Organici 2020/21, tutte le indicazioni del Ministero per i posti di potenziamento

da Orizzontescuola

di redazione

Organici 2020/21, potenziamento dell’offerta formativa: posti per la scuola dell’infanzia, criteri distribuzione e possibilità di modificare le classi di concorso dell’a.s. 2019/20.

Pubblicata, come riferito dalla nostra redazione, la nota del MI n. 487 del 10 aprile 2020 relativa alle dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2020/21.

 Posti organico 2020/21

La legge di bilancio 2020 e il decreto mille proroghe, come ricorda il MI, hanno incrementato le seguenti tipologie di posti:

  • 500 posti comuni scuola secondaria di secondo grado (articolo 7, comma 10-octies, decreto legge n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, il cosiddetto Milleproroghe);
  • 390 posti potenziamento infanzia (articolo 1, comma 279, legge 160/2019);
  • 1.090 posti di sostegno (articolo 1, comma 266, L.160/2019).

Nel complesso, la dotazione organica del personale docente, per l’a.s. 2020/21, è costituita dal seguente numero di posti:

  • 49.202 posti di potenziamento (posti comuni)
  • 101.170 posti di sostegno (compresi quelli di potenziamento)
  • 620.828 posti comuni

Posti potenziamento 2020/21

I posti di potenziamento, previsti sino allo scorso anno scolastico, erano quelli assegnati dalla legge 107/2015, pari a 48.812. Tale numero, considerato l’incremento di 390 posti destinati alla scuola dell’infanzia, per il 2020/21, è pari a 49.202.

Criteri distribuzione posti

La distribuzione dell’organico di potenziamento alle istituzioni scolastiche, da parte degli Uffici scolastici regionali (tramite gli Ambiti territoriali provinciali):

  • deve avvenire vagliando le richieste delle scuole, delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso individuate;
  • non deve creare situazioni di esubero;
  • deve tener conto dei posti resi vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni.

Fermo restando quanto detto sopra, la distribuzione dei posti tra le diverse classi di concorso deve essere il più possibile coerente con:

  • gli indirizzi di studio;
  • le tipologie di insegnamento;
  • le scelte delle istituzioni scolastiche.

Quando si può cambiare classe di concorso nella scuola secondaria

Sulla base di quanto previsto dalla nota ministeriale, alle scuole secondarie di primo e secondo grado sarà assegnato un posto di potenziamento nuovo, ossia relativo ad una classe di concorso diversa rispetto a quella del corrente anno scolastico, alle seguenti condizioni:

  • il posto di potenziamento deve essere vacante, ossia privo di titolare;
  • in presenza di pensionamento dal 1° settembre 2020, a condizione che il posto possa essere coperto dal docente di potenziamento titolare della medesima classe di concorso (del pensionamento), che così verrà assorbito su un posto curricolare.

Posti potenziamento e organico dell’autonomia

Nella nota si evidenzia che i posti di potenziamento entrano a far parte indistintamente dell’organico dell’autonomia. Spetterà poi al dirigente procedere all’assegnazione dei docenti a tale tipologia di posti.

Attività alternative all’IRC

Nella nota si evidenzia, inoltre, che le attività di potenziamento sono destinate a tutti gli alunni e conseguentemente le stesse devono restare estranee alle attività alternative all’insegnamento della Religione cattolica.

In sostanza, non è possibile impiegare le ore di potenziamento per svolgere attività alternativa alla religione cattolica.

CPIA e classe concorso A-23

Nell’organico di potenziamento dei C.P.I.A., evidenzia il Ministero, va garantita l’istituzione di almeno due posti di italiano per alloglotti, classe di concorso A-23.

Didattica on line, le “spine”: privacy, studenti hacker, prof senza orari e tutela salute usano pc e giga propri

da La Tecnica della Scuola

Sulla didattica a distanza si è detto e scritto tantissimo. Su come farla, La Tecnica della Scuola ha proposto una sezione apposita. Ci sono però dei problemi che alla ripresa della scuola, dopo le vacanze pasquali, torneranno a galla.

Se mancano le connessioni…

Molti alunni, ad esempio, continuano a non avere possibilità di realizzarla. E questo malgrado gli istituti nelle scorse settimane abbiano ricevuto i fondi per l’acquisto di computer e tablet da dare in comodato d’uso proprio agli allievi si trovano in condizioni di disagio economico.

Secondo Mario Rusconi, presidente Anp Lazio, “oltre ai dispositivi, un ulteriore problema per le scuole è quello di fornire connettività internet alle famiglie e anche in questo caso le risorse economiche date dal ministero dell’istruzione spesso sono insufficienti”.

La mancata privacy degli utenti

Inoltre continua sempre Rusconi: “Stiamo ricevendo diverse segnalazioni dai dirigenti delle scuole della nostra regione sulla mancanza di uniformità delle diverse piattaforme di DaD alcune delle quali anche poco sicure circa il trattamento dei dati e il rispetto delle norme del GDPR”.

Continua sempre Rusconi: “Quello della sicurezza dei dati e della privacy degli utenti delle piattaforme di e-learning, studenti e docenti, è un tema estremamente delicato che va preso in seria considerazione per non trovarci poi tutti profilati avendo ceduto gratuitamente i nostri dati personali”.

Le carenze da colmare

Oltre al lavoro extra che tantissimi docenti conducono per svariate ore al giorno, c’è il nodo della formazione degli insegnanti sul come fare didattica a distanza, oltre al corretto comportamento che gli studenti devono mantenere nel recepire la didattica da casa: “Sono ulteriori due temi da affrontare subito”, dice ancora Rusconi.

“Questi mesi di attività scolastica on line – conclude il rappresentante dei presidi – devono servirci per recuperare alcune carenze tecnologiche-infrastrutturali che stiamo dimostrando di avere, oltre che una serie di lacune metodologico-didattiche nell’affrontare la didattica in internet. Fare didattica a distanza è molto più che accendere un computer e spiegare di fronte ad una telecamera”.

Hacker in erba su fanno beffe dei loro prof

Sulla didattica a distanza i problemi sono svariati: qualche giorno fa, “La Repubblica” di Napoli rivelava che “mentre i professori ancora annaspano nella selva delle piattaforme per la didattica online, gli studenti “smanettoni” li mettono al tappeto”.

A questi hacker in erba “basta ottenere da un amico le credenziali di accesso a una piattaforma e il gioco è fatto. In un istituto comprensivo del centro hanno iscritto nelle classi virtuali alunni inesistenti, hanno inserito negli elenchi Paperon de’ Paperoni e altri personaggi dei videogiochi che spopolano tra gli adolescenti, hanno modificato i link inseriti dagli insegnanti per gli approfondimenti”.

“In un liceo della città – continua il quotidiano – sulle slide dei prof impegnati nelle spiegazioni ecco comparire disegnini innocui ma estranei all’argomento trattato, ecco cuoricini e dichiarazioni d’amore, ecco slogan che inneggiano ai raid informatici. Tutto dinanzi a prof impossibilitati a fermare le incursioni, perché gli autori hanno nomi in codice difficili da identificare e le classi virtuali sono affollate di alunni presenti tutti insieme”.

Gli studenti che mettono voti

Gli intrufolamenti riguardano anche gli under 14: in una scuola media “uno studente ha addirittura anticipato i suoi prof e, fingendosi un docente, col nickname giusto, ha messo a disposizione dei compagni una piattaforma per la didattica a distanza, ha assegnato compiti e corretto esercizi, ha messo voti e note disciplinari”.

Il fenomeno è tutt’altro che sporadico. Ci sono chat “dedicate” proprio a questo. Per esempio su Telegram, dove sono numerosi i gruppi “Assaltiamo le videolezioni” o “Invadiamo videolezioni”.

“Un pastrocchio contrattuale”

La didattica on line sembra lasciare a desiderare anche da un punto di vista contrattuale: su questo conterrebbe diversi punti oscuri. Li condensa Stefano d’Errico, leader Unicobas, definendo il Decreto Legge 22 “un pastrocchio”, in base al quale “la didattica a distanza va fatta, sebbene non si sappia bene che cosa sia, come debba essere svolta e per quanto tempo”.

Per il sindacalista di base, “i docenti dovrebbero svolgerla utilizzando il proprio pc e il proprio collegamento a internet privato e con costi a loro carico. E se il pc o il collegamento a internet non funzionano o, peggio, se per il loro utilizzo l’insegnante dovesse ricavarne problemi di salute e infortuni, la responsabilità e gli oneri rimarranno totalmente a carico del docente. Idem dicasi per qualsiasi vulnus determinato ad alunni e studenti, perché neppure per loro vengono stabilite procedure e compatibilità (massimo di ore, regime dei distacchi dal video, come normati dal DL 81/08)”.

Le norme aggirate dalla DaD

Per d’Errico, l’elenco delle norme aggirate della DaD è lunghissimo: “collide paurosamente con gli articoli 32 e 36 della Costituzione, con la normativa contrattuale, con il Dlgs 165/2001, con lo statuto dei lavoratori (art. 4 e art. 9), col codice civile per il mancato rispetto del contratto (che, non lo scordiamo, è di natura privatistica), ed infine con i principi di giusta retribuzione e salute sanciti oltre che dalla Costituzione anche dalla normativa europea”.

“Ciò, con particolare riferimento alla Direttiva 91/533/Cee del Consiglio Ue, del 14 ottobre 1991, relativa all’obbligo del datore di lavoro di informare i dipendenti delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro”, conclude il sindacalista di base.

C’è già chi guarda a settembre

C’è chi guarda al futuro. Quello del prossimo anno. La parola d’ordine è farsi trovare pronti, sostiene il governatore Nicola Zingaretti.

Nel Lazio, dal punto di vista sanitario al momento ha retto bene ma adesso, ha aggiunto Zingaretti, “lavoriamo affinché, alla riapertura, nessuno si illuda che il tema è superato”.

In ogni caso “il faro sarà il distanziamento sociale” e quindi “fabbriche e negozi non potranno essere gli stessi della fase precedente. Si dovranno organizzare in una realtà che, fin quando non ci sarà il vaccino, sarà particolare”.

A settembre, con la possibile riapertura delle scuole, “noi saremo pronti per garantire quello che dovrà essere il distanziamento sociale nella formazione, nelle forme che saranno studiate. Già sono stati stanziati fondi per le video-lezioni”.

Tornare in classe a giugno fino al 15 luglio, forse si può ma il Governo segue gli scienziati prudenti

da La Tecnica della Scuola

Quando tutto faceva supporre che in Italia si tornasse in classe non prima di settembre, le decisioni di rientro a breve prese in alcuni Paesi europei potrebbero rimettere in discussione tutto: il 15 aprile in Danimarca torneranno a scuola i bambini al di sotto degli 11 anni, mentre in Norvegia i più piccoli torneranno nelle scuole d’infanzia dal 20 aprile. Sono Paesi del Nord Europa, è vero. Ma come la mettiamo con la vicina Francia, dove mentre nelle stesse ore in cui si registra un nuovo record di decessi, 762 nelle ultime 24 ore, e il bilancio sale a 15.729 decessi, il presidente Emmanuel Macron annuncia che l’11 maggio torneranno a scuola i bimbi fino a 6 anni e poi man mano tutti gli altri.

Moretti (Pd): recuperare subito il tempo perduto

La decisione dei francesi ha fatto “ringalluzzire” tutti coloro che non si erano mai rassegnati alla didattica a distanza per troppi mesi.

“Credo che i ragazzi debbano recuperare quantomeno un mese di scuola extra – ha detto l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti -, non è di buon senso che l’anno scolastico sia già terminato in Italia quando in altri paesi non è così”.

Guardando proprio alla Francia, l’esponente dem ha detto di non capire “perché non si possa allora allungare l’anno scolastico, prevedendo che le scuole siano aperte nel mese di giugno e fino a metà luglio per consentire ai ragazzi di recuperare il tempo perduto e di rimettersi in pari con i programmi didattici, altrimenti il prossimo anno sarà durissimo, considerando che la didattica online è stata a macchia di leopardo sia per le carenze delle strumentazioni nelle famiglie, non tutte hanno pc e tablet e connessione veloce, che per la disomogeneità nella risposta delle scuole”.

“Inoltre – ha concluso Moretti – visto che le scuole sono chiuse mettiamole subito in sicurezza, facciamo la manutenzione e le riqualificazioni necessarie implementando anche la digitalizzazione: usiamo i 3 miliardi che l’Europa”.

Renzi (Iv): gli altri sono già partiti

Il concetto non è nuovo. A proporlo, per dire la verità senza seguito, è stato Matteo Renzi. E il 14 aprile il leader di Italia Viva ha rilanciato nella Enews: “Dicono tutti che sì, bisogna riaprire. E decidere come farlo. Solo che gli altri, che si sono organizzati per tempo, sono già partiti”.

“La Spagna ha ripreso attività che da noi restano chiuse – ha continuato Renzi -. La Germania ha continuato anche durante il lockdown a tenere aperte molte fabbriche. La Francia permetterà ai ragazzi di tornare a scuola a partire dall’11 maggio. Da noi invece purtroppo si procede in ordine sparso. Le Regioni dicono tutto e il contrario di tutto (ah, benedetto Titolo V! Prima o poi qualcuno proverà a cambiarlo di nuovo)”.

I virologi non tornano indietro

Intanto, però, i virologi non arretrano di un millimetro. “La scuola da noi resta chiusa, una prudenza in più non fa male”, ha ribadito anche nelle ultime ore Gianni Rezza, direttore del Dipartimento Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), parlando a Radio anch’io su Rai Radio1.

“Vediamo nel bollettino numeri ancora alti. Il lockdown sta dando i suoi frutti, lo vediamo da modelli matematici e curve, la discesa però è molto lenta. Il numero dei morti è ancora alto, come possiamo dire aver superato la fase 1? Dobbiamo essere cauti”.

Il Governo segue gli scienziati

E il Governo sembra orientato a “sentire” più gli scienziati che guardare all’estero: oggi anche il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro, che chiede una task force sulla ripresa a settembre, ha confermato che “l’ipotesi del non rientro a scuola sembra quella più largamente probabile”.

Anche nei giorni scorsi, la ministra Lucia Azzolina aveva detto che senza il via libera degli scienziati, quindi senza la totale sicurezza, non si sarebbe tornati in classe.

Lucia Ciampi (Pd) chiede “chiarezza su quando e come verrà riaperta la scuola. Gli annunci non chiari e contraddittori che si rincorrono da giorni stanno creando problemi a insegnanti e studenti”.

Cosa dicono opposizione e Ue

Pure l’opposizione ha comunque il sentore che non si tornerà a maggio e nemmeno a giugno. “L’anno scolastico è finito ma nel governo nessuno ha il coraggio di dirlo al paese”, ha ribadito Maria Stella Gelmini capogruppo di FI che chiede di approntare un Piano straordinario per settembre.

Sulla stessa linea la collega di partito Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza: “Macron ha annunciato la progressiva riapertura delle scuole. Forse è una scelta prematura, ma almeno ammette un problema, non tenta di nascondere la polvere sotto il tappeto come in Italia dove il governo e la ministra Azzolina dicono che va tutto bene”.

Infine, c’è da registrare che anche l’Unione europea parla di “Gradualità” e “coordinamento” per l’uscita dalla paralisi del coronavirus: ad illustrare il piano alla stampa, il 15 aprile, sarà la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

Scrutini 2020, alunni tutti ammessi e dal 1° settembre per i docenti gran lavoro di programmazione

da La Tecnica della Scuola

Quest’anno scolastico, ormai possiamo dirlo quasi con certezza, si concluderà senza il ritorno ai banchi di scuola e con l’ammissione alla classe successiva di tutti gli alunni di ogni ordine e grado, a prescindere dai risultati conseguiti in tutto l’anno scolastico in presenza e a distanza.

La didattica ordinaria per il recupero degli apprendimenti

Non ci saranno neppure debiti scolastici e conseguenti sospensioni del giudizio per gli alunni del secondo grado che avranno fatto registrare insufficienze in una o più discipline, secondo quanto indicato dal DPR 122/2009, che assegna alle scuole anche il compito di organizzare corsi di recupero durante le vacanze scolastiche per consentire di recuperare i debiti.

Per questo motivo il Decreto legge del 6 aprile scorso fa riferimento, per l’integrazione e il recupero di apprendimenti dell’anno precedente, a una didattica ordinaria da attivarsi all’inizio del nuovo anno scolastico, non a corsi di recupero.

Del resto, non avrebbe potuto essere altrimenti, sia perché ci stiamo muovendo su strade non praticate prima e quindi non condivise a livello nazionale, sia perché sappiamo che non è stato possibile garantire pari opportunità a ogni alunno di tutto il territorio nazionale.

Convocare gli organi collegiali per la progettazione organizzativa e didattica

Bene, quindi, la decisione di avviare le attività didattiche a decorrere dal mese di settembre per integrare e recuperare gli apprendimenti dell’anno scolastico precedente, ma perché tale decisione diventi una opportunità concreta è necessario che essa sia preceduta, a partire dal 1° settembre, da un collegio dei docenti, da una riunione dei dipartimenti e, dopo, dai consigli di classe, in presenza oppure online, per due motivi:

  1. alcuni docenti dei consigli di classe, ma anche il dirigente, potrebbero essere diversi da quelli dell’anno precedente, per trasferimenti, pensionamenti o altro, per cui si rendono necessarie operazioni informative su quanto precedentemente realizzato;
  2. prima della ripresa delle lezioni è sempre necessario, ma ora più che mai, programmare, condividere e coordinare procedure didattiche e fissare i nodi concettuali indispensabili per fare affrontare il nuovo anno scolastico agli studenti senza particolari disagi, tanto più quando si lasciano alle spalle quelle condizioni particolari che stiamo conoscendo.

Non si può pensare di iniziare il nuovo anno scolastico, il 1° settembre, cercando affannosamente di spiegare tutti gli argomenti non svolti o non seguiti da tutti gli alunni della classe nell’anno precedente e di procedere a verifiche e valutazioni come avviene tradizionalmente, perché non solo non si avrebbero i risultati attesi ma si sottoporrebbero gli alunni a uno stress veramente non da poco.

Per evitare, quindi, un sovraffollamento di informazioni e un sovraccarico di lavoro che stancherebbe gli alunni senza averne vantaggi, i consigli di classe, su aspetti prima condivisi nel collegio dei docenti e nei dipartimenti, dovranno concordare le modalità che ritengono più idonee al contesto e, in ogni caso, puntare solo sui nodi disciplinari ritenuti indispensabili per poter fare affrontare alla classe il proseguimento degli studi con serenità.

Il tutorato online

Nel corso di tutto l’anno scolastico si potrebbero poi prevedere forme di recupero, di potenziamento, di approfondimento, al di là della didattica in presenza, con forme di tutorato online, da parte degli stessi docenti del consiglio di classe o di docenti della scuola, come avviene per i corsi integrativi, facendo tesoro dell’esperienza maturata in questi mesi.

Il credito scolastico

Un altro aspetto da considerare è quello del credito scolastico per gli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno della secondaria di secondo grado. All’attribuzione del credito scolastico contribuiscono i crediti formativi, che si ottengono con attività extrascolastiche certificate e presentate dallo studente al consiglio di classe entro il mese di maggio, con la media dei voti di ciascun anno scolastico, con il voto nel comportamento, con l’assenza o la presenza di debiti formativi nell’ultimo triennio.

Per gli studenti del terzo anno, una corretta attribuzione del credito scolastico è particolarmente importante perché è proprio a partire da quell’anno che essi incominciano a costruire il voto finale del diploma con la possibilità di attribuzione della lode. Infatti, il massimo del credito scolastico in ogni anno del secondo biennio e dell’ultimo anno consente agli studenti meritevoli di conseguire il diploma con 100/100 senza il bisogno di punteggi aggiuntivi di bonus e, quindi, di potere avere anche la lode.

In considerazione delle condizioni particolari di questo anno scolastico, il consiglio di classe, se lo studente ha elementi che fanno presagire una carriera scolastica di buon livello, è bene che non precluda la strada per l’eventuale raggiungimento del massimo punteggio del credito scolastico, anche perché nel corso dell’ anno successivo il consiglio di classe nello scrutinio dell’anno scolastico 2020-2021 sarà sempre in tempo per determinare, in positivo o in negativo, il totale del credito degli ultimi tre anni.

No alle valutazione al ribasso

È bene, pertanto, che si eviti il rischio di appiattire le valutazioni per timore di assegnare voti più alti di quanto presumibilmente gli alunni avrebbero potuto meritare se avessimo avuto in mano tutti gli elementi che in condizioni ordinarie avremmo certamente avuto.

Ancora una volta, una valutazione non sommativa, non legata strettamente a voti numerici, ma formativa, che prenda in considerazione nella sua globalità i progressi dell’alunno potrebbe essere di grande utilità.

Anp: a scuola solo senza rischi e lancia 3 proposte

da La Tecnica della Scuola

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP) Antonello Giannelli, intervistato dall’agenzia Askanews, relativamente al rientro in classe in tempi brevi o alla possibilità di praticare doppi turni, dice di non contemplare “fasi intermedie”.

Rischio a livello 0

Dopo averli definiti “meccanismi fantasiosi” i doppi turni, continua: “Se non ci sarà più il rischio di epidemia, se i malati saranno tutti guariti e non avremo più focolai, cosa che credo accadrà, a settembre si può tornare a scuola. Se però, per qualsiasi ragione, non ci saranno queste condizioni, non è possibile rientrare. Il rientro graduale alla scuola non è applicabile: la scuola non è un’azienda. Le classi riaprono solo se e quando l’epidemia da coronavirus in Italia sarà al livello 0”.

Giannelli ricorda pure: “Nella scuola ci sono sempre gli assembramenti. Anche se dimezzassimo le classi e facessimo i doppi turni, mattina e pomeriggio, con 12 alunni il distanziamento non c’è. Inoltre c’è l’entrata in aula, l’uscita, l’affluenza dentro gli edifici: e il docente che spiega dovrebbe forse usare la mascherina? No, non è pensabile”.

“Se non ci saranno le condizioni di sicurezza – taglia corto Giannelli – bisogna continuare con la didattica a distanza. Dobbiamo farcene una ragione”.

Ritornare a settembre

“Credo che a settembre si potrà tornare, anche se nel corso dell’anno si temono nuovi focolai, con la stagione fredda: non è chiaro cosa pensano i medici, se il virus sia legato alla stagionalità. A quel punto bisognerà tornare alla didattica a distanza”.

In linea di principio, secondo il presidente dell’Associazione dei Presidi, si potrebbe aprire o chiudere a livello locale, regionale o provinciale, ma il punto, ribadisce, è che “la didattica a distanza fatta bene consente di lavorare”.

L’Anp fa allora 3 proposte

Le tre proposte Anp:

“La prima riguarda la politica governativa: tutte le case, il 100% e non il 99%, devono avere Internet e devono averlo gratis: si deve poter lavorare in smart working e studiare gratis;

la seconda è dotare le famiglie meno abbienti di attrezzature: e si sta già facendo perchè il decreto Cura Italia ha stanziato 85 milioni di euro, se ne possono aggiungere altri;

la terza è che il 100% dei docenti deve essere messo in condizione di lavorare bene con la didattica a distanza”.

“Solo così potremo ridurre il danno, perchè è chiaro che se la scuola non riapre anche l’insegnamento, come tutti i settori, inevitabilmente ne risentirà”.

Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Decreto Ministero Pari Opportunità e Famiglia 15 aprile 2020, n. 62 

Regolamento recante modifiche al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. (20G00086)

(GU Serie Generale n.157 del 23-06-2020)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA’ E LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l’articolo 17, comma 3;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale;

Visto altresi’ l’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, cosi’ come modificato dal decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, prima istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’;

Visto l’articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche’ misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni ai Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’ ed, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 86/2018, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di competenza del Governo relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante Attuazione dell’articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare, l’articolo 19, relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e’ stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale e’ stato conferito al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti, l’incarico per le pari opportunita’ e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e’ stata conferita la delega di funzioni in materia di pari opportunita’, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, anche al fine di adeguarlo alle modifiche legislative sopravvenute;

Ritenuto altresi’ opportuno integrare la composizione dell’Osservatorio, per assicurarne una piu’ efficace attivita’ di coordinamento delle azioni e una piu’ incisiva operativita’;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 dicembre 2019;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 11 marzo 2020;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240

1. Al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, commi 1 e 3, lettera h), all’articolo 2, comma 2, all’articolo 3, comma 1, all’articolo 4, comma 2, all’articolo 5, comma 1, le espressioni «Ministro per le pari opportunita’» e «Dipartimento per le pari opportunita’» sono rispettivamente sostituite da «Autorita’ politica con delega alla famiglia» e «Dipartimento per le politiche della famiglia»;
b) all’articolo 1, comma 3, lettera f), le parole «, che sottopone all’approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia» sono soppresse;
c) l’articolo 2, comma 1, e’ sostituito dal seguente: «L’Osservatorio opera presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, e’ presieduto dal Capo del Dipartimento per le politiche della famiglia ed e’ composto, per un triennio, da quattro componenti designati dall’Autorita’ politica con delega alla famiglia, di cui uno con funzioni di coordinatore scientifico da individuarsi tra il personale dirigenziale in servizio presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dall’Autorita’ politica con delega alle pari opportunita’, da sei componenti delle Amministrazioni centrali, designati rispettivamente dal Ministero dell’interno, dal Ministero della giustizia, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell’istruzione, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e da tre componenti designati dalle associazioni nazionali operanti nel settore della lotta ai fenomeni dell’abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei minori scelte tra quelle con piu’ ampia diffusione territoriale delle strutture associative e con maggiore consistenza numerica dei soggetti rappresentati; l’Autorita’ Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza partecipa, in via permanente, ai lavori dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con un proprio rappresentante.»;
d) all’articolo 3, comma 2, le parole «spetta un compenso omnicomprensivo. I compensi sono definiti con determinazione del capo del Dipartimento per le pari opportunita’ nel limite delle risorse di cui all’articolo 6.» sono sostituite dalle seguenti: «non e’ riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ai fini della partecipazione ai lavori dell’Osservatorio.».

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 aprile 2020

Il Ministro: Bonetti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2020 Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1333

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento ordinario: «Art. 17 (Regolamenti). – (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, recante «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu’»: «Art. 17 (Attivita’ di coordinamento). – 1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le funzioni di coordinamento delle attivita’ svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull’attivita’ svolta ai sensi del comma 3. 1-bis. E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunita’ l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attivita’, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine e’ autorizzata l’istituzione presso l’Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l’apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunita’ sono definite la composizione e le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio nonche’ le modalita’ di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all’adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai commi da 95 a 103 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per l’istituzione e l’avvio delle attivita’ dell’Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma e’ autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall’anno 2009, si provvede ai sensi dell’art. 11-ter, comma 1, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012, Supplemento ordinario, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2012, Supplemento ordinario: «Art. 12 (Soppressione di enti e societa’). – 1-19. (Omissis). 20. A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’art. 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attivita’ svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle quali operano. Restano fermi, senza oneri per la finanza pubblica, gli osservatori nazionali di cui all’art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e all’art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, la Consulta nazionale per il servizio civile, istituita dall’art. 10, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche’ il Comitato nazionale di parita’ e la Rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parita’ di cui, rispettivamente, all’art. 8 ed all’art. 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. Restano altresi’ ferme, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’art. 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennita’. (Omissis).». – Si riporta il testo dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’», in Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018: «Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita’). – 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’: a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita’ e della paternita’, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita’ e alla natalita’, anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche’ quelle concernenti l’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all’art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita’ ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all’art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all’art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita’ familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; 3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all’art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega; c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l’infanzia e l’adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l’integrazione e l’inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi’: 1) le funzioni di competenza del Governo per l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e quelle gia’ proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche’ quelle relative all’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285; d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, anche con riferimento a quelle per l’inclusione scolastica, l’accessibilita’ e la mobilita’, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche’ le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, anche avvalendosi dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. (Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell’adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita’.) Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi’: 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e’ riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. (Omissis).». – Il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240, recante «Attuazione dell’art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso e istituzione dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2012. – Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei ministri» e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 settembre 2019, recante «Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2019, Supplemento ordinario. – Il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 26 settembre 2019, recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, prof.ssa Elena Bonetti», e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2019, Supplemento ordinario. Note all’art. 1: – Per il riferimento al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, si veda nelle note alle premesse.

Avviso 15 aprile 2020, AOODGOSV 5910

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Uff. 1

Oggetto: Assistenti di lingua stranieri in Italia

Con riferimento alla nota circolare prot. n. 2108 del 10 febbraio u.s., concernente l’assegnazione di Assistenti di lingua straniera in Italia, si rende noto che è stato prorogato al 19 aprile, ore 23.59, il termine per la registrazione on-line, attraverso l’apposita funzionalità SIDI, per gli istituti scolatici assegnatari e/o riservisti.

IL DIRIGENTE
Giacomo Molitierno