Ordinanza TAR Lazio sez.IV BIS n. 2807 del 2 maggio 2022

IL TAR LAZIO SEZ IV BIS ACCOGLIE IL RICORSO, ANNULLA IL DECRETO DI REVOCA DI IMMISSIONE IN RUOLO SOSTEGNO EX ART.59 CO.4 BIS DEL D.L.73/2021 GIA’ DISPOSTE DALLA AT DI MILANO E REINTEGRA NEL RUOLO I RICORRENTI INSERITI NELLE GPS PRIMA FASCIA SOSTEGNO.

Di particolare rilevanza la ordinanza n 2807 del 2 maggio 2022 con cui il TAR Lazio sez.IV BIS  in accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, ha reintegrato i ricorrenti abilitati in Romania, nel ruolo sostegno previsto dalla procedura straordinaria dell’art. 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, annullando il decreto che aveva improvvisamente e illegittimamente revocato il ruolo precedentemente assegnato dalla AT di Milano, con attribuzione della sede di servizio.

La difesa dei ricorrenti, aveva censurato oltre agli atti presupposti tra cui il DM n°242/2021 istitutivo della procedura di reclutamento straordinaria e il DM n°51/2021, il decreto collettivo di revoca del ruolo, nella parte in cui, in palese violazione del principio della parità di trattamento, non chiariva ai fini delle immissioni in ruolo, che la riserva si applicasse indistintamente non solo a coloro che sono inseriti negli elenchi aggiuntivi di cui al DM n°51/2021 ma anche a chi risulta già inserito, sempre con riserva in prima fascia delle GPS di cui alla OM n°60/2020 .

I ricorrenti peraltro, in un primo momento erano stati reinseriti con riserva con il medesimo punteggio già pubblicato relativamente alle classi di concorso sul sostegno ADMM ed ADSS I fascia, ma poi illegittimamente esclusi dalla AT di Milano secondo cui l’art.59 co.4 non si poteva applicare alla prima fascia, ma solo a coloro che erano inseriti negli elenchi aggiuntivi.

IL COLLEGIO della sez.IV BIS chiamato a pronunciarsi sulla declaratoria,

del diritto dei ricorrenti alla immissione in ruolo sul posto individuato con proposta di assunzione e immissione in ruolo presso gli Istituti disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, co. 4, DL 73 del 2021 convertito con modificazioni nella Legge 23 luglio 2021, n. 106, a far data dalla esclusione dei ricorrenti disposte con il decreto della AT di Milano n° 3197 dell’11.03.202;

del diritto dei docenti, specializzati sul sostegno in Romania, alla reintegrazione/ reinserimento, tra i beneficiari delle immissioni in ruolo, con conferma del posto già assegnatogli presso le sopra indicate scuole per la sospensiva, in via cautelare dei provvedimenti illegittimi suindicati;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Visti gli atti di annullamento e rettifica disposti dall’amministrazione;

Valutata la particolarità della vicenda, ritenuto di dover sospendere il decreto n. 3197/2022 di revoca di immissione in ruolo della AT di Milano al fine di poter giudicare la controversia re adhuc integra e salvaguardare il percorso professionale e didattico per il corrente anno scolastico; il TAR Lazio accoglie la domanda cautelare nei termini indicati in parte motiva.

Studenti e autismo

Studenti e autismo, ricerche confermano l’importanza dell’integrazione scolastica
La Tecnica della Scuola del 02/05/2022

In un’età più moderna, avanzata ed attrezzata è cresciuta, fortunatamente, la sensibilità ai temi legati alle disabilità, al supporto fattivo e concreto delle persone affette e alle retoriche – da trasformarsi necessariamente in materiali – di integrazione definitiva delle persone diversamente abili nel mondo del lavoro, della scuola e del tempo libero.

Il Ministero dell’Istruzione italiano, attraverso le riforme – o mere indicazioni – Berlinguer, De Mauro, Moratti e Profumo emesse a cavallo tra vecchio e nuovo millennio hanno sollevato pubblicamente la questione del supporto agli alunni con DSA e facilitazione degli imput didattici. Altro tema sempre connesso con quelli attualmente esposti è l’integrazione, attraverso i docenti di sostegno, di tali studenti nel percorso didattico e formativo globale. In assenza di questa fondamentale operazione, come fanno presente delle ricerche prodotte dal Kings College londinese, si rischia di far peggiorare drammaticamente la salute psicofisica di tali studenti, già svantaggiati. 

I recenti studi su autismo, ADHD ed integrazione didattica: fenomeni di autolesionismo più frequenti per chi non va a scuola.
La ricerca condotta dal King’s College London e South London e dal Maudsley NHS Foundation Trust ha analizzato i fattori associati all’autolesionismo in oltre 111.000 adolescenti di età compresa tra 11 e 17 anni nel Regno Unito. Pubblicato su BMC Medicine, lo studio ha rilevato che il rischio di autolesionismo presentandosi al pronto soccorso ospedaliero era quasi tre volte superiore per i ragazzi con disturbo dello spettro autistico (ASD) rispetto ai ragazzi senza ASD. 
Il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) era un forte predittore di autolesionismo sia per i ragazzi che per le ragazze con un rischio circa quattro volte maggiore di autolesionismo tra quelli con ADHD. L’assenza da scuola può essere associata direttamente a un aumento del rischio di autolesionismo: per quei giovani con meno dell’80 per cento di frequenza il rischio di ferirsi era tre volte maggiore. 
Lo studio ha anche rilevato che gli adolescenti che avevano frequentato i servizi di salute mentale per l’ADHD erano a quattro volte il rischio di autolesionismo rispetto a quelli che non avevano frequentato i servizi offerti di supporto per l’ADHD. Anche l’esclusione e l’assenza dalla scuola sono state identificate come fattori di rischio.

La situazione in Italia: dati e forme di supporto
Le recenti riforme hanno garantito un numero di docenti di sostegno per classe in modo tale da ovviare problematiche di integrazione didattica e sostenere attivamente i ragazzi nelle procedure d’apprendimento. Resta carente la formazione propria del supporto agli studenti con DSA propria di tale figure professionali, ritrovatesi a svolgere servizio di sostegno per acquisire un punteggio più elevato in sede concorsuale per il reclutamento docenti. Ricorda il CENSIS che “il numero di alunni disabili nella scuola statale è cresciuto dai 202.314 dell’anno scolastico 2012/2013 ai 209.814 del 2013/2014 (+3,7%). Contemporaneamente è aumentato il numero dei docenti di sostegno: dai 101.301 del 2012/2013 ai 110.216 del 2013/2014 (+8,8%)”. 
“I bambini Down in età prescolare – riferisce l’indagine del CENSIS – che frequentano il nido o la scuola dell’infanzia sono l’82,1%, tra i 7 e i 14 anni l’inclusione scolastica raggiunge il 97,4%, ma già tra i 15 e i 24 anni la percentuale scende a poco meno della metà, anche se l’11,2% prosegue il percorso formativo a livello professionale. Tra i ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, fino a 19 anni è il 93,4% a frequentare la scuola, ma il dato scende al 67,1% tra i 14 e i 20 anni, e arriva al 6,7% tra chi ha più di 20 anni”. 
Per tali dati risulta necessario favorire una didattica sempre più inclusiva con il fine di evitare fastidiose ed insulse esclusioni dei ragazzi DSA dai percorsi globali di apprendimento.

di Andrea Maggi

Formazione e valutazione insegnanti

Scuola: su formazione e valutazione insegnanti misure inaccettabili

Roma, 2 maggio – Le proposte in materia di formazione in servizio e valutazione degli insegnanti contenute nel decreto legge 36 approvato il 30 aprile scorso sono, per la FLC CGIL, inaccettabili.  Il Governo introduce per legge la valutazione degli insegnanti, scavalcando il contratto e finanziandola attraverso il taglio di circa 10 mila cattedre e la riduzione dei finanziamenti già esistenti della card docenti e dei fondi della legge 440/97 sull’autonomia scolastica.

La valutazione prevista dal decreto è tutta incentrata sulla formazione in servizio, con un percorso triennale fatto di valutazioni intermedie e finali nelle quali il docente deve dimostrare di aver raggiunto un adeguato livello formativo. L’accesso ai percorsi di formazione diventerà obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all’adeguamento del contratto collettivo, che viene chiamato in causa solo per stabilire i miseri compensi una tantum: meno di 2000 euro netti dopo i tre anni di formazione!La partecipazione alle attività formative si svolgerà fuori dell’orario di insegnamento prevedendo l’esclusione di circa 200 mila docenti a tempo determinato e un’incomprensibile differenza della durata dei percorsi tra i diversi ordini di scuola (15 ore di formazione per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria e 30 ore per quelli della secondaria).

La norma, dunque, aumenta l’orario di lavoro prevedendo ore aggiuntive obbligatorie sia per la formazione che per ulteriori attività integrative, crea una netta divisione tra i docenti, tra i diversi ordini e tra lavoratori di ruolo e supplenti, e si sostituisce al contratto collettivo che per noi resta l’unico strumento che può regolare il rapporto di lavoro, il salario e la valorizzazione della professionalità. Non solo, stabilisce anche che il compenso finale una tantum venga attribuito in maniera selettiva e a non più del 40% dei docenti che hanno partecipato alla formazione.

Fino a quando dal decreto non verranno stralciate le parti di esclusiva pertinenza del CCNL e non verranno investite nuove risorse che non sottraggano soldi da partite già esistenti, per la FLC CGIL non ci sarà alcuno spazio di confronto.

Il Governo e il Ministro ritirino subito questa proposta impraticabile e aprano il confronto con le parti sociali. In caso contrario si assumeranno la grave responsabilità di gettare le scuole nel caos e di affrontare l’inevitabile mobilitazione delle organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Decreto reclutamento

Decreto reclutamento, Di Meglio: “Umiliante per docenti e Parlamento”

“Un provvedimento inaccettabile nel metodo e nel merito, che umilia gli insegnanti, il ministero dell’Istruzione e il Parlamento che viene esautorato delle sue funzioni istituzionali”. È un giudizio senza appello quello espresso da Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, sul decreto legge 36, pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, riguardante la riforma del reclutamento e della formazione dei docenti italiani. 

“Non c’è stata alcuna discussione, alcun confronto né con i sindacati né in sede parlamentare, le norme relative alla scuola sono finite nel minestrone del Pnrr e arriveranno blindate alla Camera e al Senato, senza possibilità di cambiare una virgola. Questo metodo – incalza Di Meglio – deve indurre tutti i cittadini, e anche il Presidente della Repubblica, a una riflessione, perché non è concepibile che si calpestino così le procedure democratiche che regolano la vita politica nel nostro Paese”.

Riferendosi, poi, al merito del decreto, il coordinatore della Gilda ironizza amaramente sul titolo dell’articolo 46 Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti: “Fa sorridere la parola ‘semplificazione’, visto che sarebbe stato difficile immaginare un percorso a ostacoli più complicato: oltre alla laurea magistrale della durata di 5 anni, per ottenere l’abilitazione il legislatore prevede l’acquisizione di 60 Cfu, che impegnano un altro anno, a cui si aggiunge l’anno di prova rafforzato. Per un totale, se tutto fila liscio, di 7 anni. Giusto in tempo per la crisi del settimo anno. Sarebbe stato di gran lunga preferibile – sottolinea Di Meglio – sposare la proposta avanzata dalla Gilda di istituire un percorso simile a quello in vigore per Scienze della Formazione Primaria, dedicando l’ultimo anno del corso di studi alla formazione didattico-metodologica. Anche il meccanismo riservato ai precari con 3 anni di servizio è macchinoso e punitivo”.

“Sulla formazione l’unica cosa certa è la spesa per retribuire lautamente il presidente e i dirigenti del nuovo ente pubblico denominato Scuola di Alta formazione dell’istruzione  e  sistema di formazione continua incentivata, mentre ancora una volta si tenta di scaricare sugli insegnanti ulteriori aggravi di lavoro senza che sia corrisposta alcuna retribuzione”.

“Rispetto a tutto ciò – conclude Di Meglio – ci auguriamo che si raggiunga la massima unità sindacale per portare la categoria alla mobilitazione generale”.

Certificazione del diritto a pensione del personale scolastico

Anche quest’anno si avvia verso la conclusione la consueta operazione di certificazione del diritto a pensione del personale della scuola, svolta da Inps in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.

L’Istituto ha infatti già completato, anche grazie all’impegno delle scuole e dell’Amministrazione scolastica, alla data del 20 aprile, la definizione di quasi il 95% delle certificazioni del diritto alla pensione in relazione alla platea interessata. Ciò permetterà al Ministero dell’Istruzione di realizzare in tempi utili le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo del personale in funzione dell’avvio del nuovo anno scolastico.

In particolare, considerando le verifiche con esito positivo, risultano certificati i diritti alla pensione per circa 28.700 nominativi (circa 20.400 personale docente; circa 7.600 personale ATA; circa 400 insegnanti di Religione; circa 300 dirigenti scolastici; circa 60 personale educativo).

Pertanto, anche quest’anno, sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati grazie all’intenso lavoro di squadra tra gli uffici territoriali delle due Amministrazioni e alla sinergia tra la Direzione Generale Inps e il Ministero dell’Istruzione che ha permesso, a livello centrale, attraverso una cabina di regia dedicata, di analizzare e risolvere le criticità che sono emerse nel corso delle attività di certificazione delle posizioni assicurative del personale scolastico interessato dal pensionamento.

Le sedi territoriali dell’Inps, inoltre, sono ulteriormente impegnate affinché il personale certificato riceva il trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2022, senza soluzione di continuità rispetto all’ultimo stipendio.

Due maggio 1945

Due maggio 1945!

di Maurizio Tiiriticco

Il 2 maggio del 1945: una grande ricorrenza! La Bandiera Rossa sventola sul Reichstag, a Berlino!

La grande Primavera del 1945!!! Siamo alla fine della terribile Seconda Guerra Mondiale! E la Bandiera della Vittoria viene finalmente piantata dai soldati sovietici sulle rovine del Reichstag, in Berlino. Il palazzo del Reichstag era statocostruito come sede per le riunioni del Reichstag, appunto, ovvero il Parlamento del Reich Tedesco. Era stato inaugurato nel 1894 ed è tornato ad essere la sede del Parlamento Tedesco nel 1999. Rimasto fortemente danneggiato dopo l’incendio del 1933, il palazzo non fu più utilizzato durante il Terzo Reich, ma venne comunque ritenuto un simbolo della Germania nazista.

Il Reichstag fu attaccato dai soldati sovietici dell’Armata Rossa durante la fase decisiva della cosiddetta battaglia di Berlino del 1945. E riuscirono a conquistarlo dopo un violento combattimento contro la guarnigione tedesca asserragliata all’interno e nei sotterranei! Dopo la conquista vi issarono la Bandiera Rossa della Vittoria. Una celebre foto ritrae due soldati dell’Armata Rossa mentre alzano la bandiera dell’Unione Sovietica sul tetto del Palazzo del Reichstag, appena conquistato. L’identità degli uomini ritratti è stata a lungo discussa, e solo dopo diverso tempo i due sono stati identificati come il sergente Aleksej Leont’evič Kovalëv, che regge l’asta della bandiera, e il sergente Abdulchakim Isakovič Ismailov, che sospinge Kovalëv per una gamba. Appartengono alla Ottava Armata Rossa. Anche l’identità dell’autore dello scatto, il fotografo dell’Armata Rossa Evgenij Chaldej, rimase nascosta per motivi politici e fu resa nota solo dopo la dissoluzione dell’Unione Sovietica.

La tradizione storiografica continua a registrare peraltro che il merito reale di aver issato la bandiera della Vittoria Sovietica sulle rovine del Reichstag, alle ore 22,50 del 30 aprile 1945, spetta alla sezione da ricognizione del Battaglione 756º Reggimento fucilieri della 150ª Divisione fucilieri della 3ª Armata d’Assalto, guidata dai sergenti Meliton Kantaria, georgiano, e Michail Alekseevič Egorov, russo.

La foto, pubblicata per la prima volta sulla rivista Ogonëk il 13 maggio 1945, divenne subito iconica, in quanto rappresenta la vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nazista. Questa foto, insieme a quella che ritrae l’alzabandiera dei marines statunitensi a Iwo Jima il 23 febbraio 1945, a cui Chaldej si era ispirato per la sua istantanea, è una delle più celebri e riconoscibili tra quelle realizzate durante la seconda guerra mondiale.

La ricorrenza del 9 MAGGIO 1945 riguarda la Giornata della Vittoria: a) in russo День Победы, Den’ Pobedy; b) in ucraino День Перемогі, traslitterato Den’ Peremohi: c) in bielorusso Дзень Перамогi, Dzen’ Peramohi. E viene celebrata ogni 9 maggio, in ricordo della capitolazione della Germania nazista. E’ doveroso ricordare che la resa in effetti fu firmata nella tarda serata dell’8 maggio 1945 (9 maggio a Mosca), in seguito alla capitolazione concordata in precedenza con le forze alleate sul fronte occidentale. Il governo sovietico annunciò la vittoria la mattina del 9 maggio, dopo la cerimonia della firma avvenuta a Berlino. Tuttavia, è solo dal 1965 che nell’Unione Sovietica la Giornata della vittoria è stata proclamata festa nazionale.

Prove INVALSI a.s. 2021/2022


Anno scolastico 2021/22

Iscrizioni: a partire dalle ore 15.30 del 16 novembre 2021 ed entro le ore 17.30 del 7 dicembre 2021 accedendo all’area riservata della segreteria scolastica.

Calendario delle somministrazioni

  • II primaria (prova cartacea)
    • Italiano: venerdì 6 maggio 2022
    • Prova di lettura solo Classi Campione: venerdì 6 maggio 2022
    • Matematica: lunedì 9 maggio 2022
  • V primaria (prova cartacea)
    • Inglese: giovedì 5 maggio 2022
    • Italiano: venerdì 6 maggio 2022
    • Matematica: lunedì 9 maggio 2022

II e V primaria Richieste di posticipo

  • III secondaria di primo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione
      La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
      • lunedì 4, martedì 5, mercoledì 6, giovedì 7 aprile 2022
      • lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 aprile 2022
        La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da venerdì 1 aprile 2022 a sabato 30 aprile 2022
    • Sessione suppletiva: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022
  • II secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13 maggio 2022
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da mercoledì 11 maggio 2022 a martedì 31 maggio 2022
  • V secondaria di secondo grado (prova al computer – CBT)
    • Sessione ordinaria Classi Campione
      La scuola può scegliere una tra le due seguenti finestre:
      • martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, venerdì 4 marzo 2022
      • lunedì 7, martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10 marzo 2022
        La scuola sceglie tre giorni di una delle due finestre di somministrazione per svolgere le prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto).
    • Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): da martedì 1 marzo 2022 a giovedì 31 marzo 2022
    • Sessione suppletiva e privatisti: da lunedì di 23 maggio 2022 a sabato 28 maggio 2022

Decreto MUR 2 maggio 2022

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Decreto MUR 2 maggio 2022

Modalità di utilizzazione del fondo per il sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita’ ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e gli enti di ricerca. (22A04152)

(GU Serie Generale n.171 del 23-07-2022)

IL MINISTRO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante «Universita’ non statali legalmente riconosciute»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante: «Semplificazione delle attivita’ degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina», in vigore dal 28 febbraio 2022, e in particolare l’art. 4 recante misure di sostegno per studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale la legge 25 febbraio 2022, n. 28, ha disposto l’abrogazione, facendo salvi gli atti e provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso;

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante «Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina», convertito, con modificazioni, dalla citata legge 5 aprile 2022, n. 28;

Visto in particolare l’art. 5-quinquies, che stabilisce: «1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita’, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche’ dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalita’ ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita’ delle predette universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca, e’ istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita’ e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e’ destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all’art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall’art. 5- quater del presente decreto, nonche’ dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, sono definite la ripartizione tra le universita’, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche’ le modalita’ di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio.»;

Visto altresi’ l’art. 5-quater che, al comma 6, nel modificare il comma 390 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 234, ha previsto che le misure di accoglienza di richiedenti ivi previsto in relazione all’Afghanistan, siano estese ai richiedenti asilo e alle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina;

Considerata la necessita’ di dare attuazione urgente alla previsione di cui al citato art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, stabilendo le modalita’ di utilizzazione del fondo e la procedura di ripartizione, in vista dell’assegnazione delle relative risorse e rinviando la ripartizione a uno o piu’ successivi decreti direttoriali, a valere sul pertinente capitolo di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa Maria Cristina Messa e’ stata nominata Ministro dell’universita’ e della ricerca;

Decreta:

Art. 1 Modalita’ di utilizzazione delle risorse

1. In attuazione dell’art. 5-quinquies del decreto-legge n. 14 del 2022, convertito dalla legge n. 28 del 2022, sono ammesse al contributo, a valere sulle risorse del fondo ivi previsto, le modalita’ di utilizzazione di seguito indicate:
a) l’erogazione di borse di studio per dottorandi o per studenti, che si iscrivano a corsi di dottorato o di laurea, presso universita’ italiane, anche telematiche, o presso le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) la stipulazione di contratti da ricercatore;
c) la stipulazione di contratti da visiting professor;
d) le misure di sostegno di studenti del programma Erasmus +.

2. Le modalita’ di utilizzazione di cui al comma 1 devono essere attivate da universita’ ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale e le universita’ telematiche, enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal Ministero e soggetti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e devono essere rivolte a persone rientranti in una delle seguenti categorie:
a) studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le universita’, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;
b) studenti di nazionalita’ ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
c) dottorandi, ricercatori, professori di nazionalita’ ucraina, che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita’ delle predette universita’ e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’universita’ e della ricerca;
d) i soggetti di cui all’art. 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e cioe’ richiedenti asilo e persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c);
e) soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 2 Procedura per la presentazione della domanda

1. La procedura per la presentazione della domanda e’ a sportello e resta aperta fino all’esaurimento degli importi del fondo.

2. Le modalita’ di presentazione delle domande e di assegnazione delle risorse, ispirate alla piu’ ampia partecipazione e alla proporzionata distribuzione, anche in relazione alle domande presentate, sono indicate in avviso pubblico della Direzione generale della internazionalizzazione e della comunicazione.

3. La domanda dovra’ contenere almeno i seguenti dati:
a) anagrafica e dati dell’Istituzione proponente;
b) anagrafica dei beneficiari rientranti nelle categorie previste dalla legge e riportate nel comma 2 dell’art. 1;
c) durata delle borse di studio e dei contratti;
d) costi preventivati e importo richiesto.

4. Alle domande di cofinanziamento deve essere allegata la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento delle borse di studio e dei contratti stipulati con i ricercatori ed i professori, e l’attestazione che il beneficiario cui l’iniziativa si rivolge rientra in una delle categorie indicate dalla legge e riportate nel comma 2 dell’art. 1.

5. Il cofinanziamento e’ calcolato come percentuale dell’importo indicata nella domanda per ciascuna persona, e pari, al massimo, al:
a) 40% per le borse di studio, incluse le misure in favore degli studenti fruitori del programma Erasmus +;
b) 30% per contratti stipulati con ricercatori;
c) 20% per contratti stipulati con visiting professors.

Art. 3 Istruttoria e ripartizione

1. L’istruttoria delle domande avviene nel rispetto dell’ordine temporale di presentazione.

2. Esaurita l’istruttoria, la ripartizione delle risorse e’ disposta con uno o piu’ decreti direttoriali, a valere sul pertinente capitolo di bilancio.

3. Al termine delle attivita’ oggetto del cofinanziamento, le istituzioni rendicontano al Ministero, con le modalita’ che saranno indicate nell’avviso di cui all’art. 2, comma 2. Il presente decreto sara’ inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2022

Il Ministro: Messa

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1652

Dati di adesione sciopero 23 aprile 2022

COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA

Settore scuola

Sciopero indetto dal CSLE – Comparto scuola – di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 23 aprile 2022

Dati di adesione

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunicano i dati di adesione allo sciopero del personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, nelle istituzioni scolastiche ed educative e digitati dalle stesse nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.

A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:

  • le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 3.560 su un totale di 8.235 (43,23%);
  • per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 1.640, cioè lo 0,41% delle 395.519 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 72.253 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).

Dati di adesione sciopero 22 aprile 2022

COMPARTO e AREA ISTRUZIONE E RICERCA

Settore scuola

Sciopero indetto dal CSLE – Comparto scuola e Al Cobas – del personale del Comparto e area istruzione e ricerca per l’intera giornata del 22 aprile 2022

Dati di adesione

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 146/90 e successive modifiche e integrazioni, si comunicano i dati di adesione allo sciopero del personale del comparto e area istruzione e ricerca – settore scuola, nelle istituzioni scolastiche ed educative e digitati dalle stesse nell’apposito programma di rilevazione presente sul portale SIDI.

A tal proposito risulta che i dati definitivi dello sciopero in questione sono i seguenti:

  • le scuole che hanno comunicato i dati di adesione sono state 6277 su un totale di 8.235 (76,22%);
  • per quanto attiene il personale gli aderenti allo sciopero sono stati 4795, cioè lo 0,56% delle 854.490 unità di personale tenuto al servizio. Questo numero non comprende le 112.881 unità di personale assente per altri motivi (es: malattia, ferie, permesso, etc…).