Istituita la figura del disability manager

Redattore Sociale del 21.02.2020

Disabilita’ e lavoro, Mattia: “Istituita la figura del disability manager” 

La consigliera regionale del Lazio: “Si tratta della figura destinata ad agevolare il processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone con disabilità”.

ROMA. “Il collegato appena approvato contiene anche disposizioni per l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità che puntano a dare una nuova percezione della disabilità nelle politiche pubbliche regionali, con particolare attenzione all’inclusione e alla valorizzazione nel mercato del lavoro e nelle realtà aziendali”. Lo dichiara Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione lavoro della Regione Lazio e prima firmataria dell’emendamento su disabilità e lavoro inserito nel collegato.
“L’obiettivo – sottolinea Mattia – è dare il segnale che se la disabilità, come dice la Convenzione Onu, è un effetto dell’interazione tra la persona e l’ambiente fisico e relazionale, l’inclusione è un tema di cui hanno responsabilità tutti i membri della comunità professionale, i sindacati, l’azienda e i lavoratori, ciascuno con il proprio ruolo ma in sinergia, con una responsabilità condivisa”.
“Sostegno, quindi, a politiche per una nuova percezione della disabilità nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, a partire dall’utilizzo negli stessi dei termini “disabilità” e “persone con disabilità” previsti dalla Convenzione ONU, con l’introduzione del ruolo del Disability Manager, la figura destinata ad agevolare il processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all’autodeterminazione e all’autonomia delle persone con disabilità”.

Droga e corruzione della menzogna

Droga e corruzione della menzogna

di Vincenzo Andraous

Sul tema delle dipendenze c’è un continuo ricambio di plotoni di esecuzione pronti a destabilizzare ogni cosa che di buono produce la ricerca, la scienza, la realtà che non è quella virtuale o delle inutili contrapposizioni ideologiche. Anche il solo discuterne appare come un tortuoso girone dantesco costellato di frasi fatte corrotte dalle menzogne, in cui ognuno porta a casa la propria montagna di vuoti a perdere. Eppure dietro a ogni ragazzo che cammina in ginocchio in una comunità di recupero c’è la corresponsabilità di tutti, nessuno escluso. Una corresponsabilità che per molti versi si abbevera nei recinti di una certa indifferenza sociale. Questo luogo comune non penalizza soltanto il ragazzo piegato di lato che non ce la fa a rialzarsi da solo, ma anche le famiglie, e benché non se ne parli mai a sufficienza riguarda pure le vittime, i loro parenti, quanti a causa del famigerato tanto lo fan tutti, sono ragazzi, o ragazzate autorizzate a passare inosservate. Questo procedere assomiglia tanto a una libertà intesa e percepita come una puttana, dunque ciò che produciamo con le nostre alzatine di spalle, è un agglomerato sub-urbano in cui mettere sottochiave la nostra irresponsabilità, ma pure gli eventuali dubbi, quella stessa pena sorda e cieca che nella sofferenza e il dolore vorrebbe assolvere l’ingiustizia, la violenza, l’illegalità dei comportamenti che si protraggono nel silenzio più omertoso. Adesso anche ministri, uomini di potere, autorevoli potentati del diritto, abiurano le politiche del minor danno, vorrebbero in carcere anche chi spaccia lievi quantità, dimenticando che ieri l’altro è passata una legge che autorizza chiunque ( non i minori ma a me già scappa da piangere)  a coltivarsi la roba in casa propria. Diviene davvero un dovere raccontare di quel confine, sì, sottile, ma irrinunciabile, che separa sempre la vita dalla sua morte, oppure di quanto è difficile essere uomini per saper scegliere, per saper credere negli altri, per farsi aiutare a diventare architetti di domani. Noi continuiamo a parlare di roba, di tossicodipendenza, mai di professori e genitori in disarmo, perché divenuti autorevoli assolutori, ognuno indaffarato a delineare la soglia minima di attenzione, ciascuno a definire bravate le future scivolate.  Vent’anni in comunità a svolgere il mio servizio mi hanno insegnato che non si può insegnare il valore del rispetto ferendo la dignità  altrui, ecco perchè ovunque incontro giovani, studenti, genitori, affermo con la consapevolezza dell’esperienza come somma di errori, che non esiste una  droga  buona e una cattiva, una droga che fa bene,  esiste la droga e fa male, a volte, e accade, non fa male soltanto a se stessi, ma agli altri, agli innocenti. Forse occorre  sviluppare una serie di interventi, incluso il lavoro di prevenzione, come le attività di utilità sociale, posso affermarlo con cognizione di causa, hanno dimostrato di avere un impatto positivo, recuperando buona parte dei giovani.

Scuola, nel Milleproroghe tre concorsi per docenti e stop alle classi pollaio

da la Repubblica

di CORRADO ZUNINO

ROMA – Il Decreto Milleproroghe di tardo inverno – lo hanno approvato ieri alla Camera – nel tempo si è trasformato in una succursale della Finanziaria, anche per quanto riguarda il mondo della scuola. In questo largo catino si ripropongono e approvano norme per le quali non c’erano stati tempo né finanziamenti adeguati.

A proposito di scuola, è passato in modo definitivo l’allestimento dei tre concorsi per docenti di cui si discute dal ministero Bussetti. Sono il concorso ordinario per la scuola superiore (di primo e secondo grado) e per il sostegno, il concorso straordinario per le superiori destinato ai docenti precari (24 mila i posti a disposizione) e la procedura straordinaria collegata per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria: dovranno essere tutti banditi entro il 30 aprile 2020. Con il Milleproroghe si è deciso di aggiornare il timing della prova scritta del concorso straordinario e della procedura finalizzata all’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria: riguarderà il programma di esame previsto per il concorso ordinario attuale (per titoli ed esami) e non quello del concorso del 2016. La prova scritta sarà nazionale, computer-based, con quesiti a risposta multipla i cui contenuti si riferiranno, appunto, al programma del parallelo “ordinario 2020”.

Nello stesso decretone si è deciso di assumere anche gli idonei del concorso per dirigenti scolastici del 2017: si esaurisce, così, la loro graduatoria.

Per quanto riguarda i ricaschi sugli studenti, è previsto uno stanziamento progressivo per l’assorbimento del problema delle classi pollaio degli istituti superiori: sono 6,387 milioni di euro nel 2020, 25,499 nel 2021 e 23, 915 nel 2022 destinati all’incremento degli organici al fine di ridurre il numero degli alunni nelle classi che superano i 22 studenti (20 in presenza di disabilità gravi).

Infine, viene rimandata di un anno l’adozione del curriculum dello studente allegato al diploma di Maturità: su base facoltativa le scuole potranno usare il curriculum già quest’anno, a titolo sperimentale. Sono cancellati dallo stesso curriculum i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi che si effettuano nel corso dell’ultimo anno. A partire da quest’anno la partecipazione all’Invalsi, ai percorsi per le competenze trasversali (l’Alternanza scuola lavoro) e l’orientamento diventano obbligatori per poter accedere all’Esame di Stato del quinto anno.

Il Milleproroghe dovrà essere definitivamente approvato entro il prossimo 29 febbraio: visto i tempi stretti, non sarà più possibile apportare modifiche, comprese quelle chieste in extremis dai sindacati per allargare la platea dei partecipanti ai concorsi.


Editoria, fondi alle scuole per l’acquisto dei giornali

da la Repubblica

In arrivo per le scuole statali e paritarie italiane i fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio 2020 per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore. La presidenza del Consiglio dei ministri emanerà a breve un decreto del sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il ministero dell’Istruzione, che stabilirà le modalità di accesso ai contributi.

Nel frattempo, tutti gli istituti scolastici interessati sono stati invitati dal ministero a inserire nei propri piani triennali dell’offerta formativa programmi e attività per favorire la lettura critica. “Dobbiamo essere molto soddisfatti per questa notizia – dichiara la viceministra dell’Istruzione Anna Ascani – perchè stiamo rafforzando la missione educativa della scuola. Diamo ai nostri studenti strumenti e risorse per crescere e diventare cittadini consapevoli. Stiamo costruendo per loro un sistema d’istruzione che non si limita a formali dal punto di vista nozionistico, ma apre finestre sul presente e li accompagna nella società affinchè possano esserne protagonisti. Ringrazio il sottosegretario Andrea Martella per avere condiviso questo impegno e questa responsabilità. Dai nostri ragazzi dipende il futuro del paese”.

“L’accesso critico e consapevole dei giovani all’informazione – conclude il sottosegretario Martella- costituisce anche il primo e più importante strumento per combattere le fake news e ogni forma di manipolazione dell’opinione pubblica. È anche così che si difende la libertà di espressione e l’indipendenza della stampa, a beneficio della qualità della nostra democrazia”.

Organici, funzioni aperte dal 20 febbraio. Ministero emanerà circolare, novità per classi pollaio, serviranno più docenti

da Orizzontescuola

di redazione

Organici docenti e ATA: con apposito avviso SIDI le scuole hanno ricevuto comunicazione dell’apertura delle relative funzioni per la costituzione degli organici dell’anno scolastico 2020/21.

Sul SIDI sono disponibili le funzioni per l’acquisizione dei dati degli alunni e delle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la determinazione dell’organico di diritto per l’anno scolastico 2020/21.

Ministero emanerà apposita circolare

Le funzioni sono state aperte ma come ogni anno il Ministero dovrà emanare una apposita circolare

Stop alle classi pollaio dall’anno scolastico 2020/21

Il provvedimento, già inserito nel Milleproroghe approvato alla Camera dovrà passare il vaglio del Senato ed essere convertito definitivamente entro il 29 febbraio.

Attenzione: si partirà solo dalla scuola secondaria di II grado.

I 55 milioni a disposizione saranno ripartiti su base regionale, tenendo conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 alunni, ridotti a 20 in presenza di studenti con grave disabilità certificata.

Più docenti

Serviranno quindi più docenti

Le cifre: 6,3 milioni di euro nel 2020, 25,4 milioni nel 2021 e 23,9 milioni annui dal 2022 per dotare le scuole secondarie di secondo grado di nuovi docenti.

Le indicazioni

In attesa della circolare ministeriale l’ufficio Scolastico di Milano ha fornito alcune utili indicazioni.

Scuola dell’infanzia

L’acquisizione al SIDI dei dati riguarda esclusivamente gli alunni iscritti e le sezioni in numero pari o inferiore alle sezioni già autorizzate in organico per l’anno scolastico 2019/20.
Gli alunni in lista di attesa e le relative sezioni aggiuntive non devono essere inserite al Sistema.

Scuola primaria

Il tempo pieno è un modello organizzativo unitario, con l’adozione di un orario complessivo di 40 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa e con una programmazione che prevede obbligatoriamente l’orario antimeridiano e pomeridiano strutturato su 5 giorni settimanali.

Nella formazione delle classi, in presenza di un numero di alunni non conforme alla normativa vigente,  gli alunni dovranno essere dirottati verso altri plessi facenti parte dell’Istituto.

Le classi prime funzionanti con articolazioni orarie settimanali diverse dal tempo pieno, devono essere acquisite a Sistema nel campo relativo alle classi a tempo normale.

Le classi successive alla prima continueranno a funzionare secondo l’organizzazione oraria già autorizzata, sia nel caso di scelta operata dalle famiglie, sia nel caso di classi richieste a tempo pieno e autorizzate dall’ufficio a tempo normale.

Scuola secondaria I grado

L’attivazione di classi a tempo prolungato, che esige la presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane, sarà autorizzata nei limiti della dotazione organica assegnata dalla Direzione Regionale, sulla base delle vigenti disposizioni ministeriali. Per quanto sopra, eventuali nuove richieste, rispetto alle attuali prime funzionanti a livello provinciale, non potranno essere necessariamente soddisfatte.

Per quanto riguarda la seconda lingua comunitaria, il soddisfacimento di una preferenza per una lingua straniera, diversa da quella già prevista in organico, sarà garantito esclusivamente a condizione che non venga creato soprannumero nella singola istituzione scolastica o esubero, a livello provinciale, di docenti di lingua.

Storie di Alternanza, torna il concorso che premia le migliori esperienza PCTO

da Orizzontescuola

di redazione

L’Alternanza scuola-lavoro, rinominata con la Legge 145 del 2018 PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), è come noto uno strumento pensato per avvicinare i giovani al mondo del lavoro già prima del conseguimento del diploma.

Molte sono state le polemiche che, nel tempo, hanno coinvolto l’Alternanza, soprattutto in ragione dello sfruttamento poco chiaro da parte delle aziende ospitanti dello strumento, che in alcuni casi ha sollevato dubbi sulla sua effettiva efficacia, a maggior ragione quando le competenze trasmesse agli studenti si sono allontanate dalle tematiche dei vari corsi di studio superiore. Tuttavia, a conti fatti, nella maggioranza dei casi sembra che lo strumento funzioni.

A dirlo sono i dati raccolti da AlmaDiploma nella XVII indagine sul profilo dei diplomati 2019, in particolare se si prendono in considerazione quegli studenti che nell’ultimo anno scolastico hanno svolto nel quadro dell’Alternanza un percorso di stage (il 96,6% tra i diplomati dei professionali, il 94,3% tra quelli dei tecnici e il 63,9% tra quelli dei licei). L’indagine evidenzia infatti che la maggioranza di questi studenti ha dichiarato che nel quadro dello stage svolto “i compiti sono stati assegnati in modo chiaro (89,1%), l’attività è stata organizzata efficacemente (84,6%) ed è risultata utile per la formazione (78,2%)”.

Nell’ottica di valorizzare l’Alternanza, anche quest’anno Unioncamere e le Camere di commercio italiane hanno organizzato il concorso “Storie di Alternanza”, competizione in cui viene chiesto alle classi coinvolte in PCTO di raccontare tramite un racconto video la propria esperienza, evidenziando le competenze apprese e il ruolo svolto dai tutor.

Il concorso, a cui per la sessione del I semestre 2020 è possibile partecipare fino al 20 aprile 2020, si svolge in due fasi, una locale e una nazionale, e mette in palio vari riconoscimenti tra cui un montepremi di 10.000 euro da suddividere tra i tre video-racconti che si posizioneranno in cima alla classifica nazionale. Per quest’anno, si prevede inoltre anche l’assegnazione straordinaria di uno stage extracurriculare retribuito nel settore della meccatronica (qui maggiori informazioni sul concorso “Storie di Alternanza”).

Assunzioni su posti Quota 100, ancora tutto fermo

da Orizzontescuola

di redazione

Nomine  in ruolo giuridiche dal 1° settembre 2019 sui posti liberati da quota 100: a che punto sono i lavori?

Un nostro lettore chiede

“Con la recente approvazione del decreto scuola, il governo ha legiferato tra le altre cose, sul recupero dei posti liberati da Quota 100, indisponibili al 31/08/2019 per le assunzioni.
Tali posti saranno utilizzati in via straordinaria per effettuare nomine giuridiche retroattive che saranno convertite in economiche il 01/9/2020.
A che punto sono i lavori dell’amministrazione? I dati sui pensionamenti/posti liberati dovrebbero essere ormai consolidati e disponibili e non dovrebbe essere difficile procedere
repentinamente alle nomine.
Effettuare le nomine giuridiche in tempi brevi consentirebbe agli interessati l’espletamento dell’anno di prova nel corrente a.s, agevolerebbe la ricognizione di posti disponibili in vista degli imminenti concorsi
renderebbe giustizia di una situazione addebitabile ai ritardi delle amministrazioni.

Confidiamo in una rapida attuazione del provvedimento”

Del provvedimento, che si pensava dovesse essere attuato in maniera celere, al momento non vi è traccia.

Nè risultano convocazioni dei sindacati, nè indicazioni agli USR.

Atti di bullismo, tribunale: responsabili anche docenti e scuola. La sentenza che condanna amministrazione e genitori

da Orizzontescuola

di Laura Biarella

L’istituto scolastico è responsabile (ex art. 2048 c.c.) per i fatti illeciti di ingiurie e minacce poste in essere da un alunno minore, nei confronti di un altro, durante l’orario delle lezioni, nonché per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subito dalla persona offesa all’uscita della scuola, quale culmine del comportamento vessatorio posto in essere dal bullo per un certo periodo temporale, e da sempre a conoscenza dell’istituto.

Per il Tribunale di Roma (Sezione XIII, sentenza 4 aprile 2018, n. 6919) la minore età dell’agente non può considerarsi un elemento scriminante in favore della scuola, bensì, al contrario, ne aggrava la responsabilità, trattandosi di un comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore. Alla responsabilità della scuola il Tribunale ha affiancato quella dei genitori del bullo.

La vicenda

 Un ragazzo, mentre frequentava il primo anno di un istituto tecnico, subiva ripetuti atti di bullismo da un compagno di classe. Erano stati informati il Preside ed il Collegio Docenti, per il tramite del rappresentante di classe. Ciononostante, non era stato assunto alcun provvedimento. Una mattina, dopo essere stato apostrofato con insulti quali “figlio di (…), ti uccido il fratello più piccolo, devi morire testa di (…)”, seguiti da sputi e pugni al volto, il minore subiva la rottura del setto nasale e contusioni della regione orbitale, come certificato dall’Ospedale ove era stato ricoverato immediatamente dopo l’accaduto. Tale aggressione aveva avuto inizio durante le lezioni, era proseguita al momento dell’uscita presso il cortile della scuola e si era conclusa fuori il cancello della stessa, sotto gli occhi di studenti.

Le indagini svolte dall’Autorità inquirente avevano confermato la dinamica descritta nella denuncia, ed avevano rivelato alcuni dati importanti in ordine alla condotta da “bullo” ed all’atteggiamento incomprensibilmente omertoso dell’Istituto scolastico. Le compagne di classe avevano concordemente riferito che, sin dai primi mesi di scuola, il bullo aveva iniziato a tenere, nei confronti della vittima, un atteggiamento discriminatorio ed offensivo, e che spesso gli si rivolgeva con frasi del tipo “tu puzzi, mi fai schifo” oppure minacciando di picchiarlo. Inoltre, durante una lezione di matematica, il bullo aveva rivolto alla vittima parole del tipo: “tu puzzi, mi fai schifo, figlio di (…)” e, sputandogli addosso, lo aveva minacciato dicendogli “ti chiappo fuori scuola”.

Tale comportamento era proseguito durante tutta la mattinata ed all’uscita della scuola, quando gli studenti si trovavano nel cortile, il bullo aveva dapprima spintonato violentemente l’altro minore, poi lo aveva colpito con numerosi pugni, facendolo rovinare in terra. Vista la scena, accorrevano in soccorso alcuni compagni ed il docente di matematica. Il personale docente e la Preside dell’Istituto erano stati avvertiti dagli stessi studenti dei comportamenti persecutori tenuti dal bullo, ma non era mai stato adottato alcun provvedimento.

Con due raccomandate, inviate per conoscenza anche al competente Provveditorato agli Studi, l’avvocato della vittima aveva preso contatti con l’istituto scolastico, ai fini risarcitori, stigmatizzando il comportamento dell’intero corpo docente per non aver dato peso alle ripetute segnalazioni degli studenti in ordine al comportamento del bullo, e non aver fatto nulla affinché l’episodio, ove il minore era rimasto, ferito fosse evitato. Entrambe le missive erano rimaste prive di riscontro. Nel frattempo, il minore era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale e gli iniziali 30 giorni di prognosi erano stati protratti a 40. Aveva fatto seguito un lungo periodo di convalescenza fisica e psichica.

Il processo penale a carico del bullo

 Imputato per alcuni reati (artt. 594, 612 e 582 c.p.) dinanzi al Tribunale per i Minorenni, aveva ammesso gli addebiti affermando: “ho pensato di dire la verità a (…) circa il fatto che puzzava ma non ricordo di averlo offeso (…) ammetto di avergli sputato addosso e di averlo colpito con un pugno”, negando tuttavia di aver minacciato di morte il fratellino più piccolo.

Il Miur come parte del giudizio

 Il personale degli istituti statali si trova in rapporto organico con l’amministrazione statale e non col singolo istituto, con la conseguenza che, nei giudizi di risarcimento per il danno cagionato ad un minore per il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell’insegnante, sussiste legittimazione passiva del ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale scolastico, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave. Infatti, ove il danneggiato fornisca la prova che l’evento lesivo si è verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza in capo alla stessa, vincibile solo con quella di non aver potuto impedire l’evento. Tale è l’ipotesi del caso fortuito (ossia di un evento straordinario non prevedibile, con giudizio ex ante) o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età, alla maturità ed alle condizioni ambientali dell’istituto.

Le testimonianze

 Una testimone aveva confermato quanto dedotto nell’atto di citazione, in ordine alla circostanza che, sin dall’inizio dell’anno scolastico, il bullo avesse molestato di continuo la vittima verbalmente, tanto che “se ne era parlato durante l’assemblea di classe e i professori dicevano che sarebbe stato il caso di parlarne con la famiglia di (…), da parte degli studenti, per consentirne una migliore igiene personale e se non si fosse trovata una soluzione sarebbero intervenuti loro”. La teste ha anche confermato che una mattina il bullo, in classe, aveva insultato la vittima dicendogli “tu puzzi. Mi fai schifo. Figlio di (…)”. Alla risposta della vittima “ti conosco te e i tuoi amici tuoi, siete drogati”, il bullo aveva risposto “ti chiappo fuori dalla scuola” e una volta usciti dalla classe, all’interno del piazzale, lo aveva colpito al volto. Analoghe deposizioni erano state rese a sommarie informazioni in sede penale da altri testimoni.

La responsabilità della scuola

 Il Tribunale ha ritenuto da sanzionare il comportamento della scuola che, avvertita del comportamento vessatorio del bullo nei confronti della vittima, non interveniva lasciando agli studenti il compito di “parlare con la famiglia del (…) per consentirne una migliore igiene personale” e che solo all’esito sarebbe intervenuto l’Istituto, responsabile ex art. 2048 c.c. non solo per i fatti illeciti di ingiurie e minacce, ma anche per il fatto illecito integrante il reato di lesioni personali subite dal minore all’uscita della scuola, in cui erano culminate le angherie cominciate all’inizio dell’anno scolastico da parte del bullo. L’età minore, lungi da integrare un elemento scriminante in favore della scuola, pare aggravare la responsabilità della stessa trattandosi di comportamento adottato in un momento particolarmente formativo della personalità del minore.

La responsabilità dei genitori

 Accanto alla responsabilità della scuola, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità in solido dei genitori del bullo (ai sensi dell’art. 2048 c.c.), precisando che la separazione, il divorzio ed il successivo trasferimento della madre del minore non potessero esimere da responsabilità il padre dello stesso, tenuto comunque a mantenere, istruire ed educare il figlio ed assisterlo moralmente (ex art. 147 c.c.), soprattutto in un periodo particolarmente difficile quale quello dell’adolescenza, nonostante la lontananza del figlio medesimo. Il padre, infatti, non aveva accompagnato il figlio all’udienza presso il Tribunale dei Minorenni, e neppure formulato le proprie scuse al bullo, a nome del figlio, nel giudizio davanti al Tribunale, ove si era costituito solo per denegare ogni responsabilità.

La condanna in solido: MIUR e genitori

 Il Tribunale ha condannato in solido i genitori del bullo ed il MIUR, a pagare, in favore del minore danneggiato, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 12.331,55, oltre interessi e spese legali.

GDPR e consenso dati personali, può essere richiesto direttamente al minore ultraquattordicenne?

da Orizzontescuola

di Avv. Bruno Cantarone

Dato il tempo trascorso dalla fatidica data del 25 maggio 2018, che ha segnato l’inizio dell’effettiva applicazione del GDPR in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, oggi capita sovente al professionista designato quale Responsabile della Protezione dei Dati di assumere l’incarico in sostituzione di altro soggetto che, di norma nell’anno precedente, ha ricoperto quello stesso ruolo prima di lui.

La prima conseguenza che tale fisiologico avvicendamento comporta per il nuovo RPD è quella di dover valutare l’apparato documentale che costituisce il lascito tangibile di chi lo ha preceduto nell’incarico (registro delle attività di trattamento; atti di nomina; informative; formule di consenso; ecc.), allo scopo di decidere – nell’interesse del Titolare del trattamento – se sia più utile conservarlo (magari, apportandovi le modifiche necessarie) ovvero soppiantarlo del tutto, optando per l’adozione della “propria” modulistica, quella che ogni professionista che si rispetti ha artigianalmente elaborato e continuamente migliorato nel corso del tempo e dell’esperienza, e che costituisce, per così dire, la “dote” materiale che egli porta con sé.

Proprio in questa situazione, è capitato al sottoscritto RPD di imbattersi in una Informativa sul trattamento dei dati personali che, fornita dal suo predecessore ad una scuola secondaria di secondo grado del triveneto, attribuiva la manifestazione del consenso necessario per il trattamento dei dati personali in taluni casi specifici (riprese audiovisive e fotografie; varie comunicazioni a terzi, come Compagnie di assicurazione, agenzie di viaggio, alberghi, ecc., di dati riguardanti lo stato di salute, ovvero di dati anagrafici a soggetti pubblici e privati), al “minore che ha compiuto i quattordici anni”, con espresso riferimento all’”art. 2-quinquies Decreto Legislativo 101/2018”.

E’ stata l’occasione propizia, per questo RPD subentrante, per revocare in dubbio le ragioni del suo dissenso, effettuando, con umiltà ed onestà intellettuale, la seguente revisione critica dell’intero argomento.

Il necessario punto di partenza della disamina è costituito dall’art. 2, comma 1, del Codice Civile che, come regola generale, ricollega alla maggiore età (fissata, è a tutti noto, al compimento del diciottesimo anno) la cd. “capacità di agire”, ossia la capacità di compiere personalmente ed autonomamente atti validi di amministrazione dei propri interessi.

Ne consegue che, prima del raggiungimento di quella soglia (minima) di età, il soggetto – quand’anche il suo grado di maturità risulti, di fatto, elevato – è da ritenersi legalmente incapace e, come tale, protetto dall’istituto della minore età, che è appunto uno degli strumenti di salvaguardia che il Codice Civile appresta, a seconda dei casi, per impedire che un soggetto privo della capacità di discernimento che normalmente possiede l’individuo adulto e maturo, possa compiere atti pregiudizievoli.

Questa rigida regola generale della incapacità legale del minore è tuttavia temperata nel Codice Civile da vari limiti, come ad esempio la possibilità che leggi speciali stabiliscano un’età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro, abilitando il minore “all’esercizio di diritti ed azioni che dipendono dal contratto di lavoro” (art. 2, comma 2).

Il caso che più rileva nella disamina in corso è però quello contenuto nello stesso art. 2, comma 1, che attribuisce al minore “la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un’età diversa” dai 18 anni: ad esempio, il minore ultrasedicenne può essere ammesso dal Tribunale a contrarre matrimonio (art. 84, comma 2) e può riconoscere il figlio naturale (art. 250, comma 5).

Di conseguenza, per sciogliere il dubbio se un alunno di almeno 14 anni di età possa validamente esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, bisogna chiedersi se quella manifestazione di volontà sia configurabile quale atto per il quale è stabilita un’età diversa dai 18 anni (ai sensi dell’art. 2, comma 1).

Un appiglio in tal senso potrebbe essere in apparenza costituito proprio dall’art. 2-quinquiesche il D. Lgs. 101/2018, adeguando la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ha introdotto direttamente all’interno del Codice in materia di protezione dei dati personali, il D. Lgs. 196/2003.

Tale norma interna, che abbassa il limite di età all’uopo stabilito dall’art. 8 del GDPR (16 anni), consente infatti al minore che ha compiuto i quattordici anni di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali “in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione”, mentre riserva a chi esercita la responsabilità genitoriale l’analogo consenso, nel caso di minore che quella età minima non ha ancora raggiunto.

In generale, l’espressione “società dell’informazione”, usata per la prima volta nel 1973 da Daniel Bell, ordinario di sociologia a Harvard, definisce il tratto caratteristico della moderna società post-industriale: giunta al culmine del processo di industrializzazione, essa deve – per continuare a crescere – orientare i suoi sforzi verso la produzione di servizi immateriali piuttosto che di beni materiali.

Nello specifico, per definire la nozione di “servizio della società dell’informazione” il GDPR (art. 4, n. 25), rinvia all’art. 1, comma 1, lett. b) della Direttiva (UE) 2015/1535, che per tale intende “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.

Quindi un quattordicenne italiano può direttamente e validamente esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali solo se esso, in definitiva, è funzionale alla fruizione di un servizio online (per esempio, quello offerto dai social network), cioè di un servizio, sempre in base alla citata Direttiva:

  • erogato senza la presenza simultanea delle parti;
  • inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
  • fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale.

Fuori da questo perimetro dei “servizi della società dell’informazione”, la soglia di età stabilita dall’art. 2-quinquies del vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) è destinata a perdere ogni efficacia, né sussistono ragioni per applicarla “estensivamente”, legittimando il minore (ultraquattordicenne) ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali anche in casi diversi o, peggio ancora, in qualunque caso.

A questa conclusione conduce innanzitutto la lettera dello stesso dell’art. 2-quinquies che appunto, espressamente limita e ricollega l’eccezione del riconoscimento della capacità di agire ad un minore di 14 anni di età, solo al compimento dello specifico atto del rilascio del consenso al trattamento dei propri dati personali “in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione” (e non in relazione ad altri servizi).

Trattandosi poi di “eccezione” alla regola generale stabilita dall’art. 2, comma 1, del Codice civile, che fissa a 18 anni l’età per l’acquisto della capacità di agire, l’art. 14 delle Preleggi ne impedisce l’applicazione analogica fuori dei casi in essa considerati.

Quale ulteriore argomento di cautela è da aggiungere inoltre il Considerando 38 che nel GDPR, in linea di principio, giudica i minori meritevoli di “una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere o meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”.

Per tutte queste ragioni, il consenso al trattamento dei dati personali del minore (anche ultraquattordicenne) – nei pochi casi in cui è necessario in ambito scolastico – non rientra nell’alveo di applicazione dell’art. 2-quinquies del D. Lgs. 196/2003 e deve pertanto essere rilasciato solo da chi esercita la responsabilità genitoriale, non potendo essere rimesso alla volontà di un soggetto legalmente privo di capacità di agire.

Studenti diplomati senza nemmeno le competenze di base, tre azioni del Cnel

da La Tecnica della Scuola

Aumenta il numero di studenti che, pur ottenendo un diploma di scuola secondaria di secondo grado, non raggiunge il livello minimo 3 nelle competenze di base in Italiano e Matematica e nemmeno il livello B1 in Inglese (lettura e ascolto). Il fenomeno è presente in tutte le regioni italiane, con picchi preoccupanti in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La denuncia

Lo denuncia il Cnel, nell’illustrare un documento della Commissione Politiche sociali e sviluppo sostenibile per rilanciare il sistema dell’istruzione e della formazione.

Il documento è stato presentato durante un convegno svoltosi il 20 febbraio a Roma, nella sala del Parlamentino del Cnel, aperto dal presidente Tiziano Treu e conclusi dagli interventi delle parti sociali.

C’è bisogno di una sferzata: dispersione troppo alta

In base ai dati dalla Relazione 2019 del Cnel, la scuola italiana sembra avere davvero bisogno di una sferzata: oltre al dislivello di competenze, mediamente orientate al basso, un giovane su cinque non ha nemmeno quelle di base necessarie per accedere al mondo del lavoro.

Inoltre, la dispersione scolastica nel nostro Paese ha superato il 20%: lo dicono i dati Invalsi.

Per il Cnel, quindi, se si vuole “contribuire allo sviluppo del Paese occorre mettere al centro dell’agenda politica i temi dell’istruzione e della formazione”.

Tre azioni: orientamento, parità d’accesso, formazione permanente

Sono tre le azioni proposte dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro: “rafforzamento dell’orientamento, garanzia della parità di accesso a partire dai più piccoli e formazione permanente, soprattutto alla luce delle continue e rapide evoluzioni del mercato del lavoro”.

Gianna Fracassi, vicepresidente Cnel, ha detto che “per alcuni di questi temi stiamo valutando la possibilità di predisporre proposte di legge e continueremo a rafforzare anche il confronto istituzionale qui al Cnel, la casa della partecipazione, tra associazioni e mondi spesso distanti tra loro ma che in molti casi trovano la giunta sintesi come accaduto per la stesura del documento sulla scuola”.

Fracassi ha detto che occorre “rimettere oggi al centro del dibattito una strategia nazionale sui temi dell’istruzione e della formazione: è un’esigenza sentita da tutti, sia dalle associazioni datoriali che sindacali”.

Concorsi docenti, i tempi si allungano: il parere del Cspi sui bandi solo il 4 marzo

da La Tecnica della Scuola

Saranno dunque pubblicati entro la fine di aprile 2020, gli attesi tre bandi di concorso per immettere in ruolo oltre 60 mila nuovi docenti: lo prevede il decreto legge Milleproroghe, appena approvato alla Camera e che nei prossimi giorni arriverà “blindato” a Palazzo Madama per il sì definitivo. Stiamo parlando del concorso straordinario, il concorso ordinario, la procedura straordinaria per il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, previsti dall’art. 1 comma 1 del decreto legge 126/19.

Le ultime bozze dei concorsi

Le bozze che regolano i concorsi, in effetti, sono pronte da tempo. E La Tecnica della Scuola le ha messe a disposizione per i propri lettori:

Concorso straordinario secondaria, ecco l’ultima bozza di bando [PDF]

Concorso straordinario secondaria, ecco la tabella titoli [PDF]

Concorso ordinario infanzia e primaria, ecco l’ultima bozza di bando con tabella titoli [PDF]

Ancora due settimane per il giudizio del Cspi

È notizia di queste ore che il Cspi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, valuterà il testo dei bandi in seduta plenaria solo il prossimo 4 marzo.

L’attesa, del resto, è prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 233/99, in base al quale le posizioni del Cspi sono di norma espresse un mese e mezzo dalla richiesta, a meno che non vi siano motivazioni urgenti. Ed è questo il caso, con la ministra dell’Istruzione che ha chiesto il parere dell’organismo superiore entro 15 giorni.

Giudizio non vincolante, ma non da ignorare

Ricordiamo che quello del Cspi non è un giudizio vincolante, nel senso che il ministero in linea teorica potrebbe anche non considerare i possibili rilievi mossi (ve ne sarebbe più di qualcuno, anche sul fronte delle valutazioni).

Tuttavia, una tale eventualità metterebbe a serio rischio di blocco il futuro dei concorsi stessi.

Le richieste di modifica del Cspi, infatti, sono basate su possibili storture o contraddizioni presenti nei testi proposti: non tenere conto i quelle indicazioni, potrebbe quindi mettere a repentaglio il proseguo delle procedure selettive, poiché eventuali ricorsi, mossi anche dai singoli lavoratori, si baserebbero proprio su tali argomentazioni non prese in considerazione.

Il termine del 30 aprile servirà quasi tutto

Detto questo, è quindi assai probabile che il ministero dia seguito ai probabili rilievi che arriveranno dal Cspi.

Ciò significa che i tempi di pubblicazione dei bandi si allungheranno: le modifiche che invierà il Consiglio superiore della pubblica istruzione, infatti, per essere “assorbite” necessiteranno di un po’ di tempo.

Quanto tempo servirà allora? Alcune settimane, di sicuro. Quindi il termine del 30 aprile previsto dal decreto Milleproroghe, non molto dopo Pasqua, è molto probabile che servirà quasi tutto.

A quel punto, il rallentamento delle procedure metterà a grande rischio anche la possibilità, coltivata dal ministero, di concludere le operazioni selettive entro l’estate del concorso straordinario della secondaria, così da assumere a tempo indeterminato i primi vincitori già dal 1° settembre 2020.

Tfa sostegno 2020, così sarà la prova preselettiva

da La Tecnica della Scuola

I posti a disposizione per il V ciclo del Tfa sostegno sono in totale 19.585 fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado. Le prove di accesso si terranno nei giorni 2 e 3 del prossimo mese di aprile. I corsi dovranno concludersi entro il mese di maggio del 2021.

Potranno accedere e frequentare i corsi anche tutti gli idonei, i vincitori di più procedure e chi ha sospeso la frequenza di precedenti percorsi.

Tfa sostegno 2020: il test preliminare

Il test preliminare è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

Solo il test preselettivo ha una data già definita a livello nazionale, diviso per ordine e grado di scuola. L’altro test scritto e quello orale è deciso dalla singola università.

Tfa sostegno 2020, quando si svolgerà il test preliminare

Le date di svolgimento dei test preliminari del Tfa sostegno v ciclo 2020 sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 2 e 3 aprile 2020.

In particolare, nella mattina del 2 aprile 2020 si svolgeranno le prove per la scuola dell’infanzia, il pomeriggio le prove per la scuola primaria.

La mattina del 3 aprile 2020 si terranno invece le prove per la scuola secondaria I grado, il pomeriggio per la scuola secondaria II grado.

Tfa sostegno 2020, la prova scritta e la prova orale

La prova scritta, suddivisa per ordine e grado di scuola, ha per oggetto una o più tematiche tra quelle previste per il test preliminare di cui all’allegato C, art. 2 del DM 30 settembre 2011

La prova orale, invece, verte sui contenuti della prova scritta e su questioni motivazionali.

CLICCA QUI per il decreto

Tfa sostegno 2020: i posti

Si consiglia di consultare la presente pagina (con i relativi links) per rimanere aggiornati su modalità e tempistiche relative all’iscrizione al test di ammissione.

Università dell’Aquila

Università della Basilicata-Potenza

Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

Università di Bologna

Università di Modena

Università di Udine

Università di Roma – Unint

Lumsa 

Università di Roma Tre

Università Europea di Roma

Istituto Scienze Motorie Roma

Università di Roma – Tor Vergata

Tuscia

Cassino – Lazio Meridionale

Università di Genova

Università di Bergamo

Università di Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Università di Macerata

Università di Urbino

Università del Molise

Università di Torino

Università di Bari

Università di Foggia

Università del Salento

Università di Cagliari

Università di Sassari

Università di Catania

Università di Kore – Enna

Università di Messina

Università di Palermo

Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Trento

Università di Perugia

Università di Verona

Università di Padova

Sistemi educativi in Europa, il nuovo Quaderno Eurydice

da La Tecnica della Scuola

In Europa esistono tre principali modelli organizzativi di istruzione primaria e secondaria inferiore, che costituiscono parte dell’istruzione obbligatoria:

  • Istruzione a struttura unica: dall’inizio alla fine del percorso di istruzione obbligatoria,
    tutti gli studenti seguono un curricolo comune, che offre un’istruzione di tipo generale; inoltre, non sono previsti passaggi tra l’istruzione primaria e l’istruzione secondaria inferiore.
  • Offerta di un curricolo comune di base: al completamento con successo dell’istruzione primaria, tutti gli studenti passano all’istruzione secondaria inferiore (livello ISCED 2), dove seguono lo stesso curricolo comune di base di tipo generale.
  • Istruzione secondaria inferiore differenziata: al completamento con successo dell’istruzione primaria, gli studenti seguono percorsi di istruzione distinti o tipologie specifiche di istruzione, che prendono avvio o all’inizio o durante il percorso di istruzione secondaria inferiore. Al termine dei loro studi, ricevono tipologie differenti di certificato.

Questo è in sintesi quanto emerge dai diagrammi relativi alla struttura dei principali sistemi educativi europei, dal livello preprimario al livello terziario, per l’anno scolastico e accademico 2019/2020, presentati nel nuovo Quaderno di Eurydice Strutture dei sistemi educativi europei: diagrammi 2019/2020.

I sistemi di istruzione e formazione sono 43 e si riferiscono ai 38 Paesi partecipanti al programma dell’Unione europea Erasmus+. Si tratta dei 28 Stati membri, nonché di Albania, Bosnia-Erzegovina, Svizzera, Macedonia del Nord, Islanda, Liechtenstein, Montenegro, Norvegia, Serbia e Turchia.

I diagrammi proposti consentono una comparazione dei sistemi scolastici europei e permettono di farsi un’idea su come è organizzata l’istruzione obbligatoria nei singoli sistemi educativi.

Pensioni, per opzione donna domande entro il 29 febbraio

da La Tecnica della Scuola

Mancano pochi giorni alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di pensionamento con i requisiti previsti dalla cd. opzione donna.

Le funzioni POLIS per procedere alla trasmissione dell’istanza saranno infatti aperte fino al 29 febbraio 2020.

I requisiti previsti per accedere al pensionamento sono:

  • 58 anni di età (59 le autonome)
  • 35 di contributi.

I requisiti, così come previsto dalla legge di Bilancio (comma 476 dell’articolo 1) devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2019.

LA NOTA MIUR

Aumento stipendi scuola: incremento di 120 euro grazie al cuneo fiscale

da Tuttoscuola

Si torna a parlare di stipendi dei lavoratori della scuola: a quanto ammonterà il prossimo rinnovo del contratto per i dipendenti del comparto scuola? Se parliamo di cifre lorde, si parla di 100 euro medi,  frutto delle ultime leggi di bilancio, più 62 euro (in questo caso netti) di beneficio medio del taglio del cuneo fiscale per il pubblico impiego (anche se per questa seconda “voce” non si tratta di aumenti veri e propri). In totale l’aumento sarebbe di 120 euro netti. Ma i sindacati smentiscono: “Non è così”.

Stipendi insegnanti: aumenti netti a tre cifre grazie al cuneo fiscale

Si parla di  aumento degli stipendi dei lavoratori della scuola dai tempi del Ministro Bussetti. Il suo successore , Lorenzo Fioramonti ha puntato in alto, chiedendo stanziamenti consistenti per il mondo della scuola che però gli sono costate le dimissioni.  Ora, proprio in questi giorni, si torna a parlare di aumenti. Secondo quanto annunciato dalla ministra dell’Istruzione, Lucia  Azzolina, c’è la disponibilità di fondi per aumenti medi di 100 euro lordi. Cifre a cui vanno aggiunti gli aumenti derivanti dal taglio del cuneo fiscale, che dipendono dal reddito.

In sintesi, i lavoratori della scuola, a seguito dell’entrata in vigore del cuneo fiscale, che hanno una retribuzione media annuale di 28.440 euro, pari ad un reddito medio annuale di 25.937 euro, potranno beneficiare di un incremento netto delle retribuzioni di 440,95 euro da luglio a dicembre, pari ad un aumento mensile di 73,49 euro, che corrisponde ad una variazione del netto del 2,12%. Si tratta quindi di un aumento medio di circa 120 euro netti che potrebbe arrivare a 130 euro netti.

Aumento stipendi, i sindacati: “Non è così”

“Ad oggi, queste condizioni non ci sono affatto”, dichiarano Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals in un comunicato unitario.

“Il taglio del cuneo fiscale – continuano – è una misura di equità sociale che riguarda tutti i lavoratori: nel caso specifico della scuola, peraltro, non tutti potranno beneficiarne. Il Contratto ha un altro scopo: è finalizzato, da un lato, a recuperare la perdita del potere d’acquisto delle retribuzioni, dall’altro a riconoscere l’impegno professionale di tutti i dipendenti. Sommare impropriamente i benefici del taglio del cuneo fiscale agli aumenti del Ccnl significa giocare con la realtà dei fatti”.

“Il punto è che finora i fondi stanziati per gli aumenti contrattuali nel triennio 2019/2021 – si legge nel comunicato – comportano un aumento di 80 euro medi mensili lordi, elemento perequativo compreso. Come si può sostenere che si tratti di aumenti dignitosi per una categoria su cui grava la responsabilità di formare le future generazioni, che tutti riconoscono di importanza fondamentale per il futuro del Paese, ma che continua ad essere schiacciata e pervicacemente tenuta, sul piano stipendiale, sulla dimensione di un lavoro impiegatizio, peraltro ai livelli iniziali?”.