Incontro Azzolina-sindacati: si parlerà di mobilità, conclusione dell’anno e concorsi

da La Tecnica della Scuola

È previsto per la mattinata del 1° aprile un nuovo incontro fra le organizzazioni sindacali del comparto scuola e il ministero nel corso del quale si dovrebbero affrontare i diversi problemi che in questo momento si stanno vivendo nelle scuole.
Certamente verrà affrontato il tema della mobilità.

Secondo la Flc-Cgil è indispensabile “discutere insieme sui termini della procedura, che non possono in alcun modo corrispondere a quelli attualmente indicati dall’ordinanza”.

“La Ministra – aggiunge il sindacato di Francesco Sinopoli – come se fossimo in una situazione di ordinaria amministrazione, adotta una decisione che di fatto induce alla riapertura delle scuole e degli uffici periferici del Ministero per ricevere i lavoratori interessati alla mobilità e non si può trascurare il fatto che da sempre, in queste occasioni, le sedi sindacali si affollano fino all’inverosimile per soddisfare richieste d’informazione e di assistenza”.

Con l’intenzione di facilitare il compito del personale che intende presentare la domanda di mobilità la ministra Azzolina aveva annunciato pochi giorni fa che sarà possibile delegare il proprio sindacato, ma la soluzione viene ironicamente commentata dalla Uil Scuola: “Con una diretta sul suo profilo facebook, la ministra Azzolina, ha annunciato di aver aggiornato, in maniera unilaterale, il contratto sulla mobilità e le conseguenti procedure amministrative. Una vera rivoluzione, adesso i contratti si fanno con la decisione di una parte sola, senza mediazioni, senza interlocuzioni né tecniche, né politiche”.

Ma c’è anche – come sottolinea la Fcl-Cgil – il tema caldo della didattica a distanza che da attivarso “nel rispetto dei diritti degli insegnanti, dei problemi che si pongono sul piano pedagogico, senza dimenticare la condizione di tante famiglie in difficoltà nel seguire i loro figli”.

Senza dimenticare il problema della conclusione dell’anno scolastico e l’avvio del prossimo; secondo il sindacato di Sinopoli “l’’obiettivo deve essere quello di semplificare l’esame valorizzando il lavoro svolto da alunni e docenti anche in queste settimane”.

“Proprio per questo – aggiunge la Flc – ribadiamo che Invalsi e PCTO (l’ex alternanza scuola-lavoro) devono essere eliminati, sia quest’anno che i prossimi, dall’esame di stato. Nessuna delle due attività è infatti un indicatore credibile per la valutazione degli alunni: in particolare le prove Invalsi non sono strumento idoneo, in qualsiasi forma li si voglia impiegare, dal momento che sono nate, e devono tornare ad esserlo in via esclusiva, uno strumento di monitoraggio del sistema scolastico al servizio del decisore politico”.

Per parte sua Maddalena Gissi, segretaria nazionale della Cisl Scuola si augura che la Ministra ascolti il “richiamo al valore del dialogo sociale in una fase di emergenza, per un settore delicato e importante come la scuola” che proprio nelle ultime ore è stato formulato anche da esponenti della maggioranza, come ad esempio il senatore Pd Francesco Verducci, vice presidente della Commissione Cultura del Senato, che ha chiesto fra l’altro l’attivazione di un tavolo permanente tra Governo e parti sociali.

E’ probabile che si parlerà anche dei concorsi, perchè in fatto di reclutamento i sindacati intendono chiedere che le assunzioni vengano fatte con concorsi per soli titoli in modo da accelerare i tempi. E sarà certamente questo il punto sul quale maggiori saranno i contrasti fra la Ministra e i sindacati.

Docenti neoassunti, ad aprile aprirà l’ambiente on-line per i Tutor

da La Tecnica della Scuola

L’Indire ha comunicato che l’ambiente tutor dei docenti neoassunti in anno di formazione e prova sarà aperto per le iscrizioni dei tutor accoglienti entro il mese di Aprile.

In particolare, nell’ambiente tutor saranno disponibili tre funzioni:

1) la funzione di associazione con i docenti neoassunti assegnati dal Dirigente Scolastico;

2) la funzione di compilazione del questionario di monitoraggio sull’attività peer to peer svolta insieme al docente neoassunto;

3) l’accesso all’attestato di svolgimento della funzione di tutor accogliente.

Alcune FAQ

Sono un tutor ma per errore mi sono profilato come docente neoassunto. Cosa posso fare?

Se al momento della prima autenticazione hai selezionato per errore il profilo di docente anziché quello di tutor, devi contattare l’assistenza tecnica Indire tramite l’apposito contact center, indicando il tuo codice fiscale e richiedendo la modifica del profilo da docente a tutor.

Il docente che assisto non compare nell’elenco dei neoassunti che seguo come tutor.

Verifica che il docente neoassunto abbia effettuato la prima autenticazione all’ambiente Neoassunti a.s. 2019/20.

  1. Se non si è ancora autenticato, il docente deve procedere con l’autenticazione dopodiché potrai visualizzarlo nell’elenco dei neoassunti associabili.
  2. Se si è già autenticato, contatta il servizio di assistenza tecnica dell’Indire tramite apposito contact center, indicando i dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale) tuoi e quelli del docente oltre al codice meccanografico dell’istituto di appartenenza.

Congedo parentale straordinario, spetta se l’altro lavoratore è in smart working?

da La Tecnica della Scuola

Il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, più noto come decreto “Cura Italia”, tra le misure di sostegno economico per famiglie e lavoratori connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto anche dei congedi parentali straordinari.

L’art. 23 (per il settore privato, per gli iscritti alla Gestione Separata e per i lavoratori autonomi) e l’art. 25 (per quanto riguarda il settore pubblico) prevedono dei congedi parentali aggiuntivi dal 5 marzo, decorrenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, e per tutto il periodo della sospensione prevista (al momento fino al 3 aprile 2020).

Il congedo è di massimo 15 giorni complessivi fruibili, dal 5 marzo al 3 aprile 2020, in maniera essere continuativa o frazionata. Il beneficio spetta anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e di collocamento temporaneo di minori.

Per i giorni fruiti, coperti da contribuzione figurativa, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

Come chiarito dall’INPS con circolare n. 45 del 25 marzo 2020la fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. In quest’ottica, anche il coniuge del lavoratore in smart working può richiedere il congedo in questione, considerato che il lavoro agile è considerato, in questo momento, modalità ordinaria di svolgimento dell’attività lavorativa.

Spettano anche dei congedi ai genitori, lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, anche in questo caso a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. In questo caso, però, si ha diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I beneficiari

Quindi, possono fruire dei congedi straordinari COVID-19 i genitori:

  • Lavoratori dipendenti privati
  • Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
  • Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS.

La domanda, in questi casi, deve essere inviata all’INPS.

Invece, i lavoratori dipendenti pubblici non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Scuole in carcere, si faccia di più per la didattica a distanza: alcune richieste

da La Tecnica della Scuola

Ci siamo già occupati delle scuole in carcere e delle problematiche relative alla possibilità di continuare la didattica anche per i cosiddetti studenti “ristretti”.

Dopo le lettere, i comunicati e i monitoraggi per comprendere come e se si stava intervenendo nei percorsi di istruzione nelle carceri, i docenti della rete delle scuole ristrette scendono nuovamente in campo per chiedere con forza di intervenire in modo deciso per ripristinare anche nelle istituzioni penitenziarie, così come sta avvenendo in tutte le scuole “normali”, il contatto, seppur virtuale, tra docenti e studenti “ristretti”, perché la scuola in carcere esiste ed è operativa.

Si tratta, come avevamo già avuto modo di rilevare, di una platea ampia: nel 2018 si sono iscritti ai corsi scolastici 20.357 persone detenute, oltre 2.000 in più rispetto all’anno precedente. Gli iscritti risultano essere il 34,64% dei presenti in carcere, due punti percentuali in più rispetto allo stesso calcolo effettuato l’anno precedente. In pratica, un terzo della popolazione detenuta è iscritta a corsi scolastici.

Tuttavia, come è stato rilevato tramite il monitoraggio condotto dalla rete delle scuole ristrette, la scuola carceraria risulta essere totalmente esclusa da qualunque tipo di rapporto con i propri docenti, con i quali gli studenti detenuti trascorrono per nove mesi l’anno ogni giorno almeno quattro ore. Le ripercussioni della mancanza di relazione tra docente e studente si stanno già facendo sentire, con il rischio di azzerare i progressi compiuti dagli studenti detenuti che hanno iniziato con profitto e interesse il proprio percorso scolastico.

Scrivono i docenti della rete delle scuole ristrette: “Lungi da noi l’idea, in un momento così difficile per la Storia della nostra Repubblica, di polemizzare sterilmente, ma poiché a scuola, almeno per la didattica ordinaria, non si tornerà, per i nostri studenti “ristretti” l’anno scolastico è destinato a fallire miseramente, per non parlare degli Esami di maturità, che gli alunni  in carcere, totalmente allo sbando per aver ricevuto al massimo qualche fotocopia, non saranno in grado di sostenere neppure con i docenti interni. A meno che non si stia intendendo tacitamente che bisogna promuovere tutti e con gli stessi voti, perché tanto lo studio in carcere vale meno di niente…”

Queste dunque le richieste rivolte ai Ministri dell’Istruzione e della Giustizia, al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al Garante Nazionale dei detenuti e delle persone private della libertà personale, alla rete dei Garanti regionali e cittadini: farsi parte attiva per realizzare (e si può) percorsi di teledidattica in carcere (visto il fallimento di utilizzare Skype in carcere a fini didattici) e riservare agli studenti “ristretti” spazi  nei quali possano stare coloro che hanno scelto di frequentare un percorso di studio, per avere a disposizione , almeno in quegli spazi, biblioteche che siano degne di questo nome, fornite anche di  testi scolastici disponibili sempre per tutti, con computer dove consultare pacchetti formativi utilizzabili per ogni necessità, dall’alfabetizzazione allo studio universitario.

E concludono con un appello alle case editrici: donare agli istituti penitenziari – in base al numero degli iscritti ai corsi – i testi che le scuole di riferimento esterne al carcere adottano.

Adozione dei libri di testo. Confermare le scelte dell’anno precedente?

da Tuttoscuola

Nel corso dell’audizione del ministro Azzolina al Senato, tra i tanti problemi segnalati negli interventi dei senatori vi è stato quello dell’adozione dei libri di testo per l’anno prossimo. È stato l’ex-sottosegretario all’istruzione, Davide Faraone (Italia Viva) a sollevare la questione, dichiarando, in proposito: “Considerato che le scuole, normalmente, in questi mesi svolgono un’attività volta all’adozione dei libri di testo (che comporta riunioni di consigli per l’anno successivo, riunioni di consigli di classe, collegi dei docenti, andirivieni di rappresentanti) e che nel 2009 fu deciso di mantenere gli stessi libri di testo per cinque anni, io credo che non sia sconvolgente se noi, per il prossimo anno, lasciassimo gli stessi libri di testo, anche facendo risparmiare le  famiglie. Mi risulta, invece, che uffici del Ministero, spinti dagli editori, cercano la strada per far fare alle scuole le adozioni dei testi, addirittura facendo sfogliare i libri in rete. Io credo che anche questo percorso vada stoppato”.

Riteniamo che la proposta del sen. Faraone di soprassedere ad una nuova adozione e confermare le scelte precedenti sia dettato dal buon senso e da realismo.

Per meglio capire la problematica è bene conoscere le procedure per arrivare all’adozione vera e propria che viene deliberata dal collegio docenti.

  1. I rappresentanti delle case editrici depositano a scuola i libri in visione per l’adozione (e questo è un primo ostacolo non facile da superare, considerate le limitazioni dei contatti e di molte segreterie chiuse per lavoro agile).
  2. I docenti consultano i testi messi a disposizione nella sala insegnanti. Allo stesso modo consultano i testi i genitori e gli studenti rappresentanti di classe (è questo un secondo ostacolo più complesso del precedente materialmente pressoché insuperabile, a meno che possa essere consentito l’accesso on line ai testi, fornendo le credenziali di accesso – improbabile – per tutti da parte delle case editrici).
  3. I consigli di classe/interclasse si riuniscono con tutti i componenti (docenti e genitori/studenti) e formulano le proposte di adozione (è questo un terzo ostacolo che si può superare soltanto in video conferenza non facile, comunque, da mettere in atto e con rischio di diffuse irregolarità organizzative e gestionali).
  4. Il collegio dei docenti, normalmente entro la seconda decade di maggio, delibera l’adozione sulla base delle proposte formulate dai consigli di classe /interclasse (è questo il quarto ostacolo da superare, perché è sperabile che tutti i consigli di classe siano stati in grado di riunirsi e deliberare; il collegio non può che svolgersi in video conferenza che, comunque, è difficilmente praticabile dato l’elevata composizione dell’organo).
  5. La segreteria dell’istituzione, sulla base del verbale del collegio, dà comunicazione delle adozioni attraverso l’apposita piattaforma sul sito www.adozioniaie.it. La comunicazione normalmente avviene entro la prima decade di giugno, anche per consentire alle case editrici di stampare i testi in tempo utile per l’avvio delle lezioni a settembre (è questo il quinto ostacolo connesso ai tempi di comunicazione, il cui mancato sostanziale non rispetto pregiudica la regolarità di avvio delle lezioni).

Sono in gioco sia gli interessi dell’editoria che ha bisogno di vedere adottati i testi comunque e in tempo utile per la loro stampa sia la disponibilità per gli alunni dei testi all’inizio delle lezioni.

È evidente che la proposta del sen. Faraone è realistica, fondata su dati di fatto e va tenuta in considerazione, considerata la sostanziale evidente impraticabilità ai tempi del coronavirus.

Azzolina alla scuola: cari amici vi scrivo…

da Tuttoscuola

Si era notato, e lo avevamo evidenziato la scorsa settimana, che il linguaggio del Ministero stava cambiando. Stava diventando meno asetticamente burocratico, più amichevole. Due note ministeriali in materia di didattica a distanza, indirizzate a USR, dirigenti scolastici, docenti e perfino ai sindacati, esordivano con l’aggettivo “Carissimi”, e non mancavano di passaggi nei quali il burocratese cedeva il passo a una comunicazione più calda.

Un portato, si diceva, del ricambio anche generazionale del top management del MI, avvenuto con la nomina dei due nuovi capi Dipartimento, Giovanna Boda e Marco (Max) Bruschi. Ma non era pensabile che un così evidente cambiamento semantico fosse un’iniziativa personale dei due alti funzionari. E infatti una conferma è arrivata dalla lettera aperta indirizzata sabato scorso dalla ministra Lucia Azzolina non alla solita catena gerarchica (direttori generali, dirigenti scolastici, docenti ecc.) ma orizzontalmente a tutta la scuola, lettera che inizia con lo stesso superlativo affettivo: “Carissimi”. A cambiare insomma non è solo il linguaggio del Ministero ma, prima ancora, quello del Ministro: una millennial, come la sua vice Anna Ascani, formatesi nell’era di internet e della destrutturazione, anche sul piano amministrativo, di quella istituzione totale, per dirla con Foucault, che era stato il Ministero di viale Trastevere fino alla fine del XX secolo. Che usava uno stile comunicativo ben diverso da quello figlio dei nostri tempi. Uno stile che forse qualcuno rimpiange, mentre altri ricordano piuttosto la grande competenza che caratterizzava le indicazioni che provenivano dal Palazzo della Minerva.

L’autonomia delle scuole, sia pure ingabbiata in una miriade di prescrizioni, e soprattutto la pervasività della società dell’informazione, che influisce sui tempi e sui modi dell’apprendimento individuale e sociale (il cooperative learning) e sui rapporti interpersonali, hanno accorciato le distanze tra docenti, studenti e genitori, valorizzando la dimensione comunitaria e partecipativa dell’educazione (la parola ‘comunità’ compare sette volte nella lettera del ministro).

Così, e non solo per le straordinarie circostanze nelle quali si trova ora ad esercitare le sue funzioni, Azzolina si sente vicina e com-partecipe della vicissitudine che investe la scuola, come mostrano bene queste sue parole: “In questi giorni faticosi penso spesso al suono della campanella. Quel suono a volte fastidioso, ma sempre emozionante, che fino a due anni fa ogni mattina rappresentava per me il vero inizio della giornata: salutare le colleghe e i colleghi insegnanti, il mio dirigente scolastico, il personale ATA, incontrare le studentesse e gli studenti, e quell’aula vuota che in pochi secondi si riempiva di vita, risate, rumore, sguardi assonnati”.

Rimpianto? Nostalgia? No, sembra piuttosto consapevolezza, da parte di Azzolina, dell’importanza della funzione di socializzazione svolta dalla scuola, tanto più evidente in un momento in cui è venuta a mancare. Dovrà essere recuperata, ma coniugandola con le nuove modalità di apprendimento a distanza e miste per le quali gli insegnanti e soprattutto gli studenti italiani stanno dimostrando di essere pronti e interessati.

Garante privacy: ok al trattamento dei dati, ma regolazione del registro elettronico

da Tuttoscuola

Il Garante della privacy ha emanato prime indicazioni per la DaD, didattica a distanza. Innanzitutto, sciogliendo diversi dubbi sui possibili limiti del trattamento dei dati di tutti i soggetti coinvolti, per non violare la privacy, il Garante autorizza il trattamento per tutti, compresi anche gli alunni con disabilità, senza obbligo di richiedere uno specifico consenso.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella scelta degli strumenti da utilizzare per la DaD, tenendo conto dell’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, nonché le garanzie offerte per la protezione dei dati personali.

Proprio sull’impiego degli strumenti il Garante raccomanda attenzione e indica precisi criteri per il loro utilizzo.

“Qualora la piattaforma prescelta comporti il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, – precisa il Garante – il rapporto con il fornitore (quale responsabile del trattamento) dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico”.

In particolare, ad esempio, per il registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola e, pertanto, assume il ruolo di responsabile del trattamento, le eventuali attività di didattica a distanza, dovrebbero essere disciplinate nello stesso contratto di fornitura stipulato.

In caso diverso, qualora il registro elettronico non consentisse videolezioni o altre forme di interazione tra i docenti e gli studenti, potrebbe essere sufficiente – per non dover designare ulteriori responsabili del trattamento – utilizzare servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato.

Nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse e “generaliste”, che non eroghino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l’utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità).

Una raccomandazione particolare per le istituzioni scolastiche: i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. Saranno, in tal senso, utili specifiche istruzioni, tra l’altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione – al temine del progetto didattico – di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

Poiché gli studenti (soprattutto se minorenni) non sono sempre consapevoli delle implicazioni dell’utilizzo degli strumenti tecnologici, il Garante auspica un’opera di sensibilizzazione della scuola verso le famiglie.

Inoltre ricorda alle scuole che per l’uso delle piattaforme deve essere limitato alla DaD, senza l’effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01976)

(GU n.88 del 2-4-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui e’ stato disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui e’ stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure gia’ adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come un’emergenza di sanita’ pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’ dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e’ stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di piu’ ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita’ nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali e che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo’ disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali;

Preso atto che ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del medesimo decreto puo’ essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

Visto il verbale n. 39 del 30 marzo 2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonche’ i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’universita’ e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche’ sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio

1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonche’ di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 e’ prorogata fino al 13 aprile 2020.

2. La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresi’ le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».

3. Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data dal 4 aprile 2020.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 1° aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 579