I Divari territoriali e l’Agenda Sud

I Divari territoriali e l’Agenda Sud

di Gian Carlo Sacchi

I divari tra nord e sud dell’Italia nella filiera dell’istruzione sono noti da tempo su entrambi i fronti, sia quello della domanda che dell’offerta. L’ultimo rapporto SVIMEZ (2022) ci parla della frammentazione dei servizi per la prima infanzia sia sul fronte delle strutture che della spesa pubblica delle amministrazioni locali; il tentativo del PNRR di diffondere e migliorare il servizio si è scontrato da un lato con le situazioni finanziarie dei comuni, che dovrebbero essere in grado di mantenerlo dopo i primi finanziamenti europei e dall’altro con una scarsa sensibilità politica e pedagogica sul valore della formazione nella prima infanzia, prima ancora che rispetto alla conciliabilità dei tempi di lavoro, soprattutto per le madri.

In questi ultimi anni però la copertura dei posti nei nidi è aumentata rispetto alla popolazione infantile, dovuta soprattutto al decreto sullo 0-6 anni che ha visto scendere in campo le risorse statali e la promozione della gratuità per famiglie in difficoltà economica. Il divario però non è colmato in quanto al nord ci sono state le maggiori richieste dei fondi PNRR per un ampliamento ulteriore del servizio dovuto non solo ad una maggiore domanda, ma anche ad una diversificazione del servizio stesso, sia per quanto riguarda i tempi e la flessibilità organizzativa, che per l’arricchimento del modello educativo.

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria la frequenza supera il 90%, ma a sfavore del mezzogiorno ci sono gli orari: solo il 4,8% della scuola dell’infanzia fruisce di un tempo lungo e solo il 18,6% ha il tempo pieno nella primaria dove il 79% degli alunni non fruisce di un servizio di mensa. Solo in Puglia è presente una buona dotazione di palestre nonostante la generalizzazione dell’educazione motoria a cura di un docente specialistico, ma anche il 57% degli allievi delle scuole secondarie di secondo grado non ha accesso ad una palestra.

Il tempo scuola, che va oltre il calendario scolastico tradizionale, sta diventando una variabile fondamentale per migliorare il servizio scolastico, con l’arricchimento del curricolo, per organizzare nuovi ambienti di apprendimento, riproporre modalità di socializzazione che cerchino di attenuare il disagio che si diffonde sempre più tra i giovani anche dopo il lockdown fino ad aumentare l’abbandono. Anche qui oltre ai problemi strutturali che mettono a nudo carenze sul piano finanziario inutilmente denunciate, senza però grandi risultati, c’è proprio un pericoloso vuoto culturale che né la politica ma nemmeno la pedagogia si prodigano di colmare.

Per valorizzare la dimensione formativa non basta la delega a istituzioni specifiche, che di volta in volta dovrebbero occuparsi dell’immagine culturale del Paese, o della cittadinanza quando i valori della convivenza e della democrazia sembrano a rischio, o di soddisfare la richiesta di mano d’opera da parte delle imprese, ma tutta la società deve sentirsi coinvolta e la formazione deve essere presente nelle scelte che interessano soprattutto il futuro dei giovani.

Sul versante della domanda ogni anno l’INVALSI ci pone inesorabilmente di fronte al divario relativo alle competenze degli studenti, fino a decretarne una dispersione implicita, cioè l’incapacità di far fronte agli impegni culturali del nostro tempo. Nord-Sud ancora una volta su fronti diversi con risultati inversamente proporzionali tra valutazioni interne, da parte dei docenti, ed esterne da parte di agenzie indipendenti. I 100 e lode che brulicano agli esami di maturità al sud non rappresentano la preparazione rilevata dall’INVALSI e nemmeno si può dire di non avere al meridione insegnanti poco preparati essendo coloro che studiano al sud ma vengono ad insegnare al nord, che ha sempre meno docenti autoctoni.

Avvicinare le due realtà non è solo un problema di incentivazione del personale che opera in zone difficili, da tanto tempo previste nei contratti nazionali, ma pur stimolando la scuola a riassumere il ruolo di ascensore sociale, da sola non può aiutare i giovani a scalare qualcosa che non c’è, anzi sempre di più il contesto socio-economico-culturale delle famiglie diventa elemento divisivo. Anche la situazione migratoria è destinata a raggiungere obiettivi rilevanti per i figli della seconda generazione, quando vede queste famiglie integrate nella società e nel mondo del lavoro.

Il sistema non può essere equo se si limita ad assicurare pari opportunità in senso formale, occorre, come rileva l’INVALSI, che tali opportunità devono essere efficaci per tutti e per ciascuno. E questo per alcuni territori vale anche per l’istruzione tecnica e professionale, dove gli studenti conseguono risultati eccellenti, anche se in generale si lascia il primato ai licei, pensando per questi ultimi ad una seconda opportunità di livello inferiore.

Mentre all’inizio la nostra scuola doveva essere governata centralisticamente per sostenere l’unità nazionale, ora assicurati dallo stato i livelli essenziali delle prestazioni, a garanzia del rispetto dei principi costituzionali, è l’autonomia a perseguire l’equità attraverso la diversificazione delle attività sui territori, che consentono lo spazio e il modo per raggiungere uguali obiettivi. E’ il centralismo ad aver permesso che le disuguaglianze di fatto potessero contribuire all’abbassamento della qualità del sistema stesso.

Sembra che l’autonomia produca guasti in una realtà che va polarizzandosi sempre di più, ci vuole il coraggio di intervenire a seconda delle esigenze locali, investendo di più dove c’è di meno, ma soprattutto lasciando alle scuole le decisioni necessarie per definire le priorità, non solo sulla carta, per l’efficacia e qualità dell’azione didattica.

Per superare tale divario furono impiegati per diverso tempo fondi europei con progetti di miglioramento della scolarizzazione e di contrasto all’abbandono, tra le principali cause di scarsa efficienza del sistema, senza però ottenere risultati, anzi dopo l’istituzione dell’INVALSI e la partecipazione dell’Italia alle inchieste internazionali sugli apprendimenti, il fenomeno che in passato aveva fatto meno scalpore, visto sotto la copertura del governo centralistico dell’istruzione, viene ogni anno evidenziato con molta preoccupazione, anche se dopo le prime attenzioni mediatiche ben poco viene destinato in termini di risorse economiche e di strutture al fine superare tali disagi e insufficienze rispetto agli standard elaborati in sede europea.

Il PNRR è stata ed è la grande occasione, la sfida per la scuola italiana a ridare equità ai cittadini attraverso una formazione di qualità per tutti ed un obbligo nei confronti dell’unione europea per rendere competitivi i risultati scolastici, motore dello sviluppo economico e sociale dell’intero continente.

Da parte del Governo che ha curato la prima stesura del Piano il superamento del divario è stato considerato tra le priorità per gli interventi nel settore, con l’aiuto dell’INVALSI che ha segnalato le scuole dove si erano rilevate le maggiori difficoltà di apprendimento da parte degli studenti, affinchè fossero destinatarie di interventi, nonché dei fattori che influiscono sui divari nei risultati tra nord e sud.

Si pensava di mettere a disposizione delle scuole un repertorio di interventi, attraverso enti di ricerca, cui  potevano rifarsi in autonomia e con piena intraprendenza, per coniugare al meglio le misure da realizzare in relazione al contesto e alle risorse professionali, strutturali ed economiche.

L’attuale dicastero intende realizzare il PNRR attraverso l’Agenda Sud, con azioni rivolte alle regioni del Mezzogiorno, della durata di un biennio, data nella quale occorre rendicontare il Piano stesso in sede Comunitaria, centrate perlopiù sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi delle scuole, sul sostegno alla formazione dei docenti e all’introduzione di figure particolari individuate più in generale a supporto degli apprendimenti. Si parla di favorire le attività sportive e come ultimo dei dieci punti in cui si articola l’agenda sud si fa riferimento a progetti speciali d’intesa con il territorio per far decollare le potenzialità delle aree interessate.

Due impostazioni alquanto diverse, nella prima le difficoltà della scuola venivano prese in carico dal territorio: enti locali, associazioni del terzo settore, fondazioni di comunità, parti sociali, ecc., che proprio nell’emergenza in cui ci troviamo potrebbero agire in modo concentrico (patti territoriali) sulle principali difficoltà incontrate dai giovani (si veda ad esempio come nel periodo della pandemia, una tale collaborazione abbia reso la possibilità di realizzare la didattica a distanza), mentre nell’agenda sud tutto rientra tra le mura scolastiche e l’intervento degli enti locali viene relegato al sostegno indiretto alle comunità.

Nel primo caso si valorizza il protagonismo delle scuole stesse che con la loro autonomia sono in grado di stipulare accordi e progetti insieme ad altri attori locali, non solo per essere aiutate a migliorare la loro stessa azione, ma anche perché l’educazione appartiene a tutta la comunità, seppure ognuno con le proprie competenze, ma unite da un obiettivo e da un percorso comuni. Nel secondo caso le scuole sono sotto la tutela dell’INVALSI e dell’amministrazione che mantiene il pieno controllo della gestione dell’intervento. E se queste da sole finora non hanno ottenuto risultati c’è da dubitare che agenda sud li possa ottenere perpetuando la medesima governance.

Ripercorrendo gli obiettivi di tale progetto ministeriale si può ritenere utile quanto è previsto sul fronte della formazione dei docenti, ma già partendo dall’insegnamento personalizzato è difficile pensarlo al di fuori del contesto sociale e territoriale in cui l’alunno vive e ciò faciliterà anche il compito di eventuali tutor scolastici e docenti orientatori, nonché il coinvolgimento delle famiglie che in certe aree disagiate hanno bisogno di un’attenzione particolare da parte di tutta la comunità.

Realizzare la scuola aperta tutto il giorno ed accrescere il tempo pieno sono sicuramente aspetti importanti dell’organizzazione, ma è evidente come ciò richiede, è vero un po’ per tutte le scuole, la convinzione e l’impegno oltre che delle famiglie, degli amministratori locali. Quanto alla promessa di più docenti sarà da verificare con le strettoie poste ogni anno dall’autorizzazione degli organici.

Agenda sud prende le mosse da rilevazioni effettuate dall’INVALSI che richiedono interventi urgenti soprattutto per quanto riguarda il recupero delle competenze di base e trasversali, ma c’è un prima che deve essere considerato, quello dei servizi per l’infanzia che non sembra essere collegato efficacemente con la scuola, che invece è noto possa porre solide basi per il successo nei cicli successivi, c’è un durante che, come si è detto, possa affiancare le scuole nella comune elaborazione di una pedagogia sociale, e c’è un dopo, quello dell’orientamento e dei rapporti con l’istruzione professionale, che va di pari passo con lo sviluppo economico e imprenditoriale dei territori, al quale anche la scuola con la sua didattica laboratoriale può contribuire.

In casi di tanto disagio si può incarnare la massima di don Milani di non fare parti uguali tra soggetti differenti e l’incancrenirsi del fenomeno dei divari è dovuto anche al fatto che i diversi territori non hanno avuto la possibilità di intervenire in modo specifico in base alle loro esigenze, ma hanno dovuto sempre riferirsi al ministero centrale. Forse l’uniformità di trattamento ha cercato di garantire il diritto di tutti, ma ha dimenticato le esigenze di ciascuno.

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO

Decreto Ministeriale 29 dicembre 2023

Disposizioni concernenti le modalità di valutazione dei percorsi di formazione incentivata per il personale docente. (24A01255)

(GU Serie Generale n.58 del 09-03-2024)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli da 49 a 51;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero dell’istruzione ha assunto la nuova denominazione di Ministero dell’istruzione e del merito;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;

Visto il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza» ed in particolare l’art. 17;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista in particolare, la Riforma M4C1R2.1 della missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita’ – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; Visto il target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento;

Visto l’accordo ref. ARES (2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante «Recovery and Resilience facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, il principio di parita’ di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita’ 2021-2030 della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ed in particolare l’art. 44, comma 3 che modifica il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, concernente «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare l’art. 16-ter, che prevede, a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’introduzione di un sistema di formazione e aggiornamento permanente, articolato in percorsi di durata almeno triennale con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali e con l’obiettivo di consolidare e rafforzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

Considerato che il citato art. 16-ter, comma 4-bis, statuisce che nel caso in cui non sia emanato per l’anno scolastico 2023-2024 il regolamento di cui al comma 9 del medesimo articolo, le modalita’ di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi formativi siano definiti transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e che i contenuti minimi dei percorsi e relativi vincoli siano quelli indicati nell’allegato B del citato decreto legislativo;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e, in particolare, l’art. 11, che disciplina il Comitato per la valutazione dei docenti;

Visto l’art. 16-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 secondo il quale, nell’ambito della formazione in servizio incentivata, il Comitato per la valutazione dei docenti di cui all’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (d’ora in poi «Comitato di valutazione») e’ integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 19 ottobre 2022, n. 277, che definisce un modello di valutazione per l’avvio da parte della Scuola di alta formazione del programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso formativo, ivi compresi gli indicatori di performance;

Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto istruzione e ricerca;

Considerato che il regolamento di cui citato art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non e’ stato emanato per l’anno scolastico 2023/2024;

Ritenuto pertanto, necessario disciplinare le modalita’ di valutazione seguite dal Comitato di valutazione con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 4-bis del citato art. 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

Acquisito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso nella seduta plenaria n. 118 del 22 dicembre 2023; Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modalita’ di valutazione dei docenti frequentanti i percorsi di formazione in servizio incentivata

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4-bis del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’art. 16-ter, comma 9 del medesimo decreto legislativo, sono definite le modalita’ di valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite dal docente in relazione ai contenuti minimi, di cui all’art. 16-ter, comma 9 del decreto legislativo n. 59/2017 dei percorsi triennali di formazione incentivata.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, il Comitato di valutazione svolge delle verifiche intermedie annuali nonche’ delle verifiche finali con particolare riferimento alla capacita’ del docente di creare le condizioni per l’apprendimento degli studenti e per il suo miglioramento, alla condotta professionale, alla promozione dell’inclusione e delle esperienze extrascolastiche.

3. Al termine di ciascun anno formativo, sulla base di una relazione elaborata dal docente sull’insieme delle attivita’ realizzate, il Comitato di valutazione esprime un giudizio sul superamento della verifica annuale sulla base dei progressi raggiunti dal docente secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo sulla formazione in servizio continua e incentivata del personale scolastico definite dalla Scuola di alta formazione dell’istruzione e dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.

4. In caso di giudizio positivo, il Comitato di valutazione attesta il superamento della verifica intermedia.

5. In caso di mancato superamento, la verifica annuale puo’ essere ripetuta l’anno successivo. A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all’interessato entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticita’ emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.

6. Al termine di ciascun triennio formativo, il Comitato di valutazione effettua una verifica finale, tenendo conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi e di miglioramento degli indicatori di performance declinati dall’istituzione scolastica secondo il proprio piano triennale dell’offerta formativa.

7. Ai fini della verifica di cui al comma 6, il Comitato di valutazione acquisisce una relazione finale elaborata dal docente e puo’ altresi’ prevedere lo svolgimento di specifici colloqui volti all’accertamento dei contenuti della relazione medesima e alla rilevazione delle competenze acquisite, dei progressi di professionalita’ e dell’impatto delle azioni formative seguite, e assegna il relativo punteggio.

8. L’assenza al colloquio del docente, ove non motivata da impedimenti inderogabili, non preclude la valutazione. Il rinvio del colloquio per impedimenti non derogabili e’ consentito una sola volta.

9. In caso di mancato superamento, la verifica finale puo’ essere ripetuta l’anno successivo. A tal fine, il Comitato di valutazione adotta un provvedimento motivato, da comunicare all’interessato entro il 31 luglio dell’anno scolastico di riferimento, in cui sono indicati gli elementi di criticita’ emersi e sono individuate le forme di supporto formativo necessarie al fine del conseguimento degli standard richiesti.

10. In caso di esito positivo della verifica finale, gli attestati di superamento dei percorsi formativi della formazione in servizio incentivata dei docenti sono predisposti in conformita’ a quanto previsto dal regolamento di cui all’art. 16-ter, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 o, in mancanza, con modello adottato con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’istruzione e del merito; essi sono depositati, a cura dell’interessato, sulla piattaforma on-line S.O.F.I.A., e confluiscono nell’E-portfolio del singolo docente, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 19 ottobre 2022, n. 277.

11. Ai sensi dell’art. 16-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, per dare immediata applicazione al sistema di progressione di carriera, ai fini della selezione dei docenti cui riconoscere lo stabile incentivo, i criteri di cui all’allegato B sono integrati dai seguenti:
a) media del punteggio ottenuto nei tre percorsi formativi consecutivi per i quali si e’ ricevuta una valutazione positiva;
b) in caso di parita’ di punteggio diventano prevalenti la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si e’ svolta la valutazione, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli.

Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto e’ sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 29 dicembre 2023

Il Ministro dell’istruzione e del merito Valditara
Il Ministro dell’economia e delle finanze Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’istruzione e del merito, del Ministero dell’universita’ e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 410

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2023

Definizione delle figure professionali nazionali di riferimento dei nuovi percorsi formativi di sesto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) degli ITS Academy

Decreto Dipartimentale 29 dicembre 2023, AOODPPR 93

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ripartizione delle risorse finanziarie accantonate per le sostituzioni dell’organico temporaneo di Collaboratore scolastico, prorogato dal 1° gennaio 2024 al 15 aprile 2024

Avviso 29 dicembre 2023, AOODGPER 79720

Ministero dell’istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il Personale scolastico

DM 8 giugno 2023, n. 107 – Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.

Legge di bilancio

Nella seduta di venerdì 29 dicembre l’Assemblea della Camera, con 200 voti favorevoli e 112 contrari, ha approvato il disegno di legge “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”.

In Aula alla Camera, dal 28 dicembre, la discussione generale e l’esame del disegno di legge ” Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026″.

Venerdì 22 dicembre l’Aula del Senato ha approvato, con 109 voti favorevoli, 72 contrari e due astensioni, il ddl di Bilancio 2024 (A.S. 926) che passa all’esame della Camera, avendo prima dato il via libera all’emendamento n.1.9000 interamente sostitutivo della prima sezione del ddl di bilancio 2024, sull’approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia (112 voti favorevoli, 76 contrari e tre astensioni), e alla Nota di variazioni al bilancio.

Il ddl di bilancio 2024 (A.S. 926) è in Aula il 20 dicembre con la relazione sul testo proposto dalla 5a Commissione. Nella seduta di giovedì 21, l’Assemblea ha esaminato la seconda sezione del disegno di legge.

Il disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. n. 926), dopo l’esame della 5a Commissione, passa all’esame dell’Assemblea del Senato.


Il Consiglio dei ministri, nel corso della riunione del 16 ottobre 2023, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

Il disegno di legge è in linea con l’approccio prudente, responsabile e realistico dei precedenti provvedimenti economici.

Nel rispetto delle regole europee e alla luce della delicata situazione economica, influenzata negativamente dalla spinta dell’inflazione, dall’aumento dei costi energetici, dall’incertezza globale causata dal conflitto russo-ucraino e dalla recente crisi in Medio Oriente, le misure contenute nel provvedimento sono concentrate nella riduzione della pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Sono previsti, inoltre, il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione e misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità.

Taglio cuneo fiscale – Circa dieci miliardi sono destinati al rinnovo nel 2024 del taglio del cuneo fiscale-contributivo (7% per i redditi fino a 25 mila euro, 6% per i redditi fino a 35 mila euro).

Rinnovo contratti P.A– Cinque miliardi per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione, a cui si aggiungono circa 2,5 miliardi destinati al personale medico sanitario.

Sanità – Previsto uno stanziamento aggiuntivo pari a 3 miliardi per l’anno 2024 (al quale devono aggiungersi le risorse PNRR e 300 milioni riconosciuti alla Regione Siciliana) e 4,2 miliardi a decorrere dall’anno 2026. Tra le misure previste, una indennità per medici e altro personale sanitario impegnati nella riduzione dei tempi delle liste di attesa. Si stanziano risorse pari a 250 milioni di euro per l’anno 2025 e 350 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il potenziamento dell’assistenza territoriale anche con riferimento a nuove assunzioni di personale sanitario. Per i residenti stranieri, cittadini di Paesi non aderenti all’Unione europea, si prevede la possibilità di iscrizione negli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni del SSN, versando un contributo di 2.000 euro annui. L’importo del contributo è ridotto per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o per quelli collocati alla pari.

Famiglie e bonus natalità – In favore delle famiglie numerose e per alzare il tasso di natalità sono destinate risorse pari a 1 miliardo di euro. Confermata la carta “dedicata a te” nella misura di 600 milioni di euro per l’anno 2024, si integra lo stanziamento dei mutui prima casa di circa 380 milioni di euro per l’anno 2024 e si stanziano risorse per il rifinanziamento del contributo straordinario per il caro energia e il bonus sociale elettricità (200 milioni di euro) per sostenere le fasce più deboli della popolazione nel primo trimestre dell’anno prossimo, il trimestre nel quale i consumi di energia sono più rilevanti. Si aggiunge un altro mese di congedo parentale, retribuito al 60 per cento, per i genitori con figli fino ai 6 anni.

Rafforzato il bonus asili nido – Si aumenta il fondo per il bonus di oltre 150 milioni di euro.

Canone Rai – Diminuisce il canone Rai, da 90 a 70 euro all’anno. Alla riduzione corrisponde un’integrazione del finanziamento della Rai per le spese relative agli investimenti. La dotazione complessiva subisce, quindi, una lieve modifica in linea con i tagli previsti per i ministeri (da 440 a 420 milioni).

Lavoro – Confermata la detassazione dei premi di produttività al 5 per cento e dei fringe benefit fino a 2 mila euro per i lavoratori con figli a carico e fino a 1.000 euro per tutti gli altri (i benefici potranno essere riconosciuti anche per pagamenti di affitto e mutuo prima casa). La decontribuzione assume un volto nuovo con riferimento alle donne lavoratrici, prevedendo che la quota dello sgravio sia pari all’intera quota dei contributi a carico delle lavoratrici stesse, per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente per quelle che hanno 3 figli fino ai 18 anni del più piccolo.

Imprese – Rinviata fino al 1° luglio 2024 l’entrata in vigore della plastic e sugar tax.  Per le imprese e per sostenere gli investimenti privati sarà previsto un credito d’imposta per l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

Pensioni – Alcune revisioni riguarderanno l’APE: l’innalzamento a 36 anni del requisito contributivo per gli uomini; requisiti diversi per le donne e quota 104 con alcune specifiche che tengono conto della necessità di valorizzare chi vuole rimanere al lavoro.

Infrastrutture e autonomie – La manovra assicura le risorse necessarie per avviare i lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina e diversi investimenti a vantaggio delle Regioni (50 milioni), enti territoriali (per la progettazione 100 milioni) e amministrazioni centrali (circa 27 miliardi nel periodo 2024-2038).

Investimenti e garanzie pubbliche – Approvato il piano che riforma la gestione delle garanzie pubbliche, che ha l’obiettivo di indirizzare lo strumento su investimenti anche sociali che garantiscano un alto valore aggiunto come quelli nelle infrastrutture strategiche e per la transizione tecnologica, verde e digitale delle imprese. L’obiettivo è trasformare le garanzie in leve per investimenti fortemente addizionali e per coinvolgere gli investitori privati.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Di seguito alcune tra le principali misure.

Anticipo rinnovo contratti pubblici – Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.

Edilizia universitaria – Si istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, finalizzato a sostenere gli studenti della formazione superiore e a incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l’instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie, in considerazione della rimodulazione del target M4C1-28 – Riforma 1.7 del PNRR.

Misure per le scuole dell’infanzia paritarie – Si incrementa, per l’anno 2023, il contributo statale alle scuole dell’infanzia paritarie previsto dalla legge di bilancio per il 2022.


“La legge di bilancio di quest’anno stanzia 5 miliardi di euro a decorrere dal 2024 per rinnovare i contratti del pubblico impiego: una parte consistente di tali risorse andrà al comparto istruzione, che conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Un risultato di cui, in un contesto finanziario complicato, siamo particolarmente orgogliosi, perché consente di tutelare e valorizzare i salari di tutto il personale scolastico con aumenti significativi, e di farlo in tempi rapidi, come avevamo chiesto”, così Giuseppe Valditara, Ministro dell’Istruzione e del Merito, al termine del Consiglio dei Ministri riunitosi nella mattinata di oggi.

“Il primo atto assunto all’inizio del mio mandato a ottobre scorso è stato proprio quello di rinnovare il contratto della scuola, che era scaduto nel 2021, con l’impegno a rinnovare in tempi celeri anche il successivo triennio. Grazie allo sforzo dell’intero governo, la legge di bilancio ha stanziato le risorse necessarie per raggiungere l’obiettivo”. “Dirigenti, docenti e personale Ata svolgono un ruolo decisivo per la crescita dei nostri giovani e per lo sviluppo del Paese. Le risorse stanziate per il rinnovo del contratto confermano la centralità che la scuola riviste per il governo nel sistema Italia. Autorevolezza e rispetto”, prosegue Valditara, “passano innanzitutto dal riconoscimento economico”.