L’inclusione nella scuola a distanza

L’inclusione nella scuola a distanza: “Il ministero chiarisce, ora si metta in pratica”

Redattore Sociale del 07/11/2020

Il Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno legge e commenta la nota con cui il ministero chiarisce in che modo debba essere garantita l’inclusione scolastica anche con la didattica a distanza. Chiocca: “Il gruppo rischia di non essere più eterogeneo, se costituito solo da coloro che vengono individuati come scolasticamente fragili”

ROMA. L’inclusione degli studenti con disabilità deve essere garantita attraverso la presenza in classe di un gruppo eterogeneo: lo ribadisce il Coordinamento italiano degli insegnanti di sostegno, che accoglie con favore la nota ministeriale 1990/2020, la quale offre chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni governative, contenute nel Dpcm 3/11/2020. 
“Nel richiamare il principio guida del ‘diritto allo studio garantito a tutti gli alunni della scuola italiana’, la nota interviene su una questione che, in questi giorni, ho più volte affrontato – ci spiega Evelina Chiocca, presidente del Ciis – Come garantire condizioni di reale inclusione in questa situazione particolarmente critica e altamente complessa, nel momento in cui si passa dalle attività in presenza a quelle a distanza? In realtà – precisa Chiocca – il ministero aveva già fornito delle indicazioni nel Piano scuola del 2020-2021, prevedendo, a fronte di una eventuale sospensione delle attività didattiche, la frequenza in presenza, purché in condizioni di reale inclusione, sia degli alunni con disabilita che degli alunni e studenti figli di personale sanitario o di categorie di lavoratori, le cui prestazioni sono essenziali per la popolazione (dm 39/2020); principio ripreso nel dm 89/2020”.

Dalle parole ai fatti: le classi-ghetto
Il problema è stato l”interpretazione e sopratutto l’applicazione pratica di quanto previsto dal ministero: “Molte scuole si sono attivate accogliendo unicamente alunni con disabilità ed escludendo gli altri, offrendo progettualità che hanno riportato alla luce le classi differenziali, abolite nel 1977 dalla legge 517 – osserva Chiocca – Ma queste classi-ghetto possono essere la risposta corretta alle indicazioni ministeriali che sollecitano a garantire ‘condizioni di reale inclusione’? Come Ciis, associandoci alla Fish, abbiamo espresso la nostra preoccupazione in merito alla ricostituzione delle classi differenziali e al rischio che una deriva di questo tipo comporta, dopo anni di faticose conquiste – ricorda Chiocca – La nota ministeriale 1990/2020 in buona parte prova a far luce su queste incertezze ed errate interpretazioni, ricordando che non è sufficiente la sola frequenza per parlare di inclusione; affinché l’inclusione sia effettiva, e non solo, di facciata, devono essere create le necessarie condizioni. Ecco perché i dirigenti scolastici, insieme ai docenti delle classi interessate e in raccordo con le famiglie, devono prevedere la frequenza dell’alunno con disabilità insieme ai compagni, favorendo sia la ‘relazione interpersonale fondamentale per lo sviluppo di un’inclusione effettiva e proficua’, sia gli apprendimenti che, come sappiamo, si attuano in un contesto eterogeneo e mediante il confronto e l’interazione con i coetanei, fra loro differenti per capacità”. 
E c’è un altro aspetto che viene chiarito, osserva Chiocca: “In classe, durante le attività, devono essere presenti tutti i docenti della classe e non il solo insegnante incaricato su posto di sostegno. Dalla classe gli insegnanti si collegano con gli alunni che si trovano presso il domicilio”. 

Le perplessità
Non mancano però le perplessità. Innanzitutto in merito alla composizione del gruppo. “Lascia perplessi il rimando agli alunni con Bes – osserva Chiocca – quali componenti del piccolo gruppo, e questo non tanto dal punto di vista pedagogico, la cui accezione è corretta e coerente, ma dal punto di vista della costituzione di un gruppo, che rischia di non essere più eterogeneo, se costituito solo da coloro che vengono individuati come ‘scolasticamente fragili’. Per garantire l’inclusione reale il gruppo deve essere eterogeneo”, ricorda Chiocca.
Altre questioni aperte, non meno importanti, sono così evidenziate da Chiocca: primo, “i docenti devono prestare il proprio servizio in classe? tutti? Perché, in base alla lettura, si evince che debbano essere presenti i docenti delle classi in cui sono iscritti alunni con disabilità; in questo caso l’orario di servizio come dovrà essere quantificato, se deve essere quantificato in maniera diversa?”. Secondo, “laddove la nota afferma che i dirigenti scolatici ‘favoriranno la frequenza dell’alunno con disabilità … nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento’, l’inciso, ‘ove possibile’, potrebbe costituire una scusante per evitare di realizzare il piccolo gruppo eterogeneo?”. Per Chiocca, sono alcune questioni che “risolte o chiarite, potranno aiutare a impostare meglio il lavoro. Quel che è certo è che con questa nota buona parte dei dubbi è stata sgomberata – afferma – Mi auguro che non vi sia una interpretazione orientata alla non garanzia del diritto all’inclusione. Bisogna scongiurare le condizioni di separazione e di esclusione, denunciandole laddove dovessero verificarsi. Ognuno deve fare la sua parte, con consapevolezza e responsabilità. Per i nostri alunni, va ricordato, ma vale anche per noi docenti e per la società nel suo insieme, è importantissimo, anche in questi momenti di grande criticità, imparare e crescere insieme”, conclude. 

di Chiara Ludovisi 

D. Tagliafico, Le coniugazioni del potere

‘Le coniugazioni del potere’, primo romanzo di Daniela Tagliafico, pubblicato da Mazzanti Libri, è la storia di una coppia, Vittorio Valenzano, alto funzionario del cerimoniale del Quirinale e Corinna Banchi, famosa anchorwoman della tv pubblica. Le loro vite fatte di privilegi, popolarità, successo, cambiano radicalmente quando vanno in pensione. Erano una delle coppie più ricercate e riverite di Roma. A poco a poco vengono dimenticati: non sono più invitati alle serate mondane, gli amici si diradano, i cellulari smettono di squillare. Insomma, crolla tutta la smagliante impalcatura di successi e di opportunismi che aveva sostenuto la loro esistenza. Quella di Vittorio e Corinna è la storia dell’incapacità di chi è stato celebre e potente di ritornare alla vita normale, di adattarsi alla perdita di ruolo. Una vera e propria crisi di identità, dolente e rabbiosa, che impedisce di accettare la nuova realtà. Un racconto ricco di colpi di scena, dove non mancano vendette e omicidi.

Giornalista della Rai fino al 2013, Daniela Tagliafico, ha ricoperto ruoli ai vertici dei principali telegiornali del servizio pubblico: a lungo vicedirettore del Tg1, dal maggio 2006 con l’elezione di Giorgio Napolitano a Presidente della Repubblica ha assunto per sette anni l’incarico di Direttore di Rai Quirinale.

Scuola, riaprono elementari e medie in Puglia ma c’è opzione Dad. Emiliano: “Nessun obbigo presenza”

da la Repubblica

Servono nove pagine di ordinanza scritta in burocratese stretto alle otto della sera, per far dire a Michele Emiliano quello che sembrava inevitabile ormai da giorni: le scuole elementari e medie in Puglia riapriranno. Formalmente dal 7 novembre al 3 dicembre, in pratica da lunedì 9 novembre.

Lo faranno perché così prevede il Dpcm che inserisce la Regione nelle zone arancioni. Lo faranno perché così ha deciso il Tar di Bari accogliendo un ricorso di alcuni genitori e del Codacons. Emiliano, che sulla questione scuola aveva tirato una linea quasi ideologica, scrive però questa lunga ordinanza cercando di non fare un passo indietro troppo brusco.

Scarica la responsabilità sulle scuole che, come aveva segnalato il Tar di Bari, non sono state ancora in grado di attivare la Didattica a distanza. Ma fa di più dà la possibilità ai genitori che non vogliono mandare i loro figli a scuola, di farlo. “Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata – si legge nell’ordinanza – le istituzioni scolastiche devono garantire il collegamento on line per tutti gli alunni le cui famiglia richiedano espressamente per i propri figli la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantine”. In sostanza Emiliano permette ai genitori di non mandare i figli a scuola basandosi appunto sulla Didattica a distanza. Un’ipotesi che però è stata già bocciata dalle associazioni del mondo della scuola in passato per tutta una serie di ragioni tecniche e di privacy.

Per le scuole superiori resta invece la didattica a distanza al 100 per cento. I Dipartimenti di prevenzione effettueranno un analisi settimanale della situazione, analizzando i casi del contagio scuola per scuola.

Emiliano scarica dunque tutta la resposnabilità sulle scuole, anche per nascondere il pasticcio che lui ha creato in questi giorni. “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza” dice.

Servono nove pagine di ordinanza scritta in burocratese stretto alle otto della sera, per far dire a Michele Emiliano quello che sembrava inevitabile ormai da giorni: le scuole elementari e medie in Puglia riapriranno. Formalmente dal 7 novembre al 3 dicembre, in pratica da lunedì 9 novembre.

Lo faranno perché così prevede il Dpcm che inserisce la Regione nelle zone arancioni. Lo faranno perché così ha deciso il Tar di Bari accogliendo un ricorso di alcuni genitori e del Codacons. Emiliano, che sulla questione scuola aveva tirato una linea quasi ideologica, scrive però questa lunga ordinanza cercando di non fare un passo indietro troppo brusco.

Scarica la responsabilità sulle scuole che, come aveva segnalato il Tar di Bari, non sono state ancora in grado di attivare la Didattica a distanza. Ma fa di più dà la possibilità ai genitori che non vogliono mandare i loro figli a scuola, di farlo. “Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata – si legge nell’ordinanza – le istituzioni scolastiche devono garantire il collegamento on line per tutti gli alunni le cui famiglia richiedano espressamente per i propri figli la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantine”. In sostanza Emiliano permette ai genitori di non mandare i figli a scuola basandosi appunto sulla Didattica a distanza. Un’ipotesi che però è stata già bocciata dalle associazioni del mondo della scuola in passato per tutta una serie di ragioni tecniche e di privacy.

Per le scuole superiori resta invece la didattica a distanza al 100 per cento. I Dipartimenti di prevenzione effettueranno un analisi settimanale della situazione, analizzando i casi del contagio scuola per scuola.

Emiliano scarica dunque tutta la resposnabilità sulle scuole, anche per nascondere il pasticcio che lui ha creato in questi giorni. “Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate. Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute. Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza” dice.

“Finalmente la verità da parte dei giudici – prosegue – sulle gravi difficoltà a tutelare la salute dei bambini pugliesi attraverso un efficiente sistema di didattica a distanza. I giudici del Tar di Bari preso atto della “inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad”, sono costretti a mandare a scuola i nostri bambini più piccoli in presenza. Mentre al contrario per i ragazzi delle superiori lo stesso governo ha ammesso l’insicurezza della didattica in presenza, tanto da vietarla.

Una drammatica contraddizione che ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia visto che la sezione di Bari ha sospeso la mia ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità. Un pasticcio perché non si è investito abbastanza sulla didattica a distanza che durante una pandemia avrebbe dovuto essere messa a punto già da tempo. E ció indipendentemente dalla evidente preferenza da assegnare alla didattica in presenza. Infatti nessuno sostiene che la Dad sia paragonabile alla didattica in presenza, ci mancherebbe, ma solo con una buona Dad in caso di necessità si può realizzare un buon equilibrio tra salute e istruzione. Adesso invece è così scarsa da costringere i giudici  mandare i bambini a scuola in presenza per non pregiudicare il loro diritto allo studio”.

“Per tale motivo – continua Emiliano – ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla.

Chi non puó ottenerla per carenze organizzative della scuola, non puó essere obbligato ad andare a scuola in presenza. Voglio ringraziare tutto il personale docente e non docente della scuola pugliese che si sta impegnando allo spasimo ed a rischio della propria salute per assicurare il diritto allo studio dei nostri studenti di ogni ordine e grado. Nulla contro di loro, ma solo il tentativo, con i poteri minimi di cui dispongo, di tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più piccoli”.


Scuola, il concorso straordinario oggi si ferma. “Ora recuperiamo gli esclusi”

da la Repubblica

Corrado Zunino

ROMA – Il concorso straordinario si è fermato. Tardi, ma alla fine il premier, Giuseppe Conte, ha preso atto dei rischi aggiuntivi di una prova che stava portando 64 mila precari in giro per l’Italia, spesso con i mezzi pubblici, ospitati in aule strette, più strette di quelle che aveva assicurato la ministra Lucia Azzolina, per poi farli rientrare in classe tra gli studenti. Un rischio alto e gratuito: i precari di questo concorso non sarebbero entrati in cattedra prima di settembre 2021. Chiuse le scuole superiori e, nelle zone rosse, anche seconda e terza media, il governo ha fermato anche lo straordinario.

L’Ufficio scolastico della Lombardia, ieri, ha scritto: “Le prove scritte delle procedure concorsuali previste per la giornata del 5 novembre 2020 non si svolgeranno e saranno successivamente ricalendarizzate”. Aggiunge il ministero dell’Istruzione: “Sarà nostra cura pubblicare un nuovo calendario non appena sarà possibile riprendere la procedura concorsuale. Intanto si procederà con la correzione delle prove già svolte“.

Partono comunque le correzioni

Già. Il 60 per cento dei 64.536 docenti candidati hanno svolto la prova, iniziata il 22 ottobre scorso con le tensioni speciali, i malori, i blocchi informatici che Repubblica ha raccontato. Queste prove, realizzate per classi di concorso, e che quindi hanno esaurito la disciplina di riferimento, saranno corrette e gli autori giudicati (devono essere superate con il punteggio minimo di sette decimi). Prima o poi, il concorso sarà ripreso: lo deciderà la diffusone del contagio.
Il segretario della Flc Cgil Francesco Sinopoli, facile profeta del disastro concorsone, ora scrive: “La scelta di rifiutare la procedura per titoli e avviare il concorso in piena pandemia per un’astratta idea di merito ha determinato un inizio di anno scolastico con oltre 200 mila supplenti da nominare. In questo mese e mezzo di scuola in presenza troppe cattedre scoperte, orari ridotti, turnazioni e disagi sono stati causati dalla mancanza di docenti in ruolo e dai ritardi nella nomina dei supplenti. In questo modo le scuole affrontano la nuova fase di didattica di emergenza con un mese e mezzo di scuola a scartamento ridotto alle spalle. Trasporti dedicati alla scuola, assunzioni tempestive, organico aggiuntivo nominato dal 1° settembre avrebbero potuto evitare questa sconfitta, che è una sconfitta del Paese, perché dietro ogni alunno che perde tempo di socialità e di educazione c’è un’ipoteca sul suo futuro”. Per gli esclusi (per sempre) dalla prova, poiché positivi o in quarantena, Sinopoli scrive: “Questa sospensione richiede la ricerca di soluzioni anche per chi non ha potuto partecipare. Siamo alla vigilia della Legge di bilancio e questo ci consente di ragionare delle risorse per stabilizzare l’organico e per garantire l’accesso alla formazione in ingresso ai precari e a chi si avvicina al lavoro di insegnante”.

Francesco Verducci, Pd, da sempre avversario del concorso straordinario, ora dice: “Per settimane, insieme a Matteo Orfini, dando voce a tanti insegnanti precari, abbiamo chiesto di fermare il concorso della scuola perché tenerlo in piena pandemia sarebbe stato assurdo e pericoloso. Alla fine, come era ovvio, il governo ha dovuto sospenderlo. Purtroppo lo ha fatto in ritardo, creando il caos. Molti insegnanti lo hanno già svolto, altri erano in attesa di svolgerlo nelle prossime ore. Ci troviamo in una situazione assurda che si sarebbe potuta e dovuta evitare scegliendo di stabilizzare per titoli e servizio con una prova selettiva finale a pandemia superata. Era semplice buon senso, ma per mesi abbiamo trovato un muro nella ministra Azzolina. Oggi si dimostra che le nostre preoccupazioni erano fondate. Si apra subito un tavolo per il reclutamento e la stabilizzazione degli insegnanti precari e si cerchino lì soluzioni ragionevoli e condivise. Non è più tempo di forzature e impuntature”.

“Mille chilometri per niente”

Un docente di un liceo di Enna, che ha chiesto l’anonimato, racconta la sua giornata da candidato in giro per l’Italia per una prova che non ci sarà: “Per prepararmi con coscenziosità allo scritto del concorso, ho fatto quindici giorni di aspettativa dal lavoro, con decurtazione dello stipendio. Dalla Sicilia, ho prenotato e pagato un bed&breakfast a Salerno, ovviamente ho anticipato il viaggio di andata e ritorno. Quattrocento euro di spese vive. Per la prova fissata per giovedì 5, sono partito il 4 mattina e ho percorso mile chilometri. Il pomeriggio ho scoperto una comunicazione del direttore generale Max Bruschi: dal giorno 5 tutto è sospeso, diceva. Avvisare con almeno due giorni di anticipo non era proprio possibile? Tutto questa accade per la manifesta incapacità e insensibilità di una signorina capitata per caso al ministero. Non si può dare la colpa al Covid perché quando sono partiti i concorsi la situazione era già chiara, bisognava rinviarli. Il Superenalotto, fin qui, è stato più meritocratico”.

Dirigenti scolastici fragili: anche in lavoro agile restano nel domicilio in prossimità della scuola. Nota

da OrizzonteScuola

Di redazione

La nota del ministero dell’Istruzione contenente le indicazioni per i dirigenti scolastici fragili. Uil: salvaguardia a intermittenza.

“Il Direttore generale o dirigente titolare dell’USR invia il dirigente scolastico alla visita del medico competente della struttura oppure del medico INAIL”, si legge nella nota.

“A seguito del riconoscimento della fragilità e sulla base del referto – prosegue -, avuto anche riguardo alle condizioni di lavoro, il direttore dell’USR, tenuto conto anche dell’eventuale svolgimento dell’attività didattica secondo le modalità della DDI, può ammettere il dirigente scolastico a prestare la propria attività in modalità agile fino al termine indicato nella certificazione medica. Le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa sono definite in modo autonomo dal dirigente scolastico e comunque prevedono che gli interessati continuino ad assicurare il pieno funzionamento dell’istituzione scolastica, garantendo, ove occorra, anche la presenza, e applicando le indicazioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dal referto medico”.

Infine nella nota si sottolinea che “è opportuno che il dirigente, qualora residente in altra regione, anche se in lavoro agile, permanga presso il domicilio eletto in prossimità della sede di servizio e adotti ogni modello organizzativo atto a garantire il corretto funzionamento dell’istituzione scolastica cui è preposto”. Questo perché “la particolare situazione delle istituzioni scolastiche e la continua evoluzione delle condizioni in cui si trovano ad operare richiedono infatti, come comprovato da quanto verificatosi in questi mesi, una capacità di intervento ed un’attenzione gestionale che solo la tempestiva presenza nell’istituzione scolastica può assicurare in caso di necessità”.

Uil: salvaguardia a intermittenza

Duro il commento della Uil Scuola, che ha inviato una lettera al Ministero: “Non si può pensare di avere per i dirigenti scolastici una procedura che li porta ad una salvaguardia per così dire ad intermittenza. Quando si dice: 1. che deve avere residenza o domicilio nei pressi della scuola ( se di fuori regione) 2. che deve assicurare, con una ingiustificata e illegittima pretesa, la reperibilità laddove l’organizzazione funzionale della scuola ne richiedesse la presenza fisica”.

“Si riafferma, ancora una volta, il principio del dirigente “né carne, né pesce”, una sorta di passepartout, a disposizione dell’amministrazione che decide unilateralmente”, affermano Pino Turi, segretario generale Uil e Rosa Cirillo, segretario nazionale Dipartimento dirigenti scolastici.

NOTA

Didattica a distanza e docenti in quarantena: quando si può svolgere. FAQ Ministero

da OrizzonteScuola

Di redazione

Didattica a distanza e docenti in quarantena: quando si deve prestare servizio? Le FAQ del ministero dell’Istruzione si rifanno alla Nota MI Prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020. Molto probabilmente verranno aggiornate alla luce delle nuove disposizioni dell’ultimo Dpcm del 3 novembre.

Può un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, svolgere la DDI con le proprie classi in quarantena fiduciaria?

Sì. Un docente in quarantena fiduciaria o in isolamento fiduciario, ma non in malattia certificata, può svolgere la DDI esclusivamente per le proprie classi in quarantena fiduciaria.

Può un docente in quarantena o in isolamento fiduciario svolgere la DDI a favore di classi o gruppi di alunni in presenza?

Solo in casi definiti. Se le classi sono in presenza a scuola, il docente in quarantena o isolamento fiduciario svolgerà la DDI da casa, laddove sia possibile garantire la compresenza con altri docenti non impegnati nelle attività didattiche previste dai quadri orari ordinamentali.

Nella scuola primaria, il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche a favore dell’intero gruppo classe?

Sì. Il docente di sostegno, posto in quarantena, può svolgere attività didattiche, opportunamente condivise e programmate in sede di programmazione settimanale, a favore dell’intero gruppo classe, potendosi temporaneamente attribuire la speciale presa in carico dell’alunno con disabilità al docente di posto comune della classe.

NOTA 26 ottobre

Nuovo Dpcm, DaD da scuola e lezioni in presenza per gli alunni disabili

da La Tecnica della Scuola

Arrivano dal Ministero alcuni chiarimenti dopo l’ultimo DPCM che ha diviso l’Italia in tre zone.

Con nota del 5 novembre scorso infatti, il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha fornito alcune indicazioni applicative e di indirizzo.

La Dad da casa o da scuola?

In particolare, il Ministero è intervenuto anche in ordine alle modalità di svolgimento della didattica a distanza da parte dei docenti, su cui si è aperto un dibattito circa la necessità o meno della presenza a scuola dei docenti per lo svolgimento delle lezioni in Dad.

La nota del 5 novembre, sul punto precisa che, anche ai sensi dell’ipotesi di CCNI sulla DDI, i dirigenti scolastici, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali nell’ambito del Piano DDI, potranno adottare ogni disposizione organizzativa utile a creare le migliori condizioni per l’erogazione della didattica in DDI anche autorizzando l’attività non in presenza dei docenti, ove possibile e ove la prestazione lavorativa sia comunque erogata.

È evidente tuttavia, che se la ratio della normativa in materia di Covid è limitare al massimo gli spostamenti, laddove non vi siano problemi di natura tecnica o organizzativa da parte dei docenti, dovrebbe essere lasciata alla scelta volontaria di questi ultimi svolgere o meno la Dad dai locali scolastici o dal proprio domicilio.

Il problema però si pone laddove, ad esempio nelle zone rosse, è prevista la Dad a partire dalla seconda media.

Potrà capitare infatti che molti docenti debbano trovarsi a dover svolgere al contempo lezioni in presenza per le prime medie, ed in Dad per le seconde e terze classi.

Oppure, altra ipotesi problematica, si ha per i casi in cui dovessero pervenire specifiche richieste di svolgimento della didattica in presenza da parte di alunni figli di personale sanitario impegnato nel contenimento della pandemia o di personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali.

La nota specifica infatti che, a fronte di motivate richieste, dovrà essere attivata nei loro confronti la didattica in presenza, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali

Quanto agli alunni con disabilità, lo svolgimento dell’attività didattica, per loro prevista in presenza, dovrà realizzare un’inclusione scolastica “effettiva”, favorendo la frequenza dell’alunno, in coerenza col PEI, nell’ambito del coinvolgimento anche, ove possibile, di un gruppo di allievi della classe di riferimento, al fine di mantenere nei limiti del possibile la relazione interpersonale.

Dovranno infine essere valutate le misure ritenute opportune per garantire la frequenza in presenza agli alunni con altri bisogni educativi speciali, qualora tali misure siano ritenute effettivamente determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte degli alunni.

LA NOTA DEL MINISTERO

Permessi studio 2021 (150 ore): come e quando presentare domanda

da La Tecnica della Scuola

Salvo diverse date stabilite a livello regionale, di solito è il 15 novembre (che quest’anno slitta al 16 novembre, perché il 15 cade di domenica) la scadenza per presentare domanda per l’anno solare successivo per i permessi per il diritto allo studio (le cd. 150 ore).

Oltre alla scadenza, sono i singoli contratti integrativi regionali a stabilire anche le modalità di fruizione dei permessi e i criteri di priorità nell’accoglimento delle istanze, quindi consigliamo di visionare il C.I.R. di riferimento anche per quanto riguarda i corsi per i quali è ammessa la presentazione della domanda.

La domanda, valevole per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2021, può essere presentata da tutti i lavoratori della scuola, compreso il personale supplente, per il quale ovviamente i permessi saranno rapportati alla durata dell’incarico.

Normalmente, per il personale assunto dopo il 15 novembre con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o fino al 31 agosto, è prevista la possibilità di produrre domanda entro il 5° giorno dalla nomina e comunque entro e non oltre il 10 dicembre del corrente anno.

Alcuni pareri ARAN

L’ARAN, in più occasioni, ha fornito indicazioni in merito alla corretta applicazione della normativa che regola la fruizione dei permessi per il diritto allo studio.

Ne riportiamo di seguito alcuni.

In che cosa consiste la disciplina contrattuale del diritto allo studio nel comparto Scuola?

II CCNL del comparto Scuola non hanno definito una apposita disciplina del diritto allo studio, ma si sono limitati a richiamare, all’ art. 146, comma 1, lett. g), del CCNL del 29.11.2007, la precedente regolamentazione pubblicistica dell’istituto contenuta nell’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, che così continua a trovare applicazione nel comparto scuola nella sua originaria formulazione.

Tale norma prevede, per i permessi per diritto allo studio, una misura “massima” annua pari a 150 ore e una platea di beneficiari pari al 3% delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno.

Pertanto se più soggetti chiedono un permesso per diritto allo studio per un numero di ore inferiori al massimale stabilito, ciò non comporta l’ampliamento della sua attribuzione essendo vincolante il limite percentuale dei beneficiari.

Il limite percentuale, infatti, va riferito al personale e non alle ore di permesso, le quali possono essere chieste e concesse anche in misura inferiore al massimo disponibile.

A quale livello di contrattazione vengono definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio?

Ai sensi dell’art. 4 del CCNL 29/11/2007 i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa, presso ciascuna direzione regionale.

Nell’ambito dei permessi per diritto allo studio, pari a 150 ore individuali per ciascun anno, può essere ricompreso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere la sede delle lezioni?

In base alla formulazione della disciplina contenuta all’art. 3 del D.P.R. n. 395/1988, cui il CCNL del comparto Scuola fa rinvio, si ritiene che nel computo del monte ore dei permessi studio debba essere incluso il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni.

Infatti ciò che rileva, al fine della quantificazione dei permessi, è l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare alle lezioni o ai corsi. Pertanto, ad esempio, nel caso del dipendente che intenda frequentare due ore di lezione presso l’Università di appartenenza, in concomitanza con l’orario di lavoro, dovrà fruire non solo delle due ore di permesso, ma a queste dovrà ricomprendere anche il tempo utilizzato per raggiungere la sede di svolgimento delle lezioni. Infatti le ore di permesso fruite devono corrispondere all’intera durata dell’assenza e le stesse dovranno essere decurtate dal monte-ore annuo a disposizione del dipendente.

Peraltro, sulla rilevanza dell’elemento della necessaria collocazione delle lezioni nell’ambito dell’orario di lavoro, si è espressa anche la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (sentenza n. 10344 del 22 aprile 2008), secondo la quale i permessi in questione possono essere utilizzati “soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola contrattuale in orari coincidenti con quelli di servizio e non per le necessità connesse all’esigenza di preparazione degli esami, ovvero per le altre attività complementari (come ad esempio i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria).”

I permessi per il diritto allo studio possono essere concessi agli studenti fuori corso?

I permessi per diritto allo studio possono essere attribuiti anche agli studenti fuori corso, purché siano rispettate le priorità prescritte dalla disciplina dell’art. 13 del CCNL del 16 maggio 2001.

I permessi per diritto allo studio possono essere richiesti per la frequenza di corsi serali?

In proposito, occorre precisare che i permessi per motivi di studio devono essere fruiti solo per assentarsi dal lavoro per la frequenza dei corsi nei giorni e nelle ore durante le quali il dipendente dovrebbe rendere la sua ordinaria prestazione lavorativa. Pertanto, nell’ipotesi di un corso di studi in orario serale, il dipendente potrà usufruire dei permessi di studio solo qualora la sua prestazione lavorativa viene svolta secondo un’articolazione oraria che coincida con lo svolgimento del corso.

In caso contrario oppure nei casi in cui le lezioni sono effettuate al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente non ha alcun titolo a fruire dei permessi in esame, la cui finalità è quella di consentire la frequenza di corsi solo qualora lo svolgimento degli stessi coincida con l’orario di lavoro del dipendente interessato.

Circolare Ministero Interno 7 novembre 2020, Prot.n. 15350/117/2/1

Ministero dell’Interno
GABINETTO DEL MINISTRO

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA
e, per conoscenza AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148

Decreto-Legge 7 novembre 2020, n. 148 

Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020. (20G00169)

(GU n.278 del 7-11-2020)  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Tenuto conto che l’Organizzazione mondiale della sanita’ ha dichiarato la pandemia da COVID-19;

Preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione mondiale della sanita’;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7 ottobre 2020, con la quale e’ stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure di sicurezza per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59;

Considerata pertanto la necessita’ di assicurare che le ulteriori consultazioni elettorali previste per l’anno 2020 si svolgano in condizioni di sicurezza per la salute dei cittadini;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza, al fine di evitare, con riferimento all’espletamento delle suddette procedure, fenomeni di assembramento di persone e condizioni di contiguita’ sociale al di sotto delle misure precauzionali adottate, ai fini del contenimento alla diffusione del virus;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1 Disposizioni d’urgenza per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare

1. Le elezioni dei comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia’ indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 31 marzo 2021 mediante l’integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.

2. Fino al rinnovo degli organi di cui al comma 1 e’ prorogata la durata della gestione della Commissione straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2 Disposizioni d’urgenza per lo svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali

1. Limitatamente all’anno 2020, in caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo, il termine per procedere a nuove elezioni del consiglio metropolitano, di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e’ fissato in centottanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo.

2. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, si svolgono entro il 31 marzo 2021. 3. Fino al rinnovo degli organi di cui ai commi 1 e 2 e’ prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

Art. 3 Clausola di neutralita’ finanziaria

1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 novembre 2020

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell’interno
Bonafede, Ministro della giustizia
Gualtieri, Ministro dell’economia e delle finanze
Boccia, Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Visto, il Guardasigilli: Bonafede