi non vuole fare il vaccino. Dopo 5 giorni di assenza da scuola non giustificati si viene sospesi per il periodo di emergenza, che finora arriva al 31 dicembre. Mi sembra che le persone siano molto responsabili, fanno scelte personali chiare, sto apprezzando molto il senso di responsabilità”, sottolinea.

E ancora: “Abbiamo la grande fortuna di avere il commissario generale Figliuolo grazie al quale abbiamo un numero imponente di vaccinati, ora si andrà alla fase 2, quella del tracciamento: siamo passati al salivare, con la verifica molecolare. Il salivare aveva un indice alto di falsi positivi invece con i controlli molecolari l’accuratezza arriva al 99,9%. Quindi non solo il tracciamento che lui fa a campione. Sarà a campione il controllo ma poi diventerà diffuso. In poco tempo abbiamo sviluppato anche la piattaforma che permette ai presidi di verificare ogni mattina la situazione di tutti per il controllo del Green pass”.

Covid scuola, un positivo in classe: ecco la procedura tra Dad, quarantene e tamponi

da OrizzonteScuola

Di redazione

Si ritorna in classe dopo la pausa estiva. L’obiettivo dichiarato dal governo è quello di non tornare in didattica a distanza. Cosa succederà se ci sarà un positivo all’interno della classe? Cosa accadrà con gli studenti e il personale scolastico vaccinato? Sono previsti diversi gli scenari, ecco quali.

La vera novità, rispetto all’anno scorso, è che gli studenti over 12 potranno essere vaccinati. Dunque le regole non saranno uguali per tutti.

Il protocollo di sicurezza ricorda che ciascun lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato di eventuali contatti stretti con persone positive, della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto.

Gli scenari possibili

Per le persone non vaccinate: 10 giorni di quarantena, con tampone tra il 10° e il 14° giorno dall’ultimo contatto con il positivo

Per le persone vaccinate: 7 giorni di quarantena, con test molecolare alla fine dell’isolamento.

I dirigenti scolastici temono che non sia attuabile perché una parte della classe potrebbe restare a casa 7 giorno e la restante 10 giorni, imponendo la Dad in contemporanea alle lezioni in presenza.

Le Faq del Ministero dell’Istruzione

Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare?
Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

Quanto dura la quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Il Ministero della Salute, con circolare n.36254/2021, ha aggiornato le indicazioni sulla quarantena di quanti hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni. Nello specifico, distingue fra:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, c.d. “contatti stretti”: “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Qualora non fosse possibile eseguire un test molecolare o antigenico tra il settimo e il quattordicesimo giorno, si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, anche in assenza di esame diagnostico molecolare o antigenico“,
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.

Quanto dura la quarantena dei non vaccinati o di quanti non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni?
Nella stessa circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa per i non vaccinati o per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni:
a) contatti asintomatici ad alto rischio, “possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine al termine del quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo“. In assenza del test, anche in questo caso, la quarantena si chiude dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, senza necessità di esame diagnostico molecolare o antigenico,
b) contatti asintomatici a basso rischio: “non devono essere sottoposti a quarantena, ma devono continuare a mantenere le comuni misure igienico-sanitarie“, mascherina, distanziamento fisico, igiene frequente delle mani, ecc.
Le indicazioni valgono per i casi COVID.19 confermati da variante VOC non Beta o per cui non è disponibile il sequenziamento.

Quali sono i contatti “a basso rischio”?
Nella circolare n.36254/2021, il Ministero della Salute precisa che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni: – una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; – una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

Quali sono i sintomi per valutare se non mandare a scuola il proprio figlio?
Il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 conferma l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. È pure confermato il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti.

Cosa devo fare se nella classe si è verificato un caso COVID-19?
Secondo quanto indicato dal CTS, “il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. Rimangono valide le disposizioni previste dallo stesso CTS per l’anno scolastico 2020-2021.

Sono previste azioni di screening per gli studenti?
L’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con il Ministero della Salute, il Commissario straordinario e il Ministero dell’Istruzione, sta definendo un piano di screening della popolazione scolastica, con particolare attenzione alla fascia di età 6-12 anni. Le scuole interessate saranno progressivamente individuate in collaborazione fra autorità sanitarie e uffici scolastici.

Psicologo a scuola per alunni e pure per i docenti, Bianchi dice sì: sia parte strutturale

da La Tecnica della Scuola

Uno psicologo per ogni scuola: se ne parla da tempo, ma di azioni concrete non c’è traccia. Il 15 settembre, a caldeggiare l’inserimento negli istituti scolastici di questa preziosa figura professionale è stato anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: intervenuto a L’Aria che tira su La 7, il responsabile del Mi ha detto che “ci vuole lo psicologo nelle scuole, all’interno della comunità educante come parte strutturale che segua i nostri ragazzi e i nostri insegnanti”, specificando quindi che l’esperto di psiche e di relazioni si metterebbe anche a disposizione dei docenti. Per questi ultimi, sarebbe molto utile soprattutto per coloro che sono a fine carriera, spesso sottoposti a stress e burnout.

Qualche parlamentare ha immediatamente bene accolto le parole del ministro dell’Istruzione. Come la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi, che su Twitter ha scritto:

“Bene che il Ministro Bianchi abbia ribadito la necessità di inserire lo psicologo a scuola per il sostegno della comunità educante. Per me dovrebbe essere strutturale: la scuola può intercettare il disagio e creare un legame con famiglie e territori. Mettiamo al centro i ragazzi”.

La spinta di Licia Ronzulli

Di recente, a sollecitare l’introduzione della figura dello psicologo negli istituti scolastici è stata Licia Ronzulli, presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama nel corso della discussione sul Pnrr, Ronzulli ha detto che “va valutato, anche prossimamente, l’opportunità di prevedere nella missione Istruzione e Ricerca, l’inserimento sistematico e strutturale dello psicologo scolastico negli istituti di ogni ordine e grado”.

Secondo la presidente, questa scelta permetterebbe “di garantire un supporto specializzato a tutela del benessere emotivo dei ragazzi fortemente penalizzati dalla pandemia”. Ma anche, è il caso di dirlo, dei docenti e quindi di tutto il personale scolastico.

Di questa eventualità, anche per rispondere alle problematiche emotive e psicologiche derivanti dal Covid-19, si è parlato in più occasioni nell’ultimo anno e mezzo.

L’opportunità per introdurre la figura dello psicologo nelle scuole potrebbe derivare dall’arrivo dei diversi miliardi del Recovery Fund.

Le proposte di legge arenate

Un delle proposte di legge che aveva tale intento, è stata presentata nel 2018 dall’on. Maria Teresa Bellucci, capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Affari Sociali e in Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza: lo “psicologo scolastico”, si leggeva nel ddl, è “uno strumento di promozione del benessere e di prevenzione della devianza e della dispersione. I continui fatti di cronaca, purtroppo, mostrano come sempre più frequentemente siano presenti situazioni di disagio sociale all’interno degli istituti scolastici, nei quali si verificano episodi di violenza a danno degli studenti ma anche degli stessi docenti”.

La proposta è stata anche avallata da Fulvio Giardina, presidente uscente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, secondo il quale “sono in aumento le richieste di consulenza su questi aspetti e stiamo studiando una modifica del codice deontologico che attualmente prevede che l’adolescente essendo minorenne abbia il consenso di entrambi i genitori: noi riteniamo che il ragazzo dai 16 anni in poi possa accedere individualmente almeno a un primo colloquio con uno psicologo”.

Solo se iscritti nell’annotazione come psicoterapeuta

Una sentenza della Cassazione ha comunque specificato che gli psicologi possono stare in classe, su appuntamento, solo se i genitori degli alunni sono stati informati della loro presenza e abbiano dato il consenso a che i comportamenti dei figli siano sotto osservazione clinica.

Ovviamente, il servizio offerto all’interno delle scuole non potrà essere assolto dai docenti e nemmeno da psicologi non specializzati: lo psicologo scolastico deve essere iscritto nell’annotazione come psicoterapeuta, aggiuntiva all’iscrizione all’albo degli psicologi, con ampia esperienza, accumulata attraverso un tirocinio svolto in strutture pubbliche o private convenzionate con gli atenei autorizzati.

PCTO, dalla Banca d’Italia 237 percorsi per l’a.s. 2021/22

da La Tecnica della Scuola

Sono ben 237 i percorsi che la Banca d’Italia propone agli studenti e studentesse per l’a.s. 2021/22, nell’ambito delle attività di PCTO.

Potranno essere coinvolti più di 2350 ragazzi e ragazze sulla base del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione.

I percorsi si svolgeranno online, ma se le condizioni sanitarie dovessero consentirlo, le scuole potranno richiederne lo svolgimento in presenza per tutte le giornate o solo per alcune, ovviamente nel rispetto dei Protocolli per le misure di contenimento del contagio COVID-19 adottate dalla Banca d’Italia.

Per i percorsi online, sarà necessario assicurare che ciascun partecipante si colleghi con un computer, poiché il collegamento di tutti attraverso una LIM non favorirebbe il coinvolgimento personale di ogni singolo partecipante, condizione imprescindibile per lo svolgimento ordinato e proficuo del percorso.

La Banca d’Italia informa che prima di prenotare è opportuno controllare che il percorso sia coerente con il Piano dell’offerta formativa dell’istituto scolastico e in particolare con il corso di studio dei ragazzi interessati, che ogni scuola può prenotare un massimo di tre percorsi e che può essere assegnataria di uno solo dei percorsi prenotati.

Il criterio di assegnazione dei percorsi è l’ordine di arrivo della prenotazione. Il numero minimo di ore accreditate è 27.

Materiali utili

Classi pollaio: l’origine di quella pesante e irrisolta criticità del nostro sistema

da Tuttoscuola

Se ne parla da tempo, ma quando sono nate le classi pollaio? E, soprattutto, quali dispositivi le hanno generate? Conoscere le cause può aiutare a rimuoverle. Abbiamo più volte indicato nel DPR 81/2009 la loro origine. Ma quali nuovi parametri sono stati introdotti, modificando gli assetti organizzativi precedenti? E per quali ragioni?

Il ministro dell’economia, Giulio Tremonti, d’intesa con il ministro dell’istruzione, Maria Stella Gelmini, aveva fatto cassa con un salasso sulla scuola, innalzando i precedenti parametri per la costituzione delle classi di tutti gli ordini di scuola.

I parametri precedenti erano stati definiti dal ministro Luigi Berlinguer con il decreto 331 del 1998.

Per la scuola dell’infanzia il limite massimo per la costituzione delle sezioni era stato fissato a 25 con il limite massimo di 28 nel caso di eccedenze di iscrizioni non trasferibili in altra scuola.

Il DPR 81/2009 aveva ritoccato quei limiti, portandoli rispettivamente a 26 e 29 bambini per sezione.

Per la scuola primaria il limite massimo di alunni per classe con il DM 331 era stato fissato a 25; il DPR 81 lo aveva portato a 26 con possibilità di portarlo a 27.

Per le prime classi della scuola secondaria di I grado il limite massimo di alunni per classe era stato fissato a 25; il DPR 81 lo aveva portato a 27, con possibilità di portarlo a 28 in caso di iscrizioni eccedenti.

Per le classi iniziali degli istituti di istruzione secondaria di II grado il numero di studenti non deve essere inferiore a 25 e il numero delle classi si ottiene dividendo il numero di alunni per 25 con possibilità di redistribuire le eccedenze fino al limite di 28 studenti.

Il DPR 81 porta quei limiti rispettivamente a 27 e 30.

Per una riforma reale e credibile occorre riportare i parametri ai valori precedentemente fissati oltre vent’anni fa e, se possibile, inferiori, soprattutto per scuola dell’infanzia e scuola secondaria di II grado, i due settori che denunciano maggiori numerosità critiche.

Il primo intervento che il ministro Bianchi dovrebbe attuare per rendere credibile il suo impegno dichiarato di eliminare le classi pollaio sarà quello di mettere mano alla correzione significativa del DPR 81 in tempo per le operazioni relative al prossimo anno scolastico.

DL Green Pass in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di giovedì 16 settembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. 

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.

Organi costituzionali

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato

A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Tamponi calmierati

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.

Tribunali

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.

Revisione misure di distanziamento

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.

Sostegno allo sport di base

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

  • a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
  • a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore;
  • a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l’uso di ausili per lo sport. 

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Nota 16 settembre 2021, AOODGOSV 21943

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione
Uff. 1

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma
della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
di Bolzano

Oggetto: DIDAMATICA 2021 – 7 e 8 ottobre 2021 “Artificial Intelligence for Education”.

Nota 16 settembre 2021, AOODGSIP 2025

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali – LORO SEDI Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio istruzione – TRENTO All’Intendenza scolastica per la lingua italiana – BOLZANO All’Intendenza scolastica per la lingua tedesca – BOLZANO All’Intendenza scolastica per la lingua ladina – BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle d’Aosta AOSTA
p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Oggetto: 2 ottobre – Festa Nazionale dei Nonni. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Nota 16 settembre 2021, AOODPIT 1353

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Il Capo Dipartimento

Oggeto: Sospensione del rapporto di lavoro del personale scolastico per mancato possesso o mancata validità della certificazione verde COVID-19. Modello.

Legge 16 settembre 2021, n. 126

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche. (21G00136)

(GU Serie Generale n.224 del 18-09-2021)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 224 del 18 settembre 2021). (21A05687)

(GU Serie Generale n.234 del 30-09-2021)


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attivita’ sociali ed economiche, e’ convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 16 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia


Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (21G00117)

(GU Serie Generale n.175 del 23-07-2021)