Cancellare il decreto Brunetta? Non se ne parla neanche

da tecnicadellascuola.it

Cancellare il decreto Brunetta? Non se ne parla neanche

Arrivati alla fine del Governo Berlusconi quasi tutto il mondo sindacale era pronto a scommettere che il vituperato “decreto Brunetta” che limita di molto gli spazi contrattuali sarebbe finito in soffitta. A distanza di due anni e mezzo il Governo Renzi utilizza nel DL 90 sulla riforma della Pubblica Amministrazione espressioni in perfetto stile brunettiano.

Due anni e mezzo fa, quando il Governo Berlusconi giunse al termine, i siti sindacali (e non solo) incominciarono a riempirsi di comunicati e interventi che davano ormai per scontata la fine poco gloriosa che sarebbe toccata al “decreto Brunetta”  (il n. 150 del 2009) e a tutte le norme ad esso correlate.
Il decreto 150 finirà nel cestino della carta, pronosticavano gli “esperti” sindacali, l’era Brunetta è finita prevedevano in molti.
E invece le cose sono andate ben diversamente. Non solo, ma neppure con il Governo Letta è cambiato qualcosa.
Men che meno (almeno per ora) con il Governo Renzi.
Anzi, paradossalmente proprio quelle forze politiche nelle quali i sindacati riponevano ampia fiducia pensando che in pochi mesi avrebbero fatto piazza pulita delle norme “anticontrattuali” di Renato Brunetta stanno utilizzando le disposizioni del decreto 150 ogni volta che ne hanno la possibilità.
L’ultima vicenda in ordine di tempo riguarda il decreto legge sulla riforma della Pubblica Amministrazione.
All’articolo 4 (quello relativo alla mobilità dei dipendenti pubblici) si legge chiaramente che “sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole  dei  contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2”: sembra quasi una frase pronunciata da Brunetta in persona, e invece sta scritta – nero su bianco – proprio in un decreto legge firmato da un bel gruppetto di ministri del Governo Renzi, tra cui anche alcuni del PD, quello stesso partito che nella campagna elettorale del 2013 aveva giurato che il decreto Brunetta sarebbe finito o in soffitta o nel cestino della carta straccia.
Ma, come si sa, in politica è come nei film di 007: “Mai dire mai”.

L’annuncio del sottosegretario e il docente “fannullone”

da tecnicadellascuola.it

L’annuncio del sottosegretario e il docente “fannullone”

P.A.

Le misure annunciate dal sotto segretario Reggi denotano l’assenza di “un progetto di lungo periodo per la scuola italiana, ma solo la volontà di rispondere con slogan che rispondono unicamente alla volontà di continuare a tagliare indiscriminatamente i costi”. Così il commento dell’Unione degli Studenti

E il comunicato dell’Uds aggiunge che il piano del governo è tipico di un Paese in cui la “retorica del docente fannullone prevale sulla necessità di migliorare la didattica”.
Dice Danilo Lampis, coordinatore dell’Uds: “Aumentare le ore dei docenti in ruolo a parità di salario non è solo un’ingiustizia per gli insegnanti, tra i meno pagati in Europa, ma potrebbe comportare un peggioramento della didattica e dell’attenzione nell’insegnamento”. Critiche anche al “clima competitivo” – che se dovesse instaurarsi tra i docenti – “metterà fortemente in difficoltà il patto educativo ed il rapporto con gli studenti”.
Meglio prevedere aumenti salariali e corsi di aggiornamento piuttosto che affidarsi alla volontà del singolo dirigente scolastico.
Per gli studenti, “le scuole debbano essere aperte sul serio fino alle 22, configurandole come presidio di democrazia e di lotta alla dispersione scolastica”. Come? Assumendo i precari, aumentando gli stipendi e finanziando il “Mof, il Miglioramento dell’offerta formativa”.
Poi l’attacco al ministro Giannini: “Non ha un’idea di scuola: è a dir poco inaccettabile che si continui a ragionare nell’ottica dei tagli su una scuola sofferente e martoriata. Chiediamo che il Governo ascolti gli studenti, gli insegnanti e i genitori e non proceda in maniera antidemocratica annunciando sin da ora la conversione di questa proposta in una legge delega da presentare nei prossimi giorni”. Meno spot, più partecipazione.

Di Menna (Uil scuola): il Governo smentisca e chiarisca

da tuttoscuola.com

Di Menna (Uil scuola): il Governo smentisca e chiarisca

Non ci si può credere, è impensabile che il governo stia lavorando per predisporre un cambiamento di questo tipo: “aumento di orario di lavoro per tutti a parità di stipendio e aumento per pochi individuato dai dirigenti scolastici. Nel chiuso delle stanze di Viale Trastevere si utilizzi il tempo come meglio si crede,  ma il Governo, che ha puntato sull’importante lavoro che gli insegnanti svolgono nel nostro paese, deve smentire e chiarire come intende procedere”. È il commento di Massimo Di Menna, segretario generale della Uil Scuola a seguito dei tanti messaggi e mail di protesta giunte oggi pomeriggio alla Uil Scuola dopo le anticipazioni del sottosegretario Reggi. Gli insegnanti non possono essere trattati come sudditi.

Dopo cinque anni di blocco del contratto, si avvii la trattativa per il rinnovo che porti davvero ad un contratto innovativo. Il Governo dovrebbe impegnarsi per migliorare le condizioni in cui si svolge il lavoro nelle scuole: classi numerose, assenza di adeguate dotazioni  informatiche ed il sostegno alle innovazioni. E’ questo il patto per la scuola che serve”.

Nella legge di stabilità occorre prevedere le risorse necessarie – aggiunge Di Menna – “prendendole dagli sprechi e privilegi che ancora ci sono nel nostro Paese e investire in istruzione e definire un accordo contrattuale in grado, nel triennio 2015 – 2017, di riportare scuola e retribuzioni ai livelli degli altri paesi europei”.

 

Proposta Reggi sul rinnovo del contratto docenti, favorevoli Pd e FI

da tuttoscuola.com

Proposta Reggi sul rinnovo del contratto docenti, favorevoli Pd e FI
Contrari i deputati del Movimento 5 Stelle

A leggere le reazioni della politica all’intervista al sottosegretario all’Istruzione, Roberto Reggi (Pd), circa le ipotesi di rinnovo del contratto, sembra quasi riproporsi un modello del tipo delle “larghe intese”, con Forza Italia e Pd a favore e Movimenti 5 Stelle contro, muro contro muro.

Vediamo le dichiarazioni degli esponenti delle tre forze più rappresentative in Parlamento che

L’on. Elena Centemero, responsabile nazionale Scuola e Università di Forza Italia, dichiara: “Per cambiare la scuola e riconoscere il ruolo e il valore dei docenti, come il governo dice di voler fare attraverso il sottosegretario Reggi, sono necessari una serie di interventi di cui si può e si deve iniziare a discutere da subito, in vista del rinnovo del contratto del personale docente“.

La previsione di un cambiamento dello stato giuridico dei docenti – prosegue -, attraverso la differenziazione nella carriera e l’introduzione di orari differenti per gli insegnanti, è un punto centrale che permetterebbe, come abbiamo proposto, di tener aperte le scuole anche d’estate e nel pomeriggio. Questa proposta va accompagnata con un serio sistema di valutazione del personale e con la possibilità di mobilità in altri comparti della Pubblica Amministrazione per i gravi casi che ci sono nelle nostre scuole. La professionalità  dei docenti – conclude – è fondamentale per la qualità della scuola“.

La senatrice Francesca Puglisi, capogruppo Pd in Commissione Istruzione a Palazzo Madama, è in piena sintonia con il proprio collega di partito: “Il patto per la scuola presentato da Reggi oggi con un’intervista, ricalca gli impegni che ci eravamo assunti con gli elettori alle scorse elezioni politiche: scuole aperte tutto il giorno per permettere agli studenti di vivere la scuola come la propria casa, dove tornare a studiare da soli o in compagnia trovando libri e pc, fare musica e sport. Dare valore all’autonomia scolastica e alla professionalità dei docenti, dando piena libertà di organizzazione della didattica e offrendo una remunerazione aggiuntiva a chi si occupa di orientamento o di coordinamento delle attività didattiche. Chi tuona preventivamente contro, affiancando questa riforma ai pasticci montiani sulla scuola, sbaglia

Profumo – incalza la parlamentare democratica – propose 24 ore di lezione frontale per tutti gli insegnanti, da quanto leggo nell’intervista di Reggi invece, chi decide che parte del tempo che spende oggi a casa per correggere i compiti e preparare le lezioni, decide di farlo a scuola, riceverà una retribuzione aggiuntiva, fatti salvi gli scatti di anzianità per tutti, che fanno oggi dell’Italia l’unico paese che ha questo sistema di integrazione salariale degli insegnanti. Non ci siamo sempre lamentati del lavoro volontario che oggi i docenti fanno per migliorare la qualità della scuola, senza ricevere alcun riconoscimento?

Questi principi – conclude Puglisi – sono già presenti nelle proposte di piattaforma per la discussione del nuovo contratto nazionale dei principali sindacati. Rileggere per credere“.

Netta invece la contrarietà all’ipotesi di rinnovo del contratto da parte de i deputati della commissione Cultura del Movimento 5 Stelle: “Anche il governo Renzi, dopo le disastrose esperienze del duo Gelmini-Moratti, spaccia sanguinosi tagli per riforme. Adesso viene inferto un altro, durissimo, colpo alla scuola pubblica. Siamo molto preoccupati dalle indiscrezioni confermate nell’intervista odierna del sottosegretario del Miur, Roberto Reggi. Si parla di supplenze gratuite per i docenti, cancellazione delle graduatorie d’istituto senza assunzioni, aumento fino a 12 ore lavorative per i docenti della scuola primaria e dell’infanzia senza un aumento della retribuzione (con conseguente danneggiamento del personale precario), taglio dell’ultimo anno di scuola superiore per i licei. Il tutto per un risparmio di circa 1 miliardo e mezzo di euro”.

Reggi dà i numeri – proseguono i parlamentari pentastellati – e anticipa quello che si profila come un colpo esiziale per la scuola pubblica. E’ imbarazzante un governo che rinuncia al confronto: presentare una proposta a luglio, in piena estate e a le scuole chiuse, è assolutamente fuori luogo”.

“Altro che tagli, le risorse per la scuola vanno trovate – concludono i portavoce 5stelle – perché ne ha un enorme bisogno. Spendere in istruzione è il miglior investimento che lo Stato italiano possa fare, anche alla luce del fatto il nostro Paese è fanalino di coda in Europa riguardo alla spesa pubblica in questo comparto”.

 

Se la scuola ti boccia, ti salva il Tar

da FIRSTonline

ESAMI DI STATO, ISTRUZIONE E GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA –

Se la scuola ti boccia, ti salva il Tar

di Donatella Purger

La rottura del patto educativo tra famiglie e insegnanti apre la strada all’invasione di campo della giustizia amministrativa nella scuola – Il Tar del Lazio è arrivato ad annullare la bocciatura di uno studente di un liceo classico romano che aveva 3 in matematica e 4 in fisica considerandole materie secondarie – Non meraviglia che poi l’Ocse bocci l’Italia

Sembra un appuntamento ormai scontato. Ad ogni conclusione di anno scolastico, ad ogni esame di Stato, l’incontro tra scuola e giustizia amministrativa produce i suoi deleteri effetti. Anche quest’anno, si è verificato l’inevitabile caso. In un liceo classico romano, la bocciatura di uno studente che aveva riportato nello scrutinio finale pesanti insufficienze – 3 in matematica, 4 in fisica, 3 in storia dell’arte –  è stata annullata da una sentenza del Tar del Lazio, con motivazioni tanto fantasiose quanto arbitrarie, secondo le quali, matematica e fisica sarebbero materie secondarie nel liceo classico e quindi insufficienze così gravi non inficerebbero la regolarità del corso di studi.

Giovanni Belardelli commentando questo episodio sul Corriere della sera di lunedì scorso, osserva che il politologo Alessandro Pizzorno definisce il fenomeno dei continui ricorsi alla giustizia amministrativa come una «resa dell’autorità sociale alla legge» (Il potere dei giudici, Laterza) da parte di chi in passato aveva il ruolo di fissare le regole e farle rispettare (dall’insegnante al medico, dal capofamiglia al dirigente d’azienda) ora non più in grado di svolgere questa funzione. Da parte sua, l’utenza che un tempo accettava le decisioni di un’autorità sociale oggi ricorre sempre più frequentemente alla magistratura per far valere quelli che ritiene diritti lesi, ma anche, bisogna aggiungere, spesso per aggirare furbescamente gli insuccessi o trarre vantaggio dagli inconvenienti. Del resto, chiunque operi nella scuola, soprattutto nella secondaria superiore, è testimone a fine anno di scenate isteriche e anche di aggressioni ai docenti da parte di genitori che non riescono ad accettare una bocciatura o comunque un insuccesso.

Nella confusione dei ruoli che ne deriva, la valutazione e l’esame diventano meri adempimenti burocratici, di semplice ratifica routinaria che tolgono non solo prestigio alla scuola ma anche la possibilità di svolgere quella funzione di ascensore sociale che le compete, generando frustrazione e sfiducia in tutti. Nei docenti sempre più delegittimati e mortificati, negli studenti sempre meno motivati e nelle famiglie sempre più diffidenti, tutti risucchiati in un circolo vizioso senza via di uscita.

Quale altra sorpresa allora riserverà la conclusione dei lavori delle commissioni d’esame di Stato, di maturità insomma, come si continua ostinatamente a definirla, ancora all’opera per valutare l’esito del ciclo di studi secondario? Probabilmente nessuna. Ormai il danno è fatto e ha prodotto le sue devastanti conseguenze. La circolazione di notizie del genere contribuirà a indurre i commissari ad eccedere nella cautela e a chiudere non uno ma molti occhi, come sa bene chi ha esperienza di commissioni di esame, per evitare ricorsi e contestazioni.

Ci troveremo quasi certamente alla conferma della tendenza manifestatasi negli scorsi anni per cui oltre il 99 % dei candidati supera l’esame. Certo, tutti saremmo ben lieti che la popolazione studentesca raggiungesse veramente un tale livello di successo scolastico.  Ma almeno tre indicatori svelano una realtà ben diversa.  Il primo viene da diversi rapporti, tra cui quello di Confindustria “Oltre le apparenze: scuola e impresa del terzo millennio dossier la domanda delle imprese” del 2010 che rivela un gap di 110mila unità tra domanda e offerta di tecnici da parte delle imprese. Ma se ogni anno dalla scuola superiore escono circa cinquecentomila diplomati, di cui il 50% di area tecnica e professionale, come si spiega questo dato se non con l’inadeguatezza della preparazione dei diplomati?

In secondo luogo, le ricerche OCSE continuano a mortificarci rilevando che le competenze linguistiche e matematiche degli adulti italiani si collocano tra le più basse nei paesi OCSE e  ciò, purtroppo non risparmia anche i giovani italiani che sono ampiamente al sotto di quanto osservato per le stesse fasce d’età nella maggioranza dei paesi partecipanti all’inchiesta. (dati PIAAC 2013). Infine la ricerca Almalaurea 2009 mostra dati significativi di abbandono degli studi universitari (oltre il 18%) e soprattutto quote elevata di laureati fuori corso, quote ridotte di laureati e incongruenze tra percorsi universitari e competenze richieste nel mercato del lavoro.

Tutto ciò alimenta qualche dubbio sul fatto che i diplomati così massicciamente licenziati dagli esami risponda totalmente ai requisiti attesi e getta anche un’ombra sulla effettiva utilità degli esami stessi. Ma pone anche l’urgenza di restituire all’esame una dignitosa oggettività. Come? Cominciando anche con piccole cose. Ad esempio, con la revisione di alcuni orpelli ormai barocchi quali la cosiddetta tesina, spesso ridotta a un puro copia e incolla. Ad esempio introducendo elementi di terzietà nella valutazione con prove oggettive, magari curate dall’INVALSI e da sottoporre a correttori esterni. Partendo da un esame più oggettivo si potrebbe cominciare a rompere anche quella autoreferenzialità della scuola che costituisce uno dei limiti più seri alla credibilità del sistema e al prestigio sociale agli insegnanti e anche a rompere il circolo vizioso della sfiducia e della arrendevolezza.

Reggi: scuole aperte 11 mesi su 12 e prof a 36 ore

da tuttoscuola.com

Reggi: scuole aperte 11 mesi su 12 e prof a 36 ore

”La scuola va cambiata, svecchiata. Abbiamo davanti un’occasione storica: tra il 2017 e il 2022 il 40% del corpo docente andrà in pensione”. Così Roberto Reggi (Pd), sottosegretario all’Istruzione, in un’intervista a Repubblica spiega che dopo il 15 luglio il governo tornerà ad incontrare i sindacati: ”sanno che vogliamo togliere rigidità al contratto. Ma la consultazione sarà aperta agli insegnanti, agli studenti, al personale amministrativo, ai cittadini comuni”.

Gli insegnanti italiani ”non aumenteranno – afferma -, non ci sono i soldi e ce ne saranno pochi anche in futuro. La scuola italiana costa 55 miliardi l’anno, bisogna usare meglio quello che c’è”. Fra giugno e luglio, a scuola terminata, si dovrà fare ”recupero per chi è rimasto indietro e orientamento per i cicli scolastici successivi. Le scuole devono diventare il centro civico delle città,  a giugno e a luglio i genitori non sanno dove mandare i loro figli. Scuole aperte 11 mesi su 12”.

Nell’intervista, non si sa se e fino a che punto condivisa dal ministro Giannini, il sottosegretario Reggi accenna anche a “un nuovo contratto di lavoro: più ore per tutti i docenti, 36 a settimana, e aumenti di stipendio a chi si prende responsabilità, offre competenze specifiche“.

Immediate e scontate le reazioni negative dei sindacati, come riferiamo in altra notizia.

 

Pantaleo (Flc-Cgil) a Reggi: così non si cambia verso

da tuttoscuola.com

Pantaleo (Flc-Cgil) a Reggi: così non si cambia verso

Il sottosegretario Reggi propone un piano per la scuola: scuole aperte fino alle 10 di sera, raddoppio dell’orario settimanale per tutti i docenti premi a chi si impegna di più. Sempre secondo gli annunci del Reggi questa proposta diventerà una legge delega nei prossimi quindici giorni. Se questi sono gli esiti di uno dei cantieri aperti dal governo Renzi sulla scuola siamo ben lontani da cambiare verso alla scuola pubblica“. Lo afferma Mimmo Pantaleo, segretario generale della Flc-Cgil, commentando l’intervista rilasciata dal sottosegretario a ‘Repubblica’.

Piuttosto – continua il sindacalista della Cgil – è la solita pratica dei tagli lineari con la vecchia richiesta, di stampo montiano, far lavorare gratuitamente i docenti dopo 7 anni di blocco dei contratti e licenziare i precari. Bel modo per motivare e incentivare al lavoro. Manca una qualsiasi idea sul modello di scuola pubblica che si propone per garantire a tutti il diritto ad una istruzione di qualità“.

La Flc Cgil, sottolinea Pantaleo, propone invece: “Grande dibattito con Docenti, Ata, genitori, studenti: non sono assolutamente convincenti le consultazioni on line di stampo para grillino (come si è fatto con la riforma della Pubblica Amministrazione). Investimenti per l’innalzamento della qualità della scuola pubblica e non tagli con la riduzione di un anno dei percorsi scolastici. Organici funzionali per dare stabilità al lavoro. Valorizzazione del personale (e non aumento dei carichi di lavoro) tramite contratto e non con interventi legislativi”.

Infine una piccola apertura. “Introduzione di meccanismi di riconoscimento dell’impegno anche tramite valutazione affidata alle scuole che salvaguardi il clima collaborativo e cooperativo delle istituzioni scolastiche“.

Comunque – conclude Pantaleo – “nessun cambiamento potrà esserci sul lavoro senza il coinvolgimento delle parti sociali e di tutte le componenti scolastiche. La Flc-Cgil, su queste basi, è pronta”.

 

Gilda: contrattazione o guerra

da tuttoscuola.com

Proseguono le proteste dei sindacati dopo l’intervista del sottosegretario Reggi
Gilda: contrattazione o guerra

I docenti italiani lavorano quanto i loro colleghi europei e in alcuni casi anche di più, basta considerare che le ore di insegnamento sono di 60 minuti e non di 45 o 50 come in altri Paesi Ue. Non è possibile annunciare una riforma di questa portata partendo da dati falsi e se il Miur intende ‘spremere’ ulteriormente gli insegnanti, sulle cui spalle gravano incombenze burocratiche che nulla hanno a che vedere con la professione docente, noi ci opporremo fermamente invitando tutta la categoria a scendere in piazza“. Anche Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, boccia senza appello il piano per la scuola redatto dal ‘cantiere’ di viale Trastevere, che prevede un nuovo contratto di lavoro con 36 ore settimanali.

Secondo il rapporto Eurydice 2012, nella scuola primaria italiana le ore annue di insegnamento sono 770, mentre alle medie e alle superiori ammontano a 630, dati che ci collocano in linea con gli altri Paesi Ocse e al di sopra della media Ue per quanto riguarda primaria e superiore. Inoltre non va dimenticato che il lavoro degli insegnanti – sottolinea Di Meglio – non è impiegatizio: non c’è alcun cartellino da timbrare e, a parte le attività in aula con gli studenti, c’è tutto il lavoro di preparazione delle lezioni, dei compiti da assegnare in classe e la loro correzione che gli insegnanti non svolgono durante l’orario di lavoro a scuola ma a casa”.

Al sottosegretario Roberto Reggi, il quale dice che la scuola italiana non sarà più un ammortizzatore sociale, Di Meglio replica: “Colpa del Governo, che ha ridotto in miseria i docenti e incancrenito il precariato. L’impiegatizzazione sempre più spinta degli insegnanti e l’aumento sconsiderato dei poteri affidati ai dirigenti scolastici, che in molti casi hanno rivelato numerose pecche dimostrano che la scuola viene considerata dalla politica più come una caserma, e per certi versi anche come un’azienda, che come un’istituzione educativa. E’ scandaloso che il cantiere per la scuola messo in piedi dal Miur non abbia coinvolto le organizzazioni sindacali e lo diciamo chiaro e tondo: se quello che il ministro Giannini vuole presentarci è un contratto di autorità, scavalcando i sindacati, da settembre sarà guerra aperta“, conclude il sindacalista.

 

Gazzetta ufficiale – Serie Generale n. 152

Gazzetta Ufficiale

Serie Generale
n. 152 del 3-7-2014

Sommario

DECRETI PRESIDENZIALI

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 2014


Disposizioni inerenti la disciplina delle uniformi del Dipartimento
della protezione civile, nonche’ la dotazione della bandiera di
istituto. (14A05109)

 

 

Pag. 1

 

 

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


DECRETO 16 giugno 2014


Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo commemorativo di San Pio
X, nel centenario della scomparsa, nel valore di euro 0,70.
(14A04998)

 

 

Pag. 3

 

 

 


DECRETO 16 giugno 2014


Emissione, nell’anno 2014, di quattro francobolli ordinari
appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati
ai laboratori nazionali di fisica nucleare facenti capo all’Istituto
nazionale di fisica nucleare: Frascati, Gran Sasso, Legnaro,
Laboratori del Sud, nel valore di € 0,70 per ciascun soggetto.
(14A04999)

 

 

Pag. 4

 

 

 


DECRETO 16 giugno 2014


Emissione, nell’anno 2014, di un francobollo celebrativo del Semestre
di Presidenza Italiana del Consiglio dell’Unione Europea, nel valore
di € 0,70. (14A05074)

 

 

Pag. 5

 

 

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA’

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

 


DETERMINA 16 giugno 2014


Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Lansoprazolo
Alter» in seguito alla determinazione di rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con
conseguente modifica stampati. (Determinazione FV n. 178/2014).
(14A04993)

 

 

Pag. 6

 

 

 


DETERMINA 16 giugno 2014


Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ascriptin»
in seguito alla determinazione di rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con
conseguente modifica stampati. (Determinazione FV n. 179/2014).
(14A04994)

 

 

Pag. 7

 

 

 


DETERMINA 20 giugno 2014


Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Miconix» in
seguito alla determinazione di rinnovo dell’autorizzazione
all’immissione in commercio, secondo procedura nazionale, con
conseguente modifica stampati. (Determinazione FV n. 194/2014).
(14A04995)

 

 

Pag. 8

 

 

CIRCOLARI

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

 


CIRCOLARE 19 giugno 2014, n. 19


D.M. 14 febbraio 2014 recante «Modalita’ di documentazione
dell’indispensabilita’ e dell’indilazionabilita’ delle operazioni di
acquisto di immobili, ai sensi dell’art. 12, comma 1-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» – Istruzioni operative.
(14A04968)

 

 

Pag. 10

 

 

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

 


COMUNICATO


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (14A05161)

 

 

Pag. 19

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 


COMUNICATO


Rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata per
l’esercizio della centrale termoelettrica della societa’ Sorgenia
Power S.p.A., sita nel comune di Aprilia. (14A04969)

 

 

Pag. 19

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 


COMUNICATO


Elenchi delle imprese ammesse alle agevolazioni in favore delle
piccole e micro imprese localizzate nelle zone franche urbane della
regione Puglia. (14A05108)

 

 

Pag. 19

 

 

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

 


COMUNICATO


Liquidazione coatta amministrativa della «SIS COOP. – Servizi
Integrati Segnaletici – societa’ cooperativa sociale», in Gorizia.
(14A05110)

 

 

Pag. 19

 

 

 


COMUNICATO


Gestione commissariale della «La Tana di Bubu societa’ cooperativa
sociale», in Trieste. (14A05111)

 

 

Pag. 19

 

 

 


COMUNICATO


Scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, della «Servizi
Nord Adriatico – Societa’ cooperativa», in Trieste. (14A05112)

 

 

Pag. 19

 

 

RETTIFICHE

 


ERRATA-CORRIGE


Comunicato relativo al decreto 13 giugno 2014 del Ministero della
salute, recante: «Proroga dell’ordinanza del 17 maggio 2011, e
successive modificazioni, recante: “Misure urgenti di gestione del
rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille
contaminate provenienti dal lago di Garda.”». (Decreto pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 147 del 27 giugno
2014). (14A05160)

 

 

Pag. 20

Sentenza Consiglio di Stato 3 luglio 2014, n. 3366

N. 03366/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05726/2013 REG.RIC.
N. 06082/2013 REG.RIC.
N. 06352/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5726 del 2013, proposto da XXX, con domicilio eletto presso lo studio legale Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;
contro XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi n. 35 B; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca scientifica Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Tedeschini, Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso lo studio legale Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
sul ricorso numero di registro generale 6082 del 2013, proposto da XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Sanino, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Parioli, 180;
contro XXX rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi n. 35 B; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica – Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi 35 B.;
sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2013, proposto da XXX, rappresentati e difesi dagli avvocati Pierpaolo Salvatore Pugliano e Federico Tedeschini, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, largo Messico, 7;
contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12; XXX, rappresentati e difesi dall’avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il medesimo difensore in Roma, viale Liegi 35 B.; XXX, non costituiti in questo grado;
nei confronti di XXX, non costituiti in questo grado;

per la riforma,
nei distinti ricorsi, della sentenza del T.a.r. Abruzzo – L’aquila: Sezione I n. 710/2013, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti in epigrafe meglio indicate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Andrea Manzi, per delega dell’avvocato Roberto Colagrande, l’avvocato Sanino, l’avvocato Tedeschini e l’avvocato dello Stato Federico Basilica;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1.-Con decreto del direttore generale per il personale scolastico del 13 luglio 2011, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha bandito un concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi», finalizzato all’assunzione di 2.386 dirigenti scolastici (di cui 68 riservati alla Regione Abruzzo).
La procedura concorsuale – che si è svolta, in tutte le sue fasi, a livello regionale – si è articolata, per quel che interessa in questa sede, in una prova preselettiva a carattere culturale e professionale, in due prove scritte e in una prova orale.
All’esito delle prove scritte, in data 16 luglio 2012, è stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale.
2.- Alcuni candidati che non hanno superato le prove scritte hanno impugnato, con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, la mancata ammissione alla prova orale, nonché gli atti ulteriori della procedura concorsuale.
In particolare, gli originari ricorrenti hanno fatto valere dinanzi al giudice di primo grado una serie di motivi di censura, che possono essere suddivisi in tre gruppi, avuto riguardo:
a) alla composizione della commissione e alla asserita mancanza, in capo al presidente XXX, del requisito soggettivo dell’essere un “tecnico esperto nelle materie oggetto del concorso”;
b) alla determinazione dei criteri di valutazione, ritenuti illogici, incoerenti e fittizi;
c) alle modalità di correzione degli elaborati, in ragione della discontinuità e della non omogeneità dei tempi di correzione.
Con due successivi atti di motivi aggiunti sono state inoltre dedotti vizi ulteriori del procedimento selettivo, in relazione alla non originalità delle tracce assegnate e all’incompatibilità dei presidenti XXX.
L’impugnazione è stata infine estesa anche alla graduatoria definitiva.
Nel corso del giudizio di primo grado si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione che i controinteressati i quali, oltre ad eccepire l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, hanno concluso per l’infondatezza nel merito dell’originario ricorso.
Con sentenza 11 luglio 2013 n.710 il Tar dell’Abruzzo, respinte preliminarmente le eccezioni di inammissibilità del ricorso, ha accolto il gravame, limitando la propria indagine al secondo motivo di censura incentrato sulla composizione della commissione giudicatrice e sull’illegittimo procedimento di sostituzione dei suoi componenti, avendo tra l’altro ritenuto i primi giudici che l’ “Autorità scolastica fosse incorsa in ulteriori vizi logici nella conduzione delle fasi concorsuali, ostinatamente portate avanti nonostante le inquietanti defezioni all’interno della Commissione giudicatrice..”.
Il Tar dell’Abruzzo ha così concluso che il riscontrato difetto istruttorio imponesse l’azzeramento della procedura concorsuale in esame.
3.- La predetta sentenza è stata impugnata con tre distinti ricorsi in appello, qui oggetto d’esame.
Deducono gli appellanti, risultati vincitori della procedura concorsuale in oggetto, l’erroneità della sentenza impugnata e ne chiedono la riforma, adducendo: a) un errore di percezione dei presupposti di fatto da parte del giudice di prime cure, che si sarebbe basato unicamente sul mero elemento numerico delle dimissioni rassegnate nel corso della procedura da parte dei commissari, senza effettivamente rilevare quali dimissioni abbiano potuto in concreto avere una negativa incidenza sullo svolgimento del concorso; b) l’inapplicabilità al caso concreto dell’art. 9 del d.P.R. 487/94; c) la correttezza della procedura di nomina e di dimissione dei componenti della commissione, ed in particolare la sussistenza dei requisiti professionali in capo al presidente del professor XXX; d) l’erroneità dell’assunto secondo cui gli atti dell’Amministrazione scolastica sarebbero illegittimi, atteso che detta Autorità non sarebbe incorsa in nessuna illegittimità, né di tipo omissivo, né di tipo commissivo.
Concludono gli appellanti per l’accoglimento degli appelli e per la reiezione, in riforma della impugnata sentenza, del ricorso di primo grado.
Nel costituirsi in giudizio gli appellati hanno chiesto la reiezione dell’appello, in quanto infondato, con la conferma della sentenza di primo grado e, in via subordinata, l’accoglimento dell’originario ricorso anche sulla base dei motivi rimasti assorbiti nella impugnata decisione.
Con ordinanza cautelare n. 3714 del 2013 la sezione ha disposto la sospensione della esecutività della impugnata sentenza.
4.- All’udienza del 29 aprile 2014 gli appelli sono stati trattenuti per la sentenza.
5.- In quanto rivolti avverso la stessa sentenza va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 96, comma 1, del codice del processo amministrativo.
6.- Nel merito, gli appelli sono fondati e meritano accoglimento.
7.- Nei distinti ricorsi in appello la decisione di primo grado viene anzitutto censurata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo il comportamento dell’Amministrazione scolastica che, senza dar corso ad adeguata attività istruttoria in ordine alle ripetute defezioni dei singoli componenti la commissione giudicatrice, ha sostanzialmente validato gli esiti delle operazioni valutative poste in essere da una commissione più volte rimaneggiata nella sua originaria consistenza soggettiva.
7.1.- Ritiene il Collegio che il motivo d’appello, comune ai tre ricorsi, meriti di essere accolto.
7.2.- La sentenza, infatti, non ha considerato che nel caso di specie le ripetute dimissioni dei presidenti della commissione giudicatrice non hanno inciso sui lavori della commissione stessa né hanno determinato -come erroneamente ipotizzato in via astratta dal giudice di primo grado – possibili discontinuità nelle operazioni di valutazione dei candidati ovvero incoerenze valutative.
Per vero, come risulta dalla documentazione prodotta, almeno tre presidenti hanno formalizzato le proprie dimissioni senza avviare alcuna attività inerente alla procedura selettiva e, nei fatti, la correzione delle prove scritte è stata caratterizzata da una sola sostituzione del componente presidente, il che certamente non può considerarsi di ostacolo al fine di garantire l’attendibilità e la continuità delle operazioni valutative.
Così, il presidente XXX, ha assistito a tutta la fase di individuazione dei criteri di valutazione e ha presieduto lo svolgimento delle prove scritte, mentre la correzione degli elaborati è stata presieduta solo da due presidenti, prof. XXX e prof. XXX, i quali hanno entrambi utilizzato i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione giudicatrice e resi pubblici nel verbale n. 1 del 13 dicembre 2011.
7.3- Sotto distinto profilo, gli appellanti lamentano l’erroneità della sentenza impugnata per aver la stessa, senza plausibili ragioni, posto in dubbio la gravità dei motivi addotti dai commissari a sostegno delle dichiarazioni di rinuncia o di dimissioni dall’incarico.
7.4.- Anche sotto questo aspetto, la censura d’appello merita condivisione.
7.5.- La sentenza di primo grado, infatti, da un lato ha riconosciuto l’applicazione dell’art. 9 del d.P.R. n.487 del 1994 che, tuttavia, prevede ( comma 5 ) la nomina dei supplenti per il caso di grave impedimento dei componenti effettivi e non, come nel caso in esame, di sostituzione definitiva dei membri della commissione; dall’altro lato ha ritenuto che, proprio in applicazione di tale norma, non siano state congruamente motivate le giustificazioni addotte dai commissari dimissionari.
Sul punto, tuttavia, senza peraltro che si sia dato corso a preventiva richiesta di chiarimenti all’amministrazione scolastica (ai sensi dell’ art. 63 cod. proc. amm.), la decisione risulta affidata ad una mera congettura, priva di riscontro probatorio, secondo cui le motivazioni addotte dai membri della commissione dimissionari non fossero nella sostanza congrue ed effettivamente gravi (pur quando formulate con riferimento all’impossibilità di svolgere l’incarico per motivi di salute e/o istituzionali).
Peraltro, il Collegio deve osservare che non venendo nella specie in gioco, come anticipato, l’istituto della supplenza, quanto piuttosto quello della definitiva sostituzione dei commissari rinunciatari, lo stesso art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 non avrebbe dovuto trovare applicazione.
Facendo propria la conclusione secondo cui la procedura concorsuale è stata annullata solo perché “capace in astratto di viziare le concludenze della selezione”, il TAR ha, non solo, omesso di valutare la sussistenza in concreto di effettivi vizi sul procedimento valutativo, ma ha richiamato una norma non applicabile alla fattispecie in esame.
Ed infatti, il riferimento all’art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994 non appare coerente con la fattispecie oggetto d’esame, riguardando detta norma ( relativa appunto alla “supplenza”) la sostituzione temporanea dei componenti della commissione in presenza di impedimenti “gravi e documentati”. Nella fattispecie non si è trattato tuttavia di supplenza, ma di impedimento permanente dei singoli componenti dimissionari, per i quali si è resa necessaria una sostituzione non transitoria, al fine di salvaguardare gli atti concorsuali già espletati e quindi sia l’interesse dell’Amministrazione alla finalizzazione della procedura selettiva sia quello dei candidati positivamente scrutinati (che hanno fatto affidamento sulla regolarità della procedura d’esame).
D’altra parte, da tempo la giurisprudenza ha affermato che vi sia un vero e proprio diritto per un componente della commissione giudicatrice di concorso di essere esonerato dall’incarico, avendo quest’ultimo natura volontaria, e che l’accettazione delle dimissioni si configura come unica condizione indispensabile per determinare la cessazione delle relative funzioni (cfr. Cons. Stato, sez.IV, 6 settembre 2006, n.5155).
Per le suddette ragioni, non meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado a proposito della illegittimità procedimentale rappresentata dal fatto in sé dell’avvicendamento dei membri della commissione nell’ufficio di componenti l’organo tecnico-valutativo.
8.- Sotto distinto profilo, non sono meritevoli di favorevole apprezzamento le eccezioni sollevate dalle odierne parti appellate in ordine all’incongruità dei tempi di valutazione delle prove scritte posto che, per quanto riguarda la correzione degli elaborati, secondo l’indirizzo prevalente in giurisprudenza e dal quale il Collegio non intende discostarsi, non è sindacabile in sede di legittimità la questione dei tempi dedicati dalla Commissione giudicatrice di un concorso pubblico alla valutazione delle prove di esame dei candidati, soprattutto allorché i tempi siano calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei concorrenti o degli elaborati esaminati; in tali casi, infatti, non è possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se, quindi, il vizio dedotto infici il giudizio contestato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5155; Cons. Stato, sez. IV, n. 4452 del 2002).
9.- Venendo all’esame dei motivi di primo grado rimasti assorbiti, osserva il Collegio come con il primo motivo di ricorso, l’attività della commissione era stata censurata in quanto basata su criteri di valutazione delle prove scritte privi di concrete distinzioni sul piano logico e semantico, nonché per mancanza di corrispondenza tra il voto numerico e il giudizio sintetico espresso dai commissari sui singoli candidati.
Il Collegio rileva che la censura non sia condivisibile.
Ed infatti gli originari ricorrenti hanno censurato i criteri di valutazione in via puramente astratta e generica, senza approfondire la censura in relazione all’applicazione che degli stessi criteri è stata in concreto operata dalla commissione. Al proposito, vengono citate a titolo esemplificativo alcune valutazioni, senza che venga mai individuata nello specifico un’applicazione non coerente o contraddittoria dei criteri seguiti nelle valutazioni riguardanti le prove scritte dei candidati.
9.1.- La censura, che si presenta, come detto, generica e pertanto ai limiti dell’ammissibilità processuale, appare altresì priva di pregio giuridico, atteso che i criteri valutativi appaiono conformi con quanto previsto dal bando concorsuale di guisa che non si comprende sotto quale profilo i suddetti criteri siano contrastanti con la disciplina del concorso desumibile dalla sua lex specialis.
In ogni caso, va confermata, anche in ordine ai criteri adottati, la consolidata giurisprudenza di questo Giudice in materia di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione in sede di concorsi (da ultimo Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 181; Cons. Stato, sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 745; Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2014, n. 1427).
Quanto alla forma espressiva delle valutazioni della commissione, va ricordato che “il voto numerico costituisce valida e sufficiente estrinsecazione del giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, salve specifiche diverse previsioni” che nel caso in esame non sono richieste (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2013, n. 866). Ed infatti “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 6 settembre 2006, n. 5155).
10.- Con il terzo motivo di ricorso in primo grado è stata asserita l’illegittimità della nomina del presidente XXX, sotto il profilo che il nominato difetterebbe di “qualsivoglia esperienza nella materia oggetto della procedura”.
Le argomentazioni addotte a sostegno della censura evidenziano una insuperabile commistione fra i requisiti previsti per il presidente di commissione e quelli prescritti per gli altri membri, pur avendo riferimenti normativi diversi (rispettivamente, art. 10 comma 3 del d.P.R. n. 140 del 2008 – recante il regolamento sulla disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici – e art. 10, comma 4, del citato d.P.R. per il secondo).
Non vi è dubbio che il presidente XXX, in quanto professore universitario di prima fascia, nonché Direttore della scuola di specializzazione istituita presso l’Università di XXX e Preside della Facoltà di medicina e veterinaria, avesse i requisiti normativamente richiesti per ricoprire il ruolo di presidente, ai sensi del citato art. 10 comma 3.
Infatti, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui le previsioni normative di cui agli artt. 35, comma 1, del d.lgs.n 165 del 2001 e all’art. 9 del d.P.R. n 487 del 1994 ( aventi carattere di paradigma normativo generale), per i quali i componenti della commissione di esame devono essere “esperti” nelle materie di concorso, non implicano che detto requisito di esperienza risulti soddisfatto solo ove tutti i membri della commissione siano titolari dello specifico insegnamento oggetto della selezione, risultando sufficiente che i commissari siano esperti in discipline non estranee alle tematiche oggetto delle prove concorsuali.
11.- Sul quarto motivo di ricorso, dedotto in via subordinata e sotteso a denunciare la violazione del principio di segretezza delle tracce, il Collegio rileva la sua totale infondatezza.
Secondo la formulazione della censura, le tracce sarebbero “riconducibili ad altri materiali diffusi sia in rete sia in alcuni corsi di preparazione”.
Ora dalla stessa articolazione del motivo di ricorso si evince che la doglianza è infondata in quanto è un fatto notorio (non integrante violazione delle regole concorsuali) che i corsi di preparazione trattano gli stessi argomenti specifici dei concorsi, di guisa che non è insolito che tracce ed argomenti già sviluppati in sede di preparazione dai candidati iscritti ai predetti corsi coincidano in massima parte con quelli riproposti in sede concorsuale.
12.- Vengono poi riproposti i motivi di primo grado ( dedotti in quella sede con i motivi aggiunti) aventi ad oggetto l’asserita incompatibilità sia del professor XXX sia del professor XXX, in quanto alcuni dei candidati avrebbero nel passato frequentato corsi (o master) tenuti dai due docenti.
La doglianza appare generica ed infondata.
Basterà sul punto ricordare il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato a proposito dell’incompatibilità tra esaminatore e concorrente (cfr. Cons. Stato, sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276), secondo cui solo legami professionali intensi e specifici, attestati da una produzione scientifica in larga parte coincidente, possono determinare una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l’obbligo di astensione da parte del componente la commissione giudicatrice.
D’altra parte, è noto che le cause d’incompatibilità, così come stabilite dall’art. 51 cpc, hanno carattere tassativo e pertanto sfuggono da ogni sorta di applicazione analogica, considerata anche la necessità di assicurare certezza e continuità all’azione amministrativa e una stabilità della composizione delle commissioni giudicatrici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 972; Cons. Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009). La giurisprudenza ha così finito per concludere che “la collaborazione scientifica tra un commissario e un candidato non è di per sé causa di incompatibilità”, ad eccezion fatta per il caso in cui vi siano particolari coinvolgimenti personali o comunanza di interessi economici, situazioni che, nel caso in esame, non possono essere in concreto riscontrate (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4114; Cons. di Stato, sez. III, 20 settembre 2012 n. 5023).
13.- In conclusione, alla luce dei rilievi suesposti, devono essere accolti, previa riunione, gli appelli proposti e, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso di primo grado.
14.- Data la particolarità della vicenda trattata, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali e gli onorari relativi ad entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti, così dispone:
– accoglie, previa riunione, gli appelli e per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;
– compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere

L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2014

IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)