Ritorno a scuola, senza ricambi d’aria nelle aule aumentano i rischi

da La Tecnica della Scuola

Non solo banchi innovativi, distanziamento fra gli studenti e le mascherine: il rientro a scuola deve prevedere un sistema efficace che permetta una corretta qualità dell’aria. Altrimenti tutte le misure di sicurezza potrebbero essere anche vanificate. A lanciare l’allarme è il Sima, Società italiana di medicina ambientale, che è intervenuta sul dibattito ritorno a scuola in sicurezza.

Ventilazione delle aule sottovalutata

Secondo Alessandro Miani, presidente Sima “la discussione sui banchi e la responsabilità giuridica dei presidi sta facendo passare in secondo piano il vero nodo alla base di una riapertura in sicurezza delle scuole“.

Infatti, secondo Miani, il vero punto sarà come garantire una qualità dell’aria ottimale in aula sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico (assenza di virus). “E questo obiettivo può essere raggiunto già con completi ricambi d’aria ad ogni cambio d’ora ma anche investendo in tecnologie per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con filtrazione aria in entrata e con la purificazione dell’aria indoor, grazie a dispositivi in grado di eliminare virus e particelle fino a 0,1 micron“, spiega all’Ansa.

È strategicamente sbagliato- aggiunge Miani- investire le limitate risorse solo per banchi monoposto al fine garantire una distanza di un metro che è molto inferiore ai due raccomandati dall’Oms o ai 4 indicati come plausibili in studi pubblicati da Sima e altri ricercatori“.

Ecco perchè è importante areare le aule per limitare l’eventuale contagio

A spiegare nel dettaglio l’importanza dell’areazione nelle classi è il vicepresidente Sima Prisco Piscitelli, che sottolinea come il metro di distanza sia insufficiente per una eventuale situazione di contagio: “Nessun distanziamento tra banchi può impedire la potenziale concentrazione all’interno dell’aula di sostanze emesse direttamente dalla respirazioneCome evidenziato in una pubblicazione Sima – Unesco, se consideriamo la CO2 come indicatore, ogni bambino fino a 10 anni emette da seduto circa 14 litri di CO2 all’ora contro i 27 litri dei teenager (fino a raggiungere gli 85 litri in palestra durante attività sportiva).

Pertanto, “l’aria viziata in classe rappresenta un problema noto che acquisisce nuova criticità nel caso ci fossero uno o più alunni portatori del virus in una classe senza ricambi d’aria adeguati“.

Ecco perchè, la Sima lancia un appello al Comitato Tecnico Scientifico, perché il problema della qualità dell’aria (IAQ) “sia al centro dei documenti di valutazione dei rischi in corso di predisposizione da parte degli istituti scolastici con l’individuazione di un referente come avviene in altri Paesi“.

Anche il protocollo di sicurezza richiama l’attenzione

Questa testata aveva già sollevato il problema pochi giorni fa, ricordando che nel protocollo di sicurezza MI-sindacati si scrive che “l’accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto il dirigente scolastico valuta l’opportunità di rimodulare le attività didattiche nelle aule, eventualmente alternando le presenze degli studenti con lezioni da remoto, in modalità didattica digitale integrata“.

Gli insegnanti diffondono il virus più dei loro alunni, secondo uno studio inglese

da Tuttoscuola

Il Times pubblica oggi una notizia preoccupante: secondo il responsabile dei servizi sanitari dell’Inghilterra (England’s chief medical officer), Chris Whitty, che cita i risultati di una ricerca realizzata da Public Health England, gli insegnanti diffondono il Coronavirus Covid-19 in misura assai maggiore dei loro studenti. La ricerca rivela che due terzi dei focolai nelle scuole sono derivati dalla trasmissione da docente a docente o da docente ad alunno.

A giugno le scuole aperte sono state numerose, tra 20.500 e 23.400, per un numero di alunni che è cresciuto da 475.000 a 1.646.000. A giugno e luglio sono stati 200 i bambini e docenti colpiti dalla malattia (nello stesso periodo sono stati registrati 25.470 casi in tutta l’Inghilterra), lo 0,01 per cento delle scuole materne e primarie: nei trenta focolai individuati (definiti come “due o più casi collegati in una scuola”), solo in un terzo dei casi l’origine del contagio è riconducibile a un allievo.

Insomma a giudizio dell’esperto la riapertura delle scuole presenta un basso rischio di contagio per gli alunni, più alto per i docenti. Serve dunque particolare attenzione per questi ultimi. Ma è bene comunque che le scuole riaprano, perché il danno per i giovani derivante da una prolungata interruzione degli studi (fino a un anno, dice Whitty, perché il vaccino per tutti non sarà pronto prima dell’autunno 2021) sarebbe in prospettiva più grave di quello provocato dalla malattia.

Parole rassicuranti per gli alunni e i loro genitori, meno per gli insegnanti, come in generale per tutti gli inglesi adulti. Ai quali si apre la prospettiva che al fine di mantenere basso il fattore erre con zero (l’indice di contagiosità) piuttosto che le scuole vengano chiuse altre attività che comportano aggregazione, a partire da pub e ristoranti.

Sliding doors. Formazione Covid: come la si fa ai docenti nominati dopo l’avvio delle lezioni?

da Tuttoscuola

Anno scolastico 2020/2021, riapertura delle scuole post Covid 19.
In un clima da sliding doors, continuo e destabilizzante, da settimane viene rappresentata una serie pressoché infinita di scenari possibili con poche, davvero poche certezze.

Molto di tutto ciò è comprensibile e l’assoluta novità della situazione fornisce un buon alibi ai tentativi, non sempre riusciti, di gestire un’emergenza mai neppure ipotizzata. Ciononostante, la presenza all’interno dei gruppi di lavoro di alcuni dei problem owners (coloro cioè che i problemi si trovano ad affrontarli, gestirli e spesso risolverli nel quotidiano) probabilmente avrebbe giovato.

Un esempio per tutti riguarda la formazione del personale.

Il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 prevede che i Presidi (i problem owners…) provvedano a formare il personale relativamente al suddetto protocollo (datato 6 agosto) e a tutta la successiva normativa di riferimento, entro la data di inizio delle lezioni. In realtà ogni Preside sa fin troppo bene che il “balletto” delle assegnazioni e delle nomine ha i suoi tempi e non si chiude mai prima dell’inizio delle lezioni.

Se è evidentemente insostenibile per i Presidi, dal punto di vista economico e organizzativo, creare percorsi di formazione che si ripetono ciclicamente, è d’altro canto impensabile, data la situazione, mandare in classe docenti non adeguatamente formati. Difficile a questo punto non pensare a quello che sarebbe potuto essere uno scenario differente (Kieslowski parlerebbe di sliding doors, appunto…): se si fossero confermati gli organici per garantire l’inizio di questo anno scolastico, qualche certezza in più ora il mondo della scuola l’avrebbe. E a un passo dall’inizio, non sarebbe stata cosa da poco.

Ritorno a scuola, Bonetti: ‘Bimbi malati o in quarantena? Congedi e smartworking per i genitori’

da Tuttoscuola

Congedi retribuiti e diritto allo smartworking  per i genitori per la durata della malattia o della quarantena del bambino. E’ la proposta della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti per il rientro a settembre. Ricordiamo che, secondo il documento realizzato dall’ISS, ““Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, con un caso positivo a scuola il DdP competente condurrà le consuete indagini sull’identificazione dei contatti e valuterà le misure più appropriate da adottare tra le quali, quando necessario, l’implementazione della quarantena per i compagni di classe, gli insegnanti e gli altri soggetti che rientrano nella definizione di contatto stretto.

“La priorità è riportare i bambini a scuola restituendo loro il diritto primario ad un luogo ed una comunità educante – ha spiegato Bonetti – alla politica e a tutto il paese compete la responsabilità di rendere possibile questo ma con un passo in più: agevolare il ritorno a scuola nel modo più certo, stabile, sicuro per le famiglie. Dobbiamo anche garantire informazioni chiare e procedure semplici e adeguate”.

“Per esempio – ha aggiunto la ministra Bonetti – che ci siano percorsi dedicati, veloci, facilmente attivabili da parte delle famiglie, per far fare il tampone ai bambini nei casi di sospetto contagio. Senza lungaggini, perché ne va non solo della salute dei bambini e delle loro famiglie, ma anche del loro percorso educativo. Rimettere l’educazione al centro del Paese vuol dire concretezza di scelte che permettano di vivere davvero la scuola, ed è quello che dobbiamo fare”.

Calendario scolastico 2021 aggiornato: ecco quando si tornerà a scuola Regione per Regione

da Tuttoscuola

Tuttoscuola inizia a pubblicare il calendario scolastico 2021. Le regioni hanno infatti iniziato a pubblicare i calendari scolastici relativi al prossimo anno scolastico, per l’appunto il 2020/21. Vediamo insieme quando si tornerà a scuola e quali saranno i ponti del prossimo anno scolastico.

Primo giorno di scuola 2020/21

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata chiara: per i recuperi si tornerà a scuola dal 1° settembre 2020, mentre la data ufficiale del back to school è stata fissata al prossimo 14 settembre. Ma non in tutte le regioni si tornerà, come sempre, lo stesso giorno. In Puglia e in Campania, per esempio, il 20 settembre si voterà per il rinnovo del consigli regionale, ed è quindi stato deciso di rinviare l’apertura delle scuole al 24 settembre. In Alto Adige invece la prima campanella dell’anno suonerà il 7 settembre, una settimana in anticipo come al solito.Le altre regioni stanno intanto preparando i calendari, che sono di loro competenza: l’anno scolastico finirà nella settimana del 7 giugno 2021. 

Calendario scolastico 2021: feste e ponti

Vediamo di seguito l’elenco delle festività e dei ponti fissato per il 2021:

– domenica 1 novembre 2020: Tutti i Santi;
– martedì 8 dicembre 2020 : Immacolata Concezione,
– venerdì 25 dicembre 2020: Natale;
– sabato 26 dicembre 2020: Santo Stefano;
– venerdì 1 gennaio 2021: Capodanno;
– mercoledì 6 gennaio 2021: Epifania;
– domenica 4 aprile 2021: Pasqua
– lunedì 5 aprile 2020: Lunedì dell’Angelo;
– domenica 25 aprile 2021: Festa della Liberazione;
– sabato 1 maggio 2021: Festa del Lavoro;
– mercoledì 2 giugno 2021: Festa nazionale della Repubblica.

Calendario scolastico 2021

Secondo i calendari attualmente pubblicati, i primi a rientrare in classe saranno gli studenti di Bolzano il 7 settembre 2020, gli ultimi potrebbero essere quelli Campania e Puglia il 24 settembre 2020. 
Di seguito riportiamo per  il calendario scolastico 2021 delle varie Regioni d’Italia. La pagina è in aggiornamento.

VALLE D’AOSTA

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
Vacanze di inverno: –
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

TRENTINO ALTO ADIGE

Ritorno a scuola: 7 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Carnevale: –
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni:-

CALENDARIO SCOLASTICO BOLZANO

Ritorno a scuola: 7 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Carnevale: –
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

VENETO

Ritorno a scuola: 11 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021
Vacanze di Carnevale: dal 24 al 26 febbraio
Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021
Termine lezioni: 6 giugno

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ritorno a scuola: 16 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Carnevale: –
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 10 giugno 2021

PIEMONTE

Ritorno a scuola: 14 settembre
Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2021
Vacanze di Carnevale: dal 13 al 17 febbraio
Vacanze di Pasqua: da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021
Termine lezioni: 11 giugno

LOMBARDIA

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

LIGURIA

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2020
Termine lezioni: –

EMILIA ROMAGNA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2020
Termine lezioni: 6 giugno 2021

TOSCANA

Ritorno a scuola: 15 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

UMBRIA

Ritorno a scuola: 14 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile 2021 al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 9 giugno

LAZIO

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

ABRUZZO

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

MARCHE

Ritorno a scuola: 15 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 5 giugno

CAMPANIA

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23  dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Vacanze di Carnevale: –
Termine lezioni: 8 giugno 2021

MOLISE

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23  dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: –

BASILICATA

Ritorno a scuola: 14 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: dal 1° al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

CALABRIA

Ritorno a scuola: –
Vacanze di Natale: –
Vacanze di Pasqua: –
Termine lezioni: –

PUGLIA

Ritorno a scuola:  24 settembre 2020
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 a lunedì 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: da 1° aprile al 6 aprile 2021
Termine lezioni: 8 giugno 2021

SICILIA

Ritorno a scuola: 14 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 a lunedì 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: da 1° aprile al 6 aprile 2021
Termine lezioni: –

SARDEGNA

Ritorno a scuola: 14 settembre
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2020 a lunedì 6 gennaio 2021
Vacanze di Pasqua: da 1° aprile al 6 aprile 2021
Termine lezioni: –

Nota 25 agosto 2020, AOODPIT 1482

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Ai Dirigenti scolastici
E, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici per la Basilicata, il Molise e l’Umbria

Oggetto: Rilevazione eventuali fabbisogni per la didattica digitale integrata.

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020 

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione on. dott.ssa Anna ASCANI, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. (20A04824)

(GU n.223 del 8-9-2020 )

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi’ come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 gennaio 2020, recante nomina a Ministro dell’istruzione dell’on. dott.ssa Lucia Azzolina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 2020, recante nomina dell’on. dott.ssa Anna Ascani e del dott. Giuseppe De Cristofaro a Sottosegretari di Stato per l’istruzione;

Visto l’art. 2, comma 4-bis. del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge n. 1 del 2020;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 7 agosto 2020, ai fini dell’attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l’unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Anna Ascani, conferitagli dal Ministro dell’istruzione; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell’istruzione, on. dott.ssa Anna ASCANI, e’ attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sara’ comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addi’ 25 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Azzolina, Ministro dell’istruzione

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri, reg.ne n. 2054

Allegato

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l’art. 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l’art. 4, che individua le funzioni di competenza dell’organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l’art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell’organo di vertice;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l’art. 1, commi 1, 5 e l l;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto l’art. 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, concernente «Regolamento recante l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, concernente «Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca»;

Visto l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, che stabilisce che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2020, n. 81, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle -finanze ai sensi dell’art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 1 del 15 gennaio 2020, con il quale l’onorevole dott.ssa Lucia Azzolina e’ stata nominata Ministro dell’istruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, con il quale l’onorevole dott.ssa Anna Ascani e’ stata nominata Sottosegretario di Stato per l’istruzione;

Ritenuto di attribuire il titolo di Vice Ministro al suddetto Sottosegretario di Stato per l’istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani e di delegare allo stesso la trattazione di alcune materie di competenza del Ministro dell’istruzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri che approva l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato per l’istruzione onorevole dott.ssa Anna Ascani;

Decreta:

Art. 1.

1. All’onorevole dott.ssa Anna Ascani, gia’ Sottosegretario di Stato per l’istruzione, in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 2020, e’ attributo il titolo di Vice Ministro del Ministero dell’istruzione, con conferimento di deleghe, da svolgere sulla base delle indicazioni del Ministro, relative ad aree e progetti di competenza di piu’ direzioni generali secondo quanto precisato dall’art. 2.

2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita’ di delega, nonche’ quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se’ avocati o comunque direttamente compiuti.

3. Al coordinamento necessario all’attuazione del presente decreto provvede l’ufficio di Gabinetto.

Art. 2.

1. Al Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani, e’ conferita la delega a trattare le seguenti materie:
a) indirizzi e attivita’ di monitoraggio nazionale in materia di edilizia scolastica;
b) indirizzi in materia di politiche sportive nel sistema nazionale di istruzione e formazione;
c) scuole non statali paritarie e non paritarie;
d) educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, compresa la scuola dell’infanzia;
e) sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento alla valutazione degli apprendimenti a livello nazionale e internazionale;
f) percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
g) indirizzi in materia di innovazione e competenze digitali (PNSD); h) dirigenti scolastici: stato giuridico, reclutamento, formazione e valutazione;
i) riconoscimento dei titoli di studio in ambito comunitario ed extracomunitario.

2. Il Ministro, in caso di impedimento, puo’ delegare il Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani a intervenire presso le Camere, sulla base delle sue indicazioni, per lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo parlamentare a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, nonche’ a partecipare alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-citta’ e autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

3. Il Ministro puo’ designare il Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e puo’ delegare la stessa, in caso di impedimento, a partecipare alle riunioni del Comitato medesimo.

4. Il Ministro, in caso di impedimento, puo’ delegare, di volta in volta, al Vice Ministro onorevole dott.ssa Anna Ascani i rapporti con le istituzioni europee e internazionali e la partecipazione alle missioni internazionali, nelle materie di competenza del Ministero, nonche’ la presidenza di commissioni e comitati operanti nell’ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 3.

1. Fermo restando che gli atti e provvedimenti da adottare in tutti gli ambiti di competenza del Ministero sono riservati in via esclusiva alla firma del Ministro, non sono compresi nella delega a trattare di cui all’art. 2:
a) atti e provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; programmi, atti, provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; atti inerenti alle modificazioni dell’ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonche’ degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;
b) decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti e istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonche’ nomine e designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, societa’, collegi, commissioni e comitati;
c) atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;
d) valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilita’ sulla base degli elementi forniti dall’organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall’organo di direzione politica;
e) determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attivita’ tra le direzioni generali del Ministero;
f) assegnazioni finanziarie ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
g) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche’ risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;
h) adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
i) conferimenti di incarichi individuali a esperti e nomina di arbitri.

Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita’ e al competente Ufficio di controllo di regolarita’ contabile e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2020

Il Ministro: Azzolina

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020

Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2020 

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, vario personale. (20A06278)

(GU n.287 del 18-11-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l’art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in particolare l’art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all’organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e, in particolare, l’art. 14, comma 7, il quale dispone, tra l’altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’universita’ e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l’art. 1 che, nel sopprimere il Ministero dell’istruzione dell’universita’ e della ricerca, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’universita’ e della ricerca;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche’ in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita’ della gestione accademica»;

Visto l’art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, secondo il quale l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l’art. 17, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignita’ dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l’art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);

Visto quanto disposto dai commi 17 e seguenti dell’art. 1 del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente alle misure volte alla riduzione del ricorso ai contratti a tempo determinato sui posti del personale docente ed educativo rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di immissione in ruolo;

Visto quanto disposto dall’art. 1, comma 18-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente al contemperamento delle istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi, per titoli ed esami, banditi nel 2016 con la necessita’ di mantenere la regolarita’ dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, previsti dalla normativa vigente;

Visto inoltre, l’art. 1, comma 18-quater, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, che dispone che, in via straordinaria, nei posti dell’organico del personale docente vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e’ stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell’art. 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al medesimo comma scelgono la provincia di assegnazione con priorita’ rispetto alle ordinarie operazioni di mobilita’ e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021. Le autorizzazioni gia’ conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte;

Visto l’art. 1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 che, al comma 3, prevede che nelle more dell’espletamento del concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all’art. 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all’indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d’insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

Visti l’art. 3, comma 1, e l’art. 2, della legge n. 186 del 2003, relativamente all’accesso ai ruoli degli insegnanti di religione cattolica; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare il Capo VIII recante misure in materia di istruzione;

Visti gli articoli dal 551 al 554 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, concernenti il reclutamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e in particolare l’art. 58, commi 5 e seguenti, relativamente all’internalizzazione dei servizi di pulizia, e comma 6-bis relativamente all’autorizzazione allo scorrimento di graduatoria per la copertura di posti di collaboratore scolastico;

Visto il comma 81 dell’art. 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che dispone che allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e’ accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto l’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, che prevede il ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sul dieci per cento delle facolta’ di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018 per il personale amministrativo del comparto scuola;

Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca dovra’ mantenere la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire l’eventuale mobilita’ del personale dipendente a tempo indeterminato delle Camere di commercio, sulle future facolta’ di assunzione del personale ATA ove sorgesse la necessita’ di dover riallocare il suddetto personale;

Visto il comma 619 dell’art. 1 della legge n. 205 del 2017, relativamente all’immissione in ruolo, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, del personale titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali ai sensi dei decreti attuativi dell’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici;

Visti i commi 738, 739 e 740 dell’art. 1 della legge n. 145 del 2018, relativi all’autorizzazione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della medesima legge, con il corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l’art. 7, comma 10-sexies, che prevede, tra l’altro, che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, e’ autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’art. 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016), e in particolare l’art. 1, comma 257, che prevede, al fine di assicurare continuita’ alle attivita’ previste negli accordi sottoscritti con scuole o universita’ dei Paesi stranieri, che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, puo’ chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non piu’ di tre anni;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, e in particolare l’art. 10, comma 1, che prevede, tra l’altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all’assunzione nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 10 luglio 2020, n. 5313, recante richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di n. 85.218 unita’, di cui n. 63.771 su posti comuni e n. 21.447 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l’esubero di n. 410 unita’, e di un numero di cessazioni dal servizio con decorrenza dall’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 30.620;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 8126, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del 10 luglio 2020, n. 5313;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12974, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 6 agosto 2020, n. 159971 con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l’assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 84.808 unita’ di personale docente su posto comune e di sostegno per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo indeterminato di novantuno unita’ di personale educativo, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per tale anno scolastico pari a n. 267 unita’, tenuto conto di n. 22 esuberi;

Tenuto conto che nella predetta nota del Ministro dell’istruzione del 21 luglio 2020, n. 6426, viene specificato che nel computo delle cessazioni dal servizio e’ stato tenuto conto di n. 101 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, nonche’ di n. 12 cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 in considerazione dei tempi di applicazione del predetto art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157073, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 91 unita’ di personale educativo;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 22 luglio 2020, n. 6540, relativa alla richiesta di autorizzazione, per l’anno scolastico 2020/2021, all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 11.323 unita’ di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 viene specificato che il predetto contingente e’ stato individuato, al netto degli esuberi, tenendo conto delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2020, pari a n. 9.169 unita’ di personale ATA, comprensive di quelle avvenute a qualsiasi titolo nell’anno scolastico 2019/2020 del personale immesso in ruolo a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia ex art. 58 del citato decreto-legge n. 69 del 2013, nonche’ delle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2019 che non sono state oggetto di autorizzazione all’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 pari a n. 1.065;

Preso atto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ specificato che i risparmi derivanti dalle cessazioni riferite all’anno scolastico 2019/2020 saranno utilizzati per il reclutamento di un contingente di n. 698 unita’ composto esclusivamente da unita’ appartenenti profilo di D.S.G.A – Direttore dei servizi generali e amministrativi e che, pertanto, il contingente totale di D.S.G.A per il quale e’ richiesta l’autorizzazione all’assunzione ammonta a n. 1.985 unita’, pari alla somma delle suddette 698 unita’ piu’ n. 463 cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020, n. 760 cessazioni gia’ certificate e accantonate nell’anno scolastico 2019/2020 e n. 64 cessazioni relative all’anno scolastico 2019/2020 con tardiva certificazione del diritto alla pensione;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, si rappresenta che il numero di unita’ di assistenti amministrativi e tecnici aventi diritto alla trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 10-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019, e’ pari a n. 473 unita’;

Tenuto conto che nella predetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ altresi’ specificato che i collaboratori scolastici aspiranti all’immissione in ruolo ai sensi delle previsioni di cui all’art. 1, commi 622 e seguenti, della legge n. 205 del 2017 ammontano a n. 159 unita’;

Preso atto che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540 e’ comunicato che l’accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici e’ stato previsto nello schema di decreto interministeriale di definizione degli organici del personale ATA per il triennio scolastico 2019/2022 in corso di formalizzazione, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che comunque l’eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ specificato che non sono emerse esigenze di ricollocamento del personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ex all’art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2016, e che, pertanto, si richiede che il previsto accantonamento del 10% delle facolta’ assunzionali per il 2017 e 2018 possa essere posticipato all’anno scolastico 2021/2022;

Considerato che nella suddetta nota del 22 luglio 2020, n. 6540, e’ altresi’ specificato che non si e’ a conoscenza di ulteriori sviluppo che interessino il Ministero dell’istruzione con riferimento al il personale destinatario delle procedure di mobilita’ intercompartimentale di cui all’art. 1, commi da 420 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riguardanti le procedure per la ricollocazione del personale delle province e delle citta’ metropolitane, procedure estese anche al personale della Croce Rossa Italiana;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12983, che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157075, con la quale si esprime l’assenso alle autorizzazioni ad assumere per l’anno scolastico 2020/2021 nel limite di n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo determinato e n. 11 a tempo parziale;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 24 luglio 2020, n. 6799 con cui si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, a fronte di un numero di posti di dirigente scolastico vacanti e disponibili al 1° settembre 2020 pari a n. 489 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 542 unita’, l’autorizzazione a complessive nomine in ruolo di n. 529 dirigenti scolastici, di cui n. 29 unita’ per immissione in ruolo dei soggetti inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al D.D.G. 13 luglio 2011 della Regione Campania, n. 458 unita’ di vincitori del concorso di cui al D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017 e n. 42 unita’ per trattenimento in servizio ai sensi dell’art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell’economia e delle finanze del 7 agosto 2020, n. 12979 che trasmette la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157074, con la quale si comunica di non avere osservazioni in merito alla richiesta di assumere n. 529 dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota del Ministro dell’istruzione del 23 luglio 2020, n. 6625 con la quale, relativamente al personale insegnante di religione cattolica, a fronte di un numero complessivo di posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2020/2021 pari a n. 6.600 unita’ e di un numero di cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 pari a n. 472 unita’, si richiede, per l’anno scolastico 2020/2021, l’autorizzazione all’immissione in ruolo di un numero di unita’ di personale insegnante di religione cattolica sufficiente a coprire le attuali iscrizioni nelle graduatorie di merito in ragione di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 2 e 3, comma 1, della legge n. 186 del 2003;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGOP del 5 agosto 2020, n. 157072, con la quale viene espresso l’assenso alla richiesta di autorizzazione all’immissione in ruolo di n. 472 unita’ di personale insegnante di religione cattolica, pari alle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020;

Ritenuto di accordare al Ministero dell’istruzione, ferma restando la disponibilita’ in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, l’autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: n. 84.808 unita’ di personale docente; n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; n. 91 unita’ di personale educativo; n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; n. 529 dirigenti scolastici; Visto l’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, che prevede la possibilita’ di deroga al termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo di cui all’art. 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare l’art. 1, comma 1, lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e’ intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Il Ministero dell’istruzione e’ autorizzato, per l’anno scolastico 2020/2021, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:
a) n. 84.808 unita’ di personale docente;
b) n. 472 unita’ di insegnanti di religione cattolica; c) n. 91 unita’ di personale educativo;
d) n. 11.323 unita’ di personale ATA, di cui n. 532 destinate alla trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e n. 11 a tempo parziale; e) n. 529 dirigenti scolastici.

Art. 2

Il Ministero dell’istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2020, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell’art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addi’ 25 agosto 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg. prev. n. 2171