ACCADEMIA DEI LINCEI

ACCADEMIA DEI LINCEI

PROGRAMMA PROSSIME MANIFESTAZIONI DI APRILE 2016

 

Giovedì 14 aprile 2016 ore 16

Conferenza del Socio Pietro Rossi: “Spazi e tempi dell’Europa”.

 

Giovedì 14 aprile 2016 ore 17

Emma Marcegaglia: “L’Italia, l’Eni e l’internazionalizzazione”.       

 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 11

Conferenza a Classi riunite del Socio Giorgio Parisi: ”Ricordo di Giorgio Salvini”.

 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 15

Conferenza del Socio Giorgio Parisi: “ La fisica dei vetri illustrata da un fisico teorico”.

 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 15.30

La Socia Edda Bresciani commemora Fabrizio Sergio Donadoni.

 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 16

Lectio brevis del Socio Giuseppe Portale: “Dalla pietra del vituperio al bail-in”.

 

Venerdì 15 aprile 2016 ore 16.30

Giuseppe Frasso e Pasquale Stoppelli presentano: “Autografi dei letterati italiani” coordina il Socio Francesco Bruni.

 

Giovedì 28 aprile 2016 ore 18

Accademia incontra: Romano Prodi: “Europa e migrazioni”.

 

Venerdì 29 aprile 2016 ore 9 – 18

Il potenziale ruolo di orti botanici, erbari e banche del  germoplasma nella progettazione di infrastrutture verdi con la flora autoctona.

Si conclude negativamente il tentativo di conciliazione sulla retribuzione dei dirigenti scolastici

Si conclude negativamente il tentativo di conciliazione sulla retribuzione dei dirigenti scolastici
Il 14 aprile consegna al MIUR dei cedolini e informativa sul FUN

Si è svolta ieri pomeriggio, 12 aprile 2016, la riunione convocata dal Gabinetto del Ministro per le procedure di raffreddamento e conciliazione richieste da FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL sullo stato di agitazione dei dirigenti scolastici.

La riunione è stata convocata con insolito tempismo e con un preavviso di poche ore il giorno prima del “Cedolino day” dei dirigenti scolastici. Insieme alla convocazione del tavolo di conciliazione è pervenuta alle OO.SS. rappresentative dell’Area V anche la convocazione per l’informativa sindacale sulla certificazione del FUN 2015/16. Stante l’indisponibilità dell’Amministrazione a ricevere i cedolini dei dirigenti il giorno 13 aprile la consegna è stata spostata al 14 aprile.

FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS CONFSAL, verificato che il Governo continua ad insistere nel tagliare ulteriormente il FUN, hanno rilevato l’inesistenza delle condizioni per una conclusione positiva del tentativo di conciliazione che è stato quindi chiuso negativamente. A nulla servono l’impegno dichiarato dal MIUR a informare le OO.SS. sulla stato della direttiva sulla valutazione dei dirigenti – e sul suo effetto sulla retribuzione di risultato – che avverrà quando tutto sarà stato deciso e la promessa di una riunione di informativa sul concorso per dirigenti che comunque non impedirà che l’anno prossimo le reggenze coinvolgeranno il 25% delle scuole italiane.

La certificazione del FUN 2015/16 da parte del MEF non prelude affatto alla soluzione dei problemi retributivi della dirigenza scolastica, visto che ci sarà il taglio di oltre 14 milioni di euro voluto dal MEF e che la retribuzione dei dirigenti tornerà a scendere a partire dal prossimo anno.

Continui pure ad applaudire alle scelte del Governo chi afferma che questo è un risultato rispondente alle richieste dei dirigenti che si impegnano nonostante l’aumento del carico di lavoro e delle responsabilità e una retribuzione più bassa di quella che percepivano i loro colleghi andati in pensione negli ultimi anni.

Noi non la pensiamo così.

Per quello che ci riguarda, al fallimento del tentativo di conciliazione seguirà il conflitto sindacale che avrà bisogno della determinazione e della partecipazione dei dirigenti.

Lettera ad un “genitore della scuola”

Lettera ad un “genitore della scuola”

Storia di un impegno tra organi collegiali, forum e consulte. Ieri, oggi e (forse) domani

di Cinzia Olivieri

 

Un po’ di storia della partecipazione

Caro Genitore,

che come me sei impegnato negli organi collegiali (rappresentante, presidente, membro di giunta, consigliere ed ora anche componente del comitato di valutazione) o semplicemente sei presente attivamente nella vita scolastica di tuo figlio, vorrei raccontarti un po’ di storia di questa partecipazione … che poi è anche la mia … di cui deve ancora essere scritto il prosieguo.

 

Immagino tu sappia che il DDL S1934, poi diventato la L. 107/15 (la cosiddetta legge de “la buona scuola”), prevedeva la delega al Governo per varare la riforma degli organi collegiali (o meglio della “governance”, come si preferisce dire ora). Peraltro già a dicembre 2013 era stato assegnato in VII^ Commissione Senato il DDLS933 (Norme per una nuova governance delle istituzioni scolastiche autonome), di iniziativa parlamentare, primo firmatario il Ministro Giannini, il cui dibattito però non è ad oggi iniziato anche perché la delega è stata fortunatamente stralciata prima dell’approvazione della legge.

Resta comunque sostanzialmente poco, nelle recenti proposte, dell’attuale sistema di partecipazione, sebbene per ora il pericolo di una imminente riforma sembra scampato.

 

Non so se rammenti che un tempo esistevano gli organi collegiali territoriali (consigli scolastici distrettuali, provinciali e consiglio nazionale della pubblica istruzione), disciplinati prima dai cd. “Decreti Delegati” e poi dal Testo Unico (in particolare artt. 16-25 del Dlgs 297/94). A livello distrettuale e provinciale partecipavano anche i genitori, con competenze interessanti.

Ma dal 2001 (CM 141/01) non sono più state indette le elezioni e così questi consigli sono stati prima messi in prorogatio e poi (quelli a livello distrettuale e provinciale) dimenticati, privati di risorse e di fatto cancellati, anche se intanto il Dlgs 233/99 aveva introdotto i nuovi organi territoriali, non istituiti.

 

Fino al 31 dicembre 2012 sopravviveva solo il CNPI, ma allorquando anch’esso non è stato più prorogato, con conseguenti problematiche sulla validità degli atti che ne richiedevano il parere obbligatorio e/o vincolante (art. 25 Dlgs 297/94), il Consiglio di Stato, con la sentenza N. 00834/2015REG.PROV.COLL. ha ordinato al Ministero di indire le elezioni del solo il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, (non anche dei consigli regionali dell’istruzione (art. 4) e dei consigli scolastici locali (art. 5), aperti alla partecipazione di studenti e genitori) che si è insediato il 13 gennaio 2016. Insomma la legge è applicata solo in parte e gli altri organi non vi sono.

Perciò a livello territoriale manca un luogo di confronto per i rappresentanti dove porre questioni importanti e condivise, come ad esempio quella dell’offerta scolastica territoriale o delle mense …

 

Che dire poi degli organi collegiali della scuola?!

Spesso se ne lamenta l’inutilità. Ma forse le aspettative sono eccessive se si valutano con attenzione le competenze, quando le si conoscono meglio.

Certo è in errore quel genitore che immagina in consiglio di istituto di poter “comandare” o “esercitare il controllo”. Gli organi collegiali sono stati istituiti per “condividere”, perciò, fermi gli obblighi di trasparenza della L 241/90, basterebbero i numeri a far comprendere l’equilibrio delle componenti: 8 a 11 nel primo grado e 4 nel secondo … con i 4 studenti che per una sorta di naturale contrasto generazionale sono quasi mai dalla parte dei genitori.

Grande sbaglio anche pensare che dimettendosi dal consiglio si possano rovesciare i rapporti di forza, perché “L’organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza” (art. 37 Dlgs 297/94).

Le aspettative di controllo sono andate definitivamente deluse con il DI 44/01, che ha assegnato questo compito ai revisori (art. 58), la capacità negoziale al dirigente (art. 31 fatti salvi i limitati interventi del consiglio dell’art. 33) e la responsabilità nella predisposizione dei documenti contabili al dirigente (per il programma annuale art. 2) ed al DSGA (per il conto consuntivo art. 18).

 

I tuoi compiti, caro presidente (del consiglio di istituto e non dei soli genitori), sono sintetizzati in una norma (art. 2) del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975) che ha fornito alle scuole le istruzioni amministrativo contabili fini a che non è stato sostituito dal Decreto Interministeriale 44/01 che invece nulla dice in proposito: convocare (ma, si badi, con il necessario accordo del dirigente) e presiedere il consiglio; scegliere il segretario; firmare i verbali; ed ancora dirigere la seduta mantenendone l’ordine (art. 42 Dlgs 297/94) e presenziare al passaggio di consegne quando il DSGA cessa il suo incarico (art. 24 DI 44/01).

Nulla di più. E rammenta che la scuola ha un solo rappresentante legale: il dirigente (art. 25 Dlgs 165/01; art. 396 Dlgs 297/94), che peraltro ha anche tutte le responsabilità connesse al suo ruolo.

 

Tu, rappresentante, ricorda che il tuo ruolo è (art. 5 Dlgs 297/94) quello di partecipare alle riunioni del consiglio di classe per  “agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni” e non certo soltanto di organizzare collette di vario tipo.

I comitati poi, che dovrebbero collegare la rappresentanza, nella scarsa disciplina normativa (art. 15 comma 2 Dlgs 297/94) finiscono per trasformarsi spesso in associazione con tanto di statuto, nominando anche un presidente che in realtà sarebbe previsto solo per l’assemblea, occupati di frequente in pur lodevoli iniziative di manutenzione o di supporto (anche economico) alla scuola.

 

In assenza di adeguate informazioni, diventa difficile capire come poter contribuire attivamente, secondo quanto previsto dalle norme, ed il non sapere alimenta il disinteresse, per cui è più facile ed efficace concentrarsi solo sui propri figli.

 

Nel novembre 2012, il Ministero ha pubblicato le Linee di Indirizzo intitolate “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, con le quali, pur auspicando una valorizzazione degli organi collegiali (citati però solo due volte nel documento), si individuavano quali strumenti per il rilancio partecipativo: il Bilancio Sociale, introdotto dalla Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006; la Consulta Provinciale degli studenti; il Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative; il Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte; il Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS); il patto di corresponsabilità educativa di cui al DPR 235/07 (che ha modificato il DPR 249/98 Statuto delle studentesse e degli studenti) e l’organo di garanzia regionale (contemplato dallo stesso decreto).

Non c’è quindi un sostanziale coinvolgimento degli organi collegiali.

Il patto di corresponsabilità ed il bilancio sociale hanno già rivelato limiti quali strumenti di coinvolgimento. Il primo, diventato mero documento da sottoscrivere all’iscrizione senza una consapevole condivisione, l’altro sperimentato soprattutto in Emilia Romagna, meno nel resto d’Italia.

 

Consulte, Forum e rappresentanza

Quanto alla Consulta Provinciale degli studenti ed al Consiglio Nazionale dei Presidenti delle Consulte si tratta di organismi previsti, appunto, per gli studenti.

Il DPR 567/96 e successive modifiche (la più importante ad opera del DPR 301/05) ha infatti introdotto solo le consulte provinciali degli studenti, composte da due rappresentanti eletti per ciascuna scuola secondaria di secondo grado, quale luogo di confronto tra gli studenti ed organo consultivo e propositivo degli uffici scolastici e degli enti locali.

Le consulte provinciali danno vita anche ad un coordinamento regionale e costituiscono appunto il Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti quale organo consultivo a livello ministeriale (Art. 6 bis).

Per i genitori eletti invece nessun coordinamento, nessuna consulta o possibilità di confronto a livello ministeriale. Solo al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola (FoNAGS), in analogia al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative, è riconosciuta tale prerogativa.

Anche con riferimento alla designazione dei genitori nell’organo di garanzia regionale la nota del 2008 suggerisce che avvenga nell’ambito dei rappresentanti del Forum Regionale delle Associazioni dei genitori (FoRAGS).

Dunque le istanze dei genitori sono rappresentate dalle associazioni, che non sono ovviamente costituite soltanto da genitori della scuola.

Il Dpr 301/05 precisa che il Forum degli studenti (DM 79/2002) è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell’anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, ma per i genitori (DM 14/2002) non v’è richiamo alla frequenza e si parla solo genericamente di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario. È la nota esplicativa del 20 marzo del 2006 che chiarisce in merito.

Per l’effetto quindi, si ribadisce, la rappresentanza dei genitori eletti della scuola non è rappresentata a livello ministeriale.

 

Eppure nella provincia autonoma di Bolzano la Legge Provinciale 18/10/1995, n. 20 ha disciplinato nello stesso articolo (art. 26) insieme a quella degli studenti la consulta provinciale dei genitori, quale strumento di raccordo della rappresentanza a livello di istituto e provinciale. Infatti le consulte provinciali di genitori e studenti sono collegate non solo in ambito territoriale ma anche all’interno di ogni singolo istituto con gli altri organi collegiali.

A Trento, l’altra provincia autonoma, la Legge Provinciale 5/06 pure prevede la consulta degli studenti (art. 28) e quella dei genitori (art. 29) ma all’interno del singolo istituto quale organo consultivo di collegamento dei rappresentanti di classe e di quelli nel consiglio dell’istituzione (analogo al comitato dei genitori e degli studenti del Dlgs 297/94, non contemplato dalla LP 5/06 ma con la partecipazione, insieme ai rappresentanti di classe, anche di quelli di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta). Mentre a livello provinciale (art. 40) si ha solo la consulta provinciale degli studenti.

 

Voglia di Consulta

Si avverte tra i genitori l’esigenza di “Consulta”.

Tra le esperienze recenti più significative può citarsi quella delle Consulte dei Genitori del Mugello che, nate dalla necessità di partecipare attivamente alla vita scolastica, fornendo anche supporto ai genitori impegnati negli organi collegiali e facendo da ponte tra scuola, le famiglia, tessuto associativo e amministrazioni pubbliche si sono costituite anche in rete attraverso un tavolo permanente che condivide iniziative comuni.

Non appare un caso che ciò accada nel territorio che ha visto i natali di don Milani, che con la “Lettera ad una professoressa” ha rivolto l’invito ai genitori “ad organizzarsi”. Si annoverano quindi le consulte di Scarperia, Vicchio, Borgo San Lorenzo, San Piero, Barberino

Ma vi sono altre esperienze, quali quella della Consulta dei genitori di Fivizzano e Casola in Lunigiana (Ms) o di Porto Torres ed altre che restano deluse (come per il Municipio Roma VI).

Queste, come altre pregresse, sono iniziative di spontanea aggregazione, alla ricerca di un riconoscimento non sempre concesso che faticano ad affermarsi e ad uscire dai propri ambiti territoriali ma che occorre siano conosciute per diventare “buone pratiche” diffuse.

C’è bisogno invece di maggiore informazione per un cambiamento di cui la scuola non può che beneficiare perché c’è sempre più bisogno dell’apporto, del sostegno e della condivisione delle famiglie.

 

I gruppi di coordinamento regionale per la partecipazione

Con la Nota 21 settembre 2015 e la successiva Nota 29 settembre 2015, AOODGSIP 5898 è stata prevista l’istituzione, presso l’Ufficio Scolastico di competenza, di un “Gruppo di coordinamento regionale per la Partecipazione”, con la presenza di un dirigente tecnico, del Referente regionale per le Consulte e di ulteriori figure professionali ritenute opportune dagli Uffici.

Tali gruppi dovrebbero essere chiamati anche a verificare il corretto funzionamento degli Organi collegiali, la partecipazione dei genitori alla vita scolastica nonché il corretto insediamento e funzionamento dei FoRAGS, Forum Regionali delle Associazioni dei Genitori della Scuola. Sicché si è pensato di estendere la partecipazione all’interno di questi, che sono stati definiti nuovi organismi partecipativi territoriali (FONAGS REPORT della riunione 17 novembre 2015) anche ai rappresentanti delle Associazioni dei genitori (un rappresentante del FoRAGS o il coordinatore del FoRAGS).

Anche in tal caso comunque manca la rappresentanza eletta negli organi collegiali e la presenza necessaria di genitori della scuola.

 

Le opportunità recenti

Il RAV, secondo il procedimento previsto ai sensi dell’art. 6 del Dpr 81/13, è previsto contempli nella sua struttura l’indagine relativa ai rapporti con le famiglie coinvolgimento dei genitori attraverso un breve questionario di percezione per il loro miglioramento. Anche in base a questo va poi elaborato il nuovo PTOF previsto dalla L. 107/15 (comma 15) ai fini della predisposizione del quale, “il dirigente scolastico tiene conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti”.

Insomma potenziale coinvolgimento ma senza organi collegiali.

Che aggiungere infine?

Anche le esperienze delle Consulte dimostrano che i genitori richiedono maggiore partecipazione ma manca un riconoscimento istituzionale e la formazione sulle proprie competenze.

L’attività dei movimenti più o meno diffusi è terminata ormai con le proteste per la carta igienica. Prevale l’interesse per questioni di tipo diverso e di minore interessamento come quella del consenso informato.

 

Tra un po’ anch’io, come chi mi ha preceduta, cesserò di essere un genitore della scuola.

Perciò lascio una testimonianza, consapevole che questa storia probabilmente interesserà pochi. Forse troppe inevitabili notizie per tanti prive di significato.

Siamo presi da problematiche più semplici, locali, limitate alla classe, all’istituto, all’oggi, a nostro figlio.

Eppure da tutto questo dipende il ruolo dei genitori nella scuola del domani. La soluzione è scritta nelle parole che precedono, se si vuole la si costruisce insieme.

Gite scolastiche, il Miur ribadisce: nessuna responsabilità aggiuntiva per i prof

da Il Sole 24 Ore

Gite scolastiche, il Miur ribadisce: nessuna responsabilità aggiuntiva per i prof

di Eugenio Bruno

La querelle sulle gite scolastiche e il relativo ruolo dei docenti si arricchisce di una nuova puntata. Che il Miur spera essere definitiva. Proprio il ministero dell’Istruzione ha emanato ieri una circolare che mette nero su bianco le risposte già fornite attraverso le Faq pubblicate sul proprio sito internet . Andando così incontro alle richieste dei sindacati che avevano considerato insufficienti i chiarimenti forniti attraverso uno strumento irrituale. Tra le precisazioni messe nero su bianco da viale Trastevere spicca la sottolineatura che dal vademecum realizzato con la Polizia stradale e pubblicato a febbraio non deriva alcun obbligo né responsabilità aggiuntiva per i docenti che accompagnano i ragazzi durante i viaggi d’istruzione.

Il ruolo dell’insegnante
Ripetendo quanto già dichiarato con le Faq, il Miur parte dal vademecum. Per sottolineare che non ha alcun valore «prescrittivo» ma che rappresenta un semplice «strumento di supporto nell’organizzazione dei viaggi e delle visite guidate». Senza per questo – prosegue la nota emanata ieri – sostituire la circolare circolare prot. n. 291 del 14.10.1992. Nel ricordare che dal 1° gennaio 2000 è stata introdotta l’autonomia scolastica il documento ribadisce che spetta agli organi collegiali «il compito di disciplinare nel dettaglio ciascuna visita d’istruzione, scambio, o altra attività didattica che comporti un’uscita dalla scuola». Qualche riga dopo arriva la precisazione che stava più a cuore ai sindacati: il vademecum «non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal C.C.N.L.».

La responsabilità del conducente
Il Miur ricorda che, per tutta la durata del viaggio, deve mantenere «un comportamento che non esponga a rischi le persone trasportate». Fermo restando che la responsabilità per la condotta di guida è solo sua e che la verifica sulla sua idoneità al servizio spetta invece alla società di trasporto. In una semplice dimensione di collaborazione – recita la circolare – i prof sono invitati a segnalare alla Polizia eventuali comportamenti a rischio degli autisti: parlare al cellulare, ascoltare musica con le cuffiette, bere o mangiare alla guida). Senza che questo configuri «qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte de docente accompagnatore». Docenti che non avranno sobbarcarsi alcun accertamento sullo stato dei mezzi di trasporto. Nel ribadire che non è obbligatorio né comunicare la partenza né richiedere l’intervento preventivo la circolare spiega che la singola istituzione scolastica potrà contattare la Polizia stradale prima la mattina, prima della partenza, qualora sorgano dubbi sui requisiti del mezzo o del conducente. Come? Telefonando al 112.

Concorso, ora Renzi ci ripensa.

da ItaliaOggi

Concorso, ora Renzi ci ripensa.

premier: ingiusto un euro all’ora ai commissari. Ma aveva respinto finanziamento ad hoc

Alessandra Ricciardi

«Un euro all’ora ai commissari? Non è giusto, lavoriamo per un aumento dei compensi». Il premier Matteo Renzi, dopo le polemiche sulle retribuzioni da fame previste per i commissari impegnati nell’imminente concorso della scuola, 63 mila i prof da arruolare, annuncia che il governo è pronto ad allargare i cordoni della borsa. Il rifinanziamento, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, potrebbe aggirarsi tra i 2 e i 3 milioni di euro. Ne prevedeva 5 di milioni un emendamento preparato dal dicastero dell’istruzione alla legge di Stabilità, a copertura di tutte le spese del concorso, a partire dai compensi per i commissari. Emendamento che non ha mai superato però la verifica preventiva del ministero dell’economia, che ha fatto prevalere la netta contrarietà a ogni finanziamento ad hoc. Con la tassa che hanno pagato i candidati, 10 euro per ogni domanda,165 mila circa i candidati, ma alcuni hanno fatto una doppia domanda, il dicastero guidato da Stefania Giannini ha incassato circa 2 milioni di euro. L’obiettivo adesso è raddoppiare i compensi. Non ancora decisa la via normativa per rimpinguare il fondo: potrebbe anche bastare un atto dell’amministrazione trasteverina. Nel caso in cui si dovesse preferire il veicolo legislativo, il primo treno pronto è quello del ddl di conversione in legge del decreto legge su scuola e università in discussione al senato, in commissione istruzione. Il termine per gli emendamenti scade giovedì prossimo (ma relatore e governo hanno facoltà di presentare proposte di modifica anche dopo). In questo caso si darebbe anche il segnale di una scelta più politica. I tempi per decidere sono stretti, e non tanto perché il dl al senato sarà chiuso in tempi rapidi, e senza ulteriori modifiche alla camera, ma perché il concorso è alle porte.

Oggi sarà pubblicato il calendario delle prove, si inizia il 28 aprile con le superiori, sono previste due sessioni al giorno, la prima prova dovrebbe finire entro un mese. E sono salite a 10 le regioni che si sono viste costrette a riaprire i termini per i candidati al ruolo di commissari vista la carenza di personale che finora ha fatto domanda. A pesare proprio i compensi esigui, a cui si aggiunge il fatto che non è previsto neppure l’esonero dall’insegnamento.

I compensi previsti dall’attuale decreto sono di 251 euro per i presidenti e 209 euro per i commissari. Si tratta di compensi forfettari, ai quali si devono aggiungere 50 centesimi per ogni elaborato corretto e candidato esaminato. Non si potrà comunque arrivare a percepire più di 2.051 euro. Ma le grane non finiscono con i compensi. La prima prova sarà computer based. Reperiti 90 mila pc, molti prestati dalle università, solo 70mila hanno superato le verifiche del Cineca: si spera bastino. Intanto, le direzioni regionali continuano a cercare aule disponibili. E al ministero tengono le dita incrociate che il Tar non ammetta i laureati non abilitati. In questo caso, con migliaia di nuovi candidati, il destino del concorso sarebbe una vera incognita.

Caccia a mille segretari Cspi: ma senza esonero non va

da ItaliaOggi

Caccia a mille segretari Cspi: ma senza esonero non va

Sì ai segretari di scuola prestati alle commissioni del concorso. A patto che siano sotituiti nei compiti che già svolgono a scuola, che non debbano fare il doppio lavoro

Franco Bastianini

Sì ai segretari di scuola prestati alle commissioni del concorso. A patto che siano sotituiti nei compiti che già svolgono a scuola, che non debbano fare il doppio lavoro. La condizione è stata dettata dal Cspi, il parlamentino della scuola, nel parere, favorevole, alla modifica della composizione delle commissioni d’esame del prossimo concorso chiesta dal ministero dell’istruzione (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di giovedì scorso). Il segretario da assegnare ad ogni commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado potrà essere individuato, dice la modifica, oltre che tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore in servizio presso la sede centrale del ministero dell’istruzione e presso gli uffici scolastici regionali e territoriali, anche tra i direttori dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi in servizio presso le istituzioni scolastiche. L’inclusione del personale Ata non era prevista dall’art. 2, comma 5, del decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96. Circa mille i segretari neccessari, se dovesse essere confermata la stima sul fabbisogno di commissioni.

La proposta di estendere la platea dei segretari si è resa necessaria per sopperire alla carenza di personale dell’amministrazione scolastica centrale e periferica, che si assompagna alla carenza dei semplici commissari, per la quale molte regioni stanno riaprendo le domande nella speranza di trovare candidati. Il consiglio superiore della pubblica istruzione, presieduto da Francesco Scrima, ha espresso all’unanimità parere positivo ma a condizione che il personale Ata utilizzato nelle commissioni, «prioritariamente su base volontaria», sia sostituito a scuola tramite conferimento di supplenza per tutto il periodo della durata dell’impegno nelle operazioni concorsuali. La supplenza consentirebbe agli uffici delle segreterie scolastiche di svolgere compiutamente il servizio anche in un periodo particolare quale è quello dei mesi di giugno, luglio e agosto. Il decreto la esclude per garantire che l’operazione sia a zero costi. Anche in questo caso servirebbe dunque una nuova copertura.

Supplenze personale Ata, la svolta in Emilia Romagna

da ItaliaOggi

Supplenze personale Ata, la svolta in Emilia Romagna

Il direttore regionale, forte della giurisprudenza, apre alle sostituzioni vietate dalla legge

Franco BAstianini

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna che conferiscono supplenze brevi e saltuarie di assistente amministrativo e tecnico e di collaboratore scolastico in sostituzione del personale Ata assente, anche quando sussistono le situazioni che lo impedirebbero indicate nell’art. 1, comma 332, della legge 190/2014, non violerebbero la disposizione di legge.

A patto che il conferimento della supplenza si renda necessario per prevenire l’interruzione del servizio scolastico o per non pregiudicare la funzionalità degli uffici di segreteria o l’efficienza dei servizi generali. Si tratta di compiti di vigilanza e pulizia dei locali da parte dei collaboratori scolastici oppure per non fare venire meno il fondamentale supporto amministrativo, contabile e organizzativo alla dirigenza, al personale docente, agli studenti e alle loro famiglie.

La disposizione di legge che non verrebbe violata è quella contenuta appunto nel predetto comma 332 che recita testualmente: «A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi e saltuarie di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnica; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza».

Che possa non sussista una violazione di legge da parte dei dirigenti scolastici quando conferiscono supplenze, anche quando non potrebbero farlo, lo si ricava dalla lettura di una nota che il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, Stefano Versari, ha inviato lo scorso 5 aprile a tutti i dirigenti scolastici della Regione.

A indurre la direzione a predisporre la nota sarebbero state le numerose segnalazioni pervenute da parte di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi circa, sulla gravità della situazione causata appunto dalla citata limitazione normativa, con riferimento ai profili professionali dell’assistete amministrativo e dell’assistente tecnico. Nelle segnalazioni veniva sottolineato, in particolare, che il divieto di nominare un supplente in caso di dipendente unico nel profilo dell’assistente tecnico poteva portare alla sospensione dell’attività didattico-laboratoriale oltre ad avere, in alcuni casi, notevoli ripercussioni con riguardo alla sicurezza dei laboratori.

Nella nota si ricava chiaramente che la direzione regionale propende, supportato anche da alcune sentenze della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione e della Corte dei Conti, per la tesi della non violazione della norma di legge. Indicativo a tal fine è l’ultimo periodo della nota che recita testualmente: «Per quanto sopra considerato, laddove – nonostante il ricorso ad accordi di rete tra istituzioni scolastiche, a strategie di impiego flessibile del personale in servizio, agli istituti contrattualmente previsti( es. art.57 del CCNL – collaborazioni plurime), nonché ad ogni possibile e legittimo diverso intervento organizzativo – permangano ostacoli concreti, specifici e oggettivi alla continuità dell’azione amministrativa, intesa nella sua effettività come rinvenibile nelle sentenze citate, è parere dello scrivente Ufficio che le SS.LL. siano chiamate a porre in essere tutte le opportune valutazioni connesse all’esercizio del potere organizzativo e gestionale proprio della dirigenza scolastica, tenendo conto del bilanciamento degli interessi richiamati, alla luce delle considerazioni sinteticamente esposte».

Il parere di non violazione formulato è stato accolto favorevolmente negli ambienti scolastici anche se nella nota viene ribadito che nel conferimento delle supplenze brevi e saltuarie la responsabilità rimane esclusivamente in capo ai dirigenti scolastici.

Mobilità, i sindacati brindano. Def: per i contratti zero euro

da ItaliaOggi

Mobilità, i sindacati brindano. Def: per i contratti zero euro

La ripresa delle trattative

Carlo Forte e Alessandra Ricciardi

Due risultati portati a casa: l’intesa sui comparti del pubblico impiego (si veda ItaliaOggi di martedì scorso), che fa della scuola il primo comparto con università e ricerca di tutto il pubblico, e il contratto sulla mobilità che ha ridimensionato gli effetti della legge 107/2015. Che questo basti a dire che le trattative tra governo e sindacati hanno ripreso quota però è presto per dirlo. Anche perché nel Def, il documento economico-finanziario, approvato la scorsa settimana, non è previsto un euro per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Il che rende difficile la aprtita di una revisione complessiva del sistema delle relazioni sindacali e di equiparazione con il privato, come prevede la nota congiunta firmata a latere dell’intesa sui comparti.

Intanto le sigle devono concludere l’operazione mobilità con la sequenza contrattuale prevista. Il contratto collettivo integrativo sulla mobilità «riporta alla naturale sede del negoziato una materia impropriamente collocata nella legge e soprattutto consente di rimediare a molte delle criticità e sperequazioni che la legge stessa ha determinato», ha commentato, Maddalena Gissi, segretaria generale della Cisl scuola. «Questo accordo tutela le persone, impone trasparenza e oggettività nei movimenti», ha detto Domenico Pantaleo, segretario generale della Flcgil, «il governo ha dovuto recedere dall’impostazione autoritaria della legge 107/15 e riconoscere il valore del contratto». Secondo Pino Turi, segretario generale della Uil scuola, «con la scelta del confronto abbiamo dimostrato, ancora una volta, che la via della contrattazione ha effetti positivi sui diritti delle persone più di quanto possano avere tante iniziative intraprese per via giudiziale». Anche lo Snals ha espresso soddisfazione per la definitiva sottoscrizione di un contratto che «restituisce parità di diritti a tutti i lavoratori interessati alla mobilità, pure nel difficile contesto normativo della legge 107 che creava disparità di trattamento nel personale». Unica voce contraria, la Gilda (che ha rifiutato di firmare il contratto) che punta il dito contro l’accordo perché, spiega Rino Di Meglio, «rimane l’ostacolo non pienamente risolto dell’applicazione della legge 107/15, con particolare riferimento agli ambiti e alla chiamata diretta».

“Premi ai prof meritevoli, se nel Comitato di Valutazione manca un docente salta tutto”

da La Tecnica della Scuola

“Premi ai prof meritevoli, se nel Comitato di Valutazione manca un docente salta tutto”

A poche settimane dal termine dell’anno scolastico, c’è ancora incertezza sulle conseguenze derivanti dalla presenza del Comitato di valutazione dei docenti “imperfetto”.

Ne abbiamo parlato con Stefano d’Errico, segretario nazionale dell’Unicobas, il sindacato che ha minacciato di denunciare il Miur nel caso in cui l’organismo previsto dal comma 129 della Legge 107/2015 dovesse comunque emanare i criteri per assegnare i 20-25mila del “merito” pur in mancanza di uno o più docenti, perché volutamente non nominati dal Collegio dei docenti (2) o dal Consiglio d’Istituto (1). Con il dirigente scolastico comunque disposto ad accogliere le indicazioni pervenute dalla commissione, seppure incompleta, di cui fanno parte anche rappresentanti di genitori e studenti. E provvedere, in estate, alla distribuzione dei fondi ministeriali.

 

D’Errico, ma è sicuro che il comitato di valutazione dei docenti dev’essere completo di tutte le sue componenti?

È da settembre che l’Unicobas sostiene che il comitato di valutazione deve essere un ‘collegio perfetto’, impossibilitato ad esistere ed operare in assenza della nomina di tutti i suoi componenti, proprio per la composizione plurima proveniente da più organismi e rappresentanze. Quindi, non ‘surrogabile’. Tutti sanno, peraltro, che il Collegio dei docenti conserva personalità giuridica anche dopo l’approvazione della Legge 107/15. Risulta poi indubbio come la scelta dei membri del comitato, operata dalla riforma non sia ‘causale’, ma destinata a realizzare ‘eterogeneità di provenienza, esperienza, possesso di titoli accademici’, o che sia ‘chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali’, come indica una sentenza del TAR della Sardegna (Sezione I – Sentenza 13/01/2011 n. 19, d.lgs 163/06 Articoli 84 – Codici 84.1). Né può operarsi alcuna surroga.

 

Però, gli altri sindacati non la pensano allo stesso modo?

Non mi sembra: da circa un mese anche tutte le altre organizzazioni sindacali della scuola sono addivenute a tale convinzione. 

 

In alcune scuole i dirigenti scolastici, a quanto ci risulta, hanno fatto “pressioni” sul personale al fine di individuare tutti i componenti del Comitato.

Unicobas ha già bloccato alcuni presidi che pretendevano di individuare tramite ordine di servizio i componenti del comitato. Ma sono ordini di servizio illegittimi, perché la fonte primaria del diritto, persino la Legge 107, indica che la procedura elettiva, quindi una prerogativa collegiale che non può essere scavalcata d’ufficio da parte del dirigente scolastico. Né tale incarico può essere imposto, essendo del tutto volontario, non previsto nel Ccnl, fra gli obblighi di funzione docente, né nel mansionario generale e non retribuito.

Diversi presidi hanno già comunicato che andranno comunque avanti con l’assegnazione del “merito”, anche laddove il comitato non sarà al completo…

‘Duo non faciunt collegium’: questa massima sovrintende, sin dalla nascita del diritto romano, allo specifico degli organi collegiali. Perciò, laddove accade – come in tre istituti a Roma, uno a Livorno ed uno a Pisa – che il “Comitato di valutazione” non contiene né i due membri di nomina del Collegio docenti, né i tre membri di nomina del Consiglio di Istituto, esso non solo non può essere considerato “collegio perfetto”, ma in realtà non può proprio essere considerato collegium. In questi casi, non si pone neppure il problema della valutazione del servizio dei neo-assunti che sarà all’ordine del giorno al termine dell’anno di prova, quindi non prima del mese di giugno.

 

Ma allora, secondo voi è a rischio pure l’anno di prova dei docenti dove il comitato di valutazione non è completo?

No. Perché la nomina dei due membri da parte del Collegio varrà solo per la valutazione del servizio dei neo-assunti, per la quale non servono gli altri membri. Come del resto prevede anche la Legge 107, che in questo è in continuità con quanto già previsto prima.

 

Forse la riforma approvata a luglio 2015 doveva essere più chiara su come assegnare il “merito”?

La 107  fa acqua da tutte le parti. L’attuale mancanza di cenno alla presenza di membri supplenti per il nuovo comitato di valutazione, è certamente suscettibile di venire valutata come contraddittoria e lacunosa laddove la Legge 107 demanda al nuovo comitato (‘integrato’) le stesse funzioni del vecchio relativamente ai neo-assunti o in caso di contenzioso per la ‘riabilitazione’, perché ne ribadisce le medesime competenze eliminando le vecchie garanzie relative ai membri supplenti (tipiche di un collegio perfetto). Basti pensare ad una valutazione del servizio dei neo-assunti senza i membri nominati dal Collegio (anche solo se non sostituiti quando impediti) o senza il tutor.

Però la riforma è legge dello Stato. E va applicata…

Secondo noi, i limiti che contiene sul fronte della valutazione dei docenti, per antonomasia, aprono la strada ad una sua valutazione negativa. E ad un possibile fumus di incostituzionalità sul resto delle operazioni ‘valutative’, non solo laddove i criteri venissero decisi in assenza della nomina dei membri di competenza del Collegio.

 

Ma è vero che l’Unicobas ha già presentato delle denunce contro l’operato di alcuni dirigenti scolastici?

Sì, è così. Abbiamo dovuto procedere per le vie legali nei confronti di alcuni dirigenti, a cominciare dal preside dell’Istituto superiore “Balducci” di Pontassieve, dove l’Unicobas è il primo sindacato, anche se vi insegna Lady Renzi: lo abbiamo querelato perché ha impedito la presentazione della nostra mozione, tramite la quale il Collegio dei docenti avrebbe declinato la facoltà di nominare i membri nel comitato.

 

In ogni caso, il dirigente scolastico ha il dovere di applicare le norme previste dalla legge. Non crede?

La legge recita che il Collegio ‘debba’ nominare, né potrebbe farlo, stante la sua autonomia giuridica collegiale, e nessuno può imporre al Collegio o al Consiglio di Istituto di eleggere per forza la propria rappresentanza se decide di non avvalersi della facoltà che la legge gli assegna. Tanto meno il dirigente, che ne è solo un membro fra gli altri.

 

Il preside è anche il capo d’Istituto…

È vero. Però il dirigente non può sostituirsi alla magistratura, unico ‘ente’ terzo atto a dirimere questioni di legittimità: può solo votare contro e, eventualmente lo ritenesse opportuno, impugnare la delibera approvata. Né può riconvocare il Collegio su una questione già affrontata e decisa.

 

 

Ricorsi concorso docenti: il giudice dice sì ai docenti di ruolo, per gli altri si attende il Consiglio di Stato

da La Tecnica della Scuola

Ricorsi concorso docenti: il giudice dice sì ai docenti di ruolo, per gli altri si attende il Consiglio di Stato

Si riapre la vicenda sull’esito dei 30mila ricorsi per partecipare al concorso che porterà all’assunzione di 63.712 nuovi docenti nel prossimo triennio.

Dopo che nei giorni scorsi avevamo dato notizia del pugno duro mostrato dal Miur, ma soprattutto dei primi pronunciamenti negativi del Tar nei confronti dei laureati privi di abilitazione, è notizie delle ultime ore di un’ordinanza pilota che dà invece il via libera allo svolgimento delle prove del “concorsone”, seppure in via cautelativa, ai docenti di ruolo inizialmente estromessi dalla L. 107/15.

“La notizia – scrive il sindacato Anief – giunge il giorno stesso della pubblicazione della data di pubblicazione delle prove del concorso, dopo l’accoglimento dell’ordinanza cautelare n. 1685/16 con cui i legali dell’Anief hanno chiesto l’ammissione con riserva dei ricorrenti. A questo punto, si aspetta la parola delConsiglio di Stato in merito ai laureati e a tutti gli altri ricorrenti esclusi ma che potrebbero essere ammessi con provvedimenti d’urgenza prima del 31 maggio 2016”.

Secondo il suo presidente, Marcello Pacifico, “sarebbe assurdo, infatti, ammettere i docenti di ruolo ed escludere i docenti precari che insegnano da anni o gli aspiranti docenti che hanno seguito uno specifico corso universitario per poter partecipare ai concorsi, o ancora quelli per cui non è mai stato bandito il concorso. E che dire di quelli che sapevano che il corso abilitante universitario sarebbe terminato entro il 2014/2015?”.

Sempre il presidente Anief, chiede a questo punto di “rinviare le prove concorsuali in attesa di una pronuncia del Consiglio di Stato sulle istanze di chi ancora oggi risulta salvaguardato dalla legge che gli consente di insegnare nelle nostre scuole, per evitare la rinnovazione delle prove o addirittura l’annullamento”.

Insomma, l’ultima parola sulla possibilità che tanti ricorrenti (che si sono affidati anche ad altre associazioni o direttamente a studi legali specializzati nella scuola) possano accedere alle prove, deve essere ancora pronunciata. Resta da capire se i tempi della giustizia, che anche per le procedure d’urgenza sono spesso piuttosto lunghi, siano compatibili con quelli del calendario delle prove scritte pubblicato il 12 aprile dal Miur.

Perché i primi candidati sono stati convocati nell’aula informatica per lo rispondere agli otto quesiti tra poco più di due settimane. Per i ricorrenti, è il caso di dire, si prospettano giorni intensi: sono attesi da una vera corsa contro il tempo.

Senza dimenticare, in quali condizioni psicologiche e con quale effettiva preparazione si dovessero presentare agli scritti, in caso di disco verde da parte della Consulta giunto in zona… Cesarini, magari pochissimi giorni prima delle prove al computer.

Concorso docenti, così si svolgerà la prova scritta computerizzata. Tutti i dettagli

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, così si svolgerà la prova scritta computerizzata. Tutti i dettagli

Le prove scritte per il concorso docenti prenderanno il via giovedì 28 aprile e proseguiranno fino al 31 maggio. Sono previste sessioni al mattino e al pomeriggio. Le prove scritte saranno 93, considerati gli accorpamenti per ambiti di alcune classi di concorso.

 

Per il concorso docenti 2016 i candidati svolgeranno la prova scritta direttamente sul computer. A parità di classe di concorso/tipo posto tutte le prove avverranno in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

 

In una stessa giornata, nella stessa aula, si potrebbero svolgere 2 differenti prove (per classi di concorso/tipo posto diversi) una nella mattinata ed una nel pomeriggio, che chiameremo convenzionalmente “turno mattutino” e “turno pomeridiano” . Quindi una giornata può risultare divisa in due turni.
Trattandosi della prova scritta nell’istituto saranno presenti:

 

  • La Commissione Giudicatrice o, in caso di più sedi di svolgimento della prova, il Comitato di Vigilanza ai quali spetta la gestione amministrativa della prova.
  • Uno o più responsabili tecnici d’aula, cui spetterà il compito della gestione tecnica delle postazioni informatiche utilizzate per la somministrazione della prova (dall’installazione del software, all’invio dei risultati).
  • Personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna.
  • I candidati.

 

Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle prove scritte sul territorio nazionale e la necessaria uniformità nella fase di organizzazione e svolgimento della prova scritta, si forniscono le seguenti indicazioni operative cui, codesti Uffici Scolastici regionali vorranno attenersi, dandone adeguata informativa alle commissioni giudicatrici, ai comitati di vigilanza, ai responsabili tecnici d’aula, oltrechè a tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove.

Preliminarmente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 del D.P.R. n. 487/94, nel caso in cui la prova scritta debba tenersi in più sedi scolastiche, sarà costituito un comitato di vigilanza per ogni sede.

I comitati di vigilanza sono presieduti dal dirigente dell’istituzione scolastica sede della prova o dal collaboratore designato in caso di malattia oppure di reggenza, qualora il dirigente sia titolare di altro istituto sede di concorso.

I suddetti comitati o la Commissione giudicatrice, si avvarranno di un numero congruo (non meno di due per aula) di personale addetto a compiti di sorveglianza ed assistenza interna, individuato dal dirigente scolastico.

In ogni aula sarà presente un responsabile tecnico d’aula, analogamente nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale, che, per le attività connesse allo svolgimento della prova scritta computerizzata, si relazionerà con il Presidente della commissione o del comitato di vigilanza.

Gli Uffici avranno cura di verificare, con il massimo rigore, che non sussistano cause di incompatibilità nella nomina dei Presidenti e dei membri dei Comitati di vigilanza, nonché del responsabile tecnico d’aula.
Codesti Uffici scolastici regionali sono invitati, altresì, ad effettuare le sotto indicate operazioni propedeutiche allo svolgimento delle prove:

  • Valutare di suggerire, in casi non diversamente risolvibili, ai dirigenti scolastici di posticipare l’ingresso in aula degli alunni nella mattina della prova al fine di non sovrapporre le operazioni di entrata nell’istituto con ingresso unico.
  • Assicurare che i comitati di vigilanza o le commissioni, invitino i candidati a prestare massima attenzione alle istruzioni necessarie fornite per la giornata della prova per l’utilizzo delle postazioni informatiche ed alle avvertenze relative al corretto svolgimento della prova, ivi compresa quella relativa al divieto assoluto di lasciare l’aula durante e prima della conclusione della stessa, salvo casi eccezionali;
  • Assicurare la presenza di un adeguato sistema di comunicazione, in particolare in via telematica, che garantisca l’immediata segnalazione, da parte dei Presidenti dei Comitati di Vigilanza o di Commissione, al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della chiusura delle operazioni di ingresso dei candidati nelle aule per ciascuna sessione di esame.
  • Assicurare, anche al fine della messa in sicurezza delle postazioni informatizzate, la più completa vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine su tutte le scuole nelle quali si svolgono le prove, contattando il Prefetto ed il Questore competente.
  • Si raccomanda, altresì, la massima attenzione delle SS.LL. sulla necessità che ai candidati con disabilità certificata vengano assicurati, ai sensi degli artt. 4 e 20 della Legge 5 febbraio 1992  n. 104, tutti gli ausili previsti dalla normativa vigente, autorizzati da codesti Uffici Scolastici Regionali e previamente concordati con gli interessati, ivi compreso il necessario tempo aggiuntivo per lo svolgimento della prova.

 

Operazioni  preliminari

 

  • un numero sufficiente di buste internografate, ovvero oscurate;
  • chiavette USB, una per ogni aula, per singola procedura concorsuale e per ogni turno da conservare agli atti della commissione;
  • una scatola per aula da utilizzare come urna per la scelta casuale del candidato del proprio codice controllo.
  • una congrua dotazione di fogli di carta bianca, ad uso esclusivo della Commissione o del Comitato di Vigilanza.

 

Operazioni di riconoscimento dei candidati

 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 14.00 per il turno pomeridiano.
Relativamente alle prove scritte per i posti comuni della scuola dell’infanzia e primaria, l’orario di inizio delle rispettive prove verrà comunicato con successivo avviso sui siti internet e sugli albi degli Uffici Scolastici Regionali competenti all’espletamento della procedura concorsuale, nonché sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it) almeno 15 giorni prima della data di  svolgimento delle stesse.

Si segnala la necessità di prevedere, all’ingresso dei candidati presso l’istituzione scolastica, una fase preliminare di verifica al fine di accertare che i candidati siano presenti negli elenchi di coloro che risultano ammessi a sostenere la prova scritta e che saranno, poi, identificati nell’aula ove sosterranno la prova.

La Commissione Giudicatrice o il Comitato di Vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli stessi siano muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale e di copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria da esibire e consegnare al momento delle operazioni di riconoscimento. Tali operazioni dovranno essere registrate, in  apposito documento che sarà reso disponibile il giorno della prova.

I candidati dovranno consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, a pena di esclusione, ogni tipo di telefono cellulare, smartphone, tablet, notebook, anche se disattivati, e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione di dati.
Potranno essere ammessi a sostenere la prova, se non presenti negli elenchi resi disponibili il giorno della prova scritta ove risultano iscritti gli aspiranti che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione al concorso, solamente i candidati eventualmente muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi loro favorevoli.

Di tali provvedimenti, per ciascun candidato ammesso a sostenere le prove, occorrerà indicare i relativi estremi nel registro di aula. Tali candidati dovranno procedere ad analoghe operazioni di riconoscimento ed indicare la lingua scelta tra le quattro lingue europee per l’espletamento delle prove di lingua straniera. Dovranno, altresì obbligatoriamente, riempire l’apposita scheda anagrafica loro predisposta.

La Commissione o il Comitato di Vigilanza provvederà ad informare, prontamente, l’Ufficio Scolastico dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte perché in possesso di provvedimento cautelare inviando in posta elettronica il Verbale d’aula o l’estratto del Verbale con le relative informazioni.

Si ricorda, inoltre, che i bandi di concorso hanno previsto, in attuazione della Legge n. 107/2015, il versamento di un diritto di segreteria, pari a dieci euro, per ciascuna classe di concorso o ambito disciplinare verticale.

Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura concorsuale a cui si partecipa.
Ad esempio, se si partecipa per più classi di concorso, il versamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso per la quale si concorre. Fa eccezione, per la scuola secondaria, la partecipazione ad  una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale. In questo caso, è previsto il pagamento di un solo diritto di segreteria per l’intero ambito disciplinare.

Se, invece, il candidato, sempre come esempio, ha chiesto di partecipare per i posti comuni della scuola dell’ infanzia, della primaria e per i posti di sostegno della scuola primaria è necessario che dimostri di aver effettuato tre versamenti o uno cumulativo, pari a tre diritti di segreteria.

In mancanza della ricevuta di versamento, il candidato dovrà regolarizzare la propria posizione nei giorni immediatamente successivi alla prova scritta presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

Ove sia accertato che il candidato abbia effettuato il pagamento dei diritti di segreteria solamente per alcune, e non per tutte, le classi di concorso per le quali ha chiesto di partecipare, il candidato sosterrà la prova con riserva di effettuare il pagamento nei giorni immediatamente successivi e di regolarizzare la propria posizione presso l’Ufficio Scolastico Regionale.

Codesti Uffici sono tenuti ad invitare, formalmente, il candidato a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine, a pena di esclusione, dalla procedura/e.

 

PROVA SCRITTA COMPUTERIZZATA

 

Contenuti

 

Le prove verteranno sui programmi contenuti nel D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 – allegato A.
Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono composte, come disposto dal sopra richiamato decreto ministeriale, ciascuna, da otto quesiti inerenti:
a) per i posti comuni, alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;
b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, nonché finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.
I quesiti sono così composti:
a) sei quesiti a risposta aperta;
b) due quesiti, ciascuno dei quali articolato in cinque domande a risposta chiusa, volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera, prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Per le procedure concorsuali relative alla scuola primaria, detta lingua è obbligatoriamente la lingua inglese, ferma restando la verifica almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
La prova scritta per le classi di concorso di lingua straniera è svolta, interamente, nella relativa lingua ed è composta da otto quesiti a risposta aperta, inerenti alla trattazione articolata di tematiche disciplinari, culturali e professionali, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alla disciplina oggetto di insegnamento.

L’Allegato A del richiamato D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 riporta, altresì, la tabella di equivalenza dei caratteri della tastiera per la lingua francese, tedesca e spagnola.

Nello svolgimento dei quesiti volti a verificare la comprensione di un testo in lingua straniera di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto, è ammesso l’uso del vocabolario, purché monolingue.
Per tutte le prove che si svolgono interamente nella sola lingua straniera è consentito l’utilizzo del dizionario monolingue non enciclopedico.

 

Formazione delle commissioni

 

Si ricorda, fermo restando tutto quanto previsto dal D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016, che nella formazione delle commissioni, sin dalla prova scritta, ove non sia possibile affidare, per la scuola dell’infanzia e secondaria, ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze ritenute necessarie per l’insegnamento delle lingue straniere prescelte dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.

Nella formazione delle commissioni relative alla scuola primaria, anche ai fini della verifica delle competenze di insegnamento nella lingua inglese, almeno un componente deve essere in possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti previsti dall’art. 4, comma 5, del  citato  D.M. n. 96/2016.

Relativamente all’accertamento delle competenze di informatica, ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede, per le prove orali, alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell’insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di informatica

Le commissioni potranno operare, anche a livello provinciale, al fine di agevolare il funzionamento delle commissioni stesse.

 

 

Svolgimento della prova scritta

 

I candidati ammessi alla prova scritta affronteranno la prova nel giorno, nell’istituzione scolastica e nell’aula indicati negli elenchi pubblicati, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova stessa, nei siti web istituzionali dagli Uffici scolastici regionali.

Si ricorda quanto disposto dai bandi di concorso, indetti con D.D.G, n. 106 e n.107 del 23 febbraio 2016, disponibili sullo spazio informativo docenti 2016 nella home page del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, nei quali si è provveduto a disporre l’ aggregazione delle procedure concorsuali in ragione del numero esiguo dei posti disponibili per effetto di quanto disposto dall’art. 400 del T.U. Istruzione, come modificato dalla legge n. 107/2015.
Pertanto, i candidati delle regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove,  espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata responsabile della procedura concorsuale.

Prima dell’avvio della prova scritta, che avrà una durata di 150 minuti, sono previsti i seguenti passaggi procedurali:

 

  • Dalla scatola urna, contenente i codici di controllo stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati, il candidato estrarrà a caso il proprio codice di controllo. Queste operazioni possono essere svolte, congiuntamente, dal Comitato di Vigilanza e dal Responsabile d’aula.

 

Lo scopo di questo codice di controllo è duplice. Il primo è quello di disaccoppiare la prova dall’identità del candidato che l’ha svolta. Il secondo è quello di assicurare la non ripudiabilità della prova. In estrema sintesi, il codice sarà associato alla prova del candidato e, riportato all’interno della prova salvandolo con essa all’interno del file criptato. Questo file, che custodisce l’elaborato del candidato ed il codice di controllo, non conterrà invece alcuna informazione relativa al candidato. L’associazione tra l’identità del candidato ed il codice di controllo (e di conseguenza con la prova) sarà custodita nella busta cartacea internografata che sarà aperta solo ad avvenuta correzione di tutti gli elaborati da parte dalla commissione giudicatrice. Va inoltre precisato che neppure la commissione giudicatrice fino a che non aprirà le buste potrà vedere la corrispondenza fra prova e codice di controllo in modo da assicurare una correzione del tutto anonima.

 

  • I candidati vengono fatti accedere all’aula uno alla volta. Tale operazione non può iniziare prima che le postazioni PC siano state avviate e sbloccate. In ogni caso è opportuno dare un tempo a tale operazione anche in relazione al numero dei candidati.
  • Il candidato viene riconosciuto, firma il registro d’aula cartaceo ed il responsabile tecnico d’aula spunta sul registro elettronico la presenza;
  • Al candidato viene fatto scegliere e firmare un codice di controllo che gli viene consegnato (il nr. di codici di controllo è pari al triplo del numero di candidati previsti);
  • Al candidato viene fatto firmare il proprio modulo anagrafico che gli viene consegnato;
  • Al candidato si consegna una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all’interno i due moduli ricevuti senza sigillare la busta;
  • Il candidato viene fatto accomodare.
  • Nelle classi di concorso ove previsto il candidato sceglierà sulla postazione la lingua in cui sostenere le domande a risposta multipla (va ricordato che deve essere ripetuta la scelta fatta all’atto dell’iscrizione).
  • Una volta che tutti i candidati saranno in postazione, e che avranno effettuato la scelta della lingua il responsabile tecnico d’aula, o il comitato di vigilanza, comunica il codice di sblocco.
  • La prova ha inizio.
  • Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare la propria postazione, ed attende lo sblocco dell’inserimento del codice di controllo da parte del referente d’aula.
  • Il candidato alla presenza del responsabile tecnico d’aula inserisce nell’apposito form presentato dall’applicazione il codice di controllo e firma sul modulo cartaceo del codice di controllo la conferma di corretto inserimento.
  • Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice di controllo all’interno della busta internografata che gli è stata consegnata all’atto della registrazione.
  • La busta internografata viene poi consegnata dal candidato al comitato di vigilanza.

 

 

Verbali d’aula

 

Al termine di ogni prova, dovrà essere redatto apposito verbale d’aula che dovrà dare evidenza di tutte le fasi essenziali della prova.
Il verbale d’aula sarà firmato da tutti i componenti della Commissione giudicatrice  o del Comitato di Vigilanza e dovrà essere trattenuto dalla Commissione  o dal comitato di vigilanza.
Si ricorda che anche per le aule con più di 1 responsabile tecnico d’aula è previsto un unico verbale d’aula per turno

 

Estrazione lettera alfabetica, prove orali

 

La Commissione Giudicatrice dovrà, altresì, procedere all’estrazione della lettera alfabetica dalla quale iniziare le prove orali comunicandola anche ai candidati delle altre sedi qualora la procedura concorsuale si svolga su più sedi. Andrà, altresì, comunicata all’Ufficio Scolastico Regionale per quanto di competenza.

Concorso docenti, ecco il calendario delle prove scritte

da La Tecnica della Scuola

Concorso docenti, ecco il calendario delle prove scritte

Il calendario delle prove scritte del concorso per docenti previsto dalla legge ‘Buona Scuola’ è disponibile da oggi sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Le prove prenderanno il via giovedì 28 aprile e proseguiranno fino al 31 maggio. Sono previste sessioni al mattino e al pomeriggio. Per la scuola primaria la prova scritta è prevista il 30 maggio, mentre per l’infanzia è prevista per il 31.

Le prove scritte saranno 93, considerati gli accorpamenti per ambiti di alcune classi di concorso.

A partire da oggi, sui siti degli Uffici Scolastici Regionali (USR), saranno pubblicati gli elenchi dei candidati per ciascuna prova, con l’abbinamento candidato/aula. Gli elenchi saranno pubblicati gradualmente e comunque almeno 15 giorni prima dello svolgimento dello scritto. Le domande di partecipazione al concorso si sono chiuse lo scorso 30 marzo. Sono 165.578 le istanze pervenute.

Sempre oggi il Ministero ha inviato agli Uffici Scolastici le indicazioni operative per lo svolgimento delle prove. Si va dalla vigilanza nelle aule, alle operazioni propedeutiche per la predisposizione delle stesse, al riepilogo dei  contenuti della prova, alle procedure da effettuare per poterla avviare. Le operazioni di riconoscimento dei candidati, spiega la nota inviata agli USR, avranno inizio alle 8.00 per le sessioni mattutine e alle 14.00 per quelle pomeridiane.

I candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria. I candidati non potranno tenere con loro telefoni, smartphone, tablet e qualsiasi altro strumento idoneo alla trasmissione o conservazione di dati.

Ecco il calendario (clicca qui)

Viaggi di istruzione per alunni con disabilità

da La Tecnica della Scuola

Viaggi di istruzione per alunni con disabilità

Con la Nota dell’11 aprile 2012 n. 2209, il Ministero dell’istruzione, precisa Superabile.it,  ha fornito chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione, per alunni e stduenti con disabilità, precisando che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome e in particolare alle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

La stessa Nota afferma che la precedente normativa relativa ai viaggi di istruzione non viene abrogata, ma “costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo”.

A questo proposito, per gli alunni e studenti con disabilità, la Nota del Dipartimento per i Servizi nel Territorio dell’11 aprile 2002 n. 645, che riprende la Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, precisa:

“l’Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all’Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Le spese per la partecipazione dell’accompagnatore non devono essere a carico dell’alunno con disabilità, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perché se tali spese venissero poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una manifesta discriminazione perseguibile ai sensi della Legge del 1 marzo 2006 n. 67, della Legge del 5 febbraio 1992 n. 104 e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

L’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l’accompagnatore, facilitando una più autonoma e normale partecipazione del compagno.

Nel caso in cui un alunno o studente con o senza disabilità abbia necessità di prendere farmaci o seguire terapie, sarà opportuno incaricare una persona che lo segua durante la gita stessa e accordarsi precedentemente con i genitori, i quali dovranno garantire che l’alunno abbia tutto il necessario sia per la terapia da seguire, sia per gestire le emergenze.

Emergenza Commissari per il concorso: Miur e Mef al lavoro per aumentare il compenso

da tuttoscuola.com

Dopo l’input del premier Matteo Renzi
Emergenza Commissari per il concorso: Miur e Mef al lavoro per aumentare il compenso
Dossier di Tuttoscuola sulle commissioni per il concorso docenti

La denuncia di Tuttoscuola sulla difficoltà di formare le commissioni di concorso e sull’esiguo compenso di un euro l’ora riservato ai commissari (“AAA Commissari per concorso cercansi. A un euro l’ora…”), ripresa dai media nazionali, sta dando i suoi frutti.

Il premier Renzi, dopo aver dichiarato ieri a Verona che il trattamento riservato ai commissari è ingiusto (“sono d’accordo, un euro all’ora è poco. Ci lavoriamo”), sembra proprio che non si sia fermato alle parole.

Risulta infatti a Tuttoscuola che dal ministero dell’economia, che fino ad ora era rimasto sordo alle richieste del Miur, si sono subito mossi, probabilmente sollecitati proprio dal premier.

Secondo le indiscrezioni da noi raccolte da fonti attendibili, da Via XX settembre sarebbe stata avanzata una richiesta al ministero dell’istruzione di fornire le informazioni sui costi dei compensi ai commissari.

Insomma l’ordine impartito dal premier sta già trovando esecuzione, e il compenso dei commissari verrà adeguato, probabilmente già nei prossimi giorni, dal momento che la data della prima prova è attesa per il 28 aprile (oggi verrà ufficializzata) e il ministero dell’istruzione ha assoluta necessità di raccogliere le adesioni da parte dei potenziali commissari e di formare le commissioni in poco tempo. Per cui l’”incentivo” verso chi ha i requisiti deve essere reso noto al più presto.

Infatti va tenuto conto dei tempi tecnici necessari affinché le commissioni, tra soli 16 giorni (28 aprile), siano al loro posto.

E non è un caso che oggi altri tre Uffici scolastici regionali abbiano riaperto i termini per la presentazione delle domande a commissario.

 

 

L’operazione aumento del compenso non è banale e richiede un decreto

Proviamo a riepilogare le operazioni preliminari per raggiungere l’obiettivo, ognuna delle quali richiede tempo e dovrà essere adeguatamente concertata:

– gli Uffici scolastici regionali interessati devono accertare i requisiti di chi farà la domanda per fare il commissario ed eventualmente selezionare sulla base dei curricoli presentati;

– l’USR procede alla nomina della commissione con i componenti effettivi (presidente, i due commissari e i due aggregati, per lingua straniera e competenze informatiche; e poi alla nomina di altrettanti membri supplenti);

– le commissioni si devono insediare (prendere conoscenza della tipologia del concorso, delle sedi, del numero di candidati, etc);

– dovranno esaminare le apposite istruzioni fornite dal Miur per questa particolare forma di concorso, oltre ad accertare la funzionalità delle aule informatiche, e altre questioni tecniche.

 

I compensi attualmente definiti sono quelli previsti dal decreto interministeriale 12 marzo 2012 per il concorso per dirigenti scolastici.

Qualsiasi modifica su quei compensi non può che avvenire nella stessa forma di decretazione. Da qui l’urgenza di decidere presto per poi far seguire gli atti formali.

Gli attuali e i possibili nuovi compensi per i commissari

Il corrispettivo economico per i commissari attualmente previsto è di 251 euro per il presidente e di 209,24 euro per i commissari (valori lordi).

E ciò per tutto il lavoro, in un arco di tempo che va dall’insediamento delle commissioni (aprile) alla pubblicazione delle graduatorie (probabilmente luglio-agosto per la maggior parte delle commissioni).

Al compenso base vanno poi aggiunti 50 centesimi di euro per la correzione di ciascun elaborato e 50 centesimi di euro per ogni candidato esaminato all’orale. Pertanto a ciascun membro di una commissione di 500 candidati (numero massimo), verranno riconosciuti 250 euro lordi per la correzione della prova scritta.

Ipotizzando che superi lo scritto il 50% dei candidati, per l’orale verrebbero riconosciuti ulteriori 125 euro lordi. Tirando le somme, e tenendo conto che alcune commissioni avranno un numero contenuto di candidati, ogni commissario potrà aspettarsi un corrispettivo totale tra i 300 e i 700 euro lordi.

In particolare il presidente di una commissione con 500 candidati da esaminare guadagnerà 651 euro lordi, un commissario ordinario 609 euro lordi.

Il tutto senza essere esonerati dal servizio e senza nemmeno avere il rimborso per le spese di viaggio.

Per quante ore di lavoro?

Si possono stimare almeno 550/600 ore di lavoro per una commissione con 500 candidati da esaminare. Da qui un compenso orario di poco più di un euro.

Quali interventi sono possibili per rendere più appetibile la partecipazione al concorso in qualità di commissari?

Proviamo ad avanzare alcune ipotesi. Il Miur, dietro avallo del ministero dell’economia, potrebbe agire su uno o più di questi fronti: i compensi, i rimborsi e i requisiti di accesso.

Compensi: (ipotesi a) Per il compenso base potrebbe essere assunto a riferimento quello previsto per le commissioni di maturità (1.249 euro per il presidente, 911 per ciascun commissario) senza compensi aggiuntivi per gli elaborati corretti e per i candidati esaminati all’orale.

In subordine (ipotesi b) il compenso base assunto a riferimento dei compensi per la commissioni di maturità potrebbe essere corrisposto in misura pari al 50%, a cui potrebbero essere aggiunti 0,50 euro per ognuno dei sei elaborati a risposta aperta da correggere (e non per l’intera prova scritta), per un totale di 3 euro per candidato e per ciascuno dei 4 commissari), nonché 1 euro per ogni candidato esaminato da ciascun membro di commissione all’orale.

Nell’ipotesi a) i compensi da corrispondere alle mille commissioni sarebbero di 4.893 euro l’una, pari complessivamente a 4,9 milioni di euro.

Nell’ipotesi b) i compensi di base per ogni commissione sarebbero di 2.246 euro, pari complessivamente a 2,2 milioni di euro a cui dovrebbero essere aggiunti circa 2,8 milioni di euro per la correzione degli elaborati (0,50 euro x 6 quesiti x 4 commissari x 230.000 esaminati) e altri 720 mila euro per 140 mila circa per un costo complessivo di 5,7 milioni di euro.

 

Rimborsi: ai componenti delle commissioni di concorso potrebbero erogati i rimborsi forfettari per spese di viaggio nelle misure e alle condizioni previste per i commissari di maturità.

Requisiti di accesso: per gli aspiranti commissari potrebbero essere ampliati i requisiti di anzianità di quiescenza dei pensionati (da tre a cinque anni) e l’anzianità di ruolo dei docenti (anche inferiore a 5 anni).

 

La stima dei Ricavi

Facciamo un po’ di conti, partendo da un presupposto: il concorso prevede dei costi, ma anche – strano a dirsi – dei ricavi per lo Stato. Infatti per la prima volta per partecipare al concorso docenti occorre pagare 10 euro per diritti di segreteria.

Lo ha previsto la legge 107/15 sulla Buona Scuola al comma 111. I diritti di segreteria serviranno anche a coprire i costi relativi alle procedure concorsuali, le spese di vigilanza e segreteria e le spese di esercizio delle sedi di concorso.

Se si considera che ogni candidato, soprattutto per scuola dell’infanzia e scuola primaria, ha presentato mediamente un paio di domande di iscrizione l’incasso complessivo per diritti di segreteria (10 euro per ogni tipo di concorso a cui i 165 mila candidati partecipano) potrebbe arrivare intorno ai 2,5 milioni di euro, coprendo quasi interamente le spese per i commissari in base ai compensi attuali.

Lo Stato oltre a questi “ricavi” per diritti di segreteria reincassa l’Irpef sui compensi ai commissari (subito la trattenuta del 20% pari a mezzo milione di euro e altrettanto in sede di dichiarazione dei redditi).

Per ulteriori informazioni sulle regole relative alle commissioni di esame, si veda il mini vademecum di Tuttoscuola in allegato.

 

Il commento di Tuttoscuola: rivalutare il valore del lavoro intellettuale degli insegnanti, una categoria in crisi d’identità

 

Scriveva il 10 aprile Tuttoscuola, a conclusione dell’inchiesta sulle difficoltà nell’organizzazione delle prove concorsuali per mancanza di “materia prima”, i commissari d’esame: “la soluzione non può che passare per compensi più adeguati che convincano le persone che hanno i requisiti ad accettare di fare da commissari”.

 

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha capito al volo la criticità, sia dal punto di vista strettamente politico (come conciliare l’annunciato proposito di rivalutare il prestigio sociale degli insegnanti con un compenso inferiore non solo a quello per servizi domestici, ma addirittura anche a quello del caporalato?), sia del possibile flop organizzativo del concorso per assenza di commissari adeguati, con conseguenti ricadute sul piano politico, e ha dato l’input di rivedere i compensi per i commissari di esame.

 

Se la nostra denuncia, rilanciata da un articolo di Gian Antonio Stella sulla prima pagina del Corriere della sera e ripresa da telegiornali, siti e da numerose dichiarazioni politiche e sindacali, come ormai sembra certo, andrà a buon fine, verrà conseguito non solo un obiettivo di equità nei confronti di chi impegna tempo e professionalità per un’attività di alta responsabilità, ma sarà anche compiuto un passo, piccolo ma importante, per riconoscere il valore di prestazioni professionali di grande delicatezza, come sono quelle di insegnanti esperti chiamati a sceglierne altri, più giovani, ai quali affidare il futuro della scuola. Un compenso così misero per un lavoro tanto impegnativo non può che legittimare nell’opinione pubblica una ben scarsa considerazione non solo per gli insegnanti ma per la stessa scuola come istituzione.

“Se lo scandalo suscitato da questo caso limite di sottoretribuzione – dichiara il direttore di Tuttoscuola Giovanni Vinciguerra – servirà ad aprire una riflessione più generale sul ruolo e sul prestigio sociale della scuola e dei suoi insegnanti, una categoria in crisi d’identità, la denuncia di Tuttoscuola sarà servita a una buona causa.

Siamo contenti di aver sollevato un caso che ha messo persino d’accordo Salvini (che ha lamentato che i commissari venivano pagato “meno di una sguattera del Guatemala”) e Renzi.

Auspichiamo che si diffonda a tutti i livelli e in senso bipartisan una presa di coscienza della necessità di rivalutare il valore del lavoro intellettuale degli insegnanti”.

Mini vademecum sulle commissioni per il concorso docenti

da tuttoscuola.com

Mini vademecum sulle commissioni per il concorso docenti

Composizione delle Commissioni

Membri effettivi: n. 1 Presidente e n. 2 Commissari

n. 2 membri aggregati (per lingua straniera e per informatica)

Membri supplenti: n. 1 Presidente e n. 2 Commissari

n. 2 membri aggregati (per lingua straniera e per informatica)

 

I requisiti richiesti

I Presidenti

– Professori universitari (per infanzia e primaria anche se pensionati)

– Dirigenti tecnici: appartenenza allo specifico settore

– Dirigenti scolastici: (anche pensionati) di istituzioni scolastiche con scuole/classi di concorso del settore o provenienza dai relativi ruoli

NB per i concorsi per posti di sostegno sono richiesti specifici requisiti

I Commissari (2 docenti)

Per posti comuni: servizio di almeno 5 anni nel ruolo (anche se pensionati)

Per posti di sostegno: servizio di almeno 5 anni nel ruolo (anche se pensionati), rispettivamente nella scuola dell’infanzia/primaria o nella scuola secondaria, in base al tipo di concorso

I docenti Commissari scuola primaria

Al fine della verifica delle competenze in inglese, almeno un commissario deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

– Conoscenza livello C1 certificato da Enti certificatori

– Possesso titolo di studio per cdc A24 e A25 per inglese

– Servizio prestato per almeno 5 anni come docente specialista o specializzato

I docenti aggregati

Ad ogni commissione sono aggregati due docenti con competenze in lingua straniera ed informatica, con anzianità di 5 anni nel ruolo rispettivamente in classe di concorso (cdc) A24 o A25 (francese, inglese, spagnolo o tedesco) e cdc A41 (scienze e tecnologie informatiche).

I pensionati

Dirigenti scolastici e docenti componenti delle Commissioni possono partecipare anche se pensionati:

– se sono in quiescenza da non più di tre anni,

– se non hanno superato i 70 anni di età al 28.2.2016

– se hanno la residenza nella regione in cui si svolge il concorso (attenzione agli aggregati).

 

Emergenza commissioni. Altri tre USR riaprono i termini

Fino a pochi giorni fa erano sette (su 18) gli Uffici scolastici regionali che avevano riaperto i termini per accogliere domande per far parte delle Commissioni di concorso docenti.

A Lazio, Sicilia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Liguria e Abruzzo si sono ora aggiunti altri tre USR: Toscana, Campania e Sardegna.

Le nuove scadenze per presentare domanda da parte di dirigenti scolastici e docenti di ruolo sono state fissate così: Campania 14 aprile, Sardegna 20 aprile, Toscana 22 aprile.

Queste le Regioni che avevano già riaperto i termini per la presentazione delle domande a commissario per il concorso (con il relativo nuovo termine):

Piemonte: 14 aprile

Liguria: 12 aprile

Veneto: 11 aprile

Emilia R.: nessuna scadenza

Lazio: 12 aprile

Abruzzo: 11 aprile

Sicilia: 12 aprile

 

Se, come è sperabile, dopo la denuncia di Tuttoscuola vi sarà una revisione dei compensi e, forse, dei requisiti per far parte delle commissioni, potrebbe esserci una riapertura generalizzata dei termini per presentare domanda.

Commissioni a confronto: Concorso vs Maturità

Va considerato che a giugno e luglio la concomitanza degli esami di Stato confliggerà con i lavori delle Commissioni di concorso. Le commissioni in cerca di membri potrebbero essere proprio quelle relative a classi di concorso della secondaria.

Molti docenti delle superiori faranno parte delle commissioni per la maturità, ma, anche se potessero scegliere, non avrebbero esitazione a preferire le commissioni di maturità, anziché quelle di concorso, in quanto più vantaggiose economicamente e meno impegnative per il tempo impiegato.

 

Le criticità che stanno accompagnando, come si temeva, la formazione delle Commissioni di concorso per il reclutamento di 63.712 insegnanti da assegnare nel prossimo triennio alle istituzioni scolastiche statali, non possono dunque non richiamare l’attenzione su altre commissioni esaminatrici – quelle per l’esame di maturità – che tra non molto saranno chiamate ad operare (andandosi a sovrapporre temporalmente con il lavoro delle commissioni per il concorso, pertanto le due attività entrano “in concorrenza”: chi ha i requisiti per partecipare a entrambe deve scegliere).

 

Tuttoscuola ha operato un confronto per consentire di valutare responsabilità e gravami delle due tipologie di commissione, al fine, anche, di consentire eventuali riequilibri o soluzioni di armonizzazione secondo principi di equità e di funzionalità.

Oggetto Commissione per l’Esame di Stato (maturità) Commissione per il concorso docenti
Composizione Presidente + 6 docenti  (3 esterni e 3 interni) Presidente + 4 docenti (2 commissari e 2 aggregati)
Candidati da esaminare (max) 2 classi: 70 studenti 500 candidati
Prove da correggere 3 prove scritte 8 prove sintetiche (quesiti) (*)
Totale (max) prove da correggere 210 prove scritte complessive 4.000 quesiti complessivi
Impegni di servizio aggiuntivi oltre a quelli di commissione Nessuno Tutti i normali obblighi di servizio per docenti e dirigenti
Valutazioni aggiuntive finali Attribuzione eventuale del bonus di 5 punti Titoli culturali, professionali e di servizio da valutare e aggiungere ai voti di scritto e orale
Tempo impiegato Max (70 candidati) Max (500 candidati)
Insediamento     2 ore     2 ore
Presenza alle prove scritte   24 ore     4 ore
Correzione prove scritte   70 ore 250 ore (ipotizzando solo 30 minuti per correggere ogni elaborato, con risposte a 8 quesiti)
Prove orali   70 ore 300 ore (la prova orale dura 45 minuti (**)
Adempimenti finali   10 ore   20 ore
Tempo complessivo impegnato 176 ore circa 576 ore circa
Compensi presidente:    
a) compenso base 1.249 euro 251 euro (50% per presidenza sottocommissioni)
b) compensi aggiuntivi Nessuno 0,50 euro per ciascun elaborato corretto (500) e per ciascun candidato esaminato (ipotizzato che all’orale passi il 60% dei candidati, quindi 300 (800×0,5=400 euro)
  1.249 euro 651 (525,50 per sottocommissioni) euro
Compenso orario medio: 7,10 euro 1,13 euro
Compensi commissari:    
a) compenso base 911 euro (esterno)

399 euro (interno)

209,24 euro (50% per sottocommissioni)
b) compensi aggiuntivi Nessuno 0,50 euro per ciascun elaborato corretto e per ciascun candidato esaminato (800×0,5=400 euro)
Totale compensi 911 (399) euro 609,24 (504,62 per sottocommissioni) euro
Compenso orario medio: 5,18 euro 1,05 euro
Rimborsi spese viaggio: (esenti Irpef)  

 

Nessun rimborso

a) sede raggiungibile entro  30’    171 euro
b)     “              ”            “     60’    568 euro
c)     “              ”            “   100’    908 euro
d)     “              ”         oltre 100’ 2.270 euro

Elaborazione Tuttoscuola