Ritorno a scuola: test sierologici per insegnanti e personale scolastico. Controlli a campione per studenti

da Tuttoscuola

A settembre tutti di nuovo a scuola, ma non senza prima essersi sottoposti ai test sierologici. Nello specifico, insegnanti e personale scolastico dovranno sottoporsi ai test 15 giorni prima dell’inizio delle lezioni, mentre per gli studenti sono previsti test a campione nel corso dell’anno scolastico. Sono queste, secondo quanto riportato il Corriere della Sera, le indicazioni per il ritorno a scuola che il Comitato tecnico scientifico ha consegnato al Governo. Ora si attende la decisione finale che però appare quasi scontata, tanto che il commissario Domenico Arcuri sarebbe già pronto ad attivare la gara d’appalto per la fornitura di due milioni di test.

Test sierologici dunque per docenti personale scolastico a ridosso dell’avvio delle lezioni. E se si dovesse risultare positivi ci si dovrà sottoporre al tampone. Uno screening questo che riguarderà circa 1 milione e 900mila persone. La pianificazione sarà effettuata in collaborazione con le Regioni che dovranno fornire l’elenco di tutte le scuole e programmare le analisi in accordo con i provveditorati. A quel punto — suggerisce il Comitato tecnico scientifico — potrebbe rivelarsi indispensabile l’impiego dei soldati e delle forze di Polizia che si recheranno negli istituti con i kit e procederanno ai prelievi.

Impensabile attivare la stessa procedura per gli studenti che invece verranno controllati con test a campione nel corso di tutto l’anno scolastico. Ovviamente ci saranno delle precauzioni: non si potrà andare a scuola con febbre superiore a 37,5 e, anche se non ci saranno termometri a controllare la temperatura all’ingresso delle scuole, l’indicazione sarà comunque quella di restare a casa. Poi bisognerà segnalare alla Asl la situazione sanitaria in modo che si possa procedere al tampone per poter escludere il contagio. Nel caso di studenti positivi si provvederà subito all’isolamento, mentre per alunni e insegnanti con i quali è entrato in contatto scatterà la procedura di controllo per la messa in quarantena e l’effettuazione del tampone.

Decreto rilancio: le novità per la scuola dopo il passaggio alla Camera

da Tuttoscuola

Didattica in presenza e personali scolastico. Sono questi principalmente gli ambiti del mondo scuola interessati dalle novità apportate al Dl Rilancio dopo il passaggio in commissione Bilancio alla Camera. Vediamole di seguito.

Didattica in presenza

L’articolo 231-bis affida a un’ordinanza del ministro dell’Istruzione l’onere di adottare, «anche in deroga alle disposizioni vigenti», misure volte ad autorizzare i dirigenti degli Usr a:

a) derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto dal Dpr 81/2009;
b) attivare ulteriori posti di incarichi temporanei di personale docente e Ata a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le utilizzazioni di durata temporanea, con risoluzione per giusta causa in caso di sospensione dell’attività in presenza senza diritto ad alcun indennizzo;
c) prevedere la conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.

Personale scolastico e finanziamenti

Inserito il comma 2-ter all’articolo 230 che per i 11.263 collaboratori scolastici dipendenti delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari prevede la stipula di un contratto aggiuntivo fino al prossimo 31 dicembre, a completamento dell’orario di servizio presso la sede di titolarità.

L’articolo 230-bis autorizza le istituzioni scolastiche, per i mesi da settembre a dicembre 2020, a sottoscrivere contratti con assistenti tecnici nel limite complessivo di 1.000 unità con lo scopo di arrivare a un ottimale utilizzo della strumentazione informativa e per il supporto all’utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica.

Disposta inoltre la proroga dei contratti a tempo determinato degli incarichi di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive nelle more dell’espletamento del concorso pubblico per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori 87 unità. La durata massima della proroga è fissata al 31 dicembre 2021.

Istituito poi nello stato di previsione del ministero dell’Istruzione un fondo di 13,1 milioni di euro da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all’anno scolastico 2016/2017, al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici. Si è così dato seguito all’intesa siglata il 29 ottobre 2019 con cui il Miur si è impegnato a rifinanziare il Fun a fronte di una possibile riduzione della retribuzione pro-capite di posizione variabile e di risultato, dovuta all’incremento del numero di dirigenti scolastici in servizio conseguente alla conclusione del concorso bandito nel 2017.

CCNI (8.7.2020)

Utilizzazioni e Assegnazioni provvisorie del Personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22

Decreto Tribunale Castrovillari 8 luglio 2020

Tribunale di Castrovillari – Sez. Lavoro – Precedenza ex art 33 comma 5 L. 104/92 nella mobilità interprovinciale – Provvedimento inaudita altera parte dell’8 luglio 2020.

Innovativa pronuncia del Giudice del Lavoro di Castrovillari che, in accoglimento della istanza proposta – con l’assistenza dell’Avv. Sergio Algieri, del foro di Cosenza – da una insegnante referente unica di genitore con disabilità grave, ha riconosciuto alla stessa il diritto alla precedenza ex art. 33 comma V legge 104/1992 in sede di mobilità interprovinciale col provvedimento di fissazione della udienza di comparizione, inaudita altera parte.

Nel confermare l’orientamento espresso sul punto con precedenti pronunce, il Giudice ha ritenuto di poter provvedere sulla istanza già con decreto inaudita altera parte, avendo positivamente valutato la sussistenza oltre che del requisito del fumus boni iuris anche del periculum in mora siccome esaurientemente e compiutamente allegato e documentato dalla ricorrente.