“DIAMOCI UNA SCOSSA” E “UN BATTITO DI MANI”

“DIAMOCI UNA SCOSSA” E “UN BATTITO DI MANI”  REALIZZATI DALL’AOUI – AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA, IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA

Con il nuovo anno scolastico, ripartono gli innovativi percorsi didattici ideati da AOUI Verona per portare nelle scuole l’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e certificare gli studenti all’uso del defibrillatore. Grazie al contributo di Fondazione Famiglia Rana sarà possibile quest’anno estendere la formazione a oltre 700 studenti di Verona. Dopo il lavoro degli ultimi due anni, il territorio veronese sarà così il primo in Italia per capillarità nell’educazione del primo soccorso a scuola.  

Verona, 26 settembre 2023 – Con il sostegno della Fondazione Famiglia Rana, si ampliano i progetti didattici avviati durante la pandemia dall’Azienda Ospedaliera Universitaria integrata Verona per accendere i riflettori sull’importanza di conoscere le tecniche di rianimazione cardiopolmonare e promuoverne l’apprendimento tra i giovani all’interno delle scuole. Raddoppia così l’offerta formativa, che per la prima volta quest’anno coinvolgerà anche le classi quarte degli istituti superiori.  Ogni anno sono circa 60.000 in Italia le persone che perdono la vita per arresto cardiaco e, per molte di queste, interventi di soccorso tempestivi fanno una radicale differenza. È con questa consapevolezza che la Fondazione Famiglia Rana, voluta e fondata da Gian Luca Rana, CEO Pastificio Rana, ha scelto di unirsi all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona: “Credo da sempre nello sviluppo e nella promozione di progetti sociali che pongano al centro la vita dell’individuo – dichiara Gian Luca Rana, Amministratore delegato del Pastificio – Così ho detto sì con determinazione a questa iniziativa educativa a cui attribuisco grandissima importanza. Il fatto poi che i protagonisti di questa formazione di primo soccorso siano studenti di ogni ordine e grado è come un moltiplicatore: noi adulti dobbiamo creare quante più occasioni possibili per valorizzare i talenti ed il coraggio dei giovani. Per questo desidero dare un contributo attivo e sostanziale, per far comprendere, specialmente nel contesto delle scuole, l’importanza della chiamata e dell’intervento tempestivo in situazioni di emergenza.”  I progetti didattici “Diamoci una scossa: la rianimazione nella scuola” per la certificazione all’uso del defibrillatore ai ragazzi degli istituti secondari di secondo grado e “Un battito di mani” per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare tra i bambini della scuola primaria sono giunti quest’anno rispettivamente alla loro terza e seconda edizione. Essi rappresentano oggi due attività di successo con cui AOUI Verona, in unione con UNIVR, concretizza l’impegno di divulgare la cultura del primo soccorso nelle scuole. L’attività si svolge in diretto contatto con IRC, Italian Resuscitation Council, la principale società scientifica che redige le linee guida in materia di manovre salvavita e che ha attestato l’inedita lungimiranza dei progetti che, ad oggi, risultano unici in Italia per capillarità territoriale, inserimento nei curricula scolastici, numero di giovani formati e ritestati a distanza di tempo.  Nelle precedenti edizioni, “Diamoci una scossa: la rianimazione nella scuola” ha ottenuto l’adesione di oltre 500 giovani di 16 istituti secondari. Nell’anno scolastico 2023/24, con il cruciale contributo della Fondazione Famiglia Rana, il progetto si estenderà ulteriormente ampliandosi anche alle classi IV di 20 istituti veronesi. Inoltre, grazie alla generosità della Fondazione, sarà possibile raggiungere un gran numero di bambini della scuola primaria con l’iniziativa “Un battito di mani”, che si andranno ad aggiungere agli oltre 1.000 già formati nella scorsa edizione: un risultato unico nel suo genere.  Nell’anno scolastico appena iniziato sarà quindi possibile formare 700 studenti in più, dalle scuole primarie alle superiori, di tutta la provincia veronese. Un traguardo importante, ottenuto grazie all’importante collaborazione tra pubblico e privato, per questi percorsi virtuosi e innovativi che rappresentano un unicum nel panorama italiano grazie all’elevata capillarità e alle metodologie didattiche adottate. Un particolare del tutto innovativo è infatti la possibilità, dopo la formazione iniziale, di ri-testare gli alunni a distanza di tre mesi per verificare il ricordo delle conoscenze apprese. Un fattore fondamentale per consolidare le nozioni e adattare l’insegnamento alle esigenze dei ragazzi. Grazie a una meticolosa raccolta dati, effettuata durante queste iniziative, è infatti possibile capire come gli studenti agiscano di fronte ad un arresto cardiaco e cosa siano in grado di ricordare nel tempo. Dott Callisto Bravi, Direttore generale Aoui Verona: “Quello di Aoui è un vero e proprio impegno per far vivere in salute la propria comunità anche attraverso l’informazione e le azioni al di fuori delle strutture sanitarie. Perseguire questo obiettivo con un compagno di viaggio prestigioso come Gian Luca Rana, fondatore della Fondazione Famiglia Rana, è per la nostra Azienda non solo una importante novità ma un onore ancora più grande. Questa esperienza che ci apprestiamo ad avviare dimostra che pubblico e privato possono fare molto. Insieme stiamo dando vita ad un patto per una società sempre più consapevole perché investire sui giovani significa guardare al futuro e averne cura”.

NO al dimensionamento

Scuola: NO al dimensionamento. FLC CGIL impugna il decreto attuativo

Roma, 26 settembre – La FLC CGIL ha impugnato davanti al TAR Lazio il regolamento attuativo delle disposizioni sul dimensionamento della rete scolastica previste dalla legge di Bilancio 2023.

Il piano di dimensionamento è un vero e proprio taglio di risorse finanziarie e professionali a danno della scuola pubblica soprattutto nelle situazioni di maggiore disagio sociale e lavorativo. Determinerà il completo stravolgimento della rete scolastica, in particolare nelle regioni del Sud Italia. È infatti prevista, a partire dall’anno scolastico 2024/25, la soppressione di ben 651 unità di direzione amministrativa, con una forte diminuzione dell’organico ATA e il relativo aumento dei problemi di gestione delle scuole. 

La FLC denuncia inoltre, la mancata volontà di una effettiva condivisione del piano in sede di Conferenza Unificata da parte dei ministeri dell’Istruzione e dell’Economia, così come richiederebbe la legge. La trasmissione della bozza di decreto alla Conferenza Unificata è avvenuta con notevole ritardo rispetto alla tempistica prevista, comprimendo così i tempi della discussione che vedeva l’assoluta contrarietà dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali a un’operazione sbagliata e in contrasto con le stesse priorità di miglioramento della qualità dei processi formativi, di lotta alla dispersione e sostegno alle aree del Paese in cui si registra maggiore sofferenza, evidenziate dal PNRR.

Questo piano va fermato. Le dimensioni delle scuole non devono superare i 900 alunni, le specificità territoriali e di indirizzo vanno salvaguardate, il tempo scuola e il personale, vanno rafforzati. 

Si torni a discutere, con tutti i soggetti che partecipano alla programmazione dell’offerta formativa, di quelle che sono le misure necessarie ad una scuola di livello europeo.

Scrivere per includere

di Vincenzo Campisi

In sede preliminare, occorre precisare che in questo contributo non si farà riferimento al tema legato al ‘genere’, ossia non verranno fornite indicazioni su come evitare di escludere dalla comunicazione le persone che si definiscono non binarie[1].

Scopo di queste pagine è, infatti, indicare una serie di accorgimenti visivi[2] e testuali[3] utili per produrre testi inclusivi, ossia:

  • progettati sulla scorta del calcolo delle presupposizioni dei ‘saperi’ dell’alunno;
  • calibrati sull’”enciclopedia delle conoscenze” del lettore empirico;
  • privi, ove possibile, di “lacune di informazione”;
  • scritti secondo i principi del plain language[4];
  • accompagnati da esempi e/o immagini delle frasi topiche;
  • dotati di un efficace paratesto;
  • accessibili e ad alta leggibilità[5].

Inclusivo è, quindi, un testo che richiede un basso carico cognitivo[6] per la comprensione del suo contenuto proposizionale.

I box 1 e 2, presenti in calce a questo articolo, possono fungere da prontuario per la redazione di testi inclusivi. Proporre agli studenti attività formative mediate da metodologie attive ad alto effect size[7] e rispettose del primo principio delle Linee guida dell’Universal Design for Learning[8] richiede ai docenti una specifica competenza nell’adattamento in ottica inclusiva dei testi oggetto di studio da parte degli alunni. L’inclusione, in classe, si realizza, infatti, quando il materiale didattico su cui lavorano gli alunni è condiviso.

A seguire, vengono proposti due esempi di riscrittura di testi originari in testi inclusivi.


[1] Cfr https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/un-asterisco-sul-genere/4018

[2] Cfr A. Calvani, Principi di comunicazione visiva e multimediale. Fare didattica con le immagini, Carocci, Roma, 2011.

[3] Cfr http://www.maldura.unipd.it/buro/ e https://www.unipa.it/archivio-intranet/.content/documenti_NewsFormazione_allegati/Manuale_di_scrittura_amministrativa_completo.pdf

[4] Cfr http://www.segretarientilocali.it/nuovo/File2003/ManualeScritturaAmministrativa.pdf.

[5] Cfr infra Box 1 e 2.

[6] Cfr A. Calvani, Teorie dell’istruzione e carico cognitivo. Indicazioni per una scuola efficace, Erickson, Trento, 2009.

[7] Cfr J. Hottie, Apprendimento visibile, insegnamento efficace. Metodi e strategie di successo dalla ricerca evidence-based, Erickson, Trento, 2016.

[8] Cfr G. Savia (a cura di), Universal Design for Learning. Progettazione universale per l’apprendimento e didattica inclusiva, Erickson, Trento, 2016, pp.15-23.

Abilitazione insegnamento 60 Cfu, Dpcm in Gazzetta Ufficiale: cosa cambierà?

da La Tecnica della Scuola

Di Redazione

l tanto atteso Dcpm 60 Cfu, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i nuovi percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado firmato lo scorso luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il testo illustra i contenuti dei Cfu da conseguire e gli obiettivi minimi di ogni corso, divisi per ogni percorso: 60 Cfu, 30 Cfu per chi ha maturato 3 anni di servizio, 36 Cfu per chi ha già conseguito i 24 previsti precedentemente.

Il percorso formativo standard prevede l’acquisizione di almeno 60 CFU (Crediti Formativi Universitari)/CFA (Crediti Formativi Accademici). Gli altri percorsi, pari a 30 o 36 crediti formativi, sono rivolti a chi abbia già svolto un servizio di almeno tre anni scolastici e a coloro che abbiano conseguito 24 CFU/CFA in base al previgente ordinamento.

Cosa prevede il Dpcm

Gli altri punti principali del DPCM:

– È previsto un rigoroso sistema di accreditamento affidato all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), che definisce i percorsi di contenuto, le procedure di monitoraggio sul livello qualitativo della formazione e la valutazione finale degli aspiranti docenti.

– Tutti i nuovi percorsi si concluderanno con l’esame finale: una prova scritta e una lezione simulata, il cui superamento garantirà ai candidati il conseguimento della formazione professionalizzante delineata dagli standard minimi del docente abilitato, grazie alle modalità di svolgimento della prova e alla specifica composizione prevista per la commissione giudicatrice.

– I percorsi formativi saranno oggetto di una valutazione periodica “ex post” da parte dell’ANVUR che, per assicurare omogeneità della qualità dell’offerta formativa da parte delle università, terrà conto del “tasso di successo” dei nuovi abilitati alle procedure di reclutamento per la scuola.

Dsga e nuove figure di funzionari e elevate qualificazioni, scompare il diritto alla titolarità sulla scuola

da La Tecnica della Scuola

Di Lucio Ficara

Per capire bene cosa potrebbe succedere con l’introduzione contrattuale delle nuove figure di Funzionario e di elevata qualificazione tra il personale degli assistenti amministrativi, la UIL Scuola rua ha pubblicato una interessante scheda tecnica sull’argomento.

Nuove figure di funzionari

Nell’ipotesi del contratto scuola 2019-2021, viene introdotta la figura di Funzionario ed Elevate Qualificazioni, nella quale confluiranno i DSGA di ruolo e gli Assistenti Amministrativi facenti funzioni. Tale nuova figura si caratterizza attraverso una struttura professionale che subisce notevoli trasformazioni rispetto al passato. In buona sostanza il nuovo CCNL scuola modifica radicalmente l’attuale assetto dei Dsga e dei facenti funzione.

Incarichi triennali e perdita della titolarità su scuola

La scheda tecnica della UIL Scuola Rua descrive, in modo molto preciso, i cambiamenti normativi più importanti che verranno attuati sui Dsga con il rinnovo del CCNL scuola 2019-2021. La figura di Funzionario e di Elevata Qualificazione sarà soggetta ad incarico a
termine, con una durata triennale, sul modello degli incarichi che vengono fatti per i dirigenti scolastici. Condizione questa dei contratti a scadenza, che riguarderà tutti i dipendenti inquadrati nell’area EQ, sia quelli storici che i neoassunti.

Agli attuali DSGA è garantito l’incarico e un generico “diritto di precedenza”per eventuale richiesta di riconferma sulla sede in cui si è collocati; scompare il diritto alla titolarità sulla scuola. Ai neo funzionari riconosce il “titolo di precedenza” per l’eventuale riconferma della sede una volta conferito un incarico di elevata qualificazione. Tale condizione è subordinata al verificarsi della condizione di parità fra il numero degli incaricati e i posti di DSGA.

Titolo di accesso: laurea triennale

Le nuove figure introdotte dal CCNL scuola 2019-2021 potranno essere inquadrate come funzionari a condizione che siano in possesso della laurea triennale. Quindi esiste un abbassamento dei requisiti di accesso rispetto ai DSGA che dovevano avere la laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento, per funzionari ed figure di elevate qualificazioni basterà la laurea breve della durata di tre anni.

La fine delle posizioni economiche

Con l’introduzione delle figure suddette scompare il riferimento alle posizioni economiche (prima e seconda), che perdono connotazione giuridica. Nemmeno quelli che la
conservano (art.59 comma 3°) potranno vantare diritti.

Per tutti gli approdondimenti sull’argomento si consiglia di leggere la scheda tecnica della UIL Scuola.

SCHEDA UIL SCUOLA RUA

Sentenza Tribunale di Larino – Sezione Lavoro 26 settembre 2023, n. 142

TRIBUNALE DI LARINO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023

Illegittima la reiterazione dei contratti oltre i 36 mesi anche per i docenti di religione.

Il Tribunale del Lavoro di Larino, in linea con un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale, pronunciandosi su un ricorso proposto da un docente di religione precario  al settimo rinnovo  di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, ha affermato con la sentenza n.142/2023 come attese le peculiarità riguardanti l’insegnamento della religione cattolica nel nostro Paese, deve ritenersi consentito il reclutamento di personale docente con contratti a tempo determinato, ma ne è comunque vietato l’abuso, non potendosi ricorrere alla stipulazione dei suddetti contratti per la copertura di stabili carenze di organico.

Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla Cassazione che con la pronuncia n.22256/2022, la quale ha altresì rilevato che la ragione per cui si deve concludere per l’abusività della reiterazione di contratti a tempo determinato deve ravvisarsi nel fatto che il legislatore non ha rispettato l’obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l’assunzione in ruolo di cui all’art. 3, comma 2, L. n. 186 del 2003, che, sebbene non riservati ai precari – se non nei limiti della riserva del 50% – sono funzionali all’evolversi di tale docenza verso il ruolo, risalendo l’ultimo concorso indetto addirittura al 2004!

Purtroppo il Tribunale di Larino  ha rigettato la domanda principale di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma ha tuttavia  accolto quella risarcitoria per la quale può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5 della L. n. 183 del 2010. In applicazione di detto criterio, considerato il numero di contratti a termine stipulati dal ricorrente ha ritenuto equo  condannare il Ministero al risarcimento dei danni in suo favore nella misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

A nome dei tantissimi docenti precari di religione che attendono da quasi 30 anni una nuova procedura concorsuale in questo Paese, prendiamo atto con piacere di tale ennesima decisione favorevole, ma auspichiamo  un ulteriore passo in avanti della giurisprudenza, in linea con le indicazioni della Corte di Giustizia Europea,  che con coraggio possa statuire anche sull’automatica conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stante il carattere eccezionale della loro situazione.

  In tal modo si restituirebbe dignità alla figura dell’insegnante di religione e si consentirebbe anche il rispetto dei loro diritti costituzionalmente garantiti, anche con particolare riferimento a coloro che non possono godere a pieno dei benefici della L.nr.104/1992 stante la loro invalidità e le limitazioni conseguenti allo status di docente precario.

                                                                                                      Avv. Massimo Vernola


 TRIBUNALE DI LARINO  SEZIONE LAVORO SENTENZA N. 142/2023 DEL 26.09.2023

“Carta docenti” per i precari: sentenza riconosce i 500 euro per tutti gli anni di supplenza anche in via retroattiva!

Come è noto il D.P.C.M. del 23.09.2015 ha introdotto la “Carta Docenti per una somma di Euro 500,00 annui stabilendo che   può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Il ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratto a tempo determinato (ben sette anni!), pur espletando mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposto agli stessi obblighi formativi, non ha goduto del beneficio della carta elettronica ed ha chiesto al Tribunale del Lavoro  il riconoscimento del suo diritto a goderne anche in via retroattiva.

Il Giudice si è pronunciato favorevolmente affermando come tale disparità di trattamento riscontrabile tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti assunti a tempo determinato non risulta coerente rispetto alla finalità dell’istituto, e dunque ingiustificata ed irragionevole, soprattutto considerando che gli artt. 63 e 64 del Ccnl di comparto del 29.11.2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

La Corte di Giustizia Europea a sua volta con una recente  ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21, ha ribadito “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 29); ha affermato che l’indennità in esame (e cioè la cd. Carta docenti) “è versata ai fini di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali” (punto 36); ha ribadito che la sola natura temporanea di un rapporto di lavoro non è sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato (punto 46); ha infine sostenuto che la differenza di trattamento in ordine all’indennità in questione “non risulta giustificata da una ragione obiettiva” Tra l’altro, deve notarsi che, da ultimo, come il Legislatore con l’art. 15 D.L. n. 69 del 2023 ha finalmente espressamente esteso, a partire dal 2023, l’applicabilità dell’istituto in esame anche ai docenti con contratto di supplenza annuale.

 In base a quanto esposto, il tribunale ha dichiarato il diritto della parte ricorrente ad ottenere il beneficio in esame, relativamente ai sette anni scolastici (dal 2016) per l’importo nominale di euro 500,00 per ciascuno di essi.

                                                                         Avv. Massimo Vernola


Decreto Dipartimentale 26 settembre 2023, AOODPIT 1868

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021 – 2027 Codice progetto 271
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico

Avviso Pubblico – Progetto “Giornata della memoria: 03 ottobre 2023”, Prog. – 271 finanziato a valere sull’O.S. 2 – Migrazione legale e integrazione del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027