Il Tar Lazio dice no alla riduzione dell’orario negli istituti tecnici e professionali

da tuttoscuola.com

Il Tar Lazio dice no alla riduzione dell’orario negli istituti tecnici e professionali

Problema  in vista per il ministro Carrozza, dopo la sentenza del Tar su un  ricorso presentato dallo Snals, che dovrà rimettere mano agli  ordinamenti dei nuovi istituti tecnici e professionali. A meno che non  intenda impugnare la sentenza davanti al Consiglio di Stato.

Con  sentenza numero 3527/2013 (presidente Evasio Speranza, estensore  Pierina Biancofiore) il Tar, sezione III bis, ha accolto il ricorso  dello SNALS-Confsal, annullando i provvedimenti che riducevano l’orario  complessivo annuale delle classi seconde, terze e quarte degli istituti  tecnici e professionali.

Infatti,  nel 2010 il Ministero dell’istruzione aveva ridotto l’orario delle  materie del corso di studi di questi istituti. Lo Snals si era opposto  proponendo ricorso al Tar.

La  sentenza, ormai passata in giudicato, comporta il ripristino delle ore  di insegnamento e delle cattedre. In altre parole, si avranno nuovi  posti di lavoro per gli insegnanti!

Commenta con soddisfazione il segretario generale Marco Paolo Nigi “l’impegno  del sindacato, costretto a ricorrere allo strumento giudiziario per la  tutela degli interessi degli insegnanti, è stato premiato. E questo è  avvenuto in un momento in cui la tenuta dell’occupazione è il nostro  obiettivo primario. Tra l’altro, prosegue Nigi, la sentenza  assicura la serietà degli studi, dal momento che la riduzione di orario  aveva inciso proprio sulle materie professionalizzanti, determinando una  violazione dei livelli minimi delle prestazioni didattiche”.

Lo  SNALS-Confsal auspica che il ministro rispetti la decisione del Tar. In  caso contrario, il sindacato continuerà a portare avanti le proprie  iniziative a tutela degli insegnanti, degli studenti e delle loro  famiglie.

Nota 10 dicembre 2013, AOODPIT Prot. n. 2710

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE

Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato / I.G.O.P. – Ufficio XII
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni sindacali
Servizio contrattazione collettiva
Viale Vittorio Emanuele Il
00153 ROMA

e p.c. Al Capo di Gabinetto
dell ‘Ufficio di Gabinetto dell’on.le
Ministro

OGGETTO: Articolo 4, comma 70, legge 12.10.2011, n. 183 – comparto scuola – indennità Dsga – sessione negoziale – atto di indirizzo – sollecito.

Facendo seguito alla nota prot. n. 8148 del 07/08/2013, con la quale questo Ministero ha formulato l’ipotesi di atto di indirizzo relativo alla materia in oggetto ed alla nota di sollecito prot. n. 2384 del 4/11/2013, che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha provveduto a trasmettere con nota prot. n. 54081 del 25/11/2013, questa Amministrazione resta in attesa del sollecito riscontro per l’attivazione delle procedure necessarie finalizzate all’emanazione del predetto atto di indirizzo.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 289

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale

Sommario

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

 


DECRETO-LEGGE 10 dicembre 2013, n. 136


Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e
industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.
(13G00180)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013


Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’on. dott. Bruno ARCHI
dalla carica di Sottosegretario di Stato agli affari esteri.
(13A10102)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 2013


Accettazione delle dimissioni rassegnate dall’ing. Walter FERRAZZA e
dal sig. Gianfranco MICCICHE’ dalla carica di Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. (13A10103)

 

 

Pag. 7

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


DECRETO 17 ottobre 2013


Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni
di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all’art. 103-sexies
del Regolamento CE n. 1234/2007, per l’anno 2013, ai sensi della
legge n. 183/1987. (Decreto n. 49/2013). (13A09820)

 

 

Pag. 7

 

 

 


DECRETO 17 ottobre 2013


Cofinanziamento nazionale dell’annualita’ 2013 relativo al programma
per la raccolta dei dati alieutici, di cui al regolamento CE n.
199/2008, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 50/2013).
(13A09821)

 

 

Pag. 9

 

 

 


DECRETO 17 ottobre 2013


Assegnazione del cofinanziamento statale dei programmi di sviluppo
rurale, nell’ambito della programmazione 2007-2013, di cui al
regolamento CE n. 1698/2005, per l’annualita’ 2013, ai sensi della
legge n. 183/1987. (Decreto n. 51/2013). (13A09822)

 

 

Pag. 10

 

 

 


DECRETO 17 ottobre 2013


Rimodulazione delle risorse assegnate, a valere sulle disponibilita’
del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 per la copertura
dell’onere derivante dall’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA) connessa a pagamenti relativi ad interventi, a
titolarita’ del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, cofinanziati per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo
per la pesca (FEP), di cui al regolamento CE n. 1198/06, nonche’ dai
regolamenti CE n. 1543/2000 e n. 861/2006. (Decreto n. 52/2013).
(13A09823)

 

 

Pag. 14

 

 

 


DECRETO 17 ottobre 2013


Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 del Progetto EURES, annualita’ 2011/2012.
(Decreto n. 53/2013). (13A09824)

 

 

Pag. 15

 

 

 


DECRETO 7 novembre 2013


Fissazione delle modalita’ di pagamento dell’accisa sull’alcole
etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi
dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi
alle immissioni in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese
di dicembre 2013. (13A10012)

 

 

Pag. 16

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2013


Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da euro 10 della
Serie «Italia delle Arti – Ferrara», versione proof, millesimo 2012.
(13A10006)

 

 

Pag. 17

 

 

 


DECRETO 26 novembre 2013


Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da euro 10 della
«Serie Pittori e Scultori Europei – Europa Star Programme» dedicata a
Michelangelo Buonarroti, versione proof, millesimo 2012. (13A10007)

 

 

Pag. 17

 

 

 


DECRETO 27 novembre 2013


Ridefinizione del contingente delle monete d’argento da euro 10,
commemorative del «300° Anniversario della nascita di Francesco
Guardi (1712-2012)», versione proof, millesimo 2012. (13A10008)

 

 

Pag. 18

 

 

 


DECRETO 6 dicembre 2013


Operazione di riacquisto di titoli di Stato mediante asta
competitiva. (13A10059)

 

 

Pag. 18

 

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 


DECRETO 3 dicembre 2013


Differimento al 16 dicembre 2013 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per i Comuni della Regione Sardegna colpiti
dai gravi eventi atmosferici del mese di novembre 2013. (13A10110)

 

 

Pag. 20

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

 


DECRETO 5 novembre 2013


Assegnazione delle risorse destinate all’attuazione di misure urgenti
di riqualificazione e di messa in sicurezza delle istituzioni
scolastiche statali. (Decreto n. 906). (13A09948)

 

 

Pag. 21

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 


DECRETO 3 dicembre 2013


Proroga dei termini di decadenza per il compimento di taluni atti,
per il mancato funzionamento dell’Ufficio del Giudice di pace di
Terralba. (13A10014)

 

 

Pag. 23

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 


DECRETO 15 novembre 2013


Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del
decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione
del rinnovo di validita’ della patente. (13A10011)

 

 

Pag. 23

 

 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 


PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013


Iscrizione della denominazione «Melone Mantovano» nel registro delle
denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette. (13A09841)

 

 

Pag. 28

 

 

 


PROVVEDIMENTO 18 novembre 2013


Iscrizione della denominazione «Maccheroncini di Campofilone» nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette. (13A09842)

 

 

Pag. 35

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 11 novembre 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Cannetiello –
S.c.r.l.», in Casaletto Spartano. (13A09944)

 

 

Pag. 37

 

 

 


DECRETO 11 novembre 2013


Sostituzione del commissario liquidatore della «Erika 89 Societa’
Cooperativa Edilizia a r.l.», in Caserta. (13A09945)

 

 

Pag. 37

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Socialtur Turistica soc.
coop. sociale enunciabile “Socialturturistica” in liquidazione», in
Bomba e nomina del commissario liquidatore. (13A09946)

 

 

Pag. 38

 

 

 


DECRETO 15 novembre 2013


Liquidazione coatta amministrativa della «Compagnia Internazionale
dei Trasporti societa’ cooperativa in breve “C.I.T. soc. coop.”», in
Chieti e nomina del commissario liquidatore. (13A09947)

 

 

Pag. 39

 

 

 


DECRETO 18 novembre 2013


Revoca del decreto 13 marzo 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Villaggio Colle del Sole – societa’ cooperativa
edilizia a responsabilita’ limitata», in Roma. (13A09943)

 

 

Pag. 40

 

 

 


DECRETO 18 novembre 2013


Revoca del decreto 30 gennaio 2013 nella parte relativa allo
scioglimento della «Altri Ragazzi societa’ cooperativa», in Cotronei.
(13A09949)

 

 

Pag. 40

 

 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, LE AUTONOMIE E LO SPORT

 


DIRETTIVA 8 agosto 2013


Direttiva all’Istituto per il Credito sportivo – Attuazione
dell’articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(13A09819)

 

 

Pag. 41

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

 


PROVVEDIMENTO 3 dicembre 2013


Disposizioni relative alla prova di idoneita’ per l’iscrizione nelle
sezioni A o B del registro unico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi – modifiche al regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre
2006. (Provvedimento n. 12 approvato con delibera n. 213). (13A10015)

 

 

Pag. 47

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

 


COMUNICATO


Avviso relativo all’emissione di dodici nuove serie di buoni
fruttiferi postali. (13A10045)

 

 

Pag. 48

 

 

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di marzo
2013 nel territorio di alcuni comuni delle province di Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Prato e Pisa.
(Ordinanza n. 126). (13A09764)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nel mese di marzo
2013 nel territorio della provincia di Pesaro ed Urbino. (Ordinanza
n. 127). (13A09765)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 27
aprile al 19 maggio 2013 nel territorio della regione Piemonte.
(Ordinanza n. 128). (13A09766)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito dell’evento
sismico che ha colpito il territorio delle province di Lucca e Massa
Carrara il 21 giugno 2013. (Ordinanza n. 129). (13A09767)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e
aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio
della regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 130). (13A09768)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 22 novembre 2013


Ordinanza di protezione civile per la ricognizione dei fabbisogni per
il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e
private danneggiate, nonche’ dei danni subiti dalle attivita’
economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio
per il superamento dell’emergenza determinatasi a seguito delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al
24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto. (Ordinanza n.
131). (13A09769)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

 

 

 

 


ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 26 novembre 2013


Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle
eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e
24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n.
134). (13A09793)

 

(Suppl. Ordinario n. 83)

Ordinanza Corte Costituzionale 10 dicembre 2013, n. 318

Ordinanza 318/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI – Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del 19/11/2013 Decisione del 10/12/2013
Deposito del 17/12/2013 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 24, c. 3°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, c. 1°, della legge 22/12/2011, n. 214.
Massime:
Atti decisi: ord. 47/2013

ORDINANZA N. 318
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Tribunale di Siena, nel procedimento vertente tra D.D. e il Ministero dell’istruzione,  dell’università e della ricerca, con ordinanza del 21 agosto 2012, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visti l’atto di costituzione di D.D., nonché gli atti di intervento dell’INPS e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
uditi gli avvocati Filippo Mangiapane per l’INPS, Maurizio Riommi per D.D. e l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che nel corso di una controversia di natura previdenziale proposta da una docente a tempo indeterminato nei confronti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, «nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (comma 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente»; che il remittente rileva che la lavoratrice ricorrente ha presentato, in data 28 marzo 2012, domanda di collocamento in pensione, in vista della maturazione, entro il successivo 31 agosto 2012, dei requisiti di quarant’anni di anzianità contributiva e di sessant’anni di età, domanda respinta dal competente Ministero;
che, nel giudizio in corso, la lavoratrice ha svolto azione di accertamento del proprio diritto alla cessazione dal servizio alla data del 1° settembre 2012;
che nessun dubbio si pone – secondo il giudice a quo – circa la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame, in quanto, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l’accertamento della data di cessazione del rapporto di lavoro «è questione che investe in via principale il rapporto, avente natura pregiudiziale rispetto al diritto a pensione», e perciò devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
che il Tribunale di Siena osserva come la lavoratrice ricorrente avrebbe avuto diritto, in base alla previgente normativa, ad essere collocata in pensione alla data richiesta; infatti, secondo la previsione dell’art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), in linea con quanto stabilito dall’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), la cessazione dal servizio sarebbe potuta avvenire a decorrere dal 1° settembre (data di inizio dell’anno scolastico) dell’anno 2012 per coloro i quali, come la ricorrente, maturavano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2012 (sessanta anni di età e trentasei di contribuzione);
che nell’anno 2011 si sono avute varie manovre correttive della finanza pubblica, che hanno fatto venire meno il diritto della lavoratrice al collocamento in pensione alla data prevista;
che, a questo proposito, il remittente richiama l’art. 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012;
che l’art. 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011, mentre ha fatto salvo il diritto al conseguimento della pensione secondo la normativa previgente per coloro i quali raggiungevano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ha completamente innovato il regime delle prestazioni previdenziali a decorrere dal 1° gennaio 2012, sicché la lavoratrice ricorrente non può più accedere alla pensione di anzianità, potendo solo aspirare all’ottenimento della pensione di vecchiaia, sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7 del censurato art. 24, oppure della pensione anticipata, secondo i requisiti dei commi 10 e 11 del medesimo articolo;
che, in particolare, per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico sono richiesti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, requisiti di età e di contribuzione che la docente ricorrente non possiede, per cui la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata «è l’unica strada percorribile per conseguire il riconoscimento del diritto affermato»;
che, tutto ciò premesso in punto di rilevanza, il giudice a quo è del parere che la disposizione censurata sia in contrasto con alcuni importanti principi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell’uomo;
che, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1985 e n. 822 del 1988, al legislatore non è consentita l’introduzione di una normativa che peggiori, senza specifiche esigenze ed in modo definitivo, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con conseguente irrimediabile vanificazione delle legittime aspettative nutrite dal lavoratore;
che nella recente sentenza n. 283 del 2011, poi, la Corte costituzionale ha ribadito che al comparto scuola è riservato, nell’ambito del pubblico impiego, un trattamento non necessariamente corrispondente a quello delle altre categorie, attese le particolari esigenze del settore;
che la Corte europea dei diritti dell’uomo, sezione seconda, a sua volta, con le note sentenze del 31 maggio e 7 giugno 2011, emesse rispettivamente nei casi Maggio e Agrati, ha spiegato che al legislatore non è consentito ingerirsi nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la risoluzione di una controversia; nella seconda sentenza, in particolare, la predetta Corte ha affermato che, pur potendo cambiare le regole pensionistiche, lo Stato non può interferire arbitrariamente in un giudizio in corso, vanificando l’attività giudiziaria nel suo svolgimento;
che per effetto della norma impugnata, infatti, la lavoratrice ricorrente viene a subire una «repentina modificazione di prospettiva esistenziale, che interviene non già in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ma addirittura sul limitare dell’accesso alla quiescenza, in una fase comunque anche anagraficamente delicata»;
che lo stesso legislatore ha avvertito la necessità di una maggiore gradualità nell’entrata in vigore del nuovo assetto pensionistico; per i lavoratori privati, infatti, il requisito dell’innalzamento dell’età per la pensione di anzianità è stato gradualmente introdotto, mentre per i lavoratori pubblici, fra i quali gli insegnanti, fin dal 1° gennaio 2012 è richiesto il raggiungimento dell’età di sessantasei anni, che poi progressivamente aumenterà anno per anno;
che, pertanto, ad avviso del Tribunale di Siena la norma censurata determina una discriminazione «tra lavoratori di altri comparti che abbiano maturato i requisiti prescritti al 31 dicembre 2011 e lavoratori del comparto scuola che li abbiano maturati, come nel caso concreto, comunque entro il 31 agosto 2012»; il tutto senza tenere conto della specificità del regime lavorativo degli insegnanti, per i quali il collocamento in pensione può avere inizio solo al 1° settembre di ogni anno, il che evidenzia  una «palese violazione dell’art. 3 Cost., non senza implicazione di un attentato al principio di buon andamento dell’art. 97 Cost., discendente dalla attuata discriminazione»;
che si è costituita in giudizio D.D., ricorrente nel giudizio in corso, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o infondata;
che è intervenuto in giudizio l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo in via preliminare che il proprio intervento venga giudicato ammissibile e concludendo, nel merito, per l’inammissibilità o l’infondatezza della prospettata questione;
che questa Corte, con ordinanza letta all’udienza pubblica del 19 novembre 2013, ha dichiarato ammissibile l’intervento dell’INPS, ritenendo che l’ente sia portatore di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, poiché potrebbe essere direttamente inciso dall’esito del giudizio in corso.
Considerato che il Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848 – dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, «nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato, in ogni caso nella parte in cui (comma 3) non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente»;
che è infondata l’eccezione preliminare, sollevata dall’Avvocatura dello Stato e dall’INPS, secondo cui la presente questione sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, poiché – come questa Corte ha in più occasioni ribadito (sentenze n. 41 del 2011 e n. 106 del 2013, nonché ordinanza n. 291 del 2011) – affinché il difetto di giurisdizione si traduca nell’inammissibilità della questione proposta in via incidentale, occorre che lo stesso sia macroscopico, ossia rilevabile ictu oculi, mentre nel caso in esame il giudice a quo ha motivato in modo non implausibile su questo punto;
che, tuttavia, l’ordinanza di rimessione presenta altre ragioni ugualmente preclusive all’esame nel merito della prospettata questione;
che da un lato, infatti, il Tribunale di Siena si è limitato a porre questione di legittimità costituzionale della norma censurata, senza tenere nella dovuta considerazione – come puntualmente eccepito dall’Avvocatura dello Stato e dall’INPS – che già l’art. 1, comma 21, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, modificando il testo dell’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), aveva di fatto spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012;
che, pertanto, la mancata impugnazione del citato art. 1, comma 21, rende in sostanza incompleta la rimessione a questa Corte, poiché la possibilità, per la lavoratrice ricorrente, di ottenere il collocamento in pensione alla data auspicata del 1° settembre 2012 rimarrebbe comunque preclusa dalla norma appena richiamata;
che, inoltre, l’ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, poiché non chiarisce se a questa Corte venga chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia additiva, che la mantenga in vigore con le necessarie correzioni;
che, infatti, la richiesta di introdurre nella norma in esame un meccanismo di «gradualità di uscita al pari del lavoratore privato», come pure quella di correggerla nel senso di introdurre una differenziazione, «con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011», del «dies ad quem della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente», implica un’evidente incertezza della richiesta, poiché non è chiaro quale sarebbe il sistema correttivo, fra i vari possibili, che questa Corte dovrebbe scegliere con l’invocata pronuncia additiva;
che, per costante giurisprudenza, alla Corte è preclusa la possibilità di pronunciare sentenze additive di contenuto discrezionale;
che, pertanto, a prescindere dal dato obiettivo per cui la disposizione censurata è entrata in vigore prima che la ricorrente nel giudizio a quo maturasse il diritto al conseguimento della prestazione pensionistica, la questione sollevata dal Tribunale ordinario di Siena è manifestamente inammissibile per una pluralità di ragioni.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione – quest’ultimo richiamato in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 – dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

ALLEGATO:
ORDINANZA LETTA ALL’UDIENZA DEL 19 NOVEMBRE 2013

ORDINANZA
Rilevato che l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha depositato atto di intervento;
considerato che il suddetto Istituto non è parte del giudizio principale;
che, per costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011; n. 116 del 2013; n. 134 del 2013);
che, nel caso specifico, sussiste un simile interesse in capo all’Istituto nazionale della previdenza sociale, atteso che esso è portatore di un interesse qualificato e potrebbe pertanto essere direttamente inciso dall’esito del giudizio in corso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l’intervento dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente

Rassegna Stampa 10 dicembre 2013

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BANKITALIA: PRESTITI AI MINIMI STORICI (R.amo.) [solo_testo] pag. 16    
la Stampa  del  10-12-2013    
Int. a G.Niglio: SOLE E VENTO: A SETTEMBRE ELETTRICITA’ A “PREZZO ZERO” MA IN BOLLETTA NON SI VEDE (F.Grignetti) [solo_testo] pag. IV    
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LA FINE DELL’ECONOMIA (M.Ricci) [solo_testo] pag. 51    
L’Unita’  del  10-12-2013    
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I GENITORI SPOSATI? NON SONO MIGLIORI (A.Bernardini de pace) [solo_testo] pag. 1    
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ARRIVA UN CARABINIERE PER SALVARE POMPEI (S.Settis) [solo_testo] pag. 1    
     
     
A cura di Giuseppe Colella e Federico Bandi

10/12/2013 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013. ERRATA CORRIGE

Oggetto: PON POR “Competenze per lo sviluppo” – Avviso prot. n. AOODGAI/11547 del 8/11/2013 per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del PON “Competenze per lo Sviluppo” – 2007IT051PO007 – finanziato dal FSE. Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013. ERRATA CORRIGE

Nota prot. 12729 del 5 dicembre 2013