Sentenza TAR Lazio-Roma sez IV bis 7 febbraio 2024, n°2312

NEWS: PRIMA SENTENZA DEL TAR LAZIO CHE ANNULLA IL DECRETO DI RIGETTO SULLA CLASSE SOSTEGNO ADSS, E GLI ATTI DEL COMMISSARIO DICHIARATI INEFFICACI, E CONDANNA IL MINISTERO ISTRUZIONE AD OTTEMPERARE AI PRINCIPI DELLA ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N°22/2022.

Di particolare interesse la sentenza n°2312 del TAR Lazio-Roma sez IV bis di ieri 7 febbraio 2024 di accoglimento del ricorso patrocinato dall’Avv. Maurizio Danza Prof. Diritto del Lavoro Unimercatorum e dall’Avv. Pietro Valentini del Foro di Roma, che ha annullato due decreti del Ministero Istruzione e del Merito emanati con riferimento ad una domanda cumulativa di abilitati in Romania, sia per il sostegno- classe di concorso ADSS, che su materia per la classe di concorso A046, a seguito di sentenza di accoglimento per silenzio inadempimento emessa dallo stesso Tar Lazio-Roma.

La sentenza è la prima in Italia nel suo genere, atteso che il Collegio della IVBIS presieduta dalla Dott.ssa Biancofiore per la prima volta annulla, sia i decreti del Ministero Istruzione che gli atti e la relazione del designato Commissario ad Acta

Con riferimento al primo decreto gravato dalla ricorrente, il MIM aveva rigettato la istanza di riconoscimento per la classe di concorso sostegno ADSS, mentre con riferimento alla classe di concorso A046, aveva previsto, illegittimamente la determinazione della misura compensativa del tirocinio nella misura di 2 anni scolastici per 300 ore per ogni anno.

Quanto al Decreto di respingimento (ADSS)  i difensori della ricorrente Avvocati Maurizio Danza e Pietro Valentini del Foro di Roma, ne avevano chiesto l’annullamento nella parte in cui l’Amministrazione, pur asseritamente “incompetente”, concludeva respingendol’istanza presentata dalla stessa: “VISTO che, tuttavia, questa Amministrazione ha verificato che il Ministero rumeno manca di attestare la qualifica professionale di docente agli italiani che hanno frequentato i corsi di specializzazione su sostegno in Romania, considerandoli, pertanto, meri corsi di specializzazione non abilitanti”.

Nell’accogliere il ricorso, il Collegio ha stabilito che “tale decreto deve essere annullato alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui: “A giudizio del Collegio il ricorso è fondato. Si deve considerare che la questione del riconoscimento dei titoli abilitativi per lo svolgimento della professione di insegnante di sostegno in altro Stato dell’Unione Europea ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali, risolti dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numero 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. In sintesi, l’Adunanza plenaria (n. 22 del 2022) ha affermato il seguente principio di diritto: Spetta al ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva

Quanto  al decreto ministeriale ad oggetto le misure compensative per la classe di concorso A046, il Collegio ha accolto il ricorso sentenziando cheva determinato nella misura di 1anno scolastico per 300 ore: “la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’Amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta in Romania e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale” (i.a. sentenza n. 7268/2021).

Per tali ragioni, sotto il menzionato aspetto, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di rideterminare l’entità del tirocinio nel rispetto dei citati principi, cosi come peraltro avvenuto con il decreto di rettifica e rideterminazione della durata del tirocinio in un anno scolastico e trecento ore del 2.12.2021 depositato in giudizi analoghi al presente (in questo senso sentenza di questo TAR, sez. III bis, nr. 17055 del 14 novembre 2023)

Il Tar Lazio infine, chiamato a pronunciarsi anche sull’attività del Commissario ad acta, ha dichiarato inefficace la Sua relazione annullando gli atti dello stesso e stabilendo cheRimane naturalmente fermo il diritto della ricorrente di presentare ricorso autonomo per ottemperanza qualora l’Amministrazione non dia esecuzione alla presente pronunzia ed in tale ambito eventualmente richiedere la nomina di un nuovo commissario ad acta

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione.

Baby gang e imbizzarriti

Baby gang e imbizzarriti

di Vincenzo Andraous

A frequentare gli spazi della follia più lucida c’è la possibilità di fare i conti per intero con il disagio dilagante nel nostro paese, con quanto piega ed a volte spezza il futuro dei più giovani, vittime e colpevoli compresi, a tal punto da rendere quasi disumano lo sforzo per raggiungere la più dovuta delle speranze, una vita equilibrata e decorosa, purtroppo ripetutamente svenduta al delirio di onnipotenza, al delirio di commiserazione quando i dazi da pagare si presentano senza più attenuanti.

Accadimenti tragici, miserabili, vergognosi aggrediscono il consorzio vivile, il quale reagisce con i soliti slogans, cartellonistiche d’accatto, severità elargite con le mani bucate. Il gruppo di quelli che camminano con le mani in tasca e le gambe larghe,passa al setaccio le periferie, le città, le strade del gioco e del divertimento, il plotone marcia con la baionetta innestata, con le divise da veterani di una guerra che non è mai stata loro, nè mai lo sarà, nel frattempo però violenza, ingiustizia e illegalità marcano il territorio all’intorno, ne fanno un recinto dove tutto può esser condiviso, anche la nefandezza più irraccontabile.

Soltanto dopo che la ragazzina di turno viene strappata all’amore e colpita ripetutamente senza alcuna pietà, ci accorgiamo che nostro figlio, ieri, l’altro ieri, stanotte, neppure ha fatto rientro a casa.

Baby gang nostrane e stranieri imbizzarriti senza accompagnamento si radunano, si riconoscono, si irreggimentano in linea di tiro, obiettivi ragazzine indifese, giovani etichettati a sfigati, anziani sbattuti all’angolo, dove il rischio appare poco più di niente.

Si insulta, si umilia, si ferisce, a volte si ammazza senza un sussulto di compassione. E’ divenuto tutto o quasi un rimasuglio che s’allarga di una infanzia spesso negata, di un degrado famigliare, oppure di una tavola dei valori costretta in gabbia dalla smemoratezza, relegata in seconda battuta, dall’unico benessere economico disperatamente agognato.

In questa messaggistica istantanea di sfida e scommessa alla propria disumanità, c’è la perdita a cui si è destinati, non è facile davvero comprendere il disagio che buca ogni logica, siamo in balia di una comunicazione malatache ci è data in eredità, tra ciò che è vero e ciò che è falso, nel frattempo i più giovani arrancano, qualche volta ci sfiorano, ma non ci chiamano, non si fidano di noi, della relazione che riconosce l’altro se ne fregano, optando per il fai da te e fai per tre, mentre noi adulti ci accomodiamo a debita distanza.

Eppure sappiamo benissimo che il rispetto per se stessi e per gli altri non lo impari smanettando sulla playstation e sullo smartphone, lo apprendi solo e unicamente dall’esempio autorevole di quanti non hanno paura di sporcarsi le mani.

Dirigenti scolastici assenti per malattia: obbligo fasce di reperibilità anche domenica e festivi. Indicazioni

da OrizzonteScuola

Di redazione

Una circolare dell’USR Campania pubblicata alcuni mesi fa riepiloga le disposizioni su ferie, assenze e permessi ex lege 104/1992. In un altro articolo avevamo trattato la parte sulle ferie, qui trattiamo il punto sulle assenze anche alla luce della nuova normativa sulle fasce di reperibilità Inps.

In caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 21del CCNL del 08.07.2019:

12. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata all’ufficio competente tempestivamente e comunque all’inizio della giornata di lavoro in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell’assenza.

  1. Il dirigente, che, durante l’assenza, per particolari motivi dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione all’ufficio competente, precisando l’indirizzo dove può essere reperito.

  2. Il dirigente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità previste dalle disposizioni vigenti. Sono fatti salvi i casi di esclusione dall’obbligo di reperibilità previsti dalla vigente normativa.

15. Qualora il dirigente debba allontanarsidurante le fasce di reperibilità, dall’indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.

Ai sensi dell’art. 11 co. 9 CCNL del 15.07.2010 la visita fiscale viene disposta dall’Istituzione scolastica secondo le vigenti normative in materia. Le II.SS. devono porre in essere gli adempimenti di propria competenza, quali la richiesta di visita medico-fiscale e l’inoltro alla competente RTS per le decurtazioni stipendiali previste dall’art. 71 co.1 del d.lg. 133/2008.

Ferie dirigenti scolastici, quanti giorni spettano. In caso di motivate esigenze possono essere fruite entro il 31 agosto 2024. Nota USR Campania

Nuove fasce di reperibilità

A seguito dell’annullamento del Tar di parte del decreto Madia, l’Inps con Messaggio del 22 dicembre ha comunicato le nuove fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, inclusi domeniche e festivi.


Aggiornamento GaE e GPS, si parte ad aprile per il biennio 2024/2026. Ecco tutte le novità molto attese

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

L’aggiornamento delle GaE e delle GPS tornano ad essere allineate, per cui ci sarà una doppia tornata di aggiornamenti della durata ognuna di venti giorni. Periodo previsto è molto probabilmente il mese di aprile 2024, prima verranno aggiornate le GaE, con possibilità di trasferimento di provincia e senza alcun nuovo inserimento, in seguito verranno aggiornate le GPS con trasferimento di provincia ma anche la possibilità di nuovi inserimenti.

Nuovi inserimenti in II fascia GPS senza 24 CFU

Tra le novità di particolare importanza è il nuovo inserimento in GPS II fascia senza la necessità di possedere il 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022. I nuovi inserimenti nella seconda fascia GPS saranno consentiti con il solo diploma di maturità per gli ITP e con la sola laurea e tutti i CFU integrativi previsti dal DPR 19/2016 e sue successive modifiche.

Per la II fascia sostegno si entra con la condizione di possedere, pur senza titolo di specializzazione, un servizio di almeno tre anni sul posto di sostegno specifico. Anche per entrare in II fascia sostegno non sono necessari i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022.

Nessun depennamento da GaE e GPS

In caso di mancato aggiornamento non ci dovrebbero essere depennamenti dalle graduatorie, si resta dentro con il medesimo punteggio già acquisito. Solo coloro che stanno in elenco aggiuntivo saranno depennati da tali elenchi e quindi dovranno presentare domanda per l’effettivo inserimento in I fascia GPS. Potranno presentare domanda di inserimento in I fascia GPS sostegno coloro che dovranno conseguire il titolo di specializzazione nel prossimo luglio 2024, con finestra ad hoc per lo scioglimento della riserva. Coloro che una volta stavano in GaE e sono stati depennati in passato, avranno una finestra di reintegro per riacquisire la permanenza in GaE.

Titoli e servizi mai dichiarati o svolti dopo il 31/05/2022

È importante sapere che con l’aggiornamento delle GPS sarà possibile dichiarare nuovi titoli o servizi svolti dopo il 31 maggio 2022, data di chiusura della domanda dell’aggiornamento biennale 2022/2023 e 2023/2024, oppure si potranno dichiarare titoli o servizi che non erano stati dichiarati precedentemente per una dimenticanza o per un semplice errore di compilazione della domanda passata.

Interpelli delle scuole al posto delle MAD

Finisce l’era della fatidica Messa a Disposizione che i docenti facevano nelle scuole e che per chi era inserito nelle GPS di una provincia venivano negate. Per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 in caso di mancanza di docenti, per esaurimento delle GPS e delle GI anche vicinorie, la scuola potrà fare un Interpello a cui potranno rispondere tutti i docenti che lo desiderano, anche coloro che sono inseriti in GPS e che non stanno lavorando.

Infanzia e primaria resta anche II fascia

Si temeva per la cancellazione della II fascia di infanzia e primaria, invece questa fascia resta anche per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 per tutti gli studenti frequentanti almento il terzo anno della facoltà di Scienze della formazione primaria con almeno 150 CFU già acquisiti.

Ovviamente la prima fascia GPS infanzia e primaria resta invariata e potranno accedere coloro che sono in possesso:

  • Laurea conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria;
  • Diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002
  • titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’infanzia conseguito all’estero riconosciuto in Italia.

Abilitazione e inserimento con riserva

Per coloro che si abiliteranno attraverso un percorso abilitante di 60 CFU o che comunque conseguiranno l’abilitazione all’insegnamento dopo la scadenza della domanda sarà data l’opportunità, come per altro a coloro che conseguiranno il titolo di specializzazione sul sostegno, di inserirsi in I fascia con riserva. Tale riserva sarà poi sciolta nel periodo di luglio 2024.

Scelta delle 20 scuole per le GI

Entro la scadenza dell’aggiornamento delle GPS sarà necessario rinnovare anche la scelta delle 20 scuole per le Graduatorie di Istituto. Tale scelta avrà valore per l’intero biennio 2024/2025 e 2025/2026.

Riapertura termini per i corsi abilitanti: imminente l’avvio per il conseguimento dei 30 CFU

da La Tecnica della Scuola

Di Salvatore Pappalardo

A seguito della rilevazione dell’offerta formativa presentata dalle Istituzioni, si è riscontrato che alcune classi di concorso non sono state incluse nell’offerta formativa nonostante fossero state individuate dal MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito.)

Riapertura dei termini

Alla luce si quanto suddetto il MUR (Ministro dell’Università e della Ricerca) con la circolare del 5 febbraio 2024 ha riaperto i termini al fine di consentire la copertura dell’offerta formativa di quelle classi di concorso che risultavano mancanti nonostante il fabbisogno individuato dal MIM (Ministero dell’istruzione e del merito) in riscontro all’art. 6 del DPCM del 4 agosto 2023.

Classi di concorso mancanti

Le classi di concorso per le quali era stato individuato il fabbisogno e per le quali si è riscontrato un’offerta pari a zero a fronte del fabbisogno richiesto dal Ministero dell’istruzione e del merito sono:

• A038 – TECNOL COSTR AERONAUTICHE;
• A071 – SLOVENO, STORIA EDUC. CIVICA, GEOGRAFIA SCUOLA SEC. DI I GRADO SLOVENA O BILINGUE;
• B008 – LAB PRODUZ INDUSTR ARTIG CERAMICA;
• B009 – LAB SCIENZE E TECNOL AERONAUTICHE;
• B010 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTR AERON;
• B014 – LAB SCIENZE E TECNOL COSTRUZIONI;
• B018 – LAB SC E TECNOL TESS ABBIGL MODA;
• B019 – LAB SERVIZI RICETTIVITA’ ALBERGHIERA.

Modalità e tempi per accreditarsi

Alla luce di quanto suddetto con la circolare citata si è ritenuto opportuno e doveroso procedere alla riapertura della Banca-Dati CINECA RAD-SUA CdS, allo scopo di consentire alle Istituzioni interessate di avanzare, esclusivamente per le suddette classi di concorso, le proprie documentate proposte di accreditamento dei percorsi nella citata banca dati (all’indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/), dal 7 febbraio 2024 e inderogabilmente entro il 20 febbraio 2024, utilizzando le credenziali d’accesso in loro possesso, fornite in precedenza da CINECA.

Autorizzazione per altre abilitazioni

La stessa circolare inoltre informa che, con l’imminente accreditamento dei percorsi, s’intende autorizzare anche l’avvio dei percorsi per conseguimento di ulteriori abilitazioni, per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado d’istruzione come i docenti ingabbiati nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi d’istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA.

Procedura specifica

La circolare inoltre chiarisce che i suddetti percorsi sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale determinato ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.P.C.M. e che le Istituzioni possono avviarli “mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, del decreto 59/2017secondo periodo” che testualmente afferma: “I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati”.

Nota 7 febbraio 2024, AOODGFIESD 609

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di Bolzano
All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca Bolzano
All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano
Al Dipartimento Istruzione e Cultura della Provincia Autonoma di Trento
Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle d’Aosta
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
Ai referenti regionali per le attività di contrasto del bullismo e del cyberbullismo (individuati sulla base della legge 71/2017)
Ai referenti Pnsd presso UU.SS.RR.
Agli animatori digitali per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.

Oggetto: Concorso nazionale “L’IA tra i banchi di scuola: idee e progetti per sviluppare competenze trasversali per il futuro” a.s. 2023-2024