Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito ad avviare procedure concorsuali, ordinarie e straordinarie, per la copertura di complessivi 6.428 posti di insegnante di religione cattolica. (24A01749)

(GU Serie Generale n.80 del 05-04-2024)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del
Ministero dell’universita’ e della ricerca», e, in particolare,
l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione
dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero
dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» e, in particolare, gli articoli 1 e 6 in base ai quali il
Ministero dell’istruzione assume la denominazione di Ministero
dell’istruzione e del merito;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado»;
Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante «Ratifica ed
esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede»;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985,
n. 751, recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica
italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche» e 23 giugno 1990, n. 202,
recante «Esecuzione dell’intesa tra l’autorita’ scolastica italiana e
la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione
cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l’intesa del 14
dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.
175, recante «Esecuzione dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione,
dell’universita’ e della ricerca e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica
nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012»;
Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado»;
Visti, in particolare, l’art. 1 della legge n. 186 del 2003,
relativo all’istituzione dei ruoli regionali e l’art. 2 concernente
le dotazioni organiche dei posti per l’insegnamento della religione
cattolica;
Visto, in particolare, l’art. 3, comma 1 della legge n. 186 del
2003, secondo il quale, tra l’altro, l’accesso ai ruoli di cui
all’art. 1 avviene, previo superamento di concorsi per titoli ed
esami, intendendo per titoli quelli previsti al punto 4 dell’intesa
di cui all’art. 1, comma 1, e successive modifiche, per i posti
annualmente disponibili nelle dotazioni organiche di cui all’art. 2,
commi 2 e 3;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti», ed, in particolare, l’art. 1-bis, recante disposizioni
urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione
cattolica, come modificato, da ultimo, dall’art. 20, comma 6 del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
Visto, in particolare, il novellato comma 1 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e’ autorizzato a
bandire, entro l’anno 2024, previa intesa con il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura del 30
per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che
si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal
2022/2023 al 2024/2025, ferme restando le procedure autorizzatorie di
cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
Visto, altresi’, il novellato comma 2 dell’art. 1-bis del
decreto-legge n. 126 del 2019, secondo cui, tra l’altro, il Ministero
dell’istruzione e’ autorizzato a bandire, contestualmente al concorso
di cui al sopra richiamato comma 1, una procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in
possesso di determinati titoli e requisiti di servizio, alla quale e’
assegnato il 70 per cento dei posti vacanti e disponibili per il
triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici
successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di
merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all’art.
39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista l’intesa sottoscritta in data 9 gennaio 2024 dal Ministro
dell’istruzione e del merito e il presidente della Conferenza
episcopale italiana finalizzata all’espletamento del concorso per
l’assunzione degli insegnanti di religione cattolica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20
luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione, stante la
previsione dell’allora vigente art. 1-bis, comma 1 del citato
decreto-legge n. 126 del 2019, e’ stato autorizzato ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 5.116 posti
di personale insegnante di religione cattolica, per gli anni
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
Visto il comma 9 dell’art. 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n.
36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori
misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR)», relativamente alla procedura straordinaria
riservata agli insegnanti di religione cattolica che abbiano, tra
l’altro, svolto almeno trentasei mesi di servizio nell’insegnamento
della religione cattolica nelle scuole statali;
Visto l’art. 5, comma 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,
recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», n.
14, relativamente alla proroga al 2023 dell’autorizzazione a bandire
un concorso ordinario per la copertura del 50% dei posti per
l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti
e disponibili negli anni scolastici dal 2022/2023 al 2024/2025, ferme
restando le procedure di autorizzazione delle assunzioni;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni»;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare i commi 3
e 3-bis dell’art. 39, relativamente alla disciplina delle procedure
di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 29 settembre 2022,
prot. n. 80469, con la quale, alla luce delle innovazioni normative
intervenute, in superamento della precedente autorizzazione concessa
con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 luglio 2021, e’ richiesta l’autorizzazione ad avviare due
procedure concorsuali per la copertura di complessivi n. 6.442 posti
di personale insegnante di religione cattolica, che si prevede
saranno vacanti e disponibili per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, di cui n. 3.231 per il concorso ordinario e n.
3.211 per il concorso straordinario;
Vista la nota del Ministro dell’istruzione e del merito del 13
ottobre 2023, prot. n. 121799, con la quale, in superamento della
precedente autorizzazione concessa con il sopra richiamato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2021 e della
precedente nota del 29 settembre 2022, prot. n. 80469, e’ stata
richiesta l’autorizzazione all’avvio di procedure concorsuali, due
ordinarie e due straordinarie, per il reclutamento a tempo
indeterminato, nella scuola dell’infanzia e primaria e nella scuola
secondaria di primo e secondo grado, di n. 6.718 insegnanti di
religione cattolica;
Preso atto che nella sopra richiamata nota del 13 ottobre 2023,
prot. n. 121799, viene comunicato che il contingente complessivo di
n. 6.718 posti sara’ suddiviso in n. 2.017 posti da destinare alle
procedure concorsuali ordinarie – di cui n. 970 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 1.047 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado – mentre alle procedure straordinarie saranno
destinati n. 4.701 posti – di cui n. 2.261 per la scuola
dell’infanzia e primaria e n. 2.440 per la scuola secondaria di primo
e secondo grado;
Preso atto, altresi’, che dalla relazione allegata alla suddetta
nota del 13 ottobre 2023, prot. n. 121799, si evince che le
cessazioni dal servizio che si prevede si verifichino, a qualunque
titolo, nel triennio in esame sono congrue rispetto ai posti per i
quali si chiede l’autorizzazione a bandire;
Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del
lavoro pubblico dell’8 novembre 2023, prot. n. 255689, trasmessa con
nota del Gabinetto del medesimo Ministero del 13 novembre 2023, prot.
n. 47464, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate,
l’assenso all’autorizzazione all’avvio di procedure di reclutamento
nel limite di n. 6.428 unita’ di insegnanti di religione cattolica,
da ripartire in base alle percentuali previste dalla legge tra la
procedura di reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento
straordinaria;
Ritenuto di poter autorizzare il Ministero dell’istruzione e del
merito, in sostituzione integrale dell’autorizzazione rilasciata con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio
2021, all’avvio di procedure concorsuali, nel limite di n. 6.428
unita’ di insegnanti di religione cattolica, da ripartire in base
alle percentuali previste dalla legge tra la procedura di
reclutamento ordinaria e la procedura di reclutamento straordinaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione, sen. Paolo Zangrillo;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

1. Il Ministero dell’istruzione e del merito e’ autorizzato ad
avviare le procedure concorsuali per la copertura di complessivi n.
6.428 posti di personale insegnante di religione cattolica.
2. La presente autorizzazione sostituisce integralmente quella
rilasciata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 20 luglio 2021 con il quale il Ministero dell’istruzione e’ stato
autorizzato ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di
n. 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica, per
gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
3. Ai fini delle assunzioni del personale di cui al comma 1,
restano ferme le procedure di autorizzazione previste dall’art. 39,
commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nell’ambito dei
posti effettivamente vacanti e disponibili.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 febbraio 2024

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 836

Rivedere la disciplina in materia di comportamento a scuola

Rivedere la disciplina in materia di comportamento a scuola? Perché è necessario.

Presso la sala stampa della Camera dei Deputati, l’UGL Scuola nella persona del Segretario Nazionale Ornella Cuzzupi, ha promosso, insieme all’Associazione Italiana Maestri Cattolici e con gli alti auspici della Presidenza della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, una conferenza nella quale affrontare il delicatissimo tema sollevato dal Disegno di Legge 924bis.

Dopo una serie di avvenimenti che hanno visto come drammatici protagonisti studenti e personale scolastico, appare quanto meno necessario una revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti.

L’Istituzione scolastica rimane, dopo la famiglia, la più importante fucina formativa per le giovani leve e, quindi la scuola deve essere un luogodove valori fondamentali quali la correttezza nei rapporti, il rispetto, la comprensione, l’idea di inclusione e il concetto di democrazia, traggano linfa vitale per i loro germogli.

Per dare consistenza a tutto ciò occorre però che all’interno delle dinamiche didattiche un peso non irrilevante lo abbia la cultura dell’educazione e del comportamento.

Partendo da questi presupposti daranno un proprio contributo all’analisi del tema il Presidente della VII Commissione Cultura della Camera, on. Federico Mollicone, l’Europarlamentare Matteo Adinolfi, il Segretario Nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, il Presidente Nazionale dell’Associazione Maestri Cattolici (AIMC) Esther Flocco e il Segretario Generale Unione Mondiale Educatori Cattolici, Giuseppe Desideri.

L’appuntamento è per le ore 16.oo presso la Sala Stampa della Camera e via web all’indirizzo https://webtv.camera.it/

Il link del collegamento ai lavori sarà presente anche sui canali social dell’UGL Scuola, dell’AIMC e sul sito www.aimc.it

Federazione Nazionale UGL Scuola

Piattaforma «FUtuRI» per l’orientamento alla secondaria di primo grado

da Il Sole 24 Ore 

Strumento gratuito per docenti e alunni promosso e realizzato dalla Fondazione De Agostini e dalla Fondazione Agnelli
di Redazione Scuola

Quanto conta un buon orientamento durante la scuola media per mettere studentesse, studenti e famiglie in condizione di scegliere l’indirizzo di studio alle superiori nel modo più consapevole? Conta molto, anzi è fondamentale per uno dei primi passaggi decisivi per il futuro di un giovane, da non prendere alla leggera, limitando i rischi di una scelta sbagliata, sebbene rimediabile. Per quanto importante, a lungo l’orientamento alla scuola media in Italia è stato trascurato – rispetto a quello dalle superiori all’università o al lavoro – spesso limitandolo a un episodico consiglio orientativo, dato dai docenti in terza media, appena prima delle iscrizioni.

Orientamento al centro

Ora le cose stanno cambiando: la riforma prevista dal Pnrr, la normativa seguente e le linee guida del ministero dell’Istruzione e del Merito del dicembre 2022 hanno messo al centro il ruolo dell’orientamento, dando rilievo anche a quello nella secondaria di I grado. Soprattutto, chiarendo che si tratta di una funzione centrale del triennio di studi, a cui dedicare fin dal primo anno un percorso specifico di almeno 30 ore.

La presentazione

Come costruire tale percorso, come sostanziarlo di contenuti? A questo bisogno delle scuole cerca di dare una risposta la nuova piattaforma digitale FUtuRI (www.futuri.education), promossa e realizzata dalla Fondazione De Agostini e dalla Fondazione Agnelli, presentata oggi a Milano nel corso di una conferenza stampa presso la sede di Fondazione De Agostini. Hanno partecipato per Fondazione De Agostini Chiara Boroli (presidente) e Marcella Drago (segretario generale), per Fondazione Agnelli Andrea Gavosto (direttore) e Giovanni Piumatti (ricercatore e responsabile della piattaforma FUtuRI).

Piattaforma gratuita

La piattaforma FUtuRI, completamente gratuita, interattiva e user friendly, si rivolge ai docenti, alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di I grado. A partire dall’autunno scorso, è oggetto di sperimentazione da parte di decine di classi in tutte le regioni d’Italia (con l’eccezione della Valle d’Aosta), grazie anche alla collaborazione di alcuni Uffici scolastici regionali del Mim, segnatamente quelli del Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Calabria e Sicilia. È in corso di discussione un accordo di sperimentazione con Viale Trastevere, per definire le possibili sinergie con la piattaforma Unica del ministero.

La proposta

FUtuRI propone molteplici attività didattiche, da svolgersi prevalentemente in classe, conl’obiettivo di aiutare ogni ragazza e ragazzo a mettere meglio a fuoco i propri interessi, capacitàe aspirazioni, così da arrivare a un consiglio orientativo per la scelta di proseguimento degli studi più motivato. Il percorso è stato sviluppato con e per i docenti, affinché possa diventare parteintegrante dell’offerta formativa in tema di orientamento. Fra le risorse a disposizione, vanno in particolare ricordate: un questionario non-cognitivo (conoscenza di sé stessi, delle proprie inclinazioni rispetto alle materie scolastiche e ai metodi di studio), cinque questionari disciplinari (due di italiano, due di matematica e uno di inglese) e oltre trenta moduli di didattica orientativa legati a temi multidisciplinari, come il mondo dei libri e l’ecosostenibilità, insieme a informazioni per conoscere meglio, sempre con l’aiuto dei docenti, quale sia l’offerta formativa nella scuola secondaria di II grado.

Le attività

Le attività orientative iniziano giàin prima media e proseguono, secondo coerenti sequenze, per i tre anni del ciclo. A oggi sono 2.557 docenti di 638 istituti comprensivi italiani ad avere manifestato interesse perFUtuRI, registrandosi sulla piattaforma. Oltre 100 istituti (127 classi con più di 2200 studenti) hanno già effettivamente iniziato la sperimentazione, svolgendo il questionario non cognitivo, mentre i questionari disciplinari potranno essere svolti dal prossimo aprile, secondo la scansione prevista.
«Tra le aree di intervento di Fondazione De Agostini – ha dichiarato Chiara Boroli, presidente Fondazione De Agostini – c’è da sempre l’impegno nell’educazione e nella formazione delle giovani generazioni. In Fondazione Agnelli abbiamo trovato un partner di consolidata esperienza in questa area e abbiamo quindi deciso di condividere lo sviluppo e la nascita della piattaformaFUtuRI. La scelta della scuola secondaria di II grado è un momento cruciale nella vita degli adolescenti, che può condizionare il loro futuro professionale. Con questa piattaforma di orientamento possiamo accompagnare e favorire il processo decisionale durante il triennio delle medie e aiutare i giovani ad acquisire piena consapevolezza di sé, delle proprie attitudini e della realtà esterna, affinché possano essere protagonisti del loro progetto di vita».

Strumento articolato, efficace e moderno

«Insieme a Fondazione De Agostini – ha detto il direttore di Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto – con FUtuRI abbiamo voluto proporre alle scuole medie italiane uno strumento articolato, efficace e moderno, che risponda all’esigenza di rendere l’orientamento un percorso didattico di precoce e progressivo avvicinamento alla scelta successiva. Convinti non solo che questo sia utile a ogni studentessa o studente – e alle loro famiglie – ma anche consapevoli che un buon orientamentoalle medie sia fondamentale per contrastare il rischio di abbandono scolastico nei primi annidelle superiori e migliorare gli apprendimenti».

Quadro europeo di riferimento sulle competenze

«Le attività didattiche proposte – ha spiegato il responsabile della piattaforma, Giovanni Piumatti – sono incardinate nel quadro europeo di riferimento sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Mettono al centro il ruolo del docente, offrendo strumenti agili per lo sviluppo e la valutazione di tali competenze nelle loro classi. Con Fondazione De Agostini abbiamo anche investito molto nella formazione ai docenti e nell’accompagnamento di tutti gli utenti, dall’adesione e iscrizione in piattaforma fino allo svolgimento di tutte le attività».


Mobilità docenti 2024: verso la deroga al vincolo per genitori con figli fino a 12 anni, caregivers e disabilità

da OrizzonteScuola

Di redazione

Mobilità docenti 2024: la trattativa per la nuova ordinanza dovrebbe chiudersi domani 21 febbraio. Una trattativa record, con un CCNI già stipulato per il triennio 2022/25, ma che potrebbe essere integrato alla luce delle novità che i sindacati firmatari del CNNL 2019/21 hanno sottoscritto con la firma dello scorso 18 gennaio.

A darne notizia la CISL Scuola, anche se non si conoscono ancora i dettagli dell’integrazione.

Il sindacato guidato da Ivana Barbacci afferma “la trattativa con l’Amministrazione – prosegue Barbacci – si è indirizzata verso un’integrazione del CCNI 2022/25, tutt’ora vigente, che dovrebbe recepire le novità introdotte nel CCNL da poco sottoscritto”.

Non sappiamo se nel corso della trattativa c’è spazio per modificare le regole inserite nel CCNL (bisognerebbe stabilire ad es. se la domanda potrà essere presentata con precedenza o meno ma soprattutto quale sarà l’ordine con il quale queste categorie verranno trattate).

Anche il sindacato FLC CGIL comunica

Non è una revisione strutturale del testo in quanto il CCNI resta il riferimento per le prossime operazioni anno scolastico 2024/2025, ma le importanti acquisizioni ottenute con il contratto nazionale sottoscritto in via definitiva il 18 gennaio scorso devono essere recepite per adempiere alla regolare presentazione delle domande. Il richiamo è al campo dei diritti soggettivi dei genitori e dei caregivers (articolo 34 comma 8 del CCNL 2019-2021) per i quali viene prevista la garanzia di accesso alla mobilità anche in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede.”

Ecco cosa dispone il CCNL 2019/21 sulla mobilità del personale docente

L’art. 30 afferma

Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;

Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo sulla mobilità, cioè blocco della domanda di trasferimento interprovinciale su qualsiasi sede espressa.

Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.

Deroghe al vincolo neoassunti

  • Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
  • durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Ai docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo  si applica un vincolo ancora più restrittivo, non essendo prevista la deroga per legge 104.

Altre deroghe (deroghe CCNL, art. 34 comma 8)

Le deroghe andrebbero a tutelare alcune categorie individuate

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992

La sindacalista parla di “un’intesa che consenta di chiudere rapidamente il confronto rispondendo positivamente a molte attese della categoria”. 

La trattativa potrebbe chiudersi nella giornata di domani.

Concorso docenti 2024: le domande saranno uguali in tutte le sedi d’Italia nella stessa giornata, l’indomani cambiano

da OrizzonteScuola

Di redazione

Concorso docenti 2024: nel corso del mese di marzo si svolgeranno le prove scritte sia per il bando di infanzia primaria sia per la secondaria. In ragione del numero dei partecipanti il Ministero ha predisposto un calendario nazionale, sul quale gli USR disporranno gli abbinamenti sede – candidato.

Le date previste

  • 11-12 marzo: prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria
  • 13-19 marzo: prove per la scuola secondaria (5 giorni, sono esclusi sabato e domenica)

Il turno mattutino è previsto dalle 9.00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14.30 alle 16.10, con operazioni di identificazione che iniziano prima.

Pertanto il docente che partecipa per infanzia e primaria, potrà essere inserito o in uno dei due turni dell’11 marzo o in uno dei due turni del 12 marzo. Prova scritta a marzo: come si viene convocati. Scarica AVVISO Ministero [PDF]

Prova scritta: 50 quesiti in 100 minuti

La prova sarà computer based. Ogni candidato svolge un’unica prova scritta per tutte le classi di concorso e tipologie di posto per cui partecipa.

Es. se il candidato ha richiesto le classi di concorso A022 e A012 + Sostegno secondaria secondo grado, svolgerà un’unica prova scritta. Se la supera svolgerà tre prove orali, una per ciascuna procedura.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

La prova avrà una durata di 100 minuti fermo restando tempi aggiuntivi e ausili previsti dalla normativa vigente.

La prova si baserà sui programmi dell’allegato A al DM n. 206 del 26 ottobre 2023 e allegato A al dm n. 205 del 26 ottobre 2023 rispettivamente per infanzia primaria e secondaria.

50 quesiti

Ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico:

  • 10 quesiti di ambito pedagogico
  • 15 quesiti di ambito psicopedagogico (inclusione inclusa)
  • 15 quesiti di ambito metodologico didattico (valutazione inclusa)

Lingua inglese: 5 quesiti a risposta multipla, livello B2.

Competenze digitali: 5 quesiti sull’uso didattico delle tecnologie e dispositivi elettronici multimediali

La struttura dei quesiti

Ogni quesito consiste in una domanda e quattro opzioni di risposta, una sola esatta. Ordine dei quesiti sarà somministrato in modo casuale.

Quale punteggio per ogni risposta esatta

I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui all’articolo 59, comma 11, del Decreto Legge e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle rispettive prove.

Se facciamo riferimento al concorso ordinario 2020, alla risposta esatta venivano assegnati 2 punti mentre alla risposta non data o sbagliata 0 punti (quindi nessuna penalizzazione).

Domande uguali nella stessa giornata

Durante il question time svolto su Orizzonte Scuola TV una nostra lettrice ha chiesto 38:49 La prova scritta cambia in base alla regione scelta?

La risposta, fornita da Sonia Cannas, è negativa. Nella stessa giornata d’esame, in tutte le sedi di Italia in cui si sta svolgendo la prova, le domande saranno uguali ma disposte random.

I bandi affermano infatti “L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.”

Quindi domande diverse nelle varie giornate dei concorsi, purché sia assicurato lo stesso grado di selettività dei partecipanti.

Come si supera la prova

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti.

Legge 21 febbraio 2024, n. 16

Legge 21 febbraio 2024, n. 16

Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni. (24G00029) 

(GU Serie Generale n.47 del 26-02-2024)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge 30 marzo 2004, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il Ministero dell’universita’ e della ricerca indice,
con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del “Giorno
del ricordo” di cui al comma 1, in collaborazione con le universita’
italiane e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). Il concorso e’ rivolto ai laureandi sia del corso
triennale che di quello magistrale delle facolta’ di architettura,
design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della
musica e dello spettacolo (DAMS), nonche’ dei corsi di primo e di
secondo livello presso le istituzioni dell’AFAM e ai dottorandi
afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e’
finalizzato a premiare il progetto piu’ meritevole per la
realizzazione di un’installazione temporanea, opera d’arte in
qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in
occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione,
differente ogni anno. A tal fine e’ autorizzata la spesa di 200.000
euro annui a decorrere dall’anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell’universita’ e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la
partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni
degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonche’ delle universita’ e
delle istituzioni dell’AFAM, che si avvale della consulenza a titolo
gratuito di storici dell’arte, per l’elaborazione del bando di
concorso e per l’individuazione dei criteri di valutazione delle
opere di cui al comma 2-bis, dell’eventuale premialita’ da
riconoscere, nonche’ della citta’ che annualmente ospita
l’installazione artistica, nel limite della spesa autorizzata ai
sensi del medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato
tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza,
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’universita’ e della ricerca»;
2) al comma 4, le parole: «del presente articolo» sono
sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 3»;
b) dopo l’articolo 2 sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. – 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione e del merito e’ istituito un fondo, con una dotazione
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per
promuovere e incentivare, nel rispetto dell’autonomia scolastica, i
“Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell’esodo
giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli” per gli
studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la
coscienza civica delle nuove generazioni, nonche’ di favorire il
dialogo interculturale rispetto alle grandi sofferenze patite dalle
popolazioni dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della
Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre
alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di
garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale
italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi
formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di
secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione
secondo le linee guida del Ministero dell’istruzione e del merito per
la didattica della frontiera adriatica.
2. Il Ministro dell’istruzione e del merito, con proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, previa consultazione del comitato
tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro
dell’istruzione e del merito, al quale partecipano rappresentanti
della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati, definisce le modalita’ di utilizzo delle risorse di cui al
comma 1, stabilendo al contempo la tipologia di spese finanziabili.
Per la partecipazione al comitato tecnico-scientifico non spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma
199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-ter. – 1. E’ concesso un finanziamento di 300.000 euro
per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a
ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per
la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di
Basovizza; l’Unione degli istriani di Trieste per la gestione del
“Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)”
di Padriciano a Trieste; l’Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle
masserizie dell’esodo “Magazzino 18” del Porto vecchio di Trieste; la
Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e
dalmati per attivita’ di formazione svolte d’intesa con il Ministero
dell’istruzione e del merito.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a
300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2024-2026, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero»;
c) all’articolo 3, dopo il comma 3 e’ aggiunto il seguente:
«3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 puo’
essere presentata altresi’ dal sindaco del comune di nascita degli
infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1 e 2. Qualora il comune
di nascita non rientri piu’ nel territorio dello Stato italiano, il
riconoscimento puo’ essere richiesto dalle associazioni storiche e
riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega
nazionale di Trieste».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri


Visto, il Guardasigilli: Nordio

                                    N O T E 

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3 della legge
30 marzo 2004, n. 92, recante «Istituzione del "Giorno del
ricordo" in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo
giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e
concessione di un riconoscimento ai congiunti degli
infoibati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile
2004, n. 86, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il 10 febbraio
quale "Giorno del ricordo" al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e
della piu' complessa vicenda del confine orientale.
2. Nella giornata di cui al comma 1 sono previste
iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi
presso i giovani delle scuole di ogni ordine e grado. E'
altresi' favorita, da parte di istituzioni ed enti, la
realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in
modo da conservare la memoria di quelle vicende. Tali
iniziative sono, inoltre, volte a valorizzare il patrimonio
culturale, storico, letterario e artistico degli italiani
dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate, in particolare
ponendo in rilievo il contributo degli stessi, negli anni
trascorsi e negli anni presenti, allo sviluppo sociale e
culturale del territorio della costa nord-orientale
adriatica ed altresi' a preservare le tradizioni delle
comunita' istriano-dalmate residenti nel territorio
nazionale e all'estero.
2-bis. Il Ministero dell'universita' e della ricerca
indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in
occasione del "Giorno del ricordo" di cui al comma 1, in
collaborazione con le universita' italiane e le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM). Il concorso e' rivolto ai laureandi sia del corso
triennale che di quello magistrale delle facolta' di
architettura, design, beni culturali, ingegneria e
discipline delle arti, della musica e dello spettacolo
(DAMS), nonche' dei corsi di primo e di secondo livello
presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti
alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed e'
finalizzato a premiare il progetto piu' meritevole per la
realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte
in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di
un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo
di regione, differente ogni anno. A tal fine e' autorizzata
la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2-ter. Con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, si provvede alla costituzione di un
comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di
rappresentanti della Federazione delle associazioni degli
esuli istriani, fiumani e dalmati nonche' delle universita'
e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della
consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per
l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione
dei criteri di valutazione delle opere di cui al comma
2-bis, dell'eventuale premialita' da riconoscere, nonche'
della citta' che annualmente ospita l'installazione
artistica, nel limite della spesa autorizzata ai sensi del
medesimo comma 2-bis. Per la partecipazione al comitato
tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'universita' e della ricerca.
3. Il "Giorno del ricordo" di cui al comma 1 e'
considerato solennita' civile ai sensi dell'articolo 3
della legge 27 maggio 1949, n. 260. Esso non determina
riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici ne',
qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di
vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di
ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della
legge 5 marzo 1977, n. 54.
4. Dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
"Art. 3. 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti
e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di
coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in
Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine
orientale, sono stati soppressi e infoibati, nonche' ai
soggetti di cui al comma 2, e' concessa, a domanda e a
titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna
metallica con relativo diploma nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma
1.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone, sono stati soppressi mediante annegamento,
fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo
perpetrati. Il riconoscimento puo' essere concesso anche ai
congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo
il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte
sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e
prigionia, escludendo quelli che sono morti in
combattimento.
3. Sono esclusi dal riconoscimento coloro che sono
stati soppressi nei modi e nelle zone di cui ai commi 1 e 2
mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a
servizio dell'Italia.
3-bis. In mancanza di parenti in vita o di un esplicito
interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma
1 puo' essere presentata altresi' dal sindaco del comune di
nascita degli infoibati o degli scomparsi di cui ai commi 1
e 2. Qualora il comune di nascita non rientri piu' nel
territorio dello Stato italiano, il riconoscimento puo'
essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute
degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega
nazionale di Trieste.».

Giornata nazionale del Braille

A partire dal 21 febbraio, presso la Biblioteca “Luigi De Gregori” sarà possibile visitare l’esposizione dei testi in alfabeto Braille che fanno parte del patrimonio librario del Mim.

In occasione della Giornata nazionale del Braille (21 febbraio) il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha voluto celebrare questa ricorrenza illustrando le recenti iniziative del Mim a favore del sostegno e dell’inclusione di tutti gli studenti.

“Il Braille”, ha dichiarato il Ministro, “è un fondamentale strumento di comunicazione e di espressione. Per favorire l’inclusione a scuola vogliamo fortemente investire risorse nell’intelligenza artificiale per rendere sempre più adeguata la didattica per gli studenti non vedenti o ipovedenti. Inoltre – per citare gli ultimi provvedimenti del Mim in materia – nel 2024 assumeremo 44.600 docenti nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui 13.500 su posto di sostegno. Con uno stanziamento di 36,9 milioni di euro, inoltre, faremo transitare un numero significativo di collaboratori scolastici nella nuova area degli operatori a supporto degli alunni con disabilità; in riferimento alle scuole paritarie, infine, 113 milioni e 400mila euro saranno destinati all’accoglienza dei ragazzi diversamente abili. La nostra priorità è garantire il diritto allo studio a tutti i nostri giovani, senza distinzioni, valorizzando i talenti di ciascuno”.

Al Ministero, prosegue l’attività della Biblioteca “Luigi De Gregori” per la valorizzazione dei testi in alfabeto Braille che fanno parte del patrimonio librario del Mim. Come già avvenuto per la Giornata mondiale del Braille, celebrata lo scorso 4 gennaio, anche in occasione della Giornata nazionale, che ricorre il 21 febbraio, e nei giorni a seguire, sarà possibile visitare l’esposizione ormai permanente di volumi a tema.

Il Mim conferma così la propria volontà di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle persone non vedenti, in linea con la legge istitutiva della Giornata nazionale del Braille, la n. 126 del 3 agosto 2007. Tra le pubblicazioni esposte presso la Sala della Legislazione Scolastica, collocata al piano terreno del Palazzo dell’Istruzione, il celebre “Gennariello”, periodico per giovani non vedenti che quest’anno è presentato in duplice edizione, antica e moderna.

Sono disponibili per la visione anche il saggio pedagogico “Il bambino cieco. Introduzione allo sviluppo cognitivo” (Mazzeo M, Roma 1988) e il volume per l’avviamento alla professione di musicista “Sedici studi con la mano ferma. Opera 224” (Louis Köhler, Stamperia Nazionale Braille, Firenze 1925). Vi è inoltre la possibilità di consultare l’articolo “Nuove strade per nuovi uomini” sui ciechi d’Italia, tratto dal periodico “Le vie d’Italia – Rivista mensile del Touring Club Italiano” del 1927, n. 6/1927, nella sua versione digitalizzata su touch screen. Il personale della Biblioteca accompagnerà i visitatori mostrando loro volumi storici e testi più recenti.

La biblioteca è aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a biblioteca@istruzione.it.

Per il personale del Ministero dell’Istruzione e del Merito non occorre prenotazione.

Milleproroghe

L’Assemblea del Senato, mercoledì 21 febbraio, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando in via definitiva il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 215/2023, sulle disposizioni urgenti in materia di termini normativi (A.S. 1027), nel testo licenziato dalla Camera.


Sono diverse le disposizioni in materia di istruzione contenute nel provvedimento:

  • si proroga agli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 la definizione, con ordinanze del Ministro dell’istruzione e del merito, della disciplina relativa alle graduatorie provinciali per le supplenze e al successivo conferimento delle supplenze stesse per il personale docente ed educativo (articolo 5, comma 2, lettera a);
  • si proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 l’obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI) di rendere i pareri di propria competenza nel termine abbreviato di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere (articolo 5, comma 2, lett. b);
  • si novella la legge n. 107 del 2015, prevedendo: a) che le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, provvedano al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con modalità che derogano la disciplina vigente; b) che, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell’esonero o del semi esonero dall’insegnamento sia riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica (articolo 5, comma 3);
  • si prevede che le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell’istruzione e del merito, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale dell’Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso bandito con decreto del Ministero dell’istruzione del 22 luglio 2021, n. 61, destinate all’ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, siano prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale (articolo 5, comma 3-quinques, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);
  • si interviene in materia di graduatorie e ammissione agli esami di Stato. In particolare:
  • si prevede che le graduatorie a esaurimento di cui al D.L. 97/2004, a decorrere dal 2024/2025, e le graduatorie per le supplenze siano aggiornate con cadenza biennale, anziché triennale (art. 5, comma 3-bis introdotto in sede referente);
  • si prevede che dal primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla sua data di entrata in vigore, si applichi anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie il termine annuale per l’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica (art. 5, comma 3-ter introdotto in sede referente);
  • si proroga al 2023/2024 la deroga alla necessità di possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per l’ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo, sia per i candidati interni che esterni (art. 5, comma 3-quater introdotto in sede referente).