IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e, in
particolare, l'articolo 36, comma 1, come modificato dall'articolo
21, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172 recante: «Regolamento concernente
le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo
17, commi 3 e 4;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 maggio 2014;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota prot. n.
6162 del 27 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive
modificazioni, le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione in medicina e chirurgia. Restano ferme le
disposizioni che consentono l'accesso dei laureati non medici ad
alcune delle predette scuole.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per universita', gli atenei e gli istituti di istruzione
universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio
aventi valore legale;
b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione
per le professioni dell'area sanitaria, di cui agli articoli da 34 a
46 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive
modificazioni;
c) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
d) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca;
e) per area, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei
servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di
scuola ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005, n. 285, supplemento ordinario
n. 176, o di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, da emanare ai sensi del citato articolo 20, comma 3-bis, del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni;
f) per tipologia di scuola, lo specifico tipo di corso di
specializzazione, compreso nelle classi e nelle tre aree medica,
chirurgica e dei servizi di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 1° agosto 2005, o
di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare
ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n.
368 del 1999 e successive modificazioni;
g) per settori scientifico-disciplinari di riferimento della
tipologia di scuola, uno o piu' settori scientifico-disciplinari
specifici della figura professionale propria del corso di
specializzazione, come individuati negli ambiti disciplinari sotto la
voce «discipline specifiche della tipologia della scuola» nel citato
decreto 1° agosto 2005 o nel successivo decreto attuativo del citato
articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 e
successive modificazioni;
h) per bando, il bando di cui all'articolo 2, comma 1;
i) per Commissione, la Commissione nazionale di cui all'articolo
4.
Art. 2
Ammissione alla scuola
1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami
bandito entro il 28 febbraio di ciascun anno con decreto del
Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo
35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Al concorso
possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data
anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso fissato dal bando, con obbligo, a pena
di esclusione, di superare l'esame di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di medico-chirurgo entro il termine
fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Nel
bando sono indicati i posti disponibili presso ciascuna scuola, i
temi di studio sui quali sono predisposti i quesiti, gli esami
fondamentali, caratterizzanti e specifici valutabili in relazione a
ciascuna tipologia di scuola per la quale si concorre, i criteri di
assegnazione del punteggio previsti dall'articolo 5, il calendario,
la durata e le modalita' di svolgimento e di correzione della prova
d'esame. Il bando disciplina, altresi', le modalita' relative alla
scelta della sede universitaria da parte del candidato al fine della
successiva iscrizione in relazione alla posizione nella graduatoria
nazionale, in modo da garantire ai candidati la possibilita' di
concorrere all'accesso fino a due tipologie di scuole di
specializzazione per ciascuna area, nonche' le istruzioni
applicative, di carattere tecnico informatico, sulle modalita' di
somministrazione dei quesiti e di correzione degli stessi necessarie
a garantirne l'affidabilita', la trasparenza e l'uniformita'.
2. La prova d'esame, per ogni tipologia di scuola, si svolge non
prima di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata
della documentazione prevista dal bando, e' presentata per via
telematica al Ministero nei tempi e con le modalita' previste nel
bando stesso. Ciascun candidato e' tenuto al versamento di un
contributo per sostenere la prova secondo quanto stabilito nel bando.
4. In relazione al numero di domande pervenute e comunque almeno
venti giorni prima della prova di esame, con provvedimento del
competente Direttore Generale del Ministero, il Ministero comunica le
sedi e l'orario di svolgimento della prova d'esame.
Art. 3
Prova d'esame
1. La prova d'esame si svolge telematicamente ed e' identica a
livello nazionale con riferimento a ciascuna tipologia di scuola.
Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 110
quesiti a risposta multipla, ciascun quesito con quattro possibili
risposte, ed e' divisa in due parti. La prima parte e' comune a tutte
le tipologie di scuola e viene svolta in unica data e medesimo
orario, in piu' sedi, a livello nazionale. Essa comprende 70 quesiti
su argomenti caratterizzanti il corso di laurea di medicina e
chirurgia. Il bando puo' prevedere un punteggio minimo per il
superamento della prima parte. La seconda parte comprende 40 quesiti,
con particolare riferimento alla valutazione, nell'ambito di scenari
predefiniti, di dati clinici, diagnostici e analitici, di cui 30
quesiti comuni a tutte le tipologie di scuola appartenenti alla
medesima area e 10 quesiti specifici per ciascuna tipologia di
scuola. Essa e' svolta in una o piu' sedi, nella stessa data e allo
stesso orario per tutte le scuole appartenenti alla medesima area.
2. La predisposizione dei quesiti di cui al comma 1 e' affidata al
Ministero, che a tal fine puo' avvalersi di soggetti con comprovata
competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di
imparzialita' e trasparenza e tenuti al piu' rigoroso rispetto del
segreto d'ufficio.
3. La valutazione dei 70 quesiti della prima parte della prova e
dei 30 quesiti di area della seconda parte della prova determina
l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0
per ogni risposta non data e di -0,30 per ogni risposta errata. La
valutazione dei 10 quesiti di ciascuna tipologia di scuola della
seconda parte della prova determina l'attribuzione di un punteggio di
+2 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di
-0,60 per ogni risposta errata.
4. Non sono ammessi, durante la prova del concorso, la
consultazione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la
detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o
telematici, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il Ministero provvede all'organizzazione delle prove di esame
nonche' al supporto organizzativo e tecnico della Commissione di cui
all'articolo 4 e assicura la presenza, presso ogni sede in cui si
svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito
di assicurare il corretto svolgimento delle prove.
Art. 4
Commissione nazionale
1. Con decreto del Ministro e' costituita, presso il Ministero,
un'unica Commissione nazionale, tenuta al piu' rigoroso segreto
d'ufficio, composta da un direttore di una scuola di
specializzazione, con funzioni di presidente, e da cinque professori
universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra
professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle
tipologie di scuola rientranti nella relativa area. La Commissione
nazionale valida i quesiti e specifica i criteri di cui all'articolo
5, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio e della
approvazione della graduatoria unica nazionale per ciascuna tipologia
di scuola da parte del Ministero.
Art. 5
Valutazione dei titoli di studio e graduatoria
1. La Commissione di cui all'articolo 4 attribuisce ai titoli fino
a 15 punti, di cui 2 punti per il voto di laurea e 13 punti per il
curriculum degli studi. I punti che il singolo candidato puo'
ottenere in base al voto di laurea e al curriculum degli studi sono
determinati secondo i seguenti criteri:
a) Voto di laurea - fino a 2 punti:
Voto 110 e lode = 2 punti;
Voto 110 = 1,5 punti;
Voto da 108 a 109 = 1 punto;
Voto da 105 a 107 = 0,5 punti.
b) Curriculum - fino a 13 punti:
b.1) Media aritmetica complessiva dei voti degli esami
sostenuti - fino a 5 punti. I punti sono attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
Media dei voti ≥ 29,5 = 5 punti;
Media dei voti ≥ 29 = 4 punti;
Media dei voti ≥ 28,5 = 3 punti;
Media dei voti ≥ 28 = 2 punti;
Media dei voti ≥ 27,5 = 1 punto.
b.2) Punti per voto ottenuto negli esami fondamentali del
percorso di laurea e negli esami caratterizzanti o specifici - fino a
5 punti. I punti sono assegnati sulla base del voto ottenuto negli
esami fondamentali del percorso di laurea e negli esami
caratterizzanti la tipologia di scuola di specializzazione per la
quale si concorre, individuati, per ciascuna tipologia di scuola, in
numero non superiore a cinque. I punti sono attribuiti secondo la
seguente scala valutativa:
1 punto per ogni 30 o 30 e lode;
0,7 punti per ogni 29;
0,5 punti per ogni 28;
0,2 punti per ogni 27.
b.3) Altri titoli - fino a 3 punti. I titoli non sono
riconoscibili e computabili ai concorrenti gia' in possesso di
diploma di specializzazione, ne' ai concorrenti gia' titolari di
contratto di specializzazione per un periodo minimo di un anno. I
punti vengono attribuiti come segue:
1 punto per la tesi sperimentale in una disciplina specifica
che comprenda uno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento
della tipologia di scuola, debitamente documentata secondo quanto
indicato nel bando;
2 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina
specifica che comprenda i settori scientifico-disciplinari di
riferimento della tipologia di scuola, debitamente documentata
secondo quanto indicato nel bando.
2. Il Ministero redige una graduatoria nazionale per ciascuna
tipologia di scuola. Salve le riserve di posti previste dall'articolo
757 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dall'articolo 35, comma 3, del
decreto legislativo n. 368 del 1999 e successive modificazioni, sono
ammessi alle scuole di specializzazione coloro che, in relazione al
numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile
nella relativa graduatoria nazionale sulla base del punteggio
complessivo riportato. Al fine di consentire la formazione e lo
scorrimento della graduatoria nazionale, il candidato, nella domanda
di partecipazione al concorso, indica in ordine di preferenza le sedi
universitarie per le quali intende concorrere. Le graduatorie sono
rese pubbliche dal Ministero entro 20 giorni dallo svolgimento delle
prove. In caso di parita' di punteggio, prevale il candidato che ha
ottenuto il maggior punteggio complessivo nella prova di esame,
quindi il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella
seconda parte della prova di esame relativa ai quesiti specifici di
ciascuna tipologia di scuola, in caso di ulteriore parita', il
candidato con minore eta' anagrafica. In caso di rinuncia, mancata
immatricolazione secondo le modalita' indicate dal bando o mancato
superamento dell'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della
professione di medico-chirurgo entro il termine fissato per l'inizio
delle attivita' didattiche ai sensi del comma 3, subentra il
candidato che segue nella graduatoria, fermo restando che, tra i
candidati ammessi alle scuole di specializzazione, e' precluso lo
scambio di sede.
3. Con il decreto ministeriale di assegnazione dei contratti di
formazione specialistica e' indicata la data di inizio delle
attivita' didattiche delle scuole di specializzazione.
4. Le universita' sedi di scuole possono attivare, in aggiunta ai
contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali,
ulteriori contratti di pari importo e durata con risorse derivanti da
donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto
del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le
scuole e del fabbisogno di specialisti a livello nazionale. I
contratti sono attivati purche' i finanziamenti siano comunicati al
Ministero prima della pubblicazione del bando per il relativo anno
accademico. I contratti sono comunque assegnati sulla base della
graduatoria di cui al comma 2. Le universita' assicurano il
finanziamento di tali contratti per tutta la durata del corso di
specializzazione e provvedono al relativo onere con le risorse
finanziarie disponibili nel proprio bilancio a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
Art. 6
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 6 marzo 2006, n. 172.
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente regolamento si applica ai concorsi per l'accesso
alle scuole di specializzazione banditi successivamente alla sua
entrata in vigore.
2. In sede di prima attuazione del presente regolamento, il termine
del 28 febbraio di cui all'articolo 2, comma 2, e' fissato al 31
luglio 2014. Le relative prove di esame si svolgono entro il 31
ottobre 2014.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 30 giugno 2014
Il Ministro: Giannini
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute
e del Min. lavoro, foglio n. 2904