IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, considerata la
particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al
riequilibrio della finanza pubblica in conformita' ai parametri
fissati dall'Unione europea, nonche' di introdurre ulteriori misure
in materia di finanza locale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di
intervenire in materia di immigrazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 9 ottobre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di immigrazione
1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, quinto
periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di
20 milioni di euro per l'anno 2013.
2. Al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse
all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e'
istituito per le esigenze del Ministero dell'interno nel relativo
stato di previsione un Fondo, con la dotazione finanziaria di euro
190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione e' effettuata con
decreto del Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, non utilizzate nell'esercizio
possono esserlo in quello successivo.
4. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 210 milioni di euro
nell'anno 2013, si provvede:
a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli
introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25
luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato,
che resta acquisita al bilancio medesimo;
b) quanto a 70 milioni di euro mediante il versamento all'entrata
del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate
in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo del 16 luglio
2012, n. 109;
c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione della dotazione
del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
Art. 2
Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali
1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarieta'
comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, spettante a ciascun comune in attuazione del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380, e' riconosciuto un contributo per un importo
complessivo di 120 milioni di euro, ripartito tra i comuni nella
misura indicata nell'allegata tabella A al presente decreto.
2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del
comma 1 non e' considerato tra le entrate finali di cui all'articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini
del patto di stabilita' interno 2013.
3. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari a 120
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede, quanto a 30 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali" e quanto a 90 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 122, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per
la parte di contributo non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, in termini di
minori interessi attivi per il bilancio dello Stato, pari a euro
1.000.000 a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013
le percentuali da applicare alla media della spesa corrente
registrata negli anni 2007-2009, cosi' come desunta dai certificati
di conto consuntivo, sono pari, per le province a 19,61 per cento,
per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti a 15,61 per
cento e per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000
abitanti a 12,81 per cento.
2-ter. Nell'ambito della manovra di finanza pubblica e in
coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno
essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari, a valere sul patto di
stabilita' interno, per incentivare gli investimenti.»;
b) al comma 5 le parole "Per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti "Per gli anni 2013 e 2014".
6. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dal 2013
alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo
biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma
operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti
Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005,
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo
esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in
misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo
sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che
presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo
sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle
coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito
derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, e'
consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la
destinazione del relativo gettito a finalita' extrasanitarie, in
misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario
regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo
sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o
destinazione a finalita' extrasanitarie sono consentite previa
verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma
operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando
l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote
dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti
disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso
di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma
86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di
quello programmato e coperto.».
7. Al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 10, l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente:
"La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2,
unitamente alle disponibilita' non erogate in prima istanza alla data
del 31 dicembre 2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le
medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per
il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data
successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e,
comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.";
b) all'articolo 1, dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
"10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di
liquidita' a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e
9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, e sulla dotazione per il
2014 della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini
dell'erogazione delle risorse gia' assegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non
ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori
bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data
del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data
successiva.";
c) all'articolo 2, comma 6, dopo il secondo periodo sono aggiunti
i seguenti:
"All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti
elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di
altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o
amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata
estinzione dei propri debiti. Il responsabile finanziario dell'ente
locale o della pubblica amministrazione interessata fornisce formale
certificazione alla Regione dell'avvenuto pagamento dei rispettivi
debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili ,
entro il 31 ottobre 2013, in relazione ai debiti gia' estinti dalla
Regione alla data del 30 settembre 2013, ovvero entro 30 giorni
dall'estinzione dei debiti da parte della Regione nei restanti casi
Sulla base delle certificazioni di cui al periodo precedente,
ciascuna Regione, conseguentemente fornisce, entro i successivi 15
giorni, al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione
dell'avvenuto pagamento, da parte degli enti locali e delle pubbliche
amministrazioni interessate, dei propri debiti a fronte dei
corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da
parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche
amministrazioni alle disposizioni di cui al quarto e al quinto
periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.".
8. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, il termine del 15 ottobre 2013, e' prorogato al 4 novembre 2013
e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello
delibera in camera di consiglio e' ridotto a 7 giorni.
Art. 3
Disposizioni finanziarie
1. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli
obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per l'anno
2013 le disponibilita' di competenza e di cassa relative alle spese
del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per
ciascun Ministero secondo quanto indicato nell'allegata tabella B
tali da assicurare complessivamente un miglioramento
dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni di 590
milioni di euro per il medesimo anno.
2. Le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti
costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano
escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
le spese iscritte nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione"
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione ed
alla realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive,
motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni
interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti
di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti
sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando
precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti.
3. Per i capitoli interessati dagli accantonamenti di cui al comma
1 e' sospesa per l'anno 2013 la facolta' di cui all'articolo 6, comma
14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del
comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo per 249 milioni
di euro per l'anno 2014 del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2013 sul
fondo per la concessione dei contributi per gli interventi di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, sono versate per l'importo di 45 milioni di euro all'entrata del
bilancio dello Stato per l'anno medesimo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio in
attuazione del presente decreto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 ottobre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Alfano, Ministro dell'interno
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Delrio, Ministro per gli affari regionali
e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Tabella A - articolo 2
Tabella B - (Articolo 3, comma 1)