Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio del Gabinetto

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, AOOUFGAB Prot. n. 524

Registrato alla Corte dei Conti, in data 8 settembre 2014 – foglio 4046

Consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2014/2015

organico_ds_7714

Nota 30 giugno 2014, Prot. MIURAOODGOS n. 4286

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
– Ufficio I-

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento
All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano                   

Oggetto: Finalissima Olimpiadi di Problem Solving a.s. 2013-2014 – Classifiche

Il 10 giugno u.s. presso l’ISS “F. Caffè” di Roma si è svolta la Finalissima delle “Olimpiadi di Problem Solving”, la competizione di informatica rivolta all’intero ciclo dell’obbligo scolastico.

Alla “Finalissima” hanno partecipato 63 squadre – 19 di scuola primaria, 23 di scuola secondaria di I grado e 21 di scuola secondaria di II grado – selezionate attraverso un articolato percorso di allenamenti, gare di istituto e gare regionali.

Le “Olimpiadi di Problem Solving” sono inserite nell’elenco della Valorizzazione delle Eccellenze per l’a.s. 2013/2014 riguardanti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (D.M. del 30 luglio 2013 pubblicato con Circolare n. 25 del 9 ottobre 2013 consultabile sul sito del Ministero nella sezione “Io merito – Valorizzazione delle eccellenze”).

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.olimpiadiproblemsolving.com

Si allegano le classifiche delle squadre.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela PALUMBO

Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (di seguito, decreto-legge n. 104 del 2013), recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, e in particolare l’articolo 19, comma 2;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale;
VISTO il decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, recante abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell’articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 dicembre 2005, n. 246, che ha abrogato, tra l’altro, la legge 19 marzo 1955, n. 160 “norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica”;
VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l’articolo 8, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, concernente regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, concernente regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e i relativi decreti attuativi;
SENTITE le organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto

  1. Sono costituite, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato, nei limiti dei posti in organico vacanti e disponibili, per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. Ai fini dell’inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, si procede secondo quanto prescritto nel presente decreto.

 

Art. 2
Soggetti ammessi

1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di concorso selettivo e che, alla data del presente decreto, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ovvero con contratto di collaborazione continuata e continuativa o altra tipologia contrattuale nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma. E’ fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come interpretato dall’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per altre tipologie contrattuali, si considera anno accademico l’aver svolto almeno 125 ore di insegnamento nei corsi accademici di primo o di secondo livello.

 

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all’articolo 2, devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

  • a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
  • b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;
  • c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
  • d) di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.
  2. Non possono partecipare alla procedura:
  • a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
  • b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
  1. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

 

Art. 4
Costituzione delle graduatorie

  1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, come previsto dall’articolo 2, commi 2 e 3, può produrre domanda di inserimento per la graduatoria nazionale per la quale abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto. Per concorso selettivo si intende qualsiasi procedura selettiva che abbia dato luogo alla costituzione di una graduatoria utile all’attribuzione di incarichi di insegnamento, compresi quelli nei corsi del previgente ordinamento nonché dei corsi accademici di primo e di secondo livello nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge n. 508 del 1999.
  2. Il candidato, per ogni tre anni accademici di effettivo insegnamento, può produrre domanda di inserimento anche in altra graduatoria nazionale, per la quale abbia comunque superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria d’istituto e purché abbia svolto attività di insegnamento, secondo quanto stabilito dal presente articolo, nella materia per la quale chiede l’inserimento in graduatoria.
  3. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 1 e 2, qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie diverse, l’inserimento nelle graduatorie nazionali avviene per quell’insegnamento per il quale il candidato abbia prestato la maggioranza del servizio.
  4. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni accademici ciascuno su materie diverse senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l’inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso candidato tra le diverse materie di insegnamento prestato.
  5. Qualora il candidato abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento in materie prima ricomprese in un’unica classe di concorso, poi scorporata per effetto di quanto previsto dai decreti attuativi del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 in nuovi settori disciplinari, lo stesso è inserito nella graduatoria nazionale dal medesimo scelta, ovvero in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti. Nel caso in cui il servizio sia stato reso in una materia prima costituente un’unica classe di concorso e poi la stessa sia stata ricondotta in altro settore disciplinare, il candidato può utilizzare il servizio prestato nella vecchia classe di concorso ai fini dell’inserimento nella graduatoria relativa al nuovo settore disciplinare.

 

Art. 5
Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. La domanda di ammissione deve essere redatta sulla base del modello di cui all’Allegato A, deve essere indirizzata alla competente istituzione, così come individuata nella tabella di cui all’Allegato C, e presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.
2. La domanda corredata dalle dichiarazioni sostitutive ivi indicate deve essere presentata con le modalità telematiche indicate al comma 3, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 6, comma 5.
3. La presentazione delle domande si articola in due fasi successive:

  • a) preliminare registrazione del personale interessato. Tale operazione può essere effettuata secondo le procedure di cui all’apposita sezione “istanze on line – presentazione delle istanze via web – registrazione” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  • b) compilazione della domanda;
  • c) inserimento della domanda via web. La suddetta operazione può essere effettuata dal 2 luglio 2014 e fino al 31 luglio 2014, nella sezione dedicata “istanze on line – presentazione delle istanze via web – inserimento” presente sulla home page del sito internet http://www.afam.miur.it/;
  1. Nel modello di domanda (allegato A) devono essere dichiarati:
  • a) nome e cognome;
  • b) il codice di settore e l’insegnamento, specificando prima o seconda fascia, relativo alla graduatoria cui si intende partecipare desumibili dall’allegato B;
  • c) il luogo e la data di nascita;
  • d) la residenza anagrafica;
  • e) il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura: numero telefonico, indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC);
  • f) il codice fiscale;
  • g) di godere dei diritti politici;
  • h) di non avere riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti ovvero di indicare eventuali condanne riportate o procedimenti pendenti.
  • i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
  • l) di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
  • m) di non essere in servizio a tempo indeterminato presso una delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
  • n) di aver presentato domanda di partecipazione anche per l’insegnamento di ____________ presso l’istituzione _______________.
  1. Ogni eventuale successiva variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata alla competente istituzione. L’istituzione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del candidato o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, compresa la mancata o tardiva comunicazione di variazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
  2. In ogni istituzione, sede di svolgimento della procedura, è nominato ai sensi del Capo secondo della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento che ne assicura il corretto svolgimento nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 6
Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione (Allegato A)

  1. I candidati devono dichiarare:

a) il possesso dei requisiti di ammissione, ovvero inclusione nelle graduatorie di istituto e tre anni accademici di insegnamento;
b) titoli di servizio, di studio e culturali.

  1. I titoli di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo devono essere posseduti dal candidato entro il termine di cui al comma 1 dell’articolo 2. Gli ulteriori titoli di cui alla lettera b) devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui al comma 1 dell’articolo 5.

  2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della competente istituzione, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse.

  3. Non è consentito ai candidati far riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
  4. I titoli relativi alla riserva dei posti o alla preferenza nelle graduatorie in caso di parità di punteggio devono essere posseduti e dichiarati entro la data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, fermo restando l’obbligo di presentazione in modalità cartacea, entro gli stessi termini, direttamente all’istituzione dove è stata presentata la domanda, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con rilascio di ricevuta o tramite PEC, di certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva o di precedenza nonché i servizi prestati nelle istituzioni di pari livello, statali o riconosciute, dei paesi appartenenti all’Unione Europea.

Art. 7
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura

  1. E’ inammissibile e comporta, pertanto, l’esclusione dalla procedura la domanda che sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 5.
  2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3.
  3. L’esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all’articolo 8, dal Direttore generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica con provvedimento motivato, che può essere emesso in qualsiasi fase della procedura. In tali casi, i Presidenti delle Commissioni formalizzano alla Direzione generale competente in materia di AFAM l’elenco dei candidati distinti per disciplina, per i quali sussistono i motivi di esclusione indicando, a fianco di ciascun nominativo, le cause specifiche di esclusione e inviando copia della domanda e della relativa documentazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 8
Commissioni

1. Le commissioni, con il compito di valutare i titoli di studio, culturali e di servizio, preposte alla formazione delle graduatorie di cui all’articolo 1 sono costituite dal Direttore amministrativo, in qualità di Presidente, dell’Istituzione competente per insegnamento, come individuata nell’allegato C, da un docente di ruolo indicato dal Consiglio Accademico e, su indicazione del Direttore amministrativo, da un componente dell’ufficio amministrativo con qualifica non inferiore a assistente, che svolge anche le funzioni di segretario. Qualora nell’Istituzione non sia presente il Direttore amministrativo (EP2), la commissione è regolarmente costituita con il Direttore di ragioneria (EP1).
2. Le commissioni redigono i processi verbali di tutte le operazioni svolte, firmati da tutti i componenti la commissione.

 

Art. 9
Valutazione dei titoli di servizio, di studio e culturali

  1. La valutazione dei titoli di servizio e dei titoli di studio e culturali è effettuata dalla commissione sulla base delle seguenti indicazioni:

A) Titoli di servizio:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 2,40
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a)max di punti 3,60)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,60
(fino a max punti 2,40)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 1,20
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti
2,40)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.2) Servizio prestato in una delle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria per la quale si chiede l’inserimento. E’ valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di collaborazione coordinata e continuativa o altra tipologia contrattuale:
a) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 fino a 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame: punti 1,20
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni in aggiunta ai 180 giorni richiesti quale requisito minimo, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. a), max di punti 1,80)
c) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, prestati con contratto a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,30
(fino a max punti 1,20)
d) per ogni anno accademico con servizio prestato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale per almeno 125 ore: punti 0,60
e) per ogni frazione superiore alle 15 ore in aggiunta alle 125 ore previste quale requisito minimo, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che concorrono, nel medesimo anno accademico, al raggiungimento del requisito minimo: punti 0,15
(fino al raggiungimento di un punteggio complessivo, compreso quello di cui alla lett. d), max di punti 1,20)
f) per ogni frazione superiore a 15 ore, prestate con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altra tipologia contrattuale, che non concorrono al raggiungimento del requisito minimo per l’inserimento nelle graduatorie nazionali: punti 0,15
(fino a max punti 0,60)
Il servizio prestato all’estero è valutato qualora svolto presso Istituzioni estere di pari livello nell’ambito della Comunità europea.In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
– la valutazione si riferisce ai singoli anni accademici;
– per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per altra tipologia contrattuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti superiori musicali non statali ex pareggiati deve riferirsi a “scuole” pareggiate al tempo della prestazione del servizio.

B) Titoli di studio e culturali:

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTEGGIO
1) diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di II livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea magistrale: punti 4,00
2) diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto superiore di studi musicali non statale ex pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o legalmente riconosciuta, di Accademia nazionale di Danza e di Arte drammatica, o di Istituto superiore per le industrie artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello dell’Unione europea, nonché laurea triennale
Tale titolo può essere valutato solo in assenza del titolo indicato al punto 1).
Per istituzione di pari livello dell’Unione europea si intende l’istituzione che rilascia titoli corrispondenti a quelli italiani. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all’estero.
punti 3,00
3) per ogni altro diploma aggiuntivo di cui ai punti 1) e 2) punti 2,00
4) per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma.
a) per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria:
b) per ogni insegnamento diverso:
punti 4,00
punti 2,00
5) dottorato di ricerca rilasciato da Università statali e non statali: punti 2,00
6) per ogni altro titolo di specializzazione, master di I o II livello, perfezionamento post lauream, per ogni Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione biennale rilasciato dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica: punti 2,00

 

Art. 10
Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

  1. Le Commissioni inseriscono i dati e le dichiarazioni indicate nelle domande sul sistema informatico del CINECA che rilascia, a tal fine, apposita funzione. Terminato l’inserimento, il sistema elabora i punteggi secondo le indicazioni di cui all’articolo 9 e forma graduatorie nazionali provvisorie per ciascun insegnamento che sono rese pubbliche sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sui siti delle istituzioni, entro il 25 settembre 2014.
  2. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ciascun interessato può presentare reclamo scritto alla Commissione competente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni. In caso di accoglimento del reclamo, la Commissione procede alla rettifica della graduatoria; la Commissione può inoltre procedere anche d’ufficio alla rettifica della stessa.
  3. Decorso tale termine, le Commissioni istituite per ciascun insegnamento trasferiscono le graduatorie alla Direzione generale competente in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica, che approva in via definitiva le graduatorie e le pubblica sul sito internet www.istruzione.it nonché sul sito http://afam.miur.it e sul sito dell’istituzione.
  4. Il termine per le eventuali impugnative decorre dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive nel sito internet del Ministero.

 

Art. 11
Utilizzazione della graduatoria

  1. Ai sensi dell’articolo 19, comma 1, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, fino alla emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie di cui al presente decreto sono utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico vacanti e/o disponibili, in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento approvate con decreto direttoriale 16 ottobre 2001 e alle graduatorie nazionali costituite in attuazione dell’articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143.

 

Art. 12
Ricorsi
1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni.

 

Art. 13
Trattamento dei dati personali
1. L’amministrazione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della presente procedura.

 

 

Art. 14
Norme finali
1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito internet del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Roma, 30 giugno 2014

IL MINISTRO
F.to Stefania Giannini

Allegati

Aggiornamento come insegnamento

192 AGGIORNAMENTO COME INSEGNAMENTO NESSUNO MI PUò INSEGNARE NESSUNO MI PUò AGGIORNARE di Umberto Tenuta

CANTO 192 abbiamo scritto tante volte che nessuno può insegnare, imprimere le conoscenze nel cervello di un’altra persona. È la stessa cosa per l’aggiornamento: nessuno può aggiornare, nessuno mi può aggiornare. Se voglio, solo se voglio, mi aggiorno io.

 

Spudoratamente, chiamavo PROPOSTE DIDATTICHE le mie presentazioni degli accorgimenti da tenere presenti per l’apprendimento del leggere e dello scrivere in prima classe, per la correzione dei temi e dei dettati, per la scoperta del valore posizionale della numerazione ecc.

Molto tempo dopo, una persona molto intelligente mi disse che quelle erano ordini di servizio che nessuno eseguiva.

Quanti Corsi di aggiornamento ho promosso, organizzato e realizzato, ed i docenti tutti dai paesi più lontani della provincia venivano, il primo giorno per iscriversi e l’ultimo giorno per ritirare il certificato di frequenza da consegnare al dirigente scolastico per l’avanzamento di carriera.

Sto scherzando.

Ma non troppo.

Non si diventa uomini colti frequentando i licei e le università.

Se così fosse, quante e quante persone colte avremmo!

Colti si diventa utilizzando gli strumenti che la scuola fornisce per leggere, studiare ed imparare da soli.

D’altra parte, qual è il fine della scuola?

Rendere autonomi, capaci di studiare e di fare da soli.

Non aspettar mio dir più né mio cenno;

libero, dritto e sano è tuo arbitrio,

e fallo fora non fare a suo senno:

per ch’io te sovra te corono e mitrio[1].

E meno male che è così.

Sennò, come farebbero i docenti ad aggiornarsi?

Ogni giorno dovrebbero andare ad un corso di ad-giornamento.

Il docente, come lo studente, d’altra parte, avverte una difficoltà nella sua attività professionale, cerca di trovare la soluzione e, se non ci riesce, chiede aiuto al Promoter adatto, nella sua scuola oppure in un’altra scuola.

E, se proprio nelle scuole non lo trova, si rivolge altrove.

D’altra parte, interroghiamoci, diceva un caro amico dirigente scolastico!

Come ci siamo formati ed aggiornati?

Lo lascio dire a ciascuno dei miei cinque lettori.

Che forse l’Università ci ha dato le competenze per far apprendere a leggere, a scrivere ed a fare di conto ai nostri venticinque mocciosetti?

Che forse l’università ci ha dato gli strumenti per fare apprendere le equazioni ai nostri venticinque nostri irrequieti giovinetti?

Che forse l’Università ci ha dato gli strumenti per fare apprendere di Greco e di Latino alle nostre vezzose giovincelle?

Suvvia!

Solo nella bottega i falegnami imparavano il mestiere!

E, purtroppo, le scuole di formazione dei docenti non sono botteghe, come auspicava J. Dewey.

Che fortuna, Ministra Giannini!

Se non fosse così, dove li troverebbe gli aggiornatori degli aggiornatori dei suoi docenti?

E gli euro per pagarli?

Fortunata, sì, fortunata è la nostra beneamata Ministra.

Con meno spesa, creerà un sistema di aggiornamento permanente nelle reti delle scuole (FORMANET) e farà contenti i docenti, accreditando a ciascuno di loro una bella sommetta di euro.

A proposito, or che ricordo, qualcosa in ordine a tale organizzazione dell’aggiornamento ho scritto.

Ad uno di questi scritti rinvio: http://www.rivistadidattica.com/aggiornamenti/aggiornamento_7.htm

 

Vox clamans in deserto?

Nessuno può sfuggire al suo destino.

Ma non dire mai mai!

Sono una testa dura.

Dura dura.

Sono nato a Rose.

 

Pubblicato in

http://www.edscuola.it/dida.html

 

 

[1] Dante, Purgatorio, XXVII, 139-142

Come scoprirsi vicini

Come scoprirsi vicini

di Antonio Stanca

fotoQuello dell’incontro, dello scambio tra persone, culture, tradizioni, usanze, lingue, scuole di luoghi diversi, lontani, anche stranieri, è diventato un elemento costitutivo dei moderni ambienti sociali. Sono sorte associazioni che promuovono tali scambi, li attuano, a favore di essi ci sono sovvenzioni specifiche, li si è fatti rientrare tra gli interessi, gli impegni, i programmi di chi governa si tratti di comuni, città o stati. Sempre più frequenti sono ormai gli annunci di manifestazioni, convegni finalizzati a far incontrare con quelle del posto rappresentanze di altri posti per scambi che vanno dalla cultura all’arte, dalla religione al mito, dalla vita alla storia e a tanti altri temi. Sono operazioni che fanno avvicinare ambienti diversi, che permettono loro di conoscersi, scoprirsi. E’ una tendenza, un’atmosfera che si sta diffondendo nella moderna società e che si sta rivelando particolarmente utile perché oltre a favorire un ampliamento delle conoscenze, oltre a permettere di sapere di più, di imparare avvia alla formazione di una concezione di vita più ampia, contribuisce ad allargare i confini di ogni singolo territorio. Quando l’incontro, lo scambio avvengono tra paesi diversi favoriscono i loro rapporti anche in ambito politico, sociale, economico, evitano la formazione di tensioni, le riducono se già esistono, diffondono uno spirito di collaborazione, di unione. Incontrandosi ci si scopre simili a quelli che per tanto tempo si erano ritenuti diversi solo perché erano lontani, ci si accorge che vogliono le stesse cose, hanno le stesse esigenze, si pensa a stare, a fare insieme. Ad una comunità molto estesa si potrebbe giungere procedendo in tal modo, tramite, cioè, simili scambi. Questi potrebbero superare i loro aspetti specifici e coinvolgere l’intera vita delle nazioni che li ospitano.

Un esempio di tale fenomeno sono gli scambi che frequentemente avvengono tra il Basso Salento e la Grecia, due aree geografiche che hanno avuto la stessa storia, la stessa cultura, la stessa lingua. Nel Basso Salento è sorta da tempo l’Associazione della Grecìa Salentina che riunisce i comuni salentini dell’area ellenofona ed è interessata a salvaguardare, recuperare il patrimonio culturale, archeologico, etnico, linguistico greco presente nella zona, a promuovere i rapporti con la Grecia.

In uno di questi comuni, Sternatia (Lecce), opera autonomamente da anni il Centro Studi “Chora-Ma” diretto da Donato Indino e impegnato, tra l’altro, a scambiare con la Grecia. “Chora-Ma” ha organizzato corsi per l’insegnamento dell’attuale lingua greca, il neogreco, ha promosso attività culturali per recuperare il proprio sostrato linguistico, il griko, ancora presente a Sternatia, e confrontarlo con il neogreco. Molto ha fatto in nome dell’incontro, del confronto con la Grecia e la più recente manifestazione organizzata in tal senso è stata quella di Martedì 24 Giugno 2014 nei locali del Centro. Qui è stato invitato il Coro Polifonico dei Maestri delle Scuole Elementari di Katerini (Grecia) e la sera di Martedì, dopo una breve presentazione del Presidente Indino e la recitazione in griko da parte del poeta sternatese Mastrolia di alcune sue poesie, sotto la direzione della Professoressa Margherita Amanatidou e del Professore Dimitrios Karamousas, il Coro si è esibito in numerosi canti in lingua neo-greca. Di questi ha reso alcuni in griko. Temi dei canti sono stati quelli dell’amore tra giovani, tra madre e figlio piccolo, degli innumerevoli aspetti che la natura può assumere, della forza del mare che non riesce a superare quella della passione ed altri di genere sentimentale. Molto preparate e molto meritevoli si sono dimostrate le cantanti. Ottima la musica degli accompagnatori. Il pubblico ha corrisposto unendo la sua voce a quella del Coro e lasciandosi trasportare dal ritmo che si è instaurato. In conclusione è avvenuto uno scambio di doni, in particolare libri, ed infine sono state offerte delle prelibatezze tipiche dei luoghi, Katerini e Salento, quasi a suggellare l’intenzione di scambio che si è perseguita.

Adempimenti conclusivi dell’esame di Stato

da tecnicadellascuola.it

Adempimenti conclusivi dell’esame di Stato

Tra una decina di giorni tutti di docenti impegnati nelle Commissioni degli esami di Stato firmeranno gli atti e depositeranno, negli archivi delle scuole italiane, il “pacco” contenente la documentazione completa. Per evitare che si incorra in errori formali e/o materiali che implichino necessità di ulteriore e “scocciante” riconvocazione della commissione, è bene seguire passo passo e con pignoleria l’art. 21 c.1 della O.M.37/2014 (Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)

“Ciascuna classe-commissione d’esame si riunisce, per le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione suppletiva” .
1. E’ compito del presidente ricordare, che a ciascun candidato deve essere assegnato un VOTO FINALE complessivo espresso in centesimi, che è il risultato della somma dei punti relativi al credito scolastico, dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle prove scritte, al colloquio e dell’eventuale integrazione (“bonus” da 1 a 5 punti) attribuita sulla base dei criteri precedentemente motivati e stabiliti. Fermo restando il punteggio massimo di 100/100, l’eventuale integrazione di punti è riservata ai soli candidati, che abbiano ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti ed un risultato complessivo nelle prove d’esame (le prove scritte più il colloquio) pari almeno a 70 punti. (Cfr. D.M. n. 99/2009, e O.M. art. 21, c. 5).
2. Per l’ATTRIBUZIONE DELA LODE, in aggiunta al 100/100, i criteri della Commissione devono includere obbligatoriamente le due norme dell’art. 3 del DM. 99/2009: in primis, la lode può essere attribuita solo ai candidati che abbiano conseguito, all’unanimità del CdC, il credito scolastico massimo complessivo di 25/25 punti frutto di una media annuale di voti superiore a 9, con nessun voto inferiore a 8 decimi (anche nel comportamento), e senza aver fruito di alcuna integrazione; in secondo luogo, hanno diritto alla lode soltanto quelli che abbiano anche raggiunto, il massimo punteggio in tutte le prove degli esami (75/75)”. La decisione di assegnare la lode deve essere presa all’unanimità da parte della Commissione.
3. Il PUNTEGGIO MINIMO complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. Se un candidato esterno non supera l’esame, questi ottiene comunque l’idoneità alla frequenza dell’ultima classe del corso di studi cui l’esame si riferisce, per aver superaro con esito positivo gli esami preliminari.
4. L’ESITO DELL’ESAME con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) è pubblicato per tutti i candidati nell’albo dell’istituto sede della commissione; ma nel caso di mancato superamento dell’esame verrà scritto soltanto “ESITO NEGATIVO” (cfr. art 6, c 4, DPR n. 122/2009).
5. Per gli alunni con DISABILITA'(cfr. art.17, c. 4, O.M.) e per i candidati in situazione di DSA (cfr. art.18, c. 2, O.M.) i quali abbiano svolto un percorso didattico differenziato e non abbiano conseguito il diploma di superamento dell’esame, la Commissione provvede ad attestare – per la parte di sua competenza – gli elementi utili al rilascio della certificazione prevista dal Regolamento: D.P.R. n.323/1998, art. 13, c. 2. Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate non va indicato nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto ma solo nella certificazione personale.
6. L’esito dell’esame EsaBbac è pubblicato, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, con la formula: “Esito EsaBac: Punti….” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “ESITO NEGATIVO” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica. (Cfr. Art. 22. c. 4)

N.B. Nel caso che un commissario si rifiuti di firmare gli atti d’esame, il presidente registrerà espressamente il rifiuto, precisando che il commissario in questione ha partecipato alle operazioni d’esame e in particolare alla formulazione dei giudizi.

Con le 24 ore si tenta di abolire FIS, RSU e contrattazione d’Istituto?

da tecnicadellascuola.it

Con le 24 ore si tenta di abolire FIS, RSU e contrattazione d’Istituto?

Sembra che ormai la strada sia tracciata: drastico taglio al fondo di istituto e ridimensionamento della contrattazione decentrata. A questo punto anche le RSU serviranno a poco.

La strada è stata ormai tracciata da qualche anno e sta per essere percorsa senza ripensamenti  e inversioni di marcia. Si era partiti con l’intenzione di non rinnovare, attraverso libere lezioni, le RSU all’interno di ogni istituzione scolastica. Ricordiamo infatti che le ultime elezioni RSU della scuola si tennero tre anni dopo la naturale scadenza del 2009 con la speranza  di vedere definiti i  comparti e  le aree contrattuali ai sensi del d.lgs 165/2001. Infatti nel decreto legge 150/2009, noto come decreto Brunetta, precisamente all’art.65, comma 3 si applicava, come norma transitoria, la proroga delle R.S.U. fino al 30.11.2010 anche laddove le elezioni fossero già state indette come nel caso del comparto scuola.
La scadenza del novembre 2010 non fu rispettata  perché sindacati e Aran non trovarono  nessun accordo sulla ricomposizione dei comparti del pubblico impiego  che andavano ridotti da 12 a 4. La volontà politica era di liberare le scuole dalle rappresentanze sindacali  considerate  negativamente dai dirigenti scolastici e da una grande parte della rappresentanza parlamentare del nostro Paese. In buona sostanza si volevano abolire le RSU con un colpo legislativo senza precedenti.
Adesso che le RSU sono state rinnovate e il loro incarico è giunto alla naturale scadenza (febbraio 2015), cosa si intende fare per il loro rinnovo? Saranno indette nuove elezioni per eleggere le RSU per il triennio 2015-2017? Le intenzioni politiche sul mantenere in vita le RSU della scuola sono chiare ed evidenti, nel senso che si sta cercando di fatto di abolire questo ruolo.
L’azzeramento del FIS, la conseguente inefficacia della contrattazione integrativa d’Istituto, rappresentano i prodromi evidenti dell’abolizione della figura dell’RSU. Inoltre con lo statuto dell’aumento del servizio degli insegnati delle scuole secondarie da 18 a 24 ore settimanali, anche se su base volontaria ma non troppo,  si va nella direzione della conferma di abolire il livello contrattuale d’Istituto, facendo in modo di regolare gli incrementi stipendiali su contratti a livello nazionale e regionale.
Questa è una delle proposte che ha in mente il ministro Giannini per il rinnovo del contratto scuola? Non è dato saperlo con certezza, ma alcuni segnali che le cose stiano andando proprio in questa direzione è un dato oggettivo. Azzeramento del FIS è una verità inoppugnabile, idiosincrasia nei confronti delle RSU e dei sindacati della scuola un altro dato riscontrabile, ritardi abnormi sulle contrattazioni d’Istituto è una verità assoluta. Ecco spuntare o rispuntare dall’alto,  l’idea delle 24 ore di servizio settimanale dei docenti, quasi a volere tamponare l’azzeramento del FIS e a significare che la scuola può funzionare meglio senza contrattazione integrativa d’Istituto e senza le RSU. Ma allora una cosa c’è bisogno di capire: “Se verranno abolite le RSU e contrattazione d’Istituto, azzerato il FIS, chi deciderà e regolamenterà i compensi accessori, le funzioni aggiuntive e soprattutto quali saranno i criteri per individuare chi sarà scelto a svolgere un determinato incarico?”
Domande importanti che pretendono una risposta chiara e soprattutto condivisa con le organizzazioni sindacali.

Docenti non formati alle nuove sfide didattiche

191 DOCENTI NON FORMATI AD AFFRONTARE LE NUOVE SFIDE DIDATTICHE di Umberto Tenuta

CANTO 191 Una classe docente anziana e nemmeno formata ad affrontare le nuove sfide didattiche (Da IL FATTO QUOTIDIANO)

 

Non mi piace “Una classe docente anziana”:un tempo era considerata un merito!

E, infatti, ancora oggi si paga l’anzianità più che il merito.

L’anzianità dovrebbe significare ricchezza di competenze, acquisite attraverso la riflessione sulle proprie esperienze e l’aggiornamento continuo, coltivato nel giardino della propria biblioteca, e come tale riconosciuto merito professionale.

Ma così non è, se è vero, come sembra, che mancano le competenze per affrontare le nuove (?) sfide didattiche, pardon, educative.

Quanti soldini sprecati con i PON!

E dire che tutti conoscono la parentela tra pony e somari!

Lo dico per esperienza diretta, essendone stato conclamato esperto per più di una quaresima.

Ecco, siamo ancora lì, o peggio!

Perchè peggio degli ultimi in classifica non si può essere.

E la scuola italiana è ultima.

Mi addolora.

Patria di Poeti e di Navigatori, ma anche di grandi Pedagogisti.

Tertulliano e Quintiliano.

Tommaso d’Aquino, De Magistro docet!

Un altro Tommaso, con la Campanella e le riviste illustrate sulle mura istoriate della Città de Sole, ispiratore del Rousseau.

Ferrante Aporti, Lambruschini, Rosmini, Casati, Gabelli, Giuseppe Radice, lombardo e siciliano, Gentile anche, seppure con tare lambrosiane pesanti, del cui emendamento si è fatto carico Mario Casotti, e poi Marco Agosti, e Alfredo Giunti nella Scuola come centro di ricerche.

E poi mi fermo, per non essere costretto a citare il Debito estero della scuola italiana.

Mi fermo sulla porta della Biblioteca della scuola, perchè non riesco mai ad entrarvi, sempre preceduto da una folta schiera di colleghi che l’affolla e brucia l’ossigeno della scuola.

D’altra parte, chi me la fa fare ad andare in biblioteca ad otturarmi i bronchioli con la polvere dei tomi intonsi che vi albergano e di qualche volume ancora non sfogliato nelle pagine 72 – 73?

Già da ieri il Dirigente Amministrativo, il quale ha cura dell’economia dell’Istituto, con gli interessi del Capitale marxiano della scuola è riuscito a farmi dono di un phablet da sette pollici che mi risparmia lo sfoglio dei tomi della biblioteca.

Mi fermo e dico che noi docenti, anche se vecchi e stanchi, e molti affetti da accertata femminilità, già siam pronti a vivere ancora, andando incontro a petto scoperto alle nuove sfide della Didattica, perchè quelle di Barletta le abbiamo già imparate con gli scolari di quinta elementare.

Ben lo sappiamo!

Ce lo stanno ripetendo da secoli che la Scuola deve cambiare, rinnovarsi, innovarsi.

E noi ci rinnoveremo!

Smentiremo i nostri calunniatori!

Cominceremo dagli edifici scolastici.

Risparmieremo anche lì.

Non avranno né porte né finestre, né pedane né cattedre, né banchi né carte geografiche alle pareti.

Sarà un gran risparmio!

Ma non finisce qua.

Gli studenti non andranno più dall’ortopedico, perchè tutti avranno i loro tablet ed i libri di carta di Amalfi saranno solo un vezzoso orpello dei figli dei ricchi Amalfitani.

Il fiato dei docenti non rintronerà più sulle pareti delle aule e non ci saranno più lesioni colpose da pagare.

Gli studenti, tutti innamorati come Didone, andranno alla scoperta dei loro saperi all’insegna dell’incitamento di Ulisse:

O frati, che per cento milia

perigli siete giunti a l’occidente,

a questa tanto picciola vigilia

d’i nostri sensi ch’ del rimanente

non vogliate negar l’esperenza,

di retro al sol, del mondo sanza gente.

Considerate la vostra semenza:

fatti non foste a viver come bruti,

ma per seguir virtute e canoscenza.”[1]

I docenti non incideranno più i saperi nelle tabulae rasae, ma gli studenti si metteranno nelle stesse condizioni degli uomini che nel corso dei millenni hanno costruito conoscenze, capacità e atteggiamenti umani.

I docenti affronteranno anche la nuova sfida didattica di restituire ai giovani l’innata curiosità umana che dal grembo materno essi si sono portata nascosta nei loro cuoricini.

Ci sarà anche un risparmio di legumi, di legnami, di energia elettrica per i microfoni e per i pennini delle note scritte sui registri digitali.

E quante consunte mappe concettuali i docenti risparmieranno, perchè le mappe mentali ogni studente se li costruirà da solo, nel cervello e nel tablet.

Non solo mentendo, ma sapendo di mentire, chi ha detto che i docenti italiani non si formano ad affrontare le nuove sfide didattiche?

Chi l’ha detto certamente voleva nascondere che nessuno paga i docenti per affrontare questo impegno di tempo e di denaro, tempo e denaro sottratto dai loro miserevoli stipendi.

Ministra Giannini, elimini la burocrazia che ha già soffocato la scuola italiana, a San Pietro ancora impegnata a compilare carte che nessuno leggerà ed a fare esami per punire coloro che ha già punito, non offrendo loro gli strumenti e la voglia di imparare!

Lo so, questa è una sfida immane, dinanzi alla quale tutti sono crollati.

Da non credente, però io credo che la Parola di Papa Francesco, Parola saggia e santa che anch’Ella ha ascoltato a Piazza San Pietro, La renderà grande, o Ministra, nel Regno della Scuola!

Pubblicato in

http://www.edscuola.it/dida.html

 

 

[1] Dante Alighieri, Inferno-Canto XXVI,

Docenti, ecco perché i più vecchi sono in Italia: giovani “esclusi” e niente concorsi

da Il Fatto Quotidiano

Docenti, ecco perché i più vecchi sono in Italia: giovani “esclusi” e niente concorsi

Secondo l’Ocse, nel nostro Paese ci sono gli insegnanti più anziani: 49 anni di media, contro i circa 43 delle altre nazioni. Il 50% è over 50, e l’11% sopra la soglia dei 60 anni. Una situazione dovuta a mancanza di turnover, graduatorie da smaltire e riforma Fornero

Una vita in attesa dello scorrimento delle graduatorie, o dei concorsi che non arrivano mai. Per ottenere una cattedra ci vogliono anni, se si è fortunati. Così gli insegnanti della scuola italiana sono i più vecchi all’interno dei Paesi Ocse: addirittura 49 anni di media, contro i circa 43 delle altre nazioni; con il 50% di over 50, e l’11% sopra la soglia dei 60 anni. Situazione ancor più grave per quanto riguarda i dirigenti scolastici, per cui l’età media raggiunge addirittura i 57 anni, con il 46,5% di over 60. A certificare la senilità del personale docente italiano è il sondaggio Tails (Teaching and learning International survey) condotto dall’Ocse. I risultati sono stati divulgati negli ultimi giorni in tutti i Paesi membri dell’organizzazione, ma sorprendono poco, se si pensa a quanto successo a livello di formazione e reclutamento nella scuola italiana negli ultimi vent’anni. “Abbiamo gli insegnanti più vecchi perché ci rifiutiamo di assumere i più giovani”, spiega Marcello Pacifico, presidente del sindacato di categoria Anief. “I nostri ragazzi aspettano anni dopo la laurea senza essere messi in condizione di esercitare la professione”.

Succedeva in passato, quando c’erano le Ssis (Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario) e le graduatorie, succede ancora oggi con il Tirocinio Formativo Attivo ed i concorsi. Tra il 1999, anno dell’ultimo storico Concorsone, e il 2012 sono trascorsi 13 anni senza che il Ministero promulgasse nuovi bandi: per essere assunti bisognava abilitarsi e iscriversi nelle liste, con tempi abbastanza dilatati. Poi, se possibile, la situazione è addirittura peggiorata: le graduatorie sono state chiuse nel 2006, e nell’anno accademico 2008/2009 anche l’attività delle Ssis è cessata. Per tre anni, di fatto, i neolaureati non hanno avuto alcuna possibilità di entrare nella scuola. Recentemente il Miur ha deciso la svolta, creando un nuovo percorso dal doppio binario: Tfa per la formazione, concorsi per il reclutamento. Anche qui, però, sono presto subentrati i problemi: la promessa di bandire concorsi a cadenza biennale si è rivelata impossibile da mantenere, anche per la presenza delle vecchie graduatorie da smaltire. E gli abilitati, una volta concluso il tirocinio, aspettano anche 2-3 anni prima di poter avere la possibilità di partecipare ad un concorso, e quindi sperare di essere assunti.

In più, altri due fattori hanno contribuito a rallentare il rinnovamento degli insegnanti italiani. Le ultime riforme della scuola, in nome della razionalizzazione della spesa pubblica, hanno sensibilmente ridotto il contingente del personale. “Negli ultimi sette anni, soprattutto a causa dei tagli della Gelmini, abbiamo assistito alla cancellazione di circa 200mila posti, con la riduzione dell’orario scolastico e del rapporto alunni-docenti”, afferma Pacifico.

E poi c’è un’altra riforma, che ha pesato in senso negativo: quella Fornero, che ha innalzato l’età pensionabile, con una conseguente contrazione del turnover. Il caso limite, a riguardo, è rappresentato dai cosiddetti “Quota 96”, i docenti bloccati in servizio nonostante avessero raggiunto la soglia contributiva necessaria e inoltrato già domanda per il ritiro: un pasticcio creato dalla Fornero, e per cui tutti i tentativi di rimedio si sono rivelati inutili, bloccati dalla Ragioneria di Stato. “Qui siamo al paradosso: non soltanto alziamo il limite di età, ma neghiamo la pensione persino a chi ne avrebbe maturato il diritto”, commenta il presidente dell’Anief. C’è anche un altro dato emblematico a riguardo: l’età media di 37-38 anni dei partecipanti al Tfa; a quella che in teoria dovrebbe essere la tappa immediatamente successiva alla laurea, accedono tanti professori con anni di servizio alle spalle, che non hanno trovato ancora un posto fisso. Docenti giovani in Italia esistono: solo, restano precari, se non proprio disoccupati. “Non c’è affatto da meravigliarsi – conclude Pacifico – se gli insegnanti delle scuole italiane sono i più vecchi al mondo”.

Istruzione: siamo gli ultimi della classe

da Il Fatto Quotidiano

Istruzione: siamo gli ultimi della classe

Abbiamo una delle percentuali più elevate in Europa di insegnanti precari della scuola primaria e secondaria. Siamo il Paese, tra quelli appartenenti all’Ocse, con gli insegnanti e i presidi  più anziani. Il corpo insegnante italiano è decisamente più femminilizzato rispetto alla media internazionale. Più della metà dei dirigenti italiani ritiene che nella sua scuola ci sia una mancanza di risorse materiali e umane.

Ecco la fotografia dell’istruzione italiana emersa dall’Indagine Internazionale sull’insegnamento e apprendimento (Talis – Ocse). Possiamo dirlo forte e chiaro: siamo un Paese in via di sviluppo. Quando non si investe in istruzione, infatti, si è persa già in partenza la scommessa. Siamo di fronte ad una scuola fatta da donne e uomini lontani anagraficamente dai loro alunni: l’età media dei docenti è di 48,9 anni e oltre il 50% di over 50. In Italia, alla scuola primaria e secondaria sono il 39,2% i prof e maestri che hanno tra i 50 e 59 anni; l’11, 1% ne ha 60 o più e di under 30 sono appena l’1%. Una classe docente anziana e nemmeno formata ad affrontare le nuove sfide didattiche: docenti che spesso si sono diplomati trent’anni fa e non hanno più fatto un solo corso di aggiornamento.

E accanto a loro un mondo di precari. Secondo lo studio Ocse la nostra percentuale (18,5%) è la quarta più elevata tra i Paesi membri dell’Ocse, dopo Romania (25%), Cipro (20,1%), Finlandia (19,2%) e Cile. Va detto che il dato è in lieve calo rispetto a cinque anni prima (19%) ma conferma che non vi è una strategia politica e nemmeno vi è la garanzia di una continuità educativa e didattica con conseguenze devastanti per gli alunni.

Una scuola sempre più povera, costretta a vendere torte e salamelle per avere quattro soldi. Per il 56,4% dei presidi, infatti, il materiale pedagogico è insufficiente o inappropriato; per il 56% anche i computer per gli allievi e i docenti sono insufficienti e così per il 47,4% la disponibilità di connessione Internet.

Resta una luce tra tante ombre: l’87 % dei docenti italiani di secondaria di I grado ha fiducia nelle proprie capacità di saper motivare gli studenti che hanno scarso interesse per le attività scolastiche (70% Paesi Talis, 71% Paesi Ue); il 98% sente di saper portare gli studenti a credere nelle loro capacità di raggiungere buoni risultati (86% Paesi Talis). La grande maggioranza degli insegnanti italiani (94%) afferma che tutto sommato è soddisfatta del proprio lavoro (91% media Paesi Talis). In contrasto con queste dichiarazioni, l’88% degli insegnanti italiani percepisce che l’insegnamento è scarsamente valorizzato nella società (69% Paesi Talis, 81% Paesi Ue). Dall’altro canto se i vertici di uno Stato non credono negli insegnanti come può crederci l’opinione pubblica? I commentatori di questo blog (che ringrazio, comunque) ne sono spesso la dimostrazione.

La carica dei 147mila aspiranti prof. E il governo prepara una rivoluzione sul reclutamento

da Repubblica.it

La carica dei 147mila aspiranti prof. E il governo prepara una rivoluzione sul reclutamento

Al via i test preselettivi dei Tirocini Formativi attivi, porta di ingresso all’insegnamento. Tante le richieste ma i posti a disposizione sono solo 22748. I candidati sono in maggioranza donne e abbastanza giovani: età media 33,6 anni. Dal 2015 partiranno i concorsi, con cadenza biennale. Ma saranno tutelati i precari storici: a loro la metà dei posti disponibili per i primi 6/8 anni

di SALVO INTRAVAIA

IN ITALIA, è corsa per diventare insegnanti. Ma il governo Renzi prepara una mezza rivoluzione sul reclutamento. I dati comunicati questa mattina dal ministero dell’Istruzione confermano la grande fame di posti di lavoro nelle scuole italiane. I quasi 147mila aspiranti al Tirocinio formativo attivo  –  il Tfa  –  la dicono lunga sulla situazione lavorativa nel nostro Paese. A farcela, infatti, sarà poco meno di un aspirante su sette. Perché il Miur, a fronte della grande richiesta di ingressi, ha messo a disposizione “soltanto” 22.478 posti. Da alcuni anni a questa parte, per evitare di creare nuovo precariato, si programmano i fabbisogni della scuola del futuro. Due anni fa, furono ancora di più  –  176mila  –  gli iscritti al primo ciclo del Tfa, ma poi si presentarono in 115mila.

L’importanza del tirocinio sta nel fatto che, tra qualche anno, il Tfa sarà l’unica porta d’ingresso all’insegnamento. A confermarlo è il sottosegretario all’Istruzione, Roberto Reggi. “In futuro  –  spiega Reggi  –  non dovrà più essere possibile che in cattedra arrivi un docente non abilitato. La professione di docente è troppo importante per consentire a docenti non abilitati di salire in cattedra”. Il Tfa è stato previsto dalla riforma della Formazione iniziale  –  il corso di studi da seguire per poi diventare docente della scuola pubblica  –  varata nel 2010 dall’allora ministro Mariastella Gelmini. Che ha immaginato un corso quinquennale di studi per insegnare nella scuola ma che per la media e il superiore contempla anche un anno di tirocinio che si conclude con un esame finale.

E in attesa che dall’università escano i primi laureati del nuovo percorso, il ministero ha organizzato due cicli di Tfa, uno nel 2012 e l’altro proprio quest’anno. “Lo scopo  –  continua Reggi  –  è quello di mettersi alla prova. Non è infatti detto che tutti coloro che hanno voglia di insegnare siano adatti a farlo. Non è detto, in altre parole, che uno che sa certe cose poi sappia trasmetterle”. Una mezza rivoluzione per la scuola italiana. Intanto gli iscritti al test preselettivo del Tfa 2014 sono soprattutto donne  –  il 70 per cento  –  e abbastanza giovani: età media 33,6 anni. Metà sono inoltre meridionali. Per accedere al tirocinio, “che si svolgerà nel mese di luglio”, occorre cimentarsi con “un test identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione”, spiegano da viale Trastevere.

“I candidati  –  continuano  –  dovranno rispondere a 60 quesiti in 120 minuti. Chi supera la prova dovrà poi sostenere uno scritto e un orale. I corsi, tenuti dalle università, partiranno a novembre”. E alla fine del Tfa occorrerà superare altre prove scritte e orali per conquistare l’agognata abilitazione all’insegnamento. Ma questo primo passaggio  –  il superamento del Tfa  –  sarà soltanto il primo gradino per salire in cattedra. Il primo cantiere sulla scuola voluto dal premier Renzi sta lavorando sulle nuove modalità di reclutamento. Sui dettagli vige il più stretto riserbo. Ma qualche voce comincia a circolare. A partire dal 2015, come ha annunciato lo stesso ministro Giannini, partiranno i concorsi che avranno cadenza biennale.

“Abbiamo un’occasione unica per un ricambio generazionale che non possiamo perdere: tra il 2017 e il 2022 il 40 per cento degli attuali insegnanti andrà in pensione e questa è l’occasione per sostituirli con docenti più attrezzati e rispondenti alle esigenze della scuola del futuro”, conclude il sottosegretario Reggi. Ma occorrerà fare i conti con 168mila precari storici inseriti nelle graduatorie ad esaurimento. Per questa ragione, il nuovo reclutamento contemplerà un periodo di transizione della durata di 6/8 anni in cui metà dei posti disponibili andranno ai precari storici e l’altra metà ai vincitori di concorso.

In questa fase, il concorso si svolgerà secondo modalità molto vicine a quelle della selezione bandita nel 2012 dall’ex ministro Francesco Profumo: test di selezione per scremare gli aspiranti prof, una o più prove scritte e una prova orale con la simulazione di una lezione. E, oltre alle competenze informatiche e quelle relative a una lingua straniera, potrebbero anche essere richieste ulteriori competenze. Quando il sistema del nuovo reclutamento sarà entrato a regime e non ci saranno più precari storici da sistemare si passerà alla fase due: con tutta probabilità la selezione dei nuovi docenti per reti di scuole. Reggi è molto cauto e non si spinge oltre. Ma dice due cose importanti: “Bisogna smettere di creare nuovo precariato” e “in futuro tutte le modalità che andranno incontro alle aspettative di autonomia delle scuole saranno da privilegiare”. L’intento è chiaro, occorrerà capire se, tra veti incrociati e cambi di governo, la politica saprà realizzarlo.

Maturità: orali per legge a porte aperte

da La Stampa

Maturità: orali per legge a porte aperte

Se però si crea confusione i prof della commissione hanno la libertà di sgomberare l’aula
roma

Sono inziati gli esami orali della maturità, la prova più temuta dai ragazzi che devono affrontare anche la timidezza e l’ansia di un’interrogazione davanti a ben 6 prof.

 

Ma chi altro può assistere al colloquio? Il sito specializzato Tecnica della scuola riporta a chiare lettere l’articolo della legge che disciplina proprio questo genere di attività: «Le prove orali devono svolgersi in un’aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione».

 

Ma gli esami di Stato non sono più così rigidi com’era una volta, con l’ex ministro Gentile, che li ha istituiti. Se proprio non si vuole avere un pubblico al colloquio, magari per paura di imbarazzarsi a tal punto da pregiudicare il voto dell’orale di maturità, è facile trovare qualche escamotage.

 

Il sito Skuola.net ricorda che i prof sono dalla parte dei candidati e saranno ben lieti di soddisfare la richiesta di allontanare dall’aula gli indesiderati, l’importante è che la porta rimanga sempre aperta, nel rispetto della legge. Magari sarebbe meglio essere clementi con i compagni che ancora non hanno sostenuto la prova orale e lasciarli assistere.

 

Ci sono anche quei maturandi che, invece, in pieno clima da stadio, invitano chiunque ad ascoltare il proprio orale di maturità, addirittura creando eventi ad hoc su Facebook.

 

Secondo il vice presidente dell’Associazione nazionale Presidi, Mario Rusconi, «portarsi il pubblico al colloquio orale si può ma, quando si crea eccessiva confusione, i prof della commissione non sono certo contenti e hanno la libertà di sgomberare l’aula. In più, il parterre di spettatori spesso pregiudica negativamente il giudizio sul candidato stesso. Vedere, infatti, l’esaminando vestito di tutto punto accompagnato da una folla in abbigliamento sgangherato e confusionaria come un teatro di terza categoria sicuramente stona».

 

La situazione peggiore di tutte, però, secondo Rusconi, è sicuramente un’altra. «Quando seduti dietro lo studente, in prima fila, ci sono i genitori, si rischia di perdere punti, perché indica che il legame infantile con l’ambiente familiare ancora non è stato superato».

Tfa, la “carica” dei 147mila

da tecnicadellascuola.it

Tfa, la “carica” dei 147mila

Sono 147.000 gli iscritti alla preselezione del Tirocinio formativo attivo. L’età media è di 33,6 anni e quasi il 70% dei candidati è di sesso femminile. Le candidature riguardano l’accesso agli oltre 22mila posti messi in palio dal Ministero dell’Istruzione: 8.531 per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado e 13.918 per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Sono 146.742 gli iscritti alle prove di preselezione per l’accesso al secondo ciclo del Tfa, il Tirocinio formativo attivo necessario per abilitarsi all’insegnamento nella scuola secondaria. Le domande sono scadute lo scorso 16 giugno e il quadro delle adesioni mostra il permanere di un elevato interesse per la carriera insegnante da parte dei giovani. L’età media dei candidati è, infatti, 33,6 anni, contro i 35,4 della precedente selezione del 2012. Il 68,7% degli iscritti è una donna.

I posti banditi per il secondo ciclo di Tfa sono 22.478. Sono inoltre stati autorizzati 6.602 posti per la specializzazione sul sostegno riservati a docenti già abilitati (ma per quest’ultimi bisogna attendere che si attivino le singole università incaricate). Il numero di classi di concorso coinvolte in questa seconda tornata è più ampio, per dare maggiore possibilità ai giovani laureati di avviarsi all’insegnamento. Il numero più elevato di iscritti alla preselezione si riscontra nell’Ambito 4 (14.961 domande) che accorpa la classe di concorso A050 (Materie Letterarie nell’istruzione di II grado) e la classe A043 (Italiano, Storia e Geografia nella scuola media)

La regione con il maggior numero di candidati è la Campania (24.142). Seguono Lazio (16.866), Sicilia (15.235), Lombardia (14.235). La selezione preliminare per l’ingresso nei Tfa, che si svolgerà nel mese di luglio, prevede un test identico su tutto il territorio nazionale per ciascuna classe di abilitazione. I candidati dovranno rispondere a 60 quesiti in 120 minuti. Chi supera la prova dovrà poi sostenere uno scritto e un orale. I corsi, tenuti dalle università, partiranno a novembre. In occasione del primo ciclo del Tfa le iscrizioni confermate alla preselezione erano state 176.495 per poco più di 20.000 posti banditi. I presenti reali al test furono poi poco più di 115.000

La ministra sbaglia i conti. 6 miliardi sono troppi

da tecnicadellascuola.it

La ministra sbaglia i conti. 6 miliardi sono troppi

Nei giorni scorsi la ministra dell’istruzione, Stefania Giannini, ha detto che se chiudessero le scuole paritarie lo stato dovrebbe spendere 6 miliardi di euro in più. Per la Fondazione Agnelli è però cifra esagerata e comunque sbagliata

Due le obiezioni della Fondazione Agnelli ai numeri dati dalla ministra:
la prima sta nelle evidenza dei finanziamenti alle paritarie dell’infanzia, degli asili insomma, che percepiscono soldi, oltre che da parte della loro utenza, anche da parte degli enti locali, Comuni e Regioni, per cui solo questa aggiunta “statale” ridurrebbe la cifra annunciata da Giannini di circa 4,8 miliardi;
la seconda obiezione invece è un po’ più sottile, perché il dato fornito dalla ministra si basa sul costo medio, 6 mila euro l’anno, per singolo allievo, per cui se tutti gli alunni, circa un milione, delle paritarie andassero alle pubbliche a questo costo “pro capite, si dovrebbe aggiungere anche quello dei nuovi ingressi: da qui infatti i sei miliardi di euro della “fabula” ministeriale. Per la Fondazione Agnelli invece non è calcolo corretto, perché bisognerebbe utilizzare invece il cosiddetto “costo marginale”.
In cosa consiste lo spiega il presidente della Fondazione, Andrea Gavosto: “Se anche per assurdo tutte le scuole paritarie chiudessero e lo Stato dovesse riassorbirne gli allievi, il costo aggiuntivo che lo Stato dovrebbe affrontare sarebbe molto modesto. Infatti, nel complesso della scuola primaria e secondaria italiana il rapporto fra insegnanti e studenti resta uno dei più bassi a livello internazionale (22 allievi contro i 24 della media Ocse). Per accomodare i circa 400 mila studenti di scuola primaria e secondaria in più provenienti dalle paritarie non sarebbe necessario un significativo incremento di aule e insegnanti; basterebbe aumentare di poco più di un’unità la composizione media di ciascuna classe, con qualche variazione territoriale”.

Le 18 e 24 ore settimanali anche durante le vacanze?

da tecnicadellascuola.it

Le 18 e 24 ore settimanali anche durante le vacanze?

Si parla di 24 ore settimanali di servizio anche per i docenti delle superiori. Non necessariamente da dedicare tutte all’insegnamento. Ma per capirne qualcosa di più è bene aspettare il testo ufficiale della proposta Giannini.

Dovevamo aspettarcelo che l’intenzione era quella di equiparare il lavoro degli insegnanti a quello di qualunque altro impiegato pubblico.
Infatti dal Miur trapela un indiscrezione, che ha bisogno di trovare tutte le conferme del caso: aumentare, su base esclusivamente volontaria, l’orario di servizio dei docenti delle scuole secondarie da 18 a 24 ore settimanali. Ma c’è di più al riguardo, infatti si starebbe pensando di regolare il servizio degli insegnanti, che sia di 18 o 24 ore,  a prescindere dalle attività didattiche. In buona sostanza anche quando gli studenti sarebbero in vacanza, i docenti dovrebbero garantire il servizio orario settimanale ugualmente.
Quindi durante le giornate delle vacanze di Natale, fatta eccezione per le feste comandate (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio e le domeniche), gli insegnanti dovranno essere presenti a scuola per attività di funzionali all’insegnamento. Quindi addio alle 40 + 40 ore previste all’art. 29 dell’attuale CCNL scuola? Sembrerebbe proprio di si, ma il tutto deve essere ancora confermato e soprattutto condiviso con i sindacati.
Si tratterebbe di un aumento del monte orario di lavoro notevole che andrebbe ad incidere pesantemente nella qualità dell’insegnamento. Ricordiamo che gli insegnanti lavorano tantissimo sulle attività funzionali all’insegnamento individuali, come la preparazione delle lezioni, la preparazione e correzione delle verifiche, la formazione e l’aggiornamento, cosa che non sarà più possibile garantire se diventasse obbligatoria la presenza continuativa a scuola per 24 ore settimanali e per 280 giorni l’anno. Se da una parte questo forte aumento della presenza a scuola degli insegnanti inciderà negativamente in tutto ciò che riguarda le attività funzionali all’insegnamento individuali, ci sarà un forte risparmio sul pagamento delle ore eccedenti, sulle supplenze brevi o anche meno brevi, sulle funzioni strumentali, sulle collaborazioni con il dirigente scolastico, sui corsi di recupero, sui progetti per il miglioramento dell’offerta formativa.
In buona sostanza il rischio concreto è che si abbassi la qualità dell’insegnamento a favore di una maggiore quantità di presenza fisica degli insegnanti a scuola. A questo punto l’insegnante andrà a prepararsi le lezioni e le verifiche a scuola, correggerà i compiti scritti sempre a scuola, perché non è più pensabile e tantomeno proponibile che si possa continuare, come succede adesso, il lavoro a casa. Attendiamo di capire se le intenzioni del ministro Giannini siano proprio queste e se per il prossimo San Silvestro le scuole saranno piene di docenti che svolgeranno tante, tantissime, attività complementari in cambio di una mancia stipendiale che farà veramente ridere.