Ritorno a scuola, i sindacati spingono sull’organico aggiuntivo di religione

da La Tecnica della Scuola

Fra le varie “grane” per il ritorno in classe c’è anche quello relativo all’organico aggiuntivo di religione cattolica. Per questo i sindacati, tra cui, la Gilda Unams/Snadir, hanno inviato una chiara richiesta di organico aggiuntivo di religione.

“Da una nostra verifica risulta che la richiesta di organico aggiuntivo di personale docente di religione raramente è stata accolta”, si legge sul comunicato dei sindacati che ribadiscono che la “mancata disponibilità di tale organico potrebbe configurarsi come una violazione degli accordi richiamati nella legge 121/1985 e nel DPR 175/2012 in quanto non verrebbe assicurato a tutti gli studenti avvalentisi l’orario settimanale di insegnamento della religione cattolica prevista per i diversi ordini e gradi scolastici e per l’orario settimanale previsto”.

I docenti di religione hanno più classi di tutti

Una delle argomentazioni principali delle organizzazioni sindacali è quella che i docenti di religione sono quelli che hanno più classi di tutti: sono impegnati su 16 sezioni nell’infanzia, 11 classi nella primaria e 18 classi nella secondaria di I e II grado, incontrando pertanto, il maggior numero di alunni ai fini dell’attività didattica, rispetto a tutti gli altri docenti. “Anche per tale motivo è opportuno un organico aggiuntivo anche per questi insegnanti”, dicono le OO.SS.

Perchè gli insegnanti di religione devono avere alunni che non hanno scelto la materia?

C’è però un altro problema sollevato dallo Snadir e dagli altri sindacati, ovvero quello che riguarda l’assegnazione degli alunni che non si avvalgono della religione cattolica ai docenti di religione. Ecco perché si chiede all’amministrazione di “fornire chiarimenti agli Uffici Regionali e agli Ambiti territoriali circa il contingente aggiuntivo destinato al personale di religione (i dirigenti scolastici dovrebbero farne richiesta agli uffici diocesani) e a precisare il problema dei non avvalentesi, sopra evidenziato”.

Il concorso entro fine 2020

Contestualmente, i sindacati hanno anche chiesto un incontro specifico per discutere del concorso di religione: “riteniamo che si debbano discutere e approfondire le questioni specifiche della categoria senza la fretta di chiudere presto il bando, anche considerata la pluralità degli interlocutori. Pertanto, la particolare situazione dei docenti di religione precari va affrontata con la massima attenzione, nell’ottica di una loro tutela, e per riconoscerne la professionalità già maturata in anni e anni di servizio (spesso più di venti anni).”

Per l’attuazione dell’assunzione a tempo indeterminato dei precari storici di religione, tuttavia, è necessario che si sblocchi la “trattativa” in corso tra ministero dell’Istruzione e Conferenza episcopale italiana, al fine di trovare la quadra sul prossimo concorso per gli insegnanti di Religione previsto dal decreto scuola approvato lo scorso dicembre.

Anticipo TFS/TFR, ecco la piattaforma per richiederlo

da La Tecnica della Scuola

Dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto che recepisce l’accordo quadro con l’Associazione delle banche italiane, ecco online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs/Tfr.

Ad annunciarlo è su Facebook la Ministra Dadone, che anticipa anche che il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, sarà via via completato nei prossimi giorni con l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.

VAI ALLA PIATTAFORMA

Come richiedere l’anticipo del TFR/TFS: tutte le info

Chi è il richiedente

L’ex pubblico dipendente che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia.

A chi presentare la domanda?

L’interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.

Quali tempistiche?

L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca (scarica il modulo per la “Domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR”), allegando i seguenti documenti:

La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo. Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.

Qual è l’importo massimo?

L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45 mila euro, al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.

Estinzione anticipata

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.

Alunni in quarantena: smart working o congedi per i genitori, ma solo se il contatto è avvenuto a scuola

da La Tecnica della Scuola

Come abbiamo comunicato, è stato pubblicato nella G.U. n. 223 dell’8 settembre il D.L. n. 111 dell’8 settembre 2020, recante “Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l’avvio dell’anno scolastico, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Il decreto, in particolare, prevede congedi o smart working per i genitori di studenti minori di 14 anni costretti a casa da scuola in quarantena.

C’è però una precisazione da fare: tali benefici sono concessi solo a condizione che la quarantena dipenda da contatti scolastici.

Infatti, l’art. 5 del D.L. stabilisce che fino al 31 dicembre 2020, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal DdP a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

I periodi di congedo sono retribuiti al 50% e sono coperti da contribuzione figurativa.

Per i giorni in cui un genitore svolge il lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure.

Le richieste comunque hanno un limite, che è fissato in 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Il personale scolastico assente deve essere sostituito

Nel D.L. 111 c’è anche uno specifico stanziamento per il personale della scuola; infatti, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in questione, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.

Mascherine, si può sapere se le fornisce la scuola o bisogna portarle da casa?

da La Tecnica della Scuola

La riapertura scuole si arricchisce di un tema che sta diventando una sorta di “giallo”: la mascherina. Sembra infatti non esserci una concordanza fra le indicazioni di Viale Trastevere e quello che effettivamente accade nelle scuole in questi primi giorni del nuovo anno scolastico.

La mascherina la fornisce la scuola. Lo dice anche il premier Conte

Il presidente del Consiglio Conte nel corso della conferenza stampa del 9 settembre, ha ribadito quanto già previsto: “Le mascherine sono distribuite dal governo alle scuole, già i quantitativi sono partiti. Tutti gli istituti scolastici avranno a disposizione le mascherine da distribuire agli studenti e alle studentesse, non solo ai docenti e al personale scolastico. Ne distribuiremo 11 milioni al giorno gratuitamente, chiedetele ai Dirigenti Scolastici.

Anche Lucia Azzolina pochi giorni fa aveva ribadito il concetto.
La Faq del Ministero recita: “Sarà la scuola a fornire le mascherine agli studenti e al personale scolastico? Sì, la scuola fornirà quotidianamente le mascherine di tipo chirurgico a tutto il personale e agli studenti, grazie alla fornitura di 11 milioni di dispositivi al giorno messi a disposizione dal Commissario straordinario per l’emergenza. E lo stesso commissario Arcuri, che si è occupato dell’acquisto e distribuzione delle mascherine, ha confermato ciò.

Allora perchè dalle scuole arrivano segnali discordanti se non addirittura in alcuni casi di facile comprensione?

Non si distribuiscono le mascherine. Perchè?

Abbiamo già riportato in precedenza che molte scuole non stanno distribuendo le mascherine. Ma le segnalazioni stanno aumentando: “Ho chiesto di avere la mascherina chirurgica nella mia scuola, dato che sto frequentando i corsi di recupero dal 1° settembre. Mi hanno detto che le mascherine non sono previste per gli studenti ma sol per gli insegnanti. Io ho detto della Faq del Ministero e loro non mi hanno risposto. Quindi, una volta entrata in classe ho chiesto alla mia prof se le avessero dato la mascherina. Lei mi ha detto che la scuola non le ha dato nulla fino ad oggi“.

E’ chiaro che questo racconto lascia piuttosto perplessi: se la scuola ha ricevuto mascherine nel numero adeguato in base alla popolazione scolastica (personale e studenti), per quale motivo né gli studenti né il personale, ricevono dall’istituto la mascherina chirurgica?

Non si tratta di un caso isolato: altre segnalazioni di questo tipo denotano una gestione alquanto opaca delle mascherine in alcune scuole. In alcuni casi la mascherina è destinata solo al personale. In altri solo per gli studenti. Insomma: la mascherina bisogna portarla da casa?

Alcune scuole non le hanno ancora ricevute. Ma basteranno?

E’ vero che diverse scuole hanno segnalato nei giorni scorsi di non aver ricevuto ancora le mascherine: in tal caso è giustificata la mancata distribuzione da parte delle scuole.

E gli istituti che le hanno già ricevute, tuttavia, fanno notare che il numero di mascherine previste potrebbe bastare per poco: “ne sono arrivate 10 mila. Ma se dobbiamo distribuirle a studenti e personale, nel giro di una settimana saranno esaurite“, ha detto a La Tecnica della Scuola Gabriella Chisari, preside del Galileo Galilei di Catania.

Rientro a scuola, quali misure adottare? Le FAQ del Ministero della Salute

da La Tecnica della Scuola

Oltre alle FAQ pubblicate dal Ministero dell’Istruzione nella pagina Rientriamo a scuola, sono ora disponibili anche le domande e risposte del Ministero della Salute per il rientro a scuola.

Le riportiamo di seguito.

Perché un alunno si deve misurare la temperatura a casa e non a scuola?

Misurare a casa la temperatura corporea prima di recarsi a scuola è una regola importante per tutelare la propria salute e quella degli altri. Consente di prevenire la possibile diffusione del contagio nel tragitto casa-scuola, sui mezzi di trasporto utilizzati, quando si attende di entrare a scuola, o in classe.

Quali azioni vanno intraprese se un alunno manifesta sintomi compatibili con Covid-19 nella sua abitazione?

L’alunno deve restare a casa. I genitori devono informare il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale e devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute. In caso di sospetto COVID-19, il Pediatra di libera di scelta o il Medico di medicina generale richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvede all’esecuzione del test diagnostico. Il Dipartimento di Prevenzione si attiva anche per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

Per saperne di più

Quali azioni vanno intraprese se un alunno a scuola manifesta sintomi riferibili a Covid-19?

Le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” (messe a punto da ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna) prevedono, nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 in ambito scolastico, le seguenti misure: informare subito il referente scolastico per Covid-19; avvisare subito i genitori dell’alunno; ospitare l’alunno in un’area apposita, in compagnia di un adulto che indossi una mascherina chirurgica; far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai sei anni e se la tollera. Il personale scolastico potrà procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.

Che cosa fare una volta riportato l’alunno/a a casa?

La scuola dovrà pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno sintomatico è tornato a casa.

Una volta riportato il figlio/a a casa i genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta (PLS) o il Medico di medicina generale (MMG), che dopo avere valutato la situazione, deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di prevenzione (DdP) per l’esecuzione del tampone.

Cosa accade ai compagni di classe di un alunno risultato Covid-19 positivo?

Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

Quando un alunno risultato positivo al test per SARS-COV-2 potrà rientrare a scuola?

Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.

Se un alunno che ha manifestato sintomi compatibili con Covid-19 risulta poi negativo al tampone, potrà rientrare a scuola subito?

Se il tampone naso-oro faringeo è negativo in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

Se un operatore scolastico manifesta a scuola sintomi compatibili con Covid-19, cosa succede?

Bisogna assicurarsi che l’operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitarlo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di medicina generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante in caso di sospetto COVID-19 richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione, che provvederà alla sua esecuzione e si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti (rintraccio dei contatti, etc.). Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Un operatore scolastico che manifesti a scuola sintomi compatibili con Covid-19 a casa cosa deve fare?

Nel caso in cui un operatore scolastico presenti al proprio domicilio sintomi compatibili con COVID-19 deve prima di tutto restare a casa, informare il medico di medicina generale, comunicare l’assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico. Il Medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione che provvede ad eseguirlo e poi ad attivarsi per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. Gli operatori scolastici hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici.

Quali misure vanno assunte in una scuola dove un alunno o un operatore scolastico risultano SARS-COV-2 positivi?

Si deve effettuare innanzitutto una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura. Si devono chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente, sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. Inoltre, è fondamentale collaborare con il Dipartimento di Prevenzione, per agevolare le attività di contact tracing. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il Dipartimento di Prevenzione valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.

Che cosa si deve fare nel caso di un numero elevato di assenze in una classe?

Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al Dipartimento di Prevenzione se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. Il Dipartimento effettuerà un’indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

Nella scuola primaria gli alunni in classe devono indossare sempre la mascherina chirurgica?

Il Comitato tecnico scientifico ha diffuso il 31 agosto delle Raccomandazioni tecniche in cui precisa che nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).

Nella scuola secondaria la mascherina va sempre indossata dagli alunni quando sono in classe?

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, secondo le Raccomandazioni tecniche del Comitato tecnico scientifico, la mascherina chirurgica può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Se la scuola ha qualche dubbio in merito alle misure di sicurezza da adottare a chi si rivolge? 

Il Ministero dell’Istruzione ha previsto un help desk per le scuole, un servizio dedicato per richiedere assistenza e un numero verde 800.90.30.80, attivo dal 24 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con funzioni di front office, per raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo.

Test sierologico, multe di 3.000 euro per docenti e Ata che non lo fanno. L’ordinanza De Luca fa discutere

da La Tecnica della Scuola

C’è maretta nelle scuole campane per la decisione presa dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, con l’ordinanza numero 70, di rendere obbligatorio lo screening sul personale scolastico. La decisione ha preso alla sprovvista il personale e i sindacati, ancora sinora silenti, anche se a dire la verità il governatore aveva anticipato le intenzioni qualche giorno prima.

Il testo dell’ordinanza

Nell’ordinanza – che supera ampiamente il Protocollo sulla sicurezza per il rientro a scuola sottoscritto ad inizio agosto dal ministero dell’Istruzione con i sindacati – si legge che a “tutto il personale, docente e non docente, delle scuole ed istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania è fatto obbligo ove residente nella regione Campania, di segnalarsi al proprio Medico di medicina generale ovvero al Dipartimento di prevenzione della ASL di appartenenza al fine di sottoporsi al test sierologico e/o tampone e di esibizione dei relativi esiti al proprio Dirigente scolastico, che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali, ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro; ove residente in regione diversa dalla Campania, di segnalarsi al proprio Dirigente scolastico (che esercita le funzioni di Datore di lavoro nelle scuole statali), ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro, al fine di sottoporsi al test e/o del tampone a cura del servizio sanitario regionale”.

Obbligo di comunicazione dei dirigenti alla Asl

L’ordinanza n. 70 prevede anche che “ai Dirigenti scolastici ovvero, per le scuole paritarie, ai Datori di lavoro, è fatto obbligo di raccogliere e segnalare alla ASL di riferimento della scuola i nominativi dei soggetti, di cui al precedente punto 1.1., secondo alinea, da sottoporre a screening e di verificare, antecedentemente all’avvio dell’anno scolastico, che tutto il personale sia stato sottoposto a screening, segnalando alla ASL di riferimento entro il 21 settembre 2020 eventuali soggetti che risultino ancora non controllati – si sottolinea – E’ demandata alle AASSLL della Campania ogni iniziativa e attività- anche con il supporto, ove necessario, dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno”.

I Dirigenti Scolastici/Datori di lavoro “avranno cura di diffondere il presente provvedimento presso il proprio personale e di richiamare le sanzioni connesse all’eventuale inosservanza”.

Le sanzioni

E qui viene il bello. Perché l’ordinanza contestata dice che fatto “salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii”.

Traducendo i riferimenti normativi dell’ordinanza, inizialmente poco considerati, è emerso che multa a docenti e Ata che entro il prossimo 24 settembre, quando in Campania inizieranno le lezioni, non dovessero svolgere il test va dai 400 ai 3.000 euro: è la medesima sanzione amministrativa prevista se si viola il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina laddove previsto. Così come per le multe stradali. In tutti i casi, chi paga entro 5 giorni dalla ricezione può fruire del 30% di sconto.

Chi è esente

Le disposizioni, comunque, “non si applicano ai soggetti che comprovino al proprio Dirigente scolastico- ovvero, per le scuole paritarie, al Datore di lavoro- di aver effettuato, anche su base volontaria, test sierologico e/o tampone diagnostico in data non anteriore al 24 agosto 2020, con esito “negativo””.

Una possibilità che riguarda, però, solo una parte minoritaria di docenti e Ata considerando anche gli ostacoli che gli stessi hanno trovato nei giorni passati per svolgere il test, ad iniziare dal diniego di una parte considerevole di medici di base.

Inclusione: nasce per decreto ministeriale un nuovo organo collegiale, il GLO (anche se il CSPI è contrario)

da Tuttoscuola

Nei giorni scorsi il Ministero ha sottoposto al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) per il parere di rito la bozza di decreto ministeriale per “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66″.

La bozza, particolarmente dettagliata e ricca, merita attenzione anche per quanto viene indicato per il funzionamento del GLO, il gruppo di lavoro operativo per l’inclusione di cui all’articolo 9, comma 10 del DLgs 66/2017.

All’art. 4 della bozza, dopo avere definito modalità e tempistica di riunione del Gruppo di lavoro, si precisa ai commi 4 e 5 che:

  1. “Il GLO è un organo collegiale, ai sensi dell’articolo 37 del DLgs 297/1994; per la sua costituzione e la validità delle deliberazioni adottate si applicano le disposizioni ivi previste.
  2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto e regolarmente convocati”.

In proposito, però, il CSPI ha espresso un netto parere contrario, affermando:

“Si propone di eliminare il comma 4 in quanto il GLO non è uno degli “organo collegiali” della scuola previsti dal TU, il d.lgs. 297/94, ma un GRUPPO DI LAVORO a composizione variabile come definito dallo stesso d.lgs. 66/2017, novellato.
Si propone di eliminare il comma 5 in coerenza con la soppressione del c.4 e con riferimento al c. 9 dell’art. 3 del Decreto in esame che già definisce le modalità di decisione” 

Il parere del CSPI non è vincolante, pertanto, se questa parte della bozza sarà comunque confermata, si assisterà alla nascita d un nuovo organo collegiale, anche se tra le numerose norme dell’emergenza non era stata prevista alcuna deroga in materia.

Nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1585

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
all’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
e, per loro tramite, ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali del sistema nazionale di istruzione

Oggetto: Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 settembre 2020, n. 13 – Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COMUNICATO  

Mancata conversione del decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.». (20A06222)

(GU Serie Generale n.282 del 12-11-2020)

Il decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117, recante «Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 227 del 12 settembre 2020, e’ stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.». Si comunica altresi’ che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117.».


Decreto-Legge 11 settembre 2020, n. 117 

Disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni. (20G00140)

(GU n.227 del 12-9-2020)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111;

Considerata la straordinaria necessita’ e urgenza di effettuare interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020, nonche’ di adottare misure in materia di reclutamento del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni per assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’interno e dell’istruzione, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Operazioni di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalita’ indicate. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Art. 2 Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni

1. Per l’anno scolastico 2020-2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche’ per l’attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell’epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilita’ finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 3 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 11 settembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Azzolina, Ministro dell’istruzione
Dadone, Ministro per la pubblica amministrazione Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Nota 11 settembre 2020, AOODPIT 1588

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
ai dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali alle istituzioni scolastiche statali

Oggetto: Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto.

Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027

Il Ministero dell’Università e della Ricerca lancia la consultazione pubblica per la definizione del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 (PNR). L’iniziativa coinvolge per la prima volta i diversi portatori di interessi – non solo il mondo accademico e quello della ricerca pubblica e privata ma anche le autorità nazionali, regionali e locali, le imprese, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le fondazioni, le organizzazioni della società civile e senza finalità di lucro, la società civile e tutti i cittadini – invitandoli a formulare osservazioni e proposte.

Con il PNR 2021-2027, il Ministero dell’Università e della Ricerca intende mettere in moto una programmazione strategica partecipata e dinamica per contribuire allo sviluppo sostenibile della società e dare risposte anche alle istanze emergenziali. 
Al termine del periodo di consultazione, il MUR completerà la redazione del documento definitivo del Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027. 

È possibile rispondere al questionario online a partire dall’11 agosto e fino all’11 settembre p.v. collegandosi al link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MURPNR2127

Legge 11 settembre 2020, n. 120

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020). (20A04997)

(GU Serie Generale n.241 del 29-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 35)


Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00139)

(GU Serie Generale n.228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 33)


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO  

Comunicato di rettifica relativo al testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale». (20A05241)

(GU Serie Generale n.240 del 28-09-2020)

Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 228 del 14 settembre 2020, all’art. 17 (Stabilita’ finanziaria degli enti locali), comma 2, il periodo: «…qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio riformulato o rimodulato, ancorche’ in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.» e’ sostituito dal seguente: «…qualora l’ente locale abbia presentato, in data successiva al 31 dicembre 2017 e fino al 31 gennaio 2020, un piano di riequilibrio, ancorche’ in corso di approvazione a norma delle leggi vigenti in materia, o lo abbia riformulato o rimodulato nel medesimo periodo.».


Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. (20G00096)

(GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 – Suppl. Ordinario n. 24)


AVVISO DI RETTIFICA  

Comunicato relativo al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.». (Decreto-legge pubblicato nel Supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020). (20A04049)

(GU Serie Generale n.184 del 23-07-2020)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario:

alla pagina 36, prima colonna, all’articolo 38, comma 1, lettera g), anziche’: «g) l’articolo 36, i commi 3 e 4 dell’articolo 145 e il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato n. 25, sono abrogati.» leggasi: «g) i commi 3 e 4 dell’articolo 145, nonche’ l’articolo 36 ed il comma 2 dell’articolo 37 dell’allegato 25, sono abrogati.»;

alla pagina 40, prima colonna, all’articolo 43, comma 7, anziche’: «7. All’articolo 38, comma 6» leggasi: «7. All’articolo 38, comma 7».

Lavoratori fragili

Lavoratori fragili: presentata la nota del Ministero dell’Istruzione

Si è svolto stasera l’incontro, in videoconferenza con il Ministero dell’istruzione, dedicato alla presentazione della nota, di prossima emanazione, sulla gestione dei lavoratori fragili.
Il Capo Dipartimento Bruschi ne ha illustrato il contenuto: si affronta il problema della definizione della fragilità, confermando quanto sostenuto nella circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della sanità dello scorso 4 settembre; si individua chi è competente all’asseverazione della condizione di fragilità fornendo indicazioni procedurali specifiche; si declinano, infine, le conseguenze dell’accertamento della condizione di fragilità, a seconda che tale condizione attenga al personale docente, educativo ed Ata a tempo indeterminato oppure al personale a tempo determinato.
Sia per il personale a tempo indeterminato sia per il personale a tempo determinato, nel caso sia formulato un giudizio di idoneità con prescrizioni, è ovviamente compito del dirigente adempiere alle prescrizioni impartite e adottare tutte le cautele e i suggerimenti eventualmente espressi dal medico competente e compatibili con l’organizzazione del servizio.
Nel caso in cui invece il medico competente formuli un giudizio di inidoneità temporanea nei confronti di dipendenti a tempo indeterminato, occorre distinguere a seconda che si tratti di inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, oppure di inidoneità a svolgere la specifica mansione del profilo.
Nel primo caso, il dipendente viene collocato in malattia d’ufficio.
Nel secondo caso si dà applicazione all’art. 2, comma 4 del CCNI 2008 sulle utilizzazioni del personale dichiarato inidoneo per quanto riguarda il personale docente ed educativo e all’art. 4 dello stesso CCNI per il personale ATA: ciò significa che, a domanda dell’interessato, lo stesso sarà utilizzato riportando per il personale docente ed educativo l’orario di lavoro a 36 ore. Al personale docente ed educativo utilizzato è consentito il ricorso alla modalità di lavoro agile ai sensi della legge n. 81/2017.
Anche il personale ATA può ricorrere, là dove compatibile con le mansioni svolte, alle condizioni previste dalla legge n. 81/2017 (in particolare gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici).
Per il personale a tempo determinato, escluso dall’ambito di applicazione del CCNI del 2008, infine, l’unica possibilità – in caso di inidoneità temporanea – è il collocamento in malattia d’ufficio. Chi è già stato dichiarato fragile prima dell’assunzione del servizio, non potrà sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, ma manterrà la posizione in graduatoria.

L’ANP ha riconosciuto lo sforzo del Ministero nel cercare di dare una sistemazione complessiva a una materia delicatissima e non regolamentata considerata la sua eccezionalità, ma ha sottolineato come la nota sia stata elaborata a ridosso dell’avvio dell’anno scolastico, con conseguenti difficoltà applicative da parte dei dirigenti scolastici. Abbiamo evidenziato la possibilità che il numero di utilizzazioni da disporre all’interno di ciascuna istituzione scolastica possa creare criticità e inconvenienti, considerato che la platea dei lavoratori interessati si configura senz’altro più ampia di quella che risulta coinvolta in condizioni non eccezionali.
Arrivati in prossimità dell’inizio delle lezioni la pubblicazione della nota è evidentemente urgente e improcrastinabile: sarà assolutamente necessario monitorare con attenzione gli effetti della sua applicazione.
Ancora più urgente è un intervento normativo specifico: per i diritti di tutti i lavoratori e per la garanzia dell’azione amministrativa, due temi centrali per tutti i dirigenti delle scuola, quotidianamente chiamati a gestire le risorse umane e ad assicurare il rispetto del diritto all’istruzione.
 
L’ANP, appena la nota sarà pubblicata, fornirà indicazioni operative specifiche a tutti i soci.

Un compito arduo per la scuola!

Un compito arduo per la scuola!

di Maurizio Tiriticco

Fatti recenti di cronaca in cui ragazzi uccidono altri ragazzi fanno veramente pensare! Che cosa sta accadendo nel nostro Paese? Ed i nostri ragazzi vivono tutti nello sballo delle discoteche, delle droghe, degli insulti, delle botte e degli accoltellamenti? Un Paese allo sbando? Una generazione di giovani nostri concittadini allo sfascio? No! Non voglio crederci! Non dobbiamo crederci, ma…

Penso che oggi purtroppo viviamo in una società incapace di esprimere dei valori. Penso che siamo tutti schiacciati sull’oggi consumistico, sdraiati sul presente, scarsamente informati anche sulle cose del mondo e sulla natura e sulla storia della nostra Repubblica. Penso che molti nei nostri concittadini non hanno mai letto, quindi mai potuto condividere con piena convinzione, gli articoli 1-12 della nostra bella Costituzione, quelli che riguardano i “principi fondamentali” che ispirano e governano – e lo dovrebbero – il nostro stare insieme come cittadini e il nostro produrre come lavoratori.

E non è un caso che il primo articolo della Costituzione repubblicana, il primo dei dodici che riguardano i “principi fondamentali” che caratterizzano la nostra convivenza, così recita: “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” E’ anche opportuno sottolineare che la nostra Costituzione non ce l’ha regalata nessuno! E’ nata dalla lotta contro il fascismo e dalla Resistenza. Ed ha sostituto il cosiddetto Statuto Albertino, quello “graziosamente” promulgato dal Re Carlo Alberto di Savoia a Torino, capitale del Regno di Sardegna il 4 marzo 1848, in seguito ai primi moti rivoluzionari che, com’è noto, interessarono l’Italia intera e gran parte delle monarchie europee.

Penso che sia anche opportuno ricordare che quelli Statuto non venne mai formalmente modificato dalla dittatura instaurata dal regime fascista, anche se in effetti non ne tenne alcun conto nell’esercizio dei suoi poteri! E ciò con la complicità stessa del Re Vittorio Emanuele III che, invece, avrebbe dovuto esserne il garante! Ma quale garanzia? Quel re che nel 1922 aveva consegnato letteralmente il suo “amato” popolo alla dittatura fascista? Quel re che poi Mussolini ricompensò lautamente, quando, a seguito di dissennate campagne militari, gli donò la corona di Imperatore d’Etiopia, il 9 maggio del 1936, e di Re d’Albania nel 1939? Quel re che poi, con tutta la sua corte, fuggì letteralmente da Roma nella notte dell’8 settembre del 1943, dopo che il maresciallo Badoglio aveva comunicato al Paese la cessazione delle ostilità contro le truppe angloamericane che già erano sbarcate in Sicilia e si accingevano a risalire la penisola per liberarci dalla feroce occupazione nazista.

Sono trascorsi decenni da quegli anni! Ed oggi viviamo in un Paese libero e democratico! In cui però alcuni nostri concittadini pensano che tutto sia loro dato e donato e che tutto possono! Con quell’arroganza che è tipica dell’ignoranza e dell’inciviltà. In tale contesto/scenario, il nostro sistema di Educazione, Formazione ed Istruzione ha un compito arduo! Oggi, purtroppo, reso ancora più difficile da questo maledetto corona virus! A volte sorrido quando si discute come, quando e perché debba essere insegnata l’’Educazione Civica”! Come se questa tipologia di educazione fosse una materia!Ogni materia, se bene insegnata, è un fattore di educazione civica! Democratica! Allo “stare insieme” in modo cooperativo e produttivo.

Occorre, comunque, ricordare che come materia venne già considerata e adottata, tanti anni fa. Infatti, con il dpr 585 del lontano 1958 vennero varati i cosiddetti “programmi per l’insegnamento dell’educazione civica negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica”. Si tratta di un dpr lungo e articolato, ma… nessuna indicazione sulla valutazione! E nella nostra scuola, se una materia non si valuta, che si insegna a fare? Tale materia di traversie ne ha subite tante. Basta accedere al bel libro curato da Luciano Corradini e Giuseppe Refrigeri nel lontano 1999 per i tipi de “il Mulino”. E penso che comunque sia tuttora una cenerentola! Comunque, bando alle chiacchiere! In effetti una buona scuola e buoni insegnanti, qualunque cosa insegnino, costituiscono il clou di un’educazione di per sé anche civile e democratica! Ed in tale contesto è ancheopportuno far conoscere ai nostri studenti quelle otto competenze chiave per un apprendimento efficace e produttivo, di cui alla Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 23 maggio 2018.Occorre sempre considerare che siamo anche europei!