Dirigenti scolastici per la sicurezza nelle scuole

Dirigenti scolastici per la sicurezza nelle scuole

I dirigenti scolastici Italiani ​protestano per l’impossibilità di garantire la sicurezza nelle scuole ai sensi del D.Lgs 81/2008, in un contesto di istituti non a norma, con insufficienti risorse per la formazione, con scarsi fondi per la retribuzione di figure professionali e insussistenza di risorse per gli interventi urgenti e indifferibili sulle infrastrutture.

Ciò determina una situazione insopportabile e inaccettabile per le responsabilità, civili, penali e amministrative che la legge impone. La situazione incide negativamente anche negli obblighi professionali in tema di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, nonché di organizzazione delle attività didattiche in quanto il tema sicurezza si impone con la sua importanza ma anche con la sua drammaticità.

Il ​Dm 292/96 impone la figura del Dirigente Scolastico quale “datore di lavoro” ai sensi del D.Lgs 81/08, che è una norma pensata e funzionale per le aziende, dove il datore di lavoro ha prerogative ben diverse dal Dirigente Scolastico, ma è inapplicabile al contesto scolastico.
Da quanto sopra il Dirigente Scolastico risponde in solido, col proprio patrimonio personale e risponde penalmente, come la cronaca recente rivela, con condanne penali e risarcimenti danni elevatissimi per situazioni che il Dirigente Scolastico non può gestire.

Il Dirigente Scolastico non può essere considerato datore di lavoro per i seguenti motivi:

  • non determina il numero di persone da assegnare alla propria istituzione, che vengono definiti in sede USR su disposizioni del MIUR, mentre un vero datore di lavoro decide e determina quanti devono essere i propri dipendenti;
  • non sceglie il proprio personale: il personale viene individuato da USR e MIUR tramite concorsi, graduatorie ed altre procedure amministrative. Se le competenze non corrispondono ai bisogni definiti nel PTOF non ha importanza. Ma un vero datore di lavoro sceglie il proprio personale in base alle competenze e alle necessità;
  • non ha risorse economiche né le competenze per gestire la sicurezza degli edifici: le risorse economiche sono assegnate agli enti proprietari (Comuni e Province/Città Metropolitane) che si avvalgono di personale con le adeguate competenze. Il Dirigente Scolastico può comunicare agli enti le necessità, può attivare azioni di contenimento ma non può intervenire nè economicamente nè giuridicamente né per competenza sulle strutture delle quali resta responsabile.
  • non ha risorse economiche finalizzate nemmeno per la nomina di consulenti esperti esterni o per la formazione del personale che sarà adibito al controllo delle strutture, al primo soccorso, alla lotta antincendio;
  • le strutture scolastiche sono drammaticamente fatiscenti, il Dirigente Scolastico non può fare una valutazione della struttura PRIMA che gli venga assegnata, ma una volta assegnata ne è responsabile in tutto e per tutto;
  • in sostanza: il Dirigente Scolastico si trova in una trappola amministrativa e penale: responsabile di strutture fatiscenti che non può mettere a norma, non sceglie il personale nè per numero né per competenze e tuttavia risponde penalmente e col proprio patrimonio personale di qualunque incidente e di qualunque azione commessa da TUTTO il personale, in quanto vige non solo l’obbligo di dare istruzioni ma anche di controllare che le istruzioni emanate vengano rispettate.

Molti colleghi sono stati condannati a causa di incidenti imprevedibili, ma in base ad una norma disumana e assurda. Tutti noi siamo gravemente esposti a una responsabilità ingiusta, unica nel panorama internazionale, che è contro i principi del nostro ordinamento giuridico (in buona sostanza si tratta di responsabilità penale oggettiva). Si tratta di una legge che applicata nella scuola è contraddittoria in quanto condanna chi non ha né poteri né risorse per gestire la manutenzione degli edifici e che dunque mette sempre più a rischio la sicurezza di alunni e lavoratori.

Non possiamo più accettare tutto questo. Non lo vogliamo più accettare.

I Dirigenti Scolastici chiedono:

  • l’abolizione/modifica del decreto 292/96
  • la individuazione di figure all’interno del MIUR quali datori di lavoro
  • erogazione di corsi di formazione di figure addette alla sicurezza (Primo Soccorso, ASPP, ASPILA, Uso defibrillatori)
  • revisione e sostanziale aumento dei fondi per la manutenzione ordinaria delle scuole di Comuni e Province/Città Metropolitane
  • messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici.

e annunciano le seguenti azioni:

  • applicazione rigida del DLGS 81/08 con chiusura dei plessi ove non sia garantita la sicurezza sotto ogni punto di vista da parte degli enti proprietari
  • querele alle competenti Procure per tutte le inadempienze relative alle certificazioni di sicurezza, a partire dai CPI.

Il 30 ottobre 2019 ASSEMBLEA all’IIS “LEONARDO DA VINCI” E MANIFESTAZIONE a ROMA al MIUR

TUTTE LE SIGLE SINDACALI SONO INVITATE A SOSTENERE E A PARTECIPARE ALLA ASSEMBLEA E ALLA MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DELLA SICUREZZA NELLE SCUOLE

Scuolabus, la Corte dei conti apre alla copertura finanziaria da parte degli enti locali

da Il Sole 24 Ore

di Andrea Alberto Moramarco

Il trasporto scolastico è un servizio pubblico essenziale a garanzia del primario diritto allo studio, la cui mancata fruizione può, di fatto, inibire allo studente il raggiungimento della sede scolastica, con conseguente compressione del diritto costituzionalmente garantito. Pertanto, gli enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria, «possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza», scegliendo «se erogare gratuitamente il servizio nei confronti delle categorie di utenti più deboli e/o disagiati», oppure «definire un piano diversificato di contribuzione delle famiglie beneficiarie del servizio» a seconda della loro situazione economica. Ad affermarlo è la Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 25/2019, le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 18 ottobre, accompagnate dal relativo comunicato stampa.

La questione
Il quesito, posto all’attenzione dei giudici contabili dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), riguarda le modalità di copertura finanziaria dei costi del servizio di trasporto scolastico. In sostanza, l’Anci chiedeva se, alla luce degli articoli 2, 3 e 5 del Dlgs 63/2017 (Effettività del diritto allo studio), i Comuni potessero finanziare con risorse proprie il servizio scuolabus, nonostante plurime deliberazioni di diverse Sezioni regionali contabili considerassero tale servizio come servizio di trasporto pubblico locale, al quale non può applicarsi la disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale bensì quella a tariffazione ex articolo 117 del Dlgs 267/2000 (Testo unico enti locali).

La copertura finanziaria del trasporto locale
La Corte dei conti con una lunga e articolata motivazione sposa la tesi favorevole all’apertura finanziaria sostenuta dall’Anci, fornendo un’interpretazione degli articoli 2, 3 e 5 del Dlgs 63/2017 nell’ottica di una tutela effettiva del diritto allo studio, il godimento del quale passa anche attraverso la definizione di prestazioni accessorie, quale è a tutti gli effetti il servizio di trasporto scolastico. Ebbene, i giudici contabili analizzano le definizioni di “trasporto pubblico locale (Dlgs 422/1997) e di “servizio pubblico a domanda individuale” (Dm 131/1983), escludendo il trasporto scolastico da entrambi. Per il Collegio, infatti, il servizio scuolabus deve essere inteso come un “servizio pubblico essenziale” posto a garanzia del diritto allo studio, la cui erogazione è doverosa per legge e «deve essere assicurata da tutti i soggetti costituenti la Repubblica Italiana (art. 114 Cost.) sulla base del principio di sussidiarietà verticale, in conformità al quale l’erogazione del servizio spetta all’Ente Locale, in quanto soggetto più prossimo al cittadino». L’Ente locale, potrà poi, con una scelta da adottare in conformità con il perseguimento dell’interesse pubblico, optare per l’erogazione del servizio in forma gratuita, oppure con una contribuzione delle famiglie «in considerazione del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Chi deve sorvegliare gli alunni alle elementari

da Corriere della sera

Valentina Santarpia

Meno del 50% delle scuole italiane è realmente sicura. Lo dicono i rapporti di Legambiente e Cittadinanzattiva, lo conferma il presidente dell’associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli, che per fare il punto sugli edifici scolastici parte da una considerazione: «In Italia gran parte degli istituti è vetusta: hanno strutturalmente elementi che mettono a rischio la sicurezza di docenti e studenti. Sono datati, costruiti con canoni poco moderni. Se ad esempio la scuola di Milano dove è caduto il bambino non fosse stata vecchia, non avrebbe mai ospitato a un terzo piano studenti così piccoli. Le scuole dovrebbero essere tutte a piano terra, soprattutto quelle dell’infanzia e le primarie». Detto ciò, per un dirigente scolastico affrontare il tema della sicurezza è uno degli impegni più gravosi, tanto più che è personalmente responsabile, anche penalmente, di cosa succede, e deve barcamenarsi tra certificazioni e controlli. Ma ci sono alcuni punti fermi che fanno da linee guida.

I rischi e i controlli

Le scuole sono classificate come ambienti di lavoro e devono sottostare alla normativa per la prevenzione degli infortuni, in base al decreto legislativo 81, che prevede che il responsabile della struttura rediga un documento di valutazione dei rischi. Nel caso degli edifici scolastici è il preside a compilarlo, in collaborazione con il responsabile della prevenzione e protezione. «In teoria questo documento dovrebbe esaminare tutti i rischi, ma può essere molto difficile identificarli — spiega Giannelli—. L’unico a conoscere veramente l’edificio è il tecnico dell’ente locale che è proprietario dell’istituto, ma che non è coinvolto. Responsabili di questo documento siamo noi presidi, che non siamo in grado di valutare: abbiamo già chiesto un incontro al viceministro Anna Ascani per la prossima settimana per modificare questa stortura». Anche il responsabile della prevenzione e protezione non è un esperto: spesso si tratta di tecnici che, con corsi di formazione di poche ore, possono avere la qualifica. In ogni caso, il documento deve identificare i rischi e chi deve vigilare. Se ci sono uscite di sicurezza i bidelli dovrebbero controllare ogni mattina che si aprano correttamente i maniglioni antipanico. Dove ci sono laboratori che i macchinari siano in sicurezza, che non ci siano sostanze chimiche pericolose alla portata di tutti, che le apparecchiature siano funzionanti. Se ci sono scale con balaustre basse o finestre pericolanti o controsoffitti con crepe, il preside deve chiedere che l’ente intervenga, ma intanto deve fare in modo che il personale sorvegli su questi elementi.

Il personale

Sono due le figure chiave della vigilanza a scuola: insegnanti e collaboratori scolastici, i cosiddetti bidelli. «Ogni anno il dirigente scolastico emana una circolare nella quale elenca i compiti di sorveglianza a cui sono sottoposti in base all’articolo 2048 del codice civile e al decreto 81 — spiega Andrea Di Mario, preside al liceo Carducci di Milano —. In linea teorica lo studente deve essere sempre vigilato, da quando varca il portone di scuola al momento in cui esce: la circolare serve a chiarire tutte le regole che devono seguire insegnanti e collaboratori perché questa vigilanza non venga mai meno. È un obbligo contrattuale, che vale sempre, dalla palestra alla ricreazione». Ma a volte il personale non basta. Sono circa 130 mila i collaboratori scolastici in Italia, circa uno ogni 60 alunni. «Dovrebbero essere almeno 30 mila in più, se non ci fosse stata la spending review», rileva Giannelli. E a volte «ci sono gli incidenti — conclude Di Mario —. Quelli sono il nostro incubo, perché vorremmo prevenirli e non sempre è possibile».


La scuola del futuro avrà porte sempre aperte

da Corriere della sera

di Edoardo Campanella* e Francesco Profumo**

La destrutturazione del sistema educativo è la naturale conseguenza della Quarta rivoluzione industriale. Il modello d’istruzione tradizionale, basato sull’apprendimento passivo di nozioni e procedure lungo un arco predeterminato di tempo, riflette l’organizzazione del lavoro altamente standardizzato della prima rivoluzione industriale. Ma è sempre più inadeguato in un’economia nella quale l’accelerazione dell’obsolescenza della conoscenza (5 anni) e la riduzione della permanenza sul posto di lavoro (5-7 anni) imporrano un continuo «ritorno a scuola».

Nonostante riforme e accorgimenti di vario tipo, la scuola di oggi, in Italia come nel resto del mondo, ricalca la struttura delle fabbriche di ieri. Gli insegnanti, come i capireparto con i loro sottoposti, richiedono conformismo da parte di studenti che assimilano nozioni in modo passivo. Le classi stesse, ordinate per file di banchi individuali, ricordano le industrie tessili inglesi di metà Ottocento, nelle quali le macchine da cucire erano posizionate su piccoli tavoli allineati, dietro ai quali sedevano diligentemente i tessitori.

Ellwood Patterson Cubberley, un eminente professore di Stanford di inizio secolo scorso, elaborò la teoria della factory model education, elogiando orgogliosamente tale modello educativo. L’industria dettava legge e la scuola non poteva che adattarsi. Anche un percorso di studio breve e poco brillante era sufficiente a trasmettere la forma mentis necessaria per affrontare la vita in fabbrica, dove routine e standardizzazione erano predominanti.

Tale approccio appare tuttavia inadatto per le fabbriche 4.0 che richiederanno sempre più una forza lavoro creativa, adattabile e flessibile, in grado di affrontare un progresso tecnologico in continua evoluzione ed accelerazione. Basti pensare che, secondo quanto riportato dal World Economic Forum, il 65% degli studenti di prima elementare svolgerà, una volta terminato il loro percorso di studi, professioni che oggi non esistono ancora, in un mondo nel quale i confini tra reale e virtuale saranno sempre più labili.

Per quanto difficile possa essere immaginare il futuro, o proprio per tale ragione, la scuola dovrà sempre più insegnare a imparare e ogni persona dovrà studiare tutta la vita. In un Paese come l’Italia dove neanche il 10% dei lavoratori di età compresa tra i 25 e i 64 anni frequenta attivamente corsi di formazione durante la propria carriera professionale si tratta di un cambio di mentalità importante. Re-immaginare in profondità il sistema educativo significa innanzitutto preservare gli aspetti migliori di quello esistente come il rispetto per l’autorità, la disciplina e la trasmissione di nozioni base, ma superandone gli inevitabili meccanismi di autodifesa e inerzia.

Talento e competenze

Nuove istituzioni parallele dovranno emergere per fornire training specializzato

Ormai vi è un consenso diffuso sull’importanza di investire in soft skills, stimolare il pensiero critico e affinare la capacità di risolvere problemi complessi. Bisogna andare oltre l’approccio compartimentalizzato alle singole discipline, passando a uno multidisciplinare che stimoli la predisposizione al pensiero non convenzionale. Le scienze si dovranno mescolare con le arti e le materie umanistiche. L’acronimo Stem, che indica in inglese le discipline scientifiche e tecnologiche, dovrà includere la A di arte, diventando Steam.

Tuttavia, non è più solo una questione di ciò che si studia, ma di come. Lo studente deve essere messo al centro, facilitandone l’apprendimento secondo le sue effettive capacità, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. La collaborazione orizzontale tra compagni e verticale con i professori deve sostituire almeno in parte competizione e gerarchie. I ruoli tra maestri e allievi dovranno essere sempre più ibridi. E si dovranno sperimentare nuovi metodi di insegnamento, che coinvolgano nuove tecnologie ma non solo.

Oltre all’apprendimento attivo, è necessario dotare il sistema dell’istruzione di un elevato grado di flessibilità in entrata e in uscita per favorire carriere agili e non lineari. Visto il rapido tasso di obsolescenza delle competenze anche più sofisticate, i percorsi di studio non dovranno più concentrarsi in un unico blocco temporale, ma dovranno seguire un percorso a zigzag: le porte della scuola in senso lato dovranno rimanere sempre aperte per riassorbire con facilità qualunque lavoratore lungo l’intero arco di una vita professionale. In questo senso, la flessibilità si tradurrà in destrutturazione del sistema.

Flessibilità non richiederà solo percorsi mirati e asciutti. Nuove istituzioni parallele alla scuola e all’università dovranno emergere per fornire training specializzato, ma senza essere considerate di serie B. Per garantire la flessibilità in uscita, talento e competenze, e non il titolo di studio o l’età di un candidato, dovranno diventare l’unico ostacolo alla libera circolazione dei cervelli all’interno del mercato del lavoro. E le imprese dovranno aiutare il sistema della formazione a identificare le competenze del futuro come succede a Singapore, dove gli imprenditori e il governo lavorano su orizzonti temporali di cinque anni all’interno della Skills Future Initiative.

La transizione verso la scuola del futuro sarà lunga e accidentata. Per non rassegnarsi alla disoccupazione tecnologica, dovremo essere tutti disposti a imparare, disimparare e re-imparare.

Blitz anti assenteismo I genitori con i prof: fate un lavoro prezioso

da La Stampa

Bernardo Basilici Menini

torino
Dopo le verifiche della Guardia di Finanza, mamme e papà fanno quadrato intorno ai professori. Allo storico liceo Gioberti, lo scorso mercoledì mattina, si sono presentati i militari per un controllo sull’assenteismo. I professori sono dovuti uscire dall’aula, documento alla mano, per confermare identità e presenza. I genitori hanno firmato una lettera di solidarietà nei confronti dei docenti. «Conosciamo bene il lavoro degli insegnanti. E’ un impegno costante, preparato con cura ogni giorno, che contribuisce a far crescere i nostri figli, e a farli diventare cittadini colti, liberi e consapevoli». Poi: «Il lavoro degli insegnanti è il bene più prezioso in un Paese civile, che deve saperlo apprezzare, valorizzare e premiare. Noi lo facciamo perché lo conosciamo bene, e possiamo testimoniarne la presenza, il valore e l’efficacia».
La verifica, disposta dal Nucleo provinciale della Guardia di Finanza, fa parte una serie di 70 controlli effettuati in tutta Italia. I dubbi riguardano il motivo per cui, a Torino, sia stato scelto proprio il liceo classico e linguistico di via Sant’Ottavio, dove non sono state riscontrate irregolarità. Gli stessi professori sono perplessi. «Ho parlato con i miei colleghi e a tutti noi sembra un mistero – spiega Ward Ciaran, prof di inglese – Ma la più importante è che sia stato verificato che era tutto a posto». Il preside preferisce non rilasciare dichiarazioni, mentre i sindacati sono saliti sulle barricate. La Flc Cgil di Torino e Piemonte parla di «una modalità senza precedenti in un contesto scolastico, dove la ricaduta educativa e sulla relazione docente-allievo, compresi l’autorevolezza e la credibilità del docente, sono fattori imprescindibili e da considerare». I Cobas si dicono «sbigottiti. E’ stata un’umiliazione per i docenti. La scuola non è sede di furbetti o evasori, i dispositivi di controllo interni ci sono e funzionano». Prese di posizione arrivano anche dalla Cub (che ha sollevato il caso) e dalla Cisl, che sottolinea come «il settore dell’istruzione sia uno di quelli con i minori tassi di assenteismo, in un Paese in cui l’evasione fiscale raggiunge livelli impressionanti». Tutte le sigle hanno chiesto chiarimenti su una vicenda in cui i «perché» sono ancora aperti.

Graduatorie permanenti ATA: per inserirsi servono 23 mesi e 16 giorni di servizio

da Orizzontescuola

di redazione

Graduatorie ATA 24 mesi: vengono chiamate così perché per l’inserimento sono necessari due anni di servizio, ossia 23 mesi e 16 giorni.

Un nostro lettore chiede

Sono un supplente di terza fascia come collaboratore scolastico. Al 30 giugno 2019 ho completato 20 mesi di servizio. Dal 24 settembre 2019 ho un contratto annuale fino al 31 agosto 2020, per cui nel mese di gennaio 2020 arrivo ai 24 mesi.  Volevo chiedere l inserimento in prima fascia che uscirà credo nel mese di marzo e quindi avendo accumulato 26 mesi di servizio posso farla o essendo in corso d contratto m tocca aspettare la chiusura del contratto e quindi inserirmi nella successiva domanda? 

di Giovanni Calandrino – Può tranquillamente effettuare l’inserimento già al prossimo bando (marzo 2020) avendo maturato un anzianità di servizio di 24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni e non aspettare quindi la chiusura del contratto.

Infatti per essere ammessi al concorso i candidati devono possedere una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale di COLLABORATORE SCOLASTICO, per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre.

Maker Faire, Fioramonti: Mi colpisce interazione fra scuole, scienziati e imprenditori

da Orizzontescuola

di redazione

La cosa che mi colpisce di più è come le scuole interagiscano con gli scienziati, con gli imprenditori.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, in visita alla Maker Faire a Roma, la grande esposizione dell’innovazione che si conclude oggi alla Fiera di Roma.

In una videointervista pubblicata dal Corriere della Sera, il ministro ha rimarcato  come creatività e tecnologia siano da considerare lo spartiacque nella realtà industriale che passerà da una produzione di massa a una individuale e locale.

Il futuro è questo: produrre localmente quello che oggi noi pensiamo si possa produrre solo globalmente – ha spiegato meglio Fioramonti – ma senza gli sprechi e senza gli impatti negativi. Il fatto che qui c’è molta tecnologia open source, c’è molta gente che scopre come fare sviluppo tecnologico, ma poi lo offre alla comunità, affinché anche altri possano usufruirne e possano generare spin off e altre attività imprenditoriali“.

Tra le proposte del Ministro, anche quella di introdurre il coding come materia di studio.

La differenza tra pericolo e rischio nella sicurezza

da La Tecnica della Scuola

Quali sono le differenze sostanziali tra rischio e pericolo? Queste due parole sembrano apparentemente uguali eppure nascondono due significati molto diversi.

Quando si parla di pericolo, infatti, evidenziamo un qualcosa che solo potenzialmente può causare danni alle persone.

Quando invece parliamo di rischio ci riferiamo alla probabilità di poterci vedere arrecati dei danni a causa di qualcos’altro. Per cui il pericolo è una certezza di poter ricevere o causare danni, il rischio è solo una possibilità. Il pericolo è oggettivo, il rischio varia di soggetto in soggetto. Vediamone le differenze secondo i dettami del D. lgs. 81/08:

Definizione di pericolo nel D. lgs. 81/08

L’art. 2, lettera r, del decreto 81/08 definisce il pericolo in questa maniera: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”. Il concetto di pericolo riguarda, quindi, la capacità potenziale di provocare un danno alle persone e non ha alcuna utilità fornirne una stima.

Definizione di rischio nel D. lgs. 81/08

L’art. 2, lettera s, del decreto sopra menzionato definisce il rischio nel seguente modo: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Si tratta, quindi, di un termine che richiama una nozione probabilistica, in quanto esprime appunto la probabilità che si verifichi un evento in grado di causare un danno alle persone.

Secondo quanto sopra scritto possiamo dire che l’obiettivo di ogni responsabile della sicurezza in un ambiente di lavoro dovrebbe essere quello di ridurre il più possibile il rischio, giacché pensare di eliminare del tutto la probabilità a esso associata è un obiettivo il più delle volte non verosimile.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019, n. 155

Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (19G00160)
(GU Serie Generale n.299 del 21-12-2019)

Contrasto alla povertà educativa: prorogati i termini per le candidature

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti
della capacità attrattiva della criminalità – Prot. 26502 del 06/08/2019.
Proroga dei termini per la presentazione delle candidature.

Prot. 30924 del 21 ottobre 2019

Nuova organizzazione MIUR in CdM

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della riunione di lunedì 21 ottobre 2019, ha approvato due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che regolamentano la nuova organizzazione del MIUR e la nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.


NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

1. Regolamento recante l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)
2. Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, ha approvato due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che recano, rispettivamente, la nuova organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e la nuova organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Il nuovo disegno organizzativo del Ministero mantiene la ripartizione in tre distinte strutture Dipartimentali – rispettivamente dedicate all’istruzione, alla formazione superiore e alla ricerca e ai servizi trasversali all’amministrazione.

La riforma – pur operando ad invarianza della spesa – mira a realizzare sinergie organizzative, realizzando un accorpamento all’interno della medesima struttura dirigenziale generale di strutture che svolgono funzioni analoghe.

Il secondo regolamento apporta limitate modifiche all’organizzazione e al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, istituendo, tra l’altro, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ufficio legislativo, il nucleo di monitoraggio della normativa nelle materie di competenza del Ministero, con l’obiettivo di garantire la qualità della regolazione e del coordinamento legislativo in ambiti normativi che risentono di frammentarietà e stratificazione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2019

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo all’istituzione dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. (20A00408)

(GU Serie Generale n.18 del 23-01-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l’art. 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l’art. 4;

Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto-legge n. 303, del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita’ culturali e turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche’ in materia di famiglia e disabilita’, e, in particolare, l’art. 3, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita’ le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita’, che comprendono una pluralita’ di ambiti settoriali, riferiti anche alle politiche in materia di lavoro, salute, inclusione scolastica, accessibilita’ e mobilita’, nonche’ attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri ulteriori specifici compiti quali, tra gli altri, la gestione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019 in corso di registrazione, di conferma fino al 31 dicembre 2019 della Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilita’, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018;

Ritenuto pertanto necessario assicurare, in via permanente, il supporto al Presidente del Consiglio dei ministri nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilita’, nelle svolgimento delle attivita’ volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, si rende necessario adeguare l’assetto organizzativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo l’istituzione di un apposito Ufficio autonomo denominato «Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’», articolato in non piu’ di un servizio di livello dirigenziale non generale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1 Modifiche all’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 2, comma 2, dopo la lettera m-ter) e’ inserita la seguente: «m-quater) Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’»;
b) all’art. 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «undici ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di prima fascia» sono sostituite dalle seguenti: «dieci ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di prima fascia», e le parole: «cinque ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia» sono sostituite dalle seguenti: «quattro ulteriori unita’ il numero massimo dei dirigenti di seconda fascia»;
c) dopo l’art. 24-ter, e’ inserito il seguente:
«Art. 24-quater Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’
1. L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’ e’ la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell’area funzionale relativa alla promozione e al coordinamento delle politiche in favore delle persone con disabilita’.
2. L’Ufficio, in particolare, cura gli adempimenti necessari per la realizzazione degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita’ e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione ed inclusione sociale, nonche’ la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’ e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; cura la gestione e il supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita’ di cui al comma 5 dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; svolge le attivita’ istruttorie connesse all’adozione degli atti, anche normativi, di competenza in materia di disabilita’; svolge l’attivita’ istruttoria ai fini della promozione di intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dirette a sviluppare una governance coordinata tra i diversi livelli di governo delle prestazioni e dei servizi socio-sanitari ed educativi in favore delle persone con disabilita’; cura l’attivita’ di informazione e di comunicazione istituzionale nelle materie di propria competenza, ivi compresa la divulgazione delle azioni positive e delle migliori pratiche; assicura la rappresentanza del Governo negli organismi nazionali, europei e internazionali competenti negli ambiti sopra indicati.
3. L’Ufficio si articola in non piu’ di un Servizio.».

Art. 2 Disposizioni finali

1. Entro trenta giorni dall’emanazione del presente decreto e’ adottato il decreto di organizzazione interna dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita’ di cui all’art. 2, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell’art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

Il presente decreto e’ trasmesso ai competenti organi di controllo ed e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2019

Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 1-2151