Reddito di cittadinanza e disabilità, verso il ricorso

Redattore Sociale del 11.04.2019

Reddito di cittadinanza e disabilità, verso il ricorso. “Vinceremo”

ROMA. “Se il governo pensa di passarla liscia, si sbaglia: stiamo preparando il ricorso e andremo fino in fondo, decisi a vincerlo, come già accadde con l’Isee, nel 2016. Perché la norma sul reddito di cittadinanza è incostituzionale e discriminatoria nei confronti dei nuclei con disabilità”: Sara Bonanno, autrice del blog “La cura invisibile”, mamma e caregiver a tempo pieno di Simone, un ragazzo con gravissima disabilità, si dive “molto arrabbiata. Non mi vergogno a dire che Simone e io viviamo grazie alla Caritas, che ci ha adottati e ci aiuta moltissimo. Il nostro Isee è praticamente zero – spiega ancora Sara, che non può lavorare, perché 24 ore su 24 deve stare accanto a suo figlio – Eppure, non mi sorprenderei se il reddito di cittadinanza non mi spettasse. O mi spettasse in misura minore rispetto a chi, nella mia stessa condizione economica, non abbia però un figlio gravemente disabile”.
Sara ha già presentato la domanda e sa che è stata accolta, ma non sa se avrà accesso al beneficio: “In teoria, mi spetterebbero 980 euro, perché sono senza reddito. Il problema è che ricevo l’assegno per il caregiver e la pensione di Simone: e questo, se non mi escluderà addirittura, per lo meno mi penalizzerà, riducendo molto l’importo che mi sarà riconosciuto. Eppure – chiarisce – l’assegno per il caregiver arriva solo a chi è più povero: la graduatoria viene redatta proprio in base alla verifica della condizione di estrema povertà. Insomma, se ricevo questo assegno, è perché sono doppiamente svantaggiata, quindi con un carico assistenziale maggiore dovuto al fatto che assisto una persona con disabilità gravissima in condizioni di estrema povertà! Ora, per accedere al Reddito di cittadinanza e definirne l’importo, l’articolo 2 comma 6 prevede, solo per i nuclei famigliari che hanno componenti disabili, che vengano considerati, oltre l’Isee, tutti gli importi assistenziali dati per la disabilità che predispongono la ‘prova dei mezzi’. Questa espressione, la ‘prova dei mezzi’, significa che le istituzioni hanno fatto delle verifiche accurate sull’effettiva condizione di estrema povertà della famiglia. Insomma, dopo tre anni in cui, conteggiando artificialmente come ricchezza famigliare gli scarni supporti erogati ai cittadini più in difficoltà, si è riusciti a sancire che tali sostegni non sono ‘ricchezza’ ma compensazioni del duplice svantaggio (disabilità e povertà) sociale, il reddito di cittadinanza ripropone questo pensiero assurdo che noi famiglie con maggiori difficoltà ci ‘arricchiamo’ attraverso la disabilità di chi assistiamo h24 in totale sostituzione dello Stato!”.

Ci tiene poi a precisare, Sara, che “io non posso lavorare, ma potrei essere messa nelle condizioni di farlo: basterebbe un lavoro flessibile, oppure un lavoro da casa: per me e mio figlio sarebbe una condizione molto più dignitosa, poter comprare le medicine ed i presidi sanitari che la ASL non passa con i soldi che guadagno, anziché con la beneficenza della Caritas: solo in farmaci, per Simone arrivo a spendere 700 euro al mese. Tanto costa la disabilità gravissima. Vivere di carità non da alcuna sicurezza a mio figlio, né dignità alla nostra famiglia. Anche da questo punto di vista, però, il reddito di cittadinanza, con il suo Patto per il lavoro e l’inclusione, ci tiene completamente fuori”.

Sara ha già messo la sua documentazione nelle mani dell’avvocato che sta preparando il ricorso collettivo: lo stesso che seguì con successo, nel 2016, il ricorso sul nuovo Isee. “Ci servono altre situazioni eclatanti come la mia, per portare tutto in tribunale. Cerchiamo soprattutto nuclei con più di un componente con disabilità e famiglie numerose, che risultano tra i più penalizzati. Chiederemo non solo di rivedere la norma, ma anche di risarcire le famiglie per il grave danno subito. Questo perché il governo non riesca a far cassa, come sta cercando di fare, sulla pelle delle famiglie più fragili. Ci vorrà infatti almeno un anno prima che il tribunale si pronunci: nel frattempo, per il governo questi sono soldi risparmiati. Ecco perché esigeremo il risarcimento danni: perché far cassa sui più fragili a volte significa ucciderli”. E’ quel che accadde con il ricorso sul nuovo Isee, quando “ben sette persone che avevano fatto ricorso morirono nel frattempo – riferisce Bonanno – Eravamo 121 ricorrenti. Con il nuovo Isee, noi e altri come noi eravamo risultati ricchissimi, perché il meccanismo faceva apparire più ricco proprio chi stava peggio. Molti, non riuscendo più ad accedere ai supporti assistenziali, dovettero fare da soli. Una persona anziana fu trasferita in Rsa e poco dopo morì. Un bambino, la cui mamma non aveva più alcun tipo di supporto, cercò di aiutarlo fino all’ultimo, ma non ce la fece e il bimbo morì, a ridosso dell’ultima sentenza, senza assistenza. Quando a persone con disabilità molto grave togli assistenza o non dai aiuto, alla fine muoiono. L’assistenza non è un supporto generico: è salute, è la vita. Alla fine contammo sette morti. Ora non permetteremo che la storia si ripeta”.

Per aderire al ricorso, scrivere a info@enil.it, presentando in maniera sintetica la propria situazione familiare e la richiesta per accedere al Reddito di Cittadinanza, con la risposta ricevuta. (cl)

Lettera ai Responsabili dei partiti di maggioranza

On. Luigi Di Maio
Sen. Matteo Salvini
Loro sedi

Onorevoli Ministri,

sono il Presidente dell’ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola), organizzazione professionale e sindacale maggiormente rappresentativa dei “Presidi”, oggi denominati dirigenti scolastici.
Mi rivolgo a Voi in quanto Responsabili dei partiti che costituiscono l’attuale maggioranza.
Come senz’altro sapete, la Camera dei Deputati ha di recente licenziato il testo del cosiddetto “decreto concretezza”; esso è adesso transitato al Senato della Repubblica per l’approvazione definitiva.
In tale decreto, è prevista l’adozione di controlli biometrici di presenza sul posto di lavoro per tutto il personale pubblico, inclusi i dirigenti, ma con l’importante esclusione del personale docente.
Con la presente, intendo sottoporre alla Vostra attenzione due aspetti del decreto in questione che appaiono indice di grave sfiducia, se non di aperta ostilità, nei confronti della dirigenza pubblica.
La sfiducia deriva dal fatto che i dirigenti sono preposti per legge alla supervisione ed al controllo dell’orario di lavoro dei dipendenti che non hanno qualifica dirigenziale. Come sarebbe possibile adempiervi serenamente, se le amministrazioni pubbliche datrici di lavoro esigessero dai dirigenti lo stesso obbligo che essi devono, a loro volta, esigere dal restante personale?
Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, inoltre, la disposizione finalizza il controllo alla verifica dell’accesso. Ma, poiché le norme antinfortunistiche equiparano i Presidi ai datori di lavoro sotto il profilo penale e li rendono garanti dell’incolumità di tutte le persone presenti negli ambienti scolastici, essi devono controllare l’accesso a tali ambienti da parte di chiunque. Si ripropone il paradosso del controllore che deve essere a sua volta sottoposto allo stesso controllo. A ciò si aggiunga che molte scuole sono articolate in più sedi, distanti anche chilometri tra loro. Dovrebbero essere installati rilevatori d’accesso in ogni sede? E a quali costi?
L’ostilità, invece, deriva dal fatto che la prestazione di lavoro dirigenziale è espressamente finalizzata al raggiungimento di predeterminati obiettivi e ha quindi natura di obbligazione di risultato. Di conseguenza, la quantità di tempo trascorso in ufficio non ha alcun rilievo, tant’è vero che nessun contratto collettivo dirigenziale – sottolineo né pubblico, né privato – prevede un orario di lavoro e quindi i dirigenti non hanno alcun vincolo orario. A cosa
potranno mai servire quei controlli? Se non raggiunge i risultati previsti, il dirigente pubblico incorre nella responsabilità dirigenziale prevista dall’articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e rischia il licenziamento. L’obbligo di sottostare a controlli inutili è una misura unicamente vessatoria.
Quali miglioramenti Vi attendete se quella disposizione sarà convertita in legge? In cosa migliorerà la Pubblica Amministrazione? Sarà forse più vicina alle esigenze dei cittadini, con dei dirigenti sviliti da forme di controllo superflue e irrilevanti?
Vi chiedo pertanto di compiere un vero gesto politico: fate emendare il testo in discussione al Senato, eliminando quella misura inutilmente vessatoria nei confronti dei dirigenti
pubblici, fedeli servitori dello Stato.
Colgo l’occasione per porgere distinti saluti.

Roma, 11 aprile 2019

Il Presidente nazionale
Antonello Giannelli

Rette per il nido e scontrini farmaci: stop ai documenti se il Fisco ha i dati

da Il Sole 24 Ore

di Marco Mobili e Giovanni Parente

«Inefficace». Forse stavolta ci siamo davvero. Quante volte si è letto che la pubblica amministrazione non poteva chiedere dati in suo possesso? Con la proposta di legge sulle semplificazioni all’esame della commissione Finanze della Camera (e attesa in Aula la prossima settimana) si punta a introdurre un principio elementare ma finora mai applicato. In caso di controlli formali dell’amministrazione finanziaria sulle dichiarazioni dei redditi, il Fisco non potrà chiedere ai contribuenti dati già in suo possesso perché comunicati da soggetti terzi (banche, assicurazioni ma anche farmacie e strutture medico-sanitarie) a meno che la richiesta non riguardi la verifica di requisiti soggettivi che non possono emergere dall’Anagrafe tributaria.

Richieste prive di efficacia
A rafforzare questo divieto a favore del contribuente, c’è anche il rafforzamento voluto da Forza Italia con un subemendamento già approvato da tutta la commissione Finanze. In pratica le richieste delle cosiddette “pezze d’appoggio” a detrazioni o deduzioni da far valere nel 730 o nelle altre dichiarzioni dei redditi effettutate dall’amministrazione finanziaria per dati in suo possesso saranno addirittura considerate «inefficaci».

Addio a cumuli di carta
In pratica, il contribuente potrà comunque far salvi alcuni sconti sconti fiscali anche se ha smarrito lo scontrino per i farmaci o la retta pagata del nido del figlio (tanto per citare due esempi di dati già ora trasmessi all’Anagrafe tributaria per la precompilata e che danno diritto a uno sconto fiscale). Una sfida per l’amministrazione finanziaria per far valere fino in fondo il principio di fondo che ha portato all’introduzione del 730 precompilato. Se ti fidi dei dati che hai per predisporre il 730 al contribuente, allora non puoi andarglieli a richiedere in caso di successivo controllo.


Sciopero docenti e ATA, astensione attività non obbligatorie dal 20 aprile al 16 maggio

da Orizzontescuola

di redazione

Il Miur ha pubblicato la nota n. 11142 del 10 aprile 2018, avente per oggetto la proclamazione dello sciopero con astensione di tutte le attività non obbligatorie previste dal CCNL del personale docente, educativo e ATA.

Sciopero: astensione attività non obbligatorie

Lo sciopero è stato proclamato dall’organizzazione sindacale Unicobas Scuola e Università e consiste nell’astensione dalle attività non obbligatorie per il personale docente, educativo e ATA, di ruolo e non, dal 20 aprile 2019 al 16 maggio 2019.

Attività non obbligatorie

Per il personale ATA:

  • astensione attività aggiuntive oltre le 36 ore settimanali;
  • astensione da tutte le attività previste tra quelle rientranti nelle posizioni economiche (I^ e II^ ) e negli incarichi specifici;
  • astensione dall’intensificazione della attività nell’orario di lavoro relativa alla sostituzione dei colleghi assenti;
  • astensione svolgimento incarico sostituzione Dsga;

Per il personale docente ed educativo:

  • astensione dalle attività aggiuntive di insegnamento oltre l’orario obbligatorio, retribuite con il MOF;
  • astensione dalle ore aggiuntive per l’attuazione dei progetti e degli incarichi di coordinatore retribuiti con il MOF;
  • astensione dalla sostituzione e collaborazione con il dirigente scolastico e di ogni altro incarico aggiuntivo;
  • astensione dalle ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero;
  • astensione dalle attività complementari di educazione fisica e avviamento alla pratica sportiva.

Sciopero: rispetto normativa e comunicazioni

Essendo l’istruzione un servizio pubblico essenziale, lo sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla normativa vigente (articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni  e norme pattizie definite  ai sensi dell’art. 2 della legge medesima).

Le scuole devono comunicare lo sciopero alle famiglie e agli alunni; devono inoltre comunicare tramite SIDI le seguenti informazioni:

  • numero dei lavoratori dipendenti in servizio;
  • numero dei dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
  • numero dei dipendenti assenti per altri motivi;
  • ammontare delle retribuzioni trattenute.

nota Miur

Graduatorie di istituto, quest’anno si aggiorna solo prima fascia. Nuovi elenchi per seconda e terza

da Orizzontescuola

di redazione

L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento sarà a breve. Di conseguenza quest’anno si aggiornano anche le graduatorie di I fascia delle graduatorie ad esaurimento.

Graduatorie di istituto prima fascia

Comprendono i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso.

Per l’aggiornamento delle graduatorie di prima fascia sarà necessario compilare un modello di scelta delle istituzioni scolastiche. I punteggi sono quelli della corrispondente graduatoria ad esaurimento.  Non potranno scegliere nuove sedi coloro che sono iscritti, per altre classi di concorso, in seconda o terza fascia. Il Ministero fornirà istruzioni in merito.

Nuovi elenchi per seconda e terza fascia graduatorie di istituto

Gli Uffici Scolastici stanno elaborando in questi giorni gli elenchi aggiuntivi per seconda e terza fascia.

L’aggiornamento (presentato a febbraio) ha riguardato l’inclusione negli elenchi aggiuntivi dei docenti che si sono abilitati dopo il 24/06/2017 ed entro il 1° febbraio 2019 o che entro quella data hanno conseguito il titolo di specializzazione.

Queste, al momento, le finestre relative al triennio 2017/20:

  1. la prima  ha incluso coloro che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1° febbraio 2018;
  2. la seconda quella che ha incluso coloro che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1° agosto 2018;
  3. la terza (la presente) includerà coloro che hanno conseguito l’abilitazione o specializzazione dopo il 24 giugno 2017 ed entro il 1° febbraio 2019.

Le graduatorie di II fascia si aggiorneranno nel 2020: in quell’occasione tutti i docenti inseriti negli elenchi aggiuntivi avranno il nuovo posto spettante in base al punteggio (naturalmente se nel frattempo non saranno stati assunti in ruolo).

Nuovi inserimenti in III fascia di istituto nel 2020: al momento esclusi dalla normativa

L’attuale normativa ha derogato al comma della legge 107/2015 (che impediva i nuovi inserimenti in terza fascia) per il triennio 2017/20.

Se la normativa dovesse rimanere così, non potranno esserci nuovi inserimenti nella terza fascia delle graduatorie di istituto nel triennio successivo a quello in vigore.

Tuttavia,  è ancora presto per poter dire se la normativa rimarrà così o subirà ancora delle modifiche.

Nel frattempo infatti sarà indetto il concorso per la scuola secondaria di I e II grado per cui si presuppone che molti fra coloro che oggi guardano al 2020 non avranno più neanche interesse, in quanto con il concorso avranno acquisito l’abilitazione utile per la collocazione in seconda fascia delle graduatorie di istituto, il cui aggiornamento è regolarmente previsto.

Il concorso scuola secondaria 2019 è infatti abilitante: chi supera tutte le prove, anche se non rientra nel numero dei posti a disposizione e quindi non può essere assunto in ruolo, acquisisce comunque l’abilitazione.

Il principio è che nei prossimi anni l’inserimento in terza fascia non dovrebbe esserci perché i concorsi (e quindi i ruoli saranno regolari) e per le supplenze dovrebbero essere sufficienti le graduatorie di II fascia.

Garantita invece la possibilità di aggiornamento per i docenti già inseriti dal 2017.

Graduatorie ad esaurimento: ok a cambio provincia e reinserimento depennati. Le novità

da Orizzontescuola

di redazione

Oggi incontro al Miur per una informativa sull’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/22.

Ad essere interessati i docenti della secondaria, ma soprattutto i docenti di scuola di infanzia e primaria ancora presenti negli elenchi, anche con riserva.

Sembra essere stato sciolto favorevolmente l’inghippo sulla possibilità di presentare la domanda verso una provincia con elenchi già esauriti.

Inoltre dovrebbe essere data la possibilità di reinserimento ai docenti che negli anni scorsi non avevano presentato domanda di aggiornamento e per questo erano stati depennati dagli uffici scolastici di riferimento. Numerose sentenze hanno invece dato ragione ai docenti, dimostrando l’errore del Miur.

Il Miur comunicherà anche le date per la presentazione della domanda, verosimilmente tra fine aprile e maggio, circa 30 giorni di tempo.

Le domande saranno telematiche, attraverso Istanze online.

Bisognerà dichiarare anche i titoli (le modalità saranno contenute nell’apposito decreto).

Aggiornamento GaE: quanti docenti ?

Secondo i dati forniti dalla Cisl scuola, in GaE sono presenti in totale 35878 docenti di posto comune, di cui 1707 di sostegno. Questi i dati per i diversi gradi di istruzione:

Obbligo dai 3 ai 14 anni, otto ore di scuola al giorno, meno docenti: la scuola “con TreeLLLe”

da Orizzontescuola

di redazione

Ieri, durante il convegno “Il coraggio di ripensare la scuola” presso l’Università Luiss di Roma, l’associazione TreeLLLe ha presentato una propria idea di scuola.

Obbligo

L’obbligo, secondo l’associazione, deve partire da tre anni e non andare oltre i 14. Quindi, un anticipo dell’obbligo all’infanzia, ma una riduzione in uscita che da 16 scenderebbe a 14 anni. Una proposta, per certi versi, controcorrente, dato che sono molte le realtà che vorrebbero lo spostamento della lancetta dell’obbligo a 18 anni.

8 ore di insegnamento obbligatorie

Non solo “lezioni”, ma anche attività pomeridiane formative che vanno dal gioco, ad attività sportive, artistiche, musicali, recupero e potenziamento. Chi si dovrà occupare delle ore in più? Non gli insegnanti, ma degli educatori con contratto a tempo determinato scelti direttamente dalle scuole.

Meno docenti

Secondo l’associazione, il numero “ideale” di docenti sarebbe di 800mila, inclusi i precari con un ruolo di insegnamento. Ciò permetterebbe di poterli pagare di più, ma con le dovute differenziazioni in base alla loro valutazione.

Controlli biometrici per la presenza in servizio: esclusi i docenti, coinvolti Ata e DS

da La Tecnica della Scuola

Di Reginaldo Palermo

I controlli biometrici per i dipendenti pubblici ci saranno: lo stabilisce il ddl denominato “Concretezza” che sta per essere approvato alla Camera (è previsto ancora un passaggio al Senato che però lo ha già approvato in prima lettura nei mesi scorsi).
I docenti saranno esclusi dall’applicazione di questa norma, ma non sarà così né per il personale Ata.

Scontro in aula sull’emendamento Toccafondi

Nella giornata del 9 aprile il dibattito alla Camera è stato particolarmente vivace perchè è stato discusso un emendamento del deputato Gabriele Toccafondi (Gruppo Misto) finalizzato ad escludere anche i dirigenti scolastici dai controlli sull’orario.
A dare man forte a Toccafondi sono intervenuti anche esponenti di Forza Italia (Valentina Aprea in particolare) e del Partito democratico (Anna Ascani, Cosimo Maria Ferri e Rosa Maria Di Giorgi): tutti hanno osservato che controllare entrata e uscita dall’ufficio dei dirigenti scolastici è pressoché impossibile soprattutto perchè l’attività lavorativa del dirigente non si limita alla presenza dietro la scrivania. Il dirigente scolastico, infatti, si sposta spesso da un plesso all’altro, mantiene personalmente i contatti con gli amministratori comunali o con i responsabili di altri enti e organismi.
Alla fine, comunque, l’emendamento di Gabriele Toccafondi è stato messo ai voti ed è stato respinto dalla maggioranza (7 deputati del M5S hanno però votato a favore).

Difficile applicare la legge

Mettere in atto le regole previste dalla legge non sarà per nulla semplice: lo stanziameno di 35 milioni di cui parla il provvedimento non saranno certamente sufficienti per installare i rilevatori necessario per controllare la presenza in servizio di tutti i dipendenti pubblici, dirigenti scolastici compresi.
La situazione è stata ben riassunta nel corso del dibattito dal deputato Palmieri di Forza Italia che, in sintesi, ha detto: “Non preoccupiamoci più di tanto, è del tutto evidente che questa disposizione è completamente inattuabile; oltretutto la legge prevede un decreto ministeriale applicativo ed è evidente che il decreto non ci sarà e tutto continuerà come prima”.

Tfa sostegno, le assenze consentite al corso

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Oggi, 10 aprile, scadono i bandi delle ultime Università che attivano i corsi di sostengo. Dopo aver parlato del boom di iscrizioni agli atenei, adesso rispondiamo ad un quesito posto da una nostra lettrice: “se partecipo al corso di specializzazione sul sostegno, quante assenze posso fare?

Tfa sostegno 2019: le assenze consentite

Per rispondere alla lettrice bisogna leggere l’art.3 comma 4 del D.M. dell’8 febbraio 2019, n. 92:

• le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento. Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività, predisposte dal titolare dell’insegnamento;
• per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi;

Questo vuol dire che sono consentite assenze, ma solo per il 20% stabilite nel monte orario.

Tfa sostegno 2019: percorsi abbreviati per gli specializzati di altro grado

E’ bene inoltre sottolineare che gli Atenei predispongono percorsi abbreviati, finalizzati all’acquisizione del titolo, per i soggetti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in un altro grado di istruzione e risultino utilmente collocati in graduatoria di merito, ovvero ammessi in soprannumero ai sensi dell’articolo 4, comma 4.

Inoltre, gli Atenei valutano le competenze già acquisite e predispongono i relativi percorsi, fermo restando l’obbligo di acquisire i 9 crediti di laboratorio e i 12 crediti di tirocinio, espressamente previsti dal D.M. sostegno, come diversificati per grado di istruzione.

La guida della Tecnica della Scuola con tutte le info utili per partecipare al quarto ciclo del TFA sostegno.

Tfa sostegno 2019: il test preliminare

Poi, subito con il test preliminare, che si svolgerà il 15 e il 16 aprile 2019 secondo il seguente calendario:

  • per la scuola dell’infanzia in data 15 aprile 2019, mattina;
  • per la scuola primaria in data 15 aprile 2019, pomeriggio;
  • per la scuola secondaria di primo grado in data 16 aprile 2019, mattina;
  • per la scuola secondaria di secondo grado in data 16 aprile 2019, pomeriggio.

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Attenzione, però. Non sarà soltanto l’unica prova a cui saranno chiamati gli aspiranti corsisti del Tfa sostegno.

Infatti la prova di accesso si articola in test preliminare, prova scritta e prova orale.

Solo il test preselettivo ha una data già definita a livello nazionale, diviso per ordine e grado di scuola. L’altro test scritto e quello orale è deciso dalla singola università.

Tfa sostegno 2019, la prova scritta e la prova orale

La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il test preliminare di cui all’allegato C, art. 2 del DM 30 settembre 2011

La prova orale, invece, verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.

Tfa sostegno 2019: cosa studiare per le prove d’accesso?

Le prove di accesso sono definite dal decreto 30 settembre 2011, tutt’ora e pienamente vigente. Nello specifico parliamo dell’allegato C.
A tal proposito La Tecnica della Scuola ha predisposto una video guida, per aiutare a capire gli argomenti da preparare per le prove di accesso, a cura di Lara La Gatta.

Questa guida si aggiunge alle precedenti:

TFA SOSTEGNO: CHI PARTECIPA

TFA SOSTEGNO: IN COSA CONSISTE IL CORSO

Esempi di test

In vista della prova preselettiva, la Tecnica della Scuola rende noti i test preparati dalle singole università, utili per esercitarsi.

Ecco i file, in formato PDF, con le domande e le relative risposte rese disponibile da alcune Università

Università di Messina: CLICCA QUI per scaricare gli esempi

Università di FirenzeCLICCA QUI per scaricare gli esempi

Università della Calabria(disponibili solo i quesiti, non le risposte)

Università di BariCLICCA QUI per scaricare gli esempi

Università di PisaCLICCA QUI per scaricare gli esempi

Normativa di riferimento

SCARICA IL PDF DEI POSTI PER UNIVERSITÀ

Cyberbullismo alle strette

da La Tecnica della Scuola

Di Pasquale Almirante

Si affilano le armi contro il cyberbullismo. La legge approvata nel 2017 prevede che quando non è stata formalizzata una querela o presentata una denuncia il questore procede a una istanza di ammonimento nei confronti del minore ultra-quattordicenne.

Ma occorre una nuova stretta, secondo il Governo

Si vorrebbe in altri termini equiparare il bullismo alla stregua dello stalking, inserendo nello stesso articolo due aggravanti quando i fatti vengono commessi da tre o più persone oppure con finalità discriminatorie; e inoltre si stabilisce che anche in presenza di casi non particolarmente gravi i dirigenti scolastici debbano inoltrare una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per l’adozione di provvedimenti amministrativi e non penali.

Per i reati di cyberbullismo si punta a perseguire anche chi ha una età al di sotto di 14 anni, chiedendo  che sia istituito, con un decreto ministeriale, un tavolo permanente alla presidenza del Consiglio, che sia stanziato un fondo di 150 mila euro e che siano coinvolte maggiormente le famiglie.

Premi ai ragazzi migliori

Ma si inserirebbero pure dei meccanismi premiali per quegli studenti che si distinguono in esempi positivi. Il governo con il ministero dell’Istruzione ha varato un protocollo e a breve partirà una campagna di sensibilizzazione sulla tv pubblica.

La Lega, invece, punta ad introdurre sette articoli al codice penale e prende come punto di riferimento il codice di autoregolamentazione che prevede una distinzione tra utente adulto ed utente minore all’atto della connessione ad Internet.

La proposta di legge, depositata alla Camera, obbliga i provider ad offrire a chiunque abbia un accesso a Internet “servizi di Navigazione Differenziata, secondo le tecnologie esistenti”. Viene istituito un elenco dei provider presso il ministero dello Sviluppo.

Si punisce “ai sensi dell’articolo 528 il fornitore di connettività alla rete Internet che non adempie all’ordine dell’Autorità giudiziaria di interrompere la trasmissione di scritti, disegni o immagini osceni”. I provider che “violano e non rispettano quanto prescritto” incorrono in sanzioni amministrative (da 10 a 50 mila euro).

Concorso scuola 2019, per la secondaria servono i 24 CFU

da La Tecnica della Scuola

Di Fabrizio De Angelis

Come scritto in precedenza, il Ministro Bussetti ha annunciato di aver chiesto al Ministero dell’Economia l’autorizzazione a bandire un nuovo concorso, per un totale di 48.536 posti, di cui 8.491 sul sostegno.

Il bando potrebbe arrivare entro il mese di luglio, mentre le prove inizierebbero in autunno. Come sappiamo, la riforma del reclutamento presente in legge di bilancio 2019, ha portato alcune modifiche.

Infatti, dal prossimo concorso docenti 2019, potranno partecipare tutti i candidati in possesso della laurea magistrale ma privi di abilitazione. A questo requisito, tuttavia, i candidati devono possedere i 24 CFU, ovvero crediti formativi universitari nelle “discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche”, che restano requisito d’accesso come previsto dal Decreto Legislativo n. 59/2017.

Pertanto, per partecipare al prossimo concorso docenti 2019 non sarà necessario possedere un’abilitazione all’insegnamento (TFA o SSIS), ma solo i requisti appena descritti, ovvero laurea e 24 CFU.

Concorso docenti 2019: ecco gli ambiti disciplinari dei 24 CFU

E’ necessario chiarire quali sono esattamente gli ambiti disciplinari dei 24 CFU, requisito insieme alla laurea per partecipare al concorso docenti 2019.

Ecco quali sono gli ambiti dei 24 CFU

Pedagogia, Pedagogia speciale e Didattica dell’inclusione

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/59, ADPP/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ISME/01, ISME/02, ISDC/01 e ISDC/05

Psicologia

– Esami riconosciuti in automatico: M-PSI (tutti i settori scientifico disciplinari), CODD/04, ABST/58, ISSU/03, ISME/03, ISDC/01

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: ADPP/01

Antropologia
– Esami riconosciuti in automatico: M-DEA 01, M-FIL 03, ABST/55

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: L-ART/08, CODD/06, ISSU/01, ISSU/02, ADEA/01, ADEA/03, ADEA/04

Metodologie e Tecnologie didattiche generali

– Esami riconosciuti in automatico: M-PED 03, M-PED 04

– Esami che richiedono la certificazione delle Università: MAT/04, FIS/08, L-LIN/02, M-EDF/01, M-EDF/02, CODD/04, ABST/59, ADES/01 relativamente alla specifica area disciplinare

– Esami segnalati negli allegati B e C del DM 616 del 10 agosto 2017, divisi sulla base delle classi di concorso e che vanno certificati, come attinenti ai contenuti richiesti, dalla struttura accademica nella quale sono stati conseguiti

Attenzione: si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.

Concorso docenti 2019: come ottenere i 24 CFU

Le Università e gli Enti dell’AFAM hanno già istituto (e continueranno a farlo) appositi corsi per il conseguimento dei 24 crediti o di parte di essi.

Possono essere riconosciuti tutti i crediti acquisiti nei normali percorsi accademici, con esami aggiuntivi, attraverso Master di I e II livello e durante i Dottorati di ricerca o le scuole di specializzazione.

Per chi non è ancora laureato è prevista la possibilità di un semestre aggiuntivo, senza costi ulteriori, nel quale conseguire i crediti.

Attenzione: possono essere acquisiti in modalità telematica un massimo di 12 crediti. Vanno acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 dei 4 ambiti disciplinari.

Quanto costa acquisire 24 CFU

Il decreto specifica che per i soggetti che ancora non hanno conseguito la laurea, si potranno integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.

Concorso docenti 2019: chi è esonerato dal conseguimento dei 24 CFU

Il requisito dei 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche è stato introdotto dal Decreto legislativo 59/17, un provvedimento che deriva da una delle 9 deleghe contenute nella legge 107/15, la cosiddetta Legge Buona Scuola. Ma è bene chiarire che tale requisito non è valido per tutti al fine di partecipare al concorso.

L’esonero dal conseguimento dei 24 CFU è valido per:

  • chi ha un’abilitazione specifica sulla classe di concorso,
  • chi ha la laurea (con piano di studio completo per l’accesso a quella classe di concorso) e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche),
  • chi ha l’abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso richiesta,
  • chi ha la laurea più 3 anni di servizio svolti negli ultimi 8 anni, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione.

LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLA LEGGE DI BILANCIO

Dopo il concorso docenti 2019 solo un anno di formazione e prova

I vincitori del concorso docenti 2019 per la scuola secondaria 2019, inizieranno un “percorso annuale di formazione iniziale e prova“. Questo percorso sarà quindi annuale, ovvero, una volta vinto il concorso, il docente dovrà frequentare un anno di “transizione” alla cattedra definitiva. Prima però sarà necessaria una valutazione finale.

Un volta superato l’anno e confermato in ruolo, il docente vincitore di concorso dovrà restare altri quattro anni nella stessa scuola in cui ha superato l’annualità di formazione e prova, per un totale di cinque anni di blocco sulla stessa sede.

Maturità 2019, il laborioso processo della valutazione

da La Tecnica della Scuola

Di Anna Maria Bellesia

La valutazione è un concetto complesso, che riguarda non solo il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, ma si propone una finalità formativa e educativa.

Esami di Stato 2019. le norme e i principi sulla valutazione

La valutazione:

  • concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti;
  • documenta lo sviluppo dell’identità personale;
  • promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze (D.lvo 62/2017).

La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. (DPR 122/2009).

Esami di Stato 2019: scrutinio finale

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe, che deve deliberare i voti di ciascuna disciplina, il voto sul comportamento, e i punteggi del credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, fino a un massimo di quaranta punti (Allegato A del D.lvo 62/2017). La valutazione del comportamento e i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL) concorrono alla determinazione del credito (OM 205/2019).

Esami di Stato 2019, oggetto e finalità della valutazione

L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado “verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del lavoro” (D.lvo 62/2017).

Esame di Stato, valutazione delle prove scritte

Nel punteggio finale dell’esame, contano le due prove scritte (20 punti ciascuna) e il credito maturato (40 punti). Per quanto riguarda le prove scritte, il Decreto del 26/11/2018 ha definito i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, con gli indicatori generali a livello nazionale per assicurare una maggiore omogeneità. Spetta poi alle commissioni stabilire i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte, declinando gli indicatori in descrittori di livello.

Esami di Stato 2019, valutazione del colloquio

  • La commissione d’esame ha il compito di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”.
  • A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera” (OM 205/2019).
  • La commissione tiene conto del percorso didattico “effettivamente svolto”, in coerenza con il documento di classe e nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
  • Nell’ambito del colloquio, ha un peso anche la relazione fatta dallo studente sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL). L’esposizione dell’esperienza deve essere correlata alle competenze specifiche e trasversali acquisite, anche in un’ottica orientativa sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.
  • Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, secondo quanto descritto nel documento di classe.
  • La commissione dispone di venti punti per la valutazione del colloquio, secondo i criteri di valutazione stabiliti nella riunione preliminare.

Insultare un insegnante è reato, Cassazione: il docente è un pubblico ufficiale

da Tuttoscuola

Ennesimo episodio di violenza nei confronti di un insegnante. Stavolta però i “carnefici” non sono né genitori, né gli studenti. Stavolta ad offendere il docente, un 62enne di Massa, davanti alla classe è stato il preside della scuola. L’oltraggio è stato riconosciuto dai giudici della Corte di Cassazione: il docente, nell’esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale al pari di un poliziotto o un vigile urbano al lavoro. Il che, secondo quanto riportato da Leggo.it, vuole dire che insultare l’insegnante equivale a commettere un reato punibile con fino a 3 anni di reclusione. 

Se stavolta l’”aggressore” è stato il preside, non dimentichiamo tutte le volte in cui genitori e studenti hanno commesso violenza, fisica o verbale che sia stata, nei confronti di insegnanti. Tuttoscuola ha tenuto conto degli episodi di violenza a scuola commessi nell’A.S. 2017/18: ben 36. Di questi la metà 18, sono stati commessi da ragazzi, l’altra metà da genitori.

LAVORO E SICUREZZA

CONVEGNO CONFSAL

LAVORO E SICUREZZA: ASPETTI NORMATIVI, TECNICI, FORMATIVI E INNOVATIVI

11 Aprile 2019, ore 9,30-13,30

Parlamentino del CNEL, viale David Lubin 2, Roma  

Giovedì 11 aprile p. v., dalle ore 9:30 alle ore 13:30, si terrà presso il Parlamentino del Cnel un convegno sul tema “LAVORO E SICUREZZA: ASPETTI NORMATIVI, TECNICI, FORMATIVI E INNOVATIVI” organizzato dal Dipartimento salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Confsal.

ABSTRACT

Storicamente esisteva il medico di fabbrica, poi diventato l’attuale medico competente specialista in Medicina del lavoro. Per molto tempo la funzione del medico del lavoro è stata identificata nella sorveglianza sanitaria periodica finalizzata alla prevenzione delle malattie professionali. Oggi è necessaria, invece, una visione olistica della salute e della sicurezza di chi lavora.

Le nuove dimensioni dell’economia impongono nuovi sistemi di tutela della salute e della sicurezza in ambito lavorativo, confortati da illuminati orientamenti giurisprudenziali che, in non pochi casi, ispirano innovazioni normative sul tema. Purtroppo si tratta spesso di misure non esaustive, non efficienti e bisognose di continue rivisitazioni, anche e soprattutto alla luce dell’evoluzione industriale e dei repentini e nuovi rischi emergenti in campo lavorativo. Inoltre, non sono rari i casi in cui pratiche illegali ed elusive della norma nascondono realtà criminose e di lavoro nero.

Occorre quindi arginare tali condotte “malate” partendo dal fulcro dell’expertise, e cioè dalla formazione e dalla diffusione della cultura della sicurezza facendo leva, non solo sulla mera sensibilizzazione e informazione dei lavoratori, ma anche su dinamiche innovative e capillari, quali l’innovazione e l’addestramento virtuale certificato.

Il convegno sarà aperto e coordinato da Michele de Nuntiis, Responsabile Confsal Dipartimento salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Seguiranno i saluti del Presidente del Cnel, Tiziano Treu e del Responsabile Ufficio studi Confsal, Mario Bozzo. Le relazioni saranno a cura di: Raffaele Guariniello Magistrato Emerito; Salvatore Dovere, Consigliere Corte di Cassazione; Andrea Magrini, Direttore della Scuola di Specializzazione di Medicina del Lavoro Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe Piegari, Dirigente INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro); Antonio Terracina, Dirigente Inail; Angelone Sara, Medico del lavoro e criminologa; Lucia Massa, Responsabile Confsal Dipartimento Formazione; Oliviero Casale, Marketing and Training Manager MTIC Group; Andrea Bortolotti, CTO Vection Group Ltd. Chiuderà i lavori il Segretario Generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.


CONVEGNO CONFSAL

LAVORO E SICUREZZA: ASPETTI NORMATIVI, TECNICI, FORMATIVI E INNOVATIVI

MICHELE DE NUNTIIS: Responsabile CONFSAL Dipartimento Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Le priorità attuali in materia di salute e lavoro in Italia:

Il mondo del lavoro si è trasformato sfaccettandosi in molteplici tipologie di contratti somministrati a scapito sempre più della tutela dei lavoratori, contemporaneamente alla diffusione crescente del fenomeno, senza distinzione generazionale e di razze, delle morti bianche e del lavoro nero (adulti e bambini, italiani ed immigrati).

Oggi con questo convegno non si vuole avere la pretesa di coprire nel dettaglio tutte le tematiche del complesso mondo della tutela della sicurezza dei lavoratori, ma certamente si tenterà con l’aiuto degli illustri relatori presenti, esperti per i vari settori di competenza, di dare delle risposte a delle domande ormai insistenti che rispecchiano l’incalzare della crisi sociale che stiamo vivendo.

Raffaele Guariniello – Magistrato emerito

Verso dove andiamo? Quale la sicurezza del futuro?

C’è molta confusione e disorientamento: ad oggi non esiste una strategia nazionale e centralizzata in materia di salute e sicurezza in cui vengano indicate le priorità sui cui incentrare l’impegno in modo sinergico, interdisciplinare e partecipato,da parte degli attori della prevenzione, istituzionali, esperti di settore, parti datoriali e sociali.

Salvatore Dovere – Consigliere della Corte di Cassazione

Sarebbe necessario:

Pianificare obiettivi concreti d’intervento e programmi d’azione anche in tema di tumori professionali a bassa frazione eziologica, ai sensi dell’art.244 del DLGS 81 del 2008 s.m. La questione amianto appare comunque irrisolta: i casi di morte per esposizione all’amianto sono effettivamente destinati a diminuire? La comunità scientifica in parte si divide sulla questione. Quale l’esperienza della magistratura penale?

Andrea Magrini – Direttore Scuola Specializzazione Medicina del Lavoro Università di Roma “Tor Vergata”

Adottare misure tempestive efficaci ed efficienti nei confronti dei nuovi rischi emergenti. A tal proposito l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha attivato diverse consultazioni in tema dei lavori verdi, nanotecnologie/nanomateriali, crowdsourcing, robotica, farmaci che aumentano le prestazioni, stampa in 3D, tecnologie di monitoraggio, settore del commercio al dettaglio elettronico. Per molto tempo la funzione del medico del lavoro è stata identificata nella sorveglianza sanitaria periodica finalizzata alla prevenzione delle malattie professionali. Oggi è necessaria invece una visione olistica della salute di chi lavora capace di intervenire prontamente alle nuove sfide mediche che i rischi emergenti ci impongono. Quale lo stato dell’arte delle azioni intraprese dalla sorveglianza sanitaria per prevenire il rischio correlato all’esposizione ai rischi emergenti?

Promuovere lo stile di vita attraverso programmi di prevenzione svolti dai medici del lavoro a livello aziendale e finalizzati ad incentivare stili di vita sani (quali le azioni intraprese finora attraverso l’Accordo del 14 febbraio 2018 tra Ministero della salute e SIML, Società Italiana di Medicina del Lavoro?): sussiste una discrepanza differenziale nella speranza di vita a 35 anni per classe sociale, operai e dirigenti, con esito mortale non di natura professionale, ma per patologie come malattie ischemiche cardiache, tumori del polmone, diabete, che sono appunto patologie prevalentemente legate allo stile di vita.

Si vede necessario ricorrere all’introduzione dell’indice di benessere nella sorveglianza sanitaria nella valutazione dello stato di salute (benessere psicofisico) del lavoratore. Quale il punto di vista del medico competente?

Giuseppe Piegari – Dirigente INL (Ispettorato nazionale del Lavoro)

Contrastare il fenomeno degli infortuni e soprattutto quello degli infortuni mortali: il bollettino trimestrale delle denunce di infortunio e malattie professionali, IV trimestre 2018, gennaio-dicembre 2018, ha rilevato un aumento delle denunce di infortunio in itinere (+2,87%) ed in occasione di lavoro (+0,59%), aumento delle denunce di infortunio con esito mortale (+10,11%), un aumento delle denunce di malattie professionali protocollate (+2,50%). Quali le possibili soluzioni? A quando le produzioni di Linee guida ad hoc che tengano conto della differenza di genere, dell’invecchiamento e della precarietà di contratti di molti giovani, arruolati velocemente con tirocini non accreditati, per una corretta valutazione dei rischi e predisposizione di azioni di prevenzione, protezione efficienti ed una mirata Vigilanza? Quale l’esperienza e la prospettiva dell’Ispettorato del lavoro?

Antonio Terracina – Coordinatore settore I Contarp Direzione generale INAIL

La norma tecnica volontaria UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)– Requisiti e guida per l’uso”. Questa norma, che è stata pubblicata il 12 marzo 2018 rappresenta un avanzamento nel modo integrato di gestire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con risultati incoraggianti nella prevenzione degli infortuni presso le aziende certificate rispetto a quelle che ancora non l’hanno adottata. La norma 45001:2018 può intendersi come uno strumento utile atto a creare un circolo virtuoso, ovverosia una riduzione del premio assicurativo (Modello T24), impattante in termini di sconto sulle aziende e con ritorno economico, di fatto un guadagno, che possa essere reinvestito dalle aziende stesse nella prevenzione? Quali i risultati ottenuti finora con le aziende certificate finanziate con i bandi ISI dell’INAIL?

Sara Angelone – Medico del lavoro e criminologa

Quando il lavoro si intreccia con il fenomeno del “sistema delle organizzazioni criminali” l’applicazione delle misure preventive nel mondo del lavoro ed ogni tipologia di intervento appare vano e complicato a fronte di una devianza subculturale di base preesistente ed ancora fortemente incardinata nel nostro Paese. Un recente studio di Save the Children ha dimostrato il coinvolgimento disarmante di bambini anche italiani nel mondo del lavoro nero. Forte è l’esigenza di un intervento integrato, interattivo ed interprofessionale, già nelle scuole; necessita una cooperazione istituzionale, la partecipazione del terzo settore e della società civile. Sussiste una relazione tra lavoro nero, criminalità organizzata ed infortuni sul lavoro e qual è l’impatto economico?

Lucia Massa – Responsabile CONFSAL Dipartimento Formazione

La Confsal si è impegnata nella realizzazione di un Patto culturale che consenta il passaggio dalla formazione in quanto tale alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui potrà giovare ogni settore lavorativo e la società stessa. Quale progettualità e modalità per raggiungere lo scopo citato?

Oliviero Casale – Marketing and Training Manager MTIC Group

Certamente non si può parlare di formazione ed informazione dei lavoratori né di misure preventive se non si conosce il fenomeno dell’innovazione e come esso possa impattare sulla sicurezza nel mondo del lavoro. Al riguardo la standardizzazione è effettivamente un ulteriore strumento necessario oltre che utile per uno sviluppo sostenibile e per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro? E che ruolo ha la formazione accreditata?

Andrea Bortolotti – CTO Vection Group Ltd

D’altra parte a nulla può valere una formazione che seppur contestualizzata in modo specifico nei vari settori lavorativi non sia effettuata in modo efficiente e controllato e verificabile. La Realtà virtuale, ultimo argomento della giornata, ma non per questo meno importante, aiuta in tal senso e sembra risolverci non solo le questioni correlate all’addestramento ma anche i problemi dei costi effettivi che la formazione stessa comporta con non poche difficoltà per le PMI (Piccole Medie Imprese). Quale applicabilità di queste tecnologie nel mondo del lavoro? E quali i possibili vantaggi nell’ambito della sicurezza?