Valutazione della disabilità, parte la rivoluzione

Valutazione della disabilità, parte la rivoluzione
Vita del 03/11/2023

Il Consiglio dei Ministri ha approvato due decreti legislativi fondamentali per la riforma della disabilità prevista dalla legge delega. Vengono semplificate le procedure per l’accertamento iniziale della disabilità, si passa a una valutazione multidimensionale che guarda non alla condizione ma alla persona, nella relazione con l’ambiente. La sperimentazione parte nel 2025.

ROMA. Il Consiglio dei Ministri del 3 novembre ha approvato gli ultimi due schemi di decreto legislativo relativi alla delega sulla riforma della disabilità, licenziata a fine 2021 (legge 227/2021). Si tratta di due decreti fondamentali: uno va a ridisegnare l’intero impianto della definizione e certificazione della condizione di disabilità, dalla valutazione di base agli accomodamenti ragionevoli fino alla valutazione multidimensionale che sarà la premessa per l’elaborazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. L’altro decreto istituisce la cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.

I due decreti
Uno schema di decreto legislativo individua il procedimento per la determinazione dei livelli essenziali della protezione in favore delle persone con disabilità, istituendo a tale scopo un’apposita Cabina di regia. Fanno parte della Cabina di regia, quali componenti permanenti, oltre al Ministro per le disabilità con funzioni di Presidente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, il Ministro dell’istruzione e del merito, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro degli affari regionali e delle autonomie o loro delegati, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani, o loro delegati, e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

 Il decreto sulla valutazione di base e sulla valutazione multidimensionale prevede innanzitutto la riunificazione e la semplificazione degli accertamenti esistenti (tra cui quello per l’accertamento dell’invalidità civile, dell’handicap e della disabilità ai fini lavorativi) entro una definizione omnicomprensiva di condizione di disabilità. Viene quindi definita la valutazione multidimensionale della disabilità per la realizzazione del progetto di vita individuale, processo caratterizzato da una netta distanza concettuale rispetto a quello primario della valutazione di base. Mentre la valutazione di base ha come oggetto proprio l’oggettiva considerazione della condizione di disabilità, la valutazione effettuata dalle unità multidisciplinare, in un approccio multidimensionale, radica la centralità della persona con disabilità nel quadro del sistema dei sostegni, attraverso una valutazione che coinvolge la persona a tutto tondo, nella sua proiezione relazionale con l’ambiente e la comunità sociale e politica di riferimento. Per dare effettiva attuazione e concretezza al progetto individuale è prevista la figura del “referente per l’attuazione del progetto individuale”, che avrà il compito di curare la realizzazione del progetto e dare impulso all’avvio dei servizi, degli interventi e delle prestazioni in esso previsti.

2025, anno della sperimentazione 
«Cambiare la prospettiva sul tema disabilità e introdurre nuove procedure è indispensabile per garantire i diritti e la piena partecipazione alla vita civile e sociale, per innovare e contemporaneamente migliorare la qualità della vita di tutti», afferma la ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. «L’introduzione del progetto di vita, per valutare le disabilità e garantire una presa in carico completa della persona, dal punto di vista sanitario, socio sanitario e sociale consentirà di superare le estreme frammentazioni di prestazioni, servizi e misure e la riforma del sistema di valutazione dell’invalidità civile è fondamentale per semplificare e sburocratizzare gli attuali percorsi complessi, eliminare le ripetute visite di controllo e per ottenere certificati e visite mediche in tempi più accettabili. Con questo decreto attuativo intendo mettere la persona al centro, saranno le istituzioni a doversi muovere per garantire il coordinamento di misure e servizi».

Il 2025 sarà dedicato alla fase di sperimentazione della valutazione di base e del nuovo modello di valutazione multidimensionale e dell’elaborazione del progetto individuale con connesso budget di progetto. La sperimentazione parte dal 1° gennaio 2025, per dodici mesi, anche in previsione della possibilità di intervenire con un correttivo entro i successivi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Vengono stanziati 50 milioni di euro per l’anno 2025, quali risorse integrative ed aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto. La delega sancisce il principio di non regressione a protezione dei diritti acquisiti.

Il commento
La Fish accoglie con favore l’approvazione di altri due decreti applicativi della Legge Delega in materia di disabilità: due passaggi fondamentali per la costruzione di una norma che modificherà sostanzialmente il nostro sistema. «Nei testi di cui attualmente disponiamo c’è un passaggio che ci soddisfa particolarmente, ovvero la definizione di condizione di disabilità sia dal punto di vista della prospettiva individuale, che dell’interazione con l’ambiente. Questo, come noto, è uno dei temi cruciali della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che resta per noi il principale punto di riferimento e che dovrà esserlo anche nella concreta applicazione della Legge Delega», dichiara il presidente della Fish, Vincenzo Falabella.

I due decreti «vanno a riprogrammare l’attuale sistema e questo avrà un impatto sostanziale sulla vita vissuta dei nostri cittadini e delle nostre cittadine con disabilità», aggiunge. «Si introduce una definizione nuova della condizione disabilità, passando per l’individuazione della persona con disabilità: quindi non più condizione di disabilità ma persona con disabilità, aggiungendo anche il termine di accomodamento ragionevole. La disabilità sempre più diviene l’interazione tra le persone con compromissioni e le barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione della stessa persona: è quel cambiamento culturale che il nostro movimento associativo da tempo rivendicava e poneva al centro del confronto con la politica nazionale. L’accomodamento ragionevole, la valutazione di base, la valutazione multidimensionale e il concetto finalmente di progetto di vita della persona con disabilità sono finalizzati a realizzare gli obiettivi e le esigenze della persona con disabilità in una visione esistenziale unitaria, che tenga conto degli interventi dei servizi, dei sostegni formali e informali per consentire alla persona stessa di migliorare la propria qualità di vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita, di partecipare in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. C’è in altre parole un richiamo sostanziale all’impegno che il nostro Paese deve portare a compimento con la deistituzionalizzazione, ossia con la possibilità anche per una persona con disabilità di vivere dove si vuole. Questo deve essere l’obiettivo da perseguire. Tutto questo viene racchiuso all’interno del cosiddetto “budget di progetto” che è l’insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili insieme ad una comunità territoriale in maniera tale da dare quei supporti necessari a far sì che il progetto di vita possa essere realmente perseguito».

Il giudizio della Fish oggi è di soddisfazione: «Appena i testi saranno resi pubblici li esamineremo, pronti a portare le nostre istanze nelle commissioni parlamentari rispetto ad eventuali miglioramenti che riterremo necessari. Continueremo a lavorare per la creazione di un quadro normativo che possa rispondere sempre più ai bisogni essenziali dei nostri cittadini delle nostre cittadine con disabilità e delle loro famiglie».   

di Sara De Carli

Tar Lazio: respinta istanza cautelare della Regione Puglia contro dimensionamento scolastico

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del Tar del Lazio, competente in materia, che ha rigettato l’istanza cautelare presentata dalla Regione Puglia contro il progetto di dimensionamento scolastico previsto dal PNRR e attuato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nelle motivazioni della decisione viene chiarito che nei contenziosi portati avanti dalle regioni non c’è alcun danno grave e irreparabile che giustifichi una misura cautelare. Avanti, dunque, nell’attuazione della misura, richiestaci dall’Europa, che non prevede la chiusura di plessi ma solo l’ammodernamento del nostro assetto organizzativo, attraverso l’eliminazione progressiva delle reggenze. Grazie a questa riorganizzazione avremo scuole più efficienti e risparmi per 88 milioni di euro; risorse che potranno essere reinvestite per il personale scolastico e non solo”.

Così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito

Carta Docente a supplenti annuali

LA CARTA DOCENTE SPETTA ANCHE AI SUPPLENTI AL 30 GIUGNO

IMPORTANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA

(Livorno 3/11/2023) IL 31 OTTOBRE 2023 IL TRIBUNALE ORDINARIO di PISA Sezione Lavoro , Giudice dott. Pierpaolo Vincelli, nella causa n.r.g. 319/2023 ha emesso una importante sentenza relativa al diritto dei supplenti cosiddetti annuali (con supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) di vedersi riconosciuto il diritto alla carta docente e quindi al pagamento della somma annua di € 500 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall’art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il ricorso promosso dalla segretaria regionale toscana dell’Unicobas Scuola e presentato dal’avvocato Claudio Altini chiedeva il riconoscimento delle ultime 6 annualità a partire dall’anno scolastico 2017/2018 (le precedenti annualità non possono essere richieste perché andare in prescrizione) e la richiesta è stata accolta, questa la sentenza:
P.Q.M.
1) Dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui
tramite la c.d. Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, a mettere a disposizione del ricorrente la somma complessiva di € 3.000,00 da usufruire per il tramite della Carta elettronica del docente, ovvero altro mezzo equipollente, nel rispetto dei vincoli di legge;
3) condanna il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 515,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti.
QUESTA SENTENZA E’ IMPORTANTE PERCHE’ il Governo Meloni, all’interno del decreto Salva-Infrazioni, poi diventato legge, si è limitato ad allargare la card da 500 euro annui solo ai precari che per l’anno scolastico in corso hanno sottoscritto un contratto con scadenza 31 agosto 2024 e ha completamente disconosciuto i supplenti al 30 giugno con la scusa della artificiosa distinzione tra organico di diritto ( posti vacanti) e organico di fatto (posti momentaneamente disponibili). Oltretutto c’è da chiarire che le supplenze al 31 agosto sono una minima parte delle supplenze annuali, infatti il MIM predilige quelle al 30 giugno in quanto “risparmiose” perché in questo modo risparmia 2 mesi di stipendio e non permette a questi supplenti di usufruire dei giorni di ferie che vengono assegnate d’ufficio nei giorni di sospensione dell’attività didattica.
Quindi tutte le 200 mila supplenze annuali, su posto vacante ma anche con titolare che per vari motivi sarà assente per l’intera annualità, debbono comportare l’assegnazione automatica della Carta del docente, la ragione è molto semplice: la durata delle supplenze al 30 giugno è tale da far ritenere sussistente la medesima esigenza di formazione e aggiornamento di quelle al 31 agosto. Questo è il parere anche della Corte di Cassazione, vedi la recentissima sentenza 29961 del 27/10/2023.
L’Unicobas quindi continuerà a promuovere i ricorsi per accedere al bonus docente sia per i supplenti al 31 agosto che per quelli al 30 giugno. Nei prossimi giorni sono attese numerose altre sentenze presentate in altre province della Toscana.

Condizione disabilità e LEP in CdM

Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione di venerdì 3 novembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227.

1. Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base e di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione ed attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto interviene con norme relative alla definizione della condizione di disabilità, all’accertamento di tale condizione, alla revisione dei suoi processi valutativi di base, alla valutazione multidimensionale della disabilità e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato della persona con disabilità. L’obiettivo è di assicurare il riconoscimento della condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili, alle persone con disabilità, al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Il provvedimento si inquadra nel programma di riforme che, a partire dalla Riforma 1.1 della Missione 5, Componente 2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), prevede l’attuazione di una specifica normativa in materia di disabilità, intitolata “Legge quadro per le disabilità”.

Il decreto risulta particolarmente innovativo rispetto all’attuale contesto normativo in particolare sotto cinque aspetti:

  1. nell’introdurre le definizioni di disabilità, della condizione di disabilità e della persona con disabilità, si prende le mosse dalla nuova prospettiva della “disabilità” non derivante più dalla mera visione medica dell’impedimento determinato dalla malattia o patologia ma intesa quale risultato dell’interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione nei diversi contesti di vita;
  2.  l’adozione dal 1° gennaio 2025 della classificazione internazionale delle malattie (lCD) dell’Organizzazione mondiale della sanità e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto fornisce un quadro più ampio e significativo della salute delle persone;
  3. il procedimento unitario (e unificato) di valutazione di base, affidato all’INPS dal 1° gennaio 2026, finalizzato alla certificazione che accerti la sussistenza della condizione di disabilità, unificato al processo dell’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, della sordocecità, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza. Il procedimento è attivato da un certificato medico introduttivo ed è distinto dalla successiva valutazione multidimensionale volta alla predisposizione di un progetto di vita della persona con disabilità;
  4. il procedimento di valutazione multidimensionale per la predisposizione del progetto di vita: all’esito della valutazione di base, la persona con disabilità può chiedere di avviare il procedimento di valutazione multidisciplinare. Si tratta di una valutazione bio-psico-sociale, effettuata da un’unità di cui fa parte anche la persona con disabilità e che, partendo dagli esiti della valutazione di base, li arricchisce con particolare riferimento al concreto contesto sociale in cui la persona svolge la propria vita. Si tratta di un fondamentale strumento di coordinamento di tutto l’insieme di misure e interventi rivolti alla persona. La presenza nella unità di valutazione anche di soggetti delle istituzioni ed enti assistenziali coinvolti nella fase attuativa rende il progetto di vita un vero e proprio patto di corresponsabilità;
  5. il diritto all’accomodamento ragionevole, con la previsione di un procedimento consistente in modifiche e adattamenti ritenuti necessari, purché non eccessivi o sproporzionati, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio dei diritti civili e sociali.

Si prevede per tutto l’anno 2025 una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni sia in materia di valutazione di base che relativamente alla valutazione multidimensionale, finalizzata anche all’aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento.

2. Istituzione della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 22 dicembre 2021, n. 227 (decreto legislativo – esame preliminare)

Il decreto introduce disposizioni volte a definire, anche con il supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in favore delle persone con disabilità.

A tale fine si prevede l’istituzione di una Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui fanno parte, oltre ai ministri competenti per materia, un delegato della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell’ANCI e i Presidenti delle Federazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni in materia di disabilità.

La Cabina di regia effettua la preventiva ricognizione delle prestazioni essenziali delle persone con disabilità, elabora linee guida per l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni; riconosce il progetto individuale di vita come livello essenziale delle prestazioni; verifica le modalità di integrazione dei LEP con i livelli essenziali di assistenza (LEA); assicura il coordinamento e la piena effettività della normativa riguardante sussidi, incentivi e agevolazioni per le persone con disabilità, anche con riguardo alle tutele previste dalla normativa in materia di invalidità civile. Nelle more dell’individuazione dei LEP, la Cabina di regia individua concrete modalità – anche promuovendo collaborazioni tra pubblico, privati e terzo settore – per prevedere e garantire obiettivi di servizio. Inoltre, concorre a determinare gli indirizzi di impiego delle risorse destinate alla definizione e all’attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, secondo i principi di sussidiarietà e differenziazione e in base ai modelli territoriali si assistenza integrata. Infine, assicura il raccordo con la Cabina di regia per la determinazione dei LEP istituita presso la Presidenza del Consiglio.