Protocollo d’Intesa MIUR – TIM

MIUR e TIM, insieme per accompagnare la trasformazione digitale nelle scuole

Siglato accordo triennale per sviluppare azioni di digital education rivolte a professori e studenti. L’iniziativa è aperta al contributo delle altre aziende attive nel settore dell’innovazione tecnologica per la didattica digitale

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti, e l’Amministratore Delegato di TIM, Luigi Gubitosi, hanno firmato oggi al MIUR un protocollo d’intesa triennale finalizzato ad accelerare il processo di trasformazione digitale delle scuole italiane di ogni ordine e grado, puntando a elevare la qualità dell’offerta formativa degli istituti scolastici, attraverso l’innovazione didattica e l’integrazione delle nuove tecnologie nei processi di apprendimento. L’iniziativa sarà aperta anche al contributo delle altre aziende attive nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie per la didattica digitale.

L’accordo permetterà di realizzare azioni per portare nelle scuole e negli ambienti di apprendimento l’accesso alla rete internet, individuando casi pilota in tutta Italia anche in aree disagiate o caratterizzate da alta dispersione scolastica. Saranno inoltre attivate iniziative di formazione del personale docente e degli studenti volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali e promuovere la cultura scientifica nelle scuole, per ispirare i ragazzi nella scelta di percorsi formativi e professionali nel campo delle discipline STEM.

Si svilupperanno in tal modo azioni di “digital education” di base con l’indicazione degli strumenti idonei ad agevolare la scoperta di approcci evoluti al digitale, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative come il cloude la realtà aumentata al servizio dell’istruzione. I progetti realizzati arricchiranno il curriculum attraverso percorsi di formazione e orientamento alle competenze digitali, in linea con i nuovi trend tecnologici e le richieste del mercato del lavoro. Agli studenti saranno offerti servizi e programmi formativi gratuiti, con l’obiettivo di diffondere le competenze necessarie alla trasformazione digitale delle imprese e alle conseguenti sfide che il mondo del lavoro sarà chiamato ad affrontare.

“Agli istituti servono fondi e personale per dare sicurezza”

da La Stampa

Intervista a Caterina Spina – segretaria FLC

Fabio Poletti
Milano

Caterina Spina è la segretaria milanese della Cgil Scuola, oggi Lavoratori della Conoscenza.
E’ morto il bambino di 5 anni caduto dalle scale della Scuola Pirelli.
«La scuola intera è in lutto. Il nostro cordoglio va alla sua famiglia. Certe cose non possono succedere. Quando i bambini vengono affidati agli adulti della scuola, la scuola deve garantire la loro sicurezza oltre che l’educazione. E’ un dovere quotidiano e una responsabilità che non possiamo delegare».
E invece è accaduto.
«Rispettiamo il lavoro della magistratura ma non ci si può fermare davanti alla responsabilità della singola persona, che sia un insegnante o un commesso, come chiamiamo a Milano i collaboratori scolastici».
Si parla di una indagine per omicidio colposo per omessa sorveglianza.
«Come sindacato non ne siamo a conoscenza. Non si può dire in generale che nelle scuole non ci sia vigilanza. Viene effettuata con scrupolo ogni giorno. Ma la responsabilità non può essere lasciata al singolo individuo».
Di chi è la colpa?
«Per garantire la vigilanza ci vogliono strutture adeguate. Servono più risorse e attenzioni nella scuola, lo diciamo da anni. Non si può solo dare la colpa a un commesso che magari deve controllare contemporaneamente quattro corridoi affollati di bambini. Da dieci anni si sente solo parlare delle falle in cui versa la scuola milanese, lombarda e poi nazionale. Ci sono istituti che avevano tre plessi che sono diventati cinque. Non hanno nemmeno il personale per garantire apertura, chiusura e sicurezza».
Chi deve garantire che il sistema funzioni e sia sicuro?
«Chi governa il Paese deve assumersi delle responsabilità. A partire dai rischi a cui sono esposti i bambini in queste condizioni. C’è sicuramente un livello di responsabilità individuale su cui è giusto che indaghi la magistratura. Ma c’è un livello di competenze che, all’interno di un luogo di lavoro come la scuola, non può essere delegato all’insegnante o al singolo commesso».


E’ compito degli ATA l’attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni. Sentenza

da Orizzontescuola

di Avv. Marco Barone

L’accoglienza degli alunni di scuola nel servizio post scuola, è competenza o meno degli ATA? Interviene la Cassazione civ. Sez. lavoro, Sent., (ud. 23-05-2019) 02-08-2019, n. 20844.

Fatto

Un ricorrente si rivolgeva al Tribunale per veder dichiarato l’illegittimità del comportamento assunto dall’amministrazione scolastica in ordine ad alcune disposizioni. Tra le quali vi era quella inerente l’articolo 50 del CCCNL scuola. Assume il ricorrente che quanto affermato dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, che respingeva il suo ricorso, circa la violazione dell’art. 50 del CCNL 29 novembre 2007 e della tabella A del medesimo CCNL, non sarebbe giuridicamente corretto.

Per il ricorrente I compiti, ex art. 50 CCNL – “attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni di scuola primaria nel servizio post-scuola, nel tragitto scuola-scuolabus e controllo, pulizia del piazzale-parcheggio” – della cui violazione era stato ritenuto disciplinarmente responsabile, gli erano stati affidati successivamente ai fatti in contestazione senza che potesse assumere rilievo il riferimento fatto autonomamente dal Giudice alla tabella A allegata al CCNL, sia perchè non richiamata nel provvedimento sanzionatorio impugnato, sia perchè la tabella A fa solo una elencazione dei compiti generali, che possono poi essere richiesti ad ogni singolo specifico operatore secondo il potere e il compito che spetta al dirigente scolastico attribuire.

E’ compito degli ATA l’attività di accoglienza e sorveglianza degli alunni prima e dopo le lezioni

La Corte d’Appello correttamente ha affermato che l’obbligo di atteggiamento responsabile nella accoglienza e sorveglianza degli scolari in istituto era proprio delle mansioni tipiche del profilo di appartenenza del lavoratore di cui alla Tabella A “Profili di Area del personale ATA”, allegata al CCNL Comparto scuola del 29 novembre 2007, che sancisce, tra l’altro rispetto all’AREA A, profilo professionale collaboratore scolastico: “(..) E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico (…) Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonchè nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47″. Ciò trova conferma proprio nella previsione dell’art. 50 del medesimo CCNL che disciplina l’attribuzione delle posizioni economiche orizzontali, atteso che nello stesso, al punto 3, si afferma “Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili (…)”. Tali disposizioni contrattuali pongono in evidenza che le attività di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche (così come l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse), attività in cui si inscrive anche l’accompagnamento degli scolari al punto di raccolta per la consegna all’assistente per prendere lo scuolabus, la cui mancata effettuazione rispetto alle due alunne veniva contestata al lavoratore, rientra tra le mansioni del profilo professionale dell’AREA A di appartenenza del lavoratore medesimo.

Educazione alimentare e alla salute: offerta formativa per l’a.s. 2019/20

da Orizzontescuola

di redazione

Nota Miur 4644 del 21 ottobre: educazione alla salute, educazione alimentare e ai corretti stili di vita – Offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020.

I progetti formativi attivati dai soggetti partecipanti sono i seguenti:

  • Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) iniziative volte ad approfondire i temi della ricerca sul cancro, utilizzando percorsi di
    educazione ai corretti stili di vita e alla prevenzione;
  • Croce Rossa Italiana (CRI) presenta alle scuole interventi di promozione alla salute e un nuovo percorso formativo volto alla promozione della cultura della cittadinanza attiva e del volontariato;
  • Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) promuove nelle scuole, anche per il corrente anno scolastico, l’offerta formativa per la promozione della cittadinanza attiva e l’educazione a stili di vita sani
  • FBAO – Fondazione Banco Alimentare Onlus propone alle scuole di partecipare alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare (GNCA) in programma per il prossimo 24 novembre 2018 e offre alle scuole una serie di progetti educativi volti ad evitare lo spreco alimentare, a comprendere il valore del cibo, fornendo anche documentazione didattica e momenti di formazione con i propri volontari;
  • Fondazione Umberto Veronesi_(FUV) La divisione della Fondazione dedicata alla scuola promuove numerose iniziative negli ambiti dell’educazione alla salute e prevenzione e della divulgazione scientifica. Le iniziative si rivolgono agli studenti e ai docenti delle scuole di
    ogni ordine e grado (primarie e secondarie di I e II grado) su tutto il territorio nazionale;
  • Istituto Superiore della Sanità, l’Associazione Italiana Tiroide, la Società Italiana di Endocrinologia, l’Associazione Medici Endocrinologi, la Società di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica e il Comitato Associazioni Pazienti Endrocrini promuovono il progetto educativo sulla Iodoprofilassi, che ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di un corretto apporto di iodio sin dall’infanzia valorizzando il ruolo centrale degli insegnanti e della componente studentesca, per la diffusione della cultura della prevenzione.

Nota Miur

Legge di Bilancio, Fioramonti preoccupato: poche le risorse per scuola e ricerca

da Orizzontescuola

di redazione

Legge di Bilancio 2020, i tre miliardi chiesti dal Ministro Fioramonti potrebbero non arrivare, e le richieste da parte del mondo dell’istruzione rimanere senza copertura finanziaria.

La manovra la stiamo ancora studiando ed è in evoluzione, si sta facendo un lavoro di sintesi. Sono personalmente preoccupato perché le risorse per
la scuola, l’università e la ricerca sembrano essere poche e mi
auguro che aumentino“.

Fioramonti ha aggiunto “le risorse sono
molto lontane da quello che era stato l’obiettivo iniziale”.

Io confido nella responsabilità di tutti i partiti politici
per fare in modo che in questo Paese si possa dire una volta per
tutte che dopo tanti anni di sotto finanziamento il governo e
tutte le forze politiche sono davvero impegnate per rilanciare
la scuola, l’università e la ricerca, perché senza questo non
c’è futuro. E noi non possiamo rinnegare il futuro” conclude il Ministro.

Assemblee sindacali: 10 ore ogni anno, non si prendono le firme, chi può partecipare. Guida

da Orizzontescuola

di Giovanna Onnis

Ogni anno scolastico si ripropongono numerosi quesiti e sono diversi gli interrogativi che i docenti si pongono in relazione alle assemblee sindacali: diritti, doveri , tetto massimo di ore fruibili, effetti sull’orario scolastico e sull’organizzazione dell’attività didattica.

Innanzi tutto è utile chiarire che l’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori (art. 2 CCNQ /1998) che, in seguito a convocazione da parte delle organizzazioni sindacali o della RSU di categoria, possono riunirsi nel luogo di lavoro o in altro locale idoneo, per trattare un ordine del giorno prestabilito e vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La normativa che regolamenta il diritto di partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali, è inserita nel CCNL del comparto scuola, dove nell’art.8  comma 1 si stabilisce che “ I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale pubblica, per n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”

Quali organizzazioni sindacali sono legittimate ad indire le assemblee  sindacali?
Il comma 3 dell’art.8 fornisce una risposta al quesito e stabilisce:

“Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali”;

b) dalla R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 8, comma 1, dell’ accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998 (cfr. nota n. 6);

c) dalla RSU congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (cfr. nota n. 7)”

Nello specifico il CCNQ fa riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria ammesse alla trattativa nazionale cioè quelle che hanno sottoscritto il vigente CCNL comparto scuola (CCNL 29.11.2007): FLC/CGIL; CISL Scuola;UIL Scuola; SNALS – CONFSAL; FED.NAZ. GILDA –UNAMS.

Quindi  i Dirigenti scolastici possono autorizzare e pubblicizzare esclusivamente le assemblee indette, in orario di servizio, dalle citate organizzazioni sindacali.

Assemblee sindacali: chi può indirle? Chiarimento dell’Aran

Quante assemblee sindacali possono essere indette in un mese nella stessa scuola?

Possono essere convocate assemblee sindacali per le diverse categorie di personale scolastico e possono essere indette per soli docenti, per solo personale ATA oppure per tutti i lavoratori della scuola congiuntamente.

In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese (comma 2 art.8 CCNL)

Il limite di due assemblee al mese deve essere considerato, quindi,  in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed educativo da una parte e ATA dall’altra , per cui se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e il personale educativo e due per il personale ATA

In quale fascia oraria possono essere indette le assemblee sindacali? 

E’ utile chiarire che le assemblee sindacali possono essere convocate in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in  orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni,corsi).

Per quanto riguarda le assemblee in orario scolastico l’argomento è disciplinato dal comma 4 dell’art.8, dove si chiarisce che:

“Le assemblee coincidenti con l’orario di lezione si svolgono all’inizio o, di norma, al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all’assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico.”

Risulta, inoltre, di fondamentale importanza quanto prevede il comma 10 in relazione al divieto di svolgere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Quanto può durare ogni singola assemblea sindacale ?

Come chiarisce il comma 6 dell’art. 8 “Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore se si svolge a livello di singola istituzione scolastica o educativa nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio”

Con quali modalità deve essere convocata un’assemblea sindacale?

La procedura che deve essere seguita per la convocazione di un’assemblea sindacale è esplicitata nel comma 7 dell’art.8:

“La convocazione dell’assemblea, la durata, la sede e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, ai dirigenti scolastici delle scuole o istituzioni educative interessate all’assemblea.

La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all’albo dell’istituzione scolastica o educativa interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l’ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un’unica assemblea congiunta o – nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali – assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all’assemblea – o alle assemblee – di cui al presente comma va affissa all’albo dell’istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore.

Con quali modalità il personale scolastico viene informato della convocazione di un’assemblea sindacale?  

La risposta si trova nel comma 8 dove si stabilisce che “Contestualmente all’affissione all’albo, il dirigente scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all’assemblea al fine di raccogliere la dichiarazione individuale di partecipazione espressa in forma scritta del personale in servizio nell’orario dell’assemblea.”

Solitamente in tale circolare il Dirigente scolastico fissa un termine entro il quale i docenti dovranno presentare la domanda. Il termine non è prescritto dalla normativa, ma scelto dalla Dirigenza, ritenuto congruo per permettere l’organizzazione dell’orario per quella giornata.

Il personale in servizio dovrà comunicare la sua volontà di adesione presso la segreteria del proprio istituto entro i termini stabiliti dal Dirigente scolastico ed esplicitati nella circolare.

Il docente che aderisce formalmente può successivamente revocare la sua adesione?

No, la  dichiarazione di adesione presentata dal docente è utilizzata ai fini  del computo del monte ore individuale e come specifica il comma 8, è irrevocabile.

La dichiarazione è irrevocabile perché le eventuali modifiche nell’orario  delle lezioni o l’uscita anticipata delle classi coinvolte è stata comunicata alle famiglie.

Chi può partecipare all’ assemblea sindacale ?

Tutto il personale scolastico indistintamente, compreso i supplenti temporanei, ha diritto a partecipare alle assemblee sindacali in orario di servizio  fino a 10 ore complessive per anno scolastico, mantenendo il diritto alla retribuzione.

E’ possibile modificare l’orario delle lezioni nella giornata di assemblea sindacale? 

La risposta è affermativa, il Dirigente Scolastico può predisporre modifiche all’orario di servizio annuale in ragione di circostanze sopravvenute, di contingenze che lo richiedano; in questo caso va infatti tutelato il diritto sia del docente che partecipa all’assemblea, sia del docente che non aderisce.

In base al comma 9 dell’art.8 è possibile prevedere l’uscita anticipata delle classi nelle quali i docenti hanno aderito all’assemblea, informando le famiglie interessate:

“Il dirigente scolastico:
a) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio;

b) per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale ATA, se la partecipazione è totale, stabilirà, con la contrattazione d’istituto, la quota e i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza degli ingressi alla scuola, al centralino e ad altre attività indifferibili coincidenti con l’assemblea sindacale.”

I docenti che hanno aderito all’assemblea sindacale devono produrre documentazione attestante la loro partecipazione?

La risposta è negativa. I docenti non sono tenuti a presentare nessuna documentazione , infatti non sussiste più alcun obbligo di verifica della presenza in assemblea dei docenti , essendo decaduto l’art. 11 del DPR 395/88 che demandava ai capi d’istituto l’accertamento della partecipazione dei docenti all’assemblea.

Come si calcolano le 10 ore?

Il monte ore individuale  e la durata massima di ogni assemblea, stabiliti dal CCNL si riferiscono all’ora di 60 minuti, e non alla durata, in ciascuna istituzione scolastica, dell’unità oraria di lezione.

Chiaramente ogni docente dovrà conteggiare le ore di lezione non svolte a prescindere dalla durata dell’assemblea. Se, per esempio, un docente che aderisce ad un’assemblea sindacale di due ore, “perde” solo un’ora di lezione nel conteggio dovrà considerare solo questa ora e non le due complessive relative alla durata dell’assemblea

Come deve conteggiare le ore un docente che lavora su una COE?

Il conteggio rimane invariato e segue gli stessi criteri validi per un docente che lavora su una COI. La normativa, infatti , parla di “n. 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico” e questo a prescindere dal fatto che si lavori su una scuola o su più scuole.
Quindi si conteggiano le ore totali che sono comunque 10 anche se si lavora su due scuole.

Non si prevede nessuna ripartizione delle ore nel caso di docente che lavora su una COE anche perché le assemblee sindacali non sono indette per singolo plesso, a meno che si tratta di assemblea interna convocata dalla RSU di istituto.

Per  assemblee sindacali convocate su più comuni, a quale si deve partecipare?

L’organizzazione sindacale che indice una assemblea solitamente convoca nello stesso orario un’unica assemblea per tutte le scuole della provincia oppure più assemblee destinate a specifiche scuole afferenti a determinati comuni indicati nella convocazione.

Il docente interessato può scegliere di partecipare all’assemblea sindacale che riguarda il comune in cui è ubicata la scuola di titolarità o il comune di residenza.

Di solito si raccomanda la partecipazione all’assemblea sindacale opportunamente convocata per il personale della scuola in cui si presta servizio, onde evitare problemi nella organizzazione dell’orario e relativa gestione delle classi.

Il docente che partecipa all’assemblea sindacale deve essere sostituito?

In base al comma 9 dell’art.8 del CCNL il Dirigente scolastico sospende le attività didattiche delle sole classi, o sezioni di scuola dell’infanzia, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all’assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell’assemblea, del personale che presta regolare servizio.
Quindi  il docente che aderisce all’assemblea sindacale non va sostituito.

E’ corretto invece che per quella giornata venga modificato l’orario, laddove possibile, per il personale che non ha aderito, in modo da non lasciare le classi “scoperte”. Si verifica infatti molto spesso che durante le assemblee sindacali si autorizzi una uscita anticipata degli alunni o un anticipo della disciplina delle ultime ore, a copertura delle ore del collega che partecipa all’assemblea. Ma questa non è una sostituzione, è un adattamento dell’orario scolastico per garantire il diritto allo studio.

Il docente con orario di servizio non coincidente con l’assemblea deve dichiarare ugualmente la sua adesione? 

La risposta è negativa. Il docente che non è in servizio nelle ore di assemblea non deve dichiarare la propria adesione, anche se partecipa all’assemblea, in quanto la sua partecipazione non incide sul suo orario di servizio, quindi sulle classi e non deve, perciò, decurtare le ore dell’assemblea sindacale dal monte ore complessivo di 10 ore spettanti per l’intero anno scolastico

ATA terza fascia, collaboratori scolastici inseriti con licenza media mantengono titolo di accesso anche nel 2021

da Orizzontescuola

di redazione

Graduatorie III fascia ATA: per coloro che erano già inseriti rimane valido il titolo di studio precedente.

Un nostro lettore chiede

Avendo fatto domanda di inserimento come collaboratore scolastico in terza fascia con la licenza di terza media, quando questo era il titolo di accesso richiesto, e da allora ho sempre rifatto la domanda senza mai uscire dalle graduatorie. Il titolo di accesso rimane la terza media?  Grazie anticipatamente.

di Giovanni Calandrino – la risposta è affermativa, in quanto è stato così anche nel 2017.

per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie” lo afferma l’art. 2.6 del D.M. 640/2017.

Il nuovo aggiornamento delle graduatorie è previsto per il 2021. Le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia hanno validità triennale. Le ultime bandite nel 2017 avranno validità fino al 2021, per effetto della proroga con decreto prot. n. 947 del 01/12/2017.

PON Contrasto alla povertà educativa, proroga al 28 ottobre

da La Tecnica della Scuola

Con nota 30924/2019 stata prorogata fino alle ore 15 del 28 ottobre la disponibilità delle funzioni per poter partecipare al PON Contrasto alla povertà educativa di cui all’avviso prot. 26502 del 6 agosto 2019.

In considerazione della proroga, la trasmissione dei piani firmati digitalmente potrà avvenire, sulla piattaforma SIF2020, all’interno del SIDI, a partire dalle ore 08:00 di martedì 29 ottobre 2019 e fino alle ore 15:00 di martedì 5 novembre 2019.

Ricordiamo che con questo avviso sono stati stanziati 50 milioni di euro per il contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa nelle scuole del primo e del secondo ciclo di 292 aree territoriali particolarmente a rischio, individuate nelle Regioni  Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si tratta di fondi messi a disposizione dal Miur con un PON, che per la prima volta è indirizzato anche alle scuole paritarie (non commerciali del primo e secondo ciclo di istruzione), oltre che a quelle statali.

L’Avviso mira a realizzare interventi educativi per contrastare il rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, prevenire le situazioni di fragilità verso la capacità attrattiva della criminalità nelle aree di esclusione sociale.

I percorsi formativi sono finalizzati al miglioramento delle competenze chiave degli allievi, mediante azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.

SCARICA L’AVVISO

Decreto scuola, può slittare la firma del presidente Mattarella: ecco perché

da La Tecnica della Scuola

Nubi all’orizzonte sul decreto scuola? A poco meno di due settimane dal via libera da parte del governo, il provvedimento non è stato ancora firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Giorno dopo giorno, dunque, cresce l’attesa per la pubblicazione e anche la preoccupazione per la fine del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri.

IL DECRETO (in PDF) CLICCA QUI

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla Tecnica della Scuola, ci sarebbero sorti alcuni problemi per quanto riguarda il concorso straordinario per Dsga (senza la cui esperienza la struttura amministrativa della scuola rischia il collasso), inserito proprio nell’ultimissima versione e su cui i sindacati promettano di alzare le barricate qualora venisse meno prima della sua pubblicazione in GU.

Il concorso – lo ricordiamo – sarebbe riservato al personale amministrativo che abbia svolto la funzione di DSGA per almeno tre anni nei precedenti otto

Ci sarebbe, però, anche battaglia riguardante la validità del servizio svolto presso le scuole paritarie (al momento escluse dal provvedimento).

Possibile, dunque, che prima della firma di Mattarella e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto possa subire “un tagliando”, ma valutazioni sono ancora in corso e tutto può ancora succedere.

Dalla data di pubblicazione fino alla conversione in legge, poi c’è tempo due mesi e Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura al Senato e “padre” del primo provvedimento salva precari approvato dal governo M5S-Lega, “salvo intese” lo scorso 8 agosto, promette battaglia con una relazione e una decina di emendamenti già pronti.

Nota 24 ottobre 2019, AOODGOSV 21939

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Uff. I

Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Bolzano Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia Autonoma di Trento All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Oggetto: Premio “Tullio De Mauro” per docenti e dirigenti scolastici innovatori – IX edizione “Global Junior Challenge”. Roma, 11 – 13 dicembre 2019.


Nota 24 ottobre 2019, AOODGOSV 21922

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Uff. I

Oggetto: OLIMPIADI DI PROBLEM SOLVING – Informatica e pensiero computazionale