Come si cresce un cane guida?

Come si cresce un cane guida? Il ruolo della famiglia affidataria
Il Sole 24 Ore del 19/10/2021

Mercoledì 20 ottobre ricorre la giornata nazionale del cane guida, ausilio indispensabile per ogni persona cieca. Le celebrazioni dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di quest’anno si concentrano sul ruolo delle famiglie affidatarie. Un cane guida per ciechi, generalmente un labrador o un golden retriver, è sottoposto a un delicato periodo di addestramento in apposite scuole, ma il primo step è l’affidamento a una famiglia che nel suo primo anno di vita gli insegna le regole fondamentali di comportamento prima del percorso vero e proprio di educazione con personale personalizzato. Quelle dei “puppy walker” “sono famiglie meravigliose –  spiegano all’UICI -, che crescono un animale dal quale si sa già che bisognerà separarsi, ma con la consapevolezza di aver fatto del bene a qualcun altro e che gli occhi di quel cagnolino diventeranno gli occhi di qualcuno che purtroppo non potrà più vedere”. Il cane è il migliore amico dell’uomo “ma per un non vedente – da noi sono 360mila i ciechi assoluti e 1,5 milioni le persone con deficit visivo gravissimo – è molto, molto di più: un punto di riferimento fondamentale per la sua libertà e autonomia, un essere vivente con cui stabilire una relazione emotiva che segna una vita, un sostegno in tutte le attività basilari della vita quotidiana, un compagno a cui affidarsi nel modo più totale, in una simbiosi unica e perfetta che difficilmente trova eguali”.

ADDESTRARE UN CANE GUIDA E’ UN PROCESSO LUNGO E MOLTO COSTOSO
L’addestramento di un cane guida ha dei costi molto elevati, quantificabili in diverse migliaia di euro per singolo cane e una tempistica complessiva piuttosto lunga, il che rende del tutto insufficiente il numero di cani addestrati ogni anno, con una lista di attesa dal momento della domanda all’assegnazione del cane alla persona cieca di circa due anni. L’UICI si rivolge “alle istituzioni affinché si adoperino per sostenere queste strutture e per promuovere una cultura del rispetto delle regole” spesso ignorate quando non violate. Al ruolo delle famiglie affidatarie è dedicato l’evento principale delle celebrazioni di mercoledì, ospitato dalla Scuola di riferimento nazionale per l’addestramento, il Centro Cani Guida per Ciechi e Polo Nazionale per l’Autonomia “Helen Keller” di Messina istituito per volontà dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, con il sostegno anche della Regione Sicilia. L’evento si terrà il 20 ottobre a Messina a partire dalle ore 10:30, fruibile anche in modalità streaming via zoom e sulla pagina facebook dell’UICI. All’incontro interverrà Mario Barbuto, Presidente nazionale di UICI, Linda Legname, Presidente del Centro Regionale-Scuola e Polo nazionale Hellen Keller” e vice Presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, alcune famiglie affidatarie provenienti da tutta Italia, lo scrittore Matteo Restani, giovanissimo autore del libro dedicato al Cane guida “Con gli occhi di un cieco”. L’evento si concluderà con la cerimonia di rientro a scuola dei cuccioli affidati alle famiglie che poi completeranno il percorso di addestramento.

di Guido Minciotti

Il Ministro incontra il Forum degli studenti

Il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha incontrato nel pomeriggio del 19 ottobre al Ministero il Forum degli Studenti. Al centro dell’incontro, i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per l’Istruzione.

Il Ministro ha illustrato le riforme e gli investimenti che riguarderanno la scuola, a partire dai bandi per 5 miliardi che saranno avviati entro novembre per asili e scuole dell’Infanzia, mense, palestre, ristrutturazione e costruzione di nuovi edifici.

Il Ministro ha spiegato le riforme e gli investimenti che riguarderanno gli Istituti tecnici e professionali, l’orientamento, il reclutamento e la formazione degli insegnanti, i nuovi ambienti per la didattica e l’edilizia, l’innovazione dei contenuti didattici.

Durante il confronto, i rappresentanti del Forum hanno presentato al Ministro le istanze e le priorità delle studentesse e degli studenti, dall’attenzione al benessere psicologico dei ragazzi a una riflessione sull’autonomia scolastica e l’innovazione della didattica, da cui nasceranno tavoli di lavoro.

“Vi ringrazio moltissimo per essere qui – ha esordito il Ministro rivolgendosi ai presenti –. È importate ragionare con voi sulle straordinarie opportunità offerte dal Pnrr per la nuova scuola che stiamo costruendo. Ci sono significativi investimenti e una grande attenzione ai bisogni delle studentesse e degli studenti. Il Pnrr è un’occasione straordinaria per disegnare il nostro futuro. Lavoriamo insieme e impegniamoci tutti per costruire una scuola nuova e riportare l’Istruzione al centro del futuro del Paese”.

Il dirigente scolastico nel sistema delle sanzioni disciplinari

Francesco G. Nuzzaci


1.    Introduzione

2. La responsabilità disciplinare

3.    Le fonti pubblicistiche

4. La regolazione contrattuale

4.1.        Il dirigente scolastico soggetto passivo

4.2 Il personale della scuola

4.2.1.    Personale ATA

4.2.2. Personale docente

5.    Il dirigente scolastico in azione

5.1. Distribuzione delle competenze

5.2.        La sospensione cautelare

5.3. L’obbligatorietà dell’azione disciplinare

5.4.        Il principio di tipicità delle sanzioni

5.5. Il diritto di difesa

5.6.        Il criterio di proporzionalità

5.7. L’eventuale procedura conciliativa

5.8.        Il rispetto dei termini e delle procedure

6. Fattispecie differenti

6.1.        Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale

6.2.        L’insufficiente rendimento e l’incapacità didattica

6.3.        La permanente inidoneità psico-fisica

Mascherine di Stato, molte scuole hanno i corridoi pieni. La dirigente: “Non sappiamo più dove metterle e sono inutilizzabili”

da ilfattoquotidiano.it

“Non sappiamo più dove metterle. Solo dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo oltre 50mila mascherine di Stato accumulate negli scantinati, nei magazzini, in ogni angolo. Finalmente non me ne manderanno più, ma ora scriverò una mail ogni giorno a Figliuolo perché venga a ritirare i pacchi che abbiamo qui dall’anno scorso”.

A parlare è Amanda Ferrario, dirigente scolastica di uno degli istituti considerato tra i più innovativi in Italia: il Tosi di Busto Arsizio, 2500 alunni. La preside non è certo una sconosciuta al ministero dell’Istruzione: tra il 2018 e il 2019 ha lavorato a stretto contatto con il Gabinetto del ministro Marco Bussetti e nel 2020 è stata membro del gruppo di lavoro istituito da Lucia Azzolina, per l’innovazione metodologica e la formazione dei docenti.

Eppure nemmeno lei è riuscita a frenare l’ondata di mascherine che dallo scorso anno hanno invaso le scuole di ogni ordine e grado: al Tosi ne arrivano diecimila a settimana. Il problema è che nessuno le usa: “Inizialmente hanno inviato quelle chirurgiche che venivano indossate dai ragazzi – spiega la preside – ma ad un certo punto, lo scorso anno, sono stati distribuiti dei dispositivi scomodi, per nulla performanti, con elastici che si rompono facilmente. I ragazzi non le hanno più volute. Noi le distribuivamo ma restavano sui tavoli”.

Stiamo parlando di quelle mascherine definite dagli studenti “pannolini” o “mutanda”: un appalto di undici milioni di dispositivi firmato dal commissario per l’emergenza straordinaria Domenico Arcuri. Arrivato il generale Francesco Figliuolo a marzo dello scorso anno, nulla è cambiato. Il contratto in essere non si è potuto stracciare. Risultato? Nelle scuole di tutt’Italia sono continuate ad arrivare quelle mascherine che sono rimaste negli atrii, nei corridoi, negli scantinati.

“Io stessa le ho provate. Sono decisamente fastidiose. Anche quelle con l’elastico che si può mettere dietro la nuca sono pessime e si rompono subito. Come pubblico ufficiale – dice la preside – continuo a distribuirle ma i ragazzi non le vogliono e li capisco”. A luglio, Amanda Ferrario, prende carta, penna e scrive una mail alla struttura commissariale ma non riceve alcuna risposta.

Nei giorni scorsi, stanca di vedere scatoloni e scatoloni ammassati riprova a “parlare” con il commissario, stavolta con la pec: “Quotidianamente da oltre un anno riceviamo mascherine inadatte all’uso, strette, fatte con materiali scadenti, con lacci dietro la testa che nessuno vuole indossare. Lo spreco di denaro pubblico e lo spazio destinato agli imballaggi mi spingono a chiedervi, nell’ordine: di sospendere l’invio di mascherine scadenti e inutilizzate e di provvedere al ritiro dei bancali interi di mascherine consegnate perché ingombrano ogni spazio disponibile e sono di intralcio alle normali attività didattiche nonché pericolose per la sicurezza degli ambienti”.

Tempo due giorni e la struttura commissariale risponde annunciando l’accoglimento della richiesta: la distribuzione sarà sospesa. “Peccato – spiega a ilfattoquotidiano.it la dirigente del Tosi – che non mi abbiano detto se verranno a ritirarle. A questo punto scriverò ogni giorno una pec al commissario. Come pubblico ufficiale non me la sento, dal punto di vista etico, di buttare dei soldi pubblici ma non posso nemmeno tenere nella scuola tutti questi scatoloni. Se li riprendano e decidano loro cosa farsene”.

Ad oggi tutte le scuole sono nella situazione dell’istituto di Busto, ma manca una ricognizione da parte del commissario: “Non è stata fatta e si continuano a buttare soldi e a danneggiare l’ambiente. Forse – spiega Ferrario – sarebbe stato meglio dare un contributo alle famiglie affinché acquistassero loro i dispositivi. A questo punto, si fermi questo spreco di denaro e lo si usi magari per quei bambini che nemmeno hanno i soldi per venire in mensa o acquistare i libri alla secondaria”.

Scuola: 9 studenti su 10 sono costretti a viaggiare ancora su mezzi affollati

da Il Sole 24 Ore

Le risposte di 3.000 alunni delle superiori intercettati da una ricerca di Skuola.net. La presenza dei controllori viene considerata inadeguata

di Redazione Scuola

I mezzi pubblici che portano gli studenti a scuola, nonostante gli sforzi fatti, continuano a essere sovraffollati. A raccontarlo sono 3.000 alunni delle scuole superiori intercettati da un sondaggio di Skuola.net. A quanto pare, infatti, non è bastato fissare un tetto alla capienza – nella misura dell’80% rispetto a quella massima – e introdurre turni a scuola, soprattutto nelle grandi città. Così, tra chi quotidianamente prende bus, treni, tram e metropolitane per andare in classe – sono poco più della metà del totale – oltre 1 su 2 dice di essere costretto a salire su mezzi strapieni, dove il distanziamento è una chimera.

Criticità generalizzate

Se, poi, si uniscono al coro anche le voci di chi disegna una situazione al limite – con veicoli e vagoni in cui c’è un po’ più di spazio ma dove non si riesce comunque a rispettare il distanziamento – le criticità sono praticamente generalizzate, interessando il 94% dei ragazzi. Alla fine, dunque, appena il 6% del campione sostiene che sui mezzi per il tragitto casa-scuola (e viceversa) la situazione è tale da garantire un’adeguata separazione tra i vari utenti. Solo 1 studente su 3 racconta poi che tutti i suoi compagni di viaggio indossano sempre la mascherina ben salda sulla bocca e sul naso; mentre il 62% “denuncia” che qualche passeggero – adulti compresi – continua a ignorare questa prescrizione.

Scarsi i controlli

Tutto ciò nonostante i controllori, che oltre a verificare il possesso del biglietto ora possono anche “ricordare” ai passeggeri di osservare tutte le norme di sicurezza. Una presenza, la loro, che però sembra esserci solo sulla carta: 2 ragazzi su 3 sostengono di non averne mai visto uno da un mese a questa parte, 3 su 10 si sono imbattuti in questa rara specie solo sporadicamente. Appena il 4% vive il privilegio di assistere a controlli costanti.

Permessi diritto allo studio docenti e Ata, non sono validi per la preparazione ai concorsi scuola

da OrizzonteScuola

Di redazione

A metà novembre scadono i termini per la presentazione delle domande per i permessi retribuiti per consentire la frequenza ai corsi di studio formalizzati nelle 150 ore individuali.

L’elenco dei docenti ammessi a fruire delle ore per il diritto allo studio è pubblicato dai singoli Uffici Scolastici (ai quali si rimanda). Per ciascuno è indicato il monte ore massimo concesso nell’anno solare.

I permessi diritto allo studio sono validi per le attività di studio preparatorie agli esami? No, non sono validi, come già abbiamo esplicitato in un altro articolo.

Infatti la circolare n. 12/11 della Funzione Pubblica lo esclude, affermando: “Giova inoltre rammentare che in base alle clausole negoziali, le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgano durante l’orario di lavoro, mentre non spettano per l’attività di studio. Questo orientamento applicativo, oltre che dal tenore delle clausole, è confermato dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Lav. N. 10344/2008) e dell’Aran”.

La preparazione per il concorso ordinario non rientra tra le tipologie per cui è possibile concedere permessi studio, in quanto non si tratta di un corso finalizzato al conseguimento di un titolo o di una qualifica, per il quale sia prevista la frequenza.

Chi può presentare la domanda?

  • personale docente ed educativo
  • personale Ata
  • personale con contratto d’incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica

Il personale può essere assunto sia a tempo indeterminato (con intero orario di cattedra o part time) che determinato (con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche, con orario intero o parziale)
Nel caso di orario parziale o part time i permessi sono concessi in proporzione alla dura dell’incarico e delle ore di servizio.

A chi presentare la domanda?
Alla Segreteria scolastica della scuola di servizio.
La scuola la inoltrerà al dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Il personale impegnato in più scuole la presenterà alla scuola che gestisce la propria situazione amministrativa e solo per conoscenza all’altra o alle altre.

Sergio Matterella contesta i no vax: deriva antiscientifica vuole bloccare il futuro

da La Tecnica della Scuola

Dopo l’inaugurazione dell’anno scolastico, in compagnia del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è di nuovo in prima fila, per l’inaugurazione del 678/mo anno accademico – presente anche la Ministra Messa – e torna a parlare della pandemia.

C’è una “deriva antiscientifica – dichiara con rammarico il capo dello Stato al Palazzo della Sapienza a Pisa – che si registra un po’ ovunque, anche nel nostro Paese, sia pure in piccole dosi, che porta a bloccare il futuro e riportare tutto al passato”.

E continua: “Noi dobbiamo molto alla scienza. Abbiamo passato un periodo lungo, che non dobbiamo dimenticare, anche per rispetto ai morti. Tutto questo è alle spalle perché la scienza ci ha consegnato i vaccini, perché le misure di distanziamento e le mascherine hanno sconfitto, o almeno speriamo di averlo fatto, il contagio”.

“Sorprende e addolora che proprio adesso, non quando si temeva il crollo del Paese, adesso che vediamo una ripresa incoraggiante, economicamente, socialmente, culturalmente, proprio ora esplodono fenomeni e iniziative con atti di violenza, di aggressiva contestazione, quasi a voler ostacolare la ripresa del Paese“, ha aggiunto il Capo dello Stato.

I comportamenti violenti “creano allarme, o meglio tristezza, non molto allarme perché si infrangono contro la determinazione, il senso di responsabilità civile della stragrande maggioranza dei nostri concittadini. Questa è la vera forza del nostro Paese, il senso civico che la nostra gente pone in essere. Di questo senso civico gli atenei sono un punto di formazione, per questo è importante quanto fanno”.

Pensioni scuola, la FLC CGIL chiede la proroga al 30 novembre per la presentazione delle domande

da La Tecnica della Scuola

Mancano due settimane al termine fissato dal D.M. 294 e dalla nota 30142 del 1 ottobre 2021 per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2022.

Secondo la circolare annuale la scadenza, quest’anno, è notevolmente anticipata rispetto agli anni scorsi. Infatti, il personale docente, educativo e ATA dovrà presentare l’istanza tramite POLIS entro il 31 ottobre 2021. Resta invece ferma la scadenza del 28 febbraio 2022 per i Dirigenti scolastici.

In proposito, la FLC CGIL ha avanzato la seguente richiesta proroga termine ultimo per la presentazione delle domande di cessazione del personale scolastico: “La scrivente Organizzazione Sindacale, visti i tempi strettissimi e notevolmente anticipati rispetto al passato, considerata l’importanza di una scelta che richiede ponderazione e la complessità delle procedure, CHIEDE di prorogare il termine per la presentazione delle domande stesse almeno al 30 novembre 2021“.

LA CIRCOLARE

IL DECRETO

LA TABELLA RIEPILOGATIVA

Le due istanze

La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze Polis che saranno attive contemporaneamente.

Prima istanza per le cessazioni ordinarie

Conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie:

  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178) (opzione donna);
  • Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205);
  • Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
  • Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

Seconda istanza per quota 100

La seconda conterrà esclusivamente:

  • Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 (quota 100).

Il Ministero fa anche sapere che, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota 100, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono infine anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

I requisiti per andare in pensione

Riportiamo di seguito i requisiti previsti per i pensionamenti dal 1° settembre 2022.

Pensione di vecchiaia – Art. 24, commi 6 e 7 della Legge n.214/2011

Pensione di vecchiaia – Art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205*
(esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose i addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

Pensione anticipata – articolo 15 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

Opzione donna – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 art. 1 comma 336 Legge 30 dicembre 2020 n. 178

Quota 100 – Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

APE sociale e pensione anticipata per i lavoratori precoci

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2022.

Organi collegiali. Ottobre, tempo di elezioni. Ma i genitori in gran parte assenti

da La Tecnica della Scuola

Già da alcuni giorni dirigenti docenti sono impegnati nelle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico in corso, secondo le indicazioni date dalla Nota Ministeriale prot. n. 24032 dello scorso 6 ottobre, che a sua volta fa riferimento alle indicazioni  dell’O.M. 215/1991 e successive modificazioni e integrazioni.

Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze di alunni e genitori di durata annuale

Entro il prossimo 31 ottobre dovranno essere ultimate le operazioni di voto per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, secondo la procedura semplificata  prevista negli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991.

Il dirigente scolastico convoca per ciascuna classe, o per ciascuna sezione nelle scuole dell’infanzia, l’assemblea dei genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado, separatamente, l’assemblea degli studenti, per consentire a questi ultimi di eleggere i loro rappresentanti nel consiglio di classe e i candidati al consiglio di istituto.

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale per le operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti dei rappresentanti di classe. Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell’istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza e alla proclamazione degli eletti. Si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio se due o più genitori o alunni riportano lo stesso numero di voti.

Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare questi elettori presso il seggio di altra classe, nella quale saranno stati trasferiti l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.

La scarsa partecipazione dei genitori alla vita della scuola

Anno dopo anno si assiste a un calo sempre maggiore della presenza dei genitori alla partecipazione attiva alla vita della scuola e questo dato emerge con spiacevole evidenza proprio in occasione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e nei consigli di istituto, specialmente nelle scuole secondarie di secondo grado.

Da che cosa potrebbe essere determinato questo allontanamento delle famiglie dalla scuola?

Non certo da disinteresse dei genitori per i propri figli, almeno in buona parte di casi, né da disinteresse per il tipo di formazione che la scuola intende impartire, neppure, probabilmente, da una assoluta fiducia nell’operato della scuola. Sono gli impegni lavorativi, dunque, che possono giustificare la scarsa partecipazione dei genitori in una occasione importante di partecipazione alla vita democratica della scuola, quale è quella delle elezioni delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e di istituto?

Non sempre e non del tutto, perché molto dipende dal livello di interesse e se la partecipazione alla vita della scuola frequentata dal proprio figlio viene considerata una priorità o meno.

Per considerare una priorità la partecipazione nei consigli di classe e nel consiglio di istituto i genitori hanno bisogno di sentire che il loro ruolo e la loro funzione non siano marginali, ma di concreta collaborazione.

Già il D.P.R. n. 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti nella gestione della scuola, ritenuta a ragione una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Anche le Linee di indirizzo ministeriali sulla partecipazione dei genitori e sulla corresponsabilità educativa (Nota 22 novembre 2012 prot. n. 3214) sottolineano che gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo comune.

Poiché le famiglie sono tra gli interlocutori privilegiati con i quali aprire un confronto critico su valori, finalità, scelte formative e quant’altro riguarda la vita della scuola, diventa, quindi, necessario diffondere da parte della scuola la cultura della partecipazione attiva dei genitori alla corresponsabilità educativa, in modo da favorirne la condivisione nel corso dell’intero anno scolastico.

Ma occorre anche che i genitori comprendano l’importanza di porsi al fianco della scuola  e di collaborare costantemente con docenti e dirigente e che non è utile a nessuno delle due parti rivolgersi ai docenti soltanto nei momenti cruciali di fine trimestre/quadrimestre esclusivamente per avere informazioni circa l’andamento scolastico del figlio.

Il primo passo di un’alleanza scuola-famiglia, fondamentale per la crescita umana e culturale del figlio-alunno, è, pertanto, quello di costruire un sano e proficuo rapporto attraverso attività costanti di informazione e di condivisione della proposta progettuale educativa e didattica.

A tal proposito una funzione importante ricopre il Comitato Genitori, che rappresenta un valore aggiunto nelle scuole che lo hanno introdotto, perché favorisce un reale e concreto coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica.

Elezioni in presenza o a distanza?

È consentito il voto a distanza, ma a condizione che vi sia la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e  il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Inoltre le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono garantire la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti l’esercizio del diritto di voto, tutelando i principi di segretezza e libertà.

In assenza di tali condizioni le elezioni devono essere svolte in presenza, osservando le disposizioni del decreto legge 111/2021 come convertito dalla legge133/ 2021 e le indicazioni fornite dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto.

Elezioni per il rinnovo di circolo o di istituto scaduto

Le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o altre causa e, ove previsto, eventuali elezioni suppletive, seguono la procedura ordinaria, secondo quanto previsto nel titolo III dell’O.M. 215/1991.

La data è definita dal Direttore generale di ogni Ufficio Scolastico Regionale, pur con alcuni vincoli: le votazioni devono  avere luogo entro e non oltre domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021 ed essere effettuate in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e il giorno successivo dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Permanenza in servizio: chi può chiederla e per quanto tempo?

da La Tecnica della Scuola

Il primo ottobre 2021 il ministero dell’istruzione con decreto n° 294 ha dettato le direttive e tempi non solo per cessare dal servizio, ma anche per la permanenza.

Tempi

Entro il 31 ottobre, anche se il personale scolastico abbia raggiunto l’età pensionabile, può presentare domanda di permanenza in servizio.

Chi può chiedere la permanenza in servizio

Possono chiedere di restare in servizio a norma dell’articolo 1, comma 257, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015:

  • “Il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera”.
  • Non aver raggiunto il requisito minimo di 20 anni di contributi per aver diritto alla pensione.

Per quanto tempo si può permanere in servizio

Si può chiedere di permanere in servizio retribuito, dietro autorizzazione, per non più di due anni.

Chi autorizza la permanenza in servizio

Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore  generale dell’ufficio scolastico regionale non prima di aver accertato che tale concessione consentirebbe al richiedente la possibilità di raggiungere il minimo contributivo.

Nuovo decreto, malattia per quarantena e assenza retribuita in caso di figli in DaD

da La Tecnica della Scuola

Nuovo decreto legge in arrivo. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto fiscale che comprende diverse norme, tra cui l’equiparazione della quarantena per Covid 19 alla malattia. Altra novità in arrivo è che i lavoratori dipendenti o autonomi genitori di minori di 14 anni possono astenersi dal lavoro nel caso in cui sia sospesa l’attività didattica o educativa del figlio o per la quarantena disposta dalle autorità competenti.

Mondo scuola: genitori a casa se i figli sono in DaD

Per quanto riguarda il comparto scuola, ci sono novità sui congedi. Infatti, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da sars -Cov-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena.  La norma prevede il riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione. Il beneficio è riconosciuto ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata a prescindere dall’età del figlio.

Altri finanziamenti

Altri finanziamenti riguardano il fondo ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, rifinanziato per il 2021 con 100 milioni di euro. Rifinanziato anche il reddito di cittadinanza dopo un braccio di ferro tra ministri, l’impianto principale non dovrebbe subire grandi modifiche, linea condivisa da Pd e M5s, mentre Lega, Forza Italia e Italia Viva ne chiedevano un cambio radicale.

In aggiunta, sono state disposte misure di sostegno al reddito per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria; il decreto inoltre ha rifinanziato la Cassa Integrazione prevista per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi connessi all’emergenza COVID-19.

Grido d’allarme: perché aumenta il numero degli alunni con disabilità?

da Tuttoscuola

Il mondo della disabilità scolastica ha aperto questo anno scolastico con un carico notevole di problemi vecchi e nuovi che condizioneranno l’efficacia delle attività di sostegno per circa 290mila alunni con disabilità, previsti nelle scuole statali.

Ci sono innanzitutto le conseguenze dell’azzeramento del decreto ministeriale sul PEI da parte del TAR che sta costringendo il Ministero dell’istruzione e le stesse istituzioni scolastiche a rivedere organizzazione e impianti degli interventi per l’inclusione;  ci sono le nuove nomine – senza garanzia di continuità didattica – di oltre 70mila docenti (molti privi di specializzazione) sui posti di sostegno in deroga; c’è il vulnus dei 10mila di posti di sostegno rimasti vacanti anche dopo il concorso straordinario che sono in attesa di docenti stabili; c’è la preoccupazione di assicurare ai ragazzi con disabilità, quest’anno più dell’anno scorso, il loro diritto allo studio, spesso compromesso a causa della pandemia; ci sono ombre e contrasti sulla formazione obbligatoria dei docenti curricolari per l’inclusione che dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi.

Sullo sfondo di questi e di altri problemi che spesso condizionano l’azione efficace del sostegno agli alunni con disabilità c’è una domanda inespressa ma preoccupata: perché il numero degli alunni con disabilità è in continuo e costante aumento (dieci anni fa erano quasi centomila in meno)?

Quali cause sono alla base di un incremento che non dà segni di rallentamento, nonostante, al contrario, da diversi anni si registri una diminuzione dei livelli di popolazione scolastica?

Non è facile capire se stanno emergendo nuove cause medico-sanitarie che danno origine alla disabilità o se altre già note (come, ad esempio, l’autismo) stanno aumentando di intensità.

Difficile capire se fattori di ordine sociale o ambientale sono alla base di questo preoccupante e, per il momento, inspiegabile incremento.

Non bastano semplici ipotesi: riteniamo necessario che la scienza medica indaghi su questo fenomeno e il mondo politico ne prenda atto per fronteggiarlo, se possibile, con adeguata prevenzione.

Lo stesso Osservatorio permanente per l’inclusione, costituito quattro anni fa, potrebbe sollecitare una ricerca in merito, anche tenendo conto, se vorrà, delle situazioni di presenza e di incidenza di alunni con disabilità nelle scuole statali che Tuttoscuola ha rilevato sulla base dei dati ufficiali esistenti a tutto il 2020-21. Cerchiamo di approfondire nella prossima notizia, con la presentazione e l’analisi dei dati.

Green pass nella scuola: chiarimenti del ministero

da Tuttoscuola

La certificazione verde nelle scuole trova ora chiarimenti e indicazioni operative che dovrebbero fugare dubbi ed equivoci, grazie ad una nota esplicativa (prot. 1534 del 15 ottobre 2021) del Capo Dipartimento del Ministero dell’istruzione Stefano Versari. L’impiego del green pass nelle scuole, già regolato dal decreto legge 111/2021, ha subito modifiche con la legge di conversione (n. 133/2021), che la nota di Versari precisa e commenta.

Sanzioni amministrative: probabilmente molti non avevano rilevato che il DL 111/2021 al comma 5 dell’art. 9-ter prevedeva per tutto il personale scolastico inadempiente anche sanzioni amministrative, oltre alla sospensione della retribuzione per i docenti assenti ingiustificati a decorrere dal quinto giorno.

Per la sanzione amministrativa il DL 111/21 rinviava – come una scatola cinese – ad un altro DL, il n°19 del 2020 convertito a sua volta dalla legge 35/2020 che all’articolo 4 fissava l’ammenda ammnistrativa da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro.

La nota del Capo Dipartimento precisa ora che “la mancata conferma di quel comma 5 dell’articolo 9-ter” nella legge di conversione significa che “non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde“.

Sospensione della retribuzione: è confermata la sospensione dell’intera retribuzione a decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata (per mancata certificazione).
La sospensione di ogni forma di retribuzione – precisa la nota richiamando la nuova formulazione del comma 2 dell’articolo 9-ter – decorre sì dal quinto giorno di assenza, ma il suo termine avviene sia nel momento di regolarizzazione del green pass da parte del docente sospeso sia alla scadenza del contratto di supplenza non superiore a quindici giorni. Il lavoratore dovrà quindi attendere il completamento del contratto del supplente che lo ha sostituito.
Ciò, precisa la nota, per garantire il diritto allo studio e la continuità del servizio.

Certificazione verde: confermato l’obbligo del personale scolastico di esibire la certificazione verde, la nota ministeriale precisa, però, che il Parlamento, in sede di conversione del DL, ha disciplinato la possibilità che la certificazione, se non generata in formato cartaceo o digitale, sia considerata comunque valida anche “se rilasciata dalla struttura sanitaria ovvero dal medico che ha effettuato la vaccinazione“.

Soggetti esterni: confermato l’obbligo di green pass anche per le persone esterne, genitori compresi, che accedono agli ambienti scolastici, la nota ricorda che per loro la violazione prevede un’ammenda tra 400 e 1000 euro (comminata dal Prefetto).

La sanzione è tuttavia a carico, non del lavoratore, ma del suo datore di lavoro, nel caso in cui l’accesso alla struttura scolastica sia motivata da ragioni di lavoro o di servizio.
Il controllo di questo personale esterno da parte del dirigente scolastico deve essere fatto “a campione“.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 2021

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, recante: «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese». (21A07264)

(GU Serie Generale n.296 del 14-12-2021)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e, in particolare, l’art. 64, comma 2-sexies;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS» e, in particolare, gli articoli 8, 13 e 24;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l’art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche’ dei tempi e delle modalita’ di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014;

Visto, in particolare, l’art. 10 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 che detta disposizioni in materia di accreditamento dei gestori dell’identita’ digitale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Viste le sentenze del Consiglio di Stato 24 marzo 2016, n. 01214/2016, del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 21 luglio 2015, n. 09951/2015, nonche’ la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio 13 ottobre 2016, n. 10214;

Considerata la necessita’ di adeguare la disciplina contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, anche tenendo conto della normativa europea sopravvenuta – relativamente ai requisiti che i gestori dell’identita’ digitale devono possedere ai fini dell’accreditamento – specificamente dettata dall’art. 1, comma 2 e dal numero 2.4.1 (Disposizioni generali) dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015, secondo cui i fornitori di un servizio correlato all’identificazione elettronica devono essere «un’autorita’ pubblica o un’entita’ giuridica riconosciuta come tale dall’ordinamento giuridico di uno Stato membro, avente un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi» ed essere «in grado di dimostrare il possesso della capacita’ di assumere il rischio della responsabilita’ per danni, nonche’ di risorse finanziarie sufficienti per l’esercizio e la prestazione continuativa dei servizi»;

Ritenuto che, anche considerando i requisiti tecnici e di sicurezza comunque imposti per l’accreditamento e l’esercizio del servizio, deve comunque prevedersi il possesso da parte del gestore dell’identita’ digitale di un’organizzazione consolidata e pienamente operativa e di risorse finanziarie, in termini di capitale o patrimonio minimo, di importo adeguato rispetto all’organizzazione e alle risorse necessarie per lo svolgimento continuativo della sua attivita’, unitamente ad una polizza assicurativa adeguata rispetto ai rischi connessi alla fornitura di un servizio di sempre maggiore diffusione, che consente l’accesso a servizi erogati in rete sul presupposto dell’identificazione personale dell’utente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale il dott. Vittorio Colao e’ stata nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 febbraio 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e’ stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Vittorio Colao e’ stata conferita la delega di funzioni;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Espletata la procedura di notifica alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015 e della legge 21 giugno 1986, n. 317 modificata, da ultimo, dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223;

Su proposta del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1 Modifica alle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014

1. Nelle premesse del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, dopo il capoverso: «Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea – serie L 257 del 28 agosto 2014;», e’ inserito il seguente: «Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell’8 settembre 2015 relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e, in particolare, l’art. 1, comma 2 e il numero 2.4.1 (Disposizioni generali) del relativo allegato;».

Art. 2 Modifica all’art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 7, comma 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, dopo le parole «di cui» sono inserite le seguenti: «al regolamento (UE) 2016/679 e».

Art. 3 Modifiche all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima della lettera b) e’ inserita la seguente: «0 b) essere una persona giuridica riconosciuta, con un patrimonio o un capitale sociale non inferiore a trecentomila euro e con un’organizzazione consolidata e pienamente operativa sotto tutti gli aspetti pertinenti per la fornitura dei servizi»;
b) dopo la lettera c) e’ inserita la seguente: «c-bis) disporre, per il risarcimento dei danni causati, con dolo o colpa, a qualsiasi persona fisica o giuridica a causa del mancato adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema SPID, di una adeguata copertura assicurativa di almeno 1,5 milioni di euro annui e centocinquantamila euro per singolo sinistro;»
b) alla lettera g) dopo le parole «nel rispetto del» sono inserite le seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e del»;
c) al comma 4, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e c-bis)».

Art. 4 Modifiche all’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle parole «sessanta giorni» e le parole da «gli eventuali» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i gestori sostitutivi e le modalita’ tecniche e operative per il trasferimento delle identita’ digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’Agenzia ai sensi dell’art. 4.»;
b) al comma 2, dopo le parole «dichiarazione di accettazione» sono aggiunte le seguenti: », recepimento di eventuali prescrizioni dell’Agenzia in ordine alle modalita’ del trasferimento»;
c) il comma 3 e’ soppresso;
d) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente: «5-bis. Nel caso in cui, a seguito della cessazione dell’attivita’ da parte di un gestore dell’identita’ digitale o della revoca del suo accreditamento, nessun altro gestore e’ disponibile a subentrare con le modalita’ del comma 2, l’Agenzia, con determinazione del direttore generale recante anche prescrizioni in ordine alle modalita’ del trasferimento, provvede a ridistribuire le identita’ digitali rilasciate dal gestore cessato o revocato tra tutti gli altri gestori che subentreranno nella relativa gestione in misura proporzionale alla ripartizione percentuale, tra gli stessi, di tutte le identita’ SPID rilasciate alla data della cessazione o della revoca. ».

Art. 5 Modifica all’art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014

1. All’art. 16, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, le parole «degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori dei pubblici servizi di cui all’art. 57-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi di cui all’art. 6-ter».

Il presente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo ed e’ efficace dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell’economia e delle finanze Franco

Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2798

Nota 19 ottobre 2021, AOODGOSV 25253

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l ‘internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche di I e II grado Statali e Paritari LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi della Valle d’Aosta AOSTA

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia Autonoma di TRENTO All’Intendente Scolastico per le scuole delle località ladine di BOLZANO All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca di BOLZANO Al Sovrintendente Scolastico della Provincia di BOLZANO

E p.c. Al Capo Dipartimento per il sistema di istruzione e formazione. SEDE

All’Ufficio stampa SEDE

A Serena Bonito UFF. V Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale

Oggetto: Educazione all’uso del Digitale per un Consumo Sostenibile e Responsabile, progetto Saper(e)Consumare. Calendario delle webinar