Didattica a distanza: rilevazione per le scuole. Scadenza 24 aprile, ma si potrà rispondere anche successivamente

da Orizzontescuola

di redazione

Con avviso del 17 aprile il Ministero ha informato i Dirigenti Scolastici di una nuova rilevazione sullo stato di avanzamento della didattica a distanza e dell’utilizzo dei fondi stanziati per supportarla, come da  art. 120 del decreto-legge 18 del 2020.

Il Ministero si dice consapevole delle numerose difficoltà esistenti in questa fase di emergenza sanitaria.

Tuttavia, al fine di poter avere un primo quadro complessivo circa l’impatto delle risorse stanziate e della spesa finora effettuata in attuazione dell’articolo 120, comma 2, del decreto-legge 18 del 2020, è stata attivata una rilevazione sullo stato di avanzamento della didattica a distanza e sull’utilizzo dei fondi stanziati anche per supportarla ulteriormente.

La rilevazione è, quindi, un primo monitoraggio sulla spesa ed è disponibile nell’area riservata ‘Accesso ai servizi’ sul sito del Piano nazionale per la scuola digitale

La scadenza per la compilazione della rilevazione è fissata al 24 aprile 2020 sebbene la stessa resterà aperta anche successivamente per le scuole impossibilitate a rispettare tale prima scadenza.

Concorso docenti straordinario e ordinario, 4783 posti di: Italiano, storia, geografia, latino, greco, filosofia

da Orizzontescuola

di redazione

Possibile pubblicazione dei bandi di concorsi a partire dalla prossima settimana. Data di scadenza è comunque fissata per il 30 di aprile. Domani i sindacati avranno informativa su concorsi a cattedra. Sulla base di dati ministeriali forniamo i posti che potrebbero essere messi a bando nelle materie letterarie.

Requisiti di accesso

Concorso straordinario secondaria procedura per il ruolo

Al concorso straordinario per il ruolo accedono i soli docenti con i seguenti requisiti:

  •  tre annualità di servizio nelle scuole secondarie statali anche non consecutive svolte tra l’a.s. 2008/09 e l’anno scolastico 2019/20 su posto comune o di sostegno. Come si conteggia l’annualità di servizio
  • almeno un anno di servizio deve essere stato svolto per la classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre
  • possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta (laurea con eventuali CFU per la classe di concorso o diploma per ITP)

Concorso ordinario

Posti comuni:

  • abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure
  • laurea (magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Controlla classi di concorso a cui puoi accedere con la tua laurea oppure
  • abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente

Per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP) il requisito richiesto sino al 2024/25 è:

il diploma di accesso alla classe della scuola secondaria superiore (tabella B del DPR 19/2016 modificato dal Decreto n. 259/2017).

Per i posti di sostegno:

Requisiti già indicati per i posti comuni oppure quelli per i posti di ITP più il titolo di specializzazione su sostegno. Concorso straordinario e ordinario secondaria, per il sostegno serve la specializzazione

Ai concorsi, sia straordinario che ordinario, possono partecipare anche i docenti di ruolo. Qui i requisiti

Posti per le materie letterarie

Tabelle elaborate da OrizzonteScuola su dati Ministeriali

N.B.dati non definitivi, potrebbero ancora subìre qualche modifica. Naturalmente ci saranno posti anche per numerose altre classi di concorso. Il concorso straordinario secondaria prevede 24.000 posti, quello ordinario 25.000 posti

Mobilità, Anief: no a vincoli, non si possono continuare a tenere lontani dai propri affetti migliaia di docenti

da Orizzontescuola

di redazione

Anief – L’obbligo di permanere nella propria residenza rende ancora più assurdo che un lavoratore debba lavorare a centinaia di chilometri da casa anche per errori pregressi dei trasferimenti, pur in presenza di un numero di posti liberi nella scuola così vasto da non avere precedenti.

Alla luce dell’emergenza da Covid-19, serve una proroga dei termini per la mobilità straordinaria per tutto il personale docente, con l’abolizione dei vincoli triennali e quinquennali. Lo chiede il sindacato Anief, con una proposta presentata alla VII Commissione del Senato per emendare il Decreto Legge n. 22 approvato dal Consiglio dei ministri e ora allo studio a Palazzo Madama per la conversione in legge. Marcello Pacifico (Anief): “Il diritto al lavoro deve armonizzarsi con il diritto alla famiglia”.

Il giovane sindacato ritiene che, in considerazione delle limitazioni alle libertà di movimento personale e alle circostanze di emergenza e difficoltà per le famiglie, non si possano continuare a tenere lontano dagli affetti e dai propri interessi decine di migliaia di docenti e Ata. Per questo motivo, con una richiesta di modifica al D.L. sulla scuola già approvato dal Consiglio dei ministri, chiede ora di favorire il ricongiungimento familiare di questi lavoratori, a partire dal rientro dei docenti rimasti “ingabbiati” in sedi distanti, per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati attraverso l’algoritmo censurato per gli anni precedenti.

L’EMENDAMENTO PROPOSTO

Mobilità straordinaria e deroga ai vincoli per trasferimenti – passaggi di ruolo

Al comma 1, lettera b), sostituire il testo “fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili” con il seguente: “in deroga ai vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle facoltà assunzionali disponibili”.

Motivazione: in deroga alla limitazione sui trasferimenti, passaggi di ruolo del personale docente, su tutti i posti vacanti e al vincolo quinquennale per i neo-immessi in ruolo dal 1 settembre 2019 dalle graduatorie regionali di merito ad esaurimento o su posto di sostegno, in considerazione delle limitazioni alle libertà di movimento personale e le circostanze di emergenza e difficoltà per le famiglie, la disposizione intende favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori e il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento operati attraverso l’algoritmo censurato per gli anni precedenti.

Tutti gli emendamenti Anief al testo del Decreto Legge n. 22

La community europea eTwinning condivide esperienze sulla didattica a distanza

da La Tecnica della Scuola

eTwinning è la più grande community europea di insegnanti attivi in progetti collaborativi tra scuole. Nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020, eTwinning si realizza attraverso una piattaforma informatica che coinvolge i docenti facendoli conoscere e collaborare in modo semplice, veloce e sicuro, sfruttando le potenzialità del web per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione e la creazione di un sentimento di cittadinanza europea condiviso nelle nuove generazioni (http://etwinning.indire.it/cose-etwinning/ ).

In altre parole eTwinning offre una piattaforma per lo staff delle scuole (insegnanti, dirigenti scolastici, bibliotecari, ecc…) dei paesi partecipanti per comunicare, collaborare, sviluppare progetti e condividere idee; in breve, partecipare alla più entusiasmante community europea di insegnanti. eTwinning é co-finanziato da Erasmus+, il Programma europeo per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport.

Nel mese di marzo, la community europea eTwinning ha registrato un forte aumento di iscrizioni in Italia, con 2393 nuovi docenti registrati, contro i 705 dello stesso periodo nello scorso anno (oltre il 300% in più rispetto al 2019). Il dato è legato all’iniziativa “SOS didattica a distanza”, che l’Unità nazionale eTwinning Indire ha lanciato a supporto dei docenti italiani per far fronte alla chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria (http://www.erasmusplus.it/etwinning-per-la-didattica-a-distanza-crescita-record-di-docenti-iscritti/ ).

Fino al termine dell’emergenza sanitaria dovuta al contagio da coronavirus, è stato attivato un Gruppo eTwinning sulla piattaforma, con iniziative di scambio e condivisione online di buone pratiche, risorse ed esperienze tra docenti iscritti. Nel Gruppo oltre 700 insegnanti stanno condividendo nella community tanti materiali, risorse, forum tematici e eventi online per supportare i docenti e le scuole con approcci basati sulla didattica a distanza e sulla cooperazione nella community eTwinning.

Maturità, esame orale dovrà essere un momento serio, da svolgere al meglio

da La Tecnica della Scuola

Grande dibattito, come è giusto, nel mondo della scuola sulle valutazioni, dopo il decreto legge del 6 aprile e dopo l’ordinanza appena uscita sugli esami di Stato.

In particolare per questi ultimi, troviamo da un lato, sempre nell’ordinanza, che tra i commissari da nominare dal consiglio di classe, devono essere presenti i titolari delle due prove scritte, in un complesso di nomine che deve rispettare le aree culturali.
Altro modo per dire anzitutto che ancora non sappiamo come sarà l’esame di Stato, ed in seconda battuta che l’esame dovrà essere considerato un momento serio, da prendere sul serio.
Del resto, mai come in questo caso in gioco non può essere l’esito finale, viste le statistiche degli anni precedenti, quasi del 99%.
L’unica vera differenza è che non vi è, quest’anno, il vaglio preliminare, nei termini di ammissione all’esame, da parte del consiglio di classe.
Il quale, in una volta sola, dovrà valutare tutto il percorso, ma senza possibilità di un esito negativo.
Sappiamo bene la ragione del “tutti promossi”: situazioni diverse, con difficoltà diverse, con qualità diverse della DaD, per cui, per non rischiare infiniti ricorsi, era inevitabile la decisione che è stata presa del “tutti promossi”.
Resta dunque il dilemma di quale forma assumerà l’esame.
Perché, come sembra assodato, non si ritornerà in classe il 18 maggio, allora sarà inevitabile l’unica prova orale, del colloquio finale cioè come unico test ed unica possibilità di valutazione.
La quale, ovviamente, terrà conto di tutto il percorso, visto che sono e saranno gli stessi docenti del consiglio di classe a valutare.
Se, considerate le norme, cioè anzitutto la distanza da rispettare, è di fatto impossibile pensare a prove scritte in istituto, cioè nei corridoi e nelle palestre, invece è possibile, anzi è auspicabile che gli orali si possano/debbano tenere a scuola, date tutte le garanzie richieste.
Sappiamo infatti che i candidati ogni anno vengono convocati in giorni ed ore prestabilite, per cui il rischio di assembramento è escluso, e i componenti delle commissioni, sette in tutto, possono disporsi in modo adeguato nelle aule.
La ragione di questo auspicio è un’altra.
Riguarda il valore più psicologico che selettivo, dal 1969 ad oggi, degli esami di maturità.
Perché, come rito di passaggio, certificano nei nostri giovani la fine dell’adolescenza, via libera per le scelte che davvero segneranno il loro futuro.
Fare l’orale a scuola non è lo stesso che farlo con Skype o Meet o altre piattaforme.
L’orale è l’ultimo atto di una vita vissuta per cinque anni in una scuola, in un istituto, in una comunità, in un contesto, in precise aule e palestre e corridoi e giardini.
L’ultimo atto d’esame, dunque, nella propria scuola, valore simbolico essenziale, che verrà ricordato per tutta la vita.

Graduatorie provinciali per le supplenze, i precari le vogliono subito

da La Tecnica della Scuola

Sul rinnovo del triennio 2020-2023 delle graduatorie di Istituto di II e III fascia, ci sono delle notevoli incertezze da parte del MIUR. Sembrava che il Ministro Azzolina avesse deciso, come previsto per altro nel decreto legge scuola dove all’art.2, comma 4, il rinvio dell’aggiornamento e apertura delle graduatorie di Istituto. Conseguentemente a tale rinvio dice il decreto legge 22/2020, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi. Adesso in conversione di legge del dl 22/2020, il Ministro sembrerebbe essere tornato su i suoi passi e sarebbe intenzionato aa aggiornare e riaprire le graduatorie di Istituto.

Normativa sulle graduatorie provinciali

Nell’articolo 1-quater (Disposizioni urgenti in materia di supplenze) della legge n. 159 del 28 dicembre 2019 è scritto che al fine di ottimizzare l’attribuzione degli incarichi di supplenza, viene modificato l’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

In buona sostanza viene modificato il comma 6 dell’art.4 della legge 124/99, dove si specifica che in subordine alle GAE, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, si utilizzeranno le graduatorie provinciali per le supplenze, composte dai docenti inseriti nella seconda fascia e nella terza fascia degli Istituti della provincia, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze  annuali o fino al termine delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 dell’art.4 della legge 124/99.

Quindi, ai sensi del nuovo comma 6 bis dell’art.4 della legge 124/99, con la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie di II e III fascia di Istituto, forse prevista, visto il ripensamento dell’Azzolina, nel giugno 2020, saranno costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, formate prima dai docenti abilitati che non sono inseriti in GAE e poi da chi ha un titolo di laurea idoneo all’inserimento nella terza fascia e, in caso di nuovo inserimento, anche il possesso dei 24 CFU nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

I precari spingono per avere graduatorie provinciali

I docenti di II e III fascia vorrebbero aggiornare le loro posizioni ed entrare a fare parte della nuova graduatoria provinciale introdotta dalla legge 159/2019 al fine di garantire, nel caso si esaurissero le GAE, la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche. Inoltre vorrebbero scegliere le 20 scuole per svolgere, nel caso non avessero la supplenza annuale, le supplenze brevi e saltuarie. Su questo nodo, importantissimo per il buon avvio del prossimo anno scolastico 2020/2021, si attendono presto chiarimenti e precisazioni.

Riapertura scuole, Brusaferro (ISS): “Scuola non è tema primario. Orali maturità dal vivo? Vedremo”

da La Tecnica della Scuola

Al “Corriere della Sera”, Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha fatto il punto della situazione su come dovremo convivere con il coronavirus nei prossimi mesi: “La parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio – ha spiegato –. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars-CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità di gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno”.

Brusaferro ha poi parlato della ripartenza del Paese, al momento fissata per il 4 maggio: “Bisogna ricominciare dalle attività fondamentali del Paese sempre che ci siano condizioni di sicurezza – ha detto -. Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi vita quotidiana. Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati”.

“Ogni azione andrà monitorata attuando anche sul campo il tracciamento dei casi e valutando qual è il numero di ricoverati compatibile con la disponibilità di posti letto”, ha detto il presidente dell’Iss.

Quello della scuola, ha detto Brusaferro, “è un tema che prenderemo in considerazione in un secondo momento. Prove orali maturità dal vivo? E’ una riflessione non fatta, ora l’obiettivo è immaginare da dove cominciare il 4 maggio in sicurezza”.

Sull’esame orale della maturità era intervenuta nelle scorse ore la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Ho letto l’appello di Paolo Giordano sul Corriere della Sera: chiede di svolgere l’orale degli Esami di Stato in presenza. Come docente conosco bene il peso specifico che questa prova ha nella vita dei nostri ragazzi. Mi sono battuta fin dall’inizio dell’emergenza per salvaguardare gli Esami. L’Italia infatti è tra i Paesi, in Europa, che hanno deciso di mantenerli e di non annullarli. Anche per questo, come ho già detto ieri, auspico davvero che ci sia la possibilità, come anche tanti ragazzi ci stanno chiedendo, di svolgere almeno l’orale in presenza. Ovviamente nelle giuste condizioni di sicurezza per la salute di tutti”.

Ricordiamo che la maturità consisterà quest’anno in un solo colloquio orale, se non si rientrerà a scuola – come quasi certo, manca solo l’ufficialità – entro il 18 maggio. Altrimenti si svolgeranno sia le due prove scritte previste, che l’esame orale.

Manifesto per una didattica inclusiva

“Manifesto per una didattica inclusiva”, sottoscrivilo online

Il 17 aprile scorso è stato presentato alla stampa in videoconferenza il documento in sette punti dal titolo “A distanza, ma non troppo! La scuola al tempo del Covid-19. Manifesto per una didattica inclusiva”.

In occasione del dibattito che si è aperto sull’utilizzo della didattica a distanza, il mondo della scuola, i pedagogisti e i commentatori si sono spesso divisi tra sostenitori e detrattori. Il nostro sindacato, pur esprimendo forti perplessità sul tema, ha mantenuto una posizione molto contestualizzata alla emergenzialità del momento, nel rispetto del faticoso lavoro che si sta effettuando nelle scuole.

Con questo spirito intendiamo contribuire al dibattito in corso nel Paese con una proposta pedagogica costruttiva. Il Manifesto, elaborato con la partecipazione di pedagogisti e docenti, si propone come riflessione utile a comprendere che al centro della scuola c’è la sua specifica vocazione relazionale in presenza e che quanto si sta realizzando in questi giorni ha la funzione di sopperire al bisogno di colmare un vuoto.


Sottoscrivi il Manifesto

Nota 20 aprile 2020, AOODGOSV 6117

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Ufficio 9°
Valutazione del sistema nazionale di istruzione e formazione

Ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, per loro tramite,
Ai Dirigenti scolastici in anno di formazione e prova
Ai Dirigenti scolastici con funzione di tutor
e p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Capo Ufficio stampa
Alle OO.SS.
LORO SEDI

Oggetto: Valutazione dell’anno di formazione e prova dei dirigenti scolastici neoassunti – apertura del servizio “Cartella Ds in anno di formazione e prova” e revisioni della procedura alla luce delle misure assunte in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, AOOUFGAB 201

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 201). (20A02259)

(GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)

Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, AOOUFGAB 200

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

Decreto Ministeriale 20 aprile 2020, AOOUFGAB 200

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 200). (20A02258)

(GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», di seguito denominato testo unico, ed in particolare l’art. 400, commi 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l’art. 2;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettera c);

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale e’ stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita’ della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d’esame ed i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, e primaria su posto comune e di sostegno»;

Considerata l’opportunita’ di procedere ad una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, anche alla luce della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata al sensi dell’art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, del punto 5, in base al quale «nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio ed altri titoli»;

Valutata altresi’ l’opportunita’ di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, al fine di valorizzare i titoli di cui all’art. 1, comma 20 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche’ di ridurre il novero dei titoli valutabili a quelli che, per comprovata significativita’, abbiano rilievo inequivocabile rispetto al profilo professionale;

Visto l’art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in attuazione del quale l’amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 4 febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» ed, in particolare, l’art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione – CSPI, rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell’istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si puo’ prescindere dal parere. Per i provvedimenti gia’ trasmessi, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;

Decreta:

Art. 1

1. E’ adottata la Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria nonche’ del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita’ nella scuola dell’infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.

2. Ai sensi dell’art. 400, comma 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non puo’ eccedere i venti punti e, qualora superiore, e’ ricondotta a tale limite massimo.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: Azzolina

______
Avvertenza: Si rinvia per la consultazione del decreto nonche’ degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26

Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00044)

(GU Serie Generale n.103 del 20-04-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;
Considerata la necessita’ di garantire lo svolgimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 in condizioni di sicurezza per i cittadini;
Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della giustizia e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1
Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:
a) in deroga a quanto previsto dall’articolo 86, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche’ dall’articolo 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020 e’ fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;
b) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;
c) sono inseriti nel turno di cui alla lettera b) anche le elezioni nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, se le condizioni che rendono necessarie le elezioni si verificano entro il 27 luglio 2020;
d) in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui rinnovo e’ previsto entro il 2 agosto 2020 durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente nei sessanta giorni successivi al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
2. In considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da COVID-19, le consultazioni elettorali di cui al comma 1, anche gia’ indette, possono essere rinviate di non oltre tre mesi, con lo stesso provvedimento previsto per la relativa indizione. Restano comunque valide le operazioni gia’ compiute per lo svolgimento delle elezioni medesime.

Art. 2
Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 20 aprile 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica – CHIARIMENTO

Avviso Pubblico Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
CHIARIMENTO

Prot. 4893 del 20 aprile 2020