a cura di Maurizio Tiriticco
Archivi giornalieri: sabato 7 Settembre 2019
Pensioni, prescrizione contributi pubbliche amministrazioni: sospensione sino al 31 dicembre 2021
da Orizzontescuola
di redazione
Pensioni: termini di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche.
Normativa di riferimento
Il cosiddetto decreto quota 100 (decreto legge n. 4/2019 convertito in legge 26/2019) ha dettato delle misure relativamente ai contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche.
Il citato decreto ha modificato la legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS.
Il termine di sospensione dell’applicazione dei termini di prescrizione è fissato al 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle amministrazioni pubbliche, di cui al D.lgs. 165/01:
- le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell’ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; in essi rientrano tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, i consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione anche se non compresi nella legge n. 70/1975;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Sospensione termini prescrizione
La sospensione dei termini si applica alla sola contribuzione dovuta alle gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS e, quindi, esclusivamente alla contribuzione riguardante:
- la Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL);
- la Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI);
- la Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS);
- la Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG);
- la Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Sono escluse invece escluse le contribuzioni pertinenti a:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
- fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria;
- fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS).
La sospensione non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
Periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015
La contribuzione riguardante i periodi retributivi, che decorrono dal 1° gennaio 2015, è esclusa dall’ambito di applicazione della suddetta sospensione ed è soggetta agli ordinari termini prescrizionali indicati dalla legge n. 335/1995.
In particolare, i versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati nel rispetto dei relativi termini prescrizionali entro l’anno 2020, fatta eccezione per quelli afferenti a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021. Questo perché il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e il termine di decorrenza coincide con il giorno in cui l’Istituto può esigere la contribuzione, ossia con la data di scadenza del termine per effettuare il versamento (il 16 del mese successivo a quello al quale la contribuzione si riferisce).
Circolare 169/2017
La circolare n. 117/08 ha differito al 1° gennaio 2020 il termine dal quale, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 169/2017, si pone a carico dei datori di lavoro iscritti alle casse pensionistiche della Gestione pubblica l’onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione non assistiti dal corrispondente versamento di contribuzione.
Per i dipendenti iscritti alla CPI, secondo le indicazioni della citata circolare n. 169/2017, l’utilità dei periodi prescritti e non coperti da contribuzione è subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia.
Le pubbliche amministrazioni, per le quali si applica la sospensione suddetta, potranno regolarizzare la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche della Gestione pubblica, compresa la CPI, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015.
Conclusioni
- Contribuzione obbligatoria per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall’INPS: i termini di prescrizione sono sospesi sino al 31/12/2021
- Versamenti afferenti ai periodi retributivi del 2015 devono essere effettuati entro l’anno 2020 (prescrizione quinquennale)
- Versamenti afferenti a dicembre 2015 potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021
Stipendio dirigenti scolastici, errori nel calcolo degli arretrati. ANP chiede incontro al Miur
da Orizzontescuola
di redazione
Stipendio dirigenti scolastici: errori nel calcolo degli arretrati e dell’assegno ad personam.
Aumenti stipendio e arretrati
Nel mese di luglio, fonti ministeriali ci avevano riferito che gli aumenti di stipendio per i dirigenti scolastici e i relativi arretrati, secondo quanto previsto dal CCNL 2016/18, firmato in data 8 luglio, sarebbero stati percepiti nel mese di agosto.
Chiesto incontro al Miur
L’ANP, al fine di superare le criticità riscontrate nel cedolino del mese di agosto, ha chiesto un incontro urgente al Miur.
Il testo della richiesta:
Gentile Dott.ssa Palumbo, dal controllo di numerosi cedolini dei dirigenti delle scuole relativi alla mensilità agosto 2019, abbiamo riscontrato molteplici errori nel calcolo degli arretrati e nel valore dell’assegno ad personam, laddove spettante, rispetto alla previsione dell’art. 39 del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018. Le chiedo, pertanto, un incontro urgente per risolvere le criticità riscontrate.
Personale ATA, diritto alla pausa dopo sei ore di lavoro. Nota ARAN
da Orizzontescuola
di Avv. Marco Barone
L’ARAN risponde ad un quesito che riguarda l’esercizio della pausa per il personale ATA riconoscendo che per il detto personale si applica la normativa generale sull’orario di lavoro.
Questo il quesito:
Il personale ATA con orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti, dalle ore 7:48 alle 15:00, nel caso di un corso obbligatorio di aggiornamento sulla sicurezza della durata di 3 ore, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, è obbligato ad effettuare la pausa di almeno 30 minuti?
“In proposito si richiama l’art. 51, comma 3, del CCNL 29.11.2007, il quale espressamente prevede che “l’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è superiore alle 7 ore e 12 minuti.”
Sul punto, va osservato che la clausola contrattuale deve essere letta unitamente alle norme imperative di legge in materia di orario di lavoro.
In particolare, con riguardo alla pausa l’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2003 non lascia margini interpretativi laddove stabilisce che quando l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore “il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Tale disposizione rende il diritto alla pausa del tutto indisponibile al lavoratore che, conseguentemente, non potrà rinunciarvi. Infatti le norme finalizzate al recupero delle energie psico-fisiche sono poste dal legislatore a tutela e nell’interesse del lavoratore.
In relazione a quanto sopra specificato si ritiene che la fruizione della pausa abbia carattere obbligatorio e, in quanto tale, non possa dipendere né dalla volontà datoriale né da quella del lavoratore.”
La direttiva sull’orario di lavoro si può applicare al personale della scuola
L’orientamento dato dall’ARAN è importante. Si deve ricordare che è il DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 che è quello che concerne l’attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE la norma madre sull’orario di lavoro.
Però l’articolo 2 comma 3 del medesimo DLGS così si pronuncia: . Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Dunque si era giustamente nella convinzione che tale quadro normativo non trovasse applicazione per il personale della scuola.
In un precedente parere scritto su Orizzonte Scuola facevo proprio presente però che con una Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (2017/C 165/01) si evidenziava in modo chiaro che: “La direttiva sull’orario di lavoro è pertanto applicabile alle attività delle forze armate, della polizia o dei servizi di protezione civile, nonché ad altre attività specifiche del pubblico impiego, quando vengono svolte in condizioni abituali. “
Dunque anche il personale della scuola potrebbe rientrarvi.
La Corte di Giustizia Europea ha affermato con la Sentenza del 25.11.2010, causa C429/09 al punto 43 che “ Si deve ricordare che la direttiva 2003/88 intende fissare prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori mediante il ravvicinamento delle normative nazionali riguardanti, in particolare, la durata dell’orario di lavoro. Tale armonizzazione a livello dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro è intesa a garantire una migliore protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, facendo godere a questi ultimi periodi minimi di riposo – in particolare giornaliero e settimanale – e periodi di pausa adeguati e prevedendo un limite massimo per la durata settimanale del lavoro (v., in particolare, sentenze citate Pfeiffer e a., punto 76, nonché Fuß, punto 32)”.
Fioramonti vuole un nuovo modo d’insegnare e guarda alla Finlandia: docenti in compresenza, tecnologia e linguaggi semplici
da La Tecnica della Scuola
Lorenzo Fioramonti torna a parlare del modello della scuola finlandese, che non a caso è tra i migliori al mondo: stavolta, però, lo fa nella veste di ministro dell’Istruzione, conquistando una visibilità e un seguito decisamente superiore al passato.
L’idea degli insegnamenti trasversali
“I problemi dell’apprendimento sono anche dovuti – ha detto il 6 settembre a 24 Mattino in onda su Radio24, con Maria Latella e Simone Spetia – a problemi infrastrutturali e a mancanza di continuità: vorrei provare a lavorare per cercare di capire cosa fare dal punto di vista dell’innovazione nel modo di insegnare”.
L’obiettivo del neo ministro, dunque, è puntare su una scuola di qualità: “in Finlandia per esempio – ha spiegato – si è ridotto l’orario scolastico, facendo insegnamenti trasversali, inserendo nuove tecnologie in modo divertente e accattivante e rendendo così la matematica più accessibile a tutti”.
Anche le materie difficili diventano semplici
“Ho studiato il modello Finlandia per innovare il modo di insegnare”, ha aggiunto il ministro, rivelando di avere già “aperto dei tavoli sul tema dell’innovazione nel modo di insegnare”.
Ma quali sono le caratteristiche del modello d’insegnamento finlandese? “Hanno ridotto l’orario scolastico e usano le nuove tecnologie per fare insegnamenti trasversali, con l’uso di linguaggi più semplici e accessibili, un modo divertente e accattivante per avvicinare gli studenti alle materie più ostiche“, ha sottolineato il titolare del Miur.
E i soldi?
Il problema, per introdurre una scuola del genere anche in Italia, è che servono investimenti cospicui: parliamo di molti miliardi di euro.
Fioramonti non batte ciglio: “Ho vissuto in giro per il mondo: ho bisogno di qualche miliardo in più per la scuola e la ricerca. Per evitare che la coperta sia troppo corta ho proposto un sistema fiscale intelligente, indirizzando anche i consumi: abbiamo sempre i più problemi di obesità, investiamo quindi in istruzione mettendo piccoli interventi fiscali sui consumi come merendine, bevande zuccherate, voli aerei ecc”.
Manca anche la consapevolezza
“Serve certo una governance trasparente. In Italia c’è bisogno di una maturazione anche dal punto di vista civico, è anche un discorso di risorse”, ha proseguito il ministro, per il quale va attuata l’economia del benessere: “dobbiamo essere più consapevoli e tassare i consumi che fanno male, magari abbassando le tasse sulle imprese”.
Certe politiche innovative, potrebbero dare fastidio. “Non ho paura di pressioni, assolutamente no. Avrò più pressioni ma sono pronto e ad ascoltare”.
“Già da viceministro – ha proseguito Fioramonti – ho incontrato le associazioni di categoria, ora da ministro avrò più pressioni ma sono pronto e disposto ad ascoltare”.
Premio Storie di alternanza, al via l’edizione dell’a.s. 2019/2020
da La Tecnica della Scuola
Torna anche quest’anno il Premio “Storie di alternanza”, l’iniziativa promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai video racconti dei progetti d’alternanza ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado.
Le categorie previste sono due: Licei e Istituti tecnici e professionali.
Il Premio prevede due livelli di partecipazione: il primo locale, promosso e gestito dalle Camere di commercio aderenti e direttamente da Unioncamere per i territori delle Camere di commercio non aderenti, il secondo nazionale, gestito da Unioncamere. Al livello nazionale si accede solo se si supera la selezione locale.
Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione possono essere presentate per la Sessione II semestre 2019 (dal 9 settembre al 21 ottobre 2019) e per la Sessione I semestre 2020 (dal 3 febbraio al 20 aprile 2020).
Come aderire
La documentazione per la partecipazione al premio può essere scaricata dal sito www.storiedialternanza.it all’interno della sezione “Modulistica“.
Per inviare la candidatura è necessario collegarsi al sito www.storiedialternanza.it e cliccare sul pulsante “Invia la candidatura” presente in home page.
Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature presentate tramite la piattaforma online www.storiedialternanza.it
Premi
Sono previsti premi per il livello nazionale il cui ammontare complessivo, per ciascuna sessione temporale è pari a € 10.000,00. A livello locale ciascuna Camera di commercio aderente all’iniziativa indicherà natura e tipologia dei premi. Sono previste, inoltre, menzioni speciali, con la possibilità di una menzione dedicata a un racconto di alternanza incentrato sul settore della meccatronica da premiare attraverso uno stage extracurriculare remunerato.
Le premiazioni nazionali dei vincitori si terranno a Verona, nel mese di novembre durante la manifestazione Job&Orienta 2019, per la sessione II semestre 2019 e a Roma, nel mese di maggio, per la sessione I semestre 2020. Sono previste anche premiazioni locali gestite direttamente dalle Camere di commercio aderenti all’iniziativa.
Nuovo Governo: per rispondere alle priorità sulla scuola servono 10 miliardi
da La Tecnica della Scuola
Vaccini, tutte le info utili in vista del ritorno a scuola
da La Tecnica della Scuola
Conto alla rovescia per la prima campanella che riporterà in classe 600mila, tra bambini e ragazzi, ma solo se la copertura vaccinale è assicurata.
A decorrere dall’anno scolastico che sta per iniziare sono in vigore in tutta Italia le “misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali ai fini dell’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale ed alle scuole private non paritarie”.
Pertanto ai genitori, tutori, affidatari quest’anno non è stato più richiesto di presentare, all’atto dell’iscrizione dell’alunno, la documentazione relativa alle vaccinazioni eseguite o altra documentazione di esonero o differimento delle stesse.
L’accertamento della situazione vaccinale degli iscritti avviene da parte delle agenzie di tutela della salute avvalendosi delle anagrafi vaccinali regionali informatizzate, sulla base degli elenchi degli iscritti all’anno scolastico trasmesso dalle scuole.
Tre le condizioni per cui il minore può non essere in regola:
1) risultare non vaccinato, in riferimento a quanto previsto dall’allegato 2 circolare 16 agosto 2017 del Ministero della Salute;
2) non ricadere nelle condizioni di esonero, omissione o differimento
3) non aver presentato formale richiesta di vaccinazione e conseguente appuntamento rilasciato dal centro vaccinale delle agenzie competenti territorialmente.
Al momento i controlli si sono concentrati principalmente sulle iscrizioni ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, incluse quelle private non paritarie, perché per i minori non in regola con le vaccinazioni è prevista l’esclusione dalla frequenza della scuola fino ad avvenuta regolarizzazione o inizio del percorso di recupero vaccinale.
Invece per quanto riguarda le scuole primarie e secondarie e per i centri di formazione professionale regionale l’attività di controllo proseguirà costantemente nel corso dell’anno, in quanto l’inadempienza all’obbligo vaccinale non comporta l’esclusione scolastica, né impedirà la partecipazione agli esami, ma solo la sanzione pecuniaria (fino a 500 euro).
Le vaccinazioni obbligatorie
Le vaccinazioni obbligatorie per bambini e ragazzi fino a 16 anni (per precisione, 16 anni e 364 giorni) sono 10. Poiché molte di queste non sono disponibili singolarmente, ma solo come formulazioni combinate, ecco quali sono i vaccini solitamente somministrati nei centri vaccinali:
- vaccino esavalente: viene somministrato ai bambini che hanno compiuto il secondo mese di vita, con tre dosi distribuite nell’arco del primo anno d’età, come da calendario ministeriale. Le vaccinazioni comprese sono sei: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse e anti Haemophilus influenzae di tipo B. Per i richiami di difterite, tetano, pertosse e poliomielite eseguiti in età scolare sono utilizzate altre formulazioni combinate;
- vaccino trivalente MPR: questo vaccino, somministrato tra il 13° e il 15° mese di vita, con rivaccinazione nel sesto anno, protegge contro morbillo, parotite e rosolia;
- vaccino contro la varicella: questa vaccinazione potrà essere somministrata con un vaccino monovalente (quindi da sola) o all’interno di una formulazione quadrivalente che associa l’anti-varicella al trivalente MPR.
L’obbligatorietà è prevista per tutte le dosi necessarie per queste vaccinazioni e per tutti i richiami.
Il Ministero rivaluterà periodicamente l’obbligatorietà ogni tre anni, sulla base dei dati epidemiologici e delle coperture vaccinali. Ma non per tutti i vaccini: quelli contro morbillo, parotite, rosolia e varicella saranno infatti obbligatori per i prossimi tre anni, al termine dei quali si potrà disporre la cessazione o la conferma dell’obbligatorietà per una o più di questi. Per gli altri sei, invece, l’obbligo è permanente.
Rav, ecco gli errori da evitare per la compilazione. Tutte le info
da La Tecnica della Scuola
Scarsi rendimenti scolastici: abbattere i divari tra nord e sud
da La Tecnica della Scuola
Alternanza Scuola Lavoro: tutto quello che c’è da sapere prima di ritornare a scuola
da Tuttoscuola
L’anno scolastico è ricominciato e le questione a cui far fronte sono diverse. Una su tutte quella relativa all’Alternanza Scuola Lavoro (ora PCTO). A fare un punto sulla situazione attuale e la FLC CGIL all’interno del suo documento “Novità e questioni emergenti: cosa sapere prima della ripartenza”. Tuttoscuola le riassume di seguito.
Innanzitutto è bene ricordare che il quadro di riferimento in cui si inseriscono le nuove Linee guida sui PCTO appare completamente mutato rispetto a quello della Guida operativa sull’alternanza scuola- lavoro del 2016 che, in applicazione alla legge 107/15, aveva introdotto le attività obbligatorie quantificate nel secondo biennio e ultimo anno delle secondarie di 2° grado.
L’esperienza realizzata, condotta con notevole difficoltà dalle scuole e quanto mai osteggiata dagli studenti, è stata oggetto di una importante revisione nella Legge di Bilancio 2019 (L. 145/18) tale da produrre un taglio del monte-ore obbligatorio e dei finanziamenti, e disporre una fase transitoria sul rinnovato esame di Stato.
784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, sono attuati per una durata complessiva:
a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
785. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Sul decreto di adozione delle Linee-guida, già oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali, si è espresso con parere negativo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI).
La nuova visione dei PCTO
Tutto ruota attorno all’imprenditorialità e all’economia come punto d’approdo, dove l’azienda diventa protagonista ben oltre il patto di accoglienza. Questo indica una precisa scelta di campo che modifica le finalità formative del sistema di istruzione, mettendo distanza (invece di creare sinergia) tra la scuola e le realtà produttive.
Nell’alternanza scuola-lavoro era centrale il concetto di apprendimento (quindi interno al percorso formativo); nei PCTO è centrale il concetto di “competenza”, termine che proietta la mission in una dimensione operativa del fare e dell’essere, dove la finalità dell’orientamento non è quella del successo formativo della persona, cui la scuola deve misurarsi, ma quella dell’orientamento come fattore di affermazione individuale in un’ottica produttiva, calata nella moderna competitività dei sistemi economici.
Richiamando i quadri europei, vengono elencate le competenze trasversali, in riferimento alle quali la seconda parte del documento (appendice) traccia varie indicazioni sui possibili percorsi da sviluppare e su esempi di attività: nelle aziende o in collaborazioni avviate con il terzo settore, in simulazione d’impresa, con esperti del mondo del lavoro o sul campo.
È un elenco di esperienze che sembrano trovare terreno di sviluppo al di fuori della dimensione formativa tradizionalmente intesa e che le singole discipline assumeranno nella propria progettazione; in realtà lo sviluppo di tali competenze accompagna, ed ha sempre accompagnato, ogni giorno l’intera vita scolastica dello studente (capacità di assumere iniziativa, di esprimere e comprendere punti di vista diversi, di lavorare in maniera collaborativa, di accettare responsabilità, di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, creatività ed immaginazione, etc.) in quel processo di scoperta/consapevolezza di se stessi e del proprio ruolo sociale già pienamente collocato nel percorso di istruzione.
Indicazioni alle scuole
Occorre, innanzitutto, favorire un percorso formativo nelle istituzioni scolastiche sulla specificità dei PCTO per esercitare, attraverso l’appropriazione di finalità didattiche, una attinente progettazione dei percorsi.
Per questa ragione diventa primario il ruolo del collegio dei docenti (e le sue articolazioni come i dipartimenti) che dovrà anche programmare il piano delle attività dei consigli di classe, tenuto conto del maggiore fabbisogno di coordinamento e progettazione.
Non ultimo, il richiamo alle relazioni sindacali, perché le risorse specifiche dell’ASL sono oggetto di negoziazione, come prevede il CCNL 2018, secondo i criteri stabiliti tra dirigente scolastico e RSU in sede di contrattazione integrativa di istituto.