Contributi a enti locali impegnati nella costruzione di nuove scuole

I Comuni e le Province impegnati nella costruzione di nuove scuole PNRR, al fine di favorire la continuità didattica nella fase dei lavori, potranno beneficiare di contributi per l’affitto di immobili o il noleggio di strutture provvisorie. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo a disposizione a questo scopo 4 milioni di euro per l’anno scolastico 2023/24.

“Con questo intervento”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, “vogliamo sostenere l’impegno delle realtà locali che, cogliendo l’opportunità dei fondi PNRR, stanno realizzando nei loro territori le nuove scuole, scuole sicure, innovative, inclusive, efficienti e sostenibili, nell’interesse degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. Nell’attesa che i lavori giungano a compimento, è necessario che queste comunità abbiano i mezzi per individuare gli spazi più idonei a garantire il proseguimento dell’attività didattica”.

Gli enti interessati possono manifestare il proprio interesse attraverso la piattaforma informativa nell’apposita pagina dedicata sul sito PNRR Istruzione, fino al 10 novembre 2023.

Anna dei miracoli

Lega del Filo d’oro porta in scena “Anna dei miracoli”
Redattore Sociale del 02/11/2023

ANCONA. La Fondazione Lega del Filo d’Oro Ets, punto di riferimento in Italia per la sordocecità e pluriminorazione psicosensoriale, ha in programma una conferenza stampa dedicata alla presentazione dello spettacolo “Anna dei Miracoli”, che andrà in scena il 9 novembre 2023, alle ore 21, presso il Teatro delle Muse di Ancona.

Questa cornice d’eccezione rappresenterà l’occasione per annunciare l’avvio delle celebrazioni per il 60° anniversario della fondazione dell’Ente, che dal 1964 si prende cura di chi non vede e non sente. La pièce teatrale interpretata da Mascia Musy, per la regia di Emanuela Giordano e con Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci e Laura Nardi, è una produzione de La Pirandelliana per la Lega del Filo d’Oro. Ispirata alla storia vera della sordocieca Helen Keller che riuscirà ad imparare a parlare, leggere, studiare e avere una vita autonoma grazie all’intervento della sua insegnante Anne Sullivan, l’opera riporta al teatro la pièce poi celeberrimo film The Miracle Worker del 1962, diretto da Arthur Penn.L’appuntamento è previsto per lunedì 6 novembre 2023, alle ore 12.45 presso la sala Giunta grande, Palazzo del Popolo, Ancona.
Interverranno: Anna Maria Bertini, assessore alla Cultura del Comune di Ancona; Patrizia Ceccarani, direttore tecnico scientifico Fondazione Lega del Filo d’Oro Ets. Con la partecipazione degli attori dello spettacolo Mascia Musy, Fabrizio Coniglio, Anna Mallamaci, Laura Nardi e la regista Emanuela Giordano. (DIRE)

Premio Nazionale Nati per Leggere

PREMIO NAZIONALE NATI PER LEGGERE
Al via la XV edizione

Al via la XV edizione del Premio Nazionale Nati per Leggere, riconoscimento che premia la migliore produzione editoriale per l’infanzia, i progetti bibliotecari per la promozione della lettura condivisa e il lavoro dei pediatri per incentivare la lettura in famiglia.
Istituito nel 2009 dalla Regione Piemonte, il Premio è realizzato in sodalizio con la Fondazione Circolo dei lettori, la Città di Torino, il Salone Internazionale del Libro, il Coordinamento Nati per Leggere e la rivista LiBeR. Sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha ricevuto il patrocinio della sezione italiana Ibby e una medaglia della Presidenza della Repubblica italiana.

La giuria di quest’anno, variegata e composita per età, provenienza e competenze professionali, è guidata dai Presidenti Rita Valentino Merletti, saggista e studiosa di letteratura per l’infanzia, e Luigi Paladin, psicologo, saggista ed esperto in psicopedagogia della lettura. Katia Rossi, bibliotecaria per l’infanzia presso la Biblioteca di Verbania, ne è la Vice-Presidente.

La XV edizione vede in giuria:

•  Amalia Maria Amendola, dal Lazio, funzionaria bibliotecaria del Ministero della Cultura;
•   Domenico Bartolini, dalla Toscana, ex direttore della rivista LiBeR.
•   Marta Bianco, dal Piemonte, libraia e proprietaria della Libreria Bufò di Torino;
•  Letizia Bolzani, dalla Svizzera, giornalista e responsabile per l’Istituto Svizzero Media e Ragazzi della rivista Il Folletto e del podcast Tutt’orecchi;
•   Nunzio Colarocchio, dal Molise, pediatra;
•   Franco Fornaroli, dalla Lombardia, bibliotecario e presidente di IBBY Italia;
•   Tiziana Scarcella, dalla Calabria, bibliotecaria;
•   Francesca Sisto, dal Piemonte, pedagogista;
•  Chiara Toscano, dal Piemonte, educatrice e referente per i Servizi educativi della Città di Torino.

Il Premio si compone di diverse sezioni, dedicate a case editricibiblioteche e pediatri.
La scadenza di presentazione delle candidature è mercoledì 31 gennaio 2024.

Per candidarsi e ricevere maggiori informazioni: premionatiperleggere@circololettori.it 

Ciao Luigi

Ciao Luigi, padre dell’Autonomia Scolastica Italiana

di Bruno Lorenzo Castrovinci

L’autonomia scolastica, a volte percepita quasi come un’entità mitologica, è stata effettivamente introdotta nel sistema scolastico italiano con la legge n. 59 del 15 marzo 1997, un’innovazione firmata Luigi Berlinguer. Nonostante siano trascorsi 25 anni, questa riforma epocale non è stata pienamente attuata, se non in rare eccezioni. Ora, con i nuovi finanziamenti del PNRR che rinnovano gli ambienti di apprendimento, si presenta una nuova opportunità per realizzare la visione di Berlinguer: una scuola inclusiva, universale, autonoma, che si adatti ai contesti di riferimento e valorizzi gli alunni a prescindere dai cambiamenti sociali, dai valori in evoluzione e dai costrutti della società.

Luigi Berlinguer è stato una figura eminente nella storia contemporanea italiana, esercitando un’influenza profonda sul sistema educativo nazionale. Il suo impegno nell’istruzione e nella politica ha aperto la strada a significative trasformazioni: l’introduzione dell’autonomia scolastica ha cambiato radicalmente il modo in cui l’istruzione veniva erogata e gestita in Italia, influenzando anche il dibattito educativo globale.

Precedentemente alla riforma, il sistema educativo italiano era soffocato da un centralismo rigido. Ogni dettaglio era regolamentato dal governo centrale, ignorando le esigenze locali e lasciando scarsa libertà alle scuole di innovare e di adattarsi alle richieste di un mondo in continua evoluzione. Le direttive standardizzate limitavano le scuole, particolarmente in termini di innovazione metodologica e curriculare.

Con l’assunzione del ruolo di Ministro dell’Istruzione negli anni ’90, Berlinguer si trovò davanti a un sistema educativo desueto e pronto per una modernizzazione radicale. La riforma dell’autonomia scolastica che propose aveva come fine ultimo il trasferimento del potere decisionale dalle mani dello stato a quelle delle singole istituzioni educative. Di conseguenza, le figure del vecchio preside si trasformarono nei nuovi Dirigenti Scolastici, dotati nei limiti delle competenze degli Organi Collegiali, di ampi poteri gestionali e didattici.

La riforma toccò vari aspetti fondamentali: la governance scolastica, la gestione finanziaria, la selezione del personale, la scelta e l’elaborazione dei programmi di studio. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) divenne il documento in cui le scuole delineavano la propria identità didattica e curriculare.

Per implementare tale cambiamento, Berlinguer instaurò un dialogo aperto con tutti gli stakeholder del sistema educativo, cercando di equilibrare l’autonomia con la necessità di mantenere standard nazionali e garantire l’equità. Nonostante le resistenze e le critiche, perseguì la sua visione di un sistema educativo flessibile e adatto alle esigenze del nuovo millennio.

La formazione degli insegnanti divenne un pilastro della riforma, con la necessità di preparare un corpo docente capace di essere protagonista del cambiamento. La riforma, però, incontrò ostacoli: la personalizzazione dei curricoli rimase spesso un miraggio, e la scelta dei libri di testo finì per dettare i programmi, riducendo in parte l’ambizione dell’autonomia.

Salvatore Giuliano, con il suo Book in Progress, tentò di riportare al centro l’autonomia didattica, ma nonostante alcuni successi, in molte scuole italiane la riforma non riuscì a scardinare le vecchie routine.

Berlinguer, anche come europarlamentare, promosse un’istruzione aperta e inclusiva, anticipando concetti come l’Universal Learning, e sostenendo programmi di mobilità internazionale come Erasmus e Comenius.

L’eredità di Berlinguer oggi persiste in tutte le scuole italiane, e in particolare in quelle più innovative, alcune delle quali si sono addirittura unite in movimenti come quello delle Avanguardie Educative, sperimentando nuovi modi di insegnare in un’era segnata dall’intelligenza artificiale e dal Metaverso. La sua visione richiede un impegno costante per assicurare che l’autonomia scolastica non rimanga un vantaggio esclusivo di pochi, ma diventi un beneficio per tutti.

Luigi Berlinguer ci lascia con il suo sogno di una scuola diversa, un sogno che ance se lentamente sta trasformando il panorama educativo italiano, portando la sua rivoluzione oltre i confini nazionali.

Ci ha lasciato Lugi Berlinguer

Berlinguer: Fracassi (FLC CGIL) profondo cordoglio per scomparsa politico che ha messo l’istruzione al centro della sua attività

Roma, 2 novembre- “Ci ha lasciato Lugi Berlinguer. Esprimo a nome mio e di tutta la FLC CGIL profondo cordoglio e vicinanza ai suoi familiari”. Lo afferma, in una nota, la segretaria generale della FLC CCGIL, Gianna Fracassi.

“Un politico che – sottolinea la dirigente sindacale – ha messo al centro delle sue attività l’istruzione, il suo valore e la sua importanza. Come Ministro della Pubblica istruzione e, ad interim, dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica è stato autore di una delle più importanti riforme dei cicli dell’istruzione superiore e della riforma dei corsi di studio universitari”. 

“Da sempre vicino alle battaglie e partecipe di tante iniziative della nostra Federazione, ci mancherà per la sua intelligenza e la competenza sempre messe al servizio del mondo dell’istruzione e della conoscenza”, conclude Fracassi.

Social media e rischi disciplinari

di Carmelo Salvatore BENFANTE PICOGNA, Dario Angelo TUMMINELLI, Zaira MATERA

Con l’evolversi delle nuove tecnologie della comunicazione (TIC) nell’odierna “società liquida” impregnata dalla rapida espansione dei mezzi di comunicazione di massa, i pubblici dipendenti (insegnanti compresi) sono sempre più frequentemente esposti a potenziali rischi di natura disciplinare e penale.

In particolare, in ambito scolastico, i “social network” (Facebook, Instagram, Tit-tok, Twitter, canale YouTube, WhatsApp, Telegram etc.), hanno contribuito sensibilmente e in modo esponenziale, con il loro uso improprio (o, comunque, distorto), a spargere addebiti a carico del personale scolastico con successive e consequenziali irrogazioni di sanzioni disciplinari, per inosservanza dei propri doveri d’ufficio e/o nei casi più gravi, fino a provvedimenti espulsivi quali il licenziamento per giusta causa.

Questa non piena “coscienza” dei rischi e la non perfetta conoscenza della norma ha generato, talvolta, tra il personale scolastico un uso improprio dei social.

Può accadere che il postare sui social un proprio commento (convinzione o parere) inopportuno, sconveniente, se non addirittura denigratorio o comunque lesivo, il cui contenuto possa in qualche modo nuocere all’immagine e al decoro dell’Amministrazione a cui appartiene (a tutti i livelli), possa essere erroneamente scambiato per il sacrosanto diritto di critica e di manifestazione del libero pensiero, invocato dai più a seguito dei conseguenti provvedimenti restrittivi (di censura) a carattere sanzionatorio.

Il diritto di critica e di manifestazione del libero pensiero risiedono nella Carta costituzionale del 1948, nello specifico nell’art. 21, il quale statuisce che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”, mentre il comma 2 dello stesso articolo prosegue aggiungendo che: “La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure” naturalmente, a patto che, le stesse pubblicazioni (cartacee e digitali) e tutte le altre forme libere di espressione (manifestazioni di pensiero e diritto di critica) non siano contrarie al buon costume o non offendano altre persone o soggetti di diritto.

Tali principi, si noti bene, di rango costituzionale, sono stati pienamente recepiti e traslati nell’art. 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 131 del 27 maggio 1970, semplicemente nota ai più come “Statuto dei lavoratori”.

Per completezza della trattazione si riporta integralmente il citato articolo 1: “I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge”.

Fatta questa premessa ci addentriamo nell’argomento oggetto di questo studio.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62” recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 150 del 9 giugno 2023 si sono, infatti, apportate delle importanti e innovative modifiche al testo originale del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 comunemente noto come “Codice di condotta” o ancora come “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introducendo una serie di articoli (nello specifico 11-bis e 11-ter) che analizzeremo a breve approfonditamente e nel dettaglio (v. infra).

Come previsto dal comma 3 dell’art. 11-bis (da poco introdotto), rubricato in “Utilizzo delle tecnologie informatiche” statuisce che: “il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati” dai loro account istituzionali (caselle di posta elettroniche) e/o personali e similarmente diffusi o pubblicati nelle bacheche virtuali delle piattaforme informatiche e/o digitali.

A regolamentare nel dettaglio l’uso dei mezzi di informazione e dei social media è l’articolo 11-ter del sopracitato decreto. L’articolo in parola, composto da soli cinque commi, sensibilizza ulteriormente il personale dipendente statale, invitandolo sempre e comunque al corretto uso dei mezzi digitali, c.d. “etica pubblica” o comportamento etico, e ad ogni altra forma di prudenza e cautela nell’utilizzare i propri account personali sui “social network”, e nel contempo ad astenersi dal diffondere e pubblicare le proprie opinioni, convinzioni e pareri,  o ancora i propri giudizi, il cui contenuto possa in qualche modo nuocere all’immagine e al decoro dell’Amministrazione a cui appartiene, riguardanti eventi, cose o persone (personale dirigenziale e colleghi).

Approfondimento In merito all’etica pubblica o comportamento etico, l’Amministrazione di appartenenza, come previsto espressamente l’art. 15 comma 5-bis del decreto n. 81, dovrà prevedere dei cicli formativi sui tali temi, da “svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità”.   Si evidenzia che l’etica professionale di un educatore, quale è appunto l’insegnante, non si risolve a conclusione del suo orario lavorativo o di servizio, ovvero varcando l’uscita del cancello della scuola, ma permane sempre e ovunque esso/a si trovi e con chiunque si relazioni. Il docente è, dunque, chiamato a non trascendere mai nei toni e nel linguaggio e a non usare parole e/o espressioni deplorevoli o comunque lesive, offensive o denigratorie per altrui cose e persone.

In buona sostanza, la recente disposizione normativa stabilisce che l’uso degli account istituzionali (posta elettronica) è consentito esclusivamente per finalità connesse all’attività lavorativa.

Nello specifico, infatti, il comma 2 invita il pubblico dipendente: “ […] ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale” mentre il successivo comma 4 istituisce per la prima volta una “Social Media Policy”, potremmo dire una sorta di “netiquette” da introdurre a sua volta nei Codici di comportamento, all’uopo adottati dalle pubbliche Amministrazioni, individuando in tal modo le condotte passibili di procedimenti disciplinari, graduandoli adeguatamente e proporzionalmente in base alla gravità delle condotte come di seguito riportato nello tralcio: “Nei codici di cui all’articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una “social media policy” per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni […]. In particolare, la “social media policy” deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni”.

È interessante notare che il comma 5, prevede che: “Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l’amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità”.

Per completezza della trattazione si evidenza che il codice di comportamento generale deve essere poi integrato con quello specifico adottato dalle singole amministrazioni.

Per tutti i dipendenti in servizio presso il Ministero dell’Istruzione (Amministrazione centrale e periferica, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato) è attualmente in vigore il Codice di comportamento allegato al Decreto Ministeriale del 26 aprile 2022, n. 105.

Il decreto in parola, a firma dell’allora Ministro Bianchi, superato il controllo di legittimità, è stato ammesso alla registrazione alla Corte dei conti, con prot. n. 1676 del 03 giugno 2022.

Come viene riportato nel sito del Ministero, la violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d’ufficio ed è dunque fonte di responsabilità disciplinare nonché, nei casi previsti, di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile.

Si dà, infine, menzione della Tabella di corrispondenza tra la violazione dei doveri e le sanzioni disciplinari vigenti, consultabile dal link:

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Tabella+codice+comportamento.pdf/471af791-daee-96d1-8faf-fba08bc3cad6?t=1654524003277

Casistica

A conclusione della presente trattazione, si dà menzione della casistica richiamando alcuni orientamenti giurisprudenziali oggetto di sanzioni disciplinari per violazione dei doveri d’ufficio per l’uso improprio dei “social media” o per dichiarazioni o espressioni lesive nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza.

Con sentenza n. 24989 del 6 novembre 2013 la Corte di Cassazione ha definitivamente pronunciato il licenziamento disciplinare di un insegnante per aver criticato e offeso l’Istituzione scolastica d’appartenenza consigliando contestualmente, ad alcune studentesse e studenti, di iscriversi altrove palesando apertamente un pregiudizio radicato verso la gestione scolastica.

Approfondimento Con ordinanza del 12 novembre 2018 n. 28878 la Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa inflitto ad un dipendente che aveva pubblicato sui “social media” (nella fattispecie, Facebook) immagini e commenti offensivi nei confronti della società privata (azienda) in cui il dipendente prestava servizio confermando la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’Appello di Torino (e, ancora prima, dal Tribunale di Alessandria). La suprema Corte di Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza precedente del 27 aprile 2018 n. 10280 confermava lo stesso orientamento.

È interessante, inoltre, citare l’ordinanza n. 246 del 03 marzo 2016 del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia, sezione III, con la quale il giudice ha ritenuto violazione dei doveri d’ufficio l’aggiunta del like o pollice in alto (ovvero c.d. “mi piace”) al commento di una notizia a sua volta pubblicata sulla bacheca di Facebook. Questa ha determinato un danno all’immagine all’Amministrazione, assumendone dunque rilevanza disciplinare.

Approfondimento La Corte EDU, sezione II, con sentenza 15 giugno 2021, ric. n. 35786/19 si è pronunciata su un noto caso avvenuto in Turchia in merito al licenziamento disciplinare di un insegnante del Ministero dell’Istruzione per aver messo e cliccato “Mi piace” su diversi articoli pubblicati sulla bacheca virtuale di Facebook da terzi. I Giudici di Strasburgo hanno ritenuto insufficienti le ragioni per il licenziamento alla docente e sproporzionate rispetto alla sanzione inflitta per violazione dell’art. 10 Cedu.

Si è invece pronunciato, in senso opposto, il Tribunale di Roma, con sentenza del 19 maggio 2020. Il Giudice adito ha sollevato una docente dalla contestazione di addebito nella quale veniva accusata di aver pubblicato su Facebook, durante il suo orario di servizio, espressioni lesive e indecorose che lasciavano intendere una cattiva gestione scolastica. Il Giudice le ha ritenute troppo generiche; diversamente il Tribunale di Alessandria, sezione lavoro, recentemente con sentenza n. 130/2021, pubblicata il 19 maggio 2021 ha confermato il licenziamento individuale per giusta causa inflitto all’insegnante dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (Ufficio III, Affari Giuridici, Contenzioso e Disciplinare)

Riferimenti normativi

  • COSTITUZIONE ITALIANA, art. 21
  • CODICE CIVILE, artt. 1175, 1375, 2105
  • LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”, art. 1
  • LEGGE 30 marzo 1981, n. 116 “Interpretazione autentica dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, concernente norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”, art. 1
  • DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, art. 54
  • DECRETO Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”, art. 93
  • DECRETO del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • DECRETO del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 “Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
  • DECRETO MINISTERIALE del 26 aprile 2022, n. 105
  • TRIBUNALE Amministrativo Regionale Lombardia sezione III, ordinanza n. 246 del 03 marzo 2016
  • TRIBUNALE di Roma, sentenza del 19 maggio 2020
  • TRIBUNALE di Alessandria, sezione Lavoro, sentenza n. 130/2021 del 19 maggio 2021
  • CORTE di CASSAZIONE, sentenza del 6 novembre 2013 n. 24989
  • CORTE di CASSAZIONE civile, sezione lavoro, ordinanza del 12 novembre 2018 n. 28878
  • CORTE di CASSAZIONE civile, sezione lavoro, sentenza del 27 aprile 2018 n. 10280
  • CORTE EDU, sezione II, sentenza 15 giugno 2021, ric. n. 35786/19

Sitografia

  • MINISTERO DELL’ISTRUZIONE Codice disciplinare e di condotta

https://www.miur.gov.it/codice-disciplinare-e-di-condotta

Morto Luigi Berlinguer, il papà dell’autonomia scolastica. Con la sua riforma anche riordino dei cicli di istruzione

da OrizzonteScuola

Di Andrea Carlino

L’ex ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer è morto a Siena all’età di 91 anni. Era ricoverato dall’estate scorsa. Cugino del leader del Pci Enrico Berlinguer, è stato deputato, senatore, ministro dell’Università e della ricerca ed europarlamentare del Pd nella legislatura 2009-2014.

Porta il suo nome una riforma profonda della scuolaLa legge n.10 del 10 febbraio 2000, conosciuta come Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione, ha rappresentato un punto cardine nella storia dell’istruzione italiana. Il provvedimento mirava a una riorganizzazione strutturale del ciclo scolastico.

Tre direttrici:

  • la scuola dell’infanzia
  • il ciclo primario (scuola di base), esteso otto anni come nel modello francese, comprendente le elementari e le medie, proiettato alla preparazione agli studi successivi.
  • il ciclo secondario, esteso cinque anni e articolato in cinque differenti aree: umanistica, scientifica, tecnica, artistica e musicale e concluso dall’esame di stato normato dalla Legge 10 dicembre 1997, n. 425 “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.

Nel 2000, dopo tre anni di intensi dibattiti, il riordino dei cicli scolastici ha ricevuto l’approvazione parlamentare. Il progetto di legge 3952/A, noto come “7+5”, è stato approvato definitivamente il 2 febbraio 2000, introducendo una struttura composta da sette anni di scuola di base e cinque anni di scuola secondaria superiore. La proposta ha modificato il precedente modulo “6+6”, estendendo il ciclo primario con un anno di orientamento, rispondendo così alle richieste di una scuola di base più estesa e di una maggiore attenzione verso la fascia d’età 11-14 anni.

Il testo definitivo della legge introduce alcuni importanti cambiamenti, come l’obbligo scolastico esteso fino a 15 anni e l’obbligo formativo fino a 18 anni, mirando ad allinearsi con i sistemi educativi europei. Tuttavia, emergono anche alcune limitazioni, come la mancata definizione dell’articolazione interna del ciclo di base e la conferma della tipica scansione quinquennale della scuola superiore.

L’autonomia scolastica

Durante il suo mandato, inoltre, il sistema scolastico ha intrapreso un percorso di riforma basato sull’autonomia scolastica e sull’integrazione con il tessuto culturale locale e globale. Grazie anche alla Riforma Bassanini, introdotta con la legge n. 59/1997 e la legge n. 127/1997, è stata avviata una delega di funzioni alle Regioni, un accorpamento degli uffici, uno snellimento delle procedure e una maggiore focalizzazione sul controllo delle funzioni piuttosto che degli atti, ampliando l’apertura delle scuole al territorio circostante.

Le modifiche hanno trovato espressione nella scuola attraverso il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, delineato dal DPR n. 275/1999. Questo regolamento ha riconosciuto alle scuole un’autonomia funzionale, permettendo loro di adattare la didattica, l’organizzazione, la ricerca e la sperimentazione alle specificità del territorio in cui operano.

La legge n. 9/1999 ha poi affrontato la questione dell’obbligo di istruzione, elevandolo da 8 a 10 anni. Tuttavia, la legge n. 9/1999 è stata successivamente abrogata dalla legge delega n. 53/2003. Quest’ultima legge ha fissato l’obbligo formativo fino al compimento del 18° anno di età, come previsto dall’art. 68 della legge n. 144/1999.

Biblioteche scolastiche, ecco le risorse assegnate dal Fondo per la promozione della lettura. Rendicontazione progetti entro il 31 marzo

da OrizzonteScuola

Di redazione

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre è stato pubblicato l’avviso di pubblicazione del d.d.g. n. 739 del 19 ottobre 2023 di approvazione dei finanziamenti in favore dei sistemi bibliotecari e delle biblioteche scolastiche.

Decreto

Finanziamenti biblioteche scolastiche

Elenco biblioteche scolastiche escluse

Linee guida rendicontazione progetti

Sono ammesse le spese:

-costi per allestimento e servizi (noleggio di arredi e attrezzature, acquisto materiale librario);
-servizi tecnologici (noleggio/acquisto supporti informatici, hardware e software);
-comunicazione e promozione (aggiornamento pagine sito web, advertising, organizzazione);
-spese per personale esterno, ospiti e relatori (logistica, spese di viaggio e soggiorno), per un importo massimo non superiore al 20% del finanziamento richiesto;
-nel caso degli istituti scolastici spese per il personale interno od esterno, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo n. 165/2001 e l’art. 44 c. 4 del decreto interministeriale 129/2018, dotato di specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento dei progetti;
-spese per attività di tutela: catalogazione e manutenzione anche affidate a terzi.

Le rendicontazioni dei progetti dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2024.

L’amministrazione potrà concedere una proroga alla presentazione della rendicontazione di massimo 3 mesi ovvero fino al 30 giugno 2024, su richiesta formale dell’ente, da inviarsi entro il 31 marzo 2024.

Le scuole hanno potuto presentare domanda entro il 2 maggio scorso.

Addio a Luigi Berlinguer, il Ministro che voleva dare 6 milioni di lire al 20% dei docenti col “concorsone”. Valditara: lascia una traccia importante

da La Tecnica della Scuola

Di Alessandro Giuliani

Luigi Berlinguer ci ha lasciati: l’ex ministro dell’Istruzione aveva compiuto a luglio 91 anni ed era ricoverato a Siena, all’ospedale Le Scotte, dal mese di agosto. Nativo di Sassari, cugino di Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista, è stato deputato e senatore e ha fatto parte di tre governi, con a capo i premier Ciampi, Prodi e D’Alema.

Nel 1993, con Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Chigi, ha guidato il dicastero dell’Università e della ricerca scientifica (per poi dimettersi subito, assieme al collega Visco, per forti difficoltà politiche).

Dal 1996 al 2000 è stato ministro della Pubblica istruzione, prima con Romano Prodi, poi con Massimo D’Alema: nel 1999, con il DPR n. 275, durante il suo mandato a Viale Trastevere viene approvato il Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. Apre anche alla parità scolastica, con l’approdo delle scuole paritarie nel servizio pubblico e quindi nel sistema nazione d’Istruzione (Legge 62 del 2000).

Fu promotore del riordino dei cicli scolastico, con l’obbligo formativo spostato a 18 anni, per portare l’Italia alla pari con la maggior parte dei Paesi del Vecchio Continente.

Lasciò il dicastero bianco a seguito delle vibranti proteste di piazza, dopo avere approntato, nel 1999, una riforma (sancita anche dal Contratto collettivo di lavoro del 26 maggio 1999, all’articolo 29, quindi con l’accordo dei sindacati di comparto) che prevedeva un nuovo “trattamento economico connesso allo sviluppo della professione docente“: in particolare si intendeva introdurre un “concorsone” selettivo, riservato agli insegnanti di ruolo, con aumenti di 6 milioni di lire (circa 3.100 euro) da conferire, a ogni tornata contrattuale, solo al 20% dei meritevoli e lasciando a bocca asciutta tutti gli altri.

A mettere in crisi la tenuta di Berlinguer a Viale Trastevere fu uno sciopero, nell’inverno del 2000 organizzato dalla Gilda degli insegnanti e dai sindacati di base, che ebbe particolare successo: due mesi dopo, ad aprile, al posto di Luigi Berlinguer arrivò alla Pubblica Istruzione il nuovo ministro Tullio De Mauro.

Durante il suo percorso politico ha fatto parte, in successione, del Pci, del Pds, dei Ds e anche del Partito Democratico, per il quale dal 2007 è stato presidente della Commissione di Garanzia.

Nel 2009 è entrato nel Parlamento europeo con il Partito democratico: nell’ultimo periodo è stato presidente del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti italiani.

Giovedì 2 novembre sarà allestita la camera ardente nella sala del rettorato dell’università di Siena, che guidò tra il 1985 e il 1993.

Luigi Berlinguer ha insegnato Diritto all’Università per moltissimi anni. Tra i tanti riconoscimenti che gli sono stati conferiti nel tempo, ricordiamo le tante lauree honoris causa: la Legum Doctoris dell’Università di Toronto; dall’Universidad Nacional de La Plata; dall’Université René Descartes di Parigi (Paris V); dall’Universidad de Buenos Aires; in Scienza della formazione da parte dell’Università Roma III.

“Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”, ha scritto su X il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Oggi la Toscana – ha dichiarato Eugenio Giani, presidente della Toscana – piange la scomparsa di una delle personalità politiche e istituzionali più significative del nostro Paese, Luigi Berlinguer. La sua lunga e preziosa carriera come consigliere regionale della Toscana, parlamentare, ministro della pubblica istruzione e rettore dell’Università di Siena ha lasciato un segno indelebile nella nostra comunità. Domani, uniti nel ricordo, onoreremo la sua eredità in ogni angolo della nostra amata regione”.

Secondo Debora Serracchiani, della segreteria nazionale Pd, è stato “un uomo dal grande spessore intellettuale e umano, vero professore, con una straordinaria capacità di vivere la politica in modo operativo. Nella comune esperienza al Parlamento europeo ho potuto apprezzarne la levatura e l’autorevolezza, e voglio esprimere la mia gratitudine per come, in quei miei passi in un contesto complesso, ha saputo essere per me un riferimento discreto e affettuoso. Il mio cordoglio alla famiglia e alla comunità accademica”.

Dimensionamento scolastico: gli oppositori della autonomia differenziata a sostegno di De Luca che rivendica le competenze delle Regioni

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

La decisione del TAR Campania sulla questione del dimensionamento scolastico sta ponendo problemi complessi anche di natura politica.
Preliminarmente va precisato che in realtà il TAR non ha ancora accolto il ricorso della Regione Campania, ma ha sospeso gli effetti delle norme sul dimensionamento in attesa che sull’intera materia si pronunci la Corte Costituzionale.

Il ricorso della Regione Campania prende avvio dal fatto che le disposizioni sul dimensionamento violerebbero “il sistema di riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni scolpito all’art, 117, comma 3 della Carta costituzionale, che annovera tra le numerose materie di legislazione concorrente, l’istruzione”.
La stessa norma costituzionale precisa che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

“Le norme censurate – scrivono i giudici del TAR nel loro dispositivo – sarebbero invasive della sfera di competenza legislativa riservata alla regione, nella misura in cui non si limiterebbero alla consentita determinazione dei principi fondamentali, sostanziando invece disposizioni di dettaglio, che spetta solo all’Ente regionale dettare”.

Come avviene normalmente quando ci si rivolge al TAR, anche in questo caso la Regione Campania ha contestualmente presentato la richiesta di “sospensione cautelare”.
E’ vero che quest’ultima richiesta è stata accettata ma per sapere se il ricorso sarà accolto bisognerà attendere ancora qualche mese; in questa circostanza è necessario conoscere anche la sentenza della Corte Costituzionale.

L’intera vicenda mette in evidenza alcuni aspetti un po’ contraddittori del dibattito in corso sulla questione più complessa della autonomia differenziata.

La decisione del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di impugnare i provvedimenti sul dimensionamento (e il successo fin qui riportato davanti alla giustizia amministrativa) ha già scatenato gli entusiasmi di molti.
In particolare Flc-Cgil e Uil-Scuola si mostrano molto soddisfatti anche perché, a suo tempo, il ricorso era stato sottoscritto da loro, “ad adiuvandum” come usa dire in termini giuridici.
Ora, va detto che il “cuore” del ricorso riguarda proprio la rivendicazione da parte della Giunta di De Luca delle prerogative e delle competenze regionali in materia di istruzione. Gli applausi all’iniziativa di De Luca arrivano anche (e forse soprattutto) da parte di chi più di altri è schierato contro le ipotesi di “regionalizzazione” più o meno spinta del sistema scolastico.

Disconnessione docenti e Ata, nei contratti di Istituto le norme a loro tutela per il benessere psico-fisico

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

Sono sempre di più le scuole che inseriscono nei contratti di Istituto norme a tutela del benessere psicofisico dei docenti e del personale ata. Si tratta di norme ad hoc sulla disconnessione del personale scolastico, in modo da consentire ai lavoratori e lavoratrici di una scuola di staccare la spina dallo stress lavorativo per concentrarsi ed immergersi nella vita privata e familiare. Tali norme prevedono l’impossibilità da parte del dirigente scolastico e del dsga di contattare, anche tramite la connessione digitale, il personale scolastico durante il fine settimana e le festività più in generale.

Normativa sulla disconnessione

Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.

Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”. Tale norma viene riprodotta integralmente nell’ipotesi di CCNL 2019-2021, art.30, comma 4, lettera c8).

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.

Obbligo di reperibilità non è legittimo

Il dirigente scolastico non può imporre, come obbligatorietà, il servizio di reperibilità dei docenti e del personale Ata. Mentre è contrattabile il diritto alla disconnessione, disposizione che limita l’invio di circolari e avvisi, ma non determina nessun obbligo di reperibilità dei docenti e del personale Ata.

È utile ricordare che la Corte di Cassazione, ordinanza n.7410 del 26 marzo 2018, specifica che il codice civile, agli artt. 2086, 2094 e 2104, non definisce l’obbligatorietà dei lavoratori alla reperibilità, in quanto non espressamente disposta nel Contratto Collettivo Nazionale. Quindi, per quanto disposto dal CCNL scuola vigente, nessuno, fuori dall’orario di servizio, può essere obbligato a controllare sulla posta elettronica o sul telefono cellulare, sul registro elettronico eventuali comunicazioni di lavoro.

Morto Luigi Berlinguer. Valditara: ‘Appassionato di scuola, ha lasciato una traccia importante’

da Tuttoscuola

Luigi Berlinguer è morto nella serata di oggi, 1° novembre 2023, all’ospedale Le Scotte di Siena, dopo una lunga malattia. Novantuno anni, già parlamentare eletto coi Ds, è stato ministro della Pubblica istruzione nel primo governo Prodi. La camera ardente sarà aperta domani mattina nell’aula magna storica al rettorato dell’università di Siena. Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara: “Un ministro appassionato di scuola”.

Originario di Sassari, cugino di Enrico Berlinguer, ha avuto un percorso politico nel Pci, nel Pds, nei Ds e anche nel Pd.

Il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, lo ricorda su X “Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer. È stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze”.

AA.VV., La bellezza degli inizi. Pedagogisti in Romagna

La bellezza degli inizi. Pedagogisti in Romagna

a cura di Lorenzo Campioni e Giovanni Sapucci

ISBN: 979-12-80549-30-3

Numero di pagine: 260

La raccolta delle narrazioni su alcuni ‘personaggi’, donne e uomini nostre compagne e nostri compagni di cammino, non vuole essere un ricordo idealizzante ma restituire alla comunità romagnola tracce della sua storia nel settore dell’educazione e della scuola, in cui si formano i giovani cittadini.

Il sistema emiliano-romagnolo di educazione e istruzione, dagli anni Sessanta in poi, è stato frutto, in gran parte, di impegno corale di amministratori, dell’associazionismo femminile e sindacale, di cittadini e di tecnici che ne hanno segnato la storia. Eccellenze non nate come funghi ma prodotto di una comunità, di un pensiero collettivo e frutto di impegno personale.

L’area romagnola è stata un vero crogiolo di fermenti innovativi, in particolare grazie al Centro italo svizzero con Margherita Zoebeli la cui attività ha contribuito in Italia, nell’immediato dopoguerra, alla nascita, alla diffusione e al consolidamento di una pedagogia sperimentale, che ha caratterizzato l’educazione prescolastica e la scuola di base della seconda metà del Novecento.

Una pedagogia che finalmente si affrancava da un indirizzo pesantemente idealista e autoritario per approdare a un nuovo concetto di scienze dell’educazione, basate su ricerche sul campo, sul rinnovamento organizzativo e dei contenuti e sull’impegno civico di immettere e fare vivere una cultura democratica nella scuola, dopo l’epoca di indottrinamento e retorica fascista.

Il nostro intento, oltre a quello di non dimenticare e far conoscere persone a cui il nostro sistema educativo deve molto, è quello di coinvolgere le nuove generazioni di educatrici, insegnanti, pedagogisti, dirigenti – che non hanno vissuto il periodo istituente della scuola media unificata, della scuola dell’infanzia, del nido, dell’inserimento dei primi bambini e ragazzi ‘handicappati’ nella scuola di tutti, del tempo pieno, dei laboratori… – in un’avventura educativa dinamica segnata ogni giorno da un rinnovato impegno personale e collettivo.