Disability Card

Disability Card. Accordo sulla carta europea disabilità e contrassegno parcheggio disabili
Disabili.com del 12/02/2024

Le istituzioni UE hanno raggiunto un accordo sulla tessera che riconoscerà la condizione di disabilità in tutti gli stati dell’Unione, riconoscendo le relative agevolazioni e benefici, oltre ai diritti di mobilità e parcheggio.

Procede a grandi passi l’iter verso una tessera europea della disabilità e il nuovo contrassegno auto disabili unificato: due progetti che dovrebbero semplificare la libera circolazione e l’accesso alle agevolazioni perviste negli Stati membri dell’UE quando ci si trova al difuori della propria nazione.

Il Forum europeo sulla disabilità segnala infatti che nella giornata di giovedì scorso è stato raggiunto, dalle istituzioni dell’UE, l’accordo provvisorio sulla tessera europea di disabilità, che costituisce una accelerata all’iter del testo definitivo della Carta, che potrà così essere votato prima della fine della legislatura.

Va detto, tuttavia, che, seguendo tutti i passaggi comunitari e poi nazionali degli Stati membri, la Card diventerà pienamente operativa solo tra 4 anni

CARTA EUROPEA DI DISABILITÀ
La Disability Card europea sarà una tessera che funzionerà come prova della disabilità in tutta l’UE. Attraverso questo strumento, durante i soggiorni di breve durata in altri Paesi dell’Unione Europea, alle persone con disabilità sarà garantito pari accesso a condizioni speciali e trattamenti preferenziali rispetto a servizi, attività e strutture pubbliche e private. Vale a dire, ad esempio, accessi prioritari, tariffe ridotte, assistenza personale e guide in braille o audio per trasporti, eventi culturali, musei, centri ricreativi e sportivi, nonché parchi di divertimento. La tessera integrerà le tessere o i certificati nazionali esistenti e riconosce il ruolo di ciascuno Stato membro nella valutazione dello stato di disabilità.

IL NUOVO CONTRASSEGNO EUROPEO DI PARCHEGGIO
Analogamente, la tessera di contrassegno europeo per il parcheggio disabili servirà a fornire ai suoi titolari gli stessi diritti di parcheggio in tutta l’UE, garantendo parità di accesso ai parcheggi riservati designati e ad altre condizioni e strutture di parcheggio. Questo nuovo contrassegno auto disabili europeo sostituisce il contrassegno di parcheggio UE per le persone con disabilità, creato su base volontaria attraverso una raccomandazione del Consiglio. Per affrontare gli attuali problemi di riconoscimento, diversi in tutta l’UE, il contrassegno di parcheggio europeo migliorato utilizzerà un modello comune vincolante.

LE RICHIESTE DEL MOVIMENTO CITTADINI DISABILI
Non tutte le richieste del movimento rappresentativo dei cittadini disabili europei sono state accolte, ma è lo stesso Forum a evidenziare i punti positivi del percorso che poterà alla realizzazione della European Disability Card, tra cui:

  • L’inserimento dei servizi di trasporto (pur con delle eccezioni).
  • La previsione di disposizioni per l’accesso al sostegno quando si partecipa ai programmi di mobilità dell’UE.
  • Rilascio e rinnovo gratuiti della carta europea di disabilità
  • Sito web dell’UE e siti web nazionali con informazioni sulla carta
  • Misure di sicurezza per proteggere la privacy dei titolari di carta
  • La possibilità, per gli stati membri, di decidere l’estensione dell’uso della carta a soggiorni più lunghi.

Inoltre, i negoziatori hanno ottenuto l’impegno della Commissione europea di esaminare ulteriormente le lacune rimanenti relative alla libera circolazione delle persone con disabilità, come la portabilità del sostegno alla disabilità quando si trasferiscono in un altro paese dell’UE. Si segnala, inoltre, che questo accordo getta le basi anche per una rapida conclusione della proposta di estendere le carte ai cittadini di paesi terzi che risiedono nei paesi dell’UE.

I punti deboli
Il Forum evidenzia anche alcune proprie richieste che, di contro, non sono state accolte:

  • Accesso temporaneo al sostegno e all’indennità di invalidità quando le persone con disabilità si trasferiscono per lavorare e studiare all’estero. Allo stato attuale, le persone con disabilità potrebbero non avere accesso al supporto durante i lunghi processi di “rivalutazione”
  • Finanziamenti dell’UE per sostenere l’effettiva attuazione delle carte da parte degli Stati membri.
  • La possibilità di escludere alcuni servizi specifici nel caso in cui l’accesso speciale o gli sconti previsti dipendano da ulteriori valutazioni

TEMPISTICHE
Il maggiore rammarico viene dai lunghi tempi di recepimento e attuazione.
Il testo finale deve ancora ottenere l’approvazione formale del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo, seguita dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE. Successivamente, inizieranno le scadenze di cui sopra. Gli Stati membri dell’UE avranno 42 mesi di tempo per iniziare a fornire le carte, di cui 30 mesi per recepire la legislazione (vale a dire per creare leggi nazionali che la rispettino). Ciò significa che la Card diventerà pienamente realtà solo tra 4 anni.

IL COMMENTO
Yannis Vardakastanis, Presidente del Forum Europeo sulla Disabilità, ha dichiarato:
“Questa è una vittoria epocale per il movimento dei disabili, che ha lottato per questa carta per oltre un decennio. Ci aspettiamo che questa Carta sia ben implementata e che diventi una pietra miliare per la piena inclusione dei cittadini con disabilità nel progetto europeo”.

Per approfondire:
Proposta di tessera europea di disabilità https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_4331

Commissione europea – Relazione sulle consultazioni pubbliche https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10659

La matematica inclusiva

La matematica inclusiva con la dettatura
Vita del 12/02/2024

All’Università di Torino si lavora a un software di dettatura vocale capace di scrivere e manipolare simboli e formule matematiche per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità motoria

TORINO. Poter scrivere alla lavagna formule su formule, cancellando i passaggi più vecchi per fare spazio alla risoluzione in divenire, è fonte di grande piacere per ogni matematico e fisico, come ormai sanno tutti grazie alla serie Big bang theory. Scrivere sulla carta non è la stessa cosa. Forse in pochi hanno pensato alle difficoltà di chi, privato dell’uso delle mani o delle braccia dopo un trauma o una malattia, si trova nella necessità di usare un software di dettatura vocale. Sorprenderà sapere che non ne esiste uno in grado di consentire la scrittura e la manipolazione di formule matematiche. I software per clinici qualche cifra e qualche operatore di funzione riescono a capirla e il mio computer ha un sistema di dettatura abbastanza evoluto da scrivere“x+3” e non “ics più tre”, ma niente di più. E comunque le formule vanno manipolate.

Il problema, concretissimo, è stato posto da Jan Berger, studente del corso di laurea in matematica dell’Università di Torino, rimasto in carrozzina e incapace di usare le mani nel 2019 in seguito a un tuffo in mare. Si è rivolto al Laboratorio Polin, che è parte del Dipartimento di Matematica e promuove le nuove tecnologie per l’accesso agli studi da parte di giovani con disabilità che, non sapendo quale software consigliare, ha pensato di crearlo internamente. È nata così la prima versione di SpeechMatE, un software che permetterà a persone con disabilità agli arti superiori di scrivere e manipolare formule matematiche.«Studiare discipline scientifiche in autonomia è complesso per le persone che hanno una disabilità agli arti superiori o non possono utilizzare le mani» ha dichiarato Sandro Coriasco, associato del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino e responsabile della campagna di crowdfunding MatematIcA senza barriere insieme alle matematiche Tiziana Armano ed Erika Brunetto, per la quale è attiva una campagna di crowdfunding e, al contempo, l’ateneo sta contattando e ricercando partner istituzionali e aziendali interessati a supportare il progetto. Continua Coriasco: «I fondi che stiamo raccogliendo ci permetteranno di attivare delle borse di ricerca, necessarie per sviluppare e testare il nuovo prototipo di SpeechMatE, che utilizzi i Large Language Models, gli stessi che fanno funzionare ChatGPT, per interpretare correttamente le indicazioni vocali necessarie a scrivere e manipolare una formula. Inoltre, grazie a questo strepitoso risultato, potremo immediatamente avviare le fasi successive del progetto, per realizzare una versione del software utilizzabile dagli studenti. Continuate a sostenerci, abbiamo ancora bisogno dell’aiuto di tutti!». Come spiega Erika Brunetto: «Si tratta di un progetto di grossa portata e molto complesso. Servono competenze da diversi settori della ricerca scientifica contemporanea: didattica della matematica, sviluppo del software, Natural Language Processing, Human-Computer Interaction, Large Language Models. La realizzazione del progetto coinvolge un team di oltre dieci ricercatrici e ricercatori attivi in questi ambiti».

La riforma disegna una scuola propositiva

Cuzzupi: La riforma Valditara disegna una scuola propositiva. Si vada avanti con coraggio!

“Adesso è il momento del coraggio e della determinazione se, realmente, si vuol realizzare una scuola propositiva che conduca i giovani verso il lavoro attraverso la creazione delle professionalità necessarie”. Queste le parole del Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, nell’analizzare la nuova filiera dell’Istruzione Tecnologica Professionale fortemente voluta dal Ministro Valditara.

“Qualsiasi sorta di ridisegno degli “status quo” comporta sempre una resistenza da parte di coloro che sono abituati a “sopravvivere” nei propri contesti. Questo però non deve fermare la volontà di far della scuola il principale strumento per la costruzione del domani. La riforma sull’istruzione tecnica è un primo, essenziale, passo verso uno studio più moderno, aderente alla realtà e collegato strettamente alla produttività del sistema Italia. È anacronistico – continua Cuzzupi – pensare di migliorare un apparato senza modificare nulla o stemperando il tutto in un brodino riscaldato. Noi, come UGL Scuola stiamo guardando con particolare interesse, e non nascondo anche con molte speranze, lo sforzo del Ministro su questo tema. Parlare di lavoro post scuola senza un percorso che comprenda un’offerta formativa integrata che dagli studi di base passi all’alta specializzazione per poi arrivare, attraverso un processo di coinvolgimento diretto, alle imprese, significa voler rimanere in un passato sterile e senza speranza. Per questo motivo invitiamo il Ministro e tutte le forze politiche a non indietreggiare su questi temi e a rinsaldare, in maniera sempre più decisa, la scuola al territorio e alle politiche produttive”. 

Da più parti, sull’argomento specifico degli Istituti Tecnico Professionali, sono state sollevate perplessità per la durata quadriennale del percorso di studi accompagnato da un eventuale biennio di alta specializzazione. Anche su questo tema la posizione dell’UGL Scuola è precisa.

“Siamo al cospetto di una crescita di competenze ed esperienze dei giovani che non possono essere paragonate al passato. Un corso quadriennale, se costruito come opportuno che sia, non solo produce una preparazione di base equivalente al quinquennio, ma consente di avvicinarsi in tempi più rapidi al mondo del lavoro, sia per chi vuole intraprendere l’università che per chi si dirige agli ITS Accademy. Un processo – continua Cuzzupi – nel quale lo stesso personale scolastico dovrà trovare una sempre più adeguata collocazione attraverso ilriconoscimento diretto del proprio impegno e della propria professionalità. Lo stesso coinvolgimento di esperti provenienti dal mondo del lavoro dovrà essere inquadrato in una complementarietà di ruolo e ciò servirà anche per dare un esempio chiaro e vivo ai giovani sulla necessità di confrontarsi, collaborare e condividere esperienze e professionalità. Questa è la nuova scuola e ora, ripetiamo, occorre andare avanti senza tentennamenti, ne va del futuro del Paese”. 

Federazione Nazionale UGL Scuola

Anche le famiglie bocciano la riforma

FLC CGIL: anche le famiglie bocciano la riforma della secondaria

Roma, 12 febbraio – Dopo la bocciatura dei collegi dei docenti arriva anche la bocciatura delle famiglie. I dati delle iscrizioni alla Filiera tecnico professionale e al Liceo made in Italy comunicati dal Ministero sono inequivocabili: 1669 studenti iscritti alla Filiera e 375 al Liceo made in Italy.

Nonostante l’ostentata soddisfazione del Ministro, non aver cercato una reale condivisione con chi la scuola la vive è stato un errore e il fallimento delle iscrizioni lo dimostra.

A questo punto il Governo si fermi, non si fanno le riforme contro il personale e contro gli studenti.

Le responsabilità del docente di scienze motorie nell’esercizio della vigilanza sugli alunni

Le responsabilità del docente di scienze motorie nell’esercizio della vigilanza sugli alunni

di Anna Armone

Premessa.

L’affidamento dei minori alla scuola, attraverso l’iscrizione, genera un rapporto contrattuale, per effetto del quale la scuola si impegna a garantire l’incolumità del minore per tutto il tempo in cui è affidato alla stessa.

Nel caso di danno causato dal minore a terzi o a sé stesso, l’azione di danno può essere avanzata nei confronti della sola Amministrazione (con esclusione quindi del personale scolastico) e con la prevista possibilità di azione di rivalsa della P.A. che ha risarcito il danno, limitata però alle ipotesi di accertati dolo e/o colpa grave del personale scolastico.

La permanenza del minore a scuola, comprensiva dell’attività motoria, richiede, prima ancora di parlare di vigilanza, un’attenta verifica delle condizioni di sicurezza interna secondo le prescrizioni del Dlgs 81/2008.

Le norme di riferimento, regolative dell’obbligo di vigilanza, sono:

  • l’art. 2048 del cod. civ.
  • l’art. 2043 del cod. civ.
  • l’art. 1218 del cod. civ.
  • l’art. 61 della l. 312/1980

I docenti sono richiamati espressamente nell’art. 2048, in qualità di precettori, a vigilare sugli alunni per tutto il tempo in cui sono agli stessi affidati. La responsabilità posta a carico dei precettori dall’art. 2048, comma 2, c.c., trova applicazione in relazione al danno causato dal fatto illecito dell’allievo nei confronti dei terzi, mentre in relazione al danno che l’allievo abbia cagionato a sé stesso, trova applicazione la disciplina della responsabilità contrattuale, l’art. 1218 c.c.,  poiché, in virtù della c.d. teoria del contatto sociale, l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente iscrizione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questo fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni.

Una delle variabili più importanti della gestione della vigilanza sugli alunni è l’età dell’alunno stesso. Secondo un consolidato e condivisibile orientamento, il dovere di vigilanza imposto ai docenti dall’art. 2048, comma 2, c.c., non ha carattere assoluto, ma va calibrato in modo inversamente proporzionale all’età ed al normale grado di maturazione degli alunni: in buona sostanza, più gli alunni sono prossimi all’età del pieno discernimento, meno l’espletamento di tale dovere richiede la presenza costante e continuativa degli insegnanti; i quali, comunque, non sono certo dispensati dall’adottare adeguate misure organizzative per mantenere la disciplina tra gli allievi. Nella disciplina delle scienze motorie la programmazione didattica ed educativa va fatta considerando proprio l’età, il livello di maturità e consapevolezza del comportamento e delle capacità degli studenti. Un caso specifico ha riguardato la responsabilità di un maestro di sci per i danni subiti da un allievo maggiorenne. L’art. 2048 c.c. è stato considerato inapplicabile, dovendosi presumere che, all’interno della stessa disposizione, il legislatore non abbia voluto riservare ai precettori e maestri d’arte un trattamento deteriore rispetto a quello dei genitori di cui al comma 1, dilatando la loro responsabilità oltre il limite temporale della minore età del danneggiante Cass. 30/05/2001, n. 7387.

Lo stato della sicurezza dei luoghi

La sicurezza del luogo di lavoro, accezione che riguarda anche la scuola, deve essere garantita dal datore di lavoro, ruolo agito nella scuola dal dirigente scolastico. Ciò non toglie che tutti i lavoratori, compreso il docente di scienze motorie, una volta rilevato un pericolo derivante dallo stato delle strutture, devono immediatamente comunicarlo al dirigente per l’adozione dei provvedimenti del caso.

Uno dei parametri di sicurezza della palestra è lo stato del pavimento, rivestito di materiale adatto all’attività motoria. In particolare, se il rivestimento risulta usurato o sollevata o addirittura assente in più punti, ciò costituisce un’insidia per chiunque si accinge ad usufruirne; si precisa che la circostanza risulterebbe ancora più grave in un ambiente come la palestra, che per definizione va adibita alla pratica di sport ed è quindi necessariamente essere provvisto di un pavimento che garantisca l’esercizio di sicurezza.  Appare quindi evidente come il mancato rispetto dell’obbligo di manutenzione ricade in capo al datore di lavoro, ma i docenti che ne hanno conoscenza hanno l’obbligo, in qualità di lavoratori, di portare a conoscenza dello stesso lo stato di pericolo.

Gli infortuni causati da un altro studente

Non sempre il danno causato da uno studente all’altro dipende dalla foga dell’impegno o dal caso fortuito. Può accadere che il danno sia causato volontariamente. La Suprema Corte ha precisato che, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo, ove siano derivate lesioni personali ad un partecipante all’attività a seguito di un fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo. Questo collegamento va escluso allorquando l’atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell’agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell’attività svolta. Diversamente la responsabilità non sussiste se le lesioni sono la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell’attività, nonché nell’ipotesi in cui pur in presenza di violazione delle regole proprie dell’attività sportiva specificamente svolta l’atto sia a questa funzionalmente connesso (cfr. Cass., n. 12012 del 8/8/2002, ), rientrando cioè nell’alea normale della medesima (cfr. Cass. n.20908 del 27/10/2005).

Dunque, nell’ipotesi specifica in cui l’infortunio sia stato subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica viene in rilievo l’art. 2048 co. II c.c. Per l’applicazione di tale norma è richiesto che il danno lamentato sia conseguenza del fatto illecito di un altro; quindi, che lo studente lo abbia subito in conseguenza di una azione colposa di altro studente. In tal caso incombe sul danneggiato l’onere di provare l’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, laddove è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè dell’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (cfr. Cass., n. 6844 dell’8/04/2016).

Più nello specifico la Corte di Cassazione ha precisato che “Ai fini della configurabilità della responsabilità a carico della scuola ex art. 2048c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma di educazione fisica la disciplina sportiva in cui si è verificato il sinistro e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, ma è altresì necessario:
1) che il danno sia stato conseguenza del compimento di un fatto illecito da parte di uno degli alunni, posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato;
2) che la scuola non abbia posto in essere tutte le misure idonee ad evitare il danno.

L’autolesione

Siamo nel caso della responsabilità contrattuale ex art.1218 c.c. Per costante giurisprudenza, infatti, nel caso di danno cagionato dall’alunno a sé stesso la responsabilità dell’Istituto e dell’insegnate ha natura contrattuale, e non rientra nella responsabilità extracontrattuale, ritenuto che quest’ultima è ravvisabile solo in caso di danni causati dal comportamento “illecito” di un terzo soggetto. Pertanto, in caso di infortunio causato da autolesione durante una partita di calcio, va evocata da parte dei genitori la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ex art. 2048 co.2 c.c., magari evidenziando, in primo luogo, la pericolosità connaturata al gioco del calcio, e sostenendo che il docente avesse imprudentemente esposto gli alunni al rischio di praticare detta attività.

Il Ministero convenuto, in quanto tenuto all’adempimento dell’obbligo educativo ed insieme alla salvaguardia dell’incolumità dei propri “creditori”, potrà liberarsi da ogni responsabilità, se offrirà la prova che l’inadempimento non gli sia imputabile.

Ma, ad esempio, in relazione al gioco del calcio, la premessa deve essere costituita, come per ogni altra attività, dalla programmazione didattica, oltreché dalla considerazione dell’età degli studenti.

La Suprema Corte afferma che “Deve escludersi che all’attività sportiva riferita al gioco del calcio possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico, sicché la stessa non può configurarsi come attività pericolosa a norma dell’art. 2050 cod. civ., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali”.  (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, sulla scorta dell’enunciato principio, aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art. 2050 cod. civ., considerando, altresì, adeguatamente motivata tale decisione nella parte in cui era rimasto accertato, in positivo, che l’infortunio occorso all’allievo scolastico durante la lezione di educazione fisica era stato determinato da un fatto accidentale ascrivibile ad un errore del medesimo minore, il quale, nel controllare il possesso del pallone in un frangente del gioco in cui non vi era stato alcun contrasto con altri giocatori, era inciampato sul pallone stesso e nel cadere aveva appoggiato a terra la mano sinistra, procurandosi la frattura del relativo avambraccio).” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 19/01/2007 Rv. 594445 – 01 e conformemente Sez. 3, Sentenza n. 20982 del 27/11/2012 Rv. 624390 – 01).

L’onere della prova

 In materia la Suprema Corte ha affermato che, in relazione alle attività sportive e ricreative, la responsabilità dell’insegnante -e, di conseguenza, del Ministero- è configurabile soltanto a fronte di specifica violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento, ovvero in relazione a lesioni o ad altri danni subiti dagli allievi che di per sé dimostrino che è stato loro consentito di svolgere attività violente, o tali da comportare l’uso di attrezzature inidonee od intrinsecamente pericolose, o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore a quello suscettibile di prevenzione tramite il controllo e la disciplina esercitati dall’insegnante (cfr. in motivazione Cass. n. 2015/11188).

Sul versante dell’onere probatorio, pertanto, è onere della scuola dimostrare in concreto, benché anche solo per presunzioni, che le lesioni sono state conseguenza di una sequenza causale ad essa non imputabile (Cass. n. 5067/2010Cass. n. 2559/2011Cass. n. 9352/2011) ed anche di avere adottato, in via preventiva, le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare prevedibili situazioni di pericolo favorevoli all’insorgere della serie causale sfociante nella produzione del danno (Cass. n. 9542/2009). Dunque, colui che si ritiene danneggiato ha l’onere di dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto inadempiente e il danno di cui chiede il risarcimento. La previsione dell’art. 1218 c.c. esonera il creditore dalla prova della colpa dell’inadempimento dell’obbligazione -in questo caso l’obbligazione di garanzia nei confronti degli allievi – ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento.

In conclusione, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n. 6844/2016).

Carta del merito, chi prende 100 o 100 e lode può avere 500 euro. Ecco tutte le info utili

da OrizzonteScuola

Di redazione

Fino al 30 giugno è possibile richiedere la carta del merito, il bonus di 500 euro destinato agli studenti che hanno ottenuto un punteggio di almeno 100 alla maturità.

Sul sito del Ministero della cultura sono state pubblicate le FAQ per conoscere meglio il contributo: a chi spetta e come utilizzarlo.

Destinato agli studenti eccellenti, questo contributo di 500 euro mira a incentivare la partecipazione attiva dei giovani nel vasto mondo culturale, offrendo loro l’opportunità di immergersi in esperienze educative e formative di inestimabile valore.

La Carta del Merito si configura come un vero e proprio premio all’eccellenza scolastica, dedicato a quegli studenti che hanno brillantemente ottenuto un punteggio di almeno 100/100 alla maturità. Con un budget di 500 euro, i giovani meritevoli possono accedere a un ampio spettro di attività culturali: dal cinema alla musica, dai libri ai musei, passando per corsi di lingua e abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Un’iniziativa, quindi, che oltre a premiare, mira a formare cittadini consapevoli e culturalmente attivi.

Il bonus è rivolto a tutti i giovani residenti in Italia, inclusi coloro con permesso di soggiorno valido, che abbiano conseguito il diploma di maturità con un punteggio minimo di 100, entro i 19 anni di età. La piattaforma ufficiale, cartegiovani.cultura.gov.it, è l’unico canale attraverso il quale è possibile iscriversi e beneficiare dell’iniziativa, richiedendo la registrazione tramite SPID o CIE dal 31 gennaio al 30 giugno 2024.

È fondamentale sottolineare che la Carta del Merito è strettamente personale e non può essere venduta o convertita in denaro. Qualsiasi tentativo di cessione è considerato illecito e perseguibile legalmente. Inoltre, i beni acquistabili rientrano in categorie specifiche, escludendo videogiochi, contenuti pornografici o incitanti alla violenza. Gli acquisti possono essere effettuati senza limiti per singolo bene, ma non è possibile acquistare più unità dello stesso articolo.

Dopo la registrazione, i beneficiari possono generare buoni per acquistare beni o servizi negli ambiti previsti, con la possibilità di effettuare pagamenti misti (buono più contanti) presso gli esercenti aderenti. In caso di problemi o rifiuti da parte degli esercenti, è importante segnalare immediatamente al Ministero per garantire il rispetto delle normative.

Eventuali difficoltà nell’utilizzo della Carta del Merito, come la non disponibilità del bene desiderato o problemi tecnici nella generazione e validazione dei buoni, devono essere comunicate tempestivamente per trovare una soluzione adeguata. È importante, inoltre, rispettare le scadenze imposte dall’iniziativa per non perdere il diritto al contributo.

Bonus gite scolastiche, importo massimo di 150 euro per ogni alunno. C’è tempo fino al 15 febbraio

da OrizzonteScuola

Di redazione

Il bonus gite scolastiche viene dato alle famiglie con figli studenti che frequentano le scuole secondarie statali di secondo grado e con isee inferiore a 5000 euro.

Lo sconto che può essere retroattivo viene applicato direttamente dalla scuola. La famiglia viene chiamata a pagare solo una parte del costo effettivo della gita. Il termine per la domanda del bonus gite scade il prossimo 15 febbraio, l’importo massimo per ogni ragazzo è fissato in 150 euro.

Le info utili

Le istruzioni e le indicazioni sono contenute nella nota ministeriale del 20 dicembre.

Le domande si inviano tramite piattaforma Unica, ed è qui che sono illustrate le modalità di invio della richiesta e le FAQ.

In cosa consiste l’agevolazione per i viaggi di istruzione?
L’agevolazione permette agli studenti beneficiari di ottenere una riduzione dei costi da sostenere per partecipare a visite didattiche e viaggi di istruzione. I costi saranno ridotti direttamente dalla scuola al momento dell’emissione degli avvisi di pagamento. Si tratta, dunque, di uno “sconto” ai costi per la partecipazione ai viaggi di istruzione, eventualmente organizzati dalla scuola dei tuoi figli.

Quali sono i requisiti per ottenere l’agevolazione?
L‘agevolazione è disponibile per tutti gli studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado appartenenti a nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 5.000.

Come viene verificato il mio indicatore ISEE?
L’indicatore ISEE viene verificato in automatico tramite il portale INPS. Puoi ottenere un’attestazione ISEE valida per il 2024 compilando la Dichiarazione Sostitutiva Unica tramite il portale INPS. Se non puoi compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica nei tempi richiesti, il sistema verificherà l’ISEE attestato nel 2023.

Cosa devo fare per ottenere l’attestazione ISEE?
Per calcolare l’ISEE è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Puoi farlo in diversi modi, anche online attraverso il servizio INPS dedicato alla dichiarazione: compila la DSU, oppure acquisisci la DSU precompilata.

Se ho più figli, posso richiedere l’agevolazione per ognuno di loro?
Sì, se hai più figli frequentanti le scuole statali secondarie di secondo grado puoi inviare una domanda per ciascuno di loro.

Quando posso inviare la domanda?
Puoi inviare la domanda per l’agevolazione a partire dal 15 gennaio 2024 e fino al 15 febbraio 2024.

Come verifico se ho ottenuto l’agevolazione?
Dopo aver inviato la domanda potrai verificare se hai ottenuto l’agevolazione dalla tua area personale in Unica.

Non riesco ad accedere a Unica, come posso inviare la domanda?
Se non puoi accedere alla piattaforma Unica per inviare la domanda in autonomia, puoi chiedere supporto alla segreteria della tua scuola.

Classi di concorso, decreto in Gazzetta Ufficiale: gli accorpamenti e le nuove denominazioni

da OrizzonteScuola

Di redazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che revisiona e aggiorna le classi di concorso per il personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

DECRETO 22 dicembre 2023

Allegati

Tabella A 

Tabella A/1

Tali modifiche, che rispondono all’obiettivo di razionalizzare e accorpare alcune classi di concorso, segnano un passo verso l’aggiornamento del sistema di istruzione in linea con le esigenze contemporanee di insegnamento.

Accorpamento e nuove denominazioni

Il decreto, emanato il 22 dicembre 2023, prevede l’accorpamento di varie classi di concorso, introducendo denominazioni aggiornate che riflettono meglio i contenuti didattici e le competenze richieste ai docenti. Tra gli accorpamenti più significativi troviamo:

  • A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
  • A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22)
  • A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
  • A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
  • A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
  • A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
  • A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)

Le procedure concorsuali terranno conto di queste nuove classificazioni, stabilendo graduatorie distinte per il primo e secondo grado di istruzione secondaria. Inoltre, le modifiche influenzeranno la compilazione delle graduatorie per l’attribuzione delle supplenze, garantendo una maggiore chiarezza ed efficienza nel processo di selezione dei docenti.

Il decreto introduce anche modifiche dettagliate per alcune classi, come la riduzione dei CFU richiesti per la classe A-20 (Fisica) e l’ampliamento dei titoli di accesso per A-27 (Matematica e fisica), includendo ora anche le lauree in ingegneria con requisiti specifici. Significativa anche la nuova denominazione per la classe A-53, ora “Storia della musica e della danza”, con aggiornamenti nelle note a) e b) che precisano i requisiti richiesti.

Importante sottolineare che coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, erano già in possesso di titoli di studio validi per l’accesso all’insegnamento secondo i regolamenti precedenti, mantengono il diritto a partecipare alle procedure concorsuali e abilitanti basandosi sui vecchi requisiti.

Sono parte integrante del decreto le due tabelle allegate, la prima delle quali (Tabella A) riporta la denominazione, i titoli di accesso e gli insegnamenti relativi a ciascuna classe di concorso, mentre la seconda (Tabella A1) riguarda l’omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso, limitatamente ai titoli previsti dalla tabella “a” nella colonna dei titoli previsti dal DM 39/1998. Quest’ultima tabella riguarda unicamente quattro classi di concorso: A-01 (disegno e storia dell’arte I e II grado), A-12 (discipline letterarie I e II grado), A-22 (lingua e cultura straniera) e A-30 (musica I e II grado).

Rispetto alle modifiche richieste dai sindacati e dal CSPI, il decreto si limita a un intervento molto più contenuto, rinviando a un successivo momento la revisione dei titoli di accesso oggi previsti dal DM 259 del 2017

Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.

Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.

Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze».

Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione a un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.

Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.

Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.

I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:

a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado. I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte. Laddove presente, la dizione «Istituti professionali – vecchio ordinamento» si intende riferita ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti, fino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento dell’istruzione professionale, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, anche nei suddetti percorsi.

Contrattazione integrativa, Naddeo (Aran): “Le regole sono chiare, partecipa chi firma il CCNL; la Uil lasci da parte tecnicismi e cavilli”

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

Al professore Tiziano Treu risponde personalmente il presidente dell’Aran Antonio Naddeo che “bacchetta” la Uil Scuola e ribadisce che le regole della contrattazione integrativa sono condivise non da oggi dalla parte pubblica e dai sindacati: alla contrattazione di secondo livello possono partecipare esclusivamente i sindacati che sottoscrivono il CCNL e questo principio vale da sempre.

Naddeo affida ad un comunicato ufficiale il punto di vista dell’Agenzia che presiede: “È mio dovere sottolineare come il ricorso a tecnicismi e cavilli giuridici non faccia altro che alimentare contenziosi che vanno a detrimento dell’efficacia stessa della contrattazione. Questi atteggiamenti non contribuiscono alla costruzione di un ambiente lavorativo collaborativo e produttivo”.

“Tutta la discussione – sottolinea Naddeo – si concentra su un parere legale commissionato dalla Uil allo studio legale Fieldfisher e redatto dal prof. Tiziano Treu, nell’ambito della sua attività libero-professionale. È importante sottolineare che, come Aran, siamo fermamente impegnati a rispettare gli accordi sanciti nel contratto, che prevedono chiaramente la partecipazione alle contrattazioni di secondo livello solo per le Rsu, come stabilito dalla legge, e per i sindacati che hanno firmato il contratto nazionale”.

“Questa posizione – spiega – non nasce da una mera formalità, ma è il risultato di una visione condivisa e di un impegno verso la stabilità delle relazioni sindacali. Ricordo che anche la Uil, in passato, ha condiviso questa interpretazione, come dimostrato quando il sindacato Snals non firmò il Ccnl relativo al triennio 2016-2018. Questo approccio ha sempre garantito l’equilibrio e la trasparenza nelle nostre pratiche contrattuali”.

“Invito quindi la Uil Scuola – conclude il presidente – a un dialogo aperto e costruttivo, basato sul rispetto delle regole e degli accordi che abbiamo quasi sempre condiviso e sottoscritto insieme. È solo attraverso il dialogo e la collaborazione che possiamo superare le divergenze e lavorare efficacemente per il benessere dei lavoratori e per il progresso delle nostre istituzioni”.

Tutto questo significa che, nei prossimi giorni, quando il Ministero aprirà il confronto per il contratto sulla mobilità, la Uil Scuola rimarrà fuori e non potrà sedere al tavolo della trattativa.

Nota 12 febbraio 2024, AOODGOSV 6208

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Agli Uffici Scolastici Regionali
Alla Sovrintendenza agli Studi per la Regione autonoma della Valle d’Aosta
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Bolzano
Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendenza Scolastica per le scuole delle località ladine di Bolzano
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole di secondo grado Statali e Paritarie
E,p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione SEDE
All’Ufficio Stampa SEDE
Alla Direzione Generale promozione Sistema Paese del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Ufficio V

OGGETTO: Campionati di Imprenditorialità 2023-2024

Avviso 12 febbraio 2024

Ministero dell’istruzione e del merito

Oggetto: Promemoria scadenza termini per le richieste dell’ agevolazione volta a sostenere la piu’ ampia partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione/ visite didattiche per l’anno scolastico 2023/2024

Facendo seguito alla Nota 5419 del 20 Dicembre 2023 della Direzione Generale per i sistemi informativi e la statistica, con la presente la scrivente Direzione Generale intende ricordare alle Istituzioni scolastiche destinatarie delle risorse finanziare di cui all’Allegato «A» al Decreto dipartimentale n. 84/2023, nonché alle famiglie di studentesse e studenti beneficiari, la scadenza imminente per richiedere l’agevolazione volta a sostenere una partecipazione più ampia degli studenti ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche.

Le famiglie di studentesse e studenti hanno tempo fino al giorno 15 febbraio 2024 per accedere alla Piattaforma Unica «Famiglie e studenti», mediante procedura di identificazione e autenticazione informatica, e richiedere l’agevolazione nella sezione «Servizi», sottosezione «Agevolazioni», ambito «Viaggi di istruzione». 

Si ricorda che ai fini della lavorazione della richiesta di agevolazione, le suddette famiglie di studentesse e studenti devono necessariamente essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità, attestante la propria situazione ISEE. La situazione ISEE della famiglia richiedente viene verificata sulla base della DSU aggiornata all’annualità 2024 e, ove non ancora sottoscritta, sulla base della DSU avente validità al 31 dicembre 2023.

A valle della presentazione della richiesta:

i. la Piattaforma, mediante procedura automatizzata, interroga i sistemi dell’INPS circa l’ISEE associato al richiedente, comunicando il codice fiscale dello/a studente/studentessa per il/la quale si richiede il contributo;
ii. l’INPS, per ciascun codice fiscale ricevuto, comunica alla Piattaforma l’esito positivo o negativo della richiesta, in funzione della soglia ISEE individuata dal Ministero, pari a € 5.000,00. 

Terminato lo scambio sincrono di dati sopra descritto ed eseguita la verifica automatizzata della situazione ISEE la famiglia del potenziale beneficiario/a riceve in tempo reale l’esito della richiesta:

• esito negativo, qualora la famiglia dello/a studente/studentessa abbia presentato la richiesta senza aver provveduto, nell’arco temporale di riferimento, ad acquisire una DSU valida;
• esito positivo, qualora l’ISEE risulti inferiore alla soglia di € 5.000,00;
• esito negativo, qualora l’ISEE risulti superiore alla soglia di € 5.000,00.

Allegato alla presente comunicazione, sono incluse due infografiche che descrivono gli step principali per presentare la richiesta di agevolazione, utili a comunicare alle famiglie le procedure e i tempi necessari per richiedere l’agevolazione. 

N.B. Si ricorda che, al fine di garantire alle famiglie la possibilità di richiedere l’agevolazione in oggetto alla presente, è necessario che gli utenti siano stati abilitati preventivamente alla piattaforma Unica in qualità di genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. A tal proposito, il personale amministrativo di segreteria scolastica può effettuare l’associazione fra genitore o esercente la responsabilità genitoriale e studenti/studentesse attraverso le apposite funzionalità predisposte sul SIDI, così come riportato all’interno dell’Allegato A “Indicazioni per le segreterie scolastiche – Vademecum” alla nota prot. n. 2790 dell’11 ottobre 2023.
                                                                                                                             

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Si ricorda che è possibile richiedere assistenza al servizio Help Desk Amministrativo-Contabile – HDAC, disponibile su: Applicazioni SIDI > Gestione Finanziario Contabile > Help Desk Amministrativo Contabile. 

Si ringrazia per la collaborazione.